Art. 1 – Definizioni
Il presente Regolamento intende definire i requisiti e le modalità per la concessione della licenza d’uso del marchio collettivo denominato “ARTIGELATO – Gelato Artigianale Tradizionale Garantito”.
Con il marchio “ARTIGELATO” possono essere contraddistinte varie tipologie di prodotti della gelateria realizzati da imprese artigiane, diversi per composizione, caratteristiche e strutture. In tal modo il marchio collettivo garantisce per ogni tipologia le relative specifiche caratteristiche opportunamente codificate e stabilite nel relativo Disciplinare tecnico di produzione.
Il presente regolamento disciplina inoltre i diritti e i doveri delle imprese artigiane licenziatarie, le cause di cessazione della licenza d’uso ed altresì il regime di vigilanza e di controllo circa il corretto utilizzo del marchio stesso.
Art. 1 – Definizioni
Ai fini del presente Regolamento si intende per:
a) Marchio: il segno distintivo dei prodotti o dei servizi commercializzati dall’imprenditore;
b) Marchio Collettivo: marchio destinato ad essere utilizzato da una pluralità di imprenditori;
c) Titolare del marchio: il soggetto (le associazioni) che avendone la proprietà, ha la facoltà di concederlo in licenza d’uso per la vendita di taluni prodotti o servizi;
d) Operatore: impresa iscritta all’Albo delle Imprese Artigiane ai sensi della legge n. 443 del 5 agosto 1985 interessata alla concessione del marchio;
e) Licenza d’uso del marchio collettivo: atto mediante il quale il titolare del marchio concede il diritto d’uso del marchio stesso all’operatore;
f) Licenziatario: operatore che ha ottenuto la licenza d’uso del marchio;
g) Disciplinare tecnico di produzione: documento che definisce i requisiti di conformità dei prodotti oggetto di controllo;
h) Rapporto di conformità: documento mediante il quale l’Organismo di controllo dichiara che, sulla base di controlli effettuati, l’operatore rispetta il Disciplinare tecnico di produzione;
i) Prodotti della gelateria: prodotti le cui metodiche di produzione, manipolazione, trasformazione, lavorazione e conservazione sono effettuate da imprese del settore della gelateria secondo regole definite nel relativo Disciplinare tecnico di produzione;
j) Organismo di controllo: soggetto incaricato ad effettuare i controlli sugli operatori per verificare il rispetto del Disciplinare tecnico di produzione di riferimento.
Art. 2 – Titolare del marchio
Il marchio collettivo è di proprietà di Confartigianato e CNA.
Art. 3 – Requisiti generali per gli utilizzatori del marchio
Le imprese licenziatarie del marchio dovranno:
1. essere associate a Confartigianato o CNA
2. assicurare che la propria attività produttiva rientri negli standard qualitativi di cui al successivo art. 4;
Qualora le imprese licenziatarie producano alimenti qualificati con marchi quali ad esempio, DOP, IGP o biologico, oltre al rispetto del presente Regolamento, continueranno ad essere sottoposte alla normativa prevista per le suddette denominazioni.
Potranno essere stipulati accordi per la gestione dell’uso del marchio con organizzazioni di categoria operanti al di fuori del territorio nazionale.
Art. 4 – Standard qualitativi
Il marchio “ARTIGELATO” potrà essere utilizzato dalle imprese licenziatarie i cui prodotti dovranno possedere i seguenti requisiti:
1. conformità agli standard previsti nel Disciplinare tecnico di produzione di cui al successivo art. 5;
2. per i prodotti DOP, IGP, gli standard sono oltre a quelli previsti nel Disciplinare tecnico di produzione di cui al successivo art. 5, quelli previsti dai rispettivi Disciplinari;
3. conformità dei prodotti di origine biologica agli standard previsti per le singole categorie di prodotti, disciplinati dalla relativa normativa comunitaria e nazionale, oltre a quelli previsti nel Disciplinare tecnico di produzione di cui al successivo art. 5.
Art. 5 – Disciplinare tecnico di produzione
Il Disciplinare tecnico di produzione dovrà, tra l’altro, avere le seguenti caratteristiche:
1. essere validato dall'ente di certificazione accreditato per competenza nel settore agro alimentare, incaricato dalle associazioni titolari;
2. l’oggetto e il campo di applicazione e le relative tipologie dei prodotti cui si riferisce;
3. le caratteristiche e i requisiti di conformità dei prodotti che potranno essere protetti dal marchio collettivo;
4. il riferimento al piano dei controlli, ovvero al documento che descrive le modalità e le procedure che saranno adottate ai fini dello svolgimento delle attività di verifica di conformità sulle imprese rispetto a quanto previsto nello stesso Disciplinare tecnico di produzione cui esse fanno riferimento.
