DIREZIONE GENERALE MUSEI
MIC|MIC_DRM-LOM|14/12/2021|0003574-P| [31.13.13/2/2021]
Ministero della cultura
DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI LOMBARDIA
ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE E RICERCA EX ART 118 D. LGS. 42/2004
TRA
La Direzione regionale Musei Lombardia (da ora Direzione regionale) rappresentata dal Direttore XXXXXXXX XXXXXX nata a Milano, il 19/08/1960, C.F. DFFMNL60M59F205 la quale dichiara di agire in nome e per conto della Direzione regionale (C.F. 97716720152), domiciliato per la carica presso x.xx Magenta, 24 ‐ 20123 Milano, in forza di Direttore
E
il Museo di Fotografia Contemporanea (da ora Museo) con sede a Xxxxxxxxx Xxxxxxx (Xx), Xxxxx Xxxxxxxxx, xxx Xxxxx x. 00, Codice Fiscale 94598490152 e Partita IVA 04993770967, qui rappresentato dal Direttore di Produzione Sig.ra XXXXXXXXX XXXXXX, nata a Legnano (MI) il 21/05/1968 C.F. GRCGRL68E61E514X e domiciliata per la carica presso la sede del Museo, che dichiara di agire in forza di opportuna delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea del 23 luglio 2020
PER UN PROGETTO INEDITO DI LETTURA E INTERPRETAZIONE VISIVA DEI MUSEI AFFERENTI ALLA DIREZIONE
Fondi: Esercizio finanziario 2021 Capitolo 5676. Importo finanziamento € 21.960,00 CIG: Z1F3466DDE
Importo netto servizio: € 18.000,00 Iva 22%: € 3.960,00
Esercizio finanziario 2021 Capitolo 5676
DATI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA
Direzione regionale Musei Lombardia, C.F. 97716720152 Xxxxx Xxxxxxx, 00 – Xxxxxx 00000
Codice Univoco IPA: PEY8JN
PREMESSO CHE:
- la riforma del Ministero della Cultura, con il DPCM 171/2014, art. 34, il DPCM 169/2019 art. 42 e ss.mm.ii., e il DM 23 dicembre 2014, Allegato 3, ha assegnato la gestione di 12 musei di proprietà statale alla Direzione regionale (ex Polo Museale Regionale della Lombardia);
- rientra tra gli obiettivi della Direzione regionale di provvedere a definire strategie comuni di valorizzazione, anche ai sensi del DPCM 169/2019, art. 42, in rapporto all’ambito territoriale di competenza e promuovere l’integrazione dei percorsi culturali di fruizione che le pubbliche amministrazioni sottoscrittici sono tenute
autonomamente a perseguire con le risorse finanziarie disposte dalla legislazione vigente e dagli stanziamenti di bilancio destinati allo scopo;
- in questo senso, la Direzione regionale è soggetto promotore che partecipa alle politiche di valorizzazione attraverso l’organizzazione di eventi e attività culturali anche promossi con istituti e associazioni in modo da mettere a sistema il museo con il territorio e promuoverne la lettura, l’interpretazione da molteplici punti di vista, la conoscenza, e stimolare riflessioni e connessioni culturali anche legate alla contemporaneità. La Direzione regionale ha, infatti, come obbiettivo quello di diventare un punto di riferimento culturale per i singoli territori locali di competenza, e nel contempo accrescere la propria identità nonché l’identità specifica di ciascun museo da essa gestito all’interno del patrimonio nazionale, favorendo la funzione dei singoli Musei che gestisce quali luoghi vitali, inclusivi, capaci di promuovere lo sviluppo della cultura;
- il Museo di Fotografia Contemporanea, in virtù della sua natura e della sua missione, si colloca quale punto di riferimento imprescindibile per lo studio e lo sviluppo del linguaggio fotografico contemporaneo, e per la costruzione e la promozione, tramite progetti di committenza, di iniziative di ricerca con gli artisti che con esso collaborano, svolgendo tale attività anche in partenariato con altri Enti e istituzioni pubbliche e private, a ciò autorizzato dal proprio statuto; per tale ragione è stato individuato dalla Direzione regionale quale partner tecnico‐scientifico idoneo al fine di realizzare gli scopi sopra riportati;
- la Direzione regionale e il Museo di Fotografia Contemporanea concordano nel realizzare insieme un progetto artistico inedito di lettura, interpretazione e restituzione visiva dei 12 musei afferenti alla Direzione, mettendo a sistema comune le conoscenze e le competenze tecnico‐scientifiche necessarie alla positiva realizzazione finale del progetto;
TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI SOPRA COSTITUITE CONCORDANO QUANTO SEGUE: ART. 1 – PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
ART. 2 – OGGETTO
Le Parti convengono di stabilire un rapporto di collaborazione scientifica nel settore della ricerca artistica, in particolar modo incentrata sull’aspetto fotografico, con riferimento a un progetto di lettura, interpretazione e restituzione visiva dei 12 musei afferenti alla Direzione regionale.
La Direzione regionale incarica pertanto il Museo di Fotografia Contemporanea di fornire consulenza tecnico‐ scientifica per la realizzazione del progetto di cui sopra, che dovrà avvenire per il tramite di 12 fotografi selezionati congiuntamente. Nello specifico il Museo dovrà proporre una rosa di artisti valutati idonei allo svolgimento di tale incarico e partecipare alle operazioni di selezione degli stessi di concerto con la Direzione regionale.
La Direzione richiede inoltre al Museo un lavoro di affiancamento nell’intero sviluppo del progetto sia negli aspetti amministrativi e di definizione degli incarichi, sia nel regolare i rapporti con i soggetti prescelti per
l’esecuzione delle immagini, sia nelle fasi intermedie di elaborazione dei concept e delle opere, fino alla verifica finale e a tutte le operazioni necessarie al completo svolgimento dello stesso.
Il Museo è invitato ad intendere l’oggetto della committenza nella più ampia libertà creativa e al tempo stesso a discutere concept, modalità e forme del progetto con la Direzione regionale.
Il progetto sfocerà nella produzione di immagini digitali e/o altri eventuali materiali proposti dagli artisti individuati che saranno interamente consegnati da essi alla Direzione regionale, la quale ne disporrà liberamente nell’ambito delle proprie competenze e delle proprie attività istituzionali. La Direzione regionale Musei Lombardia si impegna a citare per ogni uso il nome dell’autore e il titolo dell’opera.
ART. 3 – MODALITA’ DI ESECUZIONE – IMPEGNI DEL MUSEO
Il Museo si impegna ad offrire il proprio lavoro in relazione a quanto specificato all’art. 2 Oggetto, secondo le modalità e i tempi concordati con la Direzione regionale, di volta in volta e per le vie brevi, partecipando alle riunioni interne di definizione del progetto, e ai momenti di verifica e confronto intermedi e finali.
Dovrà altresì partecipare a tutte le iniziative pubbliche di presentazione, comunicazione e discussione del progetto.
Nel rispetto del regime di autonomia prescelto dalle Parti, il Museo è tenuto ad assicurare il regolare svolgimento dell’incarico attuando il programma concordato, mantenendosi in contatto con la Direzione regionale mediante incontri, colloqui e quant’altro necessario per il corretto svolgimento dell’incarico.
Nel rispetto del regime di autonomia prescelto dalle Parti, resta inteso che il Museo potrà liberamente fornire le proprie prestazioni anche in favore di altri soggetti.
ART. 4 – DURATA
Il presente Accordo ha validità dalla data di sottoscrizione e avrà durata annuale, fino al 31‐12‐2022, e comunque fino alla data di conclusione del progetto, con possibilità di rinnovo per analogo periodo sulla base di specifico accordo scritto, approvato dagli organi competenti delle parti.
ART. 5 – VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELLE PRESTAZIONI ONERI A CARICO DELLA DIREZIONE REGIONALE
A fronte delle prestazioni effettivamente rese dal Museo, nella fattispecie la scelta dei soggetti idonei allo svolgimento del progetto, la gestione dei contatti con gli stessi, la gestione amministrativa in riferimento alla formulazione delle lettere di incarico e la corresponsione dei compensi ad alcuni tra i soggetti, il lavoro di affiancamento nelle fasi progettuali iniziali e nella definizione dei concept, le verifiche intermedie delle diverse fasi di lavoro e di creazione delle opere, le relative riunioni periodiche, la verifica finale e tutte le operazioni necessarie al completo svolgimento del progetto e alla sua più completa riuscita, la Direzione regionale si obbliga a corrispondere a quest’ultimo l’importo di Euro 18.000,00 (diciottomila/00) + IVA, ritenute fiscali e previdenziali poste a carico della stessa.
La somma è da ritenersi comprensiva di ogni tipo di spesa (ad esempio viaggi, spostamenti, pernottamenti, vitto e alloggi), delle spese amministrative, ossia tutto quanto necessario per espletare correttamente l’incarico e giungere fino alla conclusione del progetto concordato.
La Direzione regionale si impegna a stipulare con ciascuno dei soggetti di concerto individuati per lo svolgimento del progetto una lettera di incarico volta a regolare oggetto, modalità, consegna dei materiali, durata, corrispettivo e gestione del copyright delle opere realizzate.
Con la corresponsione delle somme innanzi indicate, il Museo dichiara pienamente soddisfatte le proprie pretese economiche, e di non aver null’altro a pretendere per qualsiasi causa, ragione o titolo dalla Direzione regionale Musei Lombardia, espressamente rinunciandovi.
La copertura del contributo graverà sui fondi della Direzione regionale, esercizio finanziario 2021, cap. 5676.
La Direzione regionale, già soggetta alla Fatturazione elettronica, è obbligata ad applicare la normativa sulla Scissione dei pagamenti ai fini Iva dal 1 Luglio 2017 ai sensi dell’art.1 Decreto legge 24/04/2017 n°50.
Pertanto le fatture con esposizione Xxx emesse nei confronti della S.V. da tale data dovranno esporre i dati relativi all’Iva ed evidenziare la dicitura “Fattura in regime di Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art.1 del D.L 24/04/2017 n°50”.
La Direzione regionale verserà l’Iva da voi esposta in fattura direttamente all’Erario e conseguentemente i corrispettivi saranno pagati al netto della relativa Imposta sul valore aggiunto.
Le fatture inviate alla Direzione regionale saranno accettate solo ed esclusivamente se rispondono ai requisiti previsti dalla normativa riportata nella presente comunicazione, quelle non conformi saranno respinte.
Di seguito si riportano i dati per la fatturazione elettronica:
Direzione regionale Musei Lombardia C.F. 97716720152
Xxxxx Xxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxx (XX) Codice Univoco IPA: PEY8JN
Le risorse messe a disposizione sono nel pieno rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e ss.mm.ii.).
Art. 6 – COPYRIGHT
I diritti di proprietà intellettuale e i diritti di utilizzazione economica sulle opere realizzate in esecuzione del presente Accordo si intendono come appartenenti in comune ai singoli fotografi individuati (ciascuno per il proprio progetto realizzato) e alla Direzione regionale, secondo quanto regolato con ciascuno nella lettera di incarico.
Il Museo si impegna, in caso di pubblicazione o analoga utilizzazione delle opere da parte sua, a comunicare l’utilizzo delle stesse alla Direzione regionale e ai fotografi, a citare l’appartenenza delle stesse alla Direzione regionale Musei Lombardia, e a riportare il logo del Ministero.
Tutte le Parti si impegnano a comunicare a terzi richiedenti la riproduzione delle opere a scopi commerciali l’esistenza di diritti condivisi, che devono essere regolati e assolti secondo le rispettive competenze.
La Direzione regionale si riserva il diritto di pubblicare in via prioritaria le opere prodotte, attraverso i propri canali istituzionali e nell’ambito delle proprie attività. Il Museo avrà facoltà di pubblicazione o analoga utilizzazione delle opere solo a seguito di una prima pubblicazione da parte della Direzione regionale.
Art. 7 – COMITATO DI COORDINAMENTO
Per favorire la realizzazione delle attività previste nel presente Accordo, si costituisce un Comitato di Coordinamento composto da uno o più componenti designati dal rispettivo legale rappresentante di ogni ente:
‐ Xxxxxxxx Xxxxxx, Direttore regionale Musei Lombardia
‐ Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Storico dell’arte della Direzione regionale Musei Lombardia
‐ Xxxxxxxxx Xxxxxx, Direttore del Museo di Fotografia Contemporanea
‐ Xxxxxx Xxxxxxxx, Curatore del Museo di Fotografia Contemporanea
Il Comitato di Coordinamento esercita vigilanza e controllo sull’esecuzione del presente Accordo. In particolare il Comitato ha il compito di pervenire ad intese attuative del presente Accordo, così da facilitare ed armonizzare la gestione degli interventi e formulare direttive verso i propri uffici al fine di coordinare l’azione scientifica e amministrativa.
Art. 8 – CODICE ETICO
Il Museo dichiara di aver preso visione del “Codice Etico” della Direzione regionale Musei Lombardia che sancisce i princìpi cui l’Ente informa la gestione delle proprie attività. Il codice è pubblicato sul sito xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxx.xx/xx‐content/uploads/2020/10/Codicecomportamento‐1.pdf.
Il Museo s’impegna nell’esecuzione dell’incarico a rispettare ed a far rispettare, da parte di chiunque operi per suo conto, i principi e le regole contenuti nel Codice.
Eventuali comportamenti volti a determinare, istigare, cooperare o facilitare la violazione di una qualsiasi delle regole e dei principi contenuti nel suddetto Codice da parte dei soggetti destinatari dello stesso, costituisce causa di risoluzione espressa del presente contratto.
Art. 9 – PRODOTTI SCIENTIFICI E COMUNICAZIONE
La proprietà di quanto elaborato e prodotto in conseguenza di attività svolte in base al presente Accordo è della Direzione regionale. L’utilizzo disgiunto per fini di diffusione dei risultati delle attività svolte può avvenire solo previa autorizzazione della Direzione regionale e con l'obbligo di utilizzo dei loghi istituzionali laddove possibile o comunque di menzione dei soggetti coinvolti. Il materiale pubblicitario e di informazione prodotto
dai soggetti firmatari del presente Accordo darà adeguata evidenza alla presente collaborazione. In ogni caso il materiale in questione è sottoposto all’approvazione preventiva della Direzione regionale.
Le Parti si impegnano a dare la massima diffusione presso le rispettive sedi dei contenuti del presente Accordo e dei contenuti che verranno sviluppati nel progetto, con le modalità che saranno ritenute di maggiore efficacia comunicativa.
Le Parti si impegnano ad attivare, anche con forme organizzative comuni, un’efficace campagna di informazione sulle iniziative adottate, sulla realizzazione di progetti comuni, utilizzando i sistemi di comunicazione idonei e mirati.
Qualsiasi documento, specifica, disegno e campione e ogni altra informazione la Direzione regionale possa aver fornito al Museo di Fotografia Contemporanea con riferimento all’oggetto del presente Accordo, è e rimane di proprietà del Ministero della Cultura.
I prodotti scientifici derivanti dal progetto condotto nell’ambito del presente Accordo‐ quali pubblicazioni, comunicazioni a convegni, esposizioni o altro‐ sono concordate tra le Parti.
Le Parti si impegnano a pubblicizzare il percorso progettuale svolto e i materiali che verranno messi a punto tramite attività di restituzione e comunicazione concordate congiuntamente.
Non è previsto nessun compenso per le eventuali attività di revisione editoriale che verranno richieste ad entrambe le Parti.
Art. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente ai fini del presente Accordo, verranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa, mediante le operazioni descritte dall’art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell’Accordo. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della Direzione regionale.
Titolare per quanto concerne il trattamento dei dati di cui al presente articolo è la Direzione regionale come sopra specificato, denominata e domiciliata.
Art. 11 – FORO ESCLUSIVAMENTE COMPETENTE
Le parti si impegnano a risolvere, in forma amichevole, qualsiasi controversia dovesse sorgere in ragione o in relazione al presente Accordo entro un termine massimo di trenta giorni. Nel caso in cui il tentativo di composizione bonaria della controversia abbia esito negativo la medesima sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Milano.
Art. 12 – MODIFICHE – CLAUSOLA DI RINVIO
Le parti espressamente convengono che ogni modifica a quanto innanzi pattuito dovrà essere redatta per iscritto e specificamente approvata da entrambi i contraenti. Per quanto non espressamente previsto si rinvia al disposto della vigente normativa in materia.
ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente richiamato si rinvia agli artt. 15 e 11 della L. 241/1990, nonché alle norme del codice civile in quanto compatibili. Le Amministrazioni, ai sensi del d.lgs. 196/2003, tratteranno i dati contenuti nel presente Accordo, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. È garantito il diritto di accesso nei limiti previsti dalla
L. 241/1990, d.lgs. 33/2013, confermando che ogni singolo Ente si attiene al rispetto della normativa anticorruzione, dei piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza, dei codici di comportamento, atti conosciuti dalle Parti in quanto pubblicati on line nei siti istituzionali, sez. “Amministrazione Trasparente”.
ART. 14 – DETERMINA A CONTRARRE VISTO
Che la Legge 11 settembre 2020, n. 120, come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, prevede all’art. 1 comma 2 lettera a) che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;
Che la L. 296/2006 art. 1, c. 450, così come modificata dalla L. 145/2018, art. 1, c. 130 prevede che le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Xxxxx restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
Che l’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 come modificato dal DL n. 77/2021 ha esteso anche agli affidamenti diretti espletati ai sensi dell’art. 1, comma 2, del citato D.L. la possibilità di essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
CONSIDERATO
Di aver individuato il Museo di Fotografia Contemporanea quale collaboratore che riveste la qualifica richiesta per la realizzazione del progetto riportato all’Art. 1 del presente Accordo, il quale si è dichiarato disponibile a prestare la propria attività per l’incarico suddetto
DETERMINA
Di dare atto che le premesse e gli articoli sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
Di affidare servizio di cui in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L.
n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021 per i motivi indicati in premessa, al Museo di Fotografia Contemporanea con sede a Xxxxxxxxx Xxxxxxx (Xx), Xxxxx Xxxxxxxxx, xxx Xxxxx x. 00, Codice Fiscale 94598490152 e Partita IVA 04993770967 per un importo di € 21.960,00 compresivi di IVA 22%.
Di nominare Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxxxx. Di dare mandato al RUP di provvedere a tutti gli atti consequenziali.
Di prendere atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante scrittura privata.
Letto, confermato e sottoscritto. Milano, 13 dicembre 2021
Direzione regionale Musei Lombardia Museo di Fotografia Contemporanea
Direttore Direttore di Produzione
Firmato digitalmente da
XXXXXXXX XXXXXX
CN = XXXXXX XXXXXXXX O = POLO MUSEALE LOMBARDIA
C = IT
Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver preso piena conoscenza e di espressamente approvare le seguenti clausole 7.(copyright), 9.(foro esclusivamente competente).
Milano, 13 dicembre 2021
Direzione regionale Musei Lombardia Museo di Fotografia Contemporanea