FAQ 1
PROCEDURA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE UN CONTRATTO DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO, DELLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL POLO STRATEGICO NAZIONALE. CIG: 9066973ECE. CUP: J51B21005710007.
FAQ 1
1. QUESITI SU DISCIPLINARE DI GARA
1.1 QUESITO
ll Disciplinare, all’art. 10, ultimo punto (pag. 18), prevede che, in caso di aggiudicazione e stipula del contratto di concessione, l’operatore economico aggiudicatario dovrà “rilasciare una cauzione definitiva per la gestione dell’infrastruttura. Cauzione definitiva a favore della Stazione Appaltante di importo pari ad € 72.300.000,00, pari al 10% dell’investimento stimato di € 723.300.000,00, salvo gli incrementi ai sensi dell’art. 103 del Codice. Rimangono ferme le riduzioni di cui all’art. 93 del Codice dei Contratti.”
L’incremento dell'importo di garanzia preconizzato dal Disciplinare è riferito all’art. 103 del Codice che parla di “aggiudicazione con ribassi”, riferendosi, dunque, al ribasso che è stato valutato ai fini dell’aggiudicazione stessa e che è stato presentato in sede di offerta economica. La disposizione menziona la base di calcolo della garanzia (che, nel caso di specie, è costituita dall’importo degli investimenti e non da quello dei ricavi), ma non specifica a quale ribasso fare riferimento per l’eventuale aumento dell’importo della garanzia. Poiché l’offerta economica riguarda unicamente i listini prezzi dei servizi, che possono essere oggetto ribasso, e non gli investimenti, che, pur essendo evidenziati nel PEF, non sono valutati ai fini dell’offerta, si chiede di chiarire quale sia e come vada eventualmente calcolata la percentuale di ribasso da considerare ai fini dell’eventuale incremento della garanzia, atteso che i ribassi sono previsti su tre diversi listini e non devono necessariamente essere gli stessi.
RISPOSTA 1.1
Si conferma la previsione del disciplinare di gara che, in aderenza alla finalità della norma richiamata, prevede un corrispondente incremento della cauzione definitiva in relazione ai ribassi di gara (art. 103, comma 1, del D.lgs. n. 50 del 2016). Ai soli fini del calcolo degli eventuali incrementi della cauzione definitiva, si farà riferimento al ribasso medio aritmetico emergente dai ribassi praticati sui listini prezzi posti a base di gara.
1.2 QUESITO
Il Disciplinare, all’art. 10, ultimo punto (pag. 18), prevede che, in caso di aggiudicazione e stipula del contratto di concessione, l’operatore economico aggiudicatario dovrà “rilasciare una cauzione definitiva per la gestione dell’infrastruttura. Cauzione definitiva a favore della Stazione Appaltante di importo pari ad € 72.300.000,00, pari al 10% dell’investimento stimato di € 723.300.000,00, salvo gli incrementi ai sensi dell’art. 103 del Codice. Rimangono ferme le riduzioni di cui all’art. 93 del Codice dei Contratti.”
La Bozza di Convenzione, all'art. 26 comma 2, specifica che “Il Concedente, in relazione agli artt. 103 e 183, comma 13 del Codice, riconosce che l'ammontare della garanzia definitiva di cui al presente comma corrisponde al 5% (cinque per cento) del valore complessivo delle prestazioni (...) stimate in Euro 723,3 Milioni(...)”.
Si chiede, pertanto, di chiarire se la garanzia definitiva debba essere calcolata in misura del 10% (come indicato all'art. 10 del Disciplinare) o del 5% (come indicato all'art 26 comma 2 della Bozza di Convenzione) dell'importo di € 723.300.000,00.
RISPOSTA 1.2
L’importo della garanzia definitiva deve essere calcolato secondo quanto previsto dal disciplinare di gara.
1.3 QUESITO
In riferimento alla Tabella n. 5, par. 18.1 del Disciplinare di Gara, laddove al punto n. 11 è prevista l’attribuzione di n. 2 punti tabellari nel caso di “Possesso, in capo al concorrente singolo o associato, della certificazione SA8000 o equivalente”. si chiede di confermare che, nel caso di RTI costituendo, sia sufficiente ai fini dell’attribuzione del punteggio in parola (n. 2 punti), il possesso della certificazione SA8000 o equivalente in capo ad uno solo dei componenti dell'RTI.
RISPOSTA 1.3
Si conferma quanto scritto nel disciplinare. Ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al punto 11 è sufficiente che il possesso della certificazione SA8000 o equivalente sia riferito in capo ad uno solo dei componenti dell'RTI.
1.4 QUESITO
In riferimento alla Tabella n. 5, par. 18.1 del Disciplinare di Xxxx, laddove al punto n. 12 è previsto che “In caso di impiego o assunzione di persone con disabilità in quota eccedente l’obbligo minimo di legge, nell’organico della società di progetto (NewCo)” venga attribuito un punteggio tabellare pari a “0,25 punti per ogni unità eccedente l’obbligo minimo di legge fino ad un massimo di 3 punti”, si chiede di confermare se ai fini dell’attribuzione del punteggio in parola, verranno validamente computate anche le unità eventualmente comandate o distaccate presso la NewCo da parte dei soci della stessa.
RISPOSTA 1.4
Ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al punto 12 della tabella 5 del par.18.1, si conferma quanto contenuto nella descrizione del criterio. Verrà considerato, nella componente di lavoro richiamata, il solo personale assunto dalla Newco, per il periodo della sua durata. Per impiego o assunzione è da intendersi il contratto di lavoro subordinato, in tutte le accezioni previste per tale tipologia di contratto, dal diritto del lavoro.
1.5 QUESITO
In riferimento alla Tabella n. 5, par. 18.1 del Disciplinare di Xxxx, laddove al punto n. 13 è previsto che nel caso di “Componente lavoro femminile superiore al 10% dell’organico della società di progetto (NewCo)”, venga attribuito un punteggio tabellare fino ad un massimo di 3 punti, si chiede di confermare se, ai fini dell’attribuzione del punteggio in parola, verrà validamente computato nella “componente lavoro femminile” anche il personale eventualmente comandato o distaccato presso la NewCo da parte dei soci della stessa.
RISPOSTA 1.5
Ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al punto 13 della tabella 5 del par.18.1, si conferma quanto contenuto nella descrizione del criterio. Verrà considerato, nella componente di lavoro richiamata, il solo personale assunto dalla Newco, per il periodo della sua durata. Per componente di lavoro femminile è da intendersi il personale, appartenente a tale categoria, assunto con contratto di lavoro subordinato, in tutte le accezioni previste per tale tipologia di contratto, dal diritto del lavoro.
1.6 QUESITO
In riferimento alla Tabella n. 5, par. 18.1 del Disciplinare di Gara, laddove al punto n. 14 è previsto che nel caso di “Componente lavoro giovanile (età inferiore a 36 anni) superiore al 5% dell’organico della società di progetto (NewCo)” venga attribuito un punteggio tabellare fino ad un massimo di 3 punti, si chiede di confermare se ai fini dell’attribuzione del punteggio in parola, verrà validamente computato nella “componente lavoro giovanile” anche il personale eventualmente comandato o distaccato presso la NewCo da parte dei soci della stessa.
RISPOSTA 1.6
Ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al punto 14 della tabella 5 del par. 18.1, si conferma quanto contenuto nella descrizione del criterio. Verrà considerato, nella componente di lavoro richiamata, il solo personale assunto dalla Newco, per il periodo della sua durata. Per componente di lavoro giovanile è da intendersi il personale, appartenente a tale categoria, assunto con contratto di lavoro subordinato, in tutte le accezioni previste per tale tipologia di contratto, dal diritto del lavoro
1.7 QUESITO
In merito alla Tabella n. 5, par. 18.1 del Disciplinare di Xxxx, punti n. 12, 13, 14 e al fine di conseguire il punteggio tecnico ivi previsto, si chiede di indicare la documentazione da allegare all’offerta tecnica relativa all’impegno di assunzione di personale rientrante nelle componenti richieste (disabili, donne, giovani), tenuto conto che si tratta di personale afferente ad un soggetto giuridico non ancora esistente al momento dell’offerta, segnatamente la NewCo.
RISPOSTA 1.7
Potrà essere prodotto ogni documento ritenuto utile ai fini della dimostrazione dell’impegno in argomento, rimanendo salva ed impregiudicata la facoltà della Commissione giudicatrice di richiedere chiarimenti o integrazioni a comprova.
1.8 QUESITO
In riferimento alla Tabella n. 5, par. 18.1 del Disciplinare di Gara, laddove al punto n. 12 è previsto che “In caso di impiego o assunzione di persone con disabilità in quota eccedente l’obbligo minimo di legge, nell’organico della società di progetto (NewCo)” venga attribuito un punteggio tabellare pari a “0,25 punti per ogni unità eccedente l’obbligo minimo di legge fino ad un massimo di 3 punti” si chiede di confermare se, ai fini dell’attribuzione del punteggio in parola, verranno validamente computate le unità rientranti esclusivamente in questa categoria (lavoratori disabili) o se possa essere computato anche il lavoratore che rientra in una o in entrambe le altre categorie di lavoratori di cui ai criteri n.ri 13 e 14 (donne e giovani).
RISPOSTA 1.8
Ai fini dell’attribuzione del punteggio in parola, verranno validamente computate le unità rientranti esclusivamente in nella categoria indicata al punto 12 ossia “lavoratori disabili”.
1.9 QUESITO
In riferimento al Paragrafo 15.2 del Disciplinare di Gara – “Istruzioni di compilazione del DGUE – Parte VI Dichiarazioni finali” ove al punto n. 25 (pag. 29) è previsto che, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, il concorrente “dichiara di assicurare, in caso di aggiudicazione della procedura di gara, una quota delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali nel rispetto di quanto offerto in sede di offerta tecnica migliorativa in relazione all’occupazione femminile e giovanile (sotto i 36 anni) nonché all’occupazione dei soggetti con disabilità” (enfasi aggiunta), si chiede di confermare se:
1. ai fini del computo della quota di assunzioni assicurata si possa considerare, oltre alle nuove assunzioni, anche il personale già in forza presso i soci della NewCo;
2. la dichiarazione di assicurare la quota di assunzioni riguardi anche soggetti terzi coinvolti nell’esecuzione del contratto o nella realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, quali i soci della NewCo, eventualmente affidatari di tali attività e gli eventuali subappaltatori.
RISPOSTA 1.9
La quota di assunzioni di cui alla dichiarazione n. 25 in riferimento al paragrafo 15.2 del disciplinare riguarda il soggetto esecutore del contratto ovvero la NewCo.
1.10 QUESITO
In riferimento al Paragrafo 15.2 del Disciplinare di gara - “Istruzioni di compilazione del DGUE – Parte VI Dichiarazioni finali” ove al punto n. 26, lett. a) (pag. 29) è prevista per il concorrente la dichiarazione di impegno “ad affrontare in modo trasparente l’analisi del proprio contesto lavorativo attraverso: a) la redazione e la produzione del rapporto sulla situazione del personale, di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (art. 47, comma 2)”, si chiede di confermare se l’adempimento di cui alla citata lettera a) sia riferibile esclusivamente alla NewCo o anche agli operatori aggiudicatari, soci della stessa.
RISPOSTA 1.10
La dichiarazione di impegno è riferita alla Newco.
1.11 QUESITO
In riferimento al Paragrafo 15.2 del Disciplinare di gara - “Istruzioni di compilazione del DGUE - Parte VI Dichiarazioni finali” ove al punto n. 26, lett. b) (pag. 29) è prevista per il concorrente la dichiarazione di impegno “ad affrontare in modo trasparente l’analisi del proprio contesto lavorativo attraverso: (…) b) la consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 47, comma 3);”, si chiede di confermare se l’adempimento di cui alla citata lettera b) sia riferibile esclusivamente alla NewCo o anche agli operatori aggiudicatari, soci della stessa.
RISPOSTA 1.11
La dichiarazione di impegno è riferita alla Newco.
1.12 QUESITO
In riferimento al Paragrafo 15.2 del Disciplinare di gara - “Istruzioni di compilazione del DGUE - Parte VI Dichiarazioni finali” ove al punto n. 26, lett. c) (pag. 29) è prevista per il concorrente la dichiarazione di impegno “ad affrontare in modo trasparente l’analisi del proprio contesto lavorativo attraverso: (…) c) la presentazione della dichiarazione e della relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (art. 47, comma 3-bis).”, si chiede di confermare se l’adempimento di cui alla citata lettera c) sia riferibile esclusivamente alla NewCo o anche agli operatori aggiudicatari, soci della stessa.
RISPOSTA 1.12
La dichiarazione di impegno è riferita alla Newco. Quanto previsto al paragrafo 15.10 è riferito all’operatore economico partecipante.
1.13 QUESITO
In riferimento al Paragrafo 15.2 del Disciplinare di gara - “Istruzioni di compilazione del DGUE - Parte VI Dichiarazioni finali”, punto n. 26, lettere a), b) e c) (pag. 29) si chiede di confermare se in caso di inadempimento trovino applicazione le penali previste dall’Addendum.
RISPOSTA 1.13
Si confermano le penali dell’addendum per le richiamate inosservanze.
Con riferimento al Paragrafo 10 del Disciplinare di gara (pag. 18) ed in merito agli adempimenti assicurativi ivi indicati e richiesti all'operatore economico affidatario in caso di stipula della convenzione, si chiede di confermare che, qualora l’Aggiudicatario sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, si chiede di confermare che le polizze assicurative suddette possano essere presentate distintamente da ciascuna azienda componente il Raggruppamento, attraverso certificati a valere su polizze di tipo corporate anche preesistenti e conformi alle richieste della stazione appaltante.
RISPOSTA 1.14
Si conferma che le polizze assicurative suddette possano essere presentate distintamente da ciascuna azienda componente il Raggruppamento, attraverso certificati a valere su polizze di tipo corporate anche preesistenti e conformi alle richieste della stazione appaltante. Resta inteso che la copertura dovrà essere riferita alle attività svolte dal soggetto esecutore del contratto (Newco) in adempimento dello stesso.
1.15 QUESITO
In riferimento al Paragrafo 12 del Disciplinare di Gara “Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara”, a pag. 19 viene indicato che i documenti dovranno “…essere sottoscritti, ove richiesto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n.82 del 2005” senza alcuna specifica riguardo il formato da utilizzare (cades o pades). In fase di caricamento dei documenti tuttavia il sistema riconosce ed accetta soltanto i documenti firmati in modalità pades. Si chiede un chiarimento in merito al formato di firma accettato.
RISPOSTA 1.15
Il disciplinare non prescrive un formato specifico di firma digitale. Il Sistema accetta i file firmati sia in formato cades che pades. Nel caso in cui l’operatore economico intenda sottoscrivere il file in formato cades, in fase di caricamento, nel pop- up che si apre, occorre procedere a selezionare la voce “sfoglia tutti” e selezionare il file firmato cades.
1.16 QUESITO
In riferimento ai requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico professionali a pag. 16 del Disciplinare di gara viene richiesto un fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando e nell'Allegato 5 - Modello DGUE sono riportati, ai fini della compilazione, gli esercizi dal 2017 al 2021. Qualora l’esercizio finanziario relativo all’anno 2021, non sia stato ancora approvato, si chiede di confermare che possa essere considerato in alternativa il quinquennio relativo agli esercizi finanziari dal 2016 al 2020.
RISPOSTA 1.16
Il paragrafo 7.2 del disciplinare recita:
La comprova dei requisiti è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4, all. XVII parte I, del Codice: In relazione al requisito di cui al paragrafo 7.2. lett. a):
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa, in formato pdf;
Pertanto può essere fatto riferimento ai bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ne consegue che ove il bilancio per il 2020 non sia approvato entro tale data può essere fatto riferimento al bilancio per il 2016.
Si chiede di confermare che il versamento dell’imposta di bollo inerente sia la domanda di partecipazione che l’offerta, pari a € 16,00 ciascuno, possa essere effettuato anche tramite il modello F24 e, in caso di risposta affermativa, qual è il codice tributo da utilizzare.
RISPOSTA 1.17
Si conferma che il versamento dell’imposta di bollo può avvenire anche tramite F24 indicando come codice tributo “1552”.
1.18 QUESITO
Con riferimento al paragrafo 7.2. del Disciplinare di gara, si chiede di confermare che in punto di comprova del requisito
c) sia presente un refuso laddove si richiede, in relazione al requisito di cui al paragrafo 7.2. lett. c) e d), la presentazione di “una relazione descrittiva dei cinque servizi affini con l’ammontare economico parziale per ognuno e complessivo di tutti, (…)", in quanto la lett c) del disciplinare e la lett. c) dell'art. 95 del DPR 207/2010 non fanno alcun riferimento ad un numero preciso di servizi affini.
RISPOSTA 1.18
Si conferma che il riferimento numerico ai “servizi affini” è frutto di refuso e sarà oggetto di rettifica.
1.19 QUESITO
Con riferimento al Paragrafo 7.2. del Disciplinare di gara, si chiede di confermare che i requisiti di cui alla lettera c) e d) possano essere comprovati anche mediante relazione/attestazione dell’organo preposto al controllo contabile della società (es. società di revisione, collegio sindacale, ecc.).
RISPOSTA 1.19
Si conferma che la modalità di comprova del requisito in argomento può avvenire anche nella modalità rappresentata, non essendo le stesse specificatamente elencate dal disciplinare. Si evidenzia che dai documenti prodotti deve emergere in modo chiaro ed inequivocabile il possesso del requisito. Rimane ferma la facoltà della Centrale di Committenza, di richiedere chiarimenti o integrazioni in corso di esame dei requisiti.
1.20 QUESITO
Con riferimento al Paragrafo 7.2. del Disciplinare di gara, si chiede di confermare che il requisito c) possa essere dimostrato anche con i bilanci, ove sia evidenziata la categoria dei servizi da considerarsi affini.
RISPOSTA 1.20
Si conferma che il requisito in argomento può essere dimostrato anche nella modalità rappresentata. Si evidenzia che dai documenti prodotti deve emergere in modo chiaro ed inequivocabile il possesso del requisito. Rimane ferma la facoltà della Centrale di Committenza, di richiedere chiarimenti o integrazioni in corso di esame dei requisiti.
1.21 QUESITO
Con riferimento al paragrafo 7.2. del Disciplinare, si chiede confermare che il requisito di cui alle lettere c) e d) possa essere raggiunto con il fatturato di servizi cloud, iaas, colocation, housing e hosting, da considerarsi "affini" a quelli oggetto di gara.
RISPOSTA 1.21
I servizi indicati possono essere considerati affini ai fini del raggiungimento dei requisiti richiesti alle lettere c) e d) del paragrafo 7.2 del Disciplinare.
1.22 QUESITO
In considerazione dell’adozione del D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022 (in Gazz. Uff., 27 gennaio 2022, n. 21) - il c.d. Decreto Sostegni ter - prevede all’art 29 che: “Fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus COVID-19, in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, [...], si applicano le seguenti disposizioni: a) è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1; […]”, si chiede di confermare che la suddetta previsione - benché non espressamente inserita nella documentazione di gara e, in particolare, nella Bozza di convenzione -, sia applicabile nell’ambito della concessione per il PSN.
In particolare, si chiede di chiarire se l’ottemperanza alla suddetta disposizione del Decreto Sostegni ter sia rappresentata, unicamente, dalla previsione sull’adeguamento all’inflazione, inserita ai sensi dell’Addendum (Allegato 10 al Disciplinare di Gara) nell’art. 5 della Bozza di convenzione o se, di converso, si debba - in aderenza alla ratio normativa - prevedere anche la verifica, in corso di contratto, dell’eventuale andamento anomalo dei prezzi dei materiali e dei fattori produttivi - in particolare, l’energia elettrica - necessari per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali.
RISPOSTA 1.22
La presente procedura di gara è finalizzata alla stipula di un contratto di partenariato pubblico-privato. In tale tipologia di contratti l’elemento determinate è, oltre alla condivisone dei rischi di gestione tra i partner contrattuali, la corretta allocazione degli stessi attraverso la matrice dei rischi. La norma richiamata, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2022, n. 21, non può trovare applicazione in quanto dettata per gli appalti passivi di lavori, servizi e forniture in cui l’elemento rischio è assente. Nel contratto di partenariato pubblico-privato il costo dei fattori produttivi è un rischio di gestione che deve trovare puntuale disciplina nella matrice dei rischi allegata alla bozza di convenzione. Ove tale variazione dei costi dei fattori produttivi, in aumento o riduzione, dovesse essere connessa a una straordinarietà della congiuntura economica o ad andamenti anomali, la stessa dovrà trovare mitigazione all’interno della voce “rischio di gestione” della matrice dei rischi allegata alla bozza di convenzione e degli articoli della stessa richiamati dalla citata voce di rischio, al fine del riequilibrio economico-finanziario del contratto. A tali misure straordinarie che afferiscono al rischio, si affianca poi l’indicizzazione al costo della vita quale componente ordinaria e prevista di riequilibrio.
1.23 QUESITO
A pag. 7 dell’Allegato 5 – Modello di Documento di Gara Unico Europeo e relative dichiarazioni – DGUE, viene indicato: “L’operatore economico è consapevole che non è ammesso il ricorso all’avvalimento per soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 12.1 del Disciplinare”, tuttavia al paragrafo 12 del Disciplinare non si fa riferimento ai requisiti di gara, ma vengono riportate le “Modalità di presentazione dell’offerta”, si chiede di confermare che si tratta di un refuso e, in caso affermativo, si chiede di indicare il corretto paragrafo del Disciplinare di gara cui fare riferimento.
RISPOSTA 1.23
Il modello del DGUE è frutto di un formato standard, la cui compilazione deve avvenire in aderenza a quanto previsto dal Disciplinare di gara. Si conferma che trattasi refuso, in quanto il paragrafo 12.1 non è contenuto nel disciplinare.
Il paragrafo cui fare riferimento in materia di avvalimento è il paragrafo 8 del disciplinare.
1.24 QUESITO
Con riferimento al Paragrafo 9 del Disciplinare di Gara, laddove è previsto che “Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare ai sensi e per gli effetti degli art. 105 e 174 del D.Lgs. n. 50 del 2016 ferme restando le deroghe e sospensioni di legge previste dal combinato disposto dell’art. 1, comma 18, del D.L. n. 32 del 2019 come modificato dall’art. 52 del D.L. del 31 maggio n. 77” si chiede di confermare che il concorrente non è tenuto ad indicare la relativa quota del contratto che intende subappaltare, contrariamente a quanto previsto al successivo Paragrafo 15.2 del Disciplinare di Gara e a quanto indicato nel Modello di DGUE (Allegato 5) alla sezione D, pag. 8.
RISPOSTA 1.24
L’art. 174, comma 2, come riformulato, anche a seguito della L. 238 del 2021 prevede che: “Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate; se il concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all'articolo 184, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 184”.
1.25 QUESITO
In riferimento all’Allegato 5 – Modello di Documento di Gara Unico Europeo e relative dichiarazioni – DGUE, Sezione D, pag. 8, laddove è previsto che “l’operatore dichiara, ai sensi dell’articolo 105, co. 4, lett. a), del Codice dei Contratti, che subappalterà a soggetti che non abbiano partecipato alla procedura di affidamento dell’appalto (abrogato)” si chiede di confermare che il concorrente non sia tenuto a fornire tale dichiarazione in quanto il citato comma 4, lett. a) dell’art. 105 D.Lgs. n. 50 è abrogato, come espressamente indicato anche dal testo della dichiarazione presente nel modello di DGUE in parola.
RISPOSTA 1.25
Si conferma che il concorrente non è tenuto alla dichiarazione in argomento in quanto il riferimento normativo è abrogato come riportato nel modello di DGUE
1.26 QUESITO
Documento: Disciplinare, Requisiti di capacità economica - finanziaria e tecnico – professionale pag. 13
Testo: “a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni, antecedenti alla pubblicazione del bando …”
Domanda: si chiede di confermare che:
i) con il termine fatturato medio si intende il fatturato medio annuo;
ii) relativamente ai cinque anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando si fa riferimento agli ultimi cinque esercizi finanziari per i quali il bilancio aziendale sia stato approvato.
Risposta i): il paragrafo 7.2, lett. a) del disciplinare, riporta quanto testualmente previsto dell’art. 95, comma 1, lett. a) del
D.P.R. n. 207 del 2010 ovvero: “fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni, antecedenti…”. Si conferma quanto previsto dalla richiamata norma e dal disciplinare in cui è riportato “importo medio” e non “importo medio annuo”;
Risposta ii): si conferma quanto indicato nel paragrafo 7.2 del disciplinare di gara, per quinquennio antecedente alla pubblicazione del bando si fà riferimento agli ultimi cinque esercizi finanziari per i quali il bilancio aziendale sia stato approvato.
Testo: “b) svolgimento negli ultimi cinque anni, antecedenti la pubblicazione del bando, di servizi affini a quello previsto dall’intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell’investimento ...”
Domanda: si chiede di:
i) confermare che con il termine importo medio si intende un importo medio annuo;
ii) confermare che il requisito fa riferimento ai cinque anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando;
iii) indicare cosa si intende per servizi “affini”;
Risposta i): il paragrafo 7.2, lett. c) del disciplinare, riporta quanto testualmente previsto dell’art. 95, comma 1, lett. c) del
D.P.R. n. 207 del 2010 ovvero: “svolgimento negli ultimi cinque anni, antecedenti la pubblicazione del bando, di servizi affini a quello previsto dall’intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell’investimento previsto per l’intervento…”. Si conferma quanto previsto dalla richiamata norma e dal disciplinare in cui è riportato “importo medio” e non “importo medio annuo”;
Risposta ii): il requisito fà riferimento ai cinque anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando;
Risposta iii) per servizi “affini” non devono intendersi i servizi identici ma che rientrano nel medesimo settore imprenditoriale o professionale a quello oggetto della procedura.
Testo: “c) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall’intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell’investimento …..”
Domanda: si chiede di:
i) confermare che con il termine importo medio si intende un importo medio annuo;
ii) confermare che il requisito fa riferimento ai cinque anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando;
iii) indicare cosa si intende per servizi “affini”.
Risposta i): il paragrafo 7.2, lett. d) del disciplinare, riporta quanto testualmente previsto dell’art. 95, comma 1, lett. d) del
D.P.R. n. 207 del 2010 ovvero: “svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall’intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell’investimento previsto dall’intervento…”. Si conferma quanto previsto dalla richiamata norma e dal disciplinare in cui è riportato “importo medio” e non “importo medio annuo”;
Risposta ii): il requisito fà riferimento ai cinque anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando;
Risposta iii): per servizi “affini” non devono intendersi i servizi identici ma che rientrano nel medesimo settore imprenditoriale o professionale a quello oggetto della procedura.
Testo: “In alternativa ai requisiti previsti alle lettere c) e d), l’operatore economico, può incrementare i requisiti previsti dalle lettere a) e b), nella misura di 1,5 volte.”
Domanda: si chiede di confermare che per determinare il requisito alternativo rispetto a quelli previsti dalle lettere c) e d), gli importi dei requisiti delle lettere a) e b) devono essere moltiplicati per 2,5.
Risposta: si conferma quanto previsto dal disciplinare secondo cui: “In alternativa ai requisiti previsti alle lettere c) e d), l’operatore economico, può incrementare i requisiti previsti dalle lettere a) e b), nella misura di 1,5 volte”. Ossia moltiplicando il requisito previsto dalle lettere a) e b) per 1,5.
1.27 QUESITO
Documento: Disciplinare, Garanzia provvisoria ... pag. 17
Domanda: si chiede di indicare il/i soggetto/i in favore dei/l quali/e dovrà essere rilasciata la cauzione a copertura delle spese di predisposizione dell’offerta e l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva.
RISPOSTA 1.27
come previsto dal disciplinare al parag. 15.7 del disciplinare, la cauzione a copertura delle spese di predisposizione dell’offerta, “dovrà essere emessa con le stesse modalità previste e richieste per la costituzione della garanzia provvisoria di cui al parag. 10” ove è previsto che debba “essere intestata a tutti i soggetti dell’offerente e rilasciata a beneficio di Difesa Servizi S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza del presente affidamento”.
L’impegno a rilasciare la cauzione definitiva segue il beneficiario della garanzia provvisoria ossia la Centrale di Committenza. La cauzione definitiva dovrà essere emessa a favore della Stazione Appaltante.
1.28 QUESITO
Documento: Disciplinare, Garanzia provvisoria ... pag. 18 cauzione definitiva
Domanda: nel disciplinare non si fa riferimento alle garanzie definitive da rilasciare in favore delle Amministrazioni che aderiscono al Polo Strategico Nazionale stipulando gli appositi Contratti di utenza. Si chiede di confermare che si applica quanto previsto all’art. 26 comma 2 dello Schema di Convenzione (Allegato 3 sub 6) e all’art. 15. del Contratto d’Utenza ad essa allegato.
RISPOSTA 1.28
Si conferma che, a favore delle amministrazioni che aderiscono al Polo Strategico Nazionale, dovrà essere rilasciata una autonoma garanzia definitiva come indicato nello schema di Convenzione di cui all’art. 26, comma 2 e all’art. 15. del Contratto d’Utenza ad essa allegato.
1.29 QUESITO
Documento: Disciplinare, paragrafo 16. Contenuto dell’offerta tecnica
Domanda: Relativamente ai due documenti indicati, Relazione Tecnica e Annesso alla Relazione Tecnica, si chiede di chiarire se occorra rispettare un numero massimo di pagine ed utilizzare uno specifico carattere.
RISPOSTA 1.29
Il disciplinare non prevede per tali documenti un numero massimo di pagine o l’utilizzo di uno specifico carattere.
1.30 QUESITO
Documento: Disciplinare, 16 Contenuto dell’offerta economica – pag. 38 Istruzioni operative per la compilazione del P.E.F.
Domanda: dal disciplinare non si evince la correlazione fra il contenuto del listino e quello del PEF. Si chiede di confermare che l’eventuale sconto applicato nell’Allegato 8 (file xls con i tre listini) si dovrà riflettere nel PEF e in particolare il totale dei ricavi PxQ dell’Allegato 8 dovrà essere uguale al valore dei ricavi riportati nel PEF.
In caso di riposta positiva, considerato che il totale dei ricavi risulta essere:
· nell’Allegato 8 pari ad euro 4.417.860.762,49, come somma delle celle “Listino 1'!$N$91”, “Listino 2'!$N$73” e “Listino 3'!$N$11”
· nel P.E.F., foglio “Ricavi da Listino” pari ad euro 4.417.279.041,92, come somma delle celle F28:S28, moltiplicato per 10^6
· nel P.E.F. foglio “Conto Economico” pari ad euro 4.417.379.484,34, come valore della cella E33 moltiplicato per 10^6
si chiede di indicare la soglia percentuale di tolleranza accettabile per la differenza fra i diversi valore di ricavi, fermo restando che i prezzi applicati per i servizi alle PA aderenti saranno quelli indicati nell’Allegato 8.
RISPOSTA 1.30
Si deve fare riferimento all'allegato 8 e modificare il conto economico di conseguenza. La differenza tra i valori di ricavi del conto economico e del listino può essere <= 0.5%.
1.31 QUESITO
Documento: Disciplinare, par. 1 PREMESSE, Pagina 4
Testo: Spese del Promotore: Se il Promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese per la predisposizione della proposta nel limite di cui all’art. 183, comma 9, del Codice (2,5% dell’investimento stimato). Tale importo dovrà essere quantificato e dimostrato dal Promotore e verrà comunque ricondotto entro il 2,5% dell’investimento stimato di € 723.000.000,00 …. <omissis>
Spese dell’aggiudicatario: Se il Promotore esercita la prelazione, l’originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del Promotore, dell’importo delle spese per la predisposizione dell’offerta nei limiti di cui all’art. 183, comma 9, del Codice (2,5% dell’investimento stimato). Tale importo dovrà essere quantificato e dimostrato dall’aggiudicatario e verrà comunque ricondotto entro il 2,5% dell’investimento stimato di € 723.000.000,00.
Domanda: Xx chiede di confermare che nelle previsioni sopra riportate la cifra dell’investimento da intendersi è ovviamente
€ 723.300.000,00, come riportato correttamente nel paragrafo Importo dell’affidamento e non € 723.000.000,00, frutto di errore materiale.
RISPOSTA 1.31
Si conferma che l’importo corretto è € 723.300.000,00 e sarà altresì oggetto di rettifica al disciplinare.
1.32 QUESITO
Documento: Disciplinare, paragrafo 18.1 Calcolo del punteggio totale dell’offerta tecnica - tabella 5
Domanda: si chiede di confermare che in tutti i casi si legge il termine “contratto” questo debba essere interpretato come “Convenzione”
RISPOSTA 1.32
Si conferma che il termine “contratto” debba essere inteso quale “Convenzione” e sarà altresì oggetto di rettifica al disciplinare.
1.33 QUESITO
Documento: Disciplinare, paragrafo 18.1 Calcolo del punteggio totale dell’offerta tecnica - tabella 5, ID3 e ID4.
Domanda: si chiede di confermare che, ai fini dell’attribuzione all’offerta tecnica dei punteggi previsti dall’art. 18.1 del disciplinare di gara in relazione ai criteri tecnici ID3 e ID4, è sufficiente che anche un solo componente del RTI partecipante possegga le certificazioni previste per tali criteri dalla tabella di cui al predetto art. 18.1.
RISPOSTA 1.33
Si conferma che in relazione ai criteri tecnici è sufficiente che anche un solo componente del RTI partecipante possegga le certificazioni previste per i criteri ID3 e ID 4.
1.34 QUESITO
Documento: Disciplinare, par. 18.1, tabella 5, pag. 42, criterio 19
Testo: Miglioramenti sulla proposta progettuale per quanto riguarda gli aspetti relativi all’integrazione del PSN con l’Architettura Nazionale Cyber, con particolare riguardo alle modalità ed ai processi per l’integrazione con lo CSIRT Italia (fino a 1 punto), alla messa a disposizione di funzionalità per l’interazione con gli XXXXx (fino a 1,5 punti), messa a disposizione di funzionalità di per scambio di informazioni A2A tra il SOC e lo CSIRT Italia (fino a 1,5 punti).
Domanda: si richiede di specificare il criterio di attribuzione del 5° punto attribuito al criterio in oggetto, poiché la somma dei punteggi assegnati ai tre sottocriteri presenti nel testo è pari a 4 e non a 5 punti, come indicato nella colonna “PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO CONSEGUIBILE”.
RISPOSTA 1.34
Si conferma il refuso. In relazione al presente quesito verrà pubblicato apposita rettifica ed integrazione al disciplinare.
1.35 QUESITO
Documento: Disciplinare, par. 18.1, tabella 5, pag. 40, criterio 3
Testo: Titolarità di certificazioni di sicurezza in materia di gestione di informazioni personali, quali certificazioni della famiglia ISO/IEC 29100 oppure ISO/IEC 27701.
Per tale criterio, sulla base del contenuto della colonna “PUNTEGGIO PARZIALE” della tabella 5, i punteggi vengono così attribuiti:
· 1 punto per il possesso della ISO/IEC 29100 o ISO/IEC 27701 in alternativa;
· 2 punti per il possesso contemporaneo di ISO/IEC 29100 e ISO/IEC 27701.
Domanda: la certificazione ISO/IEC 27701 è l’estensione della certificazione 27001 all’ applicazione del PIMS (Privacy Information Management System), che di fatto recepisce i principi della 29100; si rileva inoltre che sul sito delle banche dati dell’ente Italiano di accreditamento (Accredia) la certificazione ISO/IEC 29100 non compare fra quelle selezionabili e tenendo conto di quanto riporta lo stesso Ente nella circolare tecnica N° 10/2019 del 13/12/2019, nonché sul proprio sito sulle norme ISO/IEC 27017 e ISO/IEC 27018 (xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxx-xxx-xx-xxxxxxxx- dei-dati-personali/) si richiede di confermare che il possesso contemporaneo delle estensioni ISO/IEC 27701, ISO/IEC 27017, ISO/IEC 27018 della norma ISO 27001 copra totalmente il requisito e dia luogo all’attribuzione del punteggio pieno, pari a punti 2, per il criterio 3.
RISPOSTA 1.35
Si conferma il punteggio riportato nella tabella par. 18.1, tabella 5 con il seguente chiarimento:
a) 1 punto se l’organizzazione è certificata ISO 27701 o è presente personale con attestazioni e/o certificazioni di cui alla ISO 29100
b) 2 punti se l’organizzazione è certificata ISO 27701 ed è presente personale con attestazioni e/o certificazioni di cui alla ISO 29100
1.36 QUESITO
Documento: Disciplinare, par. 18.1, tabella 5, pag. 41, criterio 11
Testo: Possesso, in capo al concorrente singolo o associato, della certificazione di responsabilità sociale ed etica XX 0000 o equivalente
Domanda: data la natura della certificazione, che pone particolare rilievo sull'impatto sociale delle attività di una Azienda, sulle condizioni alle quali operano dipendenti, partner e fornitori, identificando uno standard internazionale di certificazione redatto dal CEPAA e volto a certificare alcuni aspetti della gestione aziendale attinenti alla responsabilità sociale d'impresa ed in considerazione che la NewCo sarà il soggetto primario responsabile della erogazione dei servizi del PSN si chiede di confermare che sia condizione necessaria e sufficiente , per l’ottenimento del relativo punteggio, l’impegno del concorrente a che la NewCo consegua la certificazione XX 0000 oggetto del criterio.
RISPOSTA 1.36
Si conferma quanto previsto dal disciplinare in relazione all’attribuzione del punteggio di cui al criterio 11. Come previsto dalla tabella richiamata, deve valutarsi il “Possesso, in capo al concorrente singolo o associato, della certificazione di responsabilità sociale ed etica XX 0000 o equivalente”. Pertanto l’attribuzione del punteggio è prevista nel caso in cui o il concorrente singolo o anche uno solo degli associati sia in possesso della predetta certificazione.
1.37 QUESITO
Documento: Disciplinare, par. 7.1
Si chiede di confermare che gli investitori istituzionali, inclusi quelli richiamati dall’art. 183, comma 17 bis D.lgs. 50/2016, che presentano offerta nell’ambito di un raggruppamento di imprese, in conformità con quanto previsto dall’art. 184, comma 3, ultimo periodo D.lgs. 50/2016 e dall’art. 7, comma 4, secondo periodo dello schema di convenzione, non devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- punto 7.1, lett. a) del Disciplinare di gara, posto che gli investitori istituzionali sono iscritti al Registro delle imprese per attività coerenti con la loro natura;
- punto 7.2, lett. a), b), c) e d) del Disciplinare di gara, fermo restando il possesso di tali requisiti da parte del raggruppamento nel suo complesso.
RISPOSTA 1.37
I Concorrenti, secondo quanto previsto dal paragrafo 7.1 lett. a devono essere in possesso dell’“iscrizione, per attività inerenti i servizi e le prestazioni oggetto di affidamento, nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’articolo 83, comma 3, del Codice, ovvero partecipazione diretta nel capitale degli operatori economici che svolgono le citate attività inerenti il presente affidamento. Intendendosi che, in relazione ai requisiti di partecipazione, in alternativa all’iscrizione del Registro delle imprese per attività inerenti i servizi e le prestazioni oggetto di affidamento, vi debba essere almeno la partecipazione diretta nel capitale di operatori economici in possesso della citata iscrizione.
Quanto previsto dall’art. 183, comma 17-bis, del D.lgs. n. 50 del 2016, non trova applicazione nella presente procedura in quanto il richiamato comma prevede espressamente che “Gli investitori istituzionali indicati nell’elenco riportato all’articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78……. possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, associati o consorziati, qualora privi dei requisiti tecnici, con soggetti in possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici per servizi di progettazione. Quanto alla previsione dell’art. 184, comma 3, ultimo periodo del D.lgs. n. 50 del 2016, in aderenza all’art. 7, comma 4, dello schema di convenzione, la stessa non è esclusa dal disciplinare.
Quanto invece ai requisiti di qualificazione per la capacità economico-finanziaria si rimanda al disciplinare che prevede che questi “possono essere posseduti complessivamente in caso di R.T.I., costituito o costituendo o di consorzio ordinario, costituito o costituendo, o di G.E.I.E., fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento, consorzio ordinario o G.E.I.E. possegga una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui al predetto paragrafo lett. a) e b)”.
1.38 QUESITO
Documento: Disciplinare, par. 10, pag. 17
Testo: […] In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. […]
Domanda: si chiede di confermare che un’associazione di imprese nella cui compagine sia presente un “investitore istituzionale” che non sia in possesso della certificazione di qualità ISO 9001, potrà comunque far valere la riduzione del 50% nel caso in cui tutte le altre imprese del RTI siano tutte in possesso della certificazione richiesta.
RISPOSTA 1.38
Si conferma quanto previsto dal disciplinare di gara. Tutti i partecipanti all’RTI devono essere in possesso della predetta certificazione al fine di ottenere la riduzione prevista dall’art. 93, comma 7, del D.lgs. n. 50 del 2016.
2. QUESITI SU BOZZA DI CONVENZIONE
2.1 QUESITO
La Bozza di Convenzione, in premessa:
al punto 14 recita che “Gli originari proponenti riuniti nel raggruppamento risultato aggiudicatario costituivano, ai sensi dell'art. 184 del Codice, il giorno [•][•][•], la società di progetto denominata [•], partecipata come segue: [•][•][•][•]. Per conseguenza, la società [•], subentrata ex lege nell’aggiudicazione, stipula il presente contratto e assume la qualifica di Concessionario a titolo originario”. Ne consegue che il contratto di concessione sia sottoscritto in qualità di Concessionario dalla Società di progetto costituita dagli aggiudicatari.
al punto 15 recita che “Il Concessionario ha provveduto a costituire, ai sensi dell’art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, mediante [•].”
Alla luce di quanto sopra, si chiede di confermare che, al fine di beneficiare delle riduzioni dell'importo della garanzia definitiva di cui all'art. 93 comma 7 del Codice, tale garanzia possa – a differenza di quanto esplicitato nelle premesse della Bozza di convenzione – essere costituita dagli operatori economici aggiudicatari o, in alternativa, che la Società di Progetto, in qualità di Concessionario, possa far valere le certificazioni di qualità possedute dai propri soci, nonché aggiudicatari della gara.
RISPOSTA 2.1
Si conferma che la garanzia definitiva deve essere costituita dalla società di progetto (Newco), in qualità di Concessionario. Al fine di beneficiare delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del Codice, la società di progetto potrà comunque far valere le certificazioni di qualità possedute dai propri soci, nonché aggiudicatari della gara.
2.2 QUESITO
L’art. 26 della Bozza di Convenzione, disciplina la garanzia definitiva e premette che il Concessionario ha costituito la garanzia “di cui agli artt. 103 e 183, comma 13 del Codice, secondo lo schema tipo 1.2 del DM Garanzie”. L’art. 183, comma 13 del Codice disciplina anche una diversa garanzia, che deve essere prestata al momento dell’avvio della gestione (e non alla stipula del contratto), e che il Codice quantifica nel 10% dei costi operativi annuali. Questa diversa garanzia non è, peraltro, espressamente richiesta né nel Disciplinare, né nel prosieguo dell’art. 26 della Bozza di Convenzione. Si chiede pertanto di confermare che la ulteriore garanzia di cui sopra non sia richiesta.
RISPOSTA 2.2
Il disciplinare prevede che l’operatore economico Concessionario debba prestare una cauzione definitiva calcolata ai sensi dell’art. 103 del Codice e che tale cauzione “garantirà l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte in virtù del contratto di partenariato pubblico privato ivi incluse le penali.” Comunque, come previsto negli allegati allo schema di convenzione, per la fase di gestione, con essa intendendosi i singoli contratti delle Amministrazioni Utenti, dovrà essere prestata un’ulteriore garanzia parametrata al valore del contratto stipulato con le singole amministrazioni utenti.
2.3 QUESITO
In riferimento al punto 4 dell’Art. 26 GARANZIA DEFINITIVA a pag. 33 della Bozza di Convenzione, viene indicato quanto segue:
“Sia la garanzia definitiva a favore del Concedente che quelle previste dai Contratti con le Amministrazioni Utenti cessano di avere efficacia dalla data di attestazione, in qualunque forma, di regolare esecuzione delle prestazioni e vengono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del Codice. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte del Concessionario, degli stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. In ogni caso lo svincolo avverrà periodicamente con cadenza trimestrale a seguito della presentazione della necessaria documentazione al Concessionario o all’Amministrazione utente secondo quanto di competenza”.
Stante la natura del contratto, si chiede di chiarire a quale regolare esecuzione si faccia riferimento ai fini del calcolo dello svincolo e cosa si intende per “avanzamento dell’esecuzione” e “stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione”.
RISPOSTA 2.3
La regolare esecuzione, tenuto conto dello stato di avanzamento, è valutata sulla base di quanto previsto dal Piano operativo approvato dal Concedente ai sensi dell'articolo 16 dello Schema di Convenzione, dagli articoli 6 e 39 dello stesso Schema di Convenzione nonché dalla Sezione III e dall'articolo 15 dello Schema di contratto di Utenza.
2.4 QUESITO
Si chiede di confermare che anche per la cauzione definitiva disciplinata dall’art. 26 della Bozza di Convenzione valgano tutte le stesse modalità di riduzione previste per la Cauzione provvisoria per come indicato a pag. 17 del disciplinare. Nello specifico si chiede di confermare che in caso di Raggruppamento di Impresa per la garanzia definitiva:
la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento sono in possesso della predetta certificazione;
tutte le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso delle relative certificazioni da parte anche di una sola associata (mandante o mandataria).
RISPOSTA 2.4
Si conferma che quanto previsto dal disciplinare a pag. 17, in relazione alla cauzione provvisoria, è riferibile anche alla cauzione definitiva.
2.5 QUESITO
In relazione alla previsione di cui all’art. 11, comma 5 della Bozza di Convenzione, si chiede di confermare che per “evento non imputabile al Concessionario”, si intenda anche la mancata o non sufficiente adesione delle amministrazioni utenti (non determinata da inadempimenti del Concessionario) e che, dunque, in relazione ai successivi commi 8 e 10 del medesimo articolo, la mancata o insufficiente adesione delle Amministrazioni Utenti non rientri tra gli elementi economici “non coerenti” da escludere dal processo di revisione del PEF.
RISPOSTA 2.5
Fermo restando il contenuto dell’art. 11 dello schema di Convenzione, si conferma che il “rischio di domanda” è previsto e disciplinato nella matrice dei rischi e, pertanto, lo stesso può essere ricondotto nella categoria di “evento non imputabile al concessionario”.
2.6 QUESITO
Documento: Allegato 10 Addendum schema di Convenzione punto 1. e seguenti Testo: “ ... entro sei mesi dalla conclusione del contratto ...”
Domanda: poiché nell’Addendum è più volte usato il termine “contratto”, si chiede di confermare che tale termine indica la Convenzione e che nel testo definitivo di Convenzione che sarà sottoscritto il termine “contratto” verrà sostituito con “Convenzione”.
RISPOSTA 2.6
Si conferma che il termine “contratto”, usato nell’Addendum, verrà sostituito con il termine “Convenzione”.
2.7 QUESITO
Documento: Allegato 10 Addendum schema di Convenzione punto 2 Testo: “ ... di cui all’articolo 47 comma 2 ...”
Domanda: si chiede di confermare che si fa riferimento all’art. 47, comma 2, del D.L. del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108.
RISPOSTA 2.7
Si conferma che il riferimento è all’art. 47, comma 2, del D.L. del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108.
2.8 QUESITO
Documento: Allegato 10 Addendum schema di Convenzione, art. 21, comma 4 Testo: “ ... è applicata una penale di € 150.000,00 (euro centocinquanta/00) ...”
Domanda: presumendo che la cifra espressa in lettere sia identica a quella espressa in numeri (e all’indicazione del valore presente nel Disciplinare), si prega di confermare che la discordanza è frutto di mero errore materiale.
RISPOSTA 2.8
Si conferma l’errore materiale e che l’importo in lettere corretto è “(euro centocinquantamila/00)”.
3. FUNZIONAMENTO PIATTAFORMA TELEMATICA
3.1 QUESITO
In riferimento al documento di offerta economica, generato attraverso l’apposita funzione disponibile sul portale nella pagina di offerta in corrispondenza della busta economica, si segnala che in fase di caricamento del suddetto, scaricato e correttamente firmato, il sistema pur validando la firma, genera il seguente errore "stato caricamento: Effettuato con errori” di cui si allega lo screenshot. Si chiede un chiarimento in merito alle possibili cause dell'errore riscontrato.
RISPOSTA 3.1
Fermo restando che il formato di firma del file in argomento può essere sia il formato pades che cades, al fine di non far apparire la voce di errore richiamata, che in ogni caso non pregiudica il buon fine del caricamento, sulla base delle indicazioni del proprietario della piattaforma, si suggerisce di utilizzare il formato di firma cades che non altera il nome del file e, di conseguenza, sarà riconosciuto senza errore dal Sistema.
4. QUESITI SU ALLEGATI AL DISCIPLINARE DI GARA
4.1 QUESITO
Documenti:
- Allegato 3 sub 2 Specificazione caratteristiche servizio, Allegato indicatori di qualità, IQ07, pag. 40;
- Pag. 4 del Disciplinare di gara – definizione “Tempi di disponibilità dell’infrastruttura” Allegato 3 sub 6 Bozza di Convenzione, art. 6, punto 2, pag. 16
Testi dei documenti:
L’indicatore di qualità rappresenta il rispetto della scadenza di messa in esercizio dell’Infrastruttura proposta dal fornitore nei tempi previsti, ossia entro 6 mesi dalla stipula del contratto
Tempi di disponibilità dell’infrastruttura: un periodo non superiore a 180 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione per rendere l’infrastruttura idonea ad ospitare i sistemi informativi della PA oggetto di migrazione secondo i requisiti e i tempi offerti dal concorrente, salvo quanto verrà offerto in sede di gara.
[…] b. salvo quanto previsto alla lettera a) che immediatamente precede, i Servizi non saranno resi alle Amministrazioni Utenti senza esito positivo della Verifica di Conformità dell’infrastruttura, che il Concedente si impegna a porre in essere entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di completamento dell’infrastruttura che sarà inviata dal Concessionario; le operazioni di verifica e l’esito della Verifica di Conformità dell’infrastruttura saranno verbalizzate in contraddittorio in un apposito Verbale di Verifica di Conformità. […]
Domanda: si chiede di confermare che il concetto di messa in esercizio dell’infrastruttura, utilizzato dall’Allegato 3 sub 2 Specificazione caratteristiche servizio, Allegato indicatori di qualità, IQ07, pag. 40, (da effettuarsi entro 180 giorni salvo la tempistica migliorativa offerta in sede di gara), coincide con il concetto di disponibilità dell’infrastruttura utilizzato dalla definizione presente nelle Premesse del Disciplinare di gara, quale messa a disposizione della sola infrastruttura “idonea ad ospitare i sistemi informativi della PA oggetto di migrazione” e, quindi, idonea a consentire l’avvio delle migrazioni nelle modalità descritte in Allegato 3 sub 6 Bozza di Convenzione, art. 6, punto 2, pag. 16 e non al completamento dell’infrastruttura (il cui termine è fissato dalla Bozza di Convenzione in non più di 3 anni dalla sottoscrizione di quest’ultima).
RISPOSTA 4.1
Si conferma quanto previsto dal disciplinare di gara. Entro il periodo di 180 giorni, o di quello offerto in sede di gara, il servizio sia disponibile in termini di migrazione e fruizione dello stesso.
4.2 QUESITO
Documento: Allegato_8 Listino_servizi, sheet “Listino 1 righe 92 e 93” Testo:
(1) per I dettagli dei progetti fare riferimento al documento "listino", allegato n
(2) per I dettagli dei Cluster fare riferimento al documento "listino", allegato n
Domanda: nella documentazione di gara risultano assenti gli allegati citati riferiti ai servizi (1) Secure Public Cloud e (2) Public Cloud PSN managed. Si chiede di integrare la documentazione di gara con gli allegati mancanti.
RISPOSTA 4.2
Gli allegati richiesti “Scheda Secure Public Cloud” e “Public Cloud PSN managed”, sono contenuti nel file excel denominato “Proposta PSN-Listino servizi 2.0” all’interno del file .pdf denominato “Allegato 3 – sub 5 Documenti XLS a corredo”.
4.3 QUESITO
Con riferimento al Progetto di fattibilità del proponente laddove: (i) a pag. 19 si legge “Società di scopo (NewCo PSN), operativa con circa 100FTE a regime”; (ii) a pag. 23 è riportato “Caratteristiche societarie: circa 100 persone assunte direttamente…”; (iii) a pag. 25 è previsto che “La NewCo PSN ha dimensionato al NewCo prevedendo un impiego di oltre 80 persone…”, si chiede di specificare:
1. se i concorrenti siano tenuti a formulare la propria offerta, garantendo il medesimo dimensionamento indicato dal progetto di fattibilità;
2. e in caso affermativo, quale sia l’esatto dimensionamento del personale della NewCo richiesto. RISPOSTA 4.3
I Concorrenti possono variare tale parametro in funzione della propria organizzazione aziendale nonché delle proprie e autonome scelte gestionali che trovino rispondenza nel PEF.