ACCORDO QUADRO LOCALE FRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO E LE PARTI SOCIALI COMPARATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVE SUI CRITERI DI ACCESSO AL FONDO TERRITORIALE DI SOLIDARIETÀ BILATERALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE PER L’UTILIZZO...
ACCORDO QUADRO LOCALE FRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO E LE PARTI SOCIALI COMPARATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVE SUI CRITERI DI ACCESSO AL FONDO TERRITORIALE DI SOLIDARIETÀ BILATERALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE PER L’UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE DERIVANTI DAGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA PER L’ATTUAZIONE DEL D.L. N. 18 DEL 17 MARZO 2020.
Visto il DL x. 00 xxx 00 xxxxx 0000 (XX n. 70 del 17 marzo 2020);
Visto l’articolo 40 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148;
Su proposta dell’Assessore competente al lavoro di procedere alla definizione di criteri circa l’utilizzo dei fondi della cassa integrazione guadagni in deroga (d’ora in poi CIGD) attraverso l’autorizzazione delle prestazioni del Fondo di solidarietà della Provincia autonoma di Bolzano costituito ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (d’ora in poi Fondo),
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
1. Ambito di applicazione
1. Possono richiedere la prestazione del Fondo in applicazione della CIGD di cui all’art. 22 del DL
n. 18 del 17 marzo 2020 tutti i datori di lavoro del settore privato, inclusi gli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati, per i quali non trovino applicazione le tutele degli ammortizzatori sociali ordinari previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario. In tal senso la presente tutela è espressamente estesa anche ai datori di lavoro che occupano meno di 6 dipendenti.
2. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.
3. La prestazione del Fondo è concessa a beneficio dei lavoratori dipendenti di unità produttive ubicate in provincia di Bolzano, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva dovuta a situazioni aziendali inerenti gli effetti diretti o indiretti del fenomeno epidemiologico “COVID 19” e delle misure di contenimento previste dalle autorità preposte.
4. Per quanto riguarda le aziende plurilocalizzate che hanno unità produttive in cinque o più Regioni o Province autonome, la prestazione è concessa con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2. Durata della prestazione
1. Per ciascuna unità produttiva la prestazione che viene autorizzata dal Fondo ai sensi dell’articolo 22, commi 1 e 5 e ai sensi dell’articolo 19, comma 1 e 7 del decreto-legge n. 18/2020, può essere concessa con decorrenza dal 23 febbraio 2020 fino al 31 agosto 2020, per un periodo non superiore a nove settimane.
3. Condizioni per l’accesso
1. La domanda al Fondo può essere presentata dai datori di lavoro per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario.
2. Sono ricomprese le aziende beneficiarie della sola CIGS (ad es. aziende del commercio e agenzie viaggio con più di 50 dipendenti), in quanto attualmente non ricomprese nella tutela di cui all’articolo 19 del DL 18/2020 su citato.
3. Sono comprese le aziende che in via principale non sono tutelate dagli ammortizzatori sociali ordinari in costanza di rapporto di lavoro (di cui al D.Lgs. n. 148/2015) e che in via residuale possono chiedere la CIGD ai sensi dell’articolo 22, comma 1 del decreto-legge n. 18/2020 e, di conseguenza, le prestazioni di cui all’articolo 22, commi 1 e 5, nonché l’assegno ordinario di cui all’articolo 19, commi 1 e 7 del decreto-legge n. 18/2020.
4. Non è dovuta la contribuzione addizionale.
5. L’ammontare delle prestazioni che saranno autorizzate ed erogate dal Fondo non sono vincolati dal tetto aziendale di cui all’articolo 29, comma 4 del decreto legislativo 148/2015 e dal tetto aziendale attualmente ancorato nell’accordo istitutivo ed integrativo del Fondo. Per loro si applicano gli importi aggiornati del trattamento della cassa integrazione come definiti dalla circolare INPS n. 20/2020.
