Senato della Repubblica XVIII Legislatura
Senato della Repubblica XVIII Legislatura
Fascicolo Iter
DDL S. 1602
Abolizione del limite per il trasferimento di denaro contante per acquisti tracciabili e introduzione della possibilità di emettere lo «scontrino parlante» per la vendita di beni e servizi pagati in denaro contante
18/12/2022 - 03:56
Indice
1. DDL S. 1602 - XVIII Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 4
1.2.1. Testo DDL 1602 5
1.3. Trattazione in Commissione 8
1.3.1. Sedute 9
1.3.2. Resoconti sommari 10
1.3.2.1. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro) 11
1.3.2.1.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 330 (ant.) del 21/07/2022 12
1. DDL S. 1602 - XVIII Leg.
1.1. Dati generali
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Disegni di legge Atto Senato n. 1602 XVIII Legislatura
Iter
6 febbraio 2020: assegnato (non ancora iniziato l'esame)
Successione delle letture parlamentari
S.1602 assegnato (non ancora iniziato l'esame)
Iniziativa Parlamentare
Xxxxxxxx Xxxxxxx ( L-SP-PSd'Az )
Cofirmatari
Xxxxxx Xxxxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxxxx Xxxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxx Xxxxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxxxx Xxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxx Xxxxxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxx Xxxxxxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxxxx Xxxxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxxxx Xxxxxxxx ( L- SP-PSd'Az ), Xxxxxx Xxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxx Xxxxxxxxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxxxxxx Xxxxxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxxxx Xxxxxxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxxxx Xxxxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx' ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxxx Xxxxxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx ( L-SP- PSd'Az ), Xxxxxxx Xxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxxxx Xx Xxxxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxxxxxx Xxxxx (
L-SP-PSd'Az ), Xxxxxxx Xxxxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxx Xxxxxxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxxxx Xxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxx Xxxxx Xxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxxxxxx Xxxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxxxx Xxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxxxx Xxxxxx ( L- SP-PSd'Az ), Xxxxxx Xxxxxxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxxxxx Xxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxxx Xxxxxxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxxx Xxxxxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxxx Xxxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxx Xxxxxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxxx Xxxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxx Xxxxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxx Xxxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxx Xxxxxxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxx Xxxxxxx ( L-SP- PSd'Az ), Xxxxxxxxxxxx Xxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxxxxxxx Xxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxx Xxxxxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Rosellina Sbrana ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxx Xxxxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxxxxxx Xxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxx Xxxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxxxxxx Xxxxxxxx ( L-SP-PSd'Az
), Xxxxxx Xxxxxxx ( L-SP-PSd'Az ), Xxxxxxxxx Xxxxxxx ( L-SP-PSd'Az )
Natura ordinaria Presentazione
Presentato in data 7 novembre 2019; annunciato nella seduta n. 164 del 7 novembre 2019. Classificazione TESEO
ACQUISTI , BIGLIETTI DI BANCA , LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO
Articoli
ABROGAZIONE DI NORME (Art.1), FATTURA COMMERCIALE (Art.2), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Art.2), DECRETI MINISTERIALI (Art.2)
Assegnazione
Assegnato alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede redigente il 6 febbraio 2020. Annuncio nella seduta n. 188 del 6 febbraio 2020.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria)
1.2. Testi
1.2.1. Testo DDL 1602
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Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA
DISEGNO DI LEGGE
N. 1602
d'iniziativa dei senatori XXXXXXX , XXXXXXX , BAGNAI , XXXXXXX , SIRI , XXXXXXXX , AUGUSSORI , XXXXXXX , XXXXXXXX , XXXXXXXX , Xxxxxx XXXXX , XXXXXXXXXXX , XXXXXXXX , XXXXXXXXX , XXXXXXX , XXXXX , XXXXXXXX , CENTINAIO , XXXXX , DE VECCHIS , XXXXX , FERRERO , FREGOLENT , XXXXX , IWOBI , XXXXXX , XXXXX , XXXXX , XXXXXX , OSTELLARI , PAZZAGLINI , Xxxxxxxx XXXXXXXXXX , XXXX , XXXXXXXXX , XXXXXXXX , XXXXXX , XXXXXXXX , Xxxxxx XXXXXX , XXXXXXX , XXXXXX , XXXXXXXXXXX , XXXXXXXXX , XXXXXXX , XXXXX , XXXX , XXXXXXXX , XXXXXX , XXXXXXX , XXXXX , XXXXXX , XXXXXXXX , XXXXXXX e XXXXXXX
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 2019
Abolizione del limite per il trasferimento di denaro contante per acquisti tracciabili e introduzione della possibilità di emettere lo « scontrino parlante » per la vendita di beni e servizi pagati in denaro contante
Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge ha lo scopo di introdurre la possibilità di emissione dello « scontrino parlante » per la vendita di beni e prestazioni di servizi pagati in denaro contante, garantendo in ogni caso il sistema di tracciabilità, non più esclusivamente attraverso lo strumento del pagamento elettronico o della fattura.
Nel commercio l'utilizzo del contante come mezzo di scambio ha sempre rappresentato un valido e pratico strumento, e non ha senso definire il contante come un mezzo di pagamento destinato ad estinguersi con lo scopo di combattere la cosiddetta evasione fiscale. Dobbiamo tener presente che eventuali evasori del fisco possono procedere illecitamente tramite pagamenti elettronici, infatti la maggior parte di evasione di capitale non viene fatta tramite denaro contante bensì con l'utilizzo di falsificazioni contabili. Per combattere l'evasione fiscale non è necessario limitare l'uso del contante ma fare in modo che la libertà di scelta nei pagamenti e la legalità procedano di pari passo. Si potrebbe così considerare l'emissione obbligatoria del cosiddetto « scontrino parlante » definito come quel metodo di pagamento che, conservando un'impostazione simile al più utilizzato scontrino fiscale, evidenzia la natura, la quantità e il prezzo dei prodotti acquistati, associato al codice fiscale dell'acquirente del bene o del servizio. In questo modo l'individuo avrà la possibilità di sentirsi libero di pagare con il denaro contante, di cui rimarrebbe comunque la tracciabilità.
Il sistema di tracciabilità in Italia è stato introdotto con lo scopo di contrastare l'evasione fiscale e le operazioni di riciclaggio da parte della criminalità organizzata. Un metodo di controllo al quale il Governo Xxxxx ha scelto di accompagnare anche un limite di utilizzo del denaro contante, introdotto per la prima volta attraverso il decreto « Salva Italia » (decreto-legge n. 201 del 2011) che aveva fissato la soglia di utilizzo ad un massimo di 1.000 euro. Con la legge di stabilità 2016, il governo Xxxxx non ha cancellato questo limite ma si è limitato a triplicare l'ammontare di tale soglia, portando il limite di utilizzo del contante a 2.999,00 euro. Sopra tale cifra sono soggetti al pagamento tracciabile tutti i pagamenti effettuati tramite bonifici, moneta elettronica o assegni nominativi. Tale limite all'uso di contanti è stato previsto nell'ambito della normativa antiriciclaggio per evitare che attività criminose o illecite possano trarre vantaggio dall'impossibilità di ricostruire i movimenti di denaro contante.
L'attuale legge di bilancio ha confermato tale limite a 3.000 euro.
Ad oggi questa limitazione all'utilizzo del denaro contante non si è rivelata in alcun modo una misura utile né tantomeno efficace nella lotta all'evasione fiscale, per una serie di diversi motivi: innanzitutto perché danneggia l'economia locale, che è il vero motore dell'energia produttiva della nostra nazione, e inoltre perché rappresenta anche una grave violazione della libertà dei cittadini, che si trovano privati della facoltà di scegliere quale tipo di supporto utilizzare per la gestione dei propri risparmi.
L'opinione pubblica è diffidente verso questo genere di limitazioni e non solo in Italia. Una ricerca condotta nel 2017 dalla Commissione europea ha mostrato infatti che il 94,94 per cento dei cittadini dell'Unione europea era contrario all'introduzione di restrizioni sui pagamenti in contanti. Obiettivo della consultazione era capire se ci fosse spazio per misure di questo tenore nel quadro di un rafforzamento della direttiva antiriciclaggio, che già imponeva agli operatori di segnalare tutti i pagamenti cash superiori ai 10.000 euro.
Se quindi si intende proseguire su questa strada e favorire la tracciabilità, senza contemporaneamente danneggiare o influenzare negativamente i cittadini, appare evidente che bisogna percorrere altre strade.
Sempre secondo uno studio che arriva dalle istituzioni europee, commissionato dalla Banca centrale europea (BCE) e svolto in collaborazione con la banca centrale tedesca e quella olandese, è emerso che gli europei sono molto legati al pagamento in contanti. In particolare nel corso del 2016 (data in cui è stato fatto tale studio), oltre Malta, Cipro, la Grecia e la Spagna, l'Italia avrebbe effettuato ben l'86 per cento delle transazioni in contanti, mentre la Germania avrebbe seguito a breve distanza (dopo Austria e Portogallo) arrivando all'80 per cento. Secondo i dati della BCE, in Italia e in Spagna, dove vigono limiti fissati rispettivamente a 3.000 e 2.500 euro, i pagamenti in contanti risultano superiori, sia come numero di transazioni che come valore, a quelli - già molto consistenti - registrati in Germania, dove non c'è alcun limite all'utilizzo del cash e nonostante ciò l'evasione è minima.
È inoltre noto che i pagamenti elettronici rappresentano un costo enorme per tutti gli attori del commercio locale e, al contempo, un grandissimo regalo alle banche che guadagnano su ogni singola transazione.
In conclusione, l'obiettivo principale dell'introduzione dello « scontrino parlante » è quello di introdurre uno strumento innovativo che riesca a conciliare l'utilizzo del contante con le dovute garanzie di sicurezza per quanto riguarda la tracciabilità.
Il presente disegno di legge ha il fine di liberalizzare l'uso del contante, estendendo la possibilità di emissione del sopracitato « scontrino parlante », volto a ridurre parte dell'evasione fiscale e a migliorare i controlli imponendo la segnalazione per tutti i pagamenti di importo superiore a 1.000 euro, e prevedendo la possibilità di pagamento in contante anche attraverso normale fatturazione elettronica.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Abolizione dei limiti per l'utilizzo del contante)
1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 14 sono abrogati;
b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
« 3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la soglia di cui al comma 3 è riferita alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la predetta soglia è riferita alla cifra di 1.000 euro ».
2. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-bis sono abrogati.
Art. 2.
(Introduzione della possibilità di emettere lo « scontrino parlante » per la vendita di beni e servizi pagati in denaro contante)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, ogni cessione di beni e ogni prestazione di servizi, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuata dai soggetti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto, se di importo superiore a euro 1.000, è certificata da fattura o scontrino fiscale, cosiddetto « scontrino parlante », contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni o servizi e l'indicazione del codice fiscale dell'acquirente; tale operazione, all'atto della sua effettuazione, è trasmessa in forma telematica all'autorità competente.
2. A decorrere dal 1° luglio 2020, per tutte le operazioni di cui al comma 1 del presente articolo è obbligatoria la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
3. All'attuazione del comma 1 provvede il Ministero dell'economia e delle finanze con apposito decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1.3. Trattazione in Commissione
1.3.1. Sedute
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Disegni di legge Atto Senato n. 1602 XVIII Legislatura
Trattazione in Commissione
Sedute di Commissione primaria
Seduta
6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione) N. 330 (ant.)
21 luglio 2022
1.3.2. Resoconti sommari
1.3.2.1. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro)
1.3.2.1.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 330 (ant.) del 21/07/2022
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FINANZE E TESORO (6ª)
GIOVEDÌ 21 LUGLIO 2022
330ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx.
La seduta inizia alle ore 9,05.
IN SEDE REFERENTE
(2651) Delega al Governo per la riforma fiscale , approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 luglio.
Il PRESIDENTE informa che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 30 emendamenti e 16 ordini del giorno, pubblicati in allegato.
Prende atto la Commissione.
Il seguito dell'esame è rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE comunica che, al netto delle determinazioni del Presidente del Senato sull'ambito di attività del Parlamento e delle Commissioni nell'attuale situazione politica, tra i provvedimenti di maggior rilievo all'esame della Commissione risultano l'Atto Senato 2651, in tema di delega fiscale, e, insieme alla Commissione giustizia, l'Atto Senato 2636 e connessi, in materia di giustizia tributaria. Al fine di discutere della eventuale e relativa programmazione dei lavori propone di convocare per le ore 16 di martedì 26 un apposito Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.
Conviene la Commissione.
Il senatore XXXXXXXX (UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV) sottolinea la propria contrarietà nei confronti del disegno di legge n. 2636, assunto come testo base per il seguito dell'esame, anche per
il ruolo svolto dal Ministero dell'economia, che minerebbe l'autonomia dei giudici tributari.
Il PRESIDENTE avverte che sul tema sono stati presentati degli emendamenti.
A specifica domanda del senatore DE XXXXXXXX (FdI), il PRESIDENTE ribadisce che il prosieguo dell'esame del disegno di legge n. 2636 e connessi è comunque legato alle comunicazioni del Presidente del Senato in relazione allo svolgersi della crisi politica e successivamente alla volontà di individuare il necessario consenso politico sui provvedimenti ricadenti nel perimetro delle attività consentite dalle Camere.
Su richiesta del senatore XXXXXXXX (FIBP-UDC), relatore sul disegno di legge n. 1712, recante "Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente", il sottosegretario Xxxxx Xxxxxxx XXXXXX annuncia che il Governo ha individuato una soluzione normativa in grado di conciliare le esigenze manifestate dai proponenti con il rispetto del Testo unico bancario e della normativa antiriciclaggio. Tale soluzione, che assumerà la forma di un emendamento al testo, verrà trasmessa ai commissari e agli uffici nella giornata odierna.
Prende atto la Commissione.
Il senatore XXXXXX (L-SP-PSd'Az) manifesta il proprio rammarico per il lungo e faticoso iter che ha riguardato il disegno di legge n. 1712, che pone il tema dell'inclusione finanziaria, legata allo strumento del conto corrente, anche alla luce della progressiva limitazione dell'uso del contante e del maggior ricorso ai pagamenti elettronici. Ritiene peraltro che, anche alla luce della instabilità e della precaria sicurezza della rete informatica, sarebbe più opportuna una inversione di tendenza, come proposto dal disegno di legge n. 1602, a prima firma del senatore Xxxxxxx, che propone, tra l'altro, di introdurre la possibilità di emettere lo «scontrino parlante» per la vendita di beni e servizi pagati in denaro contante per spese superiori ai 1.000 euro. Giudica infatti inaccettabile che lo Stato consideri con sospetto a priori i cittadini che utilizzano il contante e renda sempre più difficile l'attività economica, imponendo alcune forme di pagamento a discapito di altre.
Il PRESIDENTE riconosce la legittimità e l'importanza del tema sollevato dal disegno di legge a prima firma del senatore Xxxx. Si augura che la soluzione prospettata dal Governo possa trovare un generale consenso e il provvedimento possa proseguire il proprio esame, anche come deliberazione utile per i lavori nella prossima legislatura.
