Emendamenti al Codice delle Comunicazioni Elettroniche in recepimento delle direttive 2009/136/CE e 2009/140/CE
Emendamenti al Codice delle Comunicazioni Elettroniche in recepimento delle direttive 2009/136/CE e 2009/140/CE
Articolo 1 Definizioni 1. Ai fini del presente Codice si intende per: a) b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi di un operatore a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica; comprende, tra l’altro, l’accesso: agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi, ivi compreso in particolare l’accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale; all’infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgano funzioni analoghe; alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming tra operatori mobili; ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale; ai servizi di rete privata b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi ad un’altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire servizi di comunicazione elettronica anche quando sono utilizzati per la prestazione di servizi della società dell’informazione o di servizi di radiodiffusione di contenuti. Il concetto comprende, tra l'altro, l’accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso, in particolare, l’accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale); l’accesso all’infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; l’accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; l’accesso a sistemi informativi o banche dati per l’ordinazione preventiva, la fornitura, l’ordinazione, la manutenzione, le richieste di riparazione e la fatturazione; l’accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgono funzioni analoghe; l’accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; l’accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale e l’accesso ai servizi di rete virtuale; […]. h) chiamata: la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico che consente la comunicazione h) chiamata: la connessione istituita da un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale; […] j) consumatore: l’utente finale, persona fisica che utilizza o che chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all’attività lavorativa, commerciale o professionale svolta; […] n) interferenze dannose: interferenze che pregiudicano il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriorano gravemente, ostacolano o interrompono ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che n) interferenza dannosa: interferenza che pregiudica il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriora gravemente, ostacola o interrompe ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative internazionali, dell’Unione europea o nazionali applicabili; […] q) mercati transnazionali: mercati individuati conformemente all’articolo 18, che comprendono l’Unione europea o q) mercati transnazionali: mercati situati in più di uno Stato membro, individuati conformemente all’articolo 18, che comprendono l’Unione europea o una sua parte considerevole; |
r) Ministero: il Ministero dello Sviluppo Economico; s) numero geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di numerazione nel quale alcune delle cifre fungono da s) numero geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di numerazione telefonica nel quale alcune delle cifre fungono da indicativo geografico e sono utilizzate per instradare le chiamate verso l’ubicazione fisica del punto terminale di rete; t) numero non geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di numerazione che non sia un numero geografico; include i numeri per servizi di comunicazioni mobili e personali assegnati agli operatori titolari di reti mobili, i numeri di chiamata t) numero non geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di numerazione telefonica nazionale che non sia un numero geografico; include tra l’altro i numeri di telefonia mobile, i numeri di chiamata gratuita e i numeri relativi ai servizi a sovrapprezzo; […] v) punto terminale di rete: il punto fisico a partire dal quale l’abbonato ha accesso ad una rete pubblica di comunicazione; in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l’instradamento, il punto terminale di rete è definito mediante un indirizzo di rete specifico che può essere correlato ad un numero o ad un nome di utente finale. Per il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete è costituito dall’antenna fissa cui possono collegarsi via radio le v) punto terminale di rete: il punto fisico a partire dal quale l’abbonato ha accesso ad una rete pubblica di comunicazione; in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l'instradamento, il punto terminale di rete è definito mediante un indirizzo di rete specifico che può essere correlato ad un numero di abbonato o ad un nome di abbonato; z) rete locale: il circuito fisico che collega il punto terminale della rete presso il domicilio dell’abbonato al permutatore o a un z) rete locale: il circuito fisico che collega il punto terminale della rete a un permutatore o a un impianto equivalente nella rete pubblica fissa di comunicazione elettronica; aa) rete pubblica di comunicazione: una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per aa) rete pubblica di comunicazioni: una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti; bb) rete telefonica pubblica: una rete di comunicazione elettronica utilizzata per fornire servizi telefonici accessibili al pubblico; la rete telefonica pubblica consente il trasferimento di comunicazioni vocali e altre forme di comunicazione, quali il […] dd) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali xxx xxxx, xxx xxxxx, x xxxxx di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, dd) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali xxx xxxx, xxx xxxxx, x xxxxx di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato; ee) risorse correlate: le risorse correlate ad una rete di comunicazione elettronica o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, ivi compresi i sistemi di accesso ee) risorse correlate: i servizi correlati, le infrastrutture fisiche e le altre risorse o elementi correlati ad una rete di |
comunicazione elettronica o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, ovvero sono potenzialmente in grado di farlo, ivi compresi tra l’altro gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le guaine, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione; […] hh) servizio telefonico accessibile al pubblico: un servizio accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali ed internazionali e di accedere ai servizi di emergenza tramite uno o più numeri, che figurano in un piano nazionale o internazionale di numerazione, e che può inoltre, se necessario, includere uno o più dei seguenti servizi: l’assistenza di un operatore; servizi di elenco abbonati e consultazione; la fornitura di telefoni pubblici a pagamento; la fornitura del servizio a condizioni specifiche; la fornitura di apposite risorse per i consumatori disabili o con esigenze sociali hh) servizio telefonico accessibile al pubblico: un servizio reso accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere direttamente o indirettamente, chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione telefonica nazionale o internazionale; […] qq bis) BEREC: Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche; qq ter) attribuzione di spettro radio: la designazione di una determinata banda di frequenze destinata ad essere utilizzata da parte di uno o più tipi di servizi di radiocomunicazione, se del caso, alle condizioni specificate; qq quater) servizi correlati: i servizi correlati ad una rete di comunicazione elettronica o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, compresi tra l’altro i servizi di traduzione del numero o i sistemi che svolgono funzioni analoghe, i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi, nonché altri servizi quali quelli relativi all'identità, alla posizione e alla presenza. |
Articolo 2 Campo di applicazione 1. […] 2 bis. Fermo restando che ai sensi della direttiva 2005/29/CE dell’11 maggio 2005, del Parlamento europeo e del Consiglio, la disciplina delle pratiche commerciali sleali si applica unicamente in assenza di norme che disciplinano aspetti specifici di dette pratiche ovvero di legislazione relativa a specifici settori, le disposizioni del Titolo II, Capo IV, del Codice, relative ai diritti degli utenti finali, si applicano fatte salve le norme dell’Unione europea e nazionali in materia di tutela dei consumatori e, in particolare, le disposizioni della Parte III, Titolo I e Titolo III, Sezioni II, III e IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo. 3[…]. |
Articolo 3 Principi generali 1. Il Codice garantisce i diritti inderogabili di libertà delle persone nell’uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché il diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza, nel settore delle comunicazioni elettroniche. I provvedimenti riguardanti l’accesso o l’uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, devono rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto dell’Unione europea. Qualunque provvedimento di questo tipo riguardante l’accesso o l’uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, che ostacolasse tali diritti o libertà fondamentali può essere imposto soltanto se appropriato, proporzionato e necessario nel contesto di una società democratica e la sua attuazione deve essere oggetto di adeguate garanzie procedurali conformemente alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e ai principi generali del diritto dell’Unione europea, inclusi un’efficace tutela giurisdizionale e un giusto processo. Tali provvedimenti possono di conseguenza essere adottati soltanto nel rispetto del principio della presunzione d’innocenza e del diritto alla protezione dei dati personali. Deve essere garantita una procedura preliminare equa ed imparziale, che fra l’altro assicuri il diritto della persona o delle persone interessate di essere ascoltate, fatta salva la necessità di presupposti e regimi procedurali appropriati in casi di urgenza debitamente accertata conformemente alla |
convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Deve essere garantito il diritto ad un controllo giurisdizionale efficace e tempestivo. 2... 3... |
Articolo 7 Ministero e Autorità 1. Il Ministero esercita le competenze derivanti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 2. L’Autorità è Autorità nazionale di regolamentazione ed esercita le competenze derivanti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, non derogate da leggi successive, dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, 3. […] 3 bis. L’Autorità esercita i propri poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo. 3 ter. L’Autorità dispone di risorse finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti ad essa assegnati. L’Autorità opera in indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun altro organismo nell’esercizio dei compiti ad essa affidati. 3 quater. L’Autorità dispone di risorse finanziarie e umane sufficienti affinché possa partecipare e contribuire attivamente al BEREC. Essa sostiene attivamente gli obiettivi del BEREC relativamente alla promozione di un coordinamento e di una coerenza normativi maggiori e, allorché adotta le proprie decisioni, tiene nella massima considerazione i pareri e le posizioni comuni adottate dal BEREC. |
Articolo 9. Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell’Autorità. 1. […] 1 bis. Il Ministero e l’Autorità, ciascuno per le materie di propria competenza, raccolgono informazioni sull’argomento generale dei ricorsi, sul numero di richieste di ricorso, sulla durata delle procedure di ricorso e sul numero di decisioni di concedere misure provvisorie. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive materie trattate, comunicano le informazioni previste dal presente comma alla Commissione e al BEREC, su richiesta motivata di uno di essi. |
Articolo 10 Comunicazione di informazioni 1. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica trasmettono tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie al Ministero e all’Autorità, per le materie di rispettiva competenza, al fine di assicurare la conformità alle disposizioni o alle decisioni dagli stessi adottate ai sensi del Codice. Tali imprese devono fornire tempestivamente le informazioni richieste, nel rispetto dei termini e del grado di dettaglio determinati, rispettivamente, dal Ministero e dall’Autorità. Le richieste di informazioni del Ministero e dell’Autorità sono proporzionate rispetto all’assolvimento dello 1. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica trasmettono tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie al Ministero e all’Autorità, per le materie di rispettiva competenza, al fine di assicurare la conformità alle disposizioni o alle decisioni dagli stessi adottate ai sensi del Codice. In particolare, il Ministero e l’Autorità hanno la facoltà di chiedere che tali imprese comunichino informazioni circa gli sviluppi previsti a livello di reti o di servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all’ingrosso da esse resi disponibili ai concorrenti. Le imprese che dispongono di un significativo potere sui mercati all’ingrosso possono essere inoltre tenute a presentare dati contabili sui mercati al dettaglio collegati a tali mercati all’ingrosso. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica devono fornire tempestivamente le informazioni richieste, nel rispetto dei termini e del grado di dettaglio determinati, rispettivamente, dal |
Ministero e dall’Autorità. Le richieste di informazioni del Ministero e dell’Autorità sono proporzionate rispetto all’assolvimento dello specifico compito al quale la richiesta si riferisce e sono adeguatamente motivate. Il Ministero e l’Autorità trattano le informazioni conformemente al comma 3. […] |
Articolo 11 Meccanismo di consultazione e di trasparenza 1. Fatti salvi i casi che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 12, comma 6, 23 e 24, il Ministero e l’Autorità, quando intendono adottare provvedimenti in applicazione del Codice che abbiano un impatto rilevante sul mercato di riferimento, consentono alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento entro un 1. Fatti salvi i casi che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 12, comma 6, 23 e 24, il Ministero e l’Autorità, quando intendono adottare provvedimenti in applicazione del Codice o quando intendono imporre limitazioni conformemente all’articolo 14, comma 3 e 4, che abbiano un impatto rilevante sul mercato di riferimento, consentono alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento entro un termine non inferiore a trenta giorni, a decorrere dalla notifica alle parti interessate della proposta di provvedimento. […] |
Articolo 12 Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche 1. .. 2. L’Autorità coopera in modo trasparente con le Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e con la Commissione europea al fine di assicurare la piena applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni delle direttive comunitarie recepite con il Codice; a tale scopo l’Autorità si adopera al fine di pervenire ad un accordo preventivo con le Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e la Commissione europea sui tipi di strumenti e sulle soluzioni più adeguate da 2. L’Autorità contribuisce allo sviluppo del mercato interno lavorando con le Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri, con la Commissione e con il BEREC in modo trasparente al fine di assicurare la piena applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni delle direttive europee recepite con il Codice. A tale scopo, l’Autorità coopera in particolare con la Commissione e il BEREC per individuare i tipi di strumenti e le soluzioni più adeguate da utilizzare nell’affrontare determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato. 3. Oltre alla consultazione di cui all’articolo 11, qualora l’Autorità intenda adottare un provvedimento che rientri nell’ambito degli articoli 18, 19, 42, 45 o 66 e influenzi gli scambi tra Stati membri, rende accessibile, fornendone apposita documentazione, la proposta di provvedimento, adeguatamente motivata, alla Commissione europea e alle Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri. L’Autorità non può adottare il provvedimento prima che sia decorso il termine di 3. Salvo ove diversamente previsto nelle raccomandazioni o negli orientamenti adottati dalla Commissione europea a norma dell’articolo 7 ter della direttiva 2002/21/CE, al termine della consultazione di cui all’articolo 11, qualora l’Autorità intenda adottare un provvedimento che rientri nell’ambito degli articoli 18, 19, 42 o 45 e influenzi gli scambi tra Stati membri, rende accessibile, fornendone apposita documentazione, la proposta di provvedimento, adeguatamente motivata, contemporaneamente alla Commissione europea, al BEREC e alle Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri. L’Autorità non può adottare il provvedimento prima che sia decorso il termine di un mese dalla predetta informativa. 4. La proposta di provvedimento di cui al comma 3 non può essere adottata per ulteriori due mesi e l’Autorità è tenuta a rivedere tale proposta, qualora la Commissione europea ne faccia richiesta entro tale termine, quando la proposta di provvedimento: a) abbia ad oggetto l’identificazione di un mercato di riferimento differente da quelli di cui all’articolo 18; oppure b) abbia ad oggetto la designazione di imprese che detengono, sia individualmente sia congiuntamente ad altre, un significativo potere di mercato, ai sensi dell’articolo 19, commi 4 , 5 o 7; e tale proposta influenzi gli scambi tra Stati membri e la Commissione europea ritenga che possa creare una barriera al mercato unico europeo o dubiti della sua compatibilità con il diritto comunitario e in particolare con gli obiettivi di cui all’articolo 13. 4 bis. Qualora la Commissione europea adotti una decisione ai sensi dell’art. 7, paragrafo 5, della direttiva 2002/21/CE, |
l’Autorità modifica o ritira il progetto di misura entro sei mesi dalla predetta decisione. Se il progetto di misura è modificato, l’Autorità avvia una consultazione pubblica secondo le procedure di cui all’articolo 11 e notifica nuovamente il progetto di misura modificato alla Commissione europea conformemente al comma 3. 5. L’Autorità tiene in massima considerazione le osservazioni delle Autorità di regolamentazione di altri Stati membri e della Commissione europea e, salvo nei casi di cui al comma 4, adotta il provvedimento risultante e lo comunica alla Commissione 5. L’Autorità tiene in massima considerazione le osservazioni delle Autorità di regolamentazione di altri Stati membri ,della Commissione europea e del BEREC e, salvo nei casi di cui al comma 4 e all’articolo 7, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2002/21/CE, adotta il provvedimento risultante e lo comunica alla Commissione europea. 5 bis. L’Autorità comunica alla Commissione e al BEREC tutte le misure definitive adottate che rientrano nell’articolo 12, comma 3. 6. In circostanze straordinarie l’Autorità, ove ritenga che sussistano motivi di urgenza, in deroga alla procedura di cui ai commi 3 e 4, al fine di salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, può adottare adeguati provvedimenti temporanei cautelari aventi effetto immediato, in coerenza con le disposizioni del Codice. L’Autorità comunica immediatamente tali provvedimenti, esaurientemente motivati, alla Commissione europea e alle Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri. La decisione dell’Autorità di estendere il periodo di efficacia dei provvedimenti così adottati o di 6. In circostanze straordinarie l’Autorità, ove ritenga che sussistano motivi di urgenza per salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, in deroga alla procedura di cui ai commi 3 e 4, può adottare adeguati provvedimenti temporanei cautelari aventi effetto immediato, in coerenza con le disposizioni del Codice. L’Autorità comunica immediatamente tali provvedimenti, esaurientemente motivati, alla Commissione europea e alle Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e al BEREC. La decisione dell’Autorità di estendere il periodo di efficacia dei provvedimenti così adottati o di renderli permanenti è soggetta alla procedura di cui ai commi 3 e 4. |
Articolo 12 bis Procedura per la coerente applicazione delle misure correttive 1. Quando la misura prevista all’articolo 12, comma 3, mira ad imporre, modificare o revocare un obbligo imposto a un operatore in applicazione dell’articolo 19, in combinato disposto con gli articoli 42, da 46 a 50 e 67 del Codice, e la Commissione europea, ai sensi dell’articolo 7 bis, paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE, notifica all’Autorità di ritenere che il progetto di misura crea un ostacolo al mercato unico ovvero di dubitare seriamente della sua compatibilità con il diritto dell’Unione europea, l’adozione del progetto di misura viene ulteriormente sospeso per i tre mesi successivi alla notifica della Commissione. In assenza di una notifica in tal senso, l’Autorità può adottare il progetto di misura tenendo nella massima considerazione le osservazioni formulate dalla Commissione europea, dal BEREC o da altra autorità nazionale di regolamentazione. 2. Nel periodo di tre mesi di cui al comma 1, la Commissione europea, il BEREC e l’Autorità cooperano strettamente allo scopo di individuare la misura più idonea ed efficace alla luce degli obiettivi stabiliti all’articolo 13, tenendo debitamente conto del parere dei soggetti partecipanti al mercato e della necessità di garantire una pratica regolamentare coerente. 3. Prima dello scadere del trimestre di cui al comma 1, l’Autorità può: a) modificare o ritirare il suo progetto di misura tenendo nella massima considerazione la notifica della Commissione europea di cui al comma 1 nonché il parere e la consulenza del BEREC; b) mantenere il suo progetto di misura. 4. Entro un mese dalla data di formulazione della raccomandazione della Commissione europea ai sensi del paragrafo 5, lettera a), dell’art. 7bis della direttiva 2002/21/CE, o di ritiro delle sue riserve a norma del paragrafo 5, lettera b) del medesimo articolo, l’Autorità comunica alla Commissione europea ed al BEREC la misura finale adottata. Tale periodo può essere prorogato per consentire all’autorità nazionale di regolamentazione di avviare una consultazione pubblica ai sensi dell’articolo 11. 5. Se l’Autorità decide di non modificare o ritirare il progetto di misura sulla base della raccomandazione della Commissione europea di cui al comma 4, deve fornire una giustificazione motivata. 6. L’Autorità può ritirare il progetto di misura in qualsiasi fase della procedura. |
Articolo 13 Obiettivi e principi dell’attività di regolamentazione 1. .. 2. Il Ministero e l’Autorità nell’esercizio delle funzioni e dei poteri indicati nel Codice tengono in massima considerazione l’obiettivo di una regolamentazione tecnologicamente neutrale, nel rispetto dei principi di garanzia della concorrenza e non discriminazione tra imprese. 2. Salvo diversa disposizione dell’articolo 14 relativo alle frequenze radio, il Ministero e l’Autorità nell’esercizio delle funzioni e dei poteri indicati nel Codice tengono in massima considerazione l’opportunità di una regolamentazione tecnologicamente neutrale, nel rispetto dei principi di garanzia della concorrenza e non discriminazione tra imprese. 3. .. 4. Il Ministero e l’Autorità promuovono la concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché delle risorse e servizi correlati: a) assicurando che gli utenti, compresi i disabili, ne traggano il massimo beneficio sul piano della scelta, del prezzo e della qualità; a) assicurando che gli utenti, compresi gli utenti disabili, quelli anziani e quelli che hanno esigenze sociali particolari ne traggano il massimo beneficio in termini di scelta, prezzi e qualità; b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche; b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche, anche per la trasmissione di contenuti; c) incoraggiando investimenti efficienti e sostenibili in materia di infrastrutture e promuovendo l’innovazione e lo sviluppo di reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda, secondo le disposizioni del Codice e tenendo conto degli indirizzi contenuti nel documento annuale di programmazione economica e finanziaria; d) .. 5. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, contribuiscono allo sviluppo del mercato: .. d) garantendo che non vi siano discriminazioni nel trattamento delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica; e) collaborando con le Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e con la Commissione europea in maniera trasparente per garantire lo sviluppo di prassi regolamentari coerenti e l’applicazione coerente del Codice. e) collaborando con le Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri, con la Commissione europea e con il BEREC per garantire lo sviluppo di prassi regolamentari coerenti e l’applicazione coerente delle direttive europee recepite con il Codice 6. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, promuovono gli interessi dei cittadini: […] e) prendendo in considerazione le esigenze di gruppi sociali specifici, in particolare degli utenti disabili; e) prendendo in considerazione le esigenze di gruppi sociali specifici, in particolare degli utenti disabili, di quelli anziani e di quelli che hanno esigenze sociali particolari; f) […] g) garantendo il diritto all’informazione, secondo quanto previsto dall’articolo 19 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo. g) promuovendo la capacità degli utenti finali di accedere ad informazioni e distribuirle o eseguire applicazioni e servizi di loro scelta. 6 bis. Il Ministero e l’Autorità, nel perseguire le finalità programmatiche di cui ai commi 4, 5 e 6, applicano, nell’ambito delle |
rispettive competenze, principi regolamentari obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati: a) promuovendo la prevedibilità regolamentare, garantendo un approccio regolatore coerente nell’arco di opportuni periodi di revisione; b) garantendo che, in circostanze analoghe, non vi siano discriminazioni nel trattamento delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica; c) salvaguardando la concorrenza a vantaggio dei consumatori e promuovendo se del caso la concorrenza basata sulle infrastrutture; d) promuovendo investimenti efficienti e innovazione in infrastrutture nuove e avanzate, anche garantendo che qualsiasi obbligo di accesso tenga debito conto del rischio sostenuto dalle imprese e consentendo accordi di cooperazione tra investitori e parti richiedenti accesso, al fine di diversificare il rischio di investimento, assicurando nel contempo la salvaguardia della concorrenza nel mercato e del principio di non discriminazione; e) tenendo debito conto delle differenti condizioni di concorrenza e di consumo, eventualmente riscontrate, nelle diverse aree geografiche all’interno del territorio nazionale; f) imponendo obblighi regolamentari ex ante unicamente dove non opera una concorrenza effettiva e sostenibile, e attenuandoli o revocandoli non appena sia soddisfatta tale condizione. […] |
Articolo 13 bis Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di spettro radio 1. Nella pianificazione strategica e nell’armonizzazione dell’uso dello spettro radio nell’Unione europea, il Ministero coopera con i competenti organi degli altri Stati membri e con la Commissione europea. A tal fine prende in considerazione, tra l’altro, gli aspetti economici, inerenti alla sicurezza, alla salute, all’interesse pubblico, e alle libertà di espressione, culturali, scientifici, sociali e tecnici delle politiche dell’Unione europea, come pure i vari interessi delle comunità di utenti dello spettro radio, allo scopo di ottimizzarne l’uso e di evitare interferenze dannose. 2. Il Ministero, cooperando con i competenti organi degli altri Stati membri e con la Commissione europea, promuove il coordinamento delle politiche in materia di spettro radio nell’Unione europea e, ove opportuno, l’instaurazione di condizioni armonizzate per quanto concerne la disponibilità e l’uso efficiente dello spettro radio, che sono necessari per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche. |
Articolo 14 Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica 1. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell’articolo 13. La predisposizione dei piani di ripartizione, a cura del Ministero, e dei piani di assegnazione, a cura dell’Autorità, è fondata su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. 1. Tenendo debito conto della circostanza che le radiofrequenze sono un bene pubblico dotato di un importante valore sociale, culturale ed economico, Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell’articolo 13 e 13 bis. La predisposizione dei piani di ripartizione, a cura del Ministero, e dei piani di assegnazione, a cura dell’Autorità, è fondata su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. L’attribuzione delle frequenze radio destinate a servizi di comunicazione elettronica e il rilascio di autorizzazioni generali o di diritti d’uso individuali in materia sono fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Nell’applicare il presente articolo il Ministero e l’Autorità rispettano gli accordi internazionali pertinenti, fra cui i regolamenti radio dell’UIT, e possono tener conto di considerazioni di interesse pubblico. 2. Il Ministero promuove l’armonizzazione dell’uso delle radiofrequenze nel territorio dell’Unione europea in modo coerente con l’esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e in conformità della decisione spettro radio n. 676/2002/CE. 2. Il Ministero promuove l’armonizzazione dell’uso delle radiofrequenze nel territorio dell’Unione europea in modo coerente con l’esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e di perseguire benefici per i consumatori, come economie di |
scala e interoperabilità dei servizi, in conformità all’articolo 13 bis ed alla decisione n. 676/2002/CE. 3. Fermo restando quanto stabilito da norme di legge o di regolamento in materia di radiodiffusione sonora e televisiva, i diritti di uso delle frequenze con limitata disponibilità di banda e conseguentemente assegnati ad un numero predeterminato di operatori, possono essere trasferiti su base commerciale dagli operatori che ne hanno legittima disponibilità ad altri operatori già autorizzati a fornire una rete con analoga tecnologia, con le modalità di cui ai commi 4 e 5. Per le altre 4. L’intenzione di un operatore di trasferire i diritti di uso delle radiofrequenze deve essere notificata al Ministero e all’Autorità ed il trasferimento di tali diritti è efficace previo assenso del Ministero ed è reso pubblico. Il Ministero, sentita l’Autorità, comunica, entro novanta giorni dalla notifica della relativa istanza da parte dell’impresa cedente, il nulla osta alla 5. Il Ministero, all’esito della verifica, svolta dall’Autorità, sentita l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, che la concorrenza non sia falsata in conseguenza dei trasferimenti dei diritti d’uso, può apporre all’autorizzazione, se necessario, le specifiche condizioni proposte. Nel caso in cui l’utilizzazione delle radiofrequenze sia stata armonizzata mediante l’applicazione della decisione n. 676/2002/CE o di altri provvedimenti comunitari, i trasferimenti suddetti non possono 3. Salvo disposizione contraria di cui al comma 2 il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, assicurano che, coerentemente con il diritto dell’Unione europea, nelle bande di frequenze dichiarate disponibili per servizi di comunicazione elettronica nel Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze, possono essere impiegati tutti i tipi di tecnologie utilizzabili per i servizi di comunicazione elettronica. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, possono tuttavia prevedere restrizioni proporzionate e non discriminatorie relativamente ai tipi di tecnologie di accesso senza fili o rete radio utilizzati per servizi di comunicazione elettronica, ove ciò sia necessario al fine di: a) evitare interferenze dannose; b) proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici; c) assicurare la qualità tecnica del servizio; d) assicurare la massima condivisione delle radiofrequenze; e) salvaguardare l’uso efficiente dello spettro; oppure f) garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale conformemente al comma 5. 4. Salvo disposizione contraria del secondo comma, il Ministero e l’Autorità, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze, assicurano che nelle bande di frequenze dichiarate disponibili per i servizi di comunicazione elettronica dai piani di ripartizione e assegnazione delle frequenze a norma del diritto dell’Unione europea possano essere forniti tutti i tipi di servizi di comunicazione elettronica. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, possono tuttavia prevedere restrizioni proporzionate e non discriminatorie relativamente ai tipi di servizi di comunicazione elettronica che è possibile fornire, anche, se necessario, al fine di soddisfare un requisito dei regolamenti radio dell’UIT. 5. Le misure che impongono la fornitura di un servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica disponibile per i servizi di comunicazione elettronica sono giustificate per garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale conformemente al diritto europeo, come, ad esempio e a titolo non esaustivo: a) garantire la salvaguardia della vita umana; b) promuovere la coesione sociale, regionale o territoriale; c) evitare un uso inefficiente delle radiofrequenze; oppure d) promuovere la diversità culturale e linguistica e del pluralismo dei media, ad esempio mediante prestazione di servizi di radiodiffusione o telediffusione. 6. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, possono vietare la fornitura di qualsiasi altro servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica esclusivamente ove ciò sia giustificato dalla necessità di proteggere servizi finalizzati ad assicurare la salvaguardia della vita umana. Tale divieto può essere eccezionalmente esteso al fine di conseguire altri obiettivi di interesse generale definiti a norma del diritto dell’Unione europea. 7. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, riesaminano periodicamente la necessità delle restrizioni di cui ai comma da 3 a 6 e rendono pubblici i risultati di tale riesame. 8. I commi da 3 a 7 si applicano alle bande di frequenze attribuite ai servizi di comunicazione elettronica nonché alle |
autorizzazioni generali e ai diritti d’uso individuali delle radiofrequenze concessi successivamente al 25 maggio 2011. Alle attribuzioni delle radiofrequenze, alle autorizzazioni generali e ai diritti d’uso individuali esistenti alla data del 25 maggio 2011 si applicano le disposizioni dell’articolo 14 bis. 9. Fatte salve le disposizioni delle direttive specifiche e tenendo conto delle circostanze nazionali pertinenti, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, possono stabilire norme volte a impedire l’accaparramento di frequenze, in particolare fissando scadenze rigorose per l’effettivo utilizzo dei diritti d’uso da parte del titolare dei diritti e applicando sanzioni, comprese le sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 98, comma 8 o la revoca dei diritti d’uso in caso di mancato rispetto delle scadenze. Tali norme sono stabilite e applicate in modo proporzionato, trasparente non discriminatorio. 10. Il rinvio al presente articolo operato dal comma 3 dell’articolo 8 novies del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, si intende riferito all’articolo 14 ter. |
Articolo 14 bis Riesame delle limitazioni esistenti 1. Sino al 25 maggio 2016, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, possono consentire ai titolari di diritti d’uso delle frequenze radio concesse prima del 25 maggio 2011 e che rimarranno ancora validi per un periodo non inferiore a cinque anni dopo tale data, di presentare una richiesta di riesame delle limitazioni ai loro diritti ai sensi dell’articolo 14, commi da 4 a 7. Prima di adottare una decisione, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, informano il titolare del diritto del riesame delle limitazioni, precisando l’entità del diritto dopo il riesame, e concede al richiedente un termine ragionevole per il ritiro della richiesta. Se il titolare del diritto ritira la sua richiesta, il diritto resta immutato fino alla sua scadenza o, se è anteriore, fino al termine del periodo di cinque anni. 2. Successivamente al 25 maggio 2016, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, adottano tutte le misure adeguate per assicurare che l’articolo 14, comma da 3 a 7, si applichi a tutte le restanti autorizzazioni generali, ai diritti d’uso individuali ed alle attribuzioni di frequenze radio ai fini dei servizi di comunicazione elettronica esistenti al 25 maggio 2011. 3. Nell’applicare il presente articolo, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, adottano disposizioni appropriate per promuovere eque condizioni di concorrenza. 4. Le misure adottate in applicazione del presente articolo non concedono alcun nuovo diritto d’uso e pertanto non sono soggette alle pertinenti disposizioni dell’articolo 27, del presente Codice |
Articolo 14 ter Trasferimento o affitto di diritti individuali d’uso delle Radiofrequenze 1. Fermo restando quanto stabilito da norme di legge o di regolamento in materia di radiodiffusione sonora e televisiva, le imprese titolari di diritti individuali di uso delle radiofrequenze nelle bande individuate dalla Commissione europea a norma dell’articolo 9 ter, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE, possono trasferire o affittare ad altre imprese le frequenze radio oggetto dei diritti d’uso, secondo le condizioni legate a tali diritti d’uso, con le modalità di cui ai commi 5 e 6. 2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 e da norme di legge o di regolamento in materia di radiodiffusione sonora e televisiva, i diritti di uso delle frequenze in bande con limitata disponibilità e conseguentemente assegnati ad un numero predeterminato di operatori, possono essere trasferiti su base commerciale dagli operatori che ne hanno legittima disponibilità ad altri operatori già autorizzati a fornire una rete con analoga tecnologia, con le modalità di cui ai commi 5 e 6. Per le altre frequenze il trasferimento dei diritti di uso è assoggettato alle disposizioni di cui all’articolo 25, comma 8. 3. Salvo diverse indicazioni del Ministero o dell’Autorità , le condizioni cui sono soggetti i diritti individuali d’uso delle frequenze radio continuano ad applicarsi anche dopo il trasferimento o l’affitto. 4. Le disposizioni dei comma 1, 2 e 3 non si applicano nei casi in cui il diritto individuale dell’impresa ad utilizzare le frequenze radio sia stato inizialmente ottenuto a titolo gratuito. 5. L’intenzione di un operatore di trasferire i diritti di uso delle radiofrequenze deve essere notificata al Ministero e all’Autorità ed il trasferimento di tali diritti è efficace previo assenso del Ministero ed è reso pubblico. Il Ministero, sentita l’Autorità, comunica, entro novanta giorni dalla notifica della relativa istanza da parte dell’impresa cedente, il nulla osta alla cessione dei diritti ovvero i motivi che ne giustifichino il diniego. L’impresa subentrante è tenuta a notificare al Ministero |
l’avvenuto trasferimento entro sessanta giorni dal rilascio del nulla osta alla cessione dei diritti 6. Il Ministero, all’esito della verifica, svolta dall’Autorità, sentita l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, che la concorrenza non sia falsata in conseguenza dei trasferimenti dei diritti d’uso, può apporre all’autorizzazione, se necessario, le specifiche condizioni proposte. Qualora l’uso delle radiofrequenze sia stato armonizzato mediante l’applicazione della decisione n. 676/2002/CE o di altri provvedimenti dell’Unione europea, l’obbligo di uso armonizzato resta valido anche in caso di trasferimento o affitto. |
Articolo 15 Numerazione, assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento 1. Il Ministero controlla l’assegnazione di tutte le risorse nazionali di numerazione e la gestione del piano nazionale di numerazione, garantendo che a tutti i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico siano assegnati numeri e 1. Il Ministero provvede al rilascio dei diritti d’uso di tutte le risorse nazionali di numerazione e la gestione dei piani nazionali di numerazione, garantendo che a tutti i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico siano assegnati numeri e blocchi di numeri adeguati, fatte salve le eventuali eccezioni previste dal Codice o dalla normativa nazionale. Il Ministero vigila altresì sull’assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento. 2. L’Autorità stabilisce il piano nazionale di numerazione e le procedure di assegnazione della numerazione nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza e non discriminazione, in modo da assicurare parità di trattamento a tutti i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. In particolare, l’Autorità vigila affinché l’operatore cui sia stato assegnato un blocco di numeri non discrimini altri fornitori di servizi di comunicazione elettronica in relazione alle sequenze 2. L’Autorità stabilisce i piani di numerazione nazionale, incluse le connesse modalità di accesso e svolgimento dei servizi di comunicazione elettronica, e le procedure di assegnazione della numerazione nazionale, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza e non discriminazione, in modo da assicurare parità di trattamento a tutti i fornitori dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. In particolare, l’Autorità vigila affinché l’operatore cui sia stato concesso il diritto d’uso di un blocco di numeri non discrimini altri fornitori di servizi di comunicazione elettronica in relazione alle sequenze di numeri da utilizzare per dare accesso ai loro servizi. 3. L’Autorità pubblica 4. L’Autorità promuove l’armonizzazione delle risorse di numerazione all’interno dell’Unione europea ove ciò sia necessario 4. L’Autorità promuove l’armonizzazione di numeri o blocchi di numeri specifici all’interno dell’Unione europea che promuovano al tempo stesso il funzionamento del mercato interno e lo sviluppo di servizi paneuropei. 5. Il Ministero vigila affinché non vi siano utilizzi della numerazione non coerenti con le tipologie di servizi per i quali le numerazioni stesse sono disciplinate […] |
Articolo 16 bis Sicurezza e integrità 1. Il Ministero, sentite le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e tenuto conto delle misure tecniche di attuazione eventualmente adottate dalla Commissione europea, ai sensi dell’art 13 bis comma 4 della direttiva 2002/21/CE, individua: a) adeguate misure di natura tecnica e organizzativa per assicurare la sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché per garantire l’integrità delle reti. Tali misure sono anche finalizzate a prevenire e limitare le conseguenze per gli utenti e le reti interconnesse degli incidenti che pregiudicano la sicurezza. b) i casi in cui le violazioni della sicurezza o perdita dell’integrità siano da considerarsi significative ai fini del corretto |
funzionamento delle reti o dei servizi. 2. Le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico: a) adottano le misure individuate dal Ministero di cui al comma 1, lettera a) al fine di conseguire un livello di sicurezza delle reti adeguato al rischio esistente, e di garantire la continuità della fornitura dei servizi su tali reti. b) comunicano al Ministero ogni significativa violazione della sicurezza o perdita dell’integrità secondo quanto previsto dal comma 1, lettera b). 3. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), il Ministero informa le altre autorità nazionali eventualmente interessate per le relative iniziative di competenza, e, se del caso, informa le autorità degli altri Stati membri nonché l’ENISA. 4. Il Ministero può informare il pubblico o imporre all’impresa di farlo, ove accerti che la divulgazione della violazione di cui al comma 2, lettera b), sia nell’interesse pubblico. Anche a tal fine, presso il Ministero è costituito il Computer Emergency Response Team (CERT) nazionale, con compiti di assistenza tecnica in caso di segnalazioni da parte di utenti e di diffusione di informazioni anche riguardanti le contromisure adeguate per i tipi più comuni di incidente. 5. Il Ministero trasmette ogni anno alla Commissione europea e all’ENISA una relazione sintetica delle notifiche ricevute e delle azioni adottate conformemente al presente articolo. |
Articolo 16 ter Attuazione e controllo 1. Le misure adottate ai fini dell’attuazione del presente articolo e dell’articolo 16 bis sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 2. Ai fini del controllo del rispetto dell’articolo 16 bis le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico sono tenute a: a) fornire al Ministero le informazioni necessarie per valutare la sicurezza e l’integrità dei loro servizi e delle loro reti, in particolare i documenti relativi alle politiche di sicurezza; nonché b) sottostare a una verifica della sicurezza effettuata dal Ministero, anche in collaborazione con gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico, o da un organismo qualificato indipendente designato dal Ministero. L’impresa si assume l’onere finanziario della verifica. 3. Il Ministero ha la facoltà di indagare i casi di mancata conformità nonché i loro effetti sulla sicurezza e l’integrità delle reti. 4. Nel caso in cui il Ministero riscontri il mancato rispetto degli articoli 16 bis o 16 ter ovvero delle disposizioni attuative previste dal comma 1 da parte delle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 98, commi da 4 a 12. |
Articolo 17 Imprese che dispongono di un significativo potere di mercato. […] 4. Se un’impresa dispone di un significativo potere su un mercato specifico, si presume che essa abbia un significativo potere in un mercato strettamente connesso, qualora le connessioni tra i due mercati siano tali da consentire che il potere detenuto in un mercato sia fatto valere nell’altro mercato, rafforzando in tal modo il potere di mercato complessivo dell’impresa in questione. 4. Se un’impresa dispone di un significativo potere su un mercato specifico, si presume che essa abbia un significativo potere in un mercato diverso e strettamente connesso, qualora le connessioni tra i due mercati siano tali da consentire che il potere detenuto in un mercato sia fatto valere nell’altro mercato, rafforzando in tal modo il potere di mercato complessivo dell’impresa in questione. Pertanto possono essere applicate misure correttive volte a prevenire tale influenza sul secondo mercato a norma degli articoli 46, 47, 48 e 50 e, qualora tali misure correttive risultino essere insufficienti, possono essere |
imposte misure correttive a norma dell’articolo 67. |
Articolo 18 Procedura per la definizione dei mercati Procedura per l’individuazione e la definizione dei mercati 1. […] |
Articolo 19 Procedura per l’analisi del mercato 1. L’Autorità effettua, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, l’analisi dei mercati rilevanti, tenendo in massima considerazione le linee direttrici. 1. Sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, l’Autorità, effettua l’analisi dei mercati rilevanti, tenendo conto dei mercati individuati nella raccomandazione e tenendo nella massima considerazione le linee direttrici. 2. L’analisi è effettuata: a) in prima applicazione del Codice, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, anche sulla base delle rilevazioni ed analisi già in possesso dell’Autorità elaborate conformemente alle raccomandazioni ed alle linee direttrici; b) a seguito di ogni aggiornamento delle raccomandazioni, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione; c) in ogni caso, ogni diciotto mesi. 3. Quando l’Autorità è tenuta, ai sensi degli articoli 44, 45, 66, 67, 68 e 69 a decidere in merito all’imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi a carico delle imprese, essa determina, in base all’analisi di mercato di cui al comma 1, se uno dei mercati rilevanti sia effettivamente concorrenziale. 3. Quando l’Autorità è tenuta, ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo e degli articoli 45 e 67 del Codice, a decidere in merito all’imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi a carico delle imprese, essa determina, in base all’analisi di mercato di cui al comma 1, se uno dei mercati rilevanti sia effettivamente concorrenziale. […]. 8. I provvedimenti di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 sono adottati secondo la procedura di cui agli articoli 11 e 12. 8. I provvedimenti di cui ai commi 4, 5 e 6 sono adottati secondo la procedura di cui agli articoli 11 e 12. L’Autorità effettua un’analisi del mercato rilevante e notifica il corrispondente progetto di misura a norma dell’articolo 12: a) entro tre anni dall’adozione di una precedente misura relativa a quel mercato. In via eccezionale, tale periodo può tuttavia essere prorogato fino ad un massimo di altri tre anni, se l’ Autorità ha notificato alla Commissione europea una proposta motivata di proroga e la Commissione europea non ha formulato obiezioni entro un mese dalla notifica; oppure b) entro due anni dall’adozione di una raccomandazione rivista sui mercati rilevanti per i mercati non notificati in precedenza alla Commissione europea. 8 bis. Qualora l’Autorità non completi l’analisi di un mercato rilevante individuato nella raccomandazione entro il termine fissato al comma 8, il BEREC le fornisce, su richiesta, assistenza, per completare l’analisi del mercato specifico e degli obblighi specifici da imporre. Con tale assistenza l’Autorità notifica entro sei mesi il progetto di misura alla Commissione a norma dell’articolo 12. 9. Gli operatori di reti telefoniche pubbliche fisse, designati come operatori che detengano una quota di mercato significativa nell’ambito della fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse e di servizi ai sensi dell’allegato n. 1 parte I della direttiva 97/33/CE o della direttiva 98/10/CE continuano ad essere considerati operatori notificati ai fini del regolamento (CE) n. 2887/2000 fino a che non sia stata espletata la procedura relativa all’analisi di mercato di cui al presente articolo. Successivamente cessano di essere considerati operatori notificati ai fini del suddetto regolamento. |
Articolo 20 Normalizzazione |
1. .. 2. Fintantoché le norme o specifiche di cui al comma 1 non siano adottate dalla Commissione europea, il Ministero promuove l’applicazione delle norme e specifiche adottate dalle organizzazioni europee di normalizzazione. In mancanza di tali norme o specifiche, il Ministero promuove l’applicazione delle norme o raccomandazioni internazionali adottate dall’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dall’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o dalla 2. Fintantoché le norme o specifiche di cui al comma 1 non siano adottate dalla Commissione europea, il Ministero promuove l’applicazione delle norme e specifiche adottate dalle organizzazioni europee di normalizzazione. In mancanza di tali norme o specifiche, il Ministero promuove l’applicazione delle norme o raccomandazioni internazionali adottate dall’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dalla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), dall’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o dalla Commissione elettrotecnica internazionale (IEC). |
Articolo 21 Interoperabilità dei servizi di televisione interattiva digitale 1. Fermo restando quanto stabilito da norme di legge e di regolamento in materia di radiodiffusione sonora e televisiva, l’Autorità, sentito il Ministero, relativamente al libero flusso di informazioni, al pluralismo dei mezzi d’informazione e alla diversità culturale, incoraggia, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 20, comma 1: […] c) i fornitori di servizi e apparecchiature di televisione digitali a cooperare alla fornitura di servizi televisivi interoperabili per gli utenti disabili. […] |
Articolo 23 Risoluzione delle controversie tra imprese 1. Qualora sorga una controversia fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, avente ad oggetto gli obblighi derivanti dal Codice, l’Autorità, a richiesta di una delle parti e fatte salve le disposizioni del comma 2, adotta quanto 1. Qualora sorga una controversia avente ad oggetto gli obblighi derivanti dal Codice, fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, o tra tali imprese e altre imprese che beneficiano di obblighi in materia di accesso o di interconnessione derivanti dal presente Codice, l’Autorità, a richiesta di una delle parti e fatte salve le disposizioni del comma 2, adotta quanto prima, e comunque, salvo casi eccezionali, entro un termine di quattro mesi, una decisione vincolante che risolve la controversia. […] |
Articolo 24 Risoluzione delle controversie transnazionali 1. Qualora sorga una controversia transnazionale tra parti, di cui almeno una stabilita in un altro Stato membro, relativamente all’applicazione del Codice, per la quale risulti competente anche una Autorità di regolamentazione di un altro 1. Qualora sorga una controversia transnazionale tra parti, di cui almeno una stabilita in un altro Stato membro, relativamente all’applicazione del Codice, per la quale risulti competente anche una Autorità di regolamentazione di un altro Stato membro, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4. 2. Le parti possono investire della controversia le competenti Autorità nazionali di regolamentazione. Queste ultime coordinano i loro sforzi in modo da pervenire alla risoluzione della controversia secondo gli obiettivi indicati dall’articolo 13. Qualsiasi obbligo imposto ad un’impresa da parte dell’Autorità al fine di risolvere una controversia è conforme alle |
disposizioni del Codice. 2. Le parti possono investire della controversia le competenti autorità nazionali di regolamentazione. Queste ultime coordinano i loro sforzi e hanno la facoltà di consultare il BEREC in modo da pervenire alla risoluzione coerente della controversia secondo gli obiettivi indicati dall’articolo 13. Qualsiasi obbligo imposto ad un’impresa da parte dell’Autorità al fine di risolvere una controversia è conforme alle disposizioni del Codice. 2 bis. L’Autorità può chiedere al BEREC di emettere un parere in merito all’azione da adottare conformemente alle disposizioni del Codice. 2 ter. Quando al BEREC è presentata una tale richiesta, l’Autorità ne attende il parere prima di adottare azioni per risolvere la controversia. Ciò non preclude di adottare misure urgenti ove necessario. 2 quater. Ogni obbligo imposto a un’impresa dall’Autorità nella risoluzione di una controversia rispetta le disposizioni del Codice e tiene nella massima considerazione il parere emesso dal BEREC. 3. L’Autorità, congiuntamente all’Autorità di regolamentazione dell’altro Stato membro, dichiara la propria incompetenza a risolvere una controversia con decisione vincolante, qualora entrambe le parti vi abbiano espressamente derogato prevedendo altri mezzi per la soluzione della controversia, conformemente a quanto disposto dall’articolo 13. L’Autorità e l’Autorità di regolamentazione dell’altro Stato membro, comunicano tempestivamente alle parti la decisione. Se la controversia non è risolta dalle parti entro quattro mesi da tale comunicazione, e se non è stato adito un organo giurisdizionale, l’Autorità coordina i propri sforzi con l’Autorità di regolamentazione dell’altro Stato membro per giungere ad una soluzione della controversia, in conformità 3. L’Autorità, congiuntamente all’Autorità di regolamentazione dell’altro Stato membro, dichiara la propria incompetenza a risolvere una controversia con decisione vincolante, qualora entrambe le parti vi abbiano espressamente derogato prevedendo altri mezzi per la soluzione della controversia, conformemente a quanto disposto dall’articolo 13. L’Autorità e l’Autorità di regolamentazione dell’altro Stato membro, comunicano tempestivamente alle parti la decisione. Se la controversia non è risolta dalle parti entro quattro mesi da tale comunicazione, e se non è stato adito un organo giurisdizionale, l’Autorità coordina i propri sforzi con l’Autorità di regolamentazione dell’altro Stato membro per giungere ad una soluzione della controversia, in conformità delle disposizioni di cui all’articolo 13 e tenendo nella massima considerazione ogni parere emesso dal BEREC. […] |
Articolo 25 Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica […] 3 bis. Le imprese che forniscono servizi transfrontalieri di comunicazione elettronica ad imprese situate in più Stati membri non sono obbligate ad effettuare più di una notifica per Stato membro interessato. 4. L’impresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, unitamente alle informazioni strettamente necessarie per consentire al Ministero di tenere un elenco aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica, da pubblicare sul proprio Bollettino ufficiale e sul sito Internet. Tale dichiarazione costituisce 5. […] 6. Le autorizzazioni generali hanno durata non superiore a venti anni e sono rinnovabili. Con decreto del Ministro essere prorogate, nel corso della loro durata, per un periodo non superiore a quindici anni, previa presentazione di un dettagliato piano tecnico finanziario da parte degli operatori. La congruità del piano viene valutata d’intesa dal Ministero |
[…] |
Articolo 27 Diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri 1. Ogni qualvolta ciò sia possibile e sempre che il rischio di interferenze dannose sia trascurabile secondo le disposizioni del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, l’uso delle frequenze radio non è subordinato alla concessione di diritti 1. Ogni qualvolta ciò sia possibile, l’uso delle frequenze radio non è subordinato al rilascio di diritti individuali di uso. I diritti individuali di uso possono essere concessi per: a) evitare interferenze dannose, b) assicurare la qualità tecnica del servizio, c) assicurare un utilizzo efficiente dello spettro, oppure d) conseguire altri obiettivi di interesse generale conformi alla normativa europea. 2. […] 3. Qualora sia necessario concedere diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri, il Ministero attribuisce tali diritti, a richiesta, ad ogni impresa che fornisca o utilizzi reti o servizi di comunicazione elettronica in forza di un'autorizzazione generale, nel rispetto degli articoli 28, 29 e 33, comma 1, lettera c), e di ogni altra disposizione che garantisca l'uso efficiente 3. Qualora sia necessario concedere diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, il Ministero attribuisce tali diritti, a richiesta, esclusivamente all’impresa avente l’idonea autorizzazione generale, valutata l’effettiva necessità, nel rispetto degli articoli 28, 29 e 33, comma 1, lettera c), e di ogni altra disposizione che garantisca l'uso efficiente di tali risorse in conformità delle disposizioni contenute nel Capo II del Titolo I. 4. I diritti individuali di uso delle frequenze radio e dei numeri vengono rilasciati per una durata adeguata al tipo di servizio e 4. I diritti individuali di uso delle frequenze radio e dei numeri vengono rilasciati per una durata adeguata al tipo di servizio e comunque non eccedente la durata dell’autorizzazione generale, tenuto conto dell’obiettivo perseguito e della necessità di prevedere un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti. Quando i diritti individuali d’uso delle frequenze radio sono concessi per un periodo di dieci anni o oltre e tali diritti non possono essere trasferiti o ceduti da un’impresa a un’altra, ai sensi dell’articolo 14 ter, il Ministero provvede affinché si applichino i criteri per la concessione di diritti individuali d’uso e siano rispettati per la durata della licenza, in particolare su richiesta debitamente motivata del titolare del diritto. Se tali criteri non sono più applicabili, i diritti individuali d’uso sono trasformati in un’autorizzazione generale per l’uso delle frequenze radio, soggetta a un preavviso e trascorso un ragionevole periodo di tempo, oppure in un diritto liberamente trasferibile o cedibile da un’impresa ad un’altra, ai sensi dell’articolo 14 ter. 5. Fatti salvi criteri e procedure specifici previsti dalla normativa vigente in materia di concessione di diritti di uso delle frequenze radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo, i diritti di uso sono concessi mediante procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie. Nel caso delle frequenze radio il Ministero, nel concedere i diritti, precisa se essi 5. Fatti salvi criteri e procedure specifici previsti dalla normativa vigente in materia di rilascio di diritti di uso delle frequenze radio per la diffusione di contenuti radiofonici o televisivi, i diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri sono rilasciati mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate. Nel caso delle frequenze radio il Ministero, nel rilasciare i diritti, precisa se essi siano trasferibili su iniziativa del detentore degli stessi e a quali condizioni, conformemente all’articolo 14. Una deroga ai requisiti per le procedure aperte può essere applicata quando il rilascio di diritti individuali d’uso delle frequenze radio per la diffusione di contenuti radiofonici o televisivi è necessario per conseguire un obiettivo di interesse generale conforme alla normativa dell’Unione europea. 5 bis. Al momento del rilascio dei diritti d’uso, il Ministero specifica se tali diritti possono essere trasferiti dal titolare e a quali |
condizioni. Nel caso delle frequenze radio, tali disposizioni sono conformi agli articoli 14 e 14 ter del Codice. 6. […] 6 bis. Il Ministero l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze assicurano che le frequenze radio siano utilizzate in modo efficiente ed efficace, conformemente agli articoli 13, comma 4, e 14, comma 2, del Codice, e che eventuali trasferimenti o accumuli dei diritti d’uso delle frequenze radio non provochino distorsioni della concorrenza. A tal fine, possono essere adottate misure appropriate, quali ad esempio l’obbligo di vendita o di locazione dei diritti d’uso delle frequenze radio. 7. […] 8. Il Ministero adotta, comunica e rende pubbliche le decisioni in materia di diritti di uso, non appena ricevuta la domanda completa, entro tre settimane nel caso dei numeri assegnati per scopi specifici nell'ambito del piano nazionale di numerazione ed entro sei settimane nel caso delle frequenze radio assegnate per scopi specifici nell'ambito del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Tale limite non pregiudica quanto previsto negli eventuali accordi internazionali applicabili al caso in specie relativamente al coordinamento internazionale delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti. Se la domanda risulta incompleta, il Ministero, entro i termini sopra indicati, invita l’impresa interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni, che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla richiesta di uso delle 8. Il Ministero adotta, comunica e rende pubbliche le decisioni in materia di concessione di diritti di uso, non appena ricevuta la domanda completa, entro tre settimane nel caso dei numeri assegnati per scopi specifici nell'ambito del piano nazionale di numerazione ed entro sei settimane nel caso delle frequenze radio assegnate per essere utilizzate da servizi di comunicazione elettronica nell'ambito del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Tale limite non pregiudica quanto previsto negli eventuali accordi internazionali applicabili al caso in specie relativamente al coordinamento internazionale delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti. Se la domanda risulta incompleta, il Ministero, entro i termini sopra indicati, invita l’impresa interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni, che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla richiesta di uso delle frequenze radio e dei numeri. 9. […] |
Articolo 28 Condizioni apposte all' autorizzazione generale, ai diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri 1. L'autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, i diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri possono essere assoggettati esclusivamente al rispetto delle condizioni elencate, rispettivamente, nelle parti A, B e C dell’allegato n. 1. Tali condizioni devono essere obiettivamente giustificate rispetto alla rete o al servizio in questione, proporzionate, trasparenti e non discriminatorie. L’autorizzazione generale è sempre sottoposta alla condizione n. 11 della 1. L'autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, i diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri possono essere assoggettati esclusivamente al rispetto delle condizioni elencate, rispettivamente, nelle parti A, B e C dell’allegato n. 1. Tali condizioni devono essere non discriminatorie, proporzionate e trasparenti e, nel caso dei diritti d’uso delle frequenze radio, conformi all’articolo 14 del Codice. L’autorizzazione generale è sempre sottoposta alla condizione n. 11 della parte A dell’allegato n. 1. 2. Gli obblighi specifici prescritti ai fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica ai sensi degli articoli 42, commi 2 e 3, 43, 45, 66, 67, 68 e 69 o alle imprese designate per la fornitura del servizio universale, prescritti ai sensi del Capo IV, sezione II, del presente Titolo, sono separati, sotto il profilo giuridico, dai diritti e dagli obblighi previsti dall'autorizzazione generale. Per garantire la trasparenza nei confronti delle imprese, nell'autorizzazione generale è fatta menzione degli obblighi 2. Gli obblighi specifici prescritti ai fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica ai sensi degli articoli 42, comma 1, 2 e 4, 43, 45 e 67 o alle imprese designate per la fornitura del servizio universale, prescritti ai sensi del Capo IV, sezione II, del presente Titolo, sono separati, sotto il profilo giuridico, dai diritti e dagli obblighi previsti dall'autorizzazione generale. Per garantire la trasparenza nei confronti delle imprese, nell'autorizzazione generale è fatta menzione degli obblighi specifici prescritti alle singole imprese. […] |
Articolo 29 Procedura per limitare il numero dei diritti di uso da concedere per le frequenze radio. 1. Quando debba valutare l'opportunità di limitare il numero dei diritti di uso da concedere per le frequenze radio, l’Autorità: 1. Quando debba valutare l'opportunità di limitare il numero dei diritti di uso da concedere per le radiofrequenze oppure di prolungare la durata dei diritti d’uso esistenti a condizioni diverse da quelle specificate in tali diritti, l’Autorità, tra l’altro: a) […] b) concede a tutte le parti interessate, compresi gli utenti e i consumatori, anche attraverso le associazioni, l'opportunità di esprimere la loro posizione, conformemente all'articolo 11; c) pubblica qualsiasi decisione relativa alla concessione di un numero limitato di diritti individuali di uso, indicandone le ragioni; c) pubblica qualsiasi decisione di concedere solo un numero limitato di diritti d’uso o di limitare il rinnovo dei diritti d'uso, indicandone le ragioni; […] 3. Qualora sia necessario concedere in numero limitato i diritti individuali di uso delle frequenze radio, il Ministero invita a presentare domanda per la concessione dei diritti di uso e ne effettua l’assegnazione in base a procedure stabilite dall’Autorità. Tali criteri di selezione devono tenere in adeguata considerazione gli obiettivi di cui all’articolo 13. 3. Qualora sia necessario concedere in numero limitato i diritti individuali di uso delle frequenze radio, il Ministero invita a presentare domanda per la concessione dei diritti di uso e ne effettua l’assegnazione in base a procedure stabilite dall’Autorità, Tali criteri di selezione devono essere obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e devono tenere in adeguata considerazione gli obiettivi di cui all’articolo 13 e le prescrizioni di cui all’articolo 14 del Codice. […] 6. Il presente articolo non pregiudica il trasferimento dei diritti di uso delle frequenze radio in conformità all’articolo 14. 6. Il presente articolo non pregiudica il trasferimento dei diritti di uso delle frequenze radio in conformità all’articolo 14 ter. 7. In caso di procedure di selezione competitiva o comparativa di particolare rilevanza nazionale, l’Autorità può sottoporre al Ministro |
Articolo 32 Osservanza delle condizioni dell’autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici […] 3. Se entro il termine di cui al comma 2 l'impresa non pone rimedio all’infrazione accertata, ripristinando la situazione precedente, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze di cui allo stesso comma 2, adottano misure adeguate e proporzionate per assicurare l’osservanza delle condizioni di cui al comma 1. Tali misure e le relative motivazioni sono notificate all’impresa entro una settimana dalla loro adozione e prevedono un termine ragionevole entro il quale 3. Se entro il termine di cui al comma 2 l'impresa non pone rimedio all’infrazione accertata, ripristinando immediatamente la situazione precedente, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze di cui allo stesso comma 2, adottano misure adeguate e proporzionate per assicurare l’osservanza delle condizioni di cui al comma 1 immediatamente oppure entro un termine ragionevole. A tal fine, il Ministero e l’Autorità possono imporre: a) se del caso, le sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 98, commi da 4 a 12; e b) ingiunzioni di cessare o ritardare la fornitura di un servizio o di un pacchetto di servizi che, se continuasse, comporterebbe un notevole svantaggio concorrenziale, finché non siano soddisfatti gli obblighi in materia di accesso imposti in seguito ad un’analisi di mercato effettuata ai sensi dell’articolo 19 del presente Xxxxxx. |
3 bis. Le misure di cui al comma 3 e le relative motivazioni sono tempestivamente notificate all’impresa interessata e prevedono un termine ragionevole entro il quale l’impresa deve rispettare le misure stesse. 4. Qualora vi siano violazioni gravi o reiterate più di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale, o relative ai diritti di uso o agli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, e le misure volte ad assicurare il loro rispetto, di cui al comma 3 del presente articolo, si siano rivelate inefficaci, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze di cui al comma 2, possono impedire a un’impresa di continuare a fornire in tutto o in parte reti o 4. Qualora vi siano violazioni gravi o reiterate più di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale, o relative ai diritti di uso o agli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, e le misure volte ad assicurare il loro rispetto, di cui al comma 3 del presente articolo, si siano rivelate inefficaci, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze di cui al comma 2, possono impedire a un’impresa di continuare a fornire in tutto o in parte reti o servizi di comunicazione elettronica, sospendendo o revocando i diritti di uso. Al periodo per cui si è protratta la violazione possono essere applicate le sanzioni di cui all’articolo 98, commi da 4 a 12, anche nel caso in cui la violazione sia stata successivamente rimossa. 5. Ferme restando le disposizioni dei commi 2, 3 e 4, qualora il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze di cui al comma 2, abbiano prova della violazione delle condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, tale da comportare un rischio grave e immediato per la sicurezza pubblica, l’incolumità pubblica o la salute pubblica, o da ostacolare la prevenzione, la ricerca, l’accertamento ed il perseguimento di reati o da creare gravi problemi economici od operativi ad altri fornitori o utenti di reti o di servizi di comunicazione elettronica, possono adottare misure provvisorie urgenti per porre rimedio alla situazione prima di adottare una decisione definitiva, dando all'impresa interessata la possibilità di esprimere osservazioni e di proporre le soluzioni opportune. Ove 5. Ferme restando le disposizioni dei commi 2, 3 e 4, qualora il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze di cui al comma 2, abbiano prova della violazione delle condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, tale da comportare un rischio grave e immediato per la sicurezza pubblica, l’incolumità pubblica o la salute pubblica, o da ostacolare la prevenzione, la ricerca, l’accertamento ed il perseguimento di reati o da creare gravi problemi economici od operativi ad altri fornitori o utenti di reti o di servizi di comunicazione elettronica o ad altri utenti dello spettro radio, possono adottare misure provvisorie urgenti per porre rimedio alla situazione prima di adottare una decisione definitiva, dando all'impresa interessata la possibilità di esprimere osservazioni e di proporre le soluzioni opportune. Ove necessario, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, confermano le misure provvisorie, che sono valide per un massimo di 3 mesi, ma che possono, nei casi in cui le procedure di attuazione non sono state completate, essere prolungate per un periodo ulteriore di massimo tre mesi. […] |
Articolo 33 Informazioni richieste ai fini dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici. 1. Ai fini dell'autorizzazione generale, della concessione dei diritti di uso o dell’imposizione degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, il Ministero e l’Autorità non possono imporre alle imprese di fornire alcuna informazione salvo quelle proporzionate e oggettivamente giustificate: a) per verificare, sistematicamente o caso per caso, l'osservanza delle condizioni 1 e 2 della parte A, della condizione 6 della parte B e della condizione 7 della parte C dell’allegato n. 1 e l'osservanza degli obblighi indicati all'articolo 28, comma 2; a) per verificare, sistematicamente o caso per caso, l'osservanza delle condizioni 1 e 2 della parte A, delle condizioni 2 e 6 della parte B e delle condizioni 2 e 7 della parte C dell’allegato n. 1 e l'osservanza degli obblighi indicati all'articolo 28, comma 2; […]. f bis) per salvaguardare l’uso efficiente e garantire la gestione efficace delle frequenze radio; f ter) per valutare sviluppi futuri a livello di reti e servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all’ingrosso resi disponibili ai concorrenti. 2. Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a), b), d), e) e f) del comma 1 può essere richiesta prima dell’inizio |
dell’attività, né come condizione necessaria per la stessa. 2. Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a), b), d), e), f), g) e h) del comma 1 può essere richiesta prima dell’inizio dell’attività, né come condizione necessaria per la stessa. […] |
Articolo 36 Modifica dei diritti e degli obblighi 1. I diritti, le condizioni e le procedure relativi alle autorizzazioni generali, ai diritti di uso o ai diritti di installazione delle infrastrutture possono essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata. Il Ministero comunica l’intenzione di procedere alle modifiche ai soggetti interessati, compresi gli utenti e i consumatori, ai quali è concesso un periodo di tempo sufficiente per esprimere la propria posizione al riguardo. Tale periodo, tranne casi eccezionali, 1. I diritti, le condizioni e le procedure relativi alle autorizzazioni generali, ai diritti di uso o ai diritti di installazione delle infrastrutture possono essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata, tenendo conto, se del caso, delle condizioni specifiche applicabili ai diritti trasferibili d’uso delle frequenze radio. Salvo i casi in cui le modifiche proposte sono minime e sono state convenute con il titolare dei diritti o dell’autorizzazione generale, il Ministero comunica l’intenzione di procedere alle modifiche ai soggetti interessati, compresi gli utenti e i consumatori, ai quali è concesso un periodo di tempo sufficiente per esprimere la propria posizione al riguardo. Tale periodo, tranne casi eccezionali, non può essere inferiore a quattro settimane. 2. I diritti di passaggio non possono essere limitati o revocati prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi. 2. I diritti d’uso delle frequenze radio o i diritti di installare strutture non possono essere limitati o revocati prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi. Limitazioni e revoche sono ammesse in casi eccezionali e adeguatamente motivati e previo congruo indennizzo. |
Articolo 37 Pubblicazione delle informazioni 1. Le informazioni pertinenti su diritti, condizioni, procedure, riscossione di diritti amministrativi e contributi e sulle decisioni attinenti alle autorizzazioni generali e ai diritti di uso sono pubblicate, a seconda dei casi, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero sui Bollettini ufficiali e sui siti Internet delle autorità competenti e sono debitamente aggiornate, in 1. Le informazioni pertinenti su diritti, condizioni, procedure, riscossione di diritti amministrativi e contributi e sulle decisioni attinenti alle autorizzazioni generali, ai diritti di uso e ai diritti di installare strutture sono pubblicate, a seconda dei casi, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero sui siti Internet delle autorità competenti e sono debitamente aggiornate, in modo da consentire a tutti gli interessati di accedervi facilmente. |
Articolo 38 Concessioni e autorizzazioni preesistenti 1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali preesistenti in materia di reti e servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico continuano ad essere valide fino alla loro naturale scadenza e ad esse si applicano, salvo quanto disposto dai commi 1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali preesistenti in materia di reti e servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico continuano ad essere valide fino alla loro naturale scadenza e ad esse si applicano, salvo quanto disposto dai commi 2 e 3, le disposizioni del Codice. Fatto salvo l’articolo 14 bis, entro il 19 dicembre 2011 le autorizzazioni generali e i diritti individuali d’uso preesistenti sono resi conformi agli articoli 27, 28 e 29 e all’allegato n. 1 del presente Xxxxxx. 2. Qualora l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 implichi una limitazione dei diritti o un ampliamento degli obblighi stabiliti nelle autorizzazioni preesistenti, il Ministero, sentita l’Autorità, può prorogare i diritti e gli obblighi originari non oltre nove mesi dalla data di entrata in vigore del Codice, a condizione di non ledere i diritti di cui godono altre imprese in forza della normativa comunitaria. Il Ministero informa la Commissione europea della concessione di tale proroga, |
indicandone le ragioni. 2. Qualora l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 implichi una restrizione dei diritti o un ampliamento delle autorizzazioni generali e dei diritti individuali d’uso già in vigore, il Ministero, sentita l’Autorità, può prorogare i diritti e gli obblighi fino al 30 settembre 2012, a condizione di non ledere i diritti di cui godono altre imprese in forza della normativa dell’Unione europea. Il Ministero informa la Commissione europea della concessione di tale proroga, indicandone le ragioni. […] |
Articolo 41 Diritti ed obblighi degli operatori 1. Gli operatori di reti pubbliche di comunicazione hanno il diritto e, se richiesto da altri operatori titolari di un'autorizzazione dello stesso tipo, l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità dei servizi in tutta l’Unione europea. Gli operatori offrono l’accesso e l’interconnessione ad altri operatori nei termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti 1. Gli operatori autorizzati alla fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico hanno il diritto e, se richiesto da altri operatori titolari di un'autorizzazione ai sensi dell’articolo 26 del presente Codice, l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità dei servizi in tutta l’Unione europea. Gli operatori offrono l’accesso e l’interconnessione ad altri operatori nei termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall’Autorità ai sensi degli articoli 42, 43, 44 e 45, e nel rispetto dei principi di cui all’articolo 13, comma 5, lettera b). […] |
Articolo 42 Poteri e competenze dell’Autorità in materia di accesso e di interconnessione 1. Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 13, l’Autorità incoraggia e garantisce forme adeguate di accesso, interconnessione e interoperabilità dei servizi, esercitando le proprie competenze in modo da promuovere l'efficienza 1. Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 13, l’Autorità incoraggia e garantisce forme adeguate di accesso, interconnessione e interoperabilità dei servizi, esercitando le proprie competenze in modo da promuovere l'efficienza economica e una concorrenza sostenibile, investimenti efficienti e l’innovazione e recare il massimo vantaggio agli utenti finali. 2. Fatte salve le misure che potrebbero essere adottate nei confronti degli operatori che detengono un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 45, l’Autorità può imporre: […] a bis) in casi giustificati e nella misura necessaria, gli obblighi per le imprese che controllano l’accesso degli utenti finali, onde rendere interoperabili i propri servizi; […] 3. Nell'imporre ad un operatore l'obbligo di concedere l'accesso ai sensi dell'articolo 49 e qualora ciò sia necessario per garantire il funzionamento normale della rete, l’Autorità può stabilire le condizioni tecniche od operative che devono essere soddisfatte dal fornitore di servizi o dai beneficiari dell’accesso, ai sensi della normativa comunitaria. Le condizioni che si 4. Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e sono applicati conformemente alla procedura di cui agli articoli 11 e 12. 4. Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi dei commi 1 e 2 sono obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e sono applicati conformemente alla procedura di cui agli articoli 11, 12 e 12 bis. 5. Ove giustificato, l’Autorità può intervenire in materia di accesso e interconnessione, se necessario di propria iniziativa ovvero, in mancanza di accordo tra gli operatori, su richiesta di una delle parti interessate. In questi casi l’Autorità agisce al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 13, sulla base delle disposizioni del presente Capo e |
5. Ove giustificato, l’Autorità può, di propria iniziativa, intervenire in materia di accesso e interconnessione di cui ai comma 1 e 2 al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 13, sulla base delle disposizioni del presente Capo e secondo le procedure di cui agli articoli 11, 12, 23 e 24. |
Articolo 44 Riesame degli obblighi precedenti in materia di accesso e di interconnessione 1. Gli obblighi vigenti alla data di entrata in vigore del Codice in materia di accesso e di interconnessione, imposti agli operatori che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, restano in vigore fintantoché tali obblighi non siano stati riesaminati e non sia stata adottata una decisione ai sensi del comma 2. Fino a tale data conservano 2. Conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 19, l’Autorità effettua un'analisi del mercato per decidere se mantenere, modificare o revocare gli obblighi di cui al comma 1. La modifica o la revoca degli obblighi è comunicata alle parti interessate |
Articolo 45 Imposizione, modifica o revoca degli obblighi 1. Qualora, in esito all'analisi del mercato realizzata a norma dell'articolo 19, un’impresa sia designata come detentrice di un significativo potere di mercato in un mercato specifico, l’Autorità impone, in funzione delle circostanze, gli obblighi previsti 1. Qualora, in esito all'analisi del mercato realizzata a norma dell'articolo 19, un’impresa sia designata come detentrice di un significativo potere di mercato in un mercato specifico, l’Autorità impone, in funzione delle circostanze, gli obblighi previsti agli articoli 46, 47, 48, 49 e 50. 2. L’Autorità non impone gli obblighi di cui agli articoli 46, 47, 48, 49, e 50 agli operatori che non sono stati designati in conformità al comma 1, fatte salve: a) le disposizioni degli articoli 42, commi 1, 2 e 3, e 43; a) le disposizioni degli articoli 42, commi 1 e 2 e 43; […] |
Articolo 46 Obbligo di trasparenza 1. Ai sensi dell’articolo 45, l’Autorità può imporre obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione e all'accesso, prescrivendo agli operatori di rendere pubbliche determinate informazioni quali informazioni di carattere contabile, specifiche tecniche, caratteristiche della rete, termini e condizioni per la fornitura e per l'uso, prezzi. 1. Ai sensi dell’articolo 45, l’Autorità può imporre obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione e all'accesso, prescrivendo agli operatori di rendere pubbliche determinate informazioni quali informazioni di carattere contabile, specifiche tecniche, caratteristiche della rete, termini e condizioni per la fornitura e per l'uso, comprese eventuali condizioni conformi al diritto europeo che limitino l’accesso a servizi e applicazioni o il loro utilizzo, e prezzi. […] 4 4. In deroga al comma 3, se un operatore è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 49 relativi all'accesso all’ingrosso all’infrastruttura della rete, l’Autorità provvede alla pubblicazione di un'offerta di riferimento contenente almeno gli elementi riportati nell'allegato n. 3. |
Articolo 49 |
Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete 1. Ai sensi dell'articolo 45, l’Autorità può imporre agli operatori di accogliere richieste ragionevoli di accesso ed autorizzare l'uso di determinati elementi di rete e risorse correlate, in particolare qualora verifichi che il rifiuto di concedere l'accesso o la previsione di termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero lo sviluppo di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio e sarebbero contrari agli interessi dell'utente finale. Agli operatori può essere imposto, tra l'altro: a) di concedere agli operatori un accesso a determinati elementi e risorse di rete, compreso l'accesso disaggregato alla rete locale; a) di concedere agli operatori un accesso a determinati elementi o risorse di rete, compreso l’accesso agli elementi della rete che non sono attivi o l’accesso disaggregato alla rete locale, anche per consentire la selezione o la preselezione del vettore o l’offerta di rivendita delle linee di abbonati; […] f) di consentire la coubicazione o la condivisione degli impianti, inclusi condotti, edifici o piloni; f) di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione associata degli impianti; […] i bis) di fornire l’accesso a servizi correlati come quelli relativi all'identità, alla posizione e alla presenza. 2. .. 3. Nel valutare l'opportunità di imporre gli obblighi di cui al comma 1, e soprattutto nel considerare se tali obblighi siano proporzionati agli obiettivi definiti nell'articolo 13, l’Autorità tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori: a) fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione e di accesso in questione; a) fattibilità tecnica ed economica dell’uso o dell’installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione o di accesso in questione, fra cui la fattibilità di altri prodotti di accesso a monte quale l’accesso ai condotti; b) […] c) investimenti iniziali del proprietario della risorsa, tenendo conto dei rischi connessi a tali investimenti; c) investimenti iniziali del proprietario delle risorse, tenendo conto di qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti; d) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine; d) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine, con particolare attenzione ad una concorrenza infrastrutturale economicamente efficace; […] 3 bis. L’Autorità può, nell’imporre ad un operatore l’obbligo di concedere l’accesso ai sensi del presente articolo, stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal prestatore di servizi o dai beneficiari di tale accesso, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete. L’obbligo di rispettare determinate norme o specifiche tecniche è conforme alle norme e alle specifiche stabilite conformemente all’articolo 20 del presente Codice. |
Articolo 50 Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi 1. Ai sensi dell'articolo 45, per determinati tipi di interconnessione e di accesso l'Autorità può imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporta che l'operatore interessato potrebbe mantenere prezzi ad un livello eccessivamente elevato o comprimerli a danno dell'utenza finale. L'Autorità tiene conto degli investimenti effettuati dall'operatore e gli consente un'equa remunerazione del capitale |
1. Ai sensi dell'articolo 45, per determinati tipi di interconnessione e di accesso l'Autorità può imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporta che l'operatore interessato potrebbe mantenere prezzi ad un livello eccessivamente elevato o comprimerli a danno dell'utenza finale. Per incoraggiare gli investimenti effettuati dall’operatore anche nelle reti di prossima generazione, l'Autorità tiene conto degli investimenti effettuati dall'operatore e gli consente un'equa remunerazione del capitale investito, di volume congruo, in considerazione di eventuali rischi specifici di un nuovo progetto particolare di investimento nella rete. […] |
Articolo 50 bis Separazione funzionale 1. Qualora concluda che gli obblighi appropriati imposti ai sensi degli articoli da 46 a 50 si sono rivelati inefficaci per conseguire un’effettiva concorrenza e che esistono importanti e persistenti problemi di concorrenza o carenze del mercato individuati in relazione ai mercati per la fornitura all’ingrosso di determinati prodotti di accesso, l’Autorità può, a titolo di misura eccezionale e conformemente all’articolo 45, comma 3, imporre alle imprese verticalmente integrate l’obbligo di collocare le attività relative alla fornitura all’ingrosso di detti prodotti di accesso in un’entità commerciale operante in modo indipendente. 2. Tale entità commerciale fornisce prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, incluso alle altre entità commerciali all’interno della società madre, negli stessi tempi, agli stessi termini e condizioni, inclusi quelli relativi ai livelli di prezzi e servizi e attraverso gli stessi sistemi e le stesse procedure. 3. Xxx intenda imporre un obbligo di separazione funzionale, l’Autorità sottopone una proposta alla Commissione europea fornendo: a) prove che giustifichino le conclusioni di cui al primo comma; b) una motivata valutazione che attesti che le prospettive di concorrenza a livello delle infrastrutture sono scarse o assenti in un lasso di tempo ragionevole; c) un’analisi dell’impatto previsto sull’Autorità, sull’impresa, in particolare sulla forza lavoro dell’impresa separata e sul settore delle comunicazioni elettroniche nel suo insieme e sugli incentivi ad investire in un settore nel suo insieme, in particolare per quanto riguarda la necessità di garantire la coesione sociale e territoriale, nonché sugli altri soggetti interessati, compreso in particolare l’impatto previsto sulla concorrenza tra infrastrutture e ogni potenziale effetto sui consumatori; d) un’analisi delle ragioni per cui l’obbligo in questione sarebbe lo strumento più efficace per applicare le misure correttive volte a ovviare ai problemi di concorrenza/carenze del mercato individuati. 4. Il progetto di misura comprende gli elementi seguenti: a) la natura e il livello di separazione precisi, specificando, in particolare, lo status giuridico dell’entità commerciale separata; b) l’individuazione delle risorse dell’entità commerciale separata e i prodotti o servizi che tale entità deve fornire; c) le disposizioni gestionali per assicurare l’indipendenza del personale dell’entità commerciale separata e gli incentivi corrispondenti; d) le norme per garantire l’osservanza degli obblighi; e) le norme per assicurare la trasparenza delle procedure operative, in particolare nei confronti delle altre parti interessate; f) un programma di controllo per assicurare l’osservanza, che include la pubblicazione di una relazione annuale. 5. A seguito della decisione della Commissione europea sul progetto di misura adottato conformemente all’articolo 45, comma 3, l’Autorità effettua un’analisi coordinata dei diversi mercati relativi alla rete di accesso secondo la procedura di cui all’articolo 19. Sulla base della sua valutazione, l’Autorità impone, mantiene, modifica o revoca gli obblighi conformemente agli articoli 11 e 12. 6. Un’impresa alla quale sia stata imposta la separazione funzionale può essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 46 a 50 in ogni mercato specifico nel quale è stato stabilito che l’impresa dispone di un significativo potere di mercato ai sensi dell’articolo 19 del Codice oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione conformemente |
all’articolo 45, terzo comma. |
Articolo 50 ter Separazione volontaria da parte di un’impresa verticalmente integrata 1. Le imprese che siano stati designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell’articolo 19 informano anticipatamente e tempestivamente l’Autorità al fine di consentire alla stessa di valutare l’effetto dell’auspicata transazione, quando intendono trasferire i loro beni relativi alle reti di accesso, o una parte significativa degli stessi, a un soggetto giuridico separato sotto controllo di terzi, o qualora intendano istituire un’entità commerciale separata per fornire a tutti i fornitori al dettaglio, comprese le sue divisioni al dettaglio, prodotti di accesso pienamente equivalenti. Le imprese devono inoltre informare l’Autorità in merito ad eventuali cambiamenti di tale intenzione, nonché del risultato finale del processo di separazione. 2. L’Autorità valuta l’effetto della transazione prevista sugli obblighi normativi esistenti in base al Codice. A tal fine, conduce un’analisi coordinata dei vari mercati relativi alla rete d’accesso secondo la procedura di cui all’articolo 19 del Codice. Sulla base della sua valutazione impone, mantiene, modifica o revoca gli obblighi conformemente agli articoli 11 e 12 del Codice. 3. L’entità commerciale separata dal punto di vista giuridico o operativo può essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 46 a 50 in ogni mercato specifico nel quale è stato stabilito che l’entità dispone di un significativo potere di mercato ai sensi dell’articolo 19 oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione conformemente all’articolo 45, comma 3. |
Articolo 54 Fornitura dell'accesso agli utenti finali da una postazione fissa Fornitura dell'accesso agli utenti finali da una postazione fissa e fornitura di servizi telefonici 1. Qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa alla rete telefonica pubblica e di accesso da parte degli utenti finali ai servizi telefonici accessibili al pubblico in postazione fissa è soddisfatta quanto meno da un operatore. Il 1. Qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa a una rete di comunicazione pubblica è soddisfatta quanto meno da un operatore. Il Ministero vigila sull’applicazione del presente comma. 2. La connessione consente agli utenti finali di effettuare e ricevere chiamate telefoniche locali, nazionali ed internazionali, facsimile e trasmissione di dati, nel rispetto delle norme tecniche stabilite nelle Raccomandazioni dell’UIT-T, e deve essere 2. La connessione consente agli utenti finali di supportare le comunicazioni vocali, facsimile e dati, a velocità di trasmissione tali da consentire un accesso efficace a Internet tenendo conto delle tecnologie prevalenti usate dalla maggioranza degli abbonati e della fattibilità tecnologica nel rispetto delle norme tecniche stabilite nelle Raccomandazioni dell’UIT-T. 2 bis. Qualsiasi richiesta ragionevole di fornitura di un servizio telefonico accessibile al pubblico attraverso la connessione di rete di cui al primo comma che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali è soddisfatta quanto meno da un operatore. Il Ministero vigila sull’applicazione del presente comma. |
Articolo 56 Telefoni pubblici a pagamento Telefoni pubblici a pagamento e altri punti di accesso pubblico alla telefonia vocale. 1. Nel rispetto delle disposizioni emanate in materia dall’Autorità, le imprese mettono a disposizione telefoni pubblici a pagamento per soddisfare le esigenze ragionevoli degli utenti finali in termini di copertura geografica, numero di apparecchi e loro accessibilità per gli utenti disabili, nonché di qualità del servizio. Il Ministero vigila sull’applicazione delle disposizioni 1. Nel rispetto delle disposizioni emanate in materia dall’Autorità, le imprese mettono a disposizione telefoni pubblici a pagamento o altri punti di accesso pubblico alla telefonia vocale per soddisfare le esigenze ragionevoli degli utenti finali in termini di copertura geografica, numero di apparecchi o di altri punti di accesso e loro accessibilità per gli utenti disabili, |
nonché di qualità del servizio. Il Ministero vigila sull’applicazione delle disposizioni del presente comma. […] |
Articolo 57 Misure speciali destinate agli utenti disabili. Misure destinate agli utenti finali disabili. 1. L’Autorità adotta, ove opportuno, misure specifiche per garantire che gli utenti finali disabili fruiscano di un accesso, ad un prezzo accessibile, ai servizi telefonici accessibili al pubblico, compresi i servizi di emergenza ed i servizi relativi agli elenchi, che sia equivalente a quello degli altri utenti finali. 1. A meno che alla Sezione III del presente Capo, siano previsti requisiti che conseguono l’effetto equivalente, l’Autorità adotta misure specifiche per garantire che gli utenti finali disabili fruiscano di un accesso, ad un prezzo accessibile, ai servizi individuati all’articolo 54, comma 3, e all’articolo 55 che sia di livello equivalente a quello di cui beneficiano gli altri utenti finali. L’Autorità valuta la necessità generale e i requisiti specifici di tali misure specifiche per gli utenti finali disabili, comprese la loro portata e forma concreta. 2. L’Autorità può adottare misure specifiche per far sì che gli utenti finali disabili possano scegliere tra le imprese ed i fornitori dei servizi che siano a disposizione della maggior parte degli utenti finali. 2 bis. Nell’adottare le misure di cui ai precedenti commi 1 e 2, l’Autorità favorisce la conformità con le pertinenti norme o specifiche pubblicate secondo il disposto degli articoli 20, 21 e 22 del Codice. |
Articolo 58 Designazione delle imprese […] 3 bis. Qualora intenda cedere tutte le sue attività nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un’entità giuridica separata appartenente a una proprietà diversa, l’impresa designata conformemente al comma 1 informa preventivamente e tempestivamente l’Autorità per permetterle di valutare l’effetto della transazione prevista sulla fornitura dell’accesso in postazione fissa e sulla fornitura dei servizi telefonici ai sensi dell’articolo 54. L’Autorità può imporre, modificare o revocare gli obblighi specifici conformemente all’articolo 28, comma 2. |
Articolo 59 Accessibilità delle tariffe 1. L’Autorità vigila sull'evoluzione e il livello delle tariffe al dettaglio dei servizi che, in base agli articoli 54, 55, 56 e 57, sono soggetti agli obblighi di servizio universale e forniti dalle imprese designate, con particolare riguardo ai prezzi al consumo e al reddito dei consumatori. 1. L’Autorità vigila sull'evoluzione e il livello delle tariffe al dettaglio dei servizi che, in base agli articoli da 54 a 57, sono soggetti agli obblighi di servizio universale e forniti dalle imprese designate oppure sono disponibili sul mercato, qualora non sia designata alcuna impresa per la fornitura di tali servizi, con particolare riguardo ai prezzi al consumo e al reddito dei consumatori. 2. L’Autorità può prescrivere che le imprese designate ai sensi dell’articolo 58 propongano ai consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte in normali condizioni commerciali, in particolare per garantire che i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non siano esclusi dall'accesso e dall'uso dei servizi telefonici accessibili al pubblico. 2. L’Autorità può prescrivere che le imprese designate ai sensi dell’articolo 58 propongano ai consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte in normali condizioni commerciali, in particolare per garantire che i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non siano esclusi dall'accesso alla rete di cui all’articolo 54, comma 1, o dall'uso dei servizi individuati all’articolo 54, comma 3, e agli articoli 55, 56 e 57, soggetti agli obblighi di servizio universale e forniti dalle imprese designate. […] |
Articolo 61 Qualità del servizio fornito dalle imprese designate. |
[…] 4. L’Autorità fissa obiettivi qualitativi per le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale almeno ai sensi dell'articolo 54. Nel fissare tali obiettivi, l’Autorità tiene conto del parere dei soggetti interessati, applicando in particolare le 4. L’Autorità fissa obiettivi qualitativi per le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale. Nel fissare tali obiettivi, l’Autorità tiene conto del parere dei soggetti interessati, applicando in particolare le modalità stabilite all'articolo 83. […] |
Articolo 66 Verifica e riesame degli obblighi 1. Fintantoché non sia effettuato un riesame e adottata una decisione ai sensi della procedura di cui al comma 2, restano a) alle tariffe al dettaglio per la fornitura di servizi di accesso e per l'uso della rete telefonica pubblica; b) alla selezione o preselezione del vettore; c) alle linee affittate. 2. L’Autorità, secondo la procedura e i termini di cui all'articolo 19, provvede ad effettuare un'analisi del mercato, per decidere se mantenere, modificare o abolire gli obblighi relativi ai mercati al dettaglio. Le misure adottate sono soggette alla procedura di cui all'articolo 12. Fino all’effettuazione di tale analisi, conservano efficacia le deliberazioni adottate |
Articolo 67 Controlli normativi sui servizi al dettaglio 1. L’Autorità, qualora in esito all’analisi del mercato realizzata a norma dell’articolo 66, comma 2, accerti che un determinato mercato al dettaglio identificato conformemente all’articolo 18 non è effettivamente concorrenziale e giunga alla conclusione che gli obblighi previsti dal Capo III del presente Titolo o dall’articolo 69 non portino al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 13, impone i necessari obblighi alle imprese identificate come imprese che dispongono di un significativo potere di 1. L’Autorità, qualora in esito all’analisi del mercato realizzata a norma dell’articolo 19 del Codice accerti che un determinato mercato al dettaglio identificato conformemente all’articolo 18 non è effettivamente concorrenziale e giunga alla conclusione che gli obblighi previsti dagli articoli da 46 a 50 non portino al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 13, impone i necessari obblighi alle imprese identificate come imprese che dispongono di un significativo potere di mercato su un dato mercato al dettaglio ai sensi dell’articolo 17. […] 3. L’Autorità, a richiesta, comunica alla Commissione europea informazioni in merito alle modalità di controllo sui servizi al […]. |
Articolo 68 Controlli sull’insieme minimo di linee affittate 1. L'Autorità qualora, in esito all'analisi di mercato realizzata a norma dell'articolo 66, comma 2, accerti che il mercato per la fornitura di parte o della totalità dell'insieme minimo di linee affittate non è effettivamente concorrenziale, individua le imprese aventi significativo potere di mercato in tale mercato nella totalità o in parte del territorio nazionale, in conformità all'articolo 17. L'Autorità impone a dette imprese obblighi relativi alla fornitura dell'insieme minimo di linee affittate, come indicato nell'elenco di norme pubblicate sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee di cui all’articolo 20, nonché le |
2. L'Autorità, qualora in esito all'analisi di mercato realizzata a norma dell'articolo 66, comma 2, accerti che un mercato rilevante per la fornitura dell'insieme minimo di linee affittate è effettivamente concorrenziale, revoca gli obblighi di cui al comma 1 relativi a tale specifico mercato. 3. L'insieme minimo di linee affittate e le relative caratteristiche armonizzate, nonché le norme correlate, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee nell’ambito dell'elenco di norme di cui all'articolo 20. |
Articolo 69 Selezione del vettore e preselezione del vettore 1. L’Autorità prescrive alle imprese che dispongono di un significativo potere di mercato per la fornitura di collegamenti alla rete telefonica pubblica in postazione fissa e relativa utilizzazione, a norma dell'articolo 66, comma 2, di consentire ai propri abbonati di accedere ai servizi di qualsiasi fornitore interconnesso di servizi telefonici accessibili al pubblico: a) digitando, per ogni singola chiamata, un codice di selezione del vettore; b) applicando un sistema di preselezione, con la possibilità di annullare la preselezione, per ogni singola chiamata digitando un codice di selezione del vettore. 2. Le richieste degli utenti relative all'attivazione di tali opzioni in altre reti o secondo altre modalità sono esaminate con la procedura di analisi del mercato stabilita dall'articolo 19 e attuate conformemente all'articolo 49. 3. L’Autorità provvede affinché i prezzi dell'accesso e dell'interconnessione correlata alle opzioni di cui al comma 1 siano orientati ai costi e gli eventuali addebiti per gli abbonati non disincentivino il ricorso a tali possibilità. |
Articolo 70 Contratti 1. I consumatori, qualora si abbonano a servizi che forniscono la connessione o l'accesso alla rete telefonica pubblica, hanno diritto di stipulare contratti con una o più imprese che forniscono detti servizi. Il contratto indica almeno: a) la denominazione e l'indirizzo del fornitore del servizio; b) i servizi forniti, i livelli di qualità dei servizi offerti e il tempo necessario per l'allacciamento iniziale; c) i tipi di servizi di manutenzione offerti; d) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe, nonché le modalità secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito a tutte le tariffe applicabili e a tutti i costi di manutenzione; e) la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto; f) le disposizioni relative all'indennizzo e al rimborso applicabili qualora non sia raggiunto il livello di qualità del servizio previsto dal contratto; g) il modo in cui possono essere avviati i procedimenti di risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 84. 1. I consumatori ed altri utenti finali che ne facciano richiesta, quando concludono un contratto per servizi che forniscono la connessione a una rete di comunicazione pubblica o per servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, hanno diritto di stipulare contratti con una o più imprese che forniscono detti servizi. Il contratto indica almeno, in modo chiaro, dettagliato e facilmente comprensibile: a) la denominazione e l’indirizzo dell’impresa; b) i servizi forniti, tra cui in particolare: 1) se viene fornito o meno l’accesso ai servizi di emergenza e alle informazioni sulla localizzazione del chiamante e se esistono eventuali restrizioni alla fornitura di servizi di emergenza di cui all’articolo 76, 2) informazioni su eventuali altre condizioni che limitano l’accesso o l’utilizzo di servizi e applicazioni, 3) i livelli minimi di qualità del servizio offerti, compresa la data dell’allacciamento iniziale e, ove opportuno, altri parametri di qualità del servizio, quali definiti dall’Autorità, 4) informazioni sulle procedure poste in essere dall’impresa per misurare e strutturare il traffico in un collegamento di rete nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali dell’utente onde evitare la saturazione della rete e il |
superamento dei limiti di capienza, e informazioni sulle eventuali ripercussioni sulla qualità del servizio riconducibili a tali procedure, 5) i tipi di servizi di manutenzione offerti e i servizi di assistenza alla clientela forniti, nonché le modalità per contattare tali servizi, 6) eventuali restrizioni imposte dal fornitore all’utilizzo delle apparecchiature terminali fornite; c) i tipi di servizi di manutenzione offerti; d) qualora esista un obbligo ai sensi dell’articolo 75, la scelta dell’abbonato di far includere o meno i suoi dati personali in un elenco e i dati di cui trattasi; e) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe, nonché le modalità secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito a tutte le tariffe applicabili e a tutti i costi di manutenzione, alle modalità di pagamento e ad eventuali differenze di costo ad esse legate; f) la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto compresi: 1) ogni utilizzo minimo o durata richiesti per beneficiare di condizioni promozionali; 2) i diritti e gli obblighi inerenti la portabilità dei numeri o di altri identificatori; 3) eventuali commissioni dovute alla scadenza del contratto, compresi gli eventuali costi da recuperare in relazione all’apparecchiatura terminale; g) le disposizioni relative all'indennizzo e al rimborso applicabili qualora non sia raggiunto il livello di qualità del servizio previsto dal contratto; h) il modo in cui possono essere avviati i procedimenti di risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 84. i) i tipi di azioni che l’impresa può adottare in risposta a incidenti o minacce alla sicurezza o all’integrità e alle vulnerabilità. 2. L’Autorità vigila sull’applicazione di quanto disposto ai fini di cui al comma 1 e può estendere gli obblighi di cui al medesimo comma affinché sussistano anche nei confronti di altri utenti finali. 3. I contratti stipulati tra consumatori e fornitori di servizi di comunicazione elettronica diversi dai fornitori di connessione o accesso alla rete telefonica pubblica devono contenere le informazioni elencate nel comma 1. L’Autorità può estendere tale 3. L’Autorità può richiedere che il contratto contenga ogni informazione che possa essere fornita a tal fine dalle autorità competenti sull’utilizzo delle reti e servizi di comunicazione elettronica per attività illegali e per la diffusione di contenuti dannosi, e sugli strumenti di tutela dai rischi per la sicurezza personale, la vita privata e i dati personali di cui all’articolo 71, comma 5, e relativi al servizio fornito. 4. Gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all'atto della notifica di proposte di modifiche delle condizioni contrattuali. Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e sono informati nel contempo del loro diritto di recedere dal contratto, senza penali, qualora non accettino le 4. I contraenti hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali o costi di disattivazione, all'atto della notifica di proposte di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dalle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica. I contraenti sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e sono informati nel contempo del loro diritto di recedere dal contratto, senza penali, qualora non accettino le nuove condizioni. L’Autorità può specificare la forma di tali notifiche. 5. L’utente finale che utilizzi, o dia modo ad altri di utilizzare il servizio per effettuare comunicazioni o attività contro la morale o l’ordine pubblico o arrecare danno ai minori molestia o disturbo alla quiete privata, ovvero per finalità diverse dalla fruizione di un servizio di comunicazione elettronica, decade dal contratto di fornitura del servizio, fatta salva ogni altra responsabilità prevista dalle leggi vigenti. 6. Rimane ferma l’applicazione delle norme e delle disposizioni in materia di tutela dei consumatori. |
Articolo 71 Trasparenza e pubblicazione delle informazioni |
1. L’Autorità assicura che informazioni trasparenti e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe, nonché alle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi telefonici accessibili al pubblico, siano rese disponibili agli utenti finali e ai consumatori, conformemente alle disposizioni dell'allegato n. 5. 1. L’Autorità assicura che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi accessibili al pubblico di comunicazione elettronica pubblichino informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe vigenti, a eventuali commissioni per la risoluzione del contratto e a informazioni sulle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi forniti agli utenti finali e ai consumatori, conformemente alle disposizioni dell'allegato n. 5. Tali informazioni sono pubblicate in forma chiara, esaustiva e facilmente accessibile. L’Autorità può precisare ulteriori prescrizioni relative alla forma in cui tali informazioni devono essere pubblicate 2. L’Autorità promuove la fornitura di informazioni che consentano agli utenti finali, ove opportuno, e ai consumatori di valutare autonomamente il costo di modalità di uso alternative, anche mediante guide interattive 2. L’Autorità promuove la fornitura di informazioni che consentano agli utenti finali e ai consumatori di valutare autonomamente il costo di modalità di uso alternative, anche mediante guide interattive. Ove tali servizi non siano disponibili sul mercato a titolo gratuito o a un prezzo ragionevole, l’Autorità provvede affinché vengano resi disponibili o affida l’incarico a terzi. Questi ultimi hanno il diritto di utilizzare gratuitamente le informazioni pubblicate dalle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per vendere o rendere disponibili tali guide interattive o tecniche analoghe. 2 bis. L’Autorità può imporre alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di, tra l’altro: a) fornire agli abbonati informazioni sulle tariffe in vigore riguardo a ogni numero o servizio soggetto a particolari condizioni tariffarie; per singole categorie di servizi l’Autorità può esigere che tali informazioni siano fornite immediatamente prima della connessione al numero da chiamare; b) informare gli abbonati di eventuali modifiche all’accesso ai servizi di emergenza o alle informazioni sulla localizzazione del chiamante nell’ambito del servizio al quale si sono abbonati; c) informare gli abbonati di ogni modifica alle condizioni che limitano l’accesso o l’utilizzo di servizi e applicazioni, ove siano ammesse dalla legislazione nazionale in conformità del diritto dell’Unione europea; d) fornire informazioni sulle procedure poste in essere dal fornitore per misurare e strutturare il traffico in un collegamento di rete nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali dell’utente onde evitare la saturazione della rete e il superamento dei limiti di capienza, che indichino anche le eventuali ripercussioni sulla qualità del servizio riconducibili a tali procedure; e) informare gli abbonati del loro diritto a decidere se far inserire o meno i loro dati personali in un elenco e delle tipologie di dati di cui trattasi in materia di protezione dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche; nonché f) comunicare regolarmente agli abbonati disabili le informazioni dettagliate su prodotti e servizi destinati a loro. 2 ter. Qualora lo ritenga opportuno, l’Autorità può, prima di imporre un obbligo, promuovere misure di auto- regolamentazione o co-regolamentazione. 2 quater. Le imprese di cui al comma 3 diffondono, all’occorrenza, informazioni gratuite di pubblico interesse agli attuali e nuovi abbonati tramite gli stessi canali normalmente utilizzati dalle imprese per le loro comunicazioni con gli abbonati. In tal caso, dette informazioni sono fornite dall’Autorità in forma standardizzata e riguardano fra l’altro: a) gli utilizzi più comuni dei servizi di comunicazione elettronica per attività illegali e per la diffusione di contenuti dannosi, in particolare quelli che possono attentare al rispetto degli altrui diritti e libertà. Rientrano in questa categoria le violazioni del diritto d’autore e dei diritti connessi e le informazioni sulle conseguenze giuridiche di tali atti; nonché b) i mezzi di protezione contro i rischi per la sicurezza personale, per la vita privata e per i dati personali nella fruizione di servizi di comunicazione elettronica. |
Articolo 72 Qualità del servizio |
1. L’Autorità, dopo aver effettuato la consultazione di cui all’articolo 83, può prescrivere alle imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di pubblicare, a uso degli utenti finali, informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate sulla qualità dei servizi offerti. Le informazioni sono comunicate, a richiesta, anche all'Autorità prima della 1. L’Autorità, dopo aver effettuato la consultazione di cui all’articolo 83, può prescrivere alle imprese fornitrici di reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di pubblicare, a uso degli utenti finali, informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate sulla qualità dei servizi offerti e sulle misure adottate per assicurare un accesso equivalente per gli utenti finali disabili.. Le informazioni sono comunicate, a richiesta, anche all'Autorità prima della pubblicazione. 2. L’Autorità precisa, tra l'altro, i parametri di qualità del servizio da misurare, nonché il contenuto, la forma e le modalità della pubblicazione, per garantire che gli utenti finali abbiano accesso ad informazioni complete, comparabili e di facile 2. L’Autorità può precisare, tra l'altro, i parametri di qualità del servizio da misurare, nonché il contenuto, la forma e le modalità della pubblicazione, compresi meccanismi di certificazione della qualità, per garantire che gli utenti finali, inclusi gli utenti finali disabili, abbiano accesso ad informazioni complete, comparabili e di facile consultazione, anche utilizzando i parametri, le definizioni e i metodi di misura indicati nell'allegato n. 6. 2 bis. Per impedire il degrado del servizio e la limitazione o il rallentamento del traffico di rete, l’Autorità può imporre prescrizioni in materia di qualità minima del servizio all’impresa o alle imprese che forniscono reti di comunicazione pubbliche. 2 ter. L’Autorità fornisce alla Commissione europea, con largo anticipo rispetto alla fissazione delle prescrizioni di cui al comma 2 bis, una sintesi delle ragioni alla base dell’intervento, le misure previste e l’impostazione proposta. Dette informazioni sono rese disponibili anche al BEREC. 2 quater. Nel deliberare sulle prescrizioni di cui al comma 2 bis del presente articolo, l’Autorità tiene nella massima considerazione le osservazioni o raccomandazioni eventualmente formulate dalla Commissione europea in esito alla comunicazione di cui al comma 2. |
Articolo 73 Integrità della rete Disponibilità di servizi 1. Il Ministero stabilisce le misure necessarie per garantire l'integrità della rete telefonica pubblica in postazioni fisse e, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore o calamità naturali, la disponibilità della rete telefonica pubblica e dei servizi telefonici pubblici in postazione fissa. Le imprese fornitrici di servizi telefonici accessibili al pubblico in postazione 1. Il Ministero stabilisce le misure necessarie per garantire la più ampia disponibilità possibile dei servizi telefonici accessibili al pubblico forniti attraverso le reti pubbliche di comunicazioni, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore. Le imprese fornitrici di servizi telefonici accessibili al pubblico devono adottare tutte le misure necessarie per garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza. |
Articolo 73 bis Garanzia di accesso e di scelta equivalenti per gli utenti finali disabili 1. L’Autorità, ove opportuno, può specificare le prescrizioni che le imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico devono rispettare affinché gli utenti finali disabili: a) possano avere un accesso ai servizi di comunicazione elettronica equivalente a quello della maggior parte degli utenti finali; e b) beneficiare della gamma di imprese e servizi a disposizione della maggior parte degli utenti finali. 2. Per essere in grado di adottare ed attuare norme specifiche per gli utenti finali disabili, vengono predisposte apparecchiature terminali che offrono i servizi e le funzionalità necessarie. |
Articolo 75 Servizi di assistenza mediante operatore e di consultazione degli elenchi telefonici. Servizi di consultazione degli elenchi telefonici 1. L’Autorità provvede affinché sia rispettato il diritto degli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico ad essere 1. L’Autorità provvede affinché sia rispettato il diritto degli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico ad essere inseriti negli elenchi di cui all'articolo 55, comma 1, lettera a) e le informazioni che li riguardano siano messe a disposizione dei fornitori di elenchi o di servizi di consultazione ai sensi del comma 2 del presente articolo. 2. L’Autorità provvede affinché le imprese che assegnano numeri 3. L’Autorità provvede affinché sia rispettato il diritto degli utenti finali collegati alla rete telefonica pubblica all’accesso ai 3. L’Autorità provvede affinché sia rispettato il diritto di tutti gli utenti finali dotati di un servizio telefonico accessibile al pubblico di accedere ai servizi di consultazione elenchi. A tal fine, l’Autorità può imporre alle imprese che controllano l’accesso agli utenti finali per la fornitura di servizi di consultazione elenchi in conformità alle disposizioni dell’articolo 55. Detti obblighi e condizioni sono obiettivi, equi, trasparenti e non discriminatori. 4. Gli utenti finali degli altri Stati membri hanno diritto di accedere direttamente ai servizi di consultazione elenchi abbonati 4. Gli utenti finali degli altri Stati membri hanno diritto di accedere direttamente ai servizi di consultazione elenchi abbonati di cui all’articolo 55 tramite chiamata vocale o SMS a norma dell’articolo 78 5. […] |
Articolo 76 Numeri di emergenza nazionali e numero di emergenza unico europeo Servizi di emergenza e numero di emergenza unico europeo 1. Il Ministero provvede affinché, oltre ad altri eventuali numeri di emergenza nazionali, indicati nel piano nazionale di numerazione, gli utenti finali di servizi telefonici accessibili al pubblico, ed in particolare gli utenti di telefoni pubblici a pagamento, possano chiamare gratuitamente i servizi di soccorso digitando il numero di emergenza unico europeo ‘112’. Le chiamate al numero di emergenza unico europeo ‘112’ devono ricevere adeguata risposta ed essere trattate nel modo più conforme alla struttura dei servizi di soccorso e in maniera compatibile con le possibilità tecnologiche delle reti. I numeri di emergenza nazionali sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l’Autorità in merito alla disponibilità dei numeri, e sono recepiti dall’Autorità nel piano nazionale di numerazione; in sede di prima applicazione sono 1. Il Ministero provvede affinché tutti gli utenti finali dei servizi di cui al comma 1 bis, compresi gli utenti di telefoni pubblici a pagamento, possano chiamare gratuitamente i servizi di soccorso digitando il numero di emergenza unico europeo ‘112’ e qualunque numero di emergenza nazionale. Le chiamate al numero di emergenza unico europeo ‘112’ devono ricevere adeguata risposta ed essere trattate nel modo più conforme alla struttura dei servizi di soccorso. Tali chiamate ricevono risposte e un trattamento con la stessa rapidità ed efficacia riservate alle chiamate al numero o ai numeri di emergenza nazionali, se questi continuano ad essere utilizzati. I numeri di emergenza nazionali sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l’Autorità in merito alla disponibilità dei numeri, e sono recepiti dall’Autorità nel piano nazionale di numerazione. 1 bis. Il Ministero, in consultazione con i fornitori dei servizi di emergenza, provvede affinché sia garantito un accesso ai servizi di emergenza da parte delle imprese che forniscono un servizio di comunicazione elettronica che permette di effettuare chiamate nazionali verso uno o più numeri che figurano nel piano nazionale di numerazione. 2[…] 3. Il Ministero assicura che i cittadini siano adeguatamente informati in merito all'esistenza e all'uso del numero di |
emergenza unico europeo ‘112’. 3. Il Ministero assicura che i cittadini siano adeguatamente informati in merito all'esistenza e all'uso del numero di emergenza unico europeo ‘112’, in particolare attraverso iniziative rivolte specificamente alle persone che viaggiano da uno Stato membro all’altro. 3 bis. Il Ministero provvede affinché l’accesso per gli utenti finali disabili ai servizi di emergenza sia equivalente a quello degli altri utenti finali. Per assicurare che gli utenti finali disabili possano accedere ai servizi di emergenza mentre si trovano in Stati membri diversi dal proprio, le misure adottate a tal fine si basano quanto più possibile sulle norme o specifiche europee pubblicate conformemente all’articolo 17 della direttiva 2002/21/CE. Tali misure non impediscono al Ministero di adottare ulteriori prescrizioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui al presente articolo. 3 ter. Il Ministero provvede affinché le imprese interessate mettano gratuitamente a disposizione dell’autorità incaricata delle chiamate di emergenza le informazioni sulla localizzazione del chiamante nel momento in cui la chiamata raggiunge tale autorità. Ciò si applica altresì per ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo ‘112’. Il Ministero può estendere tale obbligo alle chiamate a numeri di emergenza nazionali. Il Ministero definisce i criteri per l’esattezza e l’affidabilità delle informazioni fornite sulla localizzazione del chiamante. |
Articolo 77 Prefissi telefonici internazionali 1. Il prefisso ‘00’ costituisce il prefisso internazionale normalizzato. L’Autorità può introdurre o mantenere in vigore disposizioni specifiche relative alle chiamate telefoniche tra località contigue situate sui due versanti della frontiera tra due Stati membri. Gli utenti finali di servizi telefonici accessibili al pubblico ubicati in tali località sono adeguatamente informati 1. Il prefisso ‘00’ costituisce il prefisso internazionale normalizzato. L’Autorità può introdurre o mantenere in vigore disposizioni specifiche relative alle chiamate telefoniche tra località contigue situate sui due versanti della frontiera tra due Stati membri. Gli utenti finali di tali località sono adeguatamente informati dell'esistenza di tali disposizioni. 2. L’Autorità provvede affinché gli operatori esercenti reti telefoniche pubbliche gestiscano qualsiasi chiamata effettuata da o verso lo spazio di numerazione telefonica europeo, fatta salva la loro esigenza di recuperare il costo dell'inoltro della 2. L’Autorità provvede affinché gli operatori esercenti reti telefoniche pubbliche, consentendo le chiamate internazionali, gestiscano qualsiasi chiamata effettuata da o verso lo spazio di numerazione telefonica europeo (ETNS), applicando tariffe analoghe a quelle per le chiamate da e verso altri Stati membri. |
Articolo 77 bis Numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale, compreso il numero delle hotline destinate ai minori scomparsi. 1. I Ministeri competenti per materia promuovono i numeri specifici nell’arco di numerazione che inizia con il ‘116’ identificati nella decisione 2007/116/CE della Commissione europea, del 15 febbraio 2007, che riserva l’arco di numerazione nazionale che inizia con il 116 a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale e resi disponibili dall’Autorità. Essi incoraggiano la prestazione dei servizi per cui tali numeri sono riservati. 2. I Ministeri competenti per materia provvedono affinché gli utenti finali disabili possano avere un accesso più ampio possibile ai servizi forniti nell’arco della numerazione che inizia con il ‘116’. Le misure adottate per facilitare l’accesso degli utenti disabili a tali servizi mentre viaggiano in altri Stati membri sono fondate sul rispetto delle norme o specifiche attinenti pubblicate a norma dell’articolo 20 del Codice. 3. I Ministeri competenti per materia provvedono affinché i cittadini siano opportunamente informati circa l’esistenza e l’utilizzazione dei servizi forniti nell’ambito dell’arco di numerazione ‘116’, in particolare mediante iniziative specificatamente destinate a persone che viaggiano tra gli Stati membri. 4. . I Ministeri competenti per materia si adoperano per garantire ai cittadini l’accesso a un servizio dedicato per denunciare casi di minori scomparsi, aggiuntivo rispetto alle misure di applicazione generale relative a tutti i numeri nell’arco di numerazione ‘116’ adottate a norma dei commi 1, 2 e 3. Tale servizio sarà disponibile sul numero 116000. |
Articolo 78 Numeri non geografici Accesso a numeri e servizi 1. L’Autorità provvede affinché gli utenti finali di altri Stati membri abbiano la possibilità di accedere, se tecnicamente ed economicamente fattibile, a numeri non geografici attribuiti sul territorio nazionale, salvo il caso in cui l'abbonato chiamato scelga, per ragioni commerciali, di limitare l'accesso ai chiamanti situati in determinate zone geografiche. 1. Ove ciò sia tecnicamente ed economicamente fattibile e salvo qualora un abbonato chiamato abbia scelto, per ragioni commerciali, di limitare l’accesso da parte di chiamanti ubicati in determinate zone geografiche, l’Autorità assume tutte le misure necessarie per assicurare che gli utenti finali siano in grado di: a) accedere e utilizzare i servizi associati a numeri non geografici appartenenti ai Piani di numerazione telefonica nazionali presenti all’interno dell’Unione europea; nonché b) accedere a tutti i numeri forniti nell’Unione europea, a prescindere dalla tecnologia e dai dispositivi utilizzati dall’operatore, compresi quelli dei piani di numerazione telefonica nazionali, quelli dello ETNS e i numeri verdi internazionali universali (UIFN). 1 bis. L’Autorità può imporre alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di bloccare l’accesso a numeri o servizi caso per caso, ove ciò sia giustificato da motivi legati a frodi o abusi, e imporre che in simili casi i fornitori di servizi di comunicazione elettronica trattengano i relativi ricavi da interconnessione o da altri servizi. 1 ter. L’Autorità può stabilire criteri con cui sia possibile limitare l’accesso oltre che da parte di chiamanti ubicati in determinate zone geografiche, anche con riferimento ad accessi effettuati da numerazione non geografica, non consentendo discriminazioni in funzione dell’operatore d’accesso. |
Articolo 79 Fornitura di prestazioni supplementari 1. L’Autorità può obbligare gli operatori esercenti reti telefoniche pubbliche a mettere a disposizione degli utenti finali le prestazioni elencate nell'allegato n. 4, parte B, se ciò è fattibile sul piano tecnico e praticabile su quello economico. 1. Fatto salvo l'articolo 60, comma 2, l’Autorità, sentite le parti interessate, può obbligare gli operatori che forniscono servizi telefonici accessibili al pubblico o accesso a reti di comunicazione pubbliche a mettere a disposizione degli utenti finali le prestazioni elencate nell'allegato n. 4, parte B, se ciò è fattibile sul piano tecnico e praticabile su quello economico, come pure, tutte o parte delle prestazioni supplementari elencate nell’allegato n. 4, parte A. 2. […] 3. Fatto salvo l'articolo 60, comma 2, l’Autorità può imporre alle imprese gli obblighi in materia di cessazione del servizio, di cui all'allegato n. 4, parte A, lettera e), come requisiti generali. |
Articolo 80 Portabilità del numero Agevolare il cambiamento di fornitore 1. L’Autorità assicura che tutti gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico, compresi i servizi di telefonia mobile, che ne facciano richiesta conservino il proprio o i propri numeri, indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio: a) nel caso di numeri geografici, in un luogo specifico; b) nel caso di numeri non geografici, in qualsiasi luogo. 1. L’Autorità provvede affinché tutti gli abbonati con numeri appartenenti al piano nazionale di numerazione telefonica che ne facciano richiesta conservino il proprio o i propri numeri indipendentemente dall’impresa fornitrice del servizio, a norma di quanto disposto all’allegato n. 4, parte C. 2. Il comma 1 non si applica alla portabilità del numero tra reti che forniscono servizi in postazione fissa e reti mobili. 3 L’Autorità provvede affinché i prezzi dell'interconnessione correlata alla portabilità del numero siano orientati ai costi e gli |
eventuali oneri diretti a carico degli abbonati non agiscano da disincentivo alla richiesta di tali prestazioni. 3. L’Autorità provvede affinché la tariffazione tra operatori o fornitori di servizi in relazione alla portabilità del numero, qualora prevista, sia orientata ai costi e gli eventuali oneri diretti posti a carico degli abbonati non agiscano da disincentivo al cambiamento del fornitore di servizi da parte degli abbonati. 4. L’Autorità non prescrive tariffe al dettaglio per la portabilità del numero che comportino distorsioni della concorrenza, ad esempio stabilendo tariffe al dettaglio specifiche o comuni. 4 bis. L’Autorità provvede affinché il trasferimento dei numeri e la loro successiva attivazione sono effettuati nel più breve tempo possibile. In ogni caso, gli abbonati che abbiano concluso un accordo per il trasferimento del proprio numero a una nuova impresa hanno diritto di ottenere l’attivazione del numero in questione entro un giorno lavorativo. 4 ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, l’Autorità può stabilire il processo globale della portabilità del numero, tenendo conto delle disposizioni nazionali in materia di contratti, della fattibilità tecnica e della necessità di assicurare all’abbonato la continuità del servizio. In ogni caso, l’interruzione del servizio durante le operazioni di trasferimento non può superare un giorno lavorativo. L’Autorità prende anche in considerazione, se necessario, misure che assicurino la tutela degli abbonati durante tutte le operazioni di trasferimento, evitando altresì il trasferimento ad altro operatore contro la loro volontà. L’Autorità provvede affinchè siano previste sanzioni adeguate per le imprese, tra cui l’obbligo di risarcire i clienti in caso di ritardo nel trasferimento del numero o in caso di abuso di trasferimento da parte delle imprese o in nome di queste. 4 quater. L’Autorità provvede affinchè i contratti conclusi tra consumatori e imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica non devono imporre un primo periodo di impegno iniziale superiore a 24 mesi. L’Autorità provvede altresì affinché le imprese offrano agli utenti la possibilità di sottoscrivere un contratto della durata massima di dodici mesi. 4 quinquies. Fatta salva l’eventuale durata minima del contratto, l’Autorità provvede affinché le condizioni e le procedure di risoluzione del contratto non agiscano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi. |
Articolo 83 Consultazione dei soggetti interessati 1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 11, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, tengono conto, attraverso meccanismi di consultazione, del parere degli utenti finali e dei consumatori, inclusi, in particolare, gli utenti disabili, delle aziende manifatturiere e delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica nelle questioni attinenti ai diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al 1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 11, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, tengono conto, attraverso meccanismi di consultazione, del parere degli utenti finali, dei consumatori, delle associazioni dei consumatori e degli utenti inclusi in particolare gli utenti disabili, delle aziende manifatturiere e delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica nelle questioni attinenti ai diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, in particolare quando hanno un impatto significativo sul mercato. In particolare, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, istituiscono un meccanismo di consultazione che garantisca che nell’ambito delle proprie decisioni sulle questioni attinenti a tutti i diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico si tenga adeguatamente conto degli interessi dei consumatori nelle comunicazioni elettroniche. 2. Le parti interessate, sulla base di indirizzi formulati dal Ministero e dall’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, possono mettere a punto meccanismi che associno consumatori, gruppi di utenti e fornitori di servizi per migliorare la qualità generale delle prestazioni, elaborando, fra l’altro, codici di condotta, nonché norme di funzionamento e controllandone l’applicazione. 2 bis. Ai fini della promozione degli obiettivi della politica culturale e dei media, quali ad esempio la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei media, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, promuovono la cooperazione fra le imprese fornitrici di reti o servizi di comunicazione elettronica e i settori interessati alla promozione di contenuti legittimi su tali reti e servizi. Tale cooperazione può includere il coordinamento delle informazioni di pubblico interesse da fornire a norma dell’articolo 71, comma 5, e dell’articolo 70, comma 1 e 3. |
Articolo 84 |
Risoluzione extragiudiziale delle controversie 1. L’Autorità, ai sensi dell’articolo 1, commi 11, 12 e 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249, adotta procedure extragiudiziali trasparenti, semplici e poco costose per l’esame delle controversie in cui sono coinvolti i consumatori e gli utenti finali, relative alle disposizioni di cui al presente Capo, tali da consentire un'equa e tempestiva risoluzione delle stesse, prevedendo nei casi giustificati un sistema di rimborso o di indennizzo. 1. L’Autorità, ai sensi dell’articolo 1, commi 11, 12 e 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249, adotta procedure extragiudiziali trasparenti, non discriminatorie, semplici e poco costose per l’esame delle controversie tra i consumatori e le imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, relative alle disposizioni di cui al presente Capo ed inerenti alle condizioni contrattuali o all’esecuzione dei contratti riguardanti la fornitura di tali reti o servizi. Tali procedure: a) consentono un'equa e tempestiva risoluzione delle controversie e prevedendo, nei casi giustificati, un sistema di rimborso o di indennizzo; b) permettono una composizione imparziale delle controversie e non privano i consumatori della tutela legale loro garantita dal diritto nazionale. […] 4. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di risoluzione giudiziale delle controversie nonché le procedure di cui agli articoli 139, 140, 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del Consumo e, fino all’attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, quelle vigenti in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie alla data di pubblicazione del Codice nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
Articolo 85 Notifica alla Commissione europea 1. […] 2. L’Autorità notifica alla Commissione europea l’elenco delle imprese che dispongono di un significativo potere di mercato ai sensi delle disposizioni della Sezione II del presente Capo, nonché gli obblighi ad esse prescritti conformemente alle disposizioni medesime. Ogni eventuale cambiamento avente un'incidenza sugli obblighi prescritti alle imprese o sulle imprese interessate ai sensi delle disposizioni del presente Capo è notificato senza indugio alla Commissione europea 2. L’Autorità notifica alla Commissione europea gli obblighi di servizio universale imposti alle imprese designate quali imprese soggette ad obblighi di servizio universale. Ogni eventuale cambiamento avente un'incidenza su tali obblighi o sulle imprese soggette alle disposizioni del presente Capo è notificato senza indugio alla Commissione europea. |
Articolo 86 Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio 1. Le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico adottano senza indugio e, in ogni caso, entro sei mesi dalla richiesta, salvo per i casi di espropriazione, le occorrenti decisioni e rispettano procedure semplici, efficaci, trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli articoli 87, 88 e 89, nell’esaminare le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture: […] |
Articolo 89 Coubicazione e condivisione di infrastrutture 1. Quando un operatore che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto di installare infrastrutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, in base alle disposizioni in materia di limitazioni legali della proprietà, servitù ed espropriazione di cui al presente Capo, l’Autorità anche mediante l’adozione di specifici regolamenti incoraggia la coubicazione o la condivisione di tali infrastrutture o proprietà. 1. Quando un operatore che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto di installare infrastrutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, oppure può avvalersi di disposizioni in materia di limitazioni legali |
della proprietà, servitù ed espropriazione di cui al presente Capo, l’Autorità, anche mediante l’adozione di specifici regolamenti, può imporre la condivisione di tali infrastrutture o proprietà, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità, ivi compresi tra l’altro edifici o accesso a edifici, cablaggio degli edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto, condotti, guaine, pozzetti e armadi di distribuzione. 2. Fermo quanto disposto in materia di coubicazione e condivisione di infrastrutture e di coordinamento di lavori dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, e dal comma 3 del presente articolo, quando gli operatori non dispongano di valide alternative a causa di esigenze connesse alla tutela dell’ambiente, alla salute pubblica, alla pubblica sicurezza o alla realizzazione di obiettivi di pianificazione urbana o rurale, l’Autorità può richiedere ed eventualmente imporre la condivisione di strutture o proprietà, compresa la coubicazione fisica, ad un operatore che gestisce una rete di comunicazione elettronica o adottare ulteriori misure volte a facilitare il coordinamento dei lavori, soltanto dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione ai sensi 2. Fermo quanto disposto in materia di coubicazione e condivisione di infrastrutture e di coordinamento di lavori dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, e dal comma 3 del presente articolo, l’Autorità può richiedere ed eventualmente imporre ai titolari dei diritti di cui al comma 1 di condividere le strutture o la proprietà, compresa la coubicazione fisica, o di adottare misure volte a facilitare il coordinamento di lavori pubblici per tutelare l’ambiente, la salute pubblica, la pubblica sicurezza o per realizzare obiettivi di pianificazione urbana o rurale e soltanto dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione ai sensi dell’articolo 11 nel corso del quale tutte le parti interessate devono poter esprimere il proprio parere. Tali disposizioni su condivisione o coordinamento possono comprendere regole sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà. […] 5 bis. L’Autorità, previo adeguato periodo di consultazione pubblica nel corso del quale tutte le parti interessate hanno la possibilità di esprimere le proprie opinioni, può imporre obblighi in relazione alla condivisione del cablaggio all’interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione, qualora esso si trovi al di fuori dell’edificio, ai titolari dei diritti di cui al comma 1 o al proprietario di tale cablaggio, se ciò è giustificato dal fatto che la duplicazione di tale infrastruttura sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. Tra queste disposizioni in materia di condivisione o coordinamento possono rientrare norme sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà, adattate se del caso in funzione dei rischi. 5 ter. Il Ministero può richiedere alle imprese di fornire le informazioni necessarie per elaborare un inventario dettagliato della natura, disponibilità e ubicazione geografica delle strutture di cui al comma 1, e metterlo a disposizione delle parti interessate. 5 quater. I provvedimenti adottati dall’Autorità o dal Ministero conformemente al presente articolo sono obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. |
Capo VI Disposizioni Finali |
Articolo 98 (Sanzioni) 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico. 2. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico senza la relativa autorizzazione generale, il Ministero commina, se il fatto non costituisce reato, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro […] 5. Oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma 2, il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari a […] 8. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico in difformità a quanto dichiarato ai sensi dell'articolo 25, comma 4, il Ministero irroga una sanzione amministrativa |
pecuniaria da euro 9. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 32, ai soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate più di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro […] 11. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini ed alle diffide, impartiti ai sensi del Codice dal Ministero o dall'Autorità, gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 11 bis. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano anche ai soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide impartiti dall’Autorità ai sensi dei poteri di verifica e di vigilanza di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni, relativo al roaming sulle reti pubbliche di telefonia mobile all’interno dell’Unione europea. […] 13. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel Capo III del presente Titolo, nonché nell'articolo 80, il Ministero o l'Autorità, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro […] 16. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 60, 61, 70, 71, 72 e 79 il Ministero o l'Autorità, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro […] |
TITOLO III Reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato |
Capo II - Categorie di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato |
Articolo 104 Attività soggette ad autorizzazione generale. 1. L'autorizzazione generale è in ogni caso necessaria nei seguenti casi: […] c) installazione o esercizio di sistemi che impiegano bande di frequenze di tipo collettivo: […] 3) Senza alcuna protezione, mediante dispositivi rispondenti alla raccomandazione della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) CEPT/ERC/REC 70-03, relativi all'installazione od esercizio di reti locali radiolan o hiperlan al di fuori del proprio fondo, ovvero reti hiperlan operanti necessariamente in ambienti chiusi o con vincoli specifici derivanti dalle prescrizioni del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze. […] |
Articolo 105 Libero uso 1. Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di tipo collettivo, senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto raggio, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, tra le |
quali rientrano in particolare: a) reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell'àmbito del fondo, ai sensi dell'articolo 99, comma 5; b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan c) sistemi per applicazioni in campo ferroviario; d) sistemi per rilievo di movimenti e sistemi di allarme; e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali; f) telecomandi dilettantistici; g) applicazioni induttive; h) radiomicrofoni a banda stretta e radiomicrofoni non professionali; i) ausilii per handicappati; j) applicazioni medicali di debolissima potenza; k) applicazioni audio senza fili; l) apriporta; m) radiogiocattoli; n) apparati per l'individuazione di vittime da valanga; o) apparati non destinati ad impieghi specifici; p) apparati per comunicazioni in «banda cittadina - CB», sempre che per queste ultime risultino escluse la possibilità di chiamata selettiva e l'adozione di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi le notizie scambiate; sussiste il divieto di effettuare comunicazioni internazionali e trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalità degli ascoltatori. Rimane fermo l'obbligo di rendere la dichiarazione di cui all'articolo 145. [[…]] |
ALLEGATI |
Allegato n. 1 (articoli 28, comma 1, e 33, comma 1) Elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare le autorizzazioni generali (Parte A), i diritti di uso delle frequenze radio (Parte B) e i diritti di uso delle numerazioni (Parte C) come precisato agli articoli 28, comma 1 e 33, comma 1, entro i limiti consentiti ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 del Codice. A. Condizioni delle autorizzazioni generali sono: […] 4. garantire l'accessibilità dei numeri del piano nazionale di numerazione per l'utente finale comprese le condizioni conformemente al Capo IV del Titolo II del Codice; 4. garantire l'accessibilità dei numeri del piano nazionale di numerazione, dei numeri dello spazio di numerazione telefonica europeo, dei numeri verdi internazionali universali e, se tecnicamente ed economicamente fattibile, dei piani di numerazione di altri Stati membri per l'utente finale comprese le condizioni conformemente al Capo IV del Titolo II del Codice; [[…]] 8. rispettare le norme sulla tutela dei consumatori specifiche del settore delle comunicazioni elettroniche, ivi comprese le condizioni in conformità al Capo IV del Titolo II del Codice; 8. rispettare le norme sulla tutela dei consumatori specifiche del settore delle comunicazioni elettroniche, ivi comprese le condizioni in conformità al Capo IV del Titolo II del Codice e le condizioni relative all’accessibilità per gli utenti disabili in conformità all’articolo 57 del Codice; [[…]] |
11 bis. garantire le comunicazioni delle autorità pubbliche per avvisare il pubblico di minacce imminenti e per attenuare le conseguenze di gravi calamità. 12. garantire le comunicazioni, in caso di catastrofi naturali, tra i servizi di emergenza e le autorità, nonché le trasmissioni radiotelevisive destinate al pubblico; 12. garantire le comunicazioni, in caso di catastrofi naturali o di emergenze nazionali, tra i servizi di emergenza e le autorità, nonché le trasmissioni radiotelevisive destinate al pubblico; [[…]] 15. mantenere l'integrità delle reti pubbliche di comunicazione, conformemente al Capo III e al Capo IV del Titolo II del Codice, anche mediante le condizioni per prevenire interferenze elettromagnetiche tra reti o servizi di comunicazione elettronica ai sensi del decreto legislativo [[…]] 18 bis. obblighi di trasparenza per i fornitori di reti di comunicazioni pubbliche che forniscono al pubblico servizi di comunicazione elettronica al fine di garantire la connessione punto a punto, conformemente agli obiettivi ed ai principi di cui all’articolo 13 del Codice, la divulgazione delle eventuali condizioni che limitano l’accesso ai servizi e alle applicazioni o il loro utilizzo qualora tali condizioni siano previste in conformità con il diritto dell’Unione europea nonché, ove necessario e proporzionato, l’accesso da parte delle autorità di regolamentazione alle informazioni necessarie per verificare l’accuratezza della divulgazione. B. Condizioni della concessione di diritti di uso delle frequenze radio sono: 1. comunicazione del servizio o del tipo di rete o tecnologia per il quale sono stati concessi i diritti di uso della frequenza e ove applicabile, l'uso esclusivo di una frequenza per la trasmissione di contenuto specifico o servizi audiovisivi specifici; 1. Obbligo di fornire un servizio o di utilizzare un tipo di tecnologia per il quale sono stati concessi i diritti d’uso della frequenza, compresi, se del caso, i requisiti di copertura e di qualità. 2. uso effettivo ed efficiente delle frequenze in conformità al Capo II del Titolo I del Codice comprendente, se del caso, requisiti di copertura; 2. uso effettivo ed efficiente dei numeri in conformità al Capo II del Titolo I del Codice; [[…]] 8 bis. Obblighi specifici di un uso sperimentale delle radiofrequenze C. Condizioni della concessione di diritti di uso dei numeri sono: 1. la designazione del servizio per il quale è utilizzato il numero, ivi compresa qualsiasi condizione connessa alla fornitura di tale servizio; 1. la designazione del servizio per il quale è utilizzato il numero, ivi compresa qualsiasi condizione connessa alla fornitura di tale servizio, per evitare dubbi, principi tariffari e prezzi massimi che si possono applicare alla serie di numeri specifici al fine di garantire la tutela del consumatore conformemente all’articolo 13 del Codice. [[…]] 4. obbligo di fornire le informazioni degli elenchi pubblici |
Allegato n. 3 (articolo 46) Elenco minimo di voci da includere nell'offerta di riferimento relativa all'accesso disaggregato alla rete locale a coppia elicoidale metallica che deve essere pubblicata dagli operatori notificati, ai sensi dell'articolo 46 del Codice. Elenco minimo di voci da includere nell'offerta di riferimento relativa all'accesso all’ingrosso all’infrastruttura di rete, |
compreso l’accesso condiviso o pienamente disaggregato alla rete locale in postazione fissa che dev’essere pubblicato dagli operatori notificati che detengano un significativo potere di mercato, ai sensi dell’articolo 46 del Codice. Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni: a) «sottorete locale», una rete locale parziale che collega il punto terminale della rete nella sede dell'abbonato ad un punto di concentrazione o a un determinato punto di accesso intermedio della rete telefonica pubblica fissa; disaggregato alla rete locale, sia l'accesso condiviso alla rete locale; esso non implica cambiamenti della proprietà della rete locale; a) «sottorete locale», una rete locale parziale che collega il punto terminale della rete ad un punto di concentrazione o a un determinato punto di accesso intermedio della rete di comunicazione elettronica pubblica fissa; […] c) «accesso completamente disaggregato alla rete locale», la fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore notificato che autorizzi l'uso di tutto lo spettro delle frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica; c) «accesso completamente disaggregato alla rete locale», la fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell’operatore SPM che consenta l’uso dell’intera capacità dell’infrastruttura di rete; d) «accesso condiviso alla rete locale», la fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore notificato che autorizzi l'uso della banda non vocale di frequenza dello spettro disponibile sulla coppia elicoidale metallica; la rete locale continua ad essere impiegata dall'operatore notificato per fornire al pubblico il servizio telefonico. d) «accesso condiviso alla rete locale», la fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore SPM che consenta l’uso di una parte specifica delle capacità dell’infrastruttura di rete, come una parte delle frequenze o simili; A. Condizioni relative all'accesso disaggregato alla rete locale 1. Elementi della rete cui è offerto l'accesso tra cui, in particolare, i seguenti elementi: 1. Elementi della rete cui è offerto l'accesso tra cui, in particolare, i seguenti elementi con le appropriate installazioni afferenti: a) accesso alle reti locali; a) accesso disaggregato alle reti locali (totale e condiviso); b) nel caso di accesso condiviso alla rete locale, accesso alla banda non vocale di frequenza dello spettro di una rete locale. b) accesso disaggregato alle sottoreti locali (totale e condiviso), compreso, se del caso, l’accesso agli elementi della rete che non sono attivi ai fini dello sviluppo di reti cablate; c) se del caso, accesso ai condotti che consente lo sviluppo di reti di accesso. 2. Informazioni relative all'ubicazione dei punti di accesso fisici [1], disponibilità di reti locali in parti specifiche della rete di accesso. 2. Informazioni relative all'ubicazione dei punti di accesso fisici inclusi armadi e quadri di distribuzione, disponibilità di reti locali sottoreti e connessioni cablate in parti specifiche della rete di accesso e, se del caso, informazioni relative all’ubicazione di condotti e alla disponibilità nei condotti. 3. Condizioni tecniche relative all'accesso alle reti locali e alla loro utilizzazione, ivi incluse le caratteristiche tecniche della coppia elicoidale metallica della rete locale. 3. Condizioni tecniche relative all'accesso alle reti e alle sottoreti locali e alla loro utilizzazione, ivi incluse le caratteristiche tecniche della coppia elicoidale o della fibra ottica o simili, dei distributori di cavi, condotti e relative installazioni, e, se del caso, le condizioni tecniche relative all’accesso ai condotti. […]. B. Servizio di co-ubicazione |
1. Informazioni sui siti pertinenti dell'operatore notificato [1]. 1. Informazioni sui siti pertinenti dell'operatore notificato come avente significativo potere di mercato o sull’ubicazione della sua attrezzatura e relativo aggiornamento programmato [1]. […] |
Allegato n. 4 (articoli 60 e 79) Descrizione delle prestazioni e dei servizi citati all'articolo 60 (controllo delle spese) e all'articolo 79 (fornitura di prestazioni supplementari) del Codice Descrizione delle prestazioni e dei servizi citati all'articolo 60 (controllo delle spese), all'articolo 79 (fornitura di prestazioni supplementari) e all’articolo 80 (agevolare il cambiamento di fornitore) del Codice Parte A: Prestazioni e servizi citati all'articolo 60 del Codice: a) Fatturazione dettagliata Fatte salve le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 676 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 28 dicembre 2001, n. 467, nonché le altre disposizioni nazionali e comunitarie in materia di tutela dei dati personali e della vita privata, l'Autorità fissa il livello minimo di dettaglio delle fatture che le imprese designate, quali definite all'articolo 58 del Codice devono presentare gratuitamente ai consumatori ai contraenti per consentire a questi: i) di verificare e controllare le spese generate dall'uso della rete telefonica pubblica in postazione fissa e/o dei corrispondenti servizi telefonici accessibili al pubblico e i) di verificare e controllare le spese generate dall'uso della rete di comunicazione pubblica in postazione fissa o dei corrispondenti servizi telefonici accessibili al pubblico e ii) di sorvegliare in modo adeguato il proprio uso della rete e dei servizi e le spese che ne derivano, in modo da esercitare con ragionevole livello di controllo sulle proprie fatture. Ove opportuno, Le chiamate che sono gratuite b) Sbarramento selettivo delle chiamate in uscita (servizio gratuito) b) Sbarramento selettivo delle chiamate in uscita o di MMS o SMS premium o, ove ciò sia tecnicamente fattibile, altri tipi di applicazioni analoghe (servizio gratuito) Prestazione gratuita alla quale c) Sistemi di pagamento anticipato L'Autorità può obbligare le imprese designate a proporre ai consumatori modalità di pagamento anticipato per l'accesso alla rete telefonica pubblica e per l'uso dei servizi telefonici accessibili al pubblico. c) Sistemi di pagamento anticipato L'Autorità può obbligare le imprese designate a proporre ai consumatori modalità di pagamento anticipato per l'accesso alla rete di comunicazione pubblica e per l'uso dei servizi telefonici accessibili al pubblico. d) Pagamento rateale del contributo di allacciamento L'Autorità può imporre alle imprese designate l'obbligo di autorizzare i consumatori a scaglionare nel tempo il pagamento del contributo di allacciamento alla rete telefonica. d) Pagamento rateale del contributo di allacciamento L'Autorità può imporre alle imprese designate l'obbligo di autorizzare i consumatori a scaglionare nel tempo il pagamento del |
contributo di allacciamento alla rete di comunicazione pubblica. e) Mancato pagamento delle fatture L'Autorità autorizza l'applicazione di misure specifiche per la riscossione delle fatture non pagate emesse dalle imprese per l'utilizzo della rete telefonica pubblica in postazione fissa. Tali misure sono rese pubbliche e ispirate ai princìpi di proporzionalità e non discriminazione. Esse garantiscono che e bis) Consigli tariffari La procedura in base alla quale gli abbonati possono chiedere all’impresa di fornire informazioni su tariffe alternative più economiche, se disponibili. e ter) Controllo dei costi La procedura in base alla quale le imprese offrono strategie diverse, se ritenute idonee dall’Autorità, per tenere sotto controllo i costi dei servizi telefonici accessibili al pubblico, tra cui sistemi gratuiti di segnalazione ai consumatori di consumi anomali o eccessivi. Parte B: Prestazioni citate all'articolo 79 del Codice: a) Composizione mediante tastiera o DTMF (segnalazione bitonale a più frequenze) La rete telefonica pubblica consente l'uso di apparecchi a tonalità DTMF (raccomandazione ETSI ETR 207) per la segnalazione da punto a punto in tutta la rete. a) Composizione mediante tastiera o DTMF (segnalazione bitonale a più frequenze) La rete di comunicazione pubblica consente l'uso di apparecchi a tonalità DTMF (raccomandazione ETSI ETR 207) per la segnalazione da punto a punto in tutta la rete. […] Parte C: Attuazione delle disposizioni relative alla portabilità del numero di cui all’articolo 80. La prescrizione in base alla quale tutti gli abbonati con numeri telefonici appartenenti al piano di numerazione nazionale che ne facciano richiesta devono poter conservare il proprio o i propri numeri indipendentemente dall’impresa fornitrice del servizio si applica: a) nel caso di numeri geografici, in un luogo specifico; e b) nel caso di numeri non geografici, in qualsiasi luogo. La presente parte non si applica alla portabilità del numero tra reti che forniscono servizi in postazione fissa e reti mobili. |
Allegato n. 5 (articolo 71) Informazioni da pubblicare a norma dell'articolo 71 del Codice. L'Autorità garantisce la pubblicazione delle informazioni elencate nel presente allegato, conformemente all'articolo 71 del Codice. Spetta all'Autorità decidere quali informazioni debbano essere pubblicate dalle imprese fornitrici di reti 1. Nome e indirizzo dell'impresa o delle imprese. Nome e indirizzo della sede centrale delle imprese fornitrici di reti telefoniche pubbliche e/o di servizi telefonici accessibili al |
pubblico. 1. Nome e indirizzo dell'impresa o delle imprese. Nome e indirizzo della sede centrale delle imprese fornitrici di reti di comunicazione pubbliche o di servizi telefonici accessibili al pubblico. 2. Servizi telefonici accessibili al pubblico offerti. 2. Servizi offerti. 2.1 Portata del servizio telefonico accessibile al pubblico. 2.1. Portata dei servizi offerti Descrizione dei servizi telefonici accessibili al pubblico offerti, indicando i servizi compresi nella quota di abbonamento e nel canone periodico (ad esempio servizi mediante operatore, servizi di elenchi e consultazione elenchi, sbarramento selettivo della chiamata, fatturazione dettagliata, manutenzione, ecc.).2.2. Tariffe generali. Le tariffe coprono accesso, costi di utenza, manutenzione e informazioni sugli sconti e sulle formule tariffarie speciali o destinate a categorie di utenti specifiche. 2.2. Tariffe generali. Le tariffe coprono accesso, costi di utenza, manutenzione e informazioni sugli sconti e sulle formule tariffarie speciali o destinate a categorie di utenti specifiche ed eventuali costi supplementari, nonché sui costi relativi alle apparecchiature terminali. […] 2.5. Condizioni contrattuali generali. Comprendono, se del caso, disposizioni in merito alla durata minima del contratto. 2.5. Condizioni contrattuali generali. Comprendono, se del caso, disposizioni in merito alla durata minima del contratto, alla cessazione del contratto e alle procedure e costi diretti legati alla portabilità dei numeri e di altri identificatori, se pertinenti. […] | ||||
Allegato n. 6 (articoli 61 e 72) Parametri, definizioni e metodi di misura previsti agli articoli 61 e 72 del Codice per quanto riguarda i tempi di fornitura e la qualità del servizio. | ||||
PARAMETRO (Nota 1) | DEFINIZIONE | METODO DI MISURA | ||
Tempo di fornitura dell'allacciamento iniziale | ETSI EG 201 769-1 | ETSI EG 201 769-1 | ||
Tasso di malfunzionamento per linea di accesso | ETSI EG 201 769-1 | ETSI EG 201 769-1 | ||
Tempo di riparazione dei malfunzionamenti | ETSI EG 201 769-1 | ETSI EG 201 769-1 | ||
Percentuale di chiamate a vuoto | ETSI EG 201 | ETSI EG |
(nota 2) | 769-1 | 201 769-1 | ||
Tempo di | ETSI EG 201 | ETSI EG | ||
instaurazione | 769-1 | 201 769-1 | ||
della chiamata | ||||
(nota 2) | ||||
Tempi di risposta | ETSI EG 201 | ETSI EG | ||
dei servizi tramite | 769-1 | 201 769-1 | ||
operatore | ||||
Tempi di risposta | ETSI EG 201 | ETSI EG | ||
dei servizi di | 769-1 | 201 769-1 | ||
consultazione | ||||
elenchi | ||||
Percentuale di | ETSI EG 201 | ETSI EG | ||
telefoni pubblici a | 769-1 | 201 769-1 | ||
pagamento (a | ||||
monete e schede) | ||||
in servizio | ||||
Fatture contestate | ETSI EG 201 | ETSI EG | ||
769-1 | 201 769-1 | |||
Nota 1 I parametri devono consentire un'analisi dei risultati a livello regionale, vale a dire almeno al livello 2 della nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS) pubblicata da Eurostat. Nota 2 L'Autorità può decidere di non esigere l'aggiornamento delle informazioni relative ai due parametri se è dimostrato che i risultati in questi due settori sono soddisfacenti. La versione del documento ETSI EG 201 769-1 è la 1.1.1 (aprile 2000). Per le imprese che forniscono accesso a una rete di comunicazione pubblica PARAMETRO DEFINIZIONE METODO DI [1]) MISURA Tempo di ETSI EG 202 ETSI EG 202 fornitura del 057 057 collegamento iniziale Tasso di ETSI EG 202 ETSI EG 202 guasti per 057 057 linea d’accesso Tempo di ETSI EG 202 ETSI EG 202 riparazione 057 057 dei guasti Per le imprese che forniscono accesso a un servizio telefonico accessibile al pubblico | ||||
Tempo di stabilimento di una | ETSI EG 202 057 | ETSI EG 202 057 | ||
connessione | ||||
[2] | ||||
Tempi di risposta dei servizi di | ETSI EG 202 057 | ETSI EG 202 057 | ||
consultazione | ||||
degli elenchi | ||||
telefonici | ||||
Percentuale di | ETSI EG 202 | ETSI EG 202 | ||
apparecchi |
telefonici a | 057 | 057 | ||
gettone, a | ||||
moneta o a | ||||
scheda nei | ||||
posti telefonici | ||||
pubblici a | ||||
pagamento in | ||||
servizio | ||||
Reclami relativi all’esattezza | ETSI EG 202 057 | ETSI EG 202 057 | ||
delle fatture | ||||
Percentuale di chiamate non riuscite | ETSI EG 202 057 | ETSI EG 202 057 | ||
(Nota 2) | ||||
La versione del documento ETSI EG 202 0571 è | ||||
la 1.3.1 (luglio 2008). | ||||
NOTE [1] I parametri devono permettere di analizzare le prestazioni a livello regionale [vale a dire ad un livello non inferiore al livello 2 della NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics, nomenclatura delle unità territoriali statistiche) istituita da Eurostat]. [2] Gli Stati membri possono decidere di non esigere l’aggiornamento delle informazioni riguardanti le prestazioni relative a questi due parametri se è dimostrato che le prestazioni in questi due settori sono soddisfacenti. | ||||
Allegato n. 7 (articolo 74) Interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale di consumo, ai sensi dell'articolo 74 del Codice. 1. Algoritmo comune di scomposizione e ricezione in chiaro Tutte le apparecchiature dei consumatori destinate alla ricezione dei segnali della televisione digitale, messe in vendita, in locazione o messe a disposizione in altro modo nella Comunità, in grado di ricomporre i segnali di televisione digitale, consentono: 1. Algoritmo comune di scomposizione e ricezione in chiaro Tutte le apparecchiature dei consumatori destinate alla ricezione dei segnali della televisione digitale (ad esempio trasmissione terrestre, via cavo o via satellite destinata principalmente alla ricezione fissa come DVB-T, DVB-C o DVB-S), messe in vendita, in locazione o messe a disposizione in altro modo nell’Unione europea, in grado di ricomporre i segnali di televisione digitale, consentono: […] | ||||
Allegato n. 8 (articolo 68) Requisiti per l'insieme minimo di linee affittate di cui all'articolo 68 del Codice. Nota: conformemente alla procedura di cui all'articolo 68 del Codice, la fornitura di un insieme minimo di linee affittate secondo i requisiti fissati dal decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289, dovrebbe proseguire fintantoché l'Autorità non stabilisca che esiste un'effettiva concorrenza nel pertinente mercato delle linee affittate. L'Autorità vigila affinché la fornitura dell'insieme minimo di linee affittate di cui all'articolo 68 del Codice esegua i princìpi fondamentali della non discriminazione, dell'orientamento ai costi e della trasparenza. 1. Non discriminazione L'Autorità vigila affinché le imprese identificate come aventi un significativo potere di mercato, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del Codice aderiscano al principio di non discriminazione nel fornire le linee affittate di cui al medesimo articolo 68. Tali imprese applicano requisiti simili in circostanze simili a imprese che forniscono servizi simili; esse forniscono ad altri |
linee affittate alle stesse condizioni e con gli stessi criteri qualitativi che applicano ai propri servizi o, se del caso, a quelli delle loro filiali o società partner. 2. Orientamento ai costi L'Autorità provvede, se necessario, affinché le tariffe delle linee affittate di cui all'articolo 68 del Codice seguano i princìpi fondamentali dell'orientamento ai costi. A tal fine, essa garantisce che le imprese identificate come aventi un significativo potere di mercato, ai sensi dello stesso articolo 68, comma 1, elaborino e mettano in pratica un adeguato sistema di contabilità dei costi. L'Autorità rende disponibili, in modo adeguatamente dettagliato, le informazioni sui sistemi di contabilità dei costi delle suddette imprese. A richiesta, essa trasmette tali informazioni alla Commissione europea. 3. Trasparenza L'Autorità provvede affinché le informazioni in appresso, relative all'insieme minimo di linee affittate di cui all'articolo 68 del Codice, siano pubblicate in forma facilmente accessibile. 3.1. Specificazioni tecniche, compresi le caratteristiche fisiche ed elettriche e i dettagli delle specifiche tecniche e di prestazione che si applicano al punto terminale di rete. 3.2. Tariffe, compresi i costi di connessione iniziale, i canoni periodici e gli altri oneri. In caso di tariffe differenziate, queste devono essere indicate. Qualora, in risposta a una particolare richiesta, un'impresa identificata come avente un significativo potere di mercato, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del Codice non ritenga ragionevole fornire nell'insieme minimo una linea affittata in base alle condizioni di fornitura e alle tariffe da essa applicate, tale impresa deve chiedere l'autorizzazione dell'Autorità a modificare dette condizioni nel caso specifico. 3.3. Condizioni di fornitura, compresi almeno gli elementi seguenti: • informazioni sulla procedura di ordinazione, • periodo normale di consegna, cioè il periodo, calcolato dalla durata in cui l'utente ha confermato una richiesta di linea affittata, in cui il 95 per cento di tutte le linee affittate dello stesso tipo sono state fornite ai clienti. Questo periodo è stabilito in base ai periodi effettivi di consegna di linee affittate durante un periodo recente di durata ragionevole. Nel calcolo vanno considerati i casi in cui gli utenti abbiano chiesto di differire la consegna; • durata contrattuale, che include la durata generalmente prevista per il contratto e la durata contrattuale minima che l'utente è obbligato ad accettare, • tempi normali di riparazione, vale dire il periodo, calcolato dal momento in cui è stato comunicato un messaggio di guasto all'unità competente dell'impresa identificata come avente un significativo potere di mercato, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, fino al momento in cui l'80 per cento di tutte le linee affittate dello stesso tipo sono state ripristinate e, se opportuno, è stato notificato agli utenti il ripristino del funzionamento. Qualora per lo stesso tipo di linee affittate siano offerti servizi diversi di riparazione, i vari tempi normali di riparazione devono essere pubblicati, • eventuali procedure di rimborso. Inoltre, qualora l'Autorità ritenga che le prestazioni della fornitura dell'insieme minimo di linee affittate non soddisfi le esigenze degli utenti, essa può fissare adeguati obiettivi per le condizioni di fornitura sopra elencate. |
Allegato n. 9 (articolo 25) Dichiarazione per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 25 del Codice. Il sottoscritto: • Cognome: • Nome: • Luogo e data di nascita: • Residenza e domicilio: • Cittadinanza: • Società/ditta: |
• Nazionalità: • Sede: • Codice fiscale e partita IVA: Dati del rappresentante legale: • Cognome e nome: • Luogo e data di nascita: • Residenza e domicilio: • Codice fiscale: dichiaradi voler offrire al pubblico il seguente servizio di rete e/o comunicazione elettronica: Descrizione tipologia di rete: Descrizione tipologia di servizio: Descrizione sistemi/apparati di rete utilizzati e relativa ubicazione: Data di inizio dell'attività: A tal fine si impegna a garantire il rispetto della condizione n. 11, parte A dell'allegato n. 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche nonché, ove applicabili e giustificate rispetto alla rete e/o servizio di comunicazione elettronica in questione, delle altre condizioni di cui al predetto allegato n. 1 ed a comunicare tempestivamente al Ministero qualsiasi variazione riguardante le Il dichiarante, per quanto non espressamente menzionato, garantisce l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo II del Titolo II del Codice delle comunicazioni elettroniche, nonché il rispetto delle condizioni che possono essere imposte alle imprese in virtù Si allegano alla presente dichiarazione: 1. certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, comprensivo del nullaosta antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252; oppure certificato equipollente per soggetti dichiaranti con sede in uno dei Paesi dell'Unione europea o in Paesi non 2. certificato da cui risulti che gli amministratori che rappresentano legalmente la società o il titolare dell'impresa non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione; oppure certificato equipollente per soggetti dichiaranti con sede in uno dei Paesi dell'Unione europea o in Paesi non DATA FIRMA Il sottoscritto: • Cognome: • Nome: • Luogo e data di nascita: • Residenza e domicilio: • Cittadinanza: • Società/ditta: • Nazionalità: • Sede legale: • Codice fiscale e partita IVA: Qualora la società sia partecipata da Organismi facenti capo a Stato, Regioni o Enti locali deve essere altresì indicata la composizione dell’azionariato – (tale informazione viene richiesta al fine della compilazione del questionario annuale sui servizi di TLC approntato dalla Commissione europea) Inoltre per ogni eventuale richiesta di chiarimenti sulla presente dichiarazione e per il riscontro alle future richieste di informazioni previste dal presente decreto, si indica nella persona di […][…][…][…][…][…][…][…]il referente per gli affari istituzionali contattabile ai seguenti recapiti: n. telefonico |
n. fax indirizzo mail Dati del rappresentante legale: • Cognome e nome: • Luogo e data di nascita: • Residenza e domicilio: • Codice fiscale: Dichiara di voler offrire al pubblico il seguente servizio di rete o comunicazione elettronica: Descrizione tipologia di rete, che comprenda, ove previsto e a titolo esemplificativo, la sua costituzione/configurazione, il relativo programma di installazione, le interconnessioni previste con altre reti, la competenza tecnica di cui si avvale per la realizzazione; Descrizione tipologia di servizio offerto e l’area di copertura geografica interessata alla fornitura; Descrizione sistemi/apparati di rete utilizzati con relative norme tecniche e relativa ubicazione; Data di inizio dell'attività: A tal fine si impegna a garantire il rispetto della condizione n. 11, parte A dell'allegato n. 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche nonché, ove applicabili e giustificate rispetto alla rete o servizio di comunicazione elettronica in questione, delle altre condizioni di cui al predetto allegato n. 1 ed a comunicare tempestivamente al Ministero qualsiasi variazione riguardante le informazioni rese con la presente dichiarazione. Il dichiarante, per quanto non espressamente menzionato, garantisce l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo II del Titolo II del Codice delle comunicazioni elettroniche, nonché il rispetto delle condizioni che possono essere imposte alle imprese in virtù di altre normative non di settore. Si allegano alla presente dichiarazione: 1. certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, comprensivo del nullaosta antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252; oppure certificato equipollente per soggetti dichiaranti con sede in uno dei Paesi dell'Unione europea o in Paesi non appartenente all'Unione europea con i quali vi siano accordi di piena reciprocità; 2. certificato da cui risulti che gli amministratori che rappresentano legalmente la società o il titolare dell'impresa non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione; oppure certificato equipollente per soggetti dichiaranti con sede in uno dei Paesi dell'Unione europea o in Paesi non appartenenti all'Unione europea con i quali vi siano accordi di piena reciprocità. DATA FIRMA |
Allegato n. 10 (articoli 34 e 35) Determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi di cui, rispettivamente, agli articoli 34 e 35, comma 2, del Codice. |
NB In questo caso viene riportato solo il nuovo Allegato 10 e non la sua versione presente nel vigente Codice |
Art. 1 Diritti amministrativi 1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all’articolo 34, comma 1, del Codice le imprese titolari di autorizzazione generale per l’installazione e fornitura di reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle basate sull’impiego di radiofrequenze, e per l’offerta del servizio telefonico accessibile al pubblico, con esclusione di quello offerto in luoghi presidiati mediante apparecchiature terminali o attraverso l‘emissione di carte telefoniche, sono tenute al pagamento annuo, compreso l’anno a partire dal quale l’autorizzazione |
generale decorre, di un contributo che è determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell’offerta. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell’autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia qualora inviata in data successiva al 31 dicembre dell’anno precedente, è il seguente: a) nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazioni: 1) sull’intero territorio nazionale, 126.200,00 euro 2) su un territorio avente fino a 10 milioni di abitanti, 63.100,00 euro 3) su un territorio avente fino a 200 mila abitanti, 31.550,00 euro b) nel caso di fornitura di servizio telefonico accessibile al pubblico: 1) sull’intero territorio nazionale, 75.600,00 euro 2) su un territorio avente fino a 10 milioni di abitanti, 31.550,00 euro 3) su un territorio avente fino a 200 mila abitanti, 12.620,00 euro c) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali: 1) la misura dei contributi può essere determinata sulla base di quanto previsto nei documenti relativi alla procedura di selezione competitiva o comparativa, oppure 2) qualora non sia stata prevista nella procedura di selezione competitiva o comparativa, si applicano i contributi di cui alla lettera b); d) nel caso di fornitura di servizi di rete e/o comunicazione elettronica via satellite. 1) fino a 10 stazioni, 2.525,00 euro 2) fino a 100 stazioni, 6.310,00 euro 3) fino a 250 stazioni, 12.620,00 euro 4) per ogni ulteriore stazione, 20 euro; e) nel caso di fornitura di servizi di comunicazione elettronica via satellite per terminali d’utente S-PCS o DSL, indipendentemente dal numero di terminali, 2.525,00 euro ; f) nel caso di fornitura di servizi di rete via satellite per terminali d’utente S-PCS o DSL, 2.525,00 euro: g) nel caso di fornitura di servizi di rete e/o comunicazione elettronica via satellite ESV a bordo di imbarcazioni. 1) fino a 10 stazioni, 2.525,00 euro 2) fino a 100 stazioni, 6.310,00 euro |
3) fino a 250 stazioni, 12.620,00 euro 4) per ogni ulteriore stazione, 20 euro; h) per tutti gli altri servizi di rete e/o comunicazione elettronica via satellite che non impiegano proprie stazioni o terminali, si applicano i contributi di cui al comma 2. 2. Le imprese titolari di un’autorizzazione generale per l’offerta al pubblico di servizi di comunicazione elettronica non ricompresi tra quelli indicati al comma 1, sono tenute al pagamento annuo, compreso l’anno in cui l’autorizzazione generale decorre, di un contributo di 685,00 euro per ciascuna sede in cui sono installate apparecchiature di commutazione proprie di ciascun servizio offerto. Tale importo è dovuto anche nel caso in cui non venga impiegata alcuna apparecchiatura propria. 3. Nel caso di sperimentazioni di reti e/o servizi di comunicazione elettronica si applica il contributo di cui al comma 2. 4. Ai fini della determinazione del numero delle stazioni componenti una rete VSAT non si considerano le stazioni trasportabili destinate a sostituire le stazioni fisse in situazioni di emergenza. 5. Al fine di consentire l’effettuazione dei controlli amministrativi e le verifiche tecniche, i titolari di autorizzazioni generali sono tenuti, sulla base di un ragionevole preavviso, a consentire l’accesso al personale incaricato di svolgere tali compiti alle sedi ed ai siti oggetto del controllo. Art. 2 Contributi per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio 1. Oltre ai contributi previsti all’articolo 1 del presente allegato le imprese che installano e forniscono reti pubbliche di comunicazioni e/o prestano servizi di comunicazione elettronica mediante l’utilizzo di frequenze radioelettriche sono tenute al pagamento di un contributo annuo, di cui all’articolo 35 del Codice, secondo la tabella di cui all’articolo 5 del presente allegato. Nel caso di collegamenti utilizzati per l’espletamento di una sperimentazione di servizi o reti di comunicazione elettronica l’ammontare del contributo è calcolato proporzionalmente alla durata della stessa e deve essere corrisposto anche in caso di rinnovo. 2. Nel caso di collegamenti fissi unidirezionali l’ammontare del contributo di cui all’articolo 5 del presente allegato è ridotto del 50%. 3. Nel caso di collegamenti fissi bidirezionali, l’importo dei contributi, di cui alla tabella riportata all’articolo 5 del presente allegato, è calcolato secondo il metodo progressivo a scatti sulla base dei seguenti coefficienti di correzione che tengono conto del numero dei collegamenti fissi bidirezionali che ricadono nella medesima fascia di banda di frequenza e larghezza di banda, con esclusione dei collegamenti tra due stazioni esclusivamente ripetitrici, da comunicare al Ministero da parte del titolare del diritto di uso, contestualmente alla documentazione attestante il versamento del contributo: a) fino a 10 collegamenti fissi bidirezionali 1 |
b) oltre 10 fino a 40 ― ― ― 0,75 c) oltre 40 fino a 80 ― ― ― 0,50 d) oltre 80 ― ― ― 0,25 4. I titolari di diritti d’uso di frequenze radioelettriche per l’espletamento dei servizi di rete via satellite, per ciascuna delle tipologie sotto elencate, sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati, riferiti alla larghezza di banda di frequenza impegnata in trasmissione e al numero delle stazioni periferiche trasmittenti o ricetrasmittenti situate sul territorio nazionale. Tipologia di servizio: VSAT; SIT; SUT; diffusivo televisivo o radiofonico ; contribuzione televisiva o radiofonica punto-punto o punto-multipunto; operazioni spaziali (quali telemetrie ); S-PCS riferito alla gateway; S-PCS riferito ai terminali d’utente; Trasmissione dati quale internet via satellite diffusivo, punto-punto o punto-multipunto; Tutti gli altri non riconducibili a quelli summenzionati; a) per larghezze di banda fino a 100 KHz esclusi 1.260.00 euro ; da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 6.310,00 euro; da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 12.620,00 euro; da 10 MHz inclusi a 40 MHz inclusi 25.240,00 euro; per ogni singolo MHz aggiuntivo e/o frazione dello stesso 60,00 euro b) per ogni stazione periferica fissa e/o trasportabile 125,00 euro. 5. I titolari di diritti d’uso di frequenze radioelettriche per l’espletamento di servizi di comunicazione SNG sono tenuti al pagamento dei contributi pari a: a) per ogni singolo evento 850,00, per ogni stazione terrena trasportabile impiegata e 340,00 per ogni satellite geostazionario impegnato, oltre al primo, dalla medesima stazione, per la ripresa di un singolo avvenimento della durata massima di trenta giorni rinnovabile; b) per un numero indeterminato di eventi 6.310,00 euro, purché compresi nell’arco temporale di un anno, per |
ogni stazione terrena trasportabile impiegata. 6. I titolari di diritti d’uso di frequenze radioelettriche per l’espletamento di servizi di comunicazioni mobili e personali sono tenuti, fermo quanto disposto da decreto del Ministro delle comunicazioni 27 settembre 2002, al pagamento di un contributo annuo per ciascun blocco di 5 MHz, di 8.204.786,00 euro. Il contributo è ridotto di una misura fino al 20 per cento in relazione agli investimenti aggiuntivi che si intendono effettuare in conseguenza della maggiore disponibilità di frequenze, anche al fine della condivisione di impianti, infrastrutture e siti. Art.3 Contributi per la concessione dei diritti di uso dei numeri 1. Oltre ai contributi previsti all'articolo 1 del presente allegato, l'attribuzione da parte del Ministero di risorse di numerazione, ove necessarie, da impiegare per la fornitura al pubblico di reti o servizi di comunicazione elettronica da parte dei titolari di diritti di uso di numeri, è soggetta al pagamento di un contributo annuo, di cui all’articolo 35 del Codice, compreso l’anno di attribuzione. 2. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 10.000 numeri per servizi geografici è pari a 126,20 euro. 3. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da un milione di numeri sul codice 3XYZ per servizi di comunicazioni mobili e personali è pari a 12.620,00 euro. 4. Il contributo dovuto per l’attribuzione di un blocco da 100.000 numeri sul codice 31X per servizi di comunicazioni mobili e personali è pari a 1.262,00 euro 5. Il contributo per l'attribuzione di un codice di .carrier selection a 4 o 5 cifre è pari, rispettivamente, a 126.200,00 euro e 63.100,00 euro. 6. Il contributo per l'attribuzione di un codice per servizi di assistenza clienti customer care a 3, 4, o 6 cifre è pari, rispettivamente, a 63.100,00 euro, 31.550,00 euro e 12.620,00 euro. 7. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 800 per servizi di addebito al chiamato è pari a 57,00 euro. 8. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero sul codice 803 per servizi di addebito al chiamato è pari a 31.550,00 euro. 9. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 840 o 848 per servizi di addebito ripartito è pari a 57,00 euro. 10. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero sul codice 841 o 847 per servizi di addebito ripartito è pari a 31.550,00 euro. 11. Il contributo per l'attribuzione di un codice di accesso a rete privata virtuale a 4, 5 o 6 cifre è pari, |
rispettivamente, a 126.200,00 euro, 63.100,00 euro e 31.550,00 euro. 12. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 199 per servizi di numero unico o personale è pari a 114,00 euro. 13. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 899 per servizi a sovrapprezzo è pari a 114,00 euro. 14. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 894 per servizi a sovrapprezzo è pari a 1.140,00 euro. 15. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 895 per servizi a sovrapprezzo è pari a 57,00 euro. 16. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero sul codice 4 per servizi a sovrapprezzo SMS/MMS e trasmissione dati è pari a 63.100,00 euro. 17. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 10 numeri sul codice 4 per servizi a sovrapprezzo SMS/MMS e trasmissione dati è pari a 31.550,00 euro. 18. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero sui codici 892, 894 e 895 per servizi a sovrapprezzo è pari a 31.550,00 euro. 19. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1.000 numeri sul codice178X per servizi di numero unico o personale è pari ad 1.140,00 euro. 20. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 70X per servizi Internet è pari a 11,40 euro. 21. Il contributo per l'attribuzione di un codice identificativo dei punti di segnalazione nazionale o internazionale è pari a 11,40 euro. 22. Il contributo per l'attribuzione di un codice del tipo OP_ID, MNC o NCC è pari a 570,00 euro. 23. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1000 numeri per servizi di chiamate di massa (0369 – 0769 ) è pari a 12,60 euro. 24. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1000 numeri per il servizio di comunicazione vocale nomadico (55) è pari a 12,60 euro. 25. Il contributo per l'attribuzione di un numero per il servizio di informazione abbonati sul codice 12xy è pari a 63.100,00 euro. 26. Il contributo dovuto per ogni singolo Codice da utilizzare per l’instradamento delle chiamate (Routing Number) o per il servizio di accesso diretto e di trasferimento della chiamata alla segreteria telefonica: sul codice a 3 cifre 3XY è pari a 126.200,00 euro, su codice a 4 cifre 73XY è pari a 63.100,00 euro. 27. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 10 numeri sul codice 89111 per servizi a sovraprezzo per collegamenti relativi ai POS è pari a 12,60 euro. 28. Il contributo dovuto nel caso di prenotazione di numerazione o di richiesta di numerazione per l’espletamento di una sperimentazioni è pari al 50 per cento degli importi previsti nei commi precedenti e deve essere |
corrisposto anche in caso di rinnovo. 29. In caso di attribuzione di diritti d’uso per blocchi di grandezza inferiore è corrisposto un contributo proporzionale. Art. 4 Modalità di pagamento 1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del presente allegato può essere effettuato unicamente con le seguenti modalità: a) Per tutti i contributi dovuti per servizi di rete e comunicazione elettronica diversi da quelli satellitari: aa) versamento sul conto corrente postale nr. 70313515 intestato alla sezione di Viterbo della tesoreria provinciale dello Stato; ab) accreditamento bancario sul codice Codice IBAN - XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000 - codice SWIFT o BIC: XXXXXXXX In entrambi i casi deve essere indicata nella causale del versamento l’indicazione che l’importo deve essere acquisito all’entrata del bilancio dello Stato, al Capo 18, Capitolo 2569 articolo 8. b) Per tutti i servizi di rete e comunicazione elettronica satellitari: ba) versamento sul conto corrente postale nr. 70314141 intestato alla sezione di Viterbo della tesoreria provinciale dello Stato; bb) accreditamento bancario sul codice Codice IBAN - IT57 F076 0114 5000 0007 0314 141 - codice SWIFT o BIC: XXXXXXXX In entrambi i casi deve essere riportato nella causale del versamento l’indicazione che l’importo deve essere acquisito all’entrata del bilancio dello Stato, al Capo 18, Capitolo 2569 articolo 10. Art. 5 Contributo annuo per l’uso di risorse scarse | ||||||||
Larghezza di banda (L) | Frequenza fino a 10 GHz | Frequenza superiore a 10 GHz e sino a 20 | Frequenza superiore a 20 GHz e sino a 30 | Frequenza superiore a 30GHz e sino a 40 | Frequenza superiore a 40GHz e sino a 50 | Frequenza superiore a 50GHz |
GHz | GHz | GHz | GHz | |||||
L inferiore o uguale a 25 kHz | € 193 | |||||||
L superiore a 25 kHz ed inferiore o uguale a 125 kHz | € 420 | |||||||
L superiore a 125 kHz ed inferiore o uguale a 250 kHz | € 840 | |||||||
L superiore a 250 kHz ed inferiore o uguale a 500 kHz | € 1.205 | |||||||
L superiore a 500 kHz ed inferiore o uguale a 1,75 MHz | € 1.580 | (L inferiore o uguale a 1,75MHz) € 795 | (L inferiore o uguale a 1,75MHz) € 545 | (L inferiore o uguale a 1,75MHz) € 420 | (L inferiore o uguale a 1,75MHz) € 255 | (L inferiore o uguale a 1,75MHz) € 153 | ||
L superiore a 1,75 MHz ed inferiore o uguale a 3,5 MHz | € 1.990 | € 1.205 | € 795 | € 545 | € 330 | € 199 | ||
L superiore a 3,5 MHz ed inferiore o uguale a 7 MHz | € 3.150 | € 2.400 | € 1.580 | € 1.080 | € 650 | € 392 | ||
L superiore a 7 MHz ed inferiore o uguale a 14 MHz | € 4.380 | € 3.560 | € 2.400 | € 1.580 | € 950 | € 569 |
L superiore a 14 MHz ed inferiore o uguale a 28 MHz | € 5.550 | € 4.752 | € 3.150 | € 2.115 | € 1.268 | € 762 | ||
L superiore a 28 MHz ed inferiore o uguale a 56MHz | € 6.742 | € 5.958 | € 3.968 | € 2.650 | € 1.592 | € 955 | ||
L superiore a 56 MHz | € 7.936 | € 7.152 | € 4.752 | € 3.150 | € 1.888 | € 1.131 | ||
Art. 6 Aggiornamento dei contributi 1. La rivalutazione dei contributi di cui al presente allegato è disposta dal Ministero ogni anno secondo il tasso programmato di inflazione | ||||||||
Allegato n. 26 bis (articolo 25) Criteri che l’Autorità deve utilizzare nell’accertare l’esistenza di una posizione dominante collettiva ai sensi dell’articolo 17, comma 3. 1. Si può ritenere che due o più imprese godano congiuntamente di una posizione dominante ai sensi dell’articolo 17 allorché, anche se non sussistono tra di loro interconnessioni strutturali o di altro tipo, esse operano in un mercato caratterizzato dalla mancanza di un’effettiva concorrenza e in cui nessuna singola impresa ha un potere di mercato significativo. In conformità con il diritto del’Unione europea applicabile e con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia di posizione dominante condivisa, è probabile che ciò si verifichi allorché il mercato è concentrato e presenta una serie di caratteristiche specifiche, le più importanti delle quali nel contesto delle comunicazioni elettroniche possono essere le seguenti: — scarsa elasticità della domanda, — analoghe quote di mercato, — forti ostacoli giuridici o economici alla penetrazione, — integrazione verticale con rifiuto collettivo di fornitura, — mancanza di un controbilanciante potere contrattuale dell’acquirente, — mancanza di potenziale concorrenza. |
2. Questo elenco è indicativo e non esauriente e i criteri non sono cumulativi. L’elenco intende piuttosto illustrare semplicemente tipi di prova che potrebbe essere adottata per suffragare una presunzione di esistenza di posizione dominante condivisa”. |