REPUBBLICA ITALIANA CITTÀ DI TROINA PROVINCIA DI ENNA
Rep. Scritture private n. del _
REPUBBLICA ITALIANA CITTÀ DI TROINA PROVINCIA DI ENNA
OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO CAMPO DI CALCIO A 5 SITO IN VIA ARCIRÙ - CIG:
*********
L’anno duemiladiciotto il giorno _ del mese
di in Troina, nell’Ufficio Contratti sito in xxx Xxxxxxxx 0, sono presenti i signori:
da una parte: nato a il
, Codice Fiscale: , domiciliato per la Sua carica presso la sede Municipale, il quale interviene nel presente Atto, nella qualità di responsabile del _ Settore di attività
, giusta Decreto Sindacale n. del _, così come integrato dal D.S. n. del , in rappresentanza e per conto del Comune di Troina, C.F. 81000970863 che nel contesto dell’atto verrà chiamato per brevità anche “ Concedente”;
dall’altra parte : _ nato a _ _ il
, residente a _ _ in
, C.F: quale
rappresentante legale dell’ Associazione , con
sede in Via , - P.Iva
, matricola FIGC: , che nel contesto
dell’atto verrà chiamato per brevità anche “ Gestore”;
PREMESSO
- che con Deliberazione G.C. nr. 99 del 06/07/2015 ad oggetto: “gestione impianti sportivi di proprietà comunale” e Deliberazione G.C.
n. 145 del 23/11/2017 ad oggetto: “modifica e integrazione della Deliberazione, è stato stabilito di affidare la concessione a terzi, a mezzo convenzione, della gestione del campo di calcio a 5, sito in via arcirù, con carattere prioritario all’associazionismo sportivo locale, sulla base di convenzione secondo i criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari, già stabiliti con la Deliberazione G.C. nr. 99/2015;
- che, sulla base degli elementi e dei criteri contenuti nelle succitate deliberazioni, è stato predisposto apposito Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse da parte delle associazioni sportive dilettantistiche a cui affidare la gestione del suddetto impianto, previa verifica dell’idoneità delle domande presentate;
- che con Determinazione dirigenziale nr. _ del / / _ è stato approvato lo schema dell’avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse da parte delle associazioni sportive dilettantistiche per la gestione in concessione dell’impianto sportivo campo di calcio a 5, sito in via arcirù stabilendo termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle domande di manifestazioni di interesse decorrenti dalla pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio online dell’Ente;
-che nell’avviso, regolarmente pubblicato sul sito istituzione dell’Ente
all’Albo Pretorio e in Amministrazione trasparente, è stato stabilito, tra l’altro: che gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti ivi indicati, dovevano far pervenire, pena esclusione, la domanda di partecipazione alla selezione entro il termine perentorio
/ /_ _ - ore 12,00;
- che entro i termini sopra indicati ha/hanno manifestato l’interesse alla gestione dell’impianto sportivo campo di calcio a 5, sito in via arcirù l’Associazione/le Associazioni ;
che nella seduta del / / _, dal controllo delle manifestazione di
interesse il Presidente del seggio ha proposto l’aggiudicazione a favore dell’Associazione _ , per un valore di concessione annuale pari ad € e biennale pari ad €
, avendo offerto un rialzo del %;
che con Determinazione dirigenziale del III Settore Tecnico nr. del / /_ è stata approvata la proposta di aggiudicazione ed affidato la gestione in concessione dell’impianto sportivo campo di calcio a 5, sito in via arcirù, all’Associazione _ con
sede in Troina (En) – Via Codice Fiscale
_/Partita Iva con un canone annuo in concessione pari ad € _ _ e biennale pari ad €
;
CIO’ PREMESSO
Le parti, come sopra costituite, con la presente scrittura privata convengono e stipulano quanto appresso in unico contesto con la superiore narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente
atto.
Art. 1 - OGGETTO E DURATA
1. Il Comune di Troina concede alla Associazione
, con sede in _ Via
, - P.Iva _, la gestione dell’impianto sportivo campo di calcio a 5, sito in xxx xxxxxx”, individuato nell’allegata planimetria;
2. La presente convenzione ha la durata biennale dalla sua stipula con possibilità di proroga con atto motivato per un ulteriore periodo di anni due;
3. Il Gestore condurrà l’impianto oggetto della presente convenzione consentendo la massima accessibilità ed il massimo sfruttamento secondo principi di imparzialità e di non discriminazione.
Art. 2 – ACCETTAZIONE DELL’ AFFIDAMENTO IN GESTIONE
1. Il Gestore accetta in concessione il complesso immobiliare di che trattasi allo scopo di favorire lo sviluppo della pratica delle attività sportive compatibili con le destinazioni d’uso delle strutture e delle attrezzature e si obbliga ad utilizzarlo e gestirlo secondo le previsioni di cui alla presente convenzione, nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’avviso di selezione.
Art. 3 – ONERI DEL COMUNE
1. Sono a carico del Comune i seguenti interventi di manutenzione straordinaria, purché non conseguenti ad incuria o dolo:
a. sistemazione delle coperture e delle lattonerie;
b. tinteggiatura generale esterna ed interna e verniciatura generale di
recinzioni e cancellate;
c. modifiche o varianti strutturali e complementari ai locali o agli impianti in adeguamento alle norme di legge e per miglioramenti funzionali;
d. sostituzione delle apparecchiature (saracinesche, quadri comando, ecc.) e delle attrezzature sportive non più recuperabili per vetustà o rottura per il normale uso nonché per il necessario adeguamento alle norme vigenti;
e. nuove costruzioni o rifacimenti di lastricati, pavimentazioni, marciapiedi e rivestimenti interni ed esterni;
f. tracciatura dell’area di gioco;
g. sostituzione dei fari di illuminazione;
h. pulizia delle fosse biologiche.
Art. 4. – OBBLIGHI DEL GESTORE
1. Il Gestore si obbliga:
a. di sottoscrivere entro il termine di 30 giorni dalla stipula della convenzione il verbale di stato di consistenza degli immobili, delle relative pertinenze, dei mobili, delle attrezzature ed accessori;
b. di non svolgere negli impianti e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente convenzione, salvo preventivo consenso da parte del Amministrazione;
c. di assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature, nello stato in cui si trovano all’atto della consegna, ed a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo o di eventuali smarrimenti;
d. di segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;
e. di tenere indenne il Comune da qualunque azione che possa essere intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall’esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione. Il Gestore dovrà quindi stipulare idonee polizze di assicurazione come specificato ai successivi articoli 10 e 12;
f. di applicare le tariffe stabilite dal Comune;
x. xx xxxxxxxxxxxxx, in anticipo, all’atto della stipula della presente convenzione il canone relativo al primo anno della gestione determinato dal concedente;
x. xx xxxxxxxxxxxxx, in anticipo entro i primi 15 giorni dall’inizio del 2° anno di gestione, il canone relativo al secondo anno della gestione determinato dal concedente, pena la revoca della convenzione;
i. di segnalare le necessità di interventi straordinari alle strutture, agli impianti ed ai terreni di gioco;
j. di effettuare gli interventi ed a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria necessaria ed indispensabile per il buon funzionamento degli impianti oggetto della presente convenzione; Sono comprese nella manutenzione ordinaria di cui alla sopra riportata lettera i) tutte le attività necessarie al mantenimento in efficienza degli impianti, elementi, finiture edilizie ed attrezzature sportive fisse e mobili ed i relativi impianti. Si tratta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di interventi per:
- tinteggiatura delle pareti (riprese);
- riparazione e/o sostituzione di elementi di attrezzature sportive fisse e mobili;
- piccole riparazioni di serramenti interni ed esterni;
- piccole riparazioni di apparecchi idro-sanitario e rubinetterie;
- riparazione di componenti elettrici in avaria sia esterni che interni (cambio lampadine, interruttori, punti presa ecc.) che non prevedano la necessità di modifiche alla certificazione di impianto elettrico;
- approvvigionamento dei materiali di rapido consumo e simili, dei prodotti e delle attrezzature necessarie per le pulizie e per il mantenimento e funzionamento ordinario della struttura;
k. di assicurare la perfetta regolarità e la completa efficienza dei vari servizi, impianti ed attrezzature, a garantire l’immediato allertamento dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di emergenza, nonché una continua, attenta e sicura sorveglianza comportamentale dei frequentatori degli impianti, impedendo attività che possano arrecare molestia o danno ai frequentatori medesimi;
l. di limitare l’accesso agli impianti ad un numero adeguato di utenti e/o di pubblico, in base alla capacità ricettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione dagli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento;
m.di gestire la fruizione degli impianti con sistemi informatici, anche forniti dal concedente, che permettano una gestione trasparente, partecipata e libera degli impianti;
n. di stipulare i contratti ed assumere a proprio carico le spese di pulizia giornaliera, di tempestivo diserbo delle aree contigue all’impianto (definite dall’ufficio con apposita mappa), di raccolta dei rifiuti, di vigilanza e comunque tutte le spese di cui necessitano gli impianti;
o. di provvedere all’apertura e chiusura della struttura e a sorvegliare gli accessi;
p. di effettuare la costante pulizia dei locali e delle attrezzature;
q. di realizzare campagne promozionali e di sensibilizzazione al fine di migliorare la collaborazione e la partecipazione dell’utenza, ed a promuovere l’allargamento della base dei praticanti le attività sportive anche in forma non organizzata o singola;
r. di sorvegliare, sotto propria responsabilità, che gli utenti dell’impianto non subaffittino a terzi l’utilizzo degli stessi;
s. di mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto della presente convenzione garantendone la sicurezza;
t. di effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto della convenzione, quantunque non ivi espressamente indicate, e comunque eseguire le manutenzioni e riparazioni non poste a carico del Comune senza pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo.
2. Il gestore assume, inoltre, gli obblighi relativi a:
a. adempimenti e compiti previsti dal D. LGS 81/2008, e successive modificazioni, riguardante a sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro;
b. rifornitura di farmaci e di materiale medicamentoso del locale infermeria mantenendoli in stato di funzionalità;
3. Gli interventi di manutenzione ordinaria dovranno essere eseguiti periodicamente al fine di mantenere in perfetta efficienza tutto l’impianto.
4. Nel periodo di chiusura dell’impianto dovranno essere effettuati da parte del gestore tutti quegli interventi di manutenzione che non possono essere realizzati durante i periodi di funzionamento della struttura. Il programma dei lavori di manutenzione ordinaria da effettuare dovrà essere comunicato al Comune.
5. Il gestore è tenuto alla redazione di una contabilità separata relativa alla gestione dell’impianto oggetto della presente convenzione: La stessa dovrà essere prodotta al Comune annualmente, al termine della stagione sportiva.
ART. 5 – ACCESSO AGLI IMPIANTI
1. L’accesso agli impianti da parte degli utenti è consentito secondo i criteri e le modalità individuati dalla presente convenzione e dagli altri atti vigenti compiuti dal Comune di cui il Gestore dichiara di essere a conoscenza.
2. La fruizione dell’impianto da parte degli utenti dovrà essere garantita dalle ore 8.00 alle ore 24.00.
3. E’ garantito l’accesso gratuito agli impianti sportivi per lo svolgimento di attività scolastiche.
4. Il Comune si riserva altresì l’uso gratuito dell’impianto per proprie manifestazioni o per manifestazioni dallo stesso patrocinate, per un massimo di 5 giorni annui e comunque per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle stesse.
5. Deve essere garantita:
a. la fruizione degli impianti tanto alle associazioni sportive quanto ai liberi cittadini, per cui nessun utente non dovrà superare un monte ore settimanale di 6, gare ufficiali escluse;
b. l’installazione di un defibrillatore semiautomatico che dovrà essere posizionato in un posto che ne faciliti un immediato utilizzo ed in tutte le manifestazioni organizzate e/o riconosciute dalle Federazioni sportive sarà obbligatorio avere a disposizione nell’impianto di gioco durante lo svolgimento delle gare una persona abilitata al suo utilizzo;
c. priorità alle seguenti attività:
c.i.1. organizzazione, ovvero partecipazione a campionati , tornei e manifestazioni sportive di interesse internazionale, nazionale, regionale e provinciale delle federazioni sportive;
c.i.2. società che pratichino in maniera continuativa attività sportiva per utenti in condizioni di fragilità sociale, con particolare riguardo a disabili e anziani.
c.i.3. società con maggior numero di iscritti, con tesseramento annuale, nei settori giovanili;
c.i.4. manifestazioni o iniziative organizzate dal Comune di Troina (per un massimo di 5 giorni annui);
6. Garantire, inoltre l’utilizzo del campo polivalente per almeno 6 ore settimanali, se richieste, con il seguente ordine di priorità:nella prenotazione dell’impianto:
- per partite ufficiali FIPAV;
- per attività sportive e società affiliate FIPAV e FIP;
- per attività sportive di Associazioni atleti under 16;
- per altre attività..
ART. 6 – CANONE CONCESSORIO E TARIFFE DI ACCESSO E USO
1. Il Gestore si impegna a pagare al comune di Troina il canone biennale
di €
_ (euro
_/00) mediante
versamento da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale.
2. Il Gestore dovrà corrispondere, in anticipo, all’atto della stipula della presente convenzione il canone relativo al primo anno della gestione determinato dal concedente;
3. Il Gestore dovrà corrispondere, in anticipo entro i primi 15 giorni dall’inizio del 2° anno di gestione, il canone relativo al secondo anno della gestione determinato dal concedente, pena la revoca della convenzione;
4. Il Gestore provvede alla riscossione delle tariffe per l’accesso determinate dal concedente tenendone adeguata e separata contabilità su apposito registro in ottemperanza alle norme fiscali vigenti, da esibire in ogni momento su richiesta anche informale degli incaricati del controllo. A fronte dell’introito dovrà essere emessa ricevuta.
5. Il Gestore si obbliga a fornire annualmente un prospetto riassuntivo degli introiti derivanti dall’applicazione delle tariffe di accesso.
ART. 7 – RIMBORSI E PROVENTI.
1. Il Concedente si impegna a versare al Gestore, a titolo di rimborso, le eventuali spese sostenute per interventi di competenza del Comune di
cui il Gestore, per motivi di urgenza e necessità e dietro preventiva richiesta con dettaglio della spesa, si sia fatto carico.
2. Il rimborso sarà liquidato dal responsabile del competente servizio previa presentazione, da parte del Gestore, di copia delle fatture relative alle spese suddette, con prova dei pagamenti effettuati.
3. Spettano inoltre al Gestore i proventi derivanti dall’applicazione delle tariffe stabilite dal Comune per l’uso degli impianti.
ART. 8 - SFRUTTAMENTO DELL’IMPIANTO A FINI PUBBLICITARI
1. Il Gestore potrà effettuare pubblicità commerciale in forma visiva all’interno dell’impianto sportivo, con l’osservanza delle disposizioni vigenti in materia. Il Gestore è tenuto ad espletare tutte le relative incombenze amministrative.
ART. 9 - DIVIETI
1. E’ fatto divieto al Gestore di apportare modifiche ai locali e agli impianti, anche temporaneamente, senza specifica autorizzazione formale del Concedente. Se per tali modifiche dovessero essere previste prove di usabilità, agibilità ed omologazioni, il Gestore dovrà acquisirle a sua cura e spese.
2. E’ fatto divieto al Gestore di sub concedere, in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente concessione.
ART. 10 – RESPONSABILITÀ DEL GESTORE
1. Il Gestore assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati a persone o a cose nell'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione ed è pertanto tenuto a stipulare contratto per
l’assicurazione della responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, con massimali di garanzia non inferiori a € 500.000,00 (euro cinquecentomila) per sinistro, con limite di € 500.000,00 (euro cinquecentomila) per ogni persona danneggiata e di € 500.000,00 (euro cinquecentomila) per danni a cose. Copia delle polizze dovrà essere trasmessa al Concedente.
2. Il Gestore è obbligato all’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Il Gestore è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza degli impianti sportivi, ed è tenuto a provvedere direttamente all’eliminazione delle cause che vi ostassero, ovvero a segnalare tempestivamente al Concedente situazioni e circostanze che richiedano adempimenti da parte dello stesso al fine di non pregiudicare le condizioni di sicurezza degli impianti ai sensi delle norme vigenti in materia.
4. Il Gestore dovrà rilasciare polizza fideiussoria, a garanzia del buona gestione degli impianti, per un importo pari a _ _ euro, all’atto della stipula della presente convenzione.
Art. 11 – PERSONALE
1. Il personale, dipendente, incaricato, volontario o comunque impiegato nelle attività oggetto della presente convenzione dal Gestore, deve tenere un contegno serio, civile e corretto e deve essere fornito di idonei elementi di riconoscimento.
2. Il Gestore è tenuto a sostituire il personale inidoneo per manifesto
difetto di capacità professionale o per comportamento non confacente alle esigenze della gestione.
ART. 12 – TUTELA DEGLI ADDETTI
1. Il Concedente resta estraneo a qualunque rapporto fra il Gestore ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione.
2. Il Gestore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, soci e/o volontari in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi, compresa la copertura assicurativa per responsabilità civile e per infortuni.
ART. 13 – VERBALE DI RESTITUZIONE
1. All’atto della riconsegna al Concedente degli impianti sportivi e dei beni mobili oggetto della presente convenzione, deve essere redatto, a cura dell’Associazione e in contraddittorio con il responsabile del Concedente, processo verbale di restituzione regolare da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni.
ART. 14 - RISOLUZIONE E REVOCA DELL’AFFIDAMENTO IN GESTIONE
1. Oltre alle cause di risoluzione di cui all’art. 1453 del codice civile, sarà motivo di risoluzione della presente convenzione il verificarsi di uno dei seguenti casi:
a. quando la conduzione tecnica e funzionale dell’impianto è tale da pregiudicare l’incolumità e la salute degli utenti;
b. quando la manutenzione ordinaria non è correttamente effettuata
arrecando pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti e alla conservazione degli immobili;
c. per motivi di interesse pubblico.
d. per sospensione ingiustificata e non autorizzata dell’apertura dell’impianto sportivo per più di due giorni consecutivi o per più di 4 giorni totali non consecutivi nel corso dell’anno;
e. per mancato adempimento degli obblighi di pulizia giornaliera, dietro formale diffida e applicazione di penale, entro 3 giorni dalla diffida;
f. per mancato adempimento dell’obbligo di tempestivo diserbo delle aree contigue all’impianto, dietro formale diffida e applicazione di penale, entro 3 giorni dalla diffida;
g. utilizzo di personale privo dei requisiti di legge;
h. per mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti degli utenti;
i. per accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito ai servizi, e mancata stipulazione delle polizze assicurative a favore del personale volontario impiegato;
j. per scioglimento o cessazione dell’Associazione;
k. per cessione a terzi in toto o in parte della presente convenzione;
l. per gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dalla presente convenzione;
m.per il mancato versamento del canone di concessione all’atto della stipula della presente convenzione;
n. per il mancato rilascio della polizza fideiussoria, a garanzia del buona gestione degli impianti, per un importo pari a euro,
all’atto della stipula della presente convenzione;
o. per totale escussione della garanzia prestata;.
ART. 15 - PENALI
1. Il Concedente ha facoltà di ordinare e fare eseguire d’ufficio, con oneri finanziari a carico del Gestore, gli interventi necessari per il regolare funzionamento degli impianti qualora quest’ultimo, nemmeno a seguito di diffida a provvedere, non vi ottemperi nel termine assegnato.
2. Il Concedente applicherà inoltre, in caso di violazione degli obblighi a carico del Gestore, accertati da un soggetto formalmente incaricato dall’ufficio, le seguenti penali:
a. 50 euro a segnalazione: per mancata apertura dell’impianto;
b. 50 euro al giorno: per mancata pulizia giornaliera degli impianti;
c. 100 euro al giorno: per mancato tempestivo diserbo delle aree contigue all’impianto.
ART. 16 – RECESSO.
1. Il Concedente potrà recedere dalla convenzione, con preavviso non inferiore a due mesi, per motivi di pubblico interesse, o, con effetto immediato dal momento di ricevimento di comunicazione raccomandata, in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.
2. Il Gestore potrà recedere dal contratto per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, con preavviso non inferiore a due mesi mediante comunicazione con lettera raccomandata.
ART. 17 – CONTROVERSIE
1. Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che
dovesse insorgere in ordine all’applicazione della presente convenzione; ove ciò non sia possibile, la controversia sarà deferita al giudizio inappellabile di tre arbitri così nominati: uno dal Concedente, uno dal Gestore ed il terzo concordemente dai due arbitri di parte. Le spese sono anticipate dal soggetto che ha avanzato richiesta di arbitrato.
ART. 18 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
Ai sensi del protocollo di legalità del Comune di Troina approvato con deliberazione G.C n. 128 del 03/09/2014:
a) Il Comune, previa comunicazione con lettera A/R, può risolvere la convenzione nel caso in cui venga accertato con sentenza (anche non passata in giudicato) che, prima o durante l’esecuzione del servizio, l’Associazione sia stata vittima di estorsione aggravata dall’art. 7 della legge n.203/1991 o commessa da parte della criminalità organizzata e che per tale circostanza sia stata condannata per favoreggiamento;
b) L’Appaltatore si impegna a denunciare o comunque a collaborare con le Forze di Polizia, nel caso subisca estorsioni aggravate, tentativi di estorsione aggravata, intimidazione o condizionamento da parte della criminalità organizzata. Il Comune, previa comunicazione con lettera A/R, può risolvere la convenzione nel caso di violazione di tale obbligo;
c) L’Appaltatore, nel caso in cui dovesse subire vessazioni o tentativi di estorsioni aggravate, ha l’onere di informare prontamente il responsabile del procedimento e il legale rappresentante dell’Ente.
ART. 19 - CODICE DI COMPORTAMENTO
Alla presente convenzione si applicano per quanto compatibili i principi di cui al codice di comportamento approvato con D.P.R. 16/04/2013 nr.
62, che si intende facente parte integrante e sostanziale della presente, anche se non materialmente allegato.
La violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice, comporta la risoluzione della convenzione.
ART.20 – TRATTAMENTO DEI DATI
Il Concedente, ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n.196, informa il Gestore che tratterà i dati, contenuti nella presente convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
ART. 21 – DISPOSIZIONI FINALI
1. Le spese inerenti alla presente convenzione saranno a carico del Gestore, senza diritto di rivalsa. Ai fini della tassa di registro, essendo il presente atto formato a mezzo di scrittura privata non autenticata e trattandosi di prestazione di servizi soggetta ad IVA, le parti invocano l’applicazione dell’art. 5 comma 2 del D.P.R. 26.04.1986 n° 131 (registrazione solo in caso d’uso).
Le spese per l’eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme vigenti in materia.
La presente convenzione in forma di scrittura privata che si compone di 21 articoli, su n. di pagine a video è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera s) del codice dell’Amministrazione digitale (CAD), nel seguente ordine:
Per l’ Amministrazione ( _ ) Per l’Associazione ( )