CITTA’ DI ALESSANDRIA
ALLEGATO 2
CITTA’ DI ALESSANDRIA
DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, EDILIZIA PRIVATA, PATRIMONIO, CASA
CAPITOLATO DI GESTIONE
PER LA CONCESSIONE E GESTIONE DELLA PISCINA “A. VOCHIERI” NEL COMPLESSO SCOLASTICO “ SCUOLA MEDIA VOCHIERI”.
CIG N° 6466732410
Art. 1 - Oggetto della Concessione. Art. 2 - Durata della Concessione. Art. 3 - Avvio della gestione
Art. 4 - Modalità di svolgimento del servizio Art. 5 - Canone e oneri diversi
Art. 6 - Opere di Miglioria Art. 7 - Obblighi manutentivi
Art. 8 - Oneri a carico del Concessionario. Art. 9 - Sicurezza igienico sanitaria
Art. 10 - Prevenzione e Protezione negli ambienti di lavoro e rispetto di norme e regolamenti
Art. 11 - Funzionamento ed uso dell’impianto, calendari attività, casi di sospensione. Art. 12 - Tariffe
Art. 13 - Prestazioni a favore dell’Istituto Carducci-Vochieri. Art. 14 - Introiti e Pubblicità
Art. 15 - Personale
Art. 16 - Relazione Tecnico – Gestionale Art. 17 - Vigilanza e responsabilità
Art. 18 - Controlli
Art. 19 - Contestazione di addebito Art. 20 - Penali
Art. 21 - Decadenza della Concessione Art. 22 - Revoca
Art. 23 - Subconcessione e modifiche attinenti il Concessionario
Art.24 - Tutela della riservatezza dei dati personali e Codice di Comportamento Art.25 - Clausola di riservatezza
Art. 26 - Tracciabilità dei flussi finanziari Art. 27 - Garanzie e Assicurazioni
Art. 28 - Controversie
Art. 29 - Accesso agli Atti e spese contrattuali Art. 30 - Comunicazioni
Art. 31 - Norme di Rinvio
Art. 1 - Oggetto della Concessione.
Oggetto della presente è la Concessione in uso della piscina situata all’interno della Scuola Media “A.VOCHIERI”, sita in P.zza M. D’Azeglio n° 15, dotata di accesso semindipendente da Via Montello, e la gestione della stessa.
L’impianto comprende:
- locale ingresso ad uso promiscuo con la Scuola Media Vochieri al piano terra;
- locale vasca con unica vasca di allenamento di dimensione di circa 11m x 23m al primo piano interrato;
- locali spogliatoi maschi/femmine con annessi servizi igienici, docce e passaggio in locale vasca, al primo piano interrato;
- servizi igienici per il personale ed i diversamente abili, al primo piano interrato;
- piccoli locali aula ed ufficio, al piano primo interrato;
- locali tecnici al secondo piano interrato;
- uso promiscuo del cortile interno per l’accesso all’impianto. ed è rappresentato negli elaborati grafici (allegato 4) in scala 1: 100.
La Concessione comporta la gestione tecnico-amministrativa, la sorveglianza sugli impianti e sulle relative attrezzature, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria come precisato nel Piano delle Manutenzioni, ed ogni attività legata alla pratica del nuoto sul territorio comunale.
La piscina verrà utilizzata dall’Istituto Comprensivo Carducci-Vochieri in forma esclusiva durante l’anno scolastico nell’orario curricolare ( es. dal lunedì al venerdì dalle ore 7:50 alle ore 13:35) ed il Concessionario,presentando la propria offerta come richiesto nel presente bando, si impegna a rispettare tutte le condizioni che verranno inserite in apposita convenzione, da stipularsi tra l’Amministrazione Comunale e l’Istituto Comprensivo Carducci-Vochieri per l’utilizzo della stessa Piscina in orario scolastico.
Il Concessionario accetta l’impianto nello stato di fatto in cui si trova e si assume l’onere e ogni responsabilità riguardo a permessi, autorizzazioni e quant’altro necessario sotto il profilo amministrativo, sanitario e tecnico per il funzionamento dell’impianto.
Il Comune mette a disposizione del Concessionario esclusivamente i locali, gli impianti sportivi di cui al presente articolo e i relativi impianti tecnologici nello stato conservativo e di fatto in cui si trovano.
Il Concessionario è autorizzato a utilizzare arredi, beni, attrezzature sportive e supporti di proprietà del Comune, attualmente in dotazione presso l’impianto fino a quando gli stessi risultino idonei allo scopo.
In caso di deperimento dovuto all’uso e qualora gli stessi non risultino più idonei all’utilizzo, il Concessionario è tenuto alla loro sostituzione o riparazione se questa comporta il corretto ripristino dell’utilizzo, a proprie cure e spese.
I locali e il materiale messi a disposizione dovranno essere gestiti e utilizzati con la cura del buon padre di famiglia e restituiti, al termine della gestione, nelle medesime condizioni iniziali, fatta salva la naturale vetustà.
Il rischio di eventuali furti o sottrazioni, perdite o danneggiamenti, resta a totale carico del Concessionario, al quale compete la responsabilità della conservazione e della custodia dei beni per tutta la durata del contratto.
Il Concessionario, previa comunicazione al concedente può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che risulti utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà del Concessionario alla scadenza del contratto.
Le attrezzature e gli arredi degli impianti aggiunti/sostituiti dal Concessionario all’attuale dotazione dovranno essere conformi a tutte le norme in materia di prevenzione degli infortuni e tenuti in perfetto stato di pulizia.
Prima dell’inizio della gestione, verrà redatto apposito verbale di consegna struttura ed impianti.
La gestione dell’impianto sportivo oggetto della presente Concessione è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione potrà essere sospesa od abbandonata.
Art. 2 - Durata della Concessione.
La durata temporale della Concessione è di anni cinque decorrenti dalla data di sottoscrizione della Convenzione ovvero dalla eventuale data di consegna anticipata dell’immobile conseguente all’affidamento anticipato del servizio a norma dell’art. 11, comma 12, del D.lgs. n. 163/2006 e s. m. e i., previ in ogni caso gli accertamenti previsti dalla legge e la costituzione della cauzione di cui all’art. 16 del Bando.
Onde evitare l’interruzione del servizio, qualora, alla scadenza della Concessione, l’Amministrazione non lo avesse ancora concesso per il periodo successivo, il Concessionario sarà obbligato alla sua prosecuzione, nella misura strettamente necessaria alla definizione della nuova procedura di selettiva e alle stesse condizioni vigenti alla data di scadenza.
Art. 3 - Avvio della gestione
Il Concessionario si impegna ad avviare il servizio oggetto della Concessione, avendo conseguito le necessarie autorizzazioni, permessi e quant’altro necessario sotto il profilo amministrativo, sanitario e tecnico per il funzionamento dell’impianto entro il 1° Febbraio 2016, salve eventuali diverse indicazioni fornite dall’Amministrazione comunale anche in base a motivati ritardi di soggetti terzi non dipendenti da comportamenti del Concessionario.
L’inizio del servizio dovrà risultare da apposito verbale redatto in duplice copia e controfirmato dal Responsabile del Procedimento nonché dall’esecutore del servizio stesso.
In caso di mancata attivazione del servizio nei termini previsti, l’Amministrazione comunale avrà facoltà di dichiarare immediatamente decaduta la Concessione o revocata l’aggiudicazione con conseguente incameramento della prevista fidejussione .
Art 4 – Modalità di svolgimento del servizio
Il servizio dovrà esser svolto dal Concessionario secondo le modalità ed alle condizioni previste nel presente Capitolato, nei successivi articoli, garantendo la sicurezza delle persone, delle cose e del patrimonio.
Il Concessionario accetta integralmente le condizioni stabilite nel presente Capitolato, nessuna esclusa, obbligandosi alla sua perfetta osservanza.
I partecipanti, al fine della presentazione dell’offerta, dovranno aver preso esatta conoscenza dello stato dei luoghi, dell’immobile oggetto di Concessione e delle sue
condizioni di accessibilità, dei beni mobili in dotazione e di ogni altra circostanza inerente il servizio.
Conseguentemente il Concessionario non potrà sollevare nessuna obiezione per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell’espletamento del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di tali elementi conoscitivi.
Art. 5 - Canone e oneri diversi
Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo offerto in sede di gara, oltre a tutti gli oneri accessori previsti a suo carico, compresi tributi non imputabili alla proprietà, allacci per le utenze e quota parte delle spese di manutenzione degli impianti in comunione con la Scuola Media Vochieri che vengono contabilizzate con le utenze.
Il Canone verrà corrisposto in unica soluzione annua posticipata, con decorrenza dalla data di stipula della convenzione ovvero dalla data del verbale di eventuale consegna anticipata.
Il canone di concessione sarà aggiornato all’inizio del secondo anno, in base alle variazioni ISTAT nel periodo annuale precedente, applicando a tali variazioni una percentuale del 100% e così successivamente di anno in anno.
I pagamenti degli oneri accessori propri dei locali piscina e/o collegate ad impianti condivisi con la scuola, verranno richiesti dal Concedente al momento dell’avvenuta contabilizzazione annuale, saranno comprensivi della quota di spese di manutenzione e ripartiti sulla base delle ore complessive annuali di utilizzo esclusivo che vengono forfettariamente definite in n° 740 sulla base dell’orario stabilito all’art.11 e per i definiti periodi di utilizzo.
Per il primo anno di Concessione il totale degli oneri accessori richiesti e riferiti principalmente alle utenze, rapportate alle ore di utilizzo extrascolastico esclusivo, è pari a 11.000,00.
Per gli anni successivi gli importi degli oneri accessori, definiti annualmente dagli uffici competenti, vengono comunicati al Concessionario entro il 1° ottobre di ogni anno e potranno essere soggetti ad aggiornamento o variazione annuale.
Il pagamento dell’importo degli oneri accessori è dovuto in unica soluzione annua posticipata con decorrenza dalla data di stipula della convenzione ovvero dalla data del verbale di eventuale consegna anticipata .
Il Concedente si riserva la facoltà di autorizzare lo scomputo di spese relative a lavori di miglioria e/o manutenzione straordinaria, ad interventi debitamente autorizzati e riguardanti consistenti e particolari migliorie e addizioni. Dette spese saranno da rendicontare e documentare adeguatamente, come riportato nel successivo articolo “Opere di Miglioria”, saranno valutate dai competenti uffici comunali, e. in seguito all’istruttoria favorevole dei competenti uffici comunali. potranno essere scomputate,fino al raggiungimento della spesa riconosciuta, dal monte canoni della Concessione quinquennale.
In caso di mancata o difforme esecuzione delle opere di miglioria e/o manutenzione straordinaria autorizzate, lo scomputo delle spese verrà annullato e, fatta salva la facoltà per il Comune di richiedere la decadenza della Concessione e conseguente lo
scioglimento del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione, il risarcimento dei danni e/o l’applicazione delle penali a norma degli art. 19 e 20, il Concessionario sarà obbligato al pagamento del canone annuo offerto, con gli aggiornamenti ISTAT previsti, e/o le intere spese di oneri accessori per tutta la restante durata contrattuale.
Art. 6 - Opere di Miglioria
E’ fatto esplicito divieto di eseguire, in proprio e/o per mezzo di terzi, qualsiasi intervento o lavoro di miglioria o addizione non autorizzati in forma scritta dai competenti Uffici Comunali .
La richiesta di autorizzazione all’esecuzione dei citati interventi dovrà essere esaustiva e completa di elaborati grafici, relazione tecnica ,computo metrico estimativo con a base l’ultimo Prezzario Regione Piemonte e ogni altro elaborato ritenuto necessario per una corretta valutazione dell’opera/intervento da realizzare.
Le opere compiutamente realizzate, a seguito di precisa autorizzazione, passeranno, nel momento dell’avvenuto positivo collaudo delle stesse, in piena proprietà comunale, senza che vengano corrisposti indennizzi o compensi di sorta.
Sono a carico del Concessionario le indispensabili pratiche per l’ottenimento di pareri, permessi e autorizzazioni varie presso i competenti organi preposti, nonché le necessarie pratiche catastali, che dovranno essere espletate in seguito alle migliorie, addizioni e manutenzioni straordinarie apportate.
Al termine dei lavori, il Concessionario dovrà presentare adeguata ed idonea documentazione a comprova della effettiva realizzazione delle opere proposte.
Nel caso le opere proposte non venissero ultimate e/o realizzate con le caratteristiche autorizzate, l’Amministrazione Comunale potrà decidere, a seguito di contestazione, di dichiarare la decadenza della Concessione e conseguentemente risolvere il rapporto in essere,con le modalità di cui all’art. 19, richiedere il risarcimento danni ed imputare il pagamento dell’intero canone di Concessione offerto compresi gli aggiornamenti ISTAT maturati.
In ogni caso gli eventuali interventi edilizi migliorativi od ampliativi non possono comportare un prolungamento della durata della Concessione .
Art. 7 - Obblighi manutentivi
Il Concessionario dovrà provvedere a suo totale carico e per tutta la durata della Concessione alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto, inteso nel suo complesso di struttura, attrezzature, arredi ed impianti tecnologici, secondo quanto indicato nell’allegato “Piano delle Manutenzioni” anche al fine di riconsegnare al Comune, alla scadenza della Concessione, la struttura in buone condizioni di conservazione e funzionamento.
In caso di malfunzionamento delle attrezzature e degli impianti, il Concessionario dovrà provvedere a ripristinarne la funzionalità immediatamente e comunque nei tempi tecnici strettamente necessari al fine non interrompere il servizio.
Le manutenzioni e ogni altro intervento dovranno essere effettuate nel rispetto di tutte le norme C.E.I., UNI-CIG, e di quelle di prevenzione incendi.
Le forniture di beni, materiali e tutto quanto necessario al rispetto del “Piano delle manutenzioni” saranno a cura e spesa del Concessionario e dovranno essere dotate delle certificazioni di qualità previste dalla legge.
Il Concessionario deve provvedere, con proprio personale e mezzi propri:
• alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto, con particolare attenzione alla vasca natatoria (compreso il controllo di igienicità dell’acqua ed il suo mantenimento nei parametri di legge secondo anche le indicazioni della competente ASL), di tutti gli impianti tecnologici, delle rispettive aree, beni e strutture, anche pertinenziali ed accessorie, come meglio specificato nel Piano delle Manutenzioni (allegato n° 2 del Bando di Gara);
• alla pulizia e perfetta sistemazione giornaliera e programmata di tutti i locali, compresi prodotti di consumo. In particolare la pulizia delle docce e dei servizi igienici dovrà essere effettuata più volte al giorno, in relazione ed in proporzione diretta alla frequenza di utilizzo degli stessi;
• alla pulizia giornaliera e programmata di tutto l’impianto, compresi i prodotti di consumo, per assicurare i più elevati livelli di igiene, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia con particolare attenzione alla disinfezione generale di tutte le superfici che possono ospitare infezioni di vario genere (verruche,micosi ecc) con appositi disinfettanti;
• ad intervenire tempestivamente per garantire e/o ripristinare il corretto funzionamento degli impianti per qualsiasi deterioramento, incidente od anomalia che si verifichi al fine di eliminare gli inconvenienti e quindi cause di pericolo.
In caso di entrata in vigore di nuove norme tecniche o di sicurezza obbligatorie o di disposizioni impartite dalle competenti autorità in materia di igiene e sicurezza, l’adeguamento delle strutture e degli impianti sarà a cura e spesa del Concessionario, il quale dovrà comunicare tutti gli interventi di natura straordinaria all’Amministrazione Comunale, che provvederà alle opportune verifiche e ad autorizzare gli interventi.
La competente Direzione può, motivatamente, dettare in ogni momento ulteriori prescrizioni per gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria che il Concessionario è tenuto a rispettare, se ritenute indispensabili ed improcrastinabili.
L’Amministrazione ha la facoltà, in qualsiasi momento, di effettuare attraverso proprio personale incaricato sopralluoghi, controlli, campionature ed ispezioni nei locali per la verifica del rispetto del “Piano delle manutenzioni” e la mancata o parziale ottemperanza rispetto agli obblighi nello stesso citati sarà, a seguito di contestazione, motivo di decadenza della Concessione, scioglimento del vincolo giuridico in essere e richiesta di risarcimento per danni a norma dell’art. 19.
Art. 8 - Oneri a carico del Concessionario.
La gestione complessiva dovrà essere svolta direttamente dal Concessionario, con propri mezzi e propria struttura tecnico-operativa, con personale ausiliario e addetti anche volontari.
il Concessionario, e solidalmente con esso tutti gli aventi titolo, è l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione Comunale nell’ambito della gestione e funzionamento dell’impianto.
La gestione comporterà quindi gli obblighi di seguito elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo, fermo restando tutti quelli che il Concessionario ha sottoscritto con la presentazione del progetto gestionale in sede di offerta:
• completo funzionamento degli impianti, secondo quanto stabilito dal presente capitolato;
• conduzione, perfetta funzionalità, sicurezza ed igienicità degli impianti e dei servizi relativi, nel rispetto di tutte le normative vigenti e in particolare in materia di impianti sportivi;
• sorveglianza della regolare entrata e uscita degli utenti e del pubblico, i servizi di accoglienza dell’utenza con particolare riferimento ai bambini ed ai diversamente abili, consentendo l’ingresso agli spogliatoi ad un accompagnatore adulto qualora essi non siano autosufficienti;
• vigilanza della zona di ingresso e/o zone di comunicazione tra piscina e locali scolastici, durante gli orari extrascolastici di apertura al pubblico della piscina;
• eventuale apertura e chiusura cancello di ingresso da via Montello, negli orari stabiliti, in collaborazione con l’Istituto Carducci – Vochieri;
• prestazione di assistenza specialistica, ininterrotta, a tutti gli utenti, nelle ore extrascolastiche di utilizzo esclusivo, durante il periodo di permanenza in vasca con apposito personale in possesso dei requisiti di legge per le operazioni di salvataggio.;
• istituzione un servizio di primo soccorso con dotazioni di personale. Nell’impianto deve essere presente materiale medicamentoso di primo soccorso oltre ad eventuali apparecchiature per defibrillazione e/o strumenti di rianimazione imposte da legge, il tutto mantenuto in stato di validità e mantenuto in efficienza;
• custodia e mantenimento dell’impianto nell’intero periodo della Concessione;
• comunicazione e programmazione con l’Istituto Carducci – Vochieri per gli eventuali lavori di manutenzione che possono comportare sospensioni o variazioni nelle attività scolastiche;
• spese per la pubblicità, promozione e organizzazione dell’attività sportiva, ricreativa e di eventuali manifestazioni e gare (compresi anche eventuali tasse, diritti SIAE ecc.) e per l’attrezzatura necessaria oltre ad eventuale realizzazione e aggiornamento di un sito web informativo sulle attività dell’impianto.
• dotarsi di tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti norme per la gestione in oggetto e dei servizi annessi (comprese le eventuali manifestazioni sportive organizzate dallo stesso);
• tenere le scritture contabili a norma d legge e rispettare tutti gli adempimenti fiscali e amministrativi;
• tenere un piano delle risorse umane nel quale dovrà essere registrata e comprovata, con opportuna documentazione, la formazione di tutto il personale che opera all’interno della piscina e in generale l’idoneità della mansione svolta dallo stesso;
• accertare che gli utilizzatori siano muniti di specifiche polizze assicurative e che siano state adempiute tutte le incombenze prescritte per la pratica dell’attività sportiva, quali ad esempio il possesso delle certificazioni mediche;
• individuare, in sua assenza, uno o più soggetti preposti alla gestione operativa dell’impianto, in modo che sia sempre garantita la corretta gestione sotto il profilo igienico-sanitario di tutti gli elementi funzionali del complesso;
• controllare il numero di accessi alla piscina durante la giornata, verificando di non superare il limite di capienza ed in relazione ai parametri definiti dalle norme tecniche regionali.
Art. 9- Sicurezza igienico sanitaria
L’impianto dovrà essere gestito e mantenuto in efficienza, osservando i necessari requisiti igienico-ambientali, e garantendo la dotazione degli addetti, la dotazione delle attrezzature e dei materiali ed i controlli secondo la normativa nazionale e/o regionale vigente in materia.
Dovranno essere inoltre rispettate tutte le norme vigenti in materia di impiantistica sportiva, nonché tutte le disposizioni in materia che potranno essere emanate a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nel periodo di Concessione.
L’Amministrazione ha la facoltà, in qualsiasi momento, di effettuare sopralluoghi, controlli, campionature ed ispezioni nei locali, direttamente o tramite il Servizio di Igiene e Sanità pubblica dell’ ASL territoriale, fatte salve le ispezioni già di competenza di detto Servizio.
Fermo restando gli obblighi che il Concessionario dettaglierà, con apposito “Piano di Igiene e di Sanificazione” all’interno del piano gestionale in sede di offerta, e gli obblighi tutti riportati nel presente capitolato, sono a suo carico :
- monitoraggio,analisi e interventi correttivi delle condizioni batteriologiche e chimiche dell’acqua;
- pulitura e lavaggio, con apposite attrezzature e prodotti disinfettanti e detergenti,dei pavimenti di tutti i locali facenti parte dell’impianto natatorio nel suo complesso;
- lavatura e disinfezione di sanitari,accessori e pareti dei servizi igienici;
- deragnatura all’occorrenza;
- pulizia aree e scale di accesso alla piscina, da mantenere libere e sgombre ;
- pulizia specifica della pavimentazione della zona di camminamento vasca ;
- pulizia delle attrezzature e degli arredi presenti in tutti i locali;
- pulizia di tutti i locali piscina e quelli di pertinenza all’impianto comprese le aree impianti tecnici ed i passaggi verso l’esterno;
- lavaggio e pulizia dei vetri delle finestre,di tutte le porte interne e di collegamento alle scale interne;
- spolveratura apparecchi illuminanti e areotermi;
- pulizia pozzetti di scarico;
- programma di disinfestazione e derattizzazione.
Gli interventi dovranno essere eseguiti in orari congrui anche tenendo conto delle esigenze funzionali degli impianti interessati e svolti da parte di idonee unità lavorative.
Tutte le forniture di prodotti e/o attrezzature necessarie al puntuale adempimento delle operazioni sopraindicate saranno a cura e spesa del Concessionario e dovranno essere dotate delle certificazioni di qualità previste dalla legge per la specifica categoria.
Tutti i detergenti e disinfettanti dovranno essere utilizzati dal personale secondo le indicazioni fornite dalle case produttrici, con particolare attenzione per quanto concerne le concentrazioni e le modalità di uso indicate sulle confezioni e nelle schede di sicurezza di ciascun prodotto.
Le schede di sicurezza relative a ciascun prodotto così come le schede tecniche delle attrezzature utilizzate dovranno essere conservate presso l’impianto a tutela del personale e del pubblico. Le attrezzature utilizzate e adeguatamente ricoverate nei locali facenti parte del complesso dovranno essere mantenute in piena efficienza e sicurezza per tutta la durata della Concessione.
Il Concessionario è responsabile dei potenziali danni arrecati a terzi sia per l’imperfetta esecuzione del servizio, sia anche per l’impiego di sostanze nocive nei trattamenti igienici della piscina e negli spazi annessi, sia anche per difetto di sicurezza degli stessi.
Art. 10 - Prevenzione e Protezione negli ambienti di lavoro e rispetto di norme e regolamenti
Il Concessionario deve attuare l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi la prevenzione degli infortuni sul lavoro D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Il Concessionario si fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi, volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.
Il Concessionario assicura altresì la piena osservanza delle norme sancite dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, sull’attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Tutte le attrezzature impiegate dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge e di sicurezza e gli operatori dovranno essere informati e formati per l’utilizzo delle stesse e dotati dei DPI (Dispositivi di protezione individuale) necessari per lo svolgimento della mansione.
Il Concessionario deve comunicare all’Amministrazione Comunale il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il nominativo di un suo rappresentante in loco, onde consentire a quest’ultimo di attivare, quando necessario, le procedure e le misure di coordinamento.
Il Concessionario si impegna a coordinarsi con l’Amministrazione Comunale e con il Datore di Lavoro dei luoghi all’interno dei quali vi è l’impianto sportivo, al fine di attuare le misure di prevenzione e protezione indicate nella Valutazione dei Rischi dei luoghi di lavoro e nel Piano di emergenza e di evacuazione redatto per l’attività.
Il Concessionario s’impegna inoltre ad informare tutti gli operatori, in merito alle prescrizioni da rispettare e alle misure di prevenzione da attuare in caso di emergenza (Vedere Piano di emergenza ed evacuazione dell’attività).
Dovrà, altresì, essere tenuto costantemente aggiornato e disponibile il registro dei controlli periodici delle attrezzature e degli impianti.
Nel caso in cui, durante l’attività, sussistano condizioni tali da rendere possibile l’interferenza tra gli operatori del Concessionario e il personale dipendente da altri Datori di Lavoro, bisognerà rispettare quanto prescritto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., predisponendo le misure di prevenzione e protezione atte a ridurre più possibile i rischi da interferenza.
Il Concessionario è tenuto, in attuazione dell’art 6 del D.M. 10 Marzo 1998, alla designazione dei lavoratori incaricati dell’Attuazione delle misure di Prevenzione Incendi e a farsi carico dell’onere del conseguimento per gli stessi degli attestato previsti per legge.
E’ tenuto inoltre al rispetto del D.M. 18 marzo 1996, con le modifiche apportate con D.M. del 6 giugno 2005 e s.m.i.
I nominativi delle persone designate e copia dell’attestato dovranno essere comunicati all’Ufficio Sport con l’obbligo del relativo aggiornamento in caso di successivi cambiamenti.
Il Concessionario deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti e di quelli da essa eventualmente impegnati nelle attività di che trattasi compreso il progetto presentato, tutti i comportamenti dovuti, per imporre il rispetto delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Il Concessionario inoltre deve osservare e far osservare al personale, sia dipendente che volontario tutte le disposizioni legislative, le norme ed i regolamenti vigenti all’interno della struttura, operando affinché sia idoneamente informato.
Art. 11 - Funzionamento ed uso dell’impianto, calendari attività, casi di sospensione.
Il Concessionario è tenuto a svolgere le attività secondo il piano di gestione presentato in sede di offerta.
Il Concessionario garantisce l’utilizzo dell’impianto in Concessione a tutti i richiedenti in condizioni di uguaglianza, senza pregiudiziali discriminazioni di sorta di carattere fisico, religioso, di sesso, di origine e/o sociali.
