ACCORDO
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ACCORDO
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO SULLA
PROMOZIONE E RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
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Govemo della RepubbQca Italiana ed il Govemo della Repubblica del Mozambico (eli seguito denominati Ie Parti Contraenti);
desiderando stabilire condizioni favorevoli al miglioramento della cooperazione economica tra i due Paesi, ed in modo particolare per quanta conceme gli investimenti effettuati dagli investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'aItra Parte Contraente;
e,
riconoscendo che 1a promozione e la reciproca protezione eli tali investimenti, fondate su accordi intemazionali, contribuiranno a stimolare Ie iniziative imprenditoriali ed a favorire la prosperita' eli entrambe Ie Parti Contraenti;
concordano quanto segue.
Articolo 1
(Definizioni)
Ai fini del presente Accordo :
1. Con il termine "investimento" si intende ogni investimento effettuato da persona giuridica 0 fisica eli una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' alle leggi ed ai regolamenti delle Parti Contraenti.
n termine "investimento" comprende in particolare, rna non esclusivamente:
a) beni mobili ed immobili e diritti di proprieta' in rem;
b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione od ogni altro titolo eli credito, cosi' come titoli eli Stato e pubblici;
c) crediti finanziari 0 qualsiasi altro diritto ad un servizio avente valore economico connessi ad
un investimento, cosi' come redeliti reinvestiti e utili eli capitale;
d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, progetti industriali, diritti sulla proprieta' intellete ed industriale, know-how, nomi depositati e valore eli avviamento connessi ad un investimento;
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,
· , e) spese in conto capitale effettuate sotto licenza e franchising, in confonnita alia legge, incluse queUe connesse cOn i diritti di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse
naturali;
f) ogni incremento di valore deU'investimento originario.
Qualsiasi modifica della forma deU'investimento non implica un cambiamento nella Sostanza dell'investimento stesso.
2. n tennine "jnvestitore" indica qualsiasi persona fisica 0 giuridica di una Parte Contraente che effettui investunenti nel territorio dell'altra P¥.te Contraente, cosi' come consociate, filiali, 0
, succursali estere controllate dalla suddetta persona fi�ica 0 giuridica.' .
3. n termine "persona fisica" indica, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi persona fisica avente la nazionalita' di quello Stato in 'Confonnita' alIe sue leggi.
4. n termine "persona giuridica" indica, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entita avente sede principale nel territorio di tale Parte Contraente e da questa riconosciuto, come istituti pubblici, societa' di persone, di capita1i, fondazioni e associazioni, indipendentemente dal futto che siano 0 meno a responsabilita' limitata.
5. n termine "reddito" indica i proventi ricavati da un investimento, ivi compresi in particolare profitti, interessi, utili di capitale, dividendi, royalties 0 pagamenti per servizi tecnici ed ogni altra forma di pagamento, sia in denaro che in natura
6. n termine "territorio" indica, oltre alIe super£ici comprese entre i xxxxxxx del Paese di ciascuna Parte Contraente, anche Ie zone marittime.· Queste. ultime comprendono, altresi, Ie zone marine e sottomarine sulle quali Ie Parti Contraenti esercitino la loro sovranita' e diritti di sovranita' 0 giurisdizione, in confonnita aI diritto intemazionale.
7. "Xxxxxxx di investimento" indica un Xxxxxxx fra una Parte (0 sue Agenzie 0 rappresentanti) ed un investitore dell'altra Parte concernente un investimento.
8. "Trattamento non discriminatorio" indica il trattamento che sia almeno altrettanto favorevole quanto il miglior trattamento nazionale 0 quello assicurato alia Nazione piu' favorita.
Articolo 2
(promozione e Protezione degli Investimenti)
1. Ciascuna delle due Parti Contraenti incoraggera' gli investitori dell'altra Parte Contraente ad investire nel proprio territorio.
amen
2. Gli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti avrano il diritto di effettuare attivita' di investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, nel rispetto delle leggi e dei regol ti di ciascuna Parte Contraente e delle Convenzioni Intemazionali aferenti la materia, vigenti alia data di entrata in vigore del presente Xxxxxxx.
