CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE PER L’INCARICO R.S.P.P. esterno triennio 2017 e 2019 - CIG: Z141C741DE
Saluzzo, 07/02/2017 Agli Atti – SEDE
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE PER L’INCARICO R.S.P.P. esterno triennio 2017 e 2019 - CIG: Z141C741DE
TRA
l’Istituto di Istruzione Superiore “Xxxxxx – Bertoni” di Saluzzo, rappresentato legalmente dalla prof.ssa XXXXXXX Xxxxxxxxxx - Dirigente Scolastica a tempo indeterminato, (di seguito indicato per brevità come Cliente) nata a Bologna il 10/09/1965 e domiciliata per la sua carica presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Xxxxxx – Bertoni” di Saluzzo, codice fiscale 85004110046
E
l’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Saluzzo il 17/02/1965 con sede legale presso lo studio Sting Xxx Xxxxx 0/X Xxxxxxx - partita IVA 02630960041,
P R E M E S S O
che l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 consente la stipula di contratti a prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche e di ordinamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;
che l’art. 31 del Decreto Interministeriale n. 44 dell’1 febbraio 2001 conferma il diritto da parte delle istituzioni scolastiche alla stipula di contratti a prestazione d’opera;
che le Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 7 co. 6 del D.L. n. 165/2001, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza;
che per svolgere l’attività di R.S.P.P. si deve essere in possesso dei titoli previsti dal D.Lgs.
81/2008;
che all’interno dell’Istituto non vi è personale con i requisiti per svolgere tale attività;
che sono state esperite le procedure previste dalla legge n. 228 del 24/12/2012;
che il Consiglio d’Istituto ha deliberato all’unanimità in data 16.12.2016 (punto n. 12 dell’o.d.g.);
con propria nota prot. n. 5822/VI-9 del 27/12/2016 è stato affidato in via provvisoria l’incarico di R.S.P.P. per il triennio 2016 -2017 all’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx;
che l’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l’effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente contratto;
che il direttore amministrativo Onorata GHIONE ha curato l’attività istruttoria di competenza;
SI CONVIENE E SI STIPULA
il presente contratto di prestazione e opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante valevole esclusivamente per la durata triennale dal 01/01/2017 al 31/12/2019.
Art. 1 – Rapporto
Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile, un contratto di prestazione professionale in regime di lavoro autonomo non abituale, consistente nello svolgimento di una attività straordinaria ed occasionale con le modalità ed i termini di seguito convenuti.
Art. 2 – Oggetto della prestazione
L’oggetto della prestazione è il seguente: l’xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx in qualità di esperto in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola, si impegna ad effettuare le seguenti prestazioni riferite ai 2 plessi dell'Istituto:
individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità;
revisione/aggiornamento del documento di valutazione dei rischi dell’I.I.S. “Xxxxxx-Xxxxxxx” degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza;
attività di raccordo con la scuola finalizzata alla predisposizione dei sopralluoghi, all’aggiornamento delle schede per tutti gli ambienti esistenti e per i prodotti utilizzati, alla calendarizzazione degli incontri intermedi e finali per la verifica della documentazione e delle procedure;
elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’art. 28 comma 2 del D.lgs. 81/2008e i sistemi di controllo di tali misure;
proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori/studenti;
partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle riunioni periodiche di cui all’art.35 del citato decreto
Fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 36 del X.xx 81/2008: 1 incontro di informazione al personale docente e ATA;
Predisposizione della modulistica per l’effettuazione delle prove di Evacuazione e di Prevenzione dal terremoto e dall’incendio;
Controllo della documentazione di supporto all’attività del servizio di prevenzione e protezione e supervisione dei piani di evacuazione;
N. 2 riunioni periodiche delle quali la prima entro il mese di ottobre e la seconda entro il mese di maggio;
Assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e di Controllo;
Assistenza telefonica in merito alla consulenza sulla normativa vigente per i lavoratori anche in orario antimeridiano;
Intervento, in caso di situazione di emergenza entro due ore dalla chiamata della Dirigente;
Assistenza per l’istituzione/tenuta del “Registro di Prevenzione Incendi” –DPR 37/98 – del “Registro delle Manutenzioni”, del “Registro di Carico e Scarico” dei materiali tossico-
nocivi;
Assistenza nel coordinamento con le ditte appaltatrici, fabbricanti ed installatori per gli adempimenti necessari: richiesta alle imprese appaltatrici per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei Piani Operativi di Sicurezza e di tutta la documentazione relativa agli adempimenti previsti dalle vigenti normative in materia di sicurezza; collaborazione con tecnici e responsabili di cantiere e dei lavori, in materia di predisposizione, attuazione e verifica delle disposizioni per la sicurezza dei lavoratori, nella circostanza dell’esecuzione d’opere d’ammodernamento, adeguamento ed ampliamento degli edifici scolastici dipendenti;
Assistenza nell’organizzazione della Squadra di Emergenza;
Fornitura ed assistenza nell’individuazione della segnaletica da affiggere all’interno della scuola;
Supervisione delle pratiche relative alla valutazione del rischio per stress lavoro correlato.
Art. 3 – Modalità di esecuzione della prestazione professionale
La prestazione dovrà essere resa personalmente dall’ingegnere il quale non potrà avvalersi di sostituti, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa. Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto l’esperto non esegue ordini puntuali e specifici, ma nell’ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartite dall’Istituto, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati.
L’ing. Moriondo, per l’espletamento delle attività oggetto del contratto, potrà comunque utilizzare anche le strutture e le apparecchiature esistenti presso l’Istituto e deve garantire la propria presenza per assicurare la realizzazione dell’attività.
Art. 4 – Durata del contratto
L’incarico si svolgerà nel periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2019.
Art. 5 – Compenso, trattamento fiscale e modalità di pagamento
Le parti convengono che il compenso dovuto per l’espletamento dell’incarico di RSPP della durata di 3 anni viene determinato in ero 2.000,00 comprensivo di IVA ed INARCASSA, da corrispondersi in un'unica soluzione entro 30 gg dalla data di emissione fattura elettronica sulla quale verrà apposto il CIG.
Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine rapporto, e non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo. Non è dovuto alcun rimborso delle spese eventualmente sostenute dall’esperto per l’esecuzione dell’incarico.
Art. 6 – Recesso
L’Istituto si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo all’esperto il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto, qualora il risultato previsto non fosse conforme o non venissero rispettati gli impegni pattuiti.
L’ingegnere può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto.
In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto, sempre che i risultati ottenuti siano proporzionalmente corrispondenti a quanto pattuito, ed eventualmente utili alla prosecuzione dell’incarico con altro committente, altrimenti non verrà corrisposto alcun compenso; inoltre, se per effetto del mancato raggiungimento dell’obiettivo concordato, dovessero discendere danni all’Istituto, l’esperto è tenuto a rifondere i danni.
Sono inoltre cause immediate di scioglimento, senza preavviso, il mancato puntuale adempimento delle prestazioni, l’eccessiva onerosità sopravvenuta a causa di avvenimenti successivi ed il mutuo dissenso.
Art. 7 – Proprietà, riservatezza dei risultati
Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell’Istituto. Pertanto l’esperto non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo se non indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto dell’Istituto e con il consenso di quest’ultimo. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo-contabile o i dati personali e/o sensibili di cui l’ingegnere entrerà in possesso nello svolgimento dell’incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati e non essere divulgati. L’Istituto fa presente che i dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse con lo svolgimento delle attività istituzionali ed in particolare con tutti gli adempimenti connessi al fine dell’esecuzione del presente contratto ai sensi della L. 196/2003. Ai sensi della L. 675/1996 l’esperto dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l’esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché ai fini statistici.
Art. 8 – Responsabilità
L’Istituto non ha l’onere di stipulare apposita polizza assicurativa contro l’infortunio che l’ingegnere dovesse subire presso l’Istituto; questi solleva l’Istituto da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possono derivare dall’espletamento dell’incarico.
Art. 9 – Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt.2222 e ss. del codice civile.
Art. 10 – Spese di registrazione
In caso di spese di registrazione del presente contratto, le medesime sono a carico del Prestatore.
Art. 11 – Tutela dati personali
Per la tutela dell’esperto, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 20 giugno 2003 n. 196.
Art. 12 – Foro competente
Qualsiasi controversia concernente il presente incarico o collegato allo stesso, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione, il cui valore, calcolato secondo i criteri stabiliti dall’art. 26 del Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, che le parti dichiarano di
conoscere ed accettare, non ecceda € 51.645,69 (pari a cento milioni di lire), la controversia sarà risolta secondo la procedura di Arbitrato rapido ADR-PIEMONTE prevista dalla parte IV del Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, da un arbitro unico, nominato conformemente a tale Regolamento che deciderà in via rituale secondo equità e senza formalità di procedura.
Art. 13 – Pubblicità
Il presente contratto viene pubblicato sul sito web dell’Istituto.
Il codice univoco dell’Istituto di Istruzione Superiore “Xxxxxx – Xxxxxxx” di Saluzzo da utilizzare quale riferimento in ogni comunicazione è il seguente: UFACWC
Letto, confermato e sottoscritto
La Dirigente Scolastica l’R.S.P.P