REGOLAMENTO COMUNALE
COMUNE DI ANCONA |
Direzione Politiche Sociali, Sanità,Politiche per la casa, Coordinamento ATS 11 |
U. O. Politiche per la casa
REGOLAMENTO COMUNALE
per le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica
approvato con Atto Consiliare n. 19 del 14/02/2022
Art. 1 | (Ambito di applicazione del regolamento) | pag. | 2 |
Art. 2 | (Nozione di alloggio di e.r.p.- sovvenzionata – definizione) | pag. | 2 |
Art. 3 | (Nozione di nucleo familiare ) | pag. | 2 |
Art. 4 | (Nozione di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare) | pag. | 2 |
Art. 5 | (Nozione di alloggio improprio ed antigienico - procurato) | pag. | 3 |
Art. 5 bis | (Requisiti per beneficiare dell'aumento del 30% del punteggio del reddito) | pag. | 3 |
Art. 5 ter | (Nozione di provvedimento esecutivo di xxxxxxxx non intimato per inadempienza contrattuale fatti salvi i casi di morosità incolpevole) | pag. | 4 |
Art. 6 | (Modalità per l'assegnazione) | pag. | 4 |
Art. 7 | (Requisiti per l’accesso all’Edilizia Residenziale Pubblica) | pag. | 4 |
Art. 8 | (Presentazione delle domande) | pag. | 6 |
Art. 9 | (Subentro nella domanda) | pag. | 6 |
Art. 10 | (Istruttoria delle domande) | pag. | 7 |
Art. 11 | (Commissione per la formazione delle graduatorie) | pag. | 8 |
Art.12 | (Punteggi) | pag. | 8 |
Art. 13 | (Requisiti soggettivi e condizioni soggettive e oggettive di punteggio) | pag. | 11 |
Art. 14 | (Priorità) | pag. | 11 |
Art. 15 | (Procedimento per la formazione della graduatoria ) | pag. | 12 |
Art. 16 | (Aggiornamenti della graduatoria) | pag. | 12 |
Art. 17 | (Verifica dei requisiti e dei punteggi prima dell'assegnazione) | pag. | 13 |
Art. 18 | (Scelta dell'alloggio e assegnazione ) | pag. | 14 |
Art. 19 | (Rinuncia all'assegnazione) | pag. | 15 |
Art. 20 | (Riserve di alloggi – Graduatorie speciali) | pag. | 15 |
Art. 21 | (Concertazione e partecipazione delle parti sociali) | pag. | 16 |
Art. 22 | (Trattamento dati) | pag. | 17 |
Art. 23 | (Disposizioni finali e di rinvio) | pag. | 17 |
Art. 24 | (Norme Transitorie) | pag. | 17 |
Art. 1
(Ambito di applicazione del regolamento)
Il presente regolamento comunale redatto ai sensi della L.R. 16/12/2005 n. 36 e ss.mm.ii disciplina le modalità di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sovvenzionata nel Comune di Ancona.
Art. 2
(Nozione di alloggio di e.r.p.- sovvenzionata – definizione)
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1° lett. a) della L.R. 36/2005 e ss.mm.ii. per edilizia sovvenzionata si intendono gli alloggi di proprietà dello Stato, dei Comuni e degli ERAP, recuperati, acquistati o realizzati, in tutto o in parte, con fondi statali o regionali per le finalità proprie del settore, ad eccezione di quelli destinati alla locazione ai sensi dell’art. 11 della L.R. 36/2005 e ss.mm.ii, o realizzati ai sensi dell’art. 8 della legge 17/02/1992 n. 179 (Norme per l’edilizia residenziale pubblica).
2. Sono quindi esclusi dall'applicazione del presente Regolamento gli alloggi recuperati, acquistati o realizzati con fondi propri del bilancio comunale che possono essere destinati a situazioni di emergenza sociale.
Art. 3
(Nozione di nucleo familiare )
1. Per nucleo familiare, si intende quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, salva l’ipotesi in cui un componente, ad esclusione del coniuge non legalmente separato, intenda costituire un nucleo familiare autonomo. Non fanno invece parte del nucleo familiare le persone conviventi per motivi di lavoro. La convivenza è attestata dalla certificazione anagrafica che dimostra la sussistenza di tale stato di fatto da almeno due anni antecedenti la scadenza dei singoli Bandi pubblici per l’assegnazione di alloggi ERP. Tale limite temporale non è richiesto in caso di incremento naturale della famiglia ovvero derivante da adozione e tutela.
Per la definizione del nucleo familiare ai fini ISEE valgono le disposizioni di cui alla normativa vigente.
2. Il ricongiungimento familiare di parenti in linea retta o collaterale o affini, di qualunque grado, derivante da trasferimento di residenza da altri Comuni italiani o da altri Stati Comunitari ed extracomunitari, non costituisce incremento naturale ai fini dell’attribuzione del punteggio fermo restando l’applicazione delle disposizioni stabilite dalla normativa statale vigente in materia di ISEE.
3. Ogni richiedente deve presentare un'unica domanda.
Art. 4
(Nozione di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare)
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. 36/2005 e ss.mm.ii si considera abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare quella con superficie calpestabile non inferiore a:
a) mq 30 per un nucleo familiare composto da una persona;
b) mq 45 per un nucleo familiare composto da due persone;
c) mq 54 per un nucleo familiare composto da tre persone;
d) mq 63 per un nucleo familiare composto da quattro persone;
e) mq 80 per un nucleo familiare composto da cinque persone;
f) mq 90 per un nucleo familiare composto da sei o più persone.
2. Per l'attribuzione del punteggio di cui al comma precedente, si fa riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare richiedente l'alloggio come da art. 3 del presente regolamento.
3. La condizione di inadeguatezza autocertificata e non documentata dal richiedente, verrà verificata dai tecnici dell'Ufficio preposto al momento dell'assegnazione. Il mancato riscontro di quanto dichiarato comporterà la perdita del relativo punteggio con conseguente aggiornamento della posizione in graduatoria.
Art. 5
(Nozione di alloggio improprio ed antigienico - procurato)
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2 ter della L.R. 36/05 e ss.mm.ii. per alloggio improprio si intende l’unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche di fatto incompatibili con l’utilizzo ad abitazione o priva di almeno tre degli impianti igienici di cui all’art. 7, ultimo co. del D.M. 5 luglio 1975. Rientrano comunque in detta categoria le baracche, le stalle, le grotte, le caverne, i sotterranei, le soffitte, i bassi, i garages, le cantine e gli alloggi per i quali ricorrono tutte le fattispecie previste per alloggio antigienico.
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 2 quater, della L.R. 36/05 e ss.mm.ii. per alloggio antigienico si intende l’abitazione per la quale ricorra almeno una delle seguenti fattispecie:
- altezza media interna utile di tutti i locali inferiore a metri 2,50, ridotta a metri 2,20 per i vani accessori;
- presenza di stanza da bagno carente di almeno due degli impianti di cui all’art. 7, ultimo co. del
D.M. 5 luglio 1975.
3) Per alloggio procurato si intende:
- alloggio di proprietà o messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale, assegnato attraverso l'applicazione del Regolamento comunale per l'erogazione dei servizi socio- assistenziali;
- sistemazione in locali procurati a titolo precario da organi preposti all’assistenza pubblica (rientrano in questa categoria anche le strutture, i centri di accoglienza autorizzati e le coabitazioni). Tale condizione va attestata da parte degli uffici pubblici competenti.
Art. 5 bis
(Requisiti per beneficiare dell'aumento del 30% del punteggio del reddito)
Il richiedente, dovrà dimostrare:
- di essere titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato e stipulato ai sensi di Legge ed in regola con le registrazioni annuali di alloggio adibito ad abitazione principale di proprietà sia pubblica sia privata (sono esclusi gli immobili appartenenti alla categoria A1, A8 e A9), ad eccezione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata (popolare), comunque soggetti alla generale disciplina degli alloggi di e. r. p. (L. R. 36/2005 e ss.mm.ii.);
- l'incidenza del canone di locazione annuo/valore ISEE non inferiore al 30%;
- di essere in regola con il pagamento del canone di locazione producendo la documentazione attestante tale regolarità riferita ai 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.
Art. 5 ter
(Nozione di provvedimento esecutivo di xxxxxxxx non intimato per inadempienza contrattuale fatti salvi i casi di morosità incolpevole)
Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.M. 30 marzo 2016 “Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124”, per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.
In tal caso il richiedente, titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alla categoria A1, A8 e A9) destinatario della intimazione di sfratto per morosità incolpevole come sopra definita, dovrà dimostrare che alla data di presentazione della domanda risieda nell'alloggio oggetto della procedura di sfratto di cui sopra da almeno un anno e che alla data dell'insorgere della morosità si siano verificate le condizioni di perdita o consistente riduzione della capacità reddituale dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad una delle seguenti cause che abbiano riguardato il richiedente o un altro componente del nucleo stesso:
- perdita di lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria e straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo stesso o la necessità dell'impegno di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche o assistenziali.
Art. 6
(Modalità per l'assegnazione)
1. Per assegnare gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sovvenzionata si procede ai sensi e per gli effetti dell'art. 20-quinquies, comma 1 lett. b) della L.R. 36/2005 e ss.mm.ii. mediante la formazione di una graduatoria aperta da aggiornarsi con cadenza annuale, sempre previa pubblicazione di Avviso, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 16 del presente Regolamento.
2. L'Avviso pubblico deve indicare:
a) i requisiti soggettivi di partecipazione;
b) il termine perentorio per la presentazione delle domande e le relative modalità di compilazione;
c) le procedure di formazione ed il relativo termine di validità della graduatoria;
d) il riferimento alla normativa regionale in materia di E.R.P. sovvenzionata, per la determinazione del canone locativo;
e) l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa in materia di riservatezza.
Art. 7
(Requisiti per l’accesso all’Edilizia Residenziale Pubblica)
1. Per conseguire l’assegnazione di un alloggio di E.R.P. sovvenzionata sono richiesti i seguenti requisiti:
a) essere cittadini italiani o altra condizione equiparata o cittadini di un Paese appartenente
all’Unione Europea ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono all'Unione europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale nel rispetto degli ulteriori requisiti che dovessero essere richiesti dalla normativa nazionale e regionale nonché in materia di immigrazione.
Singoli permessi di soggiorno, ciascuno di validità temporale minore, sono riconosciuti validi purché siano continuativi e assommino, calcolati insieme, ad un periodo di due anni;
a.bis) avere la residenza o prestare attività lavorativa nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi, salvo diverse disposizioni legislative in merito eventualmente intervenute;
b) avere residenza o prestare attività lavorativa nel Comune di Ancona;
c) non essere titolari di una quota superiore al venticinque per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili.
Nell’ipotesi in cui più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare siano titolari di una quota di tali diritti su una medesima abitazione, si procede alla somma delle suddette quote possedute da ciascun componente.
Ai fini del possesso di tale requisito, non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione coniugale che, a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all’ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purché alla data della presentazione della domanda sia trascorso almeno un anno dall’adozione del provvedimento giudiziario di assegnazione della casa coniugale.
Non si considera altresì il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione che sia venuto meno per effetto di sentenza dichiarativa di fallimento.
I criteri per l'individuazione delle modalità di attestazione di tale requisito sono definiti dalla Giunta Regionale con l'atto previsto dal comma 2 dell'art. 20 quinquies L.R. 16/2021.
Nel caso in cui il richiedente risulti comproprietario di alloggio, la superficie da considerare ai fine dell'adeguatezza è quella relativa alla sua quota parte di proprietà;
d) avere un reddito, riferito all’intero nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE, non superiore al limite determinato dalla Giunta Regionale. Tale limite è aggiornato, entro il 31 marzo di ciascun anno, sulla base della variazione assoluta dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell’anno precedente.
Ai fini della verifica di tale requisito, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo n. 251/2007, devono, altresì, presentare, ai sensi del combinato disposto del comma 4 dell’articolo 3 del D.P.R. 445/2000 e dell’articolo 2 del D.P.R. 394/1999, la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o nel caso in cui le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l’impossibilità di acquisire tale documentazione nel Paese di origine o di provenienza.
In caso di dichiarazione ISEE con redditi pari a zero, per l’attribuzione del punteggio di cui al n.1, lett. a) dell’allegato A della L.R. 22/2006 e xx.xx. ii., l’interessato dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare, che verrà valutata dalla Commissione preposta;
e) non avere avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, salvo che l’alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver
dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno.
e bis) non aver riportato negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni.
1 bis) Il requisito di cui alla lettera e bis) del comma 1, non si applica nell’ ipotesi di intervenuta riabilitazione di cui agli articoli 178 e 179 del Codice penale. Possono altresì beneficiare degli alloggi di edilizia sovvenzionata i soggetti che abbiano provveduto all’integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito, entrambi derivanti dai reati di cui alla medesima lettera.
1 ter) I soggetti iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), istituita con la legge 470/1988, possono presentare domanda di assegnazione di un alloggio di ERP sovvenzionata presso il Comune nel quale sono iscritti. In tale ipotesi non si applicano i requisiti di cui alle lettere a bis) e
b) del comma 1.
2. I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lett. c) ed e) del precedente comma, anche da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione.
Art. 8
(Presentazione delle domande)
1. La domanda di assegnazione deve essere presentata entro i termini stabiliti nell'avviso pubblico, utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune. Tali modelli assumono forma e contenuto di dichiarazioni sostitutive di notorietà per favorire il ricorso all’autocertificazione dei cittadini ove ciò sia consentito dalle vigenti normative.
2. La domanda in regola con la normativa sull'imposta di bollo, può essere consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Ancona che ne rilascia l'attestazione di ricevuta, a mezzo di posta elettronica certificata o spedita con lettera raccomandata A.R. In tale caso, per la verifica del termine di presentazione farà fede il timbro postale di spedizione. L'Amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali.
3. La mancata sottoscrizione della domanda, la mancata presentazione di copia del documento di identità in corso di validità, ovvero la mancata presentazione del permesso/carta di soggiorno da parte dei cittadini di paesi che non aderiscono all'Unione Europea, potranno essere sanate, mediante il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio purché il richiedente da un lato sia in effettivo possesso, alla data di presentazione della domanda, della documentazione richiesta per l'ammissione e dall'altro ottemperi alla richiesta di integrazione avanzata dall'Amministrazione Comunale entro il termine fissato di 10 giorni, pena l'esclusione della domanda.
4. L'Ente comunale può avvalersi della collaborazione delle Organizzazioni Sindacali del settore abitativo operanti nel territorio per assicurare il migliore andamento del procedimento nell'interesse degli aspiranti assegnatari.
Art. 9
(Subentro nella domanda)
1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario, subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare così come definito dall'art. 2 comma 1, lett. c) della L.R. 36/2005 e ss.mm.ii. nel seguente ordine:
a) coniuge o componente dell'unione civile o convivente nella coppia di fatto di cui alla Legge n. 76/2016 o persone conviventi more uxorio da almeno due anni alla data di scadenza del
Bando/Avviso;
b) figli;
c) ascendenti;
d) discendenti;
e) collaterali;
f) affini.
Il Comune, avuta notizia del decesso, invita tali soggetti a confermare la domanda presentata.
2. In caso di separazione, il coniuge diverso dal firmatario può subentrare nella domanda nei seguenti casi:
a) previo accordo tra i coniugi medesimi da documentarsi debitamente;
b) se stabilito dal giudice in sede di separazione.
Art. 10
(Istruttoria delle domande)
1. L'istruttoria, volta alla formazione della graduatoria di assegnazione, è effettuata dall'Ufficio preposto. Con essa si verificano le condizioni di ammissibilità delle domande e si attribuiscono i punteggi richiesti dal partecipante sulla base dei documenti prodotti.
2. Il concorrente, utilizzando esclusivamente il modello predisposto e distribuito dal Comune, dovrà dichiarare nei modi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. barrando le relative caselle, che sussistono a suo favore e/o dei componenti il nucleo familiare, i requisiti di accesso di cui all'art. 7 del presente Regolamento.
Qualora le domande siano mancanti in tutto o in parte delle dichiarazioni richieste potranno essere sanate, mediante il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio purché il richiedente da un lato sia in effettivo possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti richiesti per l'ammissione e dall'altro ottemperi alla richiesta di integrazione avanzata dall'Amministrazione Comunale entro il termine fissato di 10 giorni.
La mancata presentazione della documentazione richiesta, entro il termine sopra citato di dieci giorni, comporterà l'esclusione della domanda dalla graduatoria.
3. Per ottenere i punteggi il richiedente dovrà barrare sul modulo la relativa casella e inserire il documento comprovante il diritto ad avere il punteggio richiesto.
La mancata presentazione della documentazione potrà essere sanata mediante il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio purché il richiedente da un lato sia in effettivo possesso alla data di presentazione della domanda del documento comprovante il diritto ad avere il punteggio richiesto e dall'altro ottemperi alla richiesta di integrazione avanzata dall'Amministrazione Comunale entro il termine fissato di 10 giorni.
4. L'Amministrazione Comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., procederà ad effettuare idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazione sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R., ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi. Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare, decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. L'Amministrazione Comunale provvederà alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla legislazione vigente.
5. Le domande, con la relativa documentazione e le risultanze dell'istruttoria effettuata con le modalità di cui al presente articolo, sono trasmesse dall'Ufficio comunale competente alla Commissione di cui all'art. 11 per la formazione della graduatoria.
Art. 11
(Commissione per la formazione delle graduatorie)
1. Per la formazione della graduatoria e dei successivi aggiornamenti, il Comune si avvale di apposita Commissione nominata con determinazione Dirigenziale, così composta:
a) Dirigente della Direzione preposta o suo delegato con funzione di Presidente;
b) Dipendente designato dalla Direzione preposta con funzione di componente;
c) Direttore dell’ERAP o suo delegato con funzione di componente;
d) un rappresentante delle associazioni sindacali dell’utenza con funzione di componente;
e) Dipendente tecnico-amministrativo con competenze maturate/acquisite nel settore con funzione di componente.
Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte da un dipendente della Direzione preposta nominato dal Dirigente del settore competente.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà dei componenti e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. A parità di voti prevale il voto del presidente.
La Commissione elegge al suo interno il vice presidente.
La Commissione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. In caso di cessazione dalla carica di un membro prima del decorso dei quattro anni, lo stesso verrà sostituito con scadenza uguale a quella degli altri componenti.
La partecipazione alla Commissione è resa a titolo gratuito e non prevede erogazione di compensi, gettoni e rimborso spese.
Art.12
(Punteggi)
Le condizioni che danno titolo a punteggio sono esclusivamente quelli di cui all’allegato A della
L.R. 22/2006 così come modificato dall'art. 24 della L.R.49/2018 che di seguito vengono riportati, in relazione alle condizioni soggettive ed oggettive del nucleo familiare richiedente.
a) Condizioni soggettive (devono sussistere alla data di scadenza del bando di concorso/avviso)
1) Reddito ISEE del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE:
Fino a € 3.500 punti 5
da € 3.501 fino ad € 5.500 punti 4
da € 5.501 fino ad € 7.500 punti 3
da € 7.501 fino ad € 9.500 punti 2
superiore ad € 9.500 punti 0
Il suddetto punteggio è aumentato del 30 per cento per i nuclei familiari richiedenti in possesso dei requisiti per beneficiare del contributo per il pagamento dei canoni locativi previsto dall'art.11, comma 4 della L. 431/98.
2) numero dei componenti del nucleo familiare del richiedente
1 persona punti 1
2 o 3 persone punti 2
4 o più persone punti 3
3) presenza di persone anziane con età superiore ai 65 anni nel nucleo familiare del richiedente:
-anziano
di età pari a o superiore a 65 anni punti 1
di età pari o superiore a 70 anni punti 2
di età pari o superiore a 75 anni punti 3
(In presenza di più anziani verrà considerato quello con età superiore);
4) presenza di uno o più portatori di handicap, certificata dalle competenti autorità, nel nucleo familiare richiedente:
4.1 affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 e inferiore al 100 per cento o da menomazione di qualsiasi genere in caso di minorenne; punti 2
4.2 affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100 per cento; punti 3
4.3 affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100 per cento con riconoscimento di indennità di accompagno punti 4
4.4 aumento di punti 1 per ogni ulteriore componente, presente nel nucleo familiare, affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 (sempre entro il massimo totale di p. 6 sommando i punteggi di cui ai punti 4.1 – 4.2 - 4.3 – 4.4.); punti ...
5) presenza di minori di età non superiore ai 14 anni nel nucleo familiare richiedente:
1 minore punti 1
2 minori punti 1,5
3 minori punti 2
4 o più minori punti 3
6) nuclei familiari monoparentali con minori a carico:
1 minore punti 3
2 o più minori punti 4
7) nuclei familiari composti esclusivamente da giovani di età non superiore a 35 anni
una sola persona punti 2
due persone punti 3
tre o più persone punti 4
8) nuclei familiari composti esclusivamente da persone anziane di età superiore a 65 anni anche soli:
8.1 una persona di età pari o superiore a 65 anni punti 2
8.2 una persona di età pari o superiore a 70 anni punti 3
- aumento di punti 1 per ogni ulteriore componente anziano, oltre al primo, con età pari o superiore a 65 anni (sempre entro il massimo totale di punti 4 sommando i punteggio di cui ai punti 8.1 - 8.2)
punti...
9) presenza continuativa in graduatoria (viene riconosciuto un punteggio in relazione alla presenza continuativa nelle graduatorie definitive per l’assegnazione di alloggi ERP a partire dal bando immediatamente precedente a quello per il quale si concorre)
(0,5 punti per anno per un massimo di 10 anni ) punti ..
10) residenza continuativa nel Comune di Ancona (il punteggio viene attribuito conteggiando la residenza continuativa nel Comune di Ancona a partire dall’anno precedente a quello nel quale si
concorre)
(0,50 punti per ogni anno superiore al decimo fino al ventesimo) punti .. Non sono cumulabili tra loro i punteggi 3) e 8)
b) Condizioni oggettive (devono sussistere alla data di pubblicazione del Bando di Concorso
/Avviso
1) abitazione in un alloggio improprio (allegare certificato dell’ASUR) da almeno:
- un anno punti 2
- due anni punti 3
- tre anni punti 4
2) abitazione in un alloggio antigienico (allegare certificato dell’ASUR) da almeno:
- un anno punti 1
- due anni punti 2
3) abitazione in un alloggio inadeguato da almeno:
- un anno punti 1
- due anni punti 2
3 bis) abitazione a titolo locativo in alloggio non accessibile, ai sensi della normativa vigente in materia di barriere architettoniche, da parte di un portatore di handicap che necessita, per cause non transitorie, dell’ausilio della sedia a ruote. Tale condizione fisica deve essere comprovata mediante attestazione di strutture sanitarie pubbliche punti 2
4) sistemazione in locali procurati a titolo precario da organi preposti all’assistenza pubblica (rientrano in questa categoria anche i Centri di Accoglienza autorizzati, gli alloggi di emergenza sociale e le coabitazioni) punti 3
5) abitazione in un alloggio da rilasciarsi per uno dei seguenti motivi:
- a seguito di provvedimento esecutivo di xxxxxxxx, non intimato per inadempienza contrattuale fatti salvi i casi di morosità incolpevole con rilascio entro un anno dalla data di pubblicazione del Bando di Concorso/avviso punti 4
- a seguito di provvedimento esecutivo di xxxxxxxx, non intimato per inadempienza contrattuale fatti salvi i casi di morosità incolpevole con rilascio oltre un anno dalla data di pubblicazione del Bando di Concorso/avviso punti 3
- a seguito di verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria con rilascio entro un anno dalla data di pubblicazione del Bando di Concorso/avviso punti 3
- a seguito di verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria con xxxxxxxx oltre un anno dalla data di pubblicazione del Bando di Concorso/avviso punti 2
- a seguito di ordinanza sindacale di sgombero punti 4
- a seguito di sentenza del tribunale che sancisca la separazione tra coniugi e il richiedente sia la parte soccombente ai sensi del comma 2 dell'art. 20 septies della L.R. 36/2005 punti 4
non sono cumulabili tra loro i punteggi 1) 2) 3) e 4) riferiti alle condizioni oggettive.
Art. 13
(Requisiti soggettivi e condizioni soggettive e oggettive di punteggio)
1. I requisiti soggettivi devono sussistere alla data di presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione.
2. I punteggi da attribuire alle domande sono esclusivamente quelli di cui all’allegato A della L.R. n. 22/2006 e ss.mm.i.;
Le condizioni soggettive che danno titolo a punteggio devono sussistere alla data di scadenza del bando di concorso/avviso.
Le condizioni oggettive che danno titolo a punteggio devono sussistere alla data di pubblicazione del bando di concorso /avviso.
Le condizioni di punteggio connesse:
- all’ampliamento del nucleo familiare derivante da nascita o adozione;
- alla fattispecie di rilascio forzoso dell’alloggio di cui al citato allegato A, della L.R. n. 22/2006 e ss,mm.ii.;
che siano sopravvenute successivamente alla data di presentazione della domanda, possono essere fatte valere dall’aspirante assegnatario entro il termine di 15 giorni previsto per la presentazione delle osservazione alla graduatoria provvisoria.
I punteggi richiesti dal candidato relativi a condizioni soggettive ed oggettive, che necessitano di un accertamento da parte di organi della P.A. vengono riconosciuti purché l’aspirante assegnatario produca la necessaria documentazione attestante dette condizioni, entro il termine di 15 giorni previsto per la presentazione delle osservazioni alla graduatoria provvisoria.
3. In caso di dichiarazione ISEE con redditi pari a zero, per l’attribuzione del punteggio di cui al n. 1, lettera a) dell’allegato A della L.R. 22/2006 e ss.mm.ii. l’interessato dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare, che verrà valutata dalla Commissione preposta.
4. Il punteggio relativo alla “presenza in graduatoria” di cui al numero 9, lettera a) dell’allegato A della L.R. 22/2006 e ss.mm.ii. viene riconosciuto in relazione alla presenza continuativa nelle graduatorie definitive per l’assegnazione di alloggi ERP. La durata di tale periodo va calcolata a ritroso, a decorrere dal giorno di pubblicazione del nuovo bando per il quale si concorre. Le frazioni di anno uguali o superiori a 180 giorni sono considerate per intero, quelle inferiori non vengono considerate.
Qualora il concorrente che compare nelle precedenti graduatorie sia deceduto il punteggio può essere attribuito nell’ordine, al coniuge o convivente more uxorio e ai figli in relazione alla data di acquisizione del relativo stato anagrafico.
5. Il punteggio relativo alla “residenza nel Comune” di cui al numero 10, lettera a) dell'allegato A della L.R. 22/2006 e ss.mm.ii. viene attribuito conteggiando la residenza continuativa nel Comune di Ancona. La durata di tale periodo va calcolata a ritroso, a decorrere dal giorno di pubblicazione del nuovo bando per il quale si concorre. Le frazioni di anno uguali o superiori a 180 giorni sono considerate per intero, quelle inferiori non vengono considerate.
Qualora il concorrente che compare nelle precedenti graduatorie sia deceduto subentrano nella domanda i soggetti di cui al precedente art. 9.
Art. 14
(Priorità)
1. La Commissione, nella formulazione delle graduatorie, in caso di parità di punteggio darà la precedenza nella collocazione in graduatoria e nell'ordine, alle domande che abbiano conseguito punteggi per le seguenti condizioni:
a) alloggio da rilasciarsi per i motivi di cui alla lettera b), n. 5, dell'allegato A della L.R. 22/2006 e ss.mm.ii.:
b) alloggio improprio;
c) alloggio procurato a titolo precario;
d) alloggio inadeguato al nucleo familiare;
e) presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare;
f) presenza di minori nel nucleo familiare.
2. In caso di ulteriore parità viene data precedenza alle famiglie con valore ISEE più basso.
3. In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.
Art. 15
(Procedimento per la formazione della graduatoria )
0.Xx Dirigente della Direzione preposta, provvede all'approvazione e pubblicazione del Bando di Concorso contenente la disciplina della presentazione delle domande e della formazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. sovvenzionata.
2. Ai fini della formazione della graduatoria, le domande devono essere presentate entro il termine perentorio di giorni novanta dalla data di pubblicazione del bando pubblico. Tale bando viene pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet del Comune e viene data ampia informazione anche attraverso altre forme idonee di pubblicità tra cui la pubblica affissione.
3. La graduatoria provvisoria formata dalla Commissione di cui all'art. 11 del presente Regolamento, viene approvata con Provvedimento dirigenziale e viene pubblicata, nel rispetto della normativa sulla privacy, all'Albo Pretorio e nel sito internet del Comune nonché all'Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica delle Marche.
Dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria verrà data diffusione anche attraverso comunicati stampa. Entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria potranno essere presentate osservazioni.
Trascorso tale periodo la Commissione esamina le osservazioni eventualmente pervenute e forma l'aggiornamento definitivo della graduatoria, che viene approvata con Provvedimento Dirigenziale.
4. La graduatoria così approvata costituisce provvedimento definitivo ed è pubblicata, nel rispetto della normativa sulla privacy, all’Albo pretorio e sul sito internet del Comune, nonché all'Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica delle Marche, per quindici giorni consecutivi.
Dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria definitiva verrà data diffusione anche attraverso comunicati stampa.
La graduatoria definitiva è esecutiva dal primo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio ed ha validità annuale dalla data della sua pubblicazione.
Art. 16
(Aggiornamenti della graduatoria)
1. Annualmente sono emanati avvisi pubblici per invitare i cittadini aventi i requisiti a presentare domanda ovvero ad integrare quella precedentemente presentata.
Le domande per l’aggiornamento della graduatoria devono essere presentate entro giorni novanta
(90) dalla data di pubblicazione dell'avviso. Tale avviso è pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet del Comune e ne viene data ampia informazione anche attraverso altre forme idonee di pubblicità tra cui la pubblica affissione.
2. Le domande ammesse e che compaiono nella graduatoria definitiva, alle quali non è seguita l’assegnazione di un alloggio di E.R.P., entrano di diritto nelle graduatorie successive e vi permangono 5 anni, dalla data di scadenza dell'ultimo avviso al quale si è partecipato, unitamente alle nuove domande, tenuto conto del disposto di cui all'art. 20 quinquies, comma 1, lett. b) L.R.
36/2005 e ss.mm.ii.;
3. I richiedenti, che ritengano di avere diritto a una maggiorazione del punteggio assegnato in graduatoria, per mutamento delle condizioni precedentemente dichiarate, possono integrare la domanda, producendo la relativa documentazione, al fine del collocamento in altra posizione al primo aggiornamento utile della graduatoria medesima. Il richiedente è tenuto a presentare domanda di aggiornamento nel caso in cui siano intervenuti mutamenti delle condizioni soggettive e/o oggettive del proprio nucleo familiare che possano comportare una variazione dei punteggi già attribuiti, ad eccezione di quanto previsto per dell'adeguamento dei punteggi di cui al 1° comma lett.
b) dell'art. 20 quinques della L.R. 36/2005 e ss.mm.ii.
4. Le domande oggetto di integrazione sono esaminate e trasmesse alla Commissione. Tali domande, qualora ammissibili, sostituiscono integralmente quelle precedentemente presentate, nel successivo aggiornamento della graduatoria.
Le stesse, qualora dovessero ricevere un punteggio pari ad altre già comprese nella graduatoria vigente, verranno collocate nella graduatoria tenendo conto sempre dei criteri di priorità e in caso di reddito ISEE uguale si procederà al sorteggio.
5. La graduatoria provvisoria, formata dalla Commissione di cui all'art. 11 del presente Regolamento, viene approvata con Provvedimento dirigenziale.
6. Della graduatoria provvisoria verrà data comunicazione, nel rispetto della normativa sulla privacy, nell'Albo Pretorio e nel sito internet del Comune, nonché all'Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica delle Marche.
Dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria verrà data diffusione anche attraverso comunicati stampa. Entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria potranno essere presentate osservazioni.
Trascorso il periodo di 15 giorni la Commissione esamina le osservazioni eventualmente pervenute e forma la graduatoria definitiva che viene approvata con Provvedimento Dirigenziale.
7. Della graduatoria definitiva verrà data comunicazione, nel rispetto della normativa sulla privacy, nell'Albo Pretorio e nel sito internet del Comune nonché all'Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica delle Marche per quindici giorni consecutivi.
Dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria definitiva verrà data diffusione anche attraverso comunicati stampa. La graduatoria è esecutiva dal primo giorno di pubblicazione all'Albo pretorio ed ha validità annuale dalla data di pubblicazione.
8. L'ultima graduatoria approvata sostituisce a tutti gli effetti la precedente.
9. Le domande possono essere escluse d’ufficio dalla graduatoria in qualunque momento a seguito:
a) decesso di tutti i componenti il nucleo familiare richiedente;
b) emigrazione o irreperibilità del richiedente dal Comune di Ancona e mancata dichiarazione nella domanda già presentata, dell'attività lavorativa nel Comune di Ancona.
La domanda sarà esclusa ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento, non essendo previsto il caso specifico di subentro da parte degli altri componenti il nucleo familiare;
c) assegnazione di un alloggio adeguato di edilizia residenziale pubblica nel periodo compreso tra la presentazione della domanda e l'approvazione della graduatoria definitiva.
10. Il richiedente, trascorsi cinque anni dal termine di scadenza dell'ultimo avviso pubblico al quale ha partecipato, decade dal diritto di permanenza nella graduatoria se non reitera o integra la domanda.
Art. 17
(Verifica dei requisiti e dei punteggi prima dell'assegnazione)
1. Gli alloggi disponibili sono assegnati in base alla graduatoria vigente.
2. Prima dell'assegnazione il Comune accerta la permanenza in capo all'aspirante assegnatario ed al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti per l'assegnazione nonchè il mantenimento dei punteggi
assegnati di cui all'art. 12.
3. L'eventuale mutamento delle condizioni oggettive/soggettive comporta la modifica dei punteggi e la conseguente ricollocazione in graduatoria.
4) La perdita dei requisiti e il mutamento dei punteggi che comporta la collocazione in altra posizione vengono contestati dall'Ufficio comunale competente con lettera raccomandata o altre modalità; l'interessato entro dieci giorni dal ricevimento della medesima può proporre le proprie controdeduzioni. La documentazione viene quindi trasmessa alla Commissione che decide in via definitiva nei successivi 15 giorni, respingendo le contestazioni dell'ufficio comunale competente all'istruttoria o escludendo il concorrente dalla graduatoria o ancora, mutandone la posizione.
In quest'ultimo caso la Commissione procede alla ricollocazione in graduatoria secondo i criteri di priorità stabiliti per la formazione della graduatoria medesima.
Art. 18
(Scelta dell'alloggio e assegnazione )
1. Con riferimento alla effettiva disponibilità degli alloggi comunicata dall'ERAP, l'ufficio comunale richiede agli aspiranti assegnatari la documentazione per la verifica dei requisiti e dei punteggi finalizzata all'eventuale proposta ed alla successiva scelta dell'alloggio adeguato.
Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione il richiedente, o persona da lui delegata, dovrà produrre la documentazione richiesta.
Nel caso in cui, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'aspirante assegnatario non produca in tutto o in parte la documentazione per la verifica del permanere dei requisiti e dei punteggi o non abbia formalizzato espressa rinuncia, l'ufficio preposto procederà all'assegnazione a favore dei nuclei familiari collocati in graduatoria nelle posizioni immediatamente successive.
La mancata presentazione, entro 30 giorni dal ricevimento della sopracitata comunicazione, della documentazione richiesta per la verifica del permanere dei requisiti e dei punteggi è intesa come rinuncia quale comportamento concludente con conseguente decadenza dalla graduatoria. In tal caso l'ufficio competente procede ai sensi del successivo comma 9.
2. L'assegnazione viene effettuata in base all'ordine stabilito dalla graduatoria, tenendo conto della dimensione degli alloggi, della composizione del nucleo familiare dell'assegnatario alla data di presentazione della domanda.
3. L'aspirante assegnatario, esaminato l'elenco degli alloggi disponibili adeguati, potrà visionare due appartamenti internamente ed è tenuto ad esercitare il diritto di scelta entro e non oltre tre giorni dal sopralluogo.
La scelta dell'alloggio tra quelli visionati avviene per iscritto.
Il rifiuto alla sottoscrizione della scelta o la presentazione di rinuncia non rientrante nei casi previsti al successivo art. 19 comporta la perdita dal diritto all'assegnazione e la decadenza dalla graduatoria.
La scelta o la rinuncia vengono compiute per iscritto dall'assegnatario o da persona da questi delegata.
4. L'alloggio assegnato deve essere occupato entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto di locazione. A tal fine l'Ufficio comunale competente invia all' E.R.A.P. il provvedimento di assegnazione entro 10 giorni dalla sua adozione. La mancata presentazione alla sottoscrizione del contratto da parte dell'assegnatario, senza giustificato motivo, equivale a rinuncia.
5. Al fine di evitare fenomeni di sottoutilizzazione degli alloggi, l'assegnazione avviene di norma senza superare le seguenti dimensioni della superficie utile calpestabile degli alloggi, con una tolleranza del 5 per cento :
a) famiglie monopersonali: mq 44
b) famiglie composte da due persone: mq 59
c) famiglie composte da tre persone: mq 68
d) famiglie composte da quattro persone: mq 77
e) famiglie composte da cinque persone: mq 94
f) famiglie composte da sei o più persone: mq105
6. In situazioni particolari anche connesse alla conformazione dell'alloggio, con provvedimento motivato, l'Ufficio comunale competente può derogare ai limiti di cui al precedente comma. Se però il superamento del rapporto è pari o superiore a mq 14 l'assegnazione avviene a titolo provvisorio. In tal caso l'Ufficio comunale competente e l'E.R.A.P. propongono all'assegnatario soluzioni alternative entro il periodo della assegnazione provvisoria.
7. I limiti dimensionali di cui ai commi precedenti possono essere sempre superati se nel nucleo familiare dell'assegnatario sia presente un portatore di handicap con difficoltà di deambulazione tale da richiedere l'uso continuato della sedia a ruote o di analoghi ausili.
8) Il concorrente convocato per l'assegnazione di un alloggio adeguato può accettare un alloggio rientrante nello standard immediatamente inferiore a quello idoneo al suo nucleo familiare, previo consenso scritto.
9. I concorrenti convocati per l’assegnazione possono rinunciare agli alloggi proposti solo per gravi e documentati motivi di cui al successivo l'art. 19, da valutarsi da parte del Comune.
10. Nei casi di rinuncia non motivata o rifiuto alla sottoscrizione della scelta o rinuncia per comportamento concludente l'ufficio competente garantisce in ogni caso il diritto al contraddittorio; a tal fine invita l’aspirante assegnatario a presentare osservazioni e controdeduzioni entro il termine non inferiore a 10 giorni assegnato dal Comune medesimo.
11. In caso di contestazioni, dubbi interpretativi e contenziosi sarà richiesto il parere della Commissione.
Art. 19
(Rinuncia all'assegnazione)
1. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare per iscritto, con diritto alla conservazione del posto in graduatoria, all’alloggio solo per i seguenti motivi:
a) motivi di salute non temporanei connessi alle caratteristiche e tipologia dell’alloggio proposto certificati dagli organi competenti;
b) alloggio proposto privo dell’impianto di riscaldamento;
c) consistente incidenza delle spese condominiali quantificate dall'Ente gestore.
2. Qualunque fattispecie di rinuncia ad eccezione di quelle di cui al comma 1 del presente articolo comporta la perdita del diritto all'assegnazione e la decadenza dalla graduatoria.
