ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
D E L I B E R A Z I O N E
D E L D I R E T T O R E G E N E R A L E
N. 376 del 07/12/2022
OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione tra questo Istituto e l`Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana per la promozione di azioni a sostegno dei malati di celiachia di cui alla legge n. 123/2005.
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione tra questo Istituto e l`Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana per la promozione di azioni a sostegno dei malati di celiachia di cui alla legge n. 123/2005.
Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della S.S. Affari Generali Anticorruzione e Trasparenza.
Si premette che:
- l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie “opera nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, come strumento tecnico-scientifico dello Stato, della Regione del Veneto, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, delle Province Autonome di Trento e Bolzano ed assicura agli enti cogerenti, ai dipartimenti di prevenzione ed ai servizi veterinari delle rispettive aziende unità sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all’espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione”;
- in particolare, tra i compiti istituzionali – di cui all’art. 3 dell’Accordo sulla gestione dell’IZSVe, approvato dalla Regione del Veneto, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente, con Leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n.5/2015 e n. 5/2015 – provvede alla “ sorveglianza epidemiologica nell’ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche e igiene degli alimenti di origine animale”, nonché alla “effettuazione di ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell’igiene e sanità veterinaria, nella sicurezza alimentare e nutrizione secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle regioni e delle province autonome e di enti pubblici e privati”;
- l’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana ritiene di primaria importanza proseguire nello svolgimento delle azioni per la protezione dei malati di celiachia previste dalla Legge n. 123/2005 “Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia”, ed in particolare dall’art. 4, che prevede che si debba garantire la somministrazione di pasti senza glutine
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nelle mense delle strutture scolastiche, ospedaliere e delle strutture pubbliche, su richiesta dei soggetti che ne hanno diritto, al fine di agevolare il normale inserimento dei celiaci nella vita sociale, anche attraverso un sicuro accesso alla ristorazione collettiva, nonché continuare ad alimentare e sostenere il processo di collaborazione e sinergia con tutti i portatori di interesse che sono impegnati nell’ambito della celiachia, delle intolleranze alimentari e della sicurezza alimentare e nutrizionale, attraverso azioni di consulenza, formazione e informazione rivolti agli operatori del settore alimentare, alle associazioni di categoria, alle scuole e agli altri enti coinvolti, nonché alla popolazione generale;
- l’ULSS n. 2 Marca Trevigiana e l’IZSVe ritengono, pertanto, vantaggiosa una reciproca collaborazione al fine di sviluppare una tematica centrale e strategica come quella di supportare scientificamente ed operativamente un programma di azioni a sostegno dei malati di celiachia, previste anche dal PRP 2020-2025, ed in particolare:
- organizzazione e realizzazione di moduli formativi/informativi sulla celiachia nell’ambito delle attività di formazione e aggiornamento professionale rivolte a ristoratori ed albergatori;
- supporto alla gestione della composizione delle diete speciali, anche attraverso strumenti informatici;
- monitoraggio dell’erogazione dei pasti senza glutine, in particolare in ambito scolastico;
- collaborazioni e sinergie con portatori di interesse (ad es. ristoratori, scuole, ecc.), per garantire la sicurezza alimentare e dare una risposta multidimensionale e pluriprofessionale al paziente celiaco;
- attività di consulenza nutrizionale, comprendente tematiche sulla celiachia;
- è intento comune delle Parti, attraverso la razionalizzazione delle rispettive risorse e nel rispetto dei ruoli istituzionali, perseguire la più ampia collaborazione per la realizzazione delle attività di sanità pubblica legate a promuovere e realizzare azioni a sostegno dei malati di celiachia, intolleranze alimentari, volte a garantire la sicurezza alimentare nella ristorazione pubblica e collettivo-sociale, e promuovere la ricerca scientifica a beneficio della collettività;
Al fine di disciplinare le attività di comune interesse e per regolamentare la reciproca collaborazione, le Parti hanno condiviso, per le vie brevi, lo schema di Convenzione, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii. per la promozione di azioni a sostegno dei malati di celiachia di cui alla Legge n. 123 del 04.07.2022, documento che, si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1).
Con ticket intranet n. 191180/2022, la Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx, dirigente biologo in servizio presso la SCS1 “Microbiologia generale e sperimentale”, in qualità di Responsabile scientifico del progetto, ha richiesto a questa Struttura di procedere con gli adempimenti necessari alla sottoscrizione della convenzione in parola.
In virtù di tale Accordo, in vigore dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2024, eventualmente prorogabile previo accordo scritto tra le Parti, l’IZSVe e l’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana si impegnano a mettere a disposizione le proprie competenze, esperienze e professionalità per lo svolgimento delle attività progettuali specificate all’art. 2 della Convenzione in parola.
Per la realizzazione delle attività in collaborazione, l’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana riconoscerà all’IZSVe un contributo, a titolo di rimborso delle spese sostenute, dell’importo complessivo di €. 73.500,00 – importo fuori campo applicazione IVA, in quanto afferente a costi rimborsati che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 633/72 – da erogarsi secondo le modalità previsto all’art. 5 della Convenzione,
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previa presentazione di apposite relazioni attestanti lo svolgimento delle attività e rendicontazione delle spese sostenute.
Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al Direttore generale quanto segue:
1. di approvare lo schema di “Convenzione per la promozione di azioni a sostegno dei malati di celiachia di cui alla legge n. 123/2005” tra l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx e l’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, rappresentata dal Direttore generale e legale rappresentante, dott. Xxxxxxxxx Xxxxxx, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);
2. di prendere atto che l’accordo di cui al punto che precede avrà decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione e scadenza fissata al 31.12.2024, eventualmente prorogabile tramite accordo scritto tra le Parti;
3. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione dell’Accordo in parola, ai sensi degli artt.
15 e 16 dell’Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie; sottoscrizione che avverrà con firma digitale, ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/1990, come modificato dall’art. 6, comma 5 del D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 9/2014;
4. di autorizzare, pertanto, sin d’ora, l’eventuale proroga del predetto accordo, secondo quanto riportato al punto 2;
5. di dare atto che, a fronte della realizzazione delle attività progettuali descritte nell’art. 2 della predetta Convenzione, l’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana si impegna a riconoscere all’IZSVe il contributo, a titolo di mero rimborso delle spese sostenute, di
€ 73.500,00, - importo fuori campo IVA, in quanto afferente a costi rimborsati che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 633/72 -, da corrispondersi secondo le modalità indicate all’art. 5 della Convezione stessa, previa presentazione di apposite relazioni attestanti lo svolgimento delle attività e rendicontazione delle spese sostenute;
6. di assegnare alla dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx, dirigente biologo in servizio presso la SCS1 “Microbiologia generale e sperimentale” la responsabilità scientifica delle attività di competenza dell’Istituto;
7. di affidare le gestione finanziaria del progetto all’XX Xxxxxxx e Cooperazione Internazionale;
8. di rilevare l’importo di € 73.500,00 derivante dal presente provvedimento al sottoconto 610010401 "Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati - D.Lgs. 194/08 e altro", attribuito pro quota a ciascun esercizio finanziario secondo il criterio di competenza economica”.
IL DIRETTORE GENERALE
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ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della S.S. Affari Generali Anticorruzione e Trasparenza che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 102 del 22 settembre 2020 con il quale è stata nominata la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx quale Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
VISTA la delibera del Direttore generale n. 372 del 14 ottobre 2020 con la quale la dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx è stata nominata Direttore sanitario dell’Istituto.
VISTA la delibera del Direttore generale n. 101 del 10 marzo 2021 con la quale il xxxx.
Xxxxxxx Xxxxxx è stato nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di competenza, espresso ai sensi dell’art. 15 dello Statuto dell’Istituto, adottato con delibera del CdA n. 12 del 24 maggio 2021 e approvato con delibera della Giunta regionale del Veneto n. 1308 del 28 settembre 2021.
VISTO l’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.
D E L I B E R A
1. di approvare lo schema di “Convenzione per la promozione di azioni a sostegno dei malati di celiachia di cui alla legge n. 123/2005” tra l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx e l’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, rappresentata dal Direttore generale e legale rappresentante, dott. Xxxxxxxxx Xxxxxx, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);
2. di prendere atto che l’accordo di cui al punto che precede avrà decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione e scadenza fissata al 31.12.2024, eventualmente prorogabile tramite accordo scritto tra le Parti;
3. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione dell’Accordo in parola, ai sensi degli artt.
15 e 16 dell’Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie; sottoscrizione che avverrà con firma digitale, ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/1990, come modificato dall’art. 6, comma 5 del D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 9/2014;
4. di autorizzare, pertanto, sin d’ora, l’eventuale proroga del predetto accordo secondo quanto riportato al punto 2;
5. di dare atto che, a fronte della realizzazione delle attività progettuali descritte nell’art. 2 della predetta Convenzione, l’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana si impegna a riconoscere all’IZSVe il contributo, a titolo di mero rimborso delle spese sostenute, di
€ 73.500,00, - importo fuori campo IVA, in quanto afferente a costi rimborsati che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 633/72 -, da
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corrispondersi secondo le modalità indicate all’art. 5 della Convezione stessa, previa presentazione di apposite relazioni attestanti lo svolgimento delle attività e rendicontazione delle spese sostenute;
6. di assegnare alla dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx, dirigente biologo in servizio presso la SCS1 “Microbiologia generale e sperimentale” la responsabilità scientifica delle attività di competenza dell’Istituto;
7. di affidare le gestione finanziaria del progetto all’XX Xxxxxxx e Cooperazione Internazionale;
8. di rilevare l’importo di € 73.500,00 derivante dal presente provvedimento al sottoconto 610010401 "Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati - D.Lgs. 194/08 e altro", attribuito pro quota a ciascun esercizio finanziario secondo il criterio di competenza economica”.
Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.
IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole
Il Direttore amministrativo Il Direttore sanitario
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx
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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e che la stessa:
Comporta spesa 🞏 su Finanziamento istituzionale 🞏
Finanziamento vincolato 🞏
Altri finanziamenti 🞏
Non comporta spesa x
ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA
Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget
Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 del dPR n. 62/2013.
dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 00000 XXXXXXX (XX)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 376 del 07/12/2022
OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione tra questo Istituto e l`Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana per la promozione di azioni a sostegno dei malati di celiachia di cui alla legge n. 123/2005.
Pubblicata dal 07/12/2022 al 22/12/2022 Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione Xxxxxxxx Xxxxx
Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx - Servizio Affari generali, anticorruzione e trasparenza Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx - Direzione Amministrativa
Dott.ssa Gioia Capelli - Direzione Sanitaria Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx - Direzione Generale Xxxxxxxx Xxxxx - Gestione Atti
CONVENZIONE TRA L’AZIENDA ULSS 2 E L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DELLE VENEZIE PER LA PROMOZIONE DI AZIONI A SOSTEGNO DEI MALATI DI CELIACHIA DI CUI ALLA LEGGE N. 123 DEL 04/05/2005
TRA
L’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 2 Marca Trevigiana, con sede legale in via Sant’Ambrogio di Fiera n. 37, 31100 Treviso, C.F./ P.IVA 03084880263, nella persona del dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxx in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante, domiciliato per la carica c/o la sede dell’Azienda (di seguito ULSS n. 2), in proprio o mediante soggetto strumentale della stessa
E
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie CF/P.IVA 00206200289, con sede legale in Xxxxx xxxx’Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx (XX), nella persona della dr.ssa Xxxxxxx Xxxxx in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, domiciliata per la sua carica presso la sede di Legnaro (PD), (in seguito per brevità denominato “Istituto” e/o “IZSVe”);
di seguito denominate separatamente anche “la Parte” e congiuntamente “le Parti”
PREMESSO CHE
- l’IZSVe è ente di diritto pubblico e costituisce struttura di eccellenza per l’intero sistema sanitario nazionale e possiede una consolidata esperienza di ricerca che garantisce l’affidabilità scientifica delle proprie strutture;
- l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie “opera nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, come strumento tecnico-scientifico dello Stato, della Regione del Veneto, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, delle Province Autonome di Trento e Bolzano ed assicura agli enti cogerenti, ai dipartimenti di prevenzione ed ai servizi veterinari delle rispettive aziende unità sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all’espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità veterinaria, sicurezza alimentare e nutrizione”.
- in particolare, tra i compiti in capo all’IZSVe, ai sensi dell’art. 3, comma 3, dell’Accordo approvato dalla Regione del Veneto, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano per la gestione dell’IZSVe, rispettivamente con Leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015, rientrano, tra gli altri, alla lett. f) “la sorveglianza epidemiologica nell’ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche e igiene degli alimenti di origine animale” e alla lett. n) “l’effettuazione di ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell’igiene e sanità veterinaria, nella sicurezza alimentare e nutrizione, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome e di enti pubblici e privati”
- L’ULSS n. 2 ritiene di primaria importanza proseguire nello svolgimento delle azioni per la protezione dei malati di celiachia previste dalla Legge n. 123/2005 “Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia”, ed in particolare dall’art. 4, che prevede che si debba garantire la somministrazione di pasti senza glutine nelle mense delle strutture scolastiche, ospedaliere e delle strutture pubbliche, su richiesta dei soggetti che ne hanno diritto, al fine di agevolare il normale inserimento dei celiaci nella vita sociale anche attraverso un sicuro accesso alla ristorazione collettiva, e continuare ad alimentare e sostenere il processo di collaborazione e sinergia con tutti i portatori di interesse che sono impegnati nell’ambito della celiachia, delle intolleranze alimentari e della sicurezza alimentare e nutrizionale, attraverso azioni di consulenza, formazione e informazione
rivolti agli operatori del settore alimentare, alle associazioni di categoria, alle scuole e agli altri enti coinvolti, nonché alla popolazione generale;
- L’ULSS n.2 e l’IZSVe ritengono pertanto vantaggiosa una reciproca collaborazione al fine di sviluppare una tematica centrale e strategica come quella di supportare scientificamente ed operativamente un programma di azioni a sostegno dei malati di celiachia, previste anche dal PRP 2020-2025, ed in particolare:
✓ organizzazione e realizzazione di moduli formativi/informativi sulla celiachia nell’ambito delle attività di formazione e aggiornamento professionale rivolte a ristoratori ed albergatori;
✓ supporto alla gestione della composizione delle diete speciali, anche attraverso strumenti informatici;
✓ monitoraggio dell’erogazione dei pasti senza glutine, in particolare in ambito scolastico;
✓ collaborazioni e sinergie con portatori di interesse (ad es. ristoratori, scuole, ecc.), per garantire la sicurezza alimentare e dare una risposta multidimensionale e pluriprofessionale al paziente celiaco;
✓ attività di consulenza nutrizionale, comprendente tematiche sulla celiachia.
- l’art. 15 della L. n. 241/90 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere, tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice. Un accordo tra amministrazioni pubbliche rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 15 della legge n. 241/1990, ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici.
- tale accordo viene altresì formalizzato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5, comma 6 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) il quale dispone che “un accordo concluso tra due o più amministrazione aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti l’interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;
- è intento comune delle Parti, attraverso la razionalizzazione delle rispettive risorse e nel rispetto dei ruoli istituzionali perseguire la più ampia collaborazione per la realizzazione delle attività di sanità pubblica legate a promuovere e realizzare azioni a sostegno dei malati di celiachia, intolleranze alimentari, volte a garantire la sicurezza alimentare nella ristorazione pubblica e collettivo-sociale, e promuovere la ricerca scientifica a beneficio della collettività;
- le Parti, nei rispettivi ambiti, ritengono che un’attività di collaborazione possa consentire di curare e realizzare le finalità istituzionali di ciascuna di esse con migliore efficacia, economicità ed efficienza, tenuto conto dell’ambito territoriale di competenza;
- la collaborazione tra le Parti sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e risponde ad un interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione di attività nei rispettivi campi di azione;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
ART. 1 OGGETTO
- L’IZSV e L’ULSS n.2 si impegnano a collaborare alla realizzazione del progetto di prosieguo delle azioni a favore dei malati di celiachia e di promozione della sicurezza alimentare supportando scientificamente ed operativamente un programma di azioni a sostegno dei malati di celiachia, previste anche dal PRP 2020-2025.
ART.2 IMPEGNI RECIPROCI
Le Parti operano e collaborano, per propria competenza, per il raggiungimento degli obiettivi descritti nel presente accordo.
L’ULSS n. 2 mette a disposizione le proprie competenze e professionalità anche tramite il coordinamento istituzionale delle attività e, la diffusione dei risultati, in particolare per lo svolgimento delle seguenti attività progettuali:
- organizzare e realizzare moduli formativi/informativi sulla celiachia nell’ambito delle attività di formazione e aggiornamento professionale rivolte a ristoratori ed albergatori;
- monitorare l’erogazione dei pasti senza glutine, in particolare in ambito scolastico;
- sostenere sinergie con portatori di interesse (ad es. ristoratori, scuole, ecc.), per garantire la sicurezza alimentare e dare una risposta multidimensionale e pluriprofessionale al paziente celiaco;
- svolgere attività di consulenza nutrizionale, comprendente tematiche sulla celiachia.
L’IZSVe si impegna a svolgere le attività nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti e dei tempi indicati nel presente accordo, mettendo a disposizione le proprie competenze, esperienze, professionalità e strumentazioni, in particolare per lo svolgimento delle seguenti attività progettuali:
- supportare la gestione della composizione delle diete speciali, anche attraverso strumenti informatici;
- collaborare nel sostenere sinergie con portatori di interesse (ad es. ristoratori, scuole, ecc.), per garantire la sicurezza alimentare e dare una risposta multidimensionale e pluriprofessionale al paziente celiaco;
- supportare nell’organizzazione e realizzazione di moduli formativi/informativi sulla celiachia nell’ambito delle attività di formazione e aggiornamento professionale rivolte a ristoratori ed albergatori.
Le Parti concordano i seguenti indicatori di risultato da raggiungere da parte di IZS:
1. Valutazione e validazione di 200 menù e 50 diete speciali/ anno, richiesti da parte di scuole, case di riposo e Altri enti. Per l’anno 2022 il numero verrà calcolato in quota parte;
2. Messa a disposizione del format (foglio elettronico) da inviare alle scuole per la richiesta di valutazione dei menù e delle diete speciali;
3. Supporto al SIAN nella realizzazione di almeno un corso celiachia rivolto agli operatori del settore alimentare, a partire dall’anno 2023;
4. Valutazione del 100% dei menù e diete speciali elaborati attraverso il ricettario regionale 2.0.
ART. 3 DURATA
Il presente accordo avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso e resterà in vigore fino al 31.12.2024, con possibilità di ulteriore proroga, tramite accordo scritto tra le Parti da comunicarsi almeno 2 (due) mesi antecedenti la naturale scadenza.
ART 4 RECESSO
Le Parti si riservano il diritto di recedere unilateralmente dalla presente convenzione, in qualsiasi momento, con preavviso minimo di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa. Le attività eventualmente in corso dovranno essere portate a conclusione secondo i risultati e gli obiettivi previsti.
ART 5 CONTRIBUTO E TERMINI DI EROGAZIONE
Per la realizzazione delle attività previste nel presente accordo l’ULSS n. 2 riconosce all’IZSVe un contributo per le spese sostenute per un importo massimo di €. 73.500,00 (settantatremilacinquecento/00).
Il contributo potrà essere impiegato per il pagamento di personale coinvolto nelle attività progettuali, materiale di consumo, costi afferenti all’organizzazione di corsi (brochure, stampe, ecc.), missioni, spese generali (max 10%).
Le attività di cui al presente accordo non sono soggette a I.V.A. ai sensi dell’art. 4 D.P.R. n. 633/1972 in quanto afferenti a costi rimborsati da Regione Veneto che non integrano gli estremi di esercizio di imprese. L’importo massimo di €. 73.500,00 (settantatremilacinquecento/00) sarà erogato a mezzo bonifico bancario secondo le seguenti modalità:
- una prima quota, pari €. 8.500 (ottomilamilacinquecento//00), entro il 31/12/2022 alla conclusione delle attività previste per l’anno 2022, a seguito di presentazione da parte dell’IZSVe di una relazione - che attesti il completo svolgimento delle attività definite dal medesimo accordo e di rendicontazione delle spese sostenute;
- una seconda quota, pari €. 32.500,00 (trentaduemilacinquecento//00), entro il 31/12/2023: alla conclusione delle attività previste per l’anno 2023, a seguito di presentazione da parte dell’IZSVe di una relazione annuale che attesti il completo svolgimento delle attività definite dal medesimo accordo e di rendicontazione delle spese sostenute;
- una terza quota, pari €. 32.500 (trentaduemilacinquecento//00), entro il 31/12/2024: alla conclusione delle attività previste per l’anno 2024, a seguito di presentazione da parte dell’IZSVe di una relazione annuale che attesti il completo svolgimento delle attività definite dal medesimo accordo e di rendicontazione delle spese sostenute.
L’ULSS n.2 effettuerà il pagamento a fronte della presentazione da parte dell’IZSVE di note di debito fuori campo IVA.
Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa nota di debito.
ART. 6 RESPONSABILI DELL’ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE
Per IZSVe è nominato Responsabile dell’esecuzione la dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx.
Per ULSS n.2 è nominato Responsabile dell’esecuzione la dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx.
ART 7 UTILIZZO DEI DATI
Le Parti rimarranno esclusive titolari delle conoscenze scientifiche e tecniche, del know how, dei diritti di proprietà intellettuale in possesso alla data della stipula del presente accordo. Gli eventuali risultati realizzati nell’ambito della presente collaborazione saranno in comproprietà delle Parti, in misura paritaria.
Le Parti potranno pubblicare, anche autonomamente i risultati, previo assenso dell’altra Parte. Nella diffusione dei dati, ciascuna delle Parti dovrà menzionare che questi sono il frutto della loro collaborazione. L’eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo. In quest’ultimo caso le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all’espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei dati.
ART 8 UTILIZZO DEL LOGO
Nessuna Parte può utilizzare il nome o il logo dell’altra Parte o il nome dei suoi dipendenti/collaboratori, in ogni pubblicità, nuova release, pubblicazione o pubblicità senza l'espressa autorizzazione scritta dell’altra Parte. Le Parti riconoscono e concordano che tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al logo rimarranno di proprietà esclusiva della Parte proprietaria.
L'utilizzo del logo di una Parte non trasferisce alla Parte utilizzatrice nessun diritto o titolo connesso allo stesso.
ART 9 ASSICURAZIONE E ONERI DI SICUREZZA
Ciascuna delle Parti assicura il proprio personale, propri collaboratori e consulenti, tramite adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni per il caso in cui gli stessi debbano eseguire qualsiasi tipo di attività all’interno dei locali dell’altra Parte, comprese le mere visite e i sopralluoghi. Le Parti si esonerano reciprocamente da ogni responsabilità di cui sopra e garantiscono la manleva da qualsiasi pretesa che le proprie compagnie assicuratrici potranno avanzare nei propri confronti per qualsiasi motivo o titolo.
Le Parti si impegnano a rispettare e a far rispettare all’interno dei propri locali la normativa nazionale e i regolamenti interni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza e salute dei lavoratori. Nel caso in cui i dipendenti, collaboratori o consulenti di una Parte eseguano, previo accordo scritto tra le Parti, qualsiasi attività all’interno dei locali dell’altra Parte – comprese mere visite e sopralluoghi – le stesse si impegnano a far rispettare al proprio personale la predetta normativa.
ART. 10 CONFIDENZIALITA’
Tutte le informazioni scambiate tra le Parti per iscritto, oralmente o in qualsiasi altra forma durante l’esecuzione del presente accordo s’intendono confidenziali. Le Parti si impegnano ad utilizzare le predette informazioni confidenziali unicamente per gli scopi previsti dal presente accordo e garantiscono l’adozione di tutte le misure adeguate ad evitare la diffusione non autorizzata delle informazioni confidenziali.
In nessun caso le Parti potranno rivelare e/o divulgare le Informazioni Confidenziali ricevute se non a quei propri impiegati, dirigenti e/o collaboratori e/o borsisti che abbiano un’effettiva necessità di conoscerle e nella misura strettamente necessaria all’esecuzione del presente Accordo, assicurando altresì che ciascuno di tali soggetti sia soggetto e vincolato a rispettare la riservatezza delle Informazioni Confidenziali ricevute.
Tale dovere di riservatezza vincolerà le Parti anche per i tre anni successivi alla conclusione delle attività, poste in essere in esecuzione del presente Accordo, semprechè le Informazioni non diventino parte del dominio pubblico senza colpa delle Parti.
Resta intesto che non sono qualificabili come Informazioni Confidenziali le informazioni che:
a) siano già di pubblico dominio prima della divulgazione da parte della Parte Divulgante, o diventino di pubblico dominio successivamente al trasferimento dell’informazione da una Parte all’altra per fatto non imputabile alla Parte Ricevente;
b) siano già note o in possesso della Parte Ricevente al momento o prima della divulgazione da parte della Parte Divulgante, come dimostrabile da documentazione antecedente al tempo della comunicazione;
c) siano legittimamente ottenute da una delle Parti ad opera di un terzo che non abbia obblighi di riservatezza;
d) siano sviluppate indipendentemente dalla Parte Ricevente senza uso o riferimento alle informazioni Confidenziali della Parte Divulgante, come dimostrato da documenti o altre prove evidenti in possesso della Parte Ricevente;
e) una Parte debba fornire all’Autorità Giudiziaria o Amministrativa per obbligo imposto da disposizioni legislative o regolamentari, ovvero dalle stesse Autorità Giudiziaria o Amministrativa; in tal caso la Parte destinataria dell’obbligo dovrà tempestivamente informare per iscritto l’altra Parte prima della divulgazione in relazione alla tempistica e ed alle relative modalità; nel caso in cui tale comunicazione preventiva sia oggettivamente impossibile, la comunicazione verrà data immediatamente dopo al fine di limitare il più possibile la diffusione.
ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le Parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento, si impegnano reciprocamente, a trattare e a comunicare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente Accordo ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento generale per la protezione dei dati personali UE 2016/679 e al d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Le parti si impegnano altresì ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a trattare e proteggere tali dati ai sensi della normativa vigente sulla protezione dei dati, e a cooperare in caso di richieste provenienti all’una o all’altra Parte dall’Autorità Garante o dall’Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto del presente accordo.
Ciascuna Parte potrà esercitare i propri diritti di accesso, rettifica e cancellazione, opposizione e diritto alla limitazione del trattamento dei dati personali raccolti dall’altra Parte.
IZSVe può esercitare i propri diritti contattando xxxxxxxxxx.xxxxx0@xxxxxxxxx.xx;
L’ULSS n.2 può esercitare i propri diritti contattando xxx@xxxxxxxxxx.xx;
ART 12 MODIFICHE E COMUNICAZIONI
La presente convenzione potrà essere modificata e derogata solamente per accordo tra le Parti. Tutte le modifiche, deroghe, integrazioni e tutte le ulteriori notifiche o comunicazioni relative alla presente convenzione dovranno essere effettuate mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento ai recapiti sopra indicati (o a diverso recapito successivamente indicato per iscritto) ovvero esclusivamente mediante posta elettronica certificata, laddove l’utilizzo di tale strumento sia obbligatorio per legge.
ART 13 INVALIDITA’ DEL CONTRATTO
L’invalidità, l’inefficacia o la nullità, parziale o totale, di una o più disposizioni del presente accordo non pregiudicherà la validità e l’efficacia di quest’ultimo, salvo che tali clausole abbiano carattere essenziale. Le clausole invalide, inefficaci o nulle dovranno essere sostituite con disposizioni pienamente valide ed efficaci.
ART 14 CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ fatto divieto alle Parti di cedere a terzi, in tutto o in parte, la presente convenzione nonché i diritti e gli obblighi che ne derivano, senza previo consenso scritto dell’altra Parte.
ART. 15 NATURA GIURIDICA
Le Parti espressamente convengono che la natura giuridica del rapporto disciplinato dal presente accordo non è di società, né di associazione, né di lavoro, né di agenzia, né di rappresentanza. Le eventuali clausole di difficile interpretazione pertanto non potranno essere interpretate con riferimento ad alcuno dei rapporti sopra indicati.
ART 16 CONTROVERSIE E LEGGE APPLICABILE
Il presente accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana.
Le Parti si impegnano nello spirito di collaborazione a risolvere e definire in via amichevole eventuali controversie nascenti tra le Parti in merito alla formazione, interpretazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo.
Nel caso di mancata composizione amichevole, tutte le controversie insorte tra le Parti relative all’interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.
ART 17 ONERI PER LA STIPULA E REGISTRAZIONE
In ottemperanza all’art. 15 comma 2 bis della legge n. 241/1990, il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera q-bis) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17.12.2012.
Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del
D.P.R. n.131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione sono a carico del richiedente.
Le ulteriori spese contrattuale e fiscali, compresa l’imposta di bollo che derivano dal presente accordo sono a carico delle Parti per metà, ex art. 2, Allegato A Tariffa Parte I del DPR n. 642/1972.
L’IZSVe assolve l’imposta di bollo, in modo virtuale, ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 – Autorizzazione dell’Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx 0 n. 6069 del 17.01.2013.
L’ULSS 2 si impegna a corrispondere al IZSVe - entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo - un importo pari alla metà dell’imposta complessiva dovuta.
ART 18 NORMA DI RINVIO
Per quanto non previsto nel presente accordo, le Parti concordemente rinviano alle norme del codice civile in materia, in quanto compatibili.
ART 19 NEGOZIAZIONE
La presente convenzione è stata liberamente negoziata tra le Parti e rispecchia la loro volontà, chiaramente e correttamente riportata nel testo contrattuale.
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Il presente atto, è sottoscritto digitalmente.
AZIENDA ULSS n.2
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa. Xxxxxxx Xxxxx
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