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3. Ciascuna delle due Parti Contraenti dovra sempre garantire un trattarnento equo e giusto agli
investirnenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna delle due Parti Contraenti assicurera' che non siano in alcun modo soggetti a rnisure ingiustificate 0 discrirninatorie Ia gestione, il rnantenimento, I'uso, Ia trasforrnazione, il godimento 0 Ia cessione degli investirnenti effettuati nel suo territorio dagli investitori dell'altra Parte Contraente, ne Ie societa' ed irnprese in cui detti investirnenti siano stati effettuati.
4. Ciascuna Parte Contraente stabilira e rnanter nel proprio territorio, un quadro giuridico atto a garantire agli investitori Ia continuita' del trattarnento giuridico, incIuso I' adempirnento, in buona
fede, di tutti gli obblighi assunti nei confronti di ciascun specifico investitore.
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Articolo 3
(Trattamento Nazionale e Clau,sola dena Nazione piu' favorita)
1. Entrarnbe Ie Parti Contraenti, entro i confini del proprio territorio, accorderanno agli investirnenti ed ai conseguenti redditi realizzati da investitori dell'altra Parte Contraente un trattarnento non meno favorevole di quello accordato agli investirnenti, ed ai conseguenti redditi, realizti da propri cittadini 0 da investitori di Stati Terzi.
2. Qualora daI1a Iegislazione di una delle Parti Contraenti, 0 dagli obblighi internazionali vigenti 0 che possano entrare in vigore in futuro per una delle Parti Contraenti, dovesse emergere un quadro giuridico secondo cui agli investitori dell'altra Parte Contraente verrebbe concesso un trattarnento piu' favorevole di quello previsto in questo Accordo, tale piu' favorevole trattarnento sara' applicato anche ai rapporti in essere.
3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non si applicano ai vantaggi e privilegi che una Parte Contraente puo' concedere agli investitori di Stati tern in virtu' della lora appartenenza ad Unioni Doganali od Econorniche, ad un Mercato Cornune, ad un' Area di Libero Scarnbio, ad un Accordo regionale 0 sub-regionale, ad un Accordo econornico muitilaterale internazionale, 0 ad Accordi stipulati per prevenire la doppia irnposizione 0 per facilitare gli scarnbi transfrontalieri.
Articolo 4
(Risarcimenti per Danni 0 Perdite)
Qualora g1i investitori di una delle due Parti Contraenti dovessero subire perdite 0 dan a propri investirnenti efati nel territorio del\'altra Parte Contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stati d' emergenza, conflitti civili od altri eventi analoghi, la Parte Contraente ove I'investirnento e' stato effettuato accorderit lora in tutti i casi un indennizzo non meno favorevole di quello concesso agli investitori di Stati tern per perdite 0 danni della stessa natura. Gli inden saranno Iiberarnente trasferibili, senza indebito ritardo.
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Articolo 5 I
(Nazionalizzazioni 0 Espropri)
1. GIi investirnenti di cui aI presente Accordo non sanmno assoggettabili ad alcuna misura che possa limitame, peranentemente 0 temporaneamente, il diritto di proprieta', il possesso, il controllo 0 godimento, salvo laddove specifi.catamente previsto da1la vigente legislazione nazionale 0 locale, 0 da regolamenti e sentenze emesse da Corti 0 Tribunali aventi giurisdizione suI territorio della Parte Contraente.
2.
Gli investimenti effettuati da investitori di una delle due Parti Contraenti non saranno "de jure" ne' "de facto", direttamente ne' indirettamente nazionalizti, espropriati, requisiti 0 soggetti a
,quaisiasi misura avente equivalente efIeto nel territorio dell'altra' Parte Contraente, se non per
fini pubblici 0 di interesse nazionale ed a fronte di' immediato, pieno ed effettivo risarcimento, nonche' a condizione che tali misure siano state adottate su base non discrimioria ed in conformita' a tutte Ie disposizioni e proceduie di legge.
3. n giusto risarcimento sara' ca1colato sulla base del reale valore di mercato attribuito all'investimento immediatamente prima che la decisione di nazionalize od espropriare sia stata
anciata 0 resa pubblica.
In assenza di accordo tra la Parte Contraente ospitante e I'investitore durante il procedimento di nazionalizone od esproprio, il risarcimento verra' ca1colato nella valuta in cui I'investirnento e' stato effettuato e secondo i parametri di riferimento adottati 0 presi in considerazione nei documenti costitutivi dell'investimento.
n tasso di cambio applicabile a detto risarcimento sara' quello prevalente alia data immediatamente antecedente il momento in cui la nazionalizone 0 I'esproprio siano stati annunciati 0 resi pubblici.
una
Senza limitare la portata del presente Articolo, nel caso in cui l'oggetto di una delle misure di cui aI paragrafo 2 del presente articolo sia persona giuridica costituita congiuntamente da
investitori italiani e mozambicani, la valutazione della quota di ciascun investitore xxxx, nella valuta dell'investimento, non inferiore al valore iniziale, proporzionalmente accresciuto degli aumenti di capitale e della rivalutazlone di capitale, degli utili non distribuiti e dei fondi di riserva, e proporzionalmente ridotto del valore delle perdite.
4. n risarcimento sara considerato effettivo se corrisposto nella stessa valuta in cui e' stato effettuato I'investimento.
5. n risarcimento xxxx' considerato pronto se avverra' senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro un mese.
6. n risarcimento dovra includere gli interessi, ca1colati suI1a base del tasso LilOR a sei mesi, a partire da1la data della nazionalizone 0 espropriazione sino alla data del pagamento.
7. n cittadino 0 la Societa' di una delle due Parti Contraenti che assca che tutto 0 parte del suo investimento e' stato espropriato, xxxxx xxxxxx· ad un sollecito accertamento da parte delle competenti Autorita' giudiziarie 0 amtive dell'altra Parte Contraente, voho a deter se tale espropriazione sia avvenuta, e in tal caso se questa ed il relativo risarcimento siano
1.
conforrni ai principi del diritto internazionale, ed a decidere su tulte Ie altre questioni connesse.
8. In assenza di accordo tra l'investitore e la competente Autorita', l'ammontare del risarcimento xxxx' stabilito secondo Ie procedure sui regolamento delle controversie di cui all'Articolo 9 del
presente Accordo. I proventi dell'inden saranno liberamente trasferibili.
9. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente Articolo si applicheranno, altresi, agli utili da investimento nonche, nel caso di cessazione dell'attivita, ai proventi della liquidazione.
10. Qualora successivamente all'esproprio il luogo, Ie attivita' od i beni parzialrnente 0 totalrnente espropriati per un preciso scopo di pubblica utilita' non siano stati utilizzati, 0 conservati per il
,raggiungimento di tale scopo, .per un periodO· massimo di 5 an J'ex proprietario avra' il diritto di prelazione, a parita' di ogni altra condizione, per il riacquisto 0 il rientro in possesso dei
predetti luogo, attivita' 0 beni.
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Articolo 6
(Rimpatrio di capitaJ�profitti e redditi)
1. Ciascuna delle due Parti Contraenti garantini agli investitori dell'altra Parte Contraente il trasferimento all'estero, senza indebiti ritardi ed in valuta convertibile, di quanto segue:
a) �apitale e quote aggiuntive di ·eapitale, compresi i redditi reinvestiti;
b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici;
c) redditi derivanti da vendita totale 0 parziale 0 da liquidazione totale 0 parziale di un investimento;
d) fondi per restituzione di prestiti connessi ad un investimento e per corresponsione dei relativi interessi;
e) remunerazioni e spettanze corrisposte a cittadini dell'altra Parte Contraente per attivita e servizi resi in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, per l'amrnontare e secondo Ie modalita' prescritte dalla legislazione nazionale e dai regolamenti in vigore.
2. Senza lirnitare la ponata di quanto disposto al' Articolo 3 del presente Accordo, Ie Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo 10 stesso trattamento favorevole accordato agli investimenti eifettuati da investitori di Stati terzi, nel caso questo sia piu' favorevole.
Articolo 7
(Surroga)
Nel caso in cui una Parte Contraente (od un suo Ente) abbia prestato una garanzia a copertura di rischi non commerciali per gli investimenti effettuati da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, ed abbia effettuato pagamenti al predetto investitore sulla base di
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detta garanzia, I'altra Parte Contraente riconoscera' la cessione dei diritti dell'investitore alia prima Parte Contraente (0 al suo Ente). Circa il trasferimento dei pagamenti da effettuare alia Parte Contraente (od al suo Ente) suUa base di tale cessione, si applicheranno Ie disposizioni
degli articoli 4, 5 e 6 del presente Xxxxxxx.
Articolo 8
(Procedure di trasferimento)
1. I trasferimenti di cui agli Articoli 4,5,6 e 7 saranno effettuati in valuta convertibile, senza alcun indebito ritardo ed entro' 6 mesl dall' adempiritiinto degli obblighi fi.cali. I trasferimenti sarano
effet al tasso di cambio prevalente applicabile 'alIa data in cui I'investitore fa domanda di trasferimento, salvo quanto disposto al paragrafo 3 dell'Articolo 5, circa il tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizone ad esproprio.
2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente si ritengono adempiuti quando I'investitore abbia ottemperato alle procedure previste dalla legge della Parte Contraente nel cui territorio e'
stato effettuato I'investimento.
Articolo 9
(Regolamento delle Controversie tra Investitori e Parti Contraenti)
I. Tutte Ie controversie che dovessero insorgere tra una delle due Parti Contraenti e gli investitori dell'altra Parte Contraente in materia di investirnenti, comprese quelle concernenti l'arnmontare del risarcimento, saranno risolte per quanto possibile in xxx xxxxxxxxxXx.
0. Qualora un investitore od una entitil di una della Parti Contraenti abbia stipulato un accordo di investimento secondo Ie pertinenti leggi in vigore, si applichera' la procedura prevista in detto xxxxxxx di investimento.
1
3. Qualora una cont�oversia non possa essere risolta in via arnichevole entro sei mesi dalla data
della richiesta scritta di regolarnento, I'investitore 0 I'entitil in questione potranno, a loro scella, sottoporre la controversia:
a)
al Tribunale della Parte Contraente avente giurisdizione territoriale;
@ ad un Tribunale arbitrale ad hoc, in conformita' al regolamento in materia di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sui Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), la
Parte Contraente che ospita I'investimento sottoscrivendo qui di accettare il deferimento a detto arbitrato;
c)
al Centro Internazionale per il Regolamento delle Controversie in materia di Investimenti per l'appIicazione delle procedure di arbitrato di cui alia Convenzione di Washington deliS mano 1965, sui regolamento delle controversie in materia di investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, qualora ed a partire dal momenta in cui Ie Parti Contraenti vi abbiano aderito;
d) aItre procedure di arbitrato internazionale, mecsmi 0 strumenti giuridici acati e
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ratificati da entrambe Ie Parti Contraenti; I
4. Entrambe Ie Parti Contraenti si astero dal negoziare per via diplomatica qualsiasi questione concernente una procedura arbitrale 0 procedimenti giudiziari gia' avviati, fino a quando tali procedimenti siano conclusi ed una delle due Parti Contraenti abbia mancato di ottemperare alia decisione del Tribunale arbitra1e 0 del Tnbunale ordinario entro il periodo previsto dalla
sentenza, ovvero entro il periodo che puc essere determinato sulla base delle disposizioni del diritto intemo 0 internazionaJe applicabili aI caso di specie.
. .' Articolo 10
(Regolameuto delle cout�versie tra Parti Contraenti)
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I. Tutte Ie controversie che dovessero insorgere tra Ie Parti Contraenti in merito alI'interpretazione o alI'applicazione del presente Accordo salanno risolte, per quanta possibile, in via amichevole,
per i canali diplomatici.
2. Qualora la controversia non possa essere regolata entro sei mesi da1la data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta all' altra Parte Contraente, tale controversia sara sottoposta, su richiesta di una delle Parti Contraenti, ad un Tribunale arbitrale ad hoc come previsto nei paragrafi successivi del presente Articolo.
3. n TribunaJe arbitrale verra costituito secondo Ie seguenti modalita: entro due mesi dal momento in cui perviene la richiesta di arbitrato, ciascuna delle Parti Contraenti nominera' un membro del Tribunale. I due membri designerano a loro volta un cittadino di uno Stato teno in qualita' di Presidente. II Presidente xxxx' nominato entro tre mesi dalla data in cui sono stati nominati gli altri due membri.
4. Se entro il periodo specificato nel paragrafo 3 del presente Articolo Ie nomine non sono state effettuate, ciascuna delle due Parti Contraenti puc, in mancanza di altre intese, richiedere aI Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di effettuare la nomina. Qualora il Presidente della Corte sia un cittadino di una delle Parti Contraenti 0, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato ad effettuare la nomina, questa sara' effettuata dal Vice Presidente della Corte. Qualora il Vice Presidente della Corte sia cittadino di una delle Parti Contraenti 0,per qualsiasi motivo, sia impossibilitato ad effettuare la nomina, xxxx' invitato ad effettuarla il membro piu' anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non abbia la cittadinanza di alcuna delle Parti
Contraenti .
5. II TribunaJe arbitrale decidera' a maggioranza dei vot� e Ie sue decisioni saranno vincolanti. Entrambe Ie Parti Contraenti sosterrano i costi del proprio arbitrato e dei propri rappresentanti aile udienze. Le spese per il Presidente, ed ogni qualsiasi altra spesa, sarano suddivise in parti uguali tra Ie Parti Contraenti. II Tribunale arbitrale decidera' in merito alIe proprie procedure.
Articolo 11
(Relazioni tra Govemi)
Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno indipendenternente dal fatto che Ie Parti Contraenti abbiano 0 meno relazioni diplomatiche 0 consolari.
Articolo 12
(Applicazione di a1tre disposizioni)
1. Qualora"' una questione risulti disciplinata sia dal presente Accordo che da altro Accordo internazionale cui enttambe ie Parti Canmenti abbiano aderito; ovvero da disposizioni generali del diritto internazionale, saranno applicate in ciascuna Parte Contraente, agIi investitori deJl'altra Parte Contraente, Ie disposizioni piu' favorevoli.
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2.
Ogniqualvolta il trattamento conceso da una deUe Parti Contraenti agli investitori deU'altra Parte Contraente in conforrnita aile proprie pertinenti leggi e regolamenti 0 ad altre disposizioni 0 specifici contratti 0 autorizoni d'investimento 0 accordi d'investimento, sia piu favorevole di queUo previsto dal presente Accordo, si applichera' il trattamento piu' favorevole.
Qualora la Parte che ospita l'investimento non abbia applicato tale trattamento in conforrnita' a quanto sopra, e l'investitore abbia subito un danno in conseguenza di cie, agIi investitori sara'
riconosciuto un risarcirnento per tali danni in conformita a quanto disposto dall'articolo 4.
3. Qualora successivamente alia data in cui e stato effettuato l'investimento abbia luogo una modifica del1e leggi, regolamenti, atti amrninistrativi 0 misure di politica economica direttamente o indirettamente concementi l'investimento, a richiesta deU'investitore xxxx applicato il medesimo trattamento coo era applicabile all'investimento al momento in cui ne venne approvata la realjzone.
Articolo 13
(Applicabilita' dell'Accordo)
Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno ad ogni futuro investimento effettuato da investitori di una Parte Contraente nel territorio deU'altra Parte Contraente. Le disposizioni del
presente Accordo si applicheranno altresi agIi investimenti gia esistenti, effettuati successivamente al 18 agosto 1984, qualora conforrni alle pertinenti leggi sugli investimenti vigenti nei Paesi deUe Parti Contraenti alia data di entrata in vigore del presente Accordo.
Articolo 14
(Entrata in vigore)
n presente Accordo entrera' in vigore a partite dalla data deUa seconda deUe due notifiche con cui ciascuna delle Parti Contraenti comunichera ufficialmente all'a1tra l'avvenuto' espletamento deUe rispetve procedure di ratifica.
