VERSIONE PROVVISORIA
VERSIONE PROVVISORIA
Accordo di cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA
Considerato che la Svizzera e gli Stati Uniti d’America («Stati Uniti») (le «Parti» del presente Accordo), cercano di intensificare le relazioni tra loro esistenti nell’ambito della reciproca assistenza in materia fiscale e desiderano concludere un Accordo per migliorare la loro cooperazione nella lotta all’evasione fiscale internazionale;
considerato che l’articolo 26 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata a Washington il 2 ottobre 1996 (di seguito denominata «Convenzione») autorizza lo scambio d’informazioni necessarie per applicare le disposizioni della Convenzione o per prevenire truffe e delitti analoghi che hanno per oggetto un’imposta che rientra nel campo d’applicazione della Convenzione;
considerato che il 23 settembre 2009 è stato firmato a Washington il Protocollo di modifica dell'Accordo («Protocollo»), che contiene una disposizione concernente lo scambio d'informazioni a fini fiscali;
considerato che gli Stati Uniti hanno adottato disposizioni comunemente indicate come Foreign Account Tax Compliance Act («FATCA»), che introducono un regime di notifica per gli istituti finanziari in relazione a determinati conti;
considerato che la Svizzera, auspicando di contribuire a porre una base solida per migliorare la cooperazione con gli Stati Uniti in materia fiscale, sostiene l’applicazione della normativa FACTA;
considerato che la normativa FATCA ha sollevato una serie di questioni, tra cui che gli istituti finanziari svizzeri potrebbero non essere in grado di conformarsi a determinati aspetti della normativa FATCA a causa di ostacoli giuridici interni;
considerato che la cooperazione intergovernativa per agevolare l’applicazione della normativa FATCA consentirebbe di affrontare tali questioni e ridurrebbe gli oneri per gli istituti finanziari svizzeri;
considerato che le Parti desiderano concludere un accordo di cooperazione per l’applicazione agevolata della normativa FATCA, basato sulla notifica diretta da parte degli istituti finanziari all’autorità fiscale statunitense («IRS»), integrato da uno scambio d’informazioni su richiesta conformemente alla Convenzione nella versione modificata dal Protocollo;
le Parti hanno convenuto quanto segue:
Parte A- Obiettivi e definizioni
Articolo 1 Obiettivi
Il presente Accordo ha come obiettivo di:
a. applicare la normativa FATCA a tutti gli istituti finanziari svizzeri,
b. garantire che tutte le informazioni necessarie riguardanti i conti statunitensi identificati siano notificate all’IRS,
c. rimuovere gli ostacoli giuridici all’adempimento,
d. aumentare la certezza del diritto definendo quali istituti finanziari svizzeri sono soggetti all’applicazione della normativa FATCA,
e. ridurre i costi d’applicazione, in alcune circostanze anche mediante sospensione di determinati obblighi di trattenuta alla fonte e di chiusura del conto, e
f. semplificare le procedure necessarie per l’esercizio degli obblighi di diligenza.
Articolo 2 Definizioni
1. Ai fini del presente Accordo e dei suoi allegati (di seguito denominati «Accordo»), i seguenti termini hanno il significato qui sotto enunciato.
(1) L’espressione «Stati Uniti» designa gli Stati Uniti d’America e comprende gli Stati federati ma non i territori statunitensi. Tutti i riferimenti a uno «Stato» degli Stati Uniti includono il Distretto di Colombia.
(2) L’espressione «territorio statunitense» designa le Samoa Americane, il Commonwealth delle Isole Xxxxxxxx Settentrionali, Guam, il Commonwealth di Porto Rico o le Isole Vergini americane.
(3) L’espressione «IRS» designa l’Internal Revenue Service, l’autorità fiscale statunitense.
(4) L’espressione «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera.
(5) L’espressione «giurisdizione partner» designa una giurisdizione che ha concluso un accordo vigente con gli Stati Uniti per agevolare l’applicazione della normativa FACTA. L’IRS pubblica una lista che identifica tutte le giurisdizioni partner.
(6) L’espressione «autorità competente» designa:
a. con riferimento agli Stati Uniti, il Segretario di Stato per il Tesoro oppure il suo delegato; e
b. con riferimento alla Svizzera, il Dipartimento federale delle finanze o un’autorità da esso designata.
(7) L’espressione «istituto finanziario » designa un ente di custodia, un ente di deposito, una società d’investimento o una compagnia assicurativa specifica.
(8) L’espressione «importo estero soggetto a notifica», secondo le disposizioni esecutive pertinenti del Tesoro statunitense, designa un pagamento di proventi fisso oppure determinabile annualmente o periodicamente, che sarebbe soggetto a imposizione alla fonte se provenisse da fonti statunitensi.
(9) L’espressione «ente di custodia» designa qualsiasi entità che come parte essenziale della propria attività economica detiene valori patrimoniali per conto di terzi. Un’entità detiene valori patrimoniali per conto di terzi come parte essenziale della propria attività economica se i suoi proventi lordi attribuibili al possesso di valori patrimoniali e ai servizi finanziari connessi sono pari o superiori al 20 per cento dei proventi lordi dell’entità nel più breve dei
seguenti periodi: (i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre (o l’ultimo giorno di un periodo contabile diverso dall’anno civile) che precede l’anno in cui viene effettuata la determinazione; oppure (ii) il periodo di esistenza dell’entità.
(10) L’espressione «ente di deposito» designa qualsiasi entità che riceve depositi nel corso ordinario di un’attività bancaria o di un’attività economica analoga.
(11) L’espressione «società d’investimento» designa qualsiasi entità la cui attività economica
consiste in una o più delle seguenti mansioni o operazioni per conto o a nome di terzi (oppure che è gestita da un’entità che svolge tali attività):
a. compravendita di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, derivati, ecc.); valuta estera; contratti sui tassi di cambio, sui tassi d’interesse e sugli indici; valori mobiliari; o futures su materie prime;
b. gestione individuale e collettiva di portafogli; oppure
c. altra modalità d’investimento o gestione di fondi o di denaro per conto di terzi.
Il presente paragrafo 1 nu m er o (11) va interpretato in maniera coerente con la terminologia simile impiegata nella definizione di «istituto finanziario» nelle raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale.
(12) L’espressione «compagnia assicurativa specifica» include qualsiasi compagnia assicurativa (o holding di una compagnia assicurativa) che rilascia contratti assicurativi con valore di riscatto o contratti assicurativi di rendita, o che è tenuta a effettuare pagamenti in relazione a tale contratto.
(13) L’espressione «istituto finanziario svizzero» designa (i) qualsiasi istituto finanziario costituito secondo il diritto svizzero, con l’esclusione di qualsiasi succursale o sede commerciale di tale istituto finanziario situata al di fuori della Svizzera, e (ii) qualsiasi succursale o sede commerciale di un istituto finanziario non costituito secondo il diritto svizzero, se tale succursale o sede commerciale è situata in Svizzera.
(14) L’espressione «istituto finanziario di una giurisdizione partner» designa (i) qualsiasi istituto finanziario costituito secondo il diritto di una giurisdizione partner, con l’esclusione di qualsiasi succursale o sede commerciale di tale istituto finanziario situata al di fuori della giurisdizione partner, e (ii) qualsiasi filiale di un istituto finanziario non costituito secondo il diritto di una giurisdizione partner, se tale succursale o sede commerciale è situata nella giurisdizione partner.
(15) L’espressione «istituto finanziario svizzero notificante» designa qualsiasi istituto finanziario svizzero diverso da un istituto finanziario svizzero non notificante.
(16) L’espressione «istituto finanziario svizzero non notificante» designa qualsiasi istituto finanziario svizzero, o altra entità residente in Svizzera, identificato nell’allegato II come istituto finanziario svizzero non notificante oppure che secondo le disposizioni esecutive pertinenti del Tesoro statunitense è considerato come istituto finanziario estero (Foreign Financial Institute,
FFI) ritenuto adempiente, come beneficiario effettivo esonerato o come istituto finanziario estero escluso dal campo d’applicazione.
(17) L’espressione «istituto finanziario non partecipante» designa un istituto finanziario estero che si qualifica come «non partecipante» secondo la definizione contenuta nelle disposizioni esecutive del Tesoro statunitense, ma non comprende un istituto finanziario svizzero o un istituto finanziario di un’altra giurisdizione partner che non può essere considerato «istituto finanziario non partecipante» ai sensi dell’articolo 11 paragrafo 2.
(18) L’espressione «conto preesistente» designa un conto finanziario che al 31 dicembre 2013 è gestito da un istituto finanziario svizzero notificante.
(19) L’espressione «nuovo conto» designa un conto finanziario aperto da un istituto finanziario svizzero notificante a partire dal 1° gennaio 2014 incluso.
(20) L’espressione «conto statunitense» designa un conto finanziario gestito da un istituto finanziario svizzero notificante e detenuto da uno o più soggetti statunitensi specifici o da un’entità non statunitense in cui uno o più controllori della gestione sono soggetti statunitensi specifici. In deroga a quanto precede, un conto non può essere considerato conto statunitense se non è identificato come tale in seguito all’applicazione degli obblighi di diligenza di cui all’allegato I.
(21) L’espressione «conto statunitense senza dichiarazione di consenso» designa un conto preesistente (i) che un istituto finanziario svizzero notificante ha stabilito essere un conto statunitense secondo gli obblighi di diligenza di cui nell’allegato I, (ii) in relazione al quale, in assenza del consenso del titolare del conto, il diritto svizzero vieta la notifica prevista dall’accordo concernente l’istituto finanziario estero, (iii) per il quale l’istituto finanziario svizzero notificante ha richiesto, senza ottenere, il consenso necessario per la notifica oppure il TIN statunitense del titolare del conto; e (iv) in relazione al quale l’istituto finanziario svizzero notificante ha trasmesso o ha dovuto trasmettere all’IRS le informazioni complessive sul conto conformemente alle sezioni 1471 - 1474 dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti (di seguito denominato «IRC») e alle disposizioni esecutive pertinenti del Tesoro statunitense.
(22) L’espressione «conto finanziario» ha il significato definito nelle disposizioni esecutive pertinenti del Tesoro statunitense ma non include conti, prodotti o accordi esclusi dalla definizione di conto finanziario di cui all’allegato II.
(23) L’espressione «accordo FFI» designa un accordo che definisce le condizioni, conformi con il presente Accordo, che un istituto finanziario svizzero notificante deve soddisfare per essere considerato adempiente i requisiti di cui alla sezione 1471(b) dell’IRC.
(24) L’espressione « titolare del conto» designa il soggetto registrato o identificato come titolare del conto finanziario dall’istituto finanziario che gestisce il conto.
