Comune di Saint-Christophe Commune de Saint-Christophe
C o p i a
Comune di Saint-Christophe Commune de Saint-Christophe
Regione Autonoma Valle d’Aosta
Region autonome Vallee d'aoste
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 92 /2022
OGGETTO:
CONCESSIONE AMMINISTRATIVA D'USO DELL'AREA PRATIVA, PER SOLO SFALCIO PER PRODUZIONE DI FIENO, IN LOCALITA' SENIN, PARTE DELLA DISCARICA DI INERTI INERBITA E IRRIGATA, DI CIRCA 9.500 MQ - DETERMINAZIONI.
L’anno DUEMILAVENTIDUE addì DICIANNOVE del mese di MAGGIO alle ore
17:00 nella solita sala si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti i Signori:
Cognome e Nome | Presente | |
1. XXXXXX Xxxxx - Xxxxxxx | Sì | |
2. XXXXXXXX Xxxxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxxxxx | Sì | |
3. XXXXXXXX Xxxx - Assessore | Sì | |
4. XXXXXXX Xxxxxxx - Assessore | Sì | |
5. XXXXXXX Xxxxxx - Xxxxxxxxx | Sì | |
6. XXXXXX Xxxxxx - Assessore | Sì | |
7. XXXXXXX Xxxxx - Assessore | Sì | |
Totale Presenti: | 7 | |
Totale Assenti: | 0 |
Assiste all’adunanza il Segretario Xxxxx Xxxx. RAVASENGA.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor XXXXXX Xxxxx nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
CONCESSIONE AMMINISTRATIVA D'USO DELL'AREA PRATIVA, PER SOLO SFALCIO PER PRODUZIONE DI FIENO, IN LOCALITA' SENIN, PARTE DELLA DISCARICA DI INERTI INERBITA E IRRIGATA, DI CIRCA 9.500 MQ - DETERMINAZIONI.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la legge regionale del 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”;
VISTO il vigente Statuto comunale;
RICHIAMATA la deliberazione n. 27 del 18 febbraio 2016 con la quale la Giunta comunale ha approvato il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici pubblici;
VISTI i Decreti del Sindaco n. 2/2021 del 5 maggio 2021 con il quale veniva conferito l’incarico di Segretario del Comune di Saint–Christophe e degli adempimenti connessi all’Arch. Xxxxx XXXXXXXXX sino al rinnovo dei Consigli Comunali e n. 14/2021 del 20 dicembre 2021 con il quale venivano conferiti gli incarichi ai responsabili dei servizi fino al 31 dicembre 2022;
RICHIAMATI:
• il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
• gli artt. 48 e 49 del D.Lgs. 267/2000;
• il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05/05/2009 n. 42” e ss.mm.ii.;
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
VISTI i seguenti atti:
• deliberazione del Consiglio comunale n. 75 del 30 dicembre 2021 concernente l’approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2022/2024 e del documento unico di programmazione semplificato (D.U.P.S.) triennio 2022/2024 e ss.mm.ii.;
• deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 13 gennaio 2022 concernente l’assegnazione delle quote di bilancio ai sensi dell’art. 46, comma 5, della L.R. 7/12/1998 n. 54 ed art. 169 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO il regolamento regionale del 3 febbraio 1999, n. 1 “Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d’Aosta” per le parti ancora in vigore ai sensi della sopraccitata L.R. 19/15;
RICHIAMATO l’art. 97 della Costituzione;
RICHIAMATE la Legge 241/90 e la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 recante “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”;
RICHIAMATI gli artt. 21 e 23 della LR 54/1998;
VISTO il vigente Statuto comunale e, in particolare, l’art. 7 e l’art. 10 inerenti alle competenze del Consiglio e della Giunta comunali;
ATTESA la competenza della Giunta comunale ad assumere la presente deliberazione;
ATTESO che il Comune di Saint-Christophe intende favorire il mantenimento del tessuto agricolo, zootecnico locale favorendo l’attività delle aziende agricole, zootecniche del territorio che ne garantiscono il mantenimento, la conservazione e mantengono produttivi i terreni;
RILEVATO che l’area in località Senin, parte della discarica di inerti inerbita e irrigata, di circa
9.500 mq, di proprietà comunale, distinta al catasto al foglio n. 26, mapp. 583 (parte), 160, 162, 163, 164 (parte), 168 (parte), 167 (parte), 176 (parte), 173, 172, 169, 170 (parte), 171 (parte), 174 (parte), 161, 158 e 155, deve essere concessa al fine del suo sfruttamento esclusivamente per il taglio del foraggio per la produzione di fieno aziendale, senza possibilità di inserimento nel “verde agricolo”, indicendo una gara pubblica riservata ai soli allevatori residenti o aventi l’azienda agricola nel Comune di Saint-Christophe;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1566 del 27.09.2013 avente ad oggetto “Valutazione positiva sulla compatibilità ambientale e approvazione del progetto di ampliamento della discarica per rifiuti inerti in comune di Saint-Christophe, Loc. Senin - Autorizzazione al comune di Saint-Christophe all’esercizio e alla gestione delle operazioni di smaltimento, nonché alla produzione di emissioni in atmosfera, ai sensi del D.lgs. 36/2003 e 152/2006”;
