CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E DI CONNESSIONE DI ENERGIA ELETTRICA
CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E DI CONNESSIONE DI ENERGIA ELETTRICA
(stipulato dall’Utente del Trasporto per conto dei Clienti Finali)
ADEGUATO IN COERENZA CON IL CODICE DI RETE TIPO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE AEEGSI 4 GIUGNO 2015, 268/2015/R/eel
E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Sommario
Art. 2 Condizioni per il Servizio di Trasporto e di Connessione 4
Art. 3 Modalità di attivazione e cessazione del Servizio di Trasporto e di Connessione 5
Art. 4 Decorrenza dell’attivazione e della cessazione del Servizio di Trasporto e di Connessione 5
Art. 6 Caratteristiche generali del Servizio di Trasporto e di Connessione 6
Art. 7 Prelievi eccedenti la potenza disponibile 6
Art. 8 Misura dell’energia prelevata 7
Art. 9 Corrispettivi e tariffe applicate 7
Art. 10 Fatturazione e Pagamenti 7
Art. 12 Modifiche delle caratteristiche della connessione ad iniziativa di AEVV 7
Art. 13 Impianti e apparecchi del Cliente finale 8
Art. 14 Impianti ed apparecchi di AEVV 8
Art. 15 Ricostruzione dei prelievi a seguito di malfunzionamento del Gruppo di misura o di prelievi irregolari e/o fraudolenti 8
Art. 16 Limitazioni e interruzioni del Servizio di Trasporto e di Connessione 9
Art. 17 Obblighi di informazione dell’Utente 10
Art. 18 Sospensione del Servizio di Trasporto e di Connessione dell’energia elettrica e risoluzione del Contratto 10
Art. 19 Decorrenza, Durata e Recesso 10
Art. 20 Cessione del Contratto 10
Art. 21 Disposizioni di legge vigenti 11
Art. 22 Trattamento dei dati 11
Art. 23 Sottoscrizione delle norme relative al Servizio di Connessione 11
Art. 24 Elezione di domicilio e Foro competente 11
Art. 26 Valore probatorio delle transazioni elettroniche 11
Art. 27 Xxxxx causati dall’energia trasportata 12
Art. 28 Modifiche ed integrazioni al Contratto 12
Codice del contratto di trasporto: ……………………………………….
Con il presente contratto, tra:
Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. (per brevità, di seguito AEVV), con sede legale in xxx X. Xxxxxxxx 00 – 23037 Tirano, Capitale Sociale 1.803.562,00, Iscritta al registro delle imprese di Sondrio, Codice Fiscale e Partita Iva 00743600140, in persona di Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, nella sua qualità di Direttore Generale e in virtù dei poteri attribuitigli dal CDA
e
Ragione Sociale Utente | Cod. Fiscale e N. Iscrizione Registro Imprese | Partita I.V.A. |
Sede Legale | Capitale Sociale | Direzione e Coordinamento |
Indirizzo invio fatture: | Cognome e Nome firmatario | Qualifica |
e-mail: | Fax: | Telefono: |
nella sua qualità di Mandatario senza rappresentanza dei Clienti Finali (per brevità, di seguito, Utente), nel prosieguo anche denominate, congiuntamente, “parti” ovvero, singolarmente, “parte”, convengono e quanto segue.
Condizioni generali
Ai fini del presente contratto si applicano le seguenti definizioni:
Autorità: è l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico istituita ai sensi della legge n. 481/95. Cliente finale: è la persona fisica o giuridica che non esercita attività di distribuzione e vendita, che preleva energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi - anche attraverso reti interne di utenza e linee dirette.
Connessione: è il collegamento ad una rete di un impianto elettrico per il quale sussiste, almeno in un punto, la continuità circuitale, senza interposizione di impianti elettrici di terzi, con la rete medesima.
Contratto: è il presente contratto, stipulato tra AEVV e l’Utente, avente ad oggetto il Servizio di Trasporto e il Servizio di Connessione di Energia Elettrica per conto dei Clienti Finali.
Contratto di dispacciamento: è il contratto relativo al servizio di dispacciamento di energia elettrica stipulato dall’Utente con il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale – Terna S.p.A. – ai sensi degli articoli 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 79 del 16 marzo 1999 e successive modificazioni ed integrazioni.
Impresa Distributrice o Distributore: è la società AEVV.
Gruppo di misura o Misuratore: è l’insieme delle apparecchiature di proprietà di AEVV necessarie per la misura dell’energia elettrica prelevata.
Impianti e apparecchi del Cliente finale: sono quelli situati a valle del Punto di Consegna.
Impianti e apparecchi di AEVV: sono quelli di competenza e di proprietà di AEVV con obbligo di connessione di terzi.
Mandato: è il mandato senza rappresentanza, conferito dal Cliente finale all’Utente, per la stipula del Contratto e per la gestione del Servizio di Trasporto e di Connessione di energia elettrica con AEVV in relazione ai singoli Punti di Prelievo.
