COMUNE DI BAREGGIO
COMUNE DI BAREGGIO
(Provincia di Milano)
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO MEDIANTE COMPOSTAGGIO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PROVENIENTE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (FORSU) CODICE CER 200108
Art.1 Riferimenti legislativi e regolamentari.
Il presente appalto di servizi è regolato dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, dal D.Lgs. 152/2006, dal Regolamento comunale dei contratti e del Codice Civile, dalla L.R. n.22/2003, dal Regolamento Regionale n.6/2004, dagli artt. 20 e 27 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e dal D. Lgs. 81/08 e dalle disposizioni generali legislative, regolamentari e normative vigenti in materia.
L’appaltatore è obbligato all’osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari che nello svolgimento del servizio appaltato, siano applicabili alle attività, prestazioni, materiali e lavori posti in essere per attuare il servizio stesso.
Tutte le leggi e normative citate si intendono comprensive delle successive modifiche ed integrazioni, anche se intervenute durante il periodo di appalto.
Art. 2 Oggetto e scopo dell’appalto
L’appalto ha per oggetto il servizio di trattamento e recupero della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani derivanti dal territorio comunale (FORSU).
Tale tipologia di rifiuto è identificata dal Codice CER 200108.
Il servizio oggetto dell’appalto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e costituisce attività di pubblico interesse, finalizzata ad assicurare un’elevata protezione dell’ambiente, ai sensi dell’art. 178 del Dlgs. 152/2006, e quindi sottoposta alla normativa dettata in materia; in particolare dovrà conformarsi ai principi di responsabilizzazione e cooperazione nell’intero circuito di gestione del rifiuto.
Il servizio non può essere oggetto di subappalto (art. 27 – c. 3 – D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i)
Art. 3 Durata contrattuale
Il presente appalto ha la durata di 21 mesi, dalla data di inizio del servizio, ed eventualmente rinnovabile secondo le disposizioni di legge vigenti. Non è richiesto nessun preavviso o notifica per la scadenza del’appalto. Qualora per qualsiasi motivo, alla scadenza dell’appalto, la procedura per la nuova gestione non sia ancora esecutiva o comunque il nuovo appaltatore non abbia assunto effettivamente l'esercizio, l’appaltatore è tenuto a prestare il servizio fino all'insediamento della nuova impresa ed in ogni caso non oltre sei mesi dalla scadenza, alle stesse condizioni della gestione cessata. La proroga verrà in ogni caso deliberata dall'Amministrazione Comunale.
Qualora nel corso del contratto divenisse operativo il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani contemplato dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. il contratto stesso sarà da intendersi risolto senza alcuna possibilità di rivalsa da parte dell’Impresa che rinuncia sin dall’origine a qualsiasi indennizzo, compenso, risarcimento, ristoro, ripetizione o altra richiesta diversa, anche a titolo di danno emergente e lucro cessante.
L’esecuzione del servizio ha inizio dopo la stipula di formale contratto; è facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, all’affidamento del servizio.
E’ facoltà della S.A., per ragioni di pubblico interesse, concludere il rapporto contrattuale prima della scadenza, senza che si generino diritti di risarcimento per l’appaltatore.
Art. 4 Ammontare dell’appalto e modalità di pagamento
L’importo complessivo presunto per l’espletamento del servizio oggetto del presente appalto ammonta ad
€ 172.200,00 (centosettantaduemiladuecento/00) IVA di legge esclusa, ecotassa compresa. La quantità stimata ammonta a 2100 tonnellate.
Le quantità e gli importi sopra indicati hanno valore puramente indicativo. Nessun obbligo sussiste per la Stazione Appaltante e nessuna richiesta di possibile indennizzo può essere avanzata dall’Appaltatore qualora i conferimenti non raggiungano le quantità o gli importi sopra indicati. Sussiste, invece, l'obbligo
per l’Appaltatore di effettuare il servizio, anche oltre gli importi e le quantità sopra indicate, purché detti conferimenti siano riferiti ad un periodo compreso nella durata dell’appalto.
Il pagamento del servizio oggetto dell’appalto è previsto su base mensile in relazione al quantitativo di rifiuto conferito nel mese precedente al quale viene applicato il prezzo unitario offerto dall’aggiudicatario. La quantità di rifiuto esposta in fattura deve obbligatoriamente coincidere con quella risultante dai formulari restituite al Comune dal trasportatore .
La liquidazione dei corrispettivi mensili di cui sopra verrà disposta entro 30 gg. dall’arrivo al Protocollo Comunale delle relative fatture, a condizione che le stesse siano corredate dalla documentazione comprovante la quantità esposta.
