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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Il presente documento contiene le condizioni generali di contratto di Nuovenergie relative alla fornitura di energia elettrica e/o gas naturale.
Nuovenergie Spa
Xxxxx Xxxxxxxxx 00 • 20017 Rho (MI)
Tel. 000 000 000 • Fax 00.00000000
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx • xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx P.I. / C.F. 03757680966
Condizioni Generali di Contratto
ART. 1 – Definizioni
1.1 Le abbreviazioni riportate nel presente contratto, hanno il seguente significato: AEEGSI: Autorità per lʼEnergia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico, istituita con L. 14 novembre 1995 n. 481 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale). BT: bassa tensione. CLIENTE BUON PAGATORE: Cliente che ha pagato nei termini di scadenza le fatture relative all’ultimo biennio. CONSUMATORE: ai sensi dellʼart.3, comma 1 lettera a), Codice del Consumo, cioè una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. CTE: Condizioni Tecnico Economiche che sono parte integrante del presente contratto. GN: gas naturale. EE: energia elettrica. PdF: proposta di fornitura, modulo contrattuale contenente il testo della proposta di contratto. PdR: punto di riconsegna, punto in cui Nuovenergie mette a disposizione il gas naturale al Cliente. POD: point of delivery o punto di prelievo, punto in cui Nuovenergie mette a disposizione l’energia elettrica al Cliente.
ART. 2 – Oggetto
2.1 Nuovenergie spa., si impegna a fornire al Cliente il GN e/x xxXX in conformità alle scelte effettuate dal Cliente con la sottoscrizione del Contratto e/o della PdF al PdR e/o al POD presso l’indirizzo di fornitura ivi indicato.
ART. 3 – Conclusione del Contratto e Diritto di Ripensamento
3.1 Il Contratto si perfeziona al momento della sottoscrizione dello stesso, delle Condizioni Generali e delle CTE.
3.2 Nel caso di sottoscrizione della PdF, delle Condizioni Generali e delle CTE, il Cliente manifesta l’intenzione di acquistare GN e/o EE da Nuovenergie alle condizioni ivi indicate. Il Contratto si perfeziona nel momento in cui Nuovenergie comunica la propria accettazione al Cliente, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di sottoscrizione della PdF. Trascorso il suddetto termine, in mancanza dell’accettazione da parte di Nuovenergie, la richiesta si intende revocata.
3.3 Nel caso di compilazione del form predisposto per i Contratti web sul sito Nuovenergie, ovvero di contratto stipulato per mezzo di supporto telefonico o agente, il Contratto si perfeziona nel momento in cui Nuovenergie riceve la copia integrale della documentazione contrattuale sottoscritta da parte del Cliente stesso. Nuovenergie si riserva, inoltre, di dare esecuzione al Contratto solo alla ricezione di detti documenti contrattuali, sottoscritti in originale dal Cliente, e completi di tutti gli allegati richiesti.
3.4 Il Cliente finale domestico può esercitare il diritto di ripensamento, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo: a) entro 14 (quattordici) giorni solari decorrenti dalla data di conclusione del contratto, se concluso in un luogo diverso dai locali commerciali di Nuovenergie, o se concluso con tecniche di comunicazione a distanza; b) entro 14 (quattordici) giorni solari decorrenti dalla data di consegna dell’eventuale proposta contrattuale da parte del Cliente stesso. Il diritto di ripensamento deve essere esercitato con comunicazione scritta da inviarsi a Nuovenergie, ai riferimenti di cui al successivo art. 18 mediante Raccomandata A.R. oppure mediante fax, in quest’ultimo caso a condizione che sia data conferma entro le 48 (quarantotto) ore successive.
3.5 Se il Cliente che sottoscrive il Contratto o la PdF non è proprietario dell’immobile al quale è destinata la fornitura, con la sottoscrizione attesta, sotto la propria responsabilità, che il proprietario ha dato il proprio assenso alla fornitura.
3.6 Per nuove attivazioni, volture e riattivazioni di forniture cessate, in fase di sottoscrizione del contratto verranno applicati al Cliente euro 30 a titolo di diritti amministrativi che il Cliente troverà addebitati all’interno della prima fattura.
ART. 4 – Trasporto, Trasmissione, Distribuzione e Dispacciamento - Mandati di Connessione
4.1 Per l’esecuzione della fornitura Nuovenergie provvederà a stipulare i Contratti di Trasporto e Distribuzione di GN e di Trasmissione, Distribuzione e Dispacciamento dellʼEE ed a porre in essere tutto quanto necessario ed opportuno a tal fine, in conformità anche a quanto richiesto dai Gestori di reti competenti. I servizi cesseranno alla data di risoluzione, per qualsivoglia causa, del Contratto.
4.2 Con particolare riferimento alla fornitura di EE ed al fine di cui all’art. 4.1, il Cliente conferisce a Nuovenergie a titolo gratuito ed irrevocabile:
a) mandato senza rappresentanza per la sottoscrizione e gestione, in nome proprio e nellʼinteresse del Cliente, del Contratto di Dispacciamento dellʼEE con il Gestore della rete, del Contratto di Trasporto relativo al/ai POD oggetto della fornitura con il Distributore, e per la gestione di richieste nei confronti del Distributore per l’esecuzione di prestazioni relative a servizi inerenti la connessione dei siti alla rete ai sensi della Delibera AEEGSI 198/11 e s.m.i.; b) mandato con rappresentanza per la sottoscrizione del Contratto di Connessione alla rete e/o delle Condizioni Tecniche predisposte dal Distributore relative al Servizio di Trasporto.
4.3 Per ogni richiesta di esecuzione di prestazioni relative a servizi inerenti la connessione alla rete elettrica o la fornitura di gas inviata al Distributore il Cliente è tenuto al pagamento dei corrispettivi di competenza del Distributore stesso.
ART 5 – Decorrenza, Durata e Risoluzione
5.1 Il Contratto ha esecuzione con la somministrazione di GN e/o di EE nel rispetto delle tempistiche stabilite dallʼAEEGSI differenziate in base alla tipologia di operazione contrattuale richiesta dal Cliente.
5.2 In caso di switch, la somministrazione da parte di Nuovenergie avrà inizio secondo i tempi stabiliti ai sensi della Delibera AEEGSI 144/07 e s.m.i., e compatibilmente con l’intervenuta efficacia del recesso esercitato dal Cliente verso il precedente Fornitore.
5.3 Qualora la data di effettivo inizio della fornitura non coincida con la data presunta di inizio della somministrazione indicata nella Nota Informativa, Nuovenergie provvede ad informare tempestivamente il Cliente dell’eventuale nuova data di avvio e delle cause dell’avvenuto ritardo tramite idonea comunicazione.
5.4 In caso di switch, qualora il distributore comunichi l’avvio di una procedura per la sospensione della somministrazione per morosità del Cliente o nel caso in cui il Cliente sia stato oggetto di una richiesta di indennizzo per la fornitura di energia elettrica, ai sensi della Delibera AEEGSI 99/11 e s.m.i. e della Delibera AEEGSI 191/09 e s.m.i., Nuovenergie si riserva la facoltà di non dare esecuzione al Contratto senza responsabilità di nessuna delle parti, dandone comunicazione scritta al Cliente. In questo caso il contratto si intende automaticamente risolto ai sensi del successivo art. 15.
5.5 Nel caso in cui venga attivata solo una delle forniture (GN/EE), se richieste entrambe dal Cliente il Contratto ha esecuzione limitatamente alla fornitura attivata, e Nuovenergie ne dà comunicazione scritta al Cliente.
5.6 Nel caso previsto dal art. 5.3 e nel caso di attivazione non contestuale delle forniture di GN e/o EE, se richieste entrambe dal Cliente, resta inteso che l’esecuzione del Contratto decorre dall’attivazione rispettivamente dell’unica fornitura o della prima delle due forniture richieste.