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Articolo 15 (Durata e scadenza)
1. n presente Accordo rimami in vigore per un periodo di dieci an a partire dalla data della notifica di cui all'articolo 14, e per ulteriori periodi di cinque an, salvo denunzia scritta di una delle Parti Contraenti avanzata con non meno di un anno di anticipo rispetto al data di
scadenza.
2.
Nel case di investimenti effettuati prima delle date di scadenza di cui ai paragrafo 1 del presente Articolo, Ie disposizioni degli articoli da I a 13 del presente Accordo rimaro in vigore per un u1teriore Penodo di cinque an. .. ...
In fede di che i sottoscritti, debitamente auto�ti dai loro rispettivi Govemi, hanno firmato il
presente Accordo.
Fatto a {i{��..:.: il 14 ,l.� -( l't� ,in due originali, ciascuno nelle Jingue italiana,ingIese e portoghese, tutti i testi essendo egualrnente autentici.
In caso di quaisiasi divergenza, fara fede il testo inglese.
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PER n.
DELLA REPUB EL MOZAMBI 0
PROTOCOLLO
Con la firma dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico sulla promozione e protezione degli investimenti, Ie Parti Contraenti concordano altresi'
sui rispetto delle seguenti c1ausole, che saranno considerate parte integrante dell'Accordo.
1. Disposizioni Generali
n presente Accordo, e tutte Ie c1ausole in esso contenute concernenti gli "Investimenti", purche effettuati in confonnita alla legislazione della Parte Contraente nel cui tertorio l'investimento e'
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realizto, si applicano a- ltresi' alle seguenti attivita connesse:
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organizone, controllo, gestione, manteilirnento e disposizione di societa', filiali, agenzie, uffici, fabbriche od altre strutture per. la gestione degli afari; stipula, conclusione ed esecuzione di contratti; acquisizione, uso, proteZione e disposizione di proprieta' di qualsiasi genere, inc1usi
i diritti di proprieta' intellettuale; accensione di prestiti; acquisto, emissione e vendita di azioni di partecipazione e di altri titoli; acquisto di divisa estera per Ie importazioni.
"Attivita' Connesse" comprendono altresi, inter alia:
I) la concessione di franchises 0 diritti su licenza;
II) I' ottenimento di registrazioni, licenze, permessi ed altre autorizru necessarie per la conduzione di attivita' commerciali, che dOVTanno essere in ogni case rilasciate sollecitamente, secondo quanta previsto dalla legislazione delle Parti Contraenti;
II) l'accesso agli istituti finanziari in qualsiasi divisa, ed ai mercati del credito e delle valute;
IV) l'accesso a fondi in essere presso istituti finanziari;
V) I'importazione ed installazione delle attrezzature necessarie alia normale gestione delle attivita aziendali, comprese, ma non esclusivamente, attrezzature per ufficio ed autovetture, nonche' I'esportazione di attrezzature ed autovetture all'uopo importati;
VI)
la divulgazione di informazioni commerciali;
VI) la conduzione di studi di mercato;
VIll)la nomina di rappresentanti commerciali, ivi compresi agenti, consulenti e distributori, e la lore partecipazione a fiere commerciali ed aItri eventi promoziona1i;
IX) la commercializone di beni e servizi, anche attraverso i sistemi di distribuzione e di marketing interno, come anche pubblicita e contatti diretti con persone fisiche e giuridiche della Parte Contraente ospitante;
X) il pagamento di heni e servizi in valuta locale;
XI) i servizi di leasing.
2. Con riferimento all'Articolo 2
a) Una Parte Contraente (0 sue agenzie 0 rappresentanti) puo' stipulare con gli investitori dell'altra Parte Contraente che effettuino investimenti di interesse nazionaie suI suo territorio, un accordo
di investimento che disciplini 10 specifico rapporto giuridico relativo a detto investimento.
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b)
Nessuna delle Parti Contraenti porra' alcuna condizione per la creazione, 10 sviluppo 0 la continuazione degli investimenti, che possa implicare I'assunzione 0 l'imposizione di qualsiasi limite alia vendita della produzione sui mercati interne ed intemazionale, 0 che specifichi che Ie merci· debbono essere repe. rite suI mercato locale, 0 condizioni consimili.
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c) Ciascuna Parte Contraente fomira mezzi eflicilci per consentire rivendicazioni e per far valere i diritti connessi agli investimenti ed agli accordi d'investimento.
d) I cittadini di ciascuna delle due Parti Contraenti autorizzati a lavorare suI territorio dell'altra Parte Contraente a seguito di un investimento effettuato ai sensi del presente Accordo avrano diritto a condizioni di lavoro adeguate alIo svolgimento delle lore attivita' professionali, m conforrnita' alia legislazione della Parte Contraente ospitante.
e) In conforrnita alIe proprie leggi e regolamenti, ciascuna Parte Contraente regolera nel modo piu' favorevole possibile i problemi connessi alI'ingresso, soggiomo, attivita' lavorativa e spostamento suI proprio territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente che svolgano attivita' connesse con gli investimenti di cui al presente Accordo, assicurando il medesirno trattamento ai membri delle lore farniglie.
f) Aile persone giuridiche costituite ai sensi delle vigenti leggi e regolamenti di una delle Parti Contraenti, che siano di proprieta' 0 controllate dagli investitori dell'altra Parte Contraente, xxxx permesso di reclutare personaie dirigenziale di loro scelta, indipendentemente dalla naziona1ita',
in conforrnita' alia legislazione della Parte Contraente ospitante.
3. Con riferimento all'Articolo 3
A tutte Ie attivita' relative all'approvvigionamento, vendita, trasporto di materie prime e lore derivat� energia, carburanti e mezzi di produzione, cosi' come a qualsiasi altro tipo di operazione connessa od in qualche modo connessa ad attivita' imprenditoriali contemplate dal presente Accordo, sara accordato nel territorio di ciascuna Parte Contraente un trattamento non menD favorevole di quello accordato .alle consimili attivita' ed iniziative intraprese da investitori della Parte Contraente ospitante 0 da investitori di Stati terzi.
4. Con riferimento all'Articolo 5
Qualsiasi misura adottata in relazione ad un IDvestimento effettuato da un investitore di una delle Parti Contraenti, che sottragga risorse finanziarie 0 altri beni alI'investimento 0 crei ostacoli aII'attivita' 0 rechi.sostanziale pregiudizio al valore dell'investimento stesso, CQsi' come ogni altra misura avente analogo effetto, xxxx' considerata alia stregua del paragrafo 2 dell'Articolo 5.
5. Con riferimento all'Articolo 9 I
Ai sensi dell'Articolo 9 (3) (b), I'arbitrato sara' condotto in conformita ai criteri arbitraIi della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), con I' osservanza, altresi, delle seguenti disposizioni :
a) n Tribunale arbitrale sara' composto da tre Arbitri; qualora questi non siano cittadini di una delle due Parti Contraenti, dovranno essere cittadini di Stati aventi relazioni diplomatiche con
entrambe Ie Parti Contraenti.
¥1?
La nomina degli arbitri, allorquando resa necessaria ai sensi dei regolamenti UNCITRAL, xxxx' efetta dal Presidente dell'Istituto di itrato della Camera. di StoccoIma, nella sua quaIita di Autorita' preposta alia nomina. L'arbitrato avra: luogo a Stoccolma, a meno che Ie due Parti in arbitrato abbiano diversamente convenuto.
'
b)
Nel pronunziare la propria decisione, il Tribunale arbitrale dovra' in ogni caso applicare anche Ie
disposizioni contenute nel presente Accordo, nonche i principi di diritto intemazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti.
n riconoscimento e I'esecuzione della decisione arbitrale neI territorio delle Parti Contraenti sarano discipIinati dalle rispettive legislazioni nazionali, in conformita aile Convenzioni internazionaIi in materia di cui esse siano parte.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, han firmato il presente Accordo.
Fatto a lM.* il -{ 4 L e,.e.� t 110F , in due originaIi, ciascuno nelle Jingue itaIiana, inglese e portoghese, tutti i testi essendo egualmente autentici.
In caso di qualsiasi divergenza farit fede il teste inglese.
PERILGOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO