ACCORDO TERRITORIALE DI SECONDO LIVELLO SETTORE TERZIARIO PER LO SVILUPPO DELLA BILATERALITA’ DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
ACCORDO TERRITORIALE DI SECONDO LIVELLO SETTORE TERZIARIO PER LO SVILUPPO DELLA BILATERALITA’ DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
(CON ESCLUSIONE DEL TERRITORIO DI IMOLA)
Il giorno 18 gennaio 2007 in Bologna presso la sede dell’Associazione dei Commercianti degli Operatori Turistici e dei Servizi, Xxxxxx Xxxxxxxx 00
TRA
l'Associazione dei Commercianti e degli Operatori Turistici e dei Servizi della provincia di Bologna rappresentata dal Direttore Xxxxxxxxx Xxxxxxx assistito da Xxxxx Xxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxx
E
la FILCAMS - C.G.I.L., rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxxx, la FISASCAT - C.I.S.L., rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxxxx e la UILTuCS - U.I.L., rappresentata da Xxxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx
CONSIDERATA LA NECESSITÀ DI
- Dare attuazione agli accordi del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi del 2 luglio 2004 di cui al Titolo II Sezione Prima Capo II (contrattazione a livello territoriale), al Titolo IV (Enti Bilaterali), al Titolo VI Sezione IIII (composizione delle controversie), al Titolo I Sezione IV (mercato del lavoro);
- Dare attuazione al Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno del sistema produttivo del 23 luglio 1993
- Dare sviluppo alla bilateralità
Si è stipulato il presente accordo territoriale di secondo livello per la Provincia di Bologna ad esclusione del territorio di Imola sui seguenti temi:
1) Costituzione dell’Osservatorio
2) Sportello FON.TE
3) Commissione paritetica di conciliazione
4) Fondo sostegno al reddito
5) Organismo paritetico provinciale
Le parti si danno atto che il presente accordo non è esaustivo della contrattazione di secondo livello territoriale di cui al Capo II del CCNL Terziario 2 luglio 2004.
Letto, confermato sottoscritto.
Associazione dei Commercianti e degli Operatori Turistici e dei Servizi della provincia di Bologna | FILCAMS - C.G.I.L. |
FISASCAT - C.I.S.L. | |
UILTUCS - U.I.L. |
COSTITUZIONE DELL’OSSERVATORIO
visto
1. l’art.20 Sezione Prima del Contratto Nazionale di Lavoro del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi del 2 luglio 2004;
2. lo Statuto dell'Ente Bilaterale del Terziario della provincia di Bologna;
riscontrata la volontà
di procedere all’istituzione dell’Osservatorio Territoriale come organismo paritetico tecnico operativo che colga gli aspetti principali delle diverse realtà presenti nel territorio attraverso una peculiare fase di esame e di studio, in base ai compiti assegnatigli dal Consiglio Direttivo che ne stabilirà anche composizione e modalità di funzionamento,
si concorda quanto segue
Presso l’Ente Bilaterale Terziario della provincia di Bologna viene costituito l’Osservatorio Territoriale con le seguenti funzioni e finalità da svolgere su incarico dell’Ente:
A) programmare e organizzare relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni fatte o conferite a terzi dalle parti firmatarie, elaborando stime e proiezioni, inviandone i risultati all’Osservatorio Nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 9 della Legge n. 56/1987;
B) monitorare e verificare l’attività formativa del settore e svolgere indagini in materia di formazione e qualificazione professionale per individuare esigenze formative anche in collaborazione con la Regione e gli altri enti pubblici competenti;
C) ricercare ed elaborare, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione e all’utilizzo degli accordi in materia di contratti di apprendistato, inserimento e contratti a termine inviandone i risultati all’Osservatorio Nazionale;
D) ricevere dalle Associazioni imprenditoriali aderenti alla Confcommercio le comunicazioni di cui agli artt. 116, 119, 121, 122, 123 (articolazione dell’orario settimanale, procedure per l’articolazione dell’orario settimanale, flessibilità dell’orario); in questo quadro possono, inoltre, essere svolte indagini a campione sull’utilizzo dell’art. 120, Sezione IV (flessibilità dell’orario);
E) adempiere ad ogni altro incarico conferitogli dal Consiglio Direttivo di X.XX.XXX.XX., purchè compatibile con la propria natura e con le finalità dell’Ente stesso, nonché ad ogni altra funzione assegnatagli dai contratti, nazionali e territoriali, e dall’Osservatorio Nazionale.