Il senatore DE XXXXXXXX (FdI) si associa all'intervento del senatore Xxxxxx e assicura la massima disponibilità del proprio Gruppo nei confronti dei lavori della Commissione, anche per dimostrare che, nonostante la crisi di Governo e la probabile campagna elettorale, il Parlamento è in grado di svolgere alcune attività, certamente nei limiti individuati dalla Costituzione e dai Presidenti delle due Camere.
Anche il senatore XXXXXXXX (UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV) garantisce la propria partecipazione ai prossimi lavori della Commissione, anticipando il proprio consenso nei confronti del disegno di legge n. 1712, che condivide, e la contrarietà verso gli eventuali provvedimenti di iniziativa dell'attuale Governo che dovessero giungere all'attenzione della Commissione stessa.
La senatrice XXXXXXXX (FIBP-UDC) preannuncia la volontà della propria parte politica di proseguire i lavori della Commissione con l'esame dei provvedimenti che rientreranno, secondo le decisioni del Presidente del Senato, nel perimetro di attività del Parlamento per la fine della legislatura.
La seduta termina alle ore 9,30.
ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2651
G/2651/1/6 Durnwalder, Xxxxxx Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge A.S. 2651 recante: "Delega al Governo per la riforma fiscale";
premesso che:
il disegno di legge in esame reca una delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per la revisione del sistema fiscale, fissando principi e criteri direttivi generali cui deve attenersi la stessa;
le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano sono titolari di una quota del gettito delle imposte erariali riferite al proprio territorio, nella misura stabilita dai rispettivi statuti speciali;
le entrate che i tributi erariali assicurano a ciascuno dei suddetti enti, finanziano l'esercizio delle funzioni attribuite agli stessi dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione;
al fine di assicurare ai medesimi enti territoriali le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni a loro attribuite, si rende necessaria la compensazione delle eventuali diminuzioni di gettito conseguenti ad interventi legislativi dello Stato,
impegna il Governo
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e in un'ottica di cooperazione tra livelli di governo volta all'efficienza della fornitura dei servizi pubblici, a introdurre, nei decreti attuativi della delega, disposizioni volte a compensare la eventuale riduzione del gettito delle compartecipazioni ai tributi erariali previste negli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
G/2651/2/6
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo per la riforma fiscale" (A.S.
2651);
premesso che:
l'articolo 2 reca i principi e i criteri direttivi concernenti la revisione del sistema di imposizione personale sui redditi;
in particolare, con il comma 1, lettera f), come modificato nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, si intende armonizzare i regimi di tassazione del risparmio;
tale armonizzazione deve essere progressiva e avvenire anche con riferimento alle basi imponibili e al progressivo superamento della distinzione tra redditi da capitale e redditi diversi di natura finanziaria;
il provvedimento in esame e i decreti legislativi che saranno adottati in attuazione dello stesso, costituiscono una importante occasione per riorganizzare le disposizioni in ambito fiscale, analizzando anche la delicata questione della tassazione degli strumenti finanziari;
valutato che:
gli interventi normativi operati sino ad oggi sulla tassazione del settore finanziario hanno perseguito, da un lato, la finalità di spostare la pretesa impositiva dai redditi di lavoro a quelli di natura finanziaria, in linea con le indicazioni della Commissione UE e degli organismi internazionali, nonché di contrastare le condotte speculative a vantaggio della stabilità dei mercati finanziari e della tutela di
risparmiatori ed imprese;
d'altra parte, l'intento di favorire la crescita di mercati finanziari e, conseguentemente la diffusione degli strumenti di finanziamento del settore produttivo, soprattutto di quelli emessi dalle piccole e medie imprese italiane, quale fonte di finanziamento esterna alternativa al finanziamento bancario, ha spinto il legislatore ad introdurre una serie di interventi agevolativi di alleggerimento della pressione fiscale;
considerato che:
l'attuale disciplina in materia di trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, prevede che tale trasferimento sia soggetto ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione;
la medesima disciplina stabilisce che le operazioni su strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari nonché le operazioni sui valori mobiliari sono soggette, al momento della conclusione, ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto come precisamente stabilito dalla normativa;
le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano sono soggette ad un'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza, cioè quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri; l'imposta si applica con un'aliquota dello 0,02 per cento sul controvalore degli ordini annullati o modificati,
impegna il Governo:
a rivedere la regolamentazione sugli strumenti finanziari derivati aventi ad oggetto energia e materie prime alimentari, prevedendo limiti alla titolarità diretta e indiretta dei medesimi contratti;
a prevedere una fiscalità di svantaggio per gli strumenti finanziari ad alta frequenza aventi ad oggetto energia e materie prime alimentari;
ad adottare ogni strumento normativo utile al fine di attuare un monitoraggio periodico per prevenire e contenere fenomeni di eccessiva speculazione su strumenti finanziari aventi ad oggetto energia e materie prime alimentari;
a favorire un iter di esame celere dell'A.S. 1442 recante "Disposizioni in materia di tassazione sugli strumenti finanziari e delega al Governo per la revisione delle relative aliquote fiscali" e di dare seguito, per quanto di competenza, a quanto previsto dal medesimo provvedimento, garantendo in particolare:
1. che l'aliquota prevista per le transazioni finanziarie, aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, diventi diversamente e maggiormente progressiva per scaglioni in relazione alle operazioni di vendita;
2. la progressività degli scaglioni dell'imposta prevista per le operazioni su strumenti finanziari derivati e sui valori mobiliari, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari partecipativi, o il cui valore dipenda prevalentemente da questi;
3. prevedendo, per le negoziazioni di vendita ad alta frequenza, l'innalzamento dell'aliquota d'imposta;
4. introducendo una regolamentazione fiscale delle operazioni di trading speculativo di cripto valute, attualmente non ufficialmente disciplinate.
G/2651/3/6
Il Senato,
in sede di discussione del Disegno di legge di Delega al Governo per la riforma fiscale (A.S.
2651),
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento prevede l'osservanza di taluni principi e criteri direttivi volti ad incentivare la semplificazione e la razionalizzazione della tassazione del reddito d'impresa;
nel pacchetto "Fit for 55%" presentato a luglio 2021 dalla Commissione europea, tra le proposte legislative risulta anche la revisione delle norme in materia di Co2 per autovetture e veicoli commerciali leggeri, al fine di accelerare la produzione e la vendita di veicoli a basse emissioni e a emissioni zero e affinché il trasporto su strada segua una traiettoria ben definita verso la mobilità a zero emissioni nel 2050;
l'8 giugno 2022 il Parlamento europeo ha sostanzialmente confermato le ambiziose proposte della Commissione europea sulle emissioni delle auto, recentemente si è pronunciato in merito anche il Consiglio dell'UE confermando la riduzione del 100% delle emissioni di Co2 entro il 2035 per le nuove vetture;
in risposta agli obiettivi prefissati a livello europeo il settore automobilistico sta accelerando la riconversione della filiera in un'ottica green;
anche il Governo ha avviato importanti misure a sostegno del settore automobilistico, primo fra tutti l'istituzione di un fondo ad hoc previsto dall'articolo 22 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 (cd. "DL Energia") che mira in particolare a favorire la transizione verde, la ricerca, gli investimenti nella filiera finalizzati all'insediamento, alla riconversione e riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, in linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni nocive per l'ambiente e di sviluppo digitale nonché per il riconoscimento di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il recupero e il riciclaggio dei materiali;
nonostante il cd. "fondo automotive" impegni rilevanti risorse a favore di un piano di incentivi per l'acquisto di veicoli a zero o basse emissioni, tra i beneficiari dei contributi incentivanti non risulta tuttavia il mondo delle imprese con le proprie flotte;
lo scorso 3 aprile nel corso di un'intervista alla testata "Il Giornale", il Vice Ministro Xxxxxxxx Xxxxxx, alla domanda sull'esclusione delle flotte aziendali, aveva risposto: "è un problema di copertura. Per il 2022 ci sono 650-700 milioni, una cifra non enorme. Quel settore però potrebbe essere aiutato fiscalmente, con l'Assenso dell'UE, grazie all'aumento della percentuale di detrazione dell'Iva, attualmente al 40%";
considerando che:
è indubbio che la fiscalità rappresenti uno strumento indispensabile per supportare le imprese nel processo di rinnovo del proprio parco auto circolante, in coerenza con gli obiettivi climatici prefissati a livello europeo,
il rinnovo del parco veicolare in ambito aziendale rappresenta la chiave per accelerare maggiormente la diffusione di veicoli più sostenibili sul nostro territorio, alla luce del rilevante peso in termini percentuali che le flotte aziendali hanno sull'intero parco veicoli a livello nazionale;
impegna il Governo:
a prevedere una strategia fiscale nazionale finalizzata alla diffusione dei veicoli a basso impatto ambientale anche nel contesto aziendale, anche attraverso una modifica delle percentuali di detraibilità e deducibilità delle spese e del costo di acquisto delle auto aziendali a zero emissioni.
G/2651/4/6 Romano, Fenu Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge "Delega al Governo per la riforma fiscale" (A.S. 2561); premesso che:
l'articolo 9 reca la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate alla codificazione delle disposizioni legislative vigenti in materia;
come noto, l'articolo 18 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (c.d. DL PNRR) ha anticipato al 30 giugno (rispetto al 1° gennaio 2023) l'entrata in vigore delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici;
preso atto con favore che:
la misura in esame consegue il punto iii) del traguardo M1C1-103 previsto dal PNRR (da realizzarsi entro il secondo trimestre 2022) che richiedeva l'entrata in vigore di una riforma legislativa che garantisse sanzioni amministrative efficaciin caso di rifiuto da parte di fornitori privati di accettare pagamenti elettronici;
valutato che:
l'articolo 9 della delega fiscale potrebbe costituire l'occasione per un riordino della normativa in ambito tributario e per approfondire la problematica degli aggi relativi alla rivendita di generi di monopolio, anche alla luce della recente previsione dell'obbligo di pagamento elettronico e le conseguenze sui ricavi medi giornalieri dei rivenditori;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di intervenire sulla problematica in esame, aumentando l'aggio relativo ai generi di monopolio al fine di temperare le perdite dei rivenditori.
G/2651/5/6
de Xxxxxxxx, Calandrini Il Senato,
in sede di discussione del ddl 2651 recante "Delega al Governo per la riforma fiscale" premesso che:
l'articolo 2 prevede principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione personale su redditi,
impegna il Governo:
a prevedere il mantenimento delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n.190, elevando la soglia relativa ai ricavi conseguiti per avere accesso alla misura del regime forfettario a 150.000 euro annui;
a estendere le previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) alle associazioni professionale a alle società tra professionisti prevedendo inoltre che la quota di 150.000 euro annui è intesa per ciascun associato o socio.
X/0000/0/0
xx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Il Senato,
premesso che:
- l'articolo 3 del disegno di legge delega per la revisione del sistema fiscale, reca i principi e i criteri direttivi specifici concernenti la revisione dell'IRES e della tassazione del reddito d'impresa, facendo particolare riferimento alla semplificazione e razionalizzazione della tassazione del reddito d'impresa, al fine della riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, anche attraverso un rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali, con particolare attenzione alla disciplina degli ammortamenti e alla revisione dei costi parzialmente e totalmente indeducibili e altri interventi di revisione;
- in tale ambito, le Casse di previdenza e assistenza private, che costituiscono un modello di riferimento nel sistema-Paese, in quanto non si basano come gran parte della previdenza pubblica sulla fiscalità generale, ma esclusivamente sui propri versamenti, quindi sul lavoro, sono ritenute fiscalmente enti noncommerciali ai sensi di quanto disposto dall'ex articolo 73, comma 1, lettera c) e articolo 74, comma 2, lettera b) del TUIR e soggette pertanto ai fini IRES;
- al riguardo, la disciplina fiscale alle quale sono sottoposte le Casse di previdenza, evidenzia
una disparità fiscale, la cui iniquità della imposizione fiscale pari al 26%, penalizza fortemente i medesimi Enti di previdenza e assistenza, riducendo fortemente la valenza sociale e l'attività di assistenza sanitaria e di welfare;
- risulta pertanto urgente e necessario, a parere del sottoscrittore del presente atto, l'equiparazione del regime di tassazione delle Casse di previdenza e di assistenza dei liberi professionisti, con la disciplina prevista per le forme di previdenza complementare, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con riferimento alle aliquote d'imposizione previste per le rendite finanziarie, di cui agli articolo 44 e 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 e successive modificazioni;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e i vincoli di finanza pubblica, un intervento normativo ad hoc, volto ad introdurre, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge delega per la revisione del sistema fiscale, l'equiparazione della tassazione delle Casse di previdenza dei liberi professionisti, con quella dei fondi di previdenza complementare, rivedendo pertanto le aliquote dal 26% al 20% della tassazione delle rendite finanziarie, per le finalità in premessa citate.
G/2651/7/6
de Xxxxxxxx, Calandrini Il Senato,
premesso che:
il disegno di legge delega recante la revisione del sistema fiscale, reca l'impianto normativo, in parte riconducibile alle conclusioni dell'indagine conoscitiva condotta congiuntamente dalle Commissioni finanze della Camera e del Senato tra gennaio e giugno del 2021;
l'articolo 3, in particolare reca i principi e i criteri direttivi specifici concernenti la revisione dell'IRES e della tassazione del reddito d'impresa, facendo in particolare riferimento alla semplificazione e razionalizzazione della tassazione del reddito d'impresa, finalizzate alla riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, anche attraverso un rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali;
nell'ambito della disciplina fiscale prevista per i liberi professionisti, (la cui categoria è stato fortemente penalizzata dagli effetti negativi e penalizzanti determinati dall'emergenza sanitaria causata dal Covid-19, oltre che dalle decisioni dei Governi succedutisi in questi anni) e per le società tra i professionisti, si evidenzia come il modello STP per l'esercizio della professione, alternativo allo studio individuale o associato, risulta in linea con le attuali esigenze di mercato richiedenti, nei settori professionali, ed è soggetto alla tassazione ai fini IRES e IRAP (se opera in forma di società di capitali);
al riguardo, si rileva altresì come se da un lato, appaiono condivisibili, le decisioni di politica fiscale, volte a mantenere il regime di tassazione forfettario per tutti gli autonomi, professionisti e imprese che dichiarano ricavi o compensi fino a 65mila euro, dall'altro si ravvisa la necessità di ulteriori misure di sostegno in tale direzione, considerato che la flat tax, attualmente è incompatibile con le associazioni professionali e le società tra professionisti,i cui effetti non favoriscono il futuro e la crescita dei professionisti nel Paese;
l'attuale assetto normativo, infatti costituisce un disincentivo implicito alle aggregazioni professionali e, contestualmente, in un incentivo implicito alla disgregazione delle attività professionali o di impresa svolte in forma associata, in un contesto economico e professionale in cui invece opportuno concepire incentivi all'aggregazione, nell'interesse del mercato che richiede servizi sempre più specializzati;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e i vincoli di finanza pubblica, un intervento normativo ad hoc, volto ad introdurre, nell'esercizio della
delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge delega per la revisione del sistema fiscale, all'interno delle STP, il regime di tassazione forfetario pro-quota per ogni socio professionista che dichiara ricavi o compensi fino a 65mila euro all'anno.
X/0000/0/0
xx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Il Senato,
premesso che:
l'articolo 3, del disegno di legge di revisioni del sistema fiscale reca i principi e i criteri direttivi specifici concernenti la revisione dell'IRES e della tassazione del reddito d'impresa, facendo in particolare riferimento alla semplificazione e razionalizzazione della tassazione del reddito d'impresa, finalizzate alla riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, anche attraverso un rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali;
nell'ambito della disciplina fiscale prevista per le società tra i professionisti, si evidenzia come il modello STP per l'esercizio della professione, sia soggetto fra l'altro, alla tassazione ai fini IRES;
- l'articolo 11, comma 1, della legge 29 gennaio n. 21 del 1986, che ha istituito un contributo integrativo tra gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dispone che l'applicazione su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari ai fini IVA sia versato alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza;
- l'obbligo in questione, interessa fra l'altro, anche le società professionali (STP) costituite in forma di società di capitali ai sensi dell'articolo 10, commi 3 e successivi della legge 11 novembre n. 183 del 2011, nella cui nella dinamica statutaria, gli addebiti verso la società partecipata degli onorari ed accessori da parte dei professionisti-soci, (con obbligo di prestazioni di servizio verso la società partecipata) risultano interessati dalla maggiorazione del 4% e dal relativo versamento alla Cassa di previdenza;
- tale addebito si risolve in una sostanziale duplicazione del contributo integrativo da corrispondere alla Cassa medesima, dal momento che al relativo versamento si aggiunge quello avente ad oggetto il contributo riscosso dalla STP nei riguardi della clientela ed oggetto di riparto fra i soci- professionisti, in adempimento di quanto stabilito dal ricordato regolamento unico;
- il versamento del 4% dalla STP al socio-professionista, (sulle parcelle dal medesimo emesse verso la stessa STP) altro non costituirebbe che, oltre ad una duplicazione, un mero anticipo di quanto la medesima STP deve attribuire al socio-professionista in base al volume d'affari riferibile a quest'ultimo (il professionista effettuerebbe alla Cassa, per parte sua, un versamento in parte costituito dal contributo addebitato alla Cassa e in parte costituito dal contributo assegnatoli dalla Cassa al netto della prima quota);
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e i vincoli di finanza pubblica, un intervento normativo ad hoc, volto a rivedere, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge delega per la revisione del sistema fiscale, la normativa in premessa citata, nel senso che, l'addebito alle STP aventi forma di società di capitali, per gli onorari e le spese rientranti nel volume d'affari ai fini IVA, (da parte dei soci professionisti per le attività da essi svolte nell'ambito della società e nell'interesse della clientela) non costituisce addebito di prestazioni professionali al cliente finale, ma sia strumentale all'assolvimento delle prestazioni della società verso la propria clientela e di conseguenza e possano pertanto non essere assoggettati alla maggiorazione del 4% del contributo integrativo.
G/2651/9/6
de Xxxxxxxx, Calandrini Il Senato,
premesso che:
il disegno di legge delega per la revisione fiscale, giunto all'esame del Senato, dopo un lungo e travagliato iter parlamentare da parte dell'altro ramo del Parlamento, contiene in larga parte, misure che sono in parte riconducibili alle conclusioni dell'indagine conoscitivacondotta congiuntamente dalle Commissioni finanze della Camera e del Senato che si è articolata nell'arco di sei mesi, tra gennaio e giugno 2021;
il provvedimento in particolare, attraverso l'articolo 1,delega il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale, fissando anzitutto principi e criteridirettivi generalicui deve attenersi la stessa revisione;
nell'ambito della disciplina fiscale attribuita al settore automobilistico in Italia, (costituita da IVA, bolli e accise) l'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, prevede al comma 21, che a partire dall'anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose è dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad euro dieci per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a duecentoventicinque chilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello Stato; ed inoltre a partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica è fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt;
la suesposta disposizione c.d. tassa superbollo per le automobili, che ha incremento il gettito erariale nelle casse dello Stato stimato in circa 168 milioni di euro all'anno, in realtà ha prodotto nel corso degli anni, un effetto negativo e penalizzante in termini economici, fiscali e produttivi, penalizzando fortemente il mercato delle automotive e il suo indotto, oltre che le aspettative d'incasso per l'amministrazione tributaria;
risulta conseguentemente necessario, a parere del sottoscrittore del presente atto, prevedere un intervento normativo volto alla soppressione della suesposta tassa, in considerazione degli effetti sfavorevoli sotto il profilo economico e anche tributario, che la misura ha generato deprimendo il settore interessato, considerato che si tratta di una imposta ritenuta inutile, che garantisce soltanto lo 0,01% delle entrate tributarie dello Stato e lo 0,1% di quelle delle Regioni e dei Comuni;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere nell'ambito dell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del provvedimento, l'introduzione di una misura volta all'abrogazione dell'imposta in premessa citata, per le finalità in precedenza richiamate.
G/2651/10/6
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo per la riforma fiscale", premesso che:
nell'ambito della Delega fiscale, si propongono princìpi e criteri direttivi per la modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e la revisione del catasto dei fabbricati;
in Italia, al sistema catastale tradizionale, cd. ordinario, si affianca il Sistema Tavolare o Libro Fondiario, derivato dalla legislazione austro-ungarica, sopravvissuto nella regione Trentino-Alto Adige, e nei comuni di alcune zone soggette a successive rettifiche dei confini, nonché in alcune altre realtà territoriali, già appartenenti fino al 1918 all'ex Impero austro-ungarico;
dopo la prima Guerra mondiale, la conservazione del Catasto Fondiario ex austriaco fu affidata agli uffici tecnici dello Stato ubicati nel territorio regionale, confermando l'efficacia della precedente legislazione austriaca, in funzione della specificità del Catasto Fondiario e del suo collegamento con il Libro Fondiario che ne forma il necessario completamento. Con d.P.R. 21 luglio 1978 n. 569, norma d'attuazione dello Statuto speciale in materia di coordinamento tra Catasto e Libro Fondiario, sono state delegate alla Regione le funzioni amministrative del Catasto Fondiario e Urbano. Dal 1° febbraio 2004, in attuazione della successiva norma di attuazione di cui al d.lgs. 18 maggio 2001 n. 280, le funzioni amministrative inerenti il Catasto Fondiario e Xxxxxx sono state delegate alle Province
autonome di Trento e di Bolzano;
rispetto al catasto ordinario ed al sistema di pubblicità immobiliare vigenti nel resto del Paese, nelle due Province autonome vige quindi uno speciale impianto giuridico contrassegnato dal principio di assoluta concordanza tra gli atti del Catasto fondiario e del Catasto dei fabbricati con il Libro Fondiario, con rilevante effetti sulla chiara identificazione dei titolari di diritti reali immobiliari debitori d'imposta;
difatti, a differenza del catasto ordinario, il catasto tavolare è organizzato su base reale e le sue risultanze hanno efficacia costitutiva, oltre che probatoria, spiegando i loro effetti anche a livello sostanziale per i trasferimenti immobiliari;
nei territori a regime tavolare, l'individuazione dei titolari dei diritti reali immobiliari, debitori d'imposta, risulta esclusivamente riferito a quello emergente dalle risultanze del Libro fondiario. Non esistendo un livello soggettivo autonomo riferito al possesso, solamente catastale (come avviene nel resto d'Italia), si determina l'insussistenza di ogni imposizione del correlativo tributo speciale catastale, e, quindi, dell'eventuale irrogazione della sanzione nel caso del suo mancato assolvimento;
considerato che:
ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, le funzioni amministrative statali in materia di catasto terreni e urbano, nell'ambito delle Province di Trento e di Bolzano, sono esercitate, per delega dello Stato, dalle Province autonome;
in tale contesto, le Province autonome sono state delegate a fissare le tipologie e gli importi dei tributi speciali catastali e a provvedere alla loro riscossione, ma non a determinare le relative sanzioni in caso di mancato assolvimento;
inoltre, in base a uno studio dell'Agenzia delle Entrate, risulta che la Regione del Tentino-Alto Adige presenta la differenza più elevata tra il valore stimato di mercato e il valore catastale degli immobili;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di esplicitare, in sede di esercizio della presente delega, che in ragione delle peculiarità dell'ordinamento provinciale derivante dallo Statuto speciale delle Province autonome di Trento e Bolzano e di quelle che caratterizzano il sistema catastale nei territori a regime tavolare, le disposizioni della presente legge si applichino compatibilmente con lo Statuto speciale e con le relative norme di attuazione, con la possibilità di prevedere in particolare - anche mediante specifica norma di attuazione dello Statuto speciale - che le Province autonome di Trento e Bolzano, per la parte di rispettiva competenza territoriale, possano:
- disciplinare i criteri per le revisioni parziali e generali degli estimi mediante determinazione delle nuove tariffe di reddito dominicale e agrario e per la revisione della qualificazione, della classificazione e del classamento dei terreni del catasto fondiario;
- disciplinare i criteri per le revisioni parziali e generali delle tariffe d'estimo e per la revisione della qualificazione, della classificazione e del classamento delle unità immobiliari del catasto fabbricati;
- oltre alla prerogativa di fissare le tipologie, gli importi, le esenzioni dei tributi speciali catastali e provvedere alla loro riscossione, possano anche fissare le relative sanzioni in caso di mancato assolvimento.
G/2651/11/6
Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Mallegni, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Cesaro, Xxxxx, Xxx Xxx, Xxxxxxx, Xx Xxxxx, Xx Xxxx, Xx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Giro, Xxxxxxx Xxxxxxx, Modena, Xxxxxx, Papatheu, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Stabile, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante Delega al Governo per la riforma fiscale, premesso che:
l'istituto della compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche, con i debiti derivanti da carichi affidati all'agente della riscossione - riportati in cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento esecutivo - è reso possibile attualmente in base alla disciplina ordinaria prevista dall'articolo 28-quater del DPR n.
602 del 1973, (Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo) e a quella
c.d. speciale prevista dall'articolo 12, comma 7-bis, del decreto- legge n. 145 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n.9 (Misure per favorire il credito alla piccola e media impresa);
nonostante negli ultimi anni siano stati fatti notevoli passi in avanti in relazione alla mole dei debiti/crediti da compensare, e nonostante recentemente l'articolo 21 del decreto-legge 25 maggio 2021,n.73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (c.d. Sostegni-bis) abbia previsto un incremento di un miliardo di euro del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" istituito nello stato di previsione del MEF, permangono ancora importanti impedimenti al perfezionamento di tale disciplina, sia dal punto di vista normativo che burocratico;
dal punto di vista normativo, sarebbe utile allargare la platea di coloro che possono accedere a tale disciplina mentre sotto il profilo burocratico, uno snellimento delle procedure di utilizzo ed iscrizione alla piattaforma dei crediti commerciali maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione consentirebbe una più rapida ed efficiente soluzione/liquidazione del "contenzioso",
impegna il Governo:
a rafforzare la disciplina della compensazione dei crediti maturati nei confronti della P.A. adottando misure, anche di carattere normativo, che possano allargare la platea di coloro che possono accedere a tale agevolazione e contestualmente semplificare le procedure di iscrizione alla piattaforma dei crediti commerciali maturati nei confronti della P.A al fine di velocizzare tutte le procedure di liquidazione delle istanze presentate.
G/2651/12/6
Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Mallegni, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Cesaro, Xxxxx, Xxx Xxx, Xxxxxxx, Xx Xxxxx, Xx Xxxx, Xx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Giro, Xxxxxxx Xxxxxxx, Modena, Xxxxxx, Papatheu, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Stabile, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante Delega al Governo per la riforma fiscale, premesso che:
il cuneo fiscale corrisponde alla somma delle imposte e dei contributi previdenziali che gravano sui redditi dei lavoratori e dei datori di lavoro e, quindi, la differenza tra il costo di un lavoratore per l'azienda che lo impiega e quanto il lavoratore percepisce come retribuzione in busta paga;
in base al rapporto "Taxing Wages" dell'Ocse, in Italia il cuneo fiscale nel 2021 è stato pari al 46,5%, in calo di 0,4 punti rispetto al 2020 e pone il nostro Paese al quinto posto tra i 38 Paesi che aderiscono all'Organizzazione;
quello del costo del lavoro è un problema di lungo periodo che affligge da sempre lo sviluppo economico del Paese, producendo effetti negativi anche sotto il profilo dell'incremento occupazionale e della riduzione della propensione alla spesa da parte di milioni di lavoratori: un problema che nell'ultimo ventennio, purtroppo, non solo non ha trovato una soluzione strutturale;
in una situazione di crescita economica incerta dovuta all'aumento dell'inflazione e alle diverse emergenze sanitarie ed economiche, un intervento importante per l'abbattimento del cuneo fiscale
rappresenta senza alcun dubbio il principale strumento di politica economica in grado di sortire effetti anticiclici per la crescita del Paese;
non a caso tale misura è invocata con forza da tutto il mondo produttivo italiano, anche sotto forma di un intervento volto a ridurre gli oneri gravanti sulle retribuzioni dei lavoratori;
maggiori risorse da destinare ad un intervento più efficace e strutturale di quelli già messi in atto in questi anni possono essere reperite tramite una revisione degli stanziamenti previsti a favore del reddito di cittadinanza, un istituto che si è dimostrato inefficace in termini di crescita occupazionale configurandosi, nei fatti, come misura di carattere meramente assistenziale;
inoltre, una strategia realistica ed efficace di xxxx spending review potrebbe rendere disponibili ulteriori risorse, dando piena attuazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione e la revisione delle spese per consumi intermedi per l'acquisto di beni, servizi e forniture,
impegna il Governo:
a concentrare la politica economica su un piano strategico di iniziative che abbiano un effetto visibile e tangibile per una platea di cittadini più larga possibile in un contesto di riforme strutturali di lungo termine ed economicamente sostenibili;
ad adottare disposizioni volte a ridurre l'impatto del cuneo fiscale prevedendo per i lavoratori con un reddito lordo fino a 55.000 euro, un incremento di 1200 euro annui per le detrazioni da lavoro dipendente;
ad introdurre disposizioni anche mediante misure fiscali che introducano nuove defiscalizzazioni, volte a favorire l'occupazione giovanile e femminile;
ad introdurre il voucher quale strumento di flessibilità in contrasto al lavoro nero, a tutela del lavoratore;
ad adottare iniziative per destinare a tali finalità le risorse rinvenienti dalla revisione del finanziamento del reddito di cittadinanza e le risorse rivenienti dai proventi di una strategia di ricomposizione e razionalizzazione della spesa pubblica come disposto dall'articolo 10 del disegno di legge di delega fiscale.
G/2651/13/6
Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Mallegni, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Cesaro, Xxxxx, Xxx Xxx, Xxxxxxx, Xx Xxxxx, Xx Xxxx, Xx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Giro, Xxxxxxx Xxxxxxx, Modena, Xxxxxx, Papatheu, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Stabile, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante delega al Governo per la riforma fiscale, premesso che:
l'articolo 53 della Costituzione al primo comma dispone che: "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva";
in base al tale principio, in Italia, dove il reddito è tassato singolarmente - a differenza di altri paesi europei, come ad esempio la Francia - si potrebbe prevedere un sistema in cui la tassazione venga calcolata in primis tenendo conto dei redditi di tutta la famiglia;
la grave crisi sanitaria ed economica negli ultimi anni ha messo ancor più in evidenza i problemi di cui le famiglie italiane già da qualche anno soffrono. In particolare, l'Istat ha certificato che nel 2021 le nascite in Italiasono scese al minimo storico: i 399.400 bambini venuti alla luce nel corso dell'anno segnano un calo dell'1,3% rispetto al 2020;
in tal senso risulta alquanto urgente correggere tali squilibri promuovendo nuove politiche attive del lavoro, del welfare familiare e favorire la natalità, anche al fine di raggiungere l'obiettivo stabilito dal PNRR sulla parità di genere;
in particolare, si rende necessario prevedere un intervento normativo nel sistema di tassazione,
al fine di garantire nuove agevolazioni fiscali per le famiglie, impegna il Governo:
a valutare l'opportunità, nell'ambito dei decreti di attuazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), punto 1, della presente legge delega, di prevedere nel sistema di tassazione sulle persone fisiche un'agevolazione fiscale sui redditi da lavoro per il secondo coniuge lavoratore, che tenga conto del "fattore familiare" assicurando contestualmente un carico fiscale più leggero per i nuclei familiari rapportato al numero dei figli.
G/2651/14/6
Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Mallegni, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Cesaro, Xxxxx, Xxx Xxx, Xxxxxxx, Xx Xxxxx, Xx Xxxx, Xx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Giro, Xxxxxxx Xxxxxxx, Modena, Xxxxxx, Papatheu, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Stabile, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante Delega al Governo per la riforma fiscale, premesso che:
l'articolo 8 del presente disegno di legge reca la delega al Governo per l'adozione di norme finalizzate a introdurre alcune modifiche al sistema nazionale della riscossione;
è indubbio come, nonostante negli ultimi anni ci siano stati progressi, anche dal punto di vista tecnologico nell'adozione di misure di efficientamento della riscossione, siano ancora molte le criticità della vigente disciplina del servizio nazionale della riscossione;
in questo quadro è quanto mai necessario valutare l'adozione di un modello di gestione del magazzino che tenga conto della eterogeneità e delle peculiarità dei singoli debitori;
nonostante i numerosi progressi nella capacità operativa dell'agente della riscossione, è necessario superare l'attuale carattere massivo delle azioni di recupero adottando un modello basato su principi di efficacia, efficienza ed economicità che non trascuri però l'imparzialità della singola azione di esazione;
è inoltre necessario snellire il magazzino tenendo conto di tutti quei crediti che sono inesigibili; il magazzino dei crediti non riscossi attualmente ha superato il tetto dei 1.100 miliardi di euro
molti dei quali risalgono a più di 20 anni fa;
lo stesso Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, direttore generale dell'Agenzia delle Entrate, il 7 aprile u.s. nel corso di un'audizione presso la Commissione sul federalismo fiscale, ha affermato che: "siamo l'unico Paese del mondo Occidentale ad avere un magazzino con crediti di 22 anni: un magazzino così, è ingestibile";
considerata l'attuale situazione economico finanziaria che stanno vivendo moltissimi contribuenti ed imprese italiane, sarebbe opportuno valutare la possibilità di prevedere nuove ed adeguate rateizzazioni escludendo il sistema sanzionatorio per non aggravare ulteriormente le difficoltà economiche del contribuente, distinguendo l'impossibilità di onorare il debito d'imposta dichiarato dall'evasione,
impegna il Governo:
ad assumere iniziative volte a snellire il magazzino dei crediti non riscossi tenendo conto di tutti quei crediti che sono inesigibili, revisionando il merito ed il metodo di riscossione, valutando contestualmente la previsione di nuove ed adeguate rateizzazioni che tengano conto delle condizioni economiche del contribuente, del valore dell'imposta a debito, escludendo le sanzioni e gli oneri accessori;
ad assumere iniziative volte a prevedere in futuro un sistema sanzionatorio relativo alle omissioni di pagamento delle imposte più equilibrato, distinguendo tra le omissioni derivanti da oggettive difficoltà economiche del contribuente rispetto a quelle derivanti dall'evasione.
G/2651/15/6
Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Mallegni, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Cesaro, Xxxxx, Xxx Xxx, Xxxxxxx, Xx Xxxxx, Xx Xxxx, Xx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Giro, Xxxxxxx Xxxxxxx, Modena, Xxxxxx, Papatheu, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Stabile, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxx
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante Delega al Governo per la riforma fiscale, premesso che:
l'imposta sui servizi digitali è stata istituita dall'articolo 1, comma 35, della legge 30 dicembre 2018, n.145 - legge di bilancio 2019 - e l'attuale sistema impositivo per le imprese non residenti nel territorio italiano e che operano in rete attraverso la prestazione di servizi è disciplinato dai commi da 36 a 49 del medesimo articolo, prevedendo un'imposta sostitutiva del 3% applicata ai ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici al netto dell'IVA;
successivamente, la legge 27 dicembre 2019, n.160 - legge di bilancio per il 2020 -, all'articolo 1, comma 678, lettera n), ha disposto l'abrogazione dei commi da 35 a 49 citati, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni derivanti da accordi internazionali in materia di tassazione dell'economia digitale;
tale modifica è stata pensata in un'ottica globale al fine di trovare una soluzione "europea" alla concorrenza sleale di molte imprese che producono profitti in diversi paesi del mondo, ma non utilizzano la partita Iva del paese in cui erogano servizi o commercializzano prodotti,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di assumere iniziative in sede comunitaria volte a prevedere un'equità fiscale ed una concorrenza leale da parte delle aziende che vendono prodotti o offrono servizi nei paesi dell'Unione europea, ma che sono assoggettati alla tassazione sui ricavi nei paesi dove hanno la sede fiscale, ponendo fine ad un'elusione fiscale su scala globale di entità elevate.
G/2651/16/6
Xxxxxxxx Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante Delega al Governo per la riforma fiscale, premesso che:
l'articolo 31 della legge 340 del 2000 prevede la possibilità da parte degli iscritti nella sezione "A" dell'albo dei commercialisti e degli esperti contabili, muniti della firma digitale e appositamente incaricati dai legali rappresentanti delle società, di richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli atti societari per la cui relazione la legge non prevede espressamente l'intervento del notaio;
lo stesso professionista ha anche la possibilità di attestare la conformità agli originali di documenti da produrre;
il tributarista certificato a norma UNI 11511 è una figura professionale che fornisce consulenza e opera con le proprie capacità tecniche nel settore tributario, fiscale, amministrativo e aziendale, in ambito pubblico e privato,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare disposizioni volte a prevedere la possibilità per i Tributaristi certificati a norma UNI 11511 di richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli atti societari per i quali la stessa e per la cui redazione la legge non richiede espressamente l'intervento di un notaio.
Art. 1
1.1
de Xxxxxxxx, Calandrini
Al comma 1, alinea, dopo le parole: «nonché del diritto dell'Unione europea» aggiungere le seguenti:
«nel rispetto dei principi generali del diritto tributario».
1.2
de Xxxxxxxx, Calandrini
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole «derivanti dall'impiego dei fattori di produzione» con le seguenti: «di lavoro».
1.3
de Xxxxxxxx, Calandrini
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, escludendo l'applicazione di modelli impositivi improntati alla progressività continua».
1.4
de Xxxxxxxx, Calandrini
Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
«f-bis) estendere il regime agevolato di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai contribuenti che hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 100.000.»
1.0.1
de Xxxxxxxx, Calandrini
Dopo l'Articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis. Misure fiscali per la cultura
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di ridurre al minimo l'impatto IVA, al pari di quanto già avviene per l'editoria, in tutti i comparti compresi quelli che, invece, oggi sono esenti.»
1.0.2
de Xxxxxxxx, Calandrini
Dopo l'Articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis. Misure fiscali per il mecenatismo
Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di ampliare l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, in materia di Art bonus, sul credito d'imposta del 65 per cento per le contribuzioni private, all'intera filiera culturale.»
Art. 2
2.1
de Xxxxxxxx, Calandrini
Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
dopo le parole: «mantenimento delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190» aggiungere le seguenti: «elevando la soglia relativa ai ricavi conseguiti per avere accesso alla misura del regime forfettario a 150.000 euro annui per ciascun associato o socio»;
dopo le parole: " per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa" aggiungere le seguenti:
"associazioni professionali e società tra professionisti"
2.2
de Xxxxxxxx, Calandrini
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «mantenimento delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190» aggiungere le seguenti: «elevando la soglia relativa ai ricavi conseguiti per avere accesso alla misura del regime forfettario a 150.000 euro annui».
2.3
de Xxxxxxxx, Calandrini
Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
c) revisione dell'IRPEF attraverso l'introduzione di un'aliquota unica per tutti i contribuenti.
2.4
de Xxxxxxxx, Calandrini
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «efficienza dell'imposta» aggiungere le seguenti: «, incaricando, a tal fine, un apposito organismo tecnico,».
Art. 4
4.1
de Xxxxxxxx, Calandrini
Al comma 1, lettera a), dopo le parole «diverse aliquote», aggiungere le seguenti: «evitando che la revisione della composizione dei panieri di beni e servizi in tali ambiti comporti complessivamente un aumento del prelievo»
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), dopo le parole: «tassazione indiretta,» aggiungere le seguenti: «evitando che la revisione della composizione dei panieri di beni e servizi in tali ambiti comporti complessivamente un aumento del prelievo».
4.2
de Xxxxxxxx, Calandrini
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) revisione dell'impianto sanzionatorio in un'ottica di rispetto dei principi di proporzionalità e neutralità del tributo, con particolare riguardo alla necessità di evitare una duplicazione del recupero impositivo in presenza di violazioni inidonee ad arrecare un reale pregiudizio agli interessi erariali;».
4.3
de Xxxxxxxx, Calandrini
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) introduzione di un regime agevolato per le società aderenti alle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano con fatturato inferiore ai cinque milioni di euro che destinino almeno il 20% degli utili a progetti di sensibilizzazione e sostegno sociale;».
4.4
de Xxxxxxxx, Calandrini
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: «a-bis) eliminazione dei meccanismi di liquidazione dell'IVA che incidono negativamente sulla liquidità delle imprese e non garantiscono il rispetto del principio di neutralità dell'imposta».
4.5
de Xxxxxxxx, Calandrini
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) armonizzazione della normativa nazionale a quella comunitaria al fine di revisionare, semplificare e razionalizzare la disciplina concernente la quota ammortizzabile, il costo deducibile e tempi di ammortamento relativamente ai beni destinati ad essere utilizzati come strumenti nell'esercizio dell'attività di impresa, arte e professione, di cui all'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;».
4.6
de Xxxxxxxx, Calandrini
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) unificazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, interna e comunitaria, in un unico codice, anche tenendo conto della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea».
Art. 6
6.1
de Xxxxxxxx, Calandrini
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) chiarire e stabilire disposizioni univoche volte a garantire il corretto classamento, confermando l'esclusione dall'assoggettamento
dalla rendita catastale degli allestimenti mobili di cui all'articolo 3, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ove installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate.
6.2
de Xxxxxxxx, Calandrini Sopprimere il comma 2. 6.3
de Xxxxxxxx, Calandrini
Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: "né per altre finalità fiscali"
6.4
de Xxxxxxxx, Calandrini
Al comma 2, sopprimere la lettera b).
6.5
de Xxxxxxxx, Calandrini
Al comma 2, lettera b), alinea, sopprimere le parole da: "determinata utilizzando fino a: ove necessario".
Art. 7
7.1
de Xxxxxxxx, Calandrini
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I decreti legislativi di cui all'articolo 1 prevedono, altresì, che gli immobili strumentali per l'esercizio dell'impresa, arte o professione siano esenti dall'imposta municipale propria (IMU).»
7.2
de Xxxxxxxx, Calandrini
Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «I decreti legislativi di cui all'articolo 1 prevedono, inoltre, che gli immobili strumentali all'esercizio d'impresa, arte o professione siano esenti dall'imposta municipale propria (IMU) entro una determinata soglia di valore catastale soggetto ad imposizione».
7.3
de Xxxxxxxx, Calandrini
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono prevedere che la tassazione sugli immobili ad uso turistico ricettivo venga annualmente commisurata all'effettivo tasso di utilizzo degli stessi e alla durata del periodo di apertura al pubblico, da rilevarsi anche mediante i dati che le strutture ricettive trasmettono al Ministero dell'Interno ai sensi comma 3, dell'articolo 109, del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.»
7.0.1
de Xxxxxxxx, Calandrini
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
«Articolo 7-bis
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico per la revisione delle accise sul carburante: riduzione delle aliquote attualmente previste per le accise sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.»
7.0.2
de Xxxxxxxx, Calandrini
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
«Articolo 7-bis
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche il principio e criterio direttivo specifico della riduzione delle spese per il trasferimento di proprietà di auto e motoveicoli, anche attraverso la revisione delle imposte adottate ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.»
7.0.3
de Xxxxxxxx, Calandrini
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
«Articolo 7-bis
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione della TARI di cui all'articolo 1, commi da 641 a 646 della legge 27 dicembre 2013, n. 147)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sulla produzione di rifiuti urbani:
a) imposizione basata sulla reale quantità di rifiuti prodotti sulla base del principio "chi inquina paga", e superamento degli attuali criteri presuntivi;
b) applicazione delle tariffe relative alle utenze domestiche per le attività produttive che producono rifiuti assimilati a quelli urbani;
c) individuazione di criteri uniformi per l'applicazione da parte dei Comuni di esenzioni e agevolazioni che tengano conto dell'effettivo utilizzo a fini produttivi dei locali e delle aree soggette al tributo.»
7.0.4
de Xxxxxxxx, Calandrini
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
«Articolo 7 bis
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali fissati dal medesimo articolo 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'imposta di soggiorno:
a) riduzione delle soglie attualmente previste e contestuale individuazione di ulteriori punti di prelievo, oltre le strutture ricettive e dalle locazioni brevi, tra le attività che traggono beneficio, direttamente o indirettamente, dall'economia turistica, anche al fine di ricomprendere tra i soggetti imposti coloro che utilizzano i servizi del comune senza pernottarvi;
b) adozione di una regolamentazione omogenea valida per tutto il Paese, al fine di rivolgere ai turisti ed ai soggetti responsabili del prelievo una comunicazione chiara ed univoca;
c) destinazione vincolata degli introiti alla realizzazione di interventi in materia di turismo e di accoglienza.»
Art. 8
8.1
de Xxxxxxxx, Calandrini
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) nell'introdurre il nuovo modello organizzativo di cui alla lettera b), garantire parità di trattamento della posizione creditoria tra l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e il contribuente in relazione alla quantificazione del dovuto;».
8.2
de Xxxxxxxx, Calandrini
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione dell'IRES e della tassazione del reddito d'impresa) Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) equiparare il regime di tassazione delle Casse di previdenza e di assistenza dei liberi professionisti, con la disciplina prevista per le forme di previdenza complementare, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con riferimento alle aliquote d'imposizione previste per le rendite finanziarie, di cui agli articolo 44 e 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 e successive modificazioni.
Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (xxxxx://xxx.xxxxxx.xx) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.