Contratto di comodato d’uso gratuito
Allegato A)
Contratto di comodato d’uso gratuito
CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO TEMPORANEO DI BENI MOBILI - MEZZI E ATTREZZATURE –
tra la
IBACN – REGIONE XXXXXX-ROMAGNA
e
“ TRIBUNALE DI BOLOGNA.“
L'anno , addì del mese dì in Bologna, presso la sede dell’IBACN in Xxx Xxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxx;
fra
l’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della IBACN che in seguito verrà denominato “IBACN” o “Comodante” C.F. n. 0000000000000000000000000 rappresentata dal Direttore dell’IBACN, domiciliato per la carica in Bologna, Viale Galliera n. 00,
x
X’xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx " " che, in seguito, sarà chiamata " " o “Comodatario”, C.F. n. , con sede legale a
in Via stessa, Sig. .
n. , rappresentata dal legale rappresentante della
Premesso che:
- con delibera del Consiglio Direttivo dell’IBACN n.
del
è stata
approvato lo schema di CONTRATTO DI COMODATO tra l’IBACN e il/la " " e nella quale l’BACN della Regione Xxxxxx-Romagna prevede
la possibilità di concedere in comodato d’uso gratuito attrezzature da impiegare per fornire un supporto tecnologico per l'attività di digitalizzazione e di corretta conservazione e possibile consultazione degli oggetti digitali prodotti dal Tribunale di Bologna;
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:
Articolo 1
(Oggetto e finalità)
L’IBACN, al fine di contribuire alla realizzazione di quanto indicato in premessa stipula con quest’ultimo/a il presente “Contratto di Comodato d’uso gratuito”, vincolante fra le parti, relativamente alla regolamentazione di tutti i rapporti obbligatori fra le medesime intercorrenti, in riferimento a tutti i beni che, sulla base del contratto stesso saranno ceduti dall’IBACN a
" " in comodato gratuito.
Con il presente “Contratto di Comodato d’uso gratuito” l’IBACN :
a) cede all’Organizzazione di cui sopra, in comodato d’uso gratuito e temporaneo tutti i beni che saranno specificamente indicati nell’”Elenco dei BENI in Comodato d’uso gratuito”, da redigersi in conformità allo schema allegato B) della Deliberazione di Consiglio Direttivo
dell’IBACN n. del , e sottoscritti dalle parti.
Tale elenco di comodato, sarà considerato parte integrante del presente “Contratto di Comodato d’uso gratuito” fino alla scadenza in data identificherà puntualmente i singoli beni e ne formalizzerà la tradizione al Comodatario, in conformità alla disciplina giuridica dei contratti reali.
L’etichetta recante il numero di inventario dell’IBACN deve rimanere sempre apposta sui beni elencati e tale numero deve essere menzionato in ogni comunicazione all’IBACN relativa al mezzo in questione.
Articolo 2
(Proprietà dei beni)
Il Comodatario riconosce e dichiara che la proprietà dei beni indicati come specificato all’art.1 del presente contratto di comodato, rimane in capo all’IBACN.
Articolo 3
(Diligenza nell’uso dei beni)
Le parti, alla consegna dei beni, dichiareranno obbligatoriamente quanto segue: a) il giorno di presa in consegna, b)condizioni di funzionamento (stato d’uso), c)valore stimato (alla data).
Il comodatario, all’atto della presa in consegna dei beni e contestuale sottoscrizione del verbale di consegna convaliderà la accettazione dei medesimi nello stato in cui si trovano – ivi dichiarato – e di ritenerli di sua piena soddisfazione nonché conformi alle dichiarazioni rese.
Il Comodatario assume l’impegno di mantenere i beni nelle medesime condizioni relativamente allo stato d’uso e ad utilizzarli unicamente per le finalità indicate nella convenzione-quadro stipulata tra le parti, osservando la massima diligenza e prudenza nell’uso e nella custodia dei medesimi.
Il comodatario dichiara che con la sottoscrizione del contratto di comodato riceverà i beni ivi indicati immuni da vizi conosciuti o apparenti, e si impegna alla loro restituzione nello stato d'uso in
cui li avrà ricevuti fatto salvo il solo normale deterioramento d'uso, in ogni tempo il comodante lo richieda.
Il Comodatario si impegna inoltre a trasmettere all’IBACN informazioni sullo stato di conservazione dei beni, la temporanea indisponibilità operativa, temporanea o definitiva, dei beni medesimi, dovuta ad esigenze manutentive o ad altre cause.
Articolo 4
(Gestione del bene)
Il Comodatario ha l’obbligo di:
a) mantenere sui beni il marchio identificativo dell’IBACN e l’apposita etichetta inventariale;
b) provvedere alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, e buona conservazione dei mezzi e attrezzature assegnate;
c) concordare preventivamente con la Direzione dell’IBACN, eventuali manutenzioni ordinarie, straordinarie e migliorie ritenute necessarie, ivi comprese gli interventi necessari per i beni con garanzia del produttore;
d) trasmettere elenco informatizzato aggiornato delle attrezzature e mezzi in dotazione e ricevuti in comodato entro il 31 dicembre di ogni anno comunicando in tempo reale i relativi aggiornamenti, con l’indicazione del loro luogo di ricovero. Il Comodatario ha anche l'obbligo di comunicare al comodante l'esatto luogo iniziale di ricovero dei beni;
e) comunicare alla Direzione dell’IBC, eventuali casi di furto o perdita del bene allegando la relativa denuncia e indicando il relativo numero di inventario.
L’IBACN si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento il controllo sullo stato dell’attrezzatura tramite funzionari incaricati dalla Direzione IBC.
Qualora l’IBACN riscontri grave carenza di manutenzione e di diligenza nella conservazione può ordinare l’immediato rientro del bene. Inoltre può richiedere, in caso di necessità, in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio, la restituzione del bene concesso in comodato. Il comodatario comunque si impegna a consentire di rendere disponibile il bene, in qualsiasi circostanza il comodante lo ritenesse opportuno, senza l’obbligo da parte del comodante di esplicitarne le ragioni, con un preavviso di almeno un mese,(purché non abbisognevole di manutenzione straordinaria o per altro evento eccezionale da comunicare al comodante).
Per la gestione operativa dei beni il comodatario potrà avvalersi di un soggetto esterno mediante apposito accordo scritto da concordarsi preventivamente con il comodante. Tale affidamento non deve prefigurare in alcun modo una subconcessione, ovvero non può limitare in alcun modo i diritti del comodante, né sollevare il comodatario dai suoi obblighi e dalle sue responsabilità verso il comodante stesso.
Articolo 5
(Spese)
Le parti convengono che il Comodatario deve provvedere direttamente al pagamento delle spese di manutenzione, ed ogni altro eventuale onere derivante dall’uso e dal possesso del bene oggetto del presente contratto di comodato, salvo quanto previsto nei singoli contratti di garanzia dei beni ove
previsti. Le spese derivanti da eventuali inadempimenti, a qualsiasi titolo, del Comodatario sono a carico esclusivo del Comodatario stesso. Il comodatario si rivolge altresì alla Direzione dell’IBACN per i beni con garanzia nel rispetto delle condizioni contrattuali previste dal produttore.
Gli interventi di straordinaria manutenzione, le eventuali migliorie, gli adattamenti agli usi specifici ed gli eventuali adeguamenti introdotti da nuove normative dovranno essere preventivamente concordati con il comodante.
In qualsiasi momento può disporsi il controllo sullo stato dei beni da parte di soggetti autorizzati dal comodante. Qualora si riscontri carenza di manutenzione e di diligenza nella conservazione, il comodante può motivatamente richiedere l'immediata esecuzione degli interventi manutentivi necessari a completo carico del comodatario. In particolare il comodante qualora riscontri carenza di manutenzione, lo segnalerà per iscritto; l'eventuale ingiustificato protrarsi della inadempienza manutentiva da parte del comodatario potrà essere adotta a motivo di risoluzione anticipata del contratto da parte del comodante.
In particolare il comodatario non potrà richiedere, al momento della risoluzione del presente contratto, alcun tipo di risarcimento per le eventuali addizioni che avesse apportato oltre a quelle concordate.
Articolo 6
(Esonero dalla responsabilità)
Le parti si danno reciprocamente atto che sono a carico del Comodatario tutti i danni che possano derivare alla stessa, ai suoi beni, al personale utilizzatore o ai terzi dall’uso dei beni oggetto del presente contratto di comodato. Il Comodatario solleva l’IBACN da ogni responsabilità e da qualsiasi molestia o chiamata in giudizio conseguente.
Qualora nell’utilizzazione dei beni concessi in comodato vengano riscontrati vizi, difetti e difformità in genere, il Comodatario si obbliga a darne immediata comunicazione scritta alla Direzione dell’IBACN e comunque non oltre due giorni dalla loro scoperta.
Articolo 7
(Divieto di cessione dei beni)
E’ fatto assoluto divieto al Comodatario di cedere a qualsiasi titolo a terzi l’uso dei beni concessi in comodato e di apportarvi modifiche strutturali senza espressa autorizzazione scritta dell’IBACN. Per i casi specifici si rimanda a quanto previsto ai punti precedenti.
Articolo 8
(Durata e risoluzione del contratto di comodato)
Il presente contratto ha efficacia dalla data di sottoscrizione dello stesso per tre anni.
Ciascuna delle parti avrà diritto di risolvere il presente contratto quadro di comodato in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, con il semplice preavviso di un mese, da darsi con lettera raccomandata a.r. Si richiamano inoltre le pattuizioni relative alla immediata restituzione del bene in circostanza di carenza di manutenzione o diligenza nella conservazione.
Alla scadenza o alla risoluzione del contratto di comodato il Comodatario si impegna a restituire all’IBACN i beni oggetto del contratto di comodato nelle normali condizioni di deterioramento derivanti dal solo effetto dell’uso per cui sono stati consegnati, e senza colpa del Comodatario.
Articolo 9
(Rimando a norme)
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti richiamano le disposizioni del codice civile, in particolare gli artt.1803 e seguenti, in quanto non incompatibili con le clausole qui sottoscritte.
Articolo 10
(Risoluzione controversie)
Per ogni controversia dipendente dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Bologna.
Ogni modifica al presente contratto quadro di comodato ed ai contratti di comodato e verbali di consegna costituenti parti integranti del presente dovranno essere apportate per iscritto.
Per qualsiasi comunicazione e notifica il comodatario elegge domicilio in
___________ - Via ______________ n _.
Il presente contratto viene firmato in assenza di testimoni in quanto le parti concordemente convengono di rinunciarvi e verrà registrato esclusivamente in caso d'uso.
Il presente contratto di comodato viene redatto in duplice originale secondo le vigenti norme di legge. Le eventuali spese di registrazione sono a carico del richiedente.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le parti approvano specificamente le clausole contrattuali n. 1,4,5,6,7,11
Bologna
IL LEGALE RAPPRESENTANTE IL DIRETTORE DELL’IBACN DEL COMODATARIO