SPORTELLO FONTE
Premesso che
1. il CCNL Terziario Distribuzione Servizi del 2 luglio 2004 prevede tra i compiti degli Enti Bilaterali Nazionali l’istituzione di sportelli di assistenza ai lavoratori per i servizi di previdenza e sanità integrativa;
2. a livello locale lo statuto di EBITERBO prevede la costituzione dei servizi collegati alla diffusione/informazione in relazione al sistema di previdenza complementare;
le parti concordano quanto segue
A) Viene costituito presso EBITERBO lo sportello FON.TE anche in relazione alle recenti norme in materia di previdenza complementare;
B) Lo sportello Fonte, per il primo anno di funzionamento ed in via sperimentale, si articolerà con sedi operative presso ognuno dei soci fondatori di Ebiterbo, che assicureranno tale servizio per 3 ore settimanali ciascuno, secondo un calendario che dovrà essere concordato fra le parti e comunicato all’ Ente Bilaterale. Gli sportelli forniranno assistenza e consulenza: quello presso Ascom, alle imprese e quelli presso le Organizzazioni Sindacali, ai lavoratori;
C) Ebiterbo promuoverà una campagna di informazione in materia di FON.TE ai lavoratori appartenenti al settore Terziario Distribuzione e Servizi;
D) La campagna informativa potrà avvenire attraverso le seguenti iniziative:
1. realizzazione e distribuzione di volantini, depliant e altro materiale divulgativo;
2. organizzazione di convegni o seminari specifici sull’argomento;
3. incontri nelle aziende rientranti nell’ ambito di applicazione dell’ art. 30 del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi finalizzati ad informare i lavoratori, con la partecipazione di tecnici di parte sindacale specializzati nella materia. A tal fine le Organizzazioni Sindacali utilizzeranno le ore previste dallo stesso art. 30 del CCNL citato;
E) Lo sportello FON.TE sarà gestito da personale qualificato designato dai soci di Ebiterbo; i relativi nominativi saranno comunicati al Consiglio Direttivo ;
F) I costi di funzionamento dello sportello e della campagna informativa saranno a carico di EBITERBO, che ne definirà i relativi importi;
G) Entro il primo anno di applicazione del presente accordo, le parti ne verificheranno la funzionalità, l’ operatività ed i risultati conseguiti.
COMMISSIONE PARITETICA DI CONCILIAZIONE
Visti
1. Lo Statuto dell’Ente Bilaterale Territoriale Terziario (di seguito denominato EBITERBO), art.3, comma 2 lettera h) che assegna all’ente tra gli scopi quello di svolgere le funzioni di supporto in materia di conciliazione e arbitrato previste dal CCNL
2. L’art.37, Sezione Terza, del CCNL Terziario 2 luglio 2004
3. Gli artt. 36 e sgg. del D.Lgs n. 80 del 31 marzo 1998 che ha reso obbligatorio il tentativo di conciliazione per le vertenze di lavoro
Ritenuta
L’opportunità di sostenere il ricorso a strumenti di composizione bonaria delle controversie in materia di lavoro ovvero di procedere a ratifica di accordi conclusi direttamente tra il datore di lavoro e i lavoratori, privilegiando,pertanto, il tentativo di conciliazione in sede sindacale a norma degli artt. 410 e 411 c.p.c. e dell'art. 37, Sezione Terza, del C.C.N.L Terziario 2 luglio 2004
si è concordato quanto segue: Articolo 1
All'interno dell'EBITERBO. è istituita la Commissione Paritetica Territoriale per la composizione delle vertenze individuali di cui all'art. 37, Sezione Terza, del C.C.N.L Terziario.
Alla Commissione Paritetica Territoriale sono demandate, secondo quanto previsto dagli artt. 410 e seguenti del codice di procedura civile come modificati dal Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 80 e dal Decreto Legislativo 29/10/98 n. 387, le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del CCNL Terziario e della contrattazione territoriale o aziendale comunque riguardante rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del contratto nazionale citato.
In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione di una sanzione disciplinare, fatta eccezione per il licenziamento disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura.
Nel caso di controversie relative a licenziamenti individuali, di cui alla legge 15 luglio 1966, n.604, ed alla legge 20 maggio 1970, n.300, come modificate dalla Legge 11 maggio 1990, n. 108, devono ugualmente essere esperiti i tentativi di composizione di cui al presente articolo.
La Commissione di conciliazione territoriale è composta:
a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell'Ascom;
b) per i lavoratori, da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale locale firmataria del presente contratto della FILCAMS-CGIL, della FISASCAT-CISL o della UILTuCS-UIL.
Tali componenti della Commissione ricopriranno l’incarico a rotazione con modalità che verranno unitariamente comunicate alla segreteria della Commissione.
Ai conciliatori designati viene riconosciuto un gettone di presenza a carico dell’ente bilaterale.
Articolo 2
La parte interessata alla definizione della controversia può chiedere il tentativo di conciliazione alla Commissione:
1. direttamente e esclusivamente mediante lettera raccomandata a.r.;
2. tramite l’organizzazione sindacale dei lavoratori o datoriale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito un mandato;
3. tramite un legale o un consulente del lavoro o altro professionista di fiducia in possesso di regolare mandato
I soggetti di cui ai punti 2. e 3. devono presentare alla commissione di conciliazione richiesta di convocazione, mediante raccomandata a.r., trasmissione a mezzo fax, consegna a mano in duplice copia, o altro mezzo idoneo a certificare la data di invio e la ricezione da parte della segreteria della commissione.
La convocazione deve contenere le generalità delle parti interessate e la natura della controversia in oggetto.
Ricevuta la richiesta di convocazione, la segreteria della commissione provvederà non oltre i 20 giorni successivi, alla convocazione delle parti, fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione.
Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.
Le parti, personalmente o per il tramite di chi le rappresenta, potranno richiedere, mediante fax o altro mezzo che garantisca la ricezione dello stesso, un rinvio della convocazione; il rinvio verrà concesso a condizione che le due parti siano d’ accordo, compatibilmente con il calendario della commissione e nel rispetto dei termini imposti dal capoverso precedente; in tale caso la segreteria della commissione provvederà a comunicare la nuova data di convocazione con idoneo strumento.
Le parti di comune accordo potranno far pervenire alla commissione la comunicazione di rinuncia alla convocazione, con gli stessi mezzi usati per la richiesta.
La Commissione paritetica territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c. e successive modificazioni.
Il processo verbale di conciliazione deve essere redatto in originale in 5 copie: due per le parti e tre, successivamente munite di timbro di deposito della DPL a cura della segreteria, depositate presso la commissione.
Il verbale è sottoscritto dalle parti interessate e dai componenti la commissione . Il verbale deve contenere:
• il richiamo al contratto collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
• i nomi dei componenti la commissione, le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
• la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.
I verbali di mancato accordo dovranno contenere le ragioni del mancato accordo; in caso di accordo parziale dovranno indicare la soluzione parziale sulla quale le parti concordano .
Nel caso di mancata comparizione di una delle parti, ovvero oltre i 20 minuti dall’orario di convocazione, la Commissione rilascerà alla parte presente, e farà pervenire a quella
assente, idonea certificazione dell'impossibilità di espletare il tentativo di conciliazione a causa dell'assenza.
Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2113, comma 4 c.c., 410 e 411 c.p.c. come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D. Lgs. 80/98, e dal Decreto Legislativo n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Territoriale di conciliazione.
Articolo 3
L'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e l’attività di conciliazione previsti dal precedente art.2, si svolgeranno presso la Sede di EBITERBO con periodicità da definirsi all’interno dell’ente stesso.
In occasione dell’apertura del tentativo di composizione della vertenza in seno alla commissione e in via prioritaria alla composizione della stessa, la segreteria sarà tenuta alla raccolta delle dichiarazioni, rilasciate dalle rispettive Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, circa la regolare contribuzione dovuta sulla base del relativo CCNL nonché degli accordi collettivi regionali e territoriali, enti bilaterali compresi. La predetta verifica avverrà attraverso la seguente documentazione:
1) fotocopia della busta paga fornita dal lavoratore;
2) dichiarazione di Ascom Bologna circa la regolarità contributiva per le aziende associate;
3) autocertificazione delle aziende ai sensi di legge in tutti gli altri casi.
La Segreteria sarà tenuta alla verifica circa la regolarità della contribuzione dovuta all’Ente Bilaterale.
In via transitoria, per il primo semestre di applicazione del presente accordo, al fine di promuovere la commissione nonchè di monitorare il livello di regolarità nell'applicazione contrattuale, potranno essere esperiti tentativi di conciliazione anche per aziende che non sono in regola con i versamenti dei contributi sopra citati ma che si impegnino entro il termine della procedura di conciliazione a regolarizzare la loro posizione.
FONDO SOSTEGNO AL REDDITO
Articolo 1
a. Istituzione nel bilancio di Ebiterbo di un apposito capitolo di spesa destinato alla realizzazione di interventi di sostegno al reddito. In attesa che Ebiterbo valuti il reale fabbisogno finanziario in base alle effettive richieste di intervento, tale importo verrà per il primo anno definito sperimentalmente in un valore non superiore a 100.000 euro.
b. La definizione dei casi di intervento elencati all’art. 2 e le rispettive provvidenze per i lavoratori.
c. La definizione di un tetto massimo di spesa per ogni tipologia di sostegno indicata all’art. 2 e per ogni singolo intervento.
d. Gli interventi a sostegno del reddito da parte di Ebiterbo di cui all’art. 2 saranno effettuati esclusivamente ai lavoratori dipendenti di aziende in regola con il versamento dei contributi dovuti ad Ebiterbo in base a quanto previsto dal Regolamento all’art.8.
Articolo 2
Si conviene che gli interventi a sostegno del reddito da parte di Ebiterbo riguarderanno i seguenti casi:
a. Fruizione di periodi di congedo parentale non indennizzati dall’Inps fruiti da genitori lavoratori dipendenti, ai sensi dell’art.32 co.1-2 e art.34 del D. Lgs. 151/2001, entro il terzo anno di vita del bambino/a, se genitori naturali, o entro i primi tre anni dall'ingresso in famiglia del bambino/a se genitori adottivi o affidatari.
b. Fruizione di periodi di aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 173 del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi e non indennizzata dall’Inps.
c. Iscrizione da parte di lavoratori dipendenti di uno/a o più figli naturali e/o affidati e/o adottati di età compresa tra i 4 e gli 11 anni compiuti a centri estivi, campi solari o altre strutture analoghe organizzati da enti o soggetti convenzionati con Ebiterbo, nel periodo di sospensione dell’attività scolastica.
Articolo 3
Quanto concordato negli articoli 1 e 2 sarà oggetto di apposito Regolamento che disciplinerà le specifiche modalità di attuazione degli interventi di sostegno al reddito, da redigersi da parte di Ebiterbo e da sottoporre successivamente alle parti sociali.
Articolo 4
Le parti convengono di incontrarsi periodicamente per monitorare e verificare la presente intesa.
ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE TERZIARIO
Visto
1. il Decreto Legislativo 626/94 ed, in particolare, le disposizioni contenute negli articoli 18, 20, 22;
2. l'Accordo Interconfederale Applicativo del Decreto Legislativo 626/94 sottoscritto in data 18 novembre 1996 in sede di Ministero del Lavoro tra Confcommercio e Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil;
preso atto
di quanto convenuto con l'Accordo Interconfederale del 18 novembre 1996 che:
• alla Parte Seconda, articolo 13, in applicazione dell'articolo 20 del Decreto Legislativo 626/94, demanda alle Parti sociali la costituzione a livello provinciale di un organismo paritetico al fine prioritario di una gestione condivisa e comunque non conflittuale delle materie della formazione e della rappresentanza in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
• alla Parte Prima, articolo 6.b, in applicazione dell'articolo 18 del Decreto Legislativo 626/94, demanda alle Parti Sociali l'istituzione a livello provinciale del Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza;
si stipula
Il presente Accordo che regola a livello territoriale quanto espressamente demandato alle Parti Sociali dal Decreto Legislativo 626/94 e dall'Accordo Interconfederale 18 novembre 1996.
PARTE PRIMA
REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE
Articolo 1 Costituzione dell’O.P.P.
Viene costituito per il settore Terziario e Distribuzione Servizi l'Organismo Paritetico Provinciale (di seguito O.P.P.) che assolve ai compiti ad esso demandati dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, dall'Accordo Interconfederale 18 novembre 1996 e dalla contrattazione collettiva in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro per tutto il territorio provinciale, con esclusione del territorio di Imola
Articolo 2 Composizione dell’O.P.P.
1) L'O.P.P. è formato in modo paritetico tra, da una Parte, i Rappresentanti dell'Associazione Commercianti e degli Operatori Turistici della Provincia di Bologna e, dall'altra Parte, i Rappresentanti di Filcams - Cgil, Fisascat - Cisl e Uiltucs - Uil.
2) Si compone di n. 6 Rappresentanti, con i relativi supplenti, di cui:
• n. 3 nominati dall'ASCOM Bologna
• n. 3 nominati dalle Segreterie Territoriali delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori (un rappresentante per ciascuna Organizzazione Sindacale).
3) Le cariche hanno la durata di un triennio. Tra i componenti della commissione viene individuato un coordinatore ed un vice coordinatore alternativamente tra i membri di designazione Ascom e quelli di designazione OOSS.
Articolo 3 Riunioni
1) L'O.P.P. si riunisce, su convocazione del coordinatore, ogni volta sia necessario il suo intervento deliberativo connesso all'adempimento dei compiti ad esso attribuiti dal presente accordo, dall'Accordo Interconfederale e dal Decreto Legislativo 626/94.
2) Alle riunioni dell'O.P.P. possono partecipare, in considerazione di specificità delle tematiche poste all'ordine del giorno, oltre agli esperti di cui al successivo articolo 10), anche Rappresentanti e/o Funzionari dell'ASCOM Bologna e Rappresentanti e/o Funzionari delle XX.XX. firmatarie della presente intesa, fino ad un massimo di ulteriori 3 membri per ciascuna delle due Parti, senza diritto di voto.
Articolo 4 Deliberazioni
1) L'O.P.P. assume le proprie decisioni all'unanimità. La decisione unanime si realizza a condizione che siano rappresentate tutte le 4 Organizzazioni stipulanti il presente accordo, con almeno un rappresentante di cui all’art.2, per ciascuna di esse.
2) L'O.P.P. redige motivato verbale dell'esame e delle decisioni prese nell'espletamento delle sue funzioni e dei suoi compiti che sono stabiliti nella Parte Seconda del presente accordo.
3) La decisione adottata è vincolante per la parti interessate (aziende e lavoratori e loro rappresentanti) che sono impegnate a metterle in atto.
