Repertorio n. xxx
Repertorio n. xxx
ACCORDO QUADRO DI DURATA TRIENNALE PER “RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLO STADIO “DORICO” DI ANCONA” – CIG 957003638A – “RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLO STADIO “DORICO” DI ANCONA” - STRALCIO 3 – REALIZZAZIONE NUOVO BAR E STRALCIO 7 – RIQUALIFICAZIONE DELL'ANELLO (EX PISTA DI ATLETICA), REALIZZAZIONE DI NUOVI BAGNI PUBBLICI, AREA GIOCHI"- CUP E33D20005220004 – CIG XXXXXXXX 0000000XXX.
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno x, il giorno x x x
In Ancona, in Xxxxx XXXX Xxxxxx x. 0, presso la sede istituzionale del Comune.
Avanti a me, dott. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Segretario Generale del Comune di Ancona, nominato x, domiciliato per l’ufficio in Ancona presso la sede comunale, autorizzata ai sensi dell’art. 97 comma 4 lettera c) d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 a ricevere il presente contratto in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica, sono comparsi i signori:
- Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Casina (PI) il 21 giugno 1967, domiciliato per l’ufficio in Ancona presso la Sede comunale, che interviene al presente contratto ed agisce non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Ancona (di seguito denominato “Comune”), codice fiscale e partita I.V.A. 00351040423, nella sua qualifica di Dirigente della Direzione Lavori Pubblici, Sport conferitagli con decreto sindacale del x
n. x, in forza del combinato disposto dell’art.107 comma tre lettera c) d.lgs. 18 agosto 2000 n.267, dell’art.28 del vigente statuto comunale e dell’art.11 del vigente regolamento comunale dei contratti;
In seguito denominato “Comune”
E
- x, nato x xx xxx residente in Via x che interviene al presente atto ed agisce non in proprio bensì esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse di x (di seguito denominata “Impresa”) con sede a xx, numero di iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di x codice fiscale e partita I.V.A. x, numero REA: x, in qualità di amministratore unico in virtù dei poteri conferitigli dallo Statuto Sociale.
I codici fiscali sono dichiarati dalle parti.
Persone della cui identità personale, qualifiche e poteri io, Segretario Generale rogante, sono certo, che mi richiedono di ricevere il presente contratto in forza del quale:
Premesso:
- che con Deliberazione della Giunta Comunale - Con Delibera di Giunta Comunale n. 364 del 05/08/2022 veniva approvato il progetto definitivo degli stralci 3, 4 e 7 come di seguito riportato:
• "Stralcio 3 - Realizzazione nuovo bar" e "Stralcio 7 - Riqualificazione dell'anello (ex pista di atletica), realizzazione di nuovi bagni pubblici, area giochi": importo complessivo € 1.241.000,00 (CUP: E33D20005220004).;
- che per l’esecuzione dei suddetti lavori è richiesta la categoria prevalente “OG1 – Edifici civili e industriali” ai sensi dell’art. xx del Capitolato dell’accordo quadro;
- che con determinazione della Direzione Lavori Pubblici, Sport n. 3440 del 28/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo DELLO STRALCIO 3 – REALIZZAZIONE NUOVO BAR E STRALCIO 7 – RIQUALIFICAZIONE DELL'ANELLO (EX PISTA DI ATLETICA), REALIZZAZIONE DI NUOVI BAGNI PUBBLICI, AREA GIOCHI" . CUP E33D20005220004;
che il progetto esecutivo per l’affidamento del primo contratto applicativo prevede un importo complessivo dei lavori di € 992.627,34 oltre IVA; gli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso, ammontano ad 16.274,53 euro oltre IVA; l'importo dei lavori soggetto a ribasso è di euro 976.352,81 oltre IVA
- che con determinazione del Dirigente della Direzione Gare e Appalti n. x del x si è determinato l’affidamento mediante procedura negoziata telematica senza previa pubblicazione tramite piattaforma Appalti & Contratti e - procurement del Comune di Ancona ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del
d.l. 76/2020 convertito in L. 120/2020, integrato con D.L. 77/2021 convertito in L.108/2021 dell’accordo quadro per l’esecuzione dei lavori in oggetto con contestuale affidamento del primo contratto applicativo;
- l’accordo quadro è stato aggiudicato con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso unico percentuale a valere sul prezzario Regionale di riferimento;
- che con la sopra richiamata determinazione a contrattare si è stabilito di stipulare l’accordo quadro “a misura” ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera eeeee) del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che, all’esito della procedura di gara, il Presidente propone di aggiudicare
all’Impresa xxx secondo le risultanze del verbale di gara n. xx del xxx:
a) l’accordo quadro per l’esecuzione dei lavori in oggetto, con il ribasso del xx,xx% per un valore dell’accordo quadro di euro xxx (xx);
b) il primo contratto applicativo per l’esecuzione dei lavori in oggetto, per un valore di xxxx;
- che è stato verificato con esito positivo, il possesso in capo all’Impresa dei requisiti per la stipula del contratto di cui all’articolo 80 del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, come da documentazione conservata dal Comune presso la Direzione Gare e Appalti;
- che con determinazione del dirigente della Direzione Gare e Appalti n. x del xx 2022, immediatamente efficace, sono state approvate le risultanze della gara di cui al verbale n. x del x 2022 e
a) l’accordo quadro per l’esecuzione dei lavori in oggetto è stato aggiudicato all’Impresa con il ribasso del xx,xx% sul valore dell’accordo quadro di euro xxx (xx);
b) contestualmente è affidato anche il primo contratto applicativo per l’esecuzione dei lavori in oggetto per un importo contrattuale di euro x (x) oltre I.V.A., di cui euro x (x) oltre I.V.A. per i lavori ed euro (x) oltre I.V.A. per oneri di sicurezza speciali non soggetti a ribasso;
- che non si applica il termine dilatorio ai sensi dell’art. 32 comma 10 lett. B) del D. Lgs. 50/2016 e smi;
- che ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni il Responsabile del Procedimento xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx della Direzione Lavori Pubblici, Sport;
- che l’Impresa è in possesso di attestazione di qualificazione alla esecuzione
di lavori pubblici per categoria e classifica adeguate all’appalto in oggetto rilasciata da x in corso di validità conservata sulla piattaforma telematica del Comune;
- che l’Impresa ha dichiarato in sede di gara di essere una microimpresa/ impresa piccolo media;
- che in attuazione di quanto stabilito nella determinazione dirigenziale n. x del x 2022, il presente contratto viene stipulato per atto pubblico amministrativo ;
- che ai sensi dell’art.1 comma 52 della legge 190/12 e del successivo d.p.c.m.
del 18 aprile 2013………;
- che in data 8 ottobre 2019 tra il Comune di Ancona e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL è stato sottoscritto protocollo di intesa in materia di appalti, forniture di beni e servizi Registro Interno dei Contratti del Comune n. 12909;
- che l’intervento in oggetto è finanziato:
a) relativamente all’accordo quadro dei lavori in oggetto, secondo le modalità che verranno indicate in sede di attivazione dei singoli contratti attuativi subordinatamente al reperimento dei relativi fondi;
b) relativamente al primo contratto attuativo per l’esecuzione dei lavori in oggetto, è finanziato al capitolo 5412020 azione 4291 imp. 3798/2022, finanziato con mutuo CDP pos 6212530 fasc 932;
- che è stato pubblicato l’avviso sui risultati della procedura di affidamento del presente appalto sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana, sull’albo pretorio del Comune di Ancona, sul sito internet del Comune, sul sito internet
dell’osservatorio regionale dei contratti pubblici / Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e nei quotidiani.
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art.1 – Richiamo e valore della premessa e delle dichiarazioni rese dall’Impresa per la partecipazione alla gara
Le parti precisano che la premessa, i provvedimenti, la lettera di invito e le dichiarazioni a contenuto negoziale, prodotte dall’Impresa a corredo dell’offerta, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Art.2 – Oggetto
Il Comune, come sopra rappresentato, affida all’Impresa, che come sopra rappresentata, accetta per sé e i suoi aventi causa senza riserva alcuna:
a) l’esecuzione dell’accordo quadro relativo ai lavori RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLO STADIO “DORICO” DI ANCONA.
b) il primo contratto attuativo per l’esecuzione dei lavori xxxxx.
Le opere saranno specificatamente e successivamente individuate ed affidate all’Impresa con appositi contratti applicativi, oltre al primo contratto applicativo che si stipula contestualmente all’accordo quadro.
Con la sottoscrizione del presente accordo quadro l’Impresa si impegna, pertanto, a sottoscrivere gli eventuali contratti applicativi che non superino, complessivamente, il valore dell’accordo quadro, a semplice richiesta del Comune sempre che gli stessi siano in attuazione del presente accordo.
Si applicano al presente accordo quadro ed ai singoli contratti applicativi le disposizioni di cui al d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni, il D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro, i protocolli condivisi per il contenimento della
diffusione del contagio da Covid 19 ed il capitolato generale d’appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000 n. 145 per quanto ancora in vigore.
Gli articoli del presente accordo si applicano, anche se non espressamente richiamati, salvo espressa incompatibilità, anche per gli eventuali contratti applicativi.
Anche ai fini dell’art. 3, comma 5, della legge 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche ed integrazioni relativamente all’intervento oggetto del presente contratto:
- il codice identificativo della gara (CIG) dell’Accordo Quadro è:xxx
- il codice identificativo derivato del primo contratto attuativo (CIG) è:xxx;
- il Codice Unico di Progetto dell’appalto (CUP) è: xx DISCIPLINA SPECIFICA DELL’ACCORDO QUADRO
Art. 3 –Documenti facenti parte integrante e sostanziale dell’accordo
Le prestazioni dei contratti applicativi che deriveranno dal presente accordo quadro, saranno svolte secondo tutte le condizioni, oneri, prezzi e modalità contenute nel presente accordo e nei sotto elencati elaborati progettuali approvati con delibera di Giunta Comunale n. x del x 2022, dei quali l’Impresa dichiara e riconosce di aver preso piena e completa conoscenza, approvandoli in ogni loro parte:
- Capitolato Accordo quadro;
……;
- ……
I progetti definitivi ed esecutivi verranno approvati di volta in volta rispettivamente dalla Giunta e dalla Direzione Lavori Pubblici e Sport a mano a mano che verranno eseguiti e redatti da parte dei tecnici affidatari di tale
compito. Il capitolato speciale d’appalto è allegato al presente accordo sotto la lettera “E” a formarne parte integrante e sostanziale, mentre i restanti elaborati sopra elencati, che si intendono qui integralmente riprodotti, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorchè ad esso non materialmente allegati.
Art. 4 – Importo contrattuale
L’importo complessivo dell’accordo quadro, ossia quello massimo stipulabile con i contratti applicativi per l’intera durata di validità dello stesso, è di euro x.000,00 (x virgola zero zero) oltre I.V.A.
Tale valore resta fisso e invariabile.
La stipula del presente accordo quadro non sarà fonte di alcuna obbligazione per il Comune nei confronti dell’Impresa.
L’Impresa per contro è vincolata all’esecuzione dei lavori che, in base al presente accordo, saranno di volto in volta richiesti dal Comune tramite stipula di contratti applicativi o ordini di servizio.
L’Impresa non potrà pertanto avanzare alcuna pretesa nell’ipotesi in cui non dovessero essere stipulati contratti applicativi o dovessero esserne stipulati per un importo inferiore a quello massimo previsto dall’Accordo Quadro.
Non essendo predeterminabile il numero degli interventi di manutenzione necessari e non sussistendo alcun vincolo per il Comune di Ancona al raggiungimento del suddetto importo massimo di spesa, l’effettivo corrispettivo che il Comune di Ancona s’impegna a versare all’Impresa sarà pari alla sommatoria degli importi dei contratti applicativi stipulati nel periodo di vigenza dell’Accordo Quadro.
L’affidamento dell'Accordo quadro non determina alcun regime di esclusività
a favore dell'Impresa, la quale invece è obbligata a eseguire gli interventi richiesti dal Comune in base alle proprie esigenze. Il Comune ha piena facoltà di affidare specifici interventi di manutenzione anche ad altri operatori economici in base alle modalità e procedure previste dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.
Al fine della determinazione dell’importo dei lavori per ciascun contratto applicativo si farà riferimento all’art. x del Capitolato Speciale d’Appalto.
Il ribasso percentuale offerto in sede di gara è pari al x% (quattordici virgola seicentottantatre per cento). Il ribasso presentato in sede di gara si applica anche ai singoli ed eventuali contratti applicativi.
Si dà atto che l’Impresa ha indicato, altresì, nell’offerta economica, il costo della sicurezza aziendale interna pari ad euro xx e il costo della manodopera pari ad euro xx).
La suddetta offerta economica esibita dall’Impresa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché ad esso non materialmente allegata è conservata sulla piattaforma telematica del Comune e agli atti della Direzione Lavori Pubblici, Sport.
Art. 5 – Elenco prezzi
Il ribasso indicato nel precedente art. x verrà applicato al Prezzario regionale Marche in vigore al momento dell’approvazione dei singoli contratti applicativi, rispetto al quale verrà quantificato l’ammontare di ciascun contratto applicativo.
Art. 6 – Durata dell’accordo quadro
La durata del presente accordo quadro è fissato in 36 (trentasei) mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
Ove il valore complessivo dei contratti applicativi dovesse raggiungere il valore massimo del presente accordo come stimato al precedente articolo 4 prima della scadenza del termine fissato, detto accordo sarà da considerarsi esaurito e concluso, senza che le parti abbiano nulla a che pretendere l’una dall’altra.
DISCIPLINA SPECIFICA DEL PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO
Art.7 – Documenti facenti parte integrante e sostanziale del contratto L’appalto è affidato e accettato sotto l’osservanza piena e inderogabile del presente contratto e delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e particolari costruttivi contenuti e risultanti dai sotto elencati documenti, costituenti il progetto esecutivo approvato con determinazione dirigenziale n. 1800 del 29 luglio 2022, dei quali l’Impresa dichiara e riconosce di aver preso piena e completa conoscenza, approvandoli in ogni loro parte:
- Capitolato speciale d’appalto;
- Elenco prezzi;
-………..
Il capitolato speciale d’appalto, l’elenco prezzi e il crono programma vengono allegati al presente contratto rispettivamente sotto le lettere “B”, “C” e “D” a formarne parte integrante e sostanziale.
I restanti elaborati sopra elencati, che si intendono qui integralmente riprodotti, a formare parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché ad esso non materialmente allegati verranno conservati, unitamente al presente contratto, secondo le modalità stabilite dal Comune.
Art. 8 – Corrispettivo dell’appalto
Il contratto è stipulato a misura ai sensi dell’articolo 3 dell’allegato capitolato
speciale di appalto.
L’importo contrattuale al netto dell’I.V.A., salvo la liquidazione finale, è stabilito in euro xx (x) di cui:
- xx (x) per i lavori;
- euro x (xx) per oneri di sicurezza speciale non soggetti a ribasso.
Il ribasso del xxxxx% (xx per cento) offerto dall’Impresa in sede di gara verrà applicato sui prezzi unitari di cui all’allegato elenco prezzi.
Si da atto che l’elenco prezzi posto a base di gara è stato redatto sulla base del Prezzario Regionale Marche in vigore alla data di approvazione del progetto esecutivo, pertanto si intende accordato fin d’ora l’aggiornamento dell’elenco prezzi al Prezzario approvato dalla Regione Marche con DGR n. 1001 in data 1/8/2022.
Si dà atto che Impresa ha indicato, altresì, nell’offerta economica, il costo della sicurezza aziendale interna pari ad euro x (x) e il costo della manodopera pari ad euro x (x). La suddetta offerta economica esibita dall’Impresa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché ad esso non materialmente allegata è conservata sulla piattaforma telematica del Comune.
