CONVENZIONE OPERATIVA
Agenzia Regionale per lo Sviluppo
e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio
In attuazione di Accordo quadro ARSIAL – DIBAF
Progetto di ricerca
“Innovazione tecnologica e gestione del sotto-chioma: strategie win-win per una viticoltura resiliente e sostenibile”
TRA
ARSIAL (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio) con sede in Xxxx xxx Xxxxxxxx, 00 P.IVA e codice fiscale: 04838391003, nella persona del Direttore Generale dott. agr. Xxxxx Xxxxxx, nato a omissis il omissis X.X. xxxxxxx domiciliato per la sua carica presso la sede dell’Agenzia.
Indirizzo pec: xxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
E
Dipartimento per la innovazione nei sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali (DIBAF) dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo - Via X. Xxxxxxx Xx Xxxxxx (VT) 01100 Viterbo - C.F. 80029030568 e P.IVA 00575560560, rappresentato dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento. Indirizzo pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
PREMESSO CHE
a) l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
b) un’autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente, cui affidare l’attività di ricerca e sperimentazione purché l’accordo fra amministrazioni preveda un’effettiva cooperazione fra i due enti senza prevedere un compenso;
c) il settore vitivinicolo del Lazio ha raggiunto standard qualitativi di eccellenza ma necessità di integrare innovazioni tecnologiche e strategie di gestione agronomica per adattarsi ai cambiamenti climatici e per ottemperare agli obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dalla UE;
d) l’interesse di cui al punto (d) possa qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90;
e) ARSIAL, avendo verificato la carenza, al proprio interno, di personale competente e disponibile per l’espletamento dell’attività di ricerca di cui al progetto allegato intende avvalersi delle competenze tecniche e scientifiche e delle strutture del DIBAF - Università degli Studi della Tuscia;
f) esistono presso il DIBAF le competenze specifiche e le strutture adeguate allo svolgimento delle prestazioni richieste da ARSIAL;
g) il DIBAF si è dichiarato disponibile a compartecipare all’iniziativa, e che detta attività risulta compatibile, nei modi e nella misura, con le finalità istituzionali dell’Università;
h) il Progetto è parte integrante della presente convenzione e consiste nella introduzione nel vigneto sperimentale di Arsial sito a Velletri (via Cantina sperimentale, n.1) di innovazione tecnologica e gestione del sotto-chioma quali strategie win-win per una viticoltura resiliente e sostenibile;
i) i soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti e in parte diversi per ampiezza e prospettiva che però consentono, attraverso la cooperazione, il raggiungimento di obiettivi comuni, la creazione di sinergie e di massimizzare i risultati che le parti si attendono dalla realizzazione del progetto oggetto della presente convenzione;
l) l’onere finanziario derivante dalla presente convenzione, non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, nell’ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione
ART. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE
ARSIAL e DIBAF, nell’ambito dei propri compiti e delle proprie funzioni cooperano per l’attuazione del progetto: “INNOVAZIONE TECNOLOGICA E GESTIONE DEL SOTTO-CHIOMA: STRATEGIE WIN-WIN PER UNA VITICOLTURA RESILIENTE E
SOSTENIBILE”. Obiettivo principale del progetto è la gestione del sotto-chioma del vigneto mediante pacciamatura con COMPOST (prodotto di nuova generazione) e
monitoraggio sito-specifico di tipo microclimatico, eco-fisiologico e vegeto- produttivo.
ART. 3 – COMPITI E ATTIVITA’ DA SVOLGERE
Il progetto, finalizzato alla realizzazione di attività di interesse comune, prevede le seguenti attività:
- Installazione in vigneto di centraline per il monitoraggio di prossimità al fine di giungere alla valutazione di dettaglio delle performance vegeto-produttive della pianta anche in relazione al microclima. I dati raccolti e opportunamente georeferenziati e statisticamente spazializzati saranno funzionali anche alla validazione e alla taratura dei dati termici e nel visibile acquisibili da remoto mediante sistema UAV aereo e/o terrestre;
- Rilievi georeferiti al fine di giungere ad una spazializzazione funzionale alla gestione sito-specifica volta a contenere gli input esterni, ad accrescere la sostenibilità ambientale e la resilienza della vite alle attuali emergenze ambientali;
- monitoraggio mediante sistema UAV (drone) dotato di camera multipsettrale, RGB e/o termiche per la determinazione di indici vegetazionali in grado di restituire con una risoluzione centimetrica lo stato fisiologico delle singole piante di vite;
- analisi fisiche e chimiche delle bacche, dinamiche di maturazione tecnologica e fenolica.
In particolare ARSIAL provvederà:
− alla gestione del vigneto sperimentale presso l’Azienda Sperimentale Dimostrativa ARSIAL di Velletri;
− alla conduzione agronomica del vigneto sperimentale;
− cooperare al monitoraggio climatico di prossimità attraverso le centraline meteo site nel vigneto sperimentale presso l’Azienda Sperimentale Dimostrativa ARSIAL di Velletri;
− ad organizzare eventi, giornate tecniche e divulgative per la diffusione anche preliminare dei risultati raggiunti.
DIBAF provvederà:
− a effettuare il monitoraggio microclimatico sito-specifico di tipo microclimatico, eco-fisiologico e vegeto-produttivo;
− a effettuare il monitoraggio da remoto con sistemi UAV aerei e/o terrestri;
− ad elaborare i dati di prossimità e derivanti da monitoraggio remoto e produrre un dossier dei risultati raggiunti;
− alla caratterizzazione meso-climatica del contesto produttivo (serie storica dati agro-meteorologici regionali – ARSIAL) mediante indici bioclimatici tradizionali ed innovativi (Xxxxx et al., 2019; OIV-VITI 423-2012; XXX
XXXX000-0000) ed analisi delle serie storiche dei dati climatici al fine di evincere le tendenze climatiche in atto;
− alla valutazione degli effetti di gestione del sotto-chioma (pacciamatura con compost versus lavorazione e/o sfalcio) sul microclima della pianta – elaborazione dati microclimatici;
− Alla valutazione degli effetti di gestione del sotto-chioma (pacciamatura con compost versus lavorazione e/o sfalcio) sulle performance vegeto- produttive della vite;
− Alla produzione di mappe tematiche (stress idrico, termico, e fotochimico) ad alta risoluzione funzionali all’applicazione dei principi della viticoltura di precisione;
− Allo sviluppo di una piattaforma prototipale per monitoraggio integrato proximal (rete di sensori Raspberry pi HR) e remote (Rover terrestre) sensing in grado di integrare i dati e spazializzare alcuni indici bioclimatici, vegeto-produttivi e ecofisiologici della vite.
ART. 4 – DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE
Le attività si concluderanno entro 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione, secondo specifiche previsioni di progetto e un eventuale proroga temporale potrà essere concordata qualora le parti ne ravvisassero l’esigenza per completare al meglio le attività di progetto e per garantire il miglior raggiungimento dei risultati attesi.
La sperimentazione sarà condotta presso l’Azienda Dimostrativa Sperimentale ARSIAL di Velletri, l’interpretazione dei dati sperimentali e la relazione finale saranno svolte presso le strutture del DIBAF.
Alla scadenza indicata il progetto dovrà considerarsi concluso e, pertanto, il DIBAF si impegna a svolgere una valutazione dei risultati conseguiti in collaborazione con ARSIAL.
ART. 5 – RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA
I responsabili scientifici designati dalle parti per la gestione della presente convenzione sono:
− per il DIBAF la Dr.ssa Xxxxx XXXXXXX;
− per ARSIAL il xxxx. Xxxxxxxx XXXX.
ART. 6 – ONERI DEL PROGETTO E RENDICONTAZIONE
In relazione alle specifiche competenze condivise e in relazione alle attività e agli impegni reciproci, DIBAF concorrerà con le proprie risorse umane, e mettendo a disposizione del progetto centraline multisensori di prossimità (n°4) e sistemi UAV e/o rover per il monitoraggio da remoto. Per la realizzazione del progetto, Arsial corrisponderà al DIBAF € 15.000,00 a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per le singole attività tecnico-scientifiche dettagliatamente riportate nel
progetto, parte integrante e sostanziale del presente atto. Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l’onere finanziario derivante dalla presente convenzione, nell’ottica di una reale condivisione di compiti rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute.
ARSIAL si impegna ad erogare la quota di contributo a favore di DIBAF, previa emissione di note di debito, con le modalità di seguito indicate:
• Prima anticipazione: per 1/3 dell’importo complessivo, pari ad € 5.000,00 verrà erogata per l’avvio del progetto alla stipula della convenzione operativa;
• Seconda anticipazione: per 1/3 dell’importo complessivo, pari ad € 5.000,00 verrà erogata su richiesta del DIBAF previa rendicontazione delle spese effettuate con la prima anticipazione e presentazione di una relazione sullo stato di avanzamento delle attività al 31/12/2022;
• Saldo finale pari a € 5.000,00 a conclusione delle attività progettuali, riportate in una dettagliata relazione tecnico-scientifica finale recante i risultati ottenuti e corredata dalla rendicontazione generale delle spese effettivamente sostenute.
Sono ammesse a rendicontazione esclusivamente le spese connesse alla realizzazione del progetto, pertanto la presente convenzione non potrà determinare in alcun modo il sorgere di rapporti contrattuali o di dipendenza tra il personale di ARSIAL e del DIBAF
Gli importi dovranno essere versati da ARSIAL sul conto Tesoreria Unica presso Banca d’Italia nella modalità Girofondi: 0037046.
In caso di proroga, le modalità di erogazione del rimborso spese saranno successivamente indicate con atto scritto, sottoscritto da ambo le parti.
Le somme previste non si configurano come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dai beneficiari poiché le attività oggetto della collaborazione sono di interesse comune, connesse con l’attività istituzionale di ricerca svolta dal DIBAF ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 633/1972 e successive modificazioni.
ART. 7 - SEGRETEZZA
Le Parti, nel periodo di vigenza del contratto, sono tenute ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell’attività di ricerca oggetto del presente atto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza in virtù della presente convenzione .
In particolare:
7.1 Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione che sia stata preventivamente dichiarata confidenziale scambiata in esecuzione della presente convenzione e conseguentemente si impegnano a:
- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra parte;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra parte per fini diversi da quanto previsto dalla presente convenzione.
7.2 Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente convenzione.
7.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente convenzione.
7.4 Si dà atto che dalla presente disposizione non derivano impedimenti od ostacoli all’adempimento da parte dell’Università, quale pubblica amministrazione, agli obblighi di trasparenza ed accesso previsti dalla legge.
ART. 8 – PROPRIETÀ ED UTILIZZO DEI RISULTATI
Tutti i risultati realizzati nell’ambito della presente convenzione potranno essere utilizzati liberamente dalle parti nell’ambito dei rispettivi compiti istituzionali, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni scientifiche, che tali risultati sono scaturiti col contributo dell’altra parte.
ART. 9 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
In relazione ai trattamenti di dati personali oggetto della presente convenzione, il Dibaf e l’Agenzia, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si conformano alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e alla vigente normativa nazionale, impegnandosi a collaborare per adempiere alle relative prescrizioni derivanti dalla stipula della presente convenzione.
ART. 10 – CONDIZIONI GENERALI
Ciascuna parte sarà ritenuta responsabile degli eventuali danni a persone e/o cose che possano essere cagionati durante l’esecuzione delle attività di ricerca descritte nella presente convenzione esclusivamente per le attività espletate dal proprio personale.
ART. 11 – CONTROVERSIE
La cognizione delle controversie in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni è attribuita, ai sensi dell'art.133, comma 1, num. 2, c.p.a., alla giurisdizione esclusiva del G.A., previo tentativo di componimento bonario.
ART. 12 – ONERI FISCALI
La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. In caso di registrazione, le spese saranno a carico della parte richiedente.
La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo sin dall’origine (art. 2, Xxxxxxx, Allegato A, Parte I – D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni e integrazioni) che viene assolta dal Dibaf con apposizione di contrassegno telematico.
ART. 13 –DISPOSIZIONI FINALI
Si richiama il Progetto, parte integrante della presente convenzione e che le parti dichiarano di conoscere ed approvare. La presente convenzione può essere emendata, modificata, sostituita, rinnovata o ampliata solo con atto scritto, firmato da ambo le Parti.
Xxxxx, approvata e sottoscritta.
Roma, Viterbo,
Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio Il Direttore Generale Dott. Agr. Xxxxx Xxxxxx | DIBAF Università degli Studi della Tuscia Il Direttore Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx |