DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO AVVISO PUBBLICO
RIASSETTO ISTITUZIONALE DEL’ENTE E AVVIO DEI SERVIZI SPERIMENTALI AI COMUNI
SERVIZI PER L’IMPIEGO
DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO AVVISO PUBBLICO
Prot n. 54422 del 11/10/17
Approvato con Xxxxxxxxx dirigenziale del Dirigente del Progetto “Riassetto istituzionale dell’Ente e avvio di servizi sperimentali ai Comuni” n. 605 del 5/10/2017.
Pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente xxx.xxxxxxxxx.xx.xx il 13/10/2017.
La Provincia, con apposito atto, ove si rendesse necessario, potrà modificare i contenuti del presente avviso.
Indice
A. INTERVENTO, SOGGETTI E RISORSE 4
1. Finalità e obiettivi 4
2. Riferimenti normativi 4
3. Soggetti beneficiari 5
3.1. Soggetti non ammissibili 5
3.2. Requisiti del soggetto beneficiario 5
4. Soggetti destinatari 6
5. Dotazione finanziaria 6
B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE E INTERVENTI PREVISTI 7
1. Caratteristiche dell'agevolazione e presentazione delle domande 7
2. ASSE I "Incentivi" 8
2.1 Verifica di ammissibilità delle domande 8
2.2 Regime di aiuto e cumulabilità 8
2.2.1 Incentivi assunzione 8
2.2.2 Rimborso indennità di tirocini 8
2.2.3 Ritenuta d'acconto 8
2.3 Interventi previsti 9
2.3.1 Incentivi alle assunzioni 9
2.3.2 Rimborso per l'attivazione di tirocini 11
3. ASSE II "Consulenza e servizi" 11
3.1 Verifica di ammissibilità delle domande 11
3.1.1 Contributi per ausili 11
3.1.2 Consulenza e accompagnamento alle imprese e Isola formativa 12
3.2 Regime di aiuto e cumulabilità 12
3.2.2 Ritenuta d'acconto 12
3.3 Interventi previsti 12
3.3.1 Servizi di consulenza 12
3.3.2 Contributi per l'acquisto di ausili 13
3.3.3 Isola formativa 14
4. ASSE III "Cooperazione sociale" 15
4.1 Verifica di ammissibilità delle domande 15
4.2 Regime di aiuto e cumulabilità 15
4.2.1 Ritenuta d'acconto 15
4.3 Interventi previsti 16
4.3.1 Contributi per lo sviluppo della cooperazione sociale 16
4.3.2 Incentivi per la transizione verso aziende 17
5. Stanziamento per asse 18
6. Caratteristiche della fase di erogazione 18
C. DISPOSIZIONI FINALI 19
1. Obblighi dei soggetti beneficiari 19
2. Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari 19
3. Ispezioni e controlli 19
4. Monitoraggio dei risultati 20
5. Responsabile del procedimento 20
6. Trattamento dati personali 20
7. Pubblicazione, informazioni e contatti 21
8. Diritto di accesso agli atti 21
9. Definizioni e glossario 21
10. Riepilogo date e termini temporali 23
11. Norme di raccordo 23
12. Normativa Reg. (UE) 1407/2013 "De minimis" 24
13. Allegati 24
Note nelle pagine 25
A. INTERVENTO, SOGGETTI E RISORSE
1. Finalità e obiettivi
Il presente bando sostiene l'ingresso e la permanenza nel mercato del lavoro delle persone con disabilità allo scopo da un lato di ridurre i rischi di emarginazione, esclusione sociale e precariato, dall'altro di favorire una maggiore conoscenza del sistema impresa, promuovendo una più consapevole cultura dell'inclusione della persona con disabilità, mediante specifici interventi di aiuto all'occupazione rivolti ai datori di lavoro con caratteristica di impresa.
Le misure previste rivestono la specifica finalità di incentivazione all'assunzione e al consolidamento dei rapporti di lavoro, nonché di contributo per le spese connesse alle assunzioni e all'ospitalità nei percorsi di formazione e orientamento. In tale prospettiva le misure del presente bando rispondono anche alla più ampia finalità di sviluppare una collaborazione fra servizi del Collocamento mirato previsti dalla LEGGE n. 68/1999 e le imprese che intendono promuovere, nel proprio progetto imprenditoriale, la responsabilità sociale di impresa.
L'iniziativa è promossa da Regione Lombardia in attuazione degli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura e del Piano d'Azione regionale 2010-2020 per le persone con disabilità, e realizzata dalla Provincia di Pavia, in attuazione della Delibera di Giunta regionale 12 dicembre 2016, n. 5964.
Contribuisce inoltre a conseguire le finalità delle strategie europee di sviluppo contenute nelle seguenti comunicazioni della Commissione Europea:
"Europa 2020 una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva";
"Un'agenda per nuove competenze e per l'occupazione: un contributo europeo verso la piena occupazione";
"Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di Responsabilità Sociale delle Imprese".
Il bando afferma altresì il principio della pari opportunità di genere "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" in ogni situazione e per ogni condizione, riducendo i rischi di precarietà, segregazione e marginalità, implementando rapporti sempre più consolidati con le imprese attraverso forme di sostegno all'assunzione di soggetti in condizione di svantaggio nel mercato del lavoro.
2. Riferimenti normativi
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (LEGGE 3 marzo 2009, n. 18) e alla Strategia europea sulla disabilità 2010-2020;
LEGGE 12 marzo 1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" art. 14, che prevede l'istituzione del Fondo Regionale per l'Occupazione dei Disabili, da parte delle Regioni, per finanziare i programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi;
D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 150, disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della LEGGE 10 dicembre 2014 n. 183;
D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla LEGGE 14 febbraio 2003 n. 30" che definisce gli operatori pubblici e privati che erogano servizi al lavoro;
LEGGE 8 novembre 1991 n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali";
L. R. 4 agosto 2003 n. 13 "Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate";
L. R. 6 agosto 2007 n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia" che ha delineato il nuovo sistema educativo di istruzione e formazione in Lombardia volto a promuovere un modello di sviluppo del capitale umano incentrato sul sostegno alla scelta libera e responsabile delle persone e delle famiglie e nel quale il soddisfacimento della domanda di formazione costituisce obiettivo prioritario per favorire, in particolare, l'inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità, fascia più debole dell'area del disagio;
L. R. 36/2015 "Nuove Norme per la Cooperazione in Lombardia";
L. R. 22/2006 "Il mercato del lavoro in Lombardia" che individua all'art. 13 negli operatori pubblici e privati accreditati coloro che concorrono all'attuazione delle politiche del lavoro accedendo ai finanziamenti regionali e sviluppando forme di accompagnamento delle persone disabili nell'inserimento del mercato del lavoro.
Piano d'Azione Regionale sulla disabilità D.G.R. n. IX/983 nel 15 dicembre 2010;
D.G.R. n. X/1106 del 20 dicembre 2013 "Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità, a valere sul Fondo regionale istituito con la L. R. 4 agosto 2003 n. 13 - annualità 2014-2016" e successive modificazioni ed integrazioni ;
D.G.R. n. X/3453 del 24 aprile 2015 "Determinazione in ordine alle iniziative in favore dell'inserimento socio- lavorativo delle persone con disabilità e integrazione delle linee di indirizzo di cui alla DGR 1106/2013";
D.G.R. n. X/5504 del 02 agosto 2016 "Determinazioni in ordine alle iniziative in favore dell'inserimento socio- lavorativo delle persone con disabilità per l'annualità2016 in attuazione delle linee di indirizzo di cui alla DGR 1106/2013";
D.G.R. n. X/5964 del 12 dicembre 2016 "Determinazione in ordine alle iniziative in favore dell'inserimento e il mantenimento socio lavorativo delle persone con disabilità per le annualità 2017 e 2018;
Regolamento (UE) n 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
D.G.R. n. X/825 del 25 ottobre 2013 "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini".
3. Soggetti beneficiari
Possono accedere all'agevolazione le imprese private di qualsiasi dimensione e settore di attività, con sede legale e/o operativa e/o minimo una unità produttiva e/o una filiale nel territorio della Regione Lombardia.
Per impresa privata s'intende ogni entità che, indipendentemente dallo stato giuridico e dalle modalità di finanziamento, eserciti un'attività economica, ovvero qualunque attività consistente nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato a prescindere dallo scopo di lucro eventualmente perseguito.
Nel caso di prestazioni lavorative in regime di somministrazione, ai sensi degli artt. 20 e 28 del D.Lgs n. 276/2003 e successive modifiche e integrazioni, è beneficiaria del contributo l'impresa utilizzatrice.
Saranno riconosciuti i benefici di cui al presente bando solo alle imprese uniche che operano nei settori economici ammissibili ai Regolamenti (UE) n. 1407/2013 relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti in "de minimis".
3.1. Soggetti non ammissibili
Sono esclusi dal presente bando:
gli organismi di diritto pubblico, ovvero gli organismi in tutto o in parte finanziati o controllati dallo Stato o da altro Ente pubblico, aventi personalità giuridica e, seppur costituiti in forma privatistica, istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale;
gli enti privati con personalità giuridica che non svolgono attività economica o di erogazione di servizi sul mercato;
gli enti privati senza personalità giuridica;
le imprese o enti privati costituiti all'estero non altrimenti classificabili che svolgono attività economica in Italia.
3.2. Requisiti del soggetto beneficiario
Al momento della domanda di contributo e fino all'avvenuta liquidazione dell'agevolazione, le imprese richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
essere in regola con l'applicazione del CCNL di riferimento;
essere in regola con gli adempimenti contributivi INPS e INAIL e con le contribuzioni degli enti paritetici ove espressamente previsto dai contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di categoria;
essere in regola con la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le aziende soggette agli obblighi di cui alla LEGGE n. 68/1999 devono essere in regola con gli obblighi di assunzione cui all'art. 3 della legge ovvero aver sottoscritto una convenzione ex. art. 11 LEGGE n. 68/1999 o una convenzione ex. art. 14 D.Lgs. n. 276/2003.
Inoltre, al momento della domanda, gli stessi datori di lavoro, non devono avere in atto sospensioni dal lavoro ovvero non aver proceduto a riduzioni di personale o a licenziamenti collettivi negli ultimi 12 mesi, salvo che il rapporto di lavoro non venga attivato ai fini di acquisire professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni.
Nel caso in cui emergano delle irregolarità nel possesso dei requisiti sopra indicati o in caso di mancata conformità della documentazione prodotta, il contributo richiesto non verrà riconosciuto. Qualora, a seguito di ulteriori controlli, risultasse che gli importi erogati sulla base di quanto dichiarato dall'impresa sono stati indebitamente riconosciuti o qualora risultasse che l'incentivo riconosciuto sia superiore al costo effettivamente sostenuto, la Provincia di Pavia procederà al recupero totale o parziale delle somme eventualmente già liquidate.
4. Soggetti destinatari
Sono destinatari degli interventi le persone con disabilità, di età compresa tra i 16 ed i 64 anni, residenti o domiciliati in Lombardia e in possesso della certificazione richiesta come di seguito specificato:
a) gli iscritti alle liste di collocamento mirato in condizione di disoccupazione;
b) i giovani uscenti dalle scuole, fino a 6 mesi dopo la conclusione del percorso scolastico, in possesso della certificazione del grado di disabilità in coerenza con i criteri previsti dall'art. 1 della LEGGE n. 68/1999;
c) il personale dipendente delle aziende con riduzione della capacità lavorativa acquisita nel corso della carriera lavorativa e certificata dal medico competente, con la specifica finalità di riposizionamento della persona nel percorso lavorativo aziendale e di accompagnamento nel percorso di riconoscimento e certificazione dell'invalidità.
5. Dotazione finanziaria
Le risorse disponibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente bando, ammontano complessivamente, per le annualità 2017 a € 281.082,17= a valere sul Fondo regionale disabili ex. art. 7. L. R. 13/2003, codifica di bilancio provinciale 15.01.10104 Codice 12555.
B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE E INTERVENTI PREVISTI
1. Caratteristiche dell'agevolazione e presentazione delle domande
La tipologia di aiuto finanziario previsto nel presente bando è la Dote Impresa Collocamento Mirato.
L'impresa è l'assegnataria della dote e sceglie le tipologie di servizi a cui avere accesso e il fornitore più affidabile, secondo criteri che assicurino un adeguato rapporto qualità/prezzo.
Gli interventi previsti dal presente bando sono articolati in tre assi:
Incentivi | Tempistiche | |||
ASSE I Incentivi | | Incentivi per assunzione Contributo per l'attivazione di tirocini | La domanda potrà essere presentata a partire dal 16/10/2017. | |
Sono ammissibili le domande di incentivo per le assunzioni avvenute successivamente alla pubblicazione del presente bando. | ||||
ASSE II Consulenza servizi | e | | consulenza ed accompagnamento alle imprese Contributi per ausili | Con successivo provvedimento saranno stabilite la data di avvio per la presentazione delle domande e la data a partire dalla quale saranno ammissibili le spese sostenute. |
| Isola formativa | |||
ASSE III Cooperazione sociale | | Creazione di cooperative sociali di tipo B e rami di impresa cooperativa Incentivi per la transizione | Con successivo provvedimento saranno stabilite la data di avvio per la presentazione delle domande e la data a partire dalla quale saranno ammissibili le spese sostenute. |
Le domande possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse e comunque entro il termine ultimo del 30 dicembre 2018.
Le domande di contributo di cui al presente bando dovranno essere presentate dalle imprese (o dal soggetto delegato nel caso di tirocini) esclusivamente per mezzo del sistema informativo "SINTESI" territorialmente competente per la sede di lavoro presso cui avviene l'assunzione o l'erogazione dei servizi. Per le sedi in provincia di Pavia, il sistema è raggiungibile all'indirizzo Internet xxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx
L'assegnazione del contributo avverrà con procedura "a sportello" e sarà subordinata al rispetto delle modalità di presentazione della domanda e alla verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente bando e alla disponibilità delle risorse.
Il valore massimo dell'agevolazione è dato dalla somma dei massimali definiti per ciascun Asse d'intervento come illustrato nei paragrafi successivi e compatibilmente con i criteri di non cumulabilità indicati per determinati servizi e con i limiti imposti dal regime di aiuto e cumulabilità.
La domanda, per tutte le misure del presente bando ad esclusione dei rimborsi per l'attivazione di tirocini, deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo di Euro 16,00 - ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative.
Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà riportare nell'apposito riquadro il numero identificativo (seriale) della marca da bollo utilizzata e il richiedente dovrà provvedere ad annullare la stessa conservandone l'originale per eventuali controlli dell'amministrazione.
Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando potrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica
qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2,
e 71".
2. ASSE I "Incentivi"
2.1 Verifica di ammissibilità delle domande
Ai fini dell'ammissibilità, le domande saranno soggette ad una fase di istruttoria per verificare la completezza, la regolarità della documentazione e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettivi e oggettivi, così come previsto dal bando e dal "Manuale di gestione Dote Impresa".
Se richiesto, i beneficiari potranno integrare e/o modificare la documentazione presentata secondo modalità e tempistiche stabilite nel "Manuale di gestione Dote Impresa".
La stessa impresa non potrà presentare più di una domanda di contributo per il medesimo lavoratore, ad eccezione dei casi di trasformazione o di proroga del contratto.
L'ammissibilità della domanda verrà notificata al beneficiario attraverso il sistema informativo SINTESI.
2.2 Regime di aiuto e cumulabilità
Ai fini della disciplina degli aiuti di stato, si specifica quanto segue.
2.2.1 Incentivi assunzione
Gli incentivi all'assunzione sono riconosciuti all'azienda - anche ai fini della loro cumulabilità - in regime "de minimis" ai sensi del Regolamento UE n 1407/2013 relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" in base al quale una impresa unica1, come definita ai sensi dell'art. 2.2 del Regolamento, può ottenere aiuti "de minimis" a qualsiasi titolo complessivamente non superiori a Euro 200.000 (Euro 100.000 per il settore del trasporto merci per conto terzi) nell'ultimo triennio (art. 3.2). Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma "de minimis" o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria.
Le imprese sono tenute a conoscere la normativa sopra richiamata illustrata in calce al presente bando.
2.2.2 Rimborso indennità di tirocini
Il tirocinio è una misura di politica attiva che consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione. L'indennità che viene riconosciuta al tirocinante si configura come indennità di partecipazione a favore della persona e non ha natura retributiva, mentre l'attività dell'azienda ospitante risponde ad una funzione di compensazione sociale e non all'acquisizione di una prestazione professionale. Sulla base di tali principi, il contributo erogabile all'azienda previsto dal presente bando costituisce rimborso per le spese sostenute dall'azienda ospitante e non si configura come aiuto di Stato.
Tali rimborsi non sono cumulabili con le agevolazioni previste per l'attivazione dei tirocini dal programma nazionale di Xxxxxxxx Xxxxxxx.
2.2.3 Ritenuta d'acconto
Per tutti gli incentivi, tranne quelli relativi al rimborso per l'attivazione di tirocini, in quanto non avente natura di contributo, il beneficiario sarà tenuto a dichiarare se soggetto o meno alla ritenuta del 4% prevista dal secondo comma dell'art. 28 e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e alla detraibilità o meno dell'imposta sul valore aggiunto. Tali dichiarazioni saranno rese tramite la compilazione del modulo allegato al "Manuale di gestione Dote Impresa".
2.3 Interventi previsti
2.3.1 Incentivi alle assunzioni
L'incentivo è riconosciuto a favore dell'impresa che assume o utilizza in regime di somministrazione una persona in possesso dei requisiti di cui ai punti a) e b) del paragrafo A punto 4, per un periodo:
non inferiore a 3 mesi per le assunzioni che non concorrono all'assolvimento degli obblighi di cui alla LEGGE n. 68/1999;
non inferiore a 6 mesi o, nel caso di contratti in somministrazione, non inferiore a 12 mesi, per le assunzioni che concorrono all'assolvimento degli obblighi di cui alla LEGGE n. 68/1999.
Sono ammesse all'incentivo le seguenti tipologie contrattuali:
le assunzioni con contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato o determinato, avvenute successivamente alla data di pubblicazione del presente bando;
le prestazioni lavorative in regime di somministrazione ai sensi degli artt. da 20 a 28 del D.Lgs n. 276/2003 e successive modifiche e integrazioni, avvenute successivamente alla data di pubblicazione del presente bando.
Non sono ammissibili le seguenti forme contrattuali:
lavoro a progetto / collaborazione coordinata e continuativa;
lavoro occasionale;
lavoro accessorio;
lavoro o attività socialmente utile (LSU - ASU);
lavoro autonomo nello spettacolo;
contratto di agenzia;
associazione in partecipazione;
lavoro intermittente/a chiamata (job on call).
L'incentivo è graduato in relazione:
alla fascia d'intensità d'aiuto di appartenenza, di cui alla D.G.R. n. 1106 del 20/12/2013 e ss.mm.ii.2;
alla tipologia e alla durata del contratto di lavoro o della missione in somministrazione;
secondo i massimali indicati nelle seguenti tabelle:
1. Massimali previsti per le assunzioni che non concorrono all'assolvimento degli obblighi di cui alla LEGGE n. 68/1999:
Fascia d'aiuto | Tempo indeterminato | Tempo determinato/somministrato | ||
Da 3 mesi e fino a 6 mesi | Oltre 6 mesi e fino a 12 mesi | Oltre 12 mesi | ||
Fascia 1 | 12.000 | 2.500 | 4.500 | 9.500 |
Fascia 2 | 13.000 | 3.000 | 5.000 | 10.000 |
Fascia 3 | 14.500 | 3.500 | 6.000 | 11.000 |
Fascia 4 | 16.000 | 4.000 | 7.000 | 12.000 |
2. Massimali previsti per le assunzioni che concorrono all'assolvimento degli obblighi di cui alla LEGGE n. 68/1999:
Fascia d'aiuto | Tempo indeterminato | Tempo determinato | Somministrato | |
Oltre 6 mesi e fino a 12 mesi | Oltre 12 mesi | Oltre 12 mesi | ||
Fascia 1 | 12.000 | 4.500 | 9.500 | 9.500 |
Fascia 2 | 13.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 |
Fascia 3 | 14.500 | 6.000 | 11.000 | 11.000 |
Fascia 4 | 16.000 | 7.000 | 12.000 | 12.000 |
Ai fini della determinazione del valore dell'incentivo verrà considerata la durata del contratto, o del rapporto in somministrazione, prevista al momento della presentazione della richiesta di contributo all'assunzione. In caso di proroghe o trasformazioni avvenute successivamente alla data di presentazione della richiesta di incentivo all'assunzione, il soggetto beneficiario potrà presentare una nuova domanda secondo le modalità procedurali stabilite nel "Manuale di gestione Dote Impresa" e previa verifica della disponibilità delle risorse.
L'incentivo riconosciuto a seguito di una trasformazione o proroga sarà calcolato tenendo conto di quanto già usufruito a seguito della prima domanda di incentivo.
Nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale, l'incentivo economico viene riparametrato proporzionalmente sulla base delle ore previste dal contratto individuale di lavoro e dal CCNL di riferimento e maggiorato in misura pari al 50% del differenziale fra i valori del tempo pieno e quelli del tempo parziale.
In caso di dimissione, licenziamento o recesso per giusta causa (non addebitabile, quindi, al datore di lavoro), prima del termine del contratto (o del rapporto in somministrazione) o prima di 12 mesi dall'inizio del rapporto di lavoro nel caso di contratti a tempo indeterminato, l'aiuto concesso verrà riparametrato in proporzione al periodo in cui ha avuto svolgimento il contratto.
In caso di interruzione anticipata del rapporto di lavoro per causa addebitabile al datore di lavoro, l'impresa non avrà diritto alla liquidazione del contributo richiesto.
Al momento della presentazione della domanda, l'azienda richiedente dovrà dichiarare:
il costo salariale lordo o il costo della somministrazione previsto per la durata complessiva del rapporto di lavoro per cui si chiede l'incentivo, al netto degli altri eventuali aiuti ricevuti per la stessa assunzione a titolo di incentivo assunzionale;
il costo salariale lordo annuo nel caso dei rapporti a tempo indeterminato, al netto degli altri eventuali aiuti ricevuti per la stessa assunzione a titolo di incentivo assunzionale.
L'azienda sarà tenuta altresì a dichiarare se l'incentivo richiesto supera il costo salariale lordo o il costo della somministrazione previsto per la durata complessiva del rapporto di lavoro per cui si chiede l'incentivo, riferito ai primi dodici mesi nel caso di contratti a tempo indeterminato.
In ogni caso, ai fini del presente bando, la somma dei contributi ricevuti non potrà superare il 100% dei costi salariali sostenuti per l'assunzione per la quale si richiede l'incentivo, riferito ai primi dodici mesi nel caso di contratti a tempo indeterminato.
Qualora la tipologia di assunzione rientri tra quelle previste dall'art. 13 della LEGGE n. 68/1999, l'azienda è tenuta ad accedere prioritariamente allo sgravio previsto dalla suddetta norma e a dichiarare il costo salariale al netto di tale incentivo.
L'incentivo non è erogabile per i lavoratori che abbiano avuto contratti a tempo indeterminato, nella stessa azienda, nei 12 mesi antecedenti la data di avviamento per la quale si chiede l'incentivo.
Il presente incentivo non può essere cumulato con altri incentivi assunzionali a valere sul medesimo Fondo Regionale Disabili.
2.3.1.1 Modalità e tempi della rendicontazione
L'incentivo è erogato previa verifica della completezza e regolarità della documentazione allegata e dell'effettivo svolgimento o permanenza del contratto/rapporto in somministrazione mediante le comunicazioni obbligatorie a cui l'impresa è tenuta ai sensi dell'art. 4 bis del D.Lgs 181/2000.
La domanda di liquidazione dell'incentivo può essere presentata secondo le seguenti scansioni temporali:
entro 60 giorni dalla scadenza dei 12 mesi dall'avvio del contratto per i rapporti a tempo indeterminato e a tempo determinato/in somministrazione superiore a 12 mesi;
entro 60 giorni dalla scadenza del contratto per i rapporti di lavoro a tempo determinato o in somministrazione dai 3 fino ai 12 mesi.
2.3.2 Rimborso per l'attivazione di tirocini
Sono previsti rimborsi per l'attivazione di tirocini formativi e/o di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo di persone con disabilità in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del punto 4 paragrafo A, svolti secondo le direttive previste dalla D.G.R. n. 825/2013 a condizione che il soggetto ospitante sia un'impresa di cui al paragrafo A punto 3. Il rimborso è riconosciuto al soggetto che assume l'onere di sostenere i costi del tirocinio.
L'importo rimborsato è pari alla quota dell'indennità effettivamente erogata (se prevista) e alle spese sostenute per assicurazione, formazione prevista per legge e sorveglianza sanitaria, per un massimo di Euro 3.000. La quota dell'indennità può essere riconosciuta solo a fronte di una percentuale di presenza effettiva non inferiore al 70% sui giorni previsti dal progetto di tirocinio.
La domanda di liquidazione del rimborso potrà essere presentata solo in seguito all'attivazione del tirocinio.
Sono ammissibili le domande di rimborso di tirocini attivati successivamente alla pubblicazione del presente bando fatto salvo quanto previsto nel capitolo "Norme di raccordo".
2.3.2.1 Modalità e tempi della rendicontazione
La domanda di liquidazione del rimborso può essere presentata:
entro 60 giorni dalla conclusione del tirocinio, per tirocini di durata fino a 12 mesi;
entro 60 giorni dalla scadenza dei 12 mesi dall'avvio del tirocinio, per tirocini di durata superiore a 12 mesi.
La liquidazione sarà riconosciuta dietro presentazione della documentazione attestante le presenze e l'avvenuto pagamento dell'indennità del lavoratore in azienda, se prevista.
L'agevolazione non è erogabile nel caso di tirocinanti che abbiano già svolto il tirocinio nella stessa azienda nei 12 mesi antecedenti la data di avviamento per la quale si chiede il rimborso.
3. ASSE II "Consulenza e servizi"
3.1 Verifica di ammissibilità delle domande
3.1.1 Contributi per ausili
Ai fini dell'ammissibilità, le domande saranno soggette ad una fase di istruttoria per verificare la completezza, la regolarità della documentazione e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettivi e oggettivi, così come previsto dal bando e dal "Manuale di gestione Dote Impresa".
Se richiesto, i beneficiari potranno integrare e/o modificare la documentazione presentata secondo modalità e tempistiche stabilite nel "Manuale di gestione Dote Impresa".
La stessa impresa non potrà presentare più di una domanda di contributo per il medesimo ausilio acquistato e per gli stessi destinatari.
L'ammissibilità della domanda verrà notificata al beneficiario con le modalità stabilite dal Manuale Operativo di riferimento.
3.1.2 Consulenza e accompagnamento alle imprese e Isola formativa
Ai fini dell'ammissibilità, le domande saranno soggette ad una fase di istruttoria documentale e ad un processo di valutazione dei progetti.
La fase di istruttoria mira a verificare la completezza e la regolarità della documentazione, così come previsto dal bando e dal "Manuale di gestione Dote Impresa".
Se richiesto, i beneficiari potranno integrare e/o modificare la documentazione presentata secondo modalità e tempistiche stabilite nel "Manuale di gestione Dote Impresa".
Il processo di valutazione dei progetti sarà focalizzato sulla verifica della coerenza e adeguatezza dei servizi previsti rispetto agli obiettivi del progetto e, nel caso dell'isola formativa, all'idoneità dell'ambiente di lavoro.
Un Nucleo di Valutazione nominato dalla Provincia di Paviavaluterà le domande con cadenza mensile in base all'ordine di arrivo e secondo modalità e criteri definiti dal "Manuale di gestione Dote Impresa".
La stessa impresa non potrà presentare più di una domanda di contributo per il medesimo servizio e per gli stessi destinatari.
L'ammissibilità della della domanda verrà notificata al beneficiario con le modalità stabilite dal Manuale Operativo di riferimento.
3.2 Regime di aiuto e cumulabilità
Ai fini della disciplina degli aiuti di stato, si specifica quanto segue.
Tutti i servizi e i contributi previsti dall'Asse II sono ricosciuti all'azienda - anche ai fini della loro cumulabilità - in regime "de minimis" ai sensi del Regolamento UE n 1407/2013 relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" in base al quale una impresa unica1, come definita ai sensi dell'art. 2.2 del Regolamento, può ottenere aiuti "de minimis" a qualsiasi titolo complessivamente non superiori a Euro 200.000 (Euro 100.000 per il settore del trasporto merci per conto terzi) nell'ultimo triennio (art. 3.2). Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma "de minimis" o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria.
Le imprese sono tenute a conoscere la normativa sopra richiamata illustrata in calce al presente bando.
3.2.2 Ritenuta d'acconto
Il beneficiario sarà tenuto a dichiarare se soggetto o meno alla ritenuta del 4% prevista dal secondo comma dell'art.
28 e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e alla detraibilità o meno dell'imposta sul valore aggiunto. Tali dichiarazioni saranno rese tramite la compilazione del modulo allegato al "Manuale di gestione Dote Impresa".
3.3 Interventi previsti
Il presente Xxxx è destinato alle imprese di cui al paragrafo A punto 3 ad esclusione delle cooperative sociali di tipo B.
3.3.1 Servizi di consulenza
In questo intervento sono ricomprese le agevolazioni per i servizi propedeutici alla definizione e all'adattamento delle caratteristiche aziendali atte all'inserimento e/o al mantenimento della persona disabile, anche con riferimento ai lavoratori con ridotte capacità lavorative di cui alla lettera c), punto 4 del paragrafo A.
L'accesso al contributo è ammesso previa presentazione di un progetto nel quale dovranno essere descritti i servizi richiesti e le loro finalità, dando evidenza della loro coerenza con gli obiettivi di cui al presente bando e del risultato occupazionale che si intende conseguire in termini di nuove assunzioni o di "mantenimento" sul posto di lavoro (riqualificazione professionale o rafforzamento della posizione di lavoro) delle persone già in organico.
Servizi ammessi:
Consulenza organizzativa e sulla responsabilità sociale di impresa;
Formazione del personale interno (limitatamente e specificatamente per le persone disabili) e del tutor aziendale;
Consulenza e gestione degli aspetti amministrativi e delle opportunità offerte dalla LEGGE n. 68/1999;
Consulenza per la selezione di ausili ed adattamento del posto di lavoro;
Consulenza e accompagnamento nel processo di riconoscimento e certificazione dell'invalidità del personale già assunto cui sia stata certifica dal medico del lavoro una riduzione della capacità lavorativa.
Le attività sopra indicate costituiscono una filiera di servizi prenotabili totalmente o parzialmente. I servizi possono essere erogati da:
operatori accreditati per i servizi al lavoro in possesso delle caratteristiche previste dalla D.g.r n.
1106/2013;
professionisti iscritti agli albi specifici per il tipo di attività svolta;
associazione di categoria datoriali o afferenti alla disabilità;
società di servizi regolarmente iscritte alla Camera di Commercio;
cooperative sociali.
È previsto il contributo per il costo reale esposto, fino ad un massimo di Euro 2.000 per l'attivazione di uno o più servizi a scelta fra quelli sopra elencati. Tale massimale è riconosciuto per il 50% all'avvio del progetto e per il restante 50% al conseguimento del risultato occupazionale previsto.
L'impresa beneficiaria dei contributi del presente Xxxx non può essere contemporaneamente soggetto erogatore dei servizi sul progetto per i quali chiede il finanziamento.
3.3.1.1 Modalità e tempi della rendicontazione
I servizi ammessi a contributo dovranno essere rendicontati a costi reali, come specificato nel "Manuale di gestione Dote Impresa".
La domanda di liquidazione dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla conclusione dei servizi.
Xxxxxxx ammesse al contributo solo le spese che saranno sostenute a partire dalla data di ammissione della domanda.
3.3.2 Contributi per l'acquisto di ausili
In questo intervento si riconoscono alle imprese, di cui al punto 3 del paragrafo A, contributi per l'acquisto di ausili e per l'adattamento del posto di lavoro, finalizzati a consentire l'inserimento e/o il mantenimento della persona disabile, anche con riferimento ai lavoratori con ridotte capacità lavorative di cui alla lettera c), punto 4 del paragrafo A.
L'accesso al contributo è ammesso previa sottoscrizione con il Servizio Inserimento Lavorativo Disabili della Provincia di Pavia della convenzione ex art. 11 L. 68/1999 per l'assunzione di nuovi disabili, anche per le aziende non in obbligo o già ottemperanti.
Servizi ammessi:
Adattamento postazione di lavoro (acquisto di arredi ergonomici);
Introduzione tecnologie di telelavoro (acquisto hardware/software/reti);
Abbattimento di barriere (interventi edili, adeguamento macchinari e attrezzature di lavoro);
Introduzione di tecnologie assistive (soluzioni tecniche che permettono di superare o ridurre le condizioni di svantaggio);
Ogni altra forma di intervento in attuazione delle finalità di cui alla L. R. n. 13/2003.
L'ammissibilità dei costi è condizionata alla presentazione della documentazione attestante l'avvenuta nuova assunzione di un disabile o la riduzione della capacità lavorativa acquisita nel corso della carriera lavorativa delle persone di cui al punto 4 del paragrafo A.
Il contributo sarà erogato per le spese sostenute in relazione all'acquisto di ausili e per l'adattamento del posto di lavoro per l'80% del costo sostenuto, per un importo massimo di Euro 10.000.
I servizi dovranno essere conclusi entro 12 mesi dalla comunicazione di ammissione della concessione dell'agevolazione.
3.3.2.1 Modalità e tempi della rendicontazione
I servizi ammessi a contributo dovranno essere rendicontati a costi reali, come specificato nel "Manuale di gestione Dote Impresa".
La domanda di liquidazione dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla conclusione dei servizi.
Xxxxxxx ammesse al contributo solo le spese che saranno sostenute a partire dalla data di ammissione della domanda.
3.3.3 Isola formativa
Con questo intervento si riconoscono alle imprese, anche quelle non soggette agli obblighi di cui alla LEGGE n. 68/1999, i costi di creazione di nuovi ambienti di lavoro, interni alle aziende e integrati con i processi produttivi, nell'ambito di forme più ampie di collaborazione con i servizi del collocamento mirato.
Presso l'”isola” vengono gestiti brevi percorsi di osservazione, con scopo di orientamento al lavoro e inserimento lavorativo delle persone con disabilità in carico ai Servizi e iscritti al Collocamento Mirato, ossia in possesso dei requisiti di cui al punto a) del punto 4 paragrafo A.
L'”isola” dovrà configurarsi come ambito idoneo a realizzare una condizione di "Formazione in situazione" ad alta intensità formativa ed esperienziale, particolarmente adatta al recupero professionale di persone disabili che presentino bassi livelli di competenze comportamentali e professionali trasversali.
La realizzazione di tale ambiente deve garantire percorsi formativi orientati al potenziamento dell'identità personale e professionale di medio/lungo periodo e di livelli prestazionali e comportamentali tali da rendere perseguibile un successivo percorso di inserimento lavorativo, sia nella stessa azienda che in altri contesti lavorativi.
La sua creazione da parte delle aziende, realizzata nell'ambito di una convenzione con il collocamento mirato ai sensi della disciplina prevista dalla LEGGE n. 68/1999, concorre ad ottemperare agli obblighi della stessa, sia attraverso l'attivazione di tirocini formativi che attraverso assunzioni dirette dei tirocinanti dopo il periodo di formazione, ovvero attraverso l'esternalizzazione di processi produttivi nelle modalità di cui all'art. 14 D.Lgs. n. 276/2003.
L'ammissibilità al contributo è condizionata:
alla sottoscrizione di una delle convenzioni fra l'impresa e la Provincia di Pavia - Servizio Collocamento Mirato previste dalla disciplina del collocamento mirato, con l'eventuale presenza di una cooperativa sociale;
alla presentazione di un progetto di sviluppo “dell'isola formativa2, che dovrà prevedere un numero minimo di partecipanti all'avvio non inferiore a 5 unità e avere una durata di almeno 5 anni. Nel progetto si dovrà prevedere la presenza di almeno un tutor qualificato, al quale potrà essere assegnato il compito di gestione dell'”isola”.
Il presente intervento finanzia i costi sostenuti per la creazione di una nuova “isola formativa” e per i servizi erogati nel corso dei primi 24 mesi dall'avvio dell'”isola formativa”.
Il contributo sarà erogato per una quota pari all'80% del costo sostenuto e nel rispetto dei massimali stabiliti per ciascun servizio come definito nella seguente tabella:
Servizi ammessi | Importo massimo | |
a) | Consulenza per la definizione/aggiornamento dei percorsi di inserimento | Euro 4.000 |
b) c) | Adattamento posti di lavoro; Acquisto ausili tecnici e tecnologici (hardware, software, reti) | Euro 15.000 |
d) | Tutoraggio, accompagnamento al lavoro e formazione | Euro 30.000 |
Il presente contributo non è cumulabile con quelli di Dote unica lavoro- ambito disabilità finanziata mediante il Fondo L. R. n. 13/2003 e con le agevolazioni previste dai seguenti interventi del presente bando:
Servizi consulenza,
Acquisto di ausili e adattamento del posto di lavoro.
3.3.3.1 Modalità e tempi della rendicontazione
I servizi dovranno essere rendicontati a costi reali, secondo le modalità indicate nel "Manuale di gestione Dote Impresa".
La domanda di liquidazione dei costi sostenuti per i servizi di cui alle lettere a), b) e c) potrà essere presentata dopo l'avvio dell'Isola formativa ed entro i successivi 24 mesi. L'Isola si intende avviata in corrispondenza dell'avvio di almeno 5 tirocini.
La domanda di liquidazione dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi di cui alla lettera d) può essere presentata secondo le tempistiche di seguito riportate:
entro 60 giorni, trascorsi 12 mesi dall'avvio dell'”Isola Formativa”, per un importo non superiore al 30% del massimale totale ammesso (Domanda di liquidazione intermedia);
entro 60 giorni, trascorsi 24 mesi dall'avvio dell'”Isola Formativa” (Domanda di liquidazione finale).
La liquidazione avverrà solo a seguito della presentazione della rendicontazione in autocertificazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate, secondo le modalità indicate nel "Manuale di gestione Dote Impresa".
Xxxxxxx ammesse al contributo solo le spese che saranno sostenute a partire dalla data di ammissione della domanda.
4. ASSE III "Cooperazione sociale"
4.1 Verifica di ammissibilità delle domande
Ai fini dell'ammissibilità, le domande saranno soggette ad una fase di istruttoria documentale e ad un processo di valutazione dei progetti.
La fase di istruttoria mira a verificare la completezza e la regolarità della documentazione, così come previsto dal bando e dal "Manuale di gestione Dote Impresa".
Se richiesto, i beneficiari potranno integrare e/o modificare la documentazione presentata secondo modalità e tempistiche stabilite nel "Manuale di gestione Dote Impresa".
Il processo di valutazione dei progetti sarà focalizzato sulla verifica della coerenza e adeguatezza dei servizi previsti rispetto agli obiettivi del progetto e, nel caso dell'isola formativa, all'idoneità dell'ambiente di lavoro.
Un Nucleo di Valutazione nominato dalla Provincia di Pavia valuterà le domande con cadenza mensile in base all'ordine di arrivo e secondo modalità e criteri definiti dal "Manuale di gestione Dote Impresa".
La stessa impresa non potrà presentare più di una domanda di contributo per il medesimo servizio e per gli stessi destinatari.
L'ammissibilità della domanda verrà notificata al beneficiario con le modalità stabilite dal Manuale Operativo di riferimento.
4.2 Regime di aiuto e cumulabilità
Tutti i servizi e i contributi previsti dall'Asse III sono riconosciuti all'azienda - anche ai fini della loro cumulabilità - in regime "de minimis" ai sensi del Regolamento UE n 1407/2013 relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" in base al quale una impresa unica1, come definita ai sensi dell'art. 2.2 del Regolamento, può ottenere aiuti "de minimis" a qualsiasi titolo complessivamente non superiori a Euro 200.000 (Euro 100.000 per il settore del trasporto merci per conto terzi) nell'ultimo triennio (art. 3.2). Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma "de minimis" o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria.
Le imprese sono tenute a conoscere la normativa sopra richiamata illustrata in calce al presente bando.
4.2.1 Ritenuta d'acconto
Il beneficiario sarà tenuto a dichiarare se soggetto o meno alla ritenuta del 4% prevista dal secondo comma dell'art.
28 e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e alla detraibilità o meno dell'imposta sul valore aggiunto. Tali dichiarazioni saranno rese tramite la compilazione del modulo allegato al "Manuale di gestione Dote Impresa".
4.3 Interventi previsti
L'intervento mira a sostenere le cooperative sociali di tipo B, soggetti che svolgono un ruolo estremamente importante per l'inserimento lavorativo di persone con fragilità, in particolare per coloro che a causa della loro disabilità, presentano le maggiori difficoltà di collocazione nell'attuale mercato del lavoro. Per queste persone l'inserimento in cooperativa rappresenta, talvolta, l'unica possibilità di collocazione lavorativa. In altri casi può essere il primo approccio con il lavoro e, solo dopo un periodo di inserimento "protetto", che ha anche una funzione formativa, la persona può essere accompagnata ad inserimenti in azienda.
Sono previsti due tipi di intervento:
a) contributi per le cooperative sociali inerenti la creazione di nuove imprese sociali di tipo B e/o rami di impresa cooperativa che diano luogo all'assunzione di persone con disabilità;
b) incentivi alle cooperative sociali di tipo B per valorizzare la funzione di accompagnamento del lavoratore con disabilità, già occupato all'interno delle cooperative stesse da almeno 12 mesi, nella transizione verso altre aziende.
4.3.1 Contributi per lo sviluppo della cooperazione sociale
L'intervento si propone di incrementare l'occupazione attraverso la creazione di nuove cooperative sociali o di nuovi rami di impresa sociale da parte di cooperative di tipo B.
Per nuove cooperative sociali s'intendono le cooperative sociali di tipo B (L. 381/91) iscritte al relativo albo Regionale e al Registro Imprese della Camera di Commercio presenti in Regione Lombardia e aventi unità produttiva nel territorio regionale. Per ramo d'impresa s'intende lo sviluppo da parte di una cooperativa sociale di tipo B, di un'articolazione funzionalmente autonoma, di un'attività economica non ancora attiva alla data del 1 gennaio 2017.
Le cooperative di tipo B e i rami di impresa dovranno risultare regolarmente costituiti al momento della liquidazione ed avere sede operativa sul territorio regionale.
I soggetti beneficiari del seguente finanziamento sono le Cooperative sociali di tipo B e loro consorzi, anche costituite in ATS.
In caso di cooperative ancora da costituire, possono presentare domanda i soggetti che faranno parte della compagine sociale. I soggetti beneficiari potranno prevedere, nel ruolo di partner, altri soggetti significativi del territorio di riferimento come:
Centri per l'Impiego;
Agenzie per il lavoro;
Comuni o ATS delegati per la gestione dei servizi di inserimento lavorativo;
Operatori accreditati ai servizi al lavoro e/o alla formazione;
Associazioni dei disabili e dei datori di lavoro, anche attraverso propri enti e strutture delegate nonché da Enti o organismi bilaterali;
Organizzazioni del privato sociale con specifica esperienza nel campo dell'integrazione lavorativa dei disabili;
Le imprese private, gli enti pubblici e tutti i datori di lavoro che si attivano per sostenere le azioni previste dalla LEGGE n. 68/1999.
Per accedere al contributo è necessario presentare un progetto imprenditoriale, della durata massima di 12 mesi dall'ammissione della domanda, che evidenzi:
l'oggetto della cooperativa o del ramo di impresa a cui si intende dar vita con il progetto;
l'idea imprenditoriale;
business plan;
esperienza professionale del proponente e conoscenza del mercato di riferimento;
il numero dei lavoratori con disabilità che s'intende assumere;
le azioni formative e/o di accompagnamento al lavoro che verranno erogate ai disabili in preparazione dell'assunzione e per il mantenimento al lavoro;
l'organigramma del personale necessario allo sviluppo del progetto stesso con la descrizione del ruolo di eventuali partner;
il preventivo economico per macrovoci di spesa;
il cronogramma delle attività.
Ogni progetto deve garantire la realizzazione di una nuova cooperativa/nuovo ramo di impresa che comporti l'assunzione di almeno 1 disabile.
Un nucleo di valutazione procederà alla verifica dell'ammissibilità delle richieste, seguendo l'ordine di arrivo. L'intervento è finanziato a sportello fino ad esaurimento delle risorse.
Sono ammesse le seguenti voci di spesa nei limiti di seguito indicati:
spese riferite alle voci di primo impianto e investimento (come ad esempio opere edili/impiantistiche, rinnovo dei locali, acquisti di attrezzature e arredi), inserite nel preventivo economico: dovranno essere non inferiori al 70% del costo del progetto, anche in sede di rendicontazione finale;
spese di costituzione (spese notarili, amministrative, studi di fattibilità e consulenza per la costituzione del nuovo ramo d'impresa) per un importo massimo del 30% del costo del progetto.
Il contributo sarà erogato per una quota pari all'80% del costo sostenuto e per un importo massimo di:
Euro 30.000 condizionato all'assunzione di almeno 3 disabili sul progetto presentato;
Euro 20.000 condizionato all'assunzione di almeno 2 disabili sul progetto presentato;
Euro 10.000 condizionato all'assunzione di almeno 1 disabile sul progetto presentato.
4.3.1.1 Modalità e tempi della rendicontazione
I servizi ammessi a contributo dovranno essere rendicontati a costi reali, come specificato nel "Manuale di gestione Dote Impresa".
La domanda di liquidazione potrà essere presentata secondo modalità e tempistiche previste dal "Manuale di gestione Dote Impresa".
Xxxxxxx ammesse al contributo solo le spese che saranno sostenute a partire dalla data di ammissione della domanda.
4.3.2 Incentivi per la transizione verso aziende
Gli incentivi sono rivolti alle cooperative sociali di tipo B, al fine di valorizzare la funzione di accompagnamento del lavoratore con disabilità nella transizione verso altre aziende.
I soggetti beneficiari del seguente finanziamento sono le cooperative sociali di tipo B, istituite ai sensi della LEGGE 8 novembre 1991 n. 381 e regolarmente inscritte all'apposito albo regionale, che abbiano svolto una funzione di accompagnamento di lavoratori con disabilità, già occupati presso la cooperativa stessa da almeno 12 mesi, nella transizione verso altre aziende. Non sono ammesse al contributo le transizioni verso altre cooperative sociali di tipo B e/o i consorzi di cooperative di tipo B.
Per accedere al contributo la cooperativa sociale di tipo B dovrà presentare un progetto di accompagnamento all'inserimento del lavoratore disabile in azienda. L'assunzione presso l'azienda dovrà avvenire entro 30 giorni dalla dimissione presso la cooperativa.
L'incentivo per la transizione da cooperative sociali ad aziende verrà riconosciuto un valore massimo di Euro 5.000 e potrà essere richiesto solo a fronte dell'avvenuta assunzione presso un'azienda con contratto a tempo indeterminato.
L'incentivo verrà erogato alla cooperativa sociale di tipo B a fronte:
dell' avvenuta nuova assunzione presso l'azienda;
dell'erogazione dei servizi di accompagnamento e tutoraggio all'inserimento in azienda realizzati dopo l'assunzione secondo modalità e tempistiche previste nel progetto. L'azienda dovrà attestarne l'avvenuta esecuzione tramite autodichiarazione.
4.3.2.1 Modalità e tempi della rendicontazione
La domanda di liquidazione potrà essere presentata nei termini dei 60 giorni allo scadere dei 12 mesi dall'avvio del contratto (previa verifica della permanenza dello stesso).
Xxxxxxx ammesse al contributo solo le spese che saranno sostenute a partire dalla data di ammissione della domanda.
5. Stanziamento per asse
Le risorse stanziate per il 2017, pari ad €. 281.082,17, sono ripartite tra i tre assi come segue:
Euro 210.811,63 per ASSE I corrispondente al 75% dello stanziamento;
Euro 28.180,22 per ASSE II corrispondete al 10% dellostanziamento;
Euro 42.162,33 per ASSE III corrispondente al 15% dello stanziamento.
La Provincia di Pavia, su autorizzazione di Regione Lombardia, al fine di garantire l'allocazione ottimale delle risorse in funzione delle effettive richieste, si riserva la facoltà di effettuare la rimodulazione delle risorse fra i tre assi del bando.
Le eventuali rimodulazioni di risorse saranno formalizzate con provvedimento del responsabile del procedimento con effetto in corrispondenza delle seguenti date:
30 Novembre 2017
31 Maggio 2018
30 Novembre 2018
Le relative risorse saranno rese disponibili non prima di 10 giorni dall'adozione del provvedimento. La Regione Lombardia si riserva di rifinanziare il bando, in corrispondenza delle stesse date.
6. Caratteristiche della fase di erogazione
La domanda di erogazione dell'agevolazione dovrà essere presentata, per ciascun intervento richiesto, utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sistema informativo "SINTESI" e secondo le modalità indicate dal bando e dal "Manuale di gestione Dote Impresa".
Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio dalla Provincia di Pavia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).
Ai fini dell'erogazione e per agevolazioni concesse superiori a Euro 150.000 occorre presentare il modulo antimafia
- da scaricare dal sito internet della Prefettura di competenza ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in materia di antimafia - debitamente compilato e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale o elettronica del legale rappresentante del soggetto beneficiario.
C. DISPOSIZIONI FINALI
1. Obblighi dei soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari sono obbligati ad:
a) assicurare il rispetto di tutti gli obblighi e le prescrizioni previsti dal presente bando;
b) assicurare che le attività previste da ciascun intervento vengano realizzate nei termini stabiliti dal presente bando;
c) assicurare che le attività siano realizzate in conformità alla documentazione/atti presentati a valere sul presente bando in fase di domanda di partecipazione e che eventuali elementi di difformità siano stati preventivamente segnalati al Responsabile del procedimento e da questo autorizzati e comunque nel pieno rispetto delle previsioni del bando;
d) avere una sede operativa attiva in Lombardia al momento della presentazione e dell'ammissione della domanda;
e) segnalare tempestivamente al Responsabile del procedimento eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni, localizzazioni, o quant'altro riferito a variazioni inerenti il proprio status e interventi sugli investimenti presentati in domanda;
f) comunicare al Responsabile del procedimento eventuali successive modifiche apportate all'intervento in relazione alle quali il Responsabile del procedimento procederà eventualmente a trasmettere relativa autorizzazione;
g) conservare, per un periodo di 10 (dieci) anni, a decorrere dalla data di pagamento del saldo, la documentazione originale di spesa;
h) fornire rendiconti sullo stato di realizzazione delle attività, sull'andamento delle operazioni, sul raggiungimento degli obiettivi, su richiesta della Provincia di Pavia;
i) impegnarsi a rispettare i limiti di cumulo del contributo previsti dal presente bando;
j) collaborare ed accettare i controlli che la Provincia di Pavia e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione dell'intervento.
Il soggetto beneficiario del contributo è tenuto a mettere a disposizione, su richiesta della Provincia di Pavia, eventuali spazi per la trasmissione di messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'iniziativa finanziata.
2. Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari
Qualora il soggetto beneficiario non presenti la richiesta di liquidazione nei termini previsti per ciascun intervento, il diritto al contributo si intende decaduto.
Il beneficio sarà soggetto a decadenza qualora:
le dichiarazioni rese e sottoscritte risultino false;
sia accertata l'insussistenza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità di cui al punto 3 del paragrafo A;
siano accertate violazioni delle previsioni di cuial Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013;
non siano rispettati i tempi e le modalità poste dal Responsabile del Procedimento per l'adempimento degli obblighi imposti dal presente bando a carico dei soggetti beneficiari.
3. Ispezioni e controlli
I funzionari della Provincia di Pavia possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei progetti.
La Provincia di Pavia può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso la sede del beneficiario, anche ai sensi dell'art. 6 (controllo) del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013.
I controlli sono finalizzati a verificare:
l'effettivo svolgimento degli interventi previsti e specificati per ogni Asse nel relativo paragrafo B del presente bando di cui i beneficiari abbiamo fatto domanda;
il rispetto degli obblighi previsti dal presente bando;
la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario, anche ai fini del "de minimis";
la sussistenza e la regolarità della documentazione amministrativa e contabile richiesta dal bando.
Le imprese beneficiarie si impegnano a tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data della comunicazione di ammissione al beneficio, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa, in originale, relativa ai servizi usufruiti tramite il presente bando.
4. Monitoraggio dei risultati
La Provincia di Pavia periodicamente effettuerà il monitoraggio delle assegnazioni e trasmetterà gli esiti a Regione Lombardia tramite interoperabilità.
Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato sono individuati i seguenti indicatori:
avanzamento della spesa per ciascun intervento previsto;
per l'ASSE I - Assunzioni e Tirocini attivati rispetto al bacino degli iscritti al collocamento mirato e alla popolazione di riferimento;
per l'ASSE II - Servizi attivati rispetto al bacino delle aziende presenti sul territorio di riferimento;
per l'ASSE III - Interventi rivolti alle cooperative attivate rispetto alle potenzialità del territorio.
In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della l.r. 1/02/2012, n. 1), potrà essere compilata una customer satisfaction mediante apposito link al sistema informativo regionale sia nella fase di adesione sia nella fase di rendicontazione.
Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.
5. Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento per la Provincia di Pavia è il Dirigente del Progetto “Riassetto istituzionale dell’Ente e avvio di servizi sperimentali ai Comuni”.
6. Trattamento dati personali
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati acquisiti in esecuzione del presente bando saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Ai sensi dello stesso codice si informa che tutti i dati personali che verranno trasmessi a Regione Lombardia tramite interoperabilità saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente bando e nel rispetto dell'art. 13 del sopra citato codice.
I dati acquisiti in esecuzione del presente bando verranno trattati con modalità manuale e informatica. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento delle istruttorie per l'erogazione dei contributi previsti nel presente bando pena la decadenza del diritto al beneficio.
Il titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Pavia è il Dirigente del Progetto “Riassetto istituzionale dell’Ente e avvio di servizi sperimentali ai Comuni”. Il responsabile del trattamento dei dati per Regione Lombardia è il Direttore pro tempore della Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro, Xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxxx.
Si informa, inoltre, che gli interessati possono esercitare i diritti previsti dai commi 1, 3 e 4 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
7. Pubblicazione, informazioni e contatti
Copia integrale del presente bando è pubblicato sul sito della Provincia di Pavia xxx.xxxxxxxxx.xx.xx e sul BURL di Regione Lombardia.
Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta alla casella email xxxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.xx
8. Diritto di accesso agli atti
Copia del bando e degli atti ad esso connessi sono custoditi e visionabili presso l'ufficio del Servizio Collocamento Mirato della Provincia di Pavia.
L'accesso agli atti relativi al bando avviene con le modalità e i tempi previsti dalla L. 241/1990 e Titolo II, parte prima della L. R. n. 1/2012.
9. Definizioni e glossario
1. "Contributo/Agevolazione": aiuto regionale/provinciale concesso in attuazione del presente bando;
2. "bando": il presente bando, denominato "Dote impresa - collocamento mirato", con i relativi allegati;
3. "Impresa unica": ai fini del regolamento (UE) n. 1407, s'intende per impresa unica l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra riportate, alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica;
4. "Firma digitale o elettronica": la firma digitale ("un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici" ai sensi di quanto previsto all'art. 1 lett. s) del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii.) o firma elettronica tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e Carta Regionale dei Servizi (CRS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71". La firma digitale dovrà essere apposta tramite apposita smart card rilasciata da uno degli organismi certificatori riconosciuti a livello nazionale;
5. "Soggetti beneficiari": i soggetti beneficiari dell'agevolazione concessa a valere sul presente bando, ossia le imprese private di cui al punto 3 del paragrafo A che, a seguito della presentazione della domanda vengono ammesse al contributo di cui al presente bando;
6. "Soggetti destinatari": i soggetti destinatari degli interventi di cui al presente bando, ossia le persone con disabilità, di età compresa tra i 16 ed i 64 anni di cui alle lettere a) b) e c) del punto 4 paragrafo A;
7. "de minimis": tutti i contributi e i servizi previsti dal presente bando, ad esclusione del rimborso per i tirocini, sono riconosciuti all'azienda - anche ai fini della loro cumulabilità - in regime "de minimis" ai sensi del Regolamento UE n 1407/2013 relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" in base al quale una impresa unica1, come definita ai sensi dell'art.
2.2 del Regolamento, può ottenere aiuti "de minimis" a qualsiasi titolo complessivamente non superiori a Euro
200.000 (Euro 100.000 per il settore del trasporto merci per conto terzi) nell'ultimo triennio (art. 3.2). Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma "de minimis" o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria.
8. "Comunicazioni obbligatorie": le comunicazioni obbligatorie (COB) sono quelle comunicazioni che tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, devono trasmettere in caso di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, ai sensi dell'art. 4 bis del D.Lgs. 181/2000;
9. "SINTESI o Sistema informativo": il sistema informativo della Provincia di Pavia per la presentazione delle domande di contributo del presente bando raggiungibile all'indirizzo xxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx
10. "Cooperativa sociale di tipo B": cooperative finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate per lo svolgimento di attività diverse dalla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi come definito dall'art 1 lettera
b) LEGGE n. 381/1991 che disciplina le cooperative sociali;
11. "Titolare del trattamento dei dati": il Titolare del trattamento è "la persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento dei dati personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza" (art.4 L. 196/2003);
12. "Responsabile del procedimento": in base alla LEGGE n. 241/1990, è il Responsabile che opera all'interno della pubblica amministrazione a cui è affidata la gestione del procedimento amministrativo.
10. Riepilogo date e termini temporali
ASSE I Assunzioni e tirocini | Presentazione della domanda di contributo A partire dal 16/10/2017 | |
per assunzioni/tirocini <12 mesi: alla scadenza del contratto/tirocinio, entro 60 gg; Richiesta di erogazione contributo: per assunzioni/tirocini >12 mesi o a tempo indeterminato: allo scadere dei 12 mesi dall'avvio del contratto/tirocinio, entro 60 gg; | ||
Presentazione della domanda di contributo Sarà definita con successivo provvedimento | ||
Conclusione servizi: entro 12 mesi dalla comunicazione Servizi consulenza e contributo di ammissione | ||
ASSE II Consulenza e servizi | per l'acquisto di ausili Richiesta di erogazione entro 60 gg dalla conclusione dei contributo: servizi | |
Isola formativa | per i servizi a), b) e c): successivamente all'avvio dell'isola formativa; Richiesta di erogazione per i servizi d): contributo: dopo 12 mesi dall'avvio dell'isola; dopo 24 mesi dall'avvio dell'isola; | |
ASSE III cooperazione sociale | Presentazione della domanda di contributo Sarà definita con successivo provvedimento | |
Contributo per lo sviluppo della Richiesta di erogazione per modalità e tempistiche si cooperazione sociale contributo: rimanda a quanto previsto dal "Manuale di gestione dote Impresa" | ||
Incentivi per la transizione Richiesta di erogazione allo scadere dei 6 mesi dall'avvio del verso aziende contributo: contratto, entro 60 gg |
Le domande possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse e comunque entro il termine ultimo fissato del 30 dicembre 2018.
11. Normativa Reg. (UE) 1407/2013 "De minimis"
Ai sensi del suddetto Regolamento (art.6, par.1) tale regime prevede che il legale rappresentante di ogni impresa richiedente il contributo, nonché di ogni impresa controllante o controllata secondo la definizione di impresa Unica definita ai sensi dell'art. 2.2 del Regolamento, sia tenuto a sottoscrivere una dichiarazione che attesti l'ammontare degli aiuti "de minimis" ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Le dichiarazioni saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo.
Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non supera la soglia di Euro 200.000 e nel caso di aiuti "de minimis".
Il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto "de minimis", si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.
L'aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso.
In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti "de minimis" a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti "de minimis" precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti "de minimis" concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti "de minimis" concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti "de minimis". Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto "de minimis" è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.
Sono escluse dai benefici finanziari del presente bando le imprese che rientrano nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del reg. (UE) n. 1407/2013 e le imprese che abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara l'aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.
Sono escluse altresì le imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente.
Ai sensi dell'art. 5 del Reg.(UE) 1407 gli incentivi erogati nell'ambito del presente bando possono essere cumulati con altri aiuti "de minimis" a condizione che non superino il massimale pertinente.
Gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti "de minimis" che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.
I contributi:
sono cumulabili con altri incentivi nazionali o regionali, compatibilmente ai vincoli del regime di aiuto in "de minimis";
non sono cumulabili con altre agevolazioni aventi stessa natura e finalità a valere sul medesimo Fondo Regionale Disabili e con altri eventuali aiuti per i quali non è prevista la comulabilità.
In caso di accertate violazioni delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 il beneficio concesso sarà soggetto a decadenza.
12. Allegati
Manuale di gestione - Dote Impresa Collocamento Mirato
Manuale "SINTESI" – Dote Impresa Collocamento Mirato
Note nelle pagine
1 Ai fini del regolamento (UE) n. 1407, s'intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra riportate, alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.
2 Sono definite 4 fasce di intensità dei servizi, graduate in relazione alla necessità della persona. L'assegnazione ad una delle 4 fasce avviene in base ai seguenti criteri e relativi pesi: distanza dal mercato del lavoro, grado di disabilità, età, titolo di studio e genere. I pesi sono quelli stabiliti dalla tabella di cui al punto 3 della DGR 1106/2013 e xx.xx.