IL NUOVO CCNL DELLA SANITÀ PRIVATA:
IL NUOVO CCNL DELLA SANITÀ PRIVATA:
LE PRINCIPALI NOVITÀ
Preintesa firmata il 10 giugno2020
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CAMPO DI APPLICAZONE
E DECORRENZA E DURATA
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Articolo 1 – Sfera di applicazione del contratto
Il CCNL Sanità privata AIOPARIS 2016-2018, si applica:
• a tutti i lavoratori che operano negli IRCCS e nelle strutture sanitarie ospedaliere
- iscritte ad AIOP ed ARIS - per acuti, per riabilitazione ospedaliera e
lungodegenza;
• ai Centri di Riabilitazione che a la data di sottoscrizione de la pre-intesa ancora adottino il previgente CCNL Sanità privataAIOP XXXX 0000-0000.
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Articolo 2 – Disposizioni generali
Obbligo di portare i lavoratori a conoscenza delle norme
regolamentari emanante dalle strutture attraverso:
✓ consegna materiale al lavoratore
✓ La sua pubblicazione sul sito intranet, ove esistente
Articolo 3 – Inscindibilità delle
norme contrattuali
Rinvio di eventuali difficoltà interpretative
alla Commissione paritetica
nazionale
Articolo 4 – Decorrenza e durata
Dal 1° GENNAIO 2016 al 31 DICEMBRE 2018
Gli effetti decorrono dal giorno successivo a la data di stipula, salvo che nel testo contrattuale non siano previste decorrenza diverse.
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PARTE ECONOMICA
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Articolo 51 -Posizioni economiche a regime
Riallineamento retribuzione pubblico/privato
Nuovo Tabellare Sanità =
Privata
(con EADR conglobata)
Tabellare SSN
(inclusa IVC ed Elemento Perequativo)
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Articolo 51 - Posizioni Economiche A Regime
PROSPETTO VALORI TABELLARI CCNL SANITA' PRIVATA - DECORRENZA:
POSIZIONE
tabellari CCNL 06/07 con EADR conglobata
A
CCNL SSN 2016-2018
+ IVC +
Perequazione B
incremento annuo
C = B - A
incremento mensile
C/13
A 16.691,30 €
A1 17.523,13 €
A2 17.963,82 €
A3 18.421,95 €
A4 18.986,67 €
B 18.918,99 €
B1 19.576,80 €
B2 19.883,07 €
B3 20.164,97 €
B4 20.771,27 €
19.076,87 € 2.385,57 €
19.583,77 € 2.060,64 €
20.076,61 € 2.112,78 €
20.366,74 € 1.944,78 €
20.698,45 € 1.711,78 €
20.538,24 € 1.619,25 €
21.119,03 € 1.542,23 €
21.701,69 € 1.818,62 €
22.070,85 € 1.905,87 €
22.535,97 € 1.764,70 €
183,51 €
158,51 €
162,52 €
149,60 €
131,68 €
124,56 €
118,63 €
139,89 €
146,61 €
135,75 €
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Articolo 51 - Posizioni Economiche A Regime
PROSPETTO VALORI TABELLARI CCNL SANITA' PRIVATA - DECORRENZA: | ||||
POSIZIONE | tabellari CCNL 06/07 conEADR conglobata A | CCNL SSN 2016-2018 + IVC +Perequazione B | incremento annuo C = B -A | incremento mensile C/13 |
C | 21.694,98 € | 23.446,87 € | 1.751,90 € | 134,76 € |
C1 | 22.495,44 € | 24.142,86 € | 1.647,41 € | 126,72 € |
C2 | 23.093,57 € | 24.976,26 € | 1.882,69 € | 144,82 € |
C3 | 23.869,02 € | 25.793,28 € | 1.924,26 € | 148,02 € |
C4 | 24.714,10 € | 26.992,95 € | 2.278,86 € | 175,30 € |
D | 23.401,70 € | 25.400,25 € | 1.998,55 € | 153,73 € |
D1 | 24.247,86 € | 26.298,28 € | 2.050,42 € | 157,72 € |
D2 | 25.089,07 € | 27.101,99 € | 2.012,92 € | 154,84 € |
D3 | 26.366,03 € | 27.912,57 € | 1.546,54 € | 118,96 € |
D4 | 27.569,39 € | 28.729,73 € | 1.160,34 € | 89,26 € |
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PROSPETTO VALORI TABELLARI CCNL SANITA' PRIVATA - DECORRENZA: | ||||
POSIZIONE | tabellari CCNL 06/07 conEADR conglobata A | CCNL SSN 2016-2018 + IVC +Perequazione B | incremento annuo C = B -A | incremento mensile C/13 |
DS | 24.117,84 € | 27.314,09 € | 3.196,24 € | 245,86 € |
DS1 | 25.094,21 € | 28.343,32 € | 3.249,11 € | 249,93 € |
DS2 | 26.096,93 € | 29.400,32 € | 3.303,39 € | 254,11 € |
DS3 | 27.128,19 € | 30.489,88 € | 3.361,69 € | 258,59 € |
DS4 | 27.988,57 € | 31.434,60 € | 3.446,03 € | 265,08 € |
E | 27.666,35 € | 31.332,86 € | 3.666,51 € | 282,04 € |
E1 | 33.705,42 € | 38.172,27 € | 4.466,85 € | 343,60 € |
E2 | 40.799,99 € | 46.207,05 € | 5.407,06 € | 415,93 € |
Articolo 51 - Posizioni Economiche A Regime
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Articolo 54 – Una tantum riparatoria
Erogazione di una UNA TANTUM di € 1.000, pagabile in due tranche
55% luglio e 45% ottobre
a titolo riparatorio per danno esistenziale, e quindi, esente da tassazione e contribuzione
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Classificazione del personale
1. Commissione paritetica istituita per la verifica dell’ordinamento professionale, e per lavorare alla valorizzazione dei profili.
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Norma transitoria (Art. 48)
Dal 1° aprile 2020,con carattere sperimentale per l’intera vigenza del presenteCCNL:
• Gli OSS con 3 anni di anzianità di servizio ne la qualifica e ne la Stessa Struttura o Gruppo sono
inquadrati in B3, a partire dal mese successivo dal compimento del terzo anno;
• Si riducono di 5 anni le anzianità richieste per l’inquadramento in D1 - D2 - D3. In particolare:
• D1 – 15 anni ne la stessa qualifica e ne lo stesso Ente o Gruppo – anziché 20 D2 – 20 anni
ne la stessa qualifica e ne lo stesso Ente o Gruppo - anziché 25
• D3 – 25 anni ne la stessa qualifica e ne lo stesso Ente o Gruppo - anziché 30.
In entrambe i casi, non sono riconosciute differenze retributive o arretrati per i periodi precedenti.
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Articolo 52 - Inquadramento Personale Nel Sistema Di Classificazione
Ridefiniti alcuni inquadramenti ed automatismi ne le progressioniorizzontali:
• Profilo di Xxxxx passa da B a B1 con 5 anni di anzianità, anziché 10, maturata ne la qualifica e ne la stessa struttura oGruppo
• Profilo di educatore ed insegnante (senza titolo specifico, ad esaurimento) passano da B3 a B4 con 5 anni di anzianità, anziché 15 maturata ne la qualifica e ne la stessa struttura o Gruppo. Xxxx profili vanno in C se in possesso di 15 anni di anzianità e diploma di scuola media superiore
• Conferma dei passaggi già previsti per il personale impiegatizio
• Conferma de le qualifiche ad esaurimento (Infermiere psichiatrico con un anno di scuola, infermiere generico, massaggiatore e massofisioterapista)
• Il profilo di educatore socio-pedagogico con laurea L19 è inquadrato in D
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PERMESSI
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Articolo 34 - Permessi Retribuiti E Non Retribuiti
PERMESSI RETRIBUITI
1) I 5 giorni di permesso straordinario per gravi e documentate ragioni sono sostituiti con:
• 18 ore annuali di permesso per particolari motivi personali o familiari, fruibili sia su base giornaliera sia su base
oraria;
• 2 congedi per visite ed esami (della durata di 12 ore complessive) presso strutture pubbliche e/o private accreditate
2) Riconosciuti 90 giorni di congedo per le donne vittime di violenza fruibili in tre anni con diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (e viceversa) ed esonero, a richiesta, dai turni disagiati per la durata di un anno.
3) Introdotti i permessi per donazione di midollo osseo.
4) Previsti permessi retribuiti per la partecipazione ai corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione professionale espressamente richiesti dalla struttura e stabilito il diritto al rimborso delle spese necessarie (viaggio, vitto e alloggio).
5) Riconosciuto nel limite di un giorno il permesso per il rinnovo del permesso di soggiorno ai dipendenti extracomunitari
convocati dalle autorità competenti.
6) Disciplinata la fruibilità anche ad ore dei tre giorni di permesso L. 104/92 e cumulabilità di ulteriori permessi nei casi in
cui il dipendente debba portare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave.
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Articolo 34 - Permessi Retribuiti E Non Retribuiti
Permessi non retribuiti
• Introdotta l’aspettativa per motivate esigenze personali o di famiglia - senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità - della durata complessiva di 12 mesi in un triennio, concedibile compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio
Permessi – Recuperi (ex art. 40)
• Confermata la possibilità di brevi permessi per particolari esigenze personali, a domanda
• Possono avere durata pari a metà dell’orario giornaliero oppure pari all’intero orario giornaliero per visite ed esami (max 36 ore nel corso dell’anno)
• Devono essere recuperati entro il mese successivo
Congedi per i genitori
• È riconosciuta la possibilità per la madre di sospendere il congedo di maternità, in caso di ricovero del neonato, a condizione che la ripresa dell’attività lavorativa sia compatibile con il suo stato di salute
• Ciascun genitore sceglie se fruire del congedo parentale su base giornaliera od oraria
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ORARIO DI LAVORO
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Articolo 18 - Orario Di Lavoro
Tempi di vestizione e passaggio di consegne
Introdotti 14 minuti dei tempi di vestizione/passaggio di consegne – compresi all’interno dell’orario di lavoro settimanale - per tutti coloro che sono tenuti ad indossare una divisa all’interno del posto di lavoro, con decorrenza automatica dal mese successivo dall’entrata in vigore del contratto.
Le modalità di applicazione saranno definite in contrattazione decentrata
Decadono gli eventuali accordi decentrati che prevedono tempi di vestizione e svestizione diversi
Riposo e limite orario
Confermato il diritto ad un periodo di riposo consecutivo giornaliero non inferiore a 11 ore. Qualora interrotto, il recupero delle ore di riposo deve avvenire immediatamente dopo il servizio reso o nei successivi 7 giorni, in un’unica soluzione
La durata della prestazione non può essere superiore a 12 ore continuative a qualsiasi titolo prestate
Il limite di 48 ore settimanali, comprensive del lavoro straordinario, sono calcolate su un periodo non superiore a 6 mesi e non più di 12 mesi.
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Articolo 20 - Orario Di Lavoro Flessibile
• La contrattazione aziendale potrà introdurre fasce temporali di flessibilità in entrata e in uscita per una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e familiare
• L’accordo aziendale disciplinerà la flessibilità tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, oltre che di quelle organizzative e funzionali dei servizi
• Il debito orario che dovesse scaturire dal ricorso alla flessibilità deve essere recuperato nel mese successivo in cui è maturato, salvo diverse previsioni stabilite in contrattazione aziendale
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Articolo 21 - Banca Delle Ore
• Si può aderire presentando alla struttura entro il 15/12 con effetto per l’intero anno
successivo
• Le ore accantonate sono nella esclusiva disponibilità del lavoratore
• Si può disdire l’adesione comunicandolo all’azienda entro il 30 del mese con efficacia dal mese successivo
• Si può fruire delle ore accantonate come Permessi orari o giornalieri con un preavviso di
almeno 48 ore
• La fruizione può essere negata solo per comprovate e indifferibili esigenze di servizio
• Entro il 30/06 sono pagati i residui orari a credito dell’anno precedente non fruiti (paga oraria vigente a tale data)
• Sono fatti salvi gli accordi esistenti
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TUTELE E DIRITTI
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Articolo 32 - Ferie
⯈ Articolo 31 - Festività
⯈ Riconosciuto un riposo da fruire, di norma e compatibilmente con le esigenze di servizio.
⯈ Nell’impossibilità organizzativa di fruire del riposo entro quattro mesi, il lavoratore riceverà la paga oraria per le ore effettivamente prestate in occasione delle predette festività, con pagamento dell’indennità per servizio festivo o della maggiorazione
Assicurato, previa richiesta, un periodo di 15 giorni di calendario continuativi nel periodo 15 giugno – 15 settembre
Introdotto il principio della rotazione per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
Chiarito che le ex festività soppresse rappresentano 4 giornate di ferie
aggiuntive
Stabilito il diritto al rimborso delle spese documentate in caso di interruzione o sospensione delle ferie per motivate ragioni di servizio (viaggio ed eventuali spese per il periodo di ferie non goduto)
Interruzione delle ferie nei casi di:
❖ malattie protratte per più di 3 giorni;
❖ malattie che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero;
❖ eventi luttuosi che diano luogo ai permessi per decesso
Riconosciuto l’utilizzo cumulativo delle ferie per favorire il ritorno dei lavoratori immigrati nei paesi di origine
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Articolo 33 - Cessione Solidale Delle Ferie
• Disciplinata la procedura per consentire la cessione e l’accesso alle ferie solidali
• I lavoratori possono cedere a titolo gratuito e volontario le ferie ad altri lavoratori della medesima Struttura, per consentire loro assistenza ai figli minori, parenti ed affini entro il secondo grado, che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti.
• Ciascun lavoratore, che ne ha diritto, può presentare richiesta documentata per l’accesso alle ferie solidali in misura massima di 30 giorni annui fruibili anche in modo frazionato e la Struttura darà avvio alla procedura.
• Se cessano le condizioni di necessità prima della fruizione totale o parziale delle ferie solidali da parte del richiedente, i giorni ceduti tornano nella disponibilità degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalità
• La disciplina ha carattere sperimentale e, in sede territoriale o aziendale, le parti possono stabilire diverse modalità di utilizzo dell’Istituto
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Articolo 35 - Tutela Dei Dipendenti In Particolari Condizioni Psico-fisiche
La Ludopatia è inserita tra le condizioni che danno accesso alle tutele previste già dall’articolo
previgente
Articolo 36 - Tutela dei dipendenti con disabilità
Le parti hanno convenuto circa l’opportunità che le Strutture attivino iniziative volte al graduale
superamento delle barriere architettoniche
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MALATTIA, INFORTUNIO
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Articolo 43 – Malattia E Infortuni
Modificato e distinto i periodi di comporto, uno per la malattia ed uno per l’infortunio
Trasformati i due periodi in giorni:
• MALATTIA – 540 giorni di comporto in un quadriennio mobile. Ulteriori 60 giorni in caso di ricaduta con prolungato ricovero ospedaliero in atto al momento della scadenza dei comporto (comporto sale a 600 giorni). Diritto ad ulteriori 90 giorni a titolo di aspettativa non retribuita se, alla scadenza dei 600 giorni, il lavoratore sia ancora in regime di ricovero.
• INFORTUNIO - 540 giorni di comporto in un quadriennio mobile
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Articolo 43 – Malattia E Infortuni
MALATTIA
Confermato il pagamento della malattia che avviene nella misura del 100% della retribuzione globale sino al 365° giorno di assenza nell'arco di quattro anni precedenti ad ogni inizio di malattia, computando altresì la malattia in corso
INFORTUNIO
Confermato anche per l’infortunio il pagamento che avviene nella misura del 100% della retribuzione globale compreso il giorno in cui si verifica l’infortunio sino al 365° giorno di assenza.
L’anticipo del datore di lavoro sale dal 40% al 60% della retribuzione, salvo conguaglio con quanto erogato dall'INAIL.
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Articolo 43 – Malattia E Infortuni
MALATTIA in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita
PATOLOGIE GRAVI:
Scomputo dal comporto in caso di patologie gravi, oltre che dei giorni di ricovero e di quelli necessari per l’effettuazione delle terapie, anche dei giorni i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali dovuti alle terapie, comportanti incapacità lavorativa.
Confermato che il beneficio per il riconoscimento della grave patologia, una volta ottenuto,
decorre dalla data della domanda di accertamento
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FORMAZIONE
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Articolo 37 - Fondo Per L’aggiornamento, La Qualificazione, La
Riqualificazione Professionale Ed Il Diritto Allo Studio
Il nuovo articolo è frutto dell’accorpamento dei precedenti articoli dedicati all’Aggiornamento, alla qualificazione e riqualificazione professionale, all’ECM e al Diritto allo studio
Esso prevede la creazione di un Fondo unico per la formazione
attraverso la destinazione di 12 ore annue per ciascun lavoratore a tempo indeterminato
E’ previso il rinvio alla contrattazione aziendale per la definizione:
⮚ delle percentuali di suddivisione del Fondo tra le diverse categorie economiche e qualifiche
⮚ del numero massimo di ore di permessi annuali usufruibile da ciascun lavoratore
⮚ delle modalità di richiesta dei permessi
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Articolo 37 - Fondo Per L’aggiornamento, La Qualificazione, E La
Riqualificazione Professionale Ed Il Diritto Allo Studio
Utilizzo delle risorse secondo il seguente ordine di priorità:
1. acquisizione del titolo di studio della scuola dell’obbligo
2. acquisizione dei crediti ECM
3. acquisizione titolo di OSS
4. corsi di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionale purché richiesti dalle prestazioni offerte dalla Struttura sanitaria
5. acquisizione altri titoli di studio
6. partecipazione a corsi o interventi formativi, anche quelli necessari ai fini dell’autorizzazione o l’accreditamento della Struttura sanitaria fatta esclusione della formazione per gli RLS
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Articolo 38 - Congedi Per La Formazione
• Introdotta la disciplina dei congedi non retribuiti per la formazione previsti dall’art. 5 L. 53/2000
• Spettano ai lavoratori dipendenti con almeno 5 anni di anzianità maturata presso la stessa struttura
• Il limite è fissato nel 10% del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
• I Criteri, nel caso in cui le domande presentate siano eccedenti rispetto alla percentuale, sono adottati in contrattazione integrativa
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RELAZIONI SINDACALI
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Articolo 6 - Obbiettivi e strumenti
Istituito il CONFRONTO ,CONTRATTAZIONE, INFORMATIVA e declinate le materie
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Articolo 7 – Contrattazione Decentrata
Sono state riordinate le materie oggetto di contrattazione aggiungendo:
- l’accesso ai servizi di mensa, ove esistenti e nel rispetto dei limiti organizzativi, da parte dei lavoratori delle aziende appaltatrici senza oneri a carico delle strutture
- disciplina del CUG aziendale (art. 9);
- lavoro notturno (art. 19);
- introduzione e disciplina dell’orario flessibile (art. 20), nonché di misure per favorire i lavoratori di cui all’art. 6 l. 170/2010 e s.m.i. (familiari di studenti con DSA).
- utilizzo del Fondo per l’aggiornamento, la qualificazione, e la riqualificazione professionale ed il
diritto allo studio (art. 37);
- congedi per la formazione (art. 38);
- attuazione delle attività sociali, culturali, ricreative (art. 70);
- intese di maggior favore in materia di anticipazione del TFR (art. 73).
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Articolo 8 – Informazione E Confronto
Nel ribadire che l’informazione è presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali vengono definiti 3 livelli di informazione e confronto e disciplinate le materie che devono essere affrontate ad ogni livello
1) Livello nazionale
2) Livello regionale
3) Livello aziendale
In particolare a livello aziendale viene definita la procedura per l’informazione e il confronto
Sessione annuale di informazione econfronto
Le RSU/RSA e/o le OO. SS. firmatarie, possono richiedere appositi incontri, al di fuori di quello annuale, anche su singoli argomenti con un preavviso di almeno 7 giorni.
Sulle materie per le quali il ccnl rinvia espressamente al confronto fra le parti le strutture convocheranno le RSU/RSA e le
XX.XX. con un preavviso di almeno 7 giorni sull’argomento oggetto del confronto.
Il confronto si svilupperà in un arco temporale non superiore a 30 gg. e dell’esito finale verrà redatto apposito verbale che dovrà riassumere le diverse posizioni in caso di mancato accordo.
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Articolo 0 - Xxxxxxxx Xxxxx Xx Xxxxxxxx (XXX)
• Istituito il CUG nelle strutture che hanno un organico pari o superiore a n. 200 lavoratori dipendenti
• Istituito il CUG a livello regionale per le strutture con organici inferiori a 200 dipendenti
Il Comitato Unico di Garanzia sostituisce il comitato paritetico sulle pari opportunità e il comitato paritetico per il contrasto al fenomeno del mobbing.
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Articolo 10 - Organismo Paritetico Per La Prevenzione E Il Contrasto Delle Aggressioni Al Personale Dipendente
• Istituito un nuovo organismo paritetico, al fine di prevenire e contrastare
fenomeni di violenza e aggressione al personale.
• Entro 30 gg dall’insediamento, la struttura fornirà i dati e gli elementi a sua conoscenza degli episodi di aggressione registrati, nonché le misure messe in atto rispetto alla normativa (raccomandazione n. 8/2007 del Ministero della Sanità, DVR, etc.).
• I membri si riuniranno almeno 2 volte l’anno e comunque ogni qual volta si manifesti la necessità.
• Individuate le seguenti leve di intervento: a) strutturali e tecnologiche; b) organizzative; c) formazione/informazione
• Collabora con gli RLS, tiene informate RSU/RSA e le XX.XX. firmatarie e realizza almeno una relazione all’anno sugli esiti dell’attività.
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COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE PER
L’INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CCNL
• É statosottoscrittol’accordoperl’istituzionedellaCommissione paritetica nazionale, con il compito di dirimereeventualicontroversieinterpretativederivantidall’applicazionein sede locale del presente CCNL
• Contratto
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DIRITTI ACQUISITI
NEL RAPPORTO DI LAVORO
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Articolo 15 – Mansioni e variazioni temporanee delle stesse
Il periodo di svolgimento continuativo di compiti o mansioni superiori, necessario per ottenere il definitivo inquadramento in una categoria superiore, passa da 3 a:
1. 9 mesi per le categorie B, C, D ed E;
2. 24 mesi per la categoria DS.
In tale periodo il lavoratore avrà diritto al corrispondente trattamento stipendiale.
Articolo 17 – Tentativo di Repêchage
Il medico competente o l’organo di vigilanza, nell’esercizio delle loro funzioni, possono prevedere l’inidoneità del lavoratore all’espletamento delle funzioni per le quali è stato assunto
INIDONEITA’ TEMPORANEA
Il lavoratore può essere adibito temporaneamente a mansioni:
1. diverse della stessa categoria legale e contrattuale
2. In difetto, della categoria inferiore, previo consenso del lavoratore e con invarianza della retribuzione
INIDONEITA’ PERMANENTE
Il lavoratore può essere adibito definitivamente a mansioni:
1. diverse della stessa categoria legale e contrattuale
2. In difetto, della categoria inferiore, previo consenso
del lavoratore
e con invarianza della retribuzione
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Articolo 11 – Assunzione del Lavoratore
Rese chiare le informazioni che il contratto individuale di lavoro deve contenere:
✓ L’identità delle parti
✓ Il luogo di lavoro
✓ La data di inizio del rapporto di lavoro
✓ il CCNL applicato
✓ La tipologia del rapporto di lavoro a tempo determinato (e relativa durata) o indeterminato
✓ Il periodo di prova, se previsto
✓ l'inquadramento
✓ La retribuzione iniziale, gli elementi costitutivi e l'indicazione del periodo di pagamento;
✓ ferie – durata e modalità di determinazione e fruizione
✓ orario di lavoro;
✓ i termini del preavviso in caso di recesso.
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Articolo 12 – Documenti di assunzione Articolo 13 – Visite mediche
Ulteriori documenti da presentare, laddove richiesto, al momento dell’assunzione:
✓ il permesso di soggiorno per lavoro subordinato
per i cittadini di paesi esteri
✓ La certificazione vaccinale
Obbligo a carico del lavoratore durante il rapporto di lavoro:
✓ Il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione di residenza/domicilio, nonché ogni mutamento relativo a circostanze che il lavoratore ha autocertificato (come ad es. il possesso del permesso di soggiorno, titolo di studio, nascita, cittadinanza, casellario giudiziale, carichi pendenti e vaccinazioni)
Introdotte forme di prevenzione e vaccinazione connesse ai rischi professionali connesse alle caratteristiche della struttura e delle mansioni a cui il lavoratore è addetto
Obbligo del lavoratore a sottoporsi alle vaccinazioni, se previste dalla normativa vigente in materia
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Articolo 14 – Periodo di prova
• Periodo di prova per un lavoratore a tempo indeterminato:
✓ Non superiore a tre mesi di calendario per le categorie A
e B
✓ Non superiore a sei mesi di calendario per le altre categorie
• Periodo di prova per un lavoratore a tempo determinato:
✓ Non superiore a un mese di calendario per le categorie A e B
✓ Non superiore a tre mesi di calendario per le altre
categorie
• Possibilità di esonero dal periodo di prova per i dipendenti trasferiti presso altre strutture del medesimo gruppo a patto che abbiano già superato la prova presso la struttura di provenienza
• Diritto allo stesso trattamento economico previsto per il personale non in prova nel caso di assenze riconosciute come causa di sospensione del periodo di prova
• Diritto alla continuazione del periodo di prova dopo una sospensione non superiore a 120 giorni (anziché 90) per assenza prevista dalla legge, ove il lavoratore sia in grado di riprendere il servizio
• Possibilità di avviare iniziative formative per i lavoratori anche durante il periodo di prova
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CONTRATTI FLESSIBILI
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Articolo 22 – Rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time)
ASSUNZIONE DEI LAVORATORI A TEMPO PARZIALE
• Deve risultare da atto scritto in cui deve essere indicata anche la sede
• Obbligo di comunicare al datore di lavoro l’esistenza di altri rapporti di lavoro
LAVORO STRAORDINARIO E SUPPLEMENTARE NEL RAPPORTO A TEMPO PARZIALE
• Il lavoro supplementare e straordinario deve essere autorizzato per iscritto dal datore di
lavoro
• Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale.
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Articolo 22 – Rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time)
Clausole elastiche
Le parti possono pattuire con accordo scritto clausole elastiche relative
alla variazione della prestazione lavorativa (collocazione temporale o in aumento della durata)
• Il datore di lavoro può variare, nel limite di un monte ore annuo di 200 ore:
✓ La collocazione temporale
✓ La durata della prestazione
Revoca delle clausole elastiche
• Il lavoratore può revocare l’accordo relativo alle clausole elastiche se:
✓ è affetto da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico- degenerative ingravescenti o ne siano affetti il coniuge, i figli o i genitori
✓ assista un convivente con totale e permanente inabilità lavorativa
che abbia necessità di assistenza continua
✓ abbia un figlio convivente di età non superiore a tredici anni o un figlio convivente portatore di handicap
• Il lavoratore può avanzare richiesta di sospensione delle clausole elastiche per gravi cause di carattere familiare o che interessino la sua salute
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Articolo 22 – Rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time)
Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
Hanno diritto alla trasformazione: Xxxxx diritto di precedenza nella trasformazione:
✓ i lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico- degenerative ingravescenti
✓ I lavoratori che, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, chiedano la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50 per cento
✓ Le lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio
✓ i lavoratori il cui coniuge, i figli o i genitori siano affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti
✓ i lavoratori che assistano un convivente con totale e permanente inabilità lavorativa che abbia necessità di assistenza continua
✓ i lavoratori che abbiano un figlio convivente di età non superiore a tredici anni o un figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992
✓ I lavoratori occupati in unità produttive site nello stesso ambito comunale secondo le modalità in uso presso la struttura
✓ i lavoratori il cui rapporto sia stato trasformato da tempo pieno in tempo parziale qualora il lavoratore disponga dei titoli e dei requisiti necessari per ricoprire la nuova posizione
UilFpl - Segreteria Nazionale xxx.xxxxxx.xx
Articolo 24 – Rapporti Di Lavoro A Tempo Determinato
Definite le causali
Stabilita la durata massima della successione per complessivi 36 mesi Definita la clausola di stabilizzazione:
Fissato il limite massimo dei contratti a tempo determinato nel 25%
Articolo 25 – Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Fissato il limite massimo dei lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato nel 15%
Articolo 26 – Limite ai contratti di somministrazione a tempo determinato
La somma dei contratti a tempo determinato e di somministrazione di lavoro a tempo determinato non
può superare complessivamente la percentuale massima del 35% del numero dei dipendenti a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato
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Articolo 23 – Contratto di apprendistato
L’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE (II LIVELLO) VIENE RICONOSCIUTO COME STRUMENTO UTILE AL CONSEGUIMENTO DELLA PROFESSIONALITÀ RICHIESTA DAL SERVIZIO
È ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nelle categorie A, B, C, D con
esclusione degli operatori socio-sanitari e delle professioni sanitarie
Viene determinata dalle parti la durata e le modalità di erogazione della formazione per ciascun profilo professionale.
Ulteriori requisiti sono: il piano formativo individuale e la forma scritta del contratto, in cui saranno indicate le prestazioni, la durata, il periodo di prova, il trattamento economico, la qualifica e la relativa categoria che il lavoratore acquisirà al termine del periodo di apprendistato.
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Articolo 23 – Contratto di apprendistato
Periodo di prova: la durata non può essere superiore a quella prevista per i lavoratori a tempo indeterminato
con medesima categoria di inquadramento iniziale
Durata massima: non inferiore a 6 mesi e non superiore a 3 anni Proporzione numerica:
• Struttura che occupa fino a 9 dipendenti: apprendisti pari al 100% dei lavoratori qualificati/specializzati
• Struttura che occupa più di 9 dipendenti: 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati/specializzati
• Struttura priva di lavoratori qualificati/specializzati, o che ne occupa meno di 3: fino a 3 apprendisti
Limite di età: giovani tra i 18 e i 29 anni, oppure 18 anni per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, oppure indipendentemente dal limite di età per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di trattamento di disoccupazione.
Percentuale conferma: il datore di lavoro, per poter assumere nuovi apprendisti, dovrà proseguire il rapporto di lavoro con almeno il 60% degli apprendisti formati nei 36 mesi precedenti.
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Articolo 23 – Contratto di apprendistato
DURATA E TRATTAMENTO ECONOMICO
• 12 MESI PER LE QUALIFICHE IN CAT. A
a) 40 ore di formazione;
b) Dal 1° al 6° mese: 85% della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire;
c) Dal 6° al 12° mese: 90% della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire;
• 24 MESI PER LE QUALIFICHE IN CAT. B E C
a) 80 ore di formazione;
b) Dal 1° al 12° mese: 85% della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire;
c) Dal 13° al 24° mese: 90% della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire;
• 36 MESI PER LE QUALIFICHE IN CAT. D
a) 120 ore di formazione;
b) Dal 1° al 18° mese: 85% della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire;
c) Dal 18° al 36° mese: 90% della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire;
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Articolo 23 – Contratto di apprendistato
DURATA E TRATTAMENTO ECONOMICO
Sono riconosciuti periodi precedenti di apprendistato, previa documentazione fornita dall’apprendista stesso, purché l’addestramento e il percorso formativo si riferiscano alle stesse attività (come risulta dal libretto formativo) e non sia trascorso più di un anno tra un periodo e l’altro.
Le ore destinate alla formazione sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative computate nell’orario
di lavoro.
Prolungamento del periodo di apprendistato in caso di infortunio, malattia o altra causa di sospensione involontaria del rapporto superiore a 30 giorni.
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Articolo 27 – Lavoro Agile
• Introdotto il lavoro agile (Smart working)
• Previsto un regolamento aziendale, oggetto di confronto con la rappresentanza sindacale per la disciplina dell’istituto
• Lo Smart working può essere concesso dal datore di lavoro ai lavoratori adibiti a mansioni compatibili con lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro
• E’ prevista la stipula di un accordo individuale che disciplini le modalità di esecuzione, la durata del periodo di SMART WORKING, le tecniche di disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro
• I lavoratori in Smart working continueranno ad essere inseriti nei percorsi formativi e di sviluppo professionale e saranno destinatari, complessivamente, degli stessi diritti, dello stesso trattamento normativo ed economico previsto dal presente CCNL per la generalità dei dipendenti che svolgono medesime mansioni
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NORME COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI
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Articolo 40 – Comportamento in servizio
• Nel prevedere il divieto al lavoratore di prestare la propria attività al di fuori delle strutture
di appartenenza, è stato precisato salva espressa preventiva autorizzazione scritta
Articolo 41 – Ritardi e assenze
• I ritardi al lavoro attribuibili ad eventi eccezionali, per non generare decurtazioni sulla retribuzione, devono essere determinati da oggettive impossibilità non dipendenti dalla volontà del lavoratore
• Le assenze determinate da eventi straordinari, al fine di non generare discontinuità nel servizio, devono essere comunicate tempestivamente e comunque - come già previsto - prima dell'inizio del turno di lavoro
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Articolo 43 – Rappresentanza e pariteticità in materia di salute e sicurezza sul lavoro
ABBIAMO TRASFORMATO IL PRECEDENTE ALLEGATO N. 6 DEL VECCHIO CONTRATTO IN
UN NUOVO ARTICOLO CONTRATTUALE.
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ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
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Articolo 72 - Preavviso
1 giorno di preavviso per ogni 15 giorni di lavoro per i dipendenti a tempo determinato
(Fino a 30 giorni max. nei casi di durata superiore all’anno)
Articolo 73 – Trattamento di fine rapporto
• Previsto che il TFR sia versato in concomitanza con il pagamento della retribuzione del mese successivo alla data di cessazione dal servizio, alla generalità dei lavoratori della Struttura
• Stabilito che l’anticipazione del TFR sia dovuta nei casi previsti dalla legge, fatta salva la possibilità di intese di maggior favore in sede aziendale
Articolo 74 – Previdenza complementare
Si rinvia il confronto sull’istituzione della previdenza complementare al prossimo rinnovo contrattuale
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Grazie A Tutta La Squadra Uilfpl,
a tutte le Lavoratrici e tutti i Lavoratori
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