Tariffa obbligatoria: è un insieme di componenti tariffarie per la remunerazione del Servizio di Trasporto definite e approvate in conformità con la vigente normativa.
Contributi di allacciamento per la connessione: sono i corrispettivi previsti per la remunerazione della connessione definiti e approvati con la vigente normativa.
PESSE: è il “Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico” adottato dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale, ora Terna S.p.A., ai sensi della deliberazione del Comitato Interministeriale per le Programmazione Economica (CIPE) del 9 novembre 1979.
POD: è il codice alfanumerico identificativo del singolo Punto di Prelievo come definito dall’Allegato A della Deliberazione AEEG n. 168/03 e successive modifiche e integrazioni.
Potenza disponibile: è la massima potenza prelevabile in un Punto di Prelievo senza che il Cliente finale sia disalimentato e per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento.
Potenza impegnata: è la potenza contrattuale definita nel successivo art. 6.
Procura: è la procura con la quale il Cliente finale conferisce all’Utente il potere di rappresentanza a sottoscrivere il presente contratto.
Punto di Consegna: è il punto di confine, posto a valle del gruppo di misura, tra gli impianti ed apparecchi di AEVV e gli impianti e apparecchi del Cliente finale.
Punto di Prelievo: è il singolo Punto di Prelievo in cui l’energia elettrica viene prelevata da una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di un Cliente finale, in relazione al quale l’Utente ha ricevuto il Mandato.
Posta elettronica certificata (PEC): è un sistema di posta elettronica, prevista dal D.P.R. n. 68 del 11 febbraio 2005 e successive modificazioni e integrazioni, nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l’invio e la consegna di documenti informatici.
Servizio di Connessione: è il servizio prestato da AEVV nei confronti del Cliente finale per la connessione degli impianti e/o apparecchi di quest’ultimo alla rete di AEVV, funzionale all’erogazione del Servizio di Trasporto.
Trasporto o Servizio di Trasporto: indica, sinteticamente, il servizio di distribuzione e misura dell’energia elettrica erogato dall’impresa distributrice, nonché il servizio di trasmissione contrattualizzato e fatturato dalla medesima impresa per conto di Terna S.p.A.
TUR: è il tasso ufficiale di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea ai sensi della vigente normativa.
Utente: è la persona fisica o giuridica che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di trasmissione e distribuzione, che stipula il Contratto in nome proprio e per conto dei Clienti finali e che è altresì titolare del Contratto di Dispacciamento stipulato con Xxxxx S.p.A..
Portale WEB: è il portale messo a disposizione da AEVV, su un apposito sito web, al quale l’Utente è abilitato ad accedere, mediante apposite credenziali, per effettuare le operazioni connesse alla gestione del Servizio di Trasporto e del Servizio di Connessione.
Art. 1 Oggetto
1.1 Il presente contratto ha per oggetto la prestazione del Servizio di Trasporto e di Connessione di energia elettrica in favore dei Clienti finali presso i Punti di Prelievo identificati secondo le modalità di cui all’art. 3.
Art. 2 Condizioni per il Servizio di Trasporto e di Connessione
2.1 Il Servizio di Trasporto è sottoposto alle seguenti condizioni:
a) in relazione ai Punti di Prelievo per i quali viene erogato il Servizio di Trasporto è attivo il Servizio di connessione alla rete di AEVV;
b) l’Utente è in regola con riferimento alla garanzia in favore di AEVV di cui all’art. 5;
c) l’Utente ha in essere con Terna S.p.A. il contratto di dispacciamento.
Art. 3 Modalità di attivazione e cessazione del Servizio di Trasporto e di Connessione
3.1 Il Servizio di Trasporto e di Connessione viene attivato in relazione ai Clienti finali ed ai Punti di Prelievo individuati come di seguito indicato:
a) l’Utente invia telematicamente, mediante inserimento nel portale messo a disposizione da AEVV, le richieste dei Clienti Finali, facendo esclusivamente uso dei modelli elettronici elaborati da AEVV e da quest’ultima resi disponibili nel portale WEB;
b) solo in caso di malfunzionamento del portale WEB le richieste potranno essere inviate tramite posta elettronica certificata;
c) AEVV, con le stesse modalità e secondo i tempi previsti dalle normative emanate dall’Autorità, conferma o meno l’esecuzione della richiesta fornendo i dati amministrativi e tecnici della prestazione.
3.2 Successivamente alla conferma di cui alla lettera c) e nei successivi 15 giorni, l’Utente può richiedere, a mezzo WEB, la modifica delle condizioni particolari relative a singoli Punti di Prelievo con esclusivo riferimento alle caratteristiche inerenti la potenza impegnata, restando inteso che il valore di quest’ultima non potrà comunque essere superiore a quello della potenza disponibile. Dette modifiche saranno quindi recepite da AEVV e saranno applicate all’attivazione del Servizio di Trasporto e di Connessione.
3.3 In mancanza di richiesta di modifiche, entro il termine predetto, da parte dell’Utente, il Servizio di Trasporto e di Connessione sarà attivato per i singoli Punti di Prelievo con le caratteristiche individuate con la comunicazione di cui all’art. 3.1.
3.4 Il Servizio di Trasporto e di Connessione viene a cessare in relazione ai Clienti finali ed ai Punti di Prelievo individuati e comunicati dall’Utente con le modalità di cui all’art. 3.1 lettera a).
3.5 L’Utente si impegna altresì a comunicare al Distributore le eventuali variazioni, intervenute nel corso del rapporto contrattuale, relativamente al soggetto titolare del Punto di Prelievo attivo (voltura).
Art. 4 Decorrenza dell’attivazione e della cessazione del Servizio di Trasporto e di Connessione
4.1 Fermo restando le condizioni di cui all’art. 2, il Servizio di Trasporto e di Connessione verrà attivato a decorrere dalla data indicata dall’Utente con la comunicazione di cui all’art. 3.1 lettera a).
4.2 L’attivazione ed estensione del servizio in relazione a nuovi Punti di Prelievo resta comunque subordinata alle seguenti ulteriori condizioni:
a) adeguamento della garanzia secondo quanto previsto all’art. 5;
b) insussistenza di morosità nei pagamenti e/o di inadempimenti da parte dell’Utente relativi al presente contratto o ad altri contratti di trasporto e/o vettoriamento e/o di gestione del servizio di connessione.
4.3 La cessazione del Servizio di Trasporto e di Connessione in relazione ai singoli Punti di Prelievo ha effetto dalla data indicata dall’Utente nei casi di subentro e voltura, mentre negli altri casi, dalla data di disattivazione del misuratore, fermo restando l’obbligo dell’Utente di provvedere al pagamento degli importi dovuti per il servizio fino ad allora prestato.
4.4 Resta comunque inteso che, qualora venga richiesta l’attivazione del servizio Trasporto e di Connessione in relazione a un medesimo Punto di Prelievo da una pluralità di Venditori nel corso del medesimo mese, il servizio di Trasporto e di Connessione sarà attivato esclusivamente nei confronti del Venditore che abbia formalizzato l’ultima richiesta, in ordine cronologico, entro le ore 24,00 dell’ultimo giorno del mese di riferimento.
4.5 In ogni caso, con riguardo ai termini e alle condizioni previste nel presente articolo, trovano applicazione le eventuali disposizioni dell’Autorità.
4.6 Fermo restando quanto previsto nei precedenti commi, nei casi di nuova attivazione o di disattivazione del Servizio di Connessione in relazione a singoli Punti di Prelievo, la decorrenza e la cessazione del Servizio di Trasporto coincideranno, rispettivamente, con le date di attivazione o di disattivazione del Servizio di Connessione.
Art. 5 Garanzie
5.1 Per quanto riguarda le forme e la gestione delle garanzie ammesse ai fini della conclusione del contratto di trasporto, si fa riferimento a quanto previsto dall’allegato B alla Deliberazione 268/20125/R/eel, visualizzabile al link xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxx/00/000-00xxx.xxx
5.2 Ai fini delle comunicazioni tra impresa distributrice e utente, di cui al comma 1.2 dell’allegato B alla del. 268/2015/R/eel, l’indirizzo di posta elettronica certificata di AEVV è: xxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
5.3 Qualora la forma di garanzia debba essere prestata, dall’Utente all’Impresa Distributrice, nella forma di fideiussione bancaria o assicurativa di cui al comma 2.2 dell’allegato B alla del. 268/2015/R/eel, la stessa dovrà essere rilasciata nella forma di un contratto autonomo di garanzia con clausola “a prima richiesta”, redatta in conformità al facsimile di cui all’Allegato B, emessa da un istituto di credito o da una primaria compagnia di assicurazione, ovvero con un Ente riconosciuto dalla Banca d’Italia per tale funzione, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni previste nel presente Contratto.
Art. 6 Caratteristiche generali del Servizio di Trasporto e di Connessione
6.1 Le caratteristiche generali dell’energia elettrica trasportata sono di seguito descritte:
a) Potenza impegnata: è la potenza contrattuale e corrisponde:
per i Punti di Prelievo dotati di dispositivi di limitazione della potenza prelevata, a quella definita con le modalità previste dal presente contratto, nei limiti del valore della potenza disponibile;
per ogni altro Punto di Prelievo, al valore massimo della potenza prelevata nell’anno solare.
b) Frequenza: Il valore della frequenza è di 50 Hz. Tolleranze: Per la tensione è del ± 10%; per la frequenza è del ± 2%.
