REPUBBLICA ITALIANA
Rep. n. … Prot. n.
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno [▪] [x] xxx xxxx xx [x] xx Sgonico, presso la sede di Borgo Grotta Gigante n. 42/c dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS.
Avanti a me, dott. [▪], Direttrice Generale dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS di Sgonico (TS), - rogante ai sensi dell’art. 17, VI comma, lettera f) dello Statuto dell’OGS – sono personalmente comparsi i seguenti signori:
1) [▪], nato a [▪] ([▪]) il [▪], nella sua qualità di Presidente protempore dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS ed in quanto tale suo Legale Rappresentante, domiciliato per la carica ricoperta presso l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS di seguito più brevemente indicato come “OGS”, il quale agisce ed interviene nel presente atto munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente atto ai sensi dell’art. 6, II comma dello Statuto OGS;
2) sig. [▪], nato a [▪] ([▪] ) il [▪] , nella sua qualità di [▪] e legale rappresentante di [▪] con sede a [▪] in Via [▪] , n. [▪] CF e P.IVA [▪] , rappresentata da [▪] il quale interviene nella sua veste di [▪] ed in quanto tale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto della società rappresentata [eventualmente mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da [▪] e [▪] avente come società mandataria la [▪] , di seguito denominata “Impresa”, C.F. e partita I.V.A. [▪] , con sede legale in [▪] ([▪] ), via [▪] n. [▪], giusto l’atto costitutivo dell’Associazione Temporanea d’Imprese stipulato in data [▪] a rogito del dott. [▪], notaio in [▪] , Repertorio n. [▪] Raccolta n. [▪] , che si allega sotto la lettera “[▪]”, con il quale è stato conferito mandato speciale con rappresentanza alla [▪].
I comparenti, della cui identità personale e veste rappresentativa nonché validità dei certificati di firma utilizzati io, Ufficiale rogante sono certo, rinunciando d'accordo tra loro e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, mi chiedono di ricevere nei miei rogiti il seguente
CONTRATTO DI FORNITURA
DI UN SISTEMA DI CAMPIONAMENTO E MISURA DI PARAMETRI CHIMICO - FISICI DELL’ACQUA CIG 9322744BB7 - CUI F00055590327202200006 - CUP F97C19000070001
per la migliore intelligenza del quale premettono che:
a. l’OGS ha stipulato una convenzione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente (CNR-DSSTTA) per “attività straordinaria di allestimento e conseguente manutenzione straordinaria della n/r
“Xxxxx Xxxxx””, in attuazione dell’articolo 5 dell’accordo per la gestione operativa e scientifica della nave stipulato in data 31/01/2019 con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e l’Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), e con parte del relativo finanziamento intende acquistare un sistema di campionamento e di misura di parametri chimico-fisici dell’acqua nonché di misura delle correnti (di seguito indicato come “Rosette-CTD”) da installare a bordo della Nave rompighiaccio “Xxxxx Xxxxx”.;
b. per rendere attuabile la suddetta iniziativa, l’OGS ha la necessità di affidare la fornitura della strumentazione sopra descritta.;
c. l’OGS ha manifestato la necessità di affidare la fornitura di tale strumentazione scientifica ad un operatore economico selezionato mediante l’esperimento di una gara a procedura aperta sopra soglia comunitaria;
d. con determinazione della Direttrice Generale n. 745 ADW dd. 09/09/2022 è stata disposta l’indizione di una gara mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento della fornitura di cui sopra;
e. in esito all’esperimento della gara, con determinazione della Direttrice Generale dell’OGS
n. [▪] dd. [▪], è stata disposta l’aggiudicazione della fornitura alla Società/Raggruppamento [▪] con sede a [▪], in Via [▪], n. [▪];
f. che in relazione alle disposizioni di cui al D. Lgs. 6.9.2011, n. 159 e s.m.i. (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), è stata acquisita la relativa documentazione;
g. con determinazione della Direttrice Generale dell’OGS n. [▪] dd. [▪] è stata autorizzata la stipula del contratto di fornitura con la Società [▪];
ciò tutto premesso e considerato, le parti come sopra rappresentate, convengono e sottoscrivono quanto segue.