5.7 La durata del Contratto è indicata nelle CTE, fermo restando il diritto di recesso di cui al successivo art. 6.
5.8 Nuovenergie si riserva comunque, fin da ora, della facoltà di avvalersi della possibilità di esercizio di revoca di cui al comma 8.2 della Delibera AEEGSI 99/11 e s.m.i. e di cui al comma 6.3 dell’Allegato A (XXXXX) alla Delibera 258/2015/R/com.
5.9 Ai fini dell’esercizio della facoltà di cui al punto precedente, l’Impresa di distribuzione è tenuta a mettere a disposizione dell’Utente il servizio di distribuzione le seguenti informazioni circa il punto di riconsegna oggetto della richiesta:
-IN CASO DI FORNITURA DI EE,
a) se il punto di prelievo risulta sospeso a seguito di una richiesta di sospensione della fornitura per morosità; b) se per il medesimo punto sia eventualmente in corso una richiesta di indennizzo; c) il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; d) le date delle eventuali richieste di sospensione, al netto di quelle revocate per motivi diversi dal pagamento, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la data della richiesta di switching in corso; e) le date delle eventuali richieste di switching, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la data della richiesta di switching in corso.
5.10 Qualora l’utente del servizio di distribuzione che ha presentato la richiesta di accesso per sostituzione eserciti la facoltà di cui al precedente punto 5.8 delle presenti Condizioni generali, a seguito delle informazioni di cui al comma precedente ricevute dall’Impresa di distribuzione non verrà data esecuzione al Contratto di vendita e gli effetti del recesso dal Contratto con il precedente venditore verranno meno.
5.11 Per quanto concerne la fornitura di EE, Nuovenergie potrebbe non essere utente del trasporto.
Art. 6 - Recesso
6.1 ll Cliente può liberamente recedere dal Contratto, anche limitatamente ad una delle forniture per cambio Fornitore, in qualsiasi momento e senza oneri, inviando comunicazione scritta ad Nuovenergie, ai riferimenti di cui al successivo art. 18, con il preavviso previsto dalla Delibera AEEGSI 144/07 e s.m.i.: a) 1 (un) mese nel caso di Cliente (domestico/non domestico) che non ha ancora esercitato la propria idoneità aderendo a proposte contrattuali su mercato libero; b ) 1 (un) mese nel caso di Cliente domestico che ha già esercitato la propria idoneità aderendo a proposte su mercato libero; c ) 3 (tre) mesi, relativamente alle forniture di GN nel caso di Cliente non domestico con consumi annui non superiori a 200.000 Smc, e relativamente alle forniture di EE, nel caso di POD in BT; d) 6 (sei) mesi in tutti gli altri casi. Il preavviso di recesso per cambio fornitore decorre, in ogni caso, dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione di recesso da parte del fornitore. Nel caso di clienti finali domestici, il recesso deve essere inviato dal nuovo fornitore. I clienti non domestici possono avvalersi del nuovo fornitore per l’inoltro della comunicazione di recesso; nel caso non si avvalgano del nuovo fornitore, la comunicazione dovrà specificare che il recesso viene presentato per cambio fornitore.
6.2 A seguito della comunicazione di recesso per cambio fornitore e qualora non vada a buon fine alcun subentro di nuovo Fornitore: a) per PdR/POD aventi diritto al Servizio di Tutela o Salvaguardia, Nuovenergie non sarà responsabile dei prelievi presso il PdR/POD a partire dalla data di efficacia del recesso; fino a tale data il Cliente è obbligato al pagamento degli importi relativi ai consumi di GN e/o EE nei confronti di Nuovenergie; b ) nel caso di PdR non aventi diritto al Servizio di Tutela, Nuovenergie si riserva di chiedere al Distributore competente la chiusura del misuratore e/o intervento tecnico equivalente al fine di interrompere l’erogazione della fornitura. Fino a detta operazione il Cliente è obbligato al pagamento degli importi relativi ai consumi di GN e/o EE.
6.3 In ogni caso il Cliente può recedere per cessazione della fornitura, anche limitatamente ad una delle forniture, in qualunque momento inviando comunicazione scritta ad Nuovenergie, ai riferimenti di cui al successivo art. 18, con un termine di preavviso pari a 1 (un) mese decorrente dalla data di ricezione della comunicazione da parte di Nuovenergie. A seguito della comunicazione di recesso, Nuovenergie provvede ad effettuare le necessarie operazioni al fine di rendere effettiva la cessazione della fornitura. Fino a detta operazione il Cliente è obbligato al pagamento degli importi relativi ai consumi di GN e/o EE. In mancanza di recesso scritto, il Cliente rimane obbligato al pagamento dei consumi di GN e/o EE e di qualsiasi spesa ed onere che dovesse rendersi necessario, oltre al risarcimento degli eventuali danni, anche per tutto il periodo in cui, pur non essendo più il fruitore, continuerà ad essere intestatario del Contratto. Il Cliente resta inoltre responsabile dei consumi di GN e/o EE e di quanto altro dovuto nel caso in cui, pur provvedendo a disdire la fornitura non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la chiusura del misuratore.
6.4 Nuovenergie ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, anche limitatamente ad una delle forniture, in qualunque momento e senza oneri, inviandone comunicazione scritta al Cliente a mezzo raccomandata A.R. e/o posta elettronica certificata, con un termine di preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi decorrente a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente. Tale facoltà non può essere esercitata relativamente a contratti di fornitura nell’ambito del Servizio di Tutela.
6.5 In caso di recesso prima della durata prevista del contratto, Nuovenergie si riserva la possibilità di applicare ai Clienti Altri Usi per ogni PDR e/o POD e per ogni mese residuo di contratto una penale pari ad € 500 per consumi compresi tra 15.000 e 50.000 kWh o Smc e pari ad € 1.500 per consumi oltre i 50.000 kWh o Smc.
ART. 7 – Condizioni Tecniche – Responsabilità
7.1 La fornitura avverrà nel rispetto dei livelli di qualità commerciale disposti dallʼAEEGSI per le società di vendita GN e EE come indicati nell’informativa “Livelli di qualità” allegata al Contratto o PdF.
7.2 Il Cliente si impegna ad utilizzare il GN e/o EE per gli usi e secondo le caratteristiche (pressione, potenza disponibile, tensione, ecc.) indicati nel Contratto e/o PdF ed in coerenza a quanto previsto nelle Condizioni Tecniche di Trasporto ed in conformità alle regole di prudenza e sicurezza, dichiarando sin d’ora di essere a conoscenza dell’obbligo di adottare le misure necessarie per conservare le caratteristiche di sicurezza dell’impianto interno previste dalla normativa vigente e dichiarando, altresì, di essere consapevole che, nel caso di variazione della portata termica di GN è richiesta la consegna della dichiarazione di conformità.
7.3 Il Cliente si impegna a comunicare immediatamente e per iscritto ogni variazione intervenuta nei dati riportati nel Contratto e/o PdF, con particolare riferimento all’uso del GN e/o EE. In tal caso le parti concorderanno le necessarie modifiche contrattuali. Il Cliente ha inoltre l’obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni di residenza e, nel caso di condominio, è fatto obbligo all’amministratore dello stesso di comunicare tempestivamente a Nuovenergie eventuali variazioni intervenute nella carica di amministratore, ivi comprese le date di cessazione e di subentro nella carica e le generalità complete del nuovo amministratore.