c) Fattore di potenza ed energia reattiva: il valore del fattore di potenza istantaneo in corrispondenza del massimo carico non deve essere inferiore a 0,95 e quello medio mensile non deve essere inferiore a 0,70. Se il fattore di potenza medio mensile risulta inferiore a 0,70, su richiesta di AEVV l’Utente è tenuto a richiedere la modifica degli impianti del Cliente finale in modo da riportarlo almeno a tale valore. Alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, per i quantitativi di energia reattiva induttiva prelevati, espressi in kVarh, numericamente eccedenti il 33% del corrispondente prelievo di energia attiva, espresso in kWh, si applicano i corrispettivi previsti dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti vigenti. Per le forniture con potenza disponibile superiore a 30 kW, è comunque facoltà di AEVV richiedere all’Utente che il Cliente finale modifichi i propri impianti in modo da riportare il fattore di potenza medio mensile del prelievo ad un valore non inferiore a 0,95. In nessun caso l’impianto del Cliente finale deve erogare energia reattiva verso la rete di AEVV. AEVV applica all’energia reattiva induttiva eventualmente erogata dall’impianto del Cliente finale i corrispettivi previsti dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti vigenti. Per i Punti di Prelievo dotati di Misuratore programmato per la registrazione multioraria dei prelievi, il valore del fattore di potenza sarà determinato con riferimento ai prelievi di ciascuna fascia oraria.
Art. 7 Prelievi eccedenti la potenza disponibile
7.1 Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenza disponibile.
7.2 In caso di prelievi eccedenti la potenza disponibile, AEVV applica quanto previsto dalle normative vigenti.
7.3 Qualora invece, l’aumento della potenza disponibile non fosse possibile, AEVV, ne dà comunicazione all’Utente ed al Cliente finale, ferma restando la fatturazione dei prelievi effettuati in funzione della potenza prelevata. Se ciò nonostante il Cliente finale effettua prelievi eccedenti la potenza disponibile, AEVV può sospendere o risolvere il Servizio di Trasporto e di Connessione limitatamente al Punto di Prelievo interessato.
Art. 8 Misura dell’energia prelevata
8.1 AEVV si impegna ad effettuare l’attività di misura, ivi inclusa la determinazione dei prelievi di potenza e di energia, in conformità alle disposizioni normative vigenti e comunque con la diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata.
8.2 Le fatture sono emesse sulla base dei prelievi rilevati a cura di XXXX. In assenza delle letture, AEVV si riserva la facoltà di emettere fatture per importi determinati sulla base dei prelievi effettuati dai Clienti finali in periodi precedenti; a dette fatture farà seguito l’emissione delle fatture di conguaglio, una volta rilevati i dati di prelievo.
8.3 All’atto della cessazione del contratto o della cessazione del servizio per uno o più Clienti finali, sarà emessa una fattura finale entro 60 giorni dalla cessazione del Servizio di Trasporto e di Connessione e dalla contestuale rilevazione della lettura del misuratore. In caso di impedimento a effettuare la rilevazione della lettura del misuratore, la fattura finale sarà calcolata sulla base della media dei prelievi secondo quanto previsto nel comma precedente.
Art. 9 Corrispettivi e tariffe applicate
9.1 In relazione ai corrispettivi da applicare al Servizio di Trasporto e di Connessione le Parti rinviano in ogni caso a quanto prescritto nella delibera n. 199/11 e sue modifiche e integrazioni.
Art. 10 Fatturazione e Pagamenti
10.1 Per quanto riguarda le tipologie di fattura che l’impresa distributrice emette in relazione al servizio di trasporto o ad altro titolo, i termini per l’emissione delle fatture e le scadenze di pagamento delle stesse, il contenuto e le modalità di invio dei documenti di fatturazione, si fa riferimento a quanto previsto dall’allegato C alla Deliberazione 268/20125/R/eel, visualizzabile al link xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxx/00/000-00xxx.xxx.
10.2 AEVV mette a disposizione i documenti contabili e i relativi file contenenti il dettaglio di fatturazione nelle modalità e nelle tempistiche previste dall’allegato C alla del. 26/2015/R/eel.
10.3 I pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario presso la Banca comunicata da AEVV. Contestualmente ad ogni disposizione di bonifico l’Utente comunicherà al Distributore gli estremi del pagamento effettuato.
Art. 11 Reclami
11.1 L’Utente può inviare al Distributore motivato reclamo scritto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.
11.2 Qualora il reclamo riguardi l’importo esposto in fattura, AEVV non sospenderà la riscossione della fattura oggetto di contestazione, fatto salvo quanto previsto all’art. 11.4.
11.3 AEVV riferisce la risposta all’Utente con la massima celerità e nei termini previsti dalla vigente normativa. La risposta sarà motivata e conterrà, in caso di accoglimento, anche la disposizione delle misure necessarie per rimediare ai fatti denunciati.