3. In caso di contestazioni, dubbi interpretativi e contenziosi sarà richiesto il parere della Commissione.
Art. 20
(Riserve di alloggi – Graduatorie speciali)
1. Il Comune, ai sensi dell'art. 20 quinquies, comma 2, lettera g), della L.R. 36/2005 e ss.mm.ii. disciplina le riserve di alloggi da istituire annualmente per far fronte a situazioni di particolare criticità o per realizzare progetti di carattere sociale, in accordo con enti ed istituzioni. La riserva non può comunque superare un terzo degli alloggi disponibili. Tra le categorie sociali che beneficiano della riserva, i Comuni prevedono in ogni caso:
a) i soggetti appartenenti alle Forze dell’ordine e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo nazionale di vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003,
n. 229) secondo i criteri e le modalità di cui all’articolo 20 quinquies 1 della L.R. 36/2005 e ss.mm.ii.;
b) i nuclei familiari monoparentali con uno o più figli a carico;
c) i nuclei familiari composti esclusivamente da soggetti di età non superiore a trentacinque anni alla data di pubblicazione del bando;
d) i soggetti riconosciuti vittime dei reati di violenza domestica nelle ipotesi e secondo le modalità di cui all’articolo 3 bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
e) sfrattati
f) anziani
g) persone che aderiscono a progetti di carattere sociale per i quali la risorsa casa rappresenta una condizione essenziale per la piena realizzazione ed il raggiungimento dell'autonomia (es. persone con disabilità) ovvero per realizzare progetti di carattere sociale in accordo con altri enti ed istituzioni.
Nell’ipotesi di assenza di domande di assegnazione provenienti da tali riserve obbligatorie, i relativi alloggi rientrano nella disponibilità ordinaria della graduatoria generale comunale. Qualora le riserve comportino la sola sistemazione provvisoria non eccedente i due anni, non è necessaria la sussistenza dei requisiti soggettivi prescritti dall’articolo 20 quater della L.R. 36/2005 e ss.mm.ii.;
1 bis) Ai fini dell’assegnazione di un alloggio di ERP sovvenzionata, ai soggetti appartenenti alle Forze dell’ordine ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco non si applicano il limite temporale contenuto nella lettera a bis) del comma 1 dell’articolo 20 quater ed i requisiti di cui alle lettere b),
c) e d) del medesimo comma. Il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 20 quater non opera altresì nei confronti degli altri componenti del nucleo familiare.
1 ter) Nei confronti degli assegnatari appartenenti ai soggetti delle Forze dell’ordine ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco:
a) si applica il canone previsto dal comma 3 dell’articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo);
b) costituisce causa di decadenza la cessazione del servizio prestato dai medesimi nel territorio regionale.
1 quater) Gli assegnatari appartenenti ai soggetti delle Forze dell’ordine ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco non perdono il diritto all’abitazione con la cessazione dal servizio per pensionamento e per infermità, purché sussistano nei loro confronti i requisiti di cui all’articolo 20 quater. In caso di decesso dell’assegnatario, si applica la disciplina prevista dall’articolo 20 septies.”.
2. La costituzione della riserva viene resa nota al pubblico mediante bando speciale di concorso, che può dare luogo anche ad una graduatoria “aperta”. La graduatoria viene compilata conformemente ai criteri stabiliti per le graduatorie ordinarie fatta salva la possibilità per l'Ente di disporre una ulteriore riduzione dei termini.
3. Ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 36/2005 e ss.mm.ii. a specifiche categorie di cittadini per espresso vincolo di destinazione del finanziamento, il Comune procede mediante indizione di bandi speciali riservati a tali categorie o, in alternativa, individua gli assegnatari collocando d'ufficio in graduatorie speciali, i concorrenti, già utilmente collocati nella graduatoria generale, appartenenti alle categorie sociali destinatarie degli alloggi
Art. 21
(Concertazione e partecipazione delle parti sociali)
Ai sensi dell'art. 4 della L.R. 36/2005 e ss.mm.ii. il Comune assicura adeguate forme di partecipazione e concertazione nel procedimento di formazione degli atti con le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello locale delle categorie degli operatori pubblici e privati e
delle parti sociali.
Art. 22
(Trattamento dati)
1. I dati personali e sensibili forniti dagli interessati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 così come modificato dal D. Lgs n. 101/2018 e del Regolamento UE 2016/679 ( G.D.P.R.) salvo diverse disposizioni legislative in merito eventualmente intervenute.
Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. Tali dati verranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico connesse e strumentali esclusivamente alle attività relative ai bandi di E.R.P. sovvenzionata, utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati potranno essere trattati anche utilizzando strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi secondo le procedure previste dal Documento Programmatico della Sicurezza in vigore nel Comune di Ancona. Inoltre, i dati potranno essere trattati anche da Enti pubblici coinvolti nell'attività dei predetti bandi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria.
2. I diritti degli interessati sono quelli di cui all'art. 7 del Codice della Privacy D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 e ss.mm.ii
Art. 23
(Disposizioni finali e di rinvio)
Il presente regolamento sostituisce a tutti gli effetti il precedente.
Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla Legge Regionale e alla ulteriore normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.
Art. 24
(Norme Transitorie)
Le disposizioni previste agli artt. 17 e 18 del presente regolamento, non si applicano alla graduatoria già approvata con determinazione Dirigenziale n. 2137 del 10/10/2019.
Le modifiche introdotte dalla L.R. 16/2021 e L.R. 34/2021 non si applicano agli artt. 7 e 12 del presente regolamento ai fini della formazione della graduatoria di cui all'avviso pubblico n. 22 del 15 luglio 2021.
Le modifiche introdotte dalla L.R. 16/2021 e L.R. 34/2021 e recepite dall'art. 7 del presente regolamento trovano già applicazione al momento della assegnazione.