COLLEGIO DI PALERMO
COLLEGIO DI PALERMO
composto dai signori:
(PA) XXXXXXX Presidente
(PA) MIRONE Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) XXXXXX Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE XXXX Xxxxxx di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DESIDERIO Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore ESTERNI - XXXXXXXX XXXXXXXXX
Seduta del 03/05/2019
FATTO
La società ricorrente rappresenta di aver stipulato con la Banca resistente, in data 05/08/2010, un contratto di mutuo assistito da ipoteca nonché da garanzia prestata da un Confidi; il mutuo veniva concesso al TAN 2,75% da aggiornarsi trimestralmente in base all’Euribor - spread 1,3% mentre il TEG contrattuale era pari al 4,489% a fronte di un tasso soglia del 3,84% così come messo in luce nella perizia tecnica di parte depositata.
Pertanto, la ricorrente eccepisce l’usurarietà genetica del mutuo e quindi chiede che sia accertata e dichiarata la nullità della clausola contrattuale sugli interessi passivi applicati e che venga quindi disposto l’azzeramento di ogni interesse con conseguente ordine di restituzione delle somme pagate a tale titolo, con vittoria di spese e compensi.
La ricorrente solleva, in sede di perizia tecnica, anche la questione della presunta usurarietà del mutuo a seguito della rinegoziazione dello stesso, avvenuta del 13/06/2013, e con le repliche argomenta in proposito che la perizia avrebbe fatto correttamente riferimento al tasso soglia vigente al momento della stipula del mutuo, non essendovi stata alcuna rinegoziazione del contratto di mutuo, posto che la Banca resistente si è avvalsa semplicemente della sua "potestà" contrattuale di modificare unilateralmente il contratto, approfittando della necessità della ricorrente di fruire della sospensione prevista dall'accordo tra il MlSE e l'A.B.I. In ogni caso, la ricorrente rileva che da nessuno dei documenti redatti in virtù della c.d. "rinegoziazione" risulta che le parti abbiano voluto attribuire alla modifica contrattuale, riguardante solo il tasso di interesse, effetti novativi,
cosicché la fonte normativa, legale e pattizia, è rimasta quella del contratto dì mutuo redatto il 5/08/2010.
La Banca resistente eccepisce, in primo luogo che la perizia depositata dalla ricorrente - che in ogni caso, contesta nel merito, nel metodo e nelle conclusioni - è a tutti gli effetti priva di qualunque valore probatorio e che, quindi, la ricorrente deve comunque assolvere all’onere probatorio ex art. 2697 cc. Ad avviso della Banca resistente, in ogni caso, l'elaborato peritale sarebbe viziato dall’erroneo inserimento nel calcolo, anche di costi notarili, deposito infruttifero cauzionale (relativo alla garanzia del Confidi) e interessi di mora, laddove spese notarili e interessi di mora sono espressamente escluse dal computo del TEG dalla legge sull'usura e dalle istruzioni di Banca d'Italia per la rilevazione del TEG (come confermato dalla giurisprudenza ABF: Coll. Coordinamento, dec. n. 1875/14. Quanto al deposito cauzionale, la Banca resistente rileva come dai chiarimenti forniti dalla Banca d'Italia (febbraio 2010), emergerebbe che debba essere escluso dal calcolo del TEG l’importo dei depositi cauzionali versati a fronte di garanzie fornite da Confidi.
La Banca resistente insiste altresì sulla esclusione degli interessi moratori dal computo del TEG adducendo diverse ragioni e facendo presente che tale esclusione è stata ribadita dalla Banca d'Italia in una nota del 3 luglio 2013.
La Banca resistente quindi assume che il TEG alla data della stipula del mutuo non risulterebbe usurario, posto che in quel momento (5/8/2010) il TEG era pari a 3,189% e il tasso soglia di riferimento per tale categoria di finanziamento era pari al 3,84%. Fa inoltre presente che nell'ISC indicato nell'atto originario di mutuo non era stata inserita la commissione relativa alla garanzia prestata dal Confidi per la ragione che il rilascio della stessa non era stata contestuale alla stipula del mutuo (avvenuta 1 mese e 5 giorni dopo), essendo stata tale commissione invece calcolata nel TEG che, come detto, risulterebbe inferiore in ogni caso al tasso usura. La Banca resistente fa ancora presente, con riguardo alla rinegoziazione del mutuo avvenuta il 6/6/2013, che il tasso soglia da tenere in considerazione dovrebbe essere quello rilevato con riferimento al trimestre aprile/giugno 2013 e non, come indicato erroneamente dalla ricorrente, quello alla data della stipula del mutuo; in particolare il tasso soglia pertinente era pari a 9,0125% mentre il TEG era pari a 5,438%. Chiede quindi che il ricorso venga rigettato.
DIRITTO
0.Xx via preliminare, la Banca resistente eccepisce l’inammissibilità della domanda in quanto del tutto generica ed indeterminata, attesa la sua natura consulenziale. In proposito il Collegio osserva che, avendo la controversia ad oggetto un contratto di mutuo ed essendo stati depositati il contratto e il piano di ammortamento, oltre ad una perizia, l’eccezione debba essere respinta, avendo il Collegio gli elementi per decidere sul merito.
2. Il Collegio osserva che il contratto mutuo, nelle premesse, dà atto che lo stesso è assistito da una garanzia prestata da un Confidi ed è agli atti la nota con cui lo stesso Xxxxxxx, in data 9 marzo 2010, ha comunicato anche alla Banca resistente gli importi dovuti ai fini del rilascio della garanzia e in particolare: (i) euro 16.740,75 a titolo di commissioni in favore del Confidi garante, a titolo di “contributo alle spese di gestione” da pagarsi mediante n. 10 addebiti fissi; (ii) euro 10.500,00 a titolo di deposito infruttifero “cauzionale” afferente alla garanzia prestata e che si prevede venga restituito all’estinzione del mutuo.
Dal piano di ammortamento allegato al contratto, peraltro scarsamente leggibile nella copia prodotta da entrambe le parti, tuttavia si evince che lo stesso è caratterizzato da una rata variabile, con quota capitale crescente e tasso di interesse variabile. Il Collegio rileva
altresì che tra le parti è pacifico che il tasso soglia ai fini dell’usura vigente al momento della stipula era pari al 3,84%. Ne consegue che le divergenze tra le parti siano da imputare esclusivamente alla diversità delle voci utilizzate nel calcolo del TEG e, segnatamente, delle spese notarili nonché delle commissioni di garanzia e del deposito cauzionale, versati al Confidi, non essendo invece rilevanti gli interessi moratori, sui cui pure si diffonde la Banca resistente, posto che non risultano essere stati inclusi nel calcolo del TEG proposto dalla ricorrente.
3. A tale riguardo il Collegio osserva come sia fondata l’eccezione della Banca resistente secondo cui le spese notarili vadano esclude dal TEG (cfr. Banca d’Italia, “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi - agosto 2009”, p. 14, punto b). Per quanto riguarda il trattamento degli oneri corrisposti in favore di Xxxxxxx a fini di garanzia la Banca d’Italia, in sede di “Risposte ai quesiti pervenuti in materia di rilevazione dei TEG ai sensi della legge sull’usura - febbraio 2010” (p. 11), ha precisato che: “[…] vanno inclusi nel TEG gli oneri direttamente riferibili alla specifica operazione di finanziamento; in particolare vanno incluse le spese di istruttoria accessorie alla pratica e le commissioni di garanzia corrisposte al Confidi all’atto dell’erogazione del prestito. Sono esclusi l’acquisto di azioni o di quote sociali, il versamento di depositi cauzionali una tantum e le spese ricorrenti genericamente connesse con la partecipazione del socio ai benefici della mutualità e con la prestazione di ulteriori servizi”.
Alla luce di tali chiarimenti deve ritenersi parimenti fondata l’eccezione della Banca resistente circa la necessità di escludere dal computo del TEG anche il deposito cauzionale costituito in favore del Confidi.
4. Peraltro, dai medesimi chiarimenti risulta invece confermato che nel computo del TEG vadano incluse le commissioni versate in favore del Confidi, nel caso di specie euro 16.740,75.
Il Collegio, a questo punto, osserva che, con riguardo a tali commissioni, la Banca resistente ha considerato ai fini proprio calcolo del TEG soltanto la prima rata, corrispondente a circa un decimo del predetto importo (pari a euro 1.674,08), che viene scomputata dal netto erogato. Sebbene non venga esplicitato il motivo dell’esclusione del residuo importo, si potrebbe ritenere che la Banca resistente abbia interpretato letteralmente l’inciso “[…] all’atto dell’erogazione del prestito” di cui alle “Risposte” prima testualmente citate, e pertanto abbia incluso nel calcolo del TEG solo la prima quota versata. Si tratterebbe in ogni caso di una interpretazione non corretta in quanto fondata su un trattamento differenziato situazioni analoghe (rata iniziale e rate successive delle commissioni di garanzia) identicamente rilevanti ai fini della loro incidenza sul costo del credito, sicché il Collegio ritiene che le commissioni versate in favore del Confidi vadano incluse integralmente nel computo del TEG (conf. Coll. Roma, dec. n. 11293/2016).
Ne consegue che il TEG contrattualmente definito per il mutuo in esame, correttamente calcolato (includendovi cioè le spese di istruttoria, euro 1.500, e di incasso rata in ragione di euro 2 per ogni rata, nonché le commissioni versate al Confidi, per Euro 16.740,75 da corrispondere in 10 “addebiti fissi” pari a euro 1.674,07) appare superiore al tasso soglia vigente al momento della stipula (3,84%), in quanto si attesta al 3,86%, anche senza considerare gli oneri assicurativi, inclusi nel computo dalla Banca resistente non invece dalla ricorrente, considerando il quale il TEG si attesterebbe al 4,03%).
Il Collegio deve dunque rilevare la nullità della suddetta clausola per illiceità ai sensi dell’art. 1815, 2° comma, c.c., ricordando che la questione è stata oggetto di esame da parte del Collegio di coordinamento di questo Arbitro che con la pronuncia n. 12830/18 ha enunciato il seguente principio di diritto: “Una volta verificato il superamento del tasso soglia rilevante ai fini dell’usura genetica, in virtù della corretta interpretazione del secondo comma dell’art. 1815 cod. civ. – letto in connessione con il quarto comma dell’art. 644 cod.
pen. – che sancisce la nullità della clausola, restano colpiti non solo gli interessi propriamente intesi, ma tutti gli oneri e le spese inclusi nel calcolo del TEG, compresi i premi assicurativi, escluse imposte e tasse, che, pertanto, debbono essere restituiti al mutuatario”. Alla stregua di questo principio, risulta definita l’ampiezza della restituzione cui è tenuta la Banca resistente.
Resta assorbita la questione relativa alla rinegoziazione del mutuo, in quanto il relativo accordo, versato in atti, escludeva espressamente la sua natura novativa, risultando quindi travolto dalla nullità del contratto originario cui accede. Resta peraltro fermo che alle medesime conclusioni si sarebbe pervenuti quand’anche l’accordo di rinegoziazione avesse avuto un effetto novativo, laddove avrebbe trovato applicazione l’art. 1234, 1° comma, c.c., a norma del quale la novazione è “senza effetto” nel caso di inesistenza dell’obbligazione originaria (per l’equiparazione della nullità all’inesistenza dell’obbligazione cfr. Cass. n. 115/1966; Cass. n. 2209/1950).
Con riguardo alla domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale formulata dalla ricorrente, il Collegio osserva che essa risulta inammissibile in quanto non proposta nella preventiva fase del reclamo (cfr. Collegio di Coordinamento n. n. 4618/2016) e comunque insuscettibile di accoglimento anche nel merito, posto che non risulta allegata alcuna evidenza comprovante un esborso a tale titolo.
P.Q.M.
Il Collegio, in parziale accoglimento della domanda, accerta il superamento del tasso soglia e per l’effetto dispone che l’intermediario ridetermini il piano di ammortamento e restituisca alla parte ricorrente interessi e spese ai sensi dell’art. 1815 c.c. comma 2, nei termini di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1