Art.9 – Anticipazioni
Ai sensi dell'art.35, comma 18, del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50 all’Impresa verrà corrisposta l’anticipazione pari al 30% (trenta per cento) con le modalità previste nel medesimo comma 18, dell'art.35 del D.lgs.50/2016 e successive integrazioni e modificazioni e all’art. 23 del capitolato speciale d’appalto.
Art.10 – Fatturazione e pagamenti.
Per i pagamenti in acconto e a saldo si fa rinvio agli articoli 24, 25 del capitolato speciale d’appalto.
I pagamenti verranno effettuati all’Impresa dietro ricevimento di regolari fatture secondo le norme fiscali in vigore e intestate al Comune di Ancona – Direzione Lavori Pubblici, Sport - dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico ai sensi della legge n. 244/2007 e successive modificazioni e decreto ministeriale n. 55/2013.
Le fatture, oltre a tutti gli altri dati obbligatori per legge, dovranno tassativamente contenere:
a) codice identificativo gara (CIG): x;
b) codice unico di progetto (CUP) : x;
c) numero impegno di spesa: impegno x/2022;
d) codice unico ufficio (cu): x.
Le fatture dovranno esporre anche l’importo della ritenuta a garanzia dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30, comma 5, d.lgs. 18 aprile 2016 n.50, da operare sull’importo netto progressivo delle prestazioni.
Le ritenute di garanzia saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dietro attestazione della regolarità del servizio prestato da parte dal responsabile e dal direttore dell’esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della regolare fattura. Nel caso fossero rinvenute delle irregolarità il termine decorrerà dalla data di invio del documento corretto o dalla sistemazione delle irregolarità riscontrate.
Il responsabile del procedimento (rup) provvederà a fornire, durante la
vigenza del contratto, indicazioni in ordine alle modalità di redazione ed invio delle fatture elettroniche nonché in ordine alle mancanze costituenti causa di rifiuto del documento fiscale.
Il Comune verificherà la regolarità dell'Impresa e dell'eventuale subappaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi attraverso il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). Nel caso di acquisizione di D.U.R.C. negativo si procederà ai sensi dell'art.30, comma 5, del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50. Il Comune, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48 -bis del
D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n.40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Agenzia delle Entrate Riscossione comunichi un inadempimento a carico del beneficiario, il Comune applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. Il Comune, inoltre, potrà disporre ogni altro tipo di controllo che sia previsto da leggi successive alla data di redazione del presente capitolato.
Art.11 - Tempo per l’ultimazione dei lavori
Il tempo per ultimare i lavori è di x (x) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori, come indicato all’art.13 del capitolato speciale d’appalto.
Art.12 – Penali
Nel caso di mancato rispetto del termine previsto per l’ultimazione dei lavori saranno applicate le penali di cui all’art. 17 dell’allegato capitolato speciale d’appalto, inserite per obbligo normativo ai sensi dell’art. 113 bis del d.lgs 50/2016 e successive modificazioni. È fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno e delle maggiori spese.
Art. 13 – Sospensione e ripresa dei lavori . Proroghe
Per le proroghe, le sospensioni e la ripresa dei lavori si fa rinvio all’art.107 del D.Lgs.50/2016 e successive modificazioni.
Art.14 – Oneri e obblighi a carico dell’Impresa.
Sono a carico dell’Impresa tutti gli obblighi e oneri previsti dagli articoli 18, 18bis e 18ter dell’allegato capitolato speciale di appalto, quelli imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale di Appalto dei Lavori Pubblici.
DISCIPLINA COMUNE A CONTRATTO DI APPALTO ED ACCORDO QUADRO
Art. 15 – Divieto di cessione del contratto e subappalto
Il presente accordo quadro e i contratti applicativi da esso derivanti non possono essere ceduti a pena di nullità.
In materia di subappalto si rinvia all’art. x del Capitolato Speciale di Appalto, all’art. x del Capitolato dell’accordo quadro e all’art. 105 del d.lgs 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.
Si dà atto che l’Impresa ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare xxxx.
Previa autorizzazione del Comune e nel rispetto dell’art. 105 del d.lgs. 18
aprile 2016 n.50, i lavori che l’Impresa ha indicato a corredo dell’offerta possono essere subappaltati nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
L’Impresa ai sensi del citato art. 105 del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50, deve comunicare al Comune, per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Art. 16 – Fallimento dell’Impresa
In caso di fallimento dell’Impresa, il Comune si avvale senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del D.lgs.50/2016.
Art. 17 – Adempimenti ex art. 17 bis – d.lgs. n. 241/1997
Se previsto nel presente contratto in attuazione dell’art. 17 bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, come inserito dall’art.4 del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124, si informa che le deleghe di pagamento e l’elenco nominativo dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso art. 17 bis dovranno essere trasmessi, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del versamento tramite F24, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xx. Si invita a rispettare tutti i termini temporali indicati dal citato art.17 bis, nonché tutte le comunicazioni richieste dalla norma stessa, con le modalità ivi previste. Il Comune rispetterà in maniera automatica quanto indicato dall’art.17 bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, applicando esattamente quanto disposto dalla norma citata.
Si sottolinea la possibilità recata dal comma 5 dell’art.17 bis del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n.241: l’Impresa non dovrà trasmettere le deleghe di pagamento e l’elenco nominativo dei lavoratori qualora trasmetta, entro la data di scadenza delle fatture, allo stesso indirizzo P.E.C. sopra indicato, la certificazione di cui al medesimo comma 5.
Art. 18 - Modalità di pagamento del corrispettivo
I pagamenti sono effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato al presente contratto, già comunicati dall’Impresa al Comune al Comune, ai sensi dell’art. 3, comma 7, legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni ed integrazioni, con nota acquisita agli atti del Comune in data x 2022 prot. x viene conservata agli atti della Direzione Lavori Pubblici, Sport.
L’Impresa è obbligata altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Le commissioni bancarie applicate per l'esecuzione del bonifico a seguito del mandato di pagamento, saranno a carico dell’Impresa.
Art. 19 - Obblighi dell’Impresa in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari.
L’Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art.20 – Risoluzione del contratto
Il contratto può essere risolto al verificarsi di una delle ipotesi indicate nell’allegato capitolato speciale di appalto e più precisamente agli articoli xxx.
Il Comune ha altresì diritto di risolvere il presente accordo quadro nel caso in
cui l’Impresa sia inadempiente anche solo rispetto ad una delle obbligazioni di cui ai seguenti punti:
- mancata sottoscrizione anche solo di un contratto applicativo;
- mancata presa in consegna dei lavori di cui al singolo contratto applicativo ai sensi ed entro i tempi previsti.
Ai sensi dell’art. 3, comma nove bis della legge 13 agosto 2010 n.136 costituisce, altresì, causa di risoluzione del presente contratto il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Art. 21 - Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva
In materia di tutela dei lavoratori e regolarità contributiva si applicano i commi 5 e 6 dell'art. 30 del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nell’esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto l’Impresa si obbliga, ai sensi dell’art. 9 della Legge Regione Marche n. 33 del 18 novembre 2008 ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti nazionali collettivi di lavoro, nei contratti integrativi territoriali e negli accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in vigore per il tempo e nella località di esecuzione ed estesi anche al tempo successivo alla scadenza dei contratti o accordi medesimi e fino alla loro sostituzione, anche qualora l’Impresa non aderisca alle associazioni di categoria stipulanti o che receda da esse ed indipendentemente dalla struttura e dimensione e da ogni qualificazione giuridica, economica e sindacale.
L’Impresa è responsabile, in rapporto al Comune, dell’osservanza delle norme di cui sopra da parte di subappaltatori o subcontraenti nei confronti dei loro
rispettivi dipendenti. Il fatto che il subappalto o il subcontratto non sia stato autorizzato non esime l’Impresa dalla responsabilità di cui si tratta.
Si dà atto che l’Impresa ha dichiarato di applicare ai propri lavoratori dipendenti il Contratto Collettivo di Lavoro Edilizia.
Art. 22 - Responsabilità dell’Impresa e obblighi assicurativi
L’Impresa si assume ogni responsabilità per infortuni o danni a persone o cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti e i materiali di loro proprietà, sia quelli che si dovessero arrecare al Comune o a terzi nell’esecuzione del presente contratto. Il Comune è indenne da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
L’Impresa ha l’obbligo di esibire, ai sensi dell’art. x dell’allegato capitolato speciale di appalto, polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi che verrà conservata agli atti del Comune presso la Direzione Lavori Pubblici, Sport.
Art. 23 – Piano operativo di sicurezza
L’Impresa ha esibito, ai sensi dell’art. 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, il Piano Operativo di Sicurezza che forma parte integrante del presente atto ancorché ad esso non materialmente allegato ed è conservato in copia agli atti del Comune al protocollo n. 115141 del 7 luglio 2022.
L’Impresa si obbliga ad esibire al momento della consegna dei lavori il piano operativo di sicurezza debitamente firmato da conservare presso il cantiere.
Eventuali e ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’Impresa costituiranno causa di risoluzione del contratto in suo danno.
Art. 24 - Danni cagionati da forza maggiore
Per i danni causati da forza maggiore si richiama integralmente quanto
stabilito all’art. 107 comma 6 del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016. Art. 25 – Cauzione definitiva
Si dà atto che, ai sensi dell’art. 103 del d.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni l’Impresa ha prestato:
a) relativamente all’accordo quadro per l’esecuzione dei lavori in oggetto garanzia fideiussoria per l’importo di euro xx (xx) pari al 10% (dieci percento) dell’importo dell’accordo quadro, con le riduzioni di cui all’art. 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante polizza fideiussoria n. x della x.
b) relativamente al primo contratto applicativo, affidato contestualmente all’accordo quadro, si dà atto che non occorre cauzione definitiva in quanto la cauzione prestata per l’accordo quadro prevede l’estensione anche ai contratti attuativi.
Detta polizza fideiussoria, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorchè ad esso non materialmente allegata viene conservata in documento informatico agli atti del Comune prot. n. x del x 2022.
Art. 26 – Controlli e collaudo
Per i controlli e il collaudo dei lavori valgono le specifiche disposizioni di cui agli artt. 29,30,31 e 32 del capitolato speciale di appalto.
Art. 27 - Controversie
Per le eventuali controversie derivanti dal presente contratto è competente il Foro di Ancona.
Art. 28 – Adempimenti connessi al Protocollo di intesa sottoscritto tra il Comune di Ancona e le XX.XX. CGIL, CISL, UIL.
L’Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di intesa sottoscritto dal Comune di Ancona con le Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL di cui in premessa e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti impegnandosi a farle rispettare anche ad eventuali subappaltatori.
Art. 29 - Estensione degli obblighi di condotta previsti per i dipendenti Pubblici.
L’Impresa prende atto dell’esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.p.r. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento integrativo adottato dal Comune di Ancona con deliberazione della Giunta comunale n.100 del 30 marzo 2021 di cui dichiara di aver preso conoscenza sul sito internet dell’Ente - sezione amministrazione trasparente sottosezione atti generali - e si obbliga a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.
Art. 30 - Clausola risolutiva espressa
Si conviene che il Comune, oltre che nei casi previsti nel capitolato speciale di appalto, potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, senza obbligo di previa costituzione in mora o altra formalità, previa dichiarazione da comunicarsi tramite pec all’Impresa nel caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.p.r. n. 62 del 16/04/2013 e del codice di comportamento adottato dal Comune di Ancona con deliberazione della Giunta comunale n.100 del 30 marzo 2021.
Art. 31 - Assenza di cause interdittive ex art. 53, comma 16 – ter , del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165
Ai sensi dell'art. 53, comma 16 – ter , del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni l’Impresa con la sottoscrizione del presente contratto, attesta che l’Impresa medesima non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non hanno attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di servizio, per conto dell'Ente nei confronti delle imprese stesse.
Art. 32- Dichiarazione assenza di conflitto di interesse e/o di cause di astensione e/o di condizioni ostative alla firma del contratto
L’xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx che sottoscrive il presente contratto in
rappresentanza del Comune da atto rendendo al riguardo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. n. 445/2000 e successive modificazioni conservata agli atti della Direzione Lavori Pubblici, Sport che nei suoi confronti relativamente alla procedura in oggetto:
- non ricorre una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale di cui all’art. 6 bis della legge 241/90 e successive modificazioni, all’art. 6 del d.p.r. 62/2013, all’art. 7 del codice di comportamento del Comune e art. 42 del d.lgs. 50/2016;
- non ricorrono obblighi di astensione di cui all’art. 7 del d.p.r. 62/2013 e all’art. 7 del codice di comportamento del Comune;
- non ricorrono le condizioni di astensione di cui all’art. 14 del d.p.r. n. 62/2013 e all’art. 7, del citato codice di comportamento del Comune, né le situazioni e i comportamenti ivi indicati;
- non ricorrono le condizioni ostative previste dall’articolo 35 bis del d.lgs 165/2001 e successive modificazioni.
Art. 33 – Elezione domicilio
L’Impresa ai sensi dell’art.2 del Capitolato Generale di Appalto dei Lavori Pubblici, elegge domicilio in Ancona presso la l’Ufficio Protocollo del Comune di Ancona situato al piano terra della Sede istituzionale del Comune in Largo XXIV Maggio n.1. Inoltre le Parti dichiarano ai sensi di legge i propri domicili elettronici ai rispettivi indirizzi di p.e.c.:
Comune di Ancona: xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxx.xx Impresa: x
Art. 34 - Privacy
I dati contenuti nel presente contratto, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del d.lgs 196/2003 – così come modificato dal d.lgs 101/2018, saranno trattati dal Comune anche con strumenti informatici unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di istituto, di legge e di regolamento correlati al contratto ed alla gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale. Il legale rappresentante dell’Impresa dichiara di aver ricevuto la informativa di cui all’art.13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).
Art. 35 - Spese
Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico dell’Impresa.
Sono pure a carico dell’Impresa le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
Si richiede l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art.40 del d.p.r. 131/1986 e successive modificazioni.
Ai fini fiscali, essendo la clausola penale inserita per obbligo normativo come meglio specificato al precedente art. 13, si richiede l’applicazione di una sola imposta di registro in misura fissa (artt. 19 e 27 d.p.r. 131/1986) come da risoluzione Agenzia delle Entrate del 16 luglio 2004 n. 91/E. L’Impresa prende atto che la clausola penale sopra indicata è soggetta all’aliquota del 3% (tre per cento) ai sensi dell’art.9 della Tariffa Parte Prima del Testo Unico dell’Imposta di Registro e, pertanto, al verificarsi della condizione che farà sorgere la relativa obbligazione, il Comune provvederà a farne denuncia entro 20 (venti) giorni all’Agenzia delle Entrate di Ancona per la liquidazione della maggiore imposta che l’Impresa si obbliga a versare nei termini di legge e comunque entro cinque giorni dalla richiesta del Comune.
E’ a carico dell’Impresa, altresì, il rimborso delle spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani del bando e dell’avviso sui risultati della gara ai sensi dell’art. 216 comma 11 del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni.
Xxxxxxxxx, io Segretario Generale rogante, ho ricevuto il presente contratto del quale ho dato lettura ai comparenti i quali lo dichiarano pienamente conforme alla loro volontà.
Le parti espressamente esonerano me, Segretario Generale rogante, dal dare lettura degli allegati dichiarando di conoscerne l’integrale contenuto.
Il presente contratto, scritto sotto la mia direzione con mezzi elettronici da persona di mia fiducia su pagine ventuno viene sottoscritto unitamente agli allegati dalle parti e da me Segretario Generale rogante mediante dispositivo di firma digitale, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, previa verifica effettuata da me Segretario Generale rogante della validità dei
certificati di firma delle parti e con apposizione di marcatura temporale. xx (firmato digitalmente)
xxx (firmato digitalmente) xx (firmato digitalmente)