Articolo 5 Finanziamento
1) Le quote per il finanziamento dell'X.XX.XXX.XX, sono anche destinate alla copertura dei costi per i servizi generali connessi al funzionamento dell'O.P.P.
2) I costi per la costituzione e l’attività dell’O.P.P. saranno definiti in apposito capitolo del Bilancio dell’X.XX.XXX.XX.
3) Alla copertura dei costi legati ai Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza aziendale, concorrono, fra le aziende con meno di 15 dipendenti, solo quelle interessate mediante il versamento dello 0,06 % (paga base + contingenza) per 14 mensilità. A tale scopo verrà costituito un apposito fondo presso X.XX.XXX.XX. che si doterà di un proprio regolamento.
PARTE SECONDA
COMPITI DELL’ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE
Articolo 6 Compiti dell’O.P.P.
L'O.P.P. ha i seguenti compiti:
1) assume interpretazioni univoche su tematiche in materia di sicurezza in genere. Tali interpretazioni, in quanto unanimamente condivise e formalizzate, costituiscono pareri ufficiali dell'O.P.P. ed in quanto tali saranno trasmessi all’Organismo paritetico Nazionale.
Tali pareri potranno inoltre essere trasmessi ad Enti ed Istituzioni territoriali quali Aziende Sanitarie Locali (ex UU.SS.LL.), l'Ispettorato del Lavoro, la Magistratura, la Regione ecc. e impegnano le parti a non esprimere opinioni difformi se non, a loro volta, congiuntamente concordate
L'O.P.P. potrà inoltre valutare di volta in volta l'opportunità di divulgare, nei modi concordemente ritenuti più opportuni, tali pareri.
2) promuovere l'informazione e la formazione dei soggetti interessati sui temi della salute e della sicurezza;
3) individuare eventuali fabbisogni formativi specifici del comparto e del territorio, connessi all'applicazione del Decreto Legislativo 626/94 e proporli all'O.P.N
4) elaborare, tenendo conto delle linee guida dell'Organismo Paritetico Nazionale, progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e promuoverne la realizzazione, anche in collaborazione con la Regione ed altri Enti preposti adoperandosi altresì per il reperimento delle necessarie risorse finanziarie pubbliche, anche a livello comunitario;
5) ricevere i verbali con l’indicazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale ;
6) attuare le disposizioni previste dall’art.6 B dell’Accordo Interconfederale per la designazione del rappresentante territoriale per la sicurezza
7) designare esperti richiesti congiuntamente dalle parti.
Articolo 7
Formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
1) L'O.P.P. promuove la formazione del Rappresentante o dei componenti la rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza concernente la normativa in materia di sicurezza e di salute ed i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza.
2) La formazione, ai sensi dell'articolo 22, comma quarto, del Decreto Legislativo 626/94 deve fornire adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
3) I corsi di formazione sono organizzati dall'O.P.P. o in collaborazione con Enti, Istituti, pubblici e privati da esso scelti.
Per la formazione del RLS sarà richiesta una quota di partecipazione alle imprese.
4) L'O.P.P. provvede ad elaborare un programma formativo della durata di 32 ore con i seguenti contenuti:
• conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa;
• conoscenze fondamentali sui rischi e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
• metodologie sulla valutazione del rischio;
• metodologie minime di comunicazione;
5) La formazione del Rappresentante/Rappresentanti per la Sicurezza si svolge, ai sensi dell'articolo 22, comma sesto, del Decreto Legislativo 626/94, durante l'orario di lavoro e, come disposto dall'articolo 10 dell'Accordo Interconfederale, con l'utilizzo di permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli ad esso spettanti in base agli articoli 4 Bis e 6 Bis dell'Accordo citato.
Articolo 8
Formazione dei Rappresentanti Territoriali
L'O.P.P. gestisce, e/o organizza e/o indica le iniziative formative alle quali devono partecipare obbligatoriamente i Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza.
Articolo 9
Formazione e informazione dei Dipendenti
1) L'O.P.P. promuove la formazione e/o collabora nella realizzazione della stessa che, ai sensi dell'articolo 22, comma primo del Decreto Legislativo 626/94, il datore di lavoro deve assicurare a ciascun lavoratore in maniera sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. Inoltre organizza la formazione e/o collabora nella realizzazione della stessa che, ai sensi dell'articolo 22, comma quinto, del Decreto Legislativo 626/94, il datore di lavoro deve assicurare in modo adeguato al lavoratore incaricato dell'attività di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori.
2) Per la formazione di cui al precedente punto 1) sarà richiesta una quota di partecipazione alle imprese.
3) L'O.P.P. promuove iniziative di informazione che il datore di lavoro deve assicurare a ciascun lavoratore ai sensi dell'articolo 21 del Decreto Legislativo 626/94.
Articolo 10 Designazione di Esperti
1) Per l'adempimento delle proprie funzioni e compiti l'O.P.P. può avvalersi della consulenza e dell'attività di esperti in materia.
2) Gli esperti, richiesti congiuntamente dalle Parti firmatarie, sono designati dall'O.P.P..
Articolo 11
Composizione delle controversie e tentativo obbligatorio di conciliazione
1) Le Parti firmatarie confermano che, per la migliore gestione della materia della salute e sicurezza sul lavoro, occorra procedere all'applicazione di soluzioni condivise.
2) A tal fine le parti interessate (il datore di lavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti) ricorreranno all'O.P.P., quale prima istanza obbligatoria di risoluzione, in tutti i casi di insorgenza di controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione dei diritti di cui al comma primo e delle norme riguardanti la materia dell'igiene, salute e sicurezza sul lavoro, al fine di riceverne una soluzione concordata.
3) Procedure:
La parte che ricorre all’O.P.P. ne informa senza ritardo le altre parti interessate:
- in tal caso la parte ricorrente deve inviare all’O.P.P. il ricorso scritto con raccomandata a.r., e la controparte potrà inviare le proprie controdeduzioni entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso;
- l'esame del ricorso deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi a tale ultimo termine, salvo eventuale proroga unanimemente definita dall’O.P.P.;
- l’O.P.P. assume le proprie decisioni all’unanimità; la decisione unanime si realizza a condizione che siano rappresentate le organizzazioni stipulanti il presente accordo con almeno un rappresentante per ciascuna;
- si redige motivato verbale dell’esame e delle decisioni prese;
- trascorsi tali termini, ovvero qualora risulti fallito il tentativo di conciliazione, ciascuna delle parti può adire l'Organismo Paritetico Nazionale, preventivamente al ricorso alla magistratura, con ricorso da presentarsi con le stesse modalità e nei termini di cui sopra;
- Tali deliberazioni saranno comunicate alle parti interessate che saranno vincolate a mettere in atto la decisione adottata
Articolo 12
Sistema della Rappresentanza Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza
1) I Rappresentanti Territoriali sono designati congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie e formalmente comunicati all'O.P.P..
2) L'O.P.P., previa verifica che gli aspiranti siano in possesso dei requisiti necessari, ratifica con propria delibera la designazione dei Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza, e, contestualmente, assegna a ciascuno di essi il proprio ambito di competenza.
3) Nelle aziende in cui i lavoratori eleggano il proprio Rappresentante per la Sicurezza, la direzione aziendale è tenuta ad inviare tempestivamente la copia del verbale di elezione all'O.P.P.
Articolo 13
Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza
1) L'O.P.P., al fine di realizzare relazioni sindacali finalizzate all'attuazione di una politica concertata di prevenzione e protezione, vigila e coordina l'operato dei Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza.
2) I Rappresentanti Territoriali sono tenuti, nello svolgimento della loro attività, ad operare nello spirito di una gestione non conflittuale della materia e nell'ambito dei compiti loro attribuiti dall'Accordo Interconfederale e dal Decreto Legislativo 626/94. Xxxxxx uniformarsi ai pareri, alle direttive ed alle interpretazioni adottate dall'O.P.P. e sono tenuti obbligatoriamente a partecipare ai programmi formativi.
