CONTRATTO COLLETTIVO UNIVERSITA’ TELEMATICA GIUSTINO FORTUNATO
CONTRATTO COLLETTIVO UNIVERSITA’ TELEMATICA XXXXXXXX XXXXXXXXX
Sommario
Art. 1 – Obiettivi e campo di applicazione 6
Art. 2 – Decorrenza e durata 6
Art. 3 – Procedure per il rinnovo del Contratto 6
Art. 4 – Obiettivi e strumenti 8
Art. 5 – Relazioni sindacali 8
Art. 6 – Composizione delle controversie in sede sindacale 8
Art. 8 – Tirocini formativi e stages 9
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO 10
Art. 9 – Classificazione del personale 10
Art. 10 – Mutamenti di qualifica 12
Art. 11 – Mansioni promiscue 12
Art. 12 – Contratto a tempo indeterminato 13
Art. 13 – Contratto a tempo determinato 13
Art. 14 – Contratto d’inserimento/reinserimento 15
Art. 15 –Apprendistato L. 25/1955, L. 196/1997 16
Art. 16 – Apprendistato D.Lgs. 276/2003 18
Art. 17 – Contratto a tempo parziale (Part/Time) 18
Art. 18 – Tirocini formativi e Stages 19
Art. 19 – Documenti utili all’assunzione 20
Art. 20 – Assunzione in servizio 20
Art. 23 – Lavoro straordinario 22
Art. 24 – Riposo settimanale 22
Art. 26 – Festività soppresse 23
Art. 27 – Permessi retribuiti 23
Art. 28 – Permessi particolari 23
Art. 29 – Aspettativa e permessi per cariche pubbliche elettive e sindacali 24
Art. 31 – Aspettativa non retribuita 25
Art. 35 – Malattia del figlio 28
Art. 36 – Retribuzione mensile 30
Art. 38 – Scatti d’anzianità 31
Art. 39 – Retribuzione di fatto 31
Art. 41 – Quota giornaliera ed oraria della retribuzione 32
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 34
Art. 43 – Cause di cessazione del rapporto di lavoro 34
Art. 45 – Risoluzione per sopravvenuta inidoneità permanente 35
Art. 47 – Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.) 35
Art. 49 – Previdenza complementare 36
Art. 50 – Doveri del lavoratore 38
Art. 51 - Provvedimenti disciplinari 38
Art. 52 - Rinvio alle leggi 39
CODICE DISCIPLINARE INTERNO (tratto dal CCNL) 41
Art. 54 – Doveri del lavoratore 41
Art. 55 - Provvedimenti disciplinari 41
Informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 per il trattamento dei dati del personale dipendente
.................................................................................................................................................... 42
CODICE DI L’UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI 44
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER IL PERSONALE TECNICO/AMMINISTRATIVO DELLA UNIVERSITÀ TELEMATICA NON STATALE “XXXXXXXX XXXXXXXXX”
Il giorno 23 gennaio 2008, presso la sede della Università Telematica non statale “Xxxxxxxx Xxxxxxxxx” in Benevento
TRA
l’Università Telematica non statale “Xxxxxxxx Xxxxxxxxx” C.F 92040460625 istituita con D.M. 13 Aprile 2006 pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 104 alla Gazzetta Ufficiale del 6 Maggio 2006 – Serie Generale in Benevento (di seguito UniFortunato), rappresentata dal Direttore Amministrativo xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx con l’assistenza del xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx e del xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx
E
l’Organizzazione Sindacale: CISL - Università rappresentata dal dott. Xxxxxxxx Di Xxxxxx – Segretario Nazionale
Viene sottoscritto in via definitiva il:
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale tecnico e amministrativo dell’Università Telematica non statale “Xxxxxxxx Xxxxxxxxx”
PREMESSA
L’Università Telematica non statale “Xxxxxxxx Xxxxxxxxx” è stata istituita con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 13/04/2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 104 del 06/05/2006. L’UniFortunato, in qualità di Università non statale è soggetta integralmente a norme di natura privatistiche. Per la disciplina dei rapporti di lavoro con il personale tecnico-amministrativo, per la natura non statale dell’Unifortunato, trovano integrale applicazione le norme vigenti, e le eventuali future modificazioni, integrazioni o innovazioni, previste per i datori di lavoro privati. Per i rapporti di lavoro subordinato del personale tecnico-amministrativo delle Università private non sono previsti specifici contratti collettivi di lavoro. Le Parti, in considerazione dell’assenza di una specifica fonte contrattuale collettiva, con il presente Contratto Collettivo di Lavoro, intendono istituire uno strumento normativo e retributivo unico per la gestione dei rapporti di lavoro subordinato di tutto il personale tecnico- amministrativo dell’Unifortunato.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Obiettivi e campo di applicazione
Il presente Contratto Collettivo di Lavoro è da intendere integralmente novativo rispetto ad ogni precedente intesa concordata tra le Parti. Il presente Contratto Collettivo di Lavoro si applica a tutto il personale tecnico ed amministrativo dell’UniFortunato disponendo i trattamenti minimi inderogabili retributivi e normativi. Le regole disciplinate nel presente Contratto Collettivo di Lavoro sono frutto dell’autonomia contrattuale delle Parti e, in quanto realizzano trattamenti normativi ed economici globalmente valutati, debbono essere considerate, sotto ogni aspetto e a qualsiasi fine, correlate e inscindibili fra loro. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto, le Parti rimandano alla legislazione nazionale vigente.
Art. 2 – Decorrenza e durata
Per quanto previsto dal Protocollo d’intesa del 23 luglio 1993, il periodo di validità del presente Contratto sarà quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica. La parte normativa decorre dal 01 gennaio 2008 ed avrà scadenza il 31 dicembre 2012. La parte economica decorre dal 01 gennaio 2008 ed avrà scadenza il 31 dicembre 2010.
Art. 3 – Procedure per il rinnovo del Contratto
Le Parti, nell’ambito delle proprie autonomie negoziali, possono prevedere all’atto della stipulazione del nuovo Contratto di lavoro l’efficacia retroattiva dello stesso e disporre anche per il periodo di vacanza. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza, ai lavoratori sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione così determinato:
-30% del tasso di inflazione programmato applicato alla retribuzione dal 4° al 6° mese dalla scadenza del Contratto;
-50% del tasso di inflazione programmato applicato alla retribuzione dal 7° mese sino al rinnovo.
RELAZIONI SINDACALI
Art. 4 – Obiettivi e strumenti
Il sistema di relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni e delle autonomie dei ruoli, è strutturato con l’obiettivo di contemperare l’interesse dei lavoratori dipendenti con il miglioramento delle condizioni di lavoro e con lo sviluppo professionale nonché, con l’esigenza di mantenere e migliorare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dell’attività e dei servizi istituzionali. Le Parti, facendosi carico di orientare l'azione dei propri rappresentati e nell'intento di ricercare comportamenti coerenti, concordano di cogliere le opportunità offerte dal mercato del lavoro e nello stesso tempo offrire un contributo allo sviluppo dell'occupazione mediante il ricorso a norme introdotte dalla legislazione del lavoro riguardante i contratti d’inserimento, l'apprendistato, il rapporto a tempo parziale e a tempo determinato.
Art. 5 – Relazioni sindacali
Art. 6 – Composizione delle controversie in sede sindacale
Per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente Contratto riguardanti rapporti di lavoro negli istituti compresi nella sfera di applicazione del presente Contratto, è previsto il tentativo di conciliazione in sede sindacale ai sensi dell’art. 411 c.p.c. e ss.
Art. 7 – Pari opportunità
In attuazione delle leggi nazionali e tenendo conto delle proposte formulate dai comitati per le pari opportunità, vanno attivate misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto
anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a:
-accesso e modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento, garantendo quote di partecipazione non inferiori al 50% dei partecipanti ai corsi al personale femminile;
-flessibilità degli orari di lavoro in rapporto alle esigenze delle donne;
-perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali a parità di requisiti professionali.
Art. 8 – Tirocini formativi e stages
Qualora se ne riscontri l'opportunità, con separati accordi collettivi, le Parti potranno disciplinare l'applicazione agli istituti di innovazioni legislative finalizzate all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, quali, ad esempio, tirocini formativi e di orientamento, stages e borse lavoro.
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 9 – Classificazione del personale
A decorrere dall’entrata in vigore del presente Contratto, il personale dipendente sarà inquadrato nei seguenti livelli: Livello 3 Sono inquadrati i lavoratori che effettuano lavori per i quali è richiesto il possesso di elementari e semplici conoscenze pratiche, per il cui esercizio non si richiede una preparazione professionale specialistica, autonomia e responsabilità e che richiedono, nel caso, l’utilizzo di attrezzature e/o macchine di uso corrente che non necessitano di preliminare addestramento, quali ad esempio: -addetti alle pulizie; -personale di fatica; -custodi-portieri; -addetti alla manutenzione ordinaria; -addetti al giardino; oltre a tutte le mansioni assimilabili alle precedenti, tenuto presente quanto specificato in declaratoria. Titolo di studio minimo richiesto: Licenza di scuola media inferiore.
Livello 4 Sono inquadrati i lavoratori che effettuano lavori per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque conseguite, compreso l’uso di attrezzature e/o macchine specifiche che non richiedono autonomia o particolari responsabilità se non quelle legate alla corretta esecuzione dei compiti affidati, quali ad esempio: -portieri-centralinisti; -bidelli; - fattorini; -autisti; -specialisti manutentori; -addetti magazzinieri;
-operatore amministrativo: personale addetto prevalentemente alla tenuta dell'archivio e del protocollo, alla predisposizione degli atti inerenti l'ufficio di segreteria, all'assolvimento dei servizi esterni connessi;
oltre a tutte le mansioni assimilabili alle precedenti, tenuto presente quanto specificato in declaratoria. Titolo di studio minimo richiesto: Licenza di scuola media inferiore.
Livello 5 Sono inquadrati i lavoratori che svolgono mansioni d’ordine o prevalentemente tali che comportano specifiche conoscenze amministrativo- contabili, tecniche o tecnico-manuali, con capacità di utilizzazione di mezzi e/o strumenti o di dati nell'ambito di procedure predeterminate che non richiedono autonomia o particolari responsabilità se non quelle legate alla corretta esecuzione dei compiti affidati quali ad esempio: -operatore di biblioteca; -operatore addetto
all’acquisizione ed edizione di documenti informatici; -responsabili di magazzino; - assistenti amministrativi: personale addetto all’esecuzione di pratiche amministrative sulla
base delle direttive impartite dal segretario amministrativo o dal direttore amministrativo; -applicati di segreteria: personale addetto all’esecuzione di pratiche legate alla gestione
degli studenti e di supporto agli adempimenti didattico-organizzativi; -addetti al telemarketing; -operatori CED; oltre a tutte le mansioni assimilabili alle precedenti, tenuto presente quanto specificato in declaratoria. Titolo di studio minimo richiesto: Licenza di scuola media inferiore.
Livello 6 Sono inquadrati i lavoratori che svolgono mansioni d’ordine che richiedono adeguata autonomia, professionalità e responsabilità anche raggiunte attraverso congrua e comprovata esperienza, quali ad esempio: -responsabile di biblioteca; - responsabile dell’organizzazione e gestione della biblioteca virtuale; -responsabile dell’archivio informatico delle attività didattiche e di ricerca;
-responsabile del telemarketing; -impiegati di concetto con comprovata esperienza professionale specializzati in materie
specifiche; oltre a tutte le mansioni assimilabili alle precedenti, tenuto presente quanto specificato in declaratoria. Titolo di studio minimo richiesto: Diploma di scuola media superiore o specializzazione specifica attestata.
Livello 7 Sono inquadrati i lavoratori che, sulla base di direttive generali, svolgono compiti operativamente autonomi con l’assunzione di definite responsabilità di tipo tecnico-organizzativo derivante da una specializzazione professionale conseguita attraverso l’esperienza pratica, congiunta a conoscenze teoriche comunque acquisite. Fanno parte di questo livello impiegati di concetto capaci di svolgere le attività previste dal Livello 6 con esecuzione e organizzazione autonome del proprio lavoro. Titolo di studio minimo richiesto: Diploma di scuola media superiore o specializzazione specifica attestata.
Livello 8 Sono inquadrati i lavoratori che, sulla base di direttive generali, svolgono compiti di elevata complessità e responsabilità, con le funzioni di organizzazione, programmazione e coordinamento di unità organizzative particolarmente
complesse, con adeguata autonomia di decisione e correlata responsabilità di controllo della correttezza degli atti emessi, quali ad esempio: -coordinatore di biblioteca; -segretario amministrativo; -segretario di dipartimento; -segretario di facoltà. Titolo di studio minimo richiesto: Diploma di laurea.
Art. 10 – Mutamenti di qualifica
Nel caso in cui il personale sia incaricato, per 6 giorni lavorativi consecutivi, di funzioni pertinenti a un livello superiore sarà dovuta la retribuzione corrispondente alle funzioni superiori per l'intera durata del periodo; ciò peraltro non modifica i termini del rapporto di lavoro. Quando il periodo superi i 3 mesi, il dipendente ha diritto, a tutti gli effetti, al superiore livello che le mansioni cui è stato assegnato comportano. Nei passaggi di qualifica il beneficio da attribuire al lavoratore consiste nella differenza tra il livello economico della qualifica di accesso e il livello economico della qualifica di provenienza nelle voci di paga base e contingenza. Ove il mutamento di mansione affidata al dipendente sia stato determinato da sostituzione di personale temporaneamente assente con diritto alla conservazione del posto, non comporterà promozione, anche nel caso di superamento del limite sopra indicato, ma solo differenza di retribuzione.
Art. 11 – Mansioni promiscue
TIPOLOGIE CONTRATTUALI
Art. 12 – Contratto a tempo indeterminato
Il contratto di lavoro subordinato tipico è quello a tempo indeterminato e pieno. Per tale tipologia contrattuale non sono richiesti requisiti in termini di età o particolari condizioni soggettive. Le Parti concordano sulle necessità di interventi finalizzati all’uso di strumenti di flessibilità in entrata e nel corso del rapporto di lavoro. Alla luce di ciò e per dare concreta attuazione agli obiettivi di flessibilità, le Parti, negli articoli che seguono, definiscono le modalità ed i criteri per un miglior utilizzo dei nuovi istituti e di quelli fino ad oggi emanati.
Art. 13 – Contratto a tempo determinato
È consentito il ricorso al contratto a tempo determinato stipulato ai sensi del D.Lgs.
n. 368/01 e nel rispetto delle successive norme contrattuali. Apposizione del termine È consentito l’apposizione del termine a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo, in particolare: a) per l'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno (ad es.
immatricolazioni studenti, ecc.);
b) punte di più intensa attività amministrativa, burocratico-gestionale, tecnica connessa alla sostituzione, alla modifica, all'adempimento del sistema informativo, all'inserimento di nuove procedure informative generali o di settore, ovvero di sistemi diversi di contabilità e di controllo di gestione;
c) per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo; d) per sostituire, anche parzialmente, lavoratori in servizio temporaneamente assenti con diritto alla conservazione del posto.
Nel caso di assunzione a termine per sostituzione è consentito un periodo di affiancamento tra sostituto e lavoratore, sia prima che inizi l’assenza sia successivamente al rientro al fine di consentire un corretto passaggio di consegne.
Limiti quantitativi
La percentuale massima dei contratti a tempo determinato non potrà superare il 50% del personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato. L'apposizione del termine, in tutti i casi, è priva di effetto se non risulta direttamente da atto scritto nel quale devono essere specificate le ragioni che ne richiedono la stipula, la data di presunta scadenza del rapporto e, nei casi di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, il nominativo dei lavoratore assente. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro un massimo di 5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
Divieti della stipula di contratti a termine Non è ammessa l'assunzione di personale a tempo determinato nei seguenti casi: a) per la sostituzione di lavoratori in sciopero; b) per lo svolgimento di mansioni analoghe a quelle a cui erano adibiti lavoratori licenziati
nei 6 mesi precedenti con procedure collettive ai sensi degli artt. 4 e 24 della L. 223/1991.
Proroga del termine La proroga è ammessa, una sola volta, a condizione che sia richiesta per il perdurare delle medesime ragioni e si riferisca alla stesso livello e mansione per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato e comunque la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai 3 anni.
Criteri di computo I lavoratori con contratto a tempo determinato superiore a nove mesi sono computabili ai fini di cui all'art. 35, L 300/1970.
Esclusioni Sono esclusi dal campo di applicazione del presente accordo sui contratti a termine, in quanto già disciplinati da specifiche normative e intese tra le Parti: a) i contratti di inserimento; b) i contratti di apprendistato; c) i contratti di lavoro interinale; d) le attività di stages e tirocinio.
Trattamento economico e normativo Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la 13ª mensilità, il TFR e ogni altro trattamento in atto per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato in proporzione alla durata del contratto (principio di non discriminazione).
Art. 14 – Contratto d’inserimento/reinserimento
Con il contratto d’inserimento si mira a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro Possono essere assunti con contratto d’inserimento, così come previsto dagli artt. 54 e ss. del D.Lgs. 276/2003: a) soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni; b) disoccupati di lunga durata da 29 a 32 anni; c) lavoratori con più di 50 anni e che siano privi o siano in procinto di perdere il posto di
lavoro; d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni; e) donne di qualsiasi età (la città di Benevento è stata riconosciuta destinataria dei requisiti di disoccupazione richiesti dall’art. 54, lettera E, D.Lgs. 276/2003); f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
Progetto individuale d’inserimento Il contratto, da stipulare per iscritto, deve riportare il progetto individuale d’inserimento con la previsione della formazione teorica per non meno di 16 ore durante le quali verranno impartite nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione della struttura. L’inserimento, attraverso uno specifico addestramento, deve mirare a conferire le idonee capacità tecnico-pratiche per lo svolgimento della mansione oggetto del contratto di assunzione, curando l’adeguamento delle capacità pratiche e valorizzando le professionalità eventualmente già acquisite.
Durata Il contratto d’inserimento è un contratto a tempo determinato la cui durata non può essere inferiore a 9 mesi e non superiore a 18 mesi, elevabili a 36 mesi per l’assunzione di persone affette da grave handicap fisico, mentale o psichico. Il contratto d’inserimento, così come previsto dal D.Lgs. 276/2003, potrà essere stipulato una sola volta tra le parti e l’eventuale proroga è ammessa nel limite di durata sopra menzionato. Allo scadere del contratto d’inserimento, la prosecuzione
del rapporto è da intendersi quale trasformazione a tempo indeterminato del contratto di lavoro e il periodo d’inserimento sarà computato nell’anzianità.
Inquadramento previdenziale Ad esclusione dell’assunzione di donne ai sensi della lettera E, art. 54 del D.Lgs. 276/2003, i lavoratori assunti con contratto d’inserimento sono inquadrati nella categoria di due livelli inferiore rispetto a quella spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni analoghe. A decorrere dalla metà del periodo del contratto, l’inquadramento verrà innalzato di un livello. È ammessa la stipula di contratti d’inserimento a tempo parziale.
Art. 15 –Apprendistato L. 25/1955, L. 196/1997
In attesa di una completa attuazione dell’apprendistato così come previsto dagli artt. 47 e ss. D.Lgs. 276/2003, possono essere assunti con contratto di apprendistato, ex L. 25/1955 così come modificato dalla L. 196/1997, i giovani d'età non inferiore ai 16 anni e non superiore a 24, ovvero 26 nei territori di cui agli obiettivi 1 e 2 del Regolamento CEE n. 2081/93; qualora l'apprendista sia portatore di handicap, tali limiti d'età sono elevati di 2 anni.
Qualifiche e mansioni Possono essere assunti giovani con contratto di apprendistato per le seguenti qualifiche e mansioni:
Tutor La funzione di tutor che affiancherà l’apprendista nell’addestramento teorico- pratico interno all’Università potrà essere ricoperta da un lavoratore dipendente in possesso dei requisiti professionali richiesti.
Durata del rapporto di apprendistato Il rapporto di apprendistato ha durata massima di 18, 24, 36 o 48 mesi secondo il livello di inquadramento. Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende-istituzioni sarà computato al fine del completamento del periodo prescritto dal presente accordo, purché l'addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni. A conclusione del periodo di apprendistato, il lavoratore potrà essere assunto a tempo indeterminato e percepirà la retribuzione prevista per il livello d'inquadramento.
Attività formativa L’apprendista ha diritto a ricevere l’addestramento necessario per qualificare la propria professionalità. La formazione dovrà avvenire internamente all’Università attraverso l’affiancamento del tutor designato, ed esternamente attraverso la frequentazione di attività formative organizzate dalla Regione (L. 196/1997). L’apprendista chiamato a seguire i corsi di formazione esterni ha l’obbligo di frequentarli. Eventuali assenze ingiustificate saranno considerate alla stregua di assenze ingiustificate dal luogo di lavoro.
Trattamento economico L'apprendista ha diritto, per l'intera durata dell'apprendistato, compresi i periodi di formazione esterna all'Università, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio e allo stesso trattamento retributivo così parametrato sulla retribuzione di fatto:
Art. 16 – Apprendistato D.Lgs. 276/2003
Gli artt. 47 e ss. del D.Lgs. 276/2003 hanno modificato, innovando, l’istituto contrattuale dell’apprendistato. Le Parti si incontreranno per integrare il presente Contratto con la nuova disciplina non appena verrà definito il quadro normativo a livello regionale. Fino ad allora troverà piena applicazione l’apprendistato così come disciplinato dalla L. 25/1955 modificata dalla L. 196/1997 e dall’art. 14 del presente Contratto.
Art. 17 – Contratto a tempo parziale (Part/Time)
Ai sensi del D.Lgs. n. 61/2000 e successive modificazioni è consentito procedere ad assunzioni a tempo parziale per prestazioni di attività ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente Contratto. La riduzione di orario potrà essere di tipo orizzontale, verticale o misto ed è ammesso per ogni tipologia contrattuale (tempo indeterminato, determinato, contratto d’inserimento e apprendistato). L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, o l’eventuale variazione d’orario per i contratti già in essere, dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati, in aggiunta a quanto normalmente già previsto: -la durata della prestazione ridotta; -l’articolazione dell’orario di lavoro su base settimanale, o nel caso di part/time verticale,
su base multiperiodale; -eventuali clausole di elasticità e/o flessibilità.
Trattamento retributivo Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, fatto salvo il rapporto proporzionale tra orario ridotto e orario intero previsto dal presente Contratto, è identico a quello previsto per il personale dipendente a tempo pieno di pari livello e anzianità, ivi comprese competenze fisse e periodiche.
Lavoro supplementare Per il personale assunto a orario parziale è ammesso, per periodo brevi e per esigenze momentanee e straordinarie, oltre l'orario settimanale concordato, il lavoro supplementare, previo consenso del lavoratore, esclusivamente per il part-time di tipo orizzontale.
Il lavoro supplementare svolto in aggiunta alle ore part/time concordate è ammesso nella misura massima del 15% dell'orario part/time settimanale individuale di riferimento e viene retribuito come ordinario.
Clausole di flessibilità Con accordo sottoscritto al momento della stipula del contratto di lavoro, ovvero in qualsiasi momento successivo, è possibile prevedere clausole di flessibilità attraverso le quali, l’UniFortunato potrà richiedere, con preavviso di almeno 3 giorni, lo svolgimento delle prestazioni lavorative con orari diversi da quelli indicati nel contratto di lavoro a tempo parziale sempre nei limiti dell’orario settimanale concordato. Tale clausola deve risultare da atto scritto.
Clausole di elasticità Con accordo sottoscritto al momento della stipula del contratto di lavoro, ovvero in qualsiasi momento successivo, è possibile prevedere clausole di elasticità che permettano la variazione temporale della prestazione lavorativa. Tale clausola deve risultare da atto scritto.
Art. 18 – Tirocini formativi e Stages
Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, è possibile organizzare iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico L'attività di tirocinio non comporta per il tirocinante ai fini del presente contratto alcun riconoscimento normativo e/o economico, ma, solo la valutazione per la quale il tirocinio stesso è istituito. Non è consentito adibire il tirocinante ad attività lavorativa con responsabilità diretta.
ASSUNZIONE IN SERVIZIO
Art. 19 – Documenti utili all’assunzione
All'atto dell'assunzione il lavoratore produrrà i seguenti documenti: a) carta di identità o documento equipollente; b) codice fiscale; c) certificato di disoccupazione rilasciato dal competente Centro per l’Impiego; d) dichiarazione destinazione trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e) documentazione richiesta dalle leggi vigenti per gli assegni familiari; f) richiesta di applicazione delle detrazioni fiscali.
Art. 20 – Assunzione in servizio
L'assunzione del personale viene formalizzata mediante sottoscrizione del contratto di lavoro individuale, redatto in duplice copia, una per il lavoratore, l'altra per l'istituto. Il contratto di lavoro individuale dovrà specificare che il rapporto di lavoro è disciplinato dalle norme del presente contratto e deve contenere:
1. (elementi comuni a tutte le tipologie contrattuali)
a) tipologia del rapporto di lavoro (artt. da 11 a 17 del presente Contratto); b) data inizio del rapporto di lavoro; c) livello di inquadramento; d) mansioni da svolgere; e) durata del periodo di prova;
2. (elementi specifici)
a) tempo determinato:
i. ragioni legittimanti
ii. durata
iii. scadenza del contratto
iv. eventuale nome del dipendente sostituito b) contratto d’inserimento:
i. progetto individuale d’inserimento
ii. orario di lavoro c) contratto di apprendistato (L. 25/1955):
i. nominativo del tutor ii. breve descrizione dell’attività formativa
iii. durata e scadenza del contratto d) contratto a orario parziale:
i. orario e distribuzione
ii. distribuzione
iii. clausole di flessibilità
iv. clausole di elasticità
Art. 21 – Periodo di prova
L’assunzione del personale avviene con un periodo di prova, da indicare nel contratto di assunzione, che non potrà superare i seguenti limiti:
Durante il periodo di prova le parti avranno tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente CCNL compresi TFR, 13ª mensilità e ferie. Durante questo periodo la risoluzione del rapporto potrà avvenire in qualsiasi momento per decisione di ciascuna delle due parti. Il decorso del periodo di prova è sospeso nell’ipotesi di assenza per malattia o infortunio. Trascorso positivamente il periodo di prova senza che sia intervenuta da una delle due parti disdetta del rapporto di lavoro, il dipendente s'intenderà confermato in servizio e il periodo di prova gli sarà computato ad ogni effetto.
SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 22 – Orario di lavoro
L’orario normale di lavoro è fissato in 38 ore settimanali ed è normalmente articolato su 5 giorni settimanali. La striscia oraria lavorativa sarà determinata a seconda delle effettive esigenze della struttura. Per favorire particolari esigenze di natura privata, previa autorizzazione, si potrà consentire di anticipare o posticipare fino a 30 minuti l’orario di entrata con conseguente anticipo o posticipo dell’orario di uscita. Per ritardi non giustificati si procederà alla relativa trattenuta sulla retribuzione fatto salvo il conseguente provvedimento disciplinare. Le ore lavorate in eccesso potranno essere recuperate attraverso la concessione di altrettante ore di permesso a titolo di compensazione. Tale compensazione potrà essere effettuata nei mesi successivi e comunque non oltre i 12 mesi.
Art. 23 – Lavoro straordinario
-esigenze di contabilità; -inventari; -servizi di immatricolazioni.
I lavoratori sono tenuti, salvo comprovati motivi di impedimento, al lavoro straordinario, quando richiesto, nei limiti stabiliti dal presente Contratto. Non sarà riconosciuto e retribuito il lavoro straordinario che non sia stato espressamente autorizzato.
Art. 24 – Riposo settimanale
Tutto il personale godrà di 24 ore di riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, salvo esigenze di servizio, nel qual caso il riposo sarà fruito in altro giorno.
Art. 25 - Festività
Sono considerati giorni festivi: -le domeniche; -gli eventuali giorni di riposo compensativo di cui all’art. 23; -Capodanno – 1° gennaio; -Epifania – 6 gennaio; - Lunedì di Pasqua; -Festa della liberazione – 25 aprile; -Festa dei lavoratori – 1° maggio; -Festa della Repubblica – 2 giugno; -Assunzione della Beata Xxxxxxx Xxxxx – 15 agosto; -X. Xxxxxxxxxx – patrono di Benevento – 24 agosto; -Tutti i Santi – 1° novembre; -Immacolata Concezione – 8 dicembre; -X. Xxxxxx – 25 dicembre; -S. Stefano – 26 dicembre.
Qualora le festività indicate coincidano con la domenica, oltre alla normale retribuzione mensile, sarà riconosciuta una ulteriore giornata retribuita. Le ore di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi indicati dovranno essere compensate come lavoro straordinario festivo nella misura e con le modalità previste dall’art. 42 di questo stesso Contratto. Alle festività indicate si aggiunge quella del 4 novembre per la quale sarà corrisposto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione.
Art. 26 – Festività soppresse
I dipendenti hanno diritto a 4 giorni di permesso retribuito in relazione alla soppressione delle
festività nazionali soppresse:
-S. Xxxxxxxx – 19 marzo;
-Ascensione – 25 maggio;
-Corpus Domini – 15 giugno;
-SS. Apostoli Xxxxxx e Paolo – 29 giugno.
Art. 27 – Permessi retribuiti
Ai dipendenti sono concessi 24 ore di permessi retribuiti per esigenze personali da consumare entro l’anno solare. Tali permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell'attività produttiva.
Art. 28 – Permessi particolari
Al verificarsi di particolari eventi, ai lavoratori interessati saranno concessi i seguenti
permessi retribuiti:
-nascita di un figlio – 3 giorni;
-congedo matrimoniale – 15 giorni di calendario;
-eventi luttuosi di parenti entro il 3° grado o affini entro il 2° grado - 3 giorni;
-donazione sangue – 1 giorno;
-donazione midollo osseo – le giornate di degenza necessarie al prelievo di sangue
midollare, eseguito in regime di ospedalizzazione, e per quelle successive alla donazione, per il completo ripristino del suo stato fisico;
- diritto allo studio – 1 giorno per ogni esame sostenuto più i 2 giorni precedenti;
I lavoratori che richiedono tali permessi dovranno attestarne il diritto producendo, entro i 7 giorni successivi, idonea documentazione, in assenza della quale sarà detratta dalla retribuzione del mese un importo pari alle giornate di assenza. Potranno, inoltre, essere accordati ai lavoratori che ne faranno richiesta per giustificati motivi, permessi non retribuiti.
Art. 29 – Aspettativa e permessi per cariche pubbliche elettive e sindacali
I lavoratori che sono eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee regionali, ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato; la medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali. Durante l'aspettativa continua a decorrere l'anzianità ai soli fini giuridici.
Art. 30 – Ferie
Tutti i dipendenti, compresi quelli assunti con contratto ad orario ridotto, hanno diritto ad un periodo annuale di ferie con corresponsione della normale retribuzione, pari a 4 settimane lavorative per ciascun anno solare. Il periodo annuale di ferie matura mensilmente di una quota pari a 1/12 computando come mese intero un periodo pari o superiore a 15 giorni. In caso di licenziamento o dimissioni, il lavoratore ha diritto ad un’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute proporzionata ai dodicesimi del periodo di servizio prestato nell’anno. Il periodo di ferie viene normalmente usufruito, con un sistema di turnazione che ne assicuri il godimento da parte di tutti i lavoratori, durante il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto; per eventuali richieste di godimento in periodi diversi si terrà conto delle esigenze organizzative dell’UniFortunato. Le ferie sono irrinunciabili, pertanto le giornate maturate e non godute nell’anno dovranno essere usufruite entro il mese di marzo dell’anno successivo. Il decorso delle ferie si sospende nel solo caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di eventi di malattia.
Art. 31 – Aspettativa non retribuita
In presenza di gravi e comprovati motivi di natura personale e/o familiare, potrà essere concesso al lavoratore un periodo di aspettativa non retribuita, continuativa e non ripetibile, con diritto alla conservazione del posto, di durata non inferiore a un mese e non superiore a sei mesi. In tal caso, l’UniFortunato potrà procedere alla sostituzione del lavoratore in aspettativa con assunzione a tempo determinato. Resta esclusa per tale periodo la maturazione della retribuzione, di tutti gli istituti contrattuali e di legge ivi compresa l'anzianità di servizio.
Art. 32 – Malattia
Conservazione del posto – periodo di comporto Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 6 mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano le assenze di malattia
verificatesi nel corso dell’anno solare. Superato il periodo di conservazione del posto, ovvero il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’UniFortunato ha facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro corrispondendo al dipendente l’indennità sostitutiva del preavviso. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo di cui al successivo articolo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso I periodi di assenza per malattia non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Comunicazioni Salvo il caso di giustificato e comprovato, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della propria malattia, ovvero continuazione di questa. In caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste dagli artt. 51 del presente Contratto. Il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del medico curante ovvero, laddove siano esperiti i controlli sanitari previsti, alla data indicata dal certificato del medico di controllo; in caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il rapporto di lavoro si intenderà risolto di pieno diritto con la corresponsione dell’indennità sostituiva di preavviso.
Controlli medico-fiscali Ai sensi dell'art. 5 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, l’UniFortunato ha diritto di far effettuare il controllo delle assenze per infermità di malattia attraverso i servizi ispettivi degli Istituti competenti. Il dipendente assente per malattia è tenuto a rendersi reperibile all’indirizzo del domicilio comunicato per tutto il periodo dell’evento per consentire il controllo medico dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
Trattamento economico Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di
paga: -100% della retribuzione per i primi 3 giorni; -integrazione dell’indennità INPS al 100% della retribuzione dal 4° al 180° giorno.
Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nell’anno solare in corso. Il trattamento a carico del datore di lavoro non è dovuto se l'I.N.P.S. non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità.
Art. 33 – Infortunio
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Il lavoratore in infortunio ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione; ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa.
Trattamento economico Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:
-100% della retribuzione per l’intera giornata in cui si è verificato l’infortunio; - 100% della retribuzione dal 2° al 4° giorno; -integrazione dell’indennità INAIL al 100% della retribuzione dal 5° in poi.
Art. 34 – Maternità
A tutti i dipendenti si applicano le disposizioni legislative ed economiche in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità previste dal D.Lgs. 151/2001 e a cui si fa espressamente riferimento per quanto non previsto nel presente Contratto e stabilito nel presente articolo.
Flessibilità del congedo Ferma restando la durata complessiva di 5 mesi dell'astensione obbligatoria, le lavoratrici hanno facoltà di astenersi il mese precedente la data presunta del parto e i 4 mesi successivi a condizione che il medico specialista del SSN attesti che ciò non arrechi alcun danno alla gestante e al nascituro.
Congedo parentale Nei primi 8 anni di vita del bambino ciascun genitore, anche contemporaneamente, può usufruire dell'astensione facoltativa dal lavoro per un periodo, anche frazionato, con le seguenti modalità:
-la madre lavoratrice, per un periodo non superiore a 6 mesi; -il padre lavoratore per un periodo non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 quando esercita il diritto per un periodo non inferiore a 3 mesi; -qualora vi sia un solo genitore, per un periodo non superiore a 10 mesi.
Il diritto di astenersi dal lavoro è riconosciuto anche se l'altro genitore non ne ha diritto. La somma dei periodi fruibili dai due genitori non può superare complessivamente i 10 mesi, elevabili a 11 quando il padre beneficia di 7 mesi di astensione. Durante il periodo di astensione facoltativa il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto a percepire, un'indennità pari al 30% della retribuzione media globale giornaliera. Per la fruizione di tale diritto, il lavoratore deve presentare apposita richiesta secondo le disposizioni INPS vigenti. Il beneficio spetta:
-fino al compimento dei 3 anni di vita del bambino e per un periodo complessivo tra i genitori di 6 mesi, senza condizioni di reddito; -fino agli 8 anni se il reddito del singolo genitore interessato, sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria.
La richiesta di astensione deve essere comunicata all’UniFortunato con un preavviso non inferiore ai 15 giorni di calendario.
Riposi giornalieri I riposi durante il 1° anno di vita del bambino consistono in 2 riposi orari retribuiti della durata di 1 ora ciascuno. Il riposo si riduce a uno se l'orario giornaliero è inferiore a 6 ore. Le ore di permesso sono considerate lavorative a tutti gli effetti. I riposi giornalieri spettano al padre lavoratore nei casi in cui la madre lavoratrice non se ne avvalga o la madre non sia lavoratrice.
Art. 35 – Malattia del figlio
La lavoratrice madre e/o il lavoratore padre possono fruire di assenze dal lavoro per malattie del bambino durante i primi 3 anni di vita dello stesso, previa presentazione del relativo certificato medico. Il relativo periodo di assenza è solo computato nell'anzianità di servizio. Durante la malattia del figlio in età compresa tra i 3 e gli 8 anni, entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto ad astenersi dal lavoro nel limite di 5 giorni lavorativi per ogni anno per ciascun genitore. Se il genitore
richiedente ha un reddito individuale, nell'anno in cui esercita il diritto, inferiore a 2 volte e mezzo il trattamento pensionistico, fissato annualmente dall'INPS, i permessi per malattia del figlio saranno retribuiti nella misura del 30% della retribuzione.
TRATTAMENTO RETRIBUTIVO
Art. 36 – Retribuzione mensile
La retribuzione mensile lorda è composta dai seguenti elementi: -paga base; -scatti d’anzianità; -eventuale assegno ad personam (di natura assorbibile e non); - eventuali indennità di funzione; -eventuali indennità aggiuntive individualmente riconosciute.
Art. 37 – Paga Base
Ai lavoratori dipendenti, a seconda del livello di assunzione, sarà riconosciuta la seguente paga base:
Art. 38 – Scatti d’anzianità
Ai lavoratori dipendenti, a seconda del livello di assunzione, saranno riconosciuti fino a un massimo di 5 scatti triennali calcolati nella seguente misura:
Art. 39 – Retribuzione di fatto
La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui al precedente art. 35, nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum. Nel caso di personale assunto con contratto a tempo parziale la retribuzione sarà proporzionale alle ore settimanali lavorate.
Art. 40 – 13^ Mensilità
A tutto il personale dipendente viene corrisposta, entro il 16 dicembre, una 13^ mensilità pari alla retribuzione in atto a dicembre. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno vanno corrisposti tanti 12simi dell'ultima mensilità percepita pari ai mesi di servizio prestati. Nel caso di variazione dell'orario di lavoro in più o in meno nel corso dell'anno solare, la 13^ sarà ottenuta moltiplicando la media ponderale delle ore di lavoro ordinario medie mensili per la retribuzione oraria in atto a dicembre o al momento della cessazione del rapporto. Le frazioni di mese vengono prese in considerazione solo se superiori a 15 giorni e in tal caso equiparate a 1 mese intero.
Art. 41 – Quota giornaliera ed oraria della retribuzione
I parametri di divisione della retribuzione mensile sui quali calcolare i vari istituti retributivi sono:
Art. 42 – Maggiorazioni
Ai lavoratori che svolgeranno attività lavorativa in orari festivi, notturni (dalle 22.00 alle 06.00) o di straordinario, saranno riconosciute le seguenti maggiorazioni:
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 43 – Cause di cessazione del rapporto di lavoro
La cessazione del rapporto di lavoro, superato il periodo di prova, ha luogo: -per dimissioni; -per licenziamento per giustificato motivo soggettivo; -per licenziamento per giustificato motivo oggettivo; -per licenziamento per giusta causa; -per compimento dell’età pensionabile.
Art. 44 - Preavviso
Superato il periodo di prova e salvo i casi di licenziamento per giusta causa, le parti non possono recedere dal rapporto di lavoro senza preavviso. Il preavviso non può essere dato al lavoratore assente per malattia, ne può coincidere con il periodo di ferie. I termini di preavviso sono stabiliti come segue:
Il periodo di preavviso decorre dal 1°, ovvero dal 16 di ogni mese. Il licenziamento, a pena di nullità, o le dimissioni devono essere comunicati per iscritto. La parte che recede dal rapporto di lavoro senza l'osservanza dei suddetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione globale lorda in godimento che sarebbe spettata per il periodo del mancato preavviso. È facoltà di chi riceve il recesso risolvere il rapporto di lavoro, sia all’inizio che durante il periodo di preavviso con il consenso dell’altra parte.
Art. 45 – Risoluzione per sopravvenuta inidoneità permanente
Il rapporto di lavoro può essere risolto per sopravvenuta inidoneità permanente che impedisca il pieno svolgimento dell'attività stabilita contrattualmente.
Art. 46 – Licenziamento
La comunicazione del licenziamento deve essere effettuata per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, contenente l'indicazione dei motivi. A titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di licenziamento:
-il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio anche fra dipendenti, che comporti nocumento o turbativa al normale esercizio dell'attività;
-l'insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso;
-l'irregolare dolosa rilevazione delle presenze al lavoro;
-l'appropriazione nel luogo di lavoro di beni dell’Università o di terzi;
-il danneggiamento volontario di beni dell'Università o di terzi;
-l'esecuzione, senza permesso, di lavoro nell'Università per conto proprio o di terzi;
-svolgimento di attività non autorizzate presso altre strutture.
Art. 47 – Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.)
-i rimborsi spese;
-le somme concesse occasionalmente a titolo di una tantum gratificazioni straordinarie
non contrattuali e simili;
-i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo;
-l'indennità sostitutiva del preavviso;
-l'indennità sostitutiva di ferie e permessi;
-le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo;
-le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore.
Il trattamento di fine rapporto viene annualmente accantonato e rivalutato ai sensi dell’art. 2120, co. 4, c.c.
Art. 48 – Anticipazioni
I lavoratori con anzianità di servizio di almeno 8 anni e che abbiano optato per il mantenimento di quanto maturato a titolo di T.F.R. nella disponibilità dell’UniFortunato (art. 8, co. 7 lett. a) del D.Lgs. 252/205), possono chiedere un’anticipazione di quanto accantonato nel fondo di trattamento di fine rapporto in misura non superiore al 70%. Tale anticipazione dovrà essere motivata per il ricorrere di uno dei seguenti casi:
-per spese sanitarie per interventi straordinari; -per l’acquisto della prima casa per il lavoratore o per i figli; -per spese da sostenere durante i congedi di maternità; -per la formazione.
l’anticipazione può essere richiesta dal dipendente solo una volta durante tutto il rapporto di lavoro e viene detratta a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto.
Art. 49 – Previdenza complementare
Tutti i lavoratori, ad esclusione di quelli con contratto a termine di durata inferiore a 3 mesi, entro 6 mesi dall’assunzione possono decidere di destinare quanto matura a titolo di trattamento di fine rapporto alla previdenza complementare.
Adesione – modalità esplicita (art. 8, co. 7, lett. a), D.Lgs. 252/2005)
a) L’adesione dovrà essere esplicita attraverso la presentazione, entro 6 mesi dall’assunzione, della prevista modulistica messa a disposizione dall’UniFortunato con l’indicazione del fondo di destinazione. L’UniFortunato, non avendo costituito un c.d. fondo chiuso, lascia ad ogni singolo dipendente che vorrà conferire il proprio trattamento di fine rapporto, la scelta del fondo presso il quale destinarlo. L’adesione è libera e per legge irrevocabile e, in base a quanto stabilito dal fondo scelto dal dipendente, l’UniFortunato provvederà a versare interamente quanto periodicamente maturato a titolo di T.F.R. L’UniFortunato, con il versamento del T.F.R. maturando presso il fondo di previdenza complementare segnalato in fase di scelta, esaurisce ogni responsabilità ed obbligazione nei confronti dei dipendenti che hanno optato per tale regime.
b) I lavoratori che non vorranno aderire ai fondi di previdenza complementare lasciando immutato il T.F.R. maturando, sempre nel termine dei 6 mesi dalla data di assunzione, dovranno comunicarlo attraverso la sottoscrizione della predetta modulistica. In tale circostanza, il T.F.R. mantiene inalterata la propria caratteristica di retribuzione differita consentendo al lavoratore di riceverlo alla cessazione del rapporto di lavoro, salvo richiederne un’anticipazione con le regole previste dal precedente art. 48.
Adesione – modalità tacita (art. 8, co. 7, lett. b), D.Lgs. 252/2005) c) Nel caso in cui il dipendente non comunichi alcuna adesione, non avendo l’UniFortunato aderito, ovvero costituito alcun fondo collettivo, il T.F.R. maturando sarà conferito alla forma pensionistica complementare istituita presso l’INPS.
NORME DISCIPLINARI
Art. 50 – Doveri del lavoratore
I dipendenti hanno l'obbligo di osservare i doveri propri del rapporto di lavoro subordinato.
In particolare, è fatto obbligo a tutti i lavoratori di: -collaborare con diligenza rispettando le norme del presente Contratto; -osservare l'orario di servizio; - mantenere il segreto d'ufficio; -esplicare le proprie mansioni in conformità del livello e della qualifica conferita; -attenersi alle disposizioni impartite inerenti all’espletamento delle proprie funzioni; -vigilare sul corretto espletamento dell’attività del personale addetto, ove si abbia tale
responsabilità; -non svolgere in orari di lavoro attività estranee al servizio; - non trarre in alcun modo illecito beneficio dallo svolgimento della propria attività; -non utilizzare beni e strumenti affidati per finalità diverse da quelle istituzionali; -non accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con
l’attività lavorativa; -osservare quanto stabilito in tema di sicurezza e ambienti di lavoro; -usare e conservare con cura strumenti e materiali affidatigli; - segnalare le assenze per malattia prima dell'inizio del servizio e giustificarle entro il 2°
giorno, salvo il caso di comprovato impedimento; -nei periodi di assenza per malattia o infortunio non assumere comportamenti che possano ritardare o compromettere il recupero psico-fisico; -mantenere nei rapporti interpersonali una condotta improntata a principi di correttezza
e lealtà, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona; - nei rapporti con l’utente, fornire le informazioni strettamente di propria competenza; -comunicare tempestivamente qualsiasi variazione del domicilio o della residenza.
Art. 51 - Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni alle norme del Contratto possono essere punite, a seconda della gravità dei fatti,
con i seguenti provvedimenti disciplinari:
-richiamo verbale;
-richiamo scritto;
-multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione base da versare secondo legge;
-sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 6 giorni di effettivo lavoro;
-licenziamento con preavviso; - licenziamento senza preavviso.
Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al dipendente e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione degli addebiti sarà fatta mediante comunicazione scritta nella quale verrà indicato il termine entro cui il dipendente dovrà far pervenire le proprie giustificazioni. Tale termine non potrà essere inferiore a 5 giorni. Il dipendente potrà farsi assistere dalla O.S. cui conferisce mandato. Il provvedimento disciplinare dovrà essere comunicato con lettera raccomandata entro 20 giorni dal termine assegnato al dipendente per presentare le sue giustificazioni. Tale comunicazione dovrà specificare i motivi del provvedimento. Trascorso l'anzidetto periodo, senza che sia stato adottato alcun provvedimento, le giustificazioni presentate dal dipendente s'intendono accolte. I provvedimenti disciplinari, comminati senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sono inefficaci. Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione.
Art. 52 - Rinvio alle leggi
Per quanto non previsto dal presente Contratto si fa esplicito riferimento alle norme contenute
nelle seguenti leggi:
-Costituzione;
-Codice civile;
-Codice di procedura civile;
-L. n. 300/1970 - Statuto dei Lavoratori;
-L. n. 604/1966; L. 108/1990 – Cessazioni rapporti di lavoro/Licenziamenti individuali;
-D.Lgs. 626/1994; D.Lgs. 494/1996 e successive modifiche ed integrazioni - Sicurezza sui luoghi di lavoro;
-L. 196/1997 – Legge Treu;
-D.Lgs. 151/2001 – Tutela della maternità e paternità;
-D.Lgs. 66/2003 – Orario di lavoro;
-D.Lgs. 276/2003 – Legge Biagi;
-D.Lgs. 252/2005 - Disciplina delle forme pensionistiche complementari.
Art. 53 - Allegati
I seguenti documenti allegati al presente Contratto accompagneranno, facendone parte
integrante, i contratti individuali di lavoro:
-codice disciplinare interno (allegato n.1);
-informativa per il trattamento dei dati del personale (allegato n.2)
-codice di utilizzo dei strumenti informatici (allegato n.3).
Allegato n. 1
CODICE DISCIPLINARE INTERNO
tratto dal CCNL
Art. 54 – Doveri del lavoratore
I dipendenti hanno l'obbligo di osservare i doveri propri del rapporto di lavoro subordinato.
In particolare, è fatto obbligo a tutti i lavoratori di: -collaborare con diligenza rispettando le norme del presente Contratto; -osservare l'orario di servizio; -mantenere il segreto d'ufficio; -esplicare le proprie mansioni in conformità del livello e della qualifica conferita; -attenersi alle disposizioni impartite inerenti all’espletamento delle proprie funzioni; -vigilare sul corretto espletamento dell’attività del personale addetto, ove si abbia tale responsabilità; -non svolgere in orari di lavoro attività estranee al servizio; -non trarre in alcun modo illecito beneficio dallo svolgimento della propria attività; -non utilizzare beni e strumenti affidati per finalità diverse da quelle istituzionali; -non accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con l’attività lavorativa; -osservare quanto stabilito in tema di sicurezza e ambienti di lavoro; -usare e conservare con cura strumenti e materiali affidatigli; - segnalare le assenze per malattia prima dell'inizio del servizio e giustificarle entro il 2° giorno, salvo il caso di comprovato impedimento; -nei periodi di assenza per malattia o infortunio non assumere
comportamenti che possano ritardare o compromettere il recupero psico-fisico; -mantenere nei rapporti interpersonali una condotta improntata a principi di correttezza e lealtà,
astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona; -nei rapporti con l’utente, fornire le informazioni strettamente di propria competenza; -comunicare tempestivamente qualsiasi variazione del domicilio o della residenza.
Art. 55 - Provvedimenti disciplinari
massimo di 6 giorni di effettivo lavoro; -licenziamento con preavviso; -licenziamento senza preavviso.
Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al dipendente e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione degli addebiti sarà fatta mediante comunicazione scritta nella quale verrà indicato il termine entro cui il dipendente dovrà far pervenire le proprie giustificazioni. Tale termine non potrà essere inferiore a 5 giorni. Il dipendente potrà farsi assistere dalla O.S. cui conferisce mandato. Il provvedimento disciplinare dovrà essere comunicato con lettera raccomandata entro 20 giorni dal termine assegnato al dipendente per presentare le sue giustificazioni. Tale comunicazione dovrà specificare i motivi del provvedimento. Trascorso l'anzidetto periodo, senza che sia stato adottato alcun provvedimento, le giustificazioni presentate dal dipendente s'intendono accolte. I provvedimenti disciplinari, comminati senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sono inefficaci. Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione
Allegato n. 2
Informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 per il trattamento dei dati del personale dipendente
Xxxxxxx Xxxxxxx/a, desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone fisiche e giuridiche in relazione al trattamento dei relativi dati personali. Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali che La riguardano sarà effettuato da questa Università secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, La informiamo che:
1 Il titolare del trattamento è il Direttore Amministrativo - xxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx.
2 I dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell’Università nonché quelle amministrative ad esse strumentali, incluse le finalità di instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro.
3 I dati potranno essere trattati anche con strumenti elettronici ed informatici e saranno memorizzati su supporti informatici, su supporti cartacei e su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003.
4 Il conferimento dei dati che Le vengono richiesti è obbligatorio ed è esplicitamente consentito dalla normativa di cui al precedente punto 1; l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta il mancato perfezionamento o mantenimento del rapporto di lavoro.
5 Gli eventuali dati personali “sensibili” o “giudiziari” da Lei forniti all’Università non saranno oggetto di diffusione; potranno tuttavia essere comunicati ad altri soggetti pubblici se ed in quanto ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria
o giudiziaria e per la gestione dei rapporto di lavoro. Le ricordiamo che per “dati sensibili” si intendono i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale; i dati giudiziari sono quelli idonei a rivelare procedimenti e provvedimenti di natura giudiziaria.
6. Al titolare del trattamento o al responsabile Lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i Suoi diritti, così come previsto dall’articolo 7 del D.Lgs. 196/20031.
………………………………………………………. Il sottoscritto/a, dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi degli artt. 11 e 13 del D.Lgs. 196/03, unitamente a copia dell'art. 7 del medesimo provvedimento legislativo, ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge con particolare riguardo a quelli cosiddetti sensibili nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa.
1
Art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Allegato n. 3
CODICE DI L’UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI
1) Il Personal Computer affidato è uno strumento di lavoro e ognuno è responsabile delle dotazioni informatiche ricevute in dotazione.
2) Non è consentilo all'utente modificare le caratteristiche hardware e software impostate sul proprio PC, salvo previa autorizzazione esplicita da parte del responsabile sistemista.
3) Le informazioni archiviate informaticamente devono essere esclusivamente quelle previste dalla legge o necessario all'attività lavorativa.
4) L'accesso alla rete dell’Università e a quella Internet avviene esclusivamente tramite password personale: l'utente è tenuto a conservare nella massima segretezza la parola di accesso alla rete ed ai sistemi e a scollegarsi da essi in caso di allontanamento temporaneo.
5) Non è consentita l'installazione di programmi diversi da quelli autorizzati dal Sistema Informativo dell’Università.
6) Non è consentila la riproduzione o la duplicatone di programmi informatici ai sensi dalle legge n. 128 del 21.05.2004.
7) È in ogni caso vietato il download di file che non siano strettamente inerenti alle esigenze lavorativa o la connessione condivisa con altri utenti, così come La partecipazione a community virtuali (forum di discussioni, chat ecc.).
8) È assolutamente proibita la navigazione in Internet per motivi diversi da quelli strettamente legali all'attività lavorativa stessa.
9) L'accesso ai siti WEB è ammesso esclusivamente solo nell'ambito di quelli specificati nell'ambito del Menù Preferiti.
10) L'accesso ai predetti siti Internet potrà avvenire anche per ragioni non legate all'attività lavorativa, purché al di fuori dell'orario di lavoro.
11) L'utilizzo della posta elettronica per corrispondenza personale è ammessa entro ragionevoli limiti di tempo e solo in casi strettamente necessari.
12) Tate accesso per ragioni personali potrà avvenire esclusivamente nella casella personale contrassegnala da x.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx.
13) Non è in ogni caso consentito l'accesso ad Internet e alla posta elettronica da parte di quei lavoratori non autorizzati all'utilizzo di tali strumenti informatici.
14) L'Università si riserva la facoltà di effettuare controlli per verificare l'integrità del sistema informatico e par l'ordinaria manutenzione dello stesso, riservandosi, in tale sede di accertare e segnalare tempestivamente eventuali abusi commessi dal lavoratore.
15) L'effettuazione di tali controlli, che non hanno lo scopo di monitorare l'attività del lavoratore, ma bensì di verificare la sicurezza del sistema e per manutenzione, avverranno nel pieno rispetto della privacy dello stesso e delle regole sul corretto trattamento dei dati personali che dovessero essere gestiti dall’Università.
16) Di tali controlli indiretti e del relativo trattamento dati verrà data informativa al lavoratore in e l'eventuale conservazione di dati avverrà per il tempo strettamente limitato al perseguimento di finalità organizzative, produttive e di sicurezza.
17) Ogni utente deve tenere comportamenti tali da ridurre il rischio di attacco al sistema informatico dell’Università mediante virus o mediante ogni altro software aggressivo, nonché di spam: pertanto è obbligatorio controllare la presenza e il regolare funzionamento del software antivirus e sospendere l'attività nel caso di segnalazione di virus, segnalandolo ai responsabile del reparto o dell'ufficio; ogni anomalia deve essere segnalata tempestivamente.
18) il mancato rispetto o la violazione delle regole contenute nei presente regolamento è persegui bile con provvedimenti disciplinari previste dal Codice disciplinare nonché con le azioni civili e penali previste dalle leggi vigenti.