ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE
ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE
PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE COORDINATA DEI PRODOTTI TURISTICI PUGLIESI
FRA:
L’Agenzia Regionale del Turismo (ARET) PugliaPromozione, di seguito denominata PugliaPromozione, con sede legale in Bari alla Xxxxxx Xxxx Xxxx 00/x, XXX 00000 (X.X. 93402500727), in persona del Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxxxx XXXXXXXXXX, domiciliato per la carica nella sede legale dell’Agenzia;
Confcommercio Puglia-Imprese per l’Italia, di seguito denominata Associazione, con sede legale in Xxxxxx Xxxx, 00 Xxxx, Codice Fiscale 93000270723, in persona del legale rappresentante Xxxxxxx Xxxxx domiciliato per la carica nella sede legale della Confcommercio Puglia;
Confindustria Puglia , di seguito denominata Associazione, con sede legale in Bari alla via Xxxxxxxx Xxxxx n.3, Bari, Codice Fiscale 80017670722, in persona del legale rappresentante Xxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica nella sede legale della Confindustria Puglia che affida la gestione di questo al delegato di Giunta per il Turismo – Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx;
Confesercenti Puglia, di seguito denominata Associazione, con sede legale in Bari alla xxx Xxxxxxxxx x. 000, Codice Fiscale 93007140721, in persona del legale rappresentante Xxxxxxx Xxxxxx, domiciliato per la carica nella sede legale della Confesercenti Puglia.
P r e m e s s o che:
1. Pugliapromozione, l’Agenzia regionale del Turismo (istituita con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 176 del 2011 – come previsto dalla Legge Regionale n.1 del 2002, modificata dalla L.R. 18/2010), è lo strumento operativo delle politiche della Regione Puglia in materia di promozione dell'immagine unitaria della Regione e promozione turistica locale;
2. Pugliapromozione, a norma del novellato art. 7 della L.R. n.1 del 2002 e dell’art. 2, comma 2, del Regolamento n. 9 del 13.05.2011, “promuove e qualifica l’offerta turistica dei sistemi territoriali della Puglia, favorendone la competitività sui mercati nazionali e internazionali e sostenendo la cooperazione tra pubblico e privato nell’ambito degli interventi di settore; promuove inoltre l’incontro fra l’offerta territoriale regionale e i mediatori dei flussi internazionali di turismo;
3. Pugliapromozione, a norma dell’art. 3 comma 1 del Regolamento n. 9 del 13.05.2011, “sviluppa gli interventi di promozione del prodotto turistico pugliese in coordinamento con il Distretto del Turismo e le sue articolazioni al fine di favorire l’accessibilità, la fruizione e la commercializzazione integrata dei diversi segmenti di mercato nel quadro delle vocazioni produttive dell’intero territorio regionale”; “svolge attività di assistenza a favore degli operatori turistici locali, in raccordo con le associazioni di rappresentanza degli operatori turistici” e “supporta la Regione nel garantire l’organizzazione e l’efficacia operativa dei Sistemi Turistici Locali e del Distretto del Turismo nelle sue articolazioni di prodotto”;
Tutto ciò visto e premesso
ART.1 OBIETTIVO DELL’ACCORDO
Le parti ravvisano l’opportunità di strutturare una condivisione sistematica delle strategie ed una collaborazione nella pianificazione e realizzazione delle azioni di promozione dei prodotti turistici, nel quadro della promozione complessiva del “brand puglia”, al fine di sperimentare e impostare una coordinata azione di promo- commercializzazione integrata presso i diversi segmenti del mercato.
Le parti si impegnano ad attivare le possibili sinergie nel rispetto dei propri ruoli al fine di assicurare la migliore armonizzazione delle attività per il perseguimento degli obiettivi di interesse comune.
Il presente accordo si pone pertanto l’obiettivo di attivare una stabile collaborazione tra il sistema pubblico della promozione turistica (Pugliapromozione) e l’intera filiera produttiva del turismo (coordinata dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative), nelle more del riconoscimento e formale costituzione del Distretto produttivo del turismo.
ART.2
IL QUADRO DI AZIONE
Le parti identificano il seguente obiettivo quale mission del sistema pubblico / privato pugliese della promozione turistica: posizionare l’“esperienza Puglia” tra le maggiori destinazioni turistiche europee per varietà dell’offerta e fruizione destagionalizzata, nel quadro uno sviluppo turistico equilibrato, conveniente e sostenibile.
Gli obiettivi specifici e la vision complessiva, entro i quali ogni azione andrà programmata, sono quelli specificati nel piano strategico triennale approvato dall’Agenzia, alla cui definizione e audit le parti concorreranno nell’ambito del presente accordo.
Completa inoltre il quadro d’azione generale quanto previsto nel protocollo per il riconoscimento e nel programma di sviluppo del Distretto.
ART. 3 GRUPPO DI LAVORO
Per le finalità stabilite dall’art 1 del presente accordo, le parti costituiscono un gruppo stabile di lavoro per lo svolgimento delle seguenti attività:
- fornire supporto all’Agenzia Pugliapromozione nella definizione delle strategie generali e delle opzioni operative connesse ai suoi compiti istituzionali;
- sviluppare ogni possibile cooperazione tra pubblico e privato, al fine di affiancare in modo sistematico una azione commerciale integrata alle azioni di promozione attivate da Pugliapromozione;
- attivare “grandi operazioni” di promo-commercializzazione;
- sviluppare ogni sinergia con il sistema dei trasporti e con quello dei servizi pubblici locali;
- coordinare la comunicazione verso il territorio quale destinazione turistica (stakeholders e comunità dei residenti), soprattutto per la gestione delle crisi;
Il gruppo di lavoro si configura quale luogo deputato alla concertazione delle politiche di promozione con l’Agenzia Regionale del Turismo, nell’ambito della sua propria autonomia nell’esercizio delle funzioni amministrative e istituzionali assegnatele dalla Legge.
Le Associazioni firmatarie si impegnano inoltre a:
- costituire il gruppo di lavoro di cui al presente articolo;
- attivare processi di condivisione con le singole imprese nei vari territori della Puglia, sia bottom-up (per raccogliere input operativi o audit sulle azioni) sia top- down (per la condivisione delle strategia e delle azioni operative attivate);
- aprire la partecipazione all’intera filiera produttiva del sistema turistico regionale in tutte le azioni di promo/commercializzazione, anche al di là ed al di fuori della rappresentanza delle imprese all’interno delle associazioni firmatarie del presente accordo.
ART.4 COMPOSIZIONE
Il gruppo di cui all’art. 3 è così composto:
- Per Pugliapromozione: il Direttore Generale e la struttura tecnica di volta in volta interessata dall’oggetto di lavoro;
- Per le Associazioni: undici imprenditori turistici, indicati in accordo, espressione dei diversi ambiti territoriali e dell’intera filiera produttiva e che possono essere sostituiti in qualunque momento dalle Associazioni di riferimento.
Il gruppo di lavoro è coordinato da un Responsabile, che è il referente operativo per Puglia Promozione indicato in accordo tra le associazioni firmatarie.
Tutti i componenti del gruppo lavorano ispirandosi ai principi di legalità, imparzialità ed orientamento al risultato nel perseguimento dell’interesse pubblico.
Il gruppo così composto è orientato alla rapidità ed agilità nella organizzazione della comunicazione e della modalità di lavoro, nonché alla esclusiva pertinenza dei temi all’ambito precipuo definito dall’art. 1 del presente accordo. La partecipazione al gruppo di lavoro è a titolo gratuito.
ART.5
RISERVATEZZA DELL’INFORMAZIONE
I Soggetti firmatari si impegnano per sé e per i propri delegati a garantire la riservatezza delle informazioni ricevute nello svolgimento delle attività. Detto impegno non sussiste per le informazioni che siano di dominio pubblico al momento della stipula del presente Accordo di Collaborazione o lo diventino successivamente per fatto non imputabile ai soggetti firmatari.
Qualsiasi iniziativa di rilevanza esterna (conferenza stampa, seminario, ecc.) inerente l’oggetto e/o lo sviluppo del presente Accordo di Collaborazione, l’illustrazione dei risultati e simili, sarà concordata fra le Parti, sia per il merito della stessa che per i suoi aspetti organizzativi.
ART.6 SUPPORTI FINANZIARI
Nell’ambito del presente Accordo Quadro di Collaborazione non sono previsti oneri specifici al fine di sostenere le spese per azioni di coordinamento.
Gli oneri eventualmente previsti per la realizzazione di progetti specifici saranno definiti in eventuali protocolli di dettaglio delle singole iniziative.
ART.7
DURATA DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Il presente Accordo Quadro di Collaborazione entra in vigore alla data della stipulazione ed avrà la durata di un anno, rinnovabile.
Le parti si riservano la possibilità di modificare integralmente o parzialmente il presente accordo all’esito del percorso di formalizzazione del Distretto produttivo, in coerenza con le modalità organizzative previste dallo stesso Distretto.
ART.8
MODIFICHE AL PRESENTE ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Le parti hanno la facoltà di recedere dal presente Accordo ovvero di risolverlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all’altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di un mese.
Il recesso o la risoluzione consensuale non incidono sulle parti di Accordo già eseguite.
ART.9 CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall’esecuzione del presente Accordo è competente a decidere il Foro di Bari.
Per PugliaPromozione, il Direttore Generale Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Per Confcommercio Puglia, il Vicepresidente reggente Xxxxxxx Xxxxx Per Confindustria Puglia, il Presidente Xxxxxx Xxxxxxxx
Per Confesercenti Puglia, il Presidente Xxxxxxx Xxxxxx Il Delegato di Giunta per Turismo Xxxxxxxx Xxxxxxxx