Il programma delle attività natatorie previste nell’impianto dovrà indicare per ciascuna attività i soggetti a cui è rivolta, la tipologia, gli orari, gli spazi acqua impiegati.
La piscina comunale dovrà rispettare il seguente orario, fatte salve eventuali modificazioni degli stessi da concordarsi preventivamente con il Concedente:
- Periodo minimo di apertura per il primo anno inizio entro 30 gg dalla data di stipula della convenzione ovvero dalla data della eventuale consegna anticipata e chiusura al 10 giugno 2016; a decorrere dal 2° anno dal 15 settembre al 10 giugno, fatte salve le chiusure nelle giornate festive e quelle da calendario scolastico ;
- Orario di apertura: MATTINO da lunedì a venerdì per almeno 5,50 ore (dalle ore 7:50 alle ore 13:35) da lunedì a venerdì, a favore dell’Istituto Comprensivo Xxxxxxxx Xxxxxxxx, per tutto il periodo scolastico, come definito da Calendario Scolastico Regionale, salvo diverse condizioni da stabilirsi in apposita convenzione tra Amministrazione Comunale e Istituto Comprensivo Carducci-Vochieri; POMERIGGIO da lunedì a giovedì dalle ore 16,30 alle ore 20,30 – venerdì dalle ore 15,00 alle ore 20,30 – sabato dalle ore 15,00 alle ore 19,00- domenica chiuso.
- L’utilizzo della piscina, per un numero massimo di tre manifestazioni e/o aperture straordinarie domenicali finalizzate alla promozione sportiva e programmate con l’Ufficio Sport, è autorizzabile con esonero di pagamento dei relativi costi di riscaldamento.
- Giornate festive da calendario e/o feriali nei periodi di vacanze scolastiche chiuso con apertura facoltativa, programmata in accordo con il Servizio Sport del Comune di Alessandria ed affissa nell’impianto almeno nel mese precedente ;
Il Comune di Alessandria avrà diritto all’uso gratuito dell’impianto per 5 giorni l’anno, da concordare con il Concessionario e/o con l’Istituto Comprensivo Carducci-Vochieri almeno 15 gg prima della data prevista, con garanzia di sorveglianza,assistenza bagnanti, manutenzione e pulizia dell’impianto a cura e spesa del Concessionario.
Il numero minimo dei giorni di apertura ed il monte ore giornaliero di utilizzo della struttura potranno essere modificati solo dall’Amministrazione Comunale su richiesta del Concessionario e a fronte di motivate e serie considerazioni di efficienza e di organizzazione del servizio.
Il Concessionario garantisce ai diversamente abili psicofisici la possibilità di utilizzo degli impianti a condizioni adeguate allo stato psicofisico degli stessi sulla base della disponibilità delle attrezzature necessarie per garantire l’attività in condizioni di sicurezza. A tal proposito si precisa che il Concessionario è obbligato a farsi carico della manutenzione,revisione e/o sostituzione dell’impianto montascale per persone disabili, attualmente presente nella scala di accesso alla piscina.
Il funzionamento del servizio potrà essere sospeso temporaneamente per limitati periodi, preventivamente convenuti con l’Amministrazione Comunale, nel caso in cui ciò si rendesse necessario per ragioni tecniche contingenti e di manutenzioni improcrastinabili e non prevedibili degli impianti;
Art. 12 – Tariffe
L’utilizzo dell’impianto in orario scolastico da parte degli allievi e personale docente o non docente dell’Istituto Carducci-Vochieri è gratuito senza alcuna applicazione di alcuna tariffa, salvo diversa e precisa disposizione dell’Amministrazione Comunale.
L'ingresso presso gli impianti in orario extrascolastico dovrà essere consentito previo pagamento della relativa tariffa.
Le tariffe per l’ingresso delle persone disabili, in possesso d’idonea certificazione,e relativi eventuali accompagnatori( quando trattasi di persone non autosufficienti) dovranno essere sempre agevolate e applicate con l’abbattimento non inferiore al 30% rispetto alle normali tariffe applicate, di cui all’impegno indicato nell’offerta di gara,.
Tutte le tariffe in vigore devono risultare affisse e ben visibili all’interno del locale Piscina.
Entro il 31 Luglio di ciascun anno, Il Concessionario comunicherà in forma scritta, tutte le tariffe che verranno applicate nella stagione sportiva seguente.
Art. 13 – Prestazioni a favore dell’Istituto Carducci-Vochieri.
Il Concessionario, tenuto conto di quanto già riportato nel presente Capitolato circa l’utilizzo esclusivo della piscina Vochieri in orario scolastico, si obbliga,in caso di eventuali richieste da parte dell’ Istituto Comprensivo Carducci-Vochieri di usufruire della prestazione di assistenza bagnanti per i propri allievi , ad applicare a quest’ultimo, tramite apposita convenzione, le condizioni economiche agevolate dichiarate come impegno in sede di gara con un abbattimento minimo del 20% rispetto ad un costo annuale ( per intero periodo scolastico) stimato di € 9.450,00.
Art. 14 - Introiti e Pubblicità
Il Concessionario avrà diritto a incassare tutti i corrispettivi connessi alle attività e servizi svolti; al Concessionario sarà anche consentita l’attività di vendita di articoli sportivi,
inerenti l’attività sportiva svolta, durante le ore di apertura degli impianti ai propri soci e/o fruitori, previo adempimento delle norme vigenti in materia.
Tutti i proventi della gestione e delle attività sopraindicate saranno direttamente riscossi ed incamerati dal Concessionario, conformemente agli obblighi di legge; ogni eventuale responsabilità derivante dall’inosservanza delle leggi tributarie o fiscali sarà esclusivamente a carico del Concessionario e non potrà in nessun caso essere chiamato in causa il Comune.
Il Concessionario potrà effettuare all’interno della struttura la pubblicità commerciale, nelle forme e secondo le modalità amministrative e gli adempimenti tributari o fiscali previsti dalla legge e dai regolamenti comunali, previo l’obbligo tassativo di segnalazione preventiva all’Amministrazione Comunale. Quest’ultima avrà facoltà insindacabile di diniego, qualora ricorrano motivi di contrasto con l’interesse comunale e pubblico allargato, nonché per necessità di decoro, di decenza, di morale collettivamente condivisa e di corretta educazione etico-culturale e sportiva nei confronti dell’utenza e degli spettatori.
L’Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità di ogni ordine e grado per gli inconvenienti e danni che, a causa dell’installazione dei mezzi pubblicitari, potranno essere arrecati ai medesimi o a persone e cose.
Art. 15 - Personale
Per l’espletamento del servizio il Concessionario dovrà avvalersi di personale specializzato in possesso delle necessarie qualifiche e brevetti professionali, in relazione alle mansioni da svolgere ed al funzionamento della struttura, indicando per ciascuna figura impegnata, i titoli, le qualifiche e le esperienze accumulate, secondo quanto indicato puntualmente nel progetto presentato in gara. I nominativi del personale con le relative qualifiche, dovranno essere comunicati prima dell’avvio della gestione ed essere affissi all’interno dell’impianto.
Il numero delle unità operative, dovrà risultare come dichiarato nella domanda di partecipazione come propria struttura organizzativa ed essere tale da garantire la perfetta efficienza del servizio e la conservazione del patrimonio comunale.
Nella definizione del proprio organico, da presentare in sede di offerta, il Concessionario, oltre al personale previsto per legge, dovrà in ogni caso assicurare la presenza di un responsabile/direttore dell’impianto sportivo, del personale addetto agli spogliatoi per le operazioni di controllo e pulizia degli impianti durante l’attività e personale di sorveglianza dell’ingresso al piano rialzato oltre che nelle eventuali zone di utilizzo promiscuo con la scuola.
Tutte le spese relative al personale sono a completo carico del Concessionario che risponderà anche dell’opera dell’eventuale personale volontario.
Il personale non volontario utilizzato, subordinato o parasubordinato, deve essere assunto e inquadrato contrattualmente nel rispetto delle normative di legge e contrattuali vigenti ed ha diritto alle conseguenti contribuzioni previdenziali e assistenziali ed alle tutele assicurative, verso le quali il Concessionario si assume direttamente ogni responsabilità.
Art. 16 – Relazioni sulla Gestione e documentazione sullo Stato dei Lavori
Entro il 31 Luglio di ogni anno il Concessionario dovrà fornire al Comune una dettagliata relazione corredata da una rendicontazione contabile circa le attività svolte nell’anno precedente compresi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati .
In particolare dovrà fornire i dati relativi a:
- orari e periodi di apertura;
- orari di utilizzo degli spazi acqua distinti per tipologia di utenze con indicazione delle attività svolte;
- dati di affluenza, frequenza ed effettivo utilizzo da parte dell’Istituto Comprensivo Carducci-Vochieri;
- associazioni sportive che hanno utilizzato l’impianto;
- dati di affluenza per le singole fasce di utenze e per singole attività svolte con i relativi incassi;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati con dettaglio delle spese sostenute;
- stato generale della manutenzione e conservazione dei locali e degli impianti;
- date e risultati delle ispezioni periodiche e dei controlli relativi all’efficienza degli impianti con l’indicazione dei nominativi del personale/ditte che li hanno effettuati;
- attività e progetti realizzati;
- eventuali manifestazioni svolte;
- bilancio delle entrate e delle spese sostenute, che riporti anche il dettaglio dei proventi di cui all’art. 14;
Art. 17 - Vigilanza e responsabilità
Il Concessionario e, solidalmente con esso, tutti gli aventi titolo e per tutta la durata della Concessione, negli orari extrascolastici:
- è l’unico e solo responsabile,nell’ambito dell’attività di gestione e del funzionamento dell’Impianto,del rapporto con gli utenti,con il proprio personale e con i terzi;
- è garante del corretto uso dell’Impianto da parte degli utenti ed è tenuto a vigilare sull’uso dello stesso da parte degli utilizzatori negli orari di apertura ;
- è responsabile di qualsiasi danno o inconveniente che possa derivare alle persone o alle cose a seguito dell’uso dell’Impianto, sollevando quindi il Comune di Alessandria da ogni responsabilità amministrativa, civile e penale, diretta e/o indiretta, conseguente agli eventuali danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a persone e cose che si dovessero verificare a seguito. Eventuali danni che venissero arrecati agli impianti, alle attrezzature e agli arredi, imputabili a mancanza di sorveglianza,negligenza e/o imperizia della gestione,saranno a carico del Concessionario.
Il Concessionario è anche tenuto, per il periodo di validità della Concessione e durante gli orari e periodi scolastici, a vigilare e garantire il corretto funzionamento di tutte le attrezzature, impianti e dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle condizioni dell’acqua, come meglio specificato nel presente Capitolato di Gestione e nel Piano delle Manutenzioni. Nel caso in cui il Concessionario riscontrasse difetti di funzionamento imputabili agli impianti tecnici in comunione con la scuola, per i quali non ha diretta competenza di interventi di manutenzione, dovrà segnalarli tempestivamente ai competenti uffici comunali.
Art. 18 - Controlli
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli periodici, atti a vigilare sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dal Concessionario, effettuando periodiche verifiche per valutare l’attività di promozione dell’impianto, la qualità e la quantità dei servizi resi, nonché il rispetto degli oneri di manutenzione e/o migliorie della struttura e degli impianti come da progetto presentato in sede di gara.
I suddetti controlli potranno avvenire in ogni momento e senza preavviso e potranno essere effettuati da personale comunale o da esperti nominati dall’ Amministrazione. Il Comune si riserva pertanto la facoltà di accedere agli impianti, ai locali e alla documentazione custodita in qualsiasi momento.
Art. 19 – Contestazione di addebito
Ove durante il periodo della concessione l’Amministrazione accerti fatti, comportamenti od omissioni che costituiscono violazione di un dovere del Concessionario per l’efficiente gestione del servizio e di ogni altro dovere derivante allo stesso dal presente capitolato di gestione, nonché la violazione di norme di legge o regolamenti, procederà a contestare gli addebiti al Concessionario.
L’Amministrazione procederà alla contestazione formale delle inadempienze ravvisate, assegnando un termine massimo di 10 giorni per il corretto adempimento.
Il Concessionario entro il termine di 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data di notifica della contestazione, ha facoltà di trasmettere le proprie osservazioni scritte all’Amministrazione Comunale.
Il Comune, esaminate le controdeduzioni o decorso infruttuosamente il termine per la loro trasmissione, può revocare, modificare o confermare la contestazione iniziale ed applicare le penalità previste all’articolo 20.
In caso di mancata o incompleta attuazione alle indicazioni fornite, l’Amministrazione si riserva il diritto di dichiarare la decadenza della Concessione e lo scioglimento del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione ponendo a carico del Concessionario ogni eventuale spesa sostenuta, con l’incameramento della garanzia fidejussoria di cui all’art. 17 del bando, fatta salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito e ogni altra azione che il Comune ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
Art. 20 – Penali
Sono qualificati come inadempimenti, qualora non siano causati da situazioni imprevedibili, i fatti, atti e comportamenti, per i quali è prevista specifica penalità, di seguito elencati:
Inadempimento | Penalità |
1) mancata esecuzione delle attività di manutenzione e di un adeguato servizio di pulizia e sanificazione, come previsto nell’offerta gestionale e nel Piano delle Manutenzioni, entro i termini contenuti nell’eventuale nota di formale diffida; | € 500,00 per singola contestazione; |
2)ingiustificata chiusura dell’impianto; | € 300,00 a giornata |
3)inosservanza delle prescrizioni igieniche e di quelle relative alla sicurezza previste dalla vigente normativa; | € 300,00 per singola contestazione |
4) eventuale chiusura per adeguamenti conseguenti alle inosservanze di cui al precedente punto,fatte salve le responsabilità penali e le sanzioni amministrative che potranno essere comminate dai competenti organismi di controllo; | € 300,00 a giornata |
5) comportamento non adeguato del personale nei confronti dei frequentatori dell’Impianto o verso gli incaricati dell’ amministrazione di vigilare sull’operato del Concessionario; | € 300,00 per singola contestazione |
6) ritardata presentazione delle rendicontazioni o della documentazione prevista per la stipula del contratto entro i termini stabiliti ; | € 300,00 per singola contestazione |
5) mancata apertura dell’impianto in orario scolastico non dovute a causa di forza maggiore | € 300,00 a giornata |
Le penali possono trovare applicazione in concorso tra loro.
In caso di recidiva il Comune può applicare le penali per importo doppio rispetto a quello sopra stabilito. Ai fini del presente comma si considera recidiva un evento che avvenga entro 30 giorni dal precedente evento che abbia comportato l’applicazione della stessa penale.
L’importo complessivo delle penali non può superare il 10% del valore annuale della Concessione. Qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore è facoltà, per l’Amministrazione Comunale dichiarare la decadenza immediata della Concessione e la risoluzione del rapporto in essere.
L’applicazione della penale non solleva il Concessionario dalle responsabilità che si è assunto con la sottoscrizione della Convenzione e di quelle che dovessero derivare dall’incuria e dall’inadempienza dello stesso.
L'ammontare delle penalità è addebitato sulla cauzione definitiva che dovrà esser integrata entro il termine previsto dall'articolo 16 del Bando.
Art. 21 – Decadenza della Concessione
Fatto salvo quanto previsto dai precedenti articoli, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di dichiarare immediatamente decaduta la Concessione e risolto il rapporto instaurato, senza bisogno di messa in mora, nel caso in cui si verifichi:
- la sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per oltre 3 giorni consecutivi;
- abituale deficienza e negligenza nell’espletamento del servizio, accertate dall’Amministrazione comunale, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti;
- morosità nei pagamenti decorsi i termini assegnati a seguito di due solleciti di pagamento ;
- applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un trimestre;
- eventi di frode, accertati dalla competente autorità giudiziaria;
- quando il Concessionario subconceda il servizio oggetto del presente capitolato senza l’osservanza delle disposizioni di cui ai successivi articoli;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- qualsiasi variazione rispetto alle specifiche di gestione definite dal Contratto di Concessione non preventivamente concordata con l'Amministrazione comunale e da questa non autorizzata;
- violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente, le strutture oggetto della Concessione per usi o finalità diverse da quelle convenute;
- violazione dell’obbligo di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, degli impianti, nonché di tutte le parti oggetto della gestione, secondo quanto riportato nel Piano delle Manutenzioni ;
La decadenza è comunicata dall'Amministrazione con il semplice preavviso scritto di 10 giorni, senza che il Concessionario abbia nulla a pretendere.
Con la decadenza della Concessione l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006.
La decadenza per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono il Concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che l’hanno determinata.
Art . 22 – Revoca
La Concessione è revocabile in qualunque momento a norma dell’art. 21 – quinquies della L. n. 241/1990 e s.m.i..
Le opere non amovibili vengono acquisite in proprietà del Comune, fatta salva la facoltà di quest'ultima di richiedere la riduzione in pristino del bene concesso.
Art. 23 – Subconcessione e modifiche attinenti il Concessionario
E' espressamente vietata la subconcessione anche parziale dell’impianto, delle attrezzature e del servizio affidato in Concessione. La violazione di tale divieto comporterà l'immediata decadenza della Concessionaria e l'incameramento nelle casse comunali della fidejussione quale garanzia definitiva.
Il CONCESSIONARIO può richiedere la volturazione del contratto in essere a favore di altro soggetto ed il CONCEDENTE deciderà per l’assenso o meno a seconda della propria convenienza.
In caso di Società sportiva Concessionaria del servizio il fallimento della stessa comporta la decadenza della Concessione e lo scioglimento del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 81, comma 2, del X.X. 00 marzo 1942 n. 267 e s. m. i.
Art. 24 - Tutela della riservatezza dei dati personali e Codice di Comportamento
Ai sensi dell’articolo 28 e 29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s. m. e i., l’Amministrazione, in qualità di Titolare del trattamento, designa il Concessionario quale Responsabile del trattamento dei dati personali che la stessa necessariamente acquisirà per effetto dello svolgimento dei servizi oggetto del presente Capitolato per tutto il periodo di validità dello stesso.
L’Amministrazione Comunale ed il Concessionario dichiarano già fin d’ora:
1. di rispettare le disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali ed in particolare le disposizioni previste dal citato Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i.;
2. di prestare il consenso al trattamento dei dati;
3. di obbligarsi reciprocamente all’assoluto rispetto della riservatezza e della sicurezza nel trattamento dei dati che siano stati acquisiti ai fini dell’esecuzione della servizio anche oltre i limiti temporali di validità del servizio stesso;
4. di voler rispondere anche per il fatto del personale dipendente che eventualmente li divulghi e ne faccia oggetto di sfruttamento.
Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” il Concessionario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la decadenza della Concessione, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato codice, per quanto compatibile, che – pur non venendo materialmente allegato al presente Capitolato – è pubblicato e consultabile sul sito internet del Comune al seguente link: xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx/Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Articolo 25 – Clausola di riservatezza
Il Comune s’impegna a non divulgare a terzi le informazioni di natura tecnica, commerciale, industriale o amministrativa delle quali è venuto a conoscenza in ragione del presente Capitolato e/o nell’espletamento del relativo servizio, salvo il caso in cui ricorrano i presupposti per l’accoglimento del diritto di accesso a tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, s’informa che i dati forniti sono trattati dal Comune di Alessandria esclusivamente per le finalità connesse alle operazioni di espletamento della gara ed il rilascio della Concessione, oltre che nel caso di contenzioso inerente la presente procedura di gara, fatta salva la normativa del diritto all’accesso degli atti amministrativi di cui alla Legge n. 241/1990.
I dati forniti verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Art. 26 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto, anche nei confronti di eventuali subcontraenti.
A tal fine, il Concessionario dovrà comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 giorni dalla relativa accensione (o, nel caso di conti già esistenti, entro 7 giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica), nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
Eventuali modifiche relative ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro 7 giorni dal loro verificarsi
La Concessione decadrà di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, con conseguente scioglimento del rapporto giuridico in essere. Per renderla operativa basterà apposita notifica dell'inadempimento tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo legale.
Art. 27 – Garanzie e Assicurazioni
A garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dalla concessione, in relazione alla corretta esecuzione della stessa, il CONCESSIONARIO, all’atto della stipula della convenzione presta una fideiussione assicurativa/bancaria, per un valore pari ad € 30.000,00.
La garanzia fidejussoria è mantenuta per tutta la durata della concessione e deve essere reintegrata in caso di escussione integrale o parziale a semplice richiesta scritta.
La garanzia fidejussoria dovrà possedere le seguenti caratteristiche:
• essere emessa da primaria compagnia assicurativa o da istituto di credito o da intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di all’art. 107 del D.Lgs 385/93;
• essere espressamente prestata a copertura delle obbligazioni della concessione in oggetto;
• essere escutibile a prima richiesta con ogni eccezione rimossa, in deroga all’art. 1945 C.C.;
• riportare esplicita rinuncia nei confronti della preventiva escussione del debitore principale (Art. 1944 C.C.) sia ai termini di cui all’art. 1957 C.C.;
• essere escutibile entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del CONCEDENTE.
La garanzia fidejussoria sarà svincolata su richiesta del CONCESSIONARIO alla scadenza della concessione e di sua eventuale proroga, dopo che il CONCEDENTE avrà accertato l’avvenuta esecuzione di tutte le obbligazioni assunte.
A garanzia dei rischi connessi alle attività derivanti dalla gestione dell’Impianto Sportivo, il CONCESSIONARIO è tenuto a sottoscrivere, al momento della consegna dell’immobile e comunque prima dell’inizio delle attività, presso una compagnia di primaria importanza, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore di eventuale proprio personale idonea polizza assicurativa, stipulata con primaria compagnia assicurativa, per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.).
Il contratto assicurativo dovrà prevedere:
a) condizioni aggiuntive per i rischi derivanti dall’esercizio di tutti gli impianti e tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle discipline sportive nella struttura in gestione, compresa la responsabilità civile derivante dall’organizzazione di manifestazioni
e/o gare sportive in genere inerenti le specifiche discipline svolte nella struttura in gestione;
b) l’inclusione della responsabilità civile “personale” dei prestatori di lavoro del gestore, compresi gli addetti appartenenti a tutte le figure professionali previste, ai sensi delle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, soci lavoratori di cooperative, tirocinanti, stagisti e altri soggetti al servizio del gestore nell’esercizio delle attività svolte per conto della ditta appaltatrice;
c) che sono compresi i danni provocati alle strutture e alle cose mobili di proprietà comunale, che il gestore ha in consegna e/o custodia;
d) l’estensione ai danni derivanti al Comune di Alessandria o a terzi da incendio di cose del Concessionario o dallo stesso detenute.
Il massimale della R.C.T. non potrà essere inferiore ad Euro 5.000.000,00 per sinistro, ed Euro 5.000.000,00 per danni ad ogni persona e ad Euro 500.000,00 per danni a cose. E’ facoltà del Concessionario stabilire i massimali che riterrà più opportuno, i cui valori minimi sono comunque quelli sopra indicati.
Nella garanzia di R.C.O. si dovranno comprendere tutte le figure di prestatori di lavoro, previste dalle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, che svolgono la propria attività al servizio del gestore.
Il testo da adottare dovrà comprendere il «danno biologico».
La garanzia dovrà comprendere anche l’estensione alle malattie professionali. Il massimale della R.C.O. non potrà essere inferiore a Euro 1.000.000,00 per ogni “dipendente” infortunato. E’ facoltà del Concessionario stabilire i massimali che riterrà più opportuno, i cui valori minimi sono comunque quelli sopra indicati. La polizza dovrà essere stipulata nella forma “loss occurrence”.
L'esistenza di tale polizza non libera il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.
Il Concessionario deve altresì provvedere con propria polizza assicurativa alla copertura dei:
a) danni da incendio, garanzie complementari e accessorie, eventi speciali e altri danni;
b) danni da furto e rapina per le attrezzature di qualsiasi genere e tutte le cose mobili anche di proprietà del gestore o di terzi, che si trovano nell’ambito della struttura comunale in gestione.
Nella polizza “Incendio e altri eventi” deve essere inclusa la clausola di “rinuncia” da parte dell’assicuratore al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso l’Amministrazione comunale e/o suoi dipendenti o collaboratori ed incaricati.
Le polizze assicurative per danni all’immobile, ai relativi beni mobili, furto, incendio e scoppio dovranno risultare vincolate a favore del COMUNE DI ALESSANDRIA. Per tutta la durata della Concessione non potranno aver luogo diminuzione alle somme assicurate, storno o disdetta del contratto senza il consenso del COMUNE DI ALESSANDRIA.
Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale per il Comune e pertanto, qualora il CONCESSIONARIO non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Comune dichiarerà la decadenza immediata della Concessione con conseguente ritenzione della cauzione prestata a norma dell’articolo e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
In caso di sinistro la liquidazione ed il pagamento dei danni verranno eseguiti con l’intervento ed il consenso del COMUNE DI ALESSANDRIA, quand’anche fosse trascorso il termine di 30 giorni di cui all’art. 2742 del Codice Civile.
Il testo delle polizze, riportanti le garanzie sopra richieste, deve acquisire il preventivo benestare dai competenti Uffici Comunali.
Art. 28 – Controversie
Per tutte le controversie che dovessero insorgere nel corso della gestione e della realizzazione delle opere che non dovessero risolversi in via bonaria tra il Concessionario e l’Amministrazione concedente, resta esclusivamente competente il Foro di Alessandria.
Non è ammesso l’arbitrato e ai sensi dell’art. 241, comma 1bis, del D. Lgs n. 163/2006 e
s.m. e i., non è prevista clausola compromissoria.
Art. 29 - Accesso agli atti e spese contrattuali
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. i., il diritto d’accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
Le spese contrattuali e di registrazione della convenzione sono a carico del Concessionario.
Art. 30 - Comunicazioni
Ai fini di quanto previsto dal presente Capitolato, tutte le comunicazioni intercorrenti fra il Comune ed il Concessionario dovranno essere effettuate preferenzialmente a mezzo fax o all’indirizzo PEC comunicato in sede di presentazione della domanda e, solo in alternativa, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nel domicilio legale dichiarato, fermo restando che, in quest’ultimo caso, i termini si considerano riferiti alla data di invio delle comunicazioni.
Art. 31 - Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle disposizioni normative e legislative vigenti in materia, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile, alle leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie, alle leggi relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro ( D.Lgs. 81/08).