Regolamento Imposta di Soggiorno Comune di Fiesole
Regolamento Imposta di Soggiorno Comune di Fiesole
Art. 1 | Oggetto del Regolamento |
Art. 2 | Presupposto dell’imposta – Xxxxxxxx passivo e responsabile dell’imposta |
Art. 3 | Esenzione dal pagamento dell’imposta |
Art. 4 | Misura dell’Imposta |
Art. 5 | Obblighi del soggetto passivo |
Art. 6 | Obblighi del gestore |
Art. 7 | Versamento dell’imposta |
Art. 8 | Obbligo di informazione |
Art. 9 | Controllo e accertamento dell’imposta |
Art. 9 bis | Gestione dell’imposta di soggiorno tramite convenzioni con portali telematici e/o piattaforme on-line |
Art. 10 | Sanzioni |
Art. 11 | Riscossione coattiva |
Art. 12 | Rimborsi |
Art. 13 | Contenzioso |
Art. 14 | Disposizioni Transitorie e Finali |
Art. 1 – Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento è adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del Decreto Legislativo 446 del 15/12/1997 per disciplinare l’applicazione dell’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.
2. Nel presente regolamento sono stabiliti il presupposto dell’imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
Art. 2 – Presupposto dell’Imposta – Soggetto passivo e responsabile dell’imposta
1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive che offrono ospitalità turistica a qualsiasi titolo, comprendendo anche gli immobili o parti di essi destinati alla locazione turistica breve, di cui all’art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Fiesole.
2. Soggetto passivo dell’imposta è chi alloggia nelle strutture ricettive di cui al comma precedente senza essere residente nel Comune di Fiesole fino ad un massimo di 10 notti consecutive.
Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.
Ai sensi dell’art. 4 comma 5-ter del Decreto Legge 24/04/2017 n. 50 convertito nella Legge 21/06/2017 n. 96 anche il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 con diritto di rivalsa sul soggetto passivo ed ha tutti gli obblighi previsti per i gestori delle strutture ricettive dal presente regolamento.
3. Non rientrano tra i soggetti passivi d’imposta :
a) coloro che sono stati alloggiati nelle strutture ricettive dallo stesso Comune di Fiesole a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi, di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario e coloro che, di conseguenza, nelle fattispecie suddette, prestino servizio di soccorso (ovvero facenti parte di associazioni, protezioni civile, agenti di polizia, carabinieri, militari, vigili del fuoco, etc..) ;
b) il personale dipendente della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa.
Art. 3 – Esenzioni dal pagamento dell’imposta
1. Sono esenti dal pagamento dell’imposta:
a) I minori fino al compimento di 12 anni;
b) I malati e coloro che assistono i degenti ricoverati per finalità sanitarie presso ospedali pubblici e/o strutture di cura private della Città Metropolitana, anche in regime di day hospital (day surgery/day service), per un massimo di n.2 accompagnatori per paziente. L’esenzione è subordinata alla presentazione di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del paziente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero;
c) l’Istituto Universitario Europeo, con riferimento ai soggiorni e/o pernottamenti dei ricercatori e dei relatori partecipanti alle iniziative o ad altre attività, adottate dall’Istituto Universitario Europeo, quali convegni, seminari e simili, purché nell’ambito delle funzioni istituzionali ed ufficiali dell’Istituto stesso, sempreché le prestazioni di cui trattasi (soggiorni o pernottamenti in alberghi o in altre strutture recettive, comprese le abitazioni locate ad
uso turistico, sulle quali si applica generalmente l’imposta di soggiorno), siano strettamente necessarie e strumentali alle funzioni istituzionali ed ufficiali predette. Ai fini in questione, si intendono tali, quelle prestazioni in argomento che, cumulativamente intese per singolo evento o iniziativa, siano di importo superiore a quello stabilito e aggiornato per legge e nei limiti dei giorni di durata dell’iniziativa o dell’evento e di un eventuale giorno aggiuntivo precedente o successivo. Sono equiparati ai ricercatori e ai relatori, i rappresentanti ed i loro consiglieri degli Stati contraenti alla costituzione dell’Istituto Universitario Europeo per i giorni di partecipazione al Consiglio Superiore dell’Istituto e ad altri eventuali organi interni dell’Istituto, aumentati, al massimo, di uno, in presenza di pernottamento prima e/o dopo le date di riunione dell’organismo citato. Per avvalersi dell’esenzione, l’Istituto Universitario Europeo dovrà dare preventiva comunicazione al Comune e alla struttura/e recettiva/e ospitante/i i partecipanti agli eventi, dei nominativi dei partecipanti stessi, indicando la rispettiva funzione o ruolo rivestito, ricadenti nelle figure sopra citate. L’esonero non si applica se, rispetto al singolo evento o iniziativa, il valore economico delle prestazioni effettuate dall’unica struttura recettiva oppure, cumulativamente, dall’insieme delle strutture recettive utilizzate (tra di loro convenzionate, associate o consorziate), di cui sia stata data informativa preventiva al Comune, non raggiunga il limite minimo di legge, inteso al netto dell’IVA. Sono in ogni caso escluse dall’esenzione dell’imposta di soggiorno, le prestazioni di servizio in questione che non risultino direttamente a carico dell’Istituto Universitario Europeo. Nel caso di prestazioni unitariamente remunerate comprendenti anche altri servizi, ai fini della determinazione del valore economico della prestazione di cui trattasi, è convenzionalmente stabilito in misura pari al 90% del corrispettivo integrale se il servizio comprende pernottamento e prima colazione, oppure il 70% se comprende pernottamento e prima colazione con altro pasto, ovvero il 50% se si tratta di “pensione completa”.
Art. 4 – Misura dell’imposta
1. La misura dell’imposta è stabilita con provvedimento dell’Amministrazione Comunale.
2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive, tenuto conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi, i campeggi, i residence e gli agriturismo la misura è definita in rapporto alla loro classificazione articolata, rispettivamente, in “stelle”, “chiavi” e “girasoli”.
Art. 5 – Obblighi del soggetto passivo.
1. L’imposta deve essere versata dal soggetto passivo entro il momento della partenza dalla struttura ricettiva.
2. Il soggetto passivo è tenuto a conservare per 5 anni la ricevuta o fattura emessa e quietanzata dalla struttura ricettiva a riprova dell’avvenuto regolare assolvimento dell’imposta, come previsto dall’art.1 comma 161 D. Legislativo 296/06 che fissa in 5 anni il termine per l’accertamento del mancato pagamento del tributo.
Art. 6 – Obblighi del gestore
1. I gestori delle strutture ricettive, intese ai sensi del presente regolamento, ubicate nel territorio comunale, in concomitanza con l’inizio dell’attività devono obbligatoriamente registrare la propria struttura nel portale dell’imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune.
2. I gestori sono altresì tenuti ad informare i propri ospiti riguardo all’esistenza dell’imposta di soggiorno, mediante esposizione di apposita cartellonistica che contenga indicazioni relative all’applicazione dell’imposta, all’entità applicabile nella struttura, nonché alle esenzioni e riduzioni previste.
Tale obbligo sussiste qualunque sia il canale utilizzato dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali/piatta-forme online.
3. I gestori hanno l’obbligo di dichiarare mensilmente all’Ente, entro quindici giorni dal mese successivo, il numero dei soggetti esenti in base all’art. 3, l’imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali informazioni utili ai fini del computo della stessa.
4. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo per via telematica.
5. I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare, nella comunicazione di cui al comma 3, le generalità dei contribuenti evasori. L’adempimento di cui al presente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dell’interessato, come prescritto dall’art. 24, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali).
6. I gestori delle strutture ricettive devono infine presentare una dichiarazione cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
7. I gestori delle strutture ricettive hanno l’obbligo di conservare per cinque anni la documentazione relativa ai pernottamenti, all’attestazione di pagamento dell’imposta da parte di coloro che soggiornano nelle strutture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l’esenzione dall’imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune di Fiesole.
Art. 7 – Versamento dell’imposta
1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l’imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il riversamento al Comune di Fiesole dell’imposta di soggiorno dovuta, entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese, con le modalità predisposte dall’Amministrazione e che saranno pubblicizzate e rese disponibili nel sito internet della stessa.
Art.8 – Obbligo di informazione
1. Il Comune predispone a proprie spese in lingua italiana ed in inglese il materiale informativo relativo alle modalità di applicazione dell’imposta di soggiorno e lo fornisce alle strutture ricettive del territorio.
2. I gestori di cui all’art. 6 provvedono ad allestire appositi spazi in cui mettere a disposizione dei propri ospiti il materiale informativo di cui al comma 1 e si impegnano a promuoverne la divulgazione.
Art. 9 – Controllo e accertamento dell’Imposta
1. Il Comune vigilerà sull’applicazione dell’imposta, sulla sua riscossione e sul relativo riversamento al Comune stesso da parte dei gestori delle strutture ricettive.
2. Il Comune effettua altresì il controllo sulla presentazione delle dichiarazioni mensili e sulla dichiarazione annuale cumulativa. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell’evasione ed elusione.
3. Ai fini dell’esercizio dell’attività di controllo nonché del recupero dell’imposta l’Amministrazione potrà:
a) Richiedere ad altri uffici pubblici dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive;
b) Invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
c) Inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati.
4. I controlli verranno effettuati sia mediante raffronti con tutti i dati utili a disposizione dell’Amministrazione Comunale sia accedendo, ove necessario, alla documentazione conservata presso le singole strutture ricettive e/o presso i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici.
Art. 9 bis – Gestione dell’imposta di soggiorno tramite convenzioni con portali telematici e/o piattaforme on-line
1. I soggetti che gestiscono portali telematici e/o piattaforme on-line cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive, anche mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare e incassando o intervenendo nel pagamento dei canoni o corrispettivi, possono stipulare apposite convenzioni con l’Ente per l’incasso e il riversamento dell’imposta di soggiorno. In tali casi, l’imposta di soggiorno deve essere versata dal soggetto passivo (o per suo conto) al momento della prenotazione o contestualmente al pagamento del canone/corrispettivo del soggiorno e comunque prima del check-out.
2. Nei casi di pagamento anticipato dell'imposta da parte del soggetto passivo (ad esempio al momento della prenotazione), il relativo importo è determinato sulla base delle tariffe e dei parametri di calcolo vigenti al momento del pagamento.
3. I portali telematici e/o le piattaforme on line convenzionate si sostituiscono ai soggetti ospitanti nella riscossione e riversamento dell’imposta di soggiorno in qualità di responsabili d’imposta e in quanto tali, per i soggiorni prenotati tramite il portale e/o la piattaforma, assumono tutti gli obblighi di rendicontazione, come stabiliti nella convenzione in accordo con il Comune. Rimangono a carico delle strutture ricettive e dei gestori gli obblighi di riscossione e riversamento, nonché di rendicontazione con riguardo ai pernottamenti prenotati o offerti al di fuori della piattaforma.
4. Per esigenze di semplificazione e di armonizzazione gestionale, l’imposta dovuta sui canoni o corrispettivi del soggiorno incassati direttamente da soggetti convenzionati che gestiscono portali telematici e/o portali on-line viene liquidata con l’applicazione di una tariffa unica sulle strutture extra-alberghiere e sulle locazioni brevi (art. 4 dl/50/2017 e smi), che sarà stabilita al momento di approvazione della tariffa e senza vincoli di stagionalità.
5. Qualora la prenotazione mediante piattaforma on-line sia effettuata presso una struttura alberghiera con pagamento anticipato, il differenziale tra la tariffa corrisposta al momento della prenotazione e quella stabilita dal Comune dovrà essere pagata dall’ospite durante il suo soggiorno e versata dal responsabile della struttura alberghiera entro i termini regolamentari.
6. I portali telematici e/o le piattaforme on-line applicheranno le esenzioni tramite un processo di rimborso gestito direttamente su richiesta del soggetto esente, con obbligo di rendicontazione all’Ente.
7. Le modalità operative per l’attuazione degli obblighi e per consentire le attività di controllo potranno essere definite con maggiore dettaglio nell’atto convenzionale.
Art. 10 – Sanzioni
1. Le violazioni al presente regolamento effettuate da parte del soggetto passivo o del sostituto d’imposta sono punite con le sanzioni tributarie sulla base dei principi generali dettati dai Decreto Legislativo 18/12/1997 n. 471, n. 472, n. 473, mentre quelle attuate dal gestore in materia amministrativa sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro prevista dall’art. 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000, secondo le disposizioni della L. 689 del 1981.
2. Per le strutture ricettive per le quali sia prescritta preventiva autorizzazione o comunicazione di inizio attività si applicheranno, in caso di assenza di titolo abilitativo, le sanzioni previste dalla Legge Regionale vigente in materia di turismo e strutture ricettive.
3. Per tutte le strutture assoggettate agli obblighi del presente regolamento, anche per quelle per le quali non è prescritta la preventiva autorizzazione e/o comunicazione di inizio attività, l’omesso accreditamento previsto dall’art. 8 del presente regolamento, sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro prevista dall’art. 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000, secondo le disposizioni della Legge 689 del 1981.
4. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 percento dell’importo non versato, in applicazione dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997, con le modalità di cui all’art. 16 Decreto Legislativo 472 del 1997.
5. Qualora sia omessa, o risulti incompleta o infedele la dichiarazione di cui all’art. 6 comma 3 del presente Regolamento, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro prevista dall’art. 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000, secondo le disposizioni della L. 689 del 1981.
6. La sanzione di cui al precedente comma 5 sarà irrogata per ogni mese in cui la dichiarazione sia stata omessa o resa in maniera incompleta e/o infedele: per le strutture che non siano mai state registrate secondo le modalità prescritte dall’art. 6 e per le quali non si disponga della data di inizio effettivo dell’attività, salva diversa documentazione fornita dal gestore, sarà considerata omessa la dichiarazione per tutti i dodici mesi precedenti all’accertamento.
7. L’irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 5 e 6 non esonera dal pagamento dell’imposta evasa. Al fine di quantificare l’importo dovuto gli uffici del Comune di Fiesole potranno svolgere tutte le attività accertative comprese quelle di cui alla L. 296 del 27/12/2006 comma 179.
8. Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura, l’imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quale parametri il numero posti letto della struttura, e la percentuale di saturazione delle strutture presenti nel territorio comunale nel periodo di esercizio di cui al comma precedente.
9. Per la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’art. 8 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai
sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della L. 24/11/1981 n. 689.
10. Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione annuale da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto e non versato, con un minimo di 50,00 euro.
Art. 11 – Riscossione coattiva
1. Le somme dovute all’Ente per l’imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.
Art. 12 – Rimborsi
1. Nei casi di versamento dell’imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l’importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell’imposta dovuta nel mese successivo. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l’imposta per importi pari o inferiore ad Euro 12,00.
Art. 13 – Contenzioso
1. Le controversie concernenti l’imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31/12/1992 n. 54 o a quella del giudice ordinario in relazione all’oggetto del contendere.
Art. 14 – Disposizioni transitorie e finali
1. I gestori delle strutture ricettive devono presentare per l’anno 2020 il conto di gestione delle somme maneggiate a titolo di imposta di soggiorno reso su modello 21 al Comune che provvederà alla trasmissione alla Corte dei Conti, entro i termini di cui all’art.233 del D. Lsv. 267/2000.
2. Ai sensi dell’art.13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011, le modifiche al presente regolamento entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.