Art. 6 – Domanda di licenza d’uso e relativa istruttoria
L’operatore interessato ad ottenere la licenza d’uso, dovrà presentare apposita domanda al titolare del marchio per il tramite dell’associazione territoriale di categoria in cui ha sede l’impresa.
La domanda dovrà inoltre essere corredata dai seguenti documenti:
1. scheda con dati anagrafici aziendali;
2. copia del certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA non anteriore a 3 mesi con l’indicazione della persona che ha la rappresentanza legale dell’azienda;
3. dichiarazione, con firma autenticata, con la quale il legale rappresentante dichiara, sotto la sua propria responsabilità, che l’azienda si trova nel libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato preventivo;
4. dichiarazione di impegno al rispetto della normativa dettata dal Regolamento e di assoggettarsi ai controlli ivi previsti nonché di attenersi a quanto fissato dal Disciplinare tecnico di produzione di cui al precedente art. 5;
Le associazioni Confartigianato e CNA a livello territoriale provvederanno a verificare la completezza e congruità della documentazione presentata, nonché all’esistenza dei requisiti indicati al precedente art. 3. Provvederanno quindi a darne comunicazione all’operatore interessato. La comunicazione, in caso di reiezione della domanda, dovrà contenere l’indicazione dei motivi che l’hanno determinata.
Qualora ritenuto necessario, ai fini dell’istruttoria della domanda di licenza d’uso del marchio, il soggetto richiedente si impegna a trasmettere eventuali documenti o informazione aggiuntivi e si impegna inoltre a consentire l’accesso presso i locali di produzione e/o vendita, per gli approfondimenti ritenuti necessari, impegnandosi altresì a consegnare uno o più campioni di prodotto.
Il marchio Gelato Artigianale Tradizionale Garantito potrà essere utilizzato dalle imprese aderenti alle associazioni territoriali/regionali di Confartigianato e CNA per valorizzare le produzioni tipiche locali/regionali. A tal fine la richiesta di approvazione dovrà essere avanzata dalle associazioni territoriali/regionali al Collegio Nazionale per la concessione del Marchio, costituito da Confartigianato e CNA, titolari del marchio, corredata da relativo disciplinare tecnico di produzione e regolamento d'uso.
Con l’accoglimento della domanda, il Collegio Nazionale per la concessione del Marchio costituito da Confartigianato e CNA, titolari del marchio, rilascia al richiedente la licenza d’uso del marchio collettivo.
Art. 7 – Licenza d’uso del marchio
Il contratto di licenza da predisporre in forma scritta tra il titolare del marchio collettivo ed il licenziatario prevede:
1. le condizioni alle quali il marchio viene concesso;
2. il divieto di sub licenza;
3. l’obbligo di attenersi agli standard qualitativi previsti dal Disciplinare tecnico di produzione;
4. l’apposizione del marchio sui propri prodotti;
5. facoltà di apporre il marchio nel locale specificando i prodotti che non sono assoggettati;
6. la protezione del marchio adottando le necessarie misure in caso di violazione ad opera di terzi, informandone contestualmente il titolare;
7. il corrispettivo dovuto al titolare che ne determina annualmente il relativo importo;
L’operatore che ha ottenuto la licenza d’uso del marchio, viene iscritto in uno speciale elenco denominato “Registro del Marchio” e nell’Elenco delle Aziende Certificate di cui al successivo art. 10.
La licenza d’uso e i diritti che ne derivano non sono cedibili né trasmissibili.
Art. 8 – Durata della licenza d’uso del marchio
La licenza d’uso del marchio ha durata annuale e viene tacitamente rinnovata con il versamento della somma di cui all’art. 7 a condizione però che il titolare del marchio non ne disponga la sospensione o la revoca ai sensi del presente Regolamento o se il licenziatario non provvede ad inoltrare rinuncia come previsto dall’art. 15.
Art. 9 – Diritti e doveri dell’impresa licenziataria
Con la licenza d’uso il licenziatario acquisisce il diritto all’utilizzo del marchio collettivo e nel contempo l’onere del versamento del previsto corrispettivo facendosi, altresì carico dei seguenti obblighi:
a – Sull’ottenimento e mantenimento del marchio
1. osservare fedelmente quanto prescritto nel relativo Disciplinare Tecnico di Produzione;
2. assoggettarsi alle verifiche delle associazioni territoriali Confartigianato e CNA aventi a tale scopo anche le funzioni di vigilanza e controllo sul corretto uso del marchio collettivo, consentendo pertanto il libero accesso agli ispettori, fornendo agli stessi ogni informazione utile per l’espletamento dell’incarico;
3. adottare opportune metodologie per l’identificazione, la registrazione e la rintracciabilità delle materie prime e degli ingredienti utilizzati nella preparazione al fine di consentire controlli e verifiche dei requisiti di conformità;
4. adempiere tutte le azioni correttive delle non conformità prescritte dall’Organismo di controllo in attuazione dell’attività di vigilanza come definita nel piano dei controlli;
5. effettuare direttamente attività specifiche di autocontrollo in tutte le fasi della lavorazione allo scopo di assicurare la conformità del prodotto mettendo a disposizione la documentazione e le strutture del laboratorio per l’attuazione di controlli esterni a cura e con le modalità previste dal depositario del marchio;
6. mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio della licenza d’uso del marchio;
b- Sull’utilizzo del marchio
1. utilizzare il marchio esclusivamente nell’ambito e alle condizioni per il quale è stata rilasciata la licenza d’uso;
2. utilizzare il marchio nella sua interezza e senza modifiche, rispettandone le forme, che lo rendano immediatamente distinguibile, nonché i colori e le proporzioni;
3. utilizzare il marchio esclusivamente su confezioni dei prodotti realizzati dall’impresa licenziataria, su carta intestata, materiale promozionale o pubblicitario e pubblicazioni pertinenti o riferibili a tali prodotti;
4. esporre la licenza d’uso consegnata dai titolari del marchio;
5. non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque, ledere la reputazione del marchio;
6. non utilizzare il marchio a seguito di revoca della licenza, di rinuncia o sospensione della stessa;
7. non immettere in commercio prodotti non conformi alle predette modalità d’uso e, qualora questi fossero stati immessi, l’obbligo di ritirarli immediatamente a proprie spese dal mercato;
8. non concedere in sub licenza a terzi l’uso del marchio collettivo.
Art. 10 – Registro del marchio ed Elenco delle Aziende Certificate
I nominativi dei licenziatari del marchio sono inseriti cronologicamente nel Registro del Marchio. Le informazioni contenute nel Registro del Marchio non sono pubbliche, l’accesso è quindi consentito a discrezione del titolare del marchio.
E’ istituito inoltre l’Elenco delle Aziende Certificate allo scopo di pubblicizzare con i mezzi ritenuti più idonei le aziende aderenti al Programma ARTIGELATO.
Art. 11 – Disapplicazione delle norme regolamentari
Il titolare del marchio, sentito il Collegio di cui al precedente art. 6, quinto comma, potrà provvedere, in presenza di disapplicazione del presente regolamento, alla sospensione o alla revoca della licenza d’uso del marchio collettivo.
Art. 12 – Sospensione
La sospensione è applicabile per un tempo determinato non superiore ad un anno a fronte di non conformità gravi rilevate in applicazione al piano dei controlli e vigilanza. La sospensione, accompagnata da una sanzione pecuniaria deve essere comunque applicata quando:
1. sia stato constatato un uso improprio del marchio;
2. l’operatore abbia rifiutato per due volte consecutive e senza giustificato motivo la visita degli ispettori di controllo come previsto nel piano dei controlli previsto dal Disciplinare di produzione applicato dall’impresa;
3. non sia stata corretta nei tempi indicati una non conformità riscontrata.
La sospensione e la relativa motivazione vengono comunicate dal titolare del marchio al licenziatario con lettera raccomandata A.R. o mezzo equivalente, nella quale è indicato altresì il termine ed eventualmente le condizioni per consentirne l’annullamento. La sospensione può essere annullata quando sia stato accertato l’adempimento delle condizioni richieste.
In questo caso il titolare del marchio, preso atto della richiesta dell’operatore, gli comunica la sospensione per un periodo determinato con lettera raccomandata o con mezzi equivalenti.
L’annullamento della sospensione deve essere annotato nell’elenco dei licenziatari.
Art. 13 – Revoca
La revoca del marchio è disposta nei seguenti casi:
1. mancata eliminazione delle cause cha hanno provocato la sospensione, allo scadere dei termini stabiliti;
2. mancato adeguamento alle nuove disposizioni di modifica al Disciplinare tecnico di produzione previgente;
3. cessazione dell’attività di produzione;
4. essere in mora del pagamento del corrispettivo dovuto per oltre trenta giorni a seguito della diffida ad adempiere;
5. frequenti e gravi non conformità rispetto al Disciplinare tecnico di produzione rilevate in sede di vigilanza e controllo effettuata ai sensi del piano dei controlli previsto dal Disciplinare tecnico di produzione applicato all’impresa;
6. ripetuta inosservanza degli obblighi di cui al presente Regolamento;
7. utilizzo illecito del marchio in modo da ingenerare un rischio di confusione e turbativa sul mercato con altri segni distintivi di imprese, di prodotti o di servizi altrui, da indurre in inganno i consumatori;
8. fallimento del licenziatario;
9. concessione in sub licenza del marchio collettivo.
Per tutti i casi sopra indicati, ad eccezione dei punti 3 e 8, è prevista una sanzione pecuniaria.
La decisione della revoca della concessione viene comunicata dal titolare del marchio, di cui all’art. 3 all’operatore interessato, mediante lettera raccomandata A.R. o altri mezzi equivalenti.
A seguito della revoca cessa ogni diritto all’utilizzo del marchio collettivo.
La revoca comporta inoltre la cancellazione dal “Registro del Marchio” e dall’ “Elenco delle Aziende Certificate”, di cui all’art. 10.
Art. 14 – Ricorsi
L’operatore può fare ricorso contro le decisioni del titolare del marchio, esponendo le motivazioni del dissenso a mezzo raccomandata o mezzo equivalente entro trenta giorni dalla notifica della decisione. Il titolare del marchio ha l’obbligo di trattare il ricorso entro novanta giorni dal suo ricevimento.
Art. 15 – Rinuncia
Il licenziatario può rinunciare alla licenza d’uso del marchio collettivo in qualunque momento. La comunicazione della rinuncia deve essere inviata al titolare del marchio a mezzo lettera raccomandata A.R. almeno 60 gg. prima della scadenza annuale.
La rinuncia diventa operativa alla scadenza del rinnovo annuale. A seguito di rinuncia, cessa ogni diritto all’utilizzo del marchio e l’interessato viene cancellato dal Registro del marchio e dall’Elenco delle Aziende Certificate.
Art. 16 – Modifiche al disciplinare tecnico di produzione
Ogni due anni i titolari del marchio, insieme alle associazioni di categoria che volessero partecipare al programma ARTIGELATO, potranno revisionare il disciplinare e sottoporlo ad approvazione degli organi deliberanti delle proprie organizzazioni di categoria. Il titolare del marchio collettivo si riserva la possibilità di modificare il disciplinare tecnico di produzione di cui al precedente art. 5.
In tal caso il licenziatario ha facoltà di non accettare le variazioni rinunciando pertanto alla licenza d’uso, previa disdetta scritta del relativo contratto.
Art. 17 – Nuovi disciplinari
Il titolare del marchio può allargare l’area di protezione a nuovi prodotti, a condizione che la relativa produzione sia codificata in un apposito Disciplinare tecnico di Produzione come definito al precedente art. 5.
Il titolare del marchio può concedere l’uso del marchio anche a tipologie di prodotti già considerati e disciplinati purché il nuovo Disciplinare tecnico di produzione , oltre a possedere i requisiti di cui al precedente art. 5, evidenzi ed esalti differenti caratteristiche.
Art. 18 – Riservatezza dei dati
Gli atti e le informazioni riguardanti il licenziatario, il prodotto e le specifiche produttive di cui si sia venuti a conoscenza nel corso delle attività di vigilanza e controllo, sono considerati riservati, salvo diverse disposizioni legislative contrarie, o autorizzazione scritta del licenziatario. Il titolare del
marchio vincola al segreto professionale il proprio personale, ed ogni altro soggetto, che operando per suo conto, venga a conoscenza di informazioni riservate.
Pertanto gli atti e documenti acquisiti dal titolare del marchio e riguardanti il licenziatario vengono gestiti nella dovuta riservatezza.
Art. 19 – Protezione dei dati
Tutti i dati concernenti il licenziatario in ordine ai relativi contratti di licenza nonché all’applicazione del presente Regolamento e dal Disciplinare di produzione di riferimento, sono protetti dalla normativa dettata dal Decreto Legislativo196/2003 e successive modifiche, denominato come noto, Codice della privacy.
Art. 20 – Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, viene richiamata la normativa del Codice Civile in materia di licenza d’uso del marchio collettivo.
Art. 21 – Clausola arbitrale
Eventuali controversie che dovessero sorgere circa l’interpretazione ed applicazione del presente Regolamento, verranno decise in via definitiva secondo il Regolamento di arbitrato e conciliazione della Camera di Commercio di Roma.
il
Località Data
Per accettazione:
Il licenziatario Il titolare del marchio
Il Presidente Confartigianato Imprese Il Presidente C.N.A .
Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx