COMUNE DI GIOVINAZZO
COMUNE DI GIOVINAZZO
Città Metropolitana di Bari
APPALTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PIAZZA XXXXXXXX XXXXXXXX XX E DEL CENTRO STORICO – DA CONCLUDERSI CON L’ISTITUTO DELL’ACCORDO QUADRO DI CUI ALL’ART. 54 DEL d.Lgs 50/2016
IL PROGETTISTA E DDIRETTORE DEI LAVORI GeoM. XXXXXXX XXXXXXXX
elaborato 05_CAPITOLATO SPECIALE_D’APPALTO
IL RUP - DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO e RUP
xxx. Xxxxxx XXXXXXXXX
TIMBRO SETTORE
CUP : J71C19000190001 CIG: 806073481F
IMPORTO A BASE D’ASTA: Euro 99.500,00 oltre IVA DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA
NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA: Euro 450,00 oltre IVA
PREMESSE
Il presente capitolato speciale, reca la disciplina dell’accordo quadro e definisce le clausole fondamentali relative ai contratti attuativi da affidare nel periodo di vigenza dello stesso, in particolare per quanto riguarda i prezzi da applicarsi, la tipologia delle prestazioni e le relative specifiche tecniche. Il Comune di Giovinazzo intende:
1. efficientare l’impianto di pubblica illuminazione di Piazza Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX e del centro storico mediante la sostituzione delle armature a vapori di sodio con altre a led;
2. migliorare la qualità dell’impianto e ridurre il costo dei servizi attraverso una razionalizzazione delle spese di manutenzione.
L’appalto è finanziato con il contributo in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.
In attuazione dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 0000, x. 00 (XX Crescita) con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 14 maggio 2019 sono stati assegnati i contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile; in base alla numero di abitanti, stante la popolazione del Comune di Giovinazzo pari a 20.036 residenti secondo l’ultima rilevazione ISTAT, è assegnato un contributo pari ad euro 130.000,00.
L’opera finanziata de qua deve rispettare le seguenti condizioni:
a) non aver già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;
b) essere aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell’anno 2019;
c) essere avviate entro il 31 ottobre 2019. Per avvio si intende la data di inizio dell’esecuzione dei lavori, coincidente con la data di aggiudicazione definitiva del contratto.
ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO
Il progetto è finalizzato all’efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione di Piazza Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX e del centro storico.
I principali obiettivi che questo intervento si propone sono i seguenti:
- riqualificare l’impianto esistente che non assicura prestazioni ed affidabilità accettabili;
- illuminare le aree con una elevata qualità tali da garantire comfort visivo e limitare l’abbagliamento molesto;
- incrementare la percezione della sicurezza;
- limitare l’inquinamento luminoso;
- dotare l’Amministrazione comunale di un impianto in grado di modulare l'illuminazione in funzione della effettiva necessità.
Le ipotesi di progetto/gara non potranno, in alcun modo, essere oggetto di alcuna richiesta e rivalsa di sorta da parte dell’Appaltatore.
L’Ente Appaltante potrà in caso di arbitrario abbandono o ingiustificata sospensione delle attività, dichiarare la decadenza dell’Appaltatore o la risoluzione del rapporto contrattuale con le modalità e le conseguenze previste dal presente capitolato.
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
ART. 2 - DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
L’accordo quadro ha una durata di mesi 4 (quattro) decorrente dalla data di sottoscrizione dell’accordo, ovvero potrà avere una minor durata determinata dall’esaurimento del valore complessivo massimo stimato, stabilito nel successivo art. 3.
Qualora nel periodo di cui al comma precedente, non sia affidata alcuna attività all’Appaltatore, ovvero sia affidata solo parte di essa, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di indennizzo a qualsiasi titolo o ragione.
L’Appaltatore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni che la stazione appaltante ordinerà prima della data di scadenza, anche nel caso in cui l’ordinativo giungesse l’ultimo giorno di validità dell’accordo.
ART. 3 – AMMONTARE XXXXXXX XXXXXXX DELL’ACCORDO QUADRO
Ai sensi dell’art. 35 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 l’ammontare massimo delle prestazioni che potranno essere svolte dall’appaltatore nell’ambito del presente accordo quadro non potrà eccedere l’importo complessivo presuntivamente stimato pari a € 99.500,00 (Iva esclusa) oltre € 450,00 (Iva esclusa) per oneri della sicurezza.
L’Amministrazione potrà commissionare all’Appaltatore nel periodo di durata dell’accordo le prestazioni oggetto del presente accordo fino al raggiungimento dell’importo massimo stimato.
L’Appaltatore non potrà richiedere alcun indennizzo, a qualsiasi titolo o ragione, nel caso in cui l’Amministrazione non utilizzi l’intero importo stimato durante il periodo di validità dell’accordo quadro, oppure qualora si raggiunga l’ammontare prima del termine.
L’importo dell’accordo quadro si articola secondo il seguente Quadro Economico:
L’incidenza della manodopera del presente accordo quadro è stimata pari al 18,34 %.
Le prestazioni oggetto dell’accordo quadro sono le seguenti:
Descrizione | Categoria | Importo (€) | % |
Impianti per la trasformazione alta/media tensione e e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione | OG10 | 99.950,00 – Lavori | 100,00 |
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1 lettera eeeee), del D.lgs. 50/2016, il corrispettivo delle prestazioni sarà determinato applicando delle singole prestazioni eseguite, i prezzi unitari dedotti in contratto.
ART. 4 – PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA
L’accordo quadro sarà concluso a seguito di espletamento di procedura negoziata, giusta art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, in modalità telematica su piattaforma del Xx.XX., mediante richieste d’offerta (R.d.O) a 5 operatori economici qualificati per la categoria di lavori OG10, presenti nel bando denominato “Lavori di manutenzione – Impianti” della piattaforma elettronica di Consip S.p.A., filtrando la funzione “sorteggio” presente nella medesima piattaforma, limitatamente alle imprese presenti nella provincia di Bari, al fine di ottenere l’offerta migliore e procedere al successivo affidamento nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza oltre che nel rispetto dei principi generali di cui all’art.30 del DLgs 50/2016.
L’appalto, sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo, giusta art. 36 comma 9 bis del d.Lgs 50/2016, determinato mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi.
Si procederà alla esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, per le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.
L’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. L’Amministrazione si riserva di esercitare la facoltà di cui all’art. 97, comma 6, ultimo periodo.
Ai sensi dell’art. 54, comma 3, D.Lgs. 50/2016, l’accordo quadro sarà concluso con un solo operatore economico.
