POLIZZA
POLIZZA
ASSICURAZIONE DEGLI AEROMOBILI COMBINATA: CORPI
RESPONSABILITA’ CIVILE
INFORTUNI PERDITA BREVETTO
stipulata tra la
CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI
Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxx 0 00000 Xxxxxx P.Iva n.00337460224
e la
………………………………………..
Decorrenza: ore 24 del 31.12.2012
Scadenza: ore 24 del 31.12.2016
1
CONDIZIONI PARTICOLARI
VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI E/O POLIZZE
Il presente contratto è regolato dalle condizioni Generali, dalle Norme che regolano le singole sezioni, dalle condizioni Aggiuntive e Speciali:
- sezione I°Corpi
- sezione II°Responsabilità civile verso terzi
- sezione III°Cumulativa infortuni aeronautici
- sezione IV°Perdita brevetto
AEROMOBILE | MARCHE | MTOM (Kg) | POSTI PAX | POSTI PILOTA | VALORE |
AS350B3 | I-TNAA | 5 | 2 | 1.100.000,00 € | |
XX000X0 | X-XXXX | 4 | 2 | 1.100.000,00 € | |
AS365N3 | I-TNBB | 12 | 2 | 3.000.000,00 € | |
campana | N/D | 0 | 0 | 100.000,00 € | |
AW139 | I-TNCC | 12 | 2 | 12.000.000,00 € | |
AW139 | I-TNDD | 12 | 2 | 12.000.000,00 € | |
45 | 10 | 29.300.000,00 € |
Persone a bordo come da certificato di immatricolazione.
La Contraente dichiara che gli elicotteri sono di proprietà.
VALORE TOTALE FLOTTA Euro 29.300.000,00 (compresa la campana Daisybell del valore di € 100.000,00)
1) IMPIEGO
La garanzia viene prestata per giacenza, rullaggio e voli degli aeromobili descritti in polizza e impiegati dalla PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO per tutte le attività proprie dell’Ente, nessuna esclusa, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: trasferimenti; trasporto cose o passeggeri; presentazione, e/o esibizione e/o dimostrazione; lavoro fotografico e rilievi topografici; lavori di montagna; trasporto, compreso il sollevamento, di persone o cose al verricello, gancio e simili; eliambulanza e/o soccorso e/o salvataggio; soccorso alpino, attività antincendio, trasporto carichi appesi e/o traino striscioni, addestramento, rinnovo licenze, esami, voli officina, gestione tecnica e/o manutentiva degli elicotteri, ferry flights e quant’altro di pertinenza del Contraente; utilizzo della campana Daisybell per il distacco delle valanghe; posa in opera di materiali; avioraduni; lancio manifestini; lancio paracadutisti. Sono compresi nell’assicurazione i voli per riconvalida del certificato di navigabilità.
Si precisa che è compreso in garanzia il trasporto di piccoli quantitativi di esplosivo al fine di provocare la caduta controllata di valanghe; si intende compreso il trasporto di ordigni bellici, risalenti alla 1° guerra mondiale, di interesse storico – culturale. Condizione essenziale per l’operatività della suddetta estensione è che il Contraente sia regolarmente autorizzato all’uopo, dalle competenti autorità e che si impegni ad osservare scrupolosamente le vigenti disposizioni di legge in materia, specificamente per quanto attinente alle modalità di trasporto degli esplosivi.
Si precisa inoltre che si intenderanno garantite esclusivamente operazioni di trasporto con voli separati di esplosivo o di inneschi e non aviolanci. La Contraente dichiara altresì che il confezionamento delle cariche, il loro collocamento e brillamento saranno effettuati sul posto da persone specializzate e regolarmente autorizzate.
2) LIMITI TERRITORIALI
1. L'assicurazione vale entro i limiti territoriali dell'Europa, Paesi Mediterranei, Giordania, Isole Canarie e Madera e fra detti Paesi e territori, con esclusione dei Paesi rientranti in provvedimenti d’embargo decretati dal Consiglio di Sicurezza dell’O.N.U. Inoltre, per l’estensione delle garanzie ai Rischi Guerra e Sociopolitici, la garanzia non è operante durante i voli da, per, su e nei seguenti ulteriori Paesi: ALBANIA, ALGERIA, ARMENIA, AZERBAIGIAN, BOSNIA, CECENIA, GEORGIA, LIBIA, MACEDONIA, MOLDAVIA, MONTENEGRO, KOSOVO, SERBIA, TURCHIA EST. 40°.
2. L’assicurazione tuttavia vale anche al di fuori di detti limiti territoriali nei casi in cui l’aeromobile ne sia uscito per causa di forza maggiore, fatte comunque salve le esclusioni riportate nelle singole sezioni.
3) CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEI RISCHI DI ASBESTO
Xxxx intendersi esclusa dal presente contratto ogni responsabilità, di qualsiasi natura e comunque occasionata, direttamente o indirettamente derivante, seppure in parte, da asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto.
4) CLAUSOLA DISDETTA RISCHI GUERRA E TERRORISMO
Per quanto concerne la garanzia guerra/terrorismo prestata con la presente polizza, gli Assicuratori possono liberarsi da tale impegno in qualunque momento con un preavviso di 7 giorni, salvo per quanto concerne i viaggi da e per gli Stati Uniti d’America per i quali tale preavviso può essere di sole 48 ore; i termini di preavviso decorrono dall’invio della relativa comunicazione da farsi a mezzo telex, telefax o telegramma confermati da lettera raccomandata.
Il recesso opera automaticamente per tutti i rischi indicati nel presente articolo, anche senza necessità di comunicazione, allo scadere di 48 ore dal momento dello scoppio di guerra, anche non dichiarata, fra almeno due dei seguenti Paesi: REGNO UNITO, STATI UNITI D’AMERICA, FRANCIA, RUSSIA E REPUBBLICA POPOLARE CINESE.
5) CONDIZIONI AGGIUNTIVE Violazioni intenzionali
Sono inclusi in garanzia i danni e le spese derivanti da violazioni intenzionali di leggi,
regolamenti e norme di sicurezza o di esercizio o di aeronavigabilità da parte dei piloti o di altro membro dell'equipaggio, nonché di dipendenti e/o preposti del Contraente che operino nel o sul o nelle adiacenze dell'aeromobile.
Eventi catastrofici
Sono inclusi in garanzia i danni e le spese derivanti da eventi catastrofici quali terremoti, maremoti, alluvioni, inondazioni e simili.
LIQUIDAZIONE DEL PREMIO AL 31.12.2012
Sezione I°Corpi
Premio Imponibile annuo Euro ,..
Imposte 7,50% Euro …………….
Premio Lordo annuo Euro ……………,..
Sezione II°RCT
Premio Imponibile annuo RC Euro ………………
Premio Imponibile annuo RCDL Euro ……….,.. Imposte 7,50% RC + 22,25% RCDL Euro ………….
Premio Lordo annuo Euro ……………
Sezione III° Infortuni
Premio Imponibile annuo Euro ……………..
Imposte 2,50% Euro ……………
Premio Lordo annuo Euro ……………..
Sezione IV°Perdita brevetto
Premio Imponibile annuo Euro ……………..
Imposte 2,50% Euro ……………
Premio Lordo annuo Euro ……………..
Totale sezioni I°- II°- III°- IV° Euro ………………..
Partecipazione agli Utili anticipata Sezione Corpi RO | Euro | ………………. |
Premio annuo lordo al netto della Partecipazione agli utili | Euro | ………………. |
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
- PER AEROMOBILE macchina per il trasporto aereo di persone o cose,
come definita dalle norme vigenti con esclusione dei soli ornamenti costituiti da oggetti preziosi, d’arte e d’antiquariato.
- PER ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- PER ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione.
- PER BROKER Il mandatario incaricato dall’Assicurato per la gestione
ed esecuzione del contratto riconosciuto dalla Società: Inser S.p.A.
- PER CONTRAENTE Il soggetto che stipula l' assicurazione.
- PER INDENNIZZO La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
- PER POLIZZA Il documento che prova l' assicurazione.
- PER PREMIO La somma dovuta dal Contraente alla Società.
- PER RISCHIO La probabilità che si verifichi il sinistro.
- PER SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la
garanzia assicurativa.
- PER SOCIETA' L’impresa assicuratrice.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – variazioni del rischio
Art. 1 - Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.
Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio é ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato.
L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazione all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto all'indennizzo dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.
Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si é verificata.
Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Art. 2 - L'Assicurato è tenuto a pagare, presso la Direzione della Società o la sede del Broker al quale è assegnata la polizza, alle rispettive scadenze il premio stabilito nella polizza medesima.
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati entro 60 giorni dalla decorrenza suddetta.
Previa comunicazione da parte dell’Amministrazione dell’avvenuta aggiudicazione, il rischio si intende in copertura dalle ore 24 del giorno indicato nel capitolato di gara.
Se l’Assicurato Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza
e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Modifiche dell'assicurazione
Art. 3 - Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Obblighi in caso di sinistro
Art. 4 - In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro nove giorni da quello in cui il sinistro si è verificato, o dal momento in cui la Contraente, l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.
Recesso in caso di sinistro - rinuncia
Art. 5 – La Società rinuncia al diritto di recedere dall’assicurazione dopo ciascun sinistro.
La Società potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di novanta giorni al termine di ciascuna annualità assicurativa.
Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio.
Durata e proroga dell’assicurazione
Art. 6 - Il contratto decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.
Ha durata di Quattro anni senza clausola di tacito rinnovo alla scadenza finale.
Le parti hanno comunque la facoltà di rescindere la polizza ad ogni scadenza annuale, sempre con preavviso di almeno 60 giorni.
Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Art. 7 - Tutte le comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.
Oneri Fiscali
Art. 8 - Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Foro competente
Art. 9 - Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello del luogo dove ha sede il Contraente.
Rinvio alle norme di legge
Art. 10 - Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Interpretazioni del contratto
Art. 11 - Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Obbligo di fornire i dati sull’andamento del rischio
Art. 12 - La Società alle scadenze semestrali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico cartaceo compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Gestione della franchigia
Art. 13 - Si prende atto che la Società prenderà in carico la gestione di qualsiasi richiesta di risarcimento indipendentemente dal fatto che la stessa comporti o prevedibilmente possa comportare un risarcimento inferiore alla franchigia prevista dalla presente polizza.
Successivamente la Società provvederà a richiedere all’Assicurato il rimborso dell’importo delle franchigie previste dalla presente polizza.
A tale scopo la Società, entro 120 giorni dal termine di ciascuna annualità, dovrà inviare all’Assicurato la documentazione comprovante l’avvenuta liquidazione di sinistri dell’anno precedente e/o di annualità per le quali esistesse una residua franchigia a carico dell’Assicurato, nonché la richiesta di rimborso annuo della franchigia.
L’assicurato entro 90 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione provvederà ad effettuare il rimborso dovuto.
Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
Art. 14 - Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.
Ripartizione dell’assicurazione e delega
Art. 15 - L’assicurazione è ripartita per quote tra le Imprese indicate nel riparto allegato. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto.
La Spettabile , all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara
di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.
Pertanto le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall’una all’altra parte solo per il tramite della Spettabile ..........................., la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza alla presente clausola ne conferiscono mandato.
La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici della esazione dei premi o di importi comunque dovuti all’Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.
Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA costituitisi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell’art. 1911 del c.c., essendo tutte le Imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.
La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.
Non è consentita l’associazione anche in partecipazione o di raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all’aggiudicazione della gara.
Esclusione dei danni connessi al Cambio di Data
Art. 16 - L'assicurazione esclude ogni danno causato o derivante direttamente od indirettamente da:
a) erronea o mancata elaborazione e/o gestione e/o trasferimento di dati connessi alla corretta identificazione dell'anno calendariale, della data e dell'ora e di ogni altra informazione relativa:
- al cambio dall'anno 1999 all'anno 2000 e/o
- al cambio dalla data del 21 agosto 1999 alla data del 22 agosto 1999 e/o
- ad ogni altro cambio di anno e/o data e/o ora
da parte di qualsiasi computer, altro equipaggiamento hardware o sistema o componente o sub componente informatica e/o software (in detenzione dell'Assicurato o di terzi);
b) modifica o adattamento di qualsiasi computer, altro equipaggiamento hardware o sistema o componente o sub componente informatico e/o software (in detenzione dell'Assicurato o di terzi) e fornitura di assistenza o consulenza di qualsiasi tipo, posti in essere o anche solamente tentati, al fine di consentire una corretta elaborazione e/o gestione e/o trasferimento di dati e/o di informazioni in connessione con il verificarsi dei cambi d'anno, di data o d'ora di cui al precedente punto a);
c) mancato uso od indisponibilità all'uso di qualsiasi bene, materiale od immateriale, che sia conseguenza diretta od indiretta di un'azione od omissione da parte dell'Assicurato o di terzi, riconducibili ai cambi d'anno e/o di data e/o d'ora di cui al punto a).
L'assicurazione esclude parimenti ogni obbligo della Società ad assistere e difendere l'Assicurato in relazione a qualsiasi danno riconducibile alle ipotesi sopra descritte.
Xxxxxxxx broker
Art. 17 - Broker incaricato dall’Assicurato, ai sensi di legge e riconosciuto dall’impresa di assicurazioni per la gestione ed esecuzione della presente polizza, è INSER spa
Il Contraente e l’impresa si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all’esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del broker incaricato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione ufficiale del broker all’impresa. I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza e tale procedura è accettata dall’impresa. Il pagamento eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell’art.
118 del d.lgs.209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto. Le commissioni riconosciute al Broker incaricato INSER spa sono in misura del 8 %.
Tracciabilità dei flussi
Art. 18 - La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP).
Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
SEZIONE I°- CORPI
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE CORPI
ALTRE DEFINIZIONI
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
- PER CORPO Tutto l'aeromobile con le sue pertinenze escluso il
sistema motore.
- PER GIACENZA si intende il periodo in cui l'aeromobile non è in «volo»
né in «rullaggio» come di seguito definite.
- PER PERDITA TOTALE il danno che si verifica quando l’aeromobile è perduto o
è divenuto assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile oppure quando mancano sul posto i mezzi di riparazione, e questi non possono essere provveduti facendone richiesta altrove, né l’aeromobile può essere trasportato in luogo ove siano tali mezzi; si ha altresì perdita totale quando l’aeromobile si presume perduto.
- PER RULLAGGIO si intende ogni manovra di spostamento sulla superficie,
comunque effettuata, escluse quelle rientranti nel
«volo» come di seguito definite.
- PER SISTEMA MOTORE Le unità di propulsione dell'aeromobile e cioè: a)
per i velivoli: motori, eventuali eliche, radiatori, e tutte le parti necessarie al sostegno ed al funzionamento del motore stesso; b) per gli elicotteri: il motore completo degli accessori e di tutte le parti necessarie al suo funzionamento; il rotore principale e relativa trasmissione; il rotore anticoppia e relativa trasmissione, con l'intesa che ognuno di detti gruppi costituisce un elemento separato.
- PER VOLO Si intende il periodo che intercorre dall'inizio della
corsa di decollo fino al termine di quella di atterraggio; gli elicotteri si considerano in «volo» quando hanno i rotori in moto.
DESCRIZIONE BENI ASSICURATI
AEROMOBILE | MARCHE | MTOM (Kg) | POSTI PAX | POSTI PILOTA | VALORE |
AS350B3 | I-TNAA | 5 | 2 | 1.100.000,00 € | |
XX000X0 | X-XXXX | 4 | 2 | 1.100.000,00 € | |
AS365N3 | I-TNBB | 12 | 2 | 3.000.000,00 € | |
campana | N/D | 0 | 0 | 100.000,00 € | |
AW139 | I-TNCC | 12 | 2 | 12.000.000,00 € | |
AW139 | I-TNDD | 12 | 2 | 12.000.000,00 € | |
45 | 10 | 29.300.000,00 € |
Persone a bordo come da certificato di immatricolazione.
La Contraente dichiara che gli elicotteri sono di proprietà.
VALORE TOTALE FLOTTA Euro 29.300.000,00 (compresa la campana Daisybell del valore di € 100.000,00)
Rischi assunti
Art. 1 - Sono a carico della Società i danni materiali e le spese derivanti da sinistri che l'aeromobile assicurato (indicato in polizza) subisca per tutti gli accidenti della navigazione aerea in genere, inclusi quelli derivanti da: vicende atmosferiche, incendio, urto, esplosione, collisione, investimento, caduta, naufragio. Sono a carico della Società anche i danni e le spese derivanti da sinistri dovuti a vizio intrinseco occulto dell'aeromobile, che non potesse essere scoperto con la dovuta diligenza, con esclusione, peraltro, di ogni e qualsiasi risarcimento per rimozione, riparazione o sostituzione degli organi affetti dal vizio occulto fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 13 Indennità e spese risarcibili. Sono altresì a carico della Società i danni e le spese derivanti da furto totale o parziale, anche tentato, dell'aeromobile, a condizione che il furto o il tentativo di furto non sia stato commesso od intenzionalmente agevolato dal Contraente o dalle persone di cui egli si avvale per l'esercizio della sua attività.
Rischi esclusi
Art. 2 - La Società non risponde:
A) Dei danni e delle spese derivanti:
a) da eventi catastrofici, quali terremoto, maremoto, alluvione, inondazione e simili;
b) da contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) da dolo o da inosservanza o infrazione a leggi, regolamenti, norme di sicurezza o di esercizio o di aeronavigabilità, imputabile al Contraente, nonché da dolo o da violazioni intenzionali delle predette leggi, regolamenti e norme di sicurezza da parte dei piloti o di altro membro dell'equipaggio, nonché di dipendenti o preposti del Contraente che operino nel o sul o nelle adiacenze dell'aeromobile;
d) dall'impiego dell'aeromobile per uso diverso da quello indicato in polizza, ovvero da manovre incompatibili con le caratteristiche dell'aeromobile stesso;
e) dal trasporto dell'aeromobile per xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, fluviale o aerea o comunque verificatisi durante il trasporto medesimo;
f) da impiego dell'aeromobile a scopo illecito;
g) dal fatto che l'aeromobile abbia iniziato il volo con provvista di carburante, combustibile, lubrificante e refrigerante insufficienti al volo stesso.
B) Dei danni e delle spese dipendenti totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente da:
a) guerra, invasione, atti nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato tentativo di usurpazione di potere;
b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
d) atti di sabotaggio e dolosi compiuti da xxxxx, salvo quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 1;
e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o «de facto») o altra Autorità nazionale o locale;
f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'aeromobile o sull'equipaggio dell'aeromobile in volo (inclusi i tentativi di
sequestro illegale o controllo indebito), attuato da una o più persone che si trovino a bordo dell'aeromobile e agiscano senza il consenso del Contraente;
nonché di quelli verificatisi mentre l'aeromobile si trova fuori del controllo del Contraente a causa di uno degli eventi summenzionati. L'aeromobile si riterrà nuovamente sotto il controllo del Contraente a partire dal momento in cui verrà restituito al Contraente stesso in un aeroporto incluso entro i limiti geografici di polizza e pienamente attrezzato per l'assistenza a quel tipo di aeromobile. La restitu- zione dovrà avvenire ad aeromobile parcheggiato, con i motori spenti e senza interventi forzosi.