CONSTATATO che una parte della discarica, di circa 9.500 mq, è stata inerbita e irrigata, ma che fa ancora parte della discarica;
RILEVATO che il Comune ha l’obbligo di mantenete in ordine e di falciare l’erba dell’area;
VISTA la Relazione dell’ufficio tecnico da cui risulta che lo sfalcio avrebbe comunque un costo di 16.170,00 € annui;
DATO ATTO che l’area appartiene al patrimonio indisponibile dell’ente e che, di conseguenza, per ora non può essere affittata, ma solo oggetto di concessione amministrativa d’uso;
RITENUTO pertanto opportuno porre in concessione amministrativa d’uso l’area prativa di circa
9.500 mq. in località Senin riservata ai soli allevatori residenti o aventi l’azienda agricola nel Comune di Saint-Christophe;
RICHIAMATO l’art. 1 e l’art. 12 della Legge 241/90;
RICHIAMATA la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 recante “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.” In particolare l’art. 2 e l’art. 11 (Criteri per la concessione di vantaggi economici) che recita:
1. Al fine di garantire trasparenza e imparzialità all'azione amministrativa, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, determinano preventivamente, ove non siano già stabiliti dalla legge o nei casi in cui sia opportuno o necessario porre ulteriori specificazioni, i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere. Le relative deliberazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. Nel caso in cui il procedimento, avente ad oggetto la concessione di vantaggi economici subordinata all'esistenza di sufficienti disponibilità finanziarie in relazione al numero di richieste complessivamente presentate, non possa concludersi favorevolmente nei termini previsti ai sensi dell'articolo 3 per indisponibilità dei mezzi finanziari, il responsabile del procedimento comunica all'interessato le ragioni che rendono impossibile l'attribuzione del beneficio. In tali casi non si applica la disposizione di cui all'articolo 16.
RICHIAMATA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” in particolare l’art. 12 recita:
Art. 12. (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici)
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 22 dicembre 2005, come modificato da ultimo dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 23 aprile 2007, con la quale si approvava il regolamento per la gestione della discarica per inerti sita in loc. Senin;
RICHIAMATO il codice dei contratti pubblici, d.lgs 50/2016 e la legge 11 settembre 2020, n. 120 derogatoria del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i;
RICHIAMATI gli articoli 37, 73, lett. c) e 76, comma 2 del Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924 e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATO l’art. 4. (Principi relativi all’affidamento di contratti pubblici esclusi), del dlgs 50/2016, che recita:
1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
RICHIAMATO l’art. 17 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 che recita: Art. 17. (Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi)
1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi:
a. aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
ATTESO che si tratta di contratto di concessione amministrativa d’uso e pertanto attivo e, di conseguenza, escluso dall’applicazione del codice dei contratti pubblici, ma si applicano i principi del Codice;
RICHIAMATO il “Regolamento comunale disciplinante criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché per l’attribuzione di vantaggi economici (art. 12, legge 7 agosto 1990, n. 241), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 31 ottobre 1996, al Cap. 1 “OGGETTO DELLA CONCESSIONE”, all’art. 1 recita:
Art 1 - Il Comune interviene con erogazioni economiche, nei limiti delle proprie risorse:
- a sostegno di attività di rilevanza socio-assistenziale, culturali, ricreative, artistiche, turistiche, sportive, di promozione della occupazione locale, e di sostegno delle attività agricole.
- a favore di soggetti in stato di bisogno
al Cap. 2 “SOSTEGNO DI ATTIVITÀ DI RILEVANZA SOCIO-ASSISTENZIALE, CULTURALI, RICREATIVE, ARTISTICHE, SPORTIVE E DI PROMOZIONE DELLA
OCCUPAZIONE LOCALE” all’art. 2 recita:
Art. 2 Destinatari dell’intervento
Possono ricevere contributi sussidi, vantaggi economici comunque attribuiti, Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel territorio del Comune e/o ivi operanti con iniziative idonee a favorire lo sviluppo socio-assistenziale, culturale, ricreativo o sportivo della comunità locale nonché gli organismi o Enti aventi quale scopo lo sviluppo delle attività produttive ed occupazioni locali.
RICHIAMATO il “Regolamento recante disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni” approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 6 del 31 marzo 2011, con particolare riferimento agli articoli 75 e 100 che recitano:
Art.75
Convenzioni e forme di collaborazione con soggetti senza scopo di lucro
1. L’Amministrazione, ai sensi dell’art.8 della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 - (Disciplina del volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d’Aosta), e abrogazione delle leggi regionali 6 dicembre 1993, n. 83, e 9 febbraio 1996, n. 5) - può stipulare convenzioni con le organizzazioni iscritte da almeno tre mesi nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale di cui all’articolo 6 della legge regionale 16/2005 per la gestione di attività di interesse pubblico, per la realizzazione di specifiche attività, per la gestione o la cogestione di progetti o programmi.
2. Nella scelta delle organizzazioni con cui stipulare convenzioni l’amministrazione tiene conto prioritariamente:
a) dell’esperienza specifica maturata nell’attività oggetto di convenzione;
b) dell’esistenza di un’organizzazione operativa stabile sul territorio di riferimento;
c) della rilevanza attribuita alla formazione permanente e all’aggiornamento dei volontari;
d) dell’offerta di modalità di carattere innovativo e sperimentale per lo svolgimento delle attività di pubblico interesse.
3. La copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie e le relative spese sanitarie, connesse con lo svolgimento dell’attività prevista dalla convenzione, nonché la responsabilità civile verso terzi e le eventuali spese di tutela legale, esclusi i casi di dolo e colpa grave, degli aderenti alle organizzazioni sono elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell’ente con il quale la convenzione è stipulata.
4. L’amministrazione può avvalersi, anche tramite forme pubbliche di consultazione, delle organizzazioni di cui al comma 1 per la definizione congiunta di interventi relativi a specifiche problematiche sociali. Qualora siano individuati progetti di intervento sperimentali e innovativi, l’amministrazione può determinare forme e modalità di collaborazione con i soggetti dichiaratisi disponibili per la definizione e realizzazione della relativa fase sperimentale.
5. L’amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza e di imparzialità, può concedere alle organizzazioni, in uso gratuito, beni, mobili ed immobili, utili allo svolgimento di manifestazioni ed iniziative temporanee promosse dalle organizzazioni medesime secondo le modalità stabilite nella convenzione e ai sensi di quanto previsto dall’articolo 100, comma 1.
6. L’amministrazione può altresì concedere alle organizzazioni, in uso gratuito, beni, mobili ed immobili, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali ai sensi di quanto previsto dall’articolo 100, comma 1.
Art.100
Prestito d’uso
1. L’amministrazione, ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 16/2005, con i criteri e le modalità previste dall’apposito regolamento comunale per la concessione di contributi, vantaggi e benefici economici, nel rispetto dei principi di trasparenza e di imparzialità, può concedere alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, in uso gratuito:
a) beni, mobili ed immobili, utili allo svolgimento di manifestazioni ed iniziative temporanee promosse dalle organizzazioni medesime;
b) beni, mobili ed immobili, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.
2. Nell’ambito della valorizzazione e promozione di libere forme associative e di organismi di partecipazione alla vita pubblica l’amministrazione valuta l’opportunità di concedere, a condizioni di favore o in uso gratuito, beni immobili di non eccessivo valore e beni mobili, già usati, in prestito d’uso ad enti o associazioni senza scopo di lucro aventi fine di promozione dell’attività sociale, culturale, ricreativa o sportiva, effettivamente operanti sul territorio comunale.