Si procederà alla conclusione dell’accordo quadro anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua, adeguata e conforme ai principi di cui all’art. 94 del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, si precisa, altresì, che non si procederà alla conclusione dell’accordo quadro se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
ART. 5- SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli artt. 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti richiesti al successivo articolo 6.
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
Diversamente, i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 50/2016, concorrono per tutte le consorziate.
Altresì, è fatto divieto a ciascuna componente il raggruppamento temporaneo o consorzio di cui all’art. 45, comma 2), lettere d) ed e) di partecipare alla gara in altra forma, individuale o associata.
Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 50/2016 sono tenute ad indicare le imprese retiste che partecipano alla gara; alle imprese indicate è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara.
ART. 6 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
a) Requisiti di carattere generale:
a.1) insussistenza delle cause di esclusione alla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in capo a tutti i soggetti espressamente richiamati dal medesimo articolo;
a.2) insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;
b) Requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3 del D.Lgs. 50/2016:
b.1) iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui il soggetto ha sede o ad analogo registro di altro Stato membro della U.E. per attività compatibili con le prestazioni oggetto dell’accordo quadro;
b.2) per le Cooperative e i Consorzi di Cooperative: iscrizione, rispettivamente, nell’apposito Albo Nazionale degli enti cooperativi ai sensi del D.Lgs. 02.08.2002, n°220 e del D.M. Attività produttive 23.6.2004;
c) Requisiti di qualificazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. l’art. 83, comma 2 e 84 D.Lgs. 50/2016:
Requisiti ex art. 90 del D.P.R. 207/2010 per lavorazioni riconducibili alla categoria OG10 per l’importo di € 99.950,00
In alternativa
possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata, ai sensi dell’art. 84 del Codice, nonché ai sensi dell’art. 61 del DPR 207/2010, ai lavori da assumere con riferimento alle seguenti categorie:
CATEGORIA PREVALENTE: OG10 classifica Ia
Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 i requisiti di qualificazione prescritti dal presente bando devono essere posseduti nella misura minima di cui all’art. 92 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010.
Resta fermo che ciascuna associata dovrà, a pena di esclusione, essere qualificata in rapporto alla parte di prestazione che si impegna ad eseguire.
ART. 7 - AVVALIMENTO
E' ammesso l'avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016; si precisa che l’Amministrazione procederà, in corso di esecuzione, alle verifiche sostanziali previste dal comma 9 del medesimo articolo.
ART. 8- COMPROVA DEI REQUISITI
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 81 e 216, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dovrà essere acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
ART. 9- SOCCORSO ISTRUTTORIO
Alla procedura di gara si applica l’istituto del soccorso istruttorio come previsto dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.
ART. 10 - COMUNICAZIONI
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 52 e 76 del D.Lgs. 50/2016, tutte le comunicazioni effettuate dalla stazione appaltante verranno effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun concorrente.
ART. 11 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTE DI CHIARIMENTI
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l’Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx del Dirigente del Settore Gestione del Territorio del Comune di Giovinazzo.
I chiarimenti in ordine alla presente procedura, dovranno essere formulati esclusivamente mediante quesiti scritti da inoltrare al Responsabile Unico del Procedimento, all'indirizzo pec xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx.
ART. 12 - DICHIARAZIONI DELL’OFFERENTE
Ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente dovrà rendere le seguenti ulteriori dichiarazioni:
1. di aver preso visione e di accettare, senza riserve o condizioni, tutte le clausole previste nel bando di gara, nel capitolato speciale e nel disciplinare tecnico;
2. di essere edotto che i lavori interesseranno aree permanentemente destinate ad attività pubblica che non potrà per nessun motivo essere interrotta e, pertanto, i particolari oneri che graveranno sull’appalto per prestazione delle opere provvisionali, per salvaguardia della sicurezza dei terzi, per quant’altro si rendesse necessario per l’esecuzione dei lavori sono da considerarsi compresi nei prezzi offerti;
3. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione che dovesse intervenire negli assetti proprietari e sulla struttura d’impresa e negli organismi tecnici e amministrativi ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia);
4. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fatto salvo il rinnovo previsto ai sensi dell’art. 93, co.5, D. Lgs. 50/2016 per ulteriori 180 giorni;
5. di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi di legge n. 136 del 07/09/2010 ivi previsti al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’esecuzione dei contratti attuativi di cui al presente capitolato speciale;
6. di impegnarsi alla osservanza delle norme di legge vigenti in materia di prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ai sensi della Legge 190/2012 e del DPR 16 aprile 2013 n.62;
7. di obbligarsi a trasmettere all’Ufficio titolare del contratto l’elenco nominativo del personale impiegato.
ART. 13 - CONCLUSIONE DELL’ACCORDO QUADRO E STIPULA DEL RELATIVO CONTRATTO
L'Amministrazione procederà alla conclusione dell’accordo quadro ed alla stipula del relativo contratto ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016.
Xxxxxxx parte integrante del suddetto contratto i seguenti elaborati:
- relazioni tecniche;
- il presente capitolato speciale d’appalto;
- l’Analisi dei Prezzi;
- l’elenco prezzi unitari;
- il prezzario regionale Puglia edizione 2019;
- il Piano di Sicurezza e Coordinamento.
ART. 14 – CONTRATTI ATTUATIVI-ODINATIVI DELL’ACCORDO QUADRO
Faranno parte integrante dei contratti-ordinativi attuativi dell’accordo quadro – contenenti l’individuazione delle lavorazioni da eseguirsi ed il tempo di esecuzione assegnato - i seguenti elaborati:
- il contratto relativo all’accordo quadro;
- l’elenco prezzi unitari;
- il prezzario regionale Puglia edizione 2019;
- il presente capitolato speciale;
- il disciplinare tecnico;
- il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al D.lgs 81/2008.
I Contratti-Ordinativi Attuativi, predisposti e sottoscritti digitalmente dal Committente, verranno inviati a mezzo pec all’appaltatore che - entro 10 giorni dal ricevimento - dovrà provvedere:
- al pagamento dell’imposta di bollo, secondo una delle modalità previste dall’art. 3 del D.R.P. 642/1972;
- alla sottoscrizione per accettazione, mediante apposizione della propria firma digitale sul file pdf ricevuto;
- all’invio dello stesso a mezzo pec all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx.
I Contratti-ordinativi attuativi si perfezioneranno al momento del ricevimento da parte del Committente del file pdf sottoscritto dall’appaltatore per accettazione.
Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b) ai contratti-ordinativi attuativi dell’accordo quadro non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo.
Il corrispettivo contrattuale sarà determinato “a misura”, come definito dall’art. 3, comma 1, lett. eeeee) del Codice dei Contratti, applicando alle unità di misura delle singole prestazioni eseguite, i prezzi unitari dedotti in contratto.
ART. 15 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI
I prezzi sui quali verrà applicato il ribasso unico percentuale offerto in sede di gara, saranno dedotti dai seguenti elenchi prezzi posti a base di gara:
I prezzi con cui valutare i lavori “a misura” e sui quali verrà applicato il ribasso unico percentuale offerto in sede di gara, saranno dedotti dai seguenti elenchi prezzi:
- Elenco prezzi unitari;
- Listino Prezzi Regione Puglia Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Lavori Pubblici - Anno 2019;
- Listini DEI ultimi aggiornati rispetto all’anno 2019.
Resta inoltre stabilito che non troverà applicazione, ai fini del presente accordo quadro e dei relativi contratti attuativi, l’art. 1664 del codice civile.
Pertanto i corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariabili e non saranno in alcun modo soggetti a revisione prezzi, né a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi per tutta la durata dell’accordo quadro.
Si evidenzia, inoltre, che nell’elenco prezzi, tutti i prezzi indicati sono comprensivi dell’eventuale onere per l’esecuzione in ambiente disagiato e per le problematiche di tipo logistico che dovessero presentarsi nell’espletamento dei lavori (ricerca del luogo, inquadramento problema, rilievo impianto, lavorazioni contemporanee alle attività commerciali, ecc.).
Le misurazioni saranno effettuate "in opera” secondo le reali dimensioni in sito dei lavori eseguiti, o sulla base dei criteri indicati negli elenchi prezzi.
La contabilità dei lavori a misura avverrà con applicazione dei prezzi unitari, di cui agli elenchi prezzi, alle misurazioni effettuate con i sistemi descritti nello stesso.
Nel caso di interventi per i quali non sia possibile utilizzare i prezzari indicati, in quanto le tipologie di lavoro non risultano incluse nello stesso, i prezzi si ricaveranno nell'ordine:
• dall’elenco prezzi dei materiali e delle opere pubblicato sui Prezzari DEI ultimi aggiornati;
• da operazioni di confronto con quelli di lavorazioni similari compresi nell'appalto;
• determinando nuovi prezzi secondo quanto previsto dall’art. 32, commi 2 e seguenti del DPR 207/2010, elaborati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore ed approvati dal Responsabile del Procedimento. Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
Tutti i prezzi si riferiscono a lavori e prestazioni interamente finiti in ogni parte, a perfetta regola d’arte, secondo le modalità prescritte.
I predetti prezzi unitari comprendono e compensano sia tutte le spese che tutti gli oneri comunque correlati all’esecuzione delle prestazioni necessarie per l’espletamento dei lavori e delle prestazioni oggetto dell’appalto compresi gli oneri non espressamente previsti nel presente Capitolato e comunque necessari a garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste, nonché tutto il materiale e i mezzi d’opera necessari.
Le somministrazioni, noli e prestazioni non effettuate dall’Appaltatore nei modi e termini indicati dalla
D.L. non saranno in alcun modo riconosciute.
Agli oneri della sicurezza, rivenienti dall’attuazione di misure di sicurezza previste nei piani di cui al D.Lgs. n°81/08, non verrà applicato il ribasso d'asta.
Nella determinazione dell’offerta, l’Appaltatore terrà debito conto, ai sensi dell’art. 26 co. 6 del D. Lgs. 81/2008, degli oneri per la sicurezza da rischio specifico di impresa specificamente connessi all'entità e alle caratteristiche dei lavori che dovranno essere indicati in sede di offerta.
In conseguenza, i prezzi unitari non potranno subire in alcun caso variazioni in aumento per effetto di previsioni incomplete o erronee fatte dall’Appaltatore, così come per le valutazioni degli oneri della sicurezza che si intendono verificati e accettati dall’Appaltatore, avendo egli effettuato già in fase di gara i necessari sopralluoghi.
15.1 Nuovi prezzi non contemplati nel Contratto
Qualora alcune lavorazioni e/o prestazioni, ordinati dalla Stazione Appaltante, richiedano l’impiego di prezzi unitari non compresi nei listini ufficiali, si procederà secondo le seguenti modalità, in ordine decrescente di utilizzo:
• Saranno applicati i prezzi unitari ricavati per ragguaglio a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto, con applicazione del ribasso offerto in sede di gara dall’Appaltatore;
• Saranno stabiliti nuovi prezzi specificatamente negoziati, con elaborazione in contradditorio di apposita analisi per ogni nuovo prezzo, nella quale dovranno essere distinti:
- la fornitura dei materiali a piè d’opera (costo di materiali, noli e trasporti);
- la manodopera necessaria;
- gli oneri della sicurezza, analiticamente stimati;
- le spese generali (nella misura del 15%);
- gli utili d’impresa (nella misura del 10%).
Sui nuovi prezzi unitari come sopra definiti, dovrà essere applicato il ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara.
ART. 16 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ D.LGS. N.37/2008
Per l’esecuzione di lavori su impianti tecnologici dovrà essere rilasciata dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. n. 37/2008 del 22 gennaio 2008 e s.m.i. resa da impresa adeguatamente abilitata.
L’impresa è obbligata ad utilizzare personale specializzato ed abilitato per l’esecuzione degli impianti.
ART. 17 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
Tutte le prestazioni devono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della Direzione dei Lavori, in modo che gli impianti e/o le attrezzature rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal presente Capitolato.
Per ciascun intervento dovrà essere redatta dall’Appaltatore una apposita scheda che riporti il numero progressivo attribuito alla richiesta di intervento, l’orario di ricevimento della stessa, l’orario di arrivo della squadra sul luogo, l’oggetto e la durata dell’intervento e l’esito dello stesso.
L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni che la stazione Appaltante abbia richiesto con un Ordinativo di esecuzione ricevuto prima della scadenza del relativo Contratto.
In tal caso il termine di scadenza si deve intendere prorogato per il periodo di tempo stabilito dalla Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni richieste senza che l'Appaltatore possa richiedere o pretendere indennizzi o maggiori compensi di sorta.
L’Appaltatore, dovrà curare l’aggiornamento delle dichiarazioni di conformità, esistenti o da lui rilasciate, per tutta la durata dell’appalto, in funzione delle verifiche e interventi effettuati.
ART. 18 - DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE
Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, si procederà ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 50/2016.
Nessun compenso però sarà dovuto per danni prodotti da forza maggiore, quando essi siano imputabili anche alla negligenza dell'Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere e che non abbiano osservato le regole d'arte o le prescrizioni della Direzione dei Lavori.
ART. 19 - VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Al di fuori dei casi previsti dal presente capitolato, nessun intervento può essere effettuato dall'Impresa se non è disposto dalla Direzione dei Lavori e preventivamente approvato dall'Amministrazione Comunale nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
Il mancato rispetto di tale disposizione comporta il mancato pagamento dei lavori non autorizzati e il ripristino, a carico dell'Impresa, delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della D.L.
Qualunque reclamo o riserva che l'Impresa si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla D.L. prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito nel contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
La variazione (in aumento o in diminuzione) della consistenza del patrimonio immobiliare gestito dall'Amministrazione Comunale, dovuta ad acquisti, dismissioni ed altri eventi, non comporta alcuna modifica contrattuale, né relativa alle modalità di esecuzione dei lavori, né relativa alla misura del corrispettivo; l'Impresa deve tempestivamente garantire l'adeguamento della propria struttura operativa alle esigenze conseguenti alla eventuale maggiore consistenza del patrimonio gestito.
ART. 20 - CAUZIONE PROVVISORIA e DEFINITIVA, COPERTURA ASSICURTIVA, FIDEUSSIONE A GARANZIA SALDI
20.1 Garanzia provvisoria e definitiva
I soggetti partecipanti alla gara dovranno costituire una cauzione provvisoria ai sensi e con le modalità dell’art. 93 D. Lgs. 50/2016, pari al 2% dell’ammontare massimo stimato dell’accordo quadro. Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario.
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta, fatto salvo il rinnovo previsto ai sensi dell’art. 93, co.5, D.Lgs. 50/2016 per ulteriori 180 giorni.
La garanzia a corredo dell’offerta dovrà, quindi, contenere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia medesima, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.
Ai sensi dell’art. 93, comma 1, penultimo periodo, in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.
Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs.50/2016, l'importo della garanzia è ridotto in presenza delle condizioni ivi riportate; in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
Per fruire delle suddette riduzioni, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso dei relativi requisiti e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti.
20.2 Garanzia definitiva
Ai sensi dell’art. 103, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016 - in riferimento all’accordo quadro - l’appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria in conformità a quanto previsto dal medesimo art. 103 riferita all’importo massimo stimato dell’accordo quadro.
La garanzia fideiussoria potrà essere prestata anche mediante polizza fideiussoria di pari importo rilasciata da Società Assicuratrice ovvero Istituto Bancario all’uopo autorizzato e contenente la clausola di pagamento a vista in favore del Comune di Giovinazzo, in caso d’inadempienza del soggetto appaltatore.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui innanzi, ai sensi del comma 2 dell’art.103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, nonché l’operatività delle garanzie medesime entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia fidejussoria di cui innanzi è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione derivante dai contratti-ordinativi attuativi, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento.
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, e cessa di aver effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione
Inoltre la clausola seguente dovrà essere riportata nel contesto della suddetta polizza fideiussoria: “ La cauzione definitiva contrattuale potrà essere svincolata ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e per gli effetti dell’art. 235 del D.P.R. 207/2010.
La stazione appaltante può richiedere all’esecutore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
Ai sensi dell’art. 103, comma 1, ultimo periodo, alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative di cui innanzi – ad eccezione della cauzione provvisoria - dovranno possedere la firma con autentica che accerti identità personale, qualifica e potere del firmatario a rilasciare la fideiussione e/o la polizza.
Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative di cui innanzi dovranno essere redatte conformemente alla normativa vigente.
20.3 Copertura assicurativa
L’esecutore dei lavori è obbligato, ai sensi dell’art. 103, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 a stipulare una polizza assicurativa in riferimento a ciascun contratto-ordinativo attuativo - che copra i danni subiti dall'Amministrazione Comunale per il danneggiamento o la distruzione, totale o parziale, d’opere o impianti, anche situati sotto suolo, verificatisi durante il corso dei lavori e connessi con i lavori stessi, per una somma che corrisponde all’importo del contratto.
La medesima polizza deve, inoltre, assicurare l'Amministrazione comunale contro la responsabilità civile per danni causati a terzi, persone o cose, nel corso dell'esecuzione dei lavori.
La polizza assicurativa per responsabilità civile per danni causati a terzi: persone, cose, animali, deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad € 500.000,00; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l’indicazione che tra le persone si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante, della Direzione dei Lavori e dei soggetti preposti all’assistenza giornaliera del collaudo.
Per quanto riguarda l’assicurazione contro i rischi di incendio, di scoppio e dell’azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere revisionali di cantiere pari al 25% dell’ammontare contrattuale.
La mancata esibizione di detta polizza, in originale o in copia autenticata, all’atto della sottoscrizione del "verbale di consegna dei lavori" costituisce "colpa gravissima", che faculta l'Amministrazione alla immediata risoluzione del contratto senza formalità alcuna e salvo, in ogni caso, il diritto di adire l'autorità giudiziaria per il risarcimento dei danni. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Le polizze assicurative di cui innanzi dovranno possedere la firma con autentica che accerti identità personale, qualifica e potere del firmatario a rilasciare la polizza.
Le polizze assicurative di cui innanzi dovranno essere redatte conformemente alla normativa vigente.
20.4 Fideiussione a garanzia dei saldi
Il pagamento della rata di saldo è subordinato, così come prescritto dalla normativa vigente (art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa d’importo pari alla rata stessa, maggiorato del tasso d’interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e d il collaudo definitivo.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
N.B.: Tutte le polizze assicurative di cui innanzi dovranno possedere la firma con autentica che accerti identità personale, qualifica e potere del firmatario a rilasciare la polizza e dovranno essere redatte conformemente alla normativa vigente.
ART. 21 - CONTROLLI
L'Amministrazione Comunale, nel corso del contratto può effettuare, tramite propri rappresentanti, ispezioni senza obbligo di preavviso.
Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte della D.L. o del Responsabile del Procedimento saranno notificate all'Impresa, per le proprie deduzioni. L'Impresa potrà fare le proprie osservazioni, sulle quali si pronuncerà l'Amministrazione Comunale secondo le norme vigenti.
ART. 22 - PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO
I pagamenti in corso d’opera saranno emessi al raggiungimento dell’importo specificato nei contratti-ordinativi attuativi, al netto del ribasso contrattuale e dalle prescritte ritenute di legge, e per quei lavori per i quali la D.L. abbia attestato l'avvenuta esecuzione degli stessi a regola d'arte, tranne l’ultima rata a saldo.
Sui pagamenti sarà operata la ritenuta dello 0,5% per infortuni ai sensi dell’art. 30 co. 5-bis del D.Lgs
n. 50/2016, a garanzia dell’osservanza da parte dell’appaltatore delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. Tale ritenuta può essere svincolata solo in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità ove gli Enti previdenziali ed assicurativi, compresa la Cassa Edile quando richiesto, non abbiano comunicato all’Amministrazione appaltante eventuali inadempienze entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta da parte del Responsabile del procedimento.
I certificati di pagamento relativi agli acconti, saranno emessi entro quarantacinque giorni a de correre dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei lavori eseguiti, immediatamente dopo l’emissione dello stato di avanzamento lavori da parte della Direzione dei Lavori.
Il ritardo dei suddetti acconti non darà diritto all'Appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.
Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto sarà effettuato, qualunque ne sia l'ammontare netto, al momento della certificazione da parte della Direzione dei Lavori, dalla ultimazione dei lavori stessi.
La rata di saldo sarà invece pagata dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione e previa dimostrazione da parte dell'Appaltatore, dell'adempimento agli obblighi contributivi ed assicurativi.
I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dall’emissione dei relativi certificati di pagamento.
ART. 23 -TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO DELLE MAESTRANZE
Nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente accordo quadro, l'Impresa si obbliga a rispettare quanto prescritto dall’art. 30, camma 3 e seguenti, del D.Lgs. 50/2016; si obbliga altresì ad osservare tutte le leggi e i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
ART. 24 – SUBAPPALTO
Ai sensi dell’art. 105, d. Lgs. 50/2016 è ammesso il subappalto per i contratti attuativi del presente accordo quadro.
Con riferimento a ciascun contratto attuativo, è ammesso il subappalto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, previa autorizzazione della stazione appaltante purché, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per la conclusione dell'accordo quadro;
b) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e lavori o parti di servizi e di lavori che si intende subappaltare.
Si precisa, altresì, che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto attuativo.
ART. 25 – OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI DELL’IMPRESA
Oltre all'osservanza delle singole disposizioni del presente Capitolato Speciale, nonché delle Leggi e Regolamenti in vigore in tema di Lavori Pubblici e Regolamenti Locali di Edilizia, igiene ecc. le cui eventuali spese restano a carico dell’Impresa, questi sarà obbligata:
1. all'elaborazione del programma esecutivo di cui all'art. 43, comma 10 del DPR 207/2010;
2. a procedere all’attivazione del contratto attuativo dalla data della firma del verbale di consegna lavori;
3. a provvedere a tenere a disposizione della Direzione dei Lavori gli strumenti, gli attrezzi, i materiali ed operai necessari per le verifiche e la misurazione dei lavori;
4. a provvedere a suo carico ed a sue spese, alla occupazione temporanea delle strade o aree adiacenti, per impalcature, per depositi di materiali, per apposizione di barriere per steccati (nelle strade e fuori di esse), per la relativa illuminazione, per la custodia dei cantieri e per il trasporto dei materiali di risulta dagli scavi alle pubbliche discariche; ove, ad uso di cantiere occorresse una maggiore area, questa verrà procurata dall'Impresa a tutto suo carico;
5. ad accollarsi la responsabilità sulla non rispondenza degli interventi eseguiti rispetto a quelli ordinati o previsti dal presente capitolato;
6. a fornire fotografie documentanti lo stato dei luoghi prima, durante e dopo ogni singolo intervento, nel numero e nel formato indicato dalla D.L.;
7. a sostenere tutte le spese vive di cantiere (es. erogazione idrica, elettrica e quant’altro necessario e similare);
8. ad assumere a proprio carico, per ogni intervento, se necessario a discrezione del Responsabile Unico del Procedimento, la custodia dei materiali fino alla loro installazione;
9. al rilascio di ogni certificazione e/o dichiarazione necessarie all’uso e all’esercizio delle opere realizzate. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si fa riferimento alla “dichiarazione di conformità” per i lavori eseguiti per i quali ricorrono gli estremi per l’applicazione del D.M. 22.01.2008, n. 37 e s.m.i. secondo le prescrizioni del citato decreto. In ogni caso andranno prodotte tutte le certificazioni e/o dichiarazioni richieste dalla D.L. a suo insindacabile giudizio;
10. all’osservanza delle prescrizioni di legge in merito alle modalità di smaltimento dei materiali di risulta (rifiuti) provenienti dalle lavorazioni secondo quanto previsto nel D. Lgs. 152 del 03.04.2006. E’ fatto obbligo all’Appaltatore di consentire l’attività di verifica e di rilasciare copia fotostatica del F.I.R. (Formulario Identificazione Rifiuti);
11. a trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, antinfortunistici ed assicurativi; l’Impresa dovrà trasmettere quadrimestralmente copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
12. ad accollarsi, senza diritto alcuno a rivalsa, ogni tassa di bollo, registro, così come ogni altro onere fiscale inerente al presente contratto e nella misura riveniente dalle leggi vigenti;
13. a non pretendere sovraprezzi od indennità speciali di nessun genere per aumento di costo dei materiali, della mano d'opera, dei trasporti, dei mezzi d'opera, per perdite, emigrazioni, eventuali epidemie, movimenti di qualsiasi importanza, per eventuali aumenti nei prezzi delle assicurazioni sociali degli operai verificatisi durante l'esecuzione dei lavori, o per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo avvenuta l'aggiudicazione; resta riservata però, all'Amministrazione, la facoltà insindacabile di rivedere o modificare detti prezzi, sotto le condizioni e con le limitazioni di cui alle disposizioni legislative in materia; resta, poi, convenuto e stabilito contrattualmente che, nei prezzi unitari delle singole categorie di lavori, s'intenderà sempre compresa e compensata ogni opera provvisionale, ogni fornitura, ogni consumo, la intera mano d'opera occorrente per l’esecuzione, ogni trasporto, comunque soggetto o richiedente mezzi diversi da quelli in uso nella località di lavoro, ogni lavorazione e magistero per dare tutti i lavori completi in opera, con tutti gli oneri nel modo prescritto dai vari articoli del presente capitolato, anche quando ciò non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli di tariffa;
14. a farsi carico dei particolari oneri che potrebbero gravare sull’appalto (precauzioni, opere provvisionali e di salvaguardia della sicurezza dei terzi, disponibilità di ambienti, ritmi ed orari lavorativi compatibili con quelli del luogo di esecuzione dell’appalto) derivanti dalla continuità dell’attività di pubblico servizio che dovrà essere garantita nelle aree di esecuzione dei lavori e che non potrà per nessun motivo essere interrotta, e che gli stessi sono da considerarsi compresi nel prezzo di appalto e nel ribasso che verrà offerto;
15. alla piena ed esatta osservanza di quanto disposto dal Decreto Legislativo n°196 del 30 giugno 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” - e specificatamente a quanto contenuto nell’allegato “B” – “Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza” e s.m.i.
16. all’integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenza;
17. all’avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione, di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro, ove impiegato, per le attività lavorative di cui al presente CSA, ivi compreso le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati;
18. a tutte le spese e le tasse inerenti al contratto;
19. alla fornitura e manodopera, strumenti, materiali e attrezzi vari occorrenti per l’esecuzione di qualsiasi operazione inerente il servizio in oggetto, nonché la fornitura della massa vestiario, corredata degli accessori previsti dalle vigenti norme antinfortunistiche atte alla salvaguardia del personale da utilizzare durante le attività dell’appalto, a contatto con i rifiuti.
20. all’osservanza del complesso di norme volte a garantire l’incolumità dei lavoratori e dei terzi, del Codice della Strada e quant’altro necessario per un corretto svolgimento del servizio affidato;
21. all’adozione dei necessari accorgimenti, procedimenti e cautele atti a garantire la sicurezza e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità legata al mancato recepimento di tali indicazioni ricadrà, pertanto, sull’Appaltatore, con pieno sollievo del Comune di Giovinazzo e del relativo personale da esso preposto alla Direzione e sorveglianza;
22. ad ogni onere per i sopralluoghi effettuati sui cantieri, per consegna, assistenza, verifiche e quant’altro, sostenuto da qualsiasi rappresentante, dipendente o collaboratore dell’Appaltatore;
23. al risarcimento di eventuali danni a terzi che, in dipendenza del modo di esecuzione dell’attività, fossero arrecati a proprietà pubbliche e/o private, nonché a persone, restando liberi e indenni il Comune di Giovinazzo e il relativo personale impegnato nell’appalto;
24. alla diretta responsabilità dei danni provocati sia alle persone che alle cose per quanto riguarda lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente Capitolato;
25. alle modalità, all’organizzazione e all’espletamento dell’attività;
26. a richiesta del Comune di Giovinazzo, a dimostrare in qualsiasi momento di possedere le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per continuare a esercitare la propria attività relativamente al presente CSA;
27. a dare immediata comunicazione al Comune di Giovinazzo circa la sospensione, revoca o modifica delle autorizzazioni sopradette da parte delle autorità competenti;
28. a sollevare il Comune di Giovinazzo e il relativo personale impegnato, da ogni responsabilità, sia civile che penale, per qualunque danno, a persone o cose, durante l’intero svolgimento dell’appalto;
29. a garantire che tutte le attività saranno eseguite secondo la regola dell’arte e in conformità a quanto prescritto dal presente CSA. Laddove emergano irregolarità e/o carenze non imputabili a causa di forza maggiore, l’Appaltatore dovrà provvedere tempestivamente a propria cura e spese, secondo le indicazioni alla loro eliminazione;
30. che ogni eventuale trasporto dovrà essere corredato dal formulario nei modi e tempi previsti dalla normativa vigente. In caso di errata compilazione il formulario dovrà essere annullato, barrando con una riga e scrivendo: “annullato”. Lo stesso dovrà essere ritirato nella sede dell’Appaltatore che ne curerà l’archiviazione, è tassativamente proibita la distruzione dei formulari compilati erroneamente e annullati;
31. che i veicoli che trasportano i rifiuti, dovranno sempre avere assicurata la regolare copertura del carico trasportato; dovranno avere a bordo copia del Provvedimento autorizzativo al trasporto conto terzi, rilasciato dall’Albo Nazione Gestori Ambientali e per la categoria e classe corrispondente all’attività svolta;
32. a consegnare tutte le autorizzazioni e le certificazioni rilasciate da Enti e Amministrazioni locali, Albi professionali, Ministero dei Trasporti, Ministero dell’Ambiente, ecc, necessarie per svolgere l’attività di trasporto e utilizzazione di cui trattasi, comprese le autorizzazioni all’utilizzo in agricoltura. Tutta la documentazione riguardante dette autorizzazioni dovrà essere tempestivamente aggiornata in caso di variazioni o integrazioni e dovrà essere trasmessa in copia al Comune di Giovinazzo;
33. a fornire al Comune di Giovinazzo i dati documentati dei veicoli che saranno utilizzati
34. a dare immediata comunicazione di un eventuale incidente occorso sui luoghi di lavoro che abbia coinvolto il proprio personale o i proprio subappaltatori, sia nei casi di infortunio che in quelli in cui non ci siano state conseguenze per persone o cose. Le comunicazioni devono avvenire in forma scritta e devono dettagliare l’accaduto. L’appaltatore deve successivamente partecipare, se richiesto dalla Stazione Appaltante, ad attività di analisi dell’incidente occorso, mirate ad individuare azioni correttive, al fine di evitare il ripetersi di incidenti analoghi.
Gli oneri e obblighi specificati nel presente articolo, così come quelli contenuti negli altri punti del CSA, si ritengono compresi, dal punto di vista economico, nei prezzi unitari previsti e quindi non danno diritto a compensi ulteriori all’Appaltatore.
Il Responsabile Unico del Procedimento sarà l’interlocutore ufficiale dell’Impresa all’interno dell’Amministrazione. In aggiunta a tale figura professionale, i lavori saranno diretti da un Direttore dei Lavori.
ART. 26 - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI E DEGLI ORDINI RICEVUTI
Ferma restando la facoltà dell'Impresa di organizzare le operazioni nel modo che riterrà più opportuno, la loro esecuzione dovrà comunque avvenire secondo i tempi fissati e riportati nell'ordine di servizio, con modalità e termini tali da non arrecare alcun pregiudizio ai conduttori degli immobili, in relazione al tipo ed entità degli interventi, assicurando l'Ufficio Tecnico circa la scrupolosa osservanza delle buone regole dell'arte e circa l'impiego di materiali di ottima qualità ed appropriato agli impieghi ed in ogni caso secondo le modalità descritte nell’art. 17.
ART. 27- INTERPRETAZIONE DI INDICAZIONI DISCORDANTI
In caso di discordanza tra le indicazioni riportate negli elaborati posti a base di gara si dovrà tenere conto della soluzione meglio rispondente alle disposizioni normative e regolamentari, quindi, alle norme di buona tecnica e di estetica.
L’Appaltatore è tenuto a comunicare eventuali difformità riscontrate all’interno degli elaborati al direttore dei lavori, il quale potrà definire le modalità esecutive fornendo eventuali schemi di dettaglio.
Qualora venissero riscontrate eventuali alternative o discordanze tra i contenuti dei documenti contrattuali, a norma dell’art. 1 del Capitolato generale dei lavori pubblici, D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n° 145, le disposizioni del Capitolato generale su citato, si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole di Contratto o di Capitolato Speciale d’Appalto, in contrasto con il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e con tutti gli articoli non abrogati del regolamento D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.
ART. 28 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA
L’appaltatore è obbligato alla osservanza delle norme di legge vigenti in materia (anche se non espressamente citate) di misure contro la delinquenza mafiosa.
L’appaltatore assume, altresì, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del governo della Provincia di Bari della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 29 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
L’Appaltatore è obbligato alla osservanza delle norme di legge vigenti in materia di prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ai sensi della Legge 190/2012 e del DPR 16 aprile 2013 n.62.
ART. 30 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, vietata la cessione dell’accordo quadro e dei contratti da esso derivati sotto qualsiasi forma, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d) del medesimo decreto; ogni atto contrario è nullo di diritto.
In caso di inadempienza si provvederà alla relativa risoluzione immediata per colpa dell’Appaltatore, con riserva di ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle ulteriori spese rispetto a quelle che sarebbero derivate dal regolare adempimento da parte dell’Appaltatore medesimo ai propri obblighi, avvalendosi anche della cauzione definitiva.
ART. 31 - RISOLUZIONE E RECESSO
Si applicano gli articoli 108, 109 e 110 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 32 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, CAPITOLATI
L’accordo quadro e i rapporti contrattuali derivanti dalla sottoscrizione dello stesso sono regolati da:
- norme nazionali vigenti in materia di appalti di lavori, in particolare dal D.Lgs. 50/2016 e dalle disposizioni vigenti del D.P.R. 207/2010;
- Il Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con D.M. n. 145 in data 19.04.2000, nelle parti non abrogate;
- per le parti non abrogate il D.L. 6/09/1982 n. 629, convertito con modificazioni nella Legge 12/10/1982 n. 765, la Legge 12/10/1982 n. 726, la Legge 13/12/1982 n. 936, la Legge 19/3/1990 n.55, il D.L.vo n.406 del 19.12.91, il D. Lgs. n° 81 del 9 aprile 2008, il D.Lgs 152/2008;
- la Legge 12 luglio 2011, n. 106 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70;
- il D.Lgs. 06/09/2011 n. 159;
- il X.X. 00/0/0000 n.998 e s.m.i., col quale sono approvate le norme per assicurare il buon governo igienico nei cantieri delle grandi opere pubbliche;
- il Regolamento edilizio e di igiene del Comune in cui si eseguono gli interventi oggetto dell’appalto.
ART. 33 - SICUREZZA DEI LAVORI
L'Appaltatore è colui che assume l'esecuzione dei lavori appaltati con l'organizzazione di tutti i mezzi necessari; pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:
• nominare il Direttore tecnico e comunicarlo al Responsabile dei Procedimento;
• comunicare al Responsabile del Procedimento il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
• redigere il Piano Operativo di Sicurezza (di seguito POS) conformemente a quanto indicato e prescritto nel D. Lgs. 81/2008 per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione e nell’esecuzione dei lavori;
• corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di aver provveduto nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
• promuovere un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti;
• attuare le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
• cooperare e coordinare con il Committente l'attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze;
• promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;
• mantenere in efficienza i servizi logistici di "cantiere";
• assicurare:
- il mantenimento dei luoghi oggetto dei lavori in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
- le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
- il controllo e la manutenzione di ogni impianto e attrezzatura che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
- il tempestivo approntamento delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive richieste dal Direttore dei Lavori;
• rilasciare dichiarazione alla Stazione Appaltante di aver sottoposto tutti i lavoratori impiegati nelle attività manutentive a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;
• provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti conformemente alle norme contenute nel PSC, POS;
• organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali dei luoghi oggetto del presente Appalto;
• fornire al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale.
Ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sarà a carico esclusivamente all'Appaltatore con esonero totale della Stazione Appaltante.
Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida all'Appaltatore a mettersi in regola, sospendere la singola lavorazione o proporre al Responsabile del Procedimento la sospensione dei lavori.
L'Appaltatore è comunque tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati alla Stazione Appaltante in conseguenza della sospensione.
Prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà predisporre e consegnare il POS.
Il personale dell'Appaltatore, dovrà essere coperto dalle assicurazioni di legge per gli infortuni sul lavoro in conformità all'inquadramento ed alle specifiche attività svolte.
In caso d'infortunio o d'incidente o di pericolo grave, l'Appaltatore oltre ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti a suo carico dalla legislazione vigente, deve immediatamente informare il Direttore dei Lavori ed inviargli copia degli adempimenti di legge ed ogni altra documentazione relativa all'incidente.
Sarà cura dell'Appaltatore garantire l'esperienza degli operatori e la piena efficienza e costante manutenzione delle attrezzature e delle macchine operatrici al cui utilizzo dovrà destinare solo persone con specifica autorizzazione ed addestramento, predisponendo tutto quanto necessario affinché i
lavori affidati si sviluppino con la massima sicurezza ed in ottemperanza alle obbligazioni tutte di cui al contratto ed alla vigente normativa in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Avrà inoltre il compito specifico di:
1) provvedere, per la realizzazione delle lavorazioni, all'apprestamento dei mezzi di sicurezza necessari;
2) vigilare direttamente sul rispetto delle norme di prevenzione infortuni e delle specifiche disposizioni aziendali previste nei piani di sicurezza;
3) verificare eventuali rischi esistenti nei luoghi di lavoro adoperandosi affinché vengano immediatamente adottate le necessarie misure preventive;
4) attuare le modalità operative necessarie al mantenimento delle condizioni di sicurezza, anche nel caso di lavorazioni interferenti che pregiudichino l'integrità fisica dei lavoratori;
5) vigilare affinché le disposizioni impartite vengano puntualmente eseguite e venga rispettato l'uso dei dispositivi di protezione individuali (DPI);
6) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti nello svolgimento della loro attività nei luoghi di lavoro;
7) provvedere al preventivo controllo dell'efficienza e dell'idoneità della apparecchiature ed utensili e farne eseguire la manutenzione da personale esperto;
8) curare la conoscenza delle principali norme di prevenzione degli infortuni e della cartellonistica di sicurezza, in conformità alle disposizioni emanate;
9) controllare il mantenimento dell'idoneità dei DPI dati in consegna ai lavoratori;
10) disporre che il luogo di lavoro sia dotato di impianti, macchinari e mezzi necessari, compresi i DPI, per eseguire gli interventi in condizione di sicurezza e nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di igiene del lavoro;
11) attuare le misure di sicurezza in materia di prevenzione e protezione imposte da situazioni particolari o dettate dall'esperienza nel campo o suggerite dalle norme di buona tecnica e condotta;
12) disporre affinché si provveda, per i lavoratori occupati, nei casi previsti dalla normativa vigente, a vaccinazione antitetanica ed a visita medica preventiva e periodica per accertarne la idoneità al lavoro specifico;
13) aggiornare le misure di prevenzione in relazione a eventuali mutamenti organizzativi, produttivi e di legge che abbiano rilevanza ai fini della sicurezza;
14) munire il proprio personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, del datore di lavoro e la data di assunzione;
15) ogni altro onere ed adempimento previsto dalla normativa vigente in ordine alla prevenzione e protezione dei lavoratori;
L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti tecnologici.
ART. 34 - DIREZIONE TECNICA DEL CANTIERE E PERSONALE ADDETTO
L'Impresa ha l'obbligo di affidare la Direzione Tecnica del cantiere ad un Tecnico abilitato iscritto al rispettivo Albo Professionale, il quale può coincidere con il Coordinatore del Servizio di appalto. Il nominativo del professionista incaricato di assumere la direzione tecnica del cantiere dovrà essere indicato in occasione della stipula del contratto con la controfirma del professionista in segno di accettazione dell'incarico.
Il Direttore Tecnico del cantiere interviene ad ogni operazione di carattere tecnico, dalla consegna al collaudo dei lavori, e controfirma gli ordini di servizio, condividendo con l'impresa ogni responsabilità di natura tecnica, civile e penale inerente all'incarico, con particolare riferimento a quelle di cui al precedente art. 15.
A tal fine il Direttore Tecnico di cantiere dovrà garantire una adeguata presenza in cantiere. L'Impresa dovrà provvedere inoltre a nominare il Capo Cantiere.
Il Direttore Tecnico di cantiere e il Capo cantiere debbono essere, in qualunque momento, e per tutta la durata dei lavori, reperibili, in modo che nessuna operazione possa essere ritardata per effetto della loro assenza.
L'Amministrazione Comunale tramite il Responsabile del Procedimento e/o il Direttore dei Lavori, si riserva la facoltà di ordinare l'immediata sospensione dei lavori qualora, nel corso degli stessi, venga constatata l'assenza contemporanea del Direttore tecnico, del Capo cantiere o dei loro sostituti.
In tal caso non verrà riconosciuto all'impresa alcun indennizzo per eventuali perdite economiche né ancora sarà riconosciuto alcuno spostamento dei termini di ultimazione delle opere.
Si intende che la ripresa dei lavori avverrà automaticamente non appena accertata la presenza di uno dei rappresentanti dell'Impresa.
L'impresa è obbligata ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte e deve garantire la presenza del personale tecnico idoneo alla direzione del Servizio.
Il personale dell'Impresa si presenterà sul luogo di lavoro munito di decorosa uniforme che lo renda immediatamente identificabile, e di cartellino di riconoscimento.
Inoltre, l’Appaltatore dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni.
L'Appaltatore dovrà comunicare all'inizio dell’appalto al Direttore dei Lavori:
a) l'elenco nominativo del personale impiegato e dei relativi turni di servizio;
b) il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;
c) le mansioni di ciascun addetto in servizio;
d) l'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;
e) i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare i capisquadra e tutti gli ulteriori referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso dell'appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente).
ART. 35 - PENALITA’
Al raggiungimento di n.10 contestazioni (ritardo nell’intervento, ritardo nell’esecuzione dei lavori, etc.), si potrà configurare a carico dell’impresa un “Grave inadempimento” contrattuale ai sensi dell’art. 108 del d. Lgs. 50/2016.
Nel caso di mancato rispetto dei termini previsti negli ordini di servizio, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo del contratto attuativo-ordinativo di riferimento.
La penale, nella stessa misura percentuale di cui sopra, trova applicazione anche in caso di ritardo: a)nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi;
b)nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
c)nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
Le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.
L’importo complessivo delle penali determinate non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale si procederà alla risoluzione del contratto.
L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
ART. 36 - SOSPENSIONE E RIPRESA DELLE ATTIVITA’
Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i servizi o i lavori procedano utilmente secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori può ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.
La ripresa delle attività viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale di ripresa dei servizi / lavori, non appena sono cessate le cause della sospensione. Detto verbale è firmato dall'Appaltatore ed inviato al Responsabile del Procedimento. Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini previsti dalla normativa vigente, non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.
Le sospensioni e le riprese delle attività, ordinate dal Direttore dei Lavori, devono essere sempre approvate dal Responsabile del Procedimento. Si provvede secondo l’art. 107 del D.Lgs 50/2016.
ART. 37 - VIOLAZIONE ALLE PRESCRIZIONI DEL CAPITOLATO
Le trasgressioni alle prescrizioni del presente Capitolato, la mancata o ritardata osservanza degli ordini del Responsabile del procedimento, il rifiuto da parte dell'Impresa a firmare per ricevuta gli ordini di servizio della D.L., la lentezza nella esecuzione dei lavori, la deficienza di organizzazione, il danneggiamento dei manufatti e materiali dell'Amministrazione Comunale, ed in genere qua lsiasi violazione agli obblighi dell'appalto saranno passibili di penalità, salvo la risarcibilità del danno ulteriore.
Le penali saranno irrogate dal Responsabile del Procedimento, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla D.L.
In caso di inadempienza, grave o ripetuta, agli obblighi contrattuali, salvo più gravi provvedimenti (risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016), l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di sospendere i pagamenti finché l'Impresa non dia prova di sufficiente organizzazione, attitudine e volontà di assolvere gli impegni assunti.
ART. 38 – CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI
In esito a formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con la impresa e rilascia il certificato
attestante l'avvenuta ultimazione - in doppio esemplare.
Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate dal Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
ART. 39 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è ammessa l’anticipazione del prezzo in relazione a ciascun contratto attuativo. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa prevista dal medesimo comma.
Ove ritenuto più conveniente per l’appaltatore, l’importo della garanzia potrà essere commisurato all’ammontare massimo stimato dell’accordo quadro, in modo da garantire in via preventiva le anticipazioni erogabili in relazione agli eventuali contratti attuativi attivabili nel periodo di vigenz a dell’accordo quadro.
ART. 40 - CONTO FINALE E COLLAUDO
Il conto finale sarà compilato ai sensi del DM 49/2018.
Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre 90 giorni dalla data di cui sopra, fatto salvo quanto disposto dal Regolamento DPR n. 207/2010.
ART. 41 - CONTROVERSIE
Ogni controversia tra l’Amministrazione appaltante e l’Impresa sarà risolta in linea amministrativa nei modi e nei termini tassativamente prescritti dagli artt. 205 e 207 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..
In caso di mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui dagli artt. 205 e 207 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., la competenza a conoscere delle controversie è fissata al Giudice ordinario del luogo dove il contratto è stato stipulato.
Ai sensi dell’art. 209, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, si precisa che l’accordo quadro ed i relativi contratti attuativi non conterranno la clausola compromissoria.