3) Il rappresentante Territoriale per la Sicurezza, ai sensi dell'articolo 6.b Prima Parte dell'Accordo Interconfederale, dura in carica tre anni ed è ridesignabile, fatta salva la possibilità dell'Organizzazione Sindacale che l'ha designato di revocarlo in qualsiasi momento.
Articolo 14
Accesso del Rappresentante Territoriale ai luoghi di lavoro
1) Il Rappresentante Territoriale che, ai sensi dell'articolo 19, comma primo, lettera a) del Decreto Legislativo 626/94, accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni, nell'espletamento di tale attribuzione è tenuto al rispetto delle esigenze organizzative e produttive dell'azienda ed al rispetto del segreto imprenditoriale.
2) Il Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza deve segnalare per iscritto al datore di lavoro e contemporaneamente all'O.P.P., le visite che intende effettuare nei luoghi di lavoro con un preavviso di almeno 7 giorni.
3) Ricevuta la richiesta, la Segreteria dell'O.P.P., previo accordo tra le parti interessate sul giorno e l'ora, provvede ad avvertire l'esponente nominato dall'Ascom dal quale il Rappresentante Territoriale deve, di norma , essere accompagnato nelle visite presso le aziende.
4) Nei casi di segnalazione di rischi imminenti, i termini di preavviso di cui al precedente comma potranno essere ridotti previa autorizzazione da parte del rappresentante aziendale e/o del medico competente ove presente
5) Nel periodo transitorio in cui vengono completate le comunicazioni alle aziende e viceversa , nell’ipotesi in cui venisse richiesta la visita ad un’azienda alla quale non è ancora stata inviata la comunicazione, il Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza consulterà preventivamente la Segreteria dell’O.P.P. e il datore di lavoro. In tal caso, occorrerà prevedere un termine tecnico di almeno 15 giorni per poter procedere all’invio della comunicazione da parte della Segreteria.
Articolo 15
Consultazione del Rappresentante Territoriale
1) In tutti i casi in cui la disciplina legislativa preveda a carico del datore di lavoro la consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, questa deve essere effettuata in modo da garantire la sua effettività.
2) Il rappresentante per la sicurezza, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e proprie opinioni, non vincolanti per il datore di lavoro, in ordine alle operazioni aziendali in corso o in via di definizione.
3) Il rappresentante è tenuto a controfirmare, in ogni caso, il verbale dell’avvenuta consultazione, comprensivo delle eventuali osservazioni del RLST.
Articolo 16
Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi
1) Nel caso di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie, così come previsto dall'articolo 11, comma 3°, del Decreto Legislativo 626/94, il datore di lavoro ne dà comunicazione scritta all'O.P.P. e la Segreteria informa il Rappresentante Territoriale.
2) Quest'ultimo, valutata la situazione anche con la Segreteria, può chiedere la convocazione di una apposita riunione col datore di lavoro presso la sede dell'O.P.P. con le modalità di consultazione stabilite dal precedente articolo 15.
Articolo 17 Validità e decorrenza
1) Il presente accordo ha carattere e valore di integrazione dell'Accordo Interconfederale del 18 novembre 1996 e del Decreto Legislativo 626/94 alle cui norme, per tutto quanto non previsto e disciplinato, si rimanda integralmente.
2) Il presente accordo entra in vigore dalla data di stipula e scadrà il 31/12/2008 e, se non disdetto almeno 3 mesi prima della sua scadenza, si intenderà rinnovato di anno in anno.
3) Sarà oggetto di modifica e/o integrazione in base all'evoluzione delle disposizioni di legge e della contrattazione collettiva in materia (oneri compresi) e, comunque, potrà essere modificato e/o integrato ad opera delle Parti firmatarie.