Danni non indennizzabili
Art. 3 - La Società non risponde dei danni agli strumenti, agli impianti, alle installazioni di bordo ed alle unità di propulsione, derivanti da usura, guasto o difetto di funzionamento di qualsiasi natura compreso il vizio occulto, restando inteso che una unità di propulsione, come indicata nelle «Definizioni», è considerata un unico elemento e quindi ogni danno e le conseguenze che si producano nell'interno dell'unità di propulsione saranno esclusi dalla garanzia, a meno che il guasto o il difetto di funzionamento non sia diretta conseguenza di un danno indennizzabile a termini della presente polizza e cioè derivante da cause esterne perturbatrici del normale funzionamento dell'aeromobile.
Tuttavia la Società risponde dei danni che siano conseguenza di uno degli eventi di cui al precedente comma o che derivino da difficoltà di manovra dell'aeromobile dal medesimo cagionata e ciò sia in caso di danno parziale che di perdita totale.
Il danno da ingestione causato ad un motore a reazione da pietrisco, detriti, polvere, sabbia, ghiaccio e, simili che determini un progressivo deterioramento del motore stesso, viene considerato come usura e deterioramento e. pertanto, la Società non risponde di tale danno, a meno che si tratti di ingestione attribuibile ad un singolo evento improvviso ed imprevisto individualmente rilevato e registrato nella documentazione dell’aeromobile, causante al motore un danno tale da richiederne l’immediata rimozione.
Ciascun motore danneggiato, salvo che il danno non sia causato da un atterraggio violento o forzato, viene considerato oggetto di un reclamo separato, e la franchigia massima per ogni avvenimento (inclusi i danni alla fusoliera), rimane la franchigia stabilita per l'aeromobile stesso.
Mutamento della proprietà o dell'esercizio dell'aeromobile
Art. 4 - Se l'aeromobile assicurato viene venduto o concesso in esercizio a soggetto diverso da quello indicato in polizza, l'assicurazione cessa di pieno diritto dal momento della vendita o del mutamento di esercizio e la Società rimborserà il premio pagato e non goduto al netto delle imposte di assicurazione.
Doveri del Contraente
Art. 5 - Il Contraente è tenuto:
a) a provvedere affinché, nei luoghi di sosta o di ricovero dell'aeromobile assicurato, siano prese tutte le misure possibili dì sicurezza;
b) ad impedire che sia iniziata, anche nel corso di un viaggio, qualsiasi riparazione dell'aeromobile sinistrato senza averne ottenuta autorizzazione dalla Società;
c) a provvedere affinché, in caso di sinistro dell'aeromobile assicurato entro il perimetro dell'aeroporto, la Società ne sia informata al più presto ed il recupero sia compiuto entro il termine fissato dal competente direttore di aeroporto, in modo da evitare la rimozione d'ufficio;
d) a disporre che, in ogni caso di sinistro, l'equipaggio superstite e in mancanza il Contraente stesso con altro personale curi sollecitamente la ricerca e, se possibile, il recupero dell'aeromobile.
Obbligo di esibizione di libri e documenti dell'aeromobile
Art. 6 - A richiesta della Società, l’Assicurato è obbligato a esibire i libri e i documenti dell'aeromobile prescritti da leggi e regolamenti, nonché la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione, riparazione ed ispezione. Possono altresì essere richiesti dalla Società i rapporti di volo del Comandante o di altri membri dell'equipaggio concernenti l'esercizio tecnico dell'aeromobile o di singoli strumenti ed, infine, i rapporti di avaria o di incidente redatti dal Registro Aeronautico Italiano o da altri enti con analoga competenza.
Facoltà di ispezione
Art. 7 - La Società ha facoltà di eseguire ispezioni agli aeromobili assicurati, di visitare gli impianti e le attrezzature a terra del Contraente e di richiedere presso i relativi uffici tutti i dati informativi concernenti la manutenzione, la riparazione e l'esercizio degli aeromobili assicurati.
Somma assicurabile
Art. 8 - La somma assicurata, comunque espressa, non equivale a stima accettata.
Avviso di sinistro
Art. 9 – Fermo quanto previsto all’art.4 delle norme che regolano l’assicurazione in generale, il Contraente deve comunicare qualsiasi sinistro subito dall'aeromobile assicurato, specificando i danni che ne sono derivati e segnalando il luogo del sinistro e lo stato di sicurezza in cui si trova l'aeromobile.
Obbligo di evitare o diminuire il danno
Art. 10 - Il Contraente e le persone di cui egli si avvale per l'esercizio della sua attività hanno l'obbligo di fare quanto è loro possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell’art.1914 C.C.
Intervento della Società
Art. 11 - La Società può intervenire direttamente per limitare il danno ed ha il diritto di chiedere al Contraente e questi ha l'obbligo di fornire, se ne dispone, i mezzi ed il personale occorrenti allo scopo.
Le istruzioni della Società ed il suo intervento diretto o a mezzo di rappresentanti e periti, in qualsiasi operazione attinente al sinistro, all'accertamento del danno ed alla stima delle riparazioni, non implicano atto di possesso e non pregiudicano il diritto della Società di contestare l'efficacia totale o parziale della garanzia.
Accertamento del danno
Art. 12 - L'accertamento del danno verrà fatto dalla Società in contraddittorio con il Contraente, nel luogo del sinistro o nel primo luogo di atterraggio, se l'aeromobile danneggiato ha potuto continuare il volo.
Prima di detto accertamento, non è consentita la rimozione dell'aeromobile senza autorizzazione della Società. Nel caso che l'accertamento per una qualsiasi ragione non possa essere fatto, ovvero l'aeromobile debba essere forzatamente rimosso prima dell'intervento di un rappresentante della Società, il Contraente ha l'obbligo d i fornire la documentazione fotografica dettagliata dell'aeromobile danneggiato e del luogo dell'incidente, ripresa prima della rimozione.
Indennità e spese risarcibili
Art. 13 - La Società, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, pagherà:
a) per la perdita totale, il valore reale dell'aeromobile al momento dei sinistro, entro il limite della somma assicurata;
b) per i danni parziali, le spese di riparazione fino ai limiti indicati per la perdita totale alla lettera a). Dalla valutazione dei costi delle riparazioni dovrà essere esclusa, perché non rimborsabile, quella parte dei costi sostenuti o da sostenere per apportare miglioramenti o perfezionamenti all'aeromobile. La scelta della Ditta che dovrà eseguire le riparazioni sarà effettuata d'accordo con il Contraente.
La Società pagherà inoltre, anche se non si è raggiunto lo scopo, le spese debitamente documentate non inconsideratamente fatte dal Contraente per evitare o diminuire i danni e per adempiere alle istruzioni avute dalla Società, in quanto il loro ammontare, unitamente a quello del danno, non superi la somma assicurata.
Inoltre la Società rimborserà le eventuali spese, sostenute dal Contraente, per l'opera di ricerca, assistenza e salvataggio dell'aeromobile assicurato, nonché per il recupero dei relitti con il limite di Euro 50.000,00 per sinistro.
La Società non risponde della eventuale riduzione di valore o di possibilità di impiego dell'aeromobile, né della perdita di utile commerciale derivante dalla inattività dovuta al sinistro.
Clausola arbitrale
Art. 14 - Le divergenze sul valore commerciale dell'aeromobile al momento del sinistro, sulla stima in dettaglio delle riparazioni e sulla scelta deIla Ditta che dovrà eseguirle saranno inappellabilmente risolte a mezzo di arbitrato non rituale.
Il Collegio arbitrale, che deciderà in qualità amichevole compositore, sarà composto da un arbitro designato da ciascuna delle due Parti e da un terzo arbitro nominato di comune accordo dalle Parti stesse ovvero, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente. Ciascuna delle Parti sostiene per intero la spesa del proprio arbitro e per metà quella del terzo arbitro.
Riduzione della somma assicurata in caso di sinistro e sua ricostituzione
Art. 15 - In caso di danno anche non risarcibile a termini della presente polizza, la somma assicurata si intende automaticamente diminuita dell'importo dell'indennizzo dovuto dalla Società fino all'inizio delle riparazioni. Detto valore ridotto sarà progressivamente ed automaticamente aumentato del costo delle riparazioni effettuate nel tempo, fino al ripristino dell'intero valore iniziale salvo che, nel frattempo, non sopravvenga la scadenza della polizza.
Divieto di abbandono
Art. 16 – E’ contrattualmente esclusa, in deroga all'art.1006 del Cod. della Nav., la facoltà di abbandonare l'aeromobile alla Società.
Franchigia e deduzioni
Art. 17 - L'indennità liquidata, sia in caso di perdita totale sia in caso di danni parziali, sarà corrisposta al netto di una franchigia fissa pari al 2% della somma assicurata per l'aeromobile perduto o danneggiato. Nel caso di perdita totale sarà inoltre dedotto il valore delle parti recuperabili calcolato in percentuale su quello dell'aeromobile al momento del sinistro, con riferimento. all'elenco dei valori di dettaglio indicati dalla casa costruttrice.
Qualora si tratti di rottami, il valore sarà calcolato in base ai prezzi di mercato.
Pagamento delle indennità
Art. 18 - Il Contraente non può richiedere il pagamento dell'indennizzo prima che siano stati accertati e valutati i danni risarcibili.
Il pagamento avrà luogo entro 30 giorni dalla presentazione degli atti e dei documenti giustificativi.
Nei casi di sinistri, però, per i quali l'Autorità proceda a inchiesta per l'accertamento di eventuali responsabilità, la Società ha la facoltà di rinviare la liquidazione dell'indennità che potesse essere dovuta fino a chiusura dell'inchiesta; se gli atti sono
passati all'Autorità giudiziaria penale, o se vi è denuncia penale a carico del Contraente, dei piloti o di altro membro dell'equipaggio o di altro dipendente o preposto del Contraente, la liquidazione resta sospesa fino alla pronunzia definitiva del magistrato penale.
Nel caso di perdita totale la Società ha la facoltà di sostituire alla corresponsione dell'indennizzo, il rimpiazzo dell'aeromobile perduto con un altro aeromobile dello stesso tipo e delle stesse caratteristiche, con eguale attrezzatura e in eguale stato e grado d’efficienza.
La Società si riserva il diritto di assumere la proprietà dei relitti dell'aeromobile perduto.
In tal caso, la Società ha diritto di trattenere sull'indennizzo dovuto anche l'importo dei premi ancora a scadere sulla presente polizza per il periodo d’assicurazione in corso.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
1 Vincolo
L'assicurazione è vincolata a favore del soggetto indicato in polizza. La Società si obbliga pertanto a riconoscere detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto. La Società si obbliga inoltre:
a) a non pagare alcun indennizzo senza il preventivo consenso scritto del vincolatario;
b) a versare esclusivamente al vincolatario ogni indennizzo dovuto;
c) notificare tempestivamente al vincolatario a mezzo di lettera raccomandata l'eventuale mancato pagamento dei premi e l'eventuale mancato rinnovo della polizza alla sua scadenza, ed a considerare valida a tutti gli effetti l'assicurazione fino a quando non siano trascorsi 15 giorni dal ricevimento della stessa;
d) a non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto del vincolatario.
2 Premio complementare
A parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali resta inteso e convenuto che, qualora l'aeromobile cui si riferisce la presente garanzia, assicurato per un periodo di tempo inferiore all'anno, sia colpito da sinistro che comporti pagamenti di indennizzi e/o spese a carico della Società per un importo superiore al premio annuo dovuto per l'aeromobile stesso, il Contraente è tenuto a corrispondere per tale aeromobile un premio complementare pari alla differenza tra l'intero premio annuo e quello già corrisposto.
3 Rischio guerra
A) - A parziale deroga dell'Art. 2) lettera B) commi a) b) d) delle Norme che regolano l’assicurazione Corpi, sono a carico della Società i danni materiali derivanti da sinistri che l’aeromobile assicurato subisca a cagioni di:
a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia o no guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
b) scioperi. tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
c) atti di sabotaggio e dolosi;
d) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull’aeromobile in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da una o più persone che si trovino a bordo dell'aeromobile e agiscano senza il consenso del Contraente.
Sono altresì a carico della Società i danni materiali derivanti da sinistri che si verifichino mentre l’aeromobile si trova fuori del controllo del Contraente a causa di uno degli eventi summenzionati.
B) - L'assicurazione di cui alla presente appendice scadrà automaticamente che sia stata data o no notifica di disdetta:
a) in caso di scoppio di ostilità (sia che si tratti di una guerra dichiarata che non dichiarata) tra due o più delle seguenti Nazioni: Francia, Regno Unito, Stati Uniti d'America, ex U.R.S.S. e Repubblica Popolare Cinese. ma se l’aeromobiIe è in volo allo scoppio del conflitto, l’assicurazione, in obbedienza ai suoi termini e condizioni e, sempreché non vi siano state altre valide disdette, annullamenti o sospensioni della stessa. resterà valida fino al compimento del primo atterraggio dopo tale avvenimento;
b) in caso di qualsiasi impiego per motivi bellici di armi da guerra comportanti fissione o fusione atomica o nucleare ed ogni altra azione o forza o materiali radioattivi dovunque e in qualsiasi momento questo accada ed anche se l'aeromobile assicurato non vi è implicato.
4 Sospensione dell’assicurazione
La copertura della presente sezione è sospesa nel caso di appropriazione, confisca o requisizione dell’aeromobile assicurato da parte del Governo o di altra Autorità del paese in cui l’aeromobile é registrato.
5 Partecipazione agli utili
Viene riconosciuta in forma anticipata una Partecipazione agli Utili sui Rischi Ordinari del 20% sul 75% dei premi netti versati. In caso di modifiche del premio per inclusioni e/o vendite di aeromobili e in considerazione dell’andamento statistico della polizza, si riprocederà al calcolo della suddetta partecipazione pari al 20% sul 75% dei premi netti R.O. versati.
6 Sospensione del rischio volo
Le garanzie di volo e di giacenza prestate con la presente polizza possono restare sospese in qualsiasi momento per inattività non conseguente a sinistro comportante danni e/o spese a carico degli Assicuratori ai sensi dell’allegata clausola AVN 26A. In tal caso l’Assicurato ha diritto, al termine dell’annualità assicurativa, ad un rimborso di premio calcolato nel modo seguente e soggetto alle seguenti condizioni:
- il periodo di giacenza è soggetto ad una franchigia di trenta giorni consecutivi, restando inteso che superato detto periodo l’Assicurato ha diritto al rimborso calcolato dal primo giorno di inattività;
- il rimborso sarà calcolato facendo il pro-rata del 75% della differenza tra il tasso annuo di volo ed il tasso annuo di giacenza, pari quest’ultimo al 1,16%, per il periodo di effettiva giacenza;
- l’Assicurato non ha diritto ad alcun rimborso di premio nel caso di velivolo interessato da sinistro nel corso di validità della polizza.
SEZIONE II°- RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
MASSIMALI DI ASSICURAZIONE
per ogni aeromobile il massimale assicurato è:
R.C.T. superficie, giacenza, rullaggio e urto in volo (vedi Condizioni Speciali A-B-C) - RC Vettore (vedi Condizioni Speciali D)
La responsabilità dell’Assicuratore non potrà eccedere per ciascun incidente o serie di incidenti conseguenti ad un unico avvenimento, qualunque sia il numero dei passeggeri e/o l’ammontare dei reclami per danni a terzi, il limite massimo combinato di:
RCT Euro 50.000.000,00 con i seguenti sottolimiti:
RCV Euro 10.000.000,00 per a/m con il sottolimite di Euro 2.000.000,00 per passeggero
Resta convenuto che l’eventuale indennizzo corrisposto a titolo di infortuni passeggeri, di cui alla sezione III, sarà dedotto al massimale corrisposto a titolo di
R.C. del Vettore.
Oggetto dell'assicurazione
Art. 1 - La Società risponde, sino a concorrenza dei massimali indicati nelle Condizioni Particolari, delle somme che l'assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni da esso assicurato, o da persone delle quali o con le quali debba rispondere, involontariamente cagionati a terzi, sia per lesioni personali che per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.
Non sono considerati terzi:
a) coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente polizza;
b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a), nonché qualsiasi altro loro parente ed affine fino al terzo grado con essi convivente od abitualmente a loro carico;
c) ove l'assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati nella precedente lettera b).
Responsabilità civile del datore di lavoro e del Contraente
Art. 2 - La Società risponde delle somme che il Contraente sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) al personale dipendente assicurato con la sezione infortuni, quale civilmente responsabile, nella sua qualità di datore di lavoro ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 30.6.1965 N. 1124 con le estensioni statuite dalla sentenza n. 22 della Corte Costituzionale del 25.2.1967.
Questa garanzia è estesa al rischio delle malattie professionali tassativamente indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124 del 30 giugno 1965, o contemplate dal
D.P.R. del 9 giugno 1975 n. 482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura.
Si intendono comunque escluse le silicosi e le asbestosi.
L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento per la prima volta avanzate nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di decorrenza della polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificati gli eventi che hanno dato luogo alla malattia o lesione.
La garanzia non è operante per le richieste conseguenti a fatti o circostanze già note all'Assicurato all'inizio del periodo di assicurazione.
Il Contraente/Assicurato dichiara di non essere a conoscenza alla data del perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso, un sinistro risarcibile ai sensi della presente estensione di garanzia o una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattuale.
Il limite massimo di risarcimento dovuto dalla Società si intende fissato in misura pari, ma in eccedenza, alle indennità spettanti con la sezione infortuni.
Danni esclusi
Art. 3 - La Società non risponde dei danni e delle perdite dipendenti totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente da:
a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (siavi o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere; b)
b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
d) atti dolosi e atti di sabotaggio;
e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra Autorità nazionale o locale;
f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'aereo o sull'equipaggio dell'aereo in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito) attuato da una persona o più persone che si trovino a bordo dell'aereo e agiscano senza il consenso dell'assicurato;
g) impossibilità di controllo dell'aereo da parte dell'assicurato a causa di uno degli eventi summenzionati;
h) trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazione provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
i) rumore, vibrazioni, boom sonico e qualsiasi altro fenomeno ad essi associato, nonché da inquinamento e contaminazione di qualsiasi genere, da interferenze elettriche ed elettromagnetiche, impedimento ed interferenza nell'esercizio dei diritto di proprietà in tutta la sua estensione.
Denuncia dei sinistri e obblighi dell'assicurato
Art. 4 - Fermo quanto previsto all’art. 4 delle norme che regolano l’assicurazione in generale, la denuncia deve contenere l'esposizione dei fatti, l’indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.
L'assicurato deve far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
Gestione delle vertenze di danno - difesa civile e penale
Art. 5 - A condizione che la garanzia assicurativa sia operante, la Società si obbliga, in caso di procedimento tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, ad assumere a proprio carico le spese di difesa in ogni grado di giudizio. La
Società presta a favore dell’Assicurato la sua assistenza in sede civile e/o penale anche dopo l’eventuale tacitazione della o delle parti lese e ciò fino all’esaurimento definitivo della causa.
La Società si assume le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro il limite stabilito dal terzo comma dell’art. 1917 C.C.
Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dall’assicurato non sarà a carico della Società se non preventivamente autorizzata.
Inosservanza degli obblighi dell'assicurato
Art. 6 - L'assicurato decade da ogni diritto:
a) se dolosamente non osserva l'obbligo di avviso di cui al precedente art.4:
b) se ha agito in connivenza con i danneggiati o ne ha favorito le pretese. Se l'inosservanza alle disposizioni richiamate alla lettera a) del comma precedente è colposa. la Società ha diritto di ridurre la indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
CONDIZIONI SPECIALI
A) Assicurazione obbligatoria della responsabilità dell'esercente per danni a terzi sulla superficie a sensi dell'art. 798 Codice della Navigazione.
B) Assicurazione della responsabilità dell'esercente per danni cagionati a terzi dagli aeromobili durante la giacenza ed il rullaggio
C) Assicurazione della responsabilità dell'esercente per danni cagionati a terzi in conseguenza di urto in volo.
D) Assicurazione della responsabilità del vettore verso i passeggeri e cose trasportate, anche al gancio e verricello
Descrizione del rischio
Art. 1 - La Società risponde, nei termini previsti nelle Condizioni Particolari, dei danni cagionati a persone ed a beni sulla superficie dagli aeromobili indicati nelle condizioni stesse, anche per causa di forza maggiore, dall'inizio delle manovre per l'involo al termine di quelle di approdo, nonché durante la giacenza e gli spostamenti a mano, a traino o con i mezzi degli aeromobili stessi.
L'assicurazione vale, per i danni arrecati dagli aeromobili, dall'inizio delle manovre per l'involo al termine di quelle di approdo, per urto contro altro aeromobile in volo o contro nave in movimento, anche se, non essendovi stata collisione materiale, il danno è cagionato da spostamento d'aria o altra causa analoga.
Inoltre l'assicurazione vale per i danni alla persona subiti dalle persone trasportate sugli aeromobili in uso od eserciti dall'assicurato, dal momento in cui salgono a bordo degli aeromobili stessi fino al momento in cui ne sono discese. Tale copertura vale altresì per i danni alla persona subiti dalle persone nelle immediate vicinanze degli aeromobili, anche se, non essendovi stata collisione materiale, il danno è cagionato da spostamento d'aria o altra causa dovuta alla presenza degli aeromobili stessi.
Assicurazione bagagli ed oggetti personali
Art. 2 - L'assicurazione è estesa ai danni subiti dai bagagli del passeggero e dagli oggetti in genere che il passeggero conserva presso di sé.
Danni esclusi
Art. 3 – Oltre alle esclusioni previste dall’art.2 delle norme che regolano l’assicurazione di responsabilità civile verso terzi, la Società non risponde dei danni:
a) arrecati fuori dei limiti territoriali indicati nelle Condizioni Particolari, eccetto il caso che questi limiti vengano oltrepassati per causa di forza maggiore, per assistenza o salvataggio, ovvero per errore di pilotaggio, di condotta o di navigazione;
b) che siano diretta conseguenza di un conflitto internazionale armato o di moti civili;
c) determinati da dolo dell'assicurato.
Proroga dell'assicurazione
Art. 4 - L'assicurazione scaduta mentre un aeromobile si trova in viaggio, è prorogata di diritto fino al termine delle manovre di approdo nel luogo di destinazione, ma l'assicurato è tenuto a pagare il premio corrispondente alla proroga così usufruita.
Effetti verso i terzi
Art. 5 - La Società non può opporre al terzo alcuna causa di risoluzione né di nullità del contratto avente effetto retroattivo.
In ogni altro caso di scioglimento del contratto, la Società è tenuta verso il terzo per i sinistri verificatisi sino al momento in cui la nota di assicurazione viene ritirata dal Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione Civile, ma comunque non oltre quindici giorni da quello nel quale l'assicurato ha notificato al Ministero l'avvenuto scioglimento.
La Società è inoltre tenuta a risarcire il terzo anche nel caso che il danno sia da ritenersi escluso nei rapporti tra Società e assicurato.
Rivalsa verso l'assicurato.
Art. 6 - La Società ha azione di rivalsa contro l'assicurato per le somme pagate ai terzi danneggiati in tutti i casi in cui a sensi di legge (esclusi i danni derivanti da colpa grave) e di contratto avrebbe avuto diritto a rifiutare o ridurre la propria prestazione.
Deducibilità dell'indennità per infortunio
Art. 7 - Qualora sussista una assicurazione infortuni di volo contratta dallo stesso assicurato, la Società risponde per danni alla persona dei passeggero, nei limiti della eventuale differenza tra il risarcimento dovuto a titolo di responsabilità e la indennità spettante al danneggiato in base al contratto di assicurazione contro gli infortuni di volo, sia che questo sia stato stipulato a soddisfacimento di obblighi di legge, sia volontariamente.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
1 DANNI DA RUMORE, BOOM SONICO, ECC.
La sicurtà di cui alla presente poIizza è soggetta all’allegata clausola “Noise and Pollution and other Perils Exclusion Clause AVN46B”.
I rischi di cui alla lett. i) dell'art. 3 “Danni esclusi” delle norme che regolano l’assicurazione della Responsabilità Civile, anche in parziale deroga alla sopra citata clausola AVN46B, sono inclusi in garanzia fino alla concorrenza del massimale RCT indicato in polizza e comunque con il limite di Euro 1.550.000,00 per sinistro.
2 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
La Società rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916
c.c. verso i terzi responsabili.
3 RISCHI GUERRA
A parziale deroga dell'art. 3 “Danni esclusi” delle norme che regolano l’assicurazione della Responsabilità Civile sono inclusi in garanzia i rischi di cui alle lett. da a) a g).
La copertura terminerà automaticamente:
a) in caso di impiego per motivi bellici di armi da guerra comportanti fissione o fusione atomica o nucleare o qualsiasi altra reazione o forza o materiali radioattivi, in qualsiasi luogo e tempo l'esplosione avvenga. Non sono per tanto compresi in garanzia i danni dovuti a questo avvenimento;
b) in caso di scoppio di ostilità (sia che si tratti di una guerra dichiarata che non dichiarata) tra due o più delle seguenti Nazioni: Regno Unito, Stati Uniti d'America, Francia, ex U.R.S.S. e Repubblica Popolare Cinese.
4 ESCLUSIONE DEI RISCHI NUCLEARI
L’assicurazione esclude ogni danno causato o derivante direttamente o indirettamente dai rischi nucleari secondo quanto previsto dalla clausola “Nuclear Risks Exclusion Clause AVN 38B”
5 CAMPANA DAISYBELL
La copertura assicurativa è prestata, con il limite del massimale assicurato per la R.C., oltre che per i danni determinati e conseguenti alla navigazione dell’elicottero, anche per i danni materiali e diretti sulla superficie provocati dall’utilizzo del sistema Daisybell nel campo del distacco programmato di valanghe e quindi per la bonifica dei siti valanghivi. Trasportato per mezzo di un elicottero sulla verticale del pendio da bonificare il sistema Daisybell consiste nel far esplodere, ad una distanza compresa tra i 3 e 5 metri al di sopra del manto nevoso, una miscela di idrogeno ed ossigeno trattenuta in un apposito contenitore conico in acciaio. Tutte le operazioni di tiro sono pilotate dalla cabina dell’elicottero.
Sono compresi in garanzia, con il limite di massimale di € 1.000.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, parziali o totali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
SEZIONE III°- CUMULATIVA INFORTUNI AERONAUTICI
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE CUMULATIVA INFORTUNI
ALTRE DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intende:
- Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili;
- Beneficiario: in caso di morte, saranno gli eredi legittimi o testamentari. in caso di Invalidità Permanente saranno gli assicurati stessi.
- Tecnico di volo: il soggetto che agli atti della contraente riveste detta qualifica
Si precisa che per tecnico di volo si intende la figura professionale del dipendente del nucleo elicotteri avente mansioni di tecnico, coadiutore o membro di equipaggio durante le missioni operative dentro e fuori dall’elicottero. Qualora a bordo ci sia un numero di tecnici maggiore rispetto a quanto indicato, i tecnici in aggiunta che occupano i posti passeggero saranno assicurati come passeggeri.
CAPITALI ASSICURATI – POSTI ANONIMI PILOTA E POSTI ANONIMI PASSEGGERI E TECNICI
POSTO PILOTA (n. 10 posti anonimi)
CAPITALI Morte Euro 600.000,00
Invalidità Permanente Euro 600.000,00 Inabilità Temporanea Euro 104,00 IPNA Euro 104.000,00
PREMIO ANNUO IMPONIBILE: Euro …….. …………
IMPOSTE ……% Euro ……………
PREMIO ANNUO LORDO: Euro …….. …………
POSTO PASSEGGERO/TECNICO DI VOLO (n. 45 posti anonimi)
CAPITALI Morte Euro 600.000,00
Invalidità Permanente Euro 600.000,00 Inabilità Temporanea Euro 104,00
PREMIO ANNUO IMPONIBILE: Euro …….. …………
IMPOSTE ……% Euro ……………
PREMIO ANNUO LORDO: Euro …….. …………
Capitale assicurato I.P.N.A. posto anonimo passeggero
Il capitale assicurato a favore di eventuale pilota presente a bordo in qualità di passeggero, osservatore, od in istruzione e/o non svolgente mansioni di pilota è di:
Invalidità Permanente
Navigazione Aerea Euro 104.000,00
CLAUSOLA DI CUMULO
La somma delle garanzie di cui alla presente sezione non potrà superare per ciascuna categoria (piloti, passeggeri e tecnici) i capitali assicurati di: € 8.400.000,00
Oggetto dell'assicurazione
Art. 1 - L'Assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca, nella qualità o nell'espletamento delle attività dichiarate in polizza, dal momento in cui sale a bordo di un aeromobile fino al momento in cui ne è disceso. Tale copertura vale altresì per gli infortuni subiti dagli assicurati nelle immediate vicinanze degli aeromobili, anche se, non essendovi stata collisione materiale, il danno è cagionato da spostamento d'aria o altra causa dovuta alla presenza degli aeromobili stessi.
E’ considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.
Sono considerati infortuni anche:
a) l'asfissia non di origine morbosa;
b) gli avvelenamenti acuti. da ingestione o da assorbimento di sostanze;
c) l'assideramento o il congelamento;
d) i colpi di sole o di calore;
e) le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti. Sono comprese le ernie da sforzo;
f) gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza;
g) gli infortuni derivanti da atti di terrorismo, a condizione che l'assicurato non vi abbia preso parte attiva;
h) gli infortuni occorsi in conseguenza di imprudenza o negligenza gravi dell'Assicurato in qualità di passeggero.
In caso di incidente aeronautico e/o di terrorismo aereo, sono compresi in garanzia anche gli infortuni occorsi al di fuori dell'aeromobile durante atti compiuti per solidarietà umana e/o salvaguardia della propria integrità fisica. In tali circostanze l'assicurazione comprende, oltre agli infortuni di cui ai precedenti commi, altresì l'annegamento e gli infortuni derivanti da imprudenza o negligenza anche gravi dell'assicurato.
Rischi esclusi
Art. 2 - Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:
a) verificatisi in occasione di voli effettuati anche come passeggero:
- su qualsiasi mezzo che non sia classificato aeromobile dalle competenti Autorità quali deltaplani, ultraleggeri e girocotteri;
- su aeromobili non in regola con le disposizioni di legge, di regolamenti o norme e abilitazioni relative allo stato di navigabilità e di efficienza, nonché su aeromobili il cui equipaggio non abbia i prescritti brevetti, licenze ed abilitazioni in regolare corso di validità, quando la irregolarità sia nota all'Assicurato;
b) verificatisi in occasione di voli effettuati per tentativi di primati, gare e competizioni di ogni genere e relative prove preparatorie;
c) causati da dolo del Contraente, dell'Assicurato o del beneficiario;
d) causati da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
e) causati da guerra e insurrezioni;
f) causati da movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
g) causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).
Persone non assicurabili
Art. 3 - Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi. Di conseguenza l'assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni.
Variazioni nel numero delle persone assicurate
Art. 4 - Il Contraente ha facoltà di aggiungere altre persone oppure di escludere una o più di quelle già assicurate. La facoltà di esclusione non potrà comunque essere esercitata nei confronti delle persone colpite da infortunio che comporti indennizzi e/o spese a carico della Società: così pure nel caso di assicurazione anonima di più persone occupanti i posti in un unico aeromobile, qualora risulti colpita anche una sola di esse.
Le variazioni devono essere comunicate per iscritto alla Società ed hanno effetto dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione stessa o di quello successivo eventualmente indicato dal Contraente.
Il Contraente dovrà corrispondere, entro 30 giorni dalla richiesta della Società, la differenza di premio per le persone aggiunte. In mancanza, l'assicurazione relativa alle persone aggiunte è sospesa dal ore 24 del 30" giorno e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui viene corrisposta la differenza di premio.
Il premio da corrispondere per le persone aggiunte e quello da restituire per le persone escluse sarà determinato in conformità alla Tariffa vigente al momento della variazione.
Denuncia dell'infortunio e oneri relativi
Art. 5 - Fermo quanto previsto dall'art.4 delle C.G.A. la denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato dai certificati medici.
Nel caso d'inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze.
L'Assicurato, o in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari.
Le spese relative ai certificati medici e, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione, quelle di cura, sono a carico dell'Assicurato.
Criteri di indennizzabilità
Art. 6 - La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'art. 8 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Morte
Art. 7 - L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica anche successivamente alla scadenza dell'assicurazione - entro due anni dal giorno dell'infortunio.
Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.
L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.
Invalidità permanente
Art. 8 – L’indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se la invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza dell'assicurazione - entro due anni dal giorno dell'infortunio.
L’indennità per invalidità permanente parziale verrà calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in base alle percentuali previste dalla “TABELLA INAIL” di cui al D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124, riportata di seguito.
TABELLA INAIL PER LA LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITA’ DI INVALIDITA’ PERMANENTE
DESCRIZIONE | Percentuale | ||
des. | sin. | ||
Sordità completa di un orecchio | 15% | ||
Sordità completa bilaterale | 60% | ||
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 35% | ||
Perdita anatomica o atrofica del globo oculare senza possibilità di applicazioni di protesi | 40% | ||
Altre menomazioni della facoltà visiva (vedere relativa tabella) | |||
Stenosi nasale assoluta unilaterale | 8% | ||
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 18% | ||
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: a) con possibilità di applicazione di protesi efficace b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace | 11% 30% | ||
Perdita di un rene con integrità del rene superstite | 25% | ||
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica | 15% | ||
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità | |||
Esiti della frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio | 5% | ||
Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola | 50% | 40% | |
Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola | 40% | 30% | |
Perdita del braccio: a) per disarticolazione scapolo-omerale b) per amputazione al terzo superiore | 85% 80% | 75% 70% | |
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell’avambraccio | 75% | 65% | |
Perdita dell’avambraccio al terzo medio o perdita della mano | 70% | 60% | |
Perdita di tutte le dita della mano | 65% | 55% |
Perdita del pollice e del primo metacarpo | 35% | 30% | |
Perdita totale del pollice | 28% | 23% | |
Perdita totale dell’indice | 15% | 13% | |
Perdita totale del medio | 12% | ||
Perdita totale dell’anulare | 8% | ||
Perdita totale del mignolo | 12% | ||
Perdita della falange ungueale del pollice | 15% | 12% | |
Perdita della falange ungueale dell’indice | 7% | 6% | |
Perdita della falange ungueale del medio | 5% | ||
Perdita della falange ungueale dell’anulare | 3% | ||
Perdita della falange ungueale del mignolo | 5% | ||
Perdita delle due ultime falangi dell’indice | 11% | 9% | |
Perdita delle due ultime falangi del medio | 8% | ||
Perdita delle due ultime falangi dell’anulare | 6% | ||
Perdita delle due ultime falangi del mignolo | 8% | ||
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito con angolazione tra 110°e 75° a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 30% 35% 45% 25% | 25% 30% 40% 20% | |
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in flessione massima o quasi | 55% | 50% |
DESCRIZIONE | Percentuale | ||
des. | Sin. | ||
Ancludosi totale dell’articolazione del gomito in estensione completa o quasi a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | |||
40% | 35% | ||
45% | 40% | ||
55% | 50% | ||
35% | 30% | ||
Anchilosi completa dell’articolazione radio-carpica in estensione rettilinea | 18% | 15% | |
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione | |||
a) in semipronazione | 22% | 18% | |
b) in pronazione | 25% | 22% | |
c) in supinazione | 35% | 30% | |
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole | 45% | ||
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta Che non renda possibile l’applicazione di un apparecchio di protesi | 80% | ||
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto | 70% | ||
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore quando non Sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato | 65% | ||
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l’applicazione di un Apparecchio articolato | 55% | ||
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede | 50% |
Perdita dell’avampiede alla linea tarso-metatarso | 30% | ||
Perdita dell’alluce e corrispondente metatarso | 16% | ||
Perdita totale del solo alluce | 7% | ||
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si dà luogo ad alcuna indennità ma Xxx concorra la perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il | 3% | ||
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio | 35% | ||
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto | 20% | ||
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri | 11% |
NB: In caso di constatato mancinismo, le percentuali di riduzione dell’attitudine al lavoro stabilite per l’arto destro si intendono applicate all’arto sinistro e quelle del sinistro al destro.
TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE MENOMAZIONI DELL’ACUTEZZA VISIVA
Visus Perduto | Visus residuo | Indennizzo dell’occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore) | Indennizzo dell’occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore) |
1/10 | 9/10 | 1% | 2% |
2/10 | 8/10 | 3% | 6% |
3/10 | 7/10 | 6% | 12% |
4/10 | 6/10 | 10% | 19% |
5/10 | 5/10 | 14% | 26% |
6/10 | 4/10 | 18% | 34% |
7/10 | 3/10 | 23% | 42% |
8/10 | 2/10 | 27% | 50% |
9/10 | 1/10 | 31% | 58% |
10/10 | 0 | 35% | 65% |
1) In caso di menomazione binoculare, si procede al conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio
2) La valutazione è riferita all’acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
3) Nei casi in cui la valutazione è riferita all’acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di invalidità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti dell’entità del vizio di refrazione.
4) La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l’altro normale, è valutata il 16% se si tratta di infortunio agricolo.
5) In caso di afachia monolaterale con visus corretto:
di 10/10, 9/10, 8/10 | 15% |
di 7/10 | 18% |
di 6/10 | 21% |
di 5/10 | 24% |
di 4/10 | 28% |
di 3/10 | 32% |
Inferiore a 3/10 | 35% |
6) In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell’acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.
La perdita assoluta ed irrimediabile dell'uso funzionale di un arto o di un organo viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.
Nel caso di perdita anatomica o funzionale di più arti od organi, l'indennità viene stabilita mediante addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione sino al limite massimo del 100%.
Per le falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera invalidità permanente soltanto la asportazione totale. L'indennità per la perdita funzionale od anatomica di una falange del pollice o dell'alluce è stabilita nella metà mentre per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.
Nel caso di ernia che per essere determinata da infortunio (ernia traumatica) risulta compresa in garanzia l'indennità è stabilita come segue:
- se l'ernia è operabile: fino a trenta giorni di indennità per inabilità temporanea, se tale indennità è contemplata in polizza;
- se non risulta operabile: indennità fino al 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente.
Questi massimi valgono anche se l'ernia è bilaterale.
Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione.
In tutti gli altri casi la valutazione del grado di Invalidità Permanente sarà effettuata facendo riferimento alla Tabella allegata al D.P.R. del 30.06.1965 n.1124 (Settore Industria) con rinuncia alle franchigie relative stabilite, nonché alle successive eventuali modificazioni, con l'intesa che le percentuali indicate nella Tabella anzidetta vengano riferite ai capitali assicurati per il caso di invalidità permanente.
La Società prende atto che se l'Assicurato risulta mancino il grado di invalidità per il lato destro sarà applicato al sinistro e viceversa.
Nel caso in cui l'Assicurato subisca un infortunio ad un arto superiore o ad una mano o ad un avambraccio e risultasse che questi erano gli unici perfettamente integri o tali che venissero usati come "destri" si dovrà tenere conto di ciò anche nella valutazione del grado di invalidità permanente.
Inabilità temporanea
Art. 9 – L’indennizzo per inabilità temporanea è dovuto:
a) integralmente, per ogni giorno in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle sue occupazioni;
b) al 50%, per ogni giorno in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue occupazioni.
L'indennizzo per inabilità temporanea viene corrisposto per un periodo massimo di 365 giorni.
L'indennizzo per inabilità temporanea è cumulabile con quelli dovuto per invalidità permanente o per morte.
Modalità di valutazione del danno
Art. 10 - Le divergenze sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata dell'inabilità temporanea, nonché sull'applicazione dei criteri dì indennizzabilità previsti dall'art.6 sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio
dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede, a scelta della Società, presso la sede della Società stessa o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'inden- nizzo.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolati per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
Responsabilità del Contraente
Art. 11 - Poiché la presente assicurazione è stata stipulata dal Contraente, anche nel proprio interesse quale possibile responsabile del sinistro, si conviene che qualora l'infortunato o, in caso di morte, i beneficiari di cui all'art.7 (o soltanto qualcuno di essi) non accettino, a completa tacitazione per l'infortunio, l'indennizzo dovuto ai sensi della presente polizza ed avanzino verso il Contraente maggiori pretese a titolo di responsabilità civile, detto indennizzo nella sua totalità viene accantonato, per essere computato nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione.
Qualora l'infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall'azione di responsabilità civile, o rimangano in essa soccombenti, l’indennizzo accantonato viene agli stessi pagato sotto deduzione, a favore del Contraente, delle spese di causa da lui sostenute.
CONDIZIONI SPECIALI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE DEL PERSONALE NAVIGANTE (art. 935 C.N.)
Art. 1 - La garanzia di cui alla presente polizza vale anche per gli infortuni che le persone assicurate subiscano durante la permanenza per ragioni di servizio negli aerodromi ed eliporti o in qualsiasi altra località di atterraggio o ammaraggio autorizzati o forzati e durante le conseguenti operazioni.
Per l’identificazione delle persone assicurate farà fede la dichiarazione del Contraente.
Art. 2 - A parziale deroga dell'art. 2 delle norme che regolano l'assicurazione cumulativa infortuni, la garanzia comprende:
- gli infortuni cagionati da dolo del Contraente con diritto di rivalsa;
- il caso di ernia causata da infortunio, restando inteso che se l'ernia è operabile la società rimborsa le spese effettivamente sostenute dall'infortunato fino a Euro 1.032,00 mentre se non è operabile la società corrisponde una indennità pari al 15% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale;
- il caso di morte derivante da febbre perniciosa causata da infezione malarica; in questa ipotesi spetta agli aventi diritto un terzo della somma assicurata per il caso di morte.
Art. 3 - A parziale deroga dell'art. 8 delle norme che regolano l'assicurazione per la liquidazione delle invalidità permanenti saranno applicate le percentuali previste dalle Tabelle e relative note contenute nell'allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia prevista dalla legge stessa.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
Buona fede
Art.1 - L'eventuale omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte della Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale o comunque involontario, non pregiudicheranno questa assicurazione.
Altre assicurazioni
Art.2 - Gli assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare preventivamente l'esistenza di altre assicurazioni infortuni e malattia.
Esonero denuncia infermità e difetti fisici
Art.3 - Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le infermità, le mutilazioni o i difetti fisici da cui gli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire.
Inabilità permanente navigazione aerea
Art. 4 - La garanzia prestata per il caso di inabilità permanente alla navigazione aerea è operante se il posto è occupato da un pilota o tecnico dì volo munito di regolare brevetto e soggetto all'assicurazione obbligatoria di cui all'art. 935 del Codice della Navigazione.
Se le conseguenze di una lesione traumatica, riportata in un infortunio indennizzabile a sensi di polizza, sono tali da provocare contemporaneamente, sia una invalidità permanente generica, totale o parziale, sia l'inabilità permanente alla navigazione aerea che comporti il ritiro definitivo del brevetto aeronautico, e ciò in seguito a decisione della Commissione Sanitaria Appello del Ministero della Difesa l'Assicurato avrà diritto solo alla corresponsione della maggiore fra le due indennità liquidabili in base ai capitali rispettivamente previsti per l'invalidità permanente generica e per l'inabilità permanente. alla navigazione aerea.
Qualora la maggiore fra le suddette indennità sia quella inerente all'inabilità permanente alla navigazione aerea, il pagamento è subordinato alla presentazione del certificato della Commissione predetta, dal quale deve risultare che la dichiarata inabilità permanente alla navigazione aerea è conseguenza diretta delle lesioni causate dall'infortunio.
Posti passeggero autorizzati/assicurati
Art. 5 - Qualora l'aeromobile assicurato indicato in polizza disponga di un numero di posti passeggero autorizzati maggiore di quelli assicurati e al momento di un sinistro indennizzabile a termini di polizza, i passeggeri a bordo dell'aeromobile stesso dovessero risultare in numero maggiore di quello dei posti assicurati, le somme garantite saranno ridotte nella proporzione esistente tra il numero dei posti passeggeri assicurati e quello dei passeggeri effettivamente trasportati.
Agli effetti dell'applicazione della regola proporzionale, nel numero dei passeggeri effettivamente trasportati non saranno inclusi quelli che risultassero assicurati contro gli infortuni dallo stesso Contraente con altra garanzia in forma nominativa.
Assicurazione congiunta
Art. 6 - L’assicurazione è stipulata anche per conto e nell'interesse del soggetto indicato in polizza come Contraente congiunto.
Rischi guerra
Art. 7- A deroga della lett. e) dell'art. 2 “Rischi esclusi” sono inclusi in garanzia gli infortuni causati da guerra, insurrezioni purché l'Assicurato non vi abbia partecipato attivamente.
La copertura terminerà automaticamente:
a) in caso di impiego per motivi bellici di armi da guerra comportanti fissione o fusione atomica o nucleare o qualsiasi altra reazione o forza o materiali radioattivi, in qualsiasi luogo e tempo, l'esplosione avvenga. Non sono pertanto inclusi in garanzia. i danni dovuti a questo avvenimento;
b) in caso di scoppio di ostilità (sia che si tratti di una guerra dichiarata che non dichiarata) tra due o più delle seguenti Nazioni: Regno Unito, Stati Uniti d'America, Francia, ex U.R.S.S. e Repubblica Popolare Cinese.
Rinuncia al diritto di surrogazìone
Art. 8 - la Società rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell'art.1916 c.c. verso i terzi responsabili dell'infortunio.
Rimborso spese cura / rette degenza
Art. 9 – si intende incluso in garanzia fino alla concorrenza del massimale di Euro 5.064,00 il rimborso delle spese rese necessarie da un evento considerabile come infortunio a termini di polizza ed effettivamente sostenute per:
a) accertamenti diagnostici;
b) onorari dei medici nonchè, in caso di intervento chirurgico, dei chirurghi, degli aiuti, degli assistenti, degli anestesisti e di ogni altro partecipante all'intervento, diritti di sala operatoria e materiale di intervento;
c) cure comprese quelle termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), medicinali, trattamenti fisioterapici e rieducativi;
d) rette di degenza in ospedali o case di cura;
e) trasporto dell'Assicurato in autoambulanza all'istituto di cura.
La denuncia dell'infortunio, anche agli effetti dell'assicurazione di cui alla presente garanzia, deve essere fatta nei termini e con le modalità previsti dalla polizza; in caso di ritardata denuncia non vengono rimborsate le spese relative al periodo anteriore al giorno della denuncia stessa.
Il rimborso viene effettuato dalla Società, a cura ultimata, su presentazione, in originale. da parte dell'Assicurato o dei suoi eredi, dei documenti giustificativi (notule del medico, ricevute del farmacista o dell'ambulatorio, conto dell'ospedale o clinica e simili), debitamente quietanzati.
La domanda di rimborso di dette spese, corredata dei documenti giustificativi di cui sopra, deve essere presentata alla Società, sotto pena di decadenza. entro il trentesimo giorno successivo a quello in cui è terminata la cura medica.
Malattie contratte in servizio e per cause di servizio
Art.10 L’assicurazione viene estesa alle malattie contratte in servizio e per cause di servizio ( comprese, a titolo esemplificativo e non limitativo, le malattie da contagio) che abbiano per conseguenza la morte o l’invalidità permanente.
L’operatività della garanzia è subordinata alla condizione che la malattia insorga nel corso del rapporto assicurativo e si manifesti entro un anno dalla data di cessazione del rapporto stesso.
Sono escluse dalla garanzia le nevrosi, le malattie mentali e quelle che sono conseguenza diretta o indiretta di trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.
Non si darà luogo ad indennizzo per l’invalidità permanente, causata da malattia contratta in servizio e per cause di servizio, quando questa sia di grado pari o inferiore al 15% della totale.
Se invece essa risulterà superiore al 15% della totale l’indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente.
Relativamente a questa garanzia la copertura prestata dalla Compagnia di Assicurazione è a secondo rischio rispetto all’”Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” disciplinata dal Testo Unico in materia approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica del 30.06.1965 n. 1124.
Esclusione dei rischi nucleari
Art.11 L’assicurazione esclude ogni danno causato o derivante direttamente o indirettamente da rischi nucleari secondo quanto previsto dall’allegata clausola “Nuclear Risks Exclusion Clause AVN38B”.
Esclusione dei rischi da rumore e inquinamento
Art.12 L’assicurazione esclude ogni danno causato o derivante direttamente o indirettamente da rumore e inquinamento secondo quanto previsto dall’allegata clausola “Noise and Pollution and Other Perils Exclusion Clause AVN46B”
SEZIONE IV
Xxxxxxx Xxxxxxxx
Polizza di assicurazione contro la perdita professionale di pilota commerciale e/o di linea
La Società, alle Condizioni Generali e Particolari della presente polizza, assicura la non idoneità psicofisica al mantenimento della licenza professionale di pilota; l’assicurazione è stipulata con la Società
Il Contraente dichiara e la Società prende atto che l’Assicurato è il pilota come di seguito indicato, titolare di licenza professionale commerciale.
NOME | DATA DI NASCITA | SOMMA ASSICURATA € | |
1 | Xxxxxxx Xxxxxx | 06.11.1967 | 298.099,00 |
2 | Xxxxxxxxxxx Xxxxxx | 23.10.1969 | 298.099,00 |
3 | Xxxxxx Xxxxxxx | 18.05.1965 | 261.410,00 |
4 | Xxxxx Xxxxxx * | 01.06 1957 | 217.842,00 |
5 | Xxxxxxx Xxxxxxxxx | 29.02.1964 | 252.238,00 |
6 | Xxxxxxxx Xxxxx | 22.10.1981 | 298.099,00 |
7 | Xxxxx Xxxxxxxxx | 20.07.1965 | 261.410,00 |
8 | Xxxxx Xxx | 11.10.1959 | 229.307,00 |
9 | Xxxxxx Xxxxxxxxx | 12.01.1969 | 298.099,00 |
10 | Xxxxxx Xxxxxxx | 21/11/1976 | 298.099,00 |
11 | Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx | 09/10/1979 | 298.099,00 |
NOTA BENE: il pilota Xxxxx Xxxxxx è titolare di licenza di volo con certificato medico valido solo con copilota qualificato (OML) - 1 CL e si intende assicurato in deroga alla esclusione di cui all’art. 8.h)
DEFINIZIONI
Nel testo contrattuale le sottoindicate denominazioni hanno il seguente significato
1. Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione;
2. Contraente: la persona fisica o la persona giuridica che stipula il contratto;
3. Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche, obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza una invalidità che determini la revoca della licenza;
4. Licenza: titolo aeronautico che abilita all’esercizio professionale delle attività autorizzate dietro compenso;
5. Malattia: alterazione a carattere evolutivo dello stato di salute non dipendente da infortunio, che determini la revoca della licenza;
6. Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
7. Proposta: questionario che, debitamente compilato dall’assicurato, costituisce parte integrante e fondamento del contratto di assicurazione;
8. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
9. Società: l’impresa assicuratrice;
10. Somma assicurata: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato nella “proposta”, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 2 – Efficacia dell’assicurazione – pagamento del premio: 1. L’assicurazione ha effetto dall’ora e dal giorno indicati nel frontespizio di polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti, e salvo diversa pattuizione, ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento di quanto dovuto, ferma restando la decorrenza del contratto e la sua durata nonché le scadenze stabilite per il pagamento delle rate di premio successive.
2. Il premio è unico e indivisibile e quindi è sempre dovuto per intero, anche quando ne sua stato concesso il frazionamento in più rate.
3. L’intero premio convenuto o, nel caso di premio rateato, la prima rata di esso devono essere pagati all’atto della stipulazione della polizza; le rate successive devono essere pagate alle scadenze pattuite contro rilascio di regolari quietanze emesse dalla Società.
4. Per il pagamento delle rate successive alla prima è concesso un termine di tolleranza di 15 giorni, trascorso il quale l’assicurazione resta sospesa e riprende vigore soltanto alle ore 24 del giorno del pagamento di quanto dovuto, ferme restando la durata del contratto e le scadenze stabilite per il pagamento delle rate di premio successive.
5. Trascorso il termine di 15 giorni di cui sopra, trova applicazione quanto stabilito dall’Art. 1901 del Codice Civile.
Art. 3 – Aggravamenti di rischio: 1. Il Contraente deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
2. Gli aggravamenti di rischio non comunicati o non accettati dalla Società possono comportare la perdita del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 522 Cod.Nav..
Art. 4 – Diminuzione di rischio: Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile, a ridurre il premio dietro comunicazione del Contraente e rinuncia al diritto di recesso.
Art. 5 – Oneri fiscali: Le imposte, le tasse ed i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 6 – Legge regolatrice del contratto e giurisdizione: La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE CONTRO LA PERDITA DI LICENZA
Art. 7 – Oggetto dell’assicurazione: 1. La Società corrisponderà la somma assicurata nel caso di revoca definitiva della licenza professionale di pilota di cui l’Assicurato è titolare, dovuta alla perdita di idoneità psicofisica a seguito di infortunio
o malattia. La somma assicurata sarà pagata all’Assicurato decorsi 60 giorni dalla data di revoca definitiva della licenza, da parte dell’Istituto Medico Legale dell’Aeronautica Militare Italiana o da altro Ente al quale per legge sia riconosciuta la competenza per l’accertamento della idoneità psicofisica al volo. All’atto del pagamento la presente assicurazione si intende risolta.
Art. 8 – Esclusioni: 1. La somma assicurata non è dovuta nel caso in cui la morte dell’Assicurato avvenga durante il periodo di validità della polizza ma prima della revoca definitiva della licenza.
2. La somma assicurata non è dovuta nei casi in cui il giudizio di revoca della licenza sia:
a) dovuto a malattie veneree od a cause da esse direttamente o indirettamente derivanti;
b) dovuto ad infortunio o malattia contratta durante: guerra, guerra civile, invasione o mentre l’Assicurato presta servizio presso le FF.AA., o la partecipazione volontaria a sommosse, rivolte di ogni specie;
c) causato direttamente o indirettamente da atti di autolesionismo o dall’essersi deliberatamente esposti a pericoli eccezionali (salvo il caso di tentativo di salvataggio di vite umane o per evitare la distruzione dell’aereo), o da atti penalmente rilevanti o da lesioni subite in qualsiasi stato di infermità mentale anche temporanea;
d) conseguenza diretta o indiretta dell’assunzione di sostanze tossiche, alcooliche, allucinogene o narcotiche di qualsiasi genere.
e) dovuto a sieropositività H.I.V. ovvero A.I.D.S. conclamato.
f) causata da infortuni o malattie derivanti dall’esercizio dei seguenti sport: salti dal trampolino con sci, guidoslitta, polo e caccia a cavallo, caccia grossa, atletica pesante, pugilato, lotta nelle sue varie forme, pelota, calcio con squadre partecipanti a gare di campionato, rugby, baseball, sci acquatico, paracadutismo, immersioni con autorespiratore, nonché dall’uso di apparecchi per il Volo da Diporto o Sportivo (deltaplani, parapendio, ULM etc.); dalla partecipazione a corse o gare, tentativi di primato ed alle relative prove od allenamenti. Salvo che si tratti di: corse podistiche, gare bocciofile, pesca, tiro a segno, tiro a volo e simili, scherma, tennis, manifestazioni e gare aeree non acrobatiche iscritte nei calendari dell’Aeroclub d’Italia e della Fédération Aéronautique Internationale;
g) conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione nel nucleo dell’atomo e/o di radiazioni atomiche;
h) causata da malattia o disfunzione o altra alterazione cardiovascolare rilevata a mezzo ellettrocardiogramma od ecocardiogramma (salvo che l’Assicurato, prima dell’inizio della polizza, sia stato sottoposto al periodico esame elettrocardiografico, come prescritto dagli Istituti Medici competenti all’accertamento dell’idoneità psicofisica alla licenza, che non abbia evidenziato alcuna anomalia);
i) causato da malattia di natura o di origine psicopatica, psiconeurotica od epilettica oppure di natura non diagnosticabile in base a sintomi evidenti;
l) determinata da ogni cambiamento generalizzato negli standard medici imposti dalle autorità competenti al rilascio della licenza, durante il periodo di validità della polizza.
Art. 9 – Recesso dal contratto: 1. Il contratto è risolto con effetto immediato se l’Assicurato cessa di far parte del personale navigante dell’Aviazione Civile Italiana.
2. Il Contraente qualora sia persona diversa dall’Assicurato e sia a questo legato da un contratto di lavoro, deve comunicare alla Società: il cambiamento o la cessazione di attività, la dichiarazione di insolvenza o l’assoggettamento a liquidazione coatta ed amministrativa, il cambiamento di ragione sociale, la fusione con terzi, la destinazione delle persone assicurate ad altre attività. La Società, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, ha la facoltà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata r.r. con effetto dalle ore 24,00 del 15° giorno successivo a quello di arrivo a destinazione della lettera stessa.
3. Dopo ogni denuncia di sinistro ed in caso di rifiuto della Società di pagare la somma assicurata le parti, entro 30 giorni dalla notificazione del rifiuto, hanno la facoltà di recedere dal contratto con lettera raccomandata r.r. con effetto dalle ore 24,00 del 15°giorno successivo a quello di arrivo a destinazione della lettera stessa.
4. Nei casi previsti dai precedenti commi 1, 2, 3, la Società restituirà entro 30 giorni dal recesso, la quota di premio imponibile pagato relativo al periodo di assicurazione non corso.