6. Il trattamento viene concesso anche in deroga rispetto ai limiti massimi di durata previsti per l’utilizzo della CIGO o dell’assegno ordinario e i periodi concessi sono neutralizzati in caso di successive richieste di tali trattamenti.
7. Alla prestazione dell’assegno ordinario del Fondo di cui all’articolo 19, comma 7 del decreto- legge n. 18/2020 e alle prestazioni del Fondo di cui all’articolo 22, comma 5 del decreto-legge n. 18/2020 non si applica il tetto aziendale di cui all’articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e dell’articolo 8, comma 3, D.I. 98187/2016.
8. Ai fini della procedibilità e dell’autorizzazione della domanda è sufficiente che la domanda per poter accedere alle prestazioni del Fondo diretta alla sede INPS di Bolzano venga altresì inoltrata alle XX.XX. territoriali comprendente l’elenco dei lavoratori interessati.
4. Lavoratori beneficiari
1. Il trattamento del Fondo ai sensi degli artt. 19 e 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 può essere concesso ai lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti di qualsiasi livello e di qualsiasi forma contrattuale,
i lavoratori subordinati assunti secondo l’articolo 18 delle legge 97 del 1994, i soci lavoratori delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato.
2. I lavoratori somministrati possono accedere se prestano l’opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori anche ordinari per i propri dipendenti (la domanda è a carico dell’agenzia di somministrazione) solo in subordine alla mancata capienza del rispettivo fondo settoriale.
3. Il principio sussidiario in base al quale possono essere chieste ed autorizzate le prestazioni del Fondo qualora altri fondi non possano concedere le prestazioni per mancata capienza è esteso anche ai dipendenti di imprese artigiane.
4. Sono compresi altresì i lavoratori agricoli e forestali occupati presso amministrazioni pubbliche che gestiscono aziende agricole o eseguono lavori di forestazione, qualora non possono accedere ad ammortizzatori sociali ordinari.
5. I lavoratori beneficiari devono risultare in forza presso il datore di lavoro durante il periodo decorrente dalla data del 23 febbraio 2020 entro il 17 marzo 2020 o ad eventuali nuove decorrenze che dovessero essere stabilite.
6. Le prestazioni del Fondo possono essere autorizzate esclusivamente a favore dei dipendenti che sono occupati presso datori di lavoro con unitá produttiva ubicata nel territorio della provincia di Bolzano.
7. Il trattamento del Fondo, limitatamente al settore agricolo, per le ore di riduzione o di sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. Tenendo conto che per il settore agricolo il riferimento per la determinazione dei periodi di lavoro è la giornata, il trattamento del Fondo, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, è fruibile nei limiti delle 54 giornate (9 settimane previste dal decreto, per 6 giorni in caso di settimana lavorativa di 6 giorni) o di 45 giornate (per settimana lavorativa di 5 giorni), calcolate in rapporto alla differenza tra le giornate effettivamente lavorate e quelle complessivamente lavorabili nel periodo previsto dal 23 febbraio al 23 agosto 2020, anche in riferimento a periodi di lavoro (da considerarsi in giornate di lavoro) non continuativi.
8. I lavoratori intermittenti possono accedere nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate, come emergenti secondo la media dei 12 mesi precedenti la data di sospensione o riduzione dell’attività da parte del datore di lavoro.
9. Di norma un contratto a termine non può essere prorgato o rinnovato durante il periodo in cui il relativo datore di lavoro beneficia degli ammortizzatori sociali ordinari o/e in deroga. Gli ammortizzatori sociali citati possono estendere la loro tutela non oltre la scadenza del contratto di lavoro a termine. Successivamente, il dipendente potrà chiedere ed accedere all'indennità di disoccupazione NASPI.
10. Non è condizione per l’accesso la preventiva fruizione degli ordinari strumenti di flessibilità, comprese le ferie.
5. Procedura di accesso
1. I datori di lavoro presentano domanda per ottenere la rispettiva prestazione del Fondo in via telematica attraverso il Sistema Informativo reso disponibile da INPS entro il quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.