3. Le eventuali spese di manutenzione ordinaria per l’uso dei beni sono a carico dei beneficiari.
RICHIAMATO il REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI BENI
IMMOBILI A TERZI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 11/07/2019, agli artt. 2, 3 recita:
Art. 2 - Forme giuridiche di assegnazione dei beni
1. Modalità e criteri per la concessione a terzi di beni patrimoniali disponibili:
La concessione in uso a terzi di beni patrimoniali disponibili è, di norma, effettuata nella forma e con i contenuti dei negozi contrattuali tipici previsti dal titolo III del libro IV del Codice Civile e più precisamente:
- Contratto di locazione (artt. 1571 e segg. C.C.);
- Contratto di affitto (artt. 1615 e segg. C.C.);
- Comodato d’uso gratuito (artt. 1803 e segg. C.C.) esclusivamente a fini sociali, sportivi, culturali e per il mantenimento delle tradizioni locali e storiche;
Qualora l’Ente ritenga di destinare un immobile del Patrimonio disponibile a finalità di pubblico interesse, concede a terzi il bene nelle forme della concessione amministrativa tipica.
2. Modalità e criteri per la concessione in uso a terzi di beni facenti parte del Patrimonio indisponibile o del Demanio Comunale.
La concessione in uso temporaneo a terzi di beni patrimoniali indisponibili e demaniali è effettuatanella forma della concessione amministrativa tipica.
Il contenuto dell'atto di concessione deve essenzialmente prevedere:
- l'oggetto, le finalità e il corrispettivo della concessione;
- la durata della concessione e la possibilità di revoca per ragioni di pubblico interesse.
Art. 3 – Adempimenti preliminari all’assegnazione di beni immobili
1. Precedentemente all’avvio delle procedure di assegnazione di un bene immobile a terzi l’Ufficio Tecnico Comunale è tenuto ad indicare:
- l’appartenenza del bene al Patrimonio disponibile, al Patrimonio indisponibile o al Demanio Comunale;
- l’agibilità dei locali, con l’indicazione delle tipologie di utilizzo e la capienza massima in relazione alle caratteristiche del bene e al rispetto della normativa sulla sicurezza;
- il buono stato di manutenzione della struttura e degli impianti, ovvero la necessità di effettuare particolari interventi, anche di straordinaria manutenzione, con specifica indicazione degli stessi;
- quantificazione del canone sulla base dei valori correnti di mercato per beni di caratteristiche analoghe.
…
Art. 5 Assegnazione dei beni del Patrimonio indisponibile e del Demanio Comunale per scopi sociali
1. L’assegnazione di immobile del Patrimonio indisponibile e del Demanio Comunale finalizzata al conseguimento di scopi sociali avviene mediante provvedimento amministrativo di concessione d’uso ai soggetti di cui all’articolo 7 previa pubblicazione all’albo pretorio per almeno 10 giorni diapposito avviso che indichi requisiti, tipologia di utilizzo, canone e criterio di scelta.
2. Il canone è determinato di volta in volta da un minimo di euro 100,00 annui a un massimo del 60% del valore di mercato quantificato dall’Ufficio Tecnico Comunale, tenuto conto della eventuale necessità che l’utilizzatore provveda ad eseguire lavori di straordinaria manutenzione sull’immobile.
3. Il criterio generale di scelta del concessionario si sostanzia nell’individuazione del soggetto che persegua finalità sociali maggiormente rispondenti ai fini pubblici e agli obiettivi perseguiti dall’Amministrazione come esplicitati nell’avviso pubblico.
4. In particolare i provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati con determinazione del Responsabile di servizio incaricato sulla base dei seguenti criteri e punteggi massimi:
a) Punteggio massimo assegnabile 50 punti.
b) dichiarazione di collaborazione attiva alle manifestazioni ed iniziative del Comune secondo il programma e decisioni comunali. Requisito pregiudiziale alla possibilità di partecipareall’assegnazione.
c) Attività a favore dei minori o di categorie deboli: max. 8 punti.
d) Attività prevalentemente a favore del mantenimento della cultura, delle tradizioni della Valle d’Aosta, degli sport e della difesa della Lingua Franco/Provenzale (Patois Valdotain): Max.8 Punti.
e) Anzianità di costituzione: max. 6 punti (1 p. ogni 3 anni di attività in Valle d’Aosta, se la sede legale e/operativa è fissata nel Comune di Saint-Christophe 2 punti per ogni 3 anni di attività)
f) Numero di iscritti residenti nel Comune di Saint-Christophe: max. 8 punti (1 punto ogni 2 iscritti)
g) Numero di iniziative partecipate con il Comune negli anni precedenti: max. 10 punti (1 punto per iniziativa e 1 punto per ogni anno)
h) migliore offerta economica in caso di affitto: max 10 punti.
i) L’assegnazione dell’immobile avviene principalmente a favore di soggetti e associazioni appartenenti e/o operativi nel territorio comunale, e solo in assenza di questi possono essere assegnati a soggetti provenienti da fuori Comune.
Art. 6 Definizione di scopi sociali
1. Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento si individuano i seguenti scopi sociali:
- assistenza, sostegno o aiuto a categorie sociali particolarmente a rischio di emarginazione o appartenenti a fasce di popolazione deboli.
- attività di volontariato;
- attività ricreative, sportive, culturali, di tutela ambientale di salvaguardia delle tradizioni locali, miranti a produrre aggregazione, sviluppo della creatività e socialità;
- attività educative, didattiche e scolastiche;
Art. 7 Requisiti soggettivi
1. Possono essere ammessi alla concessione dei vantaggi economici di cui all’art. 5:
- le associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere pubblico o privato, riconosciute e non riconosciute, senza fini di lucro;
- i soggetti operanti in forma associativa non rientranti nel punto precedente che svolgano senza fini di lucro una delle attività di cui all’art. 6.
…
Art. 9 - Obblighi del concessionario
1. I contratti di concessione in uso a terzi dei beni comunali, per qualsiasi attività, così come sopra definiti, devono prevedere a carico del concessionario:
a) l'obbligo di pagamento del canone o del corrispettivo per l'utilizzo;
b) l'onere delle spese inerenti alla manutenzione ordinaria;
c) il pagamento delle utenze;
d) il pagamento delle spese di gestione;
e) la restituzione dei locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso;
f) l’eventuale onere di spese inerenti alla straordinaria manutenzione;
VISTA la autorizzazione della Regione Autonoma Valle d’Aosta alla predetta post-gestione mediante terzi ai sensi del D.Lgs 121/2020 in attuazione della Direttiva (UE) 2018/850 che riforma la normativa precedentemente in vigore e prevista dal D.Lgs n. 36/2003;
ATTESO che il Comune ha l’obbligo di mantenere in ordine l’area e di sfalciare l’erba anche dalla porzione di discarica inerbita e irrigata;
VISTA la relazione dell’ufficio tecnico comunale del 4 maggio 2022 a firma del Responsabile, arch. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che in particolare indica:
- l’appartenenza del bene al Patrimonio disponibile del Comune;
- l’agibilità dei locali, con l’indicazione delle tipologie di utilizzo e la capienza massima in re- lazione alle caratteristiche del bene e al rispetto della normativa sulla sicurezza;
- il buono stato di manutenzione della struttura e degli impianti, ovvero la necessità di effettuare particolari interventi, anche di straordinaria manutenzione, con specifica indicazione degli stessi;
- quantificazione del canone a carico dell’Amministrazione;
RILEVATA la necessità di approvare la suddetta relazione;
VISTO il vigente Statuto comunale e, in particolare, l’art. 2 rubricato “Principi ispiratori” da cui, ai commi 9), 10) e 10bis), recita:
9) Assume iniziative volte a salvaguardare il patrimonio naturale, storico edartistico.
10) Incentiva le produzioni locali artigianali ed agricole, anche nell'ottica dello sviluppo turistico.
10-bis. Promuove il turismo, la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio come elemento fondamentale della propria attività amministrativa.
UDITA la relazione del Sindaco sulla necessità di procedere a definire gli aspetti contrattuali;
RITENUTO, dopo attenta valutazione, di stabilire per la partecipazione alla presente concessione amministrativa d’uso:
• la partecipazione è riservata ai soli allevatori residenti o aventi l’azienda agricola nel Comune di Saint-Christophe;
• la durata della concessione amministrativa d’uso è fissata in 5 anni prorogabili, per egual periodo, con possibile disdetta di una delle parti da comunicarsi con raccomandata A.R. almeno un anno prima;
• il canone è da aggiornarsi al 75% dell’indice ISTAT (Legge 392/78) e da pagarsi entro il 30 novembre di ogni anno;
• la garanzia degli obblighi contrattuali è assicurata con presentazione di cauzione di € 150,00 mediante polizza fideiussoria assicurativa o bancaria o deposito cauzionale con assegno circolare;
• la mancata presentazione della cauzione è motivo di non sottoscrizione del contratto di concessione amministrativa d’uso;
• il contratto di concessione amministrativa d’uso sarà stipulato ai sensi dell’art. 45 della legge 3 maggio 1982 n. 203 (patti in deroga), con la l’assistenza del rappresentante di categoria;
• vige il divieto di subconcessione senza il consenso dell’Amministrazione;
• gli oneri contrattuali a carico del concessionario comprese le spese di manutenzione e gestione degli impianti e le spese conseguenti l’irrigazione non a carico del CMF Saint-Christophe;
• la concimazione dei terreni attraverso i reflui zootecnici dovrà essere eseguita correttamente e dovrà essere effettuata entro la fine di ogni anno, salvo diversa autorizzazione dell’Amministrazione comunale;
• Tutti gli appezzamenti fanno parte della concessione e gli stessi dovranno essere falciati, irrigati e mantenuti a regola d’arte;
• Il foraggio ottenuto dallo sfalcio, per la produzione di fieno, dell’area dovrà essere consumato direttamente dell’azienda agricola e non potrà essere oggetto di vendita;
• Il concessionario dovrà effettuare almeno tre sfalci;
• È vietato qualsiasi tipo di deposito sui terreni oggetto di concessione, compresi i reflui zootecnici;
• il canone annuo a base d’asta è fissato in € 150,00;
• di stabilire quale metodo di gara quello dell’offerta segreta in aumento da confrontarsi con il prezzo a base d’asta;
• l’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida;
• il concessionario non potrà chiedere per l’area la concessione del “verde agricolo” o altra sovvenzione;
• l’Amministrazione comunale si riserva di utilizzare l’area per motivi di interesse pubblico, manifestazioni o altro per un massimo di due volte nell’arco dell’anno con un preavviso di almeno 30 gg, il Concessionario ha, di conseguenza, l’obbligo di dare l’area sfalciata e pulita per l’uso secondo gli accordi tra le parti;
La concessione avverrà nello stato di fatto quale visionabile in loco.
ATTESO che alla sottoscrizione del contratto di concessione amministrativa d’uso assisterà, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 45 della legge 3.5.1982, n. 203, la rappresentanza dell'Associazione Agricoltori della Valle d'Aosta;
DATO ATTO che quest’area non può essere inserita nella richiesta del “verde agricolo”;
VISTI i seguenti documenti di gara predisposti dagli uffici che si ritengono meritevole di approvazione:
1. Bando di gara;
2. Bozza di Contratto;
3. allegato A dichiarazioni;
4. Modello offerta economica;
allegati alla presente e che ne costituiscono parte integrante;
RITENUTO opportuno, considerata l’urgenza di procedere al primo sfalcio, pubblicare il bando, per la durata di 25 gg, per conoscere l’esistenza di tutti i soggetti interessati e che lo stesso verrà pubblicato:
1. all’albo pretorio on line unitamente alla presente deliberazione;
2. all’albo pretorio on line sezione bandi;
3. sulla home page del sito istituzionale del comune;
4. nelle bacheche comunali;
ATTESO che al fine di garantire una più vasta partecipazione si intende procedere con la presentazione delle offerte in modo tradizionale cartacee;
ATTESO che non è necessario prendere il CIG trattandosi di procedura extra codice dei contratti ai sensi dell’art. 17 del dlgs 50/2016 ed essendo un contratto attivi per la pubblica amministrazione non necessita della tracciabilità;
RILEVATO che le disposizioni del Codice dei contratti non si applicano alla presente procedura ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e che pertanto si procederà ai sensi dell’art. 37 del R.D. 23.05.1924, n. 827 in quanto trattasi di concessione amministrativa d’uso di terreno agricolo;
VISTO il parere in merito alla regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49bis, comma 2 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”, nonché ai sensi dell’art. 19-ter, comma 4 dello Statuto comunale reso dal Segretario;
