CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE
Comune di Civitavecchia
città metropolitana di Roma Capitale
CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CASA DI RIPOSO COMUNALE DENOMINATA
“VILLA SANTINA” - CIG 77088421AA
PARTE I - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Art. 1 - Premessa e inquadramento generale Art. 2 - Destinatari del servizio
Art. 3 - Modalità di accesso e di dimissione dalla struttura Art. 4 - Prescrizioni gestionali generali
PARTE II - SERVIZI OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 5 - Specifiche del servizio
5.1 PRESTAZIONI DI TIPO ALBERGHIERO
5.1.1 Servizi generali
5.1.2 Servizio Ristorazione
5.1.3 Servizio di lavanderia e servizio guardaroba
5.1.4 Servizio pulizia locali
5.2 PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI
5.3 PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE
Art. 6 - Attività integrative attivate dal Concessionario
PARTE III - VALORE E DURATA DELLA CONCESSIONE
Art. 7 - Numero utenti Art. 8 - Rette
Art. 9 - Compartecipazione del Comune alle rette Art. 10 - Spese di gestione a carico del concessionario Art. 11 - Canone concessorio
Art. 12 - Durata della concessione
PARTE IV - PROGETTO GLOBALE E DOCUMENTAZIONE
Art. 13 - Progetto globale Art. 14 - Carta dei servizi
Art. 15 - Corretta tenuta della documentazione amministrativa
PARTE V - PERSONALE
Art. 16 - Xxxxx professionali e relative competenze
16.1 Figure professionali
Art. 17 - Coordinamento e formazione del personale
17.1 Formazione, addestramento e aggiornamento Art. 18 - Clausola sociale
Art. 19 - Osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro e norme sulla sicurezza Art. 20 - Volontariato, tirocini, servizio civile
PARTE VI - STRUTTURA
Art. 21 - Descrizione della struttura
Art. 22 - Specifiche della fornitura arredi e attrezzature Art. 23 - Manutenzioni della struttura
Art. 24 - Manutenzione straordinaria, ristrutturazione adeguamento e messa a norma Art. 25 - Utilizzo della struttura per attività integrative
Art. 26 - Consegna della struttura e avvio dei servizi
PARTE VII - ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Art. 27 - Pareri ed autorizzazioni Art. 28 - Raccolta rifiuti
Art. 29 – Regolamento di gestione
PARTE VIII - VERIFICHE DI CONFORMITA’ E PENALI
Art. 30 - Controlli e vigilanza Art. 31 - Controllo di qualità Art. 32 - Penali
Art. 33 - Esecuzione in danno
PARTE IX - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 34 - Aggiudicazione
Art. 35 - Stipulazione del contratto
Art. 36 - Assicurazioni ed esonero di responsabilità per il committente Art. 37 - Sub concessione e cessione del contratto
Art. 38 - Risoluzione del contratto e recesso Art. 39 - Controversie
Art. 40 - Domicilio del concessionario
Art. 41 - Titolarità del Servizio e trattamento dati personali Art. 42 - Norme finali
Art. 43 - Allegati
PARTE I - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Articolo 1 - Premessa ed inquadramento generale
Il Committente intende procedere all’individuazione di un soggetto per la gestione in concessione della Casa di Riposo comunale “Villa Santina” sita Xxxxxxxxxxxxx, xx xxx Xxxxx xx Xxxxxxx x. 00.
La Casa di Riposo per anziani costituisce un servizio socioassistenziale in grado di rispondere al bisogno di tipo residenziale, tutelare, di autorealizzazione e di inclusione sociale degli anziani, autosufficienti e parzialmente autosufficienti, che richiedono garanzie di protezione nell’arco dell’intera giornata.
Il servizio reso si ispira ai principi di partecipazione, sussidiarietà e si fonda sulla centralità del bisogno del cittadino utente, attraverso la partecipazione delle scelte tra servizi, operatori e destinatari, relativamente alla progettazione, all’organizzazione comune degli interventi ed all’attuazione dei progetti personalizzati di assistenza. Con la titolarità della struttura a carattere residenziale, destinata alle persone anziane autosufficienti, ovvero in condizione di parziale autosufficienza, questo Comune concorre al potenziamento della rete infrastrutturale di servizi per anziani del territorio. Il rapporto in concessione, caratterizzato dalla sostituzione del Concessionario alla Pubblica Amministrazione nell’erogazione del servizio, permette di realizzare un valore aggiunto, sia in termini economici che sociali, in quanto al Concessionario non viene riconosciuto un prezzo per la prestazione, ma solo il diritto ad ottenere la remunerazione dell’attività svolta.
Il presente capitolato disciplina i rapporti tra il Committente e l’appaltatore in relazione alla concessione in uso della Casa di Riposo con capacità ricettiva, al momento, di n. 37 posti.
La Casa di Riposo è una struttura a ciclo residenziale che, in base a quanto definito dall’art. 1, comma 2 lettera c) della L.R. 41/2003 presta servizi socio-assistenziali finalizzati al mantenimento ed al recupero dei livelli di autonomia delle persone anziane ed al sostegno della famiglia, sulla base di un piano personalizzato. La Casa di Riposo è una struttura a prevalente accoglienza alberghiera, nella quale vengono assicurati, oltre alle prestazioni di tipo alberghiero, interventi culturali e ricreativi, nonché servizi specifici a carattere socio-assistenziale al fine di promuovere la partecipazione dell’anziano alla vita sociale del territorio. Il servizio è finalizzato ad assicurare il soddisfacimento dei bisogni primari ed assistenziali, di relazione e socializzazione degli ospiti inseriti e si realizza attraverso programmi di assistenza che prevedono l’integrazione di prestazioni socio-assistenziali e sanitarie con un’attenzione globale ai bisogni ed alle necessità della persona anziana, anche tramite il coinvolgimento, laddove presente, della famiglia e della comunità, secondo le indicazioni della normativa vigente, con particolare riguardo alle disposizioni regionali dettate in materia.
Il Concessionario si impegna a conseguire gli scopi garantendo la necessaria assistenza ed evitando ogni forma di disadattamento e di emarginazione. Tutti i servizi dovranno essere espletati nel pieno rispetto del presente Capitolato, del progetto organizzativo gestionale e delle proposte integrative e migliorative proposte dal concorrente che si aggiudicherà l’appalto.
In particolare il concessionario deve assicurare:
1) prestazioni di tipo alberghiero: alloggio, vitto e servizi generali (lavanderia, stireria, pulizie generali);
2) servizi specifici a carattere socio-assistenziale;
3) prestazioni di carattere socio-sanitario assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio.
Art. 2 - Destinatari del Servizio
I destinatari della Casa di Riposo secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1305/04 e ss.mm.ii. sono gli anziani non necessitanti di assistenza sanitaria e presenza infermieristica per l’intero arco della giornata. La struttura è destinata ad ospitare anziani di ambo i sessi, residenti e non residenti nel
Comune di Civitavecchia. È consentita la possibilità di ospitare anche coppie di coniugi in modo da consentire lo svolgimento di una regolare vita matrimoniale.
È consentito, inoltre, l’inserimento di persone parzialmente autosufficienti che richiedono un livello assistenziale di bassa intensità e che non necessitano di prestazioni mediche ed infermieristiche per l’intero arco della giornata per il mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute e di benessere. Per parzialmente non autosufficiente si intende una persona anziana che sia in grado di compiere con alcuni aiuti e facilitazioni le attività e gli atti della vita quotidiana.
Possono essere accolte ed ospitate persone in condizione di non autosufficienza solamente nel caso in cui il servizio preposto della ASL o il Medico di Medicina Generale accerti che l’assistenza offerta dalla struttura sia confacente ed adeguata alle necessità dell’anziano. La Casa di Xxxxxx non può ospitare in regime residenziale anziani sottoposti a misure cautelari, affetti da patologie psichiatriche o che risultino inidonee alla vita comunitaria per motivi conclamati.
Rapporti con i famigliari
L’anziano accolto nel servizio è portatore di relazioni familiari ed amicali significative per il suo benessere. Riconoscendo l’importanza di tali relazioni è indispensabile che il servizio le consideri fondamentali, sia nella fase di valutazione che in quella di definizione, implementazione e verifica del progetto assistenziale dell’anziano. Prima di procedere ad un inserimento, il Responsabile della Casa di Xxxxxx invita l’anziano e la sua famiglia a prendere visione della struttura e delle attività che il servizio organizza per fornire gli elementi necessari di conoscenza che determinano una scelta consapevole e per facilitare un’accoglienza positiva. Il progetto raggiunge i risultati di salute attesi nella misura in cui non solo gli stessi sono stati condivisi da tutti gli “attori” coinvolti, ma anche quando si raggiunge coerenza e continuità tra le azioni intraprese dal servizio. Per raggiungere questo obiettivo il servizio deve costruire un rapporto basato sullo scambio di informazioni, sull’ascolto reciproco e sul coinvolgimento costante delle reti familiari e amicali nella vita del servizio. Le relazioni e le comunicazioni con i parenti vanno curate con continuità. Il Concessionario aggiorna periodicamente i famigliari sull’andamento del progetto e sulle condizioni dell’anziano. Il famigliare deve essere tempestivamente informato su eventi critici improvvisi o particolarmente rilevanti per lo stato di salute psico-fisico dell’anziano, anche in relazione a specifiche segnalazioni contenute nel progetto assistenziale individualizzato (PAI). Deve essere, inoltre, favorito l’accesso libero dei famigliari e degli amici nelle parti comuni della struttura, così come devono essere previsti momenti di coinvolgimento dei medesimi alla vita del servizio, compatibilmente con il rispetto delle regole della vita comunitaria.
Nel Progetto Organizzativo Gestionale di cui all’allegato A) del presente Capitolato devono essere descritte le attività e le modalità di coinvolgimento dei famigliari nelle attività della struttura.
Art. 3 - Modalità di accesso e di dimissione dalla struttura
L’accoglienza nella Casa di Riposo è determinata in base ai bisogni dell’anziano. Gli ospiti sono accolti presso la struttura previa istanza formale da presentare direttamente al Concessionario. Quest’ultimo valuterà le domande per formulare la graduatoria di accesso. L’esito verrà immediatamente comunicato agli interessati. Nello stilare la predetta graduatoria dovranno essere applicati i seguenti criteri, in ordine di priorità:
1. residenza: dovrà essere dato prioritario inserimento agli anziani residenti nel Comune di Civitavecchia e in successione a quelli residenti negli altri Comuni del Distretto 1 Roma 4 (Allumiere, Tolfa e Santa Marinella) ed infine i residenti in altri Comuni;
2. esistenza di particolari condizioni socio-economiche e di protezione sociale che richiedano l’attivazione immediata di servizi residenziali e di tutela, debitamente accertata dal personale della struttura o dai servizi territoriali.
La domanda può essere inoltrata da:
- l’interessato, i famigliari o altra persona tenuta o interessata;
- sulla base di una segnalazione da parte dei Servizi Sociali del Comune o della ASL.
Qualora l’anziano si rivolga personalmente o attraverso i suoi famigliari alla struttura, è compito di quest’ultima prendere contatti con il Servizio Sociale comunale di riferimento ai fini della valutazione della domanda e della presa in carico dell’ospite, qualora sia necessario. Tutti gli atti relativi alla presa in carico e il conseguente Piano Personalizzato Individuale di Assistenza (PAI), elaborato dall’équipe della struttura ed eventualmente in collaborazione con il Servizio Sociale comunale, sono inseriti nella cartella personale dell’ospite.
Qualora la condizione di parziale autosufficienza/non autosufficienza richieda progressivamente un’assistenza più specifica e l’anziano manifesti la volontà di rimanere presso la struttura, la stessa può mantenere l’anziano, adeguando opportunamente lo standard del personale sociosanitario in rapporto alle sue esigenze, ma sempre con prestazioni sociosanitarie che siano assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio, purché, l’ospite mantenga i requisiti previsti dal precedente art.2.
L’anziano è dimesso dalla struttura residenziale su domanda personale o dei famigliari ovvero nel caso in cui le sue condizioni di benessere psico-fisico richiedano forme diverse di assistenza da quelle offerte dalla struttura. In questo caso l’équipe della struttura è tenuta a segnalare il caso all’Unità valutativa multidisciplinare (UVM) del territorio che ha il compito di certificare le condizioni che impongono le dimissioni dell’ospite e dare indicazioni rispetto alla forma di assistenza ritenuta più adeguata. Le competenze atte a certificare lo stato di salute appartengono alle autorità pubbliche di profilo prettamente sanitario (Medico di base dell’assistito; ASL del territorio).
Nelle more dell’espletamento della procedura per il trasferimento in adeguata struttura socio- sanitaria, per gli anziani totalmente non autosufficienti, deve essere predisposto in accordo con la ASL competente, un piano individualizzato di assistenza che preveda:
- accessi domiciliari programmati dal medico di medicina generale dell’assistito;
- eventuali prestazioni sanitarie e socio-sanitarie programmate dal competente servizio ASL qualora sia necessaria anche un’assistenza infermieristica, riabilitativa, domiciliare e specialistica;
- indicazioni in merito ad una maggiore esigenza assistenziale da parte dell’anziano che dovrà essere garantita da una adeguata presenza del personale socio-sanitario.
La permanenza, all’interno della struttura, di ospiti valutati non autosufficienti e non compatibili con il livello assistenziale della Casa di Riposo, oltre i tempi necessari al trasferimento in adeguata struttura socio-sanitaria, comporterà la revoca della concessione.
L’ospite può essere dimesso dalla Casa di Riposo anche per le seguenti motivazioni:
- per contestazioni dovute a gravi inosservanze comportamentali rispetto al Regolamento o alle normali norme di educazione e di corretta convivenza comunitaria;
- nel caso in cui la retta mensile non venisse pagata regolarmente per due volte, sia consecutivamente che nell’arco di sei mesi;
- per inidoneità all’inserimento in struttura residenziale conseguente alla valutazione effettuata dal personale della Casa di Riposo al termine del periodo di osservazione di trenta giorni. Le dimissioni ed i trasferimenti degli ospiti al di fuori della struttura sono concordati con l’ospite stesso e/o con i famigliari e, comunque, sempre nel rispetto dei tempi richiesti per ricevere le cure e l’assistenza necessari al suo benessere psicofisico.
È possibile anche accogliere utenti temporaneamente, al fine di sollevare, per brevi periodi, le relative famiglie dall’attività di cura e di assistenza.
Art. 4 - Prescrizioni gestionali generali
Il Concessionario dovrà assicurarsi che l’attività della giornata sia tale da soddisfare i bisogni assistenziali e di riabilitazione sociale degli ospiti, sopperendo alle difficoltà che la persona anziana incontrerebbe nel provvedervi con la sola propria iniziativa, promuovendo una sempre migliore
qualità della vita e una sempre maggiore inclusione sociale. L’organizzazione delle attività nella struttura deve creare le condizioni necessarie per garantire agli ospiti:
• il rispetto della dignità e della libertà personale, della riservatezza, dell’individualità, della professione religiosa e delle convinzioni politiche;
• pari trattamento per tutti gli ospiti quanto ad accuratezza, professionalità ed umanità, senza distinzione di fede, convinzioni politiche, etnia, sesso e disponibilità economiche;
• il rispetto delle scelte personali anche nell’abbigliamento e nella cura della propria persona;
• un ambiente di vita il più possibile confortevole e stimolante, quanto a ritmi di vita, attività culturali e di svago, nonché a stile di accoglienza;
• coinvolgimento costante delle famiglie, per garantire la continuità dei rapporti familiari;
• promozione dei legami affettivi vecchi e nuovi;
• apertura all’ambiente esterno in modo da favorire l’integrazione sociale;
• possibilità di rientri in famiglia salvo obiettive situazioni di impossibilità o di inopportunità;
• attività di animazione, di tempo libero, ricreative, di integrazione e di raccordo con l’ambiente familiare e sociale di origine, attraverso attività ludiche e relazionali. A tal fine è opportuno elaborare un programma interno delle attività di animazione, con l’indicazione delle modalità di adesione anche ad eventuali iniziative esterne.
PARTE II
SERVIZI OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 5 - Specifiche del servizio
Il Concessionario deve assicurare il soddisfacimento dei bisogni primari ed assistenziali degli ospiti, sopperendo alle difficoltà che l’ospite incontrerebbe nel provvedervi con la sola propria iniziativa nel rispetto dei parametri assistenziali stabiliti dalla normativa vigente in materia.
I servizi che lo stesso dovrà garantire per gli ospiti inseriti in regime residenziale sono di seguito descritti.
5.1 PRESTAZIONI DI TIPO ALBERGHIERO
5.1.1. Servizi generali
a) coordinamento e gestione della Casa di Riposo;
b) servizio di assistenza e tutela degli ospiti 24 h su 24h con personale qualificato;
c) aiuto, supervisione nelle attività di vestizione, di igiene personale, bagno, di assunzione dei pasti e di tutte le attività della vita quotidiana della persona, se necessario, in base alle condizioni psico-fisiche dell’ospite;
d) cura dell’igiene della persona;
e) personalizzazione degli ambienti al fine di creare un luogo accogliente ed il più possibile familiare;
f) servizi di pulizia e conduzione della struttura, delle pertinenze e degli spazi annessi;
g) manutenzione ordinaria della struttura, degli impianti, delle attrezzature e degli arredi;
h) custodia e sorveglianza finalizzata a garantire l’accesso alla struttura da parte dei famigliari o di terzi negli orari consentiti, salvaguardando la sicurezza interna.
5.1.2. Servizio Ristorazione
Il Concessionario dovrà gestire il servizio di ristorazione comprensiva di:
a) fornitura e controllo delle derrate alimentari necessarie alla realizzazione dei pasti;
b) preparazione, dei pasti all’interno della struttura, nel rispetto della tabella dietetica autorizzata dal servizio sanitario della ASL competente;
c) somministrazione della colazione, pranzo, merenda e cena, in orari compatibili alle esigenze della terza età;
d) assicurare pasti e diete speciali, per motivi di salute, prescritti dal medico di fiducia senza costi aggiuntivi a carico dell’utente;
e) fornitura di tovaglie e tovaglioli in carta, piatti, bicchieri e posate in materiale durevole, nonché vassoi ed altre stoviglie ed utensili vari necessari per cucinare, distribuire e consumare i pasti;
f) scodellamento e distribuzione dei pasti;
g) pulizia, sanificazione e riordino di: locale cucina e relativi arredi ed attrezzature, locali refettorio e relativi arredi e attrezzature;
h) raccolta differenziata dei rifiuti con conferimento presso punti di raccolta, secondo le modalità in vigore nel territorio del Comune.
Il servizio di ristorazione dovrà essere conforme alla normativa vigente in materia. A tal fine il Concessionario dovrà:
1) garantire che tutti gli alimenti siano corrispondenti e conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari concernenti l’acquisto, la conservazione, la lavorazione e la distribuzione delle vivande, l’igiene e la sanità delle medesime e delle materie prime da impiegare;
2) erogare i pasti in conformità al sistema di analisi di controllo HACCP, avvalendosi di fornitori in grado di possedere le idonee garanzie, nel rispetto delle norme vigenti in materia;
3) provvedere alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività alle autorità competenti;
4) garantire che il personale interessato alla somministrazione sia formato dal punto di vista igienico-sanitario in ottemperanza al dettato del Reg. CE 852/2004, prevedendo opportuna formazione anche in merito alla gestione del rischio chimico allergeni (competenza per la gestione delle diete speciali in distribuzione del pasto).
Il menu giornaliero sarà determinato secondo una tabella dietetica predisposta dal concessionario e approvata dalla ASL competente. Il menù sarà presentato con cadenza settimanale, con pietanze non ripetitive nel rispetto anche delle tradizioni gastronomiche locali e comunicato in tempo utile agli ospiti attraverso affissione nel locale della sala da pranzo.
5.1.3 Servizio di lavanderia e servizio guardaroba
Il servizio di lavanderia garantisce le seguenti attività:
a) fornitura, lavaggio, stiratura e piegatura di biancheria piana per la Casa di Riposo. A titolo esemplificativo si indicano lenzuola, federe, asciugamani, tovaglie, tovaglioli, tende. Si deve intendere il lavaggio, la stiratura nonché la piccola manutenzione della biancheria piana;
b) pulizia ed igienizzazione dei materassi e dei cuscini, con modalità e tempi rispondenti a garantire il massimo rispetto delle norme igieniche e la buona conservazione dei medesimi;
c) sostituzione/rimborso all’anziano o alla famiglia dei capi smarriti, sciupati o resi inutilizzabili dalla lavatura o dalla stiratura;
d) in occasione particolari (es. Natale, Xxxxxx, ricorrenze) fornire tovagliato che sottolinei l’importanza del giorno di festa;
e) trattare la biancheria piana ed i capi personali degli ospiti con detersivi ed additivi che devono essere a norma di legge, idonei ad assicurare la necessaria morbidezza nonché ad evitare qualsiasi danno fisico agli utenti quali allergie, irritazioni della pelle o altro;
f) disinfezione ottimale dei capi utilizzando i trattamenti più opportuni secondo la tipologia dei medesimi;
g) cambiare la biancheria da letto degli ospiti una volta a settimana e, comunque, ogni qualvolta si rendesse necessario per particolari necessità;
h) lavaggio e stiratura della biancheria e degli indumenti ad uso personale degli ospiti garantendo altresì che i capi risultino sempre in perfetto stato d’uso.
Il servizio dovrà essere svolto con le modalità di seguito specificate:
• il cambio biancheria dovrà avvenire al bisogno e comunque almeno una volta al giorno;
• il lavaggio deve essere eseguito a perfetta regola d’arte, prevedendo anche la riconsegna dei capi perfettamente lavati, asciugati, stirati e piegati;
• gli stessi dovranno essere perfettamente rammendati, completi di bottoni o altri sistemi di chiusura e privi di qualsiasi macchia;
• gli indumenti personali degli ospiti dovranno essere identificabili mediante l’apposizione di xxxxxxxxx interne contenenti le iniziali o simboli;
• il servizio dovrà essere svolto regolarmente, secondo il programma di esecuzione proposto in sede di offerta tecnica.
5.1.4. Servizio pulizia locali
Per assicurare un alto grado di igiene ambientale e per abbattere i rischi di infezione, sempre latenti in strutture comunitarie, nonché per garantire un corretto mantenimento dell’estetica dei luoghi, devono essere assicurati i seguenti interventi:
a) pulizia con frequenza giornaliera, dal lunedì alla domenica, compresi i festivi, per i seguenti locali: camere da letto, servizi igienici, ingressi, parti comuni, scale, soggiorni, cucina;
b) sanificazione cucina e servizi igienici (piastrelle, pavimenti, arredi esterni, sanitari, ecc.) intesa come intervento che, oltre all’azione detersiva della pulizia, impiega un insieme di metodiche per rendere i diversi spazi abitativi privi di rischi che l’eventuale presenza di elementi inquinanti possano determinare;
c) pulizia corpi riscaldanti;
d) disinfezione pavimenti;
e) lavaggio vetri, telai, infissi, davanzali;
f) pulizie a fondo delle camere;
g) spolveratura ad umido di griglie di aspirazione, contro soffittature e apparecchi di illuminazione;
h) aspirazione polvere poltrone in tessuto, divani, sedie;
i) pulizia straordinaria, con lavaggio e sanificazione, di poltrone, divani e tendaggi;
j) interventi di disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione da eseguirsi nei locali di pertinenza interni e nelle aree esterne;
k) lavaggio a fondo di tutti i locali;
Gli orari di intervento devono rispettare le esigenze della struttura data in concessione e, comunque, devono essere tali da non costituire intralcio alle normali attività della struttura o disturbo alla quiete degli ospiti.
Il Concessionario deve provvedere direttamente e, a sue spese, a tutte le prescrizioni previste dal presente Capitolato utilizzando mezzi, attrezzature, prodotti conformi alle vigenti norme di legge e provvedere alla dotazione dei materiali per i servizi igienici quali carta igienica, portarotoli, sapone liquido, asciugamani di carta.
Tutti i materiali occorrenti per l’esecuzione del servizio, quali detergenti, detersivi ed i prodotti necessari alla corretta pulizia, deodoranti, disinfettanti, scope, stracci, aspirapolvere, scale, spazzole per polvere, scovoli per WC, comodini e sedie, spugne per tavoli, scope elettrostatiche, secchi, carrelli, sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti ecc., sono a carico del Concessionario. I detergenti, disinfettanti ed ogni altro prodotto chimico utilizzato devono essere altamente biodegradabili, non nocivi alla salute umana, conformi alle vigenti norme di legge in materia ed usati con le modalità di impiego e dosaggio previste dai produttori. Per ogni prodotto utilizzato devono essere conservate le relative schede di sicurezza per l’eventuale consultazione. I prodotti utilizzati detergenti e sanificanti dovranno essere sempre conservati in armadi chiusi ed essere contenuti nelle confezioni originali. L’impiego di attrezzi e macchinari, la loro scelta, le caratteristiche tecniche devono essere rispondenti allo svolgimento degli interventi programmati nella struttura; devono essere tecnicamente efficienti, mantenuti in perfetto stato e dotati di tutti gli accessori atti a proteggere e salvaguardare l’operatore e i terzi da eventuali infortuni. Tutte le attrezzature dovranno essere conformi a quanto previsto dalle normative antinfortunistiche vigenti. Il Concessionario sarà responsabile della custodia sia delle macchine e attrezzature tecniche che dei prodotti utilizzati.
Il Concessionario assume piena e diretta responsabilità in ordine alla costante esecuzione di controlli ambientali e sul rispetto dei limiti di contaminazione chimica e microbiologica ammessi dalla legge in ogni fase del processo di erogazione dei servizi affidati liberando contestualmente dalla stessa il Committente.
Il personale addetto al servizio di pulizia locali deve:
1) essere a conoscenza delle modalità di esecuzione del servizio stesso secondo le modalità richieste dal presente Capitolato e dovrà essere consapevole dei locali in cui è tenuto ad operare;
2) indossare un idoneo abito da lavoro ed essere dotato di idonee calzature e di tutti i mezzi di protezione predisposti in materia di norme di sicurezza e di infortunistica quali: guanti, mascherine antipolvere ecc.;
3) essere addestrato all’utilizzo dei prodotti e quindi avere una preparazione tecnica;
4) mantenere un contegno irreprensibile e rispettoso nei confronti delle persone con cui venga a contatto, durante l’espletamento del servizio;
5) mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti;
6) essere sostituito qualora, per giustificati motivi, risultasse “incompatibile” con le mansioni da svolgere o con le caratteristiche e le finalità specifiche della Casa di Riposo Anziani.
Nel Progetto Organizzativo Gestionale di cui all’allegato A) del presente Capitolato devono essere descritte le modalità di organizzazione dei servizi di cui al presente articolo.
5.2 PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI
Il Concessionario tramite l’operato degli operatori sociosanitari (OSS) ha la responsabilità primaria delle attività e dei risultati socio-assistenziali realizzati con l’ospite e di massimizzare il grado di integrazione della propria azione con gli interventi sanitari. I bisogni socio-sanitari dell’ospite dovranno essere soddisfatti con una risposta unitaria negli interventi che collochi la persona nella sua globalità al centro del processo di aiuto.
L’équipe della struttura deve predisporre per ogni ospite, entro 15 giorni successivi all’ammissione dello stesso in struttura, un Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) che rilevi le problematiche, i bisogni socio-assistenziali e le esigenze personali emerse nella valutazione inziale ed in cui siano chiaramente specificati azioni, modalità, tipologia e intensità della risposta assistenziale, le singole professionalità coinvolte nella sua attuazione, i compiti specifici del personale impegnato e la loro azione, strumenti e tempi per concorrere al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) mantenimento delle abilità residuali psico-fisiche, cognitive, relazionali e dell’autonomia personale;
b) integrazione ed inclusione sociale attraverso azioni culturali, formative e/o ricreative, di gruppo ed individuali;
c) potenziamento di abilità individuali che favoriscano l’espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
d) mantenimento e valorizzazione delle relazioni umane interne ed esterne alla struttura;
e) sostegno alla fruizione ed all’accesso dei servizi del territorio;
f) disbrigo pratiche previdenziali e/o assistenziali quando non sia possibile coinvolgere la rete parentale;
g) accompagnamento a visite mediche, anche al di fuori del territorio comunale, laddove non sia possibile il coinvolgimento dei famigliari;
h) assistenza minima richiesta per il rispetto della dignità della persona in caso di ricovero in struttura ospedaliera in assenza di familiari (ad es. la consegna giornaliera della biancheria pulita);
i) accompagnamento degli ospiti nelle visite esterne previste dai programmi di animazione e ricreazione;
j) organizzazione su richiesta degli ospiti e con oneri a carico degli stessi, di servizi alla cura della persona. (Si indicano le seguenti prestazioni a titolo meramente esemplificativo: barbiere, parrucchiere, podologo nonché l’assistenza religiosa e spirituale);
k) attività di supporto al disbrigo di commissioni di vario genere (piccoli acquisti; inoltro corrispondenza; accesso ai servizi; adempimenti banca, ufficio postale, etc..) laddove non sia possibile il coinvolgimento dei famigliari);
l) attività di disbrigo pratiche in caso di decesso dell’ospite in assenza di famigliari o rete parentale. Il concessionario deve favorire ogni misura volta alla più ampia integrazione sociale dell’utente con il territorio, i servizi e le strutture in esso presenti di cui alle precedenti lett. b) ed i) (Amministrazione Comunale, centro anziani, scuole, organismi del terzo settore, associazioni sociali, culturali e di promozione sociale, ecc.), al fine di favorire la partecipazione attiva alla vita del territorio riducendo l’isolamento sociale.
Tale Piano, elaborato dall’équipe della struttura nell’ottica di una lettura globale dei bisogni dell’ospite, dovrà indicare, le prestazioni socio-assistenziali che la struttura fornisce ed ogni altro intervento indispensabile per il conseguimento dei risultati attesi, il sistema di verifica, i criteri di informazione e coinvolgimento dell’anziano e del nucleo familiare di origine. Il suddetto P.A.I. è inserito nella cartella personale dell’ospite ed ogni informazione, in esso contenuta, è regolarmente aggiornata e verificata parallelamente all’evoluzione delle condizioni dell’ospite nel tempo. Il
P.A.I. deve essere conservato presso la struttura residenziale interessata ed esibito durante i normali controlli ispettivi.
Nel Progetto Organizzativo Gestionale di cui all’allegato A) del presente Capitolato devono essere descritte le modalità di organizzazione dei servizi di cui al presente articolo e nello specifico:
- nella sez. A) punto A.2 del Progetto Organizzativo Gestionale la descrizione dei servizi socio- assistenziali con carattere generale;
- nella sez. c) punti C.2 e C.3 del Progetto Organizzativo Gestionale la descrizione del piano delle attività sociali, culturali, formative e ricreative individuali e di gruppo mirate all’integrazione, all’inclusione sociale e alla collaborazione con le realtà del territorio e gli interventi volti a facilitare l’accesso e la fruizione della rete dei servizi del territorio.
5.3 PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE
Il Concessionario dovrà assicurare agli ospiti le prestazioni di carattere sanitario assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia. In particolare dovrà:
a) attivare gli interventi sanitari, socio-sanitari e riabilitativi in collaborazione con i servizi sanitari territoriali;
b) contattare in caso di necessità, o all’occorrenza, il medico curante dell’ospite;
c) prestare all’ospite le necessarie cure come prescritte dal medico;
d) curare l’approvvigionamento e la somministrazione dei medicinali prescritti dal medico curante;
e) organizzare, su ordine del medico curante o della guardia medica, l’eventuale trasporto dell’ospite in ospedale e mantenere costanti rapporti con lo stesso durante la degenza;
f) accertarsi che gli ospiti sottoposti a particolari diete seguano il regime alimentare indicato dal medico prescrivente;
g) prestare assistenza e pronto intervento in caso di urgenze sanitarie (chiamata al 118, comunicazione immediata ai famigliari e quanto altro necessario per una corretta gestione dell’emergenza);
h) informare con tempestività i parenti in caso di repentino aggravamento dello stato di salute, di pericolo di vita o grave infermità dell’ospite.
Nel Progetto Organizzativo Gestionale di cui all’allegato A) del presente Capitolato devono essere descritte le modalità di organizzazione dei servizi di cui al presente articolo.
Art. 6 - Attività integrative attivate dal Concessionario
Il Concessionario può svolgere, previa autorizzazione rilasciata dal Comune di Civitavecchia, attività integrative e/o complementari al servizio oggetto di concessione e rivolte sia alla
popolazione anziana (ospiti in struttura e/o soggetti esterni), sia a cittadini in condizione di fragilità socio-economica ed ambientale, in orari e con modalità tali da non interferire sullo svolgimento delle normali attività della Casa di Riposo.
La realizzazione di attività integrative deve essere finalizzata all’accrescimento del benessere psico- fisico e relazionale degli ospiti, ovvero a superare eventuali condizioni di disagio sociale degli utenti esterni, anche tramite il coinvolgimento delle realtà locali operanti nel campo socio- assistenziale e culturale ricreativo.
Eventuali entrate derivanti dalle attività di cui al presente articolo costituiscono il corrispettivo a fronte di una prestazione resa dal Concessionario, nell’ambito di un rapporto privatistico (concessionario/fruitore) e non rientrante nei servizi di competenza comunale.
Nel progetto organizzativo-gestionale di cui all’allegato A), deve essere riportata un’articolata proposta delle attività e delle eventuali tariffe aggiuntive, nonché dell’utilizzo complementare degli spazi interni o esterni della struttura.
PARTE III
VALORE E DURATA DELLA CONCESSIONE
Art. 7 - Numero utenti
La struttura è autorizzata per n. 37 utenti. L'effettiva fruizione della struttura nel periodo gennaio 2016- ottobre 2018 è di seguito indicata:
Anno | Media numero utenti |
2016 | 18 |
2017 | 21 |
2018 (periodo gennaio- ottobre) | 31 |
I numeri sopra riportati sono da ritenersi indicativi ed utili ai soli fini della formulazione dell’offerta e quindi il Committente non garantisce alcun numero minimo di utenti.
Art. 8 - Retta
Tutti i servizi descritti nel presente Capitolato saranno svolti a cura e spese del Concessionario, mediante la propria organizzazione ed a suo rischio, con propri capitali, mezzi tecnici e personale. Per le prestazioni rese agli utenti secondo quanto stabilito nel precedente art. 5 del presente Capitolato prestazionale il Concessionario ha diritto alla riscossione delle rette mensili dovute per la permanenza nella Casa di Riposo direttamente dagli utenti o dai loro famigliari.
Le rette rappresentano il corrispettivo per il servizio assistenziale offerto all’utenza e la relativa tariffa è stata stabilita dall’Amministrazione Comunale con provvedimento di Giunta Comunale n. 135 del 17.06.2015 nella misura di € 1.392,00 mensile (pari ad € 45,76/giorno), IVA esclusa, riferita a posto letto per ospite.
Le rette possono essere annualmente aggiornate entro il limite massimo degli indici ISTAT a partire dal secondo anno di affidamento.
L’ospite della struttura è tenuto al pagamento della retta alberghiera mensile e degli eventuali aggiornamenti della medesima.
Il regime IVA applicabile alla retta sopra indicata è disciplinato dall’art. 16 del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall’art. 1, comma 960 della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016).
La retta dovrà essere corrisposta direttamente al Concessionario che sarà tenuto ad indicare all’utente, al momento dell’ingresso, le modalità di pagamento, nonché, ad acquisire da parte dello stesso l’accettazione al pagamento tramite sottoscrizione di apposito modulo all’uopo predisposto.
In nessun caso il mancato pagamento della retta potrà essere oggetto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione Comunale fatta eccezione per gli ospiti della cui retta, la medesima, si è fatta garante, con l’adozione di apposito atto.
Qualora l’ammissione dell’ospite avvenga nella seconda metà del mese (dal 16° giorno), la quota da corrispondere sarà ridotta del 50%, altrimenti sarà dovuta per intero.
In caso di decesso dell’ospite durante la sua permanenza in struttura o di dimissione dello stesso dalla Casa di Riposo comunale la quota mensile dell’ultimo mese di fruizione del servizio, verrà corrisposta nella seguente misura:
- riduzione del 50% in caso di decesso o dimissione entro il 15 compreso del mese in corso;
- intero corrispettivo in caso di decesso o dimissione nella seconda quindicina (dal 16° giorno).
Non sono inseriti nella retta i costi per: telefono, medicine compresi i ticket sanitari, prodotti ad uso personale, trasporti, parrucchiere, barbiere e pedicure.
Qualora l’ospite si assenti per un periodo di almeno 30 giorni avrà diritto alla riduzione pari al 50% del totale dell’ammontare. Tale assenza che dovrà essere preventivamente segnalata al Responsabile della struttura, non comporterà la decadenza del diritto alla residenza ed al posto letto.
Le rette per le degenze temporanee dovranno essere corrisposte con le medesime modalità sopra descritte.
Art. 9 – Compartecipazione del Comune alle rette
Il Committente può compartecipare alla retta per gli ospiti della Casa di Riposo residenti nel Comune di Civitavecchia al momento dell’inserimento in struttura (art. 6 comma 4 Legge 328/2000) per i quali sia stata accertata l’impossibilità di concorrere al pagamento parziale o totale della stessa. La compartecipazione del Comune è garantita ai soggetti aventi diritto sino a concorrenza degli stanziamenti di bilancio disposti annualmente.
Art. 10 - Spese di gestione a carico del concessionario
Sono a carico del Concessionario, nessuna esclusa, a puro titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti categorie di spesa:
a) spese di gestione
• spese per prodotti e derrate alimentari;
• spesa per prodotti e materiali per l’igiene e la cura della persona;
• spesa per la pulizia ed il lavaggio della biancheria;
• spesa per la pulizia e l’igiene degli ambienti;
• spesa per il consumo di combustibile, dell’acqua, dell’energia elettrica, delle utenze telefoniche;
• spesa per acquisto di materiale vario che si rendesse necessario per l’adeguata attività della struttura;
b) spese per utenze e sicurezza
Le spese per gli allacci/volture necessari (energia elettrica, gas, acqua, telefono) nonché tutte le spese eventualmente necessarie per l’adattamento della struttura agli standard tecnici, igienico- sanitari di sicurezza, previo preventivo nulla osta dell’ufficio tecnico comunale;
c) spese di pulizia vigilanza e custodia degli immobili in concessione, delle aree di pertinenza e di tutti gli annessi e quelle tecniche necessarie al funzionamento degli stessi. In particolare, il concessionario dovrà fronteggiare le spese, compreso il materiale ed i prodotti di consumo, per la pulizia e diserbo delle aree e spazi verdi interni alla struttura che dovranno essere curati e tenuti in ottimo stato di decoro;
d) spese di gestione contabile e/o finanziaria comprese tutte le tasse, tributi e/o imposte, se ed in quanto dovute per legge o regolamento, per la gestione dell’immobile preso in concessione;
e) spese per acquisto della stoviglieria necessaria (posate, piatti, bicchieri, tovaglioli monouso), pentolame, attrezzature e quanto altro necessario per lo svolgimento del servizio mensa;
f) spese per acquisto di biancheria, lenzuola, federe, coprirete, coprimaterasso, coperte, strofinacci, camici e vestiario per il personale e quanto altro necessario per lo svolgimento del servizio;
g) spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo quanto stabilito nel successivo art. 25, dell’immobile e delle strutture, impianti, attrezzature e pertinenze varie;
h) spese per il servizio di manutenzione e verifiche periodiche dell’ascensore;
i) spese per l’acquisizione, l’organizzazione e la gestione del personale necessario per l’espletamento dei servizi, nonché gli obblighi ed oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali e quant’altro previsto dalla normativa vigente in materia di personale;
j) spese relative agli interventi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del personale dipendente e collaborante, rimanendo escluso il Committente da ogni eventuale responsabilità in materia per il predetto personale;
k) spese per l’aggiornamento professionale del personale di servizio come previsto dalla normativa vigente in materia;
l) spese per gli interventi di manutenzione periodica della centrale termica installata nell’edificio della casa di riposo, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici.
m) spese per danni e per sopravvenienze onerose derivate agli utenti, a terzi ed al Committente nella gestione dell’immobile e degli annessi vari. Il concessionario si impegna a sollevare ed a rendere indenne il committente da ogni eventuale pretesa che dovesse essere avanzate nei confronti dello stesso;
n) spese per stipula di idonee polizze assicurative come previsto nel presente Capitolato.
Art. 11 - Canone concessorio
Per l’affidamento in concessione della Casa di Riposo comunale il Concessionario sarà tenuto a corrispondere al Committente un canone concessorio parametrato al fatturato annuo. Quest’ultimo sarà stabilito dal numero di utenti ospiti nella Casa di Riposo e dalle rette applicate, ad esclusione dei corrispettivi di eventuali servizi aggiuntivi.
Il canone concessorio è determinato nella misura di seguito indicata:
- per fatturato minore o uguale ad € 250.560,00: canone pari a € 0,00 (zero/00);
- per fatturato maggiore ad € 250.560,00: canone pari al 15% della differenza tra il maggior fatturato e € 250.560,00 aumentato dei punti percentuali contenuti nell’offerta economica in sede di gara.
Esempio:
rialzo offerto 2%
fatturato anno 2017: € 438.664,23
FATTURATO ANNUO (a) | SOGLIA MINIMA (b) | DIFFERENZA (a-b) | PERCENTUALE 17% (15%+2%) (c) | CANONE CONCESSORIO |
€ 438.664,23 | € 250.560,00 | € 188.104,23 | € 31.977,72 | € 31.977,72 |
L’eventuale canone concessorio sarà corrisposto al Committente a decorrere dalla data dell’effettiva decorrenza della gestione e sarà rideterminato, ogni anno, sui dati del fatturato conseguito nell’anno precedente.
Il pagamento del canone annuo dovrà essere corrisposto al Comune in rate mensili posticipate con decorrenza della prima rata dalla data di effettiva attivazione del servizio di gestione e dovrà essere versato entro il 5 del mese successivo a quello a cui il canone si riferisce.
La controprestazione a favore del Concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente la Casa di Riposo e gli eventuali servizi integrativi e di riscuotere le entrate
derivanti dalle rette degli anziani ospiti della struttura nonché gli eventuali corrispettivi derivanti dai servizi integrativi offerti in sede di gara.
Nulla sarà dovuto al concessionario per l’utilizzo parziale della struttura dovuto a carenza di presenze.
La cauzione definitiva, prevista nel bando di gara, si intende prestata anche con riguardo all’obbligo del pagamento del canone. Fatto salvo il potere del Comune di dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 37 del presente Capitolato, il ritardato pagamento del canone comporterà, convenzionalmente, l’obbligo per il Concessionario di provvedere alla corresponsione degli interessi calcolati ai sensi di legge, salvo ulteriori rimedi a vantaggio del Comune.
Nel caso di morosità il Comune potrà rivalersi sulla cauzione definitiva per il corrispondente importo maggiorato del 10% a titolo di penale, con l’obbligo per il Concessionario di reintegrare immediatamente il deposito.
Art. 12 - Durata della concessione
La concessione ha la durata di otto anni (novantasei mesi) decorrenti dalla data di stipula del contratto.
Ai sensi dell’art. 106 - comma 11 - del D.Lgs. n. 50/2016 è consentita la proroga dell’affidamento limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il concessionario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto stipulato, nel presente capitolato e nell’offerta tecnica presentata in sede di gara.
PARTE IV
PROGETTO GLOBALE E DOCUMENTAZIONE
Art. 13 - Progetto globale
Il Concessionario è tenuto alla presentazione al Committente del Progetto Globale, predisposto ai sensi della DGR n. 1305/2004 e ss.mm.ii..
Ogni Progetto Globale deve contenere:
• le finalità della struttura;
• la metodologia operativa e gestionale;
• l'organizzazione operativa e gestionale;
• il tipo di prestazioni offerte, conformi con la tipologia socio-assistenziale della struttura;
• le modalità di coordinamento con la rete di servizi del territorio;
ed ogni altro elemento che precisi le caratteristiche della struttura in relazione alla sua tipologia ed al servizio svolto.
Ai fini di un corretto inserimento degli ospiti nella struttura, gli obiettivi individuati nei piani personalizzati di assistenza sono conformi con gli elementi contenuti nel progetto globale, affinché i bisogni degli utenti abbiano risposte adeguate ed efficaci.
Il Progetto Globale viene presentato, entro 60 giorni dalla stipula del contratto di concessione, alla Sezione Politiche del Welfare del Comune, per la valutazione ai fini della successiva applicazione operativa e gestionale.
Art. 14 - Carta dei Servizi
Il Concessionario deve adottare la Carta dei Servizi, quale requisito indispensabile per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento come previsto dall’art. 13 della Legge regionale n. 328 del 8 novembre 2000, dall’art. 5 del D.M. n. 308 del 21 maggio 2001 e dall’art. 11, comma 1 lettera
i) della L.R. n. 41 del 12 dicembre 2003. La Carta dei Servizi è uno strumento di garanzia e controllo, orientato alla comunicazione esterna e rivolto ai cittadini utenti.
La carta dei servizi deve contenere gli elementi di seguito indicati:
Criteri per l’accesso:
• modalità di ammissione e dimissione degli ospiti, lista di attesa, fruizione del servizio;
• durata del periodo di conservazione del posto in caso di assenza prolungata e relativi oneri economici.
Modalità di funzionamento della struttura:
• finalità e caratteristiche della struttura;
• regole della vita comunitaria con riferimento anche agli orari dei pasti e del rientro serale compatibili con i ritmi della vita giornaliera;
• organizzazione delle attività con riferimento alla presenza delle varie figure professionali e delle opportunità offerte dalla comunità locale e territoriale;
• modalità di partecipazione dell’ospite alla organizzazione della vita all’interno della struttura.
Tariffe praticate con l’indicazione delle prestazioni ricomprese:
• ammontare e modalità di corresponsione della retta;
• prestazioni e servizi forniti agli ospiti con la chiara indicazione di ciò che è compreso nella retta mensile e ciò che è da considerare extra;
• tipo di polizza assicurativa a copertura dei rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dagli utenti, dal personale o dai volontari.
Personale
• organigramma del personale;
• criteri deontologici cui gli operatori devono attenersi.
Partecipazione
La Carta dei Servizi include anche la modalità di accesso nella struttura a singoli o a gruppi e formazioni sociali iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato o presenti nel territorio che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi previsti nei piani personalizzati di riabilitazione sociale, in misura complementare e, comunque, non sostitutiva rispetto all’organico previsto.
Copia della carta dei servizi è consegnata a ciascun ospite affinché le regole di convivenza interna siano comprese e condivise. Essa è posta in un luogo all’interno della struttura che renda facile la sua consultazione al fine di permetterne la più ampia diffusione.
Art. 15 - Corretta tenuta della documentazione amministrativa
È obbligo del Concessionario predisporre e tenere sempre presente nella struttura la seguente documentazione, secondo quanto previsto dall’art. 11 comma 1 lettera f) della L.R. 41/2003 e nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE n. 679/2016:
• un registro cartaceo e/o informatico delle presenze degli ospiti che contenga i nominativi degli utenti e di una familiare o persona di riferimento con relativo recapito telefonico. Il registro deve essere costantemente aggiornato, avendo cura di registrare i periodi di presenza e di assenza degli utenti nella struttura e deve essere mostrato, su richiesta, ai soggetti che effettuano la vigilanza;
• un registro cartaceo e/o informatico del personale impiegato con indicazione delle mansioni svolte e dei turni di lavoro con indicazione anche dei soggetti che prestano la propria opera a titolo di volontariato, costantemente aggiornato;
• il quaderno per le annotazioni giornaliere salienti per ciascun ospite, necessario ed utile per le consegne fra i diversi operatori all’atto del cambio turno;
• la tabella dietetica, esposta in cucina e nella sala da pranzo, autorizzata dal servizio sanitario ASL competente.
Per ogni ospite, inoltre, dovrà essere predisposta la seguente documentazione:
• cartella personale dell’utente, contenente la sua documentazione amministrativa e sanitaria, l’elenco cronologico dei dati e qualunque informazione e considerazione rilevante;
• il Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) condiviso e sottoscritto dagli ospiti e/o dai famigliari che contenga gli obiettivi, i contenuti, le modalità degli interventi finalizzati al mantenimento e al recupero delle capacità fisiche, cognitive, relazionali e dell’autonomia personale in coerenza con il progetto globale della struttura stessa;
• contratto sottoscritto con l’utente ove, oltre a quanto ritenuto utile dal Concessionario, dovranno essere riportate necessariamente almeno i seguenti riferimenti: prestazioni offerte, retta importo e modalità di pagamento, elenco del corredo e degli altri effetti da “toilette”, modalità di assegnazione della camera, assistenza fornita, tutela della privacy e consenso informato, dimissioni, durata del contratto.
PARTE V PERSONALE
Art. 16 - Xxxxx professionali e relative competenze
Il Concessionario per l'espletamento del servizio di gestione della struttura residenziale per anziani e dei servizi annessi dovrà obbligarsi a garantire agli utenti assistenza specializzata e generica obbligandosi ad impiegare personale in possesso dei requisiti professionali previsti dalle vigenti normative in materia di gestione di strutture residenziali che prestano servizi socio-assistenziali residenziali.
Ogni figura professionale nell’ambito del lavoro di équipe è responsabile dell’attuazione del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) di ogni ospite della struttura, secondo le rispettive professionalità, nell’ambito delle finalità previste dal progetto globale della medesima.
Tutto il personale deve essere professionalmente qualificato già dal primo giorno di servizio e costantemente aggiornato nel rispetto di quanto previsto dalle normative di riferimento e delle indicazioni del presente Capitolato.
Il Concessionario deve osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene sul lavoro, di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia ed ogni altra malattia professionale, nonché ogni altra disposizione in vigore o che può intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori.
A tal fine il Committente si riserva il diritto di richiedere al Concessionario la documentazione attestante gli adempimenti dei predetti obblighi.
Variazione e reintegri del personale
Il Concessionario si impegna, salvo casi non imputabili alla volontà del medesimo, a garantire la massima stabilità del personale impiegato, finalizzata ad assicurare la continuità socioassistenziale e sanitaria a favore degli ospiti della struttura.
In caso di assenza del personale impiegato, il Concessionario deve garantire le condizioni standard del servizio, provvedendo alle sostituzioni immediate con personale idoneo, in possesso dei titoli di studio previsti dalla vigente normativa regionale di settore.
Il Committente ha diritto di richiedere la sostituzione del personale che non offra garanzie di capacità, contegno corretto, gradimento da parte dell'utenza e, comunque, non risulti idoneo a perseguire modalità previste dal progetto individuale di assistenza.
16.1 Figure professionali
Il Concessionario dovrà garantire la presenza di figure professionali in relazione alle caratteristiche ed ai bisogni dell’utenza ospitata, secondo il numero, proporzione e profili professionali stabiliti dalla L.R. 41/2003, dalla D.G.R. n. 1305/04 e ss.mm.ii. e della D.G.R. n. 130/18.
Hanno competenza ad esprimersi sull’adeguatezza degli operatori da utilizzare in relazione alle maggiori necessità assistenziali degli anziani rispetto al soddisfacimento dei bisogni standard degli ospiti completamente o parzialmente autosufficienti, gli organi della ASL territorialmente competente.
Sono di seguito indicate le figure professionali che il Concessionario è tenuto ad impiegare nell’espletamento del servizio:
Il Responsabile: è il Coordinatore che ha la responsabilità sia della struttura che del servizio prestato. In particolare, è il responsabile della programmazione, della organizzazione e della gestione di tutte le attività e prestazioni che si svolgono all’interno della struttura, nonché del loro coordinamento con i servizi territoriali, della gestione del personale ed effettua le verifiche ed i controlli sui programmi attuati dalla struttura, nel rispetto degli indirizzi fissati dalle leggi in materia. Deve assicurare la sua presenza per un tempo adeguato alle necessità della Casa di Riposo e garantire la reperibilità anche nelle ore notturne e nei giorni festivi.
Il Responsabile deve possedere i seguenti requisiti:
a) per i laureati di secondo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico- educative, psicologiche o sanitarie, esperienza adeguatamente documentata di almeno 2 anni nell’area di utenza anziani;
b) per i laureati di primo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico- educative, psicologiche o sanitarie, esperienza adeguatamente documentata di almeno 4 anni nell’area di utenza anziani;
c) per i diplomati di scuola secondaria superiore esperienza adeguatamente documentata di almeno 6 anni di cui almeno 2 anni nel ruolo di responsabile nell’area di utenza della struttura (anziani).
L’esperienza deve essere stata maturata o presso strutture residenziali, semiresidenziali e centri diurni socioassistenziali autorizzati (pubblici o privati) o nel servizio di assistenza domiciliare pubblica per le tipologie di utenza per le quali il servizio è previsto.
Il Responsabile deve impegnarsi a seguire un programma di aggiornamento di almeno 30 ore l’anno nell’area specifica anziani, finalizzato a migliorare il livello qualitativo del servizio erogato con riguardo sia agli aspetti amministrativo gestionali sia agli aspetti socioassistenziali del servizio stesso.
Operatori Socio Sanitari (OSS): figure professionali formate ai sensi della vigente normativa, la cui attività è rivolta alla persona ed al suo ambiente di vita: assiste l’ospite nelle sue esigenze quotidiane fornendo aiuto sostanziale di tipo domestico, di cura nell’igiene personale e nelle attività di tempo libero, nonché aiuto per la corretta assunzione dei farmaci prescritti, per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso e nella preparazione alle prescrizioni sanitarie. Gli operatori socio-sanitari sono adeguati nel numero alle necessità degli ospiti in base al loro piano personalizzato di assistenza. Sono presenti di giorno in rapporto di almeno 1/20 ad ogni turno di lavoro e di notte in numero non inferiore ad un operatore ogni 40 ospiti nel caso di anziani autosufficienti. In caso di presenza di ospiti non autosufficienti la presenza degli operatori varia in relazione alle maggiori necessità degli ospiti. Il concessionario pertanto dovrà garantire, sia nei turni di giorno che di notte, la presenza di un numero di OSS adeguato alle caratteristiche, ai bisogni ed alle condizioni psico-fisiche dell’utenza ospitata secondo quanto specificato nei relativi piani individualizzati (PAI).
La funzione di OSS può essere svolta da:
• infermieri;
• assistenti domiciliari e dei servizi tutelari (ADEST);
• operatori socio-assistenziali (OSA);
• operatori tecnici ausiliari (OTA);
• assistenti familiari
• persone in possesso del diploma quinquennale professionale nel settore dei servizi sociosanitari e titoli equipollenti;
• persone non in possesso dei titoli indicati, con documentata esperienza almeno quinquennale come operatori in strutture e servizi socio-assistenziali per anziani.
Almeno il 50% degli operatori socio-sanitari impiegati nella struttura deve essere in possesso di una esperienza adeguatamente documentata di almeno due anni nell’area specifica anziani. L’esperienza deve essere stata maturata o presso strutture residenziali, semiresidenziali e centri diurni socio- assistenziali autorizzati (pubblici o privati) o nel servizio di assistenza domiciliare pubblica per le tipologie di utenza per le quali il servizio è previsto. Per le persone non in possesso del titolo professionale l’esperienza dei due anni è da considerarsi in aggiunta a quella quinquennale richiesta per lo svolgimento della funzione di OSS.
Personale addetto ai servizi generali: svolge compiti di pulizie, cucina, lavanderia, stireria, guardaroba, portineria, centralino, servizi amministrativi, manutenzione impianti e attrezzature.
Sono inoltre previste, con presenza programmata, le seguenti figure professionali:
Educatore Professionale: figura professionale formata ai sensi della vigente normativa, dà concreta attuazione alla realizzazione degli obiettivi previsti nel piano personalizzato di assistenza. In particolare, nell’ambito della programmazione generale, progetta e mette in atto le attività finalizzate al mantenimento ed al miglioramento delle abilità e capacità fisiche, cognitive e relazionali degli ospiti, nonché all’integrazione sociale, in stretto rapporto con l’Assistente Sociale. La funzione di educatore professionale è svolta da educatori professionali formati nell’ambito delle classi di laurea per le professioni sociali e delle classi di laurea delle professioni sanitarie della riabilitazione e titoli equipollenti. Le funzioni educative possono essere svolte anche da persone non in possesso dei titoli indicati, con documentata esperienza almeno quinquennale in strutture socioassistenziali residenziali e semiresidenziali per anziani e in servizi domiciliari per anziani.
Il Concessionario dovrà garantire la presenza dell’Educatore Professionale almeno per numero sei ore settimanali. Il personale impiegato dovrà essere in possesso di un’esperienza lavorativa nel campo specifico di almeno due anni documentabili. L’esperienza deve essere stata maturata o presso strutture residenziali, semiresidenziali e centri diurni socio-assistenziali autorizzati (pubblici o privati) o nel servizio di assistenza domiciliare pubblica per le tipologie di utenza per le quali il servizio è previsto. Per le persone non in possesso del titolo professionale, l’esperienza dei due anni è da considerarsi in aggiunta a quella quinquennale richiesta per lo svolgimento della funzione di Educatore.
Assistente Sociale: figura professionale formata ai sensi della vigente normativa, che programma interventi di natura socio-assistenziale volti alla soluzione di problemi che si evidenziano o nascono in concomitanza con l’entrata nella struttura e promuove il migliore utilizzo delle risorse presenti nella struttura e sul territorio; cura in particolare i rapporti con la famiglia d’origine e con l’ambiente di provenienza al fine di evitare l’emarginazione dell’anziano, collabora e favorisce l’attività sociale degli ospiti in relazione ai singoli piani personalizzati di assistenza.
Il Concessionario dovrà garantire la presenza dell’Assistente Sociale almeno per numero sei ore settimanali.
Il personale impiegato dovrà essere in possesso di un’esperienza lavorativa nel campo specifico di almeno due anni documentabile. L’esperienza deve essere stata maturata o presso strutture residenziali, semiresidenziali e centri diurni socio-assistenziali autorizzati (pubblici o privati) o nel
servizio di assistenza domiciliare pubblica per le tipologie di utenza per le quali il servizio è previsto.
Ulteriori figure professionali
Le eventuali prestazioni sanitarie, stabilite in relazione alle specifiche esigenze degli ospiti, sono garantite nelle forme dell’assistenza resa a domicilio e sono effettuate, con presenza programmata, dal medico di base, dal medico specialista, dall’infermiere professionale, dal terapista della riabilitazione e dallo psicologo.
Per particolari esigenze legate alle condizioni di parziale non autosufficienza degli ospiti o nel caso di particolari emergenze sanitarie, il Concessionario è tenuto ad assicurare le prestazioni rese da tali figure professionali, con particolare riguardo a quelle rese dal medico di famiglia e dall’infermiere professionale.
Tutto il personale operante nella Casa di Riposo deve essere facilmente identificabile dall’anziano ospite (nome, ruolo, luogo dove trovarlo e responsabilità di ogni figura).
Nel Progetto Organizzativo Gestionale allegato A) devono essere indicate le modalità di impiego delle suddette figure professionali.
Art. 17 - Coordinamento e formazione del personale
L’organizzazione del personale deve prevedere sia il lavoro di équipe, con periodiche riunioni, sia un piano annuale di formazione e/o aggiornamento adeguato alle varie esigenze.
Qualora le diverse funzioni vengano attribuite ad una sola persona è indispensabile che, comunque queste, vengano svolte tutte con completezza.
Il personale di assistenza diretta, di animazione e dei servizi generali deve essere in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia socio-sanitaria.
Il Responsabile e gli operatori della struttura, non devono essere stati condannati con sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero avere procedimenti penali in corso per reati di cui al titolo IX (Dei delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume), al capo IV del titolo XI ( Dei delitti contro la famiglia) ed al capo I e alla sezioni I, II e III del capo III del titolo XII ( Dei delitti contro la persona) del Libro secondo del Codice Penale. Gli operatori devono altresì possedere idoneità psico-fisica per le mansioni da svolgere, attestata da idonea certificazione sanitaria.
Il Concessionario, alla stipula del contratto e comunque inderogabilmente prima dell’inizio del servizio, è tenuto a trasmettere:
1. elenco nominativo del personale;
2. copia del titolo di studio e curriculum formativo-professionale degli operatori incaricati dell’espletamento dei servizi oggetto di concessione. Il curriculum dovrà essere datato e sottoscritto dal legale rappresentante e dagli stessi operatori;
3. prospetto della turnazione mensile degli operatori impiegati nell’assistenza con la specifica della mansione.
Eventuali successive variazioni del personale dovranno essere comunicate con le stesse modalità. L’attività degli operatori deve essere organizzata e coordinata in modo tale da non comportare carenze nei servizi diurni e notturni, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente; pertanto il servizio di assistenza agli ospiti deve essere garantito 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana, festivi compresi e deve essere inoltre, garantita in qualsiasi momento, la presenza di personale.
I turni e gli orari di lavoro saranno stabiliti, in riferimento alle esigenze della struttura, per ogni figura professionale dal Responsabile della struttura, garantendo turni di riposo tali da permettere una buona qualità lavorativa per ogni operatore nel rispetto delle normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali della categoria. Nelle ore notturne deve essere assicurata la presenza di almeno un operatore socio sanitario (OSS) che in caso di emergenze si attiverà per avviare le
procedure di pronto intervento. Il personale dovrà mantenere durante il servizio, in ogni situazione, un comportamento deontologicamente corretto ed in ogni caso un contegno dignitoso e rispettoso nei confronti degli ospiti, dei colleghi di lavoro, dell'Amministrazione e dei visitatori.
Il personale, inoltre, deve essere dal punto di vista psico-fisico idoneo all'espletamento di tutti i servizi descritti dal presente capitolato, deve essere sottoposto a tutte le altre vaccinazioni obbligatorie per legge, nonché a tutti gli accertamenti sanitari previsti in materia di sicurezza e igiene lavoro.
Gli addetti alla preparazione e manipolazione di sostanze alimentari devono essere in regola con le disposizioni di legge dettate in materia di alimenti. Il Concessionario dovrà garantire che il personale, indossi sempre una divisa idonea con indicazione del nome dell’operatore in turno. Dovrà, altresì, garantire l’uso di mezzi di tutela della salute ed incolumità personali (guanti, calzature antiscivolo ed antirumore, ecc.) rispondenti alle vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Nel caso si verificassero inadempienze etico professionali o negligenze gravi da parte dei singoli operatori impiegati nell’espletamento dei servizi, l’aggiudicatario dovrà tempestivamente adottare gli opportuni provvedimenti anche, all’occorrenza, mediante l’esclusione dal servizio degli operatori interessati. Qualora il Concessionario non assolvesse a tale adempimento, l’Amministrazione Comunale avrà la facoltà di intervenire con sanzioni, o altri provvedimenti che riterrà opportuni, nei suoi confronti.
17.1 Formazione, addestramento e aggiornamento
Il Concessionario deve garantire che tutto il personale, coinvolto direttamente ed indirettamente nell'erogazione del servizio, sia opportunamente formato nel rispetto della normativa vigente. Dovrà, quindi, impegnarsi a far seguire, allo stesso, un programma di aggiornamento di almeno 30 ore all’anno nell’area specifica anziani finalizzato a migliorare il livello qualitativo del servizio erogato e a favorire l’approccio all’integrazione interprofessionale.
La pianificazione generale della formazione per il primo anno deve essere resa disponibile già nel Progetto Organizzativo-Gestionale (all. A).
Tale pianificazione, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di settore, deve essere redatta secondo lo schema sotto riportato.
ESEMPIO | FIGURA PROFESSIONALE A CUI E’ RIVOLTA LA FORMAZIONE | ORE DI FORMAZIONE |
argomento trattato 1 | ||
argomento trattato 2 |
Per la formazione relativa agli anni successivi al primo il Concessionario deve prevedere un sistema di valutazione del fabbisogno formativo con il quale strutturare la formazione in itinere. Il Responsabile redige, quindi, i programmi con la previsione delle tematiche di aggiornamento, con specifico riferimento alle diverse figure professionali, le tempistiche e la specificazione degli enti o dei docenti formatori, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro in riferimento alla formazione continua.
Il dettaglio della procedura seguita dal Concessionario deve essere riportato nel Progetto Organizzativo-Gestionale (all. A), la cui completezza sarà oggetto di valutazione.
Sono oggetto di valutazione: completezza e articolazione degli argomenti previsti e la calendarizzazione degli interventi formativi proposti.
L’Elenco del personale formato, con evidenza degli argomenti trattati e della qualifica del formatore
(evidenza della competenza) è consegnato dal Concessionario al Committente entro trenta giorni lavorativi dallo svolgimento del corso.
Art. 18 - Clausola sociale
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato il Concessionario è tenuto all’applicazione della clausola sociale ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. n. 50/2016.
Il Concessionario si impegna ad assumere, in via prioritaria, compatibilmente con le professionalità necessarie per lo svolgimento dei servizi e delle attività con la normativa da applicare e con la disponibilità degli interessati, il personale della ditta uscente e a garantire, il mantenimento delle condizioni economiche già acquisite dal personale assunto presso il precedente affidatario, inclusa l’anzianità di servizio, nei casi previsti dai C.C.N.L. di categoria.
Nell' allegato b) “Prospetto del personale del gestore uscente” è indicato l’elenco del personale nei cui confronti il Concessionario è tenuto ad applicare la clausola sociale dell'occupazione prevista dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
Art. 19 - Osservanza dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e norme sulla sicurezza
IL Concessionario è tenuto, ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 2008, ad applicare ai propri lavoratori dipendenti, il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e gli eventuali accordi integrativi territoriali, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. Il Concessionario è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. Il Committente si riserva la facoltà di verificare, in qualunque momento durante l’esecuzione del contratto, gli adempimenti in materia retributiva, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, contributiva e assicurativa, anche attraverso l’acquisizione di dichiarazioni rese dai lavoratori, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000.
Il Concessionario si impegna ad approntare e presentare al Committente entro 30 giorni dall’inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza e la salute dei lavoratori, come stabilito dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. I mezzi, le attrezzature impiegate e il relativo modo di impiego dovranno essere conformi a tutte le normative di sicurezza vigenti. È inoltre fatto obbligo al Concessionario di provvedere alla formazione periodica del proprio personale in materia di sicurezza antincendio. Il Concessionario è tenuto a comunicare annualmente, per iscritto, il relativo programma di formazione.
Art. 20 - Volontariato, tirocini, servizio civile
Il Concessionario d’intesa con il Committente può prevedere l'impiego all’interno della Casa di Riposo comunale di volontari, tirocinanti e giovani in servizio civile per lo svolgimento di compiti e attività complementari e non sostitutive dei compiti e delle attività di pertinenza del personale impiegato per l'esecuzione del servizio previsto dal presente Capitolato.
L’utilizzo di tali volontari è preceduto ed accompagnato da adeguate attività formative ed informative necessarie ad un proficuo inserimento nella struttura. Le modalità di presenza del volontariato nella struttura devono essere programmate e regolamentate.
Il Committente si riserva, inoltre, compatibilmente con il regolare andamento dei servizi, di svolgere o di autorizzare l’inserimento, a scopo di tirocinio, con tempi e modalità di svolgimento che saranno concordate con il Concessionario:
1) di allievi frequentanti corsi di formazione riconosciuti da Enti Pubblici per le figure professionali delle stesse qualifiche di quelle operanti nel servizio;
2) altre attività formative e di insegnamento di “integrazione didattica”, in attuazione di specifiche convenzioni e riguardanti professionalità socio-sanitarie.
Il personale volontario inserito nella struttura deve portare ben visibile un tesserino identificativo rilasciato dal gestore della struttura con indicazione del nome e della qualità rivestita.
PARTE VI STRUTTURA
Art. 21 – Descrizione struttura
La struttura destinata alla Casa di Riposo, denominata “Villa Santina”, in possesso dei requisiti strutturali previsti dalla vigente normativa è sita in Xxx Xxxxx xx Xxxxxxx x. 00 e censita al foglio
n.11 mapp. 226. L’area interessata dall’intervento è individuata nel Nuovo Catasto al Foglio 16 particelle 191 con una superficie del lotto di circa 4430 mq. L’edificio esistente è composto da: un livello seminterrato e due livelli fuori terra per una superficie complessiva di circa 2020 mq e una cubatura esistente di 7021,5 mc.
La struttura esistente dispone attualmente di 17 stanze per complessivi 37 posti letto oltre ai servizi strettamente connessi quali sala mensa, sala culto, sala polivalente e palestra per la fisioterapia; spazio esterno del parcheggio e di parte dell’area a verde.
La Casa di Riposo attualmente è composta di camere singole, doppie, triple e quadruple, tutte con servizi igienici comuni sul piano.
L’edificio dovrà essere adibito dal Concessionario esclusivamente per l'attività della Casa di Riposo come disciplinata dalla normativa statale, regionale e comunale vigente.
La Casa di Riposo potrà essere adibita anche alla realizzazione di servizi ed attività integrative per la popolazione anziana, previa autorizzazione del Comune.
La Casa di Risposo “Villa Santina” è in possesso delle dovute autorizzazioni e dispone di apposito regolamento di gestione.
Art. 22 - Specifiche della fornitura arredi e attrezzature
La struttura è attualmente funzionante ed arredata in maniera adeguata rispetto alle necessità degli ospiti e a quelle tecnico-organizzative del gestore.
Si riporta in allegato al presente capitolato all. C) l’inventario degli arredi presenti nella struttura; ogni variazione rispetto al contenuto dello stesso (acquisto e/o dismissione) dovrà essere comunicato al Direttore di Esecuzione del contratto/RUP.
Il Concessionario è tenuto a garantire, per l’intera durata contrattuale, la seguente fornitura:
a. reintegri per usura, perdita o rottura degli arredi, delle dotazioni per il pasto e dei materiali diversi compresi nell'inventario iniziale, devono essere regolarmente reintegrati con beni analoghi e nuovi e resteranno di proprietà del Committente a fine concessione;
b. dotazioni informatiche e telefoniche necessarie all’espletamento del servizio;
c. dotazioni per il personale: il Concessionario deve garantire la corretta disponibilità di idoneo vestiario e di DPI (dispositivi di protezione individuale) a tutto il personale;
x. xxxxxxxxx (se offerte in sede di gara): eventuali forniture di arredi ed attrezzature ad integrazione di quelle già in dotazione nella struttura. Le stesse, a fine concessione, resteranno di proprietà del Committente.
Nel Progetto Organizzativo-Gestionale dovranno essere indicate le dotazioni di ulteriori arredi, da verificare in sede di sopralluogo obbligatorio iniziale e che resteranno di proprietà del Concessionario a fine concessione.
Nel Progetto Organizzativo-Gestionale (all. A), devono essere presentate in dettaglio, corredate da documentazione tecnica e con indicazione dei tempi di fornitura ed effettivo utilizzo.
Tutte le forniture materiali e strumentali devono rispettare il dettato dei Criteri Ambientali Minimi in vigore.
Art. 23 - Manutenzioni della struttura
Sono oggetto di manutenzioni i locali di servizio ed accessori, impianti e arredi, aree esterne all’edificio, la gestione del verde e quanto altro necessario a rendere utilizzabile il bene in relazione all’uso convenuto. In particolare:
a. le manutenzioni ordinarie1 e straordinarie2 degli arredi interni e della gestione del verde, sono a carico del Concessionario. A titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo si riporta nell’allegato e)la relazione redatta dall’Ufficio Ambiente del Comune contenente gli interventi da effettuare e una stima dei costi presunti per la manutenzione del verde;
b. le manutenzioni ordinarie dell’immobile (e pertinenze) e degli impianti sono a carico del Concessionario compreso il mantenimento in condizioni di decoro della tinteggiatura nell’intero periodo di concessione;
c. le manutenzioni straordinarie dell’immobile (e pertinenze) e degli impianti sono a carico del Committente salvo diversa offerta del Concessionario come previsto al successivo art. 24 del presente capitolato;
d. le manutenzioni ordinarie dell’area esterna sono a carico del Concessionario;
e. le manutenzioni straordinarie dell’area esterna sono a carico del Committente salvo diversa offerta del Concessionario come previsto al successivo art. 24 del presente capitolato.
Il Concessionario ha il divieto di apportare modifiche, sostituzioni o trasformazioni degli arredi, degli elettrodomestici e delle attrezzature senza averne data preventiva comunicazione all’Amministrazione Comunale anche al fine di tenere aggiornato l’elenco dei beni inventariati della Casa di Riposo, come redatto dall’Ufficio Economato, rispetto ad eventuali sostituzioni o dismissioni.
Gli interventi di manutenzione straordinaria relativi alla gestione del verde quali ad esempio l’abbattimento o la piantumazione di alberi sono sottoposti al rilascio dell’autorizzazione da parte del Concessionario per il tramite dell’Ufficio Ambiente che dovrà accertare la fattibilità e la congruità dell’intervento da realizzare. ed eventualmente fornire indicazioni in merito alle modalità più opportune per intervenire.
Il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza delle aree assegnate. Per garantire la corretta gestione della medesima il Concessionario dovrà predisporre ed aggiornare un piano focalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza. Per tale compito può avvalersi della collaborazione di una persona appositamente incaricata.
Al fine di assicurare le condizioni di comfort, il Concessionario dovrà garantire la temperatura di legge, ai sensi dell’art. 4 del DPR 412/93. Il Concessionario ha, altresì, l’obbligo di individuare e
1 In generale si considerano manutenzioni ordinarie quelle relative ad una pianificazione di interventi di carattere preventivo o comunque di prevedibile periodica necessità. A titolo di esempio, per manutenzione ordinaria di un arredo si intende la sostituzione di parti soggette a normale usura (guarnizioni, cerniere) comunque per il ripristino delle condizioni d'uso previste da norme (come ad esempio per la manutenzione periodica dei dispositivi antincendio e degli ascensori); per l'immobile sono associati al concetto di manutenzione ordinaria, interventi di ripristino delle regolari condizioni d'uso (ad esempio: tinteggiature, interventi di spurgo e pulizia alla rete degli scarichi, pulizia del sistema di raccolta e scarico delle acque
meteoriche, interventi periodici sul sistema di allarme, sostituzione vetri rotti e lampadine, rinnovo C.P.I.). Per la gestione del verde si considera manutenzione ordinaria: la potatura dei essenze erboree, arbustive e siepi, lo sfalcio, contenimento/eliminazione vegetazione erbacea ed arbustiva infettante, l’inaffiamento, lo spazzamento/rastrellatura, la manutenzione delle siepi, spollonatura ai piedi delle alberature e delle siepi, trattamenti antiparassitari (compreso processionaria e punteruolo rosso), la rimonda del secco, la rimozione e il conferimento dei rifiuti di lavorazione, la derattizzazione, la disinfestazione e la disinfezione.
2 Le manutenzioni straordinarie comprendono tutti gli altri casi diversi da quelli della nota precedente ed in particolare quelli che prevedono interventi anche radicali di sostituzione (ad esempio, arredi o dotazioni irreparabili).
nominare a proprie spese il terzo responsabile degli impianti termici ai sensi del DPR 412/93 e ss.mm.ii., a darne comunicazione al Comune ed a richiedere le visite periodiche di legge all’Ente competente.
Il Concessionario si impegna a trasmettere al Committente entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione, sottoscritta dal Responsabile della Struttura, contenente:
1) una descrizione dei lavori eseguiti di manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura e della gestione del verde, nonché, i controlli e le verifiche di tutti gli impianti presenti nella struttura, dello stato dei locali, degli arredi e delle attrezzature;
2) un rendiconto delle spese sostenute nell’anno di riferimento per interventi di manutenzione ordinaria, investimento, adeguamento e miglioramento.
L’Amministrazione Comunale potrà attraverso gli Uffici preposti (LL.PP. - Ambiente) effettuare verifiche e controlli in merito alla manutenzione ordinaria e/o straordinaria effettuata dal Concessionario.
Art. 24 Manutenzione straordinaria, ristrutturazione, adeguamento e messa a norma della struttura.
Il costo dei lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, adeguamento e messa a norma della struttura è, di norma, a carico dell’Amministrazione Comunale, salvo diversa offerta da parte del Concessionario, che sarà oggetto di aggiudicazione ed il cui costo andrà a scomputo del canone di concessione previsto al precedente art. 11.
Il Servizio LL.PP. si farà carico direttamente della loro realizzazione, prevedendone il costo, se necessario, nell’elenco annuale delle OO.PP. o autorizzerà, in caso di offerta da parte del Concessionario, l'effettuazione degli interventi sulla base del progetto di aggiudicazione, a parziale scomputo del canone dovuto dal Concessionario.
Si precisa che, in caso di lavori a scomputo, dovrà essere garantita, comunque, al Concedente la corresponsione di un importo pari al 20% del canone annuo oggetto di aggiudicazione, a garanzia dei costi di usura della struttura.
A titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo viene riportato nell’allegato f) l’elenco di eventuali migliorie utili alla riqualificazione dell’immobile (che si connotano come lavori straordinari) redatto dal Servizio LL.PP..
Tutti gli interventi oggetto di aggiudicazione, esclusa la manutenzione ordinaria, finalizzati al miglioramento dell’immobile, oppure quelli richiesti per legge, che si rendessero necessari in corso di contratto, dovranno essere autorizzati preventivamente dal Servizio LL.PP. e comunicati al Servizio Politiche del Welfare dal Concessionario.
Qualora il Concessionario ottenga contributi economici inerenti gli interventi di miglioria dell’immobile da parte di soggetti pubblici o privati, dovrà obbligatoriamente darne comunicazione al concedente.
Art. 25 - Utilizzo della struttura per attività integrative
Ai sensi del precedente art. 7 avente ad oggetto “Attività integrative attivate dal Concessionario” i locali possono essere utilizzati per attività integrative e complementari al servizio oggetto di concessione e rivolti alla popolazione anziana, sia ospiti in struttura che soggetti esterni, ovvero a cittadini in condizione di fragilità socio-economica e ambientale, in orari e con modalità tali da non interferire sullo svolgimento delle normali attività della Casa di Riposo.
Nel Progetto Organizzativo-Gestionale di cui all. a) deve essere riportata un'articolata proposta di utilizzo complementare dei locali.
Art. 26 - Consegna della struttura e avvio dei servizi
Le parti, congiuntamente, effettuano un sopralluogo destinato all'approvazione dell'inventario iniziale di consegna di arredi, impianti e locali; l'inventario contiene anche informazioni sullo stato manutentivo degli stessi beni alla consegna. Al verbale di consegna verrà allegata la planimetria dei locali.
Alla scadenza della concessione, ovvero in caso di riconsegna anticipata a qualsiasi titolo della struttura, il Concessionario dovrà riconsegnare la struttura ed i beni, nelle stesse condizioni nelle quali sono stati concessi. Gli impianti dovranno essere restituiti in buone condizioni d’uso. Alla riconsegna dei locali verrà redatto apposito verbale in contraddittorio di tutti gli arredi e le attrezzature della struttura con l’indicazione dello stato di conservazione e di funzionamento dei medesimi sottoscritto dal legale rappresentante del Concessionario, dal Responsabile della Struttura e dal Responsabile del Settore competente del Committente (Sezione Politiche del Welfare. LL.PP. Patrimonio, Economato).
Contestualmente sarà effettuata una verifica per quantificare eventuali danni eccedenti il normale deperimento derivante dall’uso della struttura, per documentare i consumi arretrati eventualmente non pagati alle aziende erogatrici e quanto altro necessario per un corretto ed eventuale cambio gestionale. In caso di ritardata o mancata restituzione della struttura, il Concessionario si rende responsabile dei danni conseguiti nei confronti del Committente e questi si riserva di agire per la tutela dei propri diritti e del proprio patrimonio.
Dal giorno della consegna il Concessionario è costituito custode, esentando il Committente da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti che potranno derivare a cose e persone per comportamento negligente, da trascuratezza nella manutenzione, da ogni altro abuso che possano derivare dal fatto od omissioni di terzi. Il Concessionario dovrà attivare la gestione della struttura a proprio nome mediante la presa in possesso degli immobili, con decorrenza a partire dalla data di inizio del rapporto contrattuale.
L’avvio effettivo dei servizi offerti così come individuati nell’ambito della gestione della struttura, dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro un ragionevole e congruo intervallo di tempo strettamente necessario per gli adempimenti obbligatori previsti.
PARTE VII
ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Art. 27 - Pareri ed autorizzazioni
Fermo restando ogni ulteriore disposizione del presente Capitolato, al Concessionario è fatto obbligo di munirsi di tutti gli atti abilitativi necessari per poter svolgere le attività oggetto del presente Capitolato in ordine alle autorizzazioni amministrative (sanitarie, di sicurezza, commerciali ecc.).
Il Concessionario è tenuto inoltre a provvedere alla voltura/allacci di tutte le utenze per la fornitura dei servizi: idrico, elettrico, gas e telefonia).
I costi relativi agli adempimenti di cui al presente articolo sono ad esclusivo carico del Concessionario senza alcun onere per il Committente.
II Concessionario, prima dell'avvio del servizio, dovrà richiedere il conferimento della titolarità dell'autorizzazione al funzionamento.
L’autorizzazione ha carattere personale e non è rilasciata ai soggetti che abbiano riportato condanna per reato che incida sulla loro moralità professionale, salva riabilitazione, o che siano stati dichiarati falliti, salva riabilitazione.
Anche la semplice modifica della rappresentanza legale da parte del Concessionario determina la modifica del titolo autorizzativo. II soggetto subentrante presenterà all’Ente competente istanza per l'adeguamento della titolarità dell'autorizzazione, previa accertamento dei requisiti soggettivi.
Nel caso si intendano apportare variazioni gestionali o strutturali a servizi o strutture, il titolare dell'autorizzazione presenterà istanza al competente Ente della funzione amministrativa per ottenere la modifica del titolo autorizzativo e, se del caso, dell'accreditamento.
Art. 28 - Raccolta rifiuti
Il Concessionario dovrà provvedere alla raccolta rifiuti urbani, di quelli assimilabili agli urbani secondo quanto prescritto dalle norme della raccolta differenziata vigenti nel territorio comunale. Il Concessionario dovrà, inoltre, provvedere allo smaltimento dei rifiuti sanitari e di quello degli olii esausti, tramite ditte specializzate nel settore.
Art. 29 Regolamento di gestione
La Casa di Riposo dispone di un Regolamento di gestione approvato con Delibera di C.C. n. 57 del 19/02/2001. Lo stesso è in corso di modifica al fine di renderlo conforme alla normativa vigente in materia. Il Concessionario è tenuto al rispetto del succitato Regolamento.
PARTE VIII
VERIFICHE DI CONFORMITÀ E PENALI
Art. 30 - Controlli e vigilanza
Ai sensi dell’art. 12 della L. R. 41/2003 il Comune è tenuto alla vigilanza della Casa di Riposo al fine di verificarne i requisiti funzionali ed organizzativi, il rispetto dei diritti degli utenti e l’attuazione dei piani personalizzati di assistenza (PAI), nonché, la manutenzione della struttura e la gestione del verde di cui al precedente art. 23.
Il Committente si riserva, pertanto, la possibilità di effettuare, tramite i competenti uffici comunali (Sezione Politiche del Welfare, Sevizio Lavori Pubblici, Servizio Ambiente) verifiche di conformità al dettato del presente Capitolato anche al fine di irrogare, nel caso in cui verificassero delle mal curanze, le adeguate sanzioni, ivi compreso il diritto di far realizzare le parti mancanti a carico e spese esclusive del Concessionario.
Le verifiche di cui sopra saranno effettuate a cura del Dirigente (o suo delegato) del Servizio competente per le specifiche aree di riferimento, il quale sarà tenuto a relazionare in merito, con cadenza annuale, al Direttore di Esecuzione del contratto/RUP, e dovrà, comunque, intervenire ogniqualvolta quest’ultimo lo riterrà necessario.
Le verifiche di cui sopra saranno effettuate con le modalità che gli Uffici preposti riterranno più opportune, anche effettuando sopralluoghi durante il normale orario di servizio, assicurando comunque il rispetto del lavoro svolto dal Concessionario.
Il concessionario è obbligato a fornire tutta la collaborazione necessaria agli incaricati della vigilanza.
Art. 31 - Controllo di qualità
Ai sensi della D.G.R. n. 130 del 27 febbraio 2018, il Concessionario deve essere in possesso della certificazione di qualità UNI-EN-ISO 9001.
Le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere erogate dall’impresa in conformità ai seguenti standard di qualità:
• con un elevato livello di “qualità” del servizio in tutti i suoi aspetti, tenendo conto della natura del medesimo, della fascia di età dei suoi destinatari e di ogni altro elemento rilevante ai fini della soddisfazione degli ospiti;
• con continuità, tenendo conto del funzionamento a ciclo continuo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno (festività incluse) della struttura;
• con operatori professionalmente formati e qualificati secondo piani di lavoro e turni di servizio degli operatori idonei a garantire la qualità del servizio nell’arco dell’intera giornata, tenendo conto dei diversi livelli di intensità dei bisogni degli ospiti;
• l’attuazione delle misure preventive e di autocontrollo per la gestione della sicurezza, in sinergia con i diversi soggetti che operano nella struttura, attraverso un efficace coordinamento tecnico, che consenta un buon livello di integrazione operativa interna, in conformità alle norme internazionali sui Sistemi di gestione della Qualità;
• con strumenti di pianificazione e di monitoraggio che consentano la verifica della qualità delle prestazioni e della soddisfazione del cliente e l’attuazione di azioni di miglioramento, in modo trasparente e con forme di comunicazione in grado di garantire un rapporto di fiducia con il committente, con gli altri operatori della struttura, con gli ospiti e con i loro famigliari;
• con flessibilità organizzativa, tenendo conto della configurazione della struttura e della suddivisione interna degli spazi ed ambienti;
• con capacità innovativa, tenendo conto dei possibili cambiamenti ed innovazioni organizzative che possono intervenire nel corso dell’appalto.
Il Concessionario è obbligato a fornire al Committente ed agli altri organismi di controllo e di vigilanza tutte le informazioni richieste riguardanti l’organizzazione tecnica del servizio:
• requisiti e competenze professionali del personale;
• standard giornalieri di assistenza per ospite;
• turnazioni e piani di lavoro;
• strumenti di autocontrollo per la sicurezza igienica e per la gestione dell’emergenza;
• ogni altra informazione ritenuta utile.
Il concessionario deve accettare espressamente, senza alcuna riserva, condizione o eccezione, tutte le forme di controllo e di informazione all’utenza previste dal presente articolo. È espressamente riconosciuto al Committente il diritto di verificare, in qualsiasi momento, il possesso da parte del personale dei requisiti e delle competenze professionali necessarie per la buona qualità del servizio e di ottenere la sostituzione degli operatori ritenuti non idonei.
Saranno inoltre considerati non idonei gli operatori che:
• non abbiano mantenuto il segreto di ufficio su fatti e circostanze di cui siano venuti a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti;
• non abbiano mantenuto un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alle collaborazioni con gli altri operatori e soprattutto, nei riguardi dell’utenza (ospiti e loro famigliari);
• che abbiano contribuito con il loro comportamento a creare situazioni di dipendenza o disagio da parte dell’utenza;
• non abbiano improntato il proprio comportamento secondo principi di correttezza e che non abbiano provveduto all’adozione di tutte quelle cure, cautele ed accorgimenti volti ad assicurare la salvaguardia ed il rispetto della dignità personale dell’ospite.
Per le finalità indicate nel presente articolo, il Committente potrà utilizzare ogni strumento di verifica ritenuto opportuno ai fini del controllo di qualità delle prestazioni fornite, fra i quali:
a) ispezioni e sopralluoghi;
b) esame e verifica di documenti;
c) interviste e questionari agli utenti del servizio ed ai loro familiari per verificare il livello di gradimento e di soddisfazione;
d) verifiche di qualità commissionate ad esperti esterni;
Per le finalità indicate nel presente articolo, il Concessionario deve mettere a disposizione del Comune e degli organi di vigilanza, la seguente documentazione:
• documentazione del sistema di qualità aziendale;
• piano organizzativo generale;
• piani di lavoro;
• piani di pulizia e schede tecniche dei prodotti utilizzati;
• moduli e documenti di registrazione delle attività;
• elenco nominativo aggiornato del personale (con indicazione delle competenze e del ruolo organizzativo svolto);
• piano di formazione e registrazioni inerenti i corsi di formazione svolti;
• piano di autocontrollo per la sicurezza igienico-sanitaria per le attività riguardanti la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande;
• documento per la valutazione dei rischi per la sicurezza nei luoghi di lavoro e Piano per la gestione della sicurezza e delle emergenze;
• elenco nominativo degli operatori formati ai fini della prevenzione incendi secondo le normative vigenti;
• piano di manutenzione degli impianti, apparecchiature e strumenti ricevuti in uso per l’esecuzione dell’appalto e la documentazione attestante l’esecuzione degli interventi periodici di verifica e di controllo della funzionalità e della sicurezza degli stessi.
Il Concessionario è tenuto inoltre a:
• predisporre annualmente, entro il 31/12 di ogni anno, un resoconto della gestione delle attività della Casa di Riposo, articolato in interventi eseguiti da trasmettere al direttore dell’esecuzione del contratto. Lo stesso dovrà essere corredato anche dell’elenco degli ospiti inseriti in struttura (con l’indicazione del nominativo, dati anagrafici e residenza) e del personale ivi operante (con indicazione della qualifica e della mansione svolta) alla data sopraindicata. Il rendiconto deve essere, inoltre, accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del concedente. Inoltre, il medesimo dovrà contenere la chiara dimostrazione che il Concessionario ha promosso la sinergia e la collaborazione tra le realtà del territorio e la Casa di Riposo e si è concretamente attivato per raggiungere la massima redditività sociale dei locali concessi. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante. Il concedente può richiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli contabili in qualsiasi momento;
• trasmettere annualmente, entro il 31/12 di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà concernente la permanenza dei requisiti che hanno determinato il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento così come previsto dalla L.R. n. 41/2003;
• trasmettere al termine di ogni anno solare, un documento contabile che attesti i costi e i ricavi relativi alle gestione della Casa di Riposo.
Art. 32 - Penali
Il Committente si riserva di applicare al Concessionario sanzioni in seguito al rilevamento di:
a. inadempienze alle prescrizioni della normativa vigente, del presente capitolato e di tutti gli atti di gara;
b. reclami documentati generati da utenti o generati da verifiche di conformità effettuate dal Committente e/o dall'autorità competente;
c. reclami documentati e/o accertati ricevuti da utenti e relativi ad aspetti di gradimento del servizio. Il Committente procederà all’applicazione di sanzioni pecuniarie a seconda della gravità della contestazione e fatto salvo l'ulteriore addebito delle spese per porre rimedio a disservizi eventualmente provocati e il risarcimento del maggior danno.
In particolare, per i requisiti del presente Capitolato, il Committente si riserva di applicare le seguenti penali:
REQUISITO | PENALE (in €) | |||||||
a. Servizi specifici | ||||||||
1.Mancata e/o non conforme esecuzione delle prestazioni socio-assistenziali | Min € 1.000,00 – Max € 1.500,00 | |||||||
2.Mancata e/o non conforme esecuzione delle prestazioni socio-sanitarie | Min € 1.000,00 – Max € 1.500,00 | |||||||
b. Servizi generali | ||||||||
1.Mancato rispetto delle prescrizioni gestionali generali dettate dal Capitolato | € 150,00 | |||||||
2.Per ogni 5 gg di ritardo nella fornitura dei documenti previsti nel Capitolato | € 150,00 | |||||||
3.Mancato rispetto di quanto previsto nel Regolamento della Casa di Riposo comunale per anziani e sue eventuali integrazioni o modifiche | € 500,00 | |||||||
4.Mancato rispetto di quanto previsto nel progetto organizzativo-gestionale | Min € 500,00 – Max 1.500,00 | |||||||
c. Personale | ||||||||
1.Figure professionali diverse da quelle previste in numero, qualifica e requisiti | Min € 1.000,00 – Max € 1.500,00 per ciascuna unità di personale | |||||||
2.Ogni caso di mancata o inadeguata formazione del personale (per ogni dipendente) | € 500,00 | |||||||
3.Reclami per comportamenti degli operatori non corretti sotto il profilo deontologico e/o non conformi al presente Capitolato. | Min € 1.000,00 – Max € 1.500,00 | |||||||
4.Mancata applicazione di norme in vigore contenute nel/nei Contratto/i Collettivo/i Nazionale/i di Lavoro o di norme derivanti da accordi locali integrativi dello/degli stesso/i | € 3.000,00 per ciascuna mancanza | |||||||
5. Mancata osservanza delle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 inerenti il rischio biologico e chimico nelle strutture residenziali | € 5.000,00 per ciascun rilievo | |||||||
6. mancato rispetto degli adempimenti in ordine alla sostituzione del personale assente | € 1.000,00 per ciascuna mancanza | |||||||
7. mancata partecipazione del personale ai corsi di formazione/informazione relativi al piano di evacuazione in atto presso la struttura; mancata osservanza delle norme di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 | 1.000,00 per ciascuna unità di personale e per ciascun rilievo | |||||||
d. Fornitura | ||||||||
1.Indumenti di lavoro non conformi | € 100,00 | |||||||
2.Per mancato reintegro, dopo 3 solleciti, delle dotazioni necessarie al servizio | € 500,00 | |||||||
3.Utilizzo di prodotti per l'igiene e cura personale dell’ospite di qualità considerata inidonea | € 500,00 | |||||||
4.Mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio ristorazione | Min € 500,00 – Max € 1.000,00 | |||||||
5.Mancato rispetto guardaroba | delle | disposizioni | relative | al | servizio | lavanderia | e | € 500,00 |
6.Mancata conformità alle disposizioni del presente Capitolato relative alla gestione delle manutenzioni di competenza | Min € 500,00 – Max € 1.000,00 per ciascuna mancanza | |||||||
7.Mancata conformità alle disposizioni del presente Capitolato relative alla gestione dei beni mobili ed immobili | Min € 500,00 – Max € 1.000,00 | |||||||
e. Pulizia, sanificazione e gestione dei rifiuti | ||||||||
1. Mancata attuazione delle norme locali di gestione dei rifiuti | € 100,00 | |||||||
2.Ogni caso di mancata conformità alla pianificazione delle pulizie dei locali e sanificazioni | € 250,00 | |||||||
f. Dotazioni strumentali integrative (Migliorie) | ||||||||
1.Mancato rispetto dei termini temporali previsti per la consegna delle dotazioni strumentali integrative come dichiarato nel Progetto Organizzativo- | Min € 300,00 – Max € 500,00 |
Gestionale | |
g. Generiche | |
1.Ogniqualvolta venga negato l’accesso agli incaricati del Committente ad eseguire controlli di conformità | € 500,00 |
2.Per ogni altro requisito del presente Capitolato tecnico e/o del Progetto Organizzativo-Gestionale non rispettato | Min € 500,00 – Max € 1.500,00 |
3.Violazione della capienza massima e della destinazione funzionale della struttura della Casa di Riposo | € 500,00 |
4. Mancato avvio delle procedure di dimissioni dell’ospite non compatibile con il livello assistenziale della struttura a causa della sussistenza di uno stato di non autosufficienza accertato secondo le modalità descritte nel presente Capitolato | € 500,00 per ciascun ospite |
h. Manutenzione | |
1.mancata manutenzione ordinaria (stabile, verde, impianti, ecc..) | € 500,00 per ciascuna mancanza |
2. mancata manutenzione straordinaria della gestione del verde | € 500,00 per ciascuna mancanza |
3. mancata realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria indicati nell’offerta tecnica (compresi sia di quelli da considerarsi oggetto di scomputo del canone di concessione e sia di quelli da non considerarsi oggetto di scomputo del canone di concessione) | Calcolata sul 20% dell’importo del lavoro non realizzato |
i. Canone concessorio | |
Mancato pagamento del canone a decorrere dal terzo mese successivo a quello stabilito dal presente Capitolato ad eccezione della parte di canone oggetto di compensazione con i lavori di manutenzione straordinaria offerti in gara | € 100,00 per ogni giorno di ritardo |
L'avvio del procedimento da parte del Committente per l'applicazione di una o più penalità è comunicata al Concessionario tramite posta elettronica certificata o raccomandata A/R. Il Concessionario entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandata, può presentare le proprie osservazioni o essere ascoltato in contraddittorio dal Committente il quale, entro i seguenti 10 giorni lavorativi, contro deduce e assume la propria decisione a chiusura del procedimento.
Nel caso in cui l'evento che ha causato l'applicazione della penale abbia a ripetersi nell'arco dello stesso anno solare, il Committente si riserva di raddoppiare la penale precedentemente assegnata.
Qualora le inadempienze, anche se non reiterate, rivestano carattere di gravità e comportino il pregiudizio della salute e sicurezza degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio, costituiranno causa di risoluzione immediata del contratto.
Il Committente può altresì procedere alla determinazione dei danni sofferti, rivalendosi nei confronti del Concessionario, con l’incameramento della cauzione e, ove se ciò non bastasse, agendo nel pieno risarcimento dei danni subiti, oltre alla rescissione del contratto.
Art. 33 - Esecuzione in danno
In caso di sospensione o di interruzione, anche parziale, dei servizi, eccettuati i casi di forza maggiore debitamente accertati, il Comune potrà sostituirsi al Concessionario per l’esecuzione d’ufficio in danno e a spese dell’inadempiente, oltre all’applicazione delle previste penalità. Per la caratteristica dei servizi in argomento, si procederà all’esecuzione in danno anche nel caso in cui si verifichino gravi inadempienze e qualora il Concessionario, espressamente diffidato, non vi ponga rimedio nei termini stabiliti. In tali casi, salva la facoltà di risoluzione del contratto, le spese conseguenti verranno addebitate al Concessionario mediante prelievi dal deposito cauzionale, fatto salvo il risarcimento del maggiore danno. Le interruzioni/sospensione del servizio per causa di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità se comunicate tempestivamente al Committente.
PARTE IX
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 34 - Aggiudicazione
Al termine delle procedure di gara, ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016, il Committente previa verifica della proposta di aggiudicazione di cui all'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diviene efficace alla verifica del possesso dei prescritti requisiti. L’Amministrazione Comunale ha facoltà di avvalersi, accertate le condizioni, di disporre l’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi del comma 8 del citato art. 32, al fine di garantire l’esecuzione del servizio.
Art. 35 - Stipulazione del Contratto
Il contratto di concessione verrà stipulato sotto forma di atto pubblico in forma digitale, ai sensi del D.lgs n. 50/2016 ss.mm.ii..
Tutte le spese e gli oneri fiscali per la redazione del contratto nonché i diritti di segreteria e di rogito sono a completo ed esclusivo carico del Concessionario, il quale si impegna ad eseguire comunque tutte le prestazioni inerenti alla concessione anche nelle more della sottoscrizione del contratto.
L’aggiudicatario dovrà provvedere alla stipulazione del contratto nel termine che sarà assegnato dalla stazione appaltante.
Prima della stipula del contratto il concorrente aggiudicatario dovrà:
a) costituire una garanzia fideiussoria pari al 10 % dell’importo complessivo della concessione, secondo la disciplina contenuta nell’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria.
b) copia della polizza di assicurazione che tenga indenne il Committente da tutti i rischi e da qualsiasi causa derivante dalla concessione del servizio;
c) D.V.R o DUVRI qualora previsto;
d) comunicazione di un conto corrente bancario o postale dedicato al servizio in parola, sul quale dovranno transitare i movimenti finanziari effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale.
Il concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Qualora il concessionario non assolva, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3.
Si precisa altresì che, ai sensi dell’art. 2, c. 1 del D.L. 25.9.2002, n. 210, convertito, con modificazioni nella legge 22.11.2002, n. 266, qualora venga accertata l’irregolarità della situazione contributiva, si procederà alla revoca dell’affidamento.
Qualora risultino precedenti o provvedimenti a carico, l'aggiudicazione non si perfeziona ed il rapporto si estingue ope legis.
Al contratto di concessione verranno allegati i documenti che sono specificatamente previsti da norme di legge o che a giudizio del RUP e nel rispetto della normativa che disciplina l'attività notarile sono ritenuti necessari in quanto integrativi della volontà contrattuale.
In caso di mancata stipula del contratto per motivi addebitabili alla ditta aggiudicataria l’Amministrazione, previa diffida notificata nei modi e nei termini di legge, potrà aggiudicare l’appalto al concorrente la cui offerta è risultata seconda ed incamerare la cauzione provvisoria.
Art. 36 - Assicurazioni ed esonero di responsabilità per il Committente
Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'esecuzione del contratto, derivassero al Committente, agli utenti, a terzi o a cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni a totale carico del Concessionario.
Il Committente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse occorrere al personale tutto impegnato nell'esecuzione del servizio.
Pena la revoca dell'aggiudicazione, il Concessionario è tenuto a presentare entro la sottoscrizione del contratto (e a mantenere operativa per tutta la durata della concessione):
a. una assicurazione per responsabilità civile verso terzi (RCT) - compreso il Committente e gli ospiti della Casa di Riposo - e verso prestatori d'opera (RCO), con massimale per sinistro non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni) e massimale per lavoratore non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila);
b. una assicurazione relativa al rischio locativo per la somma garantita pari a € 1.000.000,00 (unmilione), comprensiva di garanzia ricorso terzi da incendio per un massimale pari a € 1.000.000,00 (unmilione);
c. le suddette assicurazioni non liberano il Concessionario dalle proprie responsabilità avendo esse lo scopo di ulteriore garanzia.
Art. 37 - Sub concessione e cessione del contratto
È vietato la sub-concessione delle attività relative ai servizi socio-assistenziali, servizi socio- sanitari, servizi di ristorazione, nonché i servizi relativi alla cura ed igiene personale degli ospiti.
Per le attività svolte dal Concessionario, ai sensi dell’art. 6 del presente Capitolato e non rientranti nei servizi di cui al precedente punto lo stesso è tenuto a comunicare al Committente tutti i sub- contratti specificando il nome del subcontraente, l'importo e l'oggetto del contratto nonché i termini di pagamento che non possono essere superiori a trenta giorni.
Per i sub-contratti di importo superiore a € 5.000,00 (cinquemila/00) al netto dell'IVA, il Concessionario deve anche trasmettere al Committente la dichiarazione con cui il sub-contraente attesta di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016.
È vietato cedere, anche parzialmente, la concessione; non sono considerate cessioni le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede; le cessioni d’azienda, trasformazioni, fusioni o scissioni societarie hanno efficacia nei confronti del Committente alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall’art. 106 Codice dei Contratti, comma 1, lett. d), punto 2).
Art. 38- Risoluzione del contratto e recesso
Il Committente ha facoltà, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 C.C. di promuovere la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., con incameramento automatico della cauzione e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nelle seguenti ipotesi:
• grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie come prescritte da disposizioni legislative, regolamentari e dal presente Capitolato;
• inosservanza dei divieti di subappalto, cessione di contratto e di cessione di credito;
• gravi violazioni contrattuali, anche non reiterate, che abbiano comportato il pregiudizio (o pericolo di) alla sicurezza e/o alla salute degli utenti, dei lavoratori addetti al servizio o di terzi;
• reiterate violazioni delle disposizioni contrattuali, formalmente contestate, che abbiano comportato l'applicazione di penalità che nel complesso superiori l'importo di euro 3.000,00 nel corso di un anno;
• mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale dipendente – compresi quelli relativi alla tutela della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
• mancato rispetto dei contratti collettivi definitivamente accertato (anche a seguito di procedure di conciliazione);
• perdita dei requisiti per l'accesso all'appalto, con particolare riferimento alla capacità di contrattare con la P.A. e alle previsioni del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• mancata sostituzione immediata del personale quando ciò sia richiesto, senza possibilità di indugio, per infrazioni o qualità personali che ne rendono inopportuna la destinazione al servizio, o perché autore di plurime infrazioni agli obblighi di condotta senza che precedenti richiami abbiano sortito alcun effetto;
• quando il Concessionario non dia più affidamento di possedere le capacità tecniche ed organizzative e di potere quindi provvedere ad un'adeguata esecuzione dei servizi ad essa affidati;
• accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode;
• fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale;
• mancato reintegro del deposito cauzionale, nei termini richiesti, quando il Comune abbia dovuto in tutto o in parte, valersi dello stesso;
• interruzione non giustificata totale o parziale del servizio;
• violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
• mancata esecuzione degli interventi di miglioria offerti in sede di gara nei termini stabiliti;
• disdetta della polizza assicurativa o mancato pagamento del premio;
• violazioni definitivamente accertate in merito alla normativa a tutela della Privacy che abbiano la comminatoria di sanzioni penali o amministrative;
• accertata non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, in qualunque tempo verificata;
• per motivi di pubblico interesse o necessità;
• ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del C.C.
In tali casi l'Amministrazione comunale potrà risolvere di diritto il contratto comunicando alla ditta, con Raccomandata A/R o tramite PEC di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ed indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i propri effetti.
La risoluzione avrà luogo anche in tutti i casi in cui a seguito di accerta violazione di disposizioni contrattuali, udite le contro-deduzioni, entro il termine perentorio concesso, il Committente intimi per iscritto ad adempiere entro un congruo termine mai inferiore a 10 giorni, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile.
Tutti i termini indicati nel Capitolato e nel contratto, anche con riferimento al contenuto del Progetto Organizzativo Gestionale del Concessionario, o quelli assegnati a seguito di diffide, saranno da considerarsi essenziali ai sensi dell'art. 1457 del Codice civile.
La risoluzione avrà effetto immediato nei casi di particolare gravità e pregiudizio del servizio, anche ai sensi dell'art. 21 sexies della Legge 241/1990 e quando sia espressamente prevista dalla legge.
Art. 39 - Controversie
Le controversie che dovessero insorgere tra il Concessionario e il Committente circa l’interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali, qualora non possano essere composte in xxx xxxxxxx, xxxxxxx deferite all’Autorità Giudiziaria Ordinaria (Tribunale di Civitavecchia). Fino alla risoluzione della controversia il Concessionario non potrà comunque rifiutare l’esecuzione del servizio affidato.
Art. 40 - Domicilio del concessionario
Il Concessionario, prima di sottoscrivere il contratto, deve comunicare il domicilio fiscale e il recapito operativo (se diverso dalla sede della Casa di Riposo in concessione), nonché i dati per la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
Art. 41 Titolarità del Servizio e Trattamento Dati Personali
I servizi previsti dal presente appalto, ancorché gestiti dall' Affidatario per conto del Comune di Civitavecchia, sono servizi pubblici comunali.
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni, titolare del trattamento dei dati personali degli utenti del servizio in oggetto è il Comune di Civitavecchia.
Il Responsabile ed i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando qualsiasi occasione di conoscibilità superflua da parte di soggetti non autorizzati o non titolati.
Il Titolare consente al Responsabile il ricorso ad altri responsabili per lo svolgimento di attività propedeutiche all’oggetto del contratto, con l’obbligo da parte del Responsabile di informare il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l’aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dandogli così l’opportunità di opporsi a tali modifiche. Qualora uno degli altri responsabili del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi dell’altro responsabile.
In virtù della designazione attribuita, il Responsabile ha il potere di compiere tutto quanto sia necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia. Al riguardo il Responsabile del trattamento si impegna a:
a) trattare i dati solo per la finalità o le finalità sopra specificate e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
b) trattare i dati conformemente alle istruzioni documentate del Titolare del trattamento annesso al presente contratto. Se il Responsabile del trattamento considera che una istruzione costituisca una violazione del Regolamento europeo sulla protezione dei dati o di tutte le altre disposizioni delle leggi dell’Unione o delle leggi degli stati membri relative alla protezione dei dati, deve informare immediatamente il Titolare del trattamento. Inoltre, se il Responsabile del trattamento è tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, in virtù delle leggi dell’Unione o delle leggi dello Stato membro al quale è sottoposto, deve informare il Titolare del trattamento di quest’obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che le leggi interessate proibiscano una tale informazione per motivi importanti di interesse pubblico;
c) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
d) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento UE 679/2016;
e) rispettare le condizioni indicate precedentemente per ricorrere ad un altro responsabile del trattamento. Qualora ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l’esecuzione di specifiche attività, su tale altro responsabile siano imposti, mediante un contratto o altro atto giuridico a norma, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016;
f) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al capo III del Regolamento UE 679/2016;
g) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento UE 679/2016, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;
h) su scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituirgli tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
i) mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente documento, consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. Il Responsabile del trattamento è tenuto ad informare immediatamente il Titolare
qualora, a suo parere, un’istruzione violi qualsiasi disposizione, nazionale o dell’Unione, relativa alla protezione dei dati;
j) attivarsi per garantire che l’esercizio delle proprie attività sia conforme alle normative vigenti in tema di sicurezza e protezione dei dati personali, adottando idonee misure tecnologiche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati trattati.
In tale ambito, sarà compito del Responsabile fare in modo che i dati personali oggetto di trattamento vengano:
- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
- conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).
Art. 42 - Norme finali
Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato si rinvia alle disposizioni di legge e Regolamento.
Art. 43 Allegati
Documentazione allegata al presente capitolato tecnico prestazionale:
- All. A) Progetto organizzativo-gestionale – criteri di attribuzione del punteggio;
- All. B) Prospetto del personale impiegato dal gestore uscente;
- All. C) Inventario degli arredi della struttura;
- All. D) Relazione redatta dall’Ufficio Ambiente del Comune in merito agli interventi da effettuare per la manutenzione riferita alla gestione del verde con l’indicazione dei relativi costi;
- All. E) Relazione redatta dal Servizio Lavori Pubblici del Comune in merito ad eventuali migliorie utili alla qualificazione dell’immobile.