ART. 1 - PREMESSE
Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO
L’Impresa renderà all’OGS la fornitura di un sistema di campionamento e misura di parametri chimico - fisici dell’acqua e i servizi connessi così come descritti nel Capitolato Descrittivo e Prestazionale, così come migliorato nell’Offerta Tecnica dell’Impresa nelle sole parti/funzioni/servizi migliorativi e con esclusione di qualunque limitazione e/o condizione non prevista dal Capitolato Descrittivo e Prestazionale.
Fanno parte del presente contratto e sono allegati allo stesso:
Capitolato Descrittivo e Prestazionale, allegato sub lettera “[▪]” al presente contratto; Offerta Tecnica dell’Impresa, allegata sub lettera “[▪]” al presente contratto;
Offerta Economica prodotta dall'Impresa, allegata sub lettera “[▪]” al presente contratto.
Costituisce inoltre parte integrante del contratto, ancorché formalmente non allegata al medesimo, tutta la documentazione della gara.
ART. 3 – NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO
Il presente contratto di fornitura è soggetto all’osservanza delle condizioni in esso stabilite e delle norme del codice civile italiano, nonché della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di forniture e di servizi per quanto non diversamente regolato dalle clausole sopra richiamate.
L’Impresa si obbliga fin d’ora ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni anche di natura tecnica e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate durante l’esecuzione del presente contratto.
Resta a carico dell’Impresa, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell’OGS, qualsiasi onere che possa derivare nel corso o in conseguenza dell’esecuzione delle attività oggetto del contratto, ovvero nel rispetto delle norme e di altre prescrizioni emesse dalle autorità competenti, anche per circostanze eccezionali e con validità temporanea.
ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto è efficace dalla data della sua sottoscrizione e sarà valido sino al completamento di tutte le obbligazioni a carico dell’Impresa, così come descritte nel Capitolato Descrittivo e Prestazionale.
ART. 5 – CORRISPETTIVO
L’importo complessivo del contratto è fissato a corpo in € [▪] (Euro [▪]) più IVA, che l’OGS si impegna a versare, secondo le modalità di cui al successivo art. 11, previa emissione delle attestazioni di regolare esecuzione e del certificato di pagamento di cui al successivo articolo 10.
ART. 6 – LUOGO E TERMINI DI CONSEGNA E PENALI
La strumentazione dovrà essere consegnata presso le località indicate nel Capitolato Descrittivo e Prestazionale ed entro le scadenze ivi stabilite.
Per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale pari al 1%o (unopermille) del valore del presente contratto, fino all’importo massimo del 10% (diecipercento) dell’intero corrispettivo contrattuale, in conformità al disposto dell’articolo 113 bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Raggiunto tale limite massimo, l’OGS si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
Dette penali saranno direttamente scomputate, da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), dalle relative fatture.
ART. 7 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
La cessione del contratto è ammessa alle condizioni indicate nell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
E’ fatto divieto all’Impresa di subappaltare le prestazioni e i servizi che ne sono oggetto oltre i limiti indicati nell’offerta presentata per la partecipazione alla gara.
In caso di ricorso al subappalto troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 105 del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e le clausole in materia introdotte dal D.L. n. 124/2019 (cd. “Decreto fiscale”), convertito con legge 157/2019.
L’Impresa rimarrà responsabile, in ogni caso, dell’adempimento così come della perfetta esecuzione della prestazione, e sarà ritenuto unico soggetto interlocutore e che risponderà all’OGS.
ART. 8 – GARANZIA DEFINITIVA
L’Impresa ha costituito a favore dell’OGS una garanzia autonoma, bancaria o assicurativa, dell’importo di € [▪] (Euro [▪]) in conformità al disposto dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Impresa rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Impresa.
Per l’escussione della garanzia, l’OGS si rivolgerà direttamente al garante.
Detta garanzia autonoma sarà svincolata a seguito dell’avvenuto adempimento di tutte le prestazioni oggetto del presente contratto.
ART. 9 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’OGS provvede alla gestione dell’esecuzione del presente contratto tramite il proprio Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), individuato nella persona del xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, per il monitoraggio, le verifiche di conformità intermedie e finale.
Il D.E.C. provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall’OGS assicurando la regolare esecuzione da parte dell'Impresa, in conformità ai documenti contrattuali.
ART. 10 - CONTROLLO TECNICO, CONTABILE E AMMINISTRATIVO
L’esito favorevole della verifica di conformità costituisce avveramento della condizione sospensiva ai fini dell’attestazione di regolare esecuzione di cui agli articoli 102 e 111 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Il D.E.C. provvederà a redigere i verbali di avvio, sospensione, ripresa e ultimazione della prestazione. I verbali sono redatti in duplice esemplare e firmati in contraddittorio. Per i verbali di avvenuta consegna della fornitura possono anche essere redatti e firmati in unico esemplare dal DEC, previa verifica della bolla di consegna del materiale.
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, a fronte della comunicazione dell’Impresa di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con la stessa e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’Impresa.
Il DEC rilascia il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni quando risulti che l’Impresa abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
Il certificato di verifica di conformità viene rilasciato dal RUP entro due mesi dal certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni. Esso viene trasmesso per l’accettazione all’Impresa, la quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma l’Impresa può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce al R.U.P. sulle eventuali contestazioni dell’Impresa anche ai fini dell’eventuale applicazione di penali. Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità, ed al rilascio da parte del R.U.P. del certificato di pagamento finale, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo definitivo della garanzia prestata dall’Impresa a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
I verbali devono essere inviati al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per l’esercizio dei poteri di controllo e di vigilanza, entro il termine di cinque giorni dalla data della relativa redazione.
In caso di esito negativo dell’attestazione di regolare esecuzione, certificato da apposito verbale firmato in contraddittorio, la condizione sospensiva di cui al comma 1) si intende non avverata.
ART. 11 – PAGAMENTI
Il pagamento dell’importo contrattuale, pari a € [▪] (Euro [▪]) più IVA avverrà da parte dell’OGS, ad avvenuto rilascio da parte del Responsabile Unico del Procedimento del certificato di pagamento conseguente alla verifica di conformità, di cui all’articolo 4 del Capitolato Descrittivo e Prestazionale ed all’articolo 10 del presente contratto.
L’Impresa può chiedere un’anticipazione del prezzo, pari al 20% o, se compatibile con il bilancio dell’OGS, al 30% del corrispettivo contrattuale, da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, subordinatamente alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione, in conformità al disposto dell’articolo 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Tale anticipazione verrà recuperata al momento del pagamento della prima tranche del corrispettivo contrattuale.
Art. 12 - MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE E TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI
Il pagamento sarà liquidato dietro presentazione di regolare fattura, che potrà essere emesse dall’Impresa a seguito del rilascio da parte del R.U.P. del certificato di pagamento. La fattura dovrà essere emessa dall’Impresa con modalità elettronica utilizzando il seguente Codice Univoco Ufficio: CRCO0S.
Sulla fattura dovrà essere riportato:
- il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) C.I.G. 9322744BB7
- il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) F97C19000070001 OGS è soggetto allo split payment.
Il pagamento delle fatture sarà effettuato a 30 (trenta) giorni dalla loro ricezione, a condizione dell’ottenimento del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), rilasciato da parte degli enti preposti, che dimostri la regolarità contributiva dell’Impresa. Qualora venissero rilevate irregolarità nell’esecuzione della fornitura e/o dei servizi connessi, il termine decorrerà dal giorno dell’effettiva regolarizzazione della stessa.
Ai sensi dell’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 l’Impresa si obbliga ad osservare tutte le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, a pena di nullità assoluta del contratto.
Il contratto si intenderà risolto altresì, in tutti i casi in cui le transazioni saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.
L’Impresa si impegna a dare immediata comunicazione all’OGS ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Trieste, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Impresa dovrà comunicare entro 7 (sette) giorni dalla richiesta dell’OGS quanto segue:
- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, sia di nuova accensione che già esistenti, con l’indicazione del servizio al quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Le liquidazioni saranno effettuate sul seguente c/c dedicato:
IBAN [▪]
presso [▪]
sul quale sono delegate ad operare le seguenti persone:
[▪]nato a [▪] il [▪], C.F. [▪]
L’OGS non risponderà di eventuali ritardi di pagamenti provocati da cause non imputabili allo stesso.
ART. 13 – REVISIONE PREZZI
Trattandosi di un appalto pubblico per forniture concernente un contratto non rientrante tra quelli ad esecuzione periodica o continuativa, non è ammessa la modifica del contratto per revisione del prezzo ex art. 106, comma 1, lettera a) del Codice.
ART.14 - PERSONALE DELL'IMPRESA
L'Impresa dovrà assicurare che il personale impiegato nell'appalto mantenga, in ogni circostanza, una condotta improntata alla massima serietà, riservatezza, educazione e rispetto delle persone e dei luoghi.
Nell'appalto dovrà essere impiegato personale tecnico idoneo di provata capacità ed adeguato numericamente alle necessità e perfettamente rispondente, per tutta la durata dell'appalto, alle prestazioni conseguenti al presente atto.
L’OGS si riserva la facoltà di verificare costantemente tale rispondenza, e di richiedere, e di ottenere, la sostituzione, in qualsiasi momento, di uno o più dipendenti o soci dell'Impresa impiegati nell'esecuzione delle attività oggetto di contratto che si rendessero colpevoli di comportamenti non idonei né confacenti ai luoghi e al contesto.
Ai dipendenti dovranno essere applicate le condizioni contrattuali, assicurative e contributive risultanti dal CCNL vigente tempo per tempo inclusi eventuali accordi integrativi locali; agli eventuali soci lavoratori di cooperative dovranno essere garantite condizioni economiche contributive ed assicurative almeno pari e comunque non inferiori a quelle risultanti dalle disposizioni del CCNL vigente tempo per tempo nello specifico settore di attività.
Per quanto attiene la responsabilità solidale tra Impresa, subappaltatori ed OGS, le Parti fanno rinvio alle disposizioni di cui all'art. 35, comma 28 del D.L. 04.07.2006, n. 223 convertito in legge con modificazioni dalla legge 04.08.2006, n. 248 ai sensi e per gli effetti dell'art. 13-ter della legge 134/2012.
ART. 15 – AUMENTO E DIMINUZIONE DELLE ATTIVITA’ FINO AD UN QUINTO
L’OGS, durante l’esecuzione delle attività, può ordinare all’Impresa, alle medesime condizioni contrattuali, un aumento o diminuzione delle stesse sino alla concorrenza di un quinto, in aumento o diminuzione dell’importo contrattuale, senza che per ciò spetti indennità alcuna all’Impresa.
Oltre detto limite, l’Impresa può recedere dal contratto con il solo diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, valutate alle condizioni contrattuali.
Art. 16 - FORZA MAGGIORE
Ogni ritardo od omissione nello svolgimento degli obblighi imposti dal presente contratto tanto all’OGS quanto all’Impresa non sarà considerata infrazione al contratto stesso quando tale ritardo od omissione sia causato da un evento di forza maggiore verificatosi oltre il controllo delle Parti.
Nel caso si verifichi un evento di forza maggiore, l’OGS e l’Impresa dovranno concordare nel minor tempo possibile le azioni da compiere e la linea di condotta da tenere.
ART. 17 – RISERVATEZZA
Tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili dall’OGS all’Impresa o di cui quest'ultima venisse in possesso durante l'esecuzione dell'attività oggetto del presente
contratto, dovranno essere considerate riservate. È fatto divieto all’Impresa di utilizzare o trasferire ad altri, in qualsiasi formato o pubblicizzare la documentazione e le informazioni sopra citate senza il preventivo consenso scritto di OGS. La suddetta documentazione dovrà essere restituita ad OGS in ogni caso di risoluzione e/o termine del presente contratto.
ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito anche “GDPR” o “Regolamento”) l’OGS informa l’Impresa che il trattamento dei dati personali da essa forniti o comunque acquisiti dall’OGS è finalizzato all’avvenuta partecipazione alla procedure di gara ed alle attività connesse o strumentali (a titolo esemplificativo: ammissione, esclusione, aggiudicazione, stipulazione, rendicontazione) funzionalmente legate all’operatività dell’OGS o alla tutela dei suoi diritti, nonché alla gestione del contratto Il trattamento avverrà a cura delle persone preposte al procedimento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (a titolo esemplificativo: altri Enti per finalità di controllo e/o rendicontazione) o di diffusione (a titolo esemplificativo: pubblicazione per finalità di trasparenza). I predetti trattamenti risultano leciti poiché sono necessari all’esecuzione del contratto o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’Interessato, per permettere all’OGS di adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto ovvero, infine, per un suo legittimo interesse.
I dati trattati per le finalità sopra riportate non saranno -di regola- trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo. Nell’ipotesi in cui ciò si rendesse necessario (anche sulla base degli strumenti informatici eventualmente utilizzati) l’OGS garantisce che il trasferimento avverrà nel rispetto delle condizioni di cui al Capo V del GDPR.
Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica. I dati personali sono trattati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata. I dati personali non più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la relativa conservazione, vengono anonimizzati irreversibilmente (o cancellati definitivamente).
I dati personali saranno conservati per un periodo individuato secondo criteri di stretta necessità in ragione delle diverse finalità perseguite, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa, secondo logiche di tutela dei diritti del Titolare.
Agli Interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro
trattamento, rivolgendo le richieste all’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS (Titolare del trattamento), con sede in Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx 00/x 00000 Xxxxxxx (XX)
Per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 o per chiedere qualsiasi chiarimento relativo al trattamento dei dati personali, è possibile contattare il Titolare ai seguenti recapiti: telefono 0000000000 / 0000000000, e-mail xxxxxxxxx@xxx.xx OGS ha provveduto a nominare l’Avv. Xxxx Xxxxxxxxx quale Responsabile della Protezione dei Dati, che è raggiungibile ai seguenti recapiti: Telefono 0000000000, e-mail xxx@xxx.xx Infine, qualora ritenesse che il trattamento dei suoi dati personali violasse il GDPR, l’Interessato ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali o altra autorità eventualmente competente) ai sensi dell’articolo 77 e seguenti del GDPR.
ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto, oltre che nei casi previsti dall’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., può essere risolto in caso di eventuale certificazione “positiva” /assenza requisiti/mancato rispetto, da parte delle amministrazioni competenti, con riferimento, rispettivamente:
a) all’informazione antimafia;
b) al rispetto di tutti i requisiti di carattere generale, di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche già oggetto di autodichiarazione;
c) per grave inadempimento contrattuale dell’Impresa, individuato nella mancata possibilità di rilascio del primo Stato di Avanzamento della Fornitura dovuto al persistere dei problemi riscontrati sulle verifiche che devono essere effettuate sui primi 10 (dieci) accelerografi consegnati che non consenta il completamento delle verifiche di conformità con esito positivo entro 15 giorni lavorativi dalla consegna, come dettagliatamente descritto nell’articolo 5 del Capitolato Descrittivo e Prestazionale. In tale ipotesi OGS, oltre a procedere alla risoluzione del contratto, richiederà il risarcimento dei danni derivati dalla mancata possibilità di rispettare le obbligazioni assunte con la stipula dell’accordo di collaborazione con la Regione del Veneto citato nelle premesse.
In caso di avveramento dell’evento dedotto in detta condizione risolutiva, OGS darà tempestiva comunicazione all’Impresa tramite PEC della perdita degli effetti del contratto e provvederà al pagamento di tutte le prestazioni regolarmente effettuate fino al momento della comunicazione della stessa.
Resta inteso che a seguito della risoluzione del contratto per grave inadempimento OGS potrà incamerare la garanzia definitiva a titolo di risarcimento dei danni subiti e subendi. ART. 20 – RECESSO DAL CONTRATTO
L’OGS, salvi i casi di recesso previsti dall’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si riserva, ai sensi dell’art. 1, c. 13 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto
2012 n. 135, di recedere in ogni momento dal contratto nel caso in cui, successivamente alla stipula del medesimo, intervenissero, per le forniture ed i servizi richiesti, convenzioni Consip a condizioni migliorative e l’Impresa non acconsenta ad adeguare le proprie condizioni economiche alle modifiche migliorative proposte da Consip Spa.
Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC. Dalla data di ricezione della comunicazione del recesso, l’Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad OGS.
