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C O M U N E D I L A R I
(Prov. di Pisa) Servizio Tecnico
U.O. Manutenzioni
Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX x. 0 - 00000 XXXX Tel. 0587/687511 - Fax. 0587/687575
Repertorio n.
OGGETTO: CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO VIA X. XXXXXXX - PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D.LGS 163/2006. SCHEMA
L'anno duemilaundici, addì …………., del mese di………….., in , in una sala del Palazzo comunale, avanti a me, , segretario comunale di
, pubblico ufficiale autorizzato a norma di legge, senza l’assistenza dei testi, ai quali i comparenti, idonei a sensi di legge, hanno d'accordo rinunciato con il mio consenso, sono comparsi:
a) la sig. , nato a ..., il ..., che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente nell'interesse, in nome e per conto del Comune di , codice fiscale
, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, espressamente autorizzato dalle vigenti norme legislative, statutarie e regolamentari, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";
b) il sig. ……………., nato a ………….., il…………………….., residente in
…………………..,…………………, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in qualità di Amministratore e rappresentante legale della società “………………..”, con sede legale in ………….., via…………………., codice fiscale e n. d’iscrizione al Registro delle Imprese di
………………………, quale impresa appaltatrice in forma , di seguito nel presente
atto denominata per brevità "APPALTATORE". Comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io segretario comunale sono personalmente certo.
PREMESSO
- che con deliberazione di Giunta comunale n…. del giorno … , esecutiva, è stato approvato il progetto preliminare per i lavori in oggetto;
- che con successiva determinazione n….. del il responsabile del servizio tecnico stabiliva di affidare l’appalto in questione mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55, Decreto legislativo n.163/2006, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- che con determinazioni n. …… del …………….. il responsabile del servizio tecnico ha provveduto all’aggiudicazione definitiva della concessione in oggetto alla ditta “……………., la cui offerta così composta:
a) Durata della concessione punti assegnati /100
b) Percentuale spettante al Comune dei proventi costituiti dalla sommatoria delle voci di ricavo dell'impianto fotovoltaico punti assegnati…/100
c) Caratteristiche tecniche dell'impianto, migliorie, servizi di manutenzione e opzionali, tempi di esecuzione, requisiti – punti assegnati .../100
è risultata la più economicamente vantaggiosa;
- che è stata accettata, a titolo di cauzione definitiva dovuta a garanzia degli obblighi da assumere con il contratto dei lavori in argomento, la polizza fideiussoria n.******** rilasciata in data
********** dalla società “…………………….”, agenzia di ……………….., dell'importo di €.
………………………… (……………………….);
- che è stato verificato il possesso della regolarità contributiva da parte della ditta aggiudicataria mediante apposita certificazione conservata agli atti;
- che l’aggiudicazione è stata comunicata d’ufficio a tutti i concorrenti che hanno presentato un’offerta ammessa in gara ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell’art. 79 del Decreto legislativo n.163/06;
- che si è stabilito di addivenire in data odierna alla stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa;
TUTTO CIO’ PREMESSO
le parti convengono e stipulano quanto segue:
1. OGGETTO E FINALITA’ DELLA CONCESSIONE
La presente Concessione ha ad oggetto dei Servizi Energetici costituiti dalla progettazione definitiva e esecutiva, dalla realizzazione e gestione dei dalla rete di impianti fotovoltaici, e degli eventuali interventi di risparmio energetico attraverso il sistema del finanziamento tramite terzi presso la Scuola media di Perignano del Comune di Lari, nonché la gestione dell’iter autorizzativo e la gestione e manutenzione degli impianti.
2. La Concessione comprende:
a) la predisposizione e la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva in linea con quanto espresso nella Offerta Tecnica e la presentazione e/o l’assistenza alla presentazione della domanda di contributo finalizzata all’ottenimento degli incentivi;
b) l’esecuzione dei lavori pubblici e dei lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati;
c) la connessa gestione funzionale ed economica secondo anche quanto richiesto dalle vigenti normative comunali, regionali, nazionali e comunitarie ove applicabili al caso in oggetto;
d) la manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso degli impianti Fotovoltaici.
3. Sono comprese nel servizio, quand’anche non espressamente elencate, tutte le forniture, i lavori e le prestazioni in genere necessari al completamento delle opere, alla corretta manutenzione ordinaria e straordinaria fino alla definitiva consegna al Comune delle opere medesime, ancora funzionanti, alla scadenza del periodo di convenzione.
Il Comune da parte sua metterà a disposizione le superfici sulle quali verranno realizzati i sistemi fotovoltaici, in comodato di uso gratuito delle aree per 20 anni consecutivi massimi.
Al termine del comodato il Comune avrà facoltà di acquisire la proprietà dei sistemi fotovoltaici installati.
2. ENTITA’ DELLA CONCESSIONE
E' Amministrazione Concedente il Comune di Lari.
L'importo complessivo dell'investimento è di € (Euro _ /00) di cui € per lavori e € per gli oneri per la sicurezza, € per progettazione definitiva e esecutiva, coordinamento della sicurezza, direzione lavori e collaudo, non comprendente oneri previdenziali, il tutto al netto dell’IVA, come meglio specificato negli elaborati prodotti in sede di offerta.
L’investimento comprende, in particolare, le seguenti voci tutte a carico del concessionario:
- la progettazione definitiva ed esecutiva ;
- utile di impresa e spese generali ;
- oneri per la sicurezza incluso il coordinamento nella fase di progettazione ed esecuzione;
- certificazioni e collaudi delle installazioni fotovoltaiche “FV” ;
- realizzazione e posa in opera delle installazioni fotovoltaiche “FV” ;
- allacciamenti connessione alla rete elettrica pubblica alle reti elettriche esistenti e relative pratiche progettuali e amministrative;
- realizzazione/adeguamento delle cabine elettriche di trasformazione MT/BT, qualora necessario, comprese tutte le apparecchiature elettriche necessarie per consentire l’immissione in rete dell’energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici;
- opere edili e stradali connessi alle opere di installazione ed esercizio, compresi gli scavi, i cavidotti, i cavi i quadri elettrici e gli allacciamenti elettrici;
- iter amministrativi autorizzativi eventualmente necessari
- manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione degli impianti F.V.;
- oneri di progettazione relativa al progetto preliminare e alla commissione di gara;
- assistenza al Comune nell’elaborazione della documentazione per l’accesso alle tariffe incentivanti di cui al Decreto Ministeriale 06.08.2010).
Le opere da realizzare rientrano nella:
- categoria prevalente: “OG9” “Impianti per la produzione di energia elettrica” – classifica II o superiore, a qualificazione obbligatoria, o, in alternativa, OG11 “Impianti tecnologici” classifica II o superiore.
Non vi sono altre categorie scorporabili, generali o speciali, diverse dalla categoria prevalente.
3. TERMINI PER L’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E DURATA MASSIMA DELLA CONCESSIONE
Il termine massimo per la consegna del progetto definitivo degli impianti fotovoltaici, è fissato in
trenta giorni (30) dalla data di aggiudicazione.
Il tempo massimo di consegna del progetto esecutivo sarà di ulteriori quindici giorni (15) dalla data di consegna del progetto definitivo.
Le progettazioni dovranno redigersi ai sensi dell'art. 93 del d.lgs. 163/2006 e del DPR 554/1999 e s.m.i., progetti che saranno soggetti ad approvazione da parte dell'Amministrazione concedente ed alla validazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 554/1999 e s.m.i. da parte del Responsabile Unico del procedimento
Il termine MASSIMO per ultimare i lavori e le installazioni di tutti i sistemi di generazione fotovoltaica di cui al progetto esecutivo e’ fissato in ... ( ) giorni a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori.
I collaudi tecnico-amministrativo e di resa energetica dovranno essere presentati entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori e non potranno essere oggetto di proroga da parte della stazione appaltante.
La durata massima della concessione che assegna all’Aggiudicatario il comodato d’uso gratuito sui lastrici oggetto dell’intervento sarà di anni 20 (venti) decorrenti dalla data di inizio della gestione degli impianti e non rinnovabili.
La ditta aggiudicataria ha fissato nell’offerta il tempo di gestione in anni ……….., allegando il piano economico di ammortamento dell’intero investimento.
Al termine della gestione nulla sarà dovuto all’aggiudicatario a qualsivoglia titolo e forma da parte dell’Amministrazione che, in ogni caso, si riserva la facoltà di entrare nella piena ed incondizionata proprietà degli impianti così come realizzati e mantenuti in stato di buon funzionamento salvo il normale deterioramento d’uso. Durante la gestione il concessionario è obbligato a rispettare il vincolo di destinazione economica degli impianti. Ogni carenza o errore di qualsivoglia natura inerente alla progettazione, realizzazione e gestione dell’impianto che comporteranno il ritardo o la mancata corresponsione anche parziale degli incentivi graveranno esclusivamente sul concessionario con conseguente esonero e libertà in merito dell’Amministrazione .
Decorso il termine di durata della concessione, i sistemi di generazione fotovoltaica installati sugli edifici potranno essere acquisiti in proprietà e piena disponibilità dal Comune, senza alcun costo per l'Ente; in caso contrario tutti gli impianti installati dovranno essere smantellati con oneri a carico del concessionario.
4. CORRISPETTIVO PER IL CONCESSIONARIO
Il finanziamento dell’investimento e di ogni altro onere relativo alla progettazione e alla gestione dell'impianto è totalmente a carico del fornitore tramite il sistema del Finanziamento Tramite Terzi (Art. 15 D.lgs. n. 115/2008).
La controprestazione, a titolo di compenso, a favore dell’Appaltatore consisterà nel diritto di essere ammesso ad usufruire tramite la cessione del diritto da parte del Socio, quale soggetto responsabile e beneficiario, delle tariffe incentivanti per il periodo di valenza contrattuale stabilita dall’offerta economica. Le modalità, i tempi e le condizioni per l’erogazione delle tariffe incentivanti sono quelle stabilite dall’Autorità per l’Energia Elettrica (D.M. 06.08.2010). Il Comune rinnoverà annualmente al GSE l’autorizzazione di cui l’art. 4, co. 3 della delibera 90/07 dell’Autorità per l’Energia Elettrica in favore dell’aggiudicatario, per “il solo periodo del contratto” di cui al D.M. 06.08.2010. Tale compenso è da ritenersi onnicomprensivo, eventuali oneri gravanti su esso (ad esempio: oneri GSE, iva, irap e etc) dovranno essere decurtati dall’incentivo stesso.
Il progetto è suscettibile di essere ammesso a contributo a fondo perduto da parte della Regione Toscana, che, ove concesso, sarà corrisposto all’Appaltatore, fatto salvo le spese tecniche direttamente sostenute dal Comune, dietro corretta esecuzione dei lavori e presentazione della contabilità dei lavori e della documentazione di spesa.
Inoltre l’aggiudicatario riceverà parte del controvalore economico dell’energia prodotta per scambio sul posto o ritiro dedicato come da offerta presentata. Tale controvalore economico sarà ridotto in funzione del contributo regionale acquisito, in modo da garantire l’invarianza del corrispettivo complessivo per il concessionario. (Ad ogni 10% di finanziamento a fondo perduto corrisponderà una diminuzione del 20% della quota di trasferimento relativa al valore dell'energia prodotta rispetto all'offerta economica, fino all'azzeramento di tale quota).
I relativi pagamenti verranno effettuati entro trenta giorni dal riconoscimento dei corrispondenti introiti nella misura percentuale offerta comprensiva di eventuali oneri fiscali.
Il concessionario non è tenuto a corrispondere alla Amministrazione concedente alcun canone per tutta la durata della concessione per il comodato d’uso delle superfici concesse.
5. OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
L'affidamento in concessione oggetto della procedura di gara prevede i seguenti obblighi a carico del concessionario:
a) l’obbligo e l’impegno a sostenere totalmente l’importo dei lavori, degli oneri della sicurezza, degli oneri di progettazione del progetto preliminare, degli oneri relativi alla commissione di gara, oltre alla redazione della progettazione definitiva ed esecutiva;
b) la elaborazione della progettazione definitiva e di quella esecutiva dell'impianto fotovoltaico, da consegnare entro i termini sopraindicati;
c) il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori;
d) l'ottenimento di tutte le autorizzazioni, nulla osta, pareri e quanto altro necessario per l'esecuzione delle opere;
e) la realizzazione delle opere progettate, inclusi gli oneri di sicurezza in fase di cantiere ex D.Lgs 494/96 e s.m.i., nonché gli oneri per la prova di resa energetica e per il collaudo tecnico- amministrativo dei lavori;
f) il finanziamento economico degli interventi;
g) l'ottenimento dei collaudi e di eventuali autorizzazioni, nulla osta, pareri e quanto altro necessario per la gestione dell' opera;
h) la gestione funzionale ed economica della suddetta opera per la durata indicata in offerta, secondo i termini stabiliti dalla convenzione di gestione;
i) la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera concessa in gestione per tutta la durata della concessione;
l) la consegna al Comune, al termine della concessione, dell'opera senza corrispettivo alcuno, previa verifica della funzionalità e della resa energetica dell'impianto o in caso contrario tutti gli impianti installati dovranno essere smantellati con oneri a carico del concessionario;
m) ogni e qualsiasi spesa, nessuna esclusa, per qualunque prestazione tecnica e professionale attinente i progetti e l'impianto da realizzare, così come riportato nel quadro economico allegato al progetto preliminare posto a base di gara e che comunque risulterà dalle successive elaborazioni progettuali, nonché ogni spesa necessaria alla gestione e manutenzione dell' impianto nel periodo di validità della concessione;
n) l'installazione di gruppi di misura necessari alla determinazione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto;
o) sono a totale carico del concessionario tutti i costi di allaccio alla rete del Distributore locale (ENEL) e di installazione dei gruppi di misura di cui al precedente comma m);
p) rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e in materia di sicurezza dei lavoratori impiegati nella attività oggetto dell’appalto;
q) assicurare la conformità dello sviluppo delle attività al progetto approvato;
r) predisporre la contabilità finale dei lavori e la documentazione finale necessaria alle verifiche;
s) provvedere alle spese per: progettazione, direzione lavori e di cantiere, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, collaudo tecnico- amministrativo, e statici;
t) consentire all’Amministrazione l’accesso agli impianti in qualunque momento sia per controllo che per fini di ricerca e sperimentazione;
u) fornire all’Amministrazione a semplice richiesta e periodicamente i dati di esercizio relativi agli impianti installati;
v) a rimborsare subito dopo l’aggiudicazione definitiva della concessione mediante rimessa diretta in Tesoreria gli importi di € …….. per la progettazione preliminare e le competenze spettanti alla Commissione aggiudicatrice;.
I sistemi installati dovranno produrre un quantitativo di energia annua non inferiore a 93,76 kWp.
I sistemi da realizzare dovranno essere compatibili con le esigenze di decoro architettonico e fruibilità delle strutture prescelte e di sicurezza.
Per la quota parte che il concessionario avrà dichiarato in sede di gara di voler appaltare a terzi, lo stesso dovrà procedere con procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. Il tempo necessario per l’espletamento delle procedura ad evidenza pubblica e per la stipula dei relativi contratti di appalto non potra’ in alcun modo inficiare i termini stabili dal disciplinare.
6. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla concessione.
L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento al concessionario e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
Qualora il concessionario non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'incarico, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del co. 8 del medesimo art. 3.
7. CANONE DA CORRISPONDERE ALLA AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE
Il concessionario non è tenuto a corrispondere alla Amministrazione concedente alcun canone per tutta la durata della concessione per il comodato d’uso delle superfici concesse.
8. DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA
Sono a carico del concessionario la Direzione dei Lavori e di cantiere, misura e contabilità, nonché il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, il collaudo tecnico-amministrativo e la prova di resa energetica, sia nei confronti del Comune che nei confronti dell'ente distributore di energia, nonché le dichiarazioni di conformità degli impianti.
9. SUBAPPALTO
L’aggiudicatario non potrà subappaltare, nemmeno in parte, il servizio oggetto del presente appalto, né cedere, per nessun motivo, il contratto relativo o il credito che ne deriva, senza il consenso scritto della stazione appaltante. La cessione ed il subappalto non autorizzati possono costituire motivo di risoluzione del contratto e fanno sorgere il diritto per il committente ad effettuare l’esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.
I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista saranno effettuati dall’aggiudicatario; pertanto, l’aggiudicatario è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso aggiudicatario via via corrisposti, con l’indicazione delle ritenute effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario stesso. In ogni caso, l’inadempimento dell’appaltatore, ove accertato, potrà configurarsi come violazione dell’art.118 del D. Lgs. n.163/06 e come un caso di grave negligenza ai sensi dell’art.136 del citato Decreto, tale da comportare la risoluzione del contratto secondo il disposto di detto articolo, con conseguente incameramento della cauzione definitiva e segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.
La richiesta di subappalto o di concessione in cottimo dovrà essere formalizzata, entro il termine che sarà comunicato con la lettera di aggiudicazione, con apposita istanza, che l’Amministrazione si riserva di accogliere o meno, ai sensi dell’art.141 del DPR n.554/1999 e dell’art.118, 2° comma, del
D. Lgs. n.163/06. Con tale istanza si dovranno indicare i nominativi delle imprese subappaltatrici e/o cottimiste (per le quali dovrà prodursi la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui ai punti 2, 3, 4 del citato art.118, secondo xxxxx, D. Lgs. n.163/06 con gli adeguamenti dovuti per l’applicazione del DPR n.34/00 e della circolare Ministero Lavori Pubblici n.U.L. 182/400/93 dell’1.3.2000) e si dovranno altresì precisare l’esatto ammontare di ogni singolo subappalto e/o cottimo e l’entità del ribasso formulato a favore dell’impresa appaltatrice da parte di ogni subappaltatore e/o cottimista.
Qualora venga autorizzato l’affidamento in subappalto od in cottimo di cui sopra, l’appaltatore dovrà depositare presso l’Amministrazione comunale in doppia copia (una per l'Ufficio Contratti e una per l'Ufficio Tecnico) i contratti di subappalto e/o cottimo, almeno 20 giorni prima
dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni. Dal contratto di subappalto deve evincersi che l’affidatario pratica, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento e che corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
L'appaltatore, ai sensi dell’art.35, comma 28, del D.L. n.223/06, risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al punto precedente connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera affidata sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore.
Il Comune di Lari provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui sopra connessi con le prestazioni di lavoro dipendente sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore stesso.
10. VARIANTI
Nessuna variazione o addizione al progetto esecutivo approvato può essere introdotta dal appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dal committente nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dall’articolo 132 del D.Lgs. 163/2006 e dall’articolo 134 del D.P.R. 554/1999 s.m.i..
Le varianti in corso d’opera di cui al precedente comma possono essere ammesse esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal Responsabile del procedimento e dal Direttore dei lavori, o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti e sempre che non alterino l’impostazione progettuale;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il Responsabile del procedimento ne dà immediata comunicazione al progettista.
I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dal committente o dai suoi Soci in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione esecutiva di cui al comma 2, lett. d), del presente articolo. L’appaltatore risponderà dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
Sono ammesse (per ogni singolo sito), nell’esclusivo interesse del committente, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento delle opere e alla loro funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula della presente Convenzione.
L’importo in aumento delle varianti in corso d’opera di cui ai precedenti commi non può superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione delle opere come risultante dal computo metrico-estimativo del progetto esecutivo.
Ove le varianti di cui al comma 2, lett. d) del presente articolo, eccedano il quinto dell’importo stanziato per l’esecuzione dell’opera, il concessionario avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
E’ esclusa la revisione dei prezzi e, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze particolari subisca variazioni in aumento superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mediante decreto nell’anno di presentazione del progetto esecutivo, si dovranno utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, così come determinato dal piano economico e finanziario, purché nei limiti di tali somme. In caso di diminuzione superiore al 10% si avrà una corrispondente diminuzione sull’importo complessivo finale da corrispondere al Comune Concedente.
11. COLLAUDO
Le opere oggetto della presente Convenzione, comprese quelle affidate a terzi, sono soggette a collaudo sia in corso d’opera che finale. I collaudi saranno effettuati da parte di uno o più Collaudatori nominati dal Comune successivamente alla approvazione del progetto esecutivo.
Il collaudo avverrà conformemente alle previsioni di cui all’art. 141 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e agli articoli 187 e seguenti del D.P.R. 554/1999 e s.m.i..
L’Appaltatore dovrà eseguire tutti i lavori ed opere che, nell’ambito dei progetti approvati, il Collaudatore riterrà necessari al fine di rilasciare il certificato di collaudo. Si applica l’art. 197 del
D.P.R. 554/1999 e s.m.i..
L’appaltatore, a propria cura e spese, mette a disposizione dell’organo di collaudo gli operai e i mezzi d’opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimane a cura e a carico dell’appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti di lavoro che sono state alterate nell’eseguire le verifiche.
Nel caso in cui l’Appaltatore non ottemperi agli obblighi di cui al precedente comma, la spesa verrà dedotta dal credito residuo del medesimo.
Il collaudo dovrà essere terminato entro e non oltre trenta (30) giorni dalla emissione del certificato di ultimazione dei lavori da parte del responsabile del procedimento. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’articolo 1669 del codice civile, il Comune provvederà allo svincolo della garanzia di fideiussione di cui all’art. 16, comma 1, lett. a) della presente Convenzione.
Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione al Appaltatore il quale dovrà firmarlo nel termine di venti giorni.
Rimane a carico dell’Appaltatore le spettanze dovute ai Collaudatori.
12. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
L’Appaltatore deve gestire funzionalmente ed economicamente gli impianti realizzati, secondo i principi di efficienza, di economicità e della migliore professionalità, assumendo a proprio carico, per tutta la durata della convenzione, l’onere della manutenzione ordinaria, straordinaria e gestionale di tutte le strutture realizzate.
Gli interventi di riparazione e/o comunque necessari per il funzionamento degli impianti devono essere sostenuti esclusivamente dal Appaltatore che potrà, qualora lo ritenga economicamente utile, sostituire gli impianti stessi con altri aventi caratteristiche tecniche non inferiori a quelle previste dalla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva.
Sono a carico dell’appaltatore gli oneri e le spese necessarie per gli interventi occorrenti per riparazioni agli edifici sulla copertura dei quali è prevista l’istallazione degli impianti, qualora dipendenti dai lavori di istallazione stessi o dalla successiva gestione.
L’appaltatore dovrà garantire il funzionamento e la capacità produttiva degli impianti.
I sistemi di generazione fotovoltaica realizzati dovranno essere gestiti – per l'intera durata della concessione – secondo le seguenti specifiche obbligatorie:
-secondo quanto indicato nel Piano Economico Finanziario;
-secondo le prescrizioni del Gestore del Sistema Elettrico S.p.A. (GSE);
- secondo le prescrizioni del contratto di concessione.
L’Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme di legge nazionali e comunitarie vigenti durante la costruzione e gestione degli impianti.
L’appaltatore dovrà altresì realizzare eventuali migliorie che si rendano necessarie per l’adeguamento degli impianti e delle strutture alla normativa in materia ove il Comune ne faccia richiesta. L’onere di tali interventi e/o aggiunte sarà a carico esclusivamente dell’Appaltatore.
13. AUMENTO DELLA PRESTAZIONE
Il contratto è estendibile ad altri siti del Comune. L’estensione della concessione ad altri siti avverrà in contraddittorio con l’Appaltatore e l’impresa dovrà applicare gli stessi prezzi, patti e condizioni previo adeguamento del piano economico-finanziario.
14. TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEL LAVORO
L’Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme e le condizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso.
L’Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. In particolare, in adempimento a quanto prescritto dal D.Lgs. 81/2008, ha l’obbligo di redigere un apposito documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, contenente l’indicazione delle misure di prevenzione necessarie ad eliminare o ridurre al minimo tali rischi. Provvede a dare attuazione al documento con le modalità indicate nel medesimo D.Lgs. 81/2008.
Ogni violazione alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro, nonché ogni violazione alle nome in materia di contributi previdenziali ed assistenziali verrà segnalata all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici per l’annotazione nel casellario informatico (delibera dell’Autorità n. 1 del 10/1/2008).
L’Appaltatore nel sottoscrivere il presente contratto dichiara di aver preso conoscenza del documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) allegato al presente e che dallo stesso ha individuato tutti i rischi presenti ed è in grado di mettere in atto ogni più completa misura di prevenzione e protezione, collettiva e individuale volta a eliminare i rischi presenti. Si rende disponibile, inoltre, a collaborare e coordinarsi con il committente e con altre eventuali imprese o lavoratori in appalto al fine di garantire una reciproca informazione, coordinamento e cooperazione volta all’eliminazione dei rischi.
L’Appaltatore manleva il committente da ogni responsabilità in merito alla preventiva informazione sui rischi presenti nel sito oggetto dei lavori e delle modalità di cooperazione e reciproca informazione.
15. RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE
Fatto salvo quanto previsto in altre parti della presente Convenzione la concessione può essere oggetto di risoluzione da parte dell'Amministrazione Concedente prioritariamente nei seguenti casi considerati di grave inadempienza:
- nel caso in cui il concessionario non ottemperi al complesso degli impegni assunti e si renda responsabile di gravi e reiterate inadempienze tali da compromettere la corretta esecuzione del contratto e la piena funzionalità dei sistemi realizzati e da gestire;
- nel caso in cui non venisse presentato il progetto definitivo/esecutivo nei termini previsti;
- nel caso in cui non venissero corrisposti all’Amministrazione i corrispettivi relativi agli incentivi ex Conto Energia ricevuti dal GSE, nei termini prescritti;
- nel caso in cui non venissero concessi per motivi dipendenti dall’Aggiudicatario concessionario, per le caratteristiche tecniche dei sistemi realizzati e/o per le modalità di richiesta degli incentivi formulate dal concessionario e/o per qualsiasi altra causa venissero non corrisposti gli incentivi relativi al D.M. 06.08.2010;
Qualsiasi interruzione della concessione, protratta per più di 30 giorni, non motivata da evidenti cause di forza maggiore, tempestivamente comunicate all'Amministrazione concedente e da questa verificate, comporta la risoluzione immediata della concessione oltre alla applicazione di una penale pari ad € 100,00 (cento) per ogni giorno di mancato funzionamento, sempre salvo il risarcimento del maggior danno.
Pena la risoluzione immediata della concessione, è tassativamente vietata la sub-concessione, anche parziale, dell'impianto fotovoltaico oggetto della concessione, a meno che questa non sia stata preventivamente concordata con l'Amministrazione Concedente e da questa autorizzata.
Qualsiasi variazione rispetto alle specifiche di gestione o all'impianto e/o alle strutture oggetto di gestione, anche se migliorativa, deve essere preventivamente concordata con l'Amministrazione Concedente e da questa autorizzata. Le variazioni non espressamente autorizzate costituiscono inadempienza grave agli impegni assunti e comportano la revoca immediata della concessione.
In caso di risoluzione della concessione, l'Amministrazione comunale potrà gestire direttamente o con ditte di fiducia l'impianto della concessione revocata. In tal caso l'impianto passerà di proprietà dell'Amministrazione comunale.
Fermo restando i tempi di durata contrattuale previsti dall’offerta economica, l’impresa è soggetta a penalità quando:
- la consegna della diagnosi energetica, del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo avverrà in tempi maggiori rispetto al crono programma presentato: per ogni giorno di ritardo nella consegna dei progetti rispetto al termine sopra indicato derivante da fatti e/o circostanze ascrivibili all’APPALTATORE, verrà applicata una penale di 100 €/giorno e fino al ritardo massimo di giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi. Raggiunto tale limite di ritardo il Comune potrà procedere alla revoca della Convenzione ed alla risoluzione del rapporto per inadempimento dell’Affidatario;
- il termine di ultimazione dei lavori avverrà in tempi maggiori rispetto al crono programma presentato: per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori rispetto al termine sopra indicato, derivante da fatti e/o circostanze ascrivibili all’Affidatario verrà comminata una penale di 200 €/giorno e fino al massimo di giorni 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi. Raggiunto tale limite di ritardo il Comune potrà procedere alla revoca della convenzione ed alla risoluzione del rapporto per inadempimento dell’Affidatario
- la Produzione: sarà minore da quanto dichiarato in fase di offerta, intendendo che in caso di produzioni di energia FV minore di quella dichiarata, sarà addebitato all’aggiudicatario una somma equivalente (calcolata secondo le tariffe di scambio o di ritiro dedicato) da prelevarsi da quella derivante dai corrispettivi spettanti all’impresa; Nei primi 5 anni di vita dell’impianto, l’energia prodotta sarà calcolata come media di produzione dei 5 anni verrà confrontata con la media dell’energia dichiarata dei relativi 5 anni. Dal 6° anno, fino alla scadenza contrattuale, sarà calcolata, annualmente, come sommatoria dell’energia prodotta dall’impianto nei suoi anni di funzionamento e confrontata con gli analoghi valori dichiarati.
In caso di gravi difformità, il Comune invita il contraente a conformarsi alle previsioni contrattuali ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, assegnando un termine per l’adempimento non inferiore a 15 giorni, decorso il quale il contratto si considera risolto di diritto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
Prima di procedere alla risoluzione del contratto nonché nel caso di applicazione delle penali il Comune procede a contestare all’impresa, per iscritto, le violazioni eventualmente rilevate e assegna alla stessa un termine di almeno 7 giorni consecutivi per comunicare le proprie osservazioni.
In caso di risoluzione del contratto, nonché nel caso di applicazione delle penali, il Comune ha facoltà di rivalersi sui pagamenti dovuti al contraente in relazione al contratto cui essi si riferiscono, ovvero di incamerare in tutto o in parte la cauzione definitiva.
16. RESPONSABILITA’ CONTRATTUALI E GARANZIE Sono configurate responsabilità nell’esecuzione di:
- violazione di diritti di brevetti o d’autore;
- vizi, difetti, mancanza di qualità nei servizi forniti e nei prodotti.
L’Amministrazione si riserva il diritto di effettuare con qualsiasi mezzo che riterrà opportuno gli accertamenti di danni e inadempienze.
L’Aggiudicatario dovrà stipulare apposita polizza assicurativa per il furto o danneggiamento dei sistemi installati su ogni struttura con massimali idonei alla copertura del valore degli stessi.
L’aggiudicatario presterà CAUZIONE DEFINITIVA ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.
Garanzia per l’attività di progettazione
Il concessionario e’ tenuto a presentare entro 15 giorni dalla comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento relativa alla validazione del progetto esecutivo la polizza di responsabilità civile professionale dei progettisti incaricati della progettazione definitiva ed esecutiva di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 163 /06 e s.m.i. e con le modalità indicate nell’art. 105 del D.P.R. n. 554/99.
La polizza dovrà coprire i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo, che abbiano determinato il carico della stazione appaltante di nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
La garanzia deve avere un massimale non inferiore a € 1.000.000 (unmilione).
La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori ed ha un termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Garanzia per l’attività di costruzione
L’esecutore dei lavori dovrà, ai sensi dell’art.129, comma 1, del D. Lgs. n.163/2006 e dell’art.103 del DPR 554/99, stipulare una polizza assicurativa specifica per il presente appalto, che copra i danni eventualmente subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La somma assicurata per i danni alle cose sarà minimo di Euro 1.000.000 (unmilione).
La polizza deve inoltre coprire le responsabilità civili della stazione appaltante per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, con massimale per sinistro di minimo Euro 1.000.000 e, in particolare, deve coprire il danneggiamento a cose di proprietà di terzi in conseguenza di un fatto connesso con la realizzazione delle opere oggetto dell’appalto verificatosi nel luogo di esecuzione dei lavori e nel corso degli stessi.
Qualora i massimali suddetti non coprano l’ammontare dei danni l’appaltatore è obbligato a risarcirli direttamente.
Garanzia durante la gestione delle opere
A garanzia della conservazione degli impianti e della loro gestione il Concessionario è obbligato a stipulare, entro 15 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio:
a. specifica polizza assicurativa con validità fino alla scadenza della concessione, adeguata alla copertura dei danni comunque subiti dall’opera e dei rischi di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e/o cose derivanti anche da furto ed incendio e comunque idonea a mantenere indenne e sollevata l’Amministrazione concedente da ogni responsabilità e/o richiesta danni; tale polizza dovrà altresì prevedere che la copertura assicurativa abbia validità anche in caso di colpa grave dell’assicurato e di colpa grave e/o dolo delle persone responsabili del fatto, delle quali l’assicurato dovrà rispondere a norma di legge, avente massimale per sinistro e per anno di minimo euro 500.000,00.
b. una fidejussione bancaria o assicurativa avente massimale pari a euro 1.000.000 (unmilione) che tenga indenne l’Amministrazione concedente dal mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto per le modalità di gestione.
La fidejussione bancaria o assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/93 dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.,
L’Amministrazione concedente con le modalità prevista dal presente contratto provvederà ad eseguire verifiche ispettive sui sistemi di generazione fotovoltaica oggetto di concessione accertando in contraddittorio con il concessionario, gli eventuali lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché gli eventuali lavori di rinnovamento parziale o totale degli impianti necessari per riportare lo stesso sistema alle condizioni ottimali di uso; le relative spese sono ad esclusivo carico del concessionario. Qualora il concessionario non provveda a completare i lavori di manutenzione richiesti entro il termine indicato l’Amministrazione concedente procederà ad incamerare la fidejussione di cui sopra nei termini e con le modalità ivi previste e provvederà in proprio all’esecuzione dei lavori senza che il concessionario possa in alcun modo opporsi.
Il concessionario dovrà reintegrare le fidejussioni nel caso in cui queste siano venute meno in tutto o in parte.
Le garanzie di cui al presente articolo devono decorrere dall’inizio della gestione fino alla riconsegna dei sistemi all’Amministrazione concedente.
E' vietata la sub – concessione, totale o parziale, e il subappalto della gestione.
Gli eventuali subappalti o cottimi, limitatamente ai lavori, saranno ammessi alle condizioni di cui all'art. 118 del d.lgs. 163/2006.
17. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
In caso di mancato raggiungimento dell’accordo bonario, la competenza a conoscere delle controversie è fissata secondo l’art. 34 comma 1 del Capitolato Generale di cui al D.M. n. 145/2000, al Giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato e perciò al Foro di .
18. SPESE CONTRATTUALI
I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni del DPR 633/1972 per quanto concerne l’IVA, al DPR 131/1986 per quanto concerne l’imposta di registro e al DPR 642/1972 per l’imposta di bollo.
L’Iva è compresa nel corrispettivo del Conto Energia; l’imposta di bollo e di registro ed ogni altra spesa connessa al contratto sono a carico del contraente
ALLEGATO: DUVRI