2. Alla luce degli sforzi volti alla massima semplificazione delle procedure di accesso ai benefici che lo Stato mette a disposizione attraverso il decreto legge n. 18/2020 per tutelare i suoi cittadini, le imprese, le lavoratrici e i lavoratori, e nello spirito di togliere ogni ulteriore onere a carico delle imprese e alle ditte che versano in grave difficoltà, i firmatari del presente accordo convengono: ai fini della procedibilità e dell’autorizzazione della domanda è sufficiente che la domanda per poter accedere alle prestazioni del Fondo diretta alla sede INPS di Bolzano venga altresì inoltrata alle XX.XX. territoriali comprendente l’elenco dei lavoratori interessati.
3. Il datore di lavoro dovrà dare atto che per l’unità produttiva e per i lavoratori interessati non può beneficiare di ammortizzatori sociali ordinari, secondo quanto indicato al punto 3.
4. La domanda può essere presentata retroattivamente anche per periodi di sospensione avvenuti nel periodo decorrente dal 23 febbraio.
5. Le autorizzazioni saranno effettuate dal Fondo sulla base delle risorse disponibili, di cui all’articolo 22, comma 3 e 5 del D.L. n. 18/2020 in premessa citato, ripartite tra le Regioni e Province Autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
6. È prevista unicamente la modalità di pagamento diretto, senza necessità di dimostrare le difficoltà finanziarie. Qualora, in seguito, dovesse essere consentita l’anticipazione del trattamento integrativo e il successivo conguaglio da parte del datore di lavoro, quest’ultimo dovrà informare l’INPS.
7. Il datore di lavoro dovrà effettuare mensilmente una rendicontazione analitica del reale utilizzo del trattamento secondo la modulistica messa a disposizione dall’INPS.
6. Disposizioni finali
1. Le parti si incontreranno nuovamente qualora emergessero situazioni particolari non disciplinate dal presente accordo o nuove disposizioni che cambino il contesto normativo di riferimento.
2. Per quanto non previsto da questo accordo e dalla normativa nazionale, valgono le disposizioni regolamentari del Fondo.
3. Le parti concordemente ritengono opportuno che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali trasferisca al Fondo le ulteriori risorse di cui all’articolo 44 bis del D. Lgs. 148/2015.
4. La presente convenzione acquista efficacia espressa con l’inoltro del testo da parte dei sottoscrittori del presente accordo con messaggio elettronico semplice al mittente.
Addi, 31.03.2020 / 01.04.2020, in via telematica
Letto e confermato
La Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige nella persona dell’Assessore provinciale al Lavoro, Xxxxxxx Xxxxxxxx
I rappresentanti delle Associazioni datoriali:
• Assoimprenditori Alto Adige/Unternehmerverband Südtirol
• Unione albergatori e pubblici esercenti/ Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV)
• Südtiroler Bauernbund/Unione agricoltori sudtirolesi (SBB)
• Confartigianato imprese/Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister (LVH/APA)
• Unione Provinciale degli Artigiani e delle Piccole Imprese/Südtiroler Vereinigung der Handwerker und Kleinunternehmen (CNA/SHV)
• Unione commercio turismo servizi Alto Adige/Handel- und Dienstleistungsverband Südtirol (HDS – UNIONE)
• Associazione Generale delle Cooperative Italiane (AGCI)
• Cooperazione Autonoma Dolomiti (COOPERDOLOMITI)
• Coopbund Alto Adige Südtirol
• Federazione cooperative Raiffeisen/Raiffeisenverband
• Confesercenti Alto Adige Südtirol
• Confederazione italiana libere professioni Südtirol Alto Adige (CONFPROFESSIONI) I rappresentanti delle Organizzazione Sindacali dei Lavoratori:
• Autonomer Südtiroler Gewerkschaftsbund (ASGB)
• Confederazione Generale Italiana del Lavoro/Allgemeiner Gewerkschaftsbund (CGIL/AGB)
• Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori/Südtiroler Gewerkschaftsbund (SGBCISL)
• Unione Italiana del Lavoro/Südtiroler Gewerkschaftskammer (UIL-SGK)