VISTO il parere in merito alla regolarità contabile, reso dal Responsabile dell’Ufficio finanziario e contabile ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del TUEL e dell’art. 5, comma 1, lettera B) del regolamento di contabilità;
VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario in ordine alla legittimità, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 recante “Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta” e dell’art. 49bis, comma 1 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”;
AD UNANIMITÀ di voti favorevoli espressi in forma palese;
D E L I B E R A
DI DARE ATTO che le premesse si intendono tutte richiamate e costituenti parte integrante della presente deliberazione;
DI PORRE IN CONCESSIONE AMMINISTRATIVA D’USO, un’area prativa in località Senin, parte della discarica di inerti inerbita e irrigata, di circa 9.500 mq, di proprietà comunale, distinta al catasto al foglio n. 26, mapp. 583 (parte), 160, 162, 163, 164 (parte), 168 (parte), 167
(parte), 176 (parte), 173, 172, 169, 170 (parte), 171 (parte), 174 (parte), 161, 158 e 155, al fine del suo sfruttamento esclusivamente per il taglio del foraggio per la produzione di fieno aziendale, senza possibilità di inserimento nel “verde agricolo”, indicendo una gara pubblica riservata ai soli allevatori residenti o aventi l’azienda agricola nel Comune di Saint-Christophe;
DI APPROVARE la relazione dell’ufficio tecnico comunale del 4 maggio 2022 a firma del Responsabile, arch. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che in particolare indica:
- l’appartenenza del bene al Patrimonio disponibile del Comune;
- l’agibilità dei locali, con l’indicazione delle tipologie di utilizzo e la capienza massima in re- lazione alle caratteristiche del bene e al rispetto della normativa sulla sicurezza;
- il buono stato di manutenzione della struttura e degli impianti, ovvero la necessità di effettuare particolari interventi, anche di straordinaria manutenzione, con specifica indicazione degli stessi;
- quantificazione del canone sulla base dei valori correnti di mercato per beni di caratteristi- che analoghe; quantificando in € 150,00 il canone annuo a base d’asta
DI STABILIRE quanto segue:
• la partecipazione è riservata ai soli allevatori residenti o aventi l’azienda agricola nel Comune di Saint-Christophe;
• la durata della concessione amministrativa d’uso è fissata in 5 anni prorogabili, per egual periodo, con possibile disdetta di una delle parti da comunicarsi con raccomandata A.R. almeno un anno prima;
• il canone è da aggiornarsi al 75% dell’indice ISTAT (Legge 392/78) e da pagarsi entro il 30 novembre di ogni anno;
• la garanzia degli obblighi contrattuali è assicurata con presentazione di cauzione di € 150,00 mediante polizza fideiussoria assicurativa o bancaria o deposito cauzionale con assegno circolare;
• la mancata presentazione della cauzione è motivo di non sottoscrizione del contratto di concessione amministrativa d’uso;
• il contratto di concessione amministrativa d’uso sarà stipulato ai sensi dell’art. 45 della legge 3 maggio 1982 n. 203 (patti in deroga), con la l’assistenza del rappresentante di categoria;
• vige il divieto di subconcessione senza il consenso dell’Amministrazione;
• gli oneri contrattuali a carico del concessionario comprese le spese di manutenzione e gestione degli impianti e le spese conseguenti l’irrigazione non a carico del CMF Saint-Christophe;
• la concimazione dei terreni attraverso i reflui zootecnici dovrà essere eseguita correttamente e dovrà essere effettuata entro la fine di ogni anno, salvo diversa autorizzazione dell’Amministrazione comunale;
• Tutti gli appezzamenti fanno parte della concessione e gli stessi dovranno essere falciati, irrigati e mantenuti a regola d’arte;
• Il foraggio ottenuto dallo sfalcio, per la produzione di fieno, dell’area dovrà essere consumato direttamente dell’azienda agricola e non potrà essere oggetto di vendita;
• Il concessionario dovrà effettuare almeno tre sfalci;
• È vietato qualsiasi tipo di deposito sui terreni oggetto di concessione, compresi i reflui zootecnici;
• il canone annuo a base d’asta è fissato in € 150,00;
• di stabilire quale metodo di gara quello dell’offerta segreta in aumento da confrontarsi con il prezzo a base d’asta;
• l’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida;
• il concessionario non potrà chiedere per l’area la concessione del “verde agricolo” o altra sovvenzione;
• l’Amministrazione comunale si riserva di utilizzare l’area per motivi di interesse pubblico, manifestazioni o altro per un massimo di due volte nell’arco dell’anno con un preavviso di almeno 30 gg, il Concessionario ha, di conseguenza, l’obbligo di dare l’area sfalciata e pulita per l’uso secondo gli accordi tra le parti;
La concessione avverrà nello stato di fatto quale visionabile in loco.
