ACCORDO QUADRO PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO, MANUTENZIONE, PARAMETRIZZAZIONE E PERSONALIZZAZIONE DI SOFTWARE, SUPPORTO TECNOLOGICO E SUPPORTO SPECIALISTICO SUI SISTEMI DELL’AREA STRUMENTALE DI INAIL – ID 2391
ACCORDO QUADRO PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO, MANUTENZIONE, PARAMETRIZZAZIONE E PERSONALIZZAZIONE DI SOFTWARE, SUPPORTO TECNOLOGICO E SUPPORTO SPECIALISTICO SUI SISTEMI DELL’AREA STRUMENTALE DI INAIL – ID 2391
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*** DOCUMENTO DI RETTIFICA
Modifiche al Capitolato d’oneri
1) Il seguente passaggio del par. 7.4 del Capitolato d’Oneri:
“Il requisito di cui al precedente par.7.3 lett. d) deve essere posseduto per intero dalla mandataria”.
deve intendersi così sostituito
“Il requisito di cui al precedente par. 7.3 lett. d) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria”.
2) Il seguente passaggio del par. 8 del Capitolato d’Oneri:
“Con riferimento al requisito di cui al par. 7.3 lett. d), anche nel caso di avvalimento tale requisito deve essere necessariamente soddisfatto per intero da una singola impresa; non è, quindi, consentito l’avvalimento plurimo o frazionato del suddetto requisito”
deve intendersi così sostituito
“Con riferimento al requisito di cui al par. 7.3 lett. d), in riferimento a ciascun contratto tra quelli che, nel loro complesso, realizzano il requisito non è consentito l’avvalimento plurimo o frazionato”.
3) Il seguente passaggio del par. 9 del C.d.O.
“Il concorrente indica all’atto dell’offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo di ciascun contratto esecutivo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, così come novellato dal D. lgs. n. 77 del 31/5/2021”.
deve intendersi così sostituito
“Il concorrente indica all’atto dell’offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo di ciascun contratto esecutivo; tale limitazione alla quota limite di prestazioni subappaltabili (rispetto a quanto previsto all’art. 105 del Codice, così come novellato dal D. lgs. n. 77 del 31/5/2021 convertito nella L. n. 108/2021) trova fondamento nelle seguenti caratteristiche peculiarie della commessa:
I servizi oggetto della gara sono molto critici e dunque “essenziali” per INAIL, in quanto riguardano l’evoluzione e la gestione dei sistemi informativi dell’Area Strumentale, di supporto a tutte le linee di Business e ai servizi erogati dall’Istituto; Inail ritiene, infatti, che la fissazione di una soglia limite al subappalto negli atti di gara sia indispensabile per garantire il livello qualitativo elevato delle prestazioni richieste e che saranno oggetto di offerta da parte dell’aggiudicatario. Inoltre, il valore e la complessità dell’Accordo Quadro multifornitore e dei relativi contratti esecutivi da stipularsi comportano l’esigenza di accordare massima flessibilità nella fase realizzativa, che un subappalto non contingentato percentualmente ostacolerebbe.
Sussistono, in secondo luogo, esigenze di carattere organizzativo per una più efficiente e veloce esecuzione delle prestazioni, che una parcellizzazione più estesa tra subappaltatori ostacolerebbe. Per INAIL è, infatti, essenziale che le attività oggetto del contratto vengano svolte prevalentemente in via diretta dall’operatore economico valutato nel corso della procedura di gara e non, in prevalenza, da eventuali subappaltatori le cui capacità organizzative, ancor prima che tecniche, non siano state oggetto di alcuna valutazione da parte della Stazione Appaltante nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
Sussistono, in terzo luogo, esigenze legate ad una limitazione percentuale alla quota subappaltabile con il fine di scongiurare massimamente il rischio di infiltrazioni criminali
Il mercato di riferimento è costituito prevalentemente da grandi aziende ICT. La partecipazione di tali aziende, in grado di erogare già in autonomia l’interezza dei servizi richiesti, non è limitata dall’introduzione di una soglia per il subappalto. Al contempo, Inail ritiene che la possibilità di ricorrere al subappalto per il 40% delle prestazioni contrattuali sia una soglia che garantisce comunque la possibilità di coinvolgere medie e piccole imprese nell’erogazione dei servizi”.
Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx |
(L’Amministratore Delegato) |
XXXXXXXXX XXXXXXXX CONSIP S.P.A 22.09.2021 10:42:07
UTC