PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI SEDE DI UFFICI DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI E FINANZE
SERVIZIO TECNICO
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI SEDE DI UFFICI DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE
CAPITOLATO AMMINISTRATIVO
CIG 3929101CB4
SOMMARIO
ART 1 - CONTESTO E OBIETTIVI 3
ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO 3
ART. 3 - CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 3
ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO 3
ART. 5 - IMPORTO BASE D'ASTA 3
ART. 6 – PAGAMENTI 3
ART. 7 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 4
ART. 8 - RAPPORTI CONTRATTUALI………………………………………………………………………………………….. 5
ART. 9 - REVISIONE PREZZI 6
ART. 10 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 6
ART. 11 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 7
ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 7
ART. 13 - ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO 8
ART. 14 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 8
ART. 15 - COPERTURA ASSICURATIVA 10
ART. 16 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 10
ART. 17 - PENALI 11
ART. 1 8 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO 11
ART. 19 - SUBAPPALTO 12
ART. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO 13
ART. 21 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE 13
ART. 22 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE 14
ART. 23 - PREVENZIONE INFORTUNI E SICUREZZA NEL LAVORO 14
ART. 24 - ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE 14
ART. 25 - QUINTO D'OBBLIGO 15
ART. 26 - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE 16
ART. 27 - FORO COMPETENTE 16
ART. 28 - RINVIO ALLA LEGISLAZIONE 16
ART 1 - CONTESTO E OBIETTIVI
Il presente Capitolato disciplina il contratto tra l’Amministrazione regionale (nel seguito, per brevità, “Amministrazione”) e l’impresa, ovvero il diverso soggetto di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., risultato aggiudicatario della procedura di gara (nel seguito, per brevità, “Appaltatore”), avente ad oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione degli estintori installati negli immobili sede di uffici dell’Amministrazione Regionale.
ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’oggetto dell’appalto è indicato all’art. 2 del capitolato speciale d’appalto.
ART. 3 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Le condizioni e modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nel capitolato speciale, nel presente capitolato e nell’offerta presentata in sede di gara.
ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO
Il servizio avrà la durata di anni 1 (uno), salvo la possibilità di rinnovo per il successivo anno sino ad un massimo di tre anni complessivi disgiunti da definire entro 2 mesi dalla scadenza, alle medesime condizioni contrattuali di cui all’affidamento originario, con decorrenza a partire dalla data di stipula del contratto d’appalto.
Nelle more dell’espletamento di una nuova gara di appalto l’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio per garantire la continuità del servizio stesso, potrà prorogare la durata contrattuale, agli stessi patti, prezzi e condizioni, fino ad un massimo di 60 giorni mediante comunicazione scritta all’Appaltatore entro la scadenza del termine.
ART 5 - IMPORTO A BASE D’ASTA
L’importo stimato per l’appalto in oggetto è pari € 192.050,00 (centonovantaduemilacinquanta/00), oltre I.V.A., di cui € 142.320,00 (centoquarantaduemilatrecentoventi/00), oltre I.V.A. per l’esecuzione della manutenzione, € 46.430,00 (quarantaseimilaquattrocentotrenta/00), oltre I.V.A. per l’esecuzione della fornitura extra canone ed € 3.300,000 (tremilatrecento/00), oltre I.V.A. per gli oneri per la sicurezza per i rischi da interferenze non sono soggetto a ribasso.
ART. 6 – PAGAMENTI
Il corrispettivo a corpo dovuto per la manutenzione ordinaria, verrà erogato con cadenza semestrale posticipata, in seguito a stati di avanzamento che saranno costituiti dalle “schede di manutenzione” approntate dall’Appaltatore all’inizio del contratto e compilate in corso d'opera e firmate dal Direttore del’esecuzione del
contratto dopo la verifica dei rapportini di esecuzione delle manutenzioni, inviati dall’appaltatore regolarmente controfirmati dal responsabile delle emergenze di ogni singolo edificio.
La mancata consegna delle schede o dei rapportini, comporterà la sospensione del pagamento del corrispettivo semestrale a corpo, fino alla consegna delle stesse.
Il corrispettivo della eventuale fornitura e posa in opera di estintori verrà erogato alla fine della fornitura dietro presentazione di fattura previo controllo di regolare esecuzione da parte del Servizio Tecnico.
Gli importi relativi agli eventuali lavori di manutenzione straordinaria, la cui spesa dovrà essere di volta in volta approvata dall’Amministrazione sulla base dei preventivi predisposti dall’Appaltatore, verranno liquidati dopo la verifica dell’effettiva conclusione delle attività straordinarie e il rilascio da parte dell’appaltatore delle certificazioni di legge.
Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate alla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Enti Locali Finanze ed Urbanistica – Servizio Tecnico – Xxxxx Xxxxxxx 000 - 00000 Xxxxxxxx (X.X. 80002870923), e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN. In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, le fatture dovranno essere emesse dalla società mandataria.
A garanzia delle norme sulla tutela dei lavoratori, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.P.R. 5/10/2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs 163/2006”, sull’importo netto progressivo delle prestazioni contabilizzate è operata una ritenuta dello 0,50%.
ART. 7 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi, sia nei rapporti verso la Committente sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.
L’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Committente e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Cagliari.
La predetta legge 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.
L’appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte della Committente sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale
adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto.
L’appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell’appaltatore entro 7 (sette) giorni dall’accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice identificativo gara (CIG): 3929101CB4.
La tracciabilità, cosi come stabilito dalle Linee guida 2011 sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti emanate dall’Autorità di Vigilanza con Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, si applica a tutta la filiera delle imprese che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di esecuzione dell’appalto.
Sono quindi obbligatoriamente assoggettati agli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 tutti i subcontratti che presentano stretta dipendenza funzionale con il contratto principale.
Pertanto, ai fini del comma 7, dell’art.3 della L.136/2010, i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti sono tenuti a comunicare alla Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati.
L’appaltatore è altresì obbligato all’invio di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese al fine di permettere alla stazione appaltante di assolvere all’obbligo di verifica di cui al comma 9 dello stesso articolo di legge.
Sempre in tema di materia di antimafia l’appaltatore è obbligato al rispetto delle normativa riguardante il controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali e l’identificazione degli addetti nei cantieri stabilita dagli articoli 4 e 5 della legge 136/2010.
ART. 8 - RAPPORTI CONTRATTUALI
Salvo diverse disposizioni, l'Amministrazione, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.
Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto, che sarà designato con apposita determina dirigenziale.
Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con i competenti uffici dell'Amministrazione, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell'Amministrazione.
L'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Amministrazione possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.
In tal senso, l'Appaltatore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona Referente della esecuzione del contratto (Coordinatore del servizio per conto dell'Appaltatore), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'Amministrazione.
Il Coordinatore del servizio provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali.
ART. 9 - REVISIONE DEI PREZZI
Ai sensi dell’art. 115 del dlgs. 163/2006, il presente appalto è oggetto di revisione periodica del prezzo che verrà operata sulla base di una istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento sulla base dei dati indicati nell’art. 7, comma 4, lett. c) e comma 5 del D.Lgs. 163/2006.
ART. 10 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
L’Appaltatore non può sospendere il servizio in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’Amministrazione.
La sospensione o il ritardo delle prestazione per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto per fatto dell’Appaltatore qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall’Amministrazione a mezzo fax seguito da raccomandata A.R., non vi abbia ottemperato.
In tal caso l’Amministrazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’Amministrazione e conseguenti
a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
ART. 11 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
L’Appaltatore avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.
L’Appaltatore si impegna a far si che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell’Amministrazione di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall’Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all’oggetto dell’appalto.
In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L’Appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che la Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.
Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati riguardano esclusivamente l’espletamento della presente gara;
b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla presente gara, deve rendere la documentazione richiesta dall’Amministrazione in base alla vigente
normativa;
c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o nella decadenza dall’aggiudicazione;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
I il personale interno dell’ente implicato nel procedimento;
II i concorrenti alla seduta pubblica di gara;
III ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n°241;
IV altri soggetti della Pubblica Amministrazione;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196;
f) soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione regionale.
Art. 13 - ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
L’Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare l’avvio del servizio prima che il contratto sia divenuto efficace, ai sensi dell’art. 11 comma 12 del D.Lgs. n. 163/2006, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo e dimostrazione dell’accensione di polizza assicurativa, di cui ai successivi articoli 14 e 15.
In tal caso, l’Amministrazione può ordinare l’inizio del servizio, in tutto o in parte, all’Appaltatore, che deve dare immediato corso allo stesso, attenendosi alle indicazioni fornite dal Direttore dell’esecuzione del contratto di cui al precedente art. 8.
In caso di mancata stipulazione del contratto, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito, valutato secondo le modalità di cui al Capitolato Speciale d’appalto.
ART. 14 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, sarà tenuto a prestare un deposito cauzionale definitivo in misura pari al dieci per cento dell’importo contrattuale.
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.
L’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa, sostenuta per il completamento del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore; ha altresì il
diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione, che provvede ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee, ai sensi dell’art. 40, comma 7, e 75, comma 7, del D.lgs. n. 163/2006, a condizione che in sede di offerta documentino il possesso del requisito nei modi prescritti dalle norme vigenti. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione.
In caso di riunione di concorrenti, le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.
L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione.
La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.
Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate all’Amministrazione.
La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del settantacinque percento dell’iniziale importo garantito.
Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione.
L’ammontare residuo pari al venticinquepercento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
ART. 15 – COPERTURA ASSICURATIVA
L’Appaltatore dovrà stipulare ed esibire all’Amministrazione prima della stipula del contratto e/o, in caso di consegna anticipata, entro la data di avvio del servizio, idonea polizza assicurativa secondo le modalità ed i massimali di cui all’art. 23 “RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE” del Capitolato speciale d’appalto.
ART. 16 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Amministrazione, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16/bis, comma 10, della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell’Appaltatore e dei subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti.
Nell’ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti l’Amministrazione, si riserva di effettuare, sulle somme da versare all’Appaltatore (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari all’inadempimento contributivo/retributivo riscontrato. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l’amministrazione competente avrà dichiarato che l’Appaltatore si sia posto in regola.
Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l’Amministrazione ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.
ART. 17 - PENALI
Qualora si verifichino inadempienze nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, si applicano le penali stabilite nel presente Capitolato amministrativo e nel Capitolato speciale d’appalto, in particolare dall’art. 30 “Penali”.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali, verranno contestati all’appaltatore per iscritto dal Direttore del Servizio Tecnico.
L’aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’Amministrazione ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate all’Appaltatore le penali sopra indicate.
Nel caso di applicazione delle penali, l’Amministrazione provvederà a recuperare l’importo sulla prima fattura utile ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
ART. 18 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO
L’Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’Amministrazione avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
In ogni caso si conviene che l’Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r., oltre che per i casi stabiliti dal Capitolato Speciale d’Appalto, anche nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione;
b. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, copertura assicurativa, obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto e cessione del credito; sospensione del servizio;
Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 - comma 9bis - della Legge 13/08/2010, n. 136 e smi, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni di pagamento.
In ogni caso, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06.
In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.
Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e, inoltre, in qualsiasi momento dell'esecuzione avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dall'art. 1464, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r.
In tal caso l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento:
- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall’Autorità;
- delle spese sostenute dall’appaltatore;
- di un decimo dell’importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l’importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite.
Dalla data di comunicazione del recesso, l'aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione.
ART. 19 – SUBAPPALTO
Il servizio potrà essere subappaltato entro il limite del 30% (trenta percento) dell’importo complessivo contrattuale .
Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (vds. disciplinare di gara), ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs 163/06.
In caso di subappalto l’Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto.
L’aggiudicatario, qualora in seguito affidi parte del servizio in subappalto o a cottimo, fermi restando i presupposti e gli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione alla Stazione Appaltante la quale provvederà con le modalità di cui al comma 9 dell’art. 18, L. 55/1990 s.m.i.; trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione con specifico provvedimento previo:
a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto o cottimo con allegata la dichiarazione ex art. 118, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l’affidatario e il subappaltatore;
b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06 e di cui all’art. 10 della Legge n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
Non saranno autorizzati subappalti e/o cottimi ad altre imprese partecipanti alla gara, informa singola od associata.
Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, l'Amministrazione non intende avvalersi della facoltà - di cui al comma 3 dell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 - di corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
Sarà fatto obbligo all’aggiudicataria dell’appalto di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della ditta/e subappaltatrice/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
ART. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO
E’ vietata la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 116 del D.Lgs 163/2006.
La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall’art. 117 del D.Lgs 163/2006.
In caso di inosservanza da parte dell’appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
ART. 21 – FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE
Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione.
Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
Qualora l’Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto.
In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
Ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 in caso di fallimento dell’Appaltatore, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto.
Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
ART. 22 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE
Oltre quanto previsto dal Capitolato speciale, l'Appaltatore sarà direttamente responsabile di tutti i danni che potessero avvenire durante e a seguito della esecuzione del servizio, tanto alle persone quanto alle cose, sia dell'Amministrazione che di terzi, restando pertanto l'Amministrazione sollevata da ogni responsabilità in merito.
A tal uopo procederà con le debite cautele e circospezioni, adottando tutte quelle misure e precauzioni necessarie per evitare danni alle persone e cose attenendosi a tutte le leggi dello Stato e regolamenti locali, senza che occorrerà ordine o richiamo del Servizio Tecnico.
ART. 23 - PREVENZIONE INFORTUNI E SICUREZZA NEL LAVORO
L’Appaltatore è tenuto ad osservare le norme di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008.
ART. 24 - ONERI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE
Oltre a tutti gli oneri prescritti dal bando di gara e da tutti gli allegati in esso richiamati, in particolare quelli stabiliti
dal Capitolato Speciale, si devono considerare a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati, che pertanto devono considerarsi compensati nei prezzi d’appalto:
1) le spese per le prestazioni gratuite dell’assistenza medica agli operai;
2) l’osservanza delle norme derivanti dalle leggi e decreti vigenti, relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro;
3) la predisposizione di tutti gli atti, procedure, accorgimenti e quant’altro derivante dall’applicazione delle normative vigenti per la sicurezza nei cantieri;
4) le spese per l’adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità nel caso di infortuni ricadrà pertanto sull’Appaltatore, restandone sollevata l’Amministrazione e il personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza;
5) il risarcimento di danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili, fossero in qualche modo danneggiati durante l’esecuzione dei lavori;
Il canone contrattuale al netto del ribasso d’asta è comprensivo di tutti gli oneri generali e speciali specificati negli atti contrattuali ed ogni altro onere che, pur se non esplicitamente richiamato, deve intendersi conseguenziale nella esecuzione e necessario per dare il servizio completo a perfetta regola d’arte.
Con il canone contrattuale sono, dunque, compensate tutte le spese principali ed accessorie, le forniture, i consumi, la mano d’opera, il carico, il trasporto e lo scarico, ogni lavorazione e magistero per dare il servizio ultimato nel modo prescritto, tutti gli oneri ed obblighi precisati nel presente capitolato e nel capitolato speciale, le spese generali e l’utile dell’Appaltatore.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non può opporre eccezioni all’Amministrazione, né ha titolo a risarcimento di danni.
ART. 25 - QUINTO D'OBBLIGO
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell'entità del servizio richiesto, l'Appaltatore sarà obbligato ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo dell'appalto ai sensi dell'art.11 del X.X. 00/00/0000, n. 2440. Oltre questo limite l'Appaltatore avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.
ART. 26 - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE
L'Amministrazione nominerà il soggetto preposto alla vigilanza sull'esecuzione del servizio oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
La corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che sarà emessa dallo stesso Direttore dell’esecuzione del contratto.
ART. 27 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia si procederà a termini di legge è sarà esclusivamente competente il Foro di Cagliari.
ART. 28 - RINVIO ALLA LEGISLAZIONE
Per quanto non espressamente previsto dal bando di gara, dal disciplinare, dal capitolato amministrativo, dal capitolato speciale e da tutti i documenti ad esso allegati si osservano le norme in materia di contratti ed appalti pubblici.
Il Direttore del Servizio
Xxx. Xxxxx Xxxxxx