COMUNE DI PESCIA
A.O. Opere Pubbliche e Protezione Civile
COMUNE DI PESCIA
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
tra Comune di Pescia e Associazione
Premesso:
- che è in atto da diverso tempo nel nostro territorio una collaborazione fattiva tra il Comune di Pescia e le Associazioni della Montagna Pesciatina nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze;
- Che le Associazioni svolgono costante attività di pulizia della viabilità dei paesi e dei rispettivi cimiteri;
Ritenuto, anche nell’ottica di ottimizzare i servizi e l’utilizzo delle risorse e di garantire il rispetto dei criteri efficacia, efficienza ed economicità, di individuare, in via sussidiaria e alternativa, nonché in continuità con la positiva esperienza consolidatasi negli ultimi anni, l’Associazione Proloco Il Castello Pietrabuona quale soggetto co-promotore e gestore di alcune importanti attività che si svolgono sul territorio;
Considerato che le Associazioni hanno manifestato interesse alla proposta formulata dal Comune di Pescia circa la stipula di un atto ufficiale che determini con precisione i ruoli e le competenze di ambo le parti al fine di rendere sempre più coprotagoniste del procedimento le Associazioni;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 02.07.2019 con la quale si attribuiva al Dirigente del Servizio 3 - Gestione Del Territorio - la facoltà di stipulare accordi aventi come oggetto: servizio di cura cimiteriale, pulizia dei paesi, protezione civile e attività varie;
Richiamata la Determinazione dirigenziale n. _ avente come oggetto:
“Manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di soggetti/associazioni preposti al servizio di cura cimiteriale, pulizia dei paesi, protezione civile e attività varie – approvazione documentazione”.
Atteso che la normativa più recente, anche con riferimento alle competenze sempre crescenti dei comuni, correlate a risorse non sempre adeguate, ha previsto la possibilità“…al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati…” di stipulare “contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi” (art. 119 d.lgs. 267/2000);
Preso atto che la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Lombardia con delibera n.1075/2010PAR ha stabilito che:” le contribuzioni tutt’ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un’attività propria del Comune in forma sussidiaria. L’attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell’ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell’immagine dell’Amministrazione”, inoltre “L’Amministrazione avrà cura di evidenziare i presupposti di fatto e l’iter logico alla base dell’erogazione a sostegno dell’attività svolta dal destinatario del contributo, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità delle modalità prescelte di resa del servizio”.
Tutto ciò premesso:
TRA
IL COMUNE DI PESCIA, come rappresentato dal Dirigente del Servizio 3 – Gestione del Territorio - Xxxx.xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale (codice fiscale XXXXXX00X00X000X), domiciliata per la carica, presso la Sede Comunale – Xxxxxx Xxxxxxx,0 00000 Xxxxxx – Pistoia.
E
L’ASSOCIAZIONE con sede in , rappresentata dal
in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione (di seguito denominata Associazione).
CONVENGONO
Articolo 1 (Oggetto dell’accordo)
Il Comune di Pescia e l’ Associazione con il presente accordo, intendono dare concreta attuazione a quanto già formalmente in essere in merito all’azione organizzativa del servizio di cura cimiteriale, pulizia dei paesi, protezione civile e attività varie;
Articolo 2 (Scopo dell’accordo)
Realizzare un sistema integrato di attività con lo scopo di raggiungere e mantenere elevati standard qualitativi con un contenimento dei costi conseguente alla ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e organizzative nell’ambito del territorio comunale.
Articolo 3
(Attività conferite all’associazione)
Il progetto di interazione tra Comune di Pescia e l’ Associazione si svolgerà con l’attuazione delle attività che di seguito si riassumono:
🞊 INTERVENTI TESI AL MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO
- Taglio erba da eseguirsi ogni qual volta se ne presenti la necessità e secondo il ”piano degli interventi” concordato con il Comune di Pescia;
- Spazzamento delle foglie in aree non di competenza di ALIA S.p.A.
🞊 INTERVENTI MIRATI AL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE E LA CURA DEGLI SPAZI CIMITERIALI
- Da eseguirsi ogni qual volta se ne presenti la necessità
🞊 INTERVENTI RIVOLTI AD OTTIMIZZARE IL MONITORAGGIO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI CONFERITI IN AREA MONTANA
🞊 PROTEZIONE CIVILE
- Monitoraggio del territorio
- Segnalazione delle criticità rilevate
- In caso di evento calamitoso la messa a disposizione di almeno due volontari che presteranno servizio, prevalentemente sul proprio territorio, in collaborazione con i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile
- In caso di previsione di evento calamitoso potrà essere richiesto l’attuazione di azioni atte a prevenire e/o agevolare eventuali interventi da parte di questa Amministrazione
Articolo 4
(Personale dell’associazione)
1. Il personale addetto allo svolgimento delle iniziative/attività di cui all’ART. 3 sarà messo a disposizione dall’Associazione. Per effetto del presente accordo, quindi, non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro tra il suddetto personale e l’Amministrazione.
2. L’Associazione non potrà far carico di alcun obbligo fiscale ed assicurativo all’Amministrazione, restando pertanto quest’ultima sollevata da ogni responsabilità.
3. L’Associazione si assume la diretta, personale ed esclusiva responsabilità dell’osservanza di tutte le norme in vigore sulla disciplina e sulla tutela dei propri soci coinvolti nello svolgimento delle iniziative.
4. L’Associazione provvederà all’assicurazione degli operatori e volontari con adeguato massimale di rischi per responsabilità civile verso terzi, nonché per gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività. Le polizze dovranno essere prodotte in copia all’ufficio Politiche Sociali prima dell’avvio delle attività.
In alternativa può essere presentare anche un’unica polizza assicurativa R.C.T., purché nella stessa siano espressamente previste le coperture assicurative dei rischi e dei sinistri sopra indicati .
La mancata presentazione delle polizze assicurative comporterà l’impossibilità ad espletare le attività affidate che, in tale ipotesi, potranno prendere avvio solo dopo la presentazione di detti documenti.
Articolo 5
(Xxxxxx e recesso dall’accordo)
1. Il presente accordo ha durata annuale decorrente dalla data della sua sottoscrizione.
2. L’Amministrazione Comunale potrà recedere unilateralmente dalla convenzione per inadempienza agli impegni assunti o per motivi di interesse pubblico.
3. L’Associazione potrà recedere anticipatamente dalla convenzione previo preavviso scritto di 60 giorni.
Articolo 6
(Contributo economico e rendicontazione)
1. L’Amministrazione Comunale - per le iniziative programmate di cui all’art. 3 e compatibilmente con le proprie esigenze di bilancio, prevede un contributo economico previa richiesta formale da parte della Associazione. Detto contributo riveste carattere promozionale ed è esclusivamente integrativo dell’impegno assunto dall’Associazione nella programmazione delle singole attività.
2. L’Associazione predisporrà un consuntivo dettagliato e verificabile delle attività oggetto del presente accordo, tramite una rendicontazione semestrale sottoscritta con dichiarazione di veridicità dal Legale rappresentante dell’Associazione. Tale relazione dovrà essere correlata del relativo materiale fotografico, pre e post intervento, attestante l’esecuzione dei lavori di competenza.
3. L’Amministrazione provvederà al rimborso spese dovuto all’Associazione entro sessanta giorni dal ricevimento di apposita rendicontazione che l’Associazione dovrà periodicamente presentare.
Fermo restando quanto stabilito al comma precedente i tempi del rimborso dovranno comunque risultare compatibili con le vigenti norme di pubblica contabilità.
0.Xx contributo economico verrà liquidato con due versamenti semestrali
Articolo 7
(Controlli)
I controlli sulla qualità delle prestazioni avverranno a cura dell’A.O. Opere Pubbliche e Protezione Civile, al fine di verificare il rispetto delle norme di cui al presente accordo.
Articolo 8
(Spese )
Tutte le spese eventuali inerenti e conseguenti il presente atto, attuali e future (bollo, diritti, ecc.), sono a carico dell’Associazione.
La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso e le spese saranno a completo carico della parte che ne dia adito in ragione del proprio comportamento inottemperante.
Articolo 9
(Validità della convenzione)
la presente convenzione, oltre che per l’Amministrazione comunale, sarà valida solamente per l’Associazione e quindi è esplicitamente escluso che ad essa subentri in qualsiasi forma, conduzione e modo, altro Ente, Società o persona per qualsiasi ragione e causa.
Qualora il Presidente dell’Associazione sia sostituito, per qualsiasi motivo o ragione, con altro Presidente, quest’ultimo si intende obbligato, per il solo fatto di essere Presidente, ad osservare tutte le prescrizioni contenute in questo accordo.
I termini e le comminatorie contenute nella presente scrittura operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in mora.
Articolo 10
(Trattamento dei dati personali)
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE GDPR 2016/679 e ss.mm.ii. le parti prendono atto che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno:
- trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia;
- conservati sino alla conclusione del procedimento presso l’Ufficio competente e successivamente presso l’archivio generale del Comune.
Articolo 11
(Norme finali)
Per tutto quanto non previsto nella presente scrittura privata valgono le disposizioni di legge in vigore se ed in quanto compatibili. Qualora nel corso di sua validità fossero emanate nuove norme di legge e/o di regolamento, aventi incidenza sul rapporto di collaborazione così instaurato, si procederà alla loro applicazione dalla data di vigenza delle stesse.
Tutte le eventuali controversie per l’applicazione del presente protocollo dovranno essere composte con spirito di amichevole accordo.
In caso di controversia, le parti riconoscono convenzionalmente la competenza dell’Autorità Giudiziaria del Foro di Pistoia.
Eventuali modifiche al presente protocollo d’intesa concordate fra le parti dovranno essere fatte esclusivamente per iscritto.
Articolo 12
(Registrazione)
Il presente accordo redatto in duplice originale, non è soggetto a registrazione ai sensi dell’art. 1 tabella allegata al DPR n° 131/86
Xxxxx, approvato e sottoscritto a margine di ogni foglio ed alla fine. Pescia, lì
Per il Comune di Pescia
Il Dirigente del servizio 3 – Gestione del Territorio (Xxxx.xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx)
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Per L’Associazione
Il Presidente
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