NUOVO MODELLO CONTRATTUALE
678
2008
Prot. 2075
01/10/2008
Si riporta il testo del notiziario della Confsal n. 162 del 1° ottobre 2008:
Si rendono note le proposte Xxxxxxx, rappresentate per schede sintetiche, sulla riforma del modello contrattuale e sul rinnovo dei contratti nel Pubblico Impiego.
NUOVO MODELLO CONTRATTUALE
Formale disattivazione dell’Accordo del 23 luglio 1993 per le mutate condizioni sociali, economiche, finanziarie e monetarie, definizione di una normativa transitoria di riferimento per i contratti da rinnovare relativi al biennio economico 2008-2009 e al quadriennio 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 (comparti n. 3 e aree della dirigenza n. 6) e formalizzazione e sottoscrizione di un nuovo accordo sul modello contrattuale, in raccordo con mirate politiche dei redditi e fiscali.
Il nuovo modello contrattuale dovrà avere vigenza a decorrere dal 1° gennaio 2010 e essere costruito sulla base dei seguenti elementi sostanziali:
➢ configurazione unica per il settore privato e quello pubblico per cadenza temporale, livelli negoziali, omogeneità della materia negoziale per livello e tasso previsto di inflazione di riferimento negoziale;
➢ vigenza contrattuale di un triennio normativo ed economico, realizzando un perfetto sinallagma fra prestazione e controprestazione e la necessaria simmetria fra parte normativa e parte economica del contratto;
➢ contratto nazionale di categoria (I° livello) con istituti contrattuali che fissano i principi e i criteri generali, i trattamenti economici comuni e la materia negoziale delegata al II° livello;
➢ contratti di II° livello aziendale o territoriale con istituti contrattuali relativi alla materia delegata del I° livello e all’attribuzione delle retribuzioni legate alla produttività (premialità);
➢ raccordo graduale dei contratti di I° e II° livello con le tipologie contrattuali vigenti nei maggiori Paesi dell’Eurozona per ragioni legate al conseguimento dell’obiettivo della reale integrazione europea nel campo del lavoro, all’equità sociale in linea con i Patti Europei e alla possibile mobilità territoriale e professionale nell’Area dell’euro;
➢ tasso di inflazione previsto per il triennio da determinare, in ragione di anno, considerando tutti gli elementi inflattivi endogeni e trovando la necessaria mediazione su quelli esogeni, quali l’energia;
➢ applicazione del tasso di inflazione previsto alla retribuzione media determinata alla scadenza del contratto precedente;
➢ autorità – terza, indipendente rispetto alle parti rappresentanti gli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, alla quale affidare la determinazione scientificamente corretta, la definizione giuridica e la certificazione dell’indice inflattivo di riferimento negoziale;
➢ affermazione del principio del puntuale rinnovo del contratto prima della scadenza del precedente (tre mesi antecedenti la scadenza), superando l’inefficace clausola dell’indennità di vacanza contrattuale, ultimamente di fatto largamente disapplicata;
➢ approfondimento e verifica delle ragioni di fondo dell’eventuale mancato rinnovo contrattuale nella prospettiva dell’apertura negoziale;
➢ garanzia dell’erogazione immediata ed automatica degli adeguamenti retributivi provvisori almeno in rapporto al tasso di inflazione programmato in caso di mancato rinnovo del contratto a distanza di 3 mesi dalla scadenza;
➢ previsione di una sequenza negoziale finalizzata al raccordo del nuovo modello contrattuale con la normativa pubblicistica del federalismo fiscale;
➢ previsione del necessario raccordo del nuovo modello contrattuale con un organico sistema di relazioni industriali basato sulla effettiva e certificata rappresentatività delle Parti sociali.
Un nuovo modello contrattuale incentrato su due livelli negoziali può consentire un’equa defiscalizzazione delle retribuzioni accessorie variabili legate a produttività e merito. Da, qui, anche, la presenza indispensabile al Tavolo del confronto del Governo e dei Responsabili delle Istituzioni Pubbliche territoriali, quali datori di lavoro e titolari delle politiche fiscali, oltreché di tutte le Parti sociali rappresentative.
RINNOVO DEI CONTRATTI 2008-2009 NEL PUBBLICO IMPIEGO
1. superare, in tempi brevi, l’emergenza dei contratti scaduti da oltre 2 anni e 9 mesi (31.12.2005) e non rinnovati (quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007) per le aree dirigenziali e i comparti interessati.
Per i suddetti negoziati è prevista la copertura finanziaria in linea con gli altri contratti rinnovati, tranne per la dirigenza scolastica (area V) per la quale esiste soltanto un “ripetuto” impegno con o.d.g. del Parlamento, anche di quello attuale, in relazione alla colmatura dello scarto retributivo accessorio con l’area I^ (ministeri);
2. affermare – in questa fase transitoria di passaggio dal modello contrattuale 1993 a quello nuovo (2008) – la priorità del rinnovo dei contratti per il biennio 2008/2009 scaduti il 31.12.2007 per tutti i comparti e le aree della dirigenza riportandoli alla data di scadenza omogenea 31.12.2009;
3. la previsione di uno stanziamento aggiuntivo certo nella L. F. 2009 rapportato al tasso di inflazione reale previsto da assumere quale riferimento negoziale, superando la stagione della creatività finanziaria (dividendo dell’efficienza, ecc…);
4. l’inserimento nei testi contrattuali di una clausola di garanzia con la previsione di una sequenza contrattuale finalizzata ad adeguare gli istituti contrattuali ai provvedimenti di legge che potrebbero intervenire sullo stato giuridico del personale del pubblico impiego nel corso della vigenza contrattuale.
▪ RINNOVO CONTRATTI PUBBLICO IMPIEGO
Si comunica che l’Aran ha convocato le Organizzazioni Sindacali rappresentative per martedì 7 ottobre, alle ore 10.00, per l’apertura delle trattative per il rinnovo del CCNL relativo al biennio economico 2008/2009 per il personale del comparto dei Ministeri.
A tutti i più affettuosi saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
Xxxxxxxxxx Xxxxxxx