CATTOLICAPREVIDENZAPERLAPENSIONE
CATTOLICAPREVIDENZAPERLAPENSIONE
Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
(ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)
Iscritto all’Albo tenuto dalla Covip con il n. 5080
DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE
Il presente documento integra il contenuto della Nota informativa di CattolicaPrevidenzaPerLaPensione – Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione in materia di regime fiscale.
DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE
La società che istituisce il fondo pensione si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.
I contenuti del presente documento sono validi a decorrere dall’1 agosto 2018.
1. Regime fiscale dei contributi
A decorrere dal 1° gennaio 2007, i contributi versati dall’Aderente alle forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore a 5.164,57 Euro.
Per i lavoratori dipendenti, la deduzione spetta anche per i contributi a carico del datore di lavoro eventualmente versati, fermo il predetto limite, ma non per le somme corrispondenti al TFR conferito. Per tali lavoratori, il datore di lavoro trattiene gli importi eventualmente a carico del dipendente, riconoscendo l’esclusione di tali somme dalla formazione del reddito di lavoro dipendente in sede di determinazione della base imponibile per l’effettuazione delle ritenute alla fonte.
Le condizioni e i limiti di deducibilità sono applicabili a tutti gli iscritti, compresi coloro che producono redditi diversi da quelli di lavoro e coloro che hanno scelto di proseguire volontariamente il versamento dei contributi oltre l’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza.
La deduzione spetta, inoltre, per i versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari a favore delle persone fiscalmente a carico, per l’importo da queste non dedotto, ma sempre nel limite massimo stabilito sopra indicato.
Approfondimento.
La deducibilità spetta per i contributi assunti al lordo della quota destinata direttamente alla copertura delle spese che, in quanto tale, non va ad incrementare le singole posizioni individuali, nonché di quelle destinate ad alimentare le prestazioni per invalidità e premorienza.
Le somme versate dall’Aderente per reintegrare anticipazioni pregresse concorrono, al pari dei contributi versati, a formare l’importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo (nel limite di 5.164,57 Euro). Sui reintegri eccedenti tale limite (non deducibili) è riconosciuto un credito d’imposta pari all’imposta pagata all’atto della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato (non dedotto). L’iscritto deve rendere un’espressa dichiarazione al Fondo con la quale dispone se e per quale somma la contribuzione debba intendersi come reintegro. La comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è effettuato il reintegro. Il credito d’imposta spetta solo con riferimento alle somme qualificate come reintegro nel senso sopra descritto.
Approfondimento.
I reintegri hanno lo scopo di ricostituire la posizione individuale esistente all’atto dell’anticipazione e possono essere effettuati in unica soluzione o mediante contribuzioni periodiche. La disciplina si applica alle sole anticipazioni erogate dal 1° gennaio 2007 e ai montanti maturati a decorrere da tale data. Poiché la posizione individuale è genericamente composta da contributi dedotti, contributi non dedotti e rendimenti già tassati, le somme versate a titolo di reintegro, dovendo ripristinare la posizione contributiva esistente alla data dell’anticipazione, sono imputate pro quota ai vari elementi che componevano l’anticipazione, così come si è fatto in sede di erogazione della anticipazione. Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta la documentazione probatoria è costituita dalla certificazione dell’anticipazione erogata e delle relative ritenute e dalla comunicazione presentata dall’aderente al fondo circa la volontà di reintegrare l’anticipazione percepita, recante l’indicazione delle somme reintegrate.
Al lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (€ 25.822,85, che rappresenta il plafond teorico di 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi
al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di € 5.164,57, in misura pari complessivamente alla differenza positiva fra € 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, non superiore a € 2.582,29 in ciascun anno. Pertanto, l’importo massimo annuale complessivamente deducibile è di 7.746,86 euro, ricorrendo le condizioni per l’incremento.
Approfondimento.
La disposizione ha l’intento di agevolare i soggetti di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che, nei primi cinque anni di partecipazione ad una forma di previdenza complementare, hanno effettuato versamenti per un importo inferiore al plafond di 5.164,57 euro, permettendo loro di costituirsi una adeguata prestazione pensionistica complementare. Per lavoratori di prima occupazione si devono intendere quei soggetti che al 1° gennaio 2007 non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria.
I contributi versati al fondo di previdenza complementare, per la parte non dedotta non scontano l’imposizione fiscale al momento della liquidazione della prestazione. È necessario, quindi, che il fondo di previdenza complementare abbia conoscenza delle somme che non hanno beneficiato della deduzione. A tal fine, l’aderente deve comunicare alla forma di previdenza complementare l’importo delle somme non dedotte. La comunicazione deve essere resa entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento ovvero, se il diritto alla prestazione matura antecedentemente a tale data, entro il giorno di maturazione ed, in tal caso, occorre indicare i contributi che non sono stati o non saranno dedotti in sede di dichiarazione dei redditi. In caso di adesione a più fondi di previdenza complementare, la comunicazione va fatta soltanto ai fondi ai quali sono stati versati contributi che non hanno beneficiato della deduzione.
