MEMORANDUM DI INTESA
MEMORANDUM DI INTESA
tra
La Fondazione Med-Or, con sede in Roma, alla via Xxxx xx Xxxxxx, n.ri 9/11, C.F. 96489840585 nella persona del suo Presidente nonché legale rappresentante, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, munito dei necessari poteri
(di seguito per brevità la Fondazione o Med-Or)
E
L’Università degli Studi della Tuscia, con sede in Viterbo in via Santa Xxxxx in Gradi, 4, codice fiscale 80029030568, rappresentata dal Rettore pro-tempore Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx; di seguito denominata UNITUS
(qui di seguito congiuntamente denominate come “Parti”)
PREMESSO CHE
▪ La Fondazione Med-Or sviluppa, promuove e diffonde la cultura, la formazione e le scienze. Essa persegue inter alia l’obiettivo di promuovere la cooperazione internazionale, contribuendo alla crescita economica e culturale del paese e rafforzando la sua proiezione internazionale attraverso la collaborazione con istituzioni e Università italiane ed estere, promuovendo iniziative di cross-fertilization;
▪ Che l’Università è sede primaria di ricerca e formazione ed ha il compito di elaborare e trasmettere le proprie conoscenze, componendo in modo organico didattica e ricerca, per il progresso culturale, civile ed economico nazionale, anche promuovendo forme di collaborazione con altre Università, Enti e Società;
▪ Le Parti hanno un comune interesse a collaborare nell’ottica di promuovere:
- interventi di internazionalizzazione e cooperazione nel campo della scienza, della tecnologia e dell'istruzione tra le parti;
- sfide globali e regionali attraverso esperienze condivise e capacità complementari nel campo della scienza, della tecnologia e dell'istruzione;
- la generazione e condivisione di nuove conoscenze e sviluppo di prodotti e servizi innovativi nel campo della scienza, della tecnologia e dell'istruzione;
- facilitare la collaborazione delle parti nel campo della scienza, della tecnologia e dell'istruzione ogniqualvolta sia opportuno.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 – Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Memorandum di intesa (di seguito “Memorandum”).
Articolo 2 – Oggetto
Il presente Memorandum è finalizzato ad avviare e sviluppare una partnership tra le Parti per promuovere iniziative e azioni finalizzate alla cooperazione e la mobilità internazionale, contribuendo alla crescita economica e culturale dei Paesi coinvolti, rafforzando la proiezione internazionale dei Paesi dell’area del Mediterraneo allargato fino al Sahel, Corno d’Africa e Mar Rosso (“Med”) e del Medio ed Estremo Oriente (“Or”) attraverso la collaborazione con istituzioni e Università italiane ed estere.
In particolare, il presente accordo ha ad oggetto (ma non è limitato a) le seguenti aree:
- Scambio di informazioni su strategie e programmi delle Parti nel campo della scienza, della tecnologia e dell'istruzione;
- Visite e scambi del personale docente e amministrativo dell'Ateneo e degli studenti;
- Applicazione del Sistema Europeo di Trasferimento e Accumulo di Crediti (ECTS) per facilitare lo scambio di studenti e il riconoscimento delle attività formative svolte nei due Paesi;
- Scambio di materiali e pubblicazioni scientifiche e didattiche;
- Esplorazione e promozione della cooperazione e collaborazione nei campi dell'insegnamento e della ricerca;
- Sviluppo di programmi reciprocamente vantaggiosi per entrambe le parti;
- Scambio nella ricerca: programmi congiunti in ricerca e sviluppo, compreso lo scambio di pubblicazioni e relazioni;
- Discussione su altre aree di reciproco interesse, inclusa la possibilità di esplorare programmi congiunti, accordi di doppia laurea e centri di eccellenza;
- Ricerca e sviluppo collaborativi reciprocamente vantaggiosi. Eventuali pubblicazioni risultanti dalla ricerca collaborativa porteranno i nomi dei membri del team di entrambe le istituzioni.
Articolo 3 – Accordi attuativi
Individuate le iniziative specifiche, le Parti ne disciplineranno in dettaglio condizioni e termini e procederanno alla stipula dei relativi accordi attuativi.
Gli accordi dovranno indicare:
- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da eseguire;
- gli obblighi a carico dei firmatari, ivi inclusi quelli afferenti la riservatezza, la tutela della salute e dei luoghi di lavoro nonché le necessarie coperture assicurative, come previsto dalle normative vigenti;
- l’attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale nascenti dalle attività dell’accordo;
- i responsabili delle singole iniziative;
- l’individuazione del luogo ove verranno eseguite le attività;
- la durata del progetto.
Resta inteso che la collaborazione avviata ai sensi del presente Memorandum è a titolo gratuito, ha carattere di indirizzo generale e non è, pertanto, idonea ad ingenerare alcuna aspettativa circa il perfezionamento degli accordi attuativi, tuttavia dalle Parti auspicato.
Articolo 4 – Referenti e comunicazioni
Le Parti nomineranno in maniera indipendente un proprio referente per il coordinamento e l'implementazione delle attività congiunte previste dal presente Accordo che agirà in stretto coordinamento con i rispettivi rappresentanti legali.
Qualsiasi comunicazione ufficiale dovrà essere messa per iscritto ed inviata all’altra Parte, tramite PEC, ai referenti individuati. Le comunicazioni relative alle attività di cui al presente Accordo potranno avvenire tramite scambio di e-mail.
Articolo 5 – Sicurezza dei luoghi di svolgimento delle attività
Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.
Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all’art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Articolo 6 – Durata e modifiche
Il presente Memorandum ha una durata di anni cinque (5) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato sulla base di un accordo scritto dalle parti.
Le Parti potranno recedere dal presente Memorandum, in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei (6) mesi.
Il recesso non ha effetto che per l’avvenire e non incide sulla parte di Memorandum già eseguita né sugli accordi di cui al precedente art. 3 già stipulati in vigenza di questo protocollo e non ancora conclusi.
Articolo 7 – Riservatezza
Med-Or e l’Università degli Studi della Tuscia concordano di stabilire a priori per ogni iniziativa un opportuno livello di riservatezza, ragionevole e adeguato alle singole circostanze, delle informazioni scambiate.
In mancanza di esplicite previsioni in merito, le informazioni saranno considerate riservate e pertanto non liberamente divulgabili, salvo preventiva autorizzazione risultante da comunicazione scritta.
L’obbligo di riservatezza si protrarrà per un ulteriore periodo di dodici (12) mesi dalla scadenza del Memorandum.
Articolo 8 – Codice Etico
Nell’esecuzione delle attività di cui al presente Protocollo, la Fondazione Med-Or agirà nel rispetto delle proprie policies nonché di quanto stabilito nel Codice Etico e nel Codice Anticorruzione del Gruppo Xxxxxxxx.
Articolo 9 – Comunicazione e pubblicità del Memorandum
Le Parti si danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere l’immagine delle iniziative comuni connesse al presente Memorandum.
Le Parti potranno rendere pubblico il contenuto del presente Memorandum sui propri siti istituzionali e in occasione di eventi e incontri istituzionali.
I segni distintivi delle Parti potranno essere utilizzati, previo consenso scritto delle rispettive titolari, esclusivamente nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente Memorandum.
Articolo 10 – Trattamento dei dati personali
La Fondazione Med-Or dichiara di applicare le disposizioni del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 (“GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, nonché il D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice Privacy”) e s.m.i., e ogni ulteriore regolamentazione di settore vigente a livello nazionale ed europeo.
Articolo 11 – Foro competente
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia relativa al presente Memorandum. In assenza di una definizione amichevole, le controversie verranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
Xxxxx, accettato e sottoscritto,
Roma, il…………………………... Viterbo, il…………………………...
Per La Fondazione Med-Or Il Presidente
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx
Firmato digitalmente da: Xxxxxxxx Xxxxxxx Data: 08/04/2022 12:06:32
Per Università degli studi della Tuscia Il Rettore
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Firmato digitalmente da
XXXXXXX XXXXXXXX
SerialNumber =
TINIT-BRTSFN74L09G478G C = IT