Provincia di Ancona
COMUNE DI SENIGALLIA Rep. 22496
Provincia di Ancona
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CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL COMUNE DI SENIGALLIA - (C.I.G. 908219613D)
Impresa: CIMAS S.R.L
Importo contrattuale: euro 4.181.654,25 + I.V.A
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilaventidue il giorno cinque del mese di agosto nella Residenza Comunale, avanti a me, Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, Segretario Generale del Comune di Senigallia, autorizzato a rogare nell’interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, senza l’assistenza dei testimoni per avervi le parti con il mio consenso espressamente rinunciato sono presenti:
XXXX. XXXXXXX XXXXXXXXXX, , che
interviene nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del COMUNE DI SENIGALLIA (C.F. 00332510429) che rappresenta, in virtù del Decreto del Sindaco n. 497 del 25/10/2021 come Responsabile dell’Area Funzionale 8 Cultura Educazione/Formazione - Politiche Giovanili, di seguito denominato «stazione appaltante» o «Comune»;
SIG. nato a il , il quale dichiara di interviene nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante dell’Impresa CIMAS S. R. L. (C.F. 00880590419) con sede a Roma in Xxxxxxxx xxx Xxxxxx, 00 e che interviene al presente atto in qualità di legale
rappresentante della stessa Impresa, di seguito denominato «appaltatore»; comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Generale sono certo.
Premesso
- che con deliberazione della Giunta Municipale n. 9 del 27/01/2022
è stato approvato il progetto del servizio in oggetto per un importo complessivo di euro € 4.765.085,40 oltre Iva (comprensivo di eventuale proroga tecnica di euro 510.547,40) di cui €. 5.000 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- che con determinazione a contrarre n. 138 del 22/02/2022 è stata avviata la procedura di stipula del contratto di appalto per il servizio tramite procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 60 e 144 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. nel rispetto del Decreto Ministeriale10 marzo 2020 "Criteri minimi ambientali per il servizi di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari", da utilizzare nei Bandi di gara per gli acquisti di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione nei settori della Ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari;
- che, con determinazione del Responsabile Area Funzionale 8 n. 645 del 27/06/2022, sono stati approvati i verbali delle sedute di gara ed è stato aggiudicato definitivamente l’appalto del servizio in oggetto all’operatore economico CIMAS S.R.L. con sede a Roma in Xxxxxxxx xxx Xxxxxx, 00 che ha ottenuto il punteggio di 100/100 ed offerto i seguenti prezzi unitari: pasto cotto prezzo unitario euro 5,40 oltre IVA e pasto crudo euro 3,15 oltre IVA per un importo contrattuale di euro 4.181.654,25 oltre IVA;
- che è stato verificato per la partecipazione alla gara e per la stipula del contratto, con esito positivo, il possesso in capo all’appaltatore dei requisiti di cui
all’articolo 80 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, come da documentazione conservata agli atti del Comune;
- che per l’appaltatore è stata richiesta in data 23/06/2022 alla
Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia informazione antimafia protocollo n. PR_RMUTG_Ingresso_0237712_20220623;
- che è stata acquisita in data 23/06/2022 informazione liberatoria provvisoria ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito in Legge 120/2020, attestante che a carico dell’appaltatore non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui agli articoli 67e 84 comma 4 lettere A),B) e C) del D.Lgs. 159/2011 s.m.i.;
- che il presente contratto acquista efficacia con la sottoscrizioneapposta dal Dirigente sopra citato, il quale lo approva;
tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - Oggetto del contratto
1. I contraenti, così come specificati, dichiarano di riconoscere la premessa in narrativa come parte integrante del presente atto.
2. La stazione appaltante affida all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto del servizio in premessa (C.I.G. 908219613D).
3. L’appaltatore si impegna alla esecuzione del servizio alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.
Art. 2 - Corrispettivo
1. Il corrispettivo dovuto dal Comune all’appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è determinato, in base ai seguenti prezzi unitari, comprensivi di tutte le spese di gestione, costo del personale e di ogni altro onere inerente e conseguente all’esecuzione del servizio in oggetto:
PASTO COTTO prezzo unitario: 5,40 euro oltre Iva PASTO CRUDO prezzo unitario: 3,15 euro oltre Iva
L’importo contrattuale ammonta ad euro 4.181.654,25 (quattromilionicentottantunomilaseicentocinquantaquattro virgola venticinque) oltre IVA, di cui euro 5.000,00 per oneri per la sicurezza.
