– CONTRATTO DI GESTIONE DI BENI IMMOBILI -
Allegato B
SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA
– CONTRATTO DI GESTIONE DI BENI IMMOBILI -
Sulla presente si richiede l’apposizione di data certa, documento composto da n fogli.
TRA
l’Azienda Mobilità e Trasporti s.p.a. con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx 0, iscritta nel Registro Imprese di Genova, codice fiscale e partita IVA 0378393014, rappresentata da , nato a il , nella qualità di , munito di idonei poteri in forza di , concessionaria di tutti i beni costituenti la dotazione patrimoniale del complesso della Ferrovia Genova Casella in quanto impresa affidataria del relativo servizio di trasporto in forza di contratto di servizio del 12 aprile 2010 intervenuto con la Regione Liguria, e nel presente atto in veste di concedente delle aree boschive limitrofe al tracciato della Ferrovia stessa come meglio descritte nel prosieguo, nel seguito indicata come AMT
E
Sig. , nato a il , residente a , titolare della Ditta (o, eventualmente: in qualità di legale rappresentante della Ditta
), C.F./P.IVA (indicare il Codice Fiscale e, se diversa, anche la partita IVA della Ditta), iscritta nel Registro delle imprese della CCIAA con codice ATECO attività principale X00 (xxxxxxxxxxxx ed utilizzo di aree forestali), nel seguito indicato come subconcessionario gestore
premesso
- che AMT gestisce il servizio di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale sulla linea ferroviaria Genova-Casella in forza del Contratto di Servizio sottoscritto con la Regione Liguria in data 12 aprile 2010 della durata di 9 anni, con possibilità di proroga di ulteriori 6 anni, e subentro in tutti i rapporti da parte di un eventuale nuovo gestore;
- che al fine di esercire il servizio sopraindicato, la Regione Liguria ha altresì concesso in uso ad AMT tutti i beni mobili e immobili costituenti la dotazione patrimoniale del relativo complesso ferroviario, tra cui anche le aree boschive limitrofe al tracciato della Ferrovia stessa come saranno meglio descritte nel prosieguo;
- che tali aree che si trovano in una zona soggetta a dissesto idrogeologico e quindi necessitano di interventi coordinati che garantiscano la tutela del territorio, anche attraverso interventi e misure di gestione delle aree forestali;
premesso altresì
- che il Programma regionale di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Liguria (nel seguito PSR) ed in particolare la misura M08 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste”, prevede contributi in conto capitale per realizzare interventi finalizzati a valorizzare pienamente il carattere multifunzionale delle foreste ossia la loro capacità di fornire contemporaneamente beni e servizi;
- che, l’aiuto previsto nelle diverse sottomisure previste dalla misura M08, si riferisce, in buona sostanza ad interventi selvicolturali, di sistemazione idraulico-forestale, regimazione dei corsi d’acqua, consolidamenti di versante nonché investimenti immateriali per la pianificazione forestale;
- che la realizzazione degli interventi previsti dalla misura citata richiede che il beneficiario dell’aiuto disponga di una determinata professionalità, oltre che di un adeguato titolo di disponibilità dei terreni su cui vengono effettuati gli investimenti, anche al fine di poter garantire il rispetto degli obblighi a carico del beneficiario medesimo disposti dal PSR e dalla normativa unionale, nazionale e regionale connessa,
ed in particolare il rispetto dell’art. 71 del Regolamento UE n.1303/2013 relativo alla stabilità delle operazioni;
- che Regione Liguria ha emanato i Bandi del Programma di Sviluppo Rurale (PSR 2014/2020) per l’assegnazione dei relativi finanziamenti;
considerato
- che AMT avrebbe titolo ad ottenere i predetti aiuti in quanto concessionaria, tra l’altro, delle aree boschive al tracciato della Ferrovia Genova-Casella che necessitano degli interventi sopra descritti, ma non dispone della relativa professionalità per procedere in autonomia a tali interventi;
- che pertanto AMT deve individuare un soggetto terzo qualificato a cui subconcedere le aree interessate per poter beneficiare degli aiuti relativi;
- che la Regione Liguria, con nota del 6/9/2016 prot. n. pc/2016/93304, ha autorizzato AMT ad effettuare la subconcessione delle predette aree a un soggetto terzo qualificato al fine di migliorare la sicurezza delle aree adiacenti la ferrovia di cui all’emanato Bando del Programma di Sviluppo Rurale (PSR).
- che la Regione Liguria ha altresì specificato per garantire la disponibilità delle aree che “la normativa regionale vigente garantisce il mantenimento della destinazione d’uso delle aree limitrofe la ferrovia ed il vincolo di reversibilità delle stesse anche al subentro di un eventuale nuovo gestore del servizio di trasporto ferroviario”;
- che il contratto di subconcessione è a titolo non oneroso per quanto affermato in precedenza in coerenza con il bando emanato;
- che AMT S.p.A. per la scelta del soggetto terzo qualificato ha pubblicato sul sito istituzionale hptt://xxx.xxx.xxxxxx.xx apposito bando;
- che con la predetta procedura è stata individuata ;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - Oggetto
Il presente contratto ha per oggetto la subconcessione per la gestione forestale delle superfici boscate e le loro prossimità funzionali, site nei Comuni di Genova, Sant’Olcese, Serra Riccò, Casella come meglio specificate nel prossimo Art. 2 - Identificazione dei terreni. Il gestore si servirà di tali terreni per attività di gestione forestale ed interventi di sistemazione territoriale necessari per il perseguimento delle finalità previste dalla normativa forestale vigente e dalla misura M08 del PSR tra i quali, segnatamente, gli investimenti strutturali ed infrastrutturali previsti dalle diverse sottomisure della misura medesima, secondo le modalità definite nei progetti di intervento oggetto delle relative domande di aiuto, di cui le parti si dichiarano a conoscenza.
Art. 2 - Identificazione dei terreni Il presente contratto di gestione si applica ai seguenti terreni:
Proprietà Regione Liguria
in Comune di Genova | |||
Sez. GEA | Fg 37 | Mappali | 694,695 |
Sez. GEA | Fg 18D | Mappali | 294,287 |
Sez. GEA | Fg 18C | Mappali | 225 |
Sez. GEA | Fg 3 | Mappali | 100,70 |
Sez. GEA | Fg 18A | Mappali | 29,158 |
Sez. GEA | Fg 1 | Mappali | 334,209,119,379,376 |
In Comune di X. Xxxxxx | |||
Fg 32 | Mappali | 117,76,44, | |
Fg 31 | Mappali | 167 |
Fg 34 | Mappali | 34 |
Fg 29 | Mappali | 546 |
Fg 27 | Mappali | 76 |
Fg 22 | Mappali | 955 |
Fg 23 | Mappali | 293,259 |
Fg 24 | Mappali | 55 |
Fg 13 | Mappali | 311,310,309,321,108 |
Fg 15 | Mappali | 225 |
Fg 11 | Mappali | 380,274,326,182,160,181,72,8,2, |
Fg 2 | Mappali | 255,217 |
Fg 4 | Mappali | 179,698,210 |
Fg 3 | Mappali | 735 |
In Comune di Serra Riccò
Fg 24 Mappali 157,181
Fg 23 Mappali 452,156
In Comune di Casella
Fg 11 Mappali 256,159,257
Fg 12 Mappali 878,2
LE AREE BOSCHIVE SONO STIMATE IN CIRCA HA.20.
Art. 3 – Subconcessione e mandato gestionale
AMT S.p.A. edotta dei tipi di intervento che saranno realizzati e dei relativi adempimenti di mantenimento previsti, concede e rende disponibili alla gestione i terreni indicati all’art. 2 al gestore, Sig. o Ragione sociale il quale:
- li accetta nello stato e per la destinazione d’uso in cui si trovano;
- è tenuto a custodirli e conservarli con la diligenza del buon padre di famiglia, gestendoli secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- non può concederne a terzi il godimento;
- si impegna a presentare a Regione Liguria nei termini previsti la relativa domanda di aiuto corredata di tutta la documentazione richiesta;
- si impegna ad attuare a propria cura e spese, nei termini, modalità e limiti indicati dai bandi della Regione Liguria e compatibilmente alle proprie possibilità strutturali ed organizzative, gli interventi previsti dalle pertinenti misure di aiuto del Programma Regionale di Sviluppo Rurale, sulla scorta degli elaborati tecnici progettuali presentati a corredo delle relative domande di aiuto;
- assume direttamente e compiutamente, per l’adesione alle predette misure di aiuto su tali superfici, la figura di “selvicoltore”, individuato come soggetto beneficiario degli aiuti medesimi, che opera in forma associata con AMT S.p.A.;
- si impegna a mantenere in efficienza quanto realizzato con gli interventi a valere sulla misura M08 e nel rispetto della destinazione d’uso delle superfici interessate, per la durata di almeno anni 10, decorrenti dalla data del pagamento finale degli interventi medesimi, anche sulla base di quanto disposto dal piano di coltura e conservazione per gli interventi di miglioramento forestale o dal piano di manutenzione per le infrastrutture forestali, che formano parte integrante degli elaborati progettuali.
In ogni caso la gestione lascia impregiudicato il diritto di proprietà e di concessione.
Art. 4 - Corrispettivo
Il presente contratto viene stipulato a titolo non oneroso. In ogni caso i miglioramenti fondiari operati dal gestore a seguito della sottoscrizione del presente contratto, non danno luogo a crediti da parte del medesimo nei confronti di AMT S.p.A..
Art. 5 - Durata
Il presente contratto avrà inizio di validità dalla data della sottoscrizione e avrà durata di anni 10, fermo restando che in caso di positiva attivazione delle misure di aiuto di cui al PSR 2014/2020 la validità si intende comunque estesa sino al giorno successivo alla data di estinzione del vincolo decennale di destinazione dell’investimento realizzato, secondo la disciplina prevista dal PSR medesimo e citata nel mandato di cui all’art. 3.
Fatta salva la durata minima di cui al capoverso precedente, le parti possono concordare in qualsiasi momento di validità del presente contratto di estenderne la durata, al fine di cogliere maggiormente gli obiettivi di cui in premessa.
La eventuale mancata attivazione pratica delle misure di aiuto da parte del gestore può costituire, a discrezione del concessionario causa di risoluzione anticipata del presente contratto.
Qualora il concedente dovesse, in ogni caso, rescindere il presente contratto anticipatamente rispetto al periodo di vincolo decennale sopra richiamato, lo stesso si dichiara consapevole di dovere assumere gli oneri di manutenzione e di mantenimento della destinazione d’uso degli investimenti realizzati per il residuo periodo vincolato, pena la restituzione all’Organismo pagatore dell’aiuto già ricevuto dal gestore, nelle forme e con le maggiorazioni previste dal PSR.
Art. 6 – Vigilanza
Le funzioni di vigilanza e controllo sulla corretta attuazione da parte del subconcessionario-gestore delle misure di miglioramento della sicurezza delle aree interessate, sono svolte dagli Uffici Regionali che hanno accordato i finanziamenti.
Art. 7 – Condizione risolutiva
Il presente contratto viene stipulato al fine di consentire la partecipazione alla procedura di cui all’emanato Bando regionale del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) al fine di ottenere gli aiuti previsti.
Pertanto il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all’art. 1353 c.c. del mancato ottenimento degli aiuti di cui al predetto Bando.
Qualora dovessero essere revocati i finanziamenti da Regione Liguria, si intende risolto anche il presente contratto.
In tali evenienze il contratto sarà risolto di diritto mediante semplice comunicazione con raccomandata a.r. o PEC.
Art. 8 – Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle normative vigenti in materia e al Codice Civile.
Luogo e data,
Letto, confermato e sottoscritto. Le parti:
Il subconcedente ………………… Il gestore ……………………….
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si approvano specificatamente le clausole di cui agli artt. 1,3,5,7. Il subconcedente ………………… Il gestore ……………………….