Assicurazione di protezione giuridica per imprese e di circolazione
Assicurazione di protezione giuridica per imprese e di circolazione
Informazioni per la clientela ai sensi della Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA) e Condizioni generali d’assicurazione (CGA) Edizione 05/2018
In caso di dubbio, i testi della versione originale tedesca sono determinante.
Qualora nel seguente testo venisse utilizzata solo la forma maschile per la denominazione delle persone – al fine di facilitare la lettura – sono ovviamente sottintese
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anche le rispettive denominazioni femminili.
Informazioni per la clientela ai sensi della LCA
Le seguenti informazioni per la clientela forniscono una panoramica sul l’identità dell’assicuratore come pure sul contenuto essenziale del con- tratto d’assicurazione (art. 3 della Legge federale sul contratto d’assicu- razione, LCA). I diritti e i doveri delle parti contrattuali scaturiscono dalla proposta/ offerta, rispettivamente dalla polizza, dalle condizioni contrat- tuali e dalle leggi applicabili, in particolare dalle disposizioni della LCA. Una volta accettata la proposta, l’assicurato riceve una polizza che corri- sponde, in termini di contenuto, a quanto indicato nella proposta.
L’assicuratore è la Orion Assicurazione di Protezione Giuridica SA, qui di seguito denominata Orion, con sede statutaria a Basilea. Orion è una so- cietà anonima, ai sensi della legislazione svizzera.
I rischi assicurati e l’estensione della protezione assicurativa risultano dalla proposta, ossia dalla polizza assicurativa, come pure dalle condizioni contrattuali.
L’ammontare del premio dipende dai rischi assicurati e dalla copertura as- sicurativa desiderata. In caso di pagamento rateale può essere imposta una tassa supplementare. Tutti i dati relativi al premio e ad eventuali tasse figurano nella proposta, rispettivamente nella polizza stessa.
Se il premio é stato versato in anticipo per una determinata durata dell’as- sicurazione e il contratto viene sciolto prima della scadenza di tale durata, Orion rimborsa i premi relativi al periodo assicurativo non ancora tra- scorso. Il premio é tuttavia dovuto per intero nel caso in cui è stata for- nita una prestazione assicurativa e l’assicurato disdice il contratto durante l’anno successivo alla sua conclusione.
• Cambiamento del rischio:
Se, durante il periodo assicurativo, vi è una modifica rilevante che costituisca un aggravamento essenziale del rischio, l’assicurato deve avvisare immediatamente, per iscritto, Orion.
• Acceramento dei fatti:
Se occorrono chiarimenti relativi al contratto d’assicurazione, come, ad esempio, nel caso di una violazione dell’obbligo di dichiarazione, di un aggravamento del rischio, di una verifica delle prestazioni ecc., l’assicu- rato è tenuto a collaborare con Xxxxx e a fornirle tutte le informazioni e le documentazioni necessarie. Se occorre, l’assicurato deve richiedere le informazioni a terzi, all’attenzione di Xxxxx e inoltre, deve autorizzarli, per iscritto, a fornire alla Orion i relativi dati, documenti, ecc. Orion è pure au- torizzata ad effettuare accertamenti in modo autonomo.
• Caso di sinistro:
Il caso assicurato va immediatamente notificato ad Orion.
In questo caso sono stati citati soltanto i doveri più importanti. Altri ob- blighi figurano nelle condizioni contrattuali e nella LCA.
La copertura assicurativa prende avvio il giorno indicato nella polizza. Le condizioni contrattuali definiscono i casi in cui é applicabile un periodo d’attesa.
L’assicurato può sciogliere il contratto mediante disdetta:
• al più tardi 3 mesi prima della scadenza del contratto, oppure, se così è stato concordato, 3 mesi prima della scadenza dell’anno as- sicurativo. La disdetta è considerata avvenuta per tempo se perviene ad Xxxxx al più tardi l’ultimo giorno prima dell’inizio del termine di un mese. Se non vi è disdetta, il contratto si rinnova tacitamente di un altro anno;
• dopo ogni caso assicurativo per il quale occorre fornire una presta- zione, ma al più tardi 14 giorni dopo aver preso atto della liquida- zione del caso da parte di Xxxxx;
• nel caso in cui Orion aumenti i premi. In questo caso la disdetta deve pervenire ad Xxxxx, al più tardi, l’ultimo giorno dell’anno assicurativo;
Edizione 05/2018
• nel caso in cui Orion dovesse aver violato l’obbligo d’informazione previsto dalla legge, ai sensi dell’art. 3 LCA. Il diritto di disdetta si estingue dopo 4 settimane dal momento in cui l’assicurato è venuto a conoscenza della violazione, ma al più tardi un anno dopo tale violazione.
Xxxxx può sciogliere il contratto mediante disdetta:
• al più tardi 3 mesi prima della scadenza del contratto, oppure, se così è stato concordato, 3 mesi prima della scadenza dell’anno assicurativo. La disdetta è considerata avvenuta per tempo, se perviene all’assicurato al più tardi l’ultimo giorno prima dell’inizio del termine di un mese. Se non vi è disdetta, il contratto si rinnova tacitamente di un altro anno.
• dopo ogni caso assicurativo per il quale occorre fornire una presta- zione, se la disdetta viene inoltrata, al più tardi, al momento della liquidazione del caso.
• se un fatto importante è stato taciuto o comunicato in modo ine- satto (reticenza).
Xxxxx può recedere dal contratto:
• se l’assicurato è stato intimato al versamento del premio, e Orion ha in seguito rinunciato a chiedere il pagamento dovuto;
• in caso di frode ai danni dell’assicurazione.
Quelli citati sono soltanto i casi più importanti che possono portare allo scioglimento di un contratto. Ulteriori casi figurano nelle condizioni con- trattuali e nella LCA.
Xxxxx elabora i dati derivanti dai documenti contrattuali o dalla gestione del contratto. Utilizza tali dati in particolare per il calcolo del premio, l’ac- certamento del rischio, l’elaborazione dei casi di assicurazione, analisi sta- tistiche e scopi di marketing.
I dati vengono conservati in formato fisico o elettronico per almeno 10 anni dopo la risoluzione del contratto risp. la conclusione di un caso giu- ridico.
Xxxxx può inoltrare la quantità necessaria di dati a terzi in Svizzera o all’e- stero coinvolti nella gestione del contratto, come ad es. autorità, avvocati esterni e altri fornitori di servizi, per l’elaborazione.
Ulteriori informazioni sono riportate sul sito web xxx.xxxxx.xx
Contenuto del contratto di assicurazione
La polizza fornisce informazioni su:
• la persona assicurata
• la variante di prodotto scelta (protezione giuridica per im- prese o di circolazione, prodotto standard o premium)
• le somme d’assicurazione
• la data di inizio dell’assicurazione e la durata del contratto
• la scadenza del premio
• le condizioni particolari
Inoltre il contenuto del contratto si basa su:
• le seguenti Condizioni generali di assicurazione
• la Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA)
• la Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicu- razione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori LSA)
• l’Ordinanza sulla sorveglianza di imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS)
Assicurazione di protezione giuridica per imprese e di circolazione
Condizioni generali d’assicurazione
Edizione 05/2018
E6 Come si gestisce un caso assicurativo E7 Divergenze d’opinione
Indice A | Estensione dell’assicurazione | 6 |
A1 | Chi è assicurato | |
A2 | Quali sono le caratteristiche assicurate | |
A3 | Veicoli risp. targhe di controllo assicurati | |
A4 | Dove vale l’assicurazione | |
A5 | Quali sono le somme assicurate | |
B | Protezione giuridica per imprese | 8 |
Standard e Premium | ||
B1 | Quali sono gli ambiti giuridici assicurati | |
C | Protezione giuridica di circolazione | |
Standard | 14 | |
C1 | Quali sono gli ambiti giuridici assicurati | |
D | Protezione giuridica di circolazione | |
Premium | 15 | |
D1 | Quali sono gli ambiti giuridici assicurati | |
D2 | Quando un caso giuridico è da considerarsi realizzato | |
D3 | Quali sono le esclusioni | |
E | Disposizioni comuni | 16 |
E1 | Quali sono le prestazioni fornite | |
E2 | Franchigia | |
E3 | Quali sono i casi esclusi dall’assicurazione | |
E4 | Rinuncia ad una riduzione delle prestazioni | |
E5 | Quando vale l’assicurazione |
E8 Come viene disdetto il contratto quando si verifica un caso giuridico
E9 Diritto di revoca ed i suoi effetti E10 Cosa vale per i premi
E11 Basi per il calcolo dei premi E12 Obbligo di dichiarare
E13 Violazione degli obblighi E14 Comunicazione
E15 Cambiamento del luogo d’esercizio
E16 Copertura provvisoria per nuove imprese e nuovi luoghi d’esercizio
E17 Retribuzione broker E18 Protezione dei dati E19 Quale è il foro
E20 Quali sono le disposizioni legali applicabili E21 Sanzioni
Condizioni generali d’assicurazione Edizione 05/2018
A Estensione dell’assicurazione
A1
Chi è assicurato
Sono assicurate l’impresa dichiarata nella polizza come anche le sue succursali nella Svizzera - senza il Principato del Liechtenstein - e le società affiliate menzionate nella polizza come pure le seguenti persone nell’esercizio della loro attività al servizio dell’impresa assicurata, e nell’ambito del campo d’attività indicato nella polizza:
a. il contraente d’assicurazione (persona fisica o giuridica);
b. per le società di persone, i soci che lavorano per l’impresa assicurata;
c. tutte le persone impiegate presso l’impresa assicurata mediante un contratto di lavoro, come pure i membri del Consiglio d’amministrazione, i membri della Direzione, i consiglieri di fondazione e i presidenti di associazioni;
d. tutte le persone messe a disposizione dell’impresa assicurata da parte di un’agenzia di collocamento;
e. i membri della famiglia e il concubino del contraente d’assicurazione che lavora presso l’impresa assicurata.
Nella protezione giuridica di circolazione oltre a ciò:
f. ogni conducente autorizzato ad utilizzare i veicoli a motore assicurati, quando effettua viaggi con quest’ultimi;
g. ogni passeggero trasportato in un veicolo a motore assicurato, il cui conducente é assicurato.
A2
Quali sono le caratteristiche assicurate
A dipendenza dei prodotti assicurati, sono assicurate le seguenti caratteristiche:
Caratteristiche assicurate: | Protezione giuridica per imprese Standard / Premium | Protezione giuridica di circolazione | |
Standard | Premium | ||
1 le imprese e persone assicurate nell’ambito del campo d’attività indicato nella polizza; | ✔ | ||
2 gli assicurati come ciclista (incl. e-bike), conducente di un motociclo e conducente di un veicolo a motore privo di obbligo d’immatricolazione; | ✔ | ✔ | ✔ |
3 le imprese assicurate come proprietarie o detentrici dei veicoli assicu- rati (veicoli a motore, veicoli su rotaia, natanti e aeromobili fino a 5,7 tonnellate di peso al decollo); | ✔ | ✔ | |
4 gli assicurati come conducenti dei veicoli assicurati (veicoli a motore, veicoli su rotaia, natanti e aeromobili fino a 5,7 tonnellate di peso al decollo); | ✔ | ✔ | |
5 nell’industria dei veicoli a motore: gli assicurati nella loro qualità di conducenti autorizzati dei veicoli del cliente durante una corsa per lavoro, come corsa di prova, di consegna o di trasferimento; | ✔ solo se la protezione giuridica contrattuale ai sensi dell’Art. B1 cpv. 3 è assicurata | ||
6 gli assicurati come pedone, cavaliere e utente di apparecchi o mezzi ausiliari assimilati a veicoli, che servono alla mobilità o allo spostamento come skateboard, pattini in linea, monopattini, sci: – non in relazione a una collisione con un veicolo; – in relazione a una collisione con un veicolo; | ✔ ✔ | ✔ | ✔ |
7 le imprese assicurate come proprietarie o detentrici degli apparecchi seguenti, se la legge non prescrive per gli stessi un’assicurazione di responsabilità civile oppure se pesano al massimo 30 kg: navi, tavole da surf, aeromobili, apparecchi per il volo (modellini, droni, multicotteri ecc.) e corpi volanti; le persone assicurate sono assicurate solamente come utenti di questi apparecchi; | ✔ | ✔ | ✔ |
8 gli assicurati come passeggero di un veicolo a motore, di un’imbarcazione, di un aeromobile, di veicoli su rotaia o di mezzi di trasporto pubblico; | ✔ | ✔ | ✔ |
Caratteristiche assicurate: | Protezione giuridica per imprese Standard / Premium | Protezione giuridica di circolazione | |
Standard | Premium | ||
9 nella Protezione giuridica per la mobilità: come proprietari, detentori e conducenti di qualsiasi veicolo a motore non appartenente a un’impresa assicurata; | ✔ | ||
10 le imprese assicurate come locatrici a patto che per gli oggetti locati sia stata stipulata una copertura complementare «protezione giuridica per i locatori». | ✔ |
I veicoli semoventi (anche detti «autonomi») sono equiparati ai veicoli indicati sopra.
A3
Veicoli risp. targhe di controllo assicurati
1 Sono assicurati tutti i veicoli a motore incl. rimorchi, tutti gli aeromobili fino a 5,7 tonnellate di peso al decollo e tutti i natanti immatricolati o da immatricolare in Svizzera a nome del contraente o delle imprese, delle società affiliate e delle loro filiali coassicurate. In più, i natanti stazionati in acque interne e la loro sostituzione. Se vengono assicurate tutte le targhe, Xxxxx rinuncia alla dichiarazione delle singole targhe e calcola il premio sulla base del loro numero. Se invece viene assicurata solamente una parte di tali targhe oppure vengono assicurate solo quelle di determinate imprese, società affiliate o filiali, nella polizza devono essere riportate le targhe da assicurare oppure le imprese, le so- cietà affiliate e le filiali a cui si riferiscono.
2 Se l’assicurato immatricola una nuova targa, Xxxxx gli concede una copertura provvisoria, a condizione che la persona assicurata l’annunci entro 6 mesi e che paghi la differenza di premio.
3 Non sono assicurati gli aeromobili con peso al decollo superiore a 5,7 tonnellate.
A4
Dove vale l’assicurazione
1 L’assicurazione è valida, salvo poche eccezioni, in tutto il mondo. Queste eccezioni sono indicate nella prima colonna corrispondente (ambito giuridico) delle tabelle «quali ambiti giuridici sono assicurati» (art. B1 e C1). «Europa» include tutti gli Stati dell’UE / AELS (incl. ex membri) e «Svizzera» indica tutta la Svizzera senza il Principato del Liechtenstein.
2 Sono assicurati indipendentemente dal luogo dell’evento quei casi giuridici in cui, cumulativamente
a. il foro giudiziario si trova all’interno dell’area geografica indicata;
b. è applicabile il diritto nazionale corrispondente e
c. il foro giudiziario per l’esecuzione si trova nel territorio assicurato al momento dell’annuncio del caso di sinistro.
Le misure di riscossione assicurate vengono applicate solo nei limiti determinanti della validità territoriale per l’ambito giuridico in questione.
3 Le procedure arbitrali sono assicurate solo se il foro competente si trova in Svizzera o è applicabile il diritto svizzero. Non sono assicurati i procedimenti di fronte a istanze giudiziarie internazionali o sovranazionali.
A5
Quali sono le somme assicurate
1 Le somme assicurative seguenti sono valide per caso giuridico:
– Prodotto Standard: CHF 600 000, per casi con foro competente al di fuori dell’«Europa» e - se assicurati - nella protezione giuridica per contratti (art. B1 cpv. 3) CHF 150 000
– Prodotto Premium: CHF 1 000 000, per casi con foro competente al di fuori dell’«Europa» e - se assicurati - nella protezione giuridica per contratti (art. B1 cpv. 3) CHF 300 000
– se la protezione giuridica per contratti è assicurata, gli ambiti giuridici protezione giuridica in materia di riscossione Legge sull’esecuzione e sul fallimento, protezione giuridica della personalità e internet, acquisto e vendita di immobili, protezione giuridica per committente, diritto fiscale, diritto dei beni immateriali, concorrenza sleale, legge sui cartelli e protezione dei dati (art. B1 cpv. 12 – 21) sono coassicurati con una somma assicurata di CHF 50 000, nel prodotto Premium di CHF 150 000
2 Indipendentemente dal numero di casi, per tutti i casi avvenuti nello stesso anno assicurativo sono disponibili le somme massime di CHF 1 200 000 per il prodotto Standard e di CHF 2 000 000 per i prodotti Premium.
3 Tutte le liti aventi la stessa origine o che sono direttamente o indirettamente connesse tra di loro sono considerate come un unico caso assicurato. La somma assicurata viene accordata una sola volta per caso, anche se questo concerne diversi ambiti giuridici. Le cauzioni e gli acconti devono essere rimborsati a Orion.
B Protezione giuridica per imprese Standard e Premium
B1
Quali sono gli ambiti giuridici assicurati
Consulenza giuridica „Orionline“: gli assicurati hanno la possibilità di ricevere una consulenza telefonica gratuita competente, anche negli ambiti giuridici non assicurati. Ciò permette di evitare eventuali conflitti giuridici.
Ambito giuridico: | Periodo di carenza: | Un caso giuridico é da considerarsi realiz- zato: | La copertura assicurativa é esclusa (ulteriori esclusioni figurano nell’art. E3): |
1 Consulenza giuridica Senza l’esistenza di una controversia legale Orion garantisce ai sui assicurati delle consulenze giuridiche per telefono negli ambiti giuridici assicurati; | 1 mese | Al verificarsi della necessità di protezione giuridica. | per le recensioni di contratti; |
Restrizioni particolari della copertura: – al posto di una consulenza propria, Xxxxx può prendere a carico i costi di una mediazione o di una consulenza da parte di un’avvocato o di un notaio; – la somma di assicurazione è pari a CHF 1 000, nel prodotto Premium è invece pari a CHF 2 000; – validità territoriale: Svizzera. | |||
2 Diritto di lavoro Controversie di diritto del lavoro – con lavoratori; – con personale a prestito; – di fronte a commissioni professionali paritetiche (CCL); | 1 mese | Al momento di una prima violazione effet- tiva o presunta delle prescrizioni legali o degli obblighi contrattuali, a meno che l’assicurato non sia in grado di rendersi conto prima che potrebbero sorgere delle differenze giuridiche. Nel secondo caso è determinante il momento della rico- nosci- bilità da parte dell’assicurato. | |
Validità territoriale: Svizzera. | |||
3 Protezione giuridica contrattuale Nella variante Standard assicurate solo su accordo: – controversie da altri contratti del codice delle obbligazioni non riportati separatamente, come ad es. contratto di acquisto, mandato, contratto d’appalto, contratti innominati; – sono assicurati anche i contratti stipulati via internet; – è assicurata anche la procedura di iscrizione di ipoteche degli artigiani e imprenditori; | 1 mese | Al momento di una prima violazione effet- tiva o presunta delle prescrizioni legali o degli obblighi contrattuali, a meno che l’assicurato non sia in grado di rendersi conto prima che potrebbero sorgere delle differenze giuridiche. Nel secondo caso è determinante il momento della riconoscibi- lità da parte dell’assicurato. | – in caso di controversie in relazione all’ac- quisto o alla vendita di un bene immobile così come in qualità di committente per nuove costruzioni, trasformazioni o ristrut- turazioni nonché per i relativi atti prepara- tori. Una copertura parziale esiste nella protezione giuridica del committente nel quadro dell’art B1 cpv. 16 CGA; – in relazione ai lavori dell’assicurato estra- nei dall’attività assicurata, nel contesto dei quali egli pianifica, organizza, coor- dina e supervisiona prestazioni di terzi (per es. quale direzione lavori, appaltatore generale o totale); – in caso di controversie in qualità dell’assi- curato come appaltatore generale o to- tale. Ciò vale anche se agisce in qualità di appaltatore generale solo per una parte del progetto di costruzione; – nei casi in materia di diritto societario; – per le liti derivanti dall’acquisto e dalla vendita di cartevalori, così come dalla par- tecipazione finanziaria a imprese, dalla gestione patrimoniale e da operazioni di borsa, da operazioni speculative o a ter- mine, da altre operazioni finanziarie o d’investimento, così come dalle relative liti con eventuali intermediari o mandatari; – le liti dell’assicurato in qualità di franchisor; |
Restrizioni particolari della copertura: – le controversie da prestiti sono assicurate solo se sono state concordate per iscritto; – per le controversie relative a progettazione, sviluppo e produzione di software, la copertura vale solo per l’assicurato in qualità di cliente; – validità territoriale: Europa. | |||
Ambito giuridico: | Periodo di carenza: | Un caso giuridico é da considerarsi realizzato: | La copertura assicurativa é esclusa (ulteriori esclusioni figurano nell’art. E3): |
4 Diritto delle assicurazioni Controversie con – assicurazioni private; – assicurazioni svizzere di diritto pubblico (come ad es. AI), casse pensioni, casse malati; – assicurazioni stabili; | Nel diritto delle assicurazioni sociali: 1 mese Per tutti gli altri casi: nessuno | – Danni corporali: alla prima manifestazione di un danno alla salute, al quale fa seguito un’inabilità la- vorativa o un’invalidità; – in caso di controversia per presunta falsa dichiara- zione nella proposta: nel momento della dichiara- zione della proposta; – in tutti gli altri casi: al mo- mento in cui si realizza il primo evento che dà ori- gine alle pretese nei con- fronti dell’assicurazione. | |
Restrizioni particolare della copertura: La copertura per l’assicurazione stabili è limitata agli immobili assicurati. | |||
5 Protezione giuridica locatario e affittuario La protezione giuridica accordata da Orion ai locatari o affittuari si limita alle con- troversie in relazione ad immobili presi in locazione dalle ditte assicurate ubicati in Svizzera e usati per finalità aziendali come pure alle controversie nei seguenti ambiti giuridici (elenco esaustivo): a le vertenze di diritto di locazione o di affitto che concernono un’impresa assi- curata come locatario o affittuario; b le liti di diritto civile in materia di vicinato nei confronti dei diretti confinanti in merito a – restrizioni alla vista, – manutenzione e distanza legale di alberi e siepi dal confine, – immissioni (come ad esempio rumore, fumo, odori, ombra); c lavori di trasformazione, di riattazione o di manutenzione di un immobile assicurato; | 1 mese | Al momento di una prima violazione effettiva o pre- sunta delle prescrizioni legali o degli obblighi contrattuali, a meno che l’assicurato non sia in grado di rendersi conto prima che potrebbero sor- xxxx delle differenze giuridi- che. Nel secondo caso è de- terminante il momento della riconoscibilità da parte dell’assicurato. | |
6 Protezione giuridica per proprietari d’immobili e per piani La protezione giuridica accordata da Orion in relazione alla proprietà fondiaria ed alla proprietà per piani si limita alle controversie in relazione a immobili delle im- prese assicurate ubicati in Svizzera e usati per finalità aziendali, come pure alle controversie nei seguenti ambiti giuridici (elenco esaustivo): a le liti di diritto civile in materia di vicinato nei confronti dei diretti confinanti in merito a – restrizioni alla vista – manutenzione e distanza legale di alberi e siepi dal confine – immissioni (come ad esempio rumore, fumo, odori, ombra) b le liti di diritto pubblico relative a progetti di costruzione dei diretti confinanti necessitanti un permesso di costruzione; c le liti derivanti da servitù attive e passive, oneri fondiari e liti relative ai confini; d controversie legate a un’espropriazione formale; e le pretese di risarcimento danni extracontrattuali per danni materiali concer- nenti un’immobile assicurato; | 1 mese | Al momento di una prima violazione effettiva o pre- sunta delle prescrizioni legali o degli obblighi contrattuali, a meno che l’assicurato non sia in grado di rendersi conto prima che potrebbero sor- xxxx delle differenze giuridi- che. Nel secondo caso è de- terminante il momento della riconoscibilità da parte dell’assicurato. per lett. e: al momento in cui il danno viene provocato. | – in caso di controver- sie in relazione al superamento dei va- lori limite d’esposi- zione conforme- mente all’Ordinanza contro l’inquina- mento fonico; – in caso di controver- sie in relazione all’e- spropriazione dei di- ritti di vicinato; – per le liti fra proprie- tari per piani, per le liti fra proprietari per piani e gli organi di tale comunità e per le liti fra comproprie- tari; |
Restrizione particolare della copertura: Se una lite con terzi concerne le parti comuni di un immobile costituito in pro- prietà per piani, i costi saranno presi a carico in proporzione alla quota apparte- nente all’assicurato in rapporto al valore dell’intera proprietà. In caso di proprietà comune, i costi sono ripartiti in maniera analoga. | |||
Assicurabili mediante convenzione particolare: f ulteriori terreni e immobili: protezione giuridica per proprietari d’immobili e per piani (dalla lettera a alla e) per altri terreni e immobili appartenenti ad un’assicurato; g Protezione giuridica per locatori: controversie con inquilini / affittuari derivanti dal contratto di locazione o af- fitto. Per questi immobili, il proprietario del terreno e del piano è coassicurato anche dalla protezione giuridica ai sensi della lettera f; |
Ambito giuridico: | Periodo di carenza: | Un caso giuridico é da considerarsi realizzato: | La copertura assicurativa é esclusa (ulteriori esclusioni figurano nell’art. E3): |
7 Risarcimento danni Le pretese civili di risarcimento danni extracontrattuali per danni materiali e corporali (lesioni corporali / omicidio) così come i danni patrimoniali diretti che ne derivano. Implicazione dell’assicurato in un procedimento penale come parte civile, qualora tale intervento sia necessario, per far valere una pretesa. La procedura per far valere i diritti in virtù delle disposizioni legali relative all’aiuto alle vittime è coassicurata; | Nessuno | Al momento in cui il danno è stato provocato. | Nei casi legati a reati contro l’onore; |
Restrizioni particolari della copertura: – per le pretese di risarcimento successiva a un evento in cui l’assicurato era conducente o detentore di un veicolo a motore, la copertura è limitata solamente alla protezione giuridica per la mobilità di cui al cpv. 11a;; – per quanto concerne la proprietà immobiliare, solamente nel quadro dell’art. B1 cpv. 6; – in relazione ai danni causati dagli attacchi ai sistemi informatici o dalla perdita di dati la copertura vale nel quadro dell’art. B1 cpv. 14. | |||
8 Difesa penale Difesa dell’assicurato in caso di una procedura penale o penale-amministrativa avviata a suo carico per l’imputazione di violazione per negligenza di norme legali; | Nessuno | Al momento in cui una prima infrazione alle norme giuridiche è stata effettivmente o presumibilmente commessa. | – in caso d’imputazione per violazione in- tenzionale delle disposizioni penali. Le spese saranno rimborsate, malgrado l’im- putazione di violazione intenzionale, in caso di decisione di non luogo a proce- dere, come pure di decisione di assolo- zione completa dell’assicurato, cresciute entrambe in giudicato, e concernenti la to- talità delle infrazioni imputate all’assicu- rato. Non sarà accordato alcun rimborso nel caso di decisione di non luogo a proce- dere in seguito ad un versamento di un’in- dennità alla parte lesa, o se i reati penali sono caduti in prescrizione come pure in caso di atti punibili contro il capitale; – per le liti nell’ambito del diritto degli stranieri, del diritto fiscale nonché di pre- scrizioni di polizia concernenti l’esercizio del commercio e dell’industria; |
Restrizioni particolari della copertura: – nella procedura successiva a un evento in cui l’assicurato era conducente di un veicolo a motore, la copertura è limitata solamente alla protezione giuridica per la mobilità di cui al cpv. 11a; – per i casi di diritto fiscale, dei beni immateriali, della concorrenza e dei cartelli nonché della legge sulla protezione dei dati la copertura vale nel quadro dei capoversi 17- 21. | |||
9 Permessi Procedura concernente la revoca, la riduzione o il mancato rinnovamento di un permesso per imprese o per esercitare la professione nonché concernente il rifiuto di una richiesta di permesso di lavoro o di un permesso di soggiorno e il rifiuto della richiesta per un permesso di lavoro ridotto; | 1 mese | Al momento della prima decisione, a meno che l’assicurato non sia in grado di rendersi conto prima che potrebbero sorgere delle divergenze giuridiche. Nel secondo caso è deter- minante il momento della riconosci- bilità da parte dell’assicurato | nel caso d’imputazione per violazione intenzionale delle norme; |
Validità territoriale: Svizzera. | |||
10 Diritto di proprietà e diritto reale Le liti derivanti dalla proprietà, dal possesso o da al- tri diritti reali relativi a beni mobili o animali; | Nessuno | Al momento di una prima viola- zione effettiva o presunta delle pre- scrizioni legali o degli obblighi con- trattuali, a meno che l’assicurato non sia in grado di rendersi conto prima che potrebbero sorgere delle differenze giuridiche. Nel secondo caso è determinante il momento della rico- noscibilità da parte dell’assicurato. |
Ambito giuridico: | Periodo di carenza: | Un caso giuridico é da considerarsi realizzato: | La copertura assicurativa é esclusa (ulteriori esclusioni figurano nell’art. E3): |
11 Protezione giuridica per la mobilità a Gli assicurati sono coperti durante i viaggi d’affari negli ambiti giuridici indicati all’art. C1 in qualità di proprietario, detentore, conducente o passeg- gero di un qualsiasi veicolo a motore, non appar- tenente all’impresa assicurata; b Al di fuori della circolazione stradale, gli assicurati sono coperti durante i viaggi d’affari nei seguenti ambiti giuridici: – contratti d’albergo e di viaggio – controversie dell’assicurato in relazione all’al- loggio derivante da un contratto alberghiero, da un contratto di ristorazione e da un con- tratto di viaggio «tutto compreso»; Sono considerati viaggi di lavoro: – i viaggi e i soggiorni degli assicurati effettuati nel quadro dell’attività lavorativa abituale ed esclusi- vamente per l’esercizio della propria attività pro- fessionale; – altri viaggi e soggiorni degli assicurati che vanno indennizzati in base al contratto di lavoro. Non sono considerati viaggi di lavoro i tragitti casa-lavoro, deviazioni e allungamenti di percorso a scopi privati, nonché i soggiorni di durata superiore a 8 settimane. | Nessuno | a In base all’ambito giuridico interessato, assicurato ai sensi dell’art. C1 b Al momento di una prima viola- zione effettiva o presunta delle prescrizioni legali o degli obblighi contrattuali, a meno che l’assicurato non sia in grado di rendersi conto prima che potrebbero sorgere delle divergenze giuridiche. Nel secondo caso è determinante il momento della riconoscibilità da parte dell’assicurato. | Oltre alle esclusioni di cui all’art. C1 e E3: – nelle controversie in rapporto con atti temerari al cui pericolo l’assicurato si espone consapevolmente; la copertura non è operante in particolare nei paesi in cui il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) suggerisce di non recarsi, nonché per lo svolgimento di attività in paesi in cui le stesse sono sconsigliate dal DFAE; – in relazione a sequestro di persone e rapimento; |
Restrizioni particolari della copertura: – se un caso giuridico è coperto da un altro ambito giuridico o per la lett. a da un’eventuale assicurazione di protezione giuridica della circolazione privata o aziendale in essere, dalla Protezione giuridica per la mobilità non vengono erogate prestazioni; – validità territoriale: a: in base all’ambito giuridco interessato, assicurati ai sensi dell’art. C1. | |||
I seguenti ambiti giuridici sono coperti dalla variante standard solo se anche la protezione giuridica contrattuale (art. B1 cpv. 3) sia assicurata. | |||
12 Protezione giuridica in materia di riscossione È assicurato anche in assenza controversia la riscos- sione di un credito spettante all’assicurato da un am- bito giuridico assicurato nei confronti di un debitore con domicilio o sede in Svizzera, qualora il credito sia scaduto, sia stato sollecitato la prima volta e non sia caduto in prescrizione. | 1 mese | Al momento del primo sollecito. | |
Restrizione particolare della copertura: Fino a un valore di causa pari a CHF 500 sussiste solo il diritto a un’informazione giuridica da parte di Orion. | |||
13 Legge sull’esecuzione e sul fallimento È assicurata la presentazione di una domanda di can- cellazione dal registro delle esecuzioni visibile a terzi oppure un’azione d’accertamento per impedire un’e- secuzione ingiustificata; | 1 mese | Al momento dell’esecuzione. | |
Validità territoriale: Svizzera. | |||
Ambito giuridico: | Periodo di carenza: | Un caso giuridico é da considerarsi realizzato: | La copertura assicurativa é esclusa (ulteriori esclusioni figurano nell’art. E3): |
14 Protezione giuridica della personalità e internet Sono assicurati (elenco esaustivo): a violazione della personalità della persona assicurata mediante offesa, diffamazione e calunnia commesse tramite mezzi elet- tronici o prodotti della stampa e riconoscibili agli occhi di terzi. Vengono erogate le prestazioni seguenti: – ingiunzione a non commettere attacchi lesivi della perso- nalità sotto comminatoria di conseguenze giuridiche; – presentazione di denuncia penale; – richiesta di pretese di rimozione, omissione e risarcimento nei confronti del colpevole e del gestore del sito web risp. editore del prodotto della stampa; – i costi di un fornitore di servizi specializzato per la cancella- zione di contenuti internet lesivi della personalità vengono coperti, computandoli alla somma assicurata, fino a CHF 5000 (nel prodotto Premium fino a CHF 10 000). Questa somma viene corrisposta al massimo una volta per anno d’assicurazione; b presentazione di una denuncia penale e richiesta di pretese di risarcimento in caso di abuso di autenticazioni di identità per- sonali con finalità di truffa; c presentazione di una denuncia penale e richiesta di pretese di risarcimento in caso di abuso dei dati di carte di credito per l’acquisto di beni e servizi su internet; d controversie in merito a domini registrati in Svizzera dalla per- sona o organizzazione assicurata; | 1 mese | Al momento di una prima viola- zione effettiva o presunta delle prescrizioni legali, a meno che l’assicurato non sia in grado di rendersi conto prima che potreb- bero sorgere delle differenze giu- ridiche. Nel secondo caso è de- terminante il momento della riconoscibilità da parte dell’assi- curato. | per casi in cui la persona assicu- rata ha dato motivo di provoca- zione. Questa esclusione è valida anche nel caso in cui la persona assicurata abbia reagito a una precedente provocazione dell’ag- gressore; |
Restrizioni particolari della copertura: – in presenza di una copertura per questi rischi da una cyber as- sicurazione speciale, le prestazioni vengono fornite solo sussi- diariamente rispetto a tale assicurazione; – validità territoriale: Europa. | |||
15 Acquisto e vendita di immobili Controversie derivanti da – vendita di immobili assicurati usati per finalità aziendali; – acquisto di immobili usati per finalità aziendali in Svizzera per un’impresa assicurata; | 3 mesi | Al momento di una prima violazione effettiva o presunta delle prescrizioni legali o degli obblighi contrattuali, a meno che l’assicurato non sia in grado di rendersi conto prima che potrebbero sorgere delle differenze giuridiche. Nel secondo caso è determinante il momento della riconoscibilità da parte dell’assicurato. | in caso di controversie legate all’amianto; |
16 Protezione giuridica per committente Per immobili assicurati in Svizzera usati per finalità aziendali sono assicurati le controversie da contratto d’appalto in relazione a lavori di ristrutturazione, rinnovamento o manutenzione; | 3 mesi | Al momento di una prima viola- zione effettiva o presunta delle prescrizioni legali o degli obbli- ghi contrattuali, a meno che l’assicurato non sia in grado di rendersi conto prima che po- trebbero sorgere delle differenze giuridiche. Nel secondo caso è determinante il momento della rico- noscibilità da parte dell’as- sicurato. | in caso di controversie legate all’amianto; |
Restrizione particolare della copertura: Se una lite con terzi concerne le parti comuni di un immobile costituito in proprietà per piani, i costi saranno presi a carico in proporzione alla quota appartenente all’assicurato in rapporto al valore dell’intera proprietà. In caso di proprietà comune, i costi sono ripartiti in maniera analoga. | |||
Ambito giuridico: | Periodo di carenza: | Un caso giuridico é da considerarsi realizzato: | La copertura assicurativa é esclusa (ulteriori esclusioni figurano nell’art. E3): |
17 Diritto fiscale Procedura di ricorso in merito all’imposizione fiscale svizzera delle imprese assicurate; | 3 mesi | Al momento della prima decisione di tassazione dell’amministrazione fiscale. | – in caso di procedure inerenti al recupero d’imposta e sanzione fiscale; – per il procedimento di opposizione presso l’amministrazione delle contribuzioni; – casi relativi a una valutazione formale. |
18 Diritto dei beni immateriali Difesa ed esazione di pretese dal diritto dei brevetti, dei marchi, del design o d’autore nonché difesa in procedimenti penali; | 3 mesi | Al momento di una prima violazione effettiva o presunta delle prescrizioni legali, a meno che l’assicurato non sia in grado di rendersi conto prima che potrebbero sorgere delle differenze giuridiche. Nel secondo caso è determinante il momento della riconoscibilità da parte dell’assicurato. | |
Validità territoriale: Europa. | |||
19 Concorrenza sleale Difesa ed esazione di pretese da concorrenza sleale nonché difesa in procedimenti penali; | 3 mesi | Al momento di una prima violazione effettiva o presunta delle prescrizioni legali, a meno che l’assicurato non sia in grado di rendersi conto prima che potrebbero sorgere delle differenze giuridiche. Nel secondo caso è determinante il momento della riconoscibilità da parte dell’assicurato. | |
Validità territoriale: Europa. | |||
20 Legge sui cartelli – procedura amministrativa in merito all’annuncio di concentrazioni di imprese; – difesa e richiesta di pretese da limitazioni della concorrenza; – indagini della Commissione della concorrenza in merito a limitazioni della concorrenza; – difesa in procedimenti per sanzioni penali della legge sui cartelli; | 3 mesi | Al momento di una prima violazione effettiva o presunta delle prescrizioni legali, a meno che l’assicurato non sia in grado di rendersi conto prima che potrebbero sorgere delle differenze giuridiche. Nel secondo caso è determinante il momento della riconoscibilità da parte dell’assicurato. | |
Validità territoriale: Svizzera. | |||
21 Protezione dei dati – Controversie di diritto privato giusta la legge sulla protezione dei dati in materia di diritto d’accesso e protezione della personalità; – Difesa in procedure amministrative concernenti in- dagini dell’Incaricato federale risp. nazionale della protezione dei dati e della trasparenza; – Difesa in procedimenti penali per violazioni della legge sulla protezione dei dati. | 3 mesi | Al momento di una prima violazione effettiva o presunta delle prescrizioni legali, a meno che l’assicurato non sia in grado di rendersi conto prima che potrebbero sorgere delle differenze giuridiche. Nel secondo caso è determinante il momento della riconoscibilità da parte dell’assicurato. | |
Validità territoriale: Europa. | |||
C Protezione giuridica di circolazione Standard
Nella protezione giuridica di circolazione non si applicano termini di carenza in generale.
C1
Quali sono gli ambiti giuridici assicurati
Consulenza giuridica „Orionline“: gli assicurati hanno la possibilità di ricevere una consulenza telefonica gratuita competente, anche negli ambiti giuridici non assicurati. Ciò permette di evitare eventuali conflitti giuridici.
Ambito giuridico: | Un caso giuridico é da considerarsi realizzato: | La copertura assicurativa é esclusa (ulteriori esclusioni figurano nell’art. E3): |
1 Risarcimento danni Le pretese civili di risarcimento danni extracontrat- tuali per danni materiali e corporali (lesioni corporali / omicidio) così come i danni patrimoniali diretti che ne derivano. Partecipazione dell’assicurato in un procedimento pe- nale come parte civile, qualora tale intervento sia ne- cessario, per far valere una pretesa. Anche la rivendicazione dei diritti nell’ambito delle disposizioni di legge sull’aiuto alle vittime di reati è coassicurata; | Al momento in cui il danno è stato provocato. | – nei casi legati a reati contro l’onore; – per le pretese di risarcimento di danni ad un vicolo le cui targhe non figurano nella po- lizza; |
2 Difesa penale In caso di procedure penali o amministrative avviate contro l’assicurato, a seguito di un incidente della cir- colazione o in caso di inosservanza delle norme sulla circolazione stradale; | Al momento in cui un’infrazione alle disposizioni penali è stata effettivamente o presumibilmente commessa | – nei casi legati a reati contro l’onore; – nei casi di denuncia per inosservanza delle norme della circolazione applicabili a veicoli nel traffico stazionario (divieto di sosta, parcheggio, ecc.); |
3 Revoca della licenza e tassazione Orion offre la protezione giuridica – in caso di procedure concernenti la revoca della li- cenza di condurre o di circolazione; – in liti relative alla tassazione di veicoli e altre tasse di utilizzazione delle strade (come TTPCP, ecc.); | Al momento di una prima violazione effettiva o presunta delle prescrizioni legali. | per le procedure volte ad ottenere o a convertire una licenza di condurre, come pure per riavere la licenza di condurre revocata in seguito ad una sentenza cresciuta in giudicato; |
Validità territoriale: Svizzera. | ||
4 Diritto di proprietà e diritto reale Le liti derivanti dalla proprietà, dal possesso o da altri diritti reali legati ad un veicolo; | Al momento di una prima violazione effettiva o presunta delle prescrizioni legali o degli obblighi contrattuali, a meno che l’assi- curato non sia in grado di rendersi conto prima che potrebbero sorgere delle differenze giuridiche. Nel secondo caso è determi- nante il momento della riconoscibi- lità da parte dell’assicurato. | nel caso di acquisto o vendita come pure noleggio di veicoli, se l’assicurato esercita quest’attività commerciale a titolo professionale; |
5 Diritto delle assicurazioni Controversie con – assicurazioni private; – assicurazioni svizzere di diritto pubblico (come ad es. AI), casse pensioni, casse malati; | – Danni corporali: alla prima manifestazione di un danno alla sa- lute, al quale fa seguito un’inabilità lavorativa o un’invalidità; – in caso di controversia per presunta falsa dichiarazione nella proposta: nel momento della dichiarazione della proposta; – in tutti gli altri casi: al momento in cui si realizza il primo evento che dà origine alle pretese nei confronti dell’assicura- zione. | |
6 Diritto dei pazienti Le liti con medici, ospedali ed altre istituzioni mediche concernenti il trattamento di lesioni dovute ad un incidente della circolazione assicurato; | Al momento di una prima violazione effettiva o presunta delle prescrizioni legali o degli obblighi contrattuali, a meno che l’assicurato non sia in grado di rendersi conto prima che potrebbero sorgere delle differenze giuridiche. Nel secondo caso è determinante il momento della riconoscibilità da parte dell’assicurato. |
Ambito giuridico: | Un caso giuridico é da considerarsi realizzato: | La copertura assicurativa é esclusa (ulteriori esclusioni figurano nell’art. E3): |
7 Contratti che concernono un veicolo Le liti derivanti dai seguenti contratti di diritto delle obbligazioni concernenti il veicolo assicurato (compresi gli accessori, quali i seggiolini per bambini, l’autoradio, ecc.): compravendita, noleggio, prestito, leasing, deposito, ordine di riparazione (elenco esaustivo); | Al momento di una prima violazione effettiva o presunta delle prescrizioni legali o degli obblighi contrattuali, a meno che l’assicurato non sia in grado di rendersi conto prima che potrebbero sorgere delle differenze giuridiche. Nel secondo caso è determinante il momento della riconoscibi- lità da parte dell’assicurato. | – nel caso di acquisto o vendita di veicoli come pure i loroacces- sori, se l’assicurato esercita quest’attività commerciale a ti- tolo professionale; – nel caso di noleggio di veicoli, se l’assicurato esercita quest’at- tività commerciale a titolo pro- fessionale; – per veicoli provvisti di targhe professionali. |
Restrizioni particolari della copertura: – per i veicoli nautici è assicurato un valore litigioso mas- simo di CHF 150 000. Se il valore litigioso supera tale importo, verranno presi a carico solo i costi che corri- spondono al valore litigioso assicurato. Il valore litigioso determinante si basa sull’intera pretesa (inclusa la do- manda riconvenzionale) e non su eventuali richieste parziali; – validità territoriale per l’acquisto di un veicolo: Europa | ||
8 Locazione di un garage Le liti in qualità di locatario a lungo termine di un garage o di un parcheggio preso in locazione per veicoli assicurati. | Al momento di una prima violazione effettiva o presunta delle prescrizioni legali o degli obblighi contrattuali, a meno che l’assicurato non sia in grado di rendersi conto prima che potrebbero sorgere delle differenze giuridiche. Nel secondo caso è determinante il momento della ricono- scibi- lità da parte dell’assicurato. | |
Validità territoriale: Svizzera. | ||
D Protezione giuridica di circolazione Premium
Nella protezione giuridica di circolazione non si applicano termini di carenza in generale.
Consulenza giuridica „Orionline“: gli assicurati hanno la possibilità di ricevere una consulenza telefonica gratuita competente, anche negli ambiti giuridici non assicurati. Ciò permette di evitare eventuali conflitti giuridici.
D1 Quali sono gli ambiti giuridici assicurati Sono assicurati i litigi in tutti gli ambiti giuridici, per i quali l’assicurato sia coinvolto in una delle caratteristiche elencate all’art. A2 cifre 2– 8. D2 Quando un caso giuridico è da considerarsi realizzato Un caso si considera realizzato: – nel diritto assicurativo: – in caso di danni a persone: alla prima realizzazione di un danno alla salute che ha causato un’incapacità al lavoro o un’invalidità. – in caso di contesa per una dichiarazione presumibilmente falsa: al mo- mento della dichiarazione; – in tutti gli altri casi di diritto assicurativo: alla prima realizzazione dell’e- vento che autorizza la rivendicazione nei confronti dell’assicurazione; – nel diritto penale: al momento della prima infrazione, presunta o effet- tiva, nei confronti delle norme giuridiche. – in tutti gli altri casi: al momento della prima infrazione, presunta o effet- tiva, nei confronti delle norme giuridiche o degli obblighi contrattuali, salvo che il contraente abbia già riconosciuto l’insorgere di differenze legali. Nell’ultimo caso menzionato, il momento della riconoscibilità è de- terminante. | sua assicurazione responsabilità civile (questa esclusione non è valida per il contraente stesso); 4 per casi derivanti dalla riscossione di crediti nei confronti di debitori ec- cessivamente indebitati (ad esempio presentazione di un attestato di ca- renza o esecuzioni incontestabili) o di crediti prescritti; 5 in caso di acquisto / vendita e noleggio di veicoli o accessori, se rappre- sentano l’attività commerciale dell’assicurato; 6 nell’ambito giuridico contratti che concernono un veicolo : per veicoli provvisti di targhe professionali; 7 liti in relazione con aeromobili con peso al decollo superiore a 5,7 ton- nellate; 8 per casi dovuti all’imputazione di un reato da pirata della strada. La legge definisce «pirata della strada» chi supera la velocità massima consentita di quanto segue: – minimo di 40 km/h su un limite di velocità di 30 km/h; – minimo di 50 km/h su un limite di velocità di 50 km/h; – minimo di 60 km/h su un limite di velocità di 80 km/h; – minimo di 80 km/h su un limite di velocità di 80 km/h. Si considera «pirata della strada» anche chi, infrangendo intenzional- mente le regole elementari del traffico, si assume il rischio elevato di provocare un incidente con vittime o feriti gravi, specialmente effet- | |
D3 Quali sono le esclusioni Non vi è copertura assicurativa (enumerazione esaustiva): 1 per la difesa di pretese di risarcimento extra-contrattuali di terzi. Questo compito spetta all’assicurazione di responsabilità civile; 2 per i casi legati eventi bellici, disordini, scioperi, radiazioni radioattive, in- cidenti chimici, attacchi di ogni tipo ai sistemi IT; 3 per casi contro un’altra persona assicurata dal presente contratto o la | tuando un sorpasso spericolato o partecipando ad una corsa non au- torizzata. 9 casi in seguito a guida in stato di ebrietà – con una concentrazione di alcol nel sangue uguale o maggiore a 1,6 per mille; – con una concentrazione di alcol nell’aria espirata uguale o maggiore a 0,80 mg/l; 10 liti in relazione ad incidenti causati intenzionalmente da parte dell’as- sicurato. |
E
Disposizioni comuni
E1 Quali sono le prestazioni fornite
1 Nei casi assicurativi Orion prende a carico, fino a concorrenza degli importi assicurati indicati negli art. A5 e B1:
a il trattamento dei casi da parte di Orion,
b le spese d’avvocato, le spese d’assistenza in caso di processo, per un mediatore o un altro fornitore esterno di servizi nonché in de- roga all’articolo E5 cpv. 2 come imputato in un procedimento pe- nale per i primi interrogatori da parte della polizia, i costi per un avvocato della prima ora fino a concorrenza di CHF 2 000. Se l’atto d’accusa conferma xxxx, sarà l’assicurato a dover rimborsare le spese a Xxxxx,
c le spese per le perizie ordinate di comune accordo con Orion o da un tribunale,
d le tasse giudiziarie o altre spese di procedura messe a carico dell’assicurato, compresi gli acconti,
e le indennità di procedura accordate alla controparte e messe a carico dell’assicurato, comprese le cauzioni,
f le spese di riscossione di una pretesa dell’assicurato a seguito di un caso assicurato, a condizione che il debitore la contesti (x.xx. secondo diritto Svizzero dall’opposizione sul precetto esecutivo). Questo fino al rilascio di un attestato di carenza beni, alla do- manda di moratoria concordataria, di una comminatoria di falli- mento o di un’attestato di insufficienza del pegno,
g l’anticipo di cauzioni penali dopo un incidente per evitare la cu- stodia cautelare dell’assicurato,
h le spese di traduzione e di viaggio necessarie per un procedimento giudiziario all’estero fino ad un importo di CHF 5 000 cadauno (prodotti Premium CHF 10 000 cadauno).
2 Generalmente non vengono prese a carico:
a le multe,
b le spese legate ad analisi dell’alcolemia o ad analisi tossicologi- che, ad accertamenti medici e psicologici o a lezioni di educazione stradale ordinate dalle autorità amministrative in materia di cir- colazione,
c le pretese di risarcimento,
d costi e commissioni del primo decreto nei procedimenti giuridici in merito a infrazioni stradali (come ad es. decreto d’accusa, de- cisione sulla multa ecc.) e procedure amministrative (ad es. in me- rito ad ammonimento, revoca della licenza ecc.). Questi sono a carico dell’assicurato anche in caso di un’eventuale contestazione. Nel prodotto Protezione giuridica della circolazione Premium, Orion si fa carico di questi costi e commissioni,
e le spese e gli onorari a carico di un terzo oppure a carico di una persona responsabile o di un’assicurazione responsabilità civile o di un’assicurazione D & O; in tal caso Xxxxx versa soltanto degli anticipi,
f le spese e gli onorari relativi a procedure di fallimento e a proce- dure di concordato, come pure in relazione ad azioni d’opposi- zione, di contestazione di graduatoria e di rivendicazione.
In caso di fallimento dell’assicurato, l’obbligo da parte di Orion di fornire prestazioni si estingue, anche per i sinistri già verificatisi.
3 Se un fatto concerne più assicurati di uno stesso contratto o di più contratti, Xxxxx ha diritto di limitare le prestazioni alla tutela degli interessi extragiudiziali, fintanto che non sia stata condotta una causa modello da avvocati scelti da Xxxxx. Per tutti gli assicurati dello stesso contratto le prestazioni vengono inoltre addizionate.
Franchigia
E2
Se è stata convenuta una franchigia, questa figura sulla polizza.
E3
Quali sono i casi esclusi dall’assicurazione
Non sono coperte da assicurazione (tutte le seguenti esclusioni hanno la priorità sulle disposizioni dell’art. B1 e C1 ma non sono valide per la protezione giuridica di circolazione Premium. Per quest’ultima valgono solamente le esclusioni elencate all’art. D3):
Esclusioni generali:
1 tutte le persone, le catteristiche, e gli ambiti giuridici che non sono espressamente indicati come assicurati negli art. A1, A2, B1 e C1;
2 i casi riguardanti pretese ed obblighi che in forza del diritto eredi- tario o per cessione / assunzione di debito sono state cedute all’as- sicurato;
3 la difesa contro pretese di risarcimento danni extracontrattuali for- mulate da terzi. Questo compito spetta all’assicurazione di respon- sabilità civile;
4 le controversie dovute ad eventi bellici, sommosse, scioperi o ser- rate, danni nucleari provocati dall’energia atomica, radiazioni radio- attive, incidenti chimici, casi concernenti attacchi di qualsiasi tipo a sistemi IT (eccezione: Protezione giuridica per la personalità e per internet secondo l’art. B1 cpv. 14) come pure da prodotti alimen- tari, piante e animali geneticamente modificati;
5 le liti risultanti dalla partecipazione a zuffe o risse;
6 i casi contro un’altra persona assicurata dal presente contratto o la sua assicurazione responsabilità civile (tale esclusione non vale per l’assicurato stesso);
7 protezione giuridica in relazione all’incasso di debiti la cui esistenza è indiscussa (eccezione: Protezione giuridica per incasso secondo l’art. B1 cpv. 12) o casi da incasso di crediti nei confronti di debitori eccessivamente indebitati (ad es. in presenza di un attestato di ca- renza di beni o esecuzioni pertinenti) o di crediti prescritti;
8 in assenza di altre assicurazioni, liti in materia di diritto dell’esecu- zione e fallimento;
9 le liti con Xxxxx, con i suoi organi, i suoi collaboratori, come pure con gli avvocati, notai, legali rappresentanti, mediatori o esperti scelti da Xxxxx o dall’assicurato.
Altre esclusioni nell’ambito della protezione giuridica per imprese: 10 liti che concernono il lavoro in nero (ad es. assenza di assicurazioni
sociali, mancanza di un permesso di lavoro);
11 in assenza di altre assicurazioni, casi in relazione all’acquisto e alla vendita di un immobile o a nuove costruzioni e ristrutturazioni non- ché in relazione ad atti preparatori agli stessi;
12 i casi che concernono il diritto di tassazione e il diritto pubblico di pianificazione (eccezione: diritto fiscale come da art. B1 cpv. 17);
13 ad eccezione della protezione giuridica per la mobilità (art. B1 cpv. 11), di E-bikes, ciclomotori e veicoli a motore che non devono essere immatricolati: le liti in qualità di proprietario, possessore, detentore, conducente, comodatario, locatario, titolare di un contratto di lea- sing, acquirente o venditore di veicoli a motore di ogni genere come pure di aeromobili e natanti con obbligo d’immatricolazione;
14 i casi derivanti dal diritto societario, delle associazioni e delle fon- dazioni (incluse la società semplice, come pure le pretese di respon- sabilità formulate contro gli organi di una società);
Altre esclusioni nell’ambito della protezione giuridica di circolazione Standard:
15 i casi in cui il conducente utilizza un veicolo non autorizzato alla cir- colazione stradale, o non è autorizzato a condurre il veicolo, o non
E4
Rinuncia ad una riduzione delle prestazioni
Xxxxx rinuncia espressamente al diritto conferitole dalla legge sul con- tratto d’assicurazione di ridurre le prestazioni in caso di sinistro causato per colpa grave; salvo nel caso in cui sussista una condanna, cresciuta in giudicato, per inabilità a condurre, dovuta all’influsso di alcol, di me- dicamenti o di stupefacenti, o per aver rifiutato di sottoporsi all’analisi del sangue. Questa limitazione non si applica al prodotto protezione giuridica di circolazione Premium.
E5
Quando vale l’assicurazione
1 L’assicurazione inizia e termina alle date indicate nella polizza. Xxxxx eroga le proprie prestazioni non prima del pagamento completo del primo premio. L’assicurazione si rinnova tacitamente di anno in anno, se non vi è disdetta scritta da parte dell’assicurato o dell’as- sicuratore al più tardi entro 3 mesi prima della scadenza del con- tratto.
2 L’assicurazione é valevole per i casi che si verificano nel corso della durata del contratto, rispettivamente dopo la scadenza del periodo di carenza ai sensi dell’ art. B1 (protezione giuridica per imprese); a condizione che il bisogno di protezione giuridica si mainfesti pure entro la durata del contratto. Nel caso in cui esista una copertura si- mile presso un assicuratore precedente che copre lo stesso rischio, e il passaggio avviene senza interruzione, il periodo di carenza non si applica. Ciò non vale quando la copertura viene estesa. La coper- tura non è accordata se un caso viene annunciato dopo l’annulla- mento della polizza o della rispettiva assicurazione complementare.
E6
Come si gestise un caso assicurativo
1 Allorquando si realizza un caso di sinistro, per il quale un assicurato intende ricorrere ai servizi di Orion, egli deve annunciarlo immedia- tamente per scritto a Orion.
2 Xxxxx decide il modo di procedere nell’interesse dell’assicurato. Lei conduce all’occorrenza le trattative nel tentativo di risolvere bona- riamente la vertenza e propone nei casi opportuni una mediazione. Lei decide se occorre un avvocato o un mediatore, o se si deve ri- chiedere una perizia. Xxxxx può limitare la garanzia di copertura per quanto concerne il contenuto e la somma. La persona assicurata è tenuta a non impartire mandati, senza prima avere ottenuto l’auto- rizzazione scritta da parte di Orion. In caso di violazione di tale ob- bligo, Xxxxx paga unicamente CHF 300 delle spese di mandato som-
matesi prima del consenso scritto. Se non disposto altrimenti, Xxxxx regola i conti con l’avvocato (anche in caso di controversia giudizia- ria) secondo il carico di lavoro. Se l’assicurato e il suo avvocato con- cordano di pagare un premio in caso di successo, quest’ultimo non va a carico di Xxxxx.
è in possesso di una licenza valida oppure conduce un veicolo che non è munito di targhe valide;
16 le liti dovute alla partecipazione attiva a competizioni e a corse di veicoli a motore (incluse le corse non autorizzate su strade pubbli- che), ivi compresi gli allenamenti;
17 i casi di accusa per non aver rispettato il limite di velocità massimo autorizzato a partire da 30 km/h nelle località, da 40 km/h fuori lo- calità e sulla semiautostrada e da 50 km/h in autostrada;
18 i casi recidivi legati ai seguenti fatti: accusa per inabilità alla guida dovuta all’influsso d’alcol, di medicamenti o di stupefacenti, come pure il rifiuto di sottoporsi all’analisi del sangue;
19 casi in seguito a guida in stato di ebrietà
– con una concentrazione di alcol nel sangue uguale o maggiore a 1,6 per mille;
– con una concentrazione di alcol nell’aria espirata uguale o mag- giore a 0,80 mg/l;
20 i casi in qualità di proprietario, detentore o conducente di aeromo- bili con un peso al decollo superiore a 5,7 tonnellate;
21 liti in relazione ad incidenti causati intenzionalmente da parte dell’ assicurato.
3 Anziché assumere le spese giusta l’art. E1, Xxxxx ha diritto a sosti- tuire l’interesse economico. Questo risulta dal valore di causa, te- nendo debitamente conto del rischio di processo e d’incasso.
4 Laddove risulti necessario incaricare un legale, in vista di una pro- cedura giudiziaria o amministrativa, come pure nel caso di un con- flitto di interessi, Xxxxx assicura all’assicurato la libera scelta dell’av- vocato. Xxxxx ha diritto di rifiutare l’avvocato proposto dall’assicurato. In talo caso, l’assicurato può proporre tre avvocati di studi legali differenti all’interno del foro competente dell’azione legale, fra i quali Xxxxx sceglierà il legale da incaricare per trattare il caso. Ciò vale indipendentemente dal fatto che sussista un obbligo di libera scelta dell’avvocato oppure che Xxxxx per altre ragioni ap- provi la designazione dell’avvocato. Il rifiuto di un avvocato non dev’essere giustificato. Qualora l’assicurato decidesse di revocare il mandato, egli è obbligato ad assumersi le spese supplementari che ne risultano.
5 L’assicurato o il suo legale s’impegna a fornire ad Xxxxx le informa- zioni e le procure necessarie. Tutti i documenti che concernono il caso, come verbali di multa, citazioni a comparire, sentenze, scambi di corrispondenza, ecc. devono essere trasmessi tempestivamente ad Orion. Quando un avvocato è stato incaricato, l’assicurato è te- nuto ad autorizzarlo ad informare Xxxxx sugli sviluppi del caso, e in particolare a mettere a disposizione di Xxxxx la documentazione ne- cessaria per esaminare la copertura assicurativa o per pronunciarsi sulla probabilità di successo in caso di processo.
6 L’assicurato non può concludere transazioni che comportino obbli- ghi per Xxxxx senza l’accordo di quest’ultima.
7 Le indennità giudiziarie e le indennità per spese riconosciute all’as- sicurato (in ambito giudiziario e non) vanno a carico di Xxxxx, nella mi- sura delle prestazioni massime da essa fornite.
E7
Divergenze d’opinione
1 Se vi sono divergenze d’opinione sul modo di procedere in un caso assicurato, oppure per quanto concerne la probabilità di successo, Orion avvisa immediatamente, per iscritto, l’assicurato, motivando la sua posizione giuridica e lo informa in merito alla possibilità di ri- correre a una procedura arbitrale entro 20 giorni. Se l’assicurato non richiede l’avvio della procedura arbitrale entro tale termine, signi- fica che vi rinuncia. A partire dal momento della ricezione di tale co- municazione, l’assicurato dovrà prendere personalmente tutte le mi- sure necessarie per tutelare i suoi interessi. Xxxxx non risponde per le misure inadeguate prese dall’assicurato, in particolare per even- tuali termini lasciati scadere. I costi della procedura arbitrale devono essere pagati in anticipo e in modo equo dalle parti, e saranno a ca- rico della parte perdente. Se una delle parti non versa l’anticipo delle spese, significa che riconosce la presa di posizione dell’altra parte.
2 Le parti scelgono di comune accordo un arbitro unico. La procedura si limiterà ad un unico scambio di scritti in cui figurano il motivo delle richieste formulate dalle parti, nonché un elenco dei loro mezzi di prova. In base a tali elementi, l’arbitro prenderà la sua decisione. Per il resto sono applicabili le norme relative del codice procedura civile svizzero (CPC).
3 Se, nel caso di un rifiuto di prestazioni, l’assicurato avvia un pro- cesso a sue spese, ottenendo un risultato più favorevole rispetto alla proposta scritta di Xxxxx, o all’esito della procedura arbitrale, Orion
si assumerà tutte le spese che ne sono derivate, come se avesse ac- consentito alla procedura.
E8
Come viene disdetto il contratto quando si verifica un caso giuridico
2 Il premio per il periodo assicurativo in corso rimane dovuto a Orion se il contratto viene disdetto dal contraente durante l’anno che se- gue l’anno di stipulazione.
3 Una consulenza telefonica del servizio telefonico Orionline non equivale a un caso giuridico assicurato e non dà diritto alla disdetta del contratto.
1 Se si verifica un caso giuridico assicurato con obbligo di prestazione di Xxxxx, il contratto assicurativo può essere disdetto per iscritto da entrambe le parti contrattuali al più tardi con l’ultima prestazione. La copertura assicurativa si estingue 14 giorni dopo la comunica- zione della disdetta all’altra parte.
E9
Diritto di revoca ed i suoi effetti
1 Il contraente d’assicurazione può revocare per iscritto la sua propo- sta o l’accettazione di stipulazione, modifica o proroga del contratto.
2 Il diritto di revoca decade due settimane dopo la stipulazione, la pro- roga o la modifica del contratto o di altra convenzione.
3 La revoca agisce in modo che la proposta o la dichiarazione di ac- cettazione risultino inefficaci sin dall’inizio.
4 Eventuali prestazioni contrattuali già erogate dovranno essere rim- borsate.
E10
Cosa avviene con i premi
1 Il primo premio va pagato quando l’assicurato riceve la polizza.
2 I premi successivi vanno versati, per ogni anno assicurativo, entro la data indicata nella polizza. In caso di pagamenti parziali, Xxxxx può applicare un supplemento su ogni rata.
3 Nel caso in cui i premi non vengano versati entro il termine dovuto, Xxxxx ha diritto di chiedere una tassa d’ingiunzione.
4 Le parti contrattuali rinunciano a riscuotere gli importi delle fat- ture inferiori a CHF 10.
5 L’assicurazione notificherà al contraente con la fatturazione even- tuali modifiche della tariffa del premio e nuove condizioni gene- rali di assicurazione al più tardi 25 giorni prima della scadenza dell’anno assicurativo e queste saranno accettate dal contraente a partire dall’anno assicurativo successivo, a meno che quest’ul- timo effettui una disdetta prima della scadenza dell’anno assicu- rativo in corso. Non sussiste un diritto di disdetta in seguito alla modifica di costi non influenzabili da Orion come ad esempio il bollo federale o la modifica del premio a causa della situazione personale del contraente (ad esempio aumento della somma del salario AVS o del fatturato annuo, modifica / ampliamento dell’at- tività aziendale ecc.).
E11
Basi per il calcolo dei premi
Il metodo di calcolo dei premi é indicato nella polizza. A seconda se il calcolo dei premi si basa sul numero di collaboratori, sulla somma dei salari o sulla cifra d’affari annua, ecc., esso va inteso nel modo se- guente:
a il numero di persone impiegate: tutti i collaboratori inclusi il titolare, i membri della famiglia del contraente che lavorano nell’impresa as- sicurata, i dipendenti a tempo parziale, il personale delle succursali,
come pure tutte le persone messe a disposizione dell’impresa assi- curata da parte di un’agenzia di collocamento.
b la somma dei salari: il totale dei salari lordi AVS versati durante l’anno d’esercizio dichiarato, più la somma dei salari lordi delle per- sone che non versano contributi AVS e quelli del personale impie- gato a tempo parziale.
c la cifra d’affari: il totale del ricavo lordo raggiunto durante l’anno d’esercizio dichiarato, derivante dalle merci prodotte, lavorate o ven- dute e/o dai servizi prestati a scopo professionale.
d la somma degli onorari: il totale degli onorari fatturati durante l’anno d’esercizio dichiarato. Bisogna pure considerare gli onorari calcolati dallo stipulante giusta le tariffe usuali SIA per quelle co- struzioni, per le quali non sono stati fatturati onorari (ad es. per co- struzioni eseguite in qualità d’impresa generale o come commit- tente).
L’assicurato è tenuto a comunicare a Orion, sulla base del risultato dell’ultimo anno d’esercizio, gli elementi che occorrono per calcolare i premi. Se l’azienda ha avviato da poco la sua attività, sono determi- nanti le cifre preventivate nel bilancio.
E12
Obbligo di dichiarare
1 Se il calcolo dei premi si basa su elementi variabili, l’assicurato ha l’obbligo, su richiesta di Xxxxx, di dichiarare i nuovi elementi. In que- sto caso il premio verrà adeguato all’inizio dell’anno assicurativo se- guente.
2 Orion ha diritto di controllare, in qualsiasi momento, i dati forniti dall’assicurato. Se quest’ultimo non ha dichiarato i dati necessari al calcolo del premio o li ha dichiarati in modo non veritiero, Xxxxx può sciogliere il contratto a partire dal momento in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere stata fatta o dal momento in cui é stata fatta in modo falso, ossia una volta scaduto il termine imposto da Xxxxx mediante lettera di sollecitazione raccomandata.
E13
Violazione degli obblighi
Xxxxx può rifiutare o ridurre le proprie prestazioni in caso di violazione colpevole dell’obbligo di notifica o di collaborazione (ad es. informa- zione intenzionalmente incompleta o inesatta su un fatto). Questo an- che nel caso in cui non risulti un obbligo di prestazione superiore.
E14
Comunicazione
1 Le notifiche di sinistro devono essere inviate ad uno degli uffici giu- ridici in Svizzera, tutte le altre comunicazioni alla sede di Orion a Basilea.
2 Tutte le comunicazioni (tra cui procedura arbitrale) deve essere nella lingua del contratto d’assicurazione.
E15
Cambiamento del luogo d’esercizio
Se l’assicurato trasferisce la sua sede sociale all’estero, l’assicurazione si estingue alla fine dell’anno assicurativo o, su richiesta dell’assicu- rato, con effetto immediato. Cambiamenti di sede sociale devono es- sere notificati ad Orion entro 30 giorni. Xxxxx ha diritto di adeguare i premi alla nuova situazione.
E16
Copertura provvisoria per nuove imprese e nuovi luoghi d’esercizio
1 Ditte e luoghi d’esercizio di nuova costituzione o acquisiti in Sviz- zera nel quadro della stessa attività dell’impresa assicurata, sono pure assicurati da questo contratto, allorquando il contraente d’as-
sicurazione partecipi al loro capitale sociale legato a diritto di voto in misura di almeno 50%.
2 L’assicurato s’impegna, entro 6 mesi dalla fondazione o dall’acqui- sizione, ad annunciare ad Orion i nuovi luoghi d’esercizio. Se omette di comunicarlo, la copertura assicurativa non é accordata per quei rischi.
3 Il premio affinché venga incluso tale rischio è dovuto a partire dal momento della fondazione o dell’acquisizione.
Sanzioni
E21
Nonostante ogni altra disposizione contrattuale, l’obbligo di fornire pre- stazioni non si applica nella misura in cui, e fintanto che sanzioni legali, economiche, commerciali o finanziarie escludano la prestazione deri- vante dal contratto di assicurazione.
E17
Retribuzione broker
Se un terzo, per esempio un mediatore, s’incarica di tutelare gli inte- ressi dell’assicurato per quanto concerne la conclusione o l’amministra- zione di un contratto assicurativo, è possibile che Xxxxx retribuisca que- sta terza persona per la sua attività per mezzo di una convenzione. Qualora l’assicurato desiderasse ricevere informazioni sul suo contratto, può rivolgersi al broker.
E18
Protezione dei dati
1 Xxxxx elabora dati derivanti dai documenti contrattuali o dalla ge- stione del contratto nei limiti imposti dalle prescrizioni di legge in materia di protezione dei dati. Utilizza tali dati in particolare per il calcolo del premio, l’accertamento del rischio, l’elaborazione dei casi di assicurazione, analisi statistiche e scopi di marketing (ad es. ana- lisi, profiling). Xxxxx può trasmettere nella misura necessaria dati a terzi in Svizzera o all’estero coinvolti nella gestione del contratto, come ad es. autorità, avvocati esterni e altri fornitori di servizi, per l’elaborazione.
2 Orion è autorizzata a comunicare per gli scopi sopra indicati i dati del cliente, compresi ad esempio i dati sulla gestione del contratto, la riscossione e i casi di assicurazione, a eventuali broker o interme- diari che agiscono per conto del cliente risp. di Orion. Orion è inol- tre autorizzata a richiedere informazioni utili presso uffici pubblici e altri terzi, in particolare in merito all’andamento dei sinistri, e a pub- blicare i dati in adempimento a obblighi regolamentari o a tutela di interessi legittimi. Tale autorizzazione vale a prescindere dalla messa a punto del contratto.
3 Orion si impegna a trattare con riservatezza le informazioni ricevute. I dati possono essere conservati in formato sia fisico che elettronico. Vengono conservati per almeno 10 anni dalla risoluzione del con- tratto, i dati da casi giuridici almeno 10 anni dalla conclusione del caso.
4 Se la persona od organizzazione assicurata non lo vieta espressa- mente, Xxxxx è autorizzata a comunicare con questa e con altre parti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici come le e-mail. Xxxxx non si assume alcuna responsabilità per la ricezione, la lettura, l’i- noltro, la copia, l’utilizzo o la manipolazione non autorizzati di in- formazioni e dati trasmessi di ogni genere.
5 Il contraente ha il diritto di richiedere a Orion le informazioni previste per legge in merito alla gestione dei dati che lo riguardano.
E19
Quale è il foro
Per le liti che risultano dal presente contratto, Xxxxx riconosce come foro la sede sociale o il domicilio dell’assicurato in Svizzera. Se l’assicurato non ha domicilio in Svizzera, il foro competente è Basilea.
E20
Quali sono le disposizioni legali applicabili
Valgono le disposizioni della legge federale sul contratto d’assicura- zione (LCA) del 2 aprile 1908.
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Orion
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