Approfondimento.
Per i contributi versati (e non dedotti) per le persone fiscalmente a carico, l’informazione al fondo deve essere resa con riferimento al titolare della posizione previdenziale, precisando che l’ammontare complessivo delle somme non dedotte dall’iscritto non è stato dedotto neanche dal soggetto di cui questi è a carico. Se la persona a favore della quale sono state versate le predette somme è a carico di più soggetti, si applicano le regole generali previste per il riconoscimento delle detrazioni/deduzioni in relazione agli oneri sostenuti nell’interesse delle persone fiscalmente a carico e il beneficio fiscale spetta al soggetto cui è intestato il documento comprovante la spesa; nel caso in cui tale documento sia intestato al familiare a carico, è possibile specificare con una annotazione sul documento stesso la percentuale della stessa imputabile a ciascuno degli aventi diritto.
2. Regime fiscale del Fondo
A partire dal 2015, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252, così come modificato dalla Legge 23 dicembre 2014 n. 190, che ne ha disposto l’incremento dall’11%, le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita sono assoggettate ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20% (limitatamente all’anno 2014, l’aliquota era stata in precedenza aumentata all’11,5% dal decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modifiche dalla legge 23 giugno 2014 n. 89). Peraltro, è previsto che l’aumento dell’aliquota al 20% esplichi i propri effetti a partire dal periodo di imposta dell’anno 2014.
L’aliquota si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta. Per i piani individuali pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita, tale risultato si determina – per ciascun iscritto - sottraendo dal valore della prestazione maturata - calcolata al termine di ciascun anno, ovvero determinata alla data di accesso alla prestazione - i versamenti dell’anno e il valore della prestazione all’inizio dell’anno (che corrisponde al valore della prestazione calcolata al termine dell’anno precedente, al netto dell’imposta sostitutiva).
I redditi derivanti da titoli pubblici ed equiparati – al fine di garantire che siano assoggettati all’aliquota ridotta del 12,50% ad essi applicabile - concorrono alla formazione del risultato maturato nel periodo di imposta nella misura del 62,50% del loro ammontare.
L’eventuale risultato negativo maturato nel periodo d’imposta è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d’imposta successivi.
L’imposta è prelevata direttamente dalla posizione individuale dell’iscritto.
Approfondimento.
Le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, possono destinare somme, fino al 5% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti c.d. qualificati (a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio medesimo; b) in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla lettera a). Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato devono essere detenuti per almeno cinque anni e i relativi redditi sono esenti da imposta sostitutiva (art. 1, commi 92-98, Legge n. 232/2016).
3. Regime fiscale delle prestazioni
Lo strumento impositivo che viene utilizzato per le prestazioni pensionistiche è la ritenuta a titolo definitivo del 15% sull’ammontare imponibile della prestazione maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007 - sia essa in forma di capitale o di rendita - determinato al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati all’imposta sostitutiva annuale in capo alla forma pensionistica e agli importi non dedotti.
La tassazione delle prestazioni (sia in forma di capitale che in forma di rendita) può risultare, tuttavia, attenuata grazie alla riduzione dell’aliquota del 15% di 0,3 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l’aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione. Ai fini della determinazione dell’aliquota applicabile in sede di ritenuta, il “periodo di partecipazione” è individuato con riferimento agli anni di mera partecipazione, a prescindere dall’effettivo versamento dei contributi. Se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15. Le somme assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta non confluiscono nel reddito complessivo e, pertanto, non sono soggette alle addizionali regionali e comunali.
Nel caso di prestazioni erogate in forma di rendita, i rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita erogata sono assoggettati all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 26%, applicata alla differenza tra l’importo erogato e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari. Tuttavia, attraverso la riduzione della base imponibile, è riconosciuta una minore tassazione dei rendimenti finanziari, in funzione della quota dei proventi riferibile ai titoli pubblici ed equiparati in cui investe la gestione separata; in tal modo, si fruisce indirettamente della minore tassazione di tali titoli (12,50%). Ovviamente, tali rendimenti sono esclusi dalla ritenuta gravante sulla prestazione.
Approfondimento.
Gli schemi per l’erogazione delle rendite possono prevedere, in caso di morte del titolare della prestazione pensionistica durante l’erogazione, la restituzione ai beneficiari dallo stesso indicati del montante residuo o l’erogazione ai medesimi di una rendita calcolata in base al montante residuale. In entrambi i casi le somme percepite dai beneficiari sono qualificate come prestazioni erogate nell’ambito della previdenza complementare. Tali prestazioni, qualora siano percepite in forma di rendita, sono imponibili in capo ai beneficiari secondo quanto sopra precisato; diversamente, qualora vengano percepite in unica soluzione, sono tassate come le somme (riscatti) percepite dagli eredi in caso di morte dell’iscritto prima della maturazione del diritto alla prestazione (cfr. paragrafo 4).
Per coloro che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 31 dicembre 2006, la quota della prestazione maturata fino a tale data resta soggetta alla previgente disciplina fiscale di cui al D.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, caratterizzata dall’assoggettamento ad IRPEF dell’ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime della tassazione separata per le prestazioni in forma di capitale e della tassazione progressiva per quelle in forma di rendita.
I lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica complementare esistente alla data del 15 novembre 1992 hanno facoltà di richiedere la
liquidazione dell’intera prestazione pensionistica in forma di capitale, ma con applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 anche relativamente al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007.
Prestazioni previdenziali erogate in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX)
La parte imponibile della XXXX (rendita integrativa temporanea anticipata) è determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare ed è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1º gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici. Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva, facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria. Le somme erogate a titolo di XXXX sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1º gennaio 2007.
4. Anticipazioni, riscatti e trasferimenti
Le anticipazioni e i riscatti sono, in via generale, soggetti a tassazione con una ritenuta a titolo d’imposta
- che viene applicata sul relativo ammontare imponibile - nella misura del 23%.
Tuttavia, vi sono alcune eccezioni in relazione alle quali la normativa prevede l’applicazione della ritenuta nella misura del 15% sull’ammontare imponibile maturato a decorrere dal 1° gennaio 2007, eventualmente ridotta di una quota pari a 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali:
• anticipazioni richieste dall’Aderente per spese sanitarie straordinarie per sé, il coniuge e i figli;
• riscatti parziali determinati dalla cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo compreso fra 1 e 4 anni o dal ricorso del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione;
• riscatti totali nei casi di invalidità permanente che riduca a meno di un terzo la capacità lavorativa o di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per oltre 4 anni;
• riscatto della posizione operato dagli eredi, o dai diversi beneficiari designati, a causa della morte dell’Aderente.
I trasferimenti delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, purché effettuati a favore di altre forme pensionistiche complementari disciplinate dal D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
Approfondimento.
In caso di erogazione di anticipazioni, in sede di tassazione della prestazione definitiva, si procede a liquidare l’imposta sulla base delle indicazioni riportate nel paragrafo 3, scomputando quella applicata in sede di anticipazione. Per coloro che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 31 dicembre 2006, anche per la tassazione dei riscatti e delle anticipazioni, la quota della prestazione maturata fino a detta data resta soggetta alla previgente disciplina fiscale di cui al D.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47. In particolare, per i riscatti, con riferimento al montante maturato dal 2001 al 2006, al fine di stabilire se applicare la tassazione separata ovvero quella progressiva, secondo quanto disposto da detto decreto, è necessario verificare se le cause che hanno determinato il riscatto rientrano tra quelle previste per l’assoggettamento al primo tipo di tassazione ovvero al secondo.
Quindi, in caso di riscatto esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, quali, ad esempio, il licenziamento derivante dal dissesto finanziario del datore di lavoro, dal fallimento o da altra procedura concorsuale, si applica il regime della tassazione separata; il riscatto della posizione individuale, esercitato per motivi diversi dalle predette cause, è tassato con l’aliquota progressiva, facendo concorrere le somme maturate dal 2001 al 2006 al reddito complessivo.
Deroga recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016
In deroga a quanto specificato sopra, la legge di conversione 229/2016 del decreto legge 17/10/2016
n.189 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 ha disposto, all'art. 48, comma 13-bis, che per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno interessato le Regioni colpite dal terremoto del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016, alle richieste di anticipazione per acquisto/ristrutturazione della prima casa o per ulteriore esigenze, avanzate da parte degli aderenti alle forme pensionistiche complementari residenti nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto legge sopracitato (e consultabili al link xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxx/xx/0000/00/00/00X00000/xx), si applica in via transitoria il regime fiscale previsto dall'art. 11, comma 7, lettera a) del D.lgs. 252/2005 per l’anticipazione per spese sanitarie.
Il periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 24 agosto 2016.
5. Prestazioni assicurative accessorie
Le somme corrisposte durante la fase di accumulo in dipendenza di garanzie assicurative accessorie per il caso di invalidità e premorienza sono esenti da imposizione fiscale.