In caso di crediti maturati dal Comune, dovuti o generati da errori di fatturazione e contestazioni, viene sospeso il pagamento fino a presentazione di nota d’accredito, da emettersi entro 15 giorni dalla data di richiesta formulata dal Comune.
In caso di applicazione delle penalità di cui all’art. 12 l’Appaltatore dovrà provvedere al pagamento del dovuto entro 15 giorni dalla comunicazione, secondo le modalità indicate dal Comune. Trascorso inutilmente tale termine si procederà al recupero dei crediti, contestualmente al pagamento della prima fattura utile o mediante escussione della garanzia di cui all’art. 10, per il relativo valore.
In caso di ritardato pagamento o restituzione delle somme richieste da entrambe le parti, i creditori decorsi i termini di pagamento senza giustificati motivi, potranno esigere l’applicazione di interessi di mora, per ritardato pagamento.
Art. 5 Revisione dei corrispettivi
I corrispettivi del servizio, determinati sulla base delle risultanze di gara, sono da intendersi omnicomprensivi di tutti gli oneri necessari, diretti ed indiretti, all’espletamento del servizio in appalto a perfetta regola d’arte, ad esclusione dell’imposta sul valore aggiunto, se dovuta, nella misura di legge.
Il prezzo di aggiudicazione dei servizi oggetto del presente appalto è fisso per il primo anno di servizio. Per l’anno successivo sarà assoggettato alla revisione periodica prevista dall’art. 115 del Dlgs. 163/2006, attraverso applicazione con cadenza annuale, dell’indice IPCA diffuso dall’ISTAT, sia per variazioni in aumento, che per variazioni in diminuzione.
Laddove le variazioni comportassero un incremento del prezzo superiore al 20% dell’iniziale, sarà facoltà del Comune di procedere alla rescissione del contratto.
In ogni caso, nelle more della determinazione delle variazioni, anche economiche, il servizio non potrà essere per nessuna ragione sospeso o interrotto.
Non saranno possibili variazioni dei corrispettivi diverse rispetto a quelle descritte nei precedenti commi.
Art. 6 Obblighi del Comune
Oltre agli obblighi già presenti all’art. 4 ed all’art. 5, il Comune è tenuto a:
- conferire il rifiuto mediante soggetto autorizzato (appaltatore del servizio di raccolta e trasporto della FORSU) in possesso della documentazione prescritta dalla vigente normativa (formulario);
- conferire il materiale sciolto o contenuto in sacchi di materiale bio-degradabile (mater-bi) idoneo al compostaggio;
- attenersi alle prescrizioni dettate dall’appaltatore circa l’accesso all’impianto, che dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla normativa di settore; in tal senso, tutte le variazioni di tali prescrizioni, comprese le percentuali di frazioni estranee massime ammissibili, che dovessero comportare maggiori restrizioni per la Stazione Appaltante, dovranno essere adeguatamente motivate e supportate da intervenute modifiche di norme legislative.
Art. 7 Obblighi dell’Appaltatore
L’appaltatore deve garantire l’esecuzione del servizio per tutta la durata dell’appalto salvo cause di forza maggiore. A tal proposito si precisa che:
1. per cause di forza maggiore si intendono esclusivamente eventi imprevisti e imprevedibili che rendono impossibile l’esecuzione del servizio; non costituiscono pertanto cause di forza maggiore eventuali scioperi del gestore e/o dei dipendenti dell’impianto, guasti non derivanti a loro volta da eventi imprevisti e imprevedibili, interruzioni dell’attività per infrazioni o inadempienze alle normative vigenti;
2. In caso di sospensione e/o interruzione del servizio per cause non di forza maggiore l’appaltatore provvederà ad indicare un impianto di terzi, ove il Comune smaltirà i rifiuti (FORSU); in questo caso gli eventuali oneri rispetto alla tariffa contrattualmente pattuita, derivanti dall’attività di conferimento presso gli impianti terzi, saranno a carico dell’appaltatore; in caso di inerzia dell’appaltatore il Comune procederà all’esecuzione d’ufficio con rivalsa nei confronti dell’appaltatore per il risarcimento dei danni e degli oneri sostenuti, come da successivo art. 12;
3 E’ in ogni caso esclusa la possibilità di sospendere o interrompere il servizio arbitrariamente.
4. L’Appaltatore, relativamente al personale impiegato nello svolgimento del servizio, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:
- dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore e nella zona di svolgimento dei servizi;
- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- dovrà provvedere, se previsto da disposizioni legislative, all’inserimento di lavoratori disabili;
- dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l’esecuzione dei servizi;
5. L’Appaltatore all’atto della stipula del contratto dovrà comunicare il nominativo del responsabile operativo di riferimento, nonché i nominativi dei referenti tecnico e commerciale;
6. L’Appaltatore, prima della stipula del contratto, dovrà consegnare il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1, lettera a) del D. lgs. 8 aprile 2008, n. 81 o autocertificazione di cui all’art. 29, comma 5 dello stesso, in vista dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, in attuazione delle disposizioni del decreto citato;
7. L’Appaltatore deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l’incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.
8. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese dipendenti e conseguenti alla stipula del contratto, quali diritti, bolli e tasse di registrazione, cosi come ogni costo relativo al servizio non espressamente indicato dal presente capitolato.
9. L’Appaltatore è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti e loro successive modifiche e integrazioni (nel seguito smi), anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso del servizio.
10. L’Appaltatore è l’unico responsabile, sia civilmente che penalmente, in conseguenza dell’inosservanza di leggi, decreti e regolamenti statali, regionali e comunali in vigore per la materia oggetto dell’appalto.
Art. 8 Osservanza dei contratti collettivi
L’appaltatore si obbliga ad osservare ed applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore al tempo e nelle località in cui si svolge il servizio ed anche dopo la loro scadenza fino al rinnovo degli stessi, anche se l’impresa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura e dimensioni dell’impresa e di ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.
L’inosservanza di tali norme, accertata dall’Amministrazione comunale o ad essa comunicata dall’Ispettorato del Lavoro, comporterà l’escussione della cauzione, previa contestazione
dell’inadempienza accertata.
Lo svincolo della cauzione avverrà dopo che siano stati adempiuti gli obblighi predetti, con conferma da parte dell’Ispettorato del Lavoro.
Rispetto a quanto sopra l’impresa non potrà opporre eccezione alcuna al Comune, né avrà titolo al risarcimento di danni di alcun genere.
Il presente appalto è soggetto all’osservanza della vigente normativa in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. In caso di sciopero del personale dell’appaltatore o di altre cause di forza maggiore (non saranno da considerarsi tali ferie, aspettative, malattie ecc.) deve essere assicurato un servizio di emergenza, sulla base di un piano concordato tra l’Appaltatore, l’Ente e le XX.XX. maggiormente rappresentative. Le eventuali mancate prestazioni saranno quantificate e si provvederà all’applicazione delle relative penali e delle sanzioni previste dalla legge.
Art. 9 Tracciabilità flussi finanziari
Ai sensi dell’art.3 della Legge n.136/2010 e successive integrazioni e modificazioni il fornitore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva, atti a ricevere i corrispettivi dovuti dall’Amministrazione Appaltante.
Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall’art.6 per la tardiva comunicazione delle informazioni, il fornitore dovrà comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, entro sette giorni dalla loro prima utilizzazione relativa al presente appalto, nonché, nello stesso termine, le generalità e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
La comunicazione deve riportare tutti gli elementi utili all’effettuazione del movimento finanziario, quali, in particolare:
- i riferimenti specifici dell’impresa, ossia la ragione sociale completa, la sede legale e dell’unità produttiva che gestisce l’appalto, il codice fiscale;
- tutti i dati relativi al conto corrente, con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (Codici ABI e CAB, Codice CIN, indicazione della Banca e precisazione della filiale/agenzia nella quale è acceso il conto corrente);
- i nominativi e i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che, per l’impresa, saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato, ossia i dati anagrafici, il domicilio fiscale, il codice fiscale;
I documenti fiscali emessi ai fini dell’ottenimento del pagamento, dovranno riportare gli estremi del conto corrente dedicato.
Art. 10 Garanzie – Coperture assicurative
A seguito della comunicazione di aggiudicazione del servizio, l’Appaltatore dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale netto e comunque in conformità all’art. 113 del D. lgs. 163/2006. La cauzione definitiva dovrà essere conforme agli schemi tipo, approvati con D.M. 123/2004 e s.m.i. potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13/2/1959 n° 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.
La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione, di cui all’art. 1944 del C.c. e della decadenza di cui all’art. 1957 del C.c. e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà l’annullamento dell’affidamento.
La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza dell’Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato provvisorio di
regolare esecuzione del servizio svolto, rilasciato dal Referente della Stazione Appaltante. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.
In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata dalla Stazione Appaltante. Il deposito cauzionale è mantenuto per tutta la durata del rapporto contrattuale nell’ammontare stabilito e non produrrà, per alcun motivo, interessi di sorta a favore dell’Appaltatore.
Resta salva, per la Stazione Appaltante, la facoltà di richiedere l’integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell’appalto in conseguenza dell’estensione del servizio.
La Stazione Appaltante è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell’Appaltatore per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l’Appaltatore è obbligato nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Comune.
l’Appaltatore dovrà essere in possesso di idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino alla scadenza contrattuale. Tutte le polizze dovranno essere inviate al Comune prima della stipula del contratto.
Art. 11 Vigilanza e controllo
La Stazione Appaltante verificherà l'esecuzione del servizio e, qualora riscontrasse deficienze o inadempienze da parte dell’Appaltatore, si riserva il diritto di sospendere il pagamento delle fatture ed eventualmente di risolvere il contratto nel rispetto delle modalità e dei termini previsti nell’ art. 13.
In caso di inerzia dell’appaltatore il Comune procederà all’esecuzione d’ufficio con rivalsa nei confronti dell’appaltatore per il risarcimento dei danni e degli oneri sostenuti, come da art. 12.
Art. 12 Penalità - Controversie
1. In caso di arbitraria sospensione o interruzione del servizio, non risolta ai sensi dell’art. 7, p. 2 l’Amministrazione Comunale potrà avvalersi di altro impianto con rivalsa nei confronti dell’Appaltatore dei danni e degli oneri sostenuti, oltre all’applicazione di penalità come al successivo comma 2.
2. Nei casi di inadempienza alle prescrizioni del presente capitolato e del contratto la Stazione Appaltante provvederà alla contestazione per iscritto degli addebiti e all’esame delle controdeduzioni, da presentarsi formalmente entro il termine di 48 ore dal ricevimento della contestazione. In caso di non accettazione delle motivazioni addotte dall’appaltatore, a decorrere dalla data di contestazione sarà applicata una penale pari a € 5.000,00 con le modalità previste dall’art. 4, fatta salva la richiesta dei danni maggiori.
3. Tutte le controversie che non si siano potute definire per via amministrativa ed in base alla normativa vigente (art. 239 e 240 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) quale che sia la loro natura , saranno devolute alla cognizione del giudice ordinario. E’ esclusa la competenza arbitrale.
Art. 13 Risoluzione del contratto
1. Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata o PEC contenente formale contestazione degli addebiti all’appaltatore nei seguenti casi:
a. mancato svolgimento del servizio oggetto dell’appalto, oltre il numero massimo di 3 episodi nel corso del contratto senza giustificato motivo;
b. cessione a terzi dei diritti o degli obblighi derivanti dal contratto;
c. violazione delle disposizioni in materia di sicurezza.
All’Appaltatore viene assegnato il termine di 15 giorni per la presentazione di controdeduzioni e documenti secondo quanto previsto dall’art. 136 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Qualora l’Appaltatore
entro il termine assegnato non abbia rimosso le cause di risoluzione contestate ovvero abbia presentato giustificazioni ritenute insufficienti, il Comune ha la possibilità di risolvere il contratto;
2. Il Comune, inoltre, senza che ciò comporti pregiudizio alcuno per ogni ulteriore azione o diritto da far valere nei confronti dell’appaltatore, si riserva la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 c.c., anche per una sola delle cause di seguito elencate:
a. fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo dell’appaltatore;
b. sentenza di condanna passata in giudicato per reato che incida sulla moralità e condotta professionale a carico del legale rappresentante dell’appaltatore;
c. ogni altra situazione di incapacità a contrattare con la P.A. ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
d. sospensione dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali
3. In caso di risoluzione per colpa l’Appaltatore non potrà in alcun caso ed a nessun titolo, avanzare pretese risarcitorie, nè indennitarie, dipendenti dalla cessazione anticipata, fermo restando l’integrale pagamento delle somme che siano a quel momento maturate per le prestazioni fornite al netto delle eventuali penali irrogate.
4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
Art. 14 Trattamento dei dati
L’ appaltatore è tenuto a rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati.
Art. 15- Foro competente
La competenza giudiziaria sarà riservata al Foro di Milano.
Art. 16 Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle norme vigenti nel tempo in materia di rifiuti e di contratti pubblici.
Bareggio, 07 Gennaio 2013
Il Responsabile del Settore Patrimonio Geom. Xxxxxxxx Xxxxxxxx