COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI
COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI ACCIDENTALI AI VEICOLI
Lotto n°3 CIG: 88654039FC
DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si intende per:
Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dalla assicurazione, e l’Amministrazione contraente.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Attività dell’Amministrazione: L’esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti, statuti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa né eccettuata e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l’utilizzo di proprie strutture.
Atto di terrorismo: l’uso di violenza minacciato o applicato, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o etnici, esercitato da una persona o un gruppo di persone che agisce per conto proprio, su incarico o di intesa con un’organizzazione o organizzazioni, un governo o governi con l’intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire l’opinione pubblica o parte di essa.
Broker: il Broker vigente Xxxxxx Italia SpA.
Comunicazioni: le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificate raccomandata a mano, telex, telegramma, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile.
Contraente / Amministrazione / Ente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula l’assicurazione, nonché l’Ente contraente assicurato dalla polizza.
Franchigia: la parte di danno espressa in cifra fissa che per ciascun sinistro viene dedotta dall’indennizzo e resta a carico del Contraente o dell’Assicurato.
Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dall’indennizzo e resta a carico del Contraente o dell’Assicurato.;
Società/Impresa: L’Impresa di Assicurazioni che garantisce il rischio e le eventuali Imprese Coassicuratrici o Mandanti nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto, oppure qualora trattasi di sindacato o sindacati dei Lloyd’s, l’Assicuratore o gli Assicuratori.
Polizza: il documento che prova e regolamenta la assicurazione; Sinistro: l’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione; Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;
Valore commerciale: il valore attribuito al veicolo in base all’anno della sua 1’ immatricolazione dalle quotazioni “Eurotax” colore giallo (o altra pubblicazione di analoga diffusione e uso) dell’ultima edizione antecedente il momento del sinistro, sommato al valore che avevano a tale momento le parti accessorie in dotazione;
Danno totale: il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore al 70% del valore commerciale del veicolo; se inferiore, il danno è parziale;
Degrado: il deprezzamento dovuto all’età e allo stato di conservazione del veicolo;
Parti accessorie: l’installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optionals, e quindi anche gli allestimenti speciali e le attrezzature e strumentazioni fisse;
Optionals: l’installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
Eventi socio-politici e atti vandalici: i tumulti popolari, gli scioperi, le sommosse, gli atti di sabotaggio, terrorismo, vandalismo, compresi atti o disposizioni di Autorità per contrastare tali eventi;
Eventi naturali: le trombe d’aria, gli uragani, le alluvioni, le inondazioni, il vento in genere, le mareggiate, i fulmini, gli smottamenti di terreno, la caduta di neve o ghiaccio, la grandine, le valanghe, le slavine, gli eventi sismici, nonché i danni da crolli o da cose trasportate o cadute in conseguenza di tali eventi.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1: Durata del contratto
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 30.12.2021, e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2026, con scadenze annuali intermedie al 31 dicembre di ciascun anno, e con espressa esclusione del tacito rinnovo.
Inoltre, alla cessazione del contratto o al recesso anticipato da qualunque causa determinato, è prevista una facoltà di proroga tecnica dell’assicurazione che la Società è tenuta a concedere al Contraente alle medesime condizioni normative ed economiche vigenti, per un periodo non superiore ad ulteriori 6 (sei) mesi, a fronte di specifica richiesta del Contraente da comunicare alla Società non oltre i 15 giorni antecedenti la cessazione del contratto.
Per tale periodo di proroga all’Impresa spetterà un importo di premio per ogni giorno di copertura che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza.
È facoltà di ciascuna delle parti recedere dal contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione a mezzo raccomandata inviata dall’una all’altra parte almeno 180 (centoottanta) giorni prima di tale scadenza; resta inteso che in caso di recesso esercitato da ciascuna delle parti, contraente e società, ai sensi del presente comma, il Contraente potrà richiedere la proroga dell’assicurazione ai sensi del comma precedente per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi.
Art. 2: Gestione del contratto
La gestione e assistenza nell’esecuzione del contratto è affidata al Broker di assicurazione indicato.
Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l’Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione, così come definita, riguardante il presente contratto avverrà per il tramite del Broker indicato
Pertanto, tutti i rapporti inerenti il contratto, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker e la Società riconosce che il pagamento dei premi effettuato a favore del broker si intende come effettuato direttamente alla Società stessa ed è da considerarsi liberatorio per l’Amministrazione.
La Società riconosce inoltre al Broker un periodo di differimento per la corresponsione effettiva dei premi di sua competenza entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento del premio o della rata di premio per la Amministrazione.
Al Broker verranno retrocesse dall’Impresa o dall’Agenzia mandataria dell’Impresa, provvigioni pari al 6% dei premi imponibili complessivamente pagati, atti di variazione e regolazioni premio comprese.
Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede
In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si conviene che la mancata o inesatta comunicazione da parte del Contraente o dell’assicurato di circostanze che influiscono o avrebbero potuto influire sulla valutazione del rischio da parte della Società, non comporta la decadenza del diritto all'indennizzo, sempreché la Contraente non abbia agito con dolo.
In tal caso la Società rinuncia ad esercitare le azioni di annullamento e di recesso dal contratto ed ha la facoltà di richiedere la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il Contraente ha la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di sovrappremio proposta dandone
comunicazione alla Società entro 30 giorni. In caso di mancata accettazione ovvero nel caso in cui tale termine sia decorso infruttuosamente, la Società potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall’articolo - Recesso dal contratto.
Art. 4: Aggravamento del rischio
Il Contraente è tenuto a dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio (art. 1898 Cod. Civ.). Tuttavia, l’omissione o l’inesatta dichiarazione da parte del Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come l’aggravamento del rischio conseguente a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.
Resta inteso che la Società ha la facoltà di richiedere, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, la differenza di premio corrispondente al maggior rischio con effetto dalla data nella quale la conoscenza di tali circostanze è stata acquisita dalla Società; il Contraente ha la facoltà di accettare o meno la richiesta di sovrappremio proposta dalla società, la quale potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall’articolo - Recesso dal contratto.
Art. 5: Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 60 giorni dalla comunicazione.
Art. 6: Cessazione del rischio
Nel caso di cessazione del rischio durante il periodo assicurativo, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società la cessazione medesima; se il rischio cessa nel corso dell’annualità assicurativa, parzialmente o totalmente, la Società rimborserà l’eventuale rateo di premio pagato e non goduto (al netto delle imposte) al Contraente dalla data della predetta comunicazione di cessazione; viceversa, qualora il premio non fosse stato ancora pagato, il Contraente corrisponderà quanto eventualmente tenuto a pagare alla Società sino alla data di cessazione, ratei e regolazioni comprese.
Art. 7: Riferimento alle norme di legge - Foro competente
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato. Per le controversie riguardanti l’applicazione del contratto, è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o sede del Contraente.
Art. 8: Pagamento del premio - Termini di rispetto
In deroga al disposto dell’art. 1901 Codice Civile, l’Amministrazione pagherà alla Società, anche per il tramite del broker, i premi o e rate di premio spettantele entro i 90 giorni successivi all'effetto dell’assicurazione, nonché suoi rinnovi, proroghe.
Nel caso di variazioni contrattuali o regolazioni onerose, il termine di cui al paragrafo che precede decorre dalla data di ricevimento della variazione o della regolazione premio da parte del Contraente.
Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell’ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali convenute.
Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la Società stessa da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi di legge, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 3 del Decreto sopra citato.
Inoltre, il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agenzia delle Entrate Riscossione costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa
Art. 9: Facoltà di recesso
La Società ha facoltà di recedere dal contratto nei casi preisti agli articoli - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - e - Aggravamento del rischio.
Inoltre, dopo ogni sinistro e sino al sessantesimo (60°) giorno successivo alla sua definizione, è facoltà delle parti – contraente e società - recedere dall’assicurazione mediante comunicazione all’altra parte con lettera raccomandata A.R.
In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 120 giorni dalla data di notifica del recesso.
La Società rimborserà al Contraente entro 30 giorni dall’effetto del recesso, il rateo di premio pagato e non goduto, escluse le imposte, dalla data di cessazione dell’assicurazione.
Qualora nel periodo intercorrente tra la formalizzazione del recesso mediante raccomandata, e il termine di cessazione dell’assicurazione ricada una scadenza di pagamento del premio, alla Società spetterà il rateo di premio intercorrente tra la data della scadenza del premio e il termine dell’assicurazione.
Resta inteso che, in caso di recesso anticipato dal contratto, i limiti aggregati annui delle franchigie (se previsti) andranno ridotti in proporzione al periodo di anticipata risoluzione della garanzia di polizza.
Art. 10: Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato e/o al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 11: Coesistenza di altre assicurazioni
L’Amministrazione e gli assicurati sono esonerati dall’obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In caso di sinistro indennizzabile ai sensi del presente contratto, la Società provvederà a risarcire l’Assicurato di quanto stabilito in base alle condizioni contrattuali, a prescindere dall'esistenza o dall’operatività di altre assicurazioni; la Società che ha pagato il danno rinuncia inoltre alla facoltà di regresso contro altri assicuratori, per la ripartizione proporzionale delle indennità liquidate, in deroga all’art. 1910 C.C.
Art. 12: Rinuncia alla rivalsa
Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da comportamenti colposi dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1900 Codice Civile. La Società rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell’art. 1916 Codice Civile nei confronti del Contraente e dell’Assicurato, e salvo il caso in cui il danno sia ascrivibile a dolo o colpa grave giudizialmente accertata dalla Corte dei Conti con sentenza passata in giudicato.
Art. 13: Validità territoriale
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, dei Paesi CEE e/o per i quali è previsto il rilascio della Carta Verde.
Art. 14: Assicurazione per conto di chi spetta
L’assicurazione è prestata in nome proprio e nell’interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall’Assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dal Contraente.
Art. 15: Informativa sui sinistri
La Società:
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati
si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purchè editabile, il dettaglio dei sinistri,
aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
xxxxxxxx denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento,
nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:
a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva;
b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento;
c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento;
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.
La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
• la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa;
• rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie
a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate
Art. 16: Riparto di coassicurazione e delega
(operante se del caso)
L’assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel “Riparto” che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate. Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici elencate nel “Riparto”. Ciascuna Società è tenuta alle prestazioni previste dal contratto in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.
In caso di sinistro la Società Delegataria gestirà e definirà la liquidazione dei danni e le Società Coassicuratrici si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Delegataria. Le Compagnie
coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria e del Contraente. Ogni comunicazione data o ricevuta dalla Delegataria si intende data o ricevuta nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. I premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che li rimetterà unicamente alla Compagnia Delegataria per conto di tutte le Coassicuratrici. Con la firma della presente polizza o dell’offerta economica in sede di gara, le Coassicuratrici danno mandato alla Società Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta dalla società Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.
⇒ Compagnia … Quota … % - Delegataria
⇒ Compagnia … Quota … %
⇒ Compagnia … Quota … %
Art. 17: Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 18: Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, c. 8 della Legge.
Art. 19: Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente) o alla coassicurazione (se esistente).
Art. 20: Clausole vessatorie
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla
associazione temporanea di imprese (se esistente) o alla coassicurazione (se esistente).
Art. 21: Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause):
La Società non è tenuta a fornire la copertura assicurativa prevista dal presente contratto, o a riconoscerne i benefici conseguenti o a pagare alcuna pretesa, risarcimento o indennizzo nella misura in cui la prestazione derivante dal contratto o il pagamento di tale pretesa, risarcimento o indennizzo, possa esporre la Società a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione imposta da risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero a sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari previste da provvedimenti della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.
CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ASSICURAZIONE
Art. 22: Beni e rischio assicurati
I beni assicurati sono i veicoli a motore che non siano di proprietà dell’Amministrazione contraente, o alla stessa in uso o locazione, utilizzati da:
dipendenti, direttori e dirigenti dell’Amministrazione di ogni livello, nonché tutti coloro i quali risultino comunque autorizzati dal Contraente, in occasione di missioni e/o per adempimento di servizio per conto e/o su incarico dell’Amministrazione stessa, compresi gli spostamenti compiuti in occasione di mansioni lavorative effettuate in stato di "Reperibilità" professionale, dal luogo ove l’assicurato si trovava al momento della chiamata, e per qualsiasi luogo in cui l’Assicurato si rechi in virtù delle predette mansioni e della professione e svolta, e ritorno.
Art. 23: Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi e nei limiti previsti dal contratto, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi, in conseguenza e/o occasione di :
a) Incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili o loro parti o cose da essi trasportati o corpi volanti, azione del fulmine (anche senza successivo incendio);
b) Furto totale o parziale, consumati o tentati, del veicolo assicurato, di suoi componenti o accessori, o di oggetti non assicurati posti al suo interno; sono altresì assicurati i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina, nonché quelli derivanti dalla circolazione stradale conseguente ai detti eventi. Sono inclusi in garanzia i danni prodotti al veicolo assicurato conseguenti o determinati da rapina od estorsione del veicolo o del conducente del veicolo o dei trasportati.
c) ribaltamento, uscita di strada, collisione con altri veicoli, persone e/o animali, urto con ostacoli fissi e non di qualsiasi genere verificatisi durante la circolazione sia su area pubblica che su area privata, nonché qualsiasi altra causa fortuita e violenta derivante dalla circolazione stradale, nessuna esclusa né eccettuata.
d) Eventi sociopolitici, atti vandalici e dolosi, tumulti popolari, scioperi, sommosse, serrate, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio;
e) Eventi naturali, ovvero trombe d’aria, tempeste, cicloni, tifoni, uragani, grandine, inondazioni, alluvioni, mareggiate, maremoti, valanghe, eruzioni vulcaniche, esplosioni naturali, frane, smottamenti e slavine, terremoti, caduta di neve;
f) traino attivo e/o passivo, nonché la manovra a spinta o a mano purché conseguenti ad operazioni necessarie a liberare la sede stradale o trasportare il veicolo al luogo di ricovero o riparazione
g) eventi diversi quali rottura o crollo di ponti, sprofondamento di strade, crolli di edifici, gallerie e manufatti in genere.
L’assicurazione comprende le conseguenze di imprudenze e negligenze del conducente e/o degli occupanti il veicolo, e vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e dei Paesi della U.E. per i quali è previsto il rilascio della Carta Verde.
L’assicurazione comprende i danni subiti da impianti, dispositivi vari ed eventuali, attrezzature e allestimenti inerenti all’uso per il quale i veicoli assicurati sono destinati, purché ai medesimi
incorporati e validamente fissati, verificatisi in seguito e/o congiuntamente a un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Art. 24: Estensioni di garanzia
Sono inoltre comprese, fino alla concorrenza della somma indicata per ciascuna garanzia, le spese sostenute dall’assicurato per:
a. il traino o recupero del veicolo impossibilitato a procedere a seguito di un guasto del veicolo di natura elettrica, elettronica, meccanica o di altra natura, batteria scarica, esaurimento carburante, rottura o foratura penumatici, rottura parabrezza o comunque di un sinistro assicurato dal presente contratto; Le prestazioni si possono attivare anche prendendo contatto con la Centrale Operativa, che si farà carico della richiesta e coordinerà o erogherà direttamente la prestazione richiesta.
La Centrale Operativa, nel caso in cui il veicolo non sia in grado di circolare autonomamente, invia un mezzo di soccorso per il traino sino all’officina Autorizzata della casa costruttrice o in alternativa presso l’officina meccanica generica più vicina al luogo del sinistro. Nel caso in cui il punto di assistenza sia chiuso (ore notturne o festivi) il veicolo sarà trainato fino ad un luogo di custodia e sarà consegnato al punto di assistenza successivamente alla riapertura, tenendo a proprio carico il costo fino ad un importo massimo di € 500,00 per evento. L’eventuale eccedenza di costo resta a carico dell’Assicurato. Se, a seguito di un sinistro, il veicolo assicurato fuoriesce dalla sede stradale danneggiandosi in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa procurerà direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo nell’ambito della sede stradale. La Compagnia terrà a proprio carico le relative spese fino a un massimo di 500,00 € per sinistro. L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato
b. le spese sostenute per sostituire o riparare cristalli dei veicoli assicurati a seguito di rottura dei medesimi, comunque verificatasi e da qualsiasi causa determinati; la garanzia è prestata sino alla concorrenza dell’importo di euro 1.000,00 per sinistro.
c. La Società mette a disposizione un network di carrozzerie convenzionate e qualora per la riparazione del mezzo vengano utilizzate le predette carrozzerie/riparatori convenzionati, la Società verserà direttamente al riparatore l’intero importo delle riparazioni. Resteranno a carico dell’Contraente/Assicurato eventuali riparazioni non conseguenti ai rischi indennizzabili con la presente polizza
d. si intendono assicurati i danni subiti dai beni trasportati sul veicolo assicurato, esclusivamente se verificatisi congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza, e con la espressa esclusione di oggetti preziosi, gioielli, pellicce, denaro e titoli di credito in genere; la presente estensione di garanzia è prestata sino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro.
e. le spese sostenute per il ripristino degli airbag a seguito di cause accidentali oppure per incidente da circolazione; la garanzia è prestata sino alla concorrenza dell’importo di euro 1.000,00 per sinistro.
Art. 25: Ricorso terzi da incendio
La Società assicura inoltre, e fino alla concorrenza di euro 500.000,00 per sinistro e per anno, la responsabilità civile per danni materiali e diretti provocati a cose di terzi dall'incendio (combustione con sviluppo di fiamma), dall'esplosione o dallo scoppio, del serbatoio, dell'impianto di alimentazione o di altre parti del veicolo assicurato, quando lo stesso non è in circolazione ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005.
Art. 26: Somma assicurata e forma dell’assicurazione
L’Assicurazione è prestata nella forma a "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO" in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.
In nessun caso la Società pagherà somme superiori ad €uro 25.000,00 (euro venticinquemila) per ciascun veicolo interessato dal sinistro.
Fermo l’anzidetto limite, in ogni caso l’entità dell'indennizzo non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
CONDIZIONI OPERATIVE DELL’ASSICURAZIONE
Art. 27: Esclusioni
L’assicurazione non è operante:
◊ se il veicolo è guidato da persone non munite di regolare patente, ovvero mancanti dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
◊ se il conducente si trova in stato di ubriachezza, o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti;
salvo che le suddette circostanze si verifichino a seguito di sottrazione del veicolo.
Sono inoltre esclusi dall’assicurazione i danni:
◊ cagionati da oggetti, materiali od animali trasportati
◊ conseguenti allo stato di grave incuria del veicolo
◊ provocati od agevolati dolosamente dal Contraente e/o dall’Assicurato;
◊ verificatisi in occasione di atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni, se il sinistro è in rapporto con tali eventi
◊ verificatisi in occasione di esplosioni, di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, od in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, non riconducibili a scopi connessi alle attività
dell’Amministrazione.
Art. 28: Denuncia dei sinistri – Impegni della Società
Il conducente del veicolo che ha subito il danno risarcibile a termini del presente contratto dovrà farne denuncia all’Amministrazione, che provvederà al suo inoltro alla Società, per il tramite del broker, entro trenta giorni lavorativi dall’evento o da quando l’Ufficio Assicurazione dell’Amministrazione ne è venuto a conoscenza.
La denuncia inoltrata dall’Amministrazione conterrà una esauriente descrizione del fatto nonché l’indicazione del luogo, data e ora in cui è accaduto, degli eventuali testimoni e Pubblici Ufficiali intervenuti, nonché di ogni altro elemento utile a consentire una ricostruzione più ampia del sinistro. In caso di un sinistro assicurato dal presente contratto, che impegni garanzie che contemplino atti dolosi di terzi, ancorché ignoti, sarà cura ed obbligo dell’Assicurato fornire copia della denuncia presentata all’Autorità’ Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.
Art. 29: Determinazione dell’ammontare del danno – Altre assicurazioni
L’ammontare del danno sarà determinato come segue:
a) in caso di danno parziale, il risarcimento sarà pari alle spese effettivamente sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte, senza tener conto del degrado d’uso, e nel limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro,
b) in caso di danno totale, il risarcimento sarà pari al valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero. Verrà in ogni caso rimborsato il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione.
Dall’indennizzo verrà dedotto quanto eventualmente spettante agli aventi diritto in virtù dell’obbligo al risarcimento da parte di terzi, ovvero dei loro assicuratori, in dipendenza della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale (RCA); la presente assicurazione opererà in questi casi per quanto, tutto o in parte non verrà riconosciuto dall’assicurazione RCA dei civilmente responsabili.
Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’IVA, ove per l’Assicurato rappresenti un costo.
Sono escluse in ogni caso dall’indennizzo, le spese per le modifiche, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.
Art. 32: Franchigie e scoperti
Le garanzie tutte di cui all’Articolo – Oggetto dell’assicurazione - di polizza, vengono prestate con l’applicazione di una franchigia di € 200,00 per sinistro a carico del contraente.
In caso di danno, ed esclusivamente qualora l’assicurazione preveda l’applicazione di una franchigia o di uno scoperto, la Società provvederà a liquidare all’assicurato l’intero importo del danno ed a richiedere con cadenza semestrale gli importi delle franchigie previste al Contraente.
Il pagamento delle franchigie sarà effettuato dal Contraente nei termini previsti dall’articolo – Pagamento del premio - del presente contratto.
Art. 33 Procedure per la valutazione del danno - Controversie
La determinazione della natura del danno e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all’evento sono effettuate dalla Società e dall’assicurato.
Qualora l’assicurato non intenda accettare la proposta di indennizzo, la valutazione delle conseguenze attribuibili potrà essere, su domanda dell’Amministrazione Contraente, deferita ad un collegio di tre periti nominati uno dalla Società assicuratrice, uno dall’assicurato ed il terzo d’accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede L’Amministrazione.
I periti, tenendo presente le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione del perito dissenziente.
Art. 34: Modalità per la liquidazione dell’indennizzo
La Società, ricevuta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento delle indennità entro 30 giorni dal ricevimento di tali documenti.
Poiché l’Amministrazione stipula il presente contratto anche in adempimento alla normativa vigente al riguardo, la Società corrisponderà l’indennizzo dovuto direttamente all’avente diritto.
Art. 35: Costituzione del premio e regolazione annuale – Buona fede
Il premio viene computato moltiplicando il premio unitario convenuto per il numero dei chilometri complessivamente percorsi annualmente dai veicoli assicurati.
Esso risulta costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti al perfezionamento del contratto, e da regolazioni annuali (attive o passive) calcolate sulla base dei dati consuntivi.
L’Amministrazione fornirà quindi alla Società entro i 120 giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, ai fini della regolazione del premio dell’annualità precedente, il numero complessivo dei chilometri percorsi riferito a tale periodo.
Trascorso senza esito il termine sopra indicato, la Società è tenuta a inviare una comunicazione scritta di sollecito; trascorsi senza esito anche i 30 giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione, l’assicurazione resta sospesa e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di avvenuta comunicazione scritta di tali dati.
L’Amministrazione è esonerata dalla preventiva denuncia delle generalità degli assicurati e dei dati identificativi dei veicoli, per i quali si farà riferimento ai documenti ufficiali in possesso della stessa.
Si conviene che, ove L’Amministrazione abbia in buona fede omesso di fornire o fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l’eventuale quota di premio non percepita.
CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA
SCHEDA ATTUATIVA N°1)
Contraente/Assicurato: Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena
Contraente | Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena |
Indirizzo | Xxx xxx Xxxxx, 00 00000 Xxxxxx |
C.F./P.I. | 02241740360 |
Totale kilometri annui percorsi | Premio unitario a chilometro (imposte comprese) | Totale premio annuo anticipato (imposte comprese) | ||
1 | Dal personale autorizzato | 53.000 | …………….. | |
Totale premio annuo di polizza |
SCHEDA ATTUATIVA N°2)
Contraente/Assicurato: Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma
Contraente | Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma |
Indirizzo | Xxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxxx |
C.F./P.I. | 01874240342 |
Totale kilometri annui percorsi | Premio unitario a chilometro (imposte comprese) | Totale premio annuo anticipato (imposte comprese) | ||
1 | Dal personale autorizzato | 14.500 | …………….. | |
Totale premio annuo di polizza |
SCHEDA ATTUATIVA N°3)
Contraente/Assicurato: Azienda USL di Modena
Contraente | Azienda USL di Modena |
Indirizzo | Xxx Xxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxxxx |
C.F./P.I. | 02241850367 |
Specifiche della scheda attuativa della Azienda USL di Modena
Ad integrazione e modifica dell’art.22 - Beni e rischio assicurati - si conviene che l’assicurazione è estesa al personale, e comunque a tutti coloro siano autorizzati, della società Ospedale di Sassuolo spa, controllata dalla contrente, a servirsi di un veicolo in occasione di missioni e/o per adempimenti di servizio, ferme le restanti condizioni di cui al presente contratto.
Ai fini del calcolo del premio vengono di seguito riportati i giusti parametri riferiti al rischio descritto.
Totale kilometri annui percorsi | Premio unitario a chilometro (imposte comprese) | Totale premio annuo anticipato (imposte comprese) | ||
1 | Dal personale autorizzato dell’Azienda USL | 1.500.000 | …………….. | |
2. | Dal personale autorizzato della Ospedale di Sassuolo spa | 40.000 | …………….. | |
Totale premio annuo di polizza |
SCHEDA ATTUATIVA N°4)
Contraente/Assicurato: Azienda USL di Parma
Contraente | Azienda USL di Parma |
Indirizzo | Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx 0/x 00000 Xxxxx |
C.F./P.I. | 01874230343 |
Totale kilometri annui percorsi | Premio unitario a chilometro (imposte comprese) | Totale premio annuo anticipato (imposte comprese) | ||
1 | Dal personale autorizzato | 1.360.000 | …………….. | |
Totale premio annuo di polizza |
SCHEDA ATTUATIVA N°5)
Contraente/Assicurato: Azienda USL di Piacenza
Contraente | Azienda USL di Piacenza |
Indirizzo | Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, 00 00000 Xxxxxxxx |
C.F./P.I. | 91002500337 |
Totale kilometri annui percorsi | Premio unitario a chilometro (imposte comprese) | Totale premio annuo anticipato (imposte comprese) | ||
1 | Dal personale autorizzato | 582.000 | …………….. | |
Totale premio annuo di polizza |
SCHEDA ATTUATIVA N°6)
Contraente/Assicurato: Azienda USL di Reggio Xxxxxx
Contraente | Azienda USL di Reggio Xxxxxx |
Indirizzo | Xxx Xxxxxxxx, 0 00000 Xxxxxx Xxxxxx |
C.F./P.I. | 01598570354 |
Totale kilometri annui percorsi | Premio unitario a chilometro (imposte comprese) | Totale premio annuo anticipato (imposte comprese) | ||
1 | Dal personale autorizzato | 1.509.000 | …………….. | |
Totale premio annuo di polizza |