Tribunale di Verona – Sez. IV - Sentenza 16.2.2011 (Pres. RIZZO – Rel. RIZZUTO)
Tribunale di Verona – Sez. IV - Sentenza 16.2.2011 (Pres. XXXXX – Rel. XXXXXXX)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato A. F. ha convenuto in giudizio la F.P. s.p.a. deducendo che:
- l’attore aveva stipulato con la C. Industries Inc. un accordo per rappresentare detta società in Europa con durata sino al 30.12.2007 al fine di organizzare la rete distributiva di un nuovo presidio medico brevettato dalla C. Industries Inc.;
- che, a tal fine, l’attore aveva individuato la E. s.r.l., una società di ridotte dimensioni e in crisi di liquidità, quale distributrice in esclusiva del nuovo presidio medico brevettato dalla C. Industries Inc. e cercato un partner con cui condividere l’investimento in E.;
- con lettera di intenti 27.4.2007 l’amministratore delegato di F.P. s.p.a., i soci di E. s.r.l. e il dott. A. avevano concordato le modalità e le strategie per la cessione delle quote di partecipazione sociale di E. nella misura del 55% a F.P. e del 30% all’attore;
- con successiva lettera del 28.4.2005 la F.P. aveva dichiarato che, in seguito agli accordi del 27.4.05, F.P. sarebbe stata socia di maggioranza e il dott. X. avrebbe assunto la carica di amministratore delegato nel triennio 1.1.07 – 31.12.09 e si era espressamente impegnata a far deliberare nei limiti e nei poteri alla stessa spettanti nel cda della E. s.r.l. la corresponsione a favore dell’attore di un compenso di € 100.000,00 annuo dalla nomina di amministratore delegato;
- diversamente dagli accordi assunti, la F.P., nelle more divenuta socia unica della E., si era rifiutata di deliberare la nomina dell’attore ad amministratore.
Tutto ciò premesso, l’attore, deducendo l’inadempimento della convenuta all’impegno assunto, qualificabile quale negozio giuridico obbligatorio unilaterale, ha chiesto il risarcimento dei danni patiti quantificati nel mancato percepimento del compenso pattuito.
La convenuta, nel costituirsi in giudizio alla prima udienza di comparizione, ha eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale di Verona, la soggezione della vertenza al rito previsto dal d.lgv n. 3 del 2003 e, infine, la nullità dell’accordo del 28.4.2007 in quanto assunto da soggetto che non aveva ancora alcun ruolo in E.. Nel merito, la convenuta ha precisato che l’impegno di cui alla lettera di intenti e alla successiva lettera del 28.4.2005 era da ritenersi superato dal voto espresso dalla società fiduciaria intestataria formale della quota di partecipazione dell’attore nell’assemblea del 30.9.2005, ove erano stati nominati amministratori a tempo indeterminato tre soggetti dei quali
P.R. quale amministratore designato dalla società fiduciaria socio di minoranza relativa; che, in ogni caso, l’attore non avrebbe potuto assumere la carica di amministratore della E. in quanto presidente della O. International Inc. ed ha contestato la risarcibilità la quantificazione del danno lamentato.
Alla prima udienza di comparizione è stato disposto il mutamento di rito e la causa è proseguita nella forme del rito societario.
Scambiate quindi le memorie di cui al d.l.vo 5/03, all’udienza collegiale del 5.11.2010, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per la stesura della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel presente giudizio l’attore lamenta la violazione dell’impegno assunto dalla F.P. con la lettera 28.4.2007 per la mancata sua nomina ad amministratore della E. s.r.l. e chiede il risarcimento dei conseguenti danni.
La domanda così come formulata non è fondata e deve pertanto essere rigettata.
In primo luogo deve essere rigettata l’eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta F.P..
In applicazione degli art. 38, comma 2, 166, 171, comma 2 e 167, comma 2, c.p.c., successivamente alla entrata in vigore del decreto legge n. 35 del 2005, l'eccezione di incompetenza per territorio derogabile è tempestivamente proposta soltanto se contenuta nella comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione (Cfr. Cass. Sez. Un., 12 maggio 2008, n. 11657).
Nel caso in esame la F.P. si è costituita alla prima udienza di comparizione fissata per il giorno 13.5.2009 con conseguente intempestività dell’eccezione proposta.
Parimenti infondata deve ritenersi l’eccezione di nullità dell’accordo in esame in quanto attinente ad un diritto (la nomina di un amministratore) che non era nella disponibilità del singolo socio e perché contratto da soggetto che al momento della sottoscrizione non era ancora divenuto socio della società.
In relazione al primo punto, sulla scorta della più recente giurisprudenza di legittimità che ha mutato il proprio precedente indirizzo, alcun dubbio può sorgere in relazione alla validità del patto parasociale avente ad oggetto l'espressione del voto nell'assemblea di una società per azioni, chiamata a nominare gli amministratori (cfr. sul punto specifico Cass. n. 14865 del 2001 e Cass. n. 6898 del 2010) tenuto conto che i patti parasociali sono accordi atipici volti a disciplinare, tra i soci contraenti ed in via meramente obbligatoria, i rapporti interni fra di essi e sono vincolanti esclusivamente tra le parti contraenti (cfr. sul punto Cass. n. 5963/08, Cass.n. 15963 del 2007).
Sul punto appare del tutto condivisibile quanto statuito dalla Corte di Cassazione circa i patti di sindacato di voto non potendosi ritenere “legittimamente predicabile, al riguardo, né la circostanza che al socio stipulante sia impedito di determinarsi autonomamente all'esercizio del voto in assemblea, né quella che il patto stesso ponga in discussione il corretto funzionamento dell'organo assembleare (operando il vincolo obbligatorio così assunto non dissimilmente da qualsiasi altro possibile motivo soggettivo che spinga un socio a determinarsi al voto assembleare in un ceto modo), poiché al socio non è in alcun modo appunto, impedito di optare per il non rispetto del patto di sindacato ogni qualvolta l'interesse ad un certo esito della votazione assembleare prevalga sul rischio di dover rispondere del suo inadempimento” (Cass. n. 5963 del 2008).
Quanto al secondo profilo sollevato, è parimenti noto che “Ai fini della
configurazione di un patto parasociale non è essenziale che tutti i partecipanti rivestano la qualità di socio, nulla impedendo di considerare parasociale anche un patto concluso tra soci e terzi, ogni qual volta l'oggetto dell'accordo verta sull'esercizio da parte dei soci di diritti, facoltà o poteri loro spettanti nella società” (Cass. n. 15963 del 2007).
Xxxxxx, alla luce della riferita giurisprudenza della Corte di Cassazione, alcun dubbio può sussistere in merito alla validità dell’impegno assunto dalla F.P. quale futuro socio di maggioranza della E. senza contare che
F.P. ha assunto la qualità di socia di maggioranza di E. a distanza di solo un mese dalla sottoscrizione dell’accordo.
Nel merito tuttavia la domanda di accertamento, a fini risarcitori, dell’inadempimento dell’accordo assunto non può essere accolta tenuto conto del complessivo comportamento delle parti successivamente alla stipula dell’accordo stesso.
Xx xxxxxx, nella delibera del 27.5.2005, contestuale all’atto con cui F.P. e il dott. A. tramite la propria fiduciaria – circostanza mai contestata dall’attore – e in adempimento alla lettera di intenti del 28.4.2005, sono divenuti soci della E. s.r.l., la fiduciaria, unitamente agli altri soci, ha votato la nomina a tempo indeterminato del consiglio di amministrazione e, in particolare, ha designato quale amministratore a sé riferibile R.P..
Xxxxxx, l’aver votato la nomina a tempo indeterminato di un amministratore riferibile alla propria quota di minoranza risulta incompatibile con la perdurante validità ed efficacia del patto che voleva la nomina dell’attore quale amministratore per il triennio 1.1.2007 – 31.12.2009. Al riguardo occorre evidenziare che non è vi è alcuna norma che sancisca la nullità delle nomine a tempo indeterminato degli amministratori, non potendosi in tal senso intendere il disposto di cui al secondo comma dell’art. 2383 c.c., norma peraltro formulata per le società per azioni e non richiamata dall’art. 2475 c.c. in tema di società a responsabilità limitata. In fatto, poi, non vi è alcuna formale richiesta di adempimento
Non supporta la posizione di parte attrice quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 6898 del 2010 in quanto nel caso ivi esaminato la Corte ha ritenuto non condivisibile la pronuncia della Corte d’Appello laddove quest’ultima ha ritenuto che la presentazione di una lista di candidati alla carica di amministratori non comprendente il nome della persona indicata nel patto parasociale doveva intendersi equivalente ad una manifestazione tacita della volontà di recesso – in una ipotesi in cui la convenzione di voto era priva di un termine di scadenza. In relazione a tale pronuncia la Corte di Cassazione ha correttamente precisato che non si può far coincidere la tacita manifestazione di volontà di recesso dal patto con qualsiasi comportamento incompatibile con i vincoli derivanti dalla precedente adesione al patto medesimo perché ciò si porrebbe in antitesi con l’esigenze di rispettare il fondamentale principio di esecuzione di buone fede del patto di sindacato.
Xxxxxx, è evidente che il caso in esame è del tutto diverso atteso che il comportamento incompatibile con l’adempimento del patto è stato tenuto dalla stessa parte che ne lamenta la violazione, la quale, pur
beneficiario di un sindacato di voto per la proprio nomina, ha successivamente votato la nomina a tempo indeterminato di altro soggetto designato quale espressione del socio di minoranza.
Tutto ciò premesso, la domanda dell’attore deve essere rigettata con condanna dello stesso alla rifusione delle spese di lite liquidate d’ufficio, in assenza di nota spese, come in dispositivo.