In caso di recesso di OGS, l’Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto
OGS si riserva la facoltà di recedere dal contratto in caso di inosservanza da parte dei dipendenti dell’Impresa del codice di comportamento dei dipendenti OGS.
Art. 21 - REFERENTI PER LA GESTIONE DEL CONTRATTO - COMUNICAZIONI
OGS e l’Impresa, ciascuno per gli aspetti di rispettiva competenza, indicano, al fine della gestione del contratto i seguenti referenti:
per OGS, il Direttore dell’esecuzione del contratto: xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx;
PEC: xxx@xxx.xx per l’Impresa: [▪] PEC: [▪]
Tutte le comunicazioni, comprese le diffide e qualsiasi altra notifica di natura contrattuale, si intenderanno validamente effettuate se inoltrate tramite PEC all’indirizzo sopra indicato. Qualsiasi variazione nei nominativi suddetti dovrà essere tempestivamente comunicata e approvata per iscritto da entrambe le Parti.
Art. 22 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è il xxxx. Xxxxxx Xxxxx, e-mail xxxxxx@xxx.xx
Art. 23 - SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono e saranno a carico dell’Impresa incluse quelle da sostenere per la stipula, la registrazione e l’esecuzione del contratto che non siano espressamente demandate all’OGS, ed incluse le spese di bollo, di fotocopiatura.
Saranno inoltre a carico dell’Impresa le spese di pubblicità legale della gara di cui l’Impresa è risultata aggiudicataria, così come indicato nel Disciplinare di gara.
ART. 24 - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, è esclusivamente competente l’autorità giudiziaria del Foro di Trieste.
Art. 25 - DOMICILIO DELL’IMPRESA
Ai sensi e ad ogni effetto di legge l’Impresa dichiara di avere domicilio fiscale in [▪], Via [▪],
C.A.P. [▪].
Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al Direttore dell’esecuzione del contratto a mezzo PEC.
Art. 26 - CLAUSOLA FISCALE
Il presente atto è soggetto a registrazione con applicazione dell’imposta in misura fissa ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e s.m.i.
L’imposta di bollo è dovuta in misura fissa ai sensi dell’art. 1-bis.1. sub 4) della Tariffa Parte I del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e s.m.i..
Art. 27 – XXXXXXXX XXXXXXXXXX
L’Impresa dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e delle condizioni di cui sopra, ed in particolare delle condizioni di cui agli artt. 3 (Norme regolatrici del contratto), 5 (Corrispettivo), 6 (Luogo e Termini di consegna e penali), 7 (Cessione del contratto e subappalto), 8 (Garanzia definitiva), 10 (Controllo tecnico, contabile e amministrativo), 11 (Pagamenti), 12 (Modalità di liquidazione e tracciabilità dei pagamenti), 13 (Revisione prezzi), 14 (Personale dell'impresa), 15 (Aumento e diminuzione delle attività fino ad un quinto), 17 (Riservatezza), 19 (Risoluzione del contratto), 20 (Recesso dal contratto), 23 (Spese contrattuali), 24 (Foro competente) del presente Contratto di appalto, le cui clausole
- rilette ed approvate - vengono dall’Impresa accettate ad ogni conseguente effetto ed in particolare ai sensi e agli effetti di cui all’art. 1341 e 1342 del Codice Civile.
ART. 28 - ALLEGATI
Al presente contratto si allega:
“[▪]” Documentazione relativa all’Impresa “[▪]” Capitolato Descrittivo e Prestazionale “[▪]” Offerta Tecnica dell’Impresa
“[▪]” Offerta Economica dell’Impresa
*****
Il presente contratto, che contiene [▪] ([▪]) pagine a video, [▪] allegati (“[▪]”,“[▪]”, “[▪]”) è stato da me letto ai contraenti, omettendo per volontà delle Parti la lettura degli allegati, il cui contenuto essi dichiarano espressamente di conoscere ed accettare e, riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me e alla mia presenza e vista, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e s.m.i..
Io sottoscritto, Direttore Generale, previa verifica effettuata preliminarmente alla lettura dell'atto, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle Parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e s.m.i.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DI OGS
[▪] (firmato digitalmente)
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA
[▪] (firmato digitalmente) L’UFFICIALE ROGANTE
[▪] (firmato digitalmente)