DI STABILIRE che i partecipanti siano in possesso dei seguenti REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE:
Al fine di essere ammessi a partecipare alla gara, i concorrenti, in forma singola, associata o raggruppata, devono essere in possesso:
• di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
Tale requisito deve essere di chiarato mediante la compilazione dell’Allegato A. In caso di concorrenti partecipanti in forma associata o raggruppata, i requisiti debbono essere posseduti da tutti gli operatori economici associati o raggruppati.
DI STABILIRE che i partecipanti presentino le seguenti GARANZIE:
Il concessionario è tenuto ad aver una polizza assicurativa, per la responsabilità civile verso terzi, che tenga il Comune estraneo ad ogni eventuale azione di rivalsa nei confronti di quest’ultimo.
DI DARE ATTO che alla sottoscrizione del contratto assisterà, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 45 della legge 3.5.1982, n. 203, la rappresentanza dell'Associazione Agricoltori della Valle d'Aosta;
DI DARE ATTO che quest’area non può essere inserita nella domanda di “verde agricolo”;
DI APPROVARE i seguenti documenti di gara predisposti dagli uffici:
5. Bando di gara;
6. Bozza di Contratto;
7. allegato A dichiarazioni;
8. Modello offerta economica;
allegati alla presente e che ne costituiscono parte integrante;
DI PUBBLICARE il bando, considerata l’urgenza di procedere al primo sfalcio, per la durata di 25 gg, per conoscere l’esistenza di tutti i soggetti interessati e che lo stesso verrà pubblicato:
1. all’albo pretorio on line unitamente alla presente deliberazione;
2. all’albo pretorio on line sezione bandi;
3. sulla home page del sito istituzionale del comune;
4. nelle bacheche comunali;
DI DARE ATTO che al fine di garantire una più vasta partecipazione si intende procedere con la presentazione delle offerte in modo tradizionale cartacee;
DI DARE ATTO che le disposizioni del Codice dei contratti non si applicano alla presente procedura ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e che pertanto si procederà ai sensi dell’art. 37 del R.D. 23.05.1924, n. 827 in quanto trattasi di concessione ammnistrativa di terreno agricolo;
DI STABILIRE che le spese e le imposte relative alla presente scrittura, così come l’incombenza della registrazione sono a carico del conduttore;
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Segretario comunale per la definizione e all’espletamento della gara.
DI INDIVIDUARE il Segretario comunale, quale responsabile unico del procedimento, RUP, connesso alla presente deliberazione;
DI AUTORIZZARE il Segretario ad inserire nel contratto definitivo le eventuali precisazioni, rettifiche ed aggiunte di dettaglio che riterrà necessarie per il perfezionamento del presente provvedimento;
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Responsabile del Servizio finanziario contabile per gli adempimenti di competenza.
DI DARE ATTO che il responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il Segretario comunale;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line al fine di garantire la conoscenza del provvedimento e di confermare che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicità stabiliti dall’articolo 23 del d.lgs. 33/2013, in materia di “Amministrazione trasparente”.
Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
X.xx : XXXXXX Xxxxx
IL SEGRETARIO
X.xx : Xxxxx Xxxx. RAVASENGA
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 20/05/2022 e che da tale data essa è esecutiva ai sensi dell’art. 52 ter della L.R. 07.12.1998 n. 54.
Saint-Christophe , 20/05/2022
IL SEGRETARIO
X.xx : Xxxxx Xxxx. RAVASENGA
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Saint-Christophe,
IL SEGRETARIO