2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. I prezzi offerti rimarranno fissi per il primo anno di durata del contratto. A partire dal secondo anno del contratto, si potrà procedere come indicato all’art. 4 comma 4 del capitolato speciale di appalto.
Art. 3 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso i seguenti documenti:
a. Relazione Tecnico illustrativa;
b. Capitolato speciale di appalto;
c. Allegato 1: Dimensione distribuzione utenza iscritta al servizio as 2021/2022;
d. Allegato 2: Specifiche tecniche relative alle caratteristiche merceologiche degli alimenti;
e. Allegato 3: Menù anno scolastico 2022/2023;
f. Allegato 4: Dietetico
g. Allegato 5: DUVRI
h. Allegato 6: Protocollo operativo ATA 2021/2022
i. Allegato 7: Informativa Privacy;
j. Allegato 8: Regolamento commissione mensa vigente
k. Offerta Tecnica;
l. Offerta economica.
Detti documenti, anche se non materialmente allegati al presente atto, vengono controfirmati dai contraenti e conservati agli atti della stazione appaltante.
2.L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi e oneri risultanti dal capitolato speciale d'appalto e relativi allegati, dell’offerta tecnica ed economica che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
Art. 4 – Durata
1. L’appalto avrà durata di cinque anni dal giorno 1/09/2022 al 31/08/2027; la data di inizio effettivo risulterà dal verbale di consegna redatto in contradditorio fra le parti. É vietato il rinnovo del contratto in ogni forma.
2. La stazione appaltante si riserva la possibilità di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione di un nuovo contraente e comunque per un massimo di sei mesi .
Art. 5 – Tracciabilità dei flussi finanziari
1. A pena di nullità assoluta del contratto, l’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136 del 13/8/2010 e s.m.i.
2. I pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati dalla Tesoreria Comunale presso la Banca Intesa San Paolo - filiale di Senigallia sita in Piazza del Duca, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto.
4. L’appaltatore con nota prot. 38573/2022 che si allega al presente atto sotto la lettera “A” quale parte integrante, ha comunicato gli estremi del/i conto/i corrente/i dedicato/i e le generalità della/e persona/e delegata/e ad operare sul/i conto/i stesso/i, ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della Legge 136 del 13/8/2010. L’appaltatore si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi con la sopracitata comunicazione.
5. L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatori e subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.
Art. 6 – Pagamenti
Ai sensi dell’art. 14 del capitolato speciale di appalto, il comune provvederà ad effettuare la liquidazione del corrispettivo dietro presentazione delle relative fatture mensili posticipate previa verifica dell’accertamento nella conformità della fornitura al capitolato speciale e a tutte le condizioni contrattuali. L’appaltatore sarà tenuto ad adeguarsi alle modalità di fatturazione elettronica prevista dall’art. 1 commi 209- 214della L. 244 del 24 dicembre 2007 e s.m.i.
Art. 7 - Penali
Per l’applicazione delle penali si rinvia all’art.19 del capitolato speciale di appalto.
Art. 8 – Garanzie
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli
atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia mediante polizza fideiussoria numero 1893943 emessa in data 26/07/2022, dalla Società ELBA ASSICURAZIONI S.p.A Agenzia di Pesaro per l'importo di euro 167.266,17, determinato ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i e dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/ 2016 s.m.i. Si dà atto che l’Appaltatore possiede la certificazione ISO 9001:2015 rilasciata da Bureau Veritas Certification in data 05.08.2021 e valida sino al 03.06.2024 e la certificazione ISO140001/2015 rilasciata da FQC First Quality Certification rilasciata in data 23/08/2021 e valida sino al 22.08.2024.
2. Ai sensi del presente atto la garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante procede alla sua escussione, anche parziale.
Art. 9 – Responsabilità
Si dà atto che l’appaltatore ha provveduto a stipulare assicurazione contro il rischio di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) rilasciata dalla Assicurazione Generali Italia s.p.a. polizza n. 400133421 – Agenzia di Urbino cod. 157/00, ai sensi dell’art. 17 del capitolato speciale di appalto, per danni cagionati a persone e cose nel corso del servizio prestato in favore del Comune con i massimali ivi richiesti.
Art. 10 – Clausola sociale
L’appaltatore, in sede di offerta, ha esibito il progetto di riassorbimento del personale già impiegato nell’appalto dal precedente gestore come previsto all’art. 25 del disciplinare di gara e all’art. 13 lett. g) del capitolato speciale.
Art.11- Controversie
1. Per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall’esecuzione del contratto e non risolte attraverso il ricorso all’accordo bonario, si ricorrerà alla
giustizia ordinaria del Foro di Ancona, con esclusione della competenza arbitrale.
Art. 12 – Subappalto - Subcontratto
1. Si dà atto che l’appaltatore ha indicato di voler subappaltare le seguenti parti di servizio: servizio di trasporto pasti, distribuzione pasti e pulizie nel rispetto dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
2. Salvo i casi indicati all’art. 105 comma 13 del D.lgs. 50/ 2016 s.m.i., la stazione appaltante pagherà il corrispettivo all’appaltatore, che entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore deve trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore e al cottimista, con l’indicazione delle ritenute di legge.
3. Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, l'appaltatore nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/8/2010 n. 136.
Art. 13 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nei suoi allegati, quali parte integrante dello stesso, si intendono integralmente richiamate e sottoscritte le norme legislative e tutte le altre disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici, contratti collettivi e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/ 2001, l’appaltatore sottoscrivendo il presente contratto attesta di non aver concluso, con decorrenza dall’entrata in vigore dell’aggiunto comma 16 ter in parola, contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto.
L’appaltatore si obbliga, nell’esecuzione del presente contratto, a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano nelle strutture del Comune o al servizio dello stesso, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 62/2013, e quello del Comune di Senigallia, di cui dichiara di aver ricevuto copia, consapevole che la violazione di detti obblighi di comportamento comporterà per il comune la facoltà di risolvere il contratto qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.
Art.14-Obblighi verso i lavoratori
L’appaltatore si obbliga ad osservare integralmente nei confronti dei propri dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di lavoro nazionale e territoriale in vigore ed ancora a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla legislazione vigente, compresa la disciplina in materia di sicurezza. E’ motivo di risoluzione espressa del contratto il mancato rispetto degli adempimenti del presente articolo. L’appaltatore si impegna, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/ 2008 s.m.i. a integrare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) allegato al capitolato speciale e a rispettarlo in ogni sua parte nonché a consegnare le integrazioni secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
Art. 15 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, sono a totale carico dell'appaltatore, compresa la registrazione.
2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono
soggetti all’imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’articolo 40 D.P.R. 26/04/1986 n. 131.
3. L’imposta di bollo è assolta, per il contratto originale, mediante versamento con F24, e mediante apposizione di contrassegni sulla copia cartacea, dichiarata da me sottoscritto Segretario Comunale, conforme all’originale, ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005, da consegnare all’ufficio della Agenzia delle Entrate di Senigallia.
Art. 16 - Trattamento dati
1. I dati contenuti nel presente contratto, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.lgs 196/2003 – così come modificato dal D.lgs 101/2018, saranno trattati dal Comune, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti istituzionali e di legge, ivi compresa la gestione amministrativa e contabile, correlati al rapporto contrattuale, nell’ambito delle attività predisposte nell’interesse pubblico e nell’esercizio dei pubblici poteri.
2. Il legale rappresentante dell’impresa CIMAS S.R.L. dichiara di aver ricevuto la informativa di cui all’art.13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).
Art. 17 - Nomina del Responsabile del trattamento dati e relative istruzioni Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l’oggetto contrattuale come definito dall’art.1 comporta il trattamento di dati personali da parte della società CIMAS s.r.l. per conto del Comune, così come disciplinato dal Regolamento UE 679/2016 (in seguito anche indicato come “GDPR”) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.
In tal senso il Comune, come rappresentato ed in qualità di Titolare del
trattamento dei dati connessi all’esecuzione del contratto, nomina, quale proprio Responsabile del Trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, la società CIMAS s.r.l. che, come rappresentata, accetta.
Le parti, come sopra rappresentate, convengono che:
a) il Responsabile del Trattamento Dati (inseguito anche “RTD”) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il RTD informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
b) il RTD si impegna a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all’oggetto del presente contratto, con divieto di diversa utilizzazione, e a mantenere e garantire la riservatezza dei dati personali trattati in esecuzione del presente contratto, astenendosi dal comunicare e/o diffondere tali dati al di fuori dei casi espressamente consentiti nel contratto o per legge;
c) il RTD si impegna a rispondere a tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa europea e italiana in materia di protezione dei dati e, a tal fine, a costituire la relativa documentazione, tra cui, a titolo esemplificativo, il registro dei trattamenti svolti e, laddove richiesto, ne trasmette copia al Comune in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
d) il RTD si impegna ad adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, adeguate a garantire la tutela dei diritti dell’Interessato, ad affrontare i rischi di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento UE 679/2016.
e) il RTD si impegna a nominare per iscritto gli autorizzati al trattamento, a provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, a istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dal Comune e sugli obblighi del Responsabile esterno del trattamento, affinché il trattamento avvenga in conformità di legge per gli scopi e le finalità previste nel contratto.
f) il RTD si impegna a vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
g) Xxxxx inteso tra le Parti che il Responsabile esterno è l’unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati (da lui e/o dai propri autorizzati direttamente trattati) e in tal senso si impegna a garantire e manlevare il Comune dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o degli interessati. Il responsabile esterno è responsabile ai sensi dell’art. 2049 del codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
h) il RTD deve prevedere un piano di verifica, almeno annuale, dello stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
i) il RTD, nel trattamento dei dati connessi all’esecuzione del presente contratto, si impegna a non ricorrere a sub responsabili o a soggetti qualificabili come sub-responsabili, senza autorizzazione scritta (generale e/o specifica) da parte del titolare del trattamento. Laddove sia concessa tale autorizzazione, le parti, come rappresentate, convengono che il ricorso a sub-responsabili avverrà nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 4 dell’articolo 28 del GDPR.
Le parti convengono che gli incarichi affidati a personale non dipendente del RTD, ma comunque sottoposto a regolare contratto di prestazione di servizi od
altro con il RTD (es. professionisti del settore sanitario, consulenti, società sportive, etc.) rientrano tra i sub- responsabili oggetto fin da ora di autorizzazione generale. Il RTD, nello svolgimento della propria attività, comunicherà al Titolare sia l’elenco degli eventuali sub-responsabili sia i trattamenti a loro affidati. Il RTD comunica al Titolare anche eventuali modifiche che concernono i sub –responsabili, quali a titolo esemplificativo l’aggiunta o la sostituzione affinché lo stesso, ai sensi dell’art. 28 co.2 GDPR, possa opporsi entro 15 giorni dalla comunicazione.
l) il RTD, avuto riguardo della natura del trattamento, assiste il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare le richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati previsti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR.
m) il RTD assiste il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, nonché per tutte le attività richieste obbligatoriamente per legge, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento, impegnandosi particolarmente a comunicare al Titolare, appena ne ha avuto conoscenza, ogni eventuale violazione dei dati personali subita;
n) il RTD si impegna ad avvisare tempestivamente il Titolare in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte del Garante o da altra Autorità preposta, in merito ai trattamenti effettuati per suo conto, impegnandosi altresì a fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l’approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali, connessi all’esecuzione del contratto, pendenti avanti al
Garante o all’Autorità Giudiziaria;
o) il RTD, su scelta del titolare del trattamento (ai sensi degli articoli 1285 e 1286 del codice civile), attraverso una comunicazione xxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx contrattuale, si obbliga a cancellare o a restituire tutti i dati personali relativi al trattamento connesso al presente contratto, cancellando altresì le copie esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati o che i dati vengano conservati per legittimo interesse del RTD esclusivamente in relazione alle prestazioni erogate e ad eventuali diritti di difesa;
p) il RTD mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Il responsabile del trattamento, peraltro, informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un’istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell’Unione, relative alla protezione dei dati. Le parti contrattuali, come sopra rappresentate, convengono altresì che la nomina del RTD abbia durata limitata all’esecuzione del presente contratto.
Art. 18 - Riservatezza
1. L’appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, e ha l’obbligo di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto.
2. L’appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione appaltante.
4. Ai sensi dell’art 1341 del Codice C ivile, l’appaltatore dichiara di approvare tutte le clausole del presente contratto e in particolare le seguenti:
- Art. 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari
− Art. 7 - Penali
− Art.9- Responsabilità
− Art.11- Controversie
− Art. 13 – R i c h i a m o alle norme legislative e regolamentari
− Art. 14 – Obblighi verso i lavoratori
Il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall’art. 32, comma 14 del codice dei contratti pubblici D. Lgs. 50/2016.
E richiesto io Segretario Generale - Ufficiale rogante - ho ricevuto questo atto che è stato da me letto alle parti contraenti, che lo riconoscono conforme alla volontà manifestatami e che rinunciano alla lettura degli allegati per averne già presa conoscenza.
Il presente contratto, redatto da persona di mia fiducia mediante l’utilizzo di strumenti informatici su quindici pagine intere e sei righe della sedicesima pagina comprese le firme, oltre agli allegati, viene, alla mia presenza e vista,
dalle parti con me sottoscritto con firme autografe, nonché ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005 con firme digitali, la cui validità è stata da me accertata.
Per Comune di Senigallia Per l’Appaltatore
Il Segretario Generale