Assicurazione contro i danni
Assicurazione contro i danni
DIP - Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: Allianz S.p.A.
Prodotto: “Allianz Ultra Impresa - Contenuto”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
È un’assicurazione contro i danni che, con soluzioni composte da combinazioni di garanzie crescenti, offre coperture a protezione del contenuto che si trova nell’ubicazione in cui viene svolta l’attività, da eventi quali incendio, atti vandalici ed eventi atmosferici, nonché prestazioni di assistenza.
Che cosa è assicurato?
✓ Sono assicurati i “Macchinari, attrezzature e arredi” e/o le “Merci”. Sono disponibili le soluzioni di seguito indicate.
▪ Essential: comprensiva delle garanzie “Incendio e altri eventi” ed “Emergenze in azienda”;
▪ Plus: comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione “Essential” e, in aggiunta, delle garanzie “Eventi socio politici, Terrorismo e atti vandalici” e “Spese straordinarie per la ripresa dell’attività”;
▪ Premium: comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione “Plus” e, in aggiunta, della garanzia “Eventi atmosferici”;
▪ Top: comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione “Premium” e, in aggiunta, della garanzia “Allagamento” nonché, rispetto alle altre Soluzioni, dell’eliminazione delle Franchigie e dei minimi di Scoperto che sarebbero applicati alle garanzie base in caso di scelta di altre Soluzioni.
L’assicurazione è prestata entro le somme assicurate puntualmente indicate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
Per il dettaglio dei contenuti delle suddette coperture e per l’elenco delle garanzie aggiuntive acquistabili facoltativamente con supplemento di premio, si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione “Che cosa è assicurato?”.
Che cosa non è assicurato?
Per i danni al contenuto non sono coperti i danni a:
🗶 alberi, piante e coltivazioni floreali e agricole, a meno che siano oggetto di attività di vendita in funzione dell’attività dichiarata nella Scheda tecnica di ambito di rischio;
🗶 cose che si trovano in fabbricati aventi descrizione e/o caratteristiche costruttive difformi da quelle indicate nel DIP aggiuntivo Danni alla sezione “Che cosa non è assicurato/Condizioni di operatività relative a Danni al contenuto”;
🗶 cose che si trovano in fabbricati adibiti ad attività diverse da quella indicata nella Scheda tecnica di ambito di rischio.
Per la descrizione completa dei rischi esclusi, si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione “Che cosa non è assicurato”.
Ci sono limiti di copertura?
! L’assicurazione prevede alcuni limiti di copertura, per il cui dettaglio si rinvia al DIP aggiuntivo Danni, sezione “Ci sono limiti di copertura?”. E’ prevista l’applicazione alle garanzie di scoperti e franchigie, il cui valore puntuale è determinato in sede di stipulazione ed è indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
E’ possibile assicurare, a scelta del Contraente, i “Macchinari, attrezzature e arredi” e/o le “Merci”.
Dove vale la copertura?
✓ Danni Al contenuto: l’assicurazione vale per danni che si verifichino nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.
✓ Assistenza: le garanzie di assistenza riferite ai locali di un fabbricato, sono valide per le ubicazioni poste nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano. Per le altre prestazioni di assistenza, la validità territoriale è indicata nelle singole prestazioni .
Che obblighi ho? - Quando sottoscrive il contratto, il Contraente hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. - In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso all’Impresa secondo i termini e le modalità previste alla sezione “Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa?/ Cosa fare in caso di sinistro?” del D IP aggiuntivo Danni . La denuncia del sinistro, per i Xxxxx al contenuto, deve essere inviata entro 5 giorni dalla data in cui si è verificato il sinistro o in cui il Contraente o l’Assicurato ne ha avuta conoscenza. |
Quando e come devo pagare? Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto. E’ possibile chiedere il frazionamento mensile, trimestrale, semestrale con una maggiorazione del premio, rispettivamente del 5,6%, 5% e 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite. E’ possibile pagare il premio tramite: 1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità; 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1; 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto”. Nel caso di frazionamento mensile il premio assicurativo viene versato esclusivamente con procedura SDD (Sepa Direct Debit) o addebito su carta di credito per il cui dettaglio si rimanda alla sezione “Quando e come devo pagare?” del DIP aggiuntivo Danni. Il premio è comprensivo delle imposte. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio, sia essa contestuale o successiva alla data della sottoscrizione della stessa e termina alla scadenza indicata in Scheda tecnica di Ambito di rischio. Possono essere previsti periodi di carenza per il cui dettaglio si rimanda alla sezione “Quando comincia la copertura e quando finisce?” del DIP aggiuntivo Danni. In assenza di disdetta inviata da una delle Parti almeno 15 giorni prima della scadenza, la copertura assicurativa si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente. E’ possibile escludere contrattualmente il tacito rinnovo ed in tal caso la copertura cessa alla scadenza prevista senza il periodo di tolleranza previsto dall’art. 1901 codice civile secondo comma. Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la polizza? La copertura assicurativa prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione; di seguito sono indicate le modalità per l’esercizio del diritto di disdetta/recesso: Diritto di disdetta alla scadenza contrattuale: nel caso di copertura assicurativa di durata annuale o poliennale è possibile comunicare disdetta alla scadenza indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, con l’invio di una lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della suddetta scadenza. Nel caso in cui sia selezionata l’esclusione del tacito rinnovo, la copertura cessa alla scadenza prevista, senza necessità di inviare la disdetta. Diritto di recesso per poliennalità: nel caso di copertura assicurativa di durata poliennale, il Contraente può recedere anticipatamente con l’invio di una lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza di ogni singola annualità, se non è stata prevista alcuna riduzione di premio per poliennalità. Diritto di recesso in caso di sinistro: se il Contraente rientra fra i soggetti di cui all’art. 18, comma 1, lett. d-bis) di cui al D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, dopo ogni sinistro regolarmente denunciato all’Impresa e fino al 60° giorno dalla data dell’atto di pagamento o rifiuto dell’indennizzo da parte dell’Impresa, può recedere dall’assicurazione con un preavviso di 30 giorni. Nel caso in cui sia stata inviata disdetta o venga esercitato il recesso per poliennalità o per sinistro, la garanzia cessa alla scadenza della copertura assicurativa e non si applica il periodo di tolleranza previsto dall'art. 1901 codice civile, secondo comma. Analoga facoltà di disdetta alla scadenza contrattuale o di recesso in caso di sinistro è riconosciuta anche all’Impresa. |
Diritto di recesso dalle garanzie: relativamente alle garanzie “Eventi socio politici, Terrorismo e atti vandalici”, “Terremoto” e “Alluvione e Inondazione”, il Contraente può recedere dalle garanzie stesse in qualsiasi momento con l’invio di una lettera raccomandata e dando un un preavviso di 15 giorni.
Analoga facoltà di recesso è riconosciuta anche all’Impresa.
Se il recesso avviene da parte dell’Impresa, Il Contraente ha facoltà di recedere da tutte le altre garanzie prestate nella copertura assicurativa, con l’invio di una raccomandata all’Impresa entro 30 giorni dalla ricezione della lettera raccomandata dell’impresa con la quale si comunica il recesso e comunque con il termine di preavviso di 15 giorni. In tal caso la copertura cesserà di avere effetto.
Diritto di ripensamento: Il Contraente, ha diritto di recedere entro 15 giorni dalla sottoscrizione della copertura assicurativa, dandone comunicazione scritta all’Impresa; resta fermo che, in caso di mancato esercizio del diritto di recesso, la copertura assicurativa rimarrà operante secondo le regole di durata sottoscritte.
In caso di esercizio del diritto di recesso, l’Impresa provvederà al rimborso del premio pagato e non goduto –al netto di imposte e contributi– trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui la copertura assicurativa ha avuto effetto.
Assicurazione contro i danni
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo danni)
Impresa: Allianz S.p.A.
Prodotto: “Allianz Ultra Impresa - Contenuto” 29/01/2022– Il DIP aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si fornisce il dettaglio delle garanzie con l’indicazione delle Soluzioni rispetto alle quali sono operanti (Essential, Plus, Premium e Top).
Che cosa è assicurato?
Al contratto si applica la legge italiana.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Allianz S.p.A., con sede legale in Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000,
e-mail: xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xx, sito Internet: xxx.xxxxxxx.xx
Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2020 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:
- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a 1.952 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 403 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 1.105 milioni di euro.
Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet dell’Impresa www allianz it e si riportano di seguito gli importi:
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 2.709 milioni di euro;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 1.219 milioni di euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 5.540 milioni di euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 5.540 milioni di euro; ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a 205%.
Danni al contenuto - Garanzie base
Il presente Ambito di rischio comprende le garanzie ed i relativi sistemi di funzionamento descritti di seguito e negli altri documenti inclusi nel Set informativo.
L’Ambito di rischio è acquistabile autonomamente o insieme ad altri Ambiti di rischio, all’interno di una relazione contrattuale unitaria, nel contesto del modello assicurativo Allianz Ultra, che consente l’aggiornamento e l’evoluzione delle Condizioni di assicurazione mediante successive edizioni secondo le disposizioni contenute nel documento “Allianz Ultra: Regole di funzionamento e caratteristiche generali”, consegnato al Contraente insieme al Set informativo, e che integrano le Condizioni di assicurazione di ciascun Ambito di rischio.
E’ previsto, in particolare, l’automatico adeguamento del contratto alle Condizioni di assicurazione contenute nell’ultima edizione disponibile e, in caso di Sinistro, l’applicazione delle regole di gestione e di liquidazione stabilite dalle condizioni previste nell’edizione in vigore al tempo della denuncia di Xxxxxxxx, salvaguardando i diritti già maturati dall’Assicurato con l’applicazione della clausola di “miglior garanzia”, che consente di scegliere la prestazione prevista dall’Ambito di rischio inizialmente acquistato, se ritenuta più favorevole.
Il programma Allianz Ultra ed il suo Regolamento
Incendio e altri eventi (operante per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”) | Sono compresi i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati dai seguenti eventi: ▪ incendio; ▪ fulmine; ▪ esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi; ▪ implosione; ▪ caduta di aeromobili, satelliti ed altri corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi; ▪ caduta di meteoriti ed altri corpi celesti; ▪ onda sonica; ▪ caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni, compresi i danni all’impianto; ▪ fumo fuoriuscito a seguito di rottura improvvisa e accidentale degli impianti di riscaldamento facenti parte delle cose assicurate, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini; ▪ urto di veicoli stradali o di natanti non di proprietà e non in uso al Contraente o all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su area equiparata ad area pubblica o sui corsi d’acqua. Sono compresi i danni causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di fluidi, purché conseguenti agli eventi previsti nel presente articolo e per i quali è prestata la copertura assicurativa che abbiano colpito le cose assicurate oppure cose poste nell’ambito di 50 metri da ess e. Sono compresi i guasti causati per ordine dell’Autorità e quelli arrecati da qualunque persona allo scopo di impedire o di arrestare l’evento dannoso. |
Eventi socio politici, Terrorismo e atti vandalici (operante per le Soluzioni “Plus”, “Premium” o “Top”) | Sono compresi i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da atti vandalici o dolosi, eventi socio politici quali tumulti popolari, scioperi e sommosse, terrorismo e sabotaggio. I danni subiti dalle cose assicurate poste all’aperto, sono indennizzati sempreché siano collocate nell’ambito dell’ubicazione o in spazi dove si svolge l’attività dichiarata adiacenti ai locali dell’ubicazione e sempreché siano ideate e destinate ad un uso esterno. Relativamente ai danni causati alle cose assicurate in conseguenza dell’occupazione non militare dell’ubicazione, gli stessi sono indennizzabili qualora l'occupazione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi e solo se causati da incendio, esplosione e scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi. |
Spese straordinarie per la ripresa dell’attività (operante per le Soluzioni “Plus”, “Premium” o “Top”) | Solo in caso di sinistro indennizzabile a termini delle garanzie prestate nella presente copertura assicurativa che provochi l’interruzione totale o parziale dell’attività dichiarata, l’Impresa indennizza le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per la ripresa e il proseguimento dell’attività stessa. Questa garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario a lla ricostruzione, riparazione o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e si intende comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei 6 mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro. Le spese mancanti della relativa documentazione, sono comprese, entro lo specifico limite di indennizzo, purché siano necessariamente ed effettivamente sostenute. Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto. |
Eventi atmosferici (operante per le Soluzioni “Premium” o “Top”) | Sono compresi i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da eventi atmosferici quali uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d'aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve e sono compresi anche i danni a ll'interno del fabbricato avvenuti a seguito delle rotture provocate al fabbricato dalla violenza degli eventi atmosferici. Sono compresi, inoltre, i danni causati dal: ▪ traboccamento di grondaie e pluviali, anche se determinato da accumulo di neve o grandine; ▪ gelo. I danni: ▪ causati dal sovraccarico neve, sono coperti sempreché il sovraccarico abbia provocato un crollo totale o parziale delle strutture portanti; ▪ subiti dal macchinario posto all’aperto comprese le tende esterne frangisole, sono coperti sempreché sia collocato all’interno dell’area aziendale o in spazi dove si svolge l’attività |
dichiarata adiacenti ai locali dell’ubicazione e sempreché sia ideato e destinato ad un uso esterno. | |
Allagamento (operante per la Soluzione “Top”) | Sono compresi i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da allagamento a seguito di: ▪ accumulo o scorrimento di acqua piovana all’esterno del fabbricato, anche se questi eventi hanno determinato l’intasamento o il traboccamento di grondaie, pluviali o condotti o il rigurgito di sistemi di scarico o fognature; ▪ rigurgito di sistemi di scarico o fognature causato da eventi atmosferici diversi da quelli indicati al punto precedente; ▪ fuoriuscita di liquidi, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici, tecnici e di riscaldamento. |
Indennità aggiuntiva (operante per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”) | In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa, è corrisposta una indennità aggiuntiva forfettaria, anche in eccedenza alla Somma assicurata alle partite “Macchinari, attrezzature e arredi” e “Merci”, quantificabile sull’Indennizzo spettante in base alle condizioni del presente contratto. |
Danni al contenuto – Precisazioni valide per le garanzie base e aggiuntive | |
Precisazioni valide per le garanzie base e aggiuntive (operante per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”) | In caso di sinistro indennizzabile in base alle garanzie prestate nella copertura assicurativa, sono compresi i rimborsi: ▪ degli onorari di progettisti e consulenti per la ricostruzione o il ripristino delle cose assicurate distrutte o danneggiate, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria; ▪ delle spese sostenute per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica, smaltire e trattare i residui del sinistro, esclusi quelli radioattivi di cui alla normativa specifica vigente in materia al momento del sinistro; sono inoltre comprese le spese di rimozione, trasporto, ricollocamento e deposito temporaneo presso terzi (comprese quelle di montaggio e smontaggio) di cose amovibili assicurate nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire le riparazioni del fabbricato e/o delle cose assicurate danneggiate. Queste spese sono rimborsate a primo rischio assoluto; ▪ delle spese sostenute per il riacquisto e il rifacimento di quanto definito come cose particolari, purché assicurate, escluso qualsiasi riferimento a valori di carattere storico, artistico, scientifico o affettivo; ▪ degli onorari del perito scelto e nominato conformemente al disposto di cui all’articolo “Procedura per la valutazione del danno” nonché l’eventuale quota parte delle spese e degli onorari a carico dell’Assicurato a seguito della nomina del terzo perito. Questi onorari sono rimborsati a primo rischio assoluto. Estensione ai casi di colpa grave e dolo La copertura assicurativa è operante anche per i danni causati da: ▪ colpa, anche grave, del Contraente, dell’Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata e delle persone del fatto delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge; ▪ dolo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge. Trasloco dell’azienda in altra ubicazione Nel caso l’azienda in cui viene svolta l’attività dichiarata venga trasferita, la copertura assicurativa è prestata durante il trasloco sia nel vecchio indirizzo sia nel nuovo indirizzo per i 15 giorni successivi alla comunicazione di trasferimento, a condizione che la nuova ubicazione della predetta attività sia conforme al disposto di cui agli articoli: ▪ “Caratteristiche costruttive del fabbricato”; ▪ “Circostanze non influenti”; ▪ “Validità territoriale”. Dimezzamento Franchigia e minimo di Scoperto a seguito dello stesso evento Nel caso in cui a seguito dello stesso evento derivi un danno indennizzabile a termini della stessa garanzia prestata sia nel presente Ambito di rischio “Fabbricato” sia nell’Ambito di rischio |
“Contenuto”, l’Impresa provvede al pagamento dei Sinistri dimezzando la Franchigia o il minimo di Scoperto previsti, ferma l’applicazione della percentuale di Scoperto. Questa condizione è operante sempreché: ▪ entrambe le garanzie coinvolte siano prestate con una Franchigia, anche frontale, o un minimo di Scoperto; ▪ gli Ambiti di rischio coinvolti siano riferiti alla stessa Polizza e alla stessa Ubicazione. Questa condizione non è operante sulle garanzie di cui agli articoli: ▪ “Terremoto”; ▪ “Alluvione e Inondazione”. | |
Assistenza | |
Emergenze in azienda (operante per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”) | L’Impresa – tramite la centrale operativa di AWP P&C. S.A. – offre le seguenti prestazioni di assistenza: Assistenza locali attività dichiarata Invio di fornitori per interventi urgenti; invio di una guardia giurata e ripristino dei mezzi di chiusura; invio di un vetraio, invio di un frigorista; spese di trasloco, servizi di pulizia, spese di custodia effetti personali. Altre prestazioni di assistenza Accesso alla rete di artigiani convenzionati, consulenza legale di carattere generale, anticipo spese cauzione all’estero, anticipo spese legali all’estero. Assistenza dati informatici Assistenza “CYBER” per il recupero dei dati informatici, reperimento di specialisti informatici per il recupero dati. Assistenza sanitaria Servizio di assistenza medica in collegamento telefonico 24 ore su 24, second opinion, consulenza sanitaria di altissima specializzazione, consegna medicinali a domicilio. La centrale operativa che gestisce le prestazioni di assistenza può essere contattata 24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno. |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Riduzione del premio per durata poliennale | In caso di durata poliennale, è possibile usufruire di una riduzione del premio di tariffa indicata nella Scheda tecnica di ambito di rischio, a fronte della quale non è riconosciuta la facoltà di recesso anticipato rispetto alla scadenza contrattuale. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO – LE GARANZIE AGGIUNTIVE (selezionabili per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”) | |
Garanzia aggiuntiva Bagnatura | Sono compresi i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da fuoriuscita di acqua o di altri liquidi, a seguito di: ▪ rottura accidentale di impianti al servizio del fabbricato e/o del macchinario, anche se causata da gelo; ▪ rigurgito di sistemi di scarico o fognature; nonché i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da fuoriuscita accidentale di acqua o di altro fluido da impianti automatici di estinzione. Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto. |
Garanzia aggiuntiva Danni da fenomeno elettrico | Sono compresi i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da correnti, scariche, sovratensioni ed altri fenomeni elettrici, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa. Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto. |
Garanzia aggiuntiva Estensione Danni alle apparecchiature elettroniche (estensione operante se espressamente richiamata nella Scheda tecnica di ambito di rischio e solo se è selezionata la garanzia | Sono compresi i danni materiali e diretti alle apparecchiature elettroniche di pertinenza dell’attività dichiarata, causati da: ▪ imperizia, negligenza, errata manipolazione; ▪ urto, caduta e rovesciamento di liquidi in genere. Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto. |
aggiuntiva “Danni da fenomeno elettrico” e se è assicurato il macchinario) | |
Garanzia aggiuntiva Danni accidentali a lastre di vetro e materiali simili montate sugli arredi | Sono rimborsate le spese sostenute per la sostituzione delle lastre in quanto facenti parte dei “Macchinari, attrezzature e arredi”,, in conseguenza della rottura e/o danneggiamento accidentale che ne comprometta la funzionalità, con altre nuove uguali od equivalenti per caratteristiche, compresi i costi di demolizione, trasporto e installazione. Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto. |
Garanzia aggiuntiva Terremoto | Sono compresi i danni materiali e diretti alle cose assicurate, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, causati da terremoto intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Questa garanzia è operante per i soli terremoti di magnitudo Xxxxxxx (o magnitudo locale ML) uguale o superiore a 4.0 localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del s isma. Per la valorizzazione della magnitudo Xxxxxxx (Ml), si farà riferimento ai dati ufficiali rilasciati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) o, in assenza di quest’ultimo, da altro Istituto subentrato e riconosciuto dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Nel caso di più valorizzazioni della magnitudo Xxxxxxx fornite dall’Istituto entro 48 ore dalla prima segnalazione, si considera quella più elevata. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha da to luogo a sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo sinistro. |
Garanzia aggiuntiva Alluvione e inondazione | Sono compresi i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose omogenee, assicurate o non, poste nelle vicinanze. |
Garanzia aggiuntiva Danni a Merci e Attrezzature durante il trasporto | Sono compresi i danni materiali e diretti che le merci e le attrezzature assicurate subiscono durante il trasporto a causa di: ▪ incendio, fulmine, esplosione e scoppio; ▪ collisione del veicolo con altri veicoli; ▪ urto del veicolo contro corpi fissi e/o mobili, purché tale evento lasci tracce constatabili sul veicolo stesso; ▪ ribaltamento del veicolo; ▪ uscita del veicolo dalla sede stradale, tale da non consentire il rientro con mezzi propri; ▪ sprofondamento della sede stradale. Sono inoltre compresi i danni alle Merci a alle Attrezzature durante le operazioni di carico e scarico, se effettuate dall’Assicurato o dai suoi addetti purché tali operazioni siano eseguite con mezzi idonei allo scopo . Questa garanzia è prestata a condizione che il trasporto sia effettuato con veicoli a motore di proprietà o noleggiati dall’Assicurato e condotti dall’Assicurato stesso o dai suoi addetti. La copertura decorre dal momento in cui le cose assicurate sono caricate a bordo dei veicoli, vale per l’intera durata del trasporto, comprese eventuali soste, e cessa nel momento in cui le cose sono scaricate dai veicoli. Questa garanzia è prestata a Primo rischio assoluto e relativamente alle Attrezzature, l’ammontare del danno, anche parziale, e del relativo Indennizzo sarà calcolato in base al Valore allo stato d’uso. |
Garanzia aggiuntiva Danni a tettoie rimovibili e a strutture esterne (Selezionabile se è operante la garanzia “Eventi atmosferici” e se è assicurato il Macchinario) | sono compresi i danni materiali e diretti subiti, in quanto facenti parte del Macchinario, dalle tettoie esterne non fisse, dai gazebo e in generale dalle strutture esterne con copertura e/o pareti in teli fissi o mobili o in vetro o altri materiali, causati da eventi atmosferici quali uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d'aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve. Questa garanzia è prestata: ▪ a condizione che i gazebo e in generale le strutture esterne assicurate siano realizzati con robuste strutture portanti, con supporti in cemento o saldamente ancorati o imbullonati al suolo o al fabbricato; ▪ a Primo rischio assoluto. |
Garanzia aggiuntiva Spese di decontaminazione, risanamento e smaltimento di residui del sinistro | Sono comprese, a causa di sinistro indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa, le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui del sinistro (esclusi quelli radioattivi). Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO – LE GARANZIE AGGIUNTIVE SPECIFICHE (selezionabili per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top” ma solo in relazione alle attività per le quali le stesse sono espressamente concedibili) | |
Garanzia aggiuntiva specifica Guasto e rotture di Macchinari (estensione operante solo se è assicurata la partita “Macchinari, attrezzature e arredi”) | Sono compresi i danni materiali e diretti di guasto e rottura del macchi nario assicurato, purché collaudato e pronto per l’uso cui è destinato, causati da: ▪ imprudenza, imperizia, negligenza, errata manipolazione o manovra; ▪ urto o caduta accidentale; ▪ rovesciamento di liquidi in genere; ▪ errori di montaggio/smontaggio connessi a lavori di pulitura, manutenzione, revisione; ▪ forza centrifuga, vibrazioni, sollecitazioni imprevedibili e corpi estranei; ▪ mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di controllo, di comando, di condizionamento d’aria, di mantenimento dei livelli di liquidi di raffreddamento e/o di lubrificazione. In caso di sinistro indennizzabile a termini di questa garanzia, l’ammontare del danno, anche parziale, e del relativo indennizzo sarà calcolato in base al valore allo stato d’uso, inoltre, la mancata esibizione dei giustificativi di spesa sostenuti per l’ordinaria manutenzione, in base al numero di ore di esercizio e di anni di calendario del macchinario danneggiato, comporterà il raddoppio del minimo di scoperto. Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto. |
Garanzia aggiuntiva specifica Merci in refrigerazione in impianti frigoriferi senza sistemi di controllo (estensione operante solo se è assicurata la partita “Merci”) | Sono compresi i danni materiali e diretti alle merci in refrigerazione ca usati da: ▪ mancato o anormale mantenimento della temperatura; ▪ fuoriuscita del fluido frigorigeno; xxxxxx conseguenti: ▪ a danno indennizzabile ai sensi della presente copertura assicurativa; ▪ a guasti o rotture nell’impianto frigorifero o dei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché dei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all’impianto stesso. Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto. |
Garanzia aggiuntiva specifica Merci in refrigerazione in impianti frigoriferi con sistemi di controllo (estensione operante solo se è assicurata la partita “Merci”) | Sono compresi i danni materiali e diretti alle merci in refrigerazione conservate in impianti frigoriferi con sistemi di controllo causati da: ▪ mancato o anormale mantenimento della temperatura; ▪ fuoriuscita del fluido frigorigeno; xxxxxx conseguenti: ▪ a danno indennizzabile ai sensi della presente copertura assicurativa; ▪ a guasti o rotture nell’impianto frigorifero o dei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché dei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all’impianto stesso. Questa garanzia è prestata a condizione che: ▪ siano esistenti dei sistemi di controllo come dichiarato dal Contraente e/o Assicurato in sede di stipulazione della copertura assicurativa; ▪ tali sistemi siano attivi e consentano di segnalare all’Assicurato il mancato o anormale mantenimento della temperatura con intervalli che non superino le 6 ore; ▪ il mancato o anormale mantenimento della temperatura abbia avuto durata continuativa non minore di 12 ore; ▪ l’Assicurato ne dia avviso all’Impresa con il mezzo ritenuto più idoneo, entro e non oltre le 6 ore dal malfunzionamento. Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto. |
Garanzia aggiuntiva specifica Dispersione liquidi (estensione operante solo | Sono compresi i danni materiali e diretti di dispersione di liquidi, in quanto facenti parte delle merci contenute in appositi contenitori di capacità non inferiore a 300 litri, a causa di rottura accidentale degli stessi nonché di valvole, rubinetti, raccordi a essi collegati. |
se è assicurata la partita “Merci”) | Solo se selezionata la garanzia “Eventi socio politici, Terrorismo e atti vandalici”, sono compresi in garanzia i danni di dispersione di liquidi causati da atti vandalici, dolosi ed eventi socio politici. Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto. |
Garanzia aggiuntiva Indennità da interruzione di attività | Solo in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa, è corrisposto un importo giornaliero, a titolo di indennità forfettaria, a rimborso dei costi fissi insopprimibili e della perdita di utile di esercizio a seguito di interruzione totale o parziale dell’attività dichiarata. L’indennità è corrisposta per il tempo strettamente necessario al ripristino delle normali condizioni di operatività e comunque fino al numero massimo di giorni indicati nella Scheda tecnica di ambito di rischio. Rientrano nella quota indennitaria giornaliera le spese straordinarie documentate, necessariamente e ragionevolmente sostenute, al fine di ridurre il periodo di inattività. Tali spese sono comprese fino al limite del risparmio ottenibile qualora il periodo di inattività si protraesse per un tempo più lungo se le stesse non fossero sostenute. Questa garanzia è operante anche nel caso in cui il sinistro indennizzabile che determina l’interruzione dell’attività dichiarata non dia luogo ad indennizzo diretto per applicazione di franchigie o scoperti. Non sono considerati giorni di interruzione quelli durante i quali l’attività dichiarata sarebbe stata in ogni modo sospesa anche se il sinistro non si fosse verificato. Questa garanzia decorre dal quarto giorno dalla data di accadimento del sinistro se lo stesso è denunciato entro 3 giorni dall’accadimento, oppure dal quarto giorno dalla data in cui l’Impresa ne è venuta a conoscenza in caso di denuncia tardiva. La limitazione temporale non si applica alla quota di indennità relativa alle spese straordinarie. Questa garanzia è operante alle stesse condizioni e con le medesime modalità anche a seguito di sinistro indennizzabile a termini: ▪ dell’ambito di rischio “Fabbricato”, sempreché sia stato acquistato e si riferisca alla stessa polizza e alla stessa ubicazione assicurata con la presente copertura assicurativa; ▪ dell’ambito di rischio “Responsabilità civile dell’impresa” e precisamente della garanzia “Responsabilità civile della proprietà dei fabbricati e danni da incendio ai locali presi in affitto” relativamente ai danni da incendio, esplosione, implosione e scoppio causati al fabbricato o locali presi in affitto, sempreché sia stato acquistato e si riferisca alla stessa polizza e alla stessa ubicazione assicurata con la presente copertura assicurativa. Per la determinazione dell’indennità giornaliera, occorrerà fare riferimento al paragrafo “Determinazione dell’Indennità da interruzione di attività” dell’articolo “Determinazione del danno”. |
Valore Intero e regola proporzionale
Valore intero: la forma di copertura per cui l’assicurazione è prestata per la totalità del valore delle cose assicurate e che prevede l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 codice civile nel caso in cui, al momento del sinistro, la somma assicurata sia inferiore al valore della cosa.
• Danno parziale
• Somma assicurata = Euro 100.000
• Valore effettivo delle cose assicurate = Euro 200.000
• Tolleranza del 20% sulla somma assicurata prevista nelle Condizioni di assicurazione dall’articolo “Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale” = Euro 20.000
• Somma assicurata con l’aggiunta della tolleranza di cui al punto precedente = 100.000 + 20.0 00 = Euro 120.000
• Danno accertato = Euro 10.000
• Importo indennizzato = 120.000 x 10.000 / 200.000 = Euro 6.000
• Danno parziale
• Somma assicurata = Euro 100.000
• Valore effettivo delle cose assicurate = Euro 200.000
Esemplificazione di alcune operatività della copertura
• Tolleranza del 20% sulla somma assicurata prevista nelle Condizioni di assicurazione dall’articolo “Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale” = Euro 20.000
• Somma assicurata con l’aggiunta della tolleranza di cui al punto precedente = 100.000 + 20.000 = Euro 120.000
• Danno accertato = Euro 180.000
• Importo indennizzato = 120.000 x 180.000 / 200.000 = Euro 108.000 ma l’indennizzo sarà pari ad Euro 100.000 che rappresenta la somma assicurata
• Danno totale
• Somma assicurata = Euro 100.000
• Valore effettivo delle cose assicurate = Euro 200.000
• Tolleranza del 20% sulla somma assicurata prevista nelle Condizioni di assicurazione dall’articolo “Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale” = Euro 20.000
• Somma assicurata con l’aggiunta della tolleranza di cui al punto precedente = 100.000 + 20.000 = Euro 120.000
• Danno accertato = Euro 200.000
• Importo indennizzato = 120.000 x 200.000 / 200.000 = Euro 120.000 ma l’indennizzo sarà pari ad Euro 100.000 che rappresenta la somma assicurata
Primo rischio assoluto
Primo rischio assoluto: la forma di copertura per cui l’assicurazione è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata, a prescindere dal valore delle cose assicurate al momento del sinistro e senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 codice civile
• Danno parziale
• Somma assicurata = Euro 100.000
• Valore effettivo delle cose assicurate = Euro 200.000
• Danno accertato = Euro 10.000
• Importo indennizzato = Euro 10.000
• Danno totale
• Somma assicurata = Euro 100.000
• Valore effettivo delle cose assicurate = Euro 200.000
• Danno accertato = Euro 200.000
• Importo indennizzato = Euro 100.000 ovvero si applica la somma assicurata
Condizioni di operatività relative a Danni al contenuto
Che cosa NON è assicurato?
Caratteristiche costruttive del fabbricato | Ad integrazione delle informazioni rese nel DIP Danni, si precisa che la copertura non è operante in relazione ad attività svolte in fabbricati aventi caratteristiche costruttive difformi dalle indicazioni che seguono. La copertura assicurativa è prestata a condizione che l’attività dichiarata sia svolta sottotetto ad un fabbricato: ▪ in normale stato di manutenzione e conservazione; ▪ costruito, in base a quanto dichiarato dal Contraente e indicato nella Scheda tecnica di ambito di rischio, con materiali che rispettano quanto indicato in una delle seguenti classi. Classe 1) ▪ strutture portanti verticali, pareti esterne e manto di copertura del tetto in materiali incombustibili. Le pareti esterne realizzate in vetro strutturale sono considerate pareti esterne incombustibili; ▪ strutture portanti del tetto e solai in materiali anche combustibili; ▪ finestrature e lucernari in materiali anche combustibili a condizione che la loro superficie complessiva non ecceda rispettivamente 1/3 di quella delle pareti esterne e delle coperture. Tale tolleranza è elevata al 40% allorchétrattasi di materia plastica non espansa o alveolare; ▪ coibentazioni, soffittature e rivestimenti in genere (se presenti) anche in materia plastica espansa o alveolare. Classe 2) ▪ strutture portanti verticali, pareti esterne e manto di copertura del tetto in materiali anche combustibili; ▪ strutture portanti del tetto e solai in materiali anche combustibili; ▪ finestrature e lucernari in materiali anche combustibili; ▪ coibentazioni, soffittature e rivestimenti in genere (se presenti) anche in materia plastica espansa o alveolare. Relativamente alle classi 1) e 2), quando le attività dichiarate contemplino la lavorazione del legno, almeno i 5/10 delle macchine mordenti - intendendosi per tali quelle il cui motore risulti superiore a 1,00 kW – dovranno essere collegate ad un impianto di aspirazione che preveda la raccolta dei residui in sili esterni incombustibili. Qualora il fabbricato sede dell’attività dichiarata sia porzione di una struttura più ampia, le caratteristiche sopra descritte sono riferite all’intero immobile. |
Circostanze non influenti | E’ tollerata e quindi può anche non essere espressamente dichiarata dal Contraente: ▪ l’esistenza di non oltre il quantitativo di Infiammabili indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, intendendosi ininfluenti agli effetti della tolleranza i carburanti contenuti nei serbatoi di automezzi o in serbatoi completamente interrati. Non si considerano Infiammabili le merci proprie e i prodotti finiti dell’Attività dichiarata; ▪ l’esistenza di non oltre il quantitativo di Merci speciali indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio che si intendono automaticamente assicurate nelle Merci, non considerando Merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito; ▪ l’esistenza di manufatti di cui all’articolo 12 comma 1 gruppo E del Decreto Ministeriale del 19/09/2002 n. 272 e i giocattoli pirici in libera vendita per quantitativi non superiori ai 10 Kg, purché contenuti nelle loro confezioni originali; ▪ l’esistenza di non oltre1 Kg di Esplodenti; ▪ l’esistenza di ulteriori reparti adibiti a lavorazioni complementari, sussidiarie ed accessorie, (ad eccezione di operazioni di verniciatura), purché la loro superficie complessiva sia inferiore al 25% di quella totale coperta; è ammesso, inoltre, lo svolgimento di: ▪ operazioni di misurazione, pesatura, sollevamento, trasporto, confezionamento e imballaggio, cernita, calibratura e pulitura; manutenzione e riparazione delle attrezzature e degli impianti; conservazione, trattamento, disinfezione, disinfestazione di Merci. Relativamente alle caratteristiche del Fabbricato, non hanno influenza: ▪ le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato, la cui area coperta non superi 1/4 dell’area coperta del fabbricato stesso; ▪ i materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne, non Finestrature, se la superficie da essi occupata non eccede il 10% di quella totale delle pareti esterne; ▪ soppalchi, comunque costruiti, che occupano non più di 1/4 della superficie dei locali in cui si trovano non si considerano Solai; |
▪ quelle di porzioni minori non destinate all’Attività dichiarata(come ad esempio i servizi aziendali); ▪ gazebo e tettoie esterne non fisse, strutture pressostatiche, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili, purché non superino complessivamente 1/4 della superficie coperta dai locali del Fabbricato principale. Nell'ambito dell’Ubicazione indicata nella presente copertura assicurativa, inoltre, possono es sere eseguite nuove costruzioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti ai fabbricati (purché non superino complessivamente 1/4 della superficie coperta dai locali del Fabbricato principale) e al Macchinario per esigenze strettamente connesse all’Attività dichiarata. Ai fini delle presente copertura assicurativa, il Contraente o l'Assicurato è esonerato dal darne formale comunicazione all’Impresa, sempreché non risultino peggiorate le caratteristiche dei fabbricati e/o modificata la natura delle attività/lavorazioni. Resta fermo, in ogni caso, quanto stabilito agli articoli “Determinazione del danno”, “Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale”, “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” e “Aggravamento del rischio”. | |
Xxxxxx esclusi relativi a Danni al contenuto | |
Rischi esclusi per le | Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si precisano anche i seguenti rischi |
garanzie “Eventi socio politici, Terrorismo e atti vandalici, “Eventi atmosferici”, | esclusi: In relazione alla garanzia “Eventi socio politici, Terrorismo e atti vandalici” (valida per le Soluzioni “Plus”, “Premium” o “Top”), la copertura, relativamente ai danni subiti dalle cose poste all’aperto, non è operante per i danni subiti da: |
“Allagamento”, “Bagnatura”, “Estensione Danni alle | a) cose pregiate, preziosi, valori e cose particolari; b) apparecchiature elettroniche. |
Apparecchiature elettroniche”, “Alluvione e Inondazione”, “Danni | In relazione alla garanzia “Eventi atmosferici” (valida per le Soluzioni “Premium” o “Top”), la copertura non è operante per i danni subiti da: a) merci poste all’aperto, anche se caricate a bordo di automezzi; b) cose assicurate, diverse dal macchinario, poste sottotetto a fabbricati o tettoie aperti da uno |
a Merci e Attrezzature durante il trasporto”, “Guasto e rotture di Macchinari” | o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro); c) strutture pressostatiche, tettoie, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili e al relativo contenuto. |
Relativamente ai danni causati dal gelo, la copertura non è operante, inoltre, per i danni: d) subiti da cose poste all’aperto o da cose poste sottotetto quando l’attività sia stata sospesa per più di 48 ore (o 96 ore nel caso di chiusura per festività) precedentemente il sinistro. | |
Relativamente ai danni subiti dal macchinario posto all’aperto, la copertura non è operante, inoltre, per i danni subiti da: e) cose pregiate, preziosi, valori e cose particolari; f) apparecchiature elettroniche | |
g) Macchinario che per natura e destinazione non è concepito per stare all’aperto anche se posto sottotetto a fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei Serramenti. | |
Relativamente ai danni causati dal sovraccarico neve non sono operanti le esclusioni di cui sopra e la copertura, invece, non è operante per i danni subiti dalle cose assicurate contenute all’interno di: h) strutture non conformi alle norme di legge ed eventuali disposizioni locali relative ai carichi e | |
sovraccarichi vigenti all’epoca della costruzione o del più recente rifacimento; i) fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia; ed inoltre non è operante per i danni subiti da: | |
j) strutture pressostatiche, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fi ssi o mobili, tende esterne frangisole. | |
In relazione alla garanzia “Allagamento” (valida per la Soluzione “Top”), la copertura non è operante per i danni subiti dalle: a) merci all’interno del fabbricato la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento, salvo quelle che, per peso e/o dimensione, non possono essere riposte su scaffalature, ripiani |
o pallets. Tale esclusione non si applica qualora le merci siano poste sul piano di calpestio a solo scopo espositivo; b) Cose mobili poste all'aperto, anche se caricate a bordo di automezzi o poste sottotetto a fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei Serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro); c) Macchinario mobile posto all'aperto o posto in fabbricati aperti da uno o più lati o posto sotto tettoie. In relazione alla garanzia aggiuntiva “Bagnatura” (valida per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”), la copertura non è operante per i danni subiti dalle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento quando le stesse, per dimensione e/o peso, possono essere riposte su scaffalature, ripiani e/o pallets. Tale esclusione non si applica qualora le merci siano poste sul piano di calpestio a solo scopo espositivo. In relazione alla garanzia aggiuntiva “Estensione Danni alle Apparecchiature elettroniche” (valida per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”), la copertura non è operante per i danni subiti dalle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile. In relazione alla garanzia aggiuntiva “Alluvione e Inondazione” (valida per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”), la copertura non è operante per i danni subiti dalle: a) merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento, salvo quelle che, per peso e/o dimensione, non possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets. Tale esclusione non si applica qualora le merci siano poste sul piano di calpestio a solo scopo espositivo; b) Cose mobili poste all'aperto anche se caricate a bordo di automezzi o poste sottotetto a fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei Serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro); c) Macchinario posto all’aperto che per natura e destinazione non è concepito per stare all’aperto. In relazione alla garanzia aggiuntiva “Danni a Merci e Attrezzature durante il trasporto” (valida per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”), la copertura non è operante per le merci intese come: a) valori e preziosi; b) veicoli iscritti o da iscrivere al P.R.A. o da esso radiati, anche quando tali beni siano oggetto dell’attività dichiarata; c) merci già danneggiate; d) merci infiammabili, esplodenti; e) carburanti per trazione e per riscaldamento; f) animali vivi; g) prodotti farmaceutici; h) tabacchi; i) sangue ed emoderivati; j) merci trasportabili esclusivamente in regime di temperatura controllata; k) merci trasferibili in condizioni di trasporto eccezionale. In relazione alla garanzia aggiuntiva specifica “Guasto e rotture di Macchinari” (valida per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”), la copertura non è operante per i danni: a) a fonti di luce (di qualsiasi tipo); b) a utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri e linee di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti refrattari, aghi, mazze battenti, organi di frantumazione, accumulatori elettrici e quant’altro di simile; c) alle tele ed ai vagli delle macchine per la produzione di carta e cartone; d) a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l’olio nei trasformatori ed interruttori; e) a veicoli e macchine operatrici semoventi; f) ad apparecchiature elettroniche. |
Ci sono limiti di copertura?
Limiti di copertura relativi a Danni al contenuto | |
I limiti di copertura validi per tutte le garanzie (validi per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”) | Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si precisa che in relazione a tutte le garanzie prestate la copertura assicurativa non è operante per i danni: a) verificatisi in conseguenza di atti di guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse, a titolo esemplificativo, guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche; b) verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, insurrezione, occupazione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, rivoluzione, sequestri, e/o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; c) verificatisi in conseguenza di esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione agli eventi di cui alle lettere a) b) e c); d) causati da ordigni e/o residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo; e) causati da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici; f) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato e dei loro coniugi o conviventi more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e di qualsiasi altro loro parente o affine convivente; g) causati con dolo dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata e dei loro coniugi o conviventi more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e di qualsiasi altro loro parente o affine convivente; h) di furto o rapina tentati o consumati alle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa e i guasti causati dai ladri; i) di ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo, frode, truffa e loro tentativi, appropriazione indebita, perdita riscontrata in sede di inventario; j) infedeltà e atto fraudolento del Contraente o dell’Assicurato, degli addetti degli stessi e di persone di cui il Contraente o l’Assicurato deve rispondere; k) causati da bradisismo, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, maremoti, maree (acqua alta), mareggiate, penetrazioni di acqua marina, variazioni della falda freatica, cedimenti, smottamenti o franamenti del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d’aria da questi provocati; l) agli apparecchi o agli impianti nei quali si sia verificata una esplosione, uno scoppio o un’implosione determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; m) di fenomeno elettrico ad apparecchiature, macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, da qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa; n) subiti dalle merci e causati da o dovuti a mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, congelamento, riscaldamento e climatizzazione in genere, mancata o anormale produzione o distribuzione di sostanze atte alla conservazione delle merci, mancato od anormale mantenimento dell’atmosfera controllata, fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa; o) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. Sono inoltre esclusi i danni: p) di rischio informatico intendendosi per tale: p1) la perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software; p2) l’indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati; p3) l’interruzione di esercizio conseguente direttamente ai danni di cui ai precedenti punti p1) e p2); q) causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a: q1) uso di internet o intranet; q2) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni; q3) computer virus o software simili; q4) uso di indirizzi internet, siti -web o intranet; q5) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi internet, siti-web o intranet; |
e, per i danni di cui ai precedenti punti p2) e p3), dovuti a: p6) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale; p7) violazione del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, sempreché tali danni non siano conseguenza di un danno materiale e diretto coperto dalla presente copertura assicurativa. Nel caso che in conseguenza dei danni di cui ai punti p1) e p2) derivi altro danno indennizzabile, l’Impresa indennizzerà solo tale parte di danno. | |
I limiti di copertura della garanzia “Eventi socio politici, Terrorismo e atti vandalici (validi per le Soluzioni “Plus”, “Premium” o “Top”) | In relazione alla garanzia “Eventi socio politici, Terrorismo e atti vandalici”, la copertura non è operante per i danni: a) causati dai ladri ai locali dell’ubicazione e ai relativi infissi, serramenti, recinzioni e cancelli per introdursi nei locali stessi; b) derivanti da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o a normale produzione o distribuzione di energia; c) verificatisi nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto od in occasione di serrate; d) causati da alterazione od omissione di controlli o manovre; e) da inquinamento e/o contaminazione derivante da sostanze o materiale chimico e/o biologico utilizzato per compiere tali atti; f) derivanti da alterazione di merci e/o prodotti conseguente alla sospensione del lavoro; g) di dispersione di liquidi in quanto facenti parte delle merci assicurate; Relativamente ai danni avvenuti in conseguenza di atti di terrorismo, la copertura non è operante per: h) le perdite, i danni, i costi e/o le spese di qualsiasi natura causati, direttamente o indirettamente, da azioni intraprese per controllare, prevenire o sopprimere tali atti di terrorismo. |
I limiti di copertura della garanzia “Spese straordinarie per la ripresa dell’attività” (validi per le Soluzioni “Plus”, “Premium” o “Top”) | In relazione alla garanzia “Spese straordinarie per la ripresa dell’attività”, la copertura non è operante per le maggiori spese conseguenti al prolungamento e all’estensione dell’inattività causati da: a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità; b) difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all’attività dichiarata e imputabili a eventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra; c) miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in attività o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti distrutti o danneggiati; d) cessazione definitiva dell’attività dichiarata dovuta o meno al verificarsi del sinistro. |
I limiti di copertura della garanzia “Eventi atmosferici” (validi per le Soluzioni “Premium” o “Top”) | In relazione alla garanzia “Eventi atmosferici”, la copertura non è operante per i danni causati da: a) accumulo o scorrimento di acqua all’esterno del fabbricato; b) rigurgito di fognature; c) umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione. Relativamente ai danni causati dal gelo, la copertura non è operante, inoltre, per i danni: d) causati da fuoriuscita di acqua o di altri liquidi a seguito di rottura di impianti originata dal gelo nonché per le spese sostenute per la ricerca della rottura e la sua riparazione. |
I limiti di copertura della garanzia “Allagamento” (validi per la Soluzione “Top”) | In relazione alla garanzia “Allagamento”, la copertura non è operante per i danni causati da: a) mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’allagamento sulle cose assicurate e non siano in copertura con altra garanzia della presente copertura assicura tiva; b) fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di riscaldamento; c) fuoriuscita di liquidi da impianti automatici di estinzione; d) gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all’evento oggetto della copertura assicurativa; e) atti vandalici o dolosi, eventi socio politici, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato. La copertura non è operante, inoltre, per i danni: f) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine. |
I limiti di copertura della garanzia | l’indennità aggiuntiva non è corrisposta sui Sinistri indennizzabili a termini delle garanzie: ▪ “Spese straordinarie per la ripresa dell’attività”; ▪ “Indennità da interruzione di attività”. |
“Indennità aggiuntiva” | |
Limiti di copertura che valgono per le singole garanzie aggiuntive e che integrano i Limiti di copertura dei Danni al contenuto | |
I limiti di copertura della garanzia “Bagnatura” (validi per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”) | In relazione alla garanzia aggiuntiva “Bagnatura”, la copertura non è operante per i danni: a) causati dalla rottura di impianti originata dal gelo se: a1) installati all’aperto, anche se interrati; a2) l’attività dichiarata in Scheda tecnica di ambito di rischio risulti sospesa da più di 48 ore (96 in caso di festività) consecutive antecedentemente al sinistro; b) causati da accumulo o scorrimento di acqua all’esterno del fabbricato nonché, relativamente al rigurgito di fognature, quelli causati da eventi atmosferici; nonché per le spese sostenute per la ricerca della rottura e la sua riparazione. |
I limiti di copertura della garanzia aggiuntiva “Danni da fenomeno elettrico” (validi per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”) | In relazione alla garanzia aggiuntiva “Danni da fenomeno elettrico”, la copertura non è operante per i danni: a) derivanti da usura e dall’inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell’installatore per l’uso e la manutenzione; b) dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o fornitore; c) verificatisi in occasione di montaggio o smontaggio, non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo, prova o esperimenti. |
I limiti di copertura della garanzia aggiuntiva “Danni accidentali a lastre di vetro e materiali simili montate sugli arredi” (validi per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”) | In relazione alla garanzia aggiuntiva “Danni accidentali a lastre di vetro e materiali simili montate sugli arredi”, la copertura non è operante per le rotture derivanti da: a) eventi atmosferici; b) atti vandalici o dolosi, eventi socio politici; c) operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre o i relativi supporti, sostegni o cornici; d) rimozione delle lastre, degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate. La copertura, inoltre, non è operante: e) per le rotture di lastre che alla data di entrata in vigore della presente copertura non fossero integre ed esenti da difetti; f) per le scheggiature e le rigature. |
I limiti di copertura della garanzia aggiuntiva “Terremoto” (validi per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”) | In relazione alla garanzia aggiuntiva “Terremoto”, la copertura non è operante per i danni causati da: a) eruzione vulcanica, alluvione, inondazione e maremoto; b) mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate e non siano in copertura con altra garanzia della presente copertura a ssicurativa. |
I limiti di copertura della garanzia aggiuntiva “Alluvione e Inondazione” (validi per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”) | In relazione alla garanzia aggiuntiva “Alluvione e Inondazione”, la copertura non è operante per i danni: a) causati da: a1) mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina; a2) mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'alluvione o inondazione sulle cose assicurate e non siano in copertura con altra garanzia della presente copertura assicurativa; a3) gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all’evento oggetto della copertura assicurativa; a4) atti vandalici o dolosi, eventi socio-politici, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; nonché per i danni di franamento, cedimento o smottamento del terreno. |
I limiti di copertura della garanzia aggiuntiva “Danni a Merci e Attrezzature durante il trasporto” (validi per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”) | In relazione alla garanzia aggiuntiva “Danni a Merci e Attrezzature durante il trasporto”, la copertura non è operante per i danni: a) verificatesi durante i trasferimenti su traghetti, treni, bisarche; b) verificatesi in occasione di recupero del veicolo con il carro attrezzi; c) verificatesi in occasione di traino attivo o passivo; d) causati da o dovuti ad alluvione, inondazione, allagamento, anche quando sia stata acquistata la specifica garanzia aggiuntiva; e) terremoto, anche quando sia stata acquistata la specifica garanzia aggiuntiva; |
f) causati da o dovuti ad atti di vandalismo o dolosi, eventi socio politici, tumulti, sommosse, scioperi, terrorismo, sabotaggio, anche quando sia stata acquistata la specifica garanzia; g) verificatesi in occasione di conducente alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero qualora il veicolo sia condotto da persona non abilitata alla guida ai sensi della normativa vigente; h) causati da fatto volontario e non giustificato del conducente; i) causati da difetto, vizio o insufficienza di imballaggio; j) causati dal non xxxxxx xxxxxxxxx. | |
I limiti di copertura della garanzia aggiuntiva “Danni a tettoie rimovibili e a strutture esterne” (validi per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”) | In relazione alla garanzia aggiuntiva “Danni a tettoie rimovibili e a strutture esterne”, la copertura non è operante per i danni causati da sovraccarico neve. |
I limiti di copertura della garanzia aggiuntiva “Guasto e rotture di Macchinari” (validi per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”) | In relazione alla garanzia aggiuntiva specifica “Guasto e rotture di Macchinari”, la copertura non è operante per i danni: a) causati da o dovuti a difetti noti al preposto all’esercizio del macchinario; b) verificatesi in occasione di carico, scarico, trasporto, movimentazione; c) dovuti all’inosservanza dei limiti di impiego stabiliti da costruttori, progettisti, installatori; d) di cui deve rispondere per contratto l’installatore, il manutentore, il locatore o il fornitore delle cose assicurate o l’assistenza tecnica. |
I limiti di copertura della garanzia aggiuntiva “Dispersione liquidi” (validi per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”) | In relazione alla garanzia aggiuntiva specifica “Dispersione liquidi”, la copertura non è operante per i danni: a) derivanti o conseguenti ad imperizia e/o negligenza, errata apertura o chiusura di valvole e/o rubinetti anche se conseguenti a guasto; b) dovuti a imperfetta tenuta dei contenitori; c) di fuoriuscita di materiale fuso; d) causati ad altre cose dalla dispersione dei liquidi; nonché per le spese sostenute per la ricerca della rottura e la sua riparazione. |
I limiti di copertura della garanzia aggiuntiva “Indennità da interruzione di attività” (validi per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”) | In relazione alla garanzia aggiuntiva “Indennità da interruzione di attività”, l’Indennità da interruzione di attività non è corrisposta sui Sinistri indennizzabili a termini delle garanzie: ▪ “Spese straordinarie per la ripresa dell’attività”; ▪ “Danni da fenomeno elettrico”; ▪ “Danni alle Apparecchiature elettroniche”; ▪ “Guasto e rotture di Macchinari”; ▪ “Merci in refrigerazione in impianti frigoriferi senza sistemi di controllo”; ▪ “Merci in refrigerazione in impianti frigoriferi con sistemi di controllo”. La copertura non è operante per i danni derivanti da: a) correnti, scariche elettriche, sovratensioni ed altri fenomeni elettrici; b) terremoto; c) alluvione, inondazione, allagamento non conseguente a rottura di impianti al servizio del fabbricato e/o del macchinario; d) guasti, rottura, mancato e/o anormale funzionamento di impianti, macchinari e attrezzature in genere (anche elettroniche) e loro sistemi di azionamento/controllo; e) mancato o anormale mantenimento della temperatura e/o dell’atmosfera controllata e/o fuoriuscita del fluido frigorigeno; anche quando, per effetto dell’acquisto delle specifiche garanzie a ggiuntive, detti eventi diano seguito a sinistro indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa. La copertura non è operante, inoltre, per le maggiori spese conseguenti al prolungamento e all’estensione dell’inattività causati da: f) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità; g) difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e/o di reperimento di beni e servizi necessari all’attività dichiarata e imputabili ad eventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra; |
h) miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in attività o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti; i) cessazione definitiva dell’attività dichiarata dovuta o meno al verificarsi del sinistro. L’operatività della copertura assicurativa cessa al verificarsi di almeno una delle seguenti circostanze: j) fallimento o ammissione dell’azienda assicurata alla procedura di ammissione controllata o ad altra procedura concorsuale; k) messa in liquidazione o cessazione dell’azienda assicurata; cessione o alienazione, parziale o totale, dell’azienda assicurata. | |
Limiti di copertura relativi all’Assistenza | |
I limiti di copertura della garanzia “Emergenze in azienda” (validi per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”) | In relazione a tutte le garanzie di assistenza prestate, sono escluse le prestazioni derivanti da: a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere; b) scioperi, sommosse, tumulti popolari; c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio; d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale; e) atti di terrorismo; f) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura; g) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nuclea ri, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti; h) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, uti lizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico; i) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale; j) dolo o colpa grave dell’Assicurato o di persone delle quali deve rispondere; k) atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo; l) azioni poste in essere dall’Assicurato nonostante la prevedibile probabilità che la loro attuazione possa causare direttamente l’insorgenza del Sinistro o incidere sulla sua entità; m) evento di cui l'Assicurato era a conoscenza prima della decorrenza della presente copertura assicurativa. Relativamente alle sole prestazioni di cui alla lettera “A1) – Assistenza locali attività dichiarata” della garanzia “Emergenze in azienda”, sono escluse le prestazioni derivanti da: n) degrado graduale degli impianti causato da negligenza e mancanza di manutenzione da parte del titolare dell’attività dichiarata; o) interruzione, perdita o sospensione temporanea di erogazione delle forniture pubbliche di elettricità, acqua o gas nei locali dell’attività dichiarata, a qualunque causa siano esse imputabili. Sono inoltre esclusi dalla copertura assicurativa interventi su: p) ambienti al di fuori del perimetro dei locali dell’attività dichiarata quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: mura, cancelli, siepi, recinzioni, costruzioni annesse, tettoie, garage distaccati, installazioni collettive, impianti ad uso collettivo o del fornitore e/o distributore di acqua, gas o energia elettrica; q) impianti con difetti di costruzione, di installazione, non a norma; r) impianti senza certificazione di avvenuta manutenzione obbligatoria periodica. Relativamente alle sole prestazioni di cui al la lettera “A3) – Assistenza dati informatici” della garanzia “Emergenze in azienda”, sono escluse le prestazioni derivanti da: s) difetti noti al Contraente e/o all’Assicurato, ai rappresentanti legali, agli amministratori o ai soci a responsabilità illimitata; |
t) possibili problematiche legate a virus in grado di crittografare il disco rigido. Relativamente alle sole prestazioni di cui alla lettera “B) – Garanzia di assistenza sanitaria” della garanzia “Emergenze in azienda”, sono escluse le prestazioni derivanti da: u) richieste di consulenza derivanti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti, note all’Assicurato prima della decorrenza della presente copertura assicurativa; v) richieste di consulenza in presenza di un’emergenza medica; w) richieste di consulenza per patologie psichiatriche; x) richieste di prescrizioni di certificati medici; y) richieste di congedi per malattia e loro possibile prolungamento; z) svolgimento di attività professioni pericolose; aa) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni; bb) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta; cc) suicidio o tentativo di suicidio; dd) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo; ee) quarantene. | ||
Scoperti, Franchigie e Limiti di indennizzo da determinarsi in sede di stipulazione | ||
Danni al contenuto (validi per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”) | ||
Per qualsiasi danno indennizzabile a termini della copertura assicurativa può essere prevista la detrazione di una franchigia frontale, eventualmente indicata in Scheda tecnica di ambito di rischio. Questa franchigia non viene applicata alle garanzie che in base a quanto indicato in Scheda tecnica di ambito di rischio sono prestate con uno scoperto o una franchigia propria. | ||
Eventi socio politici, Terrorismo e atti vandalici Terrorismo | Limite di indennizzo e scoperto Limite di indennizzo e scoperto | |
Spese straordinarie per la ripresa dell’attività Spese non documentate | Limite di indennizzo | |
Eventi atmosferici Danni causati da gelo | Limite di indennizzo e scoperto Limite di indennizzo e scoperto | |
Allagamento | Limite di indennizzo e scoperto | |
Bagnatura | Limite di indennizzo e scoperto | |
Danni da fenomeno elettrico | Franchigia | |
Estensione Danni alle apparecchiature elettroniche | Franchigia | |
Terremoto | Limite di indennizzo e franchigia | |
Alluvione e inondazione | Limite di indennizzo e franchigia | |
Danni a merci e attrezzature durante il trasporto | Scoperto | |
Danni a tettoie rimovibili e a strutture esterne | Scoperto | |
Indennità da interruzione di attività | Franchigia | |
Guasto e rotture di macchinari | Scoperto | |
Merci in refrigerazione in impianti frigoriferi senza sistemi di controllo | Scoperto | |
Merci in refrigerazione in impianti frigoriferi con sistemi di controllo | Scoperto | |
Dispersione liquidi | Scoperto | |
Merci diverse da quelle proprie dell’attività dichiarata | Limite di indennizzo | |
Macchinario e/o merci presso fabbricati diversi dall’ubicazione dichiarata | Limite di indennizzo | |
Valori e preziosi | Limite di indennizzo | |
Beni ed effetti personali degli addetti e clienti (esclusi valori e preziosi) | Limite di indennizzo | |
Cose pregiate aventi anche valore artistico considerate macchinario | Limiti di indennizzo per singolo oggetto |
Cose pregiate aventi anche valore artistico considerate merci | Limiti di indennizzo per singolo oggetto |
Spese di demolizione, sgombero, rimozione e ricollocamento | Limite di indennizzo |
Onorario periti | Limite di indennizzo |
Onorari di progettisti e consulenti | Limite di indennizzo |
Applicazione di scoperti e/o franchigie
• Franchigia Euro 200
• Danno accertato e coperto dall'assicurazione = Euro 1.000
• Somma assicurata/Limite di indennizzo = Euro 900
• Importo indennizzato = 1.000 – 200 = Euro 800
• Danno accertato e coperto dall'assicurazione = Euro 1.000
• Somma assicurata/Limite di indennizzo = Euro 1.100
• Importo indennizzato = 1.000 – 200 = Euro 800
• Scoperto 10% minimo Euro 200
• Danno accertato e coperto dall'assicurazione = Euro 4.000
• Somma assicurata/Limite di indennizzo = Euro 2.800
• Scoperto 10% su Danno accertato = Euro 400
• Importo indennizzato = Euro 2.800 ovvero si applica la Somma assicurata/Limite di indennizzo
• Danno accertato e coperto dall'assicurazione = Euro 4.000
• Somma assicurata/Limite di indennizzo = Euro 4.100
• Scoperto 10% su Danno accertato = Euro 400
• Importo indennizzato = 4.000 – 400 = Euro 3.600
Esemplificazione dell’applicazione di scoperti e/o franchigie
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro Xxxxx al contenuto In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato o altro soggetto per conto degli stessi deve: a) fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell’Impresa secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell’art. 1914 codice civile; b) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell’attività dichiarata; c) presentare denuncia di sinistro all’agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa o all’Impresa, entro 5 giorni dall’evento o da quando ne ha avuto a ltrimenti conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 codice civile; d) per sinistri conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio ed eventi socio-politici effettuare, entro 5 giorni dal sinistro o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza, formale denuncia all’Autorità competente inviandone copia all’Impresa. L’inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a) e c) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 codice civile. Il Contraente o l’Assicurato deve inoltre: ▪ conservare e custodire tracce, indizi e quanto residuato dal sinistro fino a liquidazione del danno, ovvero fino a diversa comunicazione dell’Impresa antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto a compensi o indennità; ▪ predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose assicurate colpite dal sinistro; ▪ mettere a disposizione dell’Impresa i locali, registri, conti, fatture e qualsiasi documentazione atta alle operazioni peritali; |
▪ denunciare ai debitori o esperire, qualora ricorra il caso, le procedure di ammortamento nel caso di distruzione di titoli di credito (è fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese). | |
Assistenza diretta/in Convenzione Danni al contenuto • Servizio di salvataggio e risanamento Il Contraente o l'Assicurato ha la facoltà di attivare, in caso di sinistro in cui siano state coinvolte le cose assicurate, l'erogazione - da parte di un'azienda specializzata - di servizi di pronto intervento per l'esecuzione delle operazioni necessarie al salvataggio e risanamento delle cose assicurate danneggiate dal sinistro. Assistenza • Emergenze in azienda Le garanzie di servizi di assistenza sono prestate dall’Impresa tramite la centrale operativa di AWP P&C. S.A. | |
Gestione da parte di altre Imprese Denuncia di sinistro Xxxxx al contenuto • Servizio di salvataggio e risanamento Il Contraente o l'Assicurato può attivare i servizi di salvataggio e risanamento utilizzando il numero verde dell’Impresa 800 68 68 68 tramite il quale si verrà messi direttamente in contatto con l’azienda specializzata. Assistenza • Emergenze in azienda In caso di Sinistro, il Contraente o l’Assicurato o altro soggetto per conto degli stessi è tenuto ad avvisare telefonicamente la centrale operativa tramite il: ▪ numero verde 800/686868 dall’Italia; ▪ numero +39 02/26609380; comunicando: ▪ il tipo di assistenza che vuole richiedere; ▪ il cognome e il nome o la denominazione sociale; ▪ il codice fiscale o la partita IVA; ▪ il numero della copertura assicurativa; ▪ l’indirizzo e il luogo da cui chiama; ▪ il recapito telefonico; ▪ l’ubicazione dei locali adibiti all’Attività per i quali si chiede l’intervento, se è necessaria in relazione alla prestazione che vuole richiedere. | |
Prescrizione I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 anni | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti (ad esempio la dichiarazione inesatta o reticente relativa alla descrizione dell’attività) o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio (ad esempio la mancata comunicazione, in corso di contratto, della variazione della descrizione dell’attività) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa. |
Obblighi dell’Impresa | Termini di indennizzo L’Impresa, verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l’indennizzo che risulti dovuto all’Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro lo stesso termine l’Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell’indennizzo. Su richiesta dell’Assicurato tale disposto verrà applicato per ciascuna partita della presente copertura assicurativa singolarmente considerata come se, ai soli fini di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una copertura assicurativa distinta. Se è aperto un procedimento giudiziario relativo al sinistro, è facoltà dell’Impresa posticipare il pagamento dell’indennizzo fino alla conclusione del procedimento stesso. Tuttavia l’Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell’indennizzo anche in mancanza di chiusura dell’istruttoria se presenta una fideiussione bancaria di gradimento all’Impresa, con la quale si impegna a restituire l’importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, se dal certificato di chiusura |
dell’istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, emerge una causa di decadenza della copertura assicurativa o del diritto all’indennizzo. Ogni pagamento è effettuato salvo opposizione da parte di creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari sulle cose assicurate, così come indicato nell’art. 2742 codice civile. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni si precisano le ulteriori modalità di pagamento del premio con procedura SDD o addebito su carta di credito. Modalità di pagamento del premio: Procedura SDD Per il primo pagamento il Contraente può utilizzare i mezzi di pagamento indicati nel DIP Danni. Dal secondo pagamento in poi, il premio viene corrisposto mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit). Per attivare tale procedura il Contraente deve autorizzare l’Impresa ad addebitare i premi sul rapporto di conto corrente intrattenuto con la propria Banca, i cui estremi vengono comunicati all’Impresa con la sottoscrizione di apposita delega SDD. Xxxxxxxx su carta di credito Per il primo pagamento il Contraente deve utilizzare esclusivamente la carta di credito necessaria anche per attivare il pagamento ricorrente. Dal secondo pagamento in poi, il Contraente deve autorizzare l’Impresa a richiedere, di volta in volta e salvo buon fine, il corrispettivo dovuto in base alle coperture acquistate con il presente Ambito di rischio sulla carta di credito utilizzata per effettuare il primo pagamento. Adeguamento del premio (Non valido per le garanzie di assistenza) Le somme assicurate, i limiti di indennizzo (non espressi in percentuale) e il premio, previsti nella Scheda tecnica di ambito di rischio, sono aumentati del 2,5% ad ogni rinnovo annuale o, in alternativa, della percentuale – solo se superiore – calcolata rapportando l’“indice ISTAT di riferimento annuale” (relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di premio) al l’“indice ISTAT mensile” immediatamente precedente (“indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati” pubblicato dall’ISTAT). Se l’indice ISTAT non è disponibile, l’Impresa può utilizzare un indice equivalente ma deve avvisare il Contraente. Si precisa che sono esclusi da tale adeguamento gli scoperti e le franchigie eventualmente previsti e indicati nella suddetta Scheda tecnica di ambito di rischio. |
Rimborso | Recesso in caso di sinistro Nell’ipotesi in cui l’Impresa eserciti, ove consentito, il diritto di recesso per sinistro l’Impresa stessa rimborsa, al netto delle imposte, la parte di premio pagata relativa al periodo assicurativo non trascorso e non goduto. |
Recesso per ripensamento Nell’ipotesi in cui l’Assicurato eserciti tale diritto, l’Impresa provvederà al rimborso del premio pagato e non goduto, al netto di imposte, trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui la copertura assicurativa ha avuto effetto. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Periodo di carenza delle garanzie aggiuntive “Terremoto” e/o “Alluvione e Inondazione” La copertura assicurativa ha effetto dal 20° giorno successivo a quello di decorrenza della copertura assicurativa. Qualora questa copertura sia stata emessa senza soluzione di continuità in sostituzione o in rinnovo di altra riguardante la stessa ubicazione, le stesse cose assicurate e le stesse garanzie, gli anzidetti termini operano: ▪ dal giorno di decorrenza della precedente copertura assicurativa per le garanzie e le somme assicurate dalla stessa; ▪ dal giorno di decorrenza di questa copertura assicurativa limitatamente alle diverse garanzie e alle maggiori somme eventualmente assicurate. |
Sospensione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Come posso disdire la copertura? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
A chi è rivolto questo prodotto?
Il prodotto è rivolto a proprietari e affittuari, persona fisica o giuridica (quest’ultima con fatturato annuo alla sottoscrizione fino 4.000.000 di euro), che vogliono proteggere le cose contenute nel fabbricato in cui viene svolta l’attività dichiarata. L’attività esercitata deve rientrare tra quelle previste a catalogo per i seguenti settori:
▪ commercio al dettaglio;
▪ commercio all’ingrosso, intermediari del commercio, depositi commerciali;
▪ commercio di veicoli, natanti, carburanti e lubrificanti, compresa manutenzione;
▪ ristorazione;
▪ aziende manifatturiere;
▪ servizi;
▪ edilizia.
Il prodotto offre livelli di protezione crescenti in base alle 4 Soluzioni, alternative tra loro di seguito indicate:
▪ Essential: è rivolta a coloro che vogliono proteggere il contenuto a seguito di “Incendio e altri eventi” nonché a coloro che vogliono avvalersi di prestazioni di assistenza;
▪ Plus: in aggiunta alla Soluzione Essential, la presente Soluzione è rivolta a coloro che vogliono proteggere il contenuto anche a seguito di “Eventi socio politici, Terrorismo e atti vandalici” e “Spese straordinarie per la ripresa dell’attività”;
▪ Premium: in aggiunta alla Soluzione Plus, la presente Soluzione è rivolta a coloro che vogliono proteggere il contenuto anche a seguito di “Eventi atmosferici”;
▪ Top: in aggiunta alla Soluzione Premium, la presente Soluzione è rivolta a coloro che vogliono proteggere il contenuto anche a seguito di “Allagamento” e beneficiare, rispetto alle altre Soluzioni, dell’eliminazione delle franchigie e dei minimi di scoperto che sarebbero applicati alle garanzie base in caso di scelta di altre Soluzioni.
Tutte le Soluzioni sopra indicate possono essere arricchite con le garanzie aggiuntive disciplinate nel presente documento alla Sezione “Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo- Le garanzie aggiuntive”.
Inoltre tutte le Soluzioni possono essere ulteriormente arricchite con le garanzie aggiuntive specifiche disciplinate nel presente documento alla Sezione “Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo- Le garanzie aggiuntive specifiche”, selezionabili esclusivamente in relazione all’attività svolta.
La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del prodotto in oggetto è pari al 24,7%.
Quali costi devo sostenere?
COME PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’Impresa assicuratrice | Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • con lettera inviata ad Allianz S.p.A. - Pronto Allianz Servizio Clienti - Xxxxxx Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx; • tramite il sito internet dell’Impresa - www allianz it - accedendo alla sezione Reclami. L’Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori, il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. |
I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell’Impresa, saranno gestiti direttamente dall’Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all’Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, a ffinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria. | |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, Info su: xxx.xxxxx.xx corredando l’esposto con copia del reclamo già inoltrato all’Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte del l’Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf. Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla Sezione “PER I CONSUMATORI - RECLAMI - Guida”, nonché sul sito dell’Impresa xxx.xxxxxxx.xx alla Sezione “Reclami”, attraverso apposito link al sito di IVASS. I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS contengono: -nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; -individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; -breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; -copia del reclamo presentato all ’Impresa e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione (obbligatoria) | Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013 n.98). |
Negoziazione assistita | Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa . |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | In caso di sinistro, qualora le Parti sianoin disaccordo sulla quantificazione dell’ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l’utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l’Autorità Giudiziaria. |
Risoluzione | delle | liti | Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente |
transfrontaliere | allo spazio economico europeo ed un’impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l’attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l’esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l’impresa di | ||
assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito hiip://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx -net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all’IVASS, che provvede all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME
INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Edizione 932 - 29/01/2022
V. 22/136 - C01R099W032000031T250722100049
Allianz S.p.A. -Sede Legale Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0-00000 Xxxxxx-Xxxxxxxx +39 02 7216.1-Fax +39 02 2216.5000 xxxxxxx.xxx@pec.allianz.it-CF, Reg. Imprese MI n.05032630963-Rapp. Gruppo IVA Allianz P. IVA n.01333250320 Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v.-Albo Imprese Assicurazione n.1.00152-Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz Albo Gruppi Assic. n.018-Società con unico socio soggetta alla direz. e coordinamento di Allianz SE Monaco-Cod.01
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Glossario
GLOSSARIO
Per facilitare la comprensione delle regole contrattuali nel presente Set Informativo, il Glossario raccoglie i termini più importanti, ricorrenti o di particolare difficoltà, spiegati nel loro significato.
I termini riportati nel “Glossario” sono riconoscibili nelle Condizioni di assicurazione in quanto indicati con la lettera iniziale maiuscola.
Addetti: i titolari, i soci e le persone fisiche, compresi i familiari dell’Assicurato, che svolgono, anche se per periodi inferiori all’anno, l’Attività dichiarata a favore dello stesso sulla base di un rapporto di lavoro previsto dalle vigenti normative, compreso il distacco temporaneo di cui al D.Lgs 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni. Sono comunque considerati Addetti gli stagisti, i tirocinanti, i lavoratori somministrati, i borsisti e i corsisti. Sono pertanto esclusi i subappaltatori e i prestatori di opere e servizi ex art. 2222 codice civile e i loro dipendenti.
Alluvione, Inondazione: la fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, bacini ed invasi d’acqua naturali o artificiali, da qualunque causa determinata e che sia caratterizzata da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze dell'ubicazione indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
Ambito di rischio: il prodotto assicurativo composto da garanzie che coprono uno o più rischi, costituenti l'oggetto della copertura. Le garanzie previste nell'Ambito di rischio possono essere combinate in modo crescente a seconda delle Soluzioni prescelte.
Apparecchiature elettroniche: i dispositivi elettronici autonomi finalizzati prevalentemente all’elaborazione e/o alla trasmissione di segnali elettrici, dati analogici o digitali e non all'erogazione della potenza elettrica e/o alla sua trasformazione in potenza meccanica. Se per natura e costruzione possono essere utilizzate in qualsiasi luogo, anche all'aperto e si possono portare agevolmente con sé per lo svolgimento dell'Attività dichiarata, Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile.
Assicurato: il soggetto, identificato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, il cui interesse è protetto dalla presente copertura assicurativa. Quando sono assicurate cose di proprietà di persone fisiche o giuridiche diverse dal soggetto sopra indicato, l'Assicurato, invece, è il soggetto il cui interesse è protetto dalla copertura assicurativa e la copertura stessa si intende prestata per conto di chi spetta.
Attività dichiarata: l'attività o le attività dichiarate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
Attrezzature: l'insieme di attrezzi e strumenti di lavoro necessari all'esercizio dell'Attività dichiarata e che si possono portare agevolmente con sé per lo svolgimento della stessa.
Carenza: il periodo di tempo che intercorre fra la data di stipulazione della copertura assicurativa e l'effetto della stessa.
Centrale Operativa: la struttura organizzativa di AWP P&C S.A. (di seguito indicata, per brevità, AWP P&C) che provvede, 24 ore su 24 e per tutta la durata dell'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste nella copertura assicurativa.
Centro Commerciale: l'insediamento commerciale classificato, ai sensi dell’articolo 4 del D.lgs 114/98 e successive modifiche o integrazioni, come media o grande struttura di vendita, costituito da uno o più edifici collegati funzionalmente da percorsi privati pedonali o veicolari ricavati in area a destinazione d'uso commerciale al dettaglio e pertanto non facenti parte di vie o piazze pubbliche.
Collezione: la raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria. Colpo d'ariete: l'urto violento provocato in una conduttura dall'immissione d'acqua o dalla sua interruzione. Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula la Polizza.
Cose assicurate: le cose individuate nell'articolo 2.1 “Cose assicurate”.
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Costo commerciale: il valore delle Merci stimato in relazione alla natura, qualità ed eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali e i diritti doganali, ma senza tener conto dei profitti sperati. Se la valutazione così formulata superasse il corrispondente valore di mercato, si applicherà quest'ultimo.
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Costo industriale: il prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano le Merci al momento del Sinistro e degli oneri fiscali. Se la valutazione così formulata superasse il corrispondente valore di mercato, si applicherà quest'ultimo.
Esplodenti: le sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:
n a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali, danno luogo ad Esplosione;
n per azione meccanica o termica esplodono;
e comunque gli esplosivi indicati nell'articolo 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A e successive modifiche e/o integrazioni.
Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Franchigia: la somma, espressa in cifra fissa, che resta a carico dell'Assicurato e che viene sottratta dall'ammontare del danno, ove espressamente prevista.
Franchigia frontale: la somma, espressa in cifra fissa, che resta a carico dell’Assicurato e che viene sottratta dall’ammontare del danno, applicata a qualsiasi danno indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa, tranne sulle garanzie che, in base a quanto indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, sono prestate con uno Scoperto o una Franchigia propria.
Finestratura: l'apertura in parete esterna chiusa da Serramento o Lastra fissa. Se realizzata nel Tetto, Lucernario. Fulmine: il fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica violenta e visibile.
Implosione: il repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
Impresa: Allianz S.p.a.
Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi.
Incombustibili: le sostanze e i prodotti che, alla temperatura di 750° C, non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Indennizzo/Indennità: la somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di Sinistro.
Infiammabili: le sostanze e i prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili Esplodenti che rispondono alle seguenti caratteristiche:
n gas combustibili;
n liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
n ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
n sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
n sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V e successive modifiche e/o integrazioni.
Non si considerano Infiammabili le merci proprie e i prodotti finiti dell'Attività dichiarata.
Infissi: i telai fissati al muro che racchiudono i vani di porte o finestre.
Lastre: le lastre di cristallo, specchio, mezzo cristallo, vetro ed altri materiali trasparenti o traslucidi (anche con iscrizioni o decori), fissi nelle loro installazioni, incernierati su perni o scorrevoli su guida, esistenti tanto all’esterno che all’interno del fabbricato, stabilmente collocati su tavoli, banchi, mensole e simili.
Limite di indennizzo: l'importo dovuto dall'Impresa entro la Somma assicurata, che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa stessa, nei casi espressamente indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
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Macchine mordenti: le macchine operatrici i cui residui di lavorazione sono costituiti da trucioli, segatura o polvere.
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Manto di copertura: il complesso degli elementi del Tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti interni.
Merci speciali: celluloide (grezza ed oggetti di), espansite, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle Merci). Non si considerano Xxxxx speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.
Periodo di assicurazione: nel caso in cui la copertura assicurativa preveda una durata annuale o pluriennale, questo s'intende stabilito come il periodo compreso tra la prima data di decorrenza della copertura assicurativa e la prima scadenza annua e, per gli anni seguenti, come il periodo compreso tra le successive date di decorrenza e le date di scadenza annue della copertura assicurativa; nel caso in cui la copertura assicurativa sia stipulata per una durata inferiore all'anno, detto periodo coincide con quest'ultima durata.
Polizza: il documento che attesta l'esistenza del contratto di assicurazione, riepiloga gli Ambiti di rischio acquistati e/o non acquistati e racchiude gli elementi di natura dichiarativa e sottoscrittiva della Polizza.
Premio: l'importo dovuto dal Contraente all'Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.
Primo rischio assoluto: la forma di copertura per cui l’assicurazione è prestata fino alla concorrenza della Somma assicurata, a prescindere dal valore delle Cose assicurate al momento del Sinistro e senza l'applicazione della Regola proporzionale di cui all'art. 1907 codice civile (vedi anche Valore intero).
Regola proporzionale: il criterio secondo il quale l'Impresa riduce proporzionalmente l'Indennizzo, in caso di Sinistro, quando il valore delle Cose assicurate dichiarato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio sia inferiore a quello determinato al momento del Sinistro, ai sensi dell'art. 1907 codice civile.
Rigurgito: il riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.
Scheda tecnica di Ambito di rischio: il documento riepilogativo specifico della copertura assicurativa “Contenuto”, che è parte integrante della Polizza.
Scoperto: la parte di danno, espressa in percentuale, che resta a carico dell'Assicurato e che viene sottratta dall'ammontare del danno stesso.
Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo e del Colpo d'ariete non sono considerati Scoppio.
Serramenti: le strutture mobili esterne o interne, in legno, ferro, alluminio, ecc., destinate a chiudere aperture, quali finestre e porte, praticate in pareti, tetti o soffitti.
Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.
Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del fabbricato, escluse le pavimentazioni.
Soluzione: una delle quattro combinazioni di garanzie (Essential, Plus, Premium e Top), alternative tra loro, che compongono l'Ambito di rischio.
Somma assicurata: l'importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa in relazione alle garanzie prestate.
Terrorismo: qualsiasi azione violenta fatta con il supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.
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Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato ed eventuali spazi adiacenti dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene) ed il Manto di copertura. Sono altresì compresi i comignoli, intesi come le parti terminali delle canne fumarie che fuoriescono dal tetto, e tutti gli elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana quali grondaie e pluviali.
Traboccamento: la fuoriuscita di liquidi dal colmo di grondaie e pluviali, causata da incapacità degli stessi a smaltire l'acqua piovana.
Ubicazione: l'insediamento specificato in Scheda tecnica di Ambito di rischio. Sono compresi:
n le pertinenze di cui all’articolo 817 codice civile, ossia i beni destinati in modo durevole a servire l’insediamento specificato in Scheda tecnica di Ambito di rischio, quali ad esempio magazzini, l’area aziendale, locali di deposito, autorimesse;
n i locali che non costituiscano pertinenze, sempreché posti entro 200 metri in linea d'aria dal corpo di fabbricato principale, strumentalmente collegati all’Attività dichiarata.
Valore a nuovo: il criterio di valutazione stabilito tra le parti in base al quale, in sede di liquidazione del danno, si procede al calcolo dell'Indennizzo senza considerare gli effetti del degrado, dello stato di conservazione e del deprezzamento delle Cose danneggiate. Tale valutazione presuppone che la Somma assicurata corrisponda per la partita “Macchinari, attrezzature e arredi”, al valore o costo di rimpiazzo ossia alla spesa necessaria per rimpiazzare le Cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per uso e rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
Valore allo stato d'uso: il Valore a nuovo al momento del Sinistro al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, destinazione, qualità e funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.
Valore intero: la forma di copertura per cui l'assicurazione è prestata per la totalità del valore delle Cose assicurate e che prevede l’applicazione della Regola proporzionale di cui all'art. 1907 codice civile nel caso in cui, al momento del Sinistro, la Somma assicurata sia inferiore al valore della cosa (vedi anche Primo rischio assoluto).
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Allianz X.x.X.-Xxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0-00000 Xxxxxx-Xxxxxxxx +39 02 7216.1-Fax +39 02 2216.5000 xxxxxxx.xxx@pec.allianz.it-CF, Reg. Imprese MI n.05032630963-Rapp. Gruppo IVA Allianz P.IVA n.01333250320 Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v.-Albo Imprese Assicurazione n.1.00152-Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz Albo Gruppi Ass.n.018-Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE Monaco-Cod.01
Condizioni di assicurazione
INDICE | |||
1 - INTRODUZIONE | PAG. | 8 | |
2 - CHE COSA E' ASSICURATO | PAG. | 8 | |
3 - CHE COSA NON E' ASSICURATO | PAG. | 20 | |
4 - LIMITI DI COPERTURA | PAG. | 22 | |
5 - VALIDITA' TERRITORIALE DELLA COPERTURA | PAG. | 28 | |
6 - OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO | PAG. | 28 | |
7 - PREMIO | PAG. | 34 | |
8 - DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA, DISDETTA E RECESSO | PAG. | 35 | |
9 - ULTERIORI DISPOSIZIONI | PAG. | 37 |
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1. INTRODUZIONE
Attenzione: si presti particolare attenzione alle parti delle Condizioni di assicurazione evidenziate in grassetto nonché alle esemplificazioni riportate nel DIP aggiuntivo Xxxxx.
Art. 1.1 - Il presente Ambito di rischio e le relative Soluzioni
L’Ambito di rischio “Contenuto” è costituito da quattro differenti Soluzioni, alternative fra loro, composte dalle seguenti combinazioni di garanzie crescenti:
n Essential: comprensiva delle garanzie "Incendio e altri eventi" ed "Emergenze in azienda";
n Plus: comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione “Essential” e, in aggiunta, delle garanzie “Eventi socio politici, Terrorismo e atti vandalici” e “Spese straordinarie per la ripresa dell'attività”;
n Premium: comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione “Plus” e, in aggiunta, della garanzia “Eventi atmosferici”;
n Top: comprensiva delle garanzie di cui alla Soluzione “Premium” e, in aggiunta, della garanzia “Allagamento” nonché, rispetto alle altre Soluzioni, dell'eliminazione delle Franchigie e dei minimi di Scoperto che sarebbero applicati alle garanzie base in caso di scelta di altre Soluzioni.
Le Soluzioni possono essere arricchite selezionando le garanzie aggiuntive disciplinate all’art. 2.3 “Le garanzie aggiuntive” e seguenti.
Inoltre le Soluzioni possono essere ulteriormente arricchite con le garanzie aggiuntive specifiche disciplinate all’art. 2.4 “Le garanzie aggiuntive specifiche” e seguenti, selezionabili esclusivamente in relazione all’attività svolta.
Art. 1.2 – Il Regolamento Allianz Ultra
L’Impresa si impegna a manutenere ed aggiornare i contenuti dei singoli Ambiti di rischio acquistabili, all’interno di una relazione contrattuale unitaria, nel contesto del modello assicurativo Allianz Ultra, al fine di soddisfare al meglio, nel tempo, le esigenze della propria clientela. Il documento “Allianz Ultra: Regole di funzionamento e caratteristiche generali” (di seguito “Regolamento Allianz Ultra”), che il Contraente ha ricevuto contestualmente al presente Set informativo, descrive e disciplina i meccanismi generali di evoluzione e di aggiornamento del rapporto e delle Condizioni di assicurazione dell’Ambito di rischio, o degli Ambiti di rischio (se più di uno) scelti dal Contraente. E’ previsto, in particolare, l’automatico adeguamento del rapporto alle Condizioni di assicurazione contenute nell’ultima edizione disponibile di Allianz Ultra e, in caso di Sinistro, l’applicazione delle regole di gestione e di liquidazione stabilite dalle condizioni previste nell’ultima edizione di Allianz Ultra in vigore al tempo della denuncia di Sinistro. Il tutto senza pregiudizio dei diritti già maturati e con applicazione della clausola di “miglior garanzia”, che consente comunque al Contraente o all’Assicurato, in caso di Sinistro, di scegliere la prestazione prevista dall’Ambito di rischio inizialmente sottoscritta, se ritenuta più favorevole.
Si rinvia, nel dettaglio, alle singole disposizioni previste nel “Regolamento Allianz Ultra”, le cui previsioni devono intendersi integrative delle Condizioni di assicurazione.
Le seguenti Condizioni di assicurazione contengono, nei punti più rilevanti, alcuni rinvii espressi al “Regolamento Allianz Ultra” nonché - per gli aspetti di dettaglio definiti in fase di sottoscrizione - alla Polizza e alla Scheda tecnica di Ambito di rischio.
2. CHE COSA E' ASSICURATO
In questa sezione sono descritte le prestazioni assicurative, mentre nelle sezioni successive vi è l’indicazione dei rischi esclusi, delle limitazioni di copertura e delle altre norme che regolano il rapporto assicurativo.
Nella sezione “Obblighi delle parti in caso di Sinistro” sono contenute le regole di quantificazione degli Indennizzi e che integrano la descrizione delle prestazioni assicurative riportata nella presente sezione.
La copertura assicurativa è prestata a favore dell’Assicurato ed è operante entro le Somme assicurate riportate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, con l’applicazione degli Scoperti, delle Franchigie, della Franchigia frontale e dei Limiti di indennizzo concordati in sede di stipulazione e conseguentemente indicati nella stessa.
DANNI AL CONTENUTO
Art. 2.1 – Cose assicurate
La copertura assicurativa si riferisce alle cose di seguito descritte che devono trovarsi nell’ambito dell’Ubicazione indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
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In particolare, la copertura indennizza l’Assicurato dei danni alle Cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati dagli eventi descritti negli articoli 2.2 “Le garanzie base” e seguenti, 2.3 “Le garanzie aggiuntive” e seguenti e 2.4 “Le garanzie aggiuntive specifiche” e seguenti.
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Le Cose assicurate sono costituite dalle seguenti partite che si intendono assicurate sempreché siano richiamate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio:
1) “Xxxxxxxxxx, attrezzature e arredi”; e/o
2) “Merci”.
Per “Xxxxxxxxxx, attrezzature e arredi” si intende:
n Macchinario:
- le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli impianti non al servizio del fabbricato, comprese tutte le parti murarie, meccaniche, elettriche ed elettroniche che ne siano il naturale completamento nonché i relativi ricambi e le scorte che siano ad esso riferibili;
- gli impianti e i mezzi di sollevamento (esclusi ascensori, montacarichi, scale mobili), di pesa nonché di traino e di trasporto;
- gli impianti di imballaggio;
- le Attrezzature, l’arredamento, il mobilio, i mezzi di custodia, gli apparecchi mobili di illuminazione, di riscaldamento, di condizionamento; il materiale d’ufficio e tutto quanto serve per l’esercizio dell’Attività dichiarata;
- i serbatoi, le cisterne, i silos e le relative tubazioni;
- i distributori automatici di Merci, di cibi e di bevande, accettatori di denaro anche se, pur collocati all’interno, del fabbricato, siano accessibili dall’esterno;
- le tende esterne frangisole e le insegne installate nell’ambito dell’Ubicazione;
- i sistemi di elaborazione dati, i computer e le relative unità periferiche, le macchine da ufficio, i dispositivi audio-fono-visivi, gli apparecchi per la telefonia e la trasmissione dati, le Apparecchiature elettroniche in genere;
- gli impianti, anche fissi, le opere di abbellimento, di sistemazione e di utilità installati dal conduttore e/o di sua proprietà purché non già assicurati con altra copertura assicurativa;
- gli indumenti di lavoro, gli accessori, i Beni e gli effetti personali degli Addetti e dei clienti (esclusi Valori e Preziosi);
- le dotazioni di vario genere e tutto quanto di appartenenza ad uffici, laboratori, dipendenze aziendali anche per attività ricreative, servizi generali, depositi, magazzini e quant’altro di simile relativo alla gestione e conduzione dell’Attività dichiarata;
- i gazebo e le tettoie esterne non fisse (entro i limiti previsti all’articolo 2.6.3 “Circostanze non influenti”);
- le strutture pressostatiche, le baracche e/o le costruzioni in legno o plastica, le strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili (entro i limiti previsti all’articolo 2.6.3 “Circostanze non influenti”).
Sono assicurati in quanto facenti parte del Macchinario i veicoli identificati all’art. 58 codice della strada, comma 2 lettera
c) e successive modifiche e/o integrazioni (macchine operatrici - carrelli) anche quando siano iscritti al P.R.A..
n Cose particolari:
- Archivi: gli archivi in genere, i documenti, le licenze, le licenze d’uso informatiche, i registri, i disegni, gli stampati, i film e i microfilm, le pellicole e i fotocolor;
- Supporti dati: qualsiasi strumento fisso o intercambiabile (elettronico, magnetico, ottico, scheda e/o banda perforata), utilizzato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente e/o da programmi;
- Modelli e stampi: i modelli, gli stampi, i garbi, le messe in carta, i cartoni per telai, i clichés, le pietre litografiche, le lastre o i cilindri, le tavolette stereotipe, i rami per incisioni e simili.
- Droni: gli aeromodelli, gli aeromobili a pilotaggio remoto, i relativi sistemi di guida, le parti accessorie, gli apparecchi audio-fono-visivi, di controllo e/o rilevamento montati sugli stessi anche se non fissi.
Tali Cose, se non si tratta di Merci, si intendono convenzionalmente assicurati nell'ambito del Macchinario.
n Valori:
- le carte valori, il denaro, le fustelle farmaceutiche, i titoli di credito in genere (ossia i titoli di Stato, le obbligazioni di enti pubblici e privati, le azioni di società, le cambiali, gli assegni bancari, circolari, postali, gli ordini in derrate, i libretti di risparmio e simili);
- i buoni pasto, i titoli di viaggio di società di trasporto;
- i valori bollati e postali, le schede telefoniche, le tessere di parcheggio, le carte prepagate, i biglietti di lotterie e ogni altro documento o carta rappresentante un valore.
I Valori sono convenzionalmente assicurati nell'ambito del Macchinario.
n Preziosi:
- i gioielli, gli oggetti anche solo in parte in argento, platino e/o in oro, le pietre preziose e le perle naturali o coltivate, i coralli e altri materiali preziosi lavorati o grezzi, le collezioni e le raccolte di oggetti preziosi.
I Preziosi sono convenzionalmente assicurati nell'ambito del Macchinario.
n Cose pregiate aventi anche valore artistico:
- i quadri, i dipinti, gli affreschi, i mosaici, le statue, le sculture e simili oggetti d’arte (esclusi i Preziosi);
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- le collezioni e/o le raccolte scientifiche, d’antichità, numismatiche, filateliche e in genere di oggetti non preziosi;
- le pergamene, gli archivi e i documenti storici, gli oggetti e i servizi di argenteria, gli oggetti di antiquariato, le pellicce, i tappeti, gli arazzi.
Tali enti, se non si tratta di Merci, si intendono convenzionalmente assicurati nell'ambito del Macchinario.
Per “Merci” si intende:
- le materie prime, gli ingredienti di lavorazione, i prodotti semilavorati e finiti;
- le scorte e i materiali di consumo;
- gli imballaggi e i supporti;
- gli stampati e il materiale pubblicitario;
- i lubrificanti, i carburanti e i combustibili;
- gli scarti e i residui di lavorazione; il tutto riferito all’Attività dichiarata.
Per Merci diverse da quelle proprie dell’Attività dichiarata, si intendono le Merci non riferite all’Attività dichiarata. Entro i limiti indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio non è operante l’eventuale esclusione prevista nella descrizione dell’Attività dichiarata.
Qualora una determinata cosa non trovasse precisa assegnazione nelle partite della presente copertura assicurativa, oppure tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa verrà attribuita al Macchinario.
Sono compresi, purché assicurate le partite “Macchinari, attrezzature e arredi” e/o “Merci”:
n il Macchinario (tranne Cose pregiate, Preziosi, Valori e Cose particolari) e/o le Merci poste all’aperto nell’ambito dell’Ubicazione o in spazi dove si svolge l’Attività dichiarata ed adiacenti ai locali dell’ Ubicazione indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio;
n qualora l’Attività dichiarata non rientri nel settore “Edilizia”, il Macchinario e/o le Merci posti sottotetto a fabbricati diversi dall’Ubicazione dichiarata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio – purché non all’aperto - in deposito e/o in lavorazione e/o in esposizione anche presso fiere o mostre. Questa estensione è valida pure per gli eventuali locali adibiti ad abitazione e le relative pertinenze anche se sono posti presso l’Ubicazione dichiarata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio. Tali ubicazioni devono trovarsi entro i confini della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino; in caso di Sinistro, il valore di queste Cose non verrà utilizzato per la determinazione delle Somme assicurate ai fini dell’applicazione della Regola proporzionale stabilita all’articolo 6.7 “Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra partite assicurate”;
n gli Infiammabili, le Merci speciali, gli Esplodenti. Tali enti, se non si tratta di Merci, si intendono convenzionalmente assicurati nell'ambito del Macchinario.
L’Impresa si riserva il diritto di effettuare ogni tipo di controllo, che si presenti come necessario e ragionevole, sulle Cose assicurate e/o le modalità operative con cui viene svolta l’Attività dichiarata.
Il Contraente e/o l’Assicurato hanno l’obbligo di fornire all’Impresa tutte le occorrenti e pertinenti indicazioni e informazioni.
Art. 2.2 – Le garanzie base
In base alla Soluzione "Essential", "Plus", "Premium" o "Top" scelta dal Contraente e indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, sono operanti le garanzie riportate negli articoli che seguono.
Art. 2.2.1 - Incendio e altri eventi (Valido per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”)
Sono compresi i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati dai seguenti eventi:
n Incendio;
n Fulmine;
n Esplosione e Xxxxxxx non causati da ordigni esplosivi;
n Implosione;
n caduta di aeromobili, satelliti ed altri corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi;
n caduta di meteoriti ed altri corpi celesti;
n onda sonica;
n caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni, compresi i danni all’impianto;
n fumo fuoriuscito a seguito di rottura improvvisa e accidentale degli impianti di riscaldamento facenti parte delle Cose assicurate, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
n urto di veicoli stradali o di natanti non di proprietà e non in uso al Contraente o all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su area equiparata ad area pubblica o sui corsi d’acqua.
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Sono compresi i danni causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di fluidi, purché conseguenti agli eventi previsti nel presente
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articolo e per i quali è prestata la copertura assicurativa che abbiano colpito le Cose assicurate oppure cose poste nell’ambito di 50 metri da esse.
Sono compresi i guasti causati per ordine dell’Autorità e quelli arrecati da qualunque persona allo scopo di impedire o di arrestare l’evento dannoso.
Art. 2.2.2 - Eventi socio politici, Terrorismo e atti vandalici (Valido per le Soluzioni “Plus”, “Premium” o “Top”)
A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 4.1 – “Limiti di copertura validi per tutte le garanzie”, lettere b) ed e), sono compresi i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da atti vandalici o dolosi, eventi socio politici quali tumulti popolari, scioperi e sommosse, Terrorismo e sabotaggio.
I danni subiti dalle Cose assicurate poste all’aperto, sono indennizzati sempreché siano collocate nell’ambito dell’Ubicazione o in spazi dove si svolge l’Attività dichiarata adiacenti ai locali dell’Ubicazione e sempreché siano ideate e destinate ad un uso esterno.
Relativamente ai danni causati alle Cose assicurate in conseguenza dell’occupazione non militare dell’Ubicazione, gli stessi sono indennizzabili qualora l'occupazione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi e solo se causati da Incendio, Esplosione e Scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi.
Art. 2.2.3 - Spese straordinarie per la ripresa dell’attività (Valido per le Soluzioni "Plus", "Premium" o "Top") A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 4.1 – “Limiti di copertura validi per tutte le garanzie”, lettera o), solo in caso di Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie prestate nella presente copertura assicurativa che provochi l’interruzione totale o parziale dell’Attività dichiarata, l’Impresa indennizza, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per la ripresa e il proseguimento dell’Attività stessa.
Questa garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario alla ricostruzione, riparazione o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e si intende comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei 6 mesi successivi dal momento in cui si è verificato il Sinistro.
Le spese mancanti della relativa documentazione, sono comprese, entro lo specifico Limite di indennizzo, purché necessariamente ed effettivamente sostenute.
Questa garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.
Art. 2.2.4 - Eventi atmosferici (Valido per le Soluzioni “Premium” o “Top”)
Sono compresi i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da eventi atmosferici quali uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d'aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve e sono compresi anche i danni all'interno del Fabbricato avvenuti a seguito delle rotture provocate al Fabbricato dalla violenza degli eventi atmosferici.
Sono compresi, inoltre, i danni causati dal:
n Traboccamento di grondaie e pluviali, anche se determinato da accumulo di neve o grandine;
n gelo. I danni:
n causati dal sovraccarico neve, sono coperti sempreché il sovraccarico abbia provocato un crollo totale o parziale delle strutture portanti;
n subiti dal Macchinario posto all’aperto comprese le tende esterne frangisole, sono coperti sempreché sia collocato all’interno dell’area aziendale o in spazi dove si svolge l’Attività dichiarata adiacenti ai locali dell’Ubicazione.
Art. 2.2.5 - Allagamento (Valido per la Soluzione "Top")
Sono compresi i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da allagamento a seguito di:
n accumulo o scorrimento di acqua piovana all’esterno del Fabbricato, anche se questi eventi hanno determinato l’intasamento o il Traboccamento di grondaie, pluviali o condotti o il Rigurgito di sistemi di scarico o fognature;
n Rigurgito di fognature causato da eventi atmosferici diversi da quelli indicati al punto precedente;
n fuoriuscita di liquidi, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici, tecnici e di riscaldamento.
Art. 2.2.6 - Indennità aggiuntiva (Estensione valida ed operante se espressamente richiamata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio)
In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa, è corrisposta una indennità aggiuntiva forfettaria, anche in eccedenza alla Somma assicurata alle partite “Macchinari, attrezzature e arredi” e “Merci”, quantificabile sull’Indennizzo spettante in base alle condizioni del presente contratto.
Art. 2.3 – Le garanzie aggiuntive (Selezionabili per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”)
Le seguenti garanzie aggiuntive possono essere scelte dal Contraente, con il pagamento di un Premio aggiuntivo e sono operanti se richiamate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
Art. 2.3.1 – Bagnatura
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Sono compresi i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da fuoriuscita di acqua o di altri liquidi, a seguito di:
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n rottura accidentale di impianti al servizio del Fabbricato e/o del Macchinario, anche se causata da gelo;
n Rigurgito di sistemi di scarico o fognature;
nonché i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da fuoriuscita accidentale di acqua o di altro fluido da impianti automatici di estinzione.
Questa garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.
Art. 2.3.2 – Danni da fenomeno elettrico
A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 4.1 – “Limiti di copertura validi per tutte le garanzie”, lettera m), sono compresi i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da correnti, scariche, sovratensioni ed altri fenomeni elettrici, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa.
Questa garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.
Art. 2.3.3 – Estensione Danni alle Apparecchiature elettroniche (Estensione valida ed operante se espressamente richiamata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio e solo se è selezionata la garanzia aggiuntiva “Danni da fenomeno elettrico” e se è assicurato il Macchinario)
Sono compresi i danni materiali e diretti alle Apparecchiature elettroniche di pertinenza dell’Attività dichiarata, causati da:
n imperizia, negligenza, errata manipolazione;
n urto, caduta e rovesciamento di liquidi in genere. Questa garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.
Art. 2.3.4 – Xxxxx accidentali a lastre di vetro e materiali simili montate sugli arredi
Sono rimborsate le spese sostenute per la sostituzione delle Lastre in quanto facenti parte dei “Macchinari, attrezzature e arredi”, in conseguenza della rottura e/o danneggiamento accidentale che ne comprometta la funzionalità, con altre nuove uguali od equivalenti per caratteristiche, compresi i costi di demolizione, trasporto e installazione.
Questa garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.
Art. 2.3.5 – Terremoto
A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 4.1 – “Limiti di copertura validi per tutte le garanzie”, lettera k), sono compresi i danni materiali e diretti alle Cose assicurate, compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio, causati da Xxxxxxxxx intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Questa garanzia è operante per i soli terremoti di magnitudo Xxxxxxx (o magnitudo locale ML) uguale o superiore a 4.0 localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Per la valorizzazione della magnitudo Xxxxxxx (Ml), si farà riferimento ai dati ufficiali rilasciati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) o, in assenza di quest’ultimo, da altro Istituto subentrato e riconosciuto dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Nel caso di più valorizzazioni della magnitudo Xxxxxxx fornite dall’Istituto entro 48 ore dalla prima segnalazione, si considera quella più elevata.
Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo a Sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro.
Art. 2.3.6 – Alluvione e Inondazione
A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 4.1 – “Limiti di copertura validi per tutte le garanzie”, lettera k), sono compresi i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, anche se provocata da Terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, eventualmente poste nelle vicinanze.
Art. 2.3.7 – Danni a Merci e Attrezzature durante il trasporto
Sono compresi i danni materiali e diretti che le Merci e le Attrezzature assicurate subiscono durante il trasporto a causa di:
n Incendio, Fulmine, Esplosione e Scoppio;
n collisione del veicolo con altri veicoli;
n urto del veicolo contro corpi fissi e/o mobili, purché tale evento lasci tracce constatabili sul veicolo stesso;
n ribaltamento del veicolo;
n uscita del veicolo dalla sede stradale, tale da non consentire il rientro con mezzi propri;
n sprofondamento della sede stradale.
Sono inoltre compresi i danni alle Merci a alle Attrezzature durante le operazioni di carico e scarico, se effettuate dall’Assicurato o dai suoi Addetti purché tali operazioni siano eseguite con mezzi idonei allo scopo.
Questa garanzia è prestata a condizione che il trasporto sia effettuato con veicoli a motore di proprietà o noleggiati dall’Assicurato e condotti dall’Assicurato stesso o dai suoi Addetti. La copertura decorre dal momento in cui le cose assicurate sono caricate a bordo dei veicoli, vale per l’intera durata del trasporto, comprese eventuali soste, e cessa nel momento in cui le cose sono scaricate dai veicoli.
Questa garanzia è prestata a Primo rischio assoluto e relativamente alle Attrezzature, l’ammontare del danno, anche parziale, e del relativo Indennizzo sarà calcolato in base al Valore allo stato d’uso.
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Art. 2.3.8 – Danni a tettoie rimovibili e a strutture esterne (Selezionabile se è operante la garanzia “Eventi atmosferici” e se è assicurato il Macchinario)
A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 3.1.3 – “Rischi esclusi per la garanzia Eventi atmosferici”, lettera c) e a integrazione di quanto previsto dall’articolo 2.2.4 - “Eventi atmosferici”, sono compresi i danni materiali e diretti subiti, in quanto facenti parte del Macchinario, dalle tettoie esterne non fisse, dai gazebo e in generale dalle strutture esterne con copertura e/o pareti in teli fissi o mobili o in vetro o altri materiali, causati da eventi atmosferici quali uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d'aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve.
Questa garanzia è prestata:
n a condizione che i gazebo e in generale le strutture esterne assicurate siano realizzati con robuste strutture portanti, con supporti in cemento o saldamente ancorati o imbullonati al suolo o al fabbricato;
n a Primo rischio assoluto.
Art. 2.3.9 – Spese di decontaminazione, risanamento e smaltimento di residui del Sinistro
Sono comprese, a causa di Sinistro indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa, le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui del Sinistro (esclusi quelli radioattivi).
Questa garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.
Art. 2.4 – Le garanzie aggiuntive specifiche (Selezionabili per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top” )
Le seguenti garanzie possono essere scelte dal Contraente, con il pagamento di un Premio aggiuntivo, solo in relazione alle attività per le quali le stesse sono espressamente concedibili e sono operanti solo se richiamate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
Art. 2.4.1 - Guasto e rotture di Macchinari (Selezionabile se è assicurata la partita “Macchinari, attrezzature e arredi”)
Sono compresi i danni materiali e diretti di guasto e rottura del Macchinario assicurato, purché collaudato e pronto per l’uso cui è destinato, causati da:
n imprudenza, imperizia, negligenza, errata manipolazione o manovra;
n urto o caduta accidentale;
n rovesciamento di liquidi in genere;
n errori di montaggio/smontaggio connessi a lavori di pulitura, manutenzione, revisione;
n forza centrifuga, vibrazioni, sollecitazioni imprevedibili e corpi estranei;
n mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di controllo, di comando, di condizionamento d’aria, di mantenimento dei livelli di liquidi di raffreddamento e/o di lubrificazione.
In caso di Sinistro indennizzabile a termini di questa garanzia, l’ammontare del danno, anche parziale, e del relativo Indennizzo sarà calcolato in base al Valore allo stato d’uso, inoltre, la mancata esibizione dei giustificativi di spesa sostenuti per l’ordinaria manutenzione, in base al numero di ore di esercizio e di anni di calendario del Macchinario danneggiato, comporterà il raddoppio del minimo di Scoperto.
Questa garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.
Art. 2.4.2 - Merci in refrigerazione in impianti frigoriferi senza sistemi di controllo (Sezionabile se è assicurata la partita "Merci")
A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 4.1 – “Limiti di copertura validi per tutte le garanzie”, lettera n), sono compresi i danni materiali e diretti alle Merci in refrigerazione causati da:
n mancato o anormale mantenimento della temperatura;
n fuoriuscita del fluido frigorigeno;
purché conseguenti:
n a danno indennizzabile ai sensi della presente copertura assicurativa;
n a guasti o rotture nell'impianto frigorifero o dei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché dei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.
Questa garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.
Art. 2.4.3 - Merci in refrigerazione in impianti frigoriferi con sistemi di controllo (Sezionabile se è assicurata la partita "Merci")
A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 4.1 – “Limiti di copertura validi per tutte le garanzie”, lettera n), sono compresi i danni materiali e diretti alle Merci in refrigerazione conservate in impianti frigoriferi con sistemi di controllo causati da:
n mancato o anormale mantenimento della temperatura;
n fuoriuscita del fluido frigorigeno;
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purché conseguenti:
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n a danno indennizzabile ai sensi della presente copertura assicurativa;
n a guasti o rotture nell'impianto frigorifero o dei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché dei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.
Questa garanzia è prestata a condizione che:
n siano esistenti dei sistemi di controllo come dichiarato dal Contraente e/o Assicurato in sede di stipulazione della copertura assicurativa;
n tali sistemi siano attivi e consentano di segnalare all'Assicurato il mancato o anormale mantenimento della temperatura con intervalli che non superino le 6 ore;
n il mancato o anormale mantenimento della temperatura abbia avuto durata continuativa non minore di 12 ore;
n l'Assicurato ne dia avviso all'Impresa con il mezzo ritenuto più idoneo, entro e non oltre le 6 ore dal malfunzionamento. Questa garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.
Art. 2.4.4 - Dispersione liquidi (Sezionabile se è assicurata la partita "Merci")
Sono compresi i danni materiali e diretti di dispersione di liquidi, in quanto facenti parte delle Merci contenute in appositi contenitori di capacità non inferiore a 300 litri, a causa di rottura accidentale degli stessi nonché di valvole, rubinetti, raccordi a essi collegati.
A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 4.2 – “Limiti di copertura della garanzia Eventi socio politici, Terrorismo e atti vandalici”, lettera g), sempreché quest’ultima garanzia sia selezionata, sono compresi in garanzia i danni di dispersione di liquidi causati da atti vandalici, dolosi ed eventi socio politici.
Questa garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.
Art. 2.4.5 - Indennità da interruzione di attività
A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 4.1 – “Limiti di copertura validi per tutte le garanzie”, lettera o), solo in caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa, è corrisposto un importo giornaliero, a titolo di Indennità forfettaria, a rimborso dei costi fissi insopprimibili e della perdita di utile di esercizio a seguito di interruzione totale o parziale dell’Attività dichiarata. L’Indennità è corrisposta per il tempo strettamente necessario al ripristino delle normali condizioni di operatività e comunque fino al numero massimo di giorni indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
Rientrano nella quota indennitaria giornaliera le spese straordinarie documentate, necessariamente e ragionevolmente sostenute, al fine di ridurre il periodo di inattività. Tali spese sono comprese fino al limite del risparmio ottenibile qualora il periodo di inattività si protraesse per un tempo più lungo se le stesse non fossero sostenute.
Questa garanzia è operante anche nel caso in cui il Sinistro indennizzabile che determina l’interruzione dell’Attività dichiarata non dia luogo ad Indennizzo diretto per applicazione di Franchigie o Scoperti.
Non sono considerati giorni di interruzione quelli durante i quali l’Attività dichiarata sarebbe stata in ogni modo sospesa anche se il Sinistro non si fosse verificato.
Questa garanzia decorre dal quarto giorno dalla data di accadimento del Sinistro se lo stesso è denunciato entro 3 giorni dall’accadimento, oppure dal quarto giorno dalla data in cui l’Impresa ne è venuta a conoscenza in caso di denuncia tardiva.
La limitazione temporale non si applica alla quota di Indennità relativa alle spese straordinarie.
Questa garanzia è operante alle stesse condizioni e con le medesime modalità anche a seguito di Sinistro indennizzabile a termini:
n dell’Ambito di rischio “Fabbricato”, sempreché sia stato acquistato e si riferisca alla stessa Polizza e alla stessa Ubicazione assicurata con la presente copertura assicurativa;
n dell’Ambito di rischio “Responsabilità civile dell’impresa” e precisamente della garanzia “Responsabilità civile della proprietà dei fabbricati e danni da incendio ai locali presi in affitto” relativamente ai danni da incendio, esplosione, implosione e scoppio causati al fabbricato o locali presi in affitto, sempreché sia stata acquistata e si riferisca alla stessa Polizza e alla stessa Ubicazione assicurata con la presente copertura assicurativa.
Per la determinazione dell’Indennità giornaliera, occorrerà fare riferimento al paragrafo “Determinazione dell’Indennità da interruzione di attività” dell’articolo 6.6 “Determinazione del danno”.
Art. 2.5 - Le precisazioni valide per le garanzie base, aggiuntive e aggiuntive specifiche (Valido per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”)
Art. 2.5.1 - Spese, oneri e onorari rimborsabili conseguenti a eventi indennizzabili
In caso di Sinistro indennizzabile in base alle garanzie prestate nella copertura assicurativa, sono compresi i rimborsi:
n degli onorari di progettisti e consulenti per la ricostruzione o il ripristino delle Cose assicurate distrutte o danneggiate,
nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria;
n delle spese sostenute per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica, smaltire e trattare i residui del Sinistro, esclusi quelli radioattivi di cui alla normativa specifica vigente in materia al momento del Sinistro; sono inoltre comprese le spese di rimozione, trasporto, ricollocamento e deposito temporaneo presso terzi (comprese quelle di montaggio e smontaggio) di cose amovibili assicurate nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per
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eseguire le riparazioni del fabbricato e/o delle Cose assicurate danneggiate. Queste spese sono rimborsate a Primo rischio assoluto;
n delle spese sostenute per il riacquisto e il rifacimento di quanto definito come Cose particolari, purché assicurate, escluso qualsiasi riferimento a valori di carattere storico, artistico, scientifico o affettivo;
n degli onorari del perito scelto e nominato conformemente al disposto dell’articolo 6.4 “Procedura per la valutazione del danno” nonché l'eventuale quota parte delle spese e degli onorari a carico dell'Assicurato a seguito della nomina del terzo perito. Questi onorari sono rimborsati a Primo rischio assoluto.
Art. 2.5.2 - Estensione ai casi di colpa grave e dolo
La copertura assicurativa è operante anche per i danni causati da:
n colpa, anche grave, del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata e delle persone del fatto delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
n dolo delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.
Art. 2.5.3 - Trasloco dell'azienda in altra Ubicazione
Nel caso l'azienda in cui viene svolta l'Attività dichiarata venga trasferita, la copertura assicurativa è prestata durante il trasloco sia nel vecchio indirizzo sia nel nuovo indirizzo per i 15 giorni successivi alla comunicazione di trasferimento, a condizione che la nuova Ubicazione della predetta attività sia conforme al disposto di cui agli articoli:
n 2.6.2 “Caratteristiche costruttive del fabbricato”;
n 2.6.3 “Circostanze non influenti”;
n 5.1 “Validità territoriale”.
Art. 2.5.4 - Dimezzamento Franchigia e minimo di Scoperto a seguito dello stesso evento
Nel caso in cui a seguito dello stesso evento derivi un danno indennizzabile a termini della stessa garanzia prestata sia nel presente Ambito di rischio “Contenuto” sia nell’Ambito di rischio “Fabbricato”, l’Impresa provvede al pagamento dei Sinistri dimezzando la Franchigia o il minimo di Scoperto previsti, ferma l’applicazione della percentuale di Scoperto.
Questa condizione è operante sempreché:
n entrambe le garanzie coinvolte siano prestate con una Franchigia, anche frontale, o un minimo di Scoperto;
n gli Ambiti di rischio coinvolti siano riferiti alla stessa Polizza e alla stessa Ubicazione.
Questa condizione non è operante sulle garanzie di cui agli articoli:
n 2.3.5 “Terremoto”;
n 2.3.6 “Alluvione e Inondazione”.
Art. 2.6 - Operatività delle garanzie(Valido per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”)
Art. 2.6.1 - Destinazione dei locali dell'Ubicazione indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio
La copertura assicurativa è prestata a condizione che il fabbricato e le sue eventuali strutture accessorie siano destinati all'Attività dichiarata.
Art. 2.6.2 - Caratteristiche costruttive del fabbricato
La copertura assicurativa è prestata a condizione che l’Attività dichiarata sia svolta sottotetto ad un fabbricato:
n in normale stato di manutenzione e conservazione;
n costruito, in base a quanto dichiarato dal Contraente e indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, con materiali che rispettano quanto indicato in una delle seguenti classi.
Classe 1)
n strutture portanti verticali, pareti esterne e Manto di copertura del Tetto in materiali incombustibili. Le pareti esterne realizzate in vetro strutturale sono considerate pareti esterne incombustibili;
n strutture portanti del Tetto e Xxxxx in materiali anche combustibili;
n Finestrature e Lucernari in materiali anche combustibili a condizione che la loro superficie complessiva non ecceda rispettivamente 1/3 di quella delle pareti esterne e delle coperture. Tale tolleranza è elevata al 40% allorché trattasi di materia plastica non espansa o alveolare;
n coibentazioni, soffittature e rivestimenti in genere (se presenti) anche in materia plastica espansa o alveolare. Classe 2)
n strutture portanti verticali, pareti esterne e Manto di copertura del Tetto in materiali anche combustibili;
n strutture portanti del Tetto e Xxxxx in materiali anche combustibili;
n Finestrature e Lucernari in materiali anche combustibili;
n coibentazioni, soffittature e rivestimenti in genere (se presenti) anche in materia plastica espansa o alveolare. Relativamente alle classi 1) e 2), quando le Attività dichiarate contemplino la lavorazione del legno, almeno i 5/10 delle Macchine mordenti - intendendosi per tali quelle il cui motore risulti superiore a 1,00 kW – dovranno essere collegate ad un impianto di aspirazione che preveda la raccolta dei residui in sili esterni incombustibili.
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Qualora il fabbricato sede dell’Attività dichiarata sia porzione di una struttura più ampia, le caratteristiche sopra descritte sono riferite all’intero immobile.
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Art. 2.6.3 - Circostanze non influenti
E’ tollerata e quindi può anche non essere espressamente dichiarata dal Contraente:
n l'esistenza di non oltre il quantitativo di Infiammabili indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, intendendosi ininfluenti agli effetti della tolleranza i carburanti contenuti nei serbatoi di automezzi o in serbatoi completamente interrati. Non si considerano Infiammabili le Merci proprie e i prodotti finiti dell’Attività dichiarata;
n l'esistenza di non oltre il quantitativo di Merci speciali indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio che si intendono automaticamente assicurate nelle Merci, non considerando Merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito;
n l'esistenza di manufatti di cui all’articolo 12 comma 1 gruppo E del Decreto Ministeriale del 19/09/2002 n. 272 e i giocattoli pirici in libera vendita per quantitativi non superiori ai 10 Kg, purché contenuti nelle loro confezioni originali;
n l'esistenza di non oltre1 Kg di Esplodenti;
n l'esistenza di ulteriori reparti adibiti a lavorazioni complementari, sussidiarie ed accessorie, (ad eccezione di operazioni di verniciatura), purché la loro superficie complessiva sia inferiore al 25% di quella totale coperta;
E' ammesso, inoltre, lo svolgimento di:
n operazioni di misurazione, pesatura, sollevamento, trasporto, confezionamento e imballaggio, cernita, calibratura e pulitura; manutenzione e riparazione delle attrezzature e degli impianti; conservazione, trattamento, disinfezione, disinfestazione di Merci.
Relativamente alle caratteristiche del fabbricato, non hanno influenza:
n le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato, la cui area coperta non superi 1/4 dell'area coperta del fabbricato stesso;
n i materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne, non Finestrature, se la superficie da essi occupata non eccede il
10% di quella totale delle pareti esterne;
n soppalchi, comunque costruiti, che occupano non più di 1/4 della superficie dei locali in cui si trovano non si considerano Solai;
n quelle di porzioni minori non destinate all'Attività dichiarata (come ad esempio i servizi aziendali);
n gazebo e tettoie esterne non fisse, strutture pressostatiche, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili, purché non superino complessivamente 1/4 della superficie coperta dai locali del fabbricato principale.
Nell'ambito dell'Ubicazione indicata nella presente copertura assicurativa, inoltre, possono essere eseguite nuove costruzioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti ai fabbricati (purché non superino complessivamente 1/4 della superficie coperta dai locali del fabbricato principale) e al Macchinario per esigenze strettamente connesse all'Attività dichiarata. Ai fini delle presente copertura assicurativa, il Contraente o l'Assicurato è esonerato dal darne formale comunicazione all'Impresa, sempreché non risultino peggiorate le caratteristiche dei fabbricati e/o modificata la natura delle attività/lavorazioni.
Resta fermo, in ogni caso, quanto stabilito agli articoli 6.6 “Determinazione del danno”, 6.7 “Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra partite assicurate”, 9.1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” e
9.5 “Aggravamento del rischio”.
Art. 2.6.4 - Criteri per la determinazione delle Somme assicurate
Le copertura assicurativa per la partita “Macchinari, attrezzature e arredi”, se non diversamente previsto, è prestata a Valore intero mentre per la partita “Merci” può essere prestata, a scelta del Contraente, in una delle seguenti forme indicate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio:
n Valore intero, se non diversamente previsto;
n Primo rischio assoluto.
Per la determinazione della Somma assicurata e del valore delle Cose assicurate, deve essere considerato:
n per la partita “Xxxxxxxxxx, attrezzature e arredi”, il Valore a nuovo;
n per la partita “Merci”, il Costo commerciale per le attività commerciali e il Costo industriale per le attività che prevedano lavorazioni e trasformazioni delle Merci.
Qualora nella Scheda tecnica di Ambito di rischio sia richiamata la condizione “Assicurazione al prezzo di vendita di Merci a magazzino già vendute (Selling price)”, le Merci a magazzino già vendute si intendono assicurate al prezzo di vendita concordato con il massimo del loro valore di mercato.
ASSISTENZA
Art. 2.7 - Le garanzie
Le garanzie di assistenza sono prestate dall'Impresa tramite la Centrale Operativa - in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno - che ha il compito di gestire il contatto telefonico con l'Assicurato, di organizzare ed erogare le prestazioni nei limiti di quanto riportato nell’articolo 2.7.1 “Emergenze in azienda”. Le prestazioni non sono sostitutive o alternative al servizio pubblico di pronto intervento al quale spetta il compito di gestire le emergenze.
Le garanzie di assistenza sono prestate in relazione all'Attività dichiarata e, se riferite ai locali di un fabbricato, sono prestate in relazione alle Ubicazioni indicate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio e sono operanti entro le Somme
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assicurate di seguito riportate. Restano ferme le delimitazioni e le esclusioni previste nelle apposite sezioni del presente set informativo.
In base alla Soluzione “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top” scelta dal Contraente e indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, sono operanti le garanzie riportate negli articoli che seguono.
Art. 2.7.1 - Emergenze in azienda (Garanzia assistenza valida per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”)
A) – Garanzia per l’impresa assicurata A1) – Assistenza locali attività dichiarata
A1.1) - Invio di fornitori per interventi urgenti
Qualora, presso i locali adibiti all'Attività dichiarata, si verifichi un evento riconducibile alle tipologie di seguito indicate che necessiti di un pronto intervento, l'Assicurato può fruire, entro 3 ore dalla richiesta, delle prestazioni elencate.
a) invio di un idraulico in caso di una perdita continua o di una mancanza di erogazione dell'acqua;
b) invio di un elettricista in caso di mancanza di erogazione di energia elettrica;
c) invio di un fabbro in caso di impossibilità di accesso ai locali a seguito di Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, malfunzionamento delle serrature, impossibilità di chiusura dei locali a causa di effrazione o tentata effrazione a fissi e Infissi, maltempo, Incendio, Esplosione o fumo;
d) invio di un serrandista in caso di smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche, maltempo, Incendio, Esplosione o fumo che rendano impossibile l'accesso ai locali adibiti all'Attività dichiarata, ovvero quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche in modo tale da non garantire la sicurezza delle stesse.
In relazione a tutte le prestazioni suindicate restano a carico della Centrale Operativa, per ogni singolo intervento, le spese inerenti il costo sia dell'uscita dell'artigiano sia di due ore di manodopera, dei pezzi di ricambio e materiali usati, fino ad un massimo di Euro 300 per singola prestazione ed evento.
Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire l'artigiano richiesto, l'Impresa rimborserà all'Assicurato le spese sostenute, fino ad un massimo di Euro 500 per evento, dietro presentazione di idonea documentazione.
Il costo dei materiali utilizzati per la riparazione resta a carico dell'Assicurato.
A1.2) - Invio di una guardia giurata e ripristino dei mezzi di chiusura
Nel caso di impossibilità di chiusura dei locali adibiti all'Attività dichiarata, a causa di effrazione o tentata effrazione ad Infissi o Serramenti dei locali stessi, la Centrale Operativa provvede a reperire un servizio di vigilanza sostitutiva con una o più guardie giurate, tenendone a carico i relativi costi per le prime 24 ore di piantonamento.
Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire ed inviare un servizio di vigilanza sostitutiva, l'Impresa rimborserà all'Assicurato le spese sostenute per farvi fronte autonomamente, fino alla concorrenza di Euro 1.000 per evento dietro presentazione di idonea documentazione.
Sarà, inoltre, possibile per l'Assicurato prolungare tale servizio o richiederlo per esigenze diverse, con costi a proprio carico.
In alternativa, qualora le circostanze lo rendessero preferibile per l'Assicurato, la Centrale Operativa provvede all'invio immediato di un fabbro tenendo a proprio carico il costo dell'uscita e di 6 ore di manodopera fino alla concorrenza di Euro 950 per evento e per Periodo di assicurazione, con il sottolimite di due ore di manodopera e di Euro 180 per ciascun fisso od infisso riparato.
Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire ed inviare tempestivamente un fabbro, l'Impresa rimborserà all'Assicurato le spese sostenute per l'uscita e per 6 ore di manodopera fino alla concorrenza di Euro 1.000 per evento e per Periodo di assicurazione, con il sottolimite di 2 ore di manodopera e di Euro 200 per ciascun fisso od infisso riparato, dietro presentazione di idonea documentazione.
Estensione di garanzia prestazioni A1.1) e A1.2)
La presente copertura assicurativa opera anche nel caso in cui l'Assicurato, in virtù di altri contratti stipulati con l'Impresa, fosse titolare per i medesimi locali di garanzie analoghe alle precedenti prestazioni denominate "Invio di fornitori per interventi urgenti" e "Invio di una guardia giurata e ripristino dei mezzi di chiusura".
In caso di sovrapposizione delle garanzie in corso di validità e limitatamente alle stesse, l'Impresa terrà a proprio carico anche il costo dei materiali impiegati dagli artigiani inviati dalla Centrale Operativa per interventi urgenti, fino ad un importo massimo di Euro 300 per evento.
A1.3) - Invio di un vetraio
Qualora l'Assicurato necessiti di un vetraio a seguito di danneggiamento e/o rottura accidentale di uno o più vetri dei locali adibiti all'Attività dichiarata, maltempo, Incendio, Esplosione e/o fumo la Centrale Operativa invierà, entro 24 ore dalla richiesta, l'artigiano per risolvere il problema.
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Restano a carico dell'Impresa, per ogni singolo intervento, le spese inerenti il costo dell'uscita dell'artigiano, di due ore di manodopera, dei pezzi di ricambio e materiali usati, fino ad un massimo di Euro 300 per singola prestazione ed evento.
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Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire l'artigiano richiesto, l'Impresa rimborserà all'Assicurato le spese sostenute per l'uscita di un artigiano, fino ad un massimo di Euro 500 per evento, dietro presentazione di idonea documentazione.
Il servizio viene erogato dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 18.00.
In ogni caso il costo dei materiali utilizzati per la riparazione resta a carico dell'Assicurato.
A1.4) - Invio di un frigorista
Qualora l'Assicurato necessiti di un frigorista in seguito a mancato/irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione dovuto a guasto elettrico del frigorifero, dell'impianto elettrico o della valvola termostatica, la Centrale Operativa invierà l'artigiano, entro 24 ore, per risolvere il problema, tenendo a proprio carico le spese fino alla concorrenza di Euro 300 per Sinistro.
Qualora la Centrale Operativa, per cause indipendenti dalla propria volontà, non potesse erogare la prestazione in tempi utili, l'Impresa provvederà a rimborsare all'Assicurato le spese sostenute per l'uscita dell'artigiano fino alla concorrenza di Euro 500 per Sinistro.
A1.5) - Spese di trasloco
Qualora l'Assicurato abbia contattato la Centrale Operativa per la richiesta dell'invio di un artigiano e sia necessario rimuovere mobili ed arredi dai locali dell'Attività dichiarata per effettuare lavori di ripristino, l'Impresa provvede a rimborsare, dietro presentazione di regolari fatture e fino ad un massimo di Euro 1.500 per Sinistro, i costi sostenuti dall'Assicurato per reperire ed ingaggiare una società di traslochi.
La richiesta deve pervenire entro e non oltre 60 giorni dal Sinistro ed i costi ulteriori all'attività di trasloco restano a carico dell'Assicurato.
A1.6) - Servizi di pulizia
Qualora, a seguito dell'erogazione di uno degli interventi di cui ai precedenti articoli A1.1) e A1.3), organizzato dalla Centrale Operativa, l'Assicurato dovesse risistemare i locali dell'Attività dichiarata e/o il loro contenuto, la Centrale Operativa provvede a inviare - in orario diurno feriale ed entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta – una collaboratrice domestica.
Sono a carico della Centrale Operativa i costi di questa prestazione, fino a un massimo di 4 ore lavorative.
Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risulta impossibile erogare il servizio nei tempi previsti, la Centrale Operativa rimborsa all'Assicurato le spese sostenute, fino a un massimo di Euro 250 per Sinistro.
A1.7) - Spese di custodia effetti personali
Qualora l'Assicurato abbia contattato la Centrale Operativa per la richiesta dell'invio di un artigiano ed i locali adibiti all'Attività dichiarata siano risultati inagibili, la Centrale Operativa rimborsa, dietro presentazione di regolari fatture, i costi sostenuti dall'Assicurato per la custodia temporanea dei beni ad uso personale presso un deposito, fino ad un massimo di Euro 500,00 per Sinistro.
A2) - Altre prestazioni di assistenza
A2.1) - Accesso alla rete di artigiani convenzionati
Qualora l'Assicurato debba effettuare lavori di sistemazione, abbellimento, riparazione, ristrutturazione o manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali adibiti all'Attività dichiarata, può richiedere alla Centrale Operativa il nominativo di un fornitore convenzionato. Entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta, l'Assicurato verrà contattato dal fornitore al quale illustrerà le proprie esigenze e necessità in merito all'intervento.
La rete di fornitori convenzionati prevede le seguenti categorie di prestatori d'opera: elettricista, fabbro, idraulico, termo-tecnico, muratore, piastrellista, falegname, riparatore di elettrodomestici, riparatore di sistemi di telefonia, spurgatore, tinteggiatore, vetraio.
Il costo dell'intervento resta totalmente a carico dell'Assicurato.
Il servizio viene erogato dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 18.00.
A2.2) Consulenza legale di carattere generale
La prestazione consiste in un servizio di consulenza telefonica legale “di prima necessità”; la Centrale Operativa su richiesta dell'Assicurato, fissa un appuntamento telefonico con uno specialista di settore che si metterà in contatto con l'Assicurato stesso entro il giorno feriale successivo alla richiesta e fornirà un parere orientativo di primo livello.
La prestazione opera nei casi di seguito indicati:
a) informazioni e chiarimenti di natura giuridica relativamente a leggi e normative su fatti e situazioni della vita privata quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, proprietà della casa o dell’auto, problemi condominiali, famiglia ed eredità, lavoro dipendente, circolazione stradale, responsabilità civile e penale verso terzi, tutela dei consumatori, diritto all’assistenza sanitaria;
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b) informazioni e chiarimenti di natura fiscale e burocratica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, informazioni fiscali circa le imposte che gravano sugli immobili, imposte dirette, imposte indirette ed imposte di registro, informazioni su certificati civili e penali, richieste di rilascio e variazioni di documenti personali.
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La prestazione è erogata con il massimo di due volte per Periodo di assicurazione, dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 18.00.
A2.3) Anticipo spese cauzione all'estero
In caso di controversia legale che coinvolga direttamente l'Assicurato, la Centrale Operativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticipa per suo conto a titolo di prestito la cauzione fissata dall'autorità fino alla concorrenza di Euro 5.000.
L’importo, anticipato a fronte di adeguate garanzie bancarie, dovrà essere restituito alla Centrale Operativa entro trenta giorni dall'anticipo stesso.
A2.4) Anticipo spese legali all'estero
In caso di controversia legale che coinvolga direttamente l'Assicurato o un componente del nucleo familiare, la Centrale Operativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticipa per suo conto a titolo di prestito l'onorario di un legale fino alla concorrenza di Euro 1.000.
L'importo, anticipato a fronte di adeguate garanzie bancarie, dovrà essere restituito alla Centrale Operativa entro trenta giorni dall'anticipo stesso.
A3) – Assistenza dati informatici
A3.1) - Assistenza “CYBER” per il recupero dei dati informatici
La prestazione opera, con riguardo agli strumenti informatici destinati all'Attività dichiarata, qualora l'Assicurato,
indipendentemente dalla causa, non sia in grado di accedere ai propri dati informatici posti sui seguenti supporti:
n Server: su ogni tipologia di configurazione RAID, su network attached storage (NAS) e su sistemi di storage area network (SAN) indipendentemente dai componenti hardware e dal sistema operativo (Windows, Unix, Linux, Mac, SUN, HP e OS proprietari);
n Hard disk: standard e SSD non raid e di sistema operativo Microsoft, Unix, Linux e Mac(non server);
n Flash/stick memory con alloggiamento presente esclusivamente all'interno di Laptop (computer portatili);
n Supporti di memoria con alloggiamento su attrezzatura digitale cine/foto/ottica destinati all'uso professionale.
La Centrale Operativa organizza, entro 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta, salvo casi di particolare complessità che richiedano una tempistica più lunga, il recupero dei dati informatici contenuti in tali supporti per il tramite di propri specialisti convenzionati in data recovery, con le seguenti modalità:
n organizzazione del contatto tra l'Assicurato e lo specialista;
n organizzazione della presa in consegna presso il domicilio dell'Assicurato del supporto informatico da parte di un corriere per il recapito presso lo specialista;
n organizzazione del recapito presso l'Assicurato tramite corriere del supporto danneggiato e dei dati recuperati su altro supporto o con altra modalità concordata con l'Assicurato.
Date le specificità altamente tecnologiche connaturate alla prestazione, in caso di mancato o parziale recupero dei dati, lo specialista incaricato rilascerà all'Assicurato una dichiarazione di servizio attestante l'attività professionale svolta.
L'Impresa terrà a proprio carico il costo dell'intervento anche in riferimento alle attività di ritiro, trasporto e riconsegna del supporto informatico, fino alla concorrenza di Euro 3.000 per Sinistro e per Periodo di assicurazione.
A3.2) - Reperimento di specialisti informatici per il Recupero Dati
Nel caso di eventi non coperti dalla precedente garanzia, la Centrale Operativa provvede ad indicare all'Assicurato lo specialista informatico in data recovery con essa convenzionato e, su richiesta dell'Assicurato stesso, organizza il contatto telefonico diretto. L'Assicurato può richiedere allo specialista la prestazione necessaria, definendo con questo i termini economici di servizio e le modalità di esecuzione del lavoro.
I costi della prestazione erogata dallo specialista restano integralmente a carico dell'Assicurato.
B) - Garanzia di assistenza sanitaria
B1) Servizio di assistenza medica in collegamento telefonico 24 ore su 24
Qualora il titolare dell'impresa assicurata, i suoi dipendenti ed i rispettivi nuclei familiari necessitino di informazioni sanitarie e/o consigli medici a seguito di malattia, il servizio di assistenza medica della Centrale Operativa è a disposizione per un consulto telefonico, che sarà effettuato immediatamente o al più tardi tramite ricontatto telefonico entro 4 ore da parte della Centrale Operativa.
Il servizio è gratuito, non fornisce diagnosi o prescrizioni ed è basato su informazioni fornite a distanza dall'Assicurato. Sulla base delle informazioni acquisite e delle eventuali diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste.
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Qualora il titolare dell'impresa assicurata, i suoi dipendenti ed i rispettivi nuclei familiari necessitino di informazioni riguardanti centri sanitari di alta specializzazione in Italia e nel mondo per sottoporsi a interventi di particolare complessità, la Centrale Operativa mette a disposizione la sua équipe medica per fornire le informazioni necessarie. Inoltre, il servizio di assistenza medica può collaborare per individuare e segnalare medici specialisti o centri per la diagnosi e la cura di
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patologie rare o comunque particolari, restando a disposizione per facilitare i contatti tra l'Assicurato e il centro in questione ovviando ad eventuali problemi di comunicazione e di lingua. I medici della Centrale Operativa possono richiedere la documentazione clinica in possesso del paziente per fornire una consulenza specialistica immediata e, se necessario, organizzare appuntamenti e consulti con le suddette strutture in Italia e all'estero.
Infine, se il titolare dell'impresa assicurata, i suoi dipendenti ed i rispettivi nuclei familiari necessitano di un consiglio medico-specialistico telefonico, possono conferire tramite il servizio di assistenza medica della Centrale Operativa con uno specialista in: dermatologia, cardiologia, dietologia, geriatria, ginecologia, ortopedia, medicina dello sport, pediatria, reumatologia, oncologia e nefrologia a sua disposizione per dare informazioni di prima necessità.
Tale consulenza medico-specialistica telefonica sarà organizzata entro 48 ore lavorative da parte della Centrale Operativa.
Il servizio di consulenza e non fornisce diagnosi e/o prescrizioni.
La prenotazione della eventuale visita specialistica è gratuita, i costi della visita sono a carico dell'Assicurato.
B2) - Second Opinion - Consulenza sanitaria di altissima specializzazione
Quando, in seguito a malattia, il titolare dell'impresa assicurata ed i suoi dipendenti o il relativo medico curante desiderino effettuare il riesame della documentazione clinica in loro possesso presso un centro medico ritenuto internazionalmente di riferimento per la patologia clinica di cui l’Assicurato soffre, la Centrale Operativa mette a disposizione la propria équipe medica per effettuare il riesame richiesto, in conformità al proprio giudizio di merito, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta e della documentazione medica in possesso dell'Assicurato. Tale termine non include i tempi di ulteriori specifiche indagini cliniche o scientifiche rese necessarie dal caso, da eseguirsi su richiesta del centro medico internazionale refertante. In particolare la Centrale Operativa acquisirà e verificherà tutta la documentazione clinica e diagnostica in possesso dell'Assicurato, ricercherà ed identificherà a livello internazionale il centro medico ritenuto eccellente per la specifica patologia dell'Assicurato e vi si rivolgerà per ottenerne la second opinion scientifico-specialistica fornendo altresì all'Assicurato, tramite il proprio staff medico, il necessario ed adeguato supporto medico specialistico, anche per ciò che riguarda un primo sostegno psicologico per l'Assicurato e/o per i suoi familiari conviventi, tenendone a proprio carico i relativi costi. Se necessario, la Centrale Operativa provvederà alla traduzione di tutta la documentazione medica necessaria ad ottenere la refertazione scientifico-specialistica e della successiva relativa refertazione, sempre tenendo a proprio carico i relativi costi.
Per l'espletamento di tale prestazione l'Assicurato dovrà fornire ai medici della Centrale Operativa specifica autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, clinici e diagnostici.
Validità territoriale: Mondo.
B3) Consegna medicinali a domicilio
Qualora il titolare dell'impresa assicurata o i suoi dipendenti ricevano una prognosi di inabilità temporanea di almeno 7 giorni per malattia e non possano allontanarsi dal proprio domicilio, la Centrale Operativa, dopo aver ritirato la ricetta presso l'Assicurato, provvede a recapitargli a domicilio i medicinali prescritti dal medico curante. Il costo relativo all'organizzazione del servizio di consegna rimane a carico della Centrale Operativa, mentre restano interamente a carico dell’Assicurato i costi dei medicinali.
La prestazione, disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle 20.00, sarà erogata entro 48 ore lavorative dalla richiesta e comunque dalla ricezione da parte del servizio di assistenza medica della Centrale Operativa di copia della documentazione medica di dimissione da cui emerga la condizione di inabilità temporanea dell'Assicurato.
Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile effettuare la consegna entro il termine indicato, previo accordo telefonico la Centrale Operativa provvederà a rimborsare le spese sostenute dall'Assicurato per l'organizzazione della spedizione, nel limite di Euro 100 per evento e con l’esclusione del costo dei medicinali.
La tipologia, l’articolazione e la durata dell'erogazione all'Assicurato della prestazione prevista avverrà a giudizio della Centrale Operativa in riferimento alle sue condizioni di salute. Per consentirne la necessaria programmazione, la prestazione non potrà essere erogate prima di 2 giorni lavorativi dalla richiesta dell'Assicurato e comunque dalla ricezione da parte della Centrale Operativa di copia della certificazione medica da cui emerga la condizione di inabilità temporanea dell'Assicurato.
La prestazione riferita alla stessa patologia o evento non potrà essere richiesta più di una volta per Periodo di assicurazione.
Validità territoriale: Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano.
3 - CHE COSA NON E' ASSICURATO
In questa sezione sono descritti i rischi esclusi (cose escluse dalla copertura) e le condizioni in assenza delle quali le coperture non sono operanti.
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DANNI AL CONTENUTO
Art. 3.1 - Rischi esclusi
Art. 3.1.1 - Rischi esclusi per tutte le garanzie (Valido per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”)
La copertura assicurativa non è operante per i danni subiti da:
a) alberi, piante, cespugli, prati, coltivazioni in genere, a meno che siano oggetto di attività di vendita in funzione dell'Attività dichiarata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio;
b) aeromobili, imbarcazioni, veicoli e/o altri mezzi di trasporto iscritti o da iscrivere al P.R.A. o da esso radiati (o altri enti analoghi che disciplinano la circolazione/navigazione), a meno che tali Cose siano oggetto di attività di gestione di autorimesse, noleggio, autotrasporto, riparazione e/o commercio, degli stessi in funzione dell'Attività dichiarata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio;
c) Aparecchiature elettroniche se assicurate con specifica copertura assicurativa;
d) Xxxx in leasing, salvo diverse indicazioni indicate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio;
e) Merci e/o Macchinario caricati su mezzi di trasporto di terzi se assicurati con specifica copertura assicurativa trasporti;
f) animali vivi, a meno che siano oggetto di attività di vendita e/o servizi di cura in funzione dell'Attività dichiarata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
Art. 3.1.2 - Xxxxxx esclusi per la garanzia “Eventi socio politici, Terrorismo e atti vandalici” (Valido per le Soluzioni “Plus”, “Premium” o “Top”)
In relazione alla garanzia di cui all'articolo 2.2.2 “Eventi socio politici, Terrorismo e atti vandalici”, la copertura,
relativamente ai danni subiti dalle Cose poste all'aperto, non è operante per i danni subiti da:
a) Cose pregiate, Preziosi, Valori e Cose particolari;
b) Apparecchiature elettroniche.
Art. 3.1.3 - Rischi esclusi per la garanzia “Eventi atmosferici” (Valido per le Soluzioni “Premium” o “Top”)
In relazione alla garanzia di cui all’articolo 2.2.4 “Eventi atmosferici”, la copertura non è operante per i danni subiti da:
a) Xxxxx poste all'aperto, anche se caricate a bordo di automezzi;
b) Cose assicurate, diverse dal Macchinario, poste sottotetto a fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei Serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro);
c) strutture pressostatiche, tettoie, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili e al relativo contenuto.
Relativamente ai danni causati dal gelo, la copertura non è operante, inoltre, per i danni:
d) subiti da Cose poste all'aperto o da Cose poste sottotetto quando l'attività sia stata sospesa per più di 48 ore (o 96 ore nel caso di chiusura per festività) precedentemente il Sinistro.
Relativamente ai danni subiti dal Macchinario posto all'aperto, la copertura non è operante, inoltre, per i danni subiti da:
e) Cose pregiate, Preziosi, Valori e Cose particolari;
f) Apparecchiature elettroniche.
g) Macchinario che per natura e destinazione non è concepito per stare all’aperto anche se posto sottotetto a fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei Serramenti.
Relativamente ai danni causati dal sovraccarico neve non sono operanti le esclusioni di cui sopra e la copertura, invece, non è operante per i danni subiti dalle Cose assicurate contenute all'interno di:
h) strutture non conformi alle norme di legge ed eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi vigenti all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento;
i) fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia;
ed inoltre non è operante per i danni subiti da:
j) strutture pressostatiche, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con copertura e/o pareti esterne in teli fissi o mobili, tende esterne frangisole e al relativo contenuto.
Art. 3.1.4 - Rischi esclusi per la garanzia “Allagamento” (Valido per la Soluzione “Top”)
In relazione alla garanzia di cui all'articolo 2.2.5 “Allagamento”, la copertura non è operante per i danni subiti dalle:
a) Merci all'interno del fabbricato la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento, salvo quelle che, per peso e/o dimensione, non possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets. Tale esclusione non si applica qualora le Merci siano poste sul piano di calpestio a solo scopo espositivo;
b) Cose mobili poste all'aperto, anche se caricate a bordo di automezzi o poste sottotetto a fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei Serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro);
c) Macchinario posto all'aperto che per natura e destinazione non è concepito per stare all'aperto.
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Art. 3.1.5 - Rischi esclusi per la garanzia “Bagnatura” (Valido per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”)
In relazione alla garanzia aggiuntiva di cui all'articolo 2.3.1 “Bagnatura”, la copertura non è operante per i danni subiti dalle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento quando le stesse, per dimensione e/o peso, possono essere riposte su scaffalature, ripiani e/o pallets. Tale esclusione non si applica qualora le Merci siano poste sul piano di calpestio a solo scopo espositivo.
Art. 3.1.6 - Rischi esclusi per la garanzia “Estensione Danni alle Apparecchiature elettroniche” (Valido per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”)
In relazione alla garanzia aggiuntiva di cui all’articolo 2.3.3 “Estensione Danni alle Apparecchiature elettroniche”, la copertura non è operante per i danni subiti dalle Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile.
Art. 3.1.7 - Rischi esclusi per la garanzia “Alluvione e Inondazione” (Valido per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”)
In relazione alla garanzia aggiuntiva di cui all'articolo 2.3.6 “Alluvione e Inondazione”, la copertura non è operante per i danni subiti dalle:
a) Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento, salvo quelle che, per peso e/o dimensione, non possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets. Tale esclusione non si applica qualora le Merci siano poste sul piano di calpestio a solo scopo espositivo;
b) Cose mobili poste all'aperto, anche se caricate a bordo di automezzi o poste sottotetto a fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei Serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro);
c) Macchinario posto all’aperto che per natura e destinazione non è concepito per stare all’aperto.
Art. 3.1.8 - Rischi esclusi per la garanzia “Danni a Merci e Attrezzature durante il trasporto” (Valido per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”)
In relazione alla garanzia aggiuntiva di cui all'articolo 2.3.7 “Danni a Merci e Attrezzature durante il trasporto”, la copertura non è operante per le Merci intese come:
a) Valori e Preziosi;
b) veicoli iscritti o da iscrivere al P.R.A. o da esso radiati, anche quando tali beni siano oggetto dell’Attività dichiarata;
c) Merci già danneggiate;
d) Merci Infiammabili, Esplodenti;
e) carburanti per trazione e per riscaldamento;
f) animali vivi;
g) prodotti farmaceutici;
h) tabacchi;
i) sangue ed emoderivati;
j) Merci trasportabili esclusivamente in regime di temperatura controllata;
k) Merci trasferibili in condizioni di trasporto eccezionale.
Art. 3.1.9 - Rischi esclusi per la garanzia “Guasto e rotture di Macchinari”(Valido per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”)
In relazione alla garanzia aggiuntiva specifica di cui all’articolo 2.4.1 “Guasto e rotture di Macchinari”, la copertura non è operante per i danni:
a) a fonti di luce (di qualsiasi tipo);
b) a utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri e linee di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti refrattari, aghi, mazze battenti, organi di frantumazione, accumulatori elettrici e quant’altro di simile;
c) alle tele ed ai vagli delle macchine per la produzione di carta e cartone;
d) a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori;
e) a veicoli e macchine operatrici semoventi;
f) ad Apparecchiature elettroniche.
4. LIMITI DI COPERTURA
In questa sezione sono descritte le limitazioni di copertura cioè i casi in cui, per espressa previsione contrattuale, la copertura non è operante per alcuni eventi.
La copertura assicurativa è prestata con l'applicazione degli Scoperti, delle Franchigie e dei Limiti di indennizzo concordati in sede di stipulazione e conseguentemente indicati nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
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DANNI AL CONTENUTO
Art. 4.1 - Limiti di copertura validi per tutte le garanzie (Valido per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”)
In relazione a tutte le garanzie prestate la copertura assicurativa non è operante per i danni:
a) verificatisi in conseguenza di atti di guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse, a titolo esemplificativo, guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;
b) verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di Terrorismo o di sabotaggio, insurrezione, occupazione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, rivoluzione, sequestri, e/o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
c) verificatisi in conseguenza di Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione agli eventi di cui alle lettere a), b) e c);
d) causati da ordigni e/o residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
e) causati da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici;
f) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato e dei loro coniugi o conviventi more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e di qualsiasi altro loro parente o affine convivente;
g) causati con dolo dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata e dei loro coniugi o conviventi more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e di qualsiasi altro loro parente o affine convivente;
h) di furto o rapina tentati o consumati alle Cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali é prestata la copertura assicurativa e i guasti causati dai ladri;
i) di ammanco, smarrimento, saccheggio, Estorsione, malversazione, scippo, frode, truffa e loro tentativi, appropriazione indebita, perdita riscontrata in sede di inventario;
j) infedeltà e atto fraudolento del Contraente o dell'Assicurato, degli Addetti degli stessi e di persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
k) causati da bradisismo, terremoti, eruzioni vulcaniche, Inondazioni, Alluvioni, maremoti, maree (acqua alta), mareggiate, penetrazioni di acqua marina, variazioni della falda freatica, cedimenti, smottamenti o franamenti del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d’aria da questi provocati;
l) agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificata una Esplosione, uno Scoppio o un'Implosione determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
m) di fenomeno elettrico ad apparecchiature, macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, da qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a Fulmine o altri eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa;
n) subiti dalle Merci e causati da o dovuti a mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, congelamento, riscaldamento e climatizzazione in genere, mancata o anormale produzione o distribuzione di sostanze atte alla conservazione delle Merci, mancato od anormale mantenimento dell'atmosfera controllata, fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa;
o) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate.
Sono inoltre esclusi i danni:
p) di rischio informatico intendendosi per tale:
p1) la perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
p2) l'indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
p3) l'interruzione di esercizio conseguente direttamente ai danni di cui ai precedenti punti p1) e p2);
q) causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a: q1) uso di internet o intranet;
q2) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni; q3) computer virus o software simili;
q4) uso di indirizzi internet, siti-web o intranet;
q5) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi internet, siti-web o intranet; e, per i danni di cui ai precedenti punti p2) e p3), dovuti a:
p6) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale; p7) violazione del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni,
sempreché tali danni non siano conseguenza di un danno materiale e diretto coperto dalla presente copertura assicurativa. Nel caso che in conseguenza dei danni di cui ai punti p1) e p2) derivi altro danno indennizzabile, l'Impresa indennizzerà solo tale parte di danno.
Art. 4.2 - Limiti di copertura della garanzia “Eventi socio politici, Terrorismo e atti vandalici” (Valido per le Soluzioni “Plus”, “Premium” o “Top”)
In relazione alla garanzia di cui all’articolo 2.2.2 “Eventi socio politici, Terrorismo e atti vandalici”, la copertura non è operante per i danni:
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a) causati dai ladri ai locali dell'Ubicazione e ai relativi Infissi, Serramenti, recinzioni e cancelli per introdursi nei locali stessi;
b) derivanti da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia;
c) verificatisi nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle Cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto od in occasione di serrate;
d) causati da alterazione od omissione di controlli o manovre;
e) da inquinamento e/o contaminazione derivante da sostanze o materiale chimico e/o biologico utilizzato per compiere tali atti;
f) derivanti da alterazione di Merci e/o prodotti conseguente alla sospensione del lavoro;
g) di dispersione di liquidi in quanto parte delle Merci assicurate;
Relativamente ai danni avvenuti in conseguenza di atti di Terrorismo, la copertura non è operante per:
h) le perdite, i danni, i costi e/o le spese di qualsiasi natura causati, direttamente o indirettamente, da azioni intraprese per controllare, prevenire o sopprimere tali atti di Terrorismo.
Art. 4.3 - Limiti di copertura della garanzia ”Spese straordinarie per la ripresa dell’attività” (Valido per le Soluzioni “Plus”, “Premium” o “Top”)
In relazione alla garanzia di cui all'articolo 2.2.3 “Spese straordinarie per la ripresa dell'attività”, la copertura non è operante per le maggiori spese conseguenti al prolungamento e all'estensione dell’inattività causati da:
a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
b) difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'Attività dichiarata e imputabili a eventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
c) miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in attività o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti distrutti o danneggiati;
d) cessazione definitiva dell'Attività dichiarata dovuta o meno al verificarsi del Sinistro.
Art. 4.4 - Limiti di copertura della garanzia ”Eventi atmosferici”(Valido per le Soluzioni “Premium” o “Top”)
In relazione alla garanzia di cui all’articolo 2.2.4 “Eventi atmosferici”, la copertura non è operante per i danni causati da:
a) accumulo o scorrimento di acqua all'esterno del fabbricato;
b) rigurgito di fognature;
c) umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione.
Relativamente ai danni causati dal gelo, la copertura non è operante, inoltre, per i danni:
d) causati da fuoriuscita di acqua o di altri liquidi a seguito di rottura di impianti originata dal gelo nonché per le spese sostenute per la ricerca della rottura e la sua riparazione.
Art. 4.5 - Limiti di copertura della garanzia ”Allagamento”(Valido per le Soluzioni “Top”)
In relazione alla garanzia di cui all’articolo 2.2.5 “Allagamento”, la copertura non è operante per i danni causati da:
a) mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'allagamento sulle Cose assicurate e non siano in copertura con altra garanzia della presente copertura assicurativa;
b) fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di riscaldamento;
c) fuoriuscita di liquidi da impianti automatici di estinzione;
d) gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento oggetto della copertura assicurativa;
e) atti vandalici o dolosi, eventi socio politici, atti di Terrorismo o di sabotaggio organizzato.
La copertura non è operante, inoltre, per i danni:
f) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dal vento o dalla grandine.
Art. 4.6 - Limiti di copertura della garanzia “Indennità aggiuntiva” (Valido per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”)
In relazione alla garanzia di cui all’articolo 2.2.6 “Indennità aggiuntiva”, l’indennità aggiuntiva non è corrisposta sui Sinistri indennizzabili a termini delle garanzie di cui agli articoli:
n 2.2.3 “Spese straordinarie per la ripresa dell’attività”;
n 2.4.5 “Indennità da interruzione di attività”.
Art. 4.7 - Limiti di copertura della garanzia “Bagnatura” (Valido per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”)
In relazione alla garanzia aggiuntiva di cui all'articolo 2.3.1 “Bagnatura”, la copertura non è operante per i danni:
a) causati dalla rottura di impianti originata dal gelo se: a1) installati all'aperto, anche se interrati;
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a2) l'Attività dichiarata in Scheda tecnica di Ambito di rischio risulti sospesa da più di 48 ore (96 in caso di festività) consecutive antecedentemente al Sinistro;
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b) causati da accumulo o scorrimento di acqua all'esterno del fabbricato nonché, relativamente al Rigurgito di fognature, quelli causati da eventi atmosferici;
nonché per le spese sostenute per la ricerca della rottura e la sua riparazione.
Art. 4.8 - Limiti di copertura della garanzia “Danni da fenomeno elettrico” (Valido per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”)
In relazione alla garanzia aggiuntiva di cui all'articolo 2.3.2 “Danni da fenomeno elettrico”, la copertura non è operante per i danni:
a) derivanti da usura e dall'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione;
b) dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o fornitore;
c) verificatisi in occasione di montaggio o smontaggio, non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo, prova o esperimenti.
Art. 4.9 - Limiti di copertura della garanzia “Xxxxx accidentali a lastre di vetro e materiali simili montate sugli arredi” (Valido per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”)
In relazione alla garanzia aggiuntiva di cui all’articolo 2.3.4 “Danni accidentali a lastre di vetro e materiali simili montate sugli arredi”, la copertura non è operante per le rotture derivanti da:
a) eventi atmosferici;
b) atti vandalici o dolosi, eventi socio politici;
c) operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle Lastre o i relativi supporti, sostegni o cornici;
d) rimozione delle Lastre, degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate.
La copertura, inoltre, non è operante:
e) per le rotture di Lastre che alla data di entrata in vigore della presente copertura non fossero integre ed esenti da difetti;
f) per le scheggiature e le rigature.
Art. 4.10 - Limiti di copertura della garanzia “Terremoto” (Valido per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”)
In relazione alla garanzia aggiuntiva di cui all'articolo 2.3.5 “Terremoto”, la copertura non è operante per i danni causati da:
a) eruzione vulcanica, Alluvione, Inondazione e xxxxxxxx;
b) mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto sulle Cose assicurate e non siano in copertura con altra garanzia della presente copertura assicurativa.
Art. 4.11 - Limiti di copertura della garanzia “Alluvione e Inondazione” (Valido per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”)
In relazione alla garanzia aggiuntiva di cui all'articolo 2.3.6 “Alluvione e Inondazione”, la copertura non è operante per i danni:
a) causati da:
a1) mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina;
a2) mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'Alluvione o Inondazione sulle Cose assicurate e non siano in copertura con altra garanzia della presente copertura assicurativa;
a3) gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento oggetto della copertura assicurativa;
a4) atti vandalici o dolosi, eventi socio-politici, atti di Terrorismo o di sabotaggio organizzato;
nonché per i danni di franamento, cedimento o smottamento del terreno.
Art. 4.12 - Limiti di copertura della garanzia “Danni a Merci e Attrezzature durante il trasporto” (Valido per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”)
In relazione alla garanzia aggiuntiva di cui all'articolo 2.3.7 “Danni a Merci e Attrezzature durante il trasporto”, la copertura non è operante per i danni:
a) verificatesi durante i trasferimenti su traghetti, treni, bisarche;
b) verificatesi in occasione di recupero del veicolo con il carro attrezzi;
c) verificatesi in occasione di traino attivo o passivo;
d) causati da o dovuti ad Alluvione, Inondazione, allagamento, anche quando sia stata acquistata la specifica garanzia aggiuntiva;
e) terremoto, anche quando sia stata acquistata la specifica garanzia aggiuntiva;
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f) causati da o dovuti ad atti di vandalismo o dolosi, eventi socio politici, tumulti, sommosse, scioperi, Terrorismo, sabotaggio, anche quando sia stata acquistata la specifica garanzia;
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g) verificatesi in occasione di conducente alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero qualora il veicolo sia condotto da persona non abilitata alla guida ai sensi della normativa vigente;
h) causati da fatto volontario e non giustificato del conducente;
i) causati da difetto, vizio o insufficienza di imballaggio;
j) causati dal non idoneo xxxxxxxxx.
Art. 4.13 - Limiti di copertura della garanzia “Danni a tettoie rimovibili e a strutture esterne” (Valido per le Soluzioni “Premium” o “Top”)
In relazione alla garanzia aggiuntiva di cui all’articolo 2.3.10 “Danni a tettoie rimovibili e a strutture esterne”, la copertura non è operante per i danni causati da sovraccarico neve.
Art. 4.14 - Limiti di copertura della garanzia “Guasto e rotture di Macchinari” (Valido per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”)
In relazione alla garanzia aggiuntiva specifica di cui all'articolo 2.4.1 “Guasto e rotture di Macchinari”, la copertura non è operante per i danni:
a) causati da o dovuti a difetti noti al preposto all'esercizio del Macchinario;
b) verificatesi in occasione di carico, scarico, trasporto, movimentazione;
c) dovuti all'inosservanza dei limiti di impiego stabiliti da costruttori, progettisti, installatori;
d) di cui deve rispondere per contratto l'installatore, il manutentore, il locatore o il fornitore delle Cose assicurate o l'assistenza tecnica.
Art. 4.15 - Limiti di copertura della garanzia “Dispersione liquidi” (Valido per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”)
In relazione alla garanzia aggiuntiva specifica di cui all'articolo 2.4.4 “Dispersione liquidi”, la copertura non è operante per i danni:
a) derivanti o conseguenti ad imperizia e/o negligenza, errata apertura o chiusura di valvole e/o rubinetti anche se conseguenti a guasto;
b) dovuti a imperfetta tenuta dei contenitori;
c) di fuoriuscita di materiale fuso;
d) causati ad altre Cose dalla dispersione dei liquidi;
nonché per le spese sostenute per la ricerca della rottura e la sua riparazione.
Art. 4.16 - Limiti di copertura della garanzia “Indennità da interruzione di attività” (Valido per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”)
In relazione alla garanzia aggiuntiva di cui all’articolo 2.4.5 “Indennità da interruzione di attività”, l’Indennità da interruzione di attività non è corrisposta sui Sinistri indennizzabili a termini delle garanzie di cui agli articoli:
n 2.2.3 “Spese straordinarie per la ripresa dell’attività”;
n 2.3.2 “Danni da fenomeno elettrico”;
n 2.3.3 “Danni alle Apparecchiature elettroniche”;
n 2.4.1 “Guasto e rotture di Macchinari”;
n 2.4.2 “Merci in refrigerazione in impianti frigoriferi senza sistemi di controllo”;
n 2.4.3 “Merci in refrigerazione in impianti frigoriferi con sistemi di controllo”.
La copertura non è operante, inoltre, per le maggiori spese conseguenti al prolungamento e all’estensione dell’inattività causati da:
a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
b) difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle Cose distrutte o danneggiate e/o di reperimento di beni e servizi necessari all’Attività dichiarata e imputabili ad eventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
c) miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in attività o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
d) cessazione definitiva dell’Attività dichiarata dovuta o meno al verificarsi del Sinistro.
L’operatività della copertura assicurativa cessa al verificarsi di almeno una delle seguenti circostanze:
e) fallimento o ammissione dell’azienda assicurata alla procedura di ammissione controllata o ad altra procedura concorsuale;
f) messa in liquidazione o cessazione dell’azienda assicurata;
g) cessione o alienazione, parziale o totale, dell’azienda assicurata.
ASSISTENZA
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Art. 4.17 - Limiti della copertura assicurativa (Valido per le Soluzioni “Essential”, “Plus”, “Premium” o “Top”)
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In relazione a tutte le garanzie di assistenza prestate, sono escluse le prestazioni derivanti da:
a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale;
e) atti di Terrorismo;
f) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
g) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
h) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
i) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
j) dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
k) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
l) azioni poste in essere dall'Assicurato nonostante la prevedibile probabilità che la loro attuazione possa causare direttamente l'insorgenza del Sinistro o incidere sulla sua entità;
m) evento di cui l'Assicurato era a conoscenza prima della decorrenza della presente copertura assicurativa.
Relativamente alle sole prestazioni di cui alla lettera “A1) – Assistenza locali attività dichiarata” dell'articolo 2.7.1 “Emergenze in azienda”, sono escluse le prestazioni derivanti da:
n) degrado graduale degli impianti causato da negligenza e mancanza di manutenzione da parte del titolare dell'Attività dichiarata;
o) interruzione, perdita o sospensione temporanea di erogazione delle forniture pubbliche di elettricità, acqua o gas nei locali dell'Attività dichiarata, a qualunque causa siano esse imputabili.
Sono inoltre esclusi dalla copertura assicurativa interventi su:
p) ambienti al di fuori del perimetro dei locali dell'Attività dichiarata quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: mura, cancelli, siepi, recinzioni, costruzioni annesse, tettoie, garage distaccati, installazioni collettive, impianti ad uso collettivo o del fornitore e/o distributore di acqua, gas o energia elettrica;
q) impianti con difetti di costruzione, di installazione, non a norma;
r) impianti senza certificazione di avvenuta manutenzione obbligatoria periodica.
Relativamente alle sole prestazioni di cui alla lettera “A3) – Assistenza dati informatici” dell'articolo 2.7.1 “Emergenze in azienda”, sono escluse le prestazioni derivanti da:
s) difetti noti al Contraente e/o all'Assicurato, ai rappresentanti legali, agli amministratori o ai soci a responsabilità illimitata;
t) possibili problematiche legate a virus in grado di crittografare il disco rigido.
Relativamente alle sole prestazioni di cui alla lettera “B) – Garanzia di assistenza sanitaria” dell'articolo 2.7.1 “Emergenze in azienda”, sono escluse le prestazioni derivanti da:
u) richieste di consulenza derivanti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti, note all'Assicurato prima della decorrenza della presente copertura assicurativa;
v) richieste di consulenza in presenza di un'emergenza medica;
w) richieste di consulenza per patologie psichiatriche;
x) richieste di prescrizioni di certificati medici;
y) richieste di congedi per malattia e loro possibile prolungamento;
z) svolgimento di attività professioni pericolose;
aa) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
ab) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta; ac) suicidio o tentativo di suicidio;
ad) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
ae) quarantene.
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5. VALIDITA' TERRITORIALE DELLA COPERTURA
DANNI AL CONTENUTO
Art. 5.1 – Validità territoriale
L'Impresa presta le garanzie limitatamente ai danni che si verifichino nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.
ASSISTENZA
Art. 5.2 – Validità territoriale
Le garanzie di assistenza riferite ai locali di un fabbricato, sono valide per le Ubicazioni poste nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano.
Per le altre prestazioni di assistenza, la validità territoriale è indicata nelle singole prestazioni riportate nell’articolo 2.7.1 “Emergenze in azienda”.
6. OBBLIGHI DELLE PARTI IN CASO DI SINISTRO
In questa sezione sono regolati gli adempimenti e le attività poste a carico delle parti al verificarsi di un Sinistro al fine di consentire l'erogazione dell'Indennizzo o della prestazione assicurativa e, dunque, le modalità e i tempi per la denuncia del Sinistro, le modalità di determinazione dei danni e i tempi di adempimento o liquidazione.
Restano ferme, anche in relazione alla gestione e liquidazione dei Sinistri, le disposizioni del “Regolamento Allianz Ultra”, richiamato all’articolo 1.2, applicabili ai casi in cui il Sinistro dovesse essere denunciato in vigenza delle condizioni di assicurazione previste da una edizione di Allianz Ultra successiva alla presente edizione.
DANNI AL CONTENUTO
Art. 6.1 – Obblighi
In caso di Xxxxxxxx, il Contraente o l'Assicurato o altro soggetto per conto degli stessi deve:
a) fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell’art. 1914 codice civile;
b) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'Attività dichiarata;
c) presentare denuncia di Xxxxxxxx all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa o all'Impresa, entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 codice civile;
d) per xxxxxxxx conseguenti ad Incendio, Esplosione, Xxxxxxx ed eventi socio-politici effettuare, entro 5 giorni dal Sinistro o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza, formale denuncia all'Autorità competente inviandone copia all'Impresa.
L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a) e c) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 codice civile.
Il Contraente o l’Assicurato deve inoltre:
n conservare e custodire tracce, indizi e quanto residuato dal Sinistro fino a liquidazione del danno, ovvero fino a diversa comunicazione dell'Impresa antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto a compensi o Indennità;
n predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose assicurate colpite dal Sinistro;
n mettere a disposizione dell'Impresa i locali, registri, conti, fatture e qualsiasi documentazione atta alle operazioni peritali. In caso di danno alle Merci deve mettere altresì a disposizione dell'Impresa la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende manifatturiere, anche la documentazione dettagliata del costo relativo alle Merci colpite da Sinistro, sia finite sia in corso di lavorazione;
n denunciare ai debitori o esperire, qualora ricorra il caso, le procedure di ammortamento nel caso di distruzione di titoli di credito (è fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese).
Art. 6.2 – Altre coperture assicurative presso altri assicuratori
In caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 codice civile.
Nel caso di esistenza di altre coperture assicurative per lo stesso rischio, il Contraente o l’Assicurato può chiedere l'intero Indennizzo a uno solo degli assicuratori, il quale ha diritto di regresso nei confronti degli altri per l’Indennizzo corrisposto. In caso di richiesta all’Impresa, la stessa provvede al pagamento dell’Indennizzo calcolandolo in base alle condizioni della presente copertura assicurativa, al netto di eventuali Scoperti e/o Franchigie.
Art. 6.3 - Servizio di salvataggio e risanamento
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Il Contraente o l'Assicurato ha la facoltà di attivare, in caso di Sinistro in cui siano state coinvolte le Cose assicurate, l'erogazione - da parte di un'azienda specializzata - di servizi di pronto intervento per l'esecuzione delle operazioni necessarie al salvataggio e risanamento delle Cose assicurate danneggiate dal Sinistro.
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A fronte di un evento indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa, i servizi di salvataggio e risanamento potranno essere attivati utilizzando il numero verde dell'Impresa
800/686868
attivo tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24, tramite il quale si verrà messi direttamente in contatto con l'azienda specializzata. Il personale inviato dall'azienda specializzata provvederà ad identificare e coordinare, con la collaborazione e in accordo con l'Assicurato, tutte le azioni necessarie a limitare l'entità del danno per consentire una più rapida ripresa dell'attività, quali a titolo esemplificativo: salvataggio mediante deumidificazione, salvataggio mediante "stop corrosion", salvataggio mediante decontaminazione chimica, utilizzo di gruppo elettrogeno. L'azienda specializzata provvederà, inoltre, sempre con la collaborazione e in accordo con l'Assicurato, alle necessarie ulteriori opere di bonifica e di risanamento delle Cose assicurate.
In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa, i costi sostenuti dall'Assicurato verranno rimborsati dall'Impresa in conformità alle condizioni del contratto.
In caso di Sinistro non indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa, l'Assicurato potrà comunque, a sue spese, avvalersi dell'azienda specializzata. Resteranno a carico dell'Impresa i soli costi relativi al diritto di chiamata dell'azienda specializzata.
A termini dell'art.1914 codice civile, le spese sostenute dall'Assicurato ai soli fini di salvataggio, saranno rimborsate dall'Impresa.
Art. 6.4 - Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato direttamente dall'Impresa, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata.
In caso di disaccordo, le parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando un proprio perito da nominare con apposito atto.
Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone che possono intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.
Se i periti non sono concordi, le parti devono procedere di comune accordo alla nomina di un terzo perito, da nominare con apposito atto. Se manca l'accordo tra le parti sulla nomina del terzo perito, la nomina, anche su istanza di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale più vicino alla residenza dell'Assicurato.
Ciascuna delle parti sostiene gli onorari e le spese del proprio perito, mentre quelli del terzo perito sono ripartiti a metà.
Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Art. 6.5 – Mandato dei periti
I periti devono:
a) accertare circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente articolo 6.1 “Obblighi”;
c) verificare al momento del Sinistro l'esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate e stimare, secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 2.6.4 “Criteri per la determinazione delle Somme assicurate”, il valore delle Cose assicurate illese o colpite da Sinistro;
d) procedere alla definizione del danno secondo i criteri di cui all’articolo 6.6 “Determinazione del danno”.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai sopraindicati punti c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.
Art. 6.6 - Determinazione del danno
In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa, l'ammontare del danno e del relativo Indennizzo si determinano, partita per partita, all'atto del Sinistro e fermo quanto previsto dal successivo articolo 6.7 “Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra partite assicurate”, della presente copertura assicurativa, con i criteri di seguito riportati.
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Macchinario (tranne Beni ed effetti personali, Valori e Preziosi, Cose particolari, Cose pregiate aventi anche valore artistico):
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1) si stima il Valore a nuovo;
2) si stima il Valore allo stato d'uso degli stessi deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
3) si determina la differenza, eventualmente esistente, fra i valori di cui ai punti precedenti, denominata supplemento d’Indennità.
Si procede con l'indennizzare il Sinistro in base al Valore allo stato d'uso. Il pagamento del supplemento di Indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo ed avverrà, in un'unica soluzione, purché questo sia documentato, ed avvenga entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
Fermo quanto previsto dal successivo articolo 6.7 “Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra partite assicurate”, se le Somme assicurate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio alle rispettive partite risultano:
n superiori od uguali al rispettivo Valore a nuovo, il supplemento di Indennità è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
n inferiori al rispettivo Valore a nuovo ma superiori al Valore allo stato d'uso, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a Valore a nuovo, il supplemento di Indennità viene ridotto proporzionalmente nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
n uguali o inferiori al Valore allo stato d'uso, il supplemento di Indennità diventa nullo.
In caso di coesistenza di più coperture assicurative agli effetti della determinazione del supplemento di Indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle coperture assicurative stesse.
Merci
Si stima, al momento del Sinistro, il Costo commerciale o il Costo industriale delle Cose assicurate colpite da Sinistro e la spesa necessaria per riparare le Cose assicurate danneggiate, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui. Se le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.
Se indicato in Scheda tecnica di Ambito di rischio, ai fini della presente copertura assicurativa, le Merci sono assicurate a Primo Rischio Assoluto.
Sempreché in Scheda tecnica di Ambito di rischio sia richiamata la condizione “Assicurazione al prezzo di vendita di Merci a magazzino già vendute (Selling price)”, l'Impresa, in caso di Sinistro indennizzabile ai sensi delle garanzie previste dalla presente copertura assicurativa che abbia colpito le Merci presenti nell'Ubicazione indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio (escluse quelle di terzi) vendute in attesa di consegna, indennizzerà le Merci stesse in base al prezzo di vendita concordato, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna.
Se il prezzo di vendita concordato superasse il corrispondente valore di mercato si applicherà quest'ultimo. La presente pattuizione è operante a condizione che:
n le Merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti Merci illese;
n l'avvenuta vendita risulti comprovata per iscritto tramite atti o documenti di data certa.
La presente pattuizione non è operante se richiamata la garanzia aggiuntiva “Indennità da interruzione di attività” o in caso di presenza di specifica copertura assicurativa danni indiretti.
Per quanto riguarda gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori dei clienti, qualora fosse esperita azione di rivalsa da altro assicuratore nei confronti dell'Assicurato, la presente copertura assicurativa sarà operante fino alla concorrenza della Somma assicurata, al netto di quanto eventualmente già indennizzato per effetto dell'art. 1910 codice civile, sempreché il danno sia indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa.
L'Indennizzo per la riparazione di una Cosa danneggiata non potrà in alcun caso superare il Valore allo stato d'uso.
Beni ed effetti personali, Cose pregiate aventi anche valore artistico, Preziosi
Si stima il Valore allo stato d’uso delle Cose colpite dal Sinistro e la spesa necessaria per riparare o sostituire le Cose assicurate danneggiate, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui.
L'Indennizzo per la riparazione di una Cosa danneggiata non potrà in alcun caso superare il Valore allo stato d'uso.
Quando le Cose assicurate abbiano valore storico/artistico, si stima il valore che le Cose avevano al momento del Sinistro sul luogo del Sinistro, di seguito Valore commerciale, avendo a riferimento ogni autorevole attestazione di settore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, stime di esperti di comprovata professionalità, pubblicazioni di settore accreditate, quotazioni di rilevanti case d'asta, senza tenere conto del deprezzamento o di ogni altra circostanza concomitante.
In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa, l'ammontare del danno e del relativo Indennizzo si determinano, per ciascuna Cosa, al momento e sul luogo del Sinistro e, fermo quanto disposto dall'articolo
6.7 “Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra partite assicurate”, con i criteri di seguito riportati:
a) in caso di distruzione o di perdita totale, l'Impresa pagherà una somma pari al Valore commerciale;
b) in caso di danneggiamento, l'Impresa pagherà il solo costo di restauro o ripristino, previo accordo e con il consenso dell'Impresa, escluso qualsiasi deprezzamento della Cosa danneggiata, intendendosi per tale la differenza tra il Valore commerciale che la Cosa danneggiata aveva al momento e nel luogo del Sinistro ed il Valore commerciale della stessa, nel medesimo luogo, dopo e conseguentemente al Sinistro.
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Qualora la Cosa assicurata sia parte di un insieme o di una Collezione l'indennizzo come sopra determinato terrà conto esclusivamente della singola Cosa restando quindi escluso anche il deprezzamento dell'insieme o della Collezione.
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L'indennizzo per il restauro o il ripristino della Cosa danneggiata non potrà in nessun caso superare il Valore commerciale determinato secondo i criteri sopra esposti.
Il valore dichiarato per le Cose assicurate non costituisce “stima accettata” secondo quanto stabilito dall'art. 1908 codice civile.
Cose particolari:
n per gli Archivi e i Modelli e stampi si tiene conto del solo costo del materiale e delle operazioni manuali, informatiche e meccaniche per il rifacimento, riparazione o ricostruzione delle Cose assicurate colpite da Sinistro, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico o scientifico. L'Indennizzo del danno avrà luogo a rifacimento, riparazione o ricostruzione ultimata e sarà limitato alle spese effettivamente sostenute entro il limite di 12 mesi dalla data del Sinistro;
n per i Supporti dati si tiene conto del costo di riacquisto delle Cose assicurate colpite da Sinistro, nonché delle spese necessarie per la ricostituzione dei dati contenuti negli stessi (memorizzati nell'ultima copia di sicurezza, purché non danneggiata dal Sinistro), deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui. L'Indennizzo del danno avrà luogo a ricostituzione ultimata e sarà limitato alle spese effettivamente sostenute entro 12 mesi dalla data del Sinistro. Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro il termine indicato, l'Indennizzo riguarderà le sole spese per il riacquisto dei supporti dati privi d'informazioni;
n per i Droni si tiene conto del Valore allo stato d'uso deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui.
L'Indennizzo per la riparazione di una Cosa danneggiata non potrà in alcun caso superare il Valore allo stato d'uso.
Lastre
Sono rimborsate le spese sostenute per la sostituzione delle Lastre assicurate distrutte e quelle necessarie per riparare o sostituire le Lastre assicurate danneggiate, comprese le spese per la rimozione, trasporto e posa in opera, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui.
Merci in refrigerazione:
L'Indennizzo viene corrisposto qualora il mancato o anormale mantenimento della temperatura abbia avuto come conseguenza un deterioramento delle Merci assicurate tale da impedirne lo smercio e/o l'utilizzo.
A tale riguardo, anche in osservanza a quanto stabilito dal D.L. n. 70/2011 convertito in legge n. 106/2011e successive modifiche e/o integrazioni, si precisa quanto segue:
n per lo smaltimento di Merci di valore fino ad Euro 10.000, l'Assicurato deve fornire l'autocertificazione che attesti le operazioni di distruzione delle Merci stesse;
n per lo smaltimento di Merci di valore superiore ad Euro 10.000, l'Assicurato deve fornire il verbale/certificazione (predisposti da pubblici funzionari, dal personale della Guardia di Finanza o dal notaio) che dimostri la distruzione delle Merci stesse, secondo le modalità contenute nella Circolare Ministeriale n. 193/E del 1998 e successive modifiche e/o integrazioni.
Valori:
Si determina il valore nominale del denaro e delle carte valori e si sommano le spese relative alla procedura di ammortamento relativa ai titoli di credito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6.11 “Limite massimo di Indennizzo”.
Per i danni relativi ai titoli di credito, l'Assicurato deve dimostrare di avere esercitato tutti i diritti e le azioni allo stesso spettanti a norma di legge per la realizzazione del credito risultante dal titolo. L'Impresa indennizza il danno accertato dai periti a seguito dell'esercizio, totalmente o parzialmente infruttuoso, di tali adempimenti, ma il pagamento potrà avvenire solo dopo la scadenza dei titoli stessi.
Per gli effetti cambiari, l'Indennizzo è limitato a quegli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.
Spese, oneri e onorari rimborsabili conseguenti a eventi indennizzabili
Le spese, gli oneri e gli onorari rimborsabili sono solo quelli sostenuti perché strettamente necessari in relazione all'evento accaduto, solo se sono documentati e sono effettivamente sostenuti entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
Determinazione dell'Indennità da interruzione di attività
Relativamente alla garanzia aggiuntiva “Indennità da interruzione di attività”, la misura massima dell'Indennità giornaliera corrisposta è determinata dal rapporto tra il trenta per cento del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso prima del Sinistro e in particolare del fatturato generato dall'Ubicazione assicurata con la presente copertura e il numero di giorni annui stabilito convenzionalmente in 365 giorni.
L'importo così determinato non potrà eccedere la Somma assicurata (massima Indennità giornaliera) riportata in Scheda tecnica di Ambito di rischio che verrà erogata per il numero di giorni di effettiva interruzione con il massimo della durata indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio. Qualora la Somma assicurata dovesse eccedere l'importo determinato con i criteri sopra riportati, l'Indennità giornaliera che verrà corrisposta non potrà superare tale importo.
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In caso di interruzione parziale dell’Attività dichiarata, la misura dell’Indennità verrà ridotta della metà.
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Art. 6.7 - Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra partite assicurate:
Se dalle stime effettuate al momento del Sinistro risulta che il valore delle Cose assicurate, escluse le Cose poste sottotetto a fabbricati di terzi in ubicazioni diverse da quelle dichiarate nella Scheda tecnica di Ambito di rischio e quelle assicurate a Primo rischio assoluto in deroga all'art. 1907 codice civile, determinato secondo i criteri di cui all'articolo
2.6.4 “Criteri per la determinazione delle Somme assicurate” eccede la Somma assicurata alla rispettiva partita, separatamente considerata, l'Impresa risponde del danno in proporzione del rapporto fra la Somma assicurata e il valore risultante al momento del Sinistro.
Tuttavia l'Impresa rinuncia all'applicazione della suddetta proporzionale, qualora l'eccedenza riscontrata al momento del Sinistro risulti, partita per partita, non superiore al 10%, elevato al 20% se richiamata in Scheda tecnica di Ambito di rischio ed operante la condizione di cui all'articolo 7.2 “Adeguamento automatico annuale”. Qualora detto limite venga oltrepassato, si applica la Regola proporzionale esclusivamente per l'eccedenza rispetto a detta percentuale.
Inoltre, solo agli effetti del disposto di cui all'art. 1907 del codice civile, se le Somme assicurate alle partite “Macchinari, attrezzature e arredi” o “Merci”, al momento del Sinistro risultano maggiori di quelle accertate, le Somme assicurate in eccedenza vengono assegnate alle partite “Macchinari, attrezzature e arredi” o “Merci” per le quali, al contrario, risulta una insufficienza di valore assicurato.
Questa compensazione non è possibile con la partita “Merci” a Primo rischio assoluto o con la partita “Merci” in aumento temporaneo quando la garanzia relativa a quest'ultima è riferita a periodo diverso rispetto a quello in cui è avvenuto il Sinistro.
Art. 6.8 - Liquidazione a Primo rischio assoluto, acconto sull'importo da liquidare
A condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro:
n per le garanzie prestate nella presente copertura assicurativa a Valore intero, l'Assicurato ha diritto di ottenere la liquidazione del danno a Primo rischio assoluto, fino alla concorrenza del 10% della somma dei capitali assicurati alle partite “Macchinari, attrezzature e arredi” e “Merci” e fino al limite massimo di Euro 5.000.
La presente condizione non è operante:
- nel caso di esistenza al momento del Sinistro di polizze stipulate con altre Compagnie sulle medesime Cose assicurate e per i medesimi rischi;
- qualora l'importo complessivo del danno (determinato secondo quanto previsto all’articolo 6.6 “Determinazione del danno”) sia superiore al 10% della somma complessivamente assicurata alle partite “Macchinari, attrezzature e arredi” e “Merci”, o comunque superi il limite massimo complessivo di Euro
5.000. Questo limite è da considerarsi già al netto di eventuali Franchigie;
n in previsione di un Indennizzo complessivo pari almeno ad Euro 25.000, l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione dell’Indennizzo, il pagamento di un anticipo.
Se è aperto un procedimento giudiziario relativo al Sinistro, è facoltà dell'Impresa posticipare il pagamento dell'anticipo dell'Indennizzo fino alla conclusione del procedimento stesso.Tuttavia l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'anticipo dell'Indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria se presenta una fideiussione bancaria di gradimento all'Impresa, con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, se dal certificato di chiusura dell'istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, emerge una causa di decadenza della copertura assicurativa o del diritto all'Indennizzo.
Il pagamento di tale anticipo verrà effettuato dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
L'acconto non potrà comunque essere superiore al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite e fino ad un massimo di Euro 1.000.000.
La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se il criterio di valutazione del Valore a nuovo non esistesse.
Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'Indennizzo.
Art. 6.9 - Estensione a macchinari, attrezzature e arredi in leasing (Cose in leasing)
Sempreché in Scheda tecnica di Ambito di rischio sia richiamata la condizione “Estensione a macchinari, attrezzature e arredi in leasing (Cose in leasing)”, fermo quanto previsto agli articoli 6.6 “Determinazione del danno” 6.7 “Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale, compensazione tra partite assicurate”, l'Impresa copre l'Assicurato per le somme che questi sia tenuto a corrispondere a seguito dell'esercizio del diritto di surroga (art. 1916 codice civile) da parte di terzi per i danni subiti dalle Cose assicurate oggetto di locazione finanziaria, che siano assicurate con la presente copertura assicurativa per gli stessi eventi.
Art. 6.10 – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Impresa. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà d'impugnazione.
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L'Indennizzo liquidato a termini della presente copertura assicurativa non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 6.11 – Limite xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx
Salvo quanto previsto dall'art. 1914 codice civile, in nessun altro caso l'Impresa può essere tenuta a pagare per ciascun Sinistro Indennizzi maggiori delle Somme assicurate, partita per partita.
Art. 6.12 – Termini di Indennizzo
L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'Indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro lo stesso termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'Indennizzo.
Su richiesta dell'Assicurato tale disposto verrà applicato per ciascuna partita della presente copertura assicurativa singolarmente considerata come se, ai soli fini di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una copertura assicurativa distinta.
Se è aperto un procedimento giudiziario relativo al Sinistro, è facoltà dell'Impresa posticipare il pagamento dell'Indennizzo fino alla conclusione del procedimento stesso. Tuttavia l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'Indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria se presenta una fideiussione bancaria di gradimento all'Impresa, con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, se dal certificato di chiusura dell'istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, emerge una causa di decadenza della copertura assicurativa o del diritto all’Indennizzo.
Ogni pagamento è effettuato salvo opposizione da parte di creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari sulle cose assicurate, così come indicato nell'art. 2742 codice civile.
Art. 6.13 - Sistemi di protezione dell'impianto elettrico difformi dalle dichiarazioni contrattuali
A condizione che il Contraente abbia reso informazioni relative all’adozione di sistemi di protezione da sovratensioni, riscontrabili in Scheda tecnica di Ambito di rischio, qualora in caso di Sinistro che interessi la garanzia Fenomeno elettrico, relativamente all'Impianto al servizio del Macchinario danneggiato, si accerti l'assenza o la mancata corrispondenza dei sistemi di protezione adottati rispetto alle dichiarazioni contrattuali, o qualora i sistemi di protezione esistano ma non siano regolarmente funzionanti, l'Impresa applicherà gli Scoperti riportati nella tabella a seguire:
SPD - Classe dichiarata | SPD - Classe rilevata | Scoperto |
Classe III | Classe II | 10% |
Classe III | Classe I | 20% |
Classe III | Assente o non funzionante | 30% |
Classe II | Classe I | 10% |
Classe II | Assente o non funzionante | 20% |
Classe I | Assente o non funzionante | 10% |
ASSISTENZA
Art. 6.14 - Obblighi
In caso di Xxxxxxxx, il Contraente o l'Assicurato o altro soggetto per conto degli stessi è tenuto ad avvisare telefonicamente la Centrale Operativa tramite il:
n numero verde 800/686868 dall'Italia; n numero +39 02/26.609.380. comunicando:
n il tipo di assistenza che vuole richiedere;
n il cognome e il nome o la denominazione sociale;
n il codice fiscale o la partita IVA;
n il numero della copertura assicurativa;
n l'indirizzo e il luogo da cui chiama;
n il recapito telefonico;
n l'ubicazione dei locali adibiti all'Attività per i quali si chiede l'intervento, se è necessaria in relazione alla prestazione che vuole richiedere.
Art. 6.15 - Altre coperture assicurative presso altri assicuratori
Nel caso in cui l'Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l'intervento di un altro assicuratore, le prestazioni previste dalla presente copertura assicurativa sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'assicuratore che ha erogato direttamente la prestazione. In ogni caso, i costi verranno risarciti complessivamente una volta sola.
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Art. 6.16 - Disposizioni e limitazioni comuni a tutte le garanzie
In relazione a tutte le garanzie di assistenza prestate:
a) la Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge;
b) le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate;
c) la Centrale Operativa non è tenuta a pagare Indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
d) la Centrale Operativa tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino agli importi stabiliti nelle singole prestazioni. Eventuali eccedenze rispetto a tali importi, resteranno a carico dell'Assicurato;
e) il diritto alle prestazioni di assistenze decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del Sinistro;
f) la Centrale Operativa fornisce le prestazioni solo qualora il titolare dell'Attività dichiarata oppure una persona da esso designata ed in possesso delle chiavi dei locali adibiti all'Attività dichiarata, possa presenziare durante i lavori di ripristino.
Art. 6.17 - Spese sostenute dall'Assicurato
La richiesta del rimborso delle spese sostenute e autorizzate dalla Centrale Operativa deve essere inviata, insieme ai documenti giustificativi in originale, a:
AWP P&C S.A. rappresentanza generale per l'Italia Ufficio liquidazione sinistri assistenza
Casella postale 302
Xxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx (XX)
L'Assicurato, inoltre, per facilitare la pratica di rimborso, deve:
n farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla richiesta di assistenza, il numero di autorizzazione necessario per ottenere il rimborso;
n trasmettere, insieme ai documenti giustificativi, il codice IBAN del conto corrente sul quale vuole ricevere il bonifico.
Art. 6.18 - Limitazioni di responsabilità
La Centrale Operativa non può essere ritenuta responsabile di:
n ritardi conseguenti a un proprio mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito o da causa di forza maggiore;
n errori dovuti a inesatte comunicazioni/informazioni ricevute dall'Assicurato.
7. PREMIO
Art. 7.1 - Pagamento del premio
Il Premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto. E’ possibile chiedere il frazionamento mensile, trimestrale, semestrale con una maggiorazione del Premio, rispettivamente del 5,6%, 5% e 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.
Il Premio può essere pagato tramite:
1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’Impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) Euro annui per ciascun contratto.
Nel caso di frazionamento mensile il Premio assicurativo viene versato esclusivamente con procedura SDD o addebito su carta di credito, secondo le seguenti modalità:
n Procedura SSD
Per la prima rata di Premio valgono le modalità sopra indicate.
Dalla seconda rata in poi, il Premio viene corrisposto mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit). Per attivare tale procedura il Contraente deve autorizzare l’Impresa ad addebitare i Premi sul rapporto di conto corrente intrattenuto con la propria banca, i cui estremi vengono comunicati all’Impresa con la sottoscrizione di apposita delega SDD.
n Addebito su carta di credito
Per il primo pagamento il Contraente deve utilizzare esclusivamente la carta di credito necessaria anche per attivare il pagamento ricorrente. Dal secondo pagamento in poi, il Contraente deve autorizzare l’Impresa a richiedere, di volta in volta e salvo buon fine, il corrispettivo dovuto in base alle coperture sottoscritte con il presente contratto sulla carta di credito utilizzata per effettuare il primo pagamento.
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Il Premio è comprensivo delle imposte.
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Art. 7.2 - Adeguamento automatico annuale (Valido ed operante solo se espressamente richiamato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio) (Non valido per le garanzie di assistenza)
Le Somme assicurati, i Limiti di indennizzo (non espressi in percentuale) e il Premio, previsti nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, sono aumentati del 2,5% ad ogni rinnovo annuale o, in alternativa, della percentuale - solo se superiore
- calcolata rapportando l’“indice ISTAT di riferimento annuale” (relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio) all’“indice ISTAT mensile” immediatamente precedente (“indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati” pubblicato dall’ISTAT). Se l’indice ISTAT non è disponibile, l’Impresa può utilizzare un indice equivalente ma deve avvisare il Contraente.
Si precisa che sono esclusi da tale adeguamento gli Scoperti e le Franchigie eventualmente previsti e indicati nella suddetta Scheda tecnica di Ambito di rischio.
Art. 7.3 - Riduzione di Premio per durata poliennale (Valido solo in caso di durata pari o superiore a 2 anni e se è stata applicata una riduzione al Premio di tariffa)
La copertura assicurativa ha durata poliennale e il Premio è stato determinato, secondo quanto previsto dall'art. 1899 codice civile, in misura ridotta, indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, rispetto a quello dovuto per questo stesso tipo di copertura nell’ipotesi in cui avesse durata annuale. Ferma la riduzione per poliennalità, si precisa che il Premio complessivo potrebbe comunque variare per gli effetti dell'adeguamento di cui all'articolo 7.2 “Adeguamento automatico annuale”, qualora richiamato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
Art. 7.4 - Rimborso del Premio in caso di recesso di Sinistro
Nell’ipotesi in cui l’Impresa eserciti, ove consentito, il diritto di recesso per Sinistro previsto all’articolo 8.5 “Recesso in caso di Sinistro” l’Impresa stessa rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio pagata relativa al Periodo di assicurazione non trascorso e non goduto.
Art. 7.5 - Rimborso del Premio in caso di recesso dalle garanzie
Nell'ipotesi in cui le parti esercitino il diritto di recesso dalle garanzie previsto all'articolo 8.6 “Recesso dalle garanzie” l'Impresa rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio pagata relativa alle garanzie interessate dal recesso per il Periodo di assicurazione non trascorso e non goduto. Nell'ipotesi in cui il Contraente eserciti, ove consentito, il diritto di recesso da tutte le garanzie l’Impresa rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio pagata relativa alla presente copertura assicurativa per il Periodo di assicurazione non trascorso e non goduto.
8. DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA, DISDETTA E RECESSO
Art. 8.1a - Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del premio (Valido nel caso di frazionamento diverso da mensile)
La copertura assicurativa ha effetto dal giorno di decorrenza indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dal giorno del pagamento.
I Premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la copertura assicurativa oppure all'Impresa e sono dovuti per intero anche se sono frazionati in più rate. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, a parziale deroga della disciplina dell’art. 1901 codice civile, la copertura assicurativa resta sospesa dal 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dal giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto dell’Impresa al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell’art. 1901 codice civile.
Art. 8.1b - Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del premio (Valido solo nel caso di pagamento del premio mediante procedura SDD o carta di credito e frazionamento mensile)
La copertura assicurativa ha effetto dal giorno di decorrenza indicato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dal giorno del pagamento.
Qualora sia stata concordata la domiciliazione mensile dei pagamenti mediante addebito in conto corrente o su carta di credito, la domiciliazione degli addebiti si applica ai pagamenti successivi al primo ed in caso di variazione o cessazione dei rapporti di addebito il Contraente è tenuto a darne immediato avviso all’Impresa.
Il Premio è dovuto per l’intera annualità e pertanto, in caso di mancato pagamento di una singola mensilità, l’importo della stessa viene riaddebitato su quella immediatamente successiva e la copertura assicurativa continua a produrre i propri effetti.
Diversamente la copertura assicurativa resta sospesa:
a) dal 30° giorno successivo a quello della scadenza della seconda mensilità, nel caso di mancato pagamento di due mensilità consecutive;
b) dalla prima scadenza mensile successiva all'omesso avviso del Contraente, in tutti i casi di variazione o di cessazione del rapporto di conto corrente o al venir meno del rapporto contrattuale che disciplina l'uso della carta di credito, salvo
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che l'addebito, in questo ultimo caso, venga autorizzato su eventuali altre carte di credito che dovessero essere emesse dallo stesso gestore della carta di credito in sostituzione della carta utilizzata per effettuare il primo pagamento
In entrambi i casi di sospensione la copertura assicurativa produce nuovamente i propri effetti dal giorno in cui il Contraente paga direttamente presso l'Agenzia tutte le mensilità scadute e non pagate, nonché la parte del Premio residuo a completamento dell'annualità; dalla scadenza dell’annualità assicurativa il rapporto contrattuale dovrà intendersi comunque risolto nei termini descritti dal “Regolamento Allianz Ultra”, richiamato all'articolo 1.2.
Art. 8.2a - Tacito rinnovo (Valido solo in caso di durata inferiore a 2 anni)
La copertura assicurativa scade all’ultimo giorno della durata indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
In mancanza di disdetta di una delle parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza, la copertura di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
In caso di domiciliazione periodica dei pagamenti su conto corrente o carta di credito, l'invio di lettera di disdetta da una delle parti comporta la revoca da parte dell'Impresa della delega di addebito sul rapporto di pagamento comunicato dal Contraente.
Art. 8.2b - Tacito rinnovo (Valido solo in caso di durata pari o superiore a 2 anni)
La copertura assicurativa scade all’ultimo giorno della durata indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio.
In mancanza di disdetta di una delle parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza, la copertura è prorogata per un anno e così successivamente.
Trattandosi di copertura poliennale qualora non sia stata prevista una riduzione di premio per poliennalità di cui all’art. 1899 codice civile, al solo Contraente è attribuita la facoltà di recedere anticipatamente alla scadenza di ogni annualità, inviando lettera raccomandata con un preavviso di 15 giorni rispetto alla scadenza annuale.
Art. 8.3 - Deroga al tacito rinnovo (Selezionabile, valido ed operante solo se espressamente richiamato nella Scheda tecnica di Ambito di rischio)
A parziale deroga di quanto previsto dall’articolo 8.2a o 8.2b “Tacito rinnovo”, la presente copertura assicurativa non verrà tacitamente rinnovata alla sua naturale scadenza e pertanto cesserà alla sua naturale scadenza, senza necessità di invio di disdetta. In tal caso non si applicherà il periodo di tolleranza successivo alla scadenza previsto dall’art. 1901 codice civile.
Art. 8.4 - Periodo di carenza delle garanzie aggiuntive “Terremoto” e/o “Alluvione e Inondazione” (Valido se selezionate le garanzie aggiuntive “Terremoto” e/o “Alluvione e Inondazione”)
Fermo quanto previsto all’articolo 8.1a e 8.1b “Decorrenza della copertura assicurativa e pagamento del Premio”, la copertura assicurativa ha effetto dal 20° giorno successivo a quello di decorrenza della copertura assicurativa.
Qualora questa copertura sia stata emessa senza soluzione di continuità in sostituzione o in rinnovo di altra, che era in essere con l’Impresa, riguardante la stessa Ubicazione, le stesse Cose assicurate e le stesse garanzie, gli anzidetti termini operano:
n dal giorno di decorrenza della precedente copertura assicurativa per le garanzie e le Somme assicurate dalla stessa;
n dal giorno di decorrenza di questa copertura assicurativa limitatamente alle diverse garanzie e alle maggiori Somme eventualmente assicurate.
Art. 8.5 - Recesso in caso di Xxxxxxxx
Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato nei termini contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dalla data dell’atto di pagamento o di rifiuto dell’Indennizzo, l’Impresa ha diritto di recedere da questa copertura assicurativa con preavviso di 30 giorni, fermo restando quanto previsto dal “Regolamento Allianz Ultra” richiamato all’articolo 1.2. Nel caso di frazionamento mensile del Premio, il recesso ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al suddetto preavviso di 30 giorni.
La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall’Impresa all’Assicurato e al Contraente qualora quest’ultimo rientri fra i soggetti di cui all’art. 18, comma 1, lettera d-bis di cui al D.Lgs. 206/2005.
Resta inteso che la riscossione dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Xxxxxxxx, o qualsivoglia altro atto dell’Impresa, non può essere interpretato come rinuncia dell’Impresa stessa ad avvalersi della facoltà di recesso di cui a questo articolo.
Art. 8.6 - Recesso dalle garanzie (Valido se selezionata la garanzia “Eventi socio politici, Terrorismo e atti vandalici” e/o le garanzie aggiuntive “Terremoto” e/o “Alluvione e Inondazione”)
Relativamente alle garanzie di cui agli articoli:
n 2.2.2 “Eventi socio politici, Terrorismo e atti vandalici”;
n 2.3.5 “Terremoto”;
n 2.3.6 “Alluvione e Inondazione”;
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alle parti è attribuita la facoltà di recedere dalle garanzie stesse in qualsiasi momento, inviando lettera raccomandata con un preavviso di 15 giorni. L'Impresa provvederà quindi a sostituire il contratto per l'aggiornamento delle garanzie entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso. Se il recesso dalle garanzie avviene da parte dell'Impresa, al Contraente è
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attribuita la facoltà di recedere da tutte le altre garanzie prestate nella presente copertura assicurativa, inviando lettera raccomandata all'Impresa entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di recesso da parte dell'Impresa e nel rispetto del termine di preavviso di 15 giorni e pertanto la copertura cesserà. Nel caso di frazionamento mensile del Premio, il recesso ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio successiva al suddetto preavviso di 15 giorni.
Art. 8.7 - Diritto di ripensamento
Il Contraente, ha diritto di recedere entro 15 giorni dalla sottoscrizione della copertura assicurativa, dandone comunicazione scritta all'Impresa; resta fermo che, in caso di mancato esercizio del diritto di recesso, la copertura assicurativa rimarrà operante secondo le regole di durata sottoscritte.
In caso di esercizio del diritto di recesso, l'Impresa provvederà al rimborso del Premio pagato e non goduto – al netto di imposte e contributi – trattenendo la frazione di Premio relativa al periodo in cui la copertura assicurativa ha avuto effetto.
9. ULTERIORI DISPOSIZIONI
Art. 9.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 codice civile.
Art. 9.2 - Rinuncia al diritto di surrogazione
L'Impresa rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 codice civile verso i terzi se il Contraente o l'Assicurato, a sua volta, non esercita l'azione verso il responsabile.
Art. 9.3 - Altre coperture assicurative presso altri assicuratori
Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza o la successiva stipulazione di altre coperture assicurative per lo stesso rischio.
Art. 9.4 - Altre coperture di Assistenza con l'Impresa
Se sono in vigore altre coperture di Assistenza, emesse dall'Impresa, per la stessa prestazione e per la stessa Ubicazione e/o per lo stesso soggetto, i vari importi di spesa (ore di manodopera, costo dei materiali, xxxxxxx xxxxxxx complessivo) se previsti si sommano.
Art. 9.5 - Aggravamento del rischio
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa.
Art. 9.6 - Dichiarazioni rese all’atto dell’acquisto della copertura e comunicazione di circostanze aggravanti sopravvenute. Buona fede
La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto dell'acquisto delle coperture comprese nel presente Ambito di rischio, non fanno decadere il diritto all'Indennizzo e non portano alla riduzione dello stesso se tali omissioni o inesattezze sono avvenute in buona fede.
L'Impresa ha comunque il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art. 9.7 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 9.8 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente.
Art. 9.9 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)
Nessuna copertura viene fornita dalla presente polizza e l’assicuratore (o i riassicuratori) non sarà tenuto ad alcun Indennizzo o pagamento nella misura in cui tale copertura o Indennizzo o pagamento esponga l’assicuratore (o i riassicuratori) a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni economiche o commerciali, delle leggi o dei regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito, degli Stati Uniti d’America o di qualunque altra legge o normativa nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali.
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Art. 9.10 - Clausola broker (Selezionabile, valido ed operante solo se espressamente richiamato nella Polizza) La gestione della presente copertura assicurativa è affidata alla società di brokeraggio indicata nella Scheda tecnica di Ambito di rischio. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la copertura saranno svolti per conto del Contraente dalla suddetta società di brokeraggio.
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Art. 9.11 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, vale la legge italiana.
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