7.4 Tutti i misuratori sono muniti di sigillo di garanzia apposto dal Distributore ed essi rimangono di proprietà dello stesso Distributore. Il Cliente ha l’onere di accertare che il misuratore sia sigillato e mantenuto tale ed ha l’obbligo di comunicare immediatamente ogni necessità manutentiva. Il Cliente deve, inoltre, assicurare la corretta custodia e conservazione degli apparecchi e componenti installati presso i PdR/POD. La manomissione dei sigilli e qualunque altra infrazione destinata a turbare il regolare funzionamento dei misuratori, nonché qualsiasi prelievo fraudolento, danno luogo a conguaglio dei consumi non misurati, determinati con una opportuna stima dal Distributore, all’addebito di tutte le spese, e possono dar luogo ad azione giudiziaria contro il Cliente.
7.5 Il Cliente è consapevole che il GAS può essere pericoloso qualora non siano usate le cautele più opportune che egli stesso si impegna a conoscere e far osservare. Il Cliente dovrà utilizzare esclusivamente apparecchi omologati, rivolgersi per gli interventi periodici di manutenzione a personale abilitato e rispettare le norme di buona tecnica UNI CIG 7129 e s.m.i. Il Cliente si impegna a prendere accurata visione dell’opuscolo informativo sulla sicurezza “Istruzioni per l’uso” allegato al Contratto o alla PdF e a fornire evidenza della regolare esecuzione dell’impianto interno presentando i documenti previsti per legge o norme in materia. Il Cliente si
impegna inoltre a comunicare al Distributore eventuali situazioni di pericolo o necessità di manutenzione riscontrate a monte del PdR/POD. Nuovenergie non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per incidenti, e segnatamente per incidenti occorsi al Cliente o a terzi, in conseguenza della violazione delle disposizioni contenute nel Contratto di Trasporto dellʼEE, dell’uso improprio del GN e/o dellʼEE, della mancata osservazione delle norme di prudenza e sicurezza e della mancata rispondenza alle norme tecniche degli impianti del Cliente stesso.
7.6 Il Cliente è responsabile per apporto di modifiche, difetto di manutenzione o per incuria sugli impianti che comportino diminuzione di sicurezza e dispersione negli impianti a valle del PdR/POD. L’inosservanza di detto impegno darà facoltà a Nuovenergie di richiedere la sospensione della fornitura al Distributore competente e di esperire ogni ulteriore azione a salvaguardia degli interessi della medesima.
7.7 Nuovenergie si limita ad acquisire, per le attività di allacciamento, installazione, attivazione e disattivazione svolte dal Distributore, le dichiarazioni e le certificazioni di competenza dello stesso Distributore e non assume alcuna responsabilità in relazione agli impianti, sia a monte che a valle del PdR/POD, e alle attività di competenza del Distributore e/o del Cliente.
7.8 La fornitura è subordinata: a) alla realizzazione, da parte del Distributore, presso il Cliente, qualora non già disponibile, di un PdR/POD; b) alla presentazione, da parte del Cliente, per quanto di pertinenza, delle autorizzazioni, concessioni, certificazioni e permessi previsti dalla legge oltre che della documentazione, anche in forma di autocertificazione attestante l’esistenza in capo al Cliente, dei diritti di servitù necessari per eseguire la fornitura; c) al pagamento di quanto dovuto per contribuire alle spese dell’allacciamento, qualora non già disponibile.
7.9 Nessun indennizzo, risarcimento, riduzione del corrispettivo o altra pretesa potranno essere, a qualsivoglia titolo, avanzati dal Cliente nei confronti di Nuovenergie per i casi in cui si verifichino delle interruzioni o irregolarità dell’erogazione o delle variazioni di pressione dipendenti da caso fortuito, forza maggiore, da problemi sulla rete di distribuzione locale ovvero di trasporto nazionale ovvero da circostanze comunque imputabili al Distributore e/o al Trasportatore Nazionale, ivi comprese le sospensioni della fornitura dovute ad attività di manutenzione, riparazione, guasti agli impianti, e per manomissione del contatore. In tali casi l’interruzione, l’irregolarità, ovvero la mancata erogazione, non potranno costituire ragione di risoluzione del contratto né potrà essere imposto a Nuovenergie di provvedere al trasporto del GN e/o dellʼEE in qualsiasi modo fino al PdR/POD.
7.10 Il Cliente non potrà, sotto qualsiasi forma, trasferire o cedere a terzi il GN e/o EE fornita tramite altri punti di fornitura o altri metodi di consegna.
ART. 8 Condizioni economiche di Fornitura
8.1 Le Condizioni Economiche relative al presente contratto sono indicate nelle CTE che il Cliente è tenuto a leggere e sottoscrivere per accettazione contestualmente alla sottoscrizione del Contratto o della PdF.
8.2 Il prezzo del GN indicato nelle CTE è stabilito facendo riferimento ad un Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc. Il corrispettivo effettivamente applicato viene adeguato in funzione del valore del PCS convenzionale da utilizzare ai fini della fatturazione per la località dove è ubicata la fornitura con riferimento al mercato di tutela.
8.3 Il Fornitore si riserva di addebitare al Cliente: (i) un eventuale corrispettivo inerente il Conguaglio Compensativo di importo pari a quanto previsto dall’art. 21 della delibera AEEGSI 31 ottobre 2007, n. 278/07 (pubblicata sul sito internet AEEGSI in data 2 novembre 2007); (ii) la componente “Cmor”, derivante da un’eventuale morosità del Cliente, relativa a contratti precedenti anche con fornitori diversi da Nuovenergie spa., addebitata dal Distributore al Fornitore, così come previsto dalla Delibera 11 dicembre 2009 ARG/elt 191/09 (pubblicata sul sito internet AEEGSI in data 30 dicembre 2009) e dalla Delibera 30 novembre 2010 ARG/elt 219/10 (pubblicata sul sito internet AEEGSI in data 10 dicembre 2010) e successive modifiche; (iii) il pagamento degli eventuali crediti acquistati dall’esercente la salvaguardia (compresi gli eventuali interessi maturati per il ritardo nel pagamento) in fase di cambio fornitore (Switching), sulla base di quanto previsto dal TIMOE.
ART. 9 Rilevazione dei Consumi
9.1 La rilevazione del dato di misura e gli eventuali controlli di validità dei dati rilevati sono di esclusiva responsabilità del Distributore che è tenuto ad effettuarli conformemente alle periodicità stabilite dallʼAEEG, fatte salve diverse previsioni di legge eventualmente intervenute nel corso del rapporto contrattuale.
9.2 In particolare per la fornitura di GN, la Delibera AEEGSI 117/15 prevede: a) per i punti di riconsegna con consumo annuo fino a 500 Smc/anno: 1 tentativo di raccolta l’anno; b) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno: 2 tentativi di raccolta l’anno; c) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno: 3 tentativi di raccolta l’anno; d) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno: un tentativo mensile.
9.3 Per la fornitura di EE, la Delibera AEEGSI 199/11 e s.m.i. prevede: a) con riferimento ai punti di prelievo trattati per fasce, almeno 1 (una) volte al mese alle 24.00 dell’ultimo giorno di ciascun mese; b) con riferimento a POD trattati monorari, almeno 1 (una) volta all’anno per i punti con potenza disponibile non superiore a 16,5 Kw e almeno 1 (una) volta al mese per i punti con potenza disponibile superiore a 16,5Kw.
9.4 Il Cliente può tuttavia effettuare l’autolettura del misuratore nel periodo e con le modalità indicate in fattura. L’autolettura è valida ai fini della fatturazione, salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal Cliente rispetto ai consumi storici dello stesso. Tutte le letture o autoletture pervenute nello stesso periodo di fatturazione saranno utilizzate per il calcolo della fattura a conguaglio. In caso di incompatibilità tra autoletture e letture del Distributore effettuate nello stesso periodo di fatturazione, la lettura utilizzata sarà quella rilevata dal Distributore.
9.5 Il Cliente si impegna a consentire al personale del Distributore il libero accesso ai propri locali per la lettura e per permettere ispezioni e controlli tecnici al misuratore.
9.6 In merito alla fornitura di GN, in caso di mancata raccolta della misura secondo le previsioni di cui alla Delibera AEEGSI 64/09 e s.m.i., per i clienti titolari di un PdR dotato di misuratore non accessibile o con accessibilità parziale, Nuovenergie è tenuta a fornire, nella prima fattura utile, informazione al Cliente sulle cause che hanno impedito la raccolta della misura in accordo a quanto trasmesso dal Distributore.
ART. 10 Fatturazione e Calcolo dei consumi
10.1 La fatturazione avverrà con la periodicità indicata nelle CTE che il Cliente è tenuto a leggere e sottoscrivere per accettazione contestualmente alla sottoscrizione del Contratto o PdF.
10.2 Le fatturazioni di GN sono emesse sulla base dei consumi riportati alle Condizioni Standard (Smc), determinati in funzione dei consumi rilevati al contatore e resi disponibili dal Distributore o comunicati dal Cliente mediante autolettura e validati dal Distributore stesso. Fra una lettura o autolettura e quella successiva la fatturazione potrà avvenire sulla base di consumi presunti, stimati con i profili di prelievo dellʼAEEGSI sulla base del consumo storico o, in assenza, sui consumi dichiarati dal Cliente al momento della richiesta di fornitura. In ogni caso la stima dei consumi viene calcolata utilizzando il cosiddetto metodo del pro-die, ossia mantenendo convenzionalmente costanti i consumi giornalieri di un dato periodo. Nel caso di gruppo di misura non dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle Condizioni Standard, i consumi utilizzati ai fini del calcolo delle fatture (in Smc) sono ottenuti moltiplicando, i metri cubi rilevati presso il misuratore stesso per il coefficiente “C” calcolato dal Distributore nel rispetto dei contenuti di cui alla Delibera AEEGSI 159/08 e s.m.i. Per i clienti nuovi, la prima fatturazione stimata o in acconto si effettua sulla base dei consumi che Nuovenergie ritiene possano essere attribuiti al Cliente in relazione a quanto dichiarato dallo stesso al momento della richiesta di fornitura.
10.3 Le fatturazioni di EE sono emesse sulla base dei consumi rilevati a cura del Distributore o comunicati dal Cliente mediante autolettura. In mancanza di tali dati Nuovenergie potrà effettuare la relativa fatturazione in acconto sulla base dei dati di prelievo presunti elaborati da Nuovenergie in funzione dei dati storici di consumo del Cliente o sulla base del consumo annuo comunicato dal Cliente. Allorquando Nuovenergie entrerà in possesso dei dati di prelievo effettivi, comprese le autoletture, emetterà opportune fatture di conguaglio. In ogni caso la stima dei consumi viene calcolata utilizzando il cosiddetto metodo del pro-die, ossia mantenendo convenzionalmente costanti i consumi giornalieri, di un dato periodo. Eventuali rimborsi saranno infatti corrisposti da Nuovenergie con successivo accredito. Per i Clienti nuovi, la prima fatturazione stimata o in acconto si effettua sulla base dei consumi che Nuovenergie ritiene possano essere attribuiti al Cliente in relazione a quanto dichiarato dallo stesso al momento della richiesta di allacciamento alla rete di distribuzione di subentro, di voltura utilizzando il metodo del pro-die sopra descritto.
10.4 Gli eventuali errori di misura derivanti da qualsiasi causa, sia in eccesso che in difetto, daranno luogo al conguaglio degli importi erroneamente fatturati relativamente al periodo nel quale l’errore sia effettivamente incorso, restando inteso che non verranno comunque corrisposti interessi sugli eventuali conguagli. Tuttavia, qualora il conguaglio dei volumi generi tributi dovuti da Nuovenergie, i tempi di prescrizione saranno quelli previsti dalle norme vigenti in materia fiscale. In caso di contestazione sugli importi fatturati, il Cliente è tenuto al pagamento integrale dell’importo indicato nella fattura entro il termine di scadenza della stessa.
10.5 La fatturazione avverrà nel rispetto delle disposizioni sulla trasparenza dei documenti di fatturazione di cui alla Delibera AEEGSI 202/09 e s.m.i. Nuovenergie si riserva di non emettere fattura per importi che non superano i 5 (cinque) euro, che verranno sommati agli importi della successiva fattura.
10.6 La fattura viene inviata, di norma, in formato cartaceo. Nuovenergie rende disponibile gratuitamente un servizio di fattura on line che verrà adottato esclusivamente nei confronti dei Clienti che manifesteranno esplicita adesione per lo stesso servizio, mediante iscrizione al portale clienti disponibile al link xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
10.7 A seguito di richiesta di rettifica da parte del Cliente per errori nella fatturazione a suo danno, di una fattura già pagata, l’accredito della somma non dovuta verrà effettuato nei tempi fissati dalla normativa AEEG in tema di qualità commerciale.
10.8 A seguito della cessazione della fornitura, a qualsiasi titolo intervenuta, al Cliente saranno altresì addebitati o accreditati gli eventuali importi conseguenti a rettifiche o conguagli di fatturazione anche in base alla lettura finale da parte del Distributore.
ART. 11 Funzionamento difettoso del contatore e Verifica del contatore
11.1 In caso di arresto o di presunto funzionamento difettoso del misuratore GAS, il Cliente deve segnalare prontamente il fatto al numero verde di “Pronto Intervento” del Distributore, indicato in fattura, che provvederà a predisporre tutte le verifiche del caso e, se necessario, alla sostituzione dello stesso ed alla ricostruzione dei consumi. Nuovenergie provvederà ad addebitare eventuali importi sulla base dei dati comunicati dal Distributore.
11.2 In caso di arresto o di funzionamento difettoso del misuratore di Energia Elettrica, il Cliente deve segnalare prontamente il fatto al numero di “Servizio Guasti Elettrici” del Distributore, indicato in fattura, che provvederà ad effettuare tutte le verifiche del caso e, se necessario, alla sostituzione dello stesso ed alla ricostruzione dei consumi. Nuovenergie provvederà ad addebitare eventuali importi sulla base dei dati comunicati dal Distributore.
11.3 Il Cliente può sempre richiedere la verifica del corretto funzionamento del misuratore, tramite Nuovenergie ai riferimenti di cui allʼart.18, in contraddittorio con il Distributore. Il Cliente ha il diritto di presenziare alla prova di verifica e, ove non si avvalga di tale diritto, l’esito della verifica verrà comunicato per iscritto da Nuovenergie al Cliente. Nuovenergie provvede a comunicare preventivamente al Cliente i tempi, i costi e le modalità di esecuzione della verifica.
ART. 12 Garanzie
12.1 Con riferimento alla fornitura di GN, è facoltà di Nuovenergie richiedere, ed il Cliente si impegna a versare, con addebito in fattura, il deposito cauzionale secondo le previsioni di cui alla Delibera AEEGSI 229/01 e s.m.i. Il deposito cauzionale potrà subire variazioni o modifiche a seguito di Delibere emesse dallʼAEEGSI. La domiciliazione bancaria o postale della fattura è considerata forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale per i Clienti con consumi fino a 5.000 Smc/anno; detta garanzia verrà a cessare nel momento in cui una sola fattura domiciliata dovesse essere respinta per motivi imputabili al Cliente e, affinché la fornitura possa continuare con regolarità, occorrerà che il Cliente provveda a versare il deposito cauzionale secondo quanto previsto dal presente articolo.
12.2 Con riferimento alla fornitura di EE, è facoltà di Nuovenergie richiedere, ed il Cliente si impegna a versare, con addebito in fattura, il deposito cauzionale secondo le previsioni di cui alla Delibera AEEGSI 200/99 e s.m.i. Il deposito cauzionale potrà subire variazioni o modifiche a seguito di Delibere emesse dallʼAEEGSI.
12.3 Qualora al termine di ogni anno solare, l’entità dei consumi del Cliente vari, Nuovenergie si riserva la facoltà di adeguare il deposito cauzionale con addebito o accredito sulla prima fattura utile.
12.4 Qualora nel corso della fornitura l’importo del deposito sia escusso in tutto o in parte da Nuovenergie per morosità del Cliente, il Cliente è tenuto a ricostituirlo per l’intero ammontare con addebito in fattura. Nuovenergie non richiederà il deposito cauzionale nel caso di attivazione della procedura RID per il pagamento delle fatture. Nuovenergie si riserva comunque di addebitare al Cliente l’importo a titolo di deposito cauzionale, indipendentemente dai motivi per cui la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. Resta salva la restituzione del deposito cauzionale in caso di successiva attivazione della procedura RID. Nel caso in cui anche una sola fattura domiciliata venga respinta Nuovenergie si riserva la facoltà di non inviare le richieste di addebito tramite RID per gli importi relativi alle fatture successive.
12.5 Il deposito cauzionale è fruttifero per il Cliente in ragione degli interessi legali. Nuovenergie provvede alla restituzione del deposito cauzionale al termine del rapporto contrattuale tramite conguaglio sull’ultima fattura. In ogni caso, il deposito cauzionale verrà restituito entro 30 giorni dalla cessazione degli effetti del contratto, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute.
12.6 La fornitura non può essere sospesa per un debito del Cliente di valore inferiore o uguale al deposito versato. In questo caso, Nuovenergie può trattenere la somma versata a saldo del debito e addebitare nella successiva fattura l’ammontare del deposito cauzionale utilizzato che il Cliente è tenuto a versare, reintegrando così la garanzia.
ART. 13 Pagamento, Interessi di mora, Sospensione e Interruzione della fornitura, Cessazione amministrativa del contratto
13.1 Il Cliente è tenuto al pagamento delle fatture entro la data di scadenza indicata sulle stesse, successiva almeno di 20 giorni rispetto alla data di emissione. Il pagamento può avvenire tramite domiciliazione bancaria/postale presso il proprio istituto bancario o ufficio postale con pagamento diretto in c/c o, utilizzando il bollettino di conto corrente allegato alla fattura, presso gli sportelli delle Poste Italiane e delle banche convenzionate e, gratuitamente, presso gli sportelli di Nuovenergie; a tal proposito, ulteriori informazioni sono riportate in fattura.
13.2 Il Cliente è tenuto al pagamento dell’intero corrispettivo indicato in fattura.
13.3 Il Cliente non potrà procedere alla sospensione del pagamento, differirlo o ridurlo neanche in caso di contestazione. I pagamenti non potranno essere compensati con eventuali crediti che il Cliente vanti nei confronti di Nuovenergie anche relativi ad altri contratti, salvo diverso ed espresso accordo tra le parti, e salvo il caso in cui il Cliente abbia stipulato il Contratto in qualità di Consumatore.
13.4 In caso di ritardato pagamento delle fatture, Nuovenergie addebiterà sugli importi fatturati, e per ogni giorno di ritardo, interessi di mora che matureranno dalla data di scadenza della fattura fino alla data dell’effettivo pagamento; tali interessi saranno calcolati su base annua, applicando il tasso ufficiale di riferimento (TUR) maggiorato di 3,5 punti percentuali. Il Cliente buon pagatore sarà tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo.
13.5 In caso di mancato pagamento, decorsi 5 giorni dalla scadenza della fattura, Nuovenergie attiverà le procedure previste in caso di morosità del Cliente. In particolare, Nuovenergie invierà al Cliente una comunicazione di costituzione in mora a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata. Nella comunicazione di costituzione in mora verrà indicata la data entro la quale il Cliente dovrà provvedere al pagamento di quanto dovuto. Tale data non sarà inferiore a 15 giorni solari dal giorno di invio al Cliente della raccomandata, oppure
10 giorni solari dal ricevimento da parte di Nuovenergie della ricevuta di avvenuta consegna della posta elettronica certificata di costituzione in mora. Il Cliente è tenuto a comunicare a Nuovenergie l’avvenuto pagamento inviando copia della documentazione attestante il pagamento a mezzo mail ad xxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx, oppure, in alternativa al numero di fax indicato nella comunicazione di costituzione in mora. In costanza di mora, decorsi 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora, Nuovenergie, in caso di PdR/POD disalimentabile, ha diritto di richiedere al Distributore la chiusura del PdR/POD per sospensione della fornitura per morosità. Perdurando la morosità, Nuovenergie si riserva la facoltà di dichiarare il contratto risolto ai sensi del successivo art. 15 e di espletare le formalità necessarie al fine di ottenere la cessazione amministrativa per morosità secondo quanto disposto dalla Delibera AEEGSI 99/11 e s.m.i., Delibera AEEGSI 04/08 e s.m.i. e Delibera AEEGSI 67/13 e s.m.i. Nuovenergie ha altresì diritto di richiedere al Cliente il pagamento dei corrispettivi di sospensione e riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto dallʼAEEGSI e definito dal Distributore, oltre ad eventuali costi amministrativi. Nuovenergie è tenuta a corrispondere al Cliente un indennizzo automatico per un importo pari a: a) euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora; b) euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente 1. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; 2. il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora l’esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio; 3. il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice di chiusura del PdR/POD per sospensione della fornitura per morosità.
13.6 La riattivazione della fornitura avverrà solo al pagamento di tutto quanto inevaso. I costi di chiusura e riattivazione verranno addebitati nella prima fattura utile dopo l’intervento.
13.7 Qualora lʼintervento di sospensione della fornitura per morosità con chiusura del PdR/POD non sia stato possibile, il Distributore può procedere alla sospensione tramite un intervento di interruzione dellʼalimentazione del PdR/POD come previsto dalle normative dellʼAEEGSI. In tali casi il Contratto verrà automaticamente risolto ai sensi del successivo art. 15. Ai sensi del TIMG art. 19.1 valido dal 01.12.2016 il cliente finale è obbligato a consentire all'impresa di distribuzione di accedere ai locali in cui è ubicato l'impianto di misura al fine di poter disalimentare il punto di riconsegna in caso di inadempimento del cliente medesimo.
13.8 Nel caso di Cliente domestico e/o connesso in BT, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore EE, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni, in caso di perdurante mancato pagamento, verrà effettuata la sospensione della fornitura con le spese relative alla riduzione sopra indicata, a carico del Cliente.
13.9 In deroga a quanto previsto dal presente articolo, Nuovenergie può richiedere la sospensione della fornitura immediatamente ed autonomamente senza bisogno di alcun avviso al Cliente, e senza concedere a questi preavviso di sorta, in caso di prelievo fraudolento, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura, di riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per morosità, ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto. In tali casi il Contratto verrà automaticamente risolto ai sensi del successivo art. 15.
13.10 Le spese amministrative e le eventuali spese legali per il recupero del credito sono a carico del Cliente.
ART. 14 Rateizzazioni
14.1 Il Cliente potrà ottenere la rateizzazione dei corrispettivi dovuti per la fornitura di GN e/o EE, secondo le modalità indicate nel presente articolo, nei seguenti casi: (a) per i clienti per i quali la periodicità di fatturazione non è mensile qualora la fattura di conguaglio sia superiore al doppio dell’addebito più elevato fatturato nelle fatture stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente fattura di conguaglio, salvo il caso in cui la differenza fra l’addebito fatturato nella fattura di conguaglio e gli addebiti fatturati nelle fatture stimate o in acconto sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi; (b) qualora a seguito di malfunzionamento del misuratore per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal misuratore; (c) qualora a causa di una o più mancate letture, al Cliente dotato di un misuratore accessibile, sia richiesto il pagamento di un conguaglio. La rateizzazione non sarà possibile per corrispettivi inferiori a € 50,00 (euro cinquanta/00).
14.2 Nuovenergie informerà il Cliente della possibilità di ottenere la rateizzazione del pagamento nella fattura rateizzabile. Il Cliente che intende avvalersi della rateizzazione ne dovrà dare comunicazione a Nuovenergie entro i 10 (dieci) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della medesima fattura, a pena di decadenza. Il corrispettivo dovuto sarà diviso in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di fatture stimate o di acconto ricevute successivamente rispetto alla precedente fattura di conguaglio, e comunque non inferiore a due. Nuovenergie ha la facoltà di richiedere il pagamento della prima rata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di rateizzazione del Cliente oppure entro la scadenza del termine per richiedere la rateizzazione; in tale ultimo caso, Nuovenergie provvederà ad allegare alla fattura oggetto di rateizzazione la documentazione che permetta al Cliente il pagamento della prima rata, oltre ad una comunicazione che informi il Cliente stesso che il pagamento della suddetta rata equivale ad accettazione della rateizzazione. Il Fornitore si riserva la facoltà di imputare le rate a mezzo di documenti diversi dai documenti di fatturazione e di inviarle separatamente da questi ultimi. Fatta salva tale facoltà, le rate hanno una periodicità corrispondente a quella di fatturazione.
14.3 Sugli importi relativi ai pagamenti rateali matureranno interessi pari al Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta.
14.4 Nel caso in cui il Cliente receda dal Contratto per cambio fornitore, Nuovenergie si riserva la facoltà di richiedere al Cliente il pagamento dell’importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile. Tale facoltà deve essere comunicata nella fattura che reca un importo per cui può essere richiesta la rateizzazione o nella comunicazione con cui viene formalizzato il piano di rateizzazione concordato.
14.5 Nuovenergie ha facoltà di negoziare con il Cliente un diverso accordo in merito alle modalità di rateizzazione sopra indicate, che dovrà essere sottoscritto per accettazione da parte del Cliente.
14.6 Il mancato pagamento di una rata entro la scadenza concordata o il mancato pagamento delle fatture successive alla fattura rateizzata, entro la scadenza delle stesse, determinerà l’immediata decadenza della validità del piano rate ed il conseguente avvio della procedura di costituzione in mora del cliente per l’intero importo inevaso.
ART. 15 – Clausola Risolutiva Espressa
Il Contratto si risolve di diritto ai sensi dell’art 1456 c.c., anche limitatamente ad una sola delle forniture, e salvo in ogni caso il risarcimento del danno, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) inizio di una azione o di un procedimento per la messa in liquidazione; b) interruzione o sospensione dell’attività produttiva; c) istanza od inizio di una procedura concorsuale; d) deposito di un’istanza di fallimento; e) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; f) inefficacia del contratto di Trasporto, del contratto di Dispacciamento, del contratto di Distribuzione per cause non imputabili ad Nuovenergie, o risoluzione dei medesimi contratti a causa di inadempimento della controparte commerciale di Nuovenergie. In tal caso, il Contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Deliberazione ARG/elt 42/08, e la fornitura verrà, comunque, garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia; g) impossibilità di procedere alla somministrazione di GN e/o EE a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili ad Nuovenergie, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di Nuovenergie nei confronti del Cliente; h) alterazione e/o manomissione delle apparecchiature di misura; i) sottrazione di GN e/o EE non misurati; l) riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per morosità; m) violazione del precedente art. 7 per usi diversi da quelli pattuiti, qualora il Cliente non abbia provveduto a formalizzare la variazione d’uso entro un mese dal momento in cui è avvenuta; n) in caso di switch, qualora il distributore comunichi l’avvio di una procedura per la sospensione della somministrazione per morosità del Cliente, o nel caso in cui il Cliente è stato oggetto di una richiesta di indennizzo per la fornitura di energia elettrica, ai sensi della Delibera AEEG 99/11 e s.m.i. e della Delibera AEEG 191/09 e s.m.i.; o) qualora vengano meno i requisiti previsti nelle CTE e/o CTE che sono parte integrante del Contratto; p) mancata o invalida costituzione, o ricostituzione, del deposito cauzionale e/o fideiussione, se richiesto; q) in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento, alla scadenza, di qualsiasi importo dovuto dal Cliente a Nuovenergie ai sensi del presente Contratto; r) cessione a terzi del GN e/o dellʼEE; s) mancato pagamento di fatture relative ad un altro Contratto in vigore, o che sia stato in vigore tra il Cliente ed Nuovenergie; t) qualora il Distributore proceda alla sospensione tramite un intervento di interruzione dellʼalimentazione del PdR/POD, o allorquando il PdR/POD risulti chiuso o la fornitura sospesa per un qualsivoglia motivo non imputabile a Nuovenergie; u) mancata riconsegna a Nuovenergie entro 5 (cinque) mesi dalla conclusione del Contratto- della documentazione, compilata e sottoscritta, relativa a: 1) dati catastali dell’immobile oggetto della fornitura, 2) diritto vantato sull’immobile oggetto della fornitura, 3) dichiarazione di residenza, 4) informativa sul trattamento dei dati personali/nota informativa per il cliente finale; v) mancata riconsegna a Nuovenergie -entro 5 (cinque) mesi dalla conclusione del Contratto del Contratto sottoscritto in ogni sua parte.
ART. 16 Variazioni e variazioni unilaterali del contratto e Cessione del contratto.
16.1 Il Contratto recepirà, qualora suscettibili d’inserimento automatico, le disposizioni imposte da leggi o provvedimenti di Pubbliche Autorità o altri soggetti competenti che comportino modifiche o integrazioni alle clausole del Contratto o ai corrispettivi e/o oneri allo stesso applicabili, anche relativi a servizi e prestazioni diverse da quelle previste in Contratto. Nuovenergie si riserva di informare il Cliente rispetto alle variazioni eventualmente intervenute, comunicandole nella prima fattura emessa successivamente alla prima applicazione delle variazioni disposta.
16.2 Nel caso di contratti su Mercato Libero, ove non sia possibile il recepimento automatico, o si renda necessaria, per giustificato motivo, l’introduzione di variazioni alle condizioni contrattuali, Nuovenergie comunicherà al Cliente in forma scritta le variazioni previste con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse. Il termine di preavviso decorre dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente. Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio effettuato da parte del Fornitore. Entro la fine del primo mese di preavviso, il Cliente ha la facoltà di rifiutare tali variazioni e rinegoziare eventuali modifiche con Nuovenergie e/o presentare richiesta di recesso dal contratto secondo le modalità previste nell’art. 6. Il Cliente avente diritto al Servizio di Tutela potrà chiedere, in alternativa al recesso, di essere fornito da Nuovenergie alle condizioni economiche e contrattuali del Servizio di Tutela; tale richiesta dovrà essere esercitata in forma scritta secondo le modalità e termini previsti per l’esercizio del diritto di recesso. La comunicazione di variazione verrà inviata in un documento distinto dalla fattura ed in ogni caso in maniera disgiunta da questʼultimo.
16.3 La comunicazione delle variazioni unilaterali dovrà contenere, tra l’altro, per ciascuna delle modifiche proposte, le seguenti informazioni: (a) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultante dalla modifica proposta; (b) l’illustrazione chiara, completa e comprensibile dei contenuti e degli effetti della variazione proposta; (c) la decorrenza della variazione proposta; (d) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del Cliente dell’eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri; (e) l’illustrazione chiara e comprensibile che il Cliente finale di GN avente diritto al Servizio di Tutela ha, in alternativa alla facoltà di recedere, la facoltà di essere fornito dal medesimo esercente alle condizioni economiche e contrattuali del servizio regolato.
16.4 Nel caso non si addivenisse ad un accordo entro il succitato periodo, il Contratto verrà automaticamente risolto ai sensi dellʼart. 15. La risoluzione sarà efficace dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione della comunicazione di recesso.
16.5 Nuovenergie potrà cedere il Contratto ad altra impresa autorizzata alla vendita di GN e/o EE senza necessità di ottenere il consenso del Cliente o doverlo preventivamente avvertire. In questo caso, resta fermo che la cessione non potrà comportare un aggravio di costi per il Cliente o condizioni meno favorevoli, salva la possibilità per il Cliente di concordare nuove condizioni direttamente con il nuovo Fornitore.
ART. 17 Fallimento
In caso di fallimento del Cliente, il Contratto è risolto immediatamente, e di diritto, alla data del deposito dell’istanza di fallimento. In tal caso, Nuovenergie provvede a fare richiesta di chiusura del contatore al Distributore locale per cui, qualora gli organi fallimentari intendessero ottenere il proseguimento della fornitura di GN e/o EE, dovrà essere sottoscritto un nuovo Contratto secondo quanto stabilito dallʼart. 3. Le spese per la riapertura del contatore sono a carico del richiedente.
ART. 18 Comunicazioni, Richieste di informazioni e reclami, Attivazione procedure extragiudiziali
18.1 In ogni caso ed in qualunque momento, il Cliente potrà far pervenire qualsiasi comunicazione ad Nuovenergie ai seguenti recapiti:
- via posta: Nuovenergie spa, Xxxxx Xxxxxxxxx 00 – 20017 – Rho (MI)
- via fax, al numero 0000000000
- via PEC all’indirizzo xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
- via posta elettronica allʼindirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Eventuali reclami devono essere inoltrati con le stesse modalità ed agli stessi indirizzi di cui sopra e potranno essere effettuati utilizzando il modulo allegato al contratto che è anche disponibile presso tutti gli uffici e sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx. Le modalità di
compilazione ed inoltro del reclamo sono indicate sul modulo stesso. I reclami potranno essere inoltrati anche per via telematica seguendo le istruzioni reperibili nel sito sopraindicato. Il Cliente ha la facoltà di inviare reclamo anche utilizzando ogni altro mezzo utile alla comunicazione che consenta di accertare la data del ricevimento. In tal caso, al fine di consentire l’identificazione del Cliente che sporge reclamo e l’invio della risposta motivata scritta, la comunicazione deve contenere almeno i seguenti dati: a) Nome e Cognome; b) Indirizzo di fornitura; c) Indirizzo postale, se diverso dall’indirizzo di fornitura, o telematico; d) Servizio cui si riferisce il reclamo scritto (nel caso specifico gas).
18.2 Nuovenergie risponderà al Cliente con la massima celerità e comunque non oltre i termini previsti dalla Delibera AEEGSI 164/08 e s.m.i.
18.3 Il Cliente può, con le stesse modalità di inoltro di cui sopra, presentare richieste di informazioni a Nuovenergie o richieste di attivazione di procedure extragiudiziali per la risoluzione di controversie con Nuovenergie. Per le richieste telefoniche evase dall’operatore, non sarà inviata risposta scritta.
18.4 Restano salve le previsioni di cui al Contratto o PdF che prevedono una specifica modalità di comunicazione.
ART. 19 Indennizzi automatici - Modalità e termini di corresponsione degli Indennizzi automatici
Nuovenergie riconoscerà al Cliente finale gli indennizzi automatici previsti per il mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale dei servizi di vendita di cui alla Delibera AEEGSI 164/08 e s.m.i.. Trasferirà inoltre al Cliente finale gli indennizzi automatici che il Distributore gli farà pervenire per il mancato rispetto degli standard specifici di qualità per il servizio di distribuzione e misura previsti dallʼAEEGSI.
ART. 20 Disciplina Fiscale
20.1 Oltre al prezzo, di cui al precedente art. 8, sono posti a carico del Cliente tutti i diritti ed i tributi che Nuovenergie è tenuta a pagare allʼAmministrazione Finanziaria e/o agli Enti Locali in relazione al contratto stesso.
20.2 Le norme fiscali riguardanti la fornitura del GN e/o EE prevedono, per alcuni utilizzi, un trattamento fiscale agevolato. Il Cliente che ritiene di rientrare in tali categorie di utilizzo e di poter essere assoggettato al trattamento agevolato deve presentare specifica richiesta ad Nuovenergie producendo la documentazione prevista a tale scopo. Il Cliente, ai fini dellʼapplicazione della normativa fiscale, assume, in via esclusiva, ogni responsabilità relativamente alle dichiarazioni e/o omissioni dallo stesso effettuate. Il Cliente ha lʼobbligo di comunicare qualunque variazione di dati rilevante ai fini della normativa in materia di imposte e conseguenti dichiarazioni e pagamenti.
20.3 Eventuali sanzioni e/o oneri dovuti da Nuovenergie allʼAmministrazione Finanziaria in ragione di mancate, inesatte o incomplete dichiarazioni che il Cliente è tenuto a fornire secondo la normativa vigente, saranno oggetto di rivalsa da parte di Nuovenergie nei confronti del Cliente stesso. Ogni rimborso da Nuovenergie al Cliente di quanto da questʼultimo pagato per i titoli di cui al presente articolo, che risultasse non dovuto da Nuovenergie ai medesimi soggetti preposti, sarà possibile solo entro i termini e nella misura in cui Nuovenergie potrà ottenere il rimborso dallʼAmministrazione Finanziaria e/o Enti Locali.
ART. 21 - Legge applicabile
Il presente Contratto è disciplinato in ogni suo aspetto dalla Legge Italiana e dalle eventuali clausole negoziali e norme regolamentari e tecniche approvate dallʻAEEGSI e/o da altra Autorità competente successivamente alla conclusione del Contratto.
ART. 22 Elezione di domicilio e Foro competente
22.1 Il Cliente elegge domicilio, a tutti gli effetti, presso lʼUtenza ove è erogata la fornitura di gas.
22.2 Per ogni controversia relativa all’interpretazione, validità ed efficacia, esecuzione e risoluzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Cremona. Tale disposizione non si applica nei confronti del Cliente che ha stipulato il contratto in qualità di Consumatore, ai sensi del D.Lgs. 206/2005, rispetto al quale il Foro competente è quello del luogo di residenza e/o di domicilio del Cliente medesimo.
ART. 23 – Riferimenti normativi
Codice di consumo, previsto dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e s.m.i. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 dellʼ08/10/2005; Delibera AEEGSI 200/99 e s.m.i. pubblicata sulla G.U. n. 306 del 31/12/1999; Delibera AEEGSI 229/01 e s.m.i. pubblicata sulla G.U. n. 287 del 11/12/2001; Delibera AEEGSI 144/07 e s.m.i. pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx in data 26/06/2007; Delibera AEEGSI 04/08 e s.m.i. pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx in data 30/01/2008; Delibera AEEGSI 120/08 e s.m.i. pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx in data 08/08/2008; Delibera AEEGSI 159/08 e s.m.i. pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx in data 17/11/2008; Delibera AEEGSI 164/08 e s.m.i. pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx in data 20/11/2008; Delibera AEEGSI 64/09 e
s.m.i. pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx in data 04/06/2009; Delibera AEEGSI 191/09 e s.m.i. pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx in data 30/12/2009; Delibera AEEGSI 202/09 e s.m.i. pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx in data 30/12/2009; Delibera AEEGSI 79/10 e s.m.i. pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx in data 27/05/2010; Delibera AEEGSI 99/11 e
s.m.i. pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx in data 29/07/2011; Delibera AEEG 198/11 e s.m.i. pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx in data 30/12/2011; Delibera AEEGSI 199/11 e s.m.i.pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx in data 31/12/2011; Delibera AEEGSI 67/13 e s.m.i. pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx in data 22/02/2013; Delibera AEEGSI 266/14 e
s.m.i. pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx in data 10/06/2014; Delibera AEEGSI 258/2015 e s.m.i., pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx in data 04/06/2015.
NOTA INFORMATIVA PER IL CLIENTE FINALE
applicabile nel caso di condizioni economiche del mercato libero
Tutti i clienti sono liberi di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e/o di gas.
Aderendo al contratto che Le è stato sottoposto o sottoscrivendo la relativa proposta contrattuale Lei entrerà/rimarrà nel mercato libero.
Se Lei è un Cliente titolare per Uso Domestico di gas o comunque un cliente avente diritto al servizio di tutela (ad esempio un cliente domestico), l’esercente la vendita è sempre tenuto ad informarla della possibilità di richiedere l’applicazione delle condizioni economiche e contrattuali fissate dall’AEEG, in alternativa all’offerta attuale.
Se Lei è un cliente domestico elettrico o una PMI, Lei ha sempre la possibilità di richiedere all’esercente il servizio di maggior tutela della sua località, in alternativa all’offerta attuale, l’attivazione del servizio a condizioni economiche e contrattuali fissate dall’AEEG.
Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter consapevolmente scegliere, l’AEEG ha emanato un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le imprese di vendita precise regole di comportamento. Per ulteriori informazioni sul Codice di condotta commerciale e più in generale sui diritti del cliente può visitare il sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx o chiamare il numero verde 800.166.654.
Di seguito vengono riassunte, come promemoria, le informazioni che devono essere fornite nel corso della presentazione di una offerta contrattuale.
Identità dell’impresa e dell’operatore commerciale
Nome impresa: Nuovenergie S.p.A.;
Indirizzo utile anche per l’invio di reclami scritti o dell’esercizio del diritto di ripensamento: Nuovenergie Spa – Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxx (XX);
Codice Identificativo o nome del personale commerciale che l’ha contattata; Data e ora del contatto;
Firma del personale commerciale che l’ha contattata.
Scadenze ed eventuali oneri per l’attivazione del contratto
Data di presunta attivazione: vedere articolo 3 delle Condizioni Generali di Contratto Periodo di validità della proposta: vedere quanto indicato nelle Condizioni Economiche
Nota: in caso di proposta contrattuale del cliente domestico o cliente PMI, se l’impresa di vendita non invia l’accettazione della proposta entro 45 giorni dalla sottoscrizione da parte del cliente, la proposta si considera decaduta.
Eventuali oneri a carico del cliente: vedere quanto indicato nelle Condizioni Economiche
Contenuto del contratto
Il contratto che Le è stato proposto deve sempre contenere almeno le seguenti clausole:
prezzo del servizio
durata del contratto
modalità di utilizzo dei dati di lettura
modalità e tempistiche di pagamento
conseguenze del mancato pagamento
eventuali garanzie richieste
modalità e tempistiche per l’esercizio del diritto di recesso
modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l’impresa di vendita
Documenti che devono essere consegnati oltre alla presente nota informativa
Copia contratto
Diritto di ripensamento
Se Lei è un cliente domestico, il diritto di ripensamento (cioè la facoltà di rivedere la scelta fatta e restare nella situazione di partenza) va esercitato sempre in forma scritta entro:
14 giorni dalla conclusione del contratto se il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli dell’impresa di vendita (ad esempio, a casa del cliente o in un centro commerciale);
14 giorni dal ricevimento della copia scritta del contratto se il contratto viene stipulato attraverso forme di comunicazione a distanza;
14 giorni dalla consegna della proposta sottoscritta nel caso di proposta contrattuale da parte del cliente.
LIVELLI DI QUALITÀ COMMERCIALE DEI SERVIZI DI VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS ai sensi del TIQV
Livelli specifici di qualità commerciale del servizio di vendita di energia elettrica e di gas: il tempo massimo per la risposta motivata ai reclami scritti è pari a 40 giorni solari, per la rettifica di fatturazione è pari a 90 giorni solari e per la rettifica di doppia fatturazione è pari a 20 giorni solari.
Indennizzi automatici per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità commerciale: in caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità, il venditore corrisponde al cliente finale, in base alle modalità previste dal quadro normativo vigente, un indennizzo automatico base, secondo quanto di seguito indicato: a) per il mancato rispetto del tempo di risposta a reclami scritti 20 euro se la prestazione è eseguita tra 40 e 80 giorni, 40 euro se è eseguita fra 80 e 120 giorni e 60 euro se è eseguita oltre 120 giorni; b) per il mancato rispetto del tempo massimo di rettifica di fatturazione 20 euro se la prestazione è eseguita tra 90 e 180 giorni, 40 euro se la prestazione è eseguita tra 180 e 270 giorni e 60 euro se la prestazione è eseguita oltre 270 giorni; c) per il mancato rispetto del tempo di rettifica di doppia fatturazione 20 euro se la prestazione è eseguita tra 20 e 40 giorni, 40 euro se la prestazione è eseguita tra 40 e 60 giorni e 60 euro se la prestazione è eseguita oltre 60 giorni. La corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilità per il cliente di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito.
Livelli generali di qualità commerciale del servizio di vendita di energia elettrica e di gas: la percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari è pari a 95%; la percentuale minima di risposte motivate a richieste scritte di rettifica di fatturazione (da non intendersi come doppia fatturazione) inviate entro il tempo massimo di 40 giorni solari è pari a 95%.
BONUS SOCIALE
Il Bonus Elettrico è l’agevolazione che riduce la spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica. Introdotto dal Governo con DM 28/12/2007, il Bonus è stato pensato per garantire un risparmio sulla spesa annua per l’energia elettrica a due tipologie di famiglie: quelle in condizione di disagio economico e quelle presso le quali vive un soggetto in gravi condizioni di salute mantenuto in vita da apparecchiature domestiche elettromedicali. Dal 15 dicembre 2009 è attivo il cosiddetto “bonus gas” (ovvero ‘il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di gas naturale). Tale compensazione, sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di gas naturale, è uno strumento introdotto dal decreto legge 185/08, convertito con la Legge 2/2009, che ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per il gas. Potranno accedere al bonus sociale tutti i clienti domestici, intestatari di una fornitura di gas naturale nel luogo di residenza con misuratore di classe non superiore a G6 e che abbiano un ISEE inferiore o uguale 7.500 euro.
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi presso il proprio Comune di residenza.
Decreto Legislativo 231/2001
1.a Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, e come successivamente modificato ed integrato, nell’espletamento delle attività previste dal presente contratto la Società fornitrice dichiara e garantisce che:
i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa
i soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società
i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti
non terranno alcun comportamento, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del citato Decreto 231/2001.
1.b resta altresì inteso che in caso di violazione della dichiarazione e garanzia di cui sopra il presente contratto potrà essere risolto dalla Società fornitrice per fatto e colpa della Società (consulente – fornitore – Partner)
1.c sempre in caso di violazione della dichiarazione e garanzia precedente la Società fornitrice sarà tenuta a risarcire e tenere indenne il cliente per le perdite, i danni, le spese, le responsabilità e azioni che possano derivare dalla predetta violazione.
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