Ai fini del presente Accordo, un soggetto diverso da un istituto finanziario, che detiene un conto finanziario a beneficio o per conto di un terzo soggetto come rappresentante, custode, intestatario, firmatario, consulente agli investimenti o intermediario, non è considerato titolare del conto, mentre lo è il terzo soggetto. Ai sensi della f rase immediatamente precedente, l’espressione «istituto finanziario» non comprende un istituto finanziario costituito o registrato in un territorio statunitense. Nel caso di un contratto assicurativo con valore di riscatto o di un contratto assicurativo di rendita, è titolare del conto qualsiasi soggetto autorizzato ad accedere al valore di riscatto o a modificare il beneficiario del contratto. Se nessuno può accedere al valore di riscatto o modificare il beneficiario, è titolare del conto qualsiasi soggetto indicato nel contratto come proprietario e qualsiasi soggetto che secondo le condizioni del contratto ha un diritto acquisito al pagamento. Alla scadenza del contratto assicurativo con valore di riscatto o del contratto assicurativo di rendita, è considerato titolare del conto ogni soggetto che secondo il contratto ha diritto a ricevere un pagamento.
(25) Le espressioni «contratto assicurativo con valore di riscatto» e «contratto assicurativo di rendita» hanno il significato definito nelle disposizioni esecutive pertinenti del Tesoro statunitense.
(26) L’espressione «soggetto statunitense» designa una persona fisica con cittadinanza o residenza negli Stati Uniti, una società di persone o una società di capitali costituita negli Stati Uniti oppure secondo il diritto statunitense o di uno Stato federato, un trust se (i) un tribunale negli Stati Uniti secondo il diritto applicabile ha la facoltà di emanare provvedimenti o sentenze concernenti essenzialmente tutte le questioni che riguardano l’amministrazione del trust, e (ii) uno o più soggetti hanno la facoltà di controllare tutte le decisioni sostanziali del trust oppure l’eredità di un defunto con cittadinanza o residenza statunitense. Il presente numero va interpretato in maniera coerente con l’IRC.
(27) L’espressione «soggetto statunitense specifico» designa un soggetto statunitense diverso
da: (i) una società di capitali le cui azioni sono regolarmente quotate su uno o più mercati tradizionali di valori mobiliari; (ii) qualsiasi società di capitali, secondo la definizione di cui al punto (i), appartenente allo stesso «gruppo allargato» (expanded affiliated group) come definito alla sezione 1471(e)(2) dell’IRC; (iii) gli Stati Uniti oppure qualsiasi agenzia o entità interamente di loro proprietà; (iv) qualsiasi Stato federato o territorio statunitense, qualsiasi loro suddivisione politica, oppure qualsiasi agenzia o ente interamente di proprietà di uno o più delle suddette unità; (v) qualsiasi organizzazione esente da imposizione conformemente alla sezione 501(a) dell’IRC o un piano pensionistico individuale secondo la definizione di cui alla sezione 7701(a)(37) dell’IRC; (vi) qualsiasi banca come definita alla sezione 581 dell’IRC; (vii) qualsiasi fondo d’investimento immobiliare (real estate investment trust) secondo la definizione di cui alla sezione 856 dell’IRC; (viii) qualsiasi società d’investimento regolamentata (regulated investment company) come definita alla sezione 851 dell’IRC o qualsiasi ente inscritto nel registro della Securities and Exchange Commission conformemente all’Investment Company Act del 1940 (15 U.S.C. 80a-64); (ix) qualsiasi fondo fiduciario ordinario (common trust fund) secondo la definizione di cui alla sezione 584(a) dell’IRC; (x) qualsiasi trust esente da imposizione di cui alla sezione 664(c) dell’IRC o descritto alla sezione 4947(a)(1) dell’IRC; (xi) un trader di titoli, materie prime o strumenti finanziari derivati (tra cui notional principal contracts, futures, contratti a termine e opzioni) registrato come tale secondo il diritto statunitense o di un qualsiasi Stato federato; oppure (xii) un broker come definito alla sezione 6045(c) dell’IRC.
(28) L’espressione «entità» indica una persona giuridica o un ente giuridico quale un trust.
(29) L’espressione «entità non statunitense» designa un’entità diversa da una soggetto statunitense.
(30) Un’entità è detta «entità correlata» a un’altra se una delle due controlla l’altra o se entrambe sono sotto controllo comune. A tal fine, il controllo comprende la proprietà diretta o indiretta di più del 50 per cento dei voti o del valore di un’entità. In deroga a quanto precede, la Svizzera può considerare un’entità come non correlata a un’altra se le due entità non appartengono allo stesso «gruppo allargato» come definito alla sezione 1471(e)(2) dell’IRC.
(31) L’espressione «TIN statunitense» (taxpayer identifying number) designa il codice fiscale statunitense.
(32) L’espressione «soggetti controllanti» designa le persone fisiche che esercitano il controllo su un’entità.
Nel caso di un trust, tale espressione designa il disponente, i trustee, l’eventuale protector, i beneficiari o il gruppo di beneficiari e qualsiasi altra persona fisica che esercita il controllo effettivo sul trust e, in caso di un accordo giuridico diverso da un trust, l’espressione designa soggetti in posizioni simili o equivalenti.
L’espressione «soggetti controllanti» va interpretata in maniera coerente con le raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale.
2. Qualsiasi espressione non definita nel presente Accordo, fatti salvi i casi in cui il contesto esiga diversamente o le autorità competenti si accordino su un significato comune (secondo quanto consentito dalle legislazioni nazionali), ha il significato che gli viene attribuito in quel momento dal diritto della Parte che applica l’Accordo e qualsiasi significato conferito a un’espressione secondo la normativa fiscale applicabile di quella Parte prevale sul significato dato alla stessa espressione in base ad altre normative della stessa Parte.
Parte B- Obblighi della Svizzera
Articolo 3
Direttiva agli istituti finanziari svizzeri
1. La Svizzera prescrive agli istituti finanziari svizzeri notificanti:
a. di iscriversi nel registro dell’IRS entro il 1° gennaio 2014 e acconsentire a soddisfare i requisiti dell’accordo FFI, anche in relazione all’obbligo di diligenza e di notifica e all’applicazione delle trattenute alla fonte;
b. per quanto riguarda i conti preesistenti identificati come conti statunitensi,
(i) di richiedere a ogni titolare del conto il TIN statunitense una dichiarazione irrevocabile di consenso alla notifica delle informazioni sul conto per l’anno civile in corso, che si rinnovi automaticamente ogni anno civile successivo salvo revoca entro la fine di gennaio dell’anno considerato e, contemporaneamente, d’informare il titolare del conto mediante lettera dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) che, se non vengono forniti il TIN statunitense e il consenso, (1) saranno notificate all’IRS le informazioni aggregate sul conto, (2) le informazioni sul conto potranno dare luogo a una domanda raggruppata d’informazioni specifiche sul conto da parte dell’IRS, (3) in tal caso, le informazioni sul conto saranno trasmesse all’AFC e (4) l’AFC potrà scambiare queste informazioni con l’IRS conformemente all’articolo 5 del presente Accordo;
(ii) di notificare annualmente all’IRS, secondo i tempi e le modalità previste dall’accordo FFI e dalle disposizioni esecutive pertinenti del Tesoro statunitense, le informazioni aggregate richieste riguardanti i conti statunitensi per i quali non è stata fornita la dichiarazione di consenso; e
(iii) in deroga al punto (ii), di notificare all’IRS il numero totale e il valore complessivo di tutti i conti statunitensi per cui non è stata fornita la dichiarazione di consenso, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni;
e
c. per quanto riguarda i nuovi conti identificati come statunitensi, di ottenere da ogni titolare del conto il consenso alla notifica conformemente alle disposizioni dell’accordo FFI come condizione per l’apertura del conto.
2. Ai fini della notifica per gli anni civili 2015 e 2016 la Svizzera prescrive inoltre a tutti gli istituti finanziari svizzeri notificanti:
a. per quanto riguarda i conti degli istituti finanziari non partecipanti o gli obblighi nei confronti di tali istituti esistenti al 31 dicembre 2013 e in relazione ai quali l’istituto finanziario svizzero notificante prevede di pagare un importo estero soggetto a obbligo di notifica ,
(i) di richiedere a ognuno di questi istituti finanziari non partecipanti una dichiarazione irrevocabile di consenso alla notifica delle informazioni sul conto per l’anno civile in corso, che si rinnovi automaticamente ogni anno civile successivo salvo revoca entro la fine di gennaio dell’anno considerato e, contemporaneamente, d’informare l’istituto finanziario non partecipante mediante lettera dell’AFC che, se non viene fornito il consenso, (1) saranno notificate all’IRS le informazioni aggregate sull’importo estero soggetto a notifica pagato all’istituto finanziario non partecipante, (2) tali informazioni potranno dare luogo a una domanda raggruppata da parte dell’IRS concernente informazioni specifiche sul conto o sull’obbligo, (3) in tal caso, le informazioni sul conto o sull’obbligo saranno trasmesse all’AFC e (4) l’AFC potrà scambiare queste informazioni con l’IRS conformemente all’articolo 5 del presente Accordo;
(ii) di notificare all’IRS il numero di istituti finanziari non partecipanti ai quali nel corso dell’anno sono stati pagati importi esteri soggetti a notifica, nonché il valore complessivo di tali pagamenti, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni; e
b. per quanto riguarda i nuovi conti aperti da un istituto finanziario non partecipante o gli obblighi contratti con tale istituto a partire dal 1° gennaio 2014 e in relazione ai quali l’istituto finanziario svizzero notificante prevede di pagare un importo estero soggetto a notifica, di ottenere da ogni
istituto finanziario non partecipante il consenso alla notifica conformemente alle disposizioni
dell’accordo FFI come condizione per l’apertura del conto o della sottoscrizione dell’obbligo.
Articolo 4 Clausola di autorizzazione
Gli istituti finanziari svizzeri che conformemente alle disposizioni esecutive pertinenti del Tesoro statunitense concludono un accordo FFI con l’IRS, o che s’iscrivono al registro dell’IRS come istituti finanziari esteri ritenuti adempienti, vi sono autorizzati e pertanto non sono soggetti alle pene di cui all’articolo 271 del codice penale svizzero.
Articolo 5 Scambio d’informazioni
1. Nel quadro dell’applicazione della normativa FATCA, l’autorità competente statunitense può presentare all’autorità competente svizzera domande raggruppate, fondate su informazioni aggregate notificate all’IRS conformemente alle istruzioni di cui all’articolo 3 paragrafo 1 lettera b(iii) e paragrafo 2 lettera a(ii) del presente Accordo, riguardo a tutte le informazioni concernenti conti statunitensi per i quali non è stata fornita la dichiarazione di consenso e agli importi esteri soggetti a obbligo di notifica pagati a istituti finanziari non partecipanti che secondo l’accordo FFI l’istituto finanziario svizzero notificante avrebbe dovuto notificare se avesse ottenuto la dichiarazione di consenso. Tali richieste vengono presentate conformemente all’articolo 26 della Convenzione nella versione modificata dal Protocollo. In conseguenza, tali richieste non possono essere presentate prima dell'entrata in vigore del Protocollo e si applicano alle informazioni relative al periodo a partire dall’entrata in vigore del presente Accordo.
2. Le informazioni richieste di cui al paragrafo 1 vengono considerate informazioni che possono essere rilevanti per amministrare o applicare il diritto interno statunitense concernente le imposte contemplate dalla Convenzione nella versione modificata dal Protocollo, e secondo cui l’imposizione non è contraria alla Convenzione nella versione modificata dal Protocollo, a prescindere dal fatto che l’istituto finanziario svizzero notificante, o un’altra Parte, abbia contribuito all’inosservanza da parte dei contribuenti interessati dalla domanda raggruppata.
3. Se l’autorità competente svizzera riceve una simile domanda raggruppata riguardo a conti statunitensi senza dichiarazione di consenso o importi esteri soggetti a notifica pagati a istituti finanziari non partecipanti che non hanno dato il consenso:
a. l’AFC richiede all’istituto finanziario in possesso delle informazioni d’identificare il titolare del conto o gli istituti finanziari non partecipanti interessati e di fornire all’AFC entro 10 giorni le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
b. l’AFC emana decisioni finali e le comunica in maniera anonima ai soggetti interessati mediante pubblicazione nel Foglio federale e sul proprio sito Internet. La decisione finale può essere impugnata entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Foglio federale. Il ricorso va presentato presso il Tribunale amministrativo federale svizzero. Una copia del ricorso va inoltrata all’AFC. Se l’AFC considera il ricorso infondato, sottopone la propria posizione per decisione al Tribunale amministrativo federale immediatamente e indipendentemente dalle proroghe stabilite dal Tribunale. La decisione del Tribunale amministrativo federale è definitiva. Se l’AFC considera il ricorso fondato, riesamina la propria decisione finale e informa il Tribunale amministrativo federale immediatamente e indipendentemente dalle proroghe stabilite dal Tribunale;
c. entro otto mesi dalla ricezione da parte dell’autorità competente statunitense di una domanda raggruppata concernente le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’AFC trasmette all’autorità competente statunitense tutte le informazioni richieste, nella stessa forma
in cui sarebbero state notificate se fossero state comunicate direttamente all’IRS dall’istituto finanziario svizzero notificante. Qualora vi sia un ritardo nella trasmissione delle informazioni richieste, l’autorità competente svizzera informa l’autorità competente statunitense e l’istituto finanziario svizzero notificante interessato. In tal caso, nei confronti dell’istituto finanziario
svizzero notificante si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7 paragrafo 2 e l’autorità competente svizzera deve trasmettere quanto prima le informazioni richieste all’autorità competente statunitense;
d. in deroga al paragrafo 3 lettera c del presente articolo, l’autorità competente svizzera non è tenuta a ottenere e trasmettere il codice TIN del titolare di un conto statunitense senza dichiarazione di consenso se tale codice non è riportato nella documentazione dell’istituto finanziario svizzero notificante. In tal caso, l’autorità competente svizzera ottiene e include nelle informazioni trasmesse la data di nascita della persona interessata, qualora l’istituto finanziario svizzero notificante possieda tale data nella propria documentazione.
Parte C –Obblighi degli Stati Uniti
Articolo 6
Trattamento degli istituti finanziari svizzeri
Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 11 paragrafo 2 del presente Accordo, ogni istituto finanziario svizzero notificante iscritto nel registro dell’IRS e che soddisfa le condizioni dell’accordo FFI viene considerato adempiente i requisiti di cui alla sezione 1471 dell’IRC e non è soggetto alla trattenuta alla fonte.
Articolo 7
Sospensione delle disposizioni concernenti conti statunitensi senza dichiarazione di consenso
1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati Uniti non richiedono a un istituto finanziario svizzero notificante di prelevare imposte alla fonte conformemente alla sezione 1471 o 1472 dell’IRC in relazione a un conto detenuto da un titolare recalcitrante (secondo la definizione di cui alla sezione 1471 dell’IRC) oppure di chiudere tale conto, se:
a. l’istituto finanziario svizzero notificante osserva le istruzioni di cui all’articolo 3 concernenti il conto; e
b. l’autorità competente svizzera trasmette all’IRS le informazioni richieste di cui all’articolo 5 paragrafo 1 entro 8 mesi dalla data di ricezione della richiesta.
2. Se la condizione di cui al paragrafo 1 lettera b del presente articolo non è soddisfatta, l’istituto finanziario svizzero notificante sarà tenuto a trattare il conto come detenuto da un titolare recalcitrante secondo la definizione delle disposizioni pertinenti esecutive del Tesoro statunitense, anche mediante trattenuta delle imposte ove previsto da tali disposizioni, a partire da otto mesi dalla la data di ricezione della richiesta di cui all’articolo 5 paragrafo 1 e fino alla data in cui l’autorità competente svizzera trasmette le informazioni richieste all’IRS. Ai sensi del diritto svizzero, l’ammontare dell’imposta trattenuta sui pagamenti a favore di un conto finanziario, compresi il contratto assicurativo con valore di riscatto e il contratto assicurativo di rendita, è a carico del titolare del conto.
Articolo 8
Trattamento di determinati pagamenti passthru e proventi lordi della vendita di strumenti finanziari
Le Parti si impegnano a collaborare, assieme ad altri partner, per sviluppare un approccio alternativo pratico ed efficace, che riduca l’onere al minimo e permetta di raggiungere gli obiettivi riguardanti la trattenuta dell’imposta alla fonte sui pagamenti passthru e sui proventi lordi della vendita di strumenti finanziari.
Articolo 9
Trattamento di piani pensionistici svizzeri e identificazione di altri istituti finanziari esteri ritenuti adempienti, di beneficiari effettivi esonerati e d’istituti finanziari esteri esclusi dal campo d’applicazione
1. Gli Stati Uniti considerano beneficiari effettivi esonerati, istituti finanziari esteri ritenuti adempienti o prodotti esonerati ai fini della sezione 1471 dell’IRC i piani pensionistici istituiti in Svizzera e regolati dalla Svizzera oppure situati in Svizzera, che sono identificati nell’allegato II. A tal fine un piano pensionistico include l’entità istituita o situata in Svizzera e regolata dalla Svizzera oppure l’accordo contrattuale o giuridico prestabilito amministrato per fornire pensioni o prestazioni previdenziali o per ricavare proventi al fine di fornire tali prestazioni secondo il diritto svizzero e disciplinato in relazione a contributi, versamenti, notifiche, sponsorizzazione e imposizione.
2. Gli Stati Uniti considerano ogni altro istituto finanziario svizzero non notificante come istituto finanziario estero ritenuto adempiente, come beneficiario effettivo esonerato o come istituto finanziario estero escluso dal campo d’applicazione ai fini della sezione 1471 dell’IRC.
Articolo 10
Norme speciali concernenti entità correlate e succursali
Se un istituto finanziario svizzero che altrimenti adempie le condizioni di cui all’articolo 6 o 9 del presente Accordo possiede un’entità correlata o una succursale operante in una giurisdizione che impedisce a tale entità correlata o succursale di soddisfare i requisiti di un istituto finanziario partecipante o ritenuto adempiente ai fini della sezione 1471 dell’IRC, tale istituto finanziario svizzero continua a essere considerato istituto finanziario partecipante, istituto finanziario ritenuto adempiente o beneficiario effettivo esonerato ai fini della sezione 1471 dell’IRC, a condizione che:
a. l’istituto finanziario svizzero consideri ognuna di queste entità correlate o succursali come un istituto finanziario non partecipante separato e che ognuna di queste succursali o entità correlate si identifichi presso gli agenti pagatori con l’obbligo di trattenuta dell’imposta alla fonte come istituto finanziario non partecipante;
b. ognuna di queste entità correlate o succursali identifichi i propri conti statunitensi e notifichi all’IRS le informazioni riguardanti tali conti come previsto dalla sezione 1471 dell’IRC, nella misura consentita dal diritto pertinente relativo all’entità correlata o alla succursale; e
c. tale entità correlata o succursale non solleciti espressamente conti statunitensi detenuti da soggetti non residenti nella giurisdizione in cui è situata la succursale o l’entità correlata oppure conti detenuti da istituti finanziari non partecipanti che non sono istituiti nella giurisdizione in cui è situata la succursale o l’entità correlata, e tale filiale o entità correlata non sia usata dall’istituto finanziario svizzero o da qualsiasi altra entità correlata per aggirare gli obblighi previsti dal presente
Accordo o dalla sezione 1471 dell’IRC.
Parte D – Disposizioni generali
Articolo 11
Verifica e applicazione
1. Errori di lieve entità o amministrativi. In base ai termini dell’accordo FFI, l’autorità competente statunitense può presentare una richiesta di chiarimento direttamente all’istituto finanziario svizzero
notificante se ha motivo di credere che errori amministrativi o di altra natura possono aver condotto alla notifica d’informazioni scorrette o incomplete, non conforme ai requisiti dell’accordo FFI.
2. Inadempienza grave. Qualora stabilisca che vi sia un’inadempienza grave delle condizioni dell’accordo FFI o del presente Accordo da parte di un istituto finanziario svizzero notificante, l’autorità competente statunitense informa l’autorità competente svizzera. Se entro 12 mesi dalla prima notifica d’inadempienza grave da parte dell’autorità competente statunitense l’inadempienza non è risolta, in base al presente paragrafo gli Stati Uniti considerano l’istituto finanziario svizzero notificante come un istituto finanziario non partecipante. L’IRS mette a disposizione una lista di tutti gli istituti finanziari delle giurisdizioni partner considerati istituti finanziari non partecipanti.
3. Consultazione tra le autorità competenti. Le autorità competenti della Svizzera e degli Stati Uniti possono consultarsi sui casi notificati d’inadempienza grave di cui al paragrafo 2.
4. Ricorso a erogatori esterni di servizi. Secondo le misure dell’accordo FFI e le disposizioni esecutive del Tesoro statunitense, gli istituti finanziari svizzeri notificanti possono ricorrere a erogatori esterni di servizi per adempiere i requisiti dell’accordo FFI, ma la responsabilità di tali requisiti rimane degli istituti finanziari svizzeri notificanti.
Articolo 12
Non discriminazione nell’applicazione della normativa FATCA nei confronti di giurisdizioni partner
1. In relazione all’applicazione della normativa FATCA nei confronti degli istituti finanziari svizzeri, alla Svizzera è concesso il beneficio di qualsiasi condizione più vantaggiosa di cui alla Parte C e all’allegato l del presente Accordo concessa a un’altra giurisdizione partner secondo un accordo bilaterale firmato in base
al quale l’altra giurisdizione partner si impegna ad assumere gli stessi obblighi della Svizzera di cui alla Parte B del presente Accordo e di essere soggetto alle stesse condizioni di cui alla Parte B e agli articoli 11, 12, 14, e 15 del presente Accordo.
2. Gli Stati Uniti informano la Svizzera di tali condizioni più vantaggiose e le applicano automaticamente secondo il presente Accordo, come se fossero specificate nell’Accordo e con efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo contenente le condizioni più vantaggiose, salvo che la Svizzera non rifiuti di applicarla.
Articolo 13
Scambio reciproco d’informazioni
Secondo gli obblighi previsti dalla Convenzione soggetta alle modifiche, gli Stati Uniti continuano a cooperare con la Svizzera per soddisfare le richieste contemplate dalla Convenzione soggetta alle modifiche concernenti la raccolta e lo scambio d’informazioni su conti in istituti finanziari statunitensi detenuti da residenti in Svizzera. Inoltre, qualora e nella misura in cui la Svizzera persegua una collaborazione con gli Stati Uniti per applicare la normativa FATCA sulla base della notifica diretta o da parte degli istituti finanziari svizzeri al Governo svizzero seguita dalla trasmissione di tali informazioni agli Stati Uniti, questi ultimi sono disposti a negoziare un accordo basato sulla reciprocità secondo le stesse condizioni di accordi simili conclusi con altre giurisdizioni partner, per quanto entrambe le Parti abbiano stabilito che sono soddisfatte le esigenze di confidenzialità e altri prerequisiti per tale cooperazione.
Parte E - Disposizioni finali
Articolo 14 Consultazioni e modifiche
1. In caso sorgano difficoltà nell’applicazione o nell’interpretazione del presente Accordo, una Parte può richiedere consultazioni al fine di elaborare misure atte a garantirne l’adempimento.
2. Il presente Accordo può essere modificato previo accordo scritto delle Parti. Salvo diversamente concordato, la modifica entra in vigore attraverso le stesse procedure previste dall’articolo 16 paragrafo 1 del presente Accordo.
Articolo 15 Allegati
Gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.
Articolo 16 Durata dell’Accordo
1. Ciascuna Parte informa l’altra Parte mediante notifica scritta per via diplomatica dell’espletamento delle procedure previste dal proprio diritto interno per l’entrata in vigore del presente Accordo. L’accordo entra in vigore alla data dell’ultima notifica e rimane in vigore fino alla sua disdetta.
2. Ogni Parte può disdire l’accordo mediante notifica scritta della disdetta all’altra Parte. La disdetta ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di un anno dalla data di notifica della disdetta.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Berna il 14 febbraio 2013 in due esemplari, in lingua inglese. È redatta una versione in lingua tedesca che, sulla base di uno scambio di note diplomatiche fra le Parti che ne conferma la conformità con il testo inglese, deve essere considerata facente parimenti fede.
PER LA SVIZZERA: PER GLI STATI UNITI D’AMERICA:
Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx X. Xxxxx, Jr.
Allegati
Allegato I Obblighi di diligenza
Allegato II Istituti finanziari svizzeri non notificanti l Prodotti esonerati
ALLEGATO I
OBBLIGHI DI DILIGENZA NELL’IDENTIFICAZIONE E NELLA NOTIFICA DI CONTI STATUNITENSI E DI PAGAMENTI A SPECIFICI ISTITUTI FINANZIARI NON PARTECIPANTI
I. Aspetti generali
A. Gli istituti finanziari svizzeri notificanti devono identificare i conti statunitensi e i conti detenuti da istituti finanziari non partecipanti conformemente alla procedura di cui al presente allegato I.
B. Ai sensi del presente Accordo si applica quanto segue:
1. tutti gli importi in dollari si riferiscono al loro controvalore in altre valute;
2. il saldo o il controvalore di un conto corrisponde a quello dell’ultimo giorno di un anno civile;
3. con riserva della sezione II lettera E paragrafo 1, un conto viene trattato come conto statunitense a partire dalla data in cui è stato identificato come tale in ottemperanza agli obblighi di diligenza di cui al presente allegato I;
4. se non altrimenti definito, le informazioni su un conto statunitense devono essere notificate ogni anno nell’anno civile successivo a quello cui si riferiscono le informazioni.
C. In alternativa alla procedura descritta nelle diverse sezioni del presente allegato I, per determinare se un conto è un conto statunitense o un conto detenuto da un istituto finanziario non partecipante, gli istituti finanziari svizzeri notificanti possono basarsi sulla procedura descritta nelle pertinenti disposizioni esecutive del Tesoro statunitense, salvo nel caso in cui un conto, considerato come detenuto da un titolare recalcitrante ai sensi delle pertinenti disposizioni esecutive del Tesoro statunitense, debba essere trattato come conto statunitense ai fini del presente Accordo. L’istituto finanziario svizzero notificante, che ha optato per la procedura sancita nelle pertinenti disposizioni esecutive del Tesoro statunitense, deve continuare ad applicare questa procedura negli anni successivi, salvo che le pertinenti disposizioni esecutive del Tesoro statunitense subiscano modifiche sostanziali.
II. Conti privati preesistenti. Le seguenti regole e disposizioni esecutive si applicano all’identificazione di conti statunitensi tra i conti preesistenti detenuti da persone fisiche («conti privati preesistenti»).
X. Xxxxx da non verificare, identificare o notificare. Se l’istituto finanziario svizzero notificante non sceglie altrimenti, i seguenti conti non devono essere verificati, identificati o notificati come conti statunitensi:
1. conti privati preesistenti, che il 31 dicembre 2013 registrano un saldo non superiore a 50 000 USD, con riserva della lettera E paragrafo 2 della presente sezione;
2. conti privati preesistenti, sotto forma di contratti assicurativi con valore di riscatto o
contratti assicurativi di rendite, che il 31 dicembre 2013 registrano un saldo o un controvalore non superiore a 250 000 USD, con riserva della lettera E paragrafo 2 della presente sezione;
3. conti privati preesistenti, sotto forma di contratti assicurativi con valore di riscatto o contratti assicurativi di rendite, se le leggi o le disposizioni esecutive vigenti in Svizzera o negli Stati Uniti impediscono efficacemente la vendita di tali contratti a residenti negli Stati Uniti, ad esempio se l’istituto finanziario in questione non dispone di alcuna registrazione necessaria ai sensi del diritto statunitense e se le leggi svizzere concernenti questi prodotti assicurativi, detenuti da residenti in Svizzera, implicano l’obbligo di notifica o di deduzione della trattenuta alla fonte.
4. Conti deposito con un saldo o un controvalore non superiore a 50 000 USD.
B. Procedura di esame sui conti privati preesistenti con un saldo o un controvalore al 31 dicembre 2013 superiore a 50 000 USD (250 000 USD per i contratti assicurativi con valore di riscatto e i contratti assicurativi di rendite), ma inferiore a 1 000 000 USD («conti di valore inferiore»)
1. Ricerca elettronica dei dati. L’istituto finanziario svizzero notificante deve verificare se i dati da esso detenuti esaminabili elettronicamente contengono uno dei seguenti indizi statunitensi:
a. identificazione del titolare del conto come cittadino statunitense o residente negli Stati Uniti;
b. inequivocabile riferimento a un luogo di nascita negli Stati Uniti;
c. attuale indirizzo postale o del domicilio negli Stati Uniti (includendo una casella postale statunitense o un domicilio con indirizzo presso terzi (c/o);
d. attuale numero di telefono negli Stati Uniti;
e. un ordine permanente per il trasferimento di capitali su un conto tenuto negli Stati Uniti;
f. una procura o un’autorizzazione alla firma attualmente in vigore a favore di una persona con un indirizzo negli Stati Uniti; oppure
g. un domicilio con indirizzo presso terzi (c/o) o un indirizzo fermobanca, che sia l’unico indirizzo, di cui l’istituto finanziario svizzero notificante dispone per il titolare del conto. Per un conto privato preesistente di valore inferiore un domicilio con indirizzo presso terzi (c/o) al di fuori degli Stati Uniti non è da considerarsi indizio statunitense.
2. Se dalla ricerca elettronica dei dati non emerge alcuno degli indizi statunitensi di cui alla lettera B paragrafo 1 della presente sezione, non è necessario intraprendere altre misure fino al mutare delle circostanze di cui alla lettera C paragrafo 2 della presente sezione in riferimento al conto, implicando con ciò che uno o più indizi statunitensi siano da attribuire al
conto.
3. Se nella ricerca elettronica dei dati viene scoperto uno qualsiasi degli indizi statunitensi di cui alla lettera B paragrafo 1 della presente sezione, l’istituto finanziario notificante deve trattare il conto come conto statunitense, salvo che non si applichi la lettera B paragrafo 4 della presente sezione e una delle eccezioni di cui al numero menzionato riguardi il conto.
4. Anche qualora vengano individuati indizi statunitensi di cui alla lettera B paragrafo 1 della presente sezione, l’istituto finanziario svizzero notificante non deve trattare un conto come conto statunitense nei seguenti casi:
a. Se le informazioni sul cliente contengono un riferimento inequivocabile a un luogo di nascita negli Stati Uniti, a condizione che l’istituto finanziario svizzero notificante si procuri i seguenti documenti oppure li abbia verificati in precedenza e ne sia in possesso:
(1) un’autodichiarazione, in base alla quale risulti che il titolare del conto non è né cittadino statunitense né ha il proprio domicilio fiscale negli Stati Uniti (su un modulo W-8 dell’IRS o un modulo analogo concordato);
(2) un passaporto non statunitense o un altro documento d’identità ufficiale comprovante che il titolare del conto ha la cittadinanza o la nazionalità di uno Stato diverso dagli Stati Uniti; e
(3) una copia dell’attestazione della perdita della nazionalità statunitense oppure una ragionevole spiegazione del motivo per cui:
(a) il titolare del conto non possieda tale attestazione nonostante la rinuncia alla cittadinanza statunitense; oppure
(b) il titolare del conto non abbia ottenuto la cittadinanza statunitense alla nascita.
b. Se le informazioni sul cliente contengono un indirizzo attuale postale o del domicilio negli Stati Uniti oppure uno o più numeri telefonici negli Stati Uniti, che siano gli unici numeri telefonici associati al conto, a condizione che l’istituto finanziario svizzero notificante si procuri i seguenti documenti oppure li abbia verificati in precedenza e ne sia in possesso:
(1) un’autodichiarazione, in base alla quale risulti che il titolare del conto non è né cittadino statunitense né ha il proprio domicilio fiscale negli Stati Uniti (su un modulo W-8 dell’IRS o un modulo analogo concordato); e
(2) un passaporto non statunitense o un altro documento d’identità ufficiale comprovante che il titolare del conto ha la cittadinanza di uno Stato diverso dagli Stati Uniti.
c. Se le informazioni sul cliente contengono istruzioni permanenti di trasferire i
capitali su un conto negli Stati Uniti, a condizione che l’istituto finanziario svizzero notificante si procuri i seguenti documenti oppure li abbia verificati in precedenza e ne sia in possesso:
(1) un’autodichiarazione, in base alla quale risulti che il titolare del conto non è né cittadino statunitense né ha il proprio domicilio fiscale negli Stati Uniti (su un modulo W-8 dell’IRS o un modulo analogo concordato); e
(2) l’evidenza documentale di cui alla sezione VI lettera D del presente allegato I, comprovante lo status di non statunitense del titolare del conto.
d. Se le informazioni sul cliente contengono una procura o un’autorizzazione alla firma in vigore a favore di una persona con un indirizzo negli Stati Uniti, un domicilio con indirizzo presso terzi (c/o) oppure un indirizzo fermobanca come unico indirizzo identificato del titolare del conto, oppure uno o più numeri di telefono negli Stati Uniti (oltre a un numero di telefono non statunitense collegato al conto), a condizione che l’istituto finanziario svizzero notificante ottenga i seguenti documenti oppure li abbia verificati in precedenza e ne sia in possesso:
(3) un’autodichiarazione, in base alla quale risulti che il titolare del conto non è né cittadino statunitense né ha il proprio domicilio fiscale negli Stati Uniti (su un modulo W-8 dell’IRS o un modulo analogo concordato); e
(1) l’evidenza documentale di cui alla sezione VI lettera D del presente allegato I, comprovante lo status di non statunitense del titolare del conto.
C. Ulteriori procedure applicabili ai conti privati preesistenti di valore inferiore
1. La verifica della presenza di indizi statunitensi nei conti privati preesistenti di valore inferiore deve essere conclusa entro il 31 dicembre 2015.
2. Se per un conto privato preesistente di valore inferiore le circostanze cambiano in modo tale che uno o più indizi statunitensi di cui alla lettera B paragrafo1 della presente sezione sono attribuibili al conto, l’istituto finanziario svizzero notificante deve trattare il conto come conto statunitense, salvo che si applichi alla lettera B paragrafo 4 della presente sezione.
3. Ogni conto privato preesistente, ad eccezione di un conto deposito di cui alla lettera A paragrafo 4 della presente sezione, che sia stato identificato come conto statunitense in base alla presente sezione, deve essere trattato come conto statunitense in tutti gli anni successivi, salvo che il titolare del conto abbia cessato di essere un soggetto statunitense specifico.
D. Procedura di esame allargata per i conti privati preesistenti con un saldo superiore a
1 000 000 USD al 31 dicembre 2013 o al 31 dicembre di uno degli anni successivi («conti di valore elevato»)
1. Ricerca elettronica dei dati. L’istituto finanziario svizzero notificante deve verificare la presenza di qualsiasi indizio statunitense di cui alla lettera B paragrafo 1 della presente sezione nei dati esaminabili elettronicamente che detiene.
2. Esame dei documenti cartacei. Se le basi di dati esaminabili elettronicamente dell’istituto finanziario svizzero notificante contengono campi con relative indicazioni per tutte le informazioni identificate alla lettera D paragrafo 3 del presente paragrafo, non sono necessari ulteriori esami dei documenti cartacei. Se le basi di dati elettronici non contengono tutte queste informazioni, l’istituto finanziario svizzero notificante deve verificare la presenza di indizi statunitensi di cui alla lettera B paragrafo 1 della presente sezione nell’attuale file con i dati base del cliente e, se non vi sono contenuti, nei seguenti documenti concernenti il conto e procurati negli ultimi cinque anni:
a. le più recenti evidenze documentali raccolte in rapporto al conto;
b. il più recente contratto o documento di apertura del conto;
c. la più recente documentazione ottenuta nell’ambito delle procedure AML/KYC o per altri scopi regolatori;
d. ogni procura o autorizzazione alla firma in vigore; e
e. ogni ordine permanente in vigore per il trasferimento di capitali.
3. Eccezioni se le basi di dati contengono informazioni sufficienti. Un istituto finanziario svizzero notificante non è tenuto a esaminare i documenti cartacei di cui alla lettera D paragrafo 2 della presente sezione se le sue basi di dati elettronici contengono le seguenti informazioni:
a. la nazionalità o la residenza del titolare del conto;
b. l’indirizzo del domicilio e l’indirizzo per la corrispondenza risultanti attualmente agli atti presso l’istituto finanziario svizzero notificante;
c. il o i numeri di telefono eventuali del titolare del conto, attualmente agli atti presso l’istituto finanziario svizzero notificante;
d. l’esistenza di un ordine permanente per il trasferimento di capitali su un altro conto (includendo un conto presso un’altra succursale dell’istituto finanziario svizzero notificante o presso un altro istituto finanziario);
e. l’esistenza per il titolare del conto di un attuale domicilio con indirizzo presso terzi (c/o) o un indirizzo fermobanca; e
f. l’esistenza per il conto di una procura o un’autorizzazione alla firma.
4. Richiesta di conoscenze fondate al responsabile della clientela. Oltre alla ricerca elettronica dei dati e all’esame dei documenti cartacei, gli istituti finanziari svizzeri notificanti devono trattare come conto statunitense qualsiasi conto di valore elevato (includendo altri conti addizionati a questo) assegnato al responsabile della clientela, se questi ha conoscenze fondate che il titolare del conto è un soggetto statunitense specifico.
5. Conseguenza della scoperta di indizi statunitensi
x. Xx dalla summenzionata procedura di esame allargata per i conti di valore elevato non risulta alcuno degli indizi statunitensi di cui alla lettera B paragrafo 1 della presente sezione e il conto non viene identificato come detenuto da un soggetto statunitense specifico conformemente alla lettera D paragrafo 4 della presente sezione, non è necessario intraprendere altre misure fino al mutare delle circostanze di cui alla lettera E paragrafo 4 della presente sezione.
b. Se nella summenzionata procedura di esame allargata per i conti di valore elevato viene scoperto uno qualsiasi degli indizi statunitensi di cui alla lettera B paragrafo 1 della presente sezione oppure il mutare delle circostanze comporta che uno o più indizi statunitensi siano attribuibili al conto, l’istituto finanziario svizzero notificante deve trattare il conto come un conto statunitense, salvo che si applichi alla lettera B paragrafo 4 della presente sezione.
c. Ogni conto privato preesistente, ad eccezione di un conto deposito di cui alla lettera A paragrafo 4 della presente sezione, che sia stato identificato come conto statunitense conformemente alla presente sezione, è da considerarsi un conto statunitense in tutti gli anni successivi, salvo che il titolare del conto abbia cessato di essere un soggetto statunitense specifico.
E. Ulteriori procedure applicabili ai conti di valore elevato
1. Se il 31 dicembre 2013 un conto privato preesistente è di valore elevato, per esso l’istituto finanziario svizzero notificante deve concludere la procedura d’esame allargata, descritta alla lettera D della presente sezione, entro il 31 dicembre 2014. Se da questa verifica il conto viene identificato come conto statunitense, l’istituto finanziario svizzero notificante deve includere le informazioni richieste sul conto per gli anni 2013 e 2014 nella sua prima notifica concernente il conto. Per gli anni successivi le informazioni devono essere notificate ogni anno.
2. Se il 31 dicembre 2013 un conto privato preesistente non è di valore elevato, ma lo diventa l’ultimo giorno dell’anno successivo, per questo conto l’istituto finanziario svizzero notificante deve concludere la descritta procedura di esame allargata entro sei mesi dall’ultimo giorno dell’anno civile nel quale il conto è diventato di valore elevato. Se da questa verifica il conto viene identificato come conto statunitense, l’istituto finanziario notificante deve notificare ogni anno le informazioni richieste sul conto relativamente all’anno, nel quale il conto è stato identificato come conto statunitense, e agli anni successivi.
3. Quando ha svolto la procedura di esame allargata di cui sopra per un conto di valore elevato, l’istituto finanziario svizzero notificante non è tenuto a ripeterla, ad eccezione della richiesta al responsabile della clientela di cui alla lettera D paragrafo 4 della presente sezione, che per il conto di valore elevato deve essere presentata ogni anno successivo.
4. Se per un conto di valore elevato le circostanze cambiano in modo tale che uno o più
degli indizi statunitensi di cui alla lettera B paragrafo 1 della presente sezione siano attribuibili al conto, l’istituto finanziario svizzero notificante deve trattare il conto come conto statunitense, salvo che si applichi alla lettera B paragrafo 4 della presente sezione.
5. Un istituto finanziario svizzero notificante deve applicare procedure in grado di garantire che un responsabile della clientela identifichi ogni cambiamento delle circostanze concernenti un conto. Se, ad esempio, un responsabile della clientela è informato che il titolare del conto ha un nuovo indirizzo postale negli Stati Uniti, l’istituto finanziario svizzero notificante deve considerare il nuovo indirizzo come circostanza mutata e procurarsi la necessaria documentazione dal titolare del conto.
III. Nuovi conti privati. Le seguenti regole e procedure si applicano all’identificazione dei conti statunitensi tra i conti detenuti da persone fisiche e aperti il o dopo il 1° gennaio 2014 («nuovi conti privati»).
X. Xxxxx da non verificare, identificare o notificare. A meno che l’istituto finanziario svizzero non scelga diversamente,
1. un nuovo conto privato, che sia un conto deposito, non deve essere verificato, identificato o notificato come conto statunitense, a meno che il saldo del conto alla fine dell’anno civile supera 50 000 USD;
2. un nuovo conto privato, che sia un contratto assicurativo con valore di riscatto, non deve essere verificato, identificato o notificato come conto statunitense, a meno che il valore di riscatto alla fine dell’anno civile supera 50 000 USD.
B. Altri nuovi conti privati. Per i nuovi conti privati non descritti al paragrafo A della presente sezione, all’apertura del conto (oppure entro 90 giorni dalla scadenza dell’anno civile, in cui il conto non soddisfa più i requisiti del paragrafo A della presente sezione) l’istituto finanziario svizzero notificante deve procurarsi un’autodichiarazione che possa essere parte dei documenti di apertura del conto e che consenta all’istituto finanziario svizzero notificante di determinare se il titolare del conto sia fiscalmente residente negli Stati Uniti (per tali scopi un cittadino statunitense è considerato fiscalmente residente negli Stati Uniti, anche se è contemporaneamente contribuente in un altro Stato). L’istituto finanziario svizzero notificante deve inoltre confermare la plausibilità di tale autodichiarazione, basandosi sulle informazioni raccolte nell’ambito dell’apertura del conto, includendo la documentazione ottenuta nell’ambito delle procedure AML/KYC.
C. Se dall’autodichiarazione risulta che il titolare del conto è fiscalmente residente negli Stati Uniti, l’istituto finanziario svizzero notificante deve trattare il conto come conto statunitense e chiedere al titolare del conto un’autodichiarazione (su un modulo W-8 dell’IRS o un modulo analogo concordato), che comprenda il TIN statunitense.
D. Se per un nuovo conto privato le circostanze cambiano in modo tale che l’istituto finanziario svizzero notificante sa o deve presumere che l’autodichiarazione originaria è inesatta o inattendibile, l’istituto finanziario svizzero notificante non può riferirsi ad essa e deve procurarsi un’autodichiarazione valida, dalla quale risulti che il titolare del conto è cittadino statunitense o fiscalmente residente negli Stati Uniti. Se l’istituto finanziario notificante non è in grado di procurarsi
un’autodichiarazione valida di questo tipo, deve trattare il conto come conto statunitense senza dichiarazione di consenso.
IV. Conti commerciali preesistenti. Le seguenti regole e procedure si applicano all’identificazione tra i conti preesistenti di conti statunitensi e di conti detenuti da entità presso istituti finanziari non partecipanti.
A. Conti commerciali da non verificare, identificare o notificare. A meno che l’istituto finanziario svizzero notificante non scelga altrimenti, i conti commerciali preesistenti, con un saldo non superiore a 250 000 USD il 31 dicembre 2013, non devono essere verificati, identificati o notificati come conti statunitensi, fino a quando il saldo del conto non superi 1 000 000 USD.
X. Xxxxx commerciali da verificare. I conti commerciali preesistenti, che il 31 dicembre 2013 registrano un saldo superiore a 250 000 USD e i conti commerciali preesistenti, il cui saldo originariamente non superava 250 000 USD, ma successivamente ha superato 1 000 000 USD, devono essere verificati secondo le disposizioni di cui alla lettera D della presente sezione.
X. Xxxxx commerciali soggetti a notifica. Dei conti commerciali preesistenti, di cui alla lettera B della presente sezione, devono essere trattati come conti statunitensi solo quelli detenuti da una o più entità, che siano soggetti statunitensi specifici, o da entità estere non finanziarie (Non-Financial Foreign Entities, NFFE) passive con uno o più soggetti controllanti, che siano cittadini statunitensi o residenti negli Stati Uniti. Inoltre i conti, detenuti da istituti finanziari non partecipanti, devono essere trattati come conti per i quali i pagamenti aggregati devono essere notificati ai sensi di un accordo concernente l’istituto finanziario estero (o «accordo FFI»).
D. Procedure di esame per identificare i conti commerciali soggetti a notifica. Per i conti commerciali preesistenti, di cui alla lettera B della presente sezione, l’istituto finanziario svizzero notificante deve svolgere le seguenti verifiche per determinare se il conto sia detenuto da uno o più soggetti statunitensi specifici, da NFFE passive con uno o più soggetti controllanti, che siano cittadini statunitensi o residenti negli Stati Uniti, oppure da un istituto finanziario non partecipante:
1. Determinare se l’entità è un soggetto statunitense specifico.
a. Verifica dei documenti posseduti per scopi regolatori o ai fini della relazione con il cliente (includendo le informazioni ottenute nell’ambito delle procedure AML/KYC) per determinare se le informazioni indichino che il titolare del conto commerciale è un soggetto statunitense. A questo proposito le informazioni indicanti che l’entità è un soggetto statunitense includono l’ubicazione negli Stati Uniti della sede legale o organizzativa oppure un indirizzo statunitense.
b. Se le informazioni indicano che il titolare del conto commerciale è un soggetto statunitense, l’istituto finanziario svizzero notificante deve trattare il conto come conto statunitense, salvo che riceva dal titolare del conto un’autodichiarazione (su un modulo W-8 dell’IRS o un modulo analogo concordato) oppure determini concretamente, in base alle informazioni in suo possesso o alle informazioni di pubblico dominio, che il titolare del conto non è un soggetto statunitense specifico.
2. Determinare se un’entità non statunitense è un istituto finanziario.
a. Verifica dei documenti posseduti per scopi regolatori o ai fini della relazione con il cliente (includendo le informazioni ottenute nell’ambito delle procedure AML/KYC) per determinare se le informazioni indichino che il titolare del conto commerciale è un istituto finanziario.
b. Se le informazioni indicano che il titolare del conto commerciale è un istituto finanziario, il conto non è un conto statunitense.
3. Determinare se un istituto finanziario è un istituto finanziario non partecipante, i cui pagamenti a favore devono essere notificati in forma aggregata conformemente alle disposizioni di un accordo FFI.
x. Xx il titolare del conto è un istituto finanziario svizzero o un istituto finanziario di un’altra giurisdizione partner, con riserva della lettera b del presente paragrafo non sono necessarie ulteriori verifiche, identificazioni o notifiche per il conto in questione.
b. Un istituto finanziario svizzero o un istituto finanziario di un’altra giurisdizione partner deve essere trattato come istituto finanziario non partecipante se è identificato come tale ai sensi dell’articolo 11 paragrafo 2 dell’Accordo.
c. Se il titolare del conto non è un istituto finanziario svizzero o un istituto finanziario di un’altra giurisdizione partner, l’istituto finanziario svizzero notificante deve trattare l’entità come istituto finanziario non partecipante, i cui pagamenti a favore devono essere notificati in forma aggregata conformemente alle disposizioni di un accordo FFI, salvo che l’istituto finanziario svizzero notificante:
(1) si procuri dall’entità un’autodichiarazione (su un modulo W-8 dell’IRS o un modulo analogo concordato) dalla quale risulti che si tratta di un istituto finanziario estero, certificato, ritenuto adempiente, di un beneficiario effettivo esonerato o di un istituto finanziario escluso dal campo di applicazione in base alle definizioni contenute nelle disposizioni esecutive del Tesoro statunitense; oppure
(2) verifichi, nel caso di un istituto finanziario estero partecipante o di un istituto finanziario estero, certificato, ritenuto adempiente, il numero di identificazione FATCA dell’entità su una lista, pubblicata dall’IRS, degli istituti finanziari esteri.
4. Determinare se un conto detenuto da una NFFE è un conto statunitense. In riferimento al titolare di un conto commerciale preesistente, non identificato come soggetto statunitense o istituto finanziario, l’istituto finanziario svizzero notificante deve individuare (i) se l’entità ha soggetti controllanti, (ii) se l’entità è una NFFE passiva, (iii) se uno dei soggetti controllanti è cittadino statunitense oppure ha il proprio domicilio negli Stati Uniti. Per la presente disposizione l’istituto finanziario svizzero notificante segue l’istruzione di cui alle lettere a–d del presente paragrafo nell’ordine più appropriato alle circostanze.
a. Per determinare i soggetti controllanti dell’entità l’istituto finanziario svizzero notificante può avvalersi delle informazioni ottenute nell’ambito delle procedure
AML/KYC e in suo possesso.
b. Per determinare se l’entità è una NFFE passiva, l’istituto finanziario svizzero notificante deve ottenere dal titolare del conto un’autodichiarazione (su un modulo W-8 dell’IRS o un modulo analogo concordato) sul suo status, salvo che giunga concretamente alla conclusione, sulla base delle informazioni in suo possesso o di pubblico dominio, che l’entità è una NFFE attiva.
c. Per determinare se un soggetto controllante di una NFFE passiva sia un cittadino statunitense o fiscalmente residente negli Stati Uniti, l’istituto finanziario svizzero notificante può basarsi su:
(1) le informazioni ottenute nell’ambito delle procedure AML/KYC e in suo possesso nel caso di un conto commerciale preesistente detenuto da più NFFE, il cui saldo non superi 1 000 000 USD; oppure
(2) un’autodichiarazione (su un modulo W-8 dell’IRS o un modulo analogo concordato) del titolare del conto o di uno di questi soggetti controllanti nel caso di un conto commerciale preesistente detenuto da una o più NFFE con un saldo superiore a 1 000 000 USD.
d. Se una persona, che controlla una NFFE passiva, è un cittadino statunitense oppure domiciliato negli Stati Uniti, il conto deve essere trattato come conto statunitense.
X. Xxxxx per lo svolgimento della verifica e di altre procedure applicabili ai conti commerciali preesistenti
1. La verifica dei conti commerciali preesistenti, con un saldo o un controvalore superiore a 250 000 USD il 31 dicembre 2013, deve essere conclusa entro il 31 dicembre 2015.
2. La verifica di conti commerciali preesistenti, il cui saldo o controvalore sia inferiore a 250 000 USD il 31 dicembre 2013, ma che il 31 dicembre di un anno successivo superi
1 000 000 USD, deve essere conclusa entro sei mesi dalla scadenza dell’anno civile in cui il saldo del conto supera 1 000 000 USD.
3. Se le circostanze concernenti un conto commerciale preesistente cambiano in modo tale che l’istituto finanziario svizzero notificante sa o deve presumere che l’autodichiarazione o altri documenti sul conto sono inesatti o inattendibili, l’istituto finanziario svizzero notificante deve determinare nuovamente lo status del conto in base alla procedura di cui alla lettera D della presente sezione.
V. Nuovi conti commerciali. Le seguenti regole si applicano ai conti detenuti da entità e aperti il o dopo il 1° gennaio 2014 («nuovi conti commerciali»).
A. L’istituto finanziario svizzero notificante deve determinare se il titolare del conto sia (i) un soggetto statunitense specifico, (ii) un istituto finanziario svizzero o un istituto finanziario di un’altra giurisdizione partner, (iii) un istituto finanziario estero partecipante, un istituto finanziario estero
ritenuto adempiente, un beneficiario effettivo esonerato o un istituto finanziario estero escluso dal campo di applicazione in base alle definizioni contenute nelle disposizioni esecutive del Tesoro statunitense o (v) una NFFE attiva o una NFFE passiva.
B. Un istituto finanziario svizzero notificante può determinare che il titolare del conto è una NFFE attiva, un istituto finanziario svizzero o un istituto finanziario di un’altra giurisdizione partner, se in base alle informazioni di pubblico dominio o in suo possesso giunge concretamente alla conclusione che l’entità possiede tale status.
C. In tutti gli altri casi l’istituto finanziario svizzero notificante deve ottenere dal titolare del conto un’autodichiarazione sul suo status.
1. Se il titolare del conto commerciale è un soggetto statunitense specifico, l’istituto finanziario svizzero notificante deve trattare il conto come conto statunitense.
2. Se il titolare del conto commerciale è una NFFE passiva, l’istituto finanziario svizzero notificante deve identificare i soggetti controllanti conformemente alle disposizioni in vigore per le procedure AML/KYC e determinare, in base all’autodichiarazione del titolare del conto o di uno di questi soggetti, se tale soggetto sia un cittadino statunitense o residente negli Stati Uniti. Se tale soggetto è cittadino statunitense o residente negli Stati Uniti, il conto deve essere trattato come conto statunitense.
3. Se il titolare del conto commerciale è (i) un soggetto statunitense, che non sia un soggetto statunitense specifico, (ii) con riserva della lettera C paragrafo 4 della presente sezione un istituto finanziario svizzero o un istituto finanziario di un’altra giurisdizione partner,
(iii) un istituto finanziario estero partecipante, un istituto finanziario estero adempiente, un beneficiario effettivo esonerato o un istituto finanziario estero escluso dal campo di applicazione in base alle definizioni contenute nelle disposizioni esecutive del Tesoro statunitense, (iv) una NFFE attiva o (v) una NFFE passiva, i cui soggetti controllanti non siano né cittadini statunitensi né residenti negli Stati Uniti, il conto non è un conto statunitense e non è soggetto a notifica.
4. Se il titolare del conto commerciale è un istituto finanziario non partecipante (includendo un istituto finanziario svizzero o un istituto finanziario di un’altra giurisdizione partner, identificato dall’IRS come istituto finanziario non partecipante ai sensi dell’articolo 11 paragrafo 2 dell’Accordo), il conto non è un conto statunitense, tuttavia i pagamenti a favore del titolare del conto sono soggetti a notifica conformemente alle disposizioni di un accordo FFI.
VI. Particolari regole e definizioni. Le seguenti ulteriori regole e definizioni si applicano all’attuazione degli obblighi di diligenza descritti in precedenza:
A. Affidamento sulle autodichiarazioni e sulle evidenze documentali. Un istituto finanziario svizzero notificante non può basarsi su un’autodichiarazione o evidenze documentali se sa o deve presumere che l’autodichiarazione o le evidenze documentali sono inesatte o inattendibili.
B. Definizioni: le seguenti definizioni si applicano ai fini del presente allegato I.
1. Procedure AML/KYC. L’espressione «procedure AML/KYC» si riferisce all’obbligo di diligenza nell’identificazione dei clienti di un istituto finanziario svizzero notificante nel quadro delle misure contro il riciclaggio di denaro o di analoghe normative svizzere, alle quali l’istituto finanziario svizzero notificante è assoggettato.
2. NFFE. Una «NFFE» (Non-Financial Foreign Entity) indica un’entità non statunitense, che non sia un istituto finanziario estero in base alla definizione contenuta nelle pertinenti disposizioni esecutive del Tesoro statunitense, e comprende qualsiasi entità non statunitense, che sia costituita ai sensi del diritto svizzero o del diritto di un’altra giurisdizione partner e non sia un istituto finanziario.
3. NFFE passiva. Una «NFFE passiva» indica qualsiasi NFFE che non sia né una NFFE attiva né una società di persone estera né un trust estero con l’obbligo di trattenuta alla fonte conformemente alle pertinenti disposizioni esecutive del Tesoro statunitense.
4. NFFE attiva. Una «NFFE attiva» indica qualsiasi NFFE che soddisfi uno dei seguenti criteri:
a. meno del 50% dei redditi lordi della NFFE nel precedente anno civile o in un altro appropriato periodo di rendiconto è rappresentato da redditi passivi e meno del 50 per cento dei valori patrimoniali, detenuti dalla NFFE nell’anno civile precedente o in un altro appropriato periodo di rendiconto, è rappresentato da valori patrimoniali, che producono redditi passivi o sono detenuti per generare redditi passivi;
b. le azioni della NFFE sono sistematicamente negoziate su un mercato finanziario regolamentato o la NFFE è un’entità correlata a un’entità le cui azioni sono negoziate su un mercato finanziario regolamentato;
c. la NFFE è organizzata su un territorio statunitense e tutti i proprietari del beneficiario dei pagamenti sono effettivamente domiciliati in questo territorio;
d. la NFFE è un ente governativo non statunitense, un ente governativo di un territorio statunitense, un’organizzazione internazionale, una banca centrale non statunitense o un’entità completamente controllata da uno degli organismi di cui sopra;
e. le attività della NFFE consistono sostanzialmente nella tenuta di tutte o di una parte delle azioni emesse di una o più società affiliate, la cui attività operativa non sia quella di un istituto finanziario, e nel finanziamento e nell’erogazione di servizi per tali società affiliate. Tuttavia una NFFE non soddisfa tali requisiti se opera come (o pretende di essere un) fondo d’investimento, ad esempio come fondo di private equity, di capitali di rischio o per operazioni di leveraged buyout, o qualsiasi altro veicolo d’investimento il cui scopo sia acquisire o fondare società per poi detenerne le partecipazioni come valori patrimoniali a scopo d’investimento;
f. negli ultimi cinque anni la NFFE non era un istituto finanziario ed è in fase di liquidazione delle proprie attività o di ristrutturazione, con lo scopo di proseguire o avviare un’attività diversa da quella di un istituto finanziario;
g. la NFFE si occupa soprattutto del finanziamento e delle operazioni di copertura con o per entità correlate, che non siano istituti finanziari, e non eroga tali prestazioni a entità non correlate, a condizione che la principale attività operativa del gruppo di queste entità correlate non sia quella di un istituto finanziario;
h. la NFFE non esercita ancora un’attività operativa e non lo ha fatto in passato, ma investe i fondi in valori patrimoniali in vista dell’esercizio di un’attività operativa diversa da quella di un istituto finanziario; posto che alla scadenza di un termine di 24 mesi dalla sua costituzione la NFFE non soddisfa più questa deroga; oppure
i. la NFFE soddisfa tutte le condizioni seguenti:
(i) la NFFE è stata costituita nel Paese nella quale ha sede esclusivamente per scopi religiosi, di pubblica utilità, scientifici, artistici, culturali o educativi;
(ii) nel Paese in cui ha sede è esonerata dall’imposta sul reddito;
(iii) non ha detentori di quote o soci con diritti di proprietà o di utilizzo sui suoi proventi o valori patrimoniali;
(iv) il diritto applicabile del Paese, in cui l’entità ha sede, oppure gli atti costitutivi dell’entità escludono l’attribuzione dei proventi o dei valori patrimoniali dell’entità a privati o a entità non di pubblica utilità oppure un impiego a loro favore, salvo che sia in rapporto con l’attività di pubblica utilità svolta dall’entità oppure si tratti del pagamento di un adeguato compenso a fronte di servizi prestati o di un prezzo conforme al mercato di beni acquistati dall’entità; e
(v) il diritto applicabile del Paese, in cui l’entità ha sede, oppure gli atti costitutivi dell’entità esigono, in caso di liquidazione o scioglimento, che tutti i suoi valori patrimoniali siano distribuiti a un ente governativo o a un’altra organizzazione di pubblica utilità oppure siano incamerati dal governo del Paese, nel quale l’entità ha sede, o da uno dei suoi dipartimenti politici.
C. Somma dei conti e regole della conversione valutaria
1. Somma dei conti privati. Per il calcolo del saldo complessivo o del controvalore dei conti detenuti da una persona fisica un istituto finanziario svizzero notificante è obbligato ad addizionare tutti i conti tenuti presso questo istituto o presso un’entità correlata, a condizione che i sistemi informatici dell’istituto finanziario notificante consentano di collegare i conti sulla base di un elemento dei dati, ad esempio il numero di cliente o di identificazione fiscale, e di addizionare i saldi dei conti. A ogni contitolare di un conto congiunto viene attribuito l’intero saldo o il controvalore del conto congiunto ai fini dell’addizione obbligatoria conformemente al presente paragrafo.
2. Somma dei conti commerciali. Per il calcolo del saldo complessivo o del controvalore dei conti detenuti da un’entità un istituto finanziario svizzero notificante è obbligato a
considerare tutti i conti detenuti dall’entità presso questo istituto o presso un’entità correlata, a condizione che i sistemi informatici dell’istituto finanziario svizzero notificante consentano di collegare i conti sulla base di un elemento dei dati, ad esempio il numero di cliente o di identificazione fiscale, e di addizionare i saldi dei conti.
3. Regole particolari per la somma dei conti, applicabili ai responsabili della clientela. Per il calcolo del saldo complessivo o del controvalore dei conti detenuti da una persona, finalizzato a determinare se un conto sia di valore elevato, l’istituto finanziario svizzero notificante è inoltre obbligato a sommare tutti questi conti, nei casi in cui il responsabile della clientela sappia o debba presumere che siano direttamente o indirettamente posseduti, controllati o costituiti (fatta eccezione per il mandato fiduciario) dalla stessa persona.
4. Regole della conversione valutaria. Per determinare il saldo o il valore di un conto denominato in una valuta diversa dal dollaro statunitense, un istituto finanziario svizzero notificante deve convertire nell’altra valuta i valori di soglia in dollari di cui al presente allegato I ricorrendo a un tasso di cambio a pronti pubblicato l’ultimo giorno dell’anno civile precedente a quello nel quale l’istituto finanziario svizzero notificante calcola il saldo o il controvalore.
D. Evidenze documentali. Ai sensi del presente allegato I le evidenze documentali considerate ammissibili comprendono i seguenti documenti:
1. un certificato di residenza emesso da un ente pubblico autorizzato (ad esempio un ente governativo, un’agenzia governativa o un’autorità comunale) del Paese nel quale il destinatario del pagamento afferma di essere residente;
2. in riferimento a una persona fisica, un documento emesso da un ente pubblico autorizzato (ad esempio un ente governativo, un’agenzia governativa o un’autorità comunale), che contenga il nome della persona fisica e che sia di solito usato per l’identificazione;
3. in riferimento a un’entità, un documento emesso da un ente pubblico autorizzato (ad esempio un ente governativo, un’agenzia governativa o un’autorità comunale) che contenga il nome dell’entità e l’indirizzo della sede centrale nel Paese (o nel territorio statunitense) nel quale l’entità afferma di avere sede oppure il nome del Paese (o del territorio statunitense) nel quale l’entità è stata fondata o costituita;
4. in riferimento a un conto, detenuto in una giurisdizione dove vigono regole antiriciclaggio che siano state approvate dall’IRS in rapporto a un contratto QI (come descritto nelle pertinenti disposizioni esecutive del Tesoro statunitense), uno dei documenti menzionati nell’allegato al contratto QI oltre ai moduli W-8 o W-9 per l’identificazione di persone fisiche o entità;
5. un rapporto di gestione, un’informazione sui crediti emessa da terzi, una domanda di fallimento o un rapporto della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.
ALLEGATO II
ISTITUTI FINANZIARI SVIZZERI NON NOTIFICANTI E PRODOTTI ESONERATI
Aspetti generali
Il presente allegato II può essere aggiornato mediante un accordo amichevole stipulato tra le competenti autorità della Svizzera e degli Stati Uniti al fine di (1) includere ulteriori entità, conti o prodotti che presentano un rischio moderato di essere utilizzati da soggetti statunitensi per evadere il fisco statunitense e caratteristiche simili a entità, conti e prodotti, riportati nell’allegato II il giorno dell’entrata in vigore dell’Accordo; oppure (2) stralciare entità, conti e prodotti che, in seguito al mutare delle circostanze, non presentano più un rischio moderato di essere utilizzati da soggetti statunitensi per evadere il fisco statunitense.
I. Beneficiari effettivi esonerati. Le seguenti categorie di istituzioni comprendono istituti finanziari svizzeri non notificanti, trattati come beneficiari effettivi esonerati ai sensi della sezione 1471 dell’Internal Revenue Code statunitense.
A. Enti pubblici svizzeri
Il Governo federale svizzero, i Cantoni e i Comuni nonché gli istituti e le agenzie interamente di proprietà degli enti di cui sopra, includendo in particolare le istituzioni, gli istituti o i fondi del sistema delle assicurazioni sociali a livello federale, cantonale e comunale.
B. Banca centrale
La Banca nazionale svizzera e ogni istituto interamente di sua proprietà.
C. Organizzazioni internazionali
1. Le organizzazioni partner di un accordo di sede internazionale con la Confederazione Svizzera;
2. Le missioni diplomatiche, le missioni permanenti o altre rappresentanze presso organismi internazionali, le rappresentanze consolari o le missioni speciali, con status, privilegi e immunità sanciti nella Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, nella Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari o nella Convenzione del 1969 sulle missioni speciali.
D. Gli istituti di previdenza
1. Ogni istituto di previdenza o altra forma di previdenza, costituita ai sensi degli articoli 48
- 49 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità/LPP, dell’articolo 00xxx xxxxxxxxx 0 xxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (XX) o dell’articolo 331 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO) in Svizzera;
2. Istituti di libero passaggio (articolo 4 della legge sul libero passaggio (LFLP) e articolo 10 dell’ordinanza sul libero passaggio (OLP));
3. L’istituto collettore (articolo 60 LPP);
4. Il fondo di garanzia (articoli 56 - 59 LPP);
5. Istituti di altre forme di previdenza riconosciute ai sensi dell’articolo 82 LPP (pilastro 3a);
6. Fondi padronali di aiuto sociale nell’ambito della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (articolo 89bis capoverso 6 CC);
7. Fondazioni d’investimento (articoli 53g - 53k LPP), a condizione che tutti i partecipanti alla fondazione d’investimento siano istituti pensionistici o altre forme di previdenza come riportati alla presente lettera D.
II. Istituti finanziari ritenuti adempienti
A. Istituti finanziari registrati, ritenuti adempienti. Le seguenti categorie di istituti sono istituti finanziari non notificanti, trattati come istituti finanziari svizzeri registrati, ritenuti adempienti ai sensi della sezione 1471 dell’Internal Revenue Code statunitense:
1. Istituti finanziari con clientela locale. Un istituto finanziario svizzero, che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a. l’istituto finanziario deve avere ottenuto la licenza in Svizzera ed essere disciplinato ai sensi della legislazione svizzera;
b. l’istituto finanziario non è autorizzato ad avere una sede di affari fissa al di fuori della Svizzera;
c. l’istituto finanziario non è autorizzato a cercare attivamente titolari di conto al di fuori della Svizzera. In questo senso non è da considerarsi che l’istituto finanziario abbia sollecitato titolari di conto al di fuori della Svizzera solo perché gestisce un sito Internet, a condizione che in esso non sia esplicitamente segnalato che l’istituto finanziario offre relazioni di conto o servizi a persone non residenti oppure auspichi o cerchi di acquisire in altro modo clienti statunitensi;
d. l’istituto finanziario deve essere obbligato, ai sensi del diritto svizzero, a notificare le informazioni in merito ai conti tenuti da persone domiciliate in Svizzera oppure procedere alla deduzione della trattenuta alla fonte;
e. almeno il 98 per cento dei valori patrimoniali presso l’istituto finanziario deve riguardare conti detenuti da soggetti (incluse le entità) residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea;
f. con riserva della seguente lettera g, dal 1° gennaio 2014 l’istituto finanziario non può tenere conti per (i) uno specifico soggetto statunitense, che non sia residente in Svizzera (incluso un soggetto statunitense, che al momento dell’apertura del conto era domiciliato in Svizzera, ma nel frattempo ha cessato di esserlo), (ii) un
istituto finanziario non partecipante oppure (iii) una NFFE passiva con soggetti controllanti che siano cittadini statunitensi o residenti negli Stati Uniti;
g. entro il 1° gennaio 2014 l’istituto finanziario deve avere attuato direttive e procedure per verificare se vi siano conti detenuti da persone di cui alla lettera f e, in caso affermativo, deve notificare questi conti come se fosse un istituto finanziario notificante oppure estinguerli;
h. l’istituto finanziario deve verificare ogni conto, non detenuto da una persona fisica residente in Svizzera o da un’entità e che sia stato aperto prima della data nella quale l’istituto finanziario ha attuato le direttive e le procedure di cui alla lettera g, conformemente alle procedure descritte nell’allegato I del presente Accordo, applicabili ai conti preesistenti per identificare conti statunitensi x xxxxx, detenuti da istituti finanziari non partecipanti, ed estinguere tali conti identificati oppure notificarli come se l’istituto finanziario fosse un istituto finanziario notificante;
i. ogni entità correlata all’istituto finanziario deve essere registrata o costituita in Svizzera e soddisfare le condizioni di cui al presente paragrafo; e
j. l’istituto finanziario non deve avere direttive o procedure che nell’apertura o nella tenuta di conti discrimino le persone fisiche residenti in Svizzera che siano soggetti statunitensi specifici.
2. Consulente svizzero in investimenti
Conformemente alle pertinenti disposizioni esecutive del Tesoro statunitense l’espressione «consulente svizzero in investimenti» designa un’entità, la cui unica attività consiste nell’erogare servizi di consulenza in investimenti e agire per conto di un cliente (che non sia un veicolo d’investimento collettivo, a meno che esso non sia trattato secondo le pertinenti disposizioni esecutive del Tesoro statunitense come veicolo qualificato d’investimento collettivo e l’entità in questione non detenga partecipazioni in esso), in base a una procura o uno strumento analogo (ad es. mandato d’investimento), conferito dal titolare di un conto finanziario, o in base a facoltà d’investimento nell’ambito di un mandato di amministrazione, allo scopo di investire, gestire o amministrare i valori patrimoniali depositati, a nome della persona o dell’entità che ha conferito la procura (o emesso uno strumento analogo), presso un istituto finanziario che non sia un istituto finanziario non partecipante.
B. Istituti finanziari certificati, ritenuti adempienti. Le seguenti categorie di istituzioni sono istituti finanziari svizzeri non notificanti, trattati come istituti finanziari svizzeri certificati, ritenuti adempienti ai sensi della sezione 1471 dell’Internal Revenue Code statunitense.
1. Istituti senza scopi di lucro, costituiti e gestiti in Svizzera a fini religiosi, di pubblica utilità, educativi, scientifici, culturali o altre finalità di pubblico interesse e che siano esenti dall’imposta sul reddito in Svizzera in virtù della loro natura.
2. Comunioni di proprietari per piani costituite in base all’articolo 721 capoverso 2 CC.
C. Veicoli d’investimento collettivo specifici
In base alle pertinenti disposizioni esecutive del Tesoro statunitense si applica quanto segue:
1. Una società d’investimenti, che sia un veicolo d’investimento collettivo assoggettato alla normativa svizzera sugli investimenti collettivi di capitali, è trattata come istituto finanziario registrato, ritenuto adempiente ai sensi della sezione 1471 dell’Internal Revenue Code statunitense, a condizione che tutte le partecipazioni al veicolo d’investimento collettivo (inclusi gli interessi sul debito superiori a 50 000 USD) siano detenute da o tramite uno o più istituti finanziari, che non siano istituti finanziari non partecipanti.
2. In riferimento alle partecipazioni a:
a. un veicolo d’investimento collettivo ai sensi del paragrafo 1,
b. una società d’investimenti che sia un veicolo d’investimento collettivo disciplinato dalla legislazione di una giurisdizione partner e di cui tutte le partecipazioni (inclusi gli interessi sul debito superiori a 50 000 USD) siano detenute da o mediante uno o più istituti finanziari, che non siano istituti finanziari non partecipanti, oppure
c. una società d’investimenti, che funga da veicolo qualificato d’investimento collettivo ai sensi delle pertinenti disposizioni esecutive del Tesoro statunitense,
gli obblighi di notifica di ogni società d’investimenti, che sia un istituto finanziario svizzero (ad eccezione di un istituto finanziario, tramite il quale siano detenute partecipazioni al veicolo d’investimento collettivo), includendo quelli di un consulente svizzero in investimenti, che sia una società d’investimenti e un istituto finanziario svizzero, sono considerati come adempiuti.
3. Se, conformemente all’articolo 11 paragrafo 4 dell’Accordo, nel caso di una società d’investimento, che sia un veicolo d’investimento collettivo, le informazioni, che devono essere notificate da tale veicolo sulla base delle disposizioni di un accordo FFI in riferimento ai partecipanti al veicolo d’investimento collettivo, sono notificate dal veicolo d’investimento collettivo o da un’altra società d’investimenti, gli obblighi di notifica di tutte le altre società d’investimenti, che siano istituti finanziari svizzeri (includendo quelli di un consulente svizzero in investimenti, che sia una società d’investimenti e un istituto finanziario svizzero), tenuti ad allestire notifiche sulle partecipazioni al veicolo d’investimento collettivo, sono considerati come adempiuti in riferimento a queste partecipazioni.
4. Conformemente alle pertinenti disposizioni esecutive del Tesoro statunitense a un veicolo d’investimento collettivo disciplinato dalla legislazione svizzera non sarà negata la qualifica di istituto finanziario svizzero di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 o di altro istituto finanziario svizzero ritenuto adempiente semplicemente perché ha emesso quote cartacee al portatore a condizione che:
a. il veicolo d’investimento collettivo non abbia emesso quote cartacee al portatore e non emetta tali quote dopo il 31 dicembre 2012 oppure, se il veicolo d’investimento collettivo ha emesso le quote dopo il 31 dicembre 2012, le abbia riscosse entro l’entrata in vigore dell’Accordo;
b. il veicolo d’investimento collettivo (o un istituto finanziario svizzero notificante) assuma l’obbligo di diligenza di cui all’allegato I e notifichi tutte le informazioni soggette a notifica in riferimento a tali quote, se sono state presentate per il riscatto o in rapporto ad altri pagamenti; e
c. il veicolo d’investimento collettivo disponga di direttive e procedure per forzare il riscatto tempestivo delle quote, al più tardi prima del 1° gennaio 2017.
III. Prodotti esonerati. Le seguenti categorie di conti e prodotti [costituiti in Svizzera e tenuti da un istituto finanziario che ha ottenuto la licenza in Svizzera o una succursale svizzera di un istituto finanziario registrato al di fuori della Svizzera] non sono trattate come conti finanziari, di conseguenza ai sensi del presente Accordo non sono assimilabili a conti statunitensi soggetti a notifica:
X. Xxxxx o prodotti previdenziali specifici
1. I conti o i prodotti previdenziali, detenuti da uno o più beneficiari effettivi esonerati.
2. Le polizze di libero passaggio ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2 dell’ordinanza sul libero passaggio (OLP).
3. Forme riconosciute di previdenza (pilastro 3a) ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3).
B. Altri conti o prodotti specifici fiscalmente agevolati
Conti o prodotti detenuti da uno o più beneficiari effettivi esonerati.