Art. 12 Modifiche delle caratteristiche della connessione ad iniziativa di XXXXx
12.1 AEVV in base alle norme e disposizioni vigenti in materia, può modificare le caratteristiche del Servizio di Trasporto e di Connessione dell’energia che fornisce ai Clienti finali ovvero i propri impianti, adeguandoli alle norme o al progresso tecnologico, alla luce delle più recenti e affidabili acquisizioni tecniche e scientifiche, o a standard internazionalmente accettati. In tal caso, AEVV preavverte l’Utente mediante idonea comunicazione. In particolare se il Cliente finale dovrà, in conseguenza della modifica, provvedere all’adeguamento dei propri Impianti ed apparecchi, l’Utente sarà avvertito almeno sei mesi
prima della modifica stessa ove essa riguardi le caratteristiche dell’energia ovvero 360 giorni prima ove la modifica riguardi gli impianti. Analoga comunicazione sarà inviata da AEVV anche al Cliente finale. La necessaria trasformazione degli Impianti ed apparecchi avrà luogo a cura e spese di AEVV e del Cliente finale per quanto di rispettiva proprietà.
Art. 13 Impianti e apparecchi del Cliente finale
13.1 Gli Impianti e apparecchi del Cliente finale debbono corrispondere alle norme di legge e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ed il loro uso non deve provocare disturbi alla rete di AEVV. Qualora, a seguito di verifiche effettuate, dovessero risultare delle irregolarità sugli Impianti del Cliente finale, AEVV potrà sospendere il Servizio di Trasporto e di Connessione limitatamente al Punto di Prelievo in oggetto per il tempo occorrente al Cliente finale per adeguare gli impianti stessi, dandone comunicazione al Venditore.
13.2 Con riferimento a quanto previsto dalla Deliberazione dell’AEEG n. 198/11 e successive modifiche ed integrazioni, gli indennizzi automatici eventualmente dovuti da AEVV nei casi di mancato rispetto degli standard specifici relativi alla qualità del servizio, saranno corrisposti all’Utente che, nel momento in cui venga effettuata la relativa erogazione, abbia in essere il Contratto in relazione ai Punti di Prelievo interessati. Il Venditore si obbliga a manlevare a tale riguardo AEVV da ogni eventuale responsabilità nei confronti dei Clienti o di altri soggetti aventi diritto.
13.3 In analogia a quanto precede e ai sensi della citata Deliberazione AEEG n. 198/11 e smi, i corrispettivi tariffari specifici CTS dovuti, per il mancato adeguamento degli impianti del Cliente finale ai requisiti tecnici ivi previsti, saranno inclusi nelle fatture previste al comma 2.9 dell’allegato C alla deliberazione 268/2015/R/eel.
Art. 14 Impianti ed apparecchi di AEVV
14.1 L’Utente può richiedere in qualsiasi momento la verifica dei misuratori. Nel caso di verifiche ai contatori richieste dall’Utente, le spese sono a carico di quest’ultimo se gli errori di misura risultano compresi entro i limiti di precisione previsti per il misuratore. Le spese di verifica verranno calcolate secondo i criteri previsti per i casi di rimborso delle spese sostenute da AEVV di cui agli allegati della delibera n. 199/11 e successive modifiche ed integrazioni. Se invece gli errori non risultano compresi entro i limiti sopraindicati, le spese di verifica saranno a carico di AEVV, il quale provvederà al ripristino della funzionalità del medesimo misuratore.
14.2 L’Utente ha sempre diritto di richiedere la ritaratura dei complessi di misura, a proprie spese, in modo che gli errori dei singoli apparecchi componenti, verificati in laboratorio, non siano superiori a quelli ammessi per le prove di selezione dalle vigenti norme CEI (o, in mancanza, dalle norme della Commissione Elettrotecnica Internazionale IEC) per gli stessi apparecchi nuovi provenienti dai costruttori ed aventi il medesimo indice di classe di precisione.
14.3 Qualora l’Utente richieda interventi per guasti o malfunzionamenti attribuiti a impianti ed apparecchi di AEVV , le spese sono a carico dell’Utente se il guasto o il malfunzionamento non riguarda impianti ed apparecchi di AEVV. L’Utente è tenuto a corrispondere al Distributore un importo pari al costo sostenuto da AEVV per l’intervento.
Art. 15 Ricostruzione dei prelievi a seguito di malfunzionamento del Gruppo di misura o di prelievi irregolari e/o fraudolenti
15.1 Nel caso si verifichino irregolarità di funzionamento del misuratore situato nel Punto di Prelievo o mancate o erronee acquisizioni da remoto dei dati di misura, l’intervento di manutenzione di AEVV è effettuato entro 48 (quarantotto) ore dalla segnalazione automatica, dandone tempestiva informazione all’Utente ed al Cliente finale.
15.2 Qualora il misuratore installato presso il Cliente finale, evidenzi un errore in eccesso o in difetto nella registrazione dei prelievi a seguito delle verifiche effettuate, AEVV , informa l’Utente ed il Cliente finale fornendo a quest’ultimo copia del relativo verbale compilato dal personale che ha effettuato la verifica.
15.3 AEVV ricostruirà i prelievi sulla base dei risultati di verifica del misuratore (tipologia di misura, tipo di malfunzionamento, dati di misura disponibili sul prelievo di energia elettrica, errore di misura in determinate condizioni di carico). AEVV effettuerà le valutazioni sull’errore da attribuire alla misura di energia elettrica nel periodo di malfunzionamento sui metodi di ricostruzione applicabili, determinando l’algoritmo di ricostruzione dell’energia prelevata, a partire da quella misurata in modo non corretto. Qualora fosse necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione, la verifica potrà comportare l’installazione di altre apparecchiature di misura atte a consentire un confronto tra l’energia effettivamente prelevata e quella irregolarmente misurata. Tale procedura si applicherà, per quanto possibile, anche alla potenza misurata dal misuratore guasto. La ricostruzione avrà effetto retroattivo dal momento in cui l’irregolarità si è verificata, ove lo stesso momento sia determinabile, oppure, nei casi di indeterminabilità, dall’inizio del mese in cui l’irregolarità è stata rilevata. Qualora non sia possibile determinare la ricostruzione sulla base dei risultati di verifica, la stessa è effettuata con riferimento alle misure relative ad analoghi periodi o condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento idoneo.
15.4 L’importo dovuto in base agli esiti della ricostruzione dei prelievi e la documentazione giustificativa di tale importo, comprensiva delle modalità di determinazione del momento del guasto o dell’evento che ha causato il malfunzionamento, delle stime dettagliate della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata, saranno resi noti all’Utente ed al Cliente finale, salvo documentabili ragioni tecniche, non più tardi di due mesi dalla data di effettuazione della verifica del misuratore. Nel caso in cui il guasto richieda l’immediata sostituzione del misuratore, tale sostituzione può avvenire soltanto con la sottoscrizione del Cliente finale che, presa visione dei prelievi registrati dal misuratore al momento della sua sostituzione, li conferma. In caso di rifiuto alla sostituzione, AEVV sarà esonerata da ogni responsabilità relativa alla irregolarità del Servizio di Trasporto e di Connessione dell’energia o alla correttezza delle registrazioni, ricostruibili anche in via presuntiva ai sensi del presente articolo, fatta salva ogni azione di AEVV tesa a ristabilire una situazione di correttezza nel rilevamento.
15.5 L’Utente ha 30 giorni di tempo dalla data di comunicazione dei risultati della ricostruzione dei prelievi da parte di AEVV per inviare le proprie osservazioni, adeguatamente documentate. Ai reclami relativi all’importo addebitato in fattura conseguenti all’avvenuta ricostruzione dei prelievi, si applicano le disposizioni di cui all’art. 13 (reclami). Qualora i suddetti reclami, inoltrati nei modi e nei tempi di cui al precitato articolo, siano formulati in forma scritta e, in ogni caso, nelle more della risoluzione di una controversia relativa alla ricostruzione dei prelievi, AEVV non sospenderà il Servizio di Trasporto e di Connessione di energia elettrica all’Utente per il debito in ragione del mancato pagamento dell’importo contestato.
15.6 Nel caso in cui vengano accertati prelievi irregolari e/o fraudolenti in relazione ai singoli Punti di Prelievo AEVV comunicherà all’Utente e, per conoscenza, al Cliente finale il verbale di verifica e accertamento, comunicando altresì la ricostruzione dei prelievi che sarà effettuata con i criteri e le modalità di cui ai precedenti punti 17.3 e 17.4. Gli importi relativi alla predetta ricostruzione, ai quali vanno aggiunti gli importi dovuti per gli eventuali danni al gruppo di misura, agli Impianti di AEVV e per le spese di verifica, saranno imputati e calcolati a maggiorazione dei prelievi misurati, relativi al primo mese successivo a quello della comunicazione e saranno fatturati all’Utente e da questi corrisposti con le modalità previste dal Contratto, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 20.
Art. 16 Limitazioni e interruzioni del Servizio di Trasporto e di Connessione
16.1 AEVV fornisce il Servizio di Trasporto e di Connessione di energia con continuità, xxxxx xxxxx speciali, casi di forza maggiore e cause esterne non imputabili al Distributore, quali guasti provocati da clienti, danni provocati da terzi (ad esempio: incendi, contatti fortuiti, danneggiamento di conduttori, etc.),
nonché mancata alimentazione da interconnessione con altri esercenti o disposizioni del Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (ora TERNA S.p.A.), anche in attuazione del PESSE, che comportino disalimentazioni totali o parziali della rete alla quale il Cliente finale è connesso.
16.2 AEVV inoltre può interrompere il Servizio di Trasporto e di Connessione per cause di oggettivo pericolo e per ragioni di servizio, cioè per manutenzione, per riparazione dei guasti sugli impianti elettrici, per ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi o per motivi di sicurezza anche connessi all’espletamento di altri servizi di pubblica utilità, o per consentire l’effettuazione di lavori da parte di terzi, adoperandosi per evitare, per quanto possibile, disturbo al Cliente finale.
16.3 Xxxx interruzioni nonché le interruzioni o limitazioni del Servizio di Trasporto e di Connessione dovute a cause accidentali non imputabili al Distributore, a scioperi che non dipendano da inadempienze contrattuali di AEVV, a ordini o provvedimenti delle Autorità, a variazioni di frequenza o tensione per cause accidentali non imputabili al Distributore oppure a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al Distributore, non danno luogo a riduzioni delle somme dovute per il Servizio di Trasporto e di Connessione, né a risarcimento danni, né a risoluzione del contratto.
Art. 17 Obblighi di informazione dell’Utente
17.1 L’Utente si obbliga ad informare direttamente i Clienti Finali in merito ad ogni circostanza inerente il Servizio di Trasporto e di Connessione o comunque connessa all’esecuzione del presente Contratto.
17.2 In particolare, l’Utente si impegna ad assicurare la massima diffusione ai Clienti Finali delle informazioni che AEVV comunicherà all’Utente medesimo in merito all’eventuale adozione del PESSE, con particolare riferimento alle tipologie dei Punti di Prelievo interessati ed alla loro appartenenza ai diversi turni di rischio per eventuali applicazioni di distacchi programmati a rotazione. A tal fine l’Utente utilizzerà ogni opportuno canale di comunicazione previsto dal medesimo PESSE, allo scopo di minimizzare il disagio alla Clientela Finale dalla sua eventuale applicazione.
Art. 18 Sospensione del Servizio di Trasporto e di Connessione dell’energia elettrica e risoluzione del Contratto
18.1 Per quanto riguarda la sospensione del servizio di trasporto e di connessione dell’energia elettrica e la risoluzione del contratto di trasporto a seguito di inadempimenti connessi al pagamento delle fatture o alla gestione delle garanzie si fa riferimento a quanto previsto dall’allegato B (paragrafo 5) alla Deliberazione 268/20125/R/eel, visualizzabile al link xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxx/00/000-00xxx.xxx.
Art. 19 Decorrenza, Durata e Recesso
19.1 Il Contratto decorre dalla data riportata in calce al contratto medesimo, ha durata coincidente con l’anno solare e prima scadenza al 31 dicembre dell’anno di stipula.
19.2 In mancanza di disdetta, da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC e con un preavviso di almeno un mese, il contratto si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno.
19.3 L’Utente ha, inoltre, facoltà di recedere dal contratto con un preavviso di almeno un mese. Il recesso avrà in ogni caso efficacia a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di ricevimento del preavviso da parte di AEVV.
19.4 Resta fermo l’obbligo dell’Utente di provvedere al pagamento degli importi spettanti al Distributore per il servizio prestato fino alla cessazione dell’efficacia del Contratto.
Art. 20 Cessione del Contratto
20.1 AEVV potrà cedere il contratto ad altra impresa autorizzata a fornire il Servizio di Trasporto e di Connessione.
20.2 L’Utente non potrà cedere il presente Contratto ad altro Utente senza la preventiva autorizzazione di AEVV. In caso di autorizzazione di AEVV, l’efficacia della cessione del Contratto è subordinata alla stipula del contratto di garanzia di cui all’art.5 d a parte dell’Utente.
Art. 21 Disposizioni di legge vigenti
21.1 Per quanto non espressamente riportato nel Contratto si fa riferimento a quanto stabilito dal codice civile e dai provvedimenti emanati dalle competenti Autorità.
21.2 In particolare le condizioni riportate nel presente contratto non sostituiscono quanto regolamentato dal codice di rete tipo introdotto dalla delibera 268/2015/R/eel, dai relativi allegati e dalle successive integrazioni e modificazioni.
Art. 22 Trattamento dei dati
22.1 L’Utente dichiara di aver preso visione dell’informativa in materia di privacy ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 di cui all’Allegato C del Contratto.
22.2 In relazione alla raccolta, al trattamento e all’accesso ai dati relativi alle misure dell’energia elettrica rilevate e registrate nei Punti di Prelievo le Parti rinviano a quanto previsto dalla normativa vigente.
Art. 23 Sottoscrizione delle norme relative al Servizio di Connessione
23.1 L’Utente, informerà il Cliente finale delle norme relative al Servizio di Connessione e trasmetterà al Distributore l’elenco (Allegato A) contenente i dati identificativi per ciascun punto di prelievo.
23.2 Con la trasmissione, tramite posta certificata, di cui al precedente comma 25.1, l’Utente dichiara di agire in conformità ai poteri conferiti nella Procura e di manlevare, a tale riguardo, AEVV da ogni eventuale responsabilità nei confronti del Cliente finale.
Art. 24 Elezione di domicilio e Foro competente
24.1 L’Utente elegge domicilio presso la propria sede legale. Per le controversie che dovessero insorgere in relazione all’applicazione del Contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Sondrio.
Art. 25 Comunicazioni
25.1 Salvo quanto diversamente e specificamente previsto nel Contratto, tutte le comunicazioni tra la parti relative all’esecuzione o comunque connesse al rapporto contrattuale saranno trasmesse attraverso la PEC; a tal fine le Parti si scambieranno i rispettivi indirizzi di posta certificata.
25.2 AEVV si riserva di adottare mezzi di comunicazione diversi rispetto a quelli di posta elettronica certificata (a titolo esemplificativo applicazioni internet) che dovranno essere utilizzati alternativamente rispetto a quest’ultima. A tal fine AEVV, almeno trenta giorni prima della messa a disposizione del nuovo sistema, comunicherà all’Utente –mediante posta elettronica certificata– il tipo di soluzione tecnica, le istruzioni per avvalersene e la data a partire dalla quale la medesima sarà operativa.
25.3 In caso di disservizio o di malfunzionamento del sistema elettronico prescelto, le comunicazioni potranno essere effettuate attraverso un mezzo alternativo che comunque consenta la dimostrazione dell’avvenuto recapito della comunicazione (fax, raccomandata con ricevuta di ritorno).
Art. 26 Valore probatorio delle transazioni elettroniche
26.1 Ai fini del presente Contratto, le Parti si danno reciprocamente atto che le operazioni effettuate con il portale WEB nonché con la Posta Elettronica Certificata o con altro sistema alternativo di cui al precedente articolo 28, sono tra di esse vincolanti e reciprocamente opponibili e che le transazioni elettroniche tracciate e registrate informaticamente dalle predette applicazioni assumono tra di esse
pieno valore probatorio, in particolare circa la provenienza, il tempo di effettuazione ed il relativo contenuto.
Art. 27 Danni causati dall’energia trasportata
27.1 AEVV non risponde dei danni causati dall’energia trasportata, salvo che per cause direttamente imputabili al Distributore stesso.
Art. 28 Modifiche ed integrazioni al Contratto
28.1 Si intendono automaticamente inserite nel Contratto eventuali condizioni obbligatoriamente imposte dalla legge, dall’AEEGSI o da provvedimenti di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti.
28.2 Parimenti, si intendono abrogate le clausole del Contratto che risultino incompatibili con le condizioni obbligatoriamente imposte ai sensi del precedente comma 28.1.
28.3 Le eventuali modifiche del presente Contratto, apportate in conformità a quanto sopra previsto, non interrompono il Servizio di Trasporto e di Connessione.
ELENCO ALLEGATI
Allegato A | Elenco Clienti finali sottoscrizione Servizio Connessione |
Allegato B | Fac-simile Garanzia a prima richiesta rilasciata da istituto di credito o primaria compagnia assicuratrice |
Allegato C | Informativa all’Utente sul trattamento dei dati personali |
Il sottoscritto ………………………………………..………………………………….….…………….…………………………………………………....
nato a …………………………………………………………………….. il ………….…….……………………………………………………………….
codice fiscale ………………….……..………………….………………… partita IVA …………………….……..…………………………………
sottoscrive il presente atto nella sua qualità di …………………..……………………………………………………………………………
della Società/Impresa ………..….…………..…….…………..…………………………………………..…………………………………………….
con sede in …………………….……….……………………………………………………………………………………………………………………..
codice fiscale ………………….……..………………….………………… partita IVA …………………….……..………………………………….
Sondrio, lì …………………………….
L’Utente…...………………….…………………..…………
AEVV S.p.A. ………………………………………………….
L’Utente dichiara, inoltre, di avere preso conoscenza di tutte le sopraestese clausole e di approvare specificatamente, con riferimento agli artt. 1341 e 1342 del codice civile le seguenti clausole delle condizioni generali:
Art. 4 (Decorrenza dell’attivazione e cessazione del Servizio di Trasporto e Connessione)
Art. 5 (Garanzie)
Art. 7 (Prelievi eccedenti la potenza disponibile)
Art. 11 (Reclami)
Art. 13 (Xxxxxxxx e apparecchi del Cliente finale)
Art. 15 (Ricostruzione dei prelievi)
Art. 16 (Limitazione e interruzione del Servizio di Trasporto e di Connessione)
Art. 18 (Sospensione del Servizio di Trasporto e di Connessione e risoluzione del Contratto)
Art. 20 (Cessione del Contratto)
Art. 24 (Foro competente)
Art. 26 (Valore probatorio delle transazioni elettroniche)
Art. 27 (danni causati dall’energia trasportata)