PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Pubblicato il 21 novembre 2017
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO PREVENZIONE RISCHI
Prot. n.
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 115 DI DATA 05 Luglio 2017
OGGETTO:
Diposizione in ordine alla determinazione n. 91 di data 26 maggio 2017 avente ad oggetto "determinazione a contrarre relativa all'affidamento del servizio di prevenzione e protezione, ai sensi del D.Lgs. 81/08. Autorizzazione all'espletamento di una trattativa privata, con il metodo del confronto concorrenziale, mediante procedura telematica, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera h) e comma 5 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23".
IL DIRIGENTE
Con determinazione n. 91 di data 26 maggio 2017 il dirigente del Servizio Prevenzione rischi ha autorizzato l’espletamento di una di una trattativa privata, con il metodo del confronto concorrenziale, mediante procedura telematica, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera h) e comma 5 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 relativa all'affidamento del servizio di prevenzione e protezione, ai sensi del D.Lgs. 81/08.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 56/2017, la disciplina relativa all’appalto dei lavori, servizi, forniture è stata parzialmente modificata, in particolare con riferimento all’istituto subappalto, che non può più essere vietato o limitato a particolari categorie di prestazioni.
Considerato che nel capitolato speciale di appalto precedentemente approvato era stato vietato il subappalto, risulta necessario modificare parzialmente il documento in questione, al fine di consentire il subappalto nel limite del 30 % dell’importo di contratto come previsto normativamente.
In base alla nuova disciplina risulta inoltre necessario, ai fini di determinare l’importo posto a base di gara, evidenziare specificatamente nei documenti di gara i costi della manodopera, ai sensi del neointrodotto comma 16 dell’articolo 23 del D.Lgs. n. 50 del 2016.
I costi della manodopera ammontano ad euro 45.700,00.=
A seguito delle modifiche di cui sopra risulta necessario sostituire il capitolato speciale di appalto (allegato A) che costituisce parte integrante della determinazione n. 91 di data 26 maggio 2017 con il documento che si approva quale parte sostanziale e integrante del presente provvedimento. In merito si ritiene opportuno evidenziare che, trattandosi di prestazioni di carattere specialistico, nella disciplina contrattuale non trova applicazione la c.s “clausola sociale relativa ai lavori svantaggiati”.
Inoltre, considerato che con determinazione n. 91 di data 26 maggio 2017 era stato revocato l’impegno n. 113492 sul capitolo 807920-002, ma non era specificato il relativo importo e la posizione, appare necessario provvedere a tale specificazione, sostituendo in tal senso il punto 1 del determinato.
Considerato che per effetto della delibera ANAC n. 1/2017 i CIG non perfezionati saranno cancellati automaticamente dal sistema decorsi 90 giorni dalla relativa data di creazione e visto che la gara non inizierà entro tale termine, si è ritenuto necessario procedere cancellando il cig richiesto. Si provvederà a richiedere un nuovo cig all’atto di indizione della gara relativa.
IL DIRIGENTE
- visti gli atti citati in premessa;
- visto il d.lgs. 81/08;
- vista la L.P. 2/2016;
- vista la L.P. 23/1990 e il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge 13 agosto 2010, n. 136;
- visto il D.Lgs. 50/2016;
- visto il Programma di Gestione;
DETERMINA
1. di sostituire, per le motivazione espresse in premessa, il punto uno del determinato della determinazione n. 91 di data 26 maggio 2017 con il seguente:
“1. di revocare, per i motivi esposti in premessa, la determinazione n. 213 del 14 settembre 2015 nonché l’impegno relativo n. 113492 posizione 2 dell’importo di euro 31.752,00.= sul capitolo 807920-002 dell’esercizio finanziario 2017 e di dare atto che l’impegno 113492 posizione 1 dell’importo di 31.752,00.= sul capitolo 807920-002 dell’esercizio finanziario 2016 è stato fatto transitare tra le economie con il riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2016, approvato con delibera 404 del 19/03/2017.”
2. di sostituire, per le motivazione espresse in premessa, l’allegato A ) capitolato speciale di appalto parte sostanziale e integrante della determinazione n. 91 di data 26 maggio 2017 con il documento che, allegato al presente, ne costituisce parte sostanziale ed integrante;
3. di dar atto che i costi della manodopera ammontano ad euro 45.700,00.=;
4. di cancellare, per le ragioni espresse in premessa, codice CIG dell’intervento in questione;
4. di lasciare invariato quanto altro disposto con determinazione n. 91 di data 26 maggio 2017.
Elenco degli allegati parte integrante
001 CAPITOLATO
IL DIRIGENTE
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
CAPITOLATO SPECIALE PER
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (RSPP), AI SENSI DEL D.LGS. 09.04.2008, N.81, PER IL SERVIZIO PREVENZIONE RISCHI DELLA P.A.T. COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA DI SICUREZZA E DELLA REDAZIONE/AGGIORNAMENTO DI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DI RISCHI SPECIFICI
Art. 1 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi 3
Art. 2 - Documenti che fanno parte del contratto 4
Art. 3 – Oggetto dell’appalto 4
Art. 4 – Requisiti minimi di partecipazione 4
Art. 5 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività 5
Art. 6 – Durata del contratto 13
Art. 7 – Modalità e tempistiche di gestione del servizio 14
Art. 8 - Direttore dell’esecuzione del contratto e referenti 17
Art. 9 - Obblighi a carico dell’appaltatore e della stazione appaltante 17
Art. 10 - Importo del contratto 18
Art. 11 - Avvio dell’esecuzione del contratto 18
Art. 12 - Divieto di modifiche introdotte dall’appaltatore 18
Art. 13 – Sospensione dell'esecuzione del contratto 18
Art. 14 – Modifica del contratto durante il periodo di validità 18
Art. 16 – Controlli sull’esecuzione del contratto 19
Art. 17 – Fallimento e altre vicende soggettive dell’aggiudicataria 19
Art. 18 – Subappalto, cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto 20
Art. 19 – Tutela dei lavoratori 22
Art. 21 - Elezione di domicilio dell’appaltatore 22
Art. 22 – Proprietà dei prodotti 22
Art. 23 – Trattamento dei dati personali 22
Art. 24 – Garanzia definitiva 24
Art. 25 – Penali per ritardo 24
Art. 26 - Risoluzione del contratto 25
Art. 28 - Definizione delle controversie 25
Art. 29 – Tracciabilità dei flussi finanziari 26
Art. 30 – Obblighi in materia di legalità 27
Art. 31 – Spese contrattuali 27
Art. 32 - Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip 27
Art. 33 – Disposizioni anticorruzione 27
Art. 34 – Norma di chiusura 27
Art. 1 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi
1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
a) La legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2016, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento e del Consiglio del
26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici: disciplina sulle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull’energia 2012”;
b) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento“ e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23“, per quanto applicabili;
c) la legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26 “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti” e il D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26”, per quanto applicabili;
d) il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto applicabili nell’ordinamento provinciale;
e) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“ e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
f) legge provinciale 1 luglio 2011 n. 9 “Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento”.
g) le norme del codice civile;
h) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
i) il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2016, n. 136;
j) la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
k) gli Accordi di Conferenza Stato-Regioni/Province Autonome in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro
2. Nel presente Capitolato e, in genere, in tutta la documentazione sarà utilizzata la terminologia di seguito specificata:
• Stazione appaltante e/o Committente: Servizio Prevenzione rischi della Provincia Autonoma di Trento, Xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
• Aggiudicatario e/o Esecutore e/o Fornitore e/o Impresa e/o Appaltatore: l’Impresa o il RTI o il Consorzio a cui sarà aggiudicata la fornitura del servizio di gara.
• Parti: la Stazione appaltante e l’Aggiudicatario.
3. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
4. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
Art. 2 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
• il presente capitolato speciale d’appalto;
• l’offerta tecnica dell’appaltatore;
• l’offerta economica dell’appaltatore.
2. Gli allegati illustrativi dell’offerta tecnica rimangono depositati presso il Servizio competente per l’esecuzione dell’appalto della stazione appaltante, a disposizione dell’appaltatore.
3. Il contratto è stipulato in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016.
Art. 3 – Oggetto dell’appalto
1. L'appalto ha per oggetto l’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito anche R.S.P.P.) ad un professionista in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 32 D. Lgs. 81/2008, che svolgerà i compiti prescritti dalla normativa vigente, di cui agli articoli 31 e successivi, con l’ausilio del Datore di lavoro per tutto il supporto e tutte le informazioni necessarie al raggiungimento e al mantenimento degli obiettivi di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento al personale e alle strutture del Servizio Prevenzione rischi della Provincia Autonoma di Trento, comprensivo del servizio di supporto in materia di sicurezza, della redazione/aggiornamento di documenti di valutazione dei rischi specifici e dell’incarico di responsabile del Servizio di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL).
Art. 4 – Requisiti minimi di partecipazione
1. Il servizio di RSPP deve essere svolto da persona fisica, nominativamente indicata in sede di presentazione dell’offerta, in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 (abilitazione conseguita per RSPP nel settore “B8 – Pubblica Amministrazione e Istruzione”) da almeno 5 anni
2. Per l’espletamento delle prestazioni tecniche e di supporto relative al servizio oggetto di affidamento sono destinati dall’appaltatore un minimo di 3 dipendenti/collaboratori, nominativamente indicati in sede di offerta, in possesso almeno del titolo di studio di scuola media superiore e dotati di caratteristiche professionali idonee, i quali operano in ogni momento sotto la supervisione e sotto la responsabilità dell’appaltatore.
3. In caso di sostituzione di tali figure durante l’esecuzione del contratto devono subentrare, previa autorizzazione della stazione appaltante, figure almeno in possesso dei medesimi requisiti.
4. L’Appaltatore, nelle figure del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione indicato o in alternativa dei dipendenti/collaboratori indicati, deve inoltre garantire le seguenti qualifiche:
• iscrizione nell’elenco di cui al DM 5 agosto 2011 dei tecnici abilitati ad emettere specifiche certificazioni nell'ambito delle prevenzione incendi e finalizzate all'ottenimento o rinnovo del CPI (Certificato di Prevenzione Incendi) da almeno 5 anni;
• qualifica, ai sensi del D.M. 06/03/2013, di formatore per la sicurezza e la salute dei lavoratori nell’area tematica normativa/giuridica/organizzativa da almeno 5 anni;
• qualifica, ai sensi del D.M. 06/03/2013, di formatore nell’area tematica rischi tecnici / igienico-sanitari da almeno 5 anni;
• essere iscritto nell’elenco dei soggetti verificatori di apparecchiature di sollevamento cose (gruppo SC) e persone (gruppo SP) di cui all’art. 71, comma 11 del d. Lgs. 81/08 da almeno 3 anni.
Ognuna delle qualifiche sopra riportate deve essere posseduta da almeno un professionista (R.S.P.P. o un collaboratore/dipendente).
Art. 5 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività
1. L’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, di cui al precedente art. 3, riguarda l’intero Servizio Prevenzione Rischi, articolato nelle seguenti strutture:
a) SEDE PRINCIPALE – (Servizio Prevenzione Rischi, Ufficio Dighe e Ufficio Previsioni e Pianificazione) Xxx Xxxxxxxx x. 00, Xxxxxx;
b) SEDE DECENTRATA – (Ufficio Pianificazione Lavori di Protezione Civile) Xxx Xxxxxx
x. 00, Xxxxxx;
c) SEDE DECENTRATA E MAGAZZINO - (Unità Logistico-operativa di Lavis) Xxx X.xx Xxxxxxxx 00, Xxxxx ;
d) SEDE DECENTRATA E MAGAZZINO - (Centro di Addestramento della Protezione Civile) loc. Xxxxxx, fraz. Xxxxx xx Xxxxxxxx, Rovereto;
e) MAGAZZINO - (dell’Ufficio Previsioni e Pianificazione e dell’Ufficio Dighe) fraz. Ravina, Trento;
f) MAGAZZINO PERIFERICO - (dell’Unità Logistico-operativa di Lavis) Riva del Garda, presso il porto di San Nicolò;
g) MAGAZZINO PERIFERICO - (dell’Unità Logistico-operativa di Lavis) Tuenno;
h) MAGAZZINO PERIFERICO - (dell’Unità Logistico-operativa di Lavis) Caldes;
i) MAGAZZINO PERIFERICO - (dell’Unità Logistico-operativa di Lavis) Borgo Valsugana.
I magazzini periferici di Riva del Garda, di Tuenno, di Caldes e di Borgo Valsugana si trovano all’interno di Magazzini polifunzionali della Provincia Autonoma di Trento.
Al Servizio Prevenzione Rischi sono attribuite le seguenti funzioni:
− costituisce supporto tecnico amministrativo per il sistema di protezione civile provinciale;
− mantiene i rapporti organizzativi con le associazioni di volontariato convenzionate;
− provvede alla realizzazione delle opere di prevenzione sul territorio provinciale in tutti i casi in cui le stesse non siano di diretta competenza di altri servizi provinciali;
− gestisce i magazzini di mezzi, attrezzature e materiali per il pronto intervento dislocati sul territorio provinciale;
− assicura il ripristino provvisorio dei servizi pubblici essenziali nonché, d'intesa con le strutture provinciali competenti per materia, il ripristino definitivo dei servizi stessi e l'attività di ricostruzione;
− predispone nel rispetto dei piani e programmi elaborati dalle competenti strutture provinciali i piani generali di prevenzione;
− attua campagne di informazione e divulgazione dei dati relativi alle situazioni di rischio;
− esprime il parere tecnico-amministrativo di propria competenza sui progetti degli enti locali relativi alle opere di prevenzione e al ripristino conseguente a calamità pubbliche;
− cura lo scambio di dati e informazioni con organizzazioni regionali e statali operanti nel settore della protezione civile;
− provvede, in collaborazione con le altre strutture provinciali interessate, agli adempimenti connessi alla concessione di finanziamenti, contributi e sussidi agli enti locali e ad altri soggetti per la realizzazione di opere e lavori di prevenzione calamità pubbliche;
− provvede alla redazione e all'aggiornamento dei tematismi inerenti il pericolo di ritrovamento di ordigni bellici inesplosi nell'ambito della cartografia provinciale unificata in materia di pericoli e rischi, garantendo al contempo consulenza tecnica alle strutture competenti in merito;
− cura l'attività pianificatoria in materia di protezione civile legata ai corsi d'acqua e dighe con particolare riguardo ai servizi di piena e di portata dei corsi d'acqua;
− cura la trattazione degli affari in materia di dighe e serbatoi, in particolare per quanto riguarda il controllo dei livelli dei laghi, nonché dei livelli e delle portate dei corsi d'acqua;
− supporta il dipartimento nel coordinamento della sala operativa per il servizio di piena;
− cura le attività tecniche a supporto del dipartimento per l'espletamento di tutte le funzioni ad esso spettanti in qualità di centro funzionale di protezione civile;
− provvede all'effettuazione delle previsioni meteorologiche curando l'emissione di avvisi e bollettini meteorologici;
− provvede alla redazione e all'aggiornamento della carta di localizzazione probabile delle valanghe e del catasto valanghe;
− svolge le attività tecniche e di raccordo a supporto delle funzioni facenti capo al Dirigente generale nelle situazioni di emergenza.
Le competenze del Servizio sono divise nei diversi uffici sopra elencati, i cui compiti sono definiti dalla “Declaratoria Servizio Prevenzione Rischi e relativi Uffici”, pubblicata sul sito internet del Servizio.
L’Unità Logistico operativa di Lavis è la struttura operativa del Servizio Prevenzione Rischi che si occupa della manutenzione, gestione e utilizzo dei mezzi, della attrezzatura e del materiale logistico destinati all’uso nelle varie emergenze e/o per necessità di vario tipo indicate dalla Giunta provinciale.
I principali mezzi operativi assegnati sono: gruppi elettrogeni di varie potenze, pompe di varia portata, caldaie, piattaforme aeree, torri faro, fotoelettriche, mezzi speciali (gatto delle nevi, motoslitte, mezzo anfibio), gru di diverse portate, mezzi di sollevamento, attrezzature di officina (trapani, ponti di sollevamento saldatrici ecc…) Il materiale logistico comprende invece: tende di grandi dimensioni, tende dormitori, prefabbricati, servizi igienici, scaffalature di grandi dimensioni.
Tale struttura svolge inoltre attività di supporto alle varie manifestazioni sportive, culturali, sociali ecc nel montaggio di strutture temporanee quali tende da campo , prefabbricati, servizi igienici con la predisposizione di impianti idrici, elettrici e fognari.
Il Centro di Addestramento della Protezione Civile in località Lavini a Marco di Rovereto (TN) è un’area destinata ad ospitare le attività addestrative effettuate dalle diverse associazioni che operano nel campo della protezione civile, nonché sede di corsi anche a livello extraprovinciale. Parte dell’area è attualmente utilizzata come zona di accoglienza per i migranti.
2. L’incarico riguarda tutte le attività svolte dai lavoratori del Servizio Prevenzione Rischi e degli Uffici facenti parte dello stesso (Ufficio Dighe, Ufficio Previsioni e Pianificazione, Ufficio Pianificazione Lavori di Protezione Civile e Unità Logistico Operativa di Lavis), nelle sedi principali, in quelle decentrate, nei magazzini, nei magazzini periferici, presso luoghi di lavoro esterni (stazioni di rilevamento) riportati nell’Allegato 1 (circa 127 stazioni meteorologiche, 117 stazioni idrometriche, 42 Campi neve, 2 radar e un Wind Prifiler), della cui gestione e manutenzione si occupano i tecnici dell’Ufficio Previsioni e
Pianificazione e dell’Ufficio Dighe, ma anche tutte le attività di consulenza tecnica,
sopralluogo, cantieristica, misure di portata in alveo e attività in ambiente montano estivo, glaciale e alpino innevato, svolte dai lavoratori sull’intero territorio provinciale e in casi limitati anche all’esterno dello stesso.
3. L’incarico riguarda l’intero personale del Servizio Prevenzione Rischi, alla data 15 febbraio 2017, composto da 70 (settanta) unità, la cui composizione è molto variegata e disomogenea, essendo costituita nel seguente modo:
• n. 1 (uno) dirigenti,
• n. 3 (tre) direttori tecnici;
• n. 1 (uno) responsabile dell’Unità Logistico operativa
• n. 29 (ventinove) tecnici;
• n. 19 (diciannove) amministrativi;
• n. 17 (diciassette) operai;
Presso le sedi del Servizio Prevenzione Rischi lavorano alcuni dipendenti di cooperative assunti nell’ambito della legge n. 32 del 27 novembre 1990, in particolare tre presso la sede decentrata e magazzino dell’Unità Logistica operativa di Lavis e due presso il Centro di Addestramento della Protezione Civile di Xxxxx xx Xxxxxxxx.
4. L’incarico riguarda tutte le attività svolte dai dipendenti del Servizio Prevenzione Rischi, anche quelle occasionali e deve tener conto nella valutazione dei possibili rischi per la salute e la sicurezza della frequente interazione nell’attività lavorativa con ditte esterne e/o componenti di associazioni di volontariato.
5. Il professionista, in qualità di R.S.P.P., dovrà provvedere a tutte le incombenze previste dall’articolo 33 del D. Lgs. 81/2008 ovvero:
a. individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale, al fine dell’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.);
b. elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, del D.Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii. e i sistemi di controllo di tali misure;
c. elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d. proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e. partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35 del D.Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii.;
f. fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36 del D.Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii..
6. L’appaltatore dovrà eseguire le prestazioni, senza alcun vincolo di subordinazione.
7. Nel dettaglio le prestazioni richieste, da svolgere osservando la tempistica e/o la frequenza indicata nell’art. 7., sono le seguenti:
ANALISI PROPEDEUTICA
1) Verifica della corretta gestione degli adempimenti previsti, in capo al Servizio Prevenzione Rischi, dal D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii. e dagli altri disposti normativi vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso l’analisi della documentazione e delle misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Servizio Prevenzione Rischi e attraverso incontri con il datore di lavoro e i referenti delle strutture. Entro 45 giorni naturali e consecutivi dall’avvio dell’incarico di R.S.P.P., i risultati di tale verifica dovranno essere dettagliati in una relazione che evidenzi gli adempimenti mancanti, la loro priorità di svolgimento, le eventuali criticità, le proposte di miglioramento e quanto altro necessario per garantire la corretta gestione degli adempimenti succitati;
AGGIORNAMENTO DOCUMENTALE
2) l’implementazione e la revisione e/o l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.), ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008, suddiviso per attività riguardanti il Servizio Prevenzione Rischi o i relativi Uffici. Il D.V.R. dovrà descrivere rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, connessi alle attività svolte nelle sedi, ma anche all’esterno delle stesse, contenere le misure preventive e protettive, lo studio dei dispositivi di sicurezza collettiva e individuali da utilizzare, le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali e i relativi sistemi di controllo.
3) dovranno inoltre essere redatti, aggiornando eventualmente le valutazioni già in possesso della stazione appaltante e riportate nel comma 9 del presente articolo, i seguenti documenti di valutazione dei rischi specifici:
- STRESS LAVORO-CORRELATO (TITOLO I, art. 28 del D.Lgs. 81/08)
- RISCHIO INCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE (TITOLO I, art. 46 del D.Lgs. 81/08);
- ANALISI DEI LUOGHI DI LAVORO (TITOLO II del D.Lgs. 81/08);
- ANALISI DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO (TITOLO III, Capo I del D.Lgs. 81/08);
- RISCHIO ELETTRICO E REGISTRO VERIFICHE PERIODICHE INTERNE (TITOLO III, artt. 80 e 86 del D.Lgs. 81/08);
- RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI [NIOSH e/o OCRA] (TITOLO VI del D.Lgs. 81/08);
- VDT (TITOLO VII del D.Lgs. 81/08);
- RUMORE (TITOLO VIII, Xxxx XX xxx X.Xxx. 00/00);
- VIBRAZIONI (TITOLO VIII, Capo III del D.Lgs. 81/08);
- ESPOSIZIONE CAMPI ELETTROMAGNETICI IN BF E AF (TITOLO VIII, Capo IV del D.Lgs. 81/08);
- RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI (TITOLO VIII, Capo V del D.Lgs. 81/08);
- SOSTANZE PERICOLOSE (TITOLO IX, Capo I del D.Lgs. 81/08);
- AGENTI CHIMICI (TITOLO XX, Xxxx X xxx X.Xxx. 00/00);
- AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI (TITOLO IX, Capo II del D.Lgs. 81/08);
- AGENTI BIOLOGICI (TITOLO X del D.Lgs. 81/08);
- ATMOSFERE ESPLOSIVE (TITOLO XI del D.Lgs. 81/08).
4) l’aggiornamento del D.V.R. e dei Documenti di Valutazione dei Rischi specifici e/o la redazione di nuove Valutazioni dei Rischi Specifici, qualora si verifichino modifiche, ampliamenti o trasferimenti del personale e/o delle strutture esistenti nel Servizio Prevenzione Rischi;
5) l’aggiornamento del D.V.R e dei Documenti di Valutazione dei Rischi specifici e/o la redazione di nuove Valutazioni dei Rischi Specifici. qualora si verifichino variazioni delle competenze o modifiche della normativa in vigore e nel momento in cui ricorrano i presupposti di cui all’art. 29 comma 3 del D.Lgs. 81/08, sulla base di specifiche valutazioni;
6) l’implementazione, la redazione o la revisione/aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) di cui all’art. 26 comma 3 e 3-ter del D.Lgs. 81/2008 per le nuove attività date in appalto, ogni qualvolta richiesti dalla stazione appaltante sulla base di specifiche valutazioni;
7) la modifica e l’aggiornamento dei D.U.V.R.I. esistenti qualora si verifichino variazioni della normativa vigente e/o modifiche o trasferimenti delle sedi del Servizio Prevenzione Rischi sulla base di specifiche valutazioni;
8) la predisposizione di un documento inerente la procedura di corretta gestione dell’area addestrativa e dell’area destinata all’accoglienza dei migranti di Xxxxx xx Xxxxxxxx, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, allo scopo di consentirne il corretto utilizzo da parte dei vari Servizi provinciali, delle varie associazioni di volontariato, imprese e forze dell’ordine;
9) la predisposizione di una procedura di coordinamento finalizzata alla eliminazione o riduzione dei rischi da interferenza per le attività svolte in occasione degli interventi di Protezione Civile in presenza di altri Servizi Provinciali, altri Enti e associazioni di volontariato;
10) la predisposizione/aggiornamento di specifici piani di emergenza ed evacuazione per la sede decentrata e magazzino di Lavis (U.L.O.), per il magazzino di Ravina, i magazzini periferici e il Centro addestrativo di Xxxxx xx Xxxxxxxx corredati delle opportune planimetrie con l’indicazione della segnaletica di sicurezza da apporre;
11) la predisposizione della documentazione, nonché l’aggiornamento di quella esistente, inerente il rischio specifico d’incendio per la sede decentrata e magazzino di Lavis (U.L.O.), per il magazzino di Ravina, i magazzini periferici e il Centro addestrativo di Xxxxx xx Xxxxxxxx (predisposizione della pratica relativa al Certificato Prevenzione Incendi), riportando gli interventi ritenuti necessari per l’adeguamento degli immobili, secondo una scala di priorità dettata dal maggior rischio;
FORMAZIONE
12) la proposta,la predisposizione e l’aggiornamento, in collaborazione con il datore di lavoro, di programmi di informazione, formazione e addestramento per ciascuna categoria di lavoratori delle varie strutture, ai sensi dell’art. 36 e 37 del
D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii., degli Accordi di Conferenza Stato- Regioni/Xxxx.Xxx.xx e di altra normativa vigente in materia. Dovranno essere svolte complessivamente 50 ore di formazione all’anno, articolate in corsi da concordarsi con il direttore dell’esecuzione del contratto, in occasione dei quali dovrà essere fornito il materiale didattico necessario, nonché il personale docente abilitato in base alle normative di settore. Al termine del corso dovrà essere rilasciato un attestato di partecipazione.
13) l’impegno a fornire, assieme al Datore di Xxxxxx, a ciascun lavoratore un’adeguata informazione ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii.:
▪ sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività svolta;
▪ sulle procedure che riguardano l’antincendio e l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
▪ sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli artt. 45 e 46 del D.Lgs. 81/2008;
▪ sui nominativi degli addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione.
ASSISTENZA GENERALE E SPECIALISTICA
14) l’organizzazione della riunione periodica di cui all’art. 35 del D. Lgs. 81/2008, proponendo l’analisi statistica degli eventuali eventi infortunistici (a seguito della verifica annuale del registro infortuni) e provvedendo alla stesura del relativo verbale;
15) la pianificazione ed esecuzione annuale di almeno 6 (sei) incontri con il datore di lavoro da svolgersi con cadenza ogni 2 (due) mesi;
16) l’effettuazione delle visite ispettive presso i luoghi di lavoro del Servizio Prevenzione rischi, eventualmente congiunte con il medico competente, concordando i giorni e gli orari con i referenti della sede principale, delle sedi decentrate, dei magazzini e dei magazzini periferici; tali visite verranno svolte con la cadenza indicata all’art. 7 comma 2 punto 16;
17) il supporto diretto ai dipendenti del Servizio Prevenzione Rischi addetti alle attività cantieristiche per la posa in opera di segnaletica, presidi sanitari, presidi antincendio ed altri, se necessari;
18) supporto e consulenza tecnica diretta nella redazione dei Piani Operativi di Sicurezza relativi ai cantieri del Servizio Prevenzione Rischi;
19) supporto e consulenza tecnica nell’aggiornamento del Piano Operativo di Sicurezza relativo alle Attività in ambiente glaciale, periglaciale e in ambiente alpino innevato;
20) l’organizzazione delle prove di emergenza/evacuazione presso l’U.L.O di Lavis, il Centro di Addestramento di Xxxxx xx Xxxxxxxx e il magazzino di Ravina e, in collaborazione con le altre strutture presenti, presso le altre sedi del Servizio Prevenzione Rischi;
21) la stesura di relazioni periodiche, con cadenza trimestrale, relativamente all’attività svolta in qualità di R.S.P.P., all’esito dei sopralluoghi effettuati e delle riunioni ovvero pareri tecnici espressi su varie problematiche relative alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
22) la consulenza ed assistenza al Datore di lavoro relativamente agli adempimenti previsti in materia di prevenzione e sicurezza, anche in rapporto con gli Organi di sorveglianza e controllo (ad es.: Ispettorato del lavoro Vigili del fuoco, funzionari ISPESL, ecc.) e in occasione di eventuali contenziosi, denunce di infortunio, sopralluoghi o ispezioni degli stessi o di altre Autorità preposte;
23) l’assistenza al datore di lavoro, ai dirigenti prevenzionistici e ai preposti nell’ambito di procedimenti penali/civili a seguito di eventuali infortuni/malattie professionali, anche attraverso la partecipazione a sopralluoghi e ad incontri tra le parti coinvolte, la raccolta di dati/informazioni, l’elaborazione di promemoria e/o relazioni ed i necessari contatti con il medico competente;
24) la disponibilità a fornire direttive, consulenza tecnica e la predisposizione della documentazione necessaria al presentarsi di emergenze o comunque di situazioni non specificatamente pianificate, quali manifestazioni, iniziative o cantieri estemporanei;
25) servizio di newsletter relativo agli adempimenti in scadenza e alle nuove disposizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
26) in base ai rischi emersi a seguito della valutazione dei rischi connessi allo stato delle strutture e degli impianti, si richiede la verifica della documentazione di collaudo e delle certificazioni obbligatorie su strutture e impianti. Eventuali mancanze o carenze al fine di tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro dovranno essere segnalate via pec al direttore dell’esecuzione del contratto e ai preposti alle unità organizzative in cui si articola il Servizio Prevenzione Rischi;
27) collaborazione con il datore di lavoro nella verifica della cartellonistica e segnaletica per la sicurezza (Titolo V del D.Lgs. 81/08).
28) consulenza nella scelta, nell’acquisto e nell’introduzione di nuovi Dispositivi di Protezione collettivi e Individuali (D.P.I) e dell’abbigliamento di lavoro, a seguito della valutazione dei rischi, e la specifica delle caratteristiche dei D.P.I. necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi rilevati; valutazione delle caratteristiche dei DPI in possesso dei lavoratori del Servizio e, sulla base delle
informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, la proposta dell’acquisto o della sostituzione dei DPI disponibili sul mercato
29) consulenza nella scelta, nell’acquisto nell’introduzione di nuovi mezzi, attrezzature, strumenti di lavoro, sostanze e prodotti da utilizzare sui luoghi di lavoro, anche attraverso un’analisi preliminare dei rischi e la valutazione delle possibili alternative;
30) effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art.71 comma 11 del D.Lgs. 81/08 delle attrezzature di sollevamento cose e/o persone di proprietà del Servizio Prevenzione Rischi (attualmente 6 autogru, 6 carrelli semoventi a braccio telescopico, 3 piattaforme di lavoro elevabili, un ponte di sollevamento);
31) assistenza al datore di lavoro nella designazione dei dipendenti incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, di primo soccorso e di gestione dell’emergenza, verificando la loro adeguata e specifica formazione e il relativo aggiornamento periodico;
32) collaborazione con il datore di lavoro e il medico competente nella stesura dei dati occupazionali necessari al fine della sorveglianza sanitaria;
33) la reperibilità telefonica del responsabile o di una o più figure professionali adibite al servizio in oggetto.
8. Tutte le attività sopraccitate devono essere avviate, svolte ed eseguite dall’appaltatore secondo le direttive e la programmazione nonché nei termini che saranno concordati ed approvati dalla stazione appaltante.
9. Ai fini della redazione/aggiornamento del D.V.R. e dei Documenti di valutazione dei rischi specifici si elencano i documenti già in possesso della stazione appaltante:
- D.V.R. GENERALE (Manuale della sicurezza) – ultimo aggiornamento gennaio 2016;
- Documento di valutazione del rischio da stress lavoro correlato:
• per tutto il Servizio Prevenzione Rischi (escluso Ufficio Previsioni e pianificazione)– ultimo aggiornamento dicembre 2008 ;
- Documento di valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi
• per l’Unità Logistico Operativa di Lavis – ultimo aggiornamento marzo 2009;
• per l’Ufficio Dighe e l’Ufficio Previsioni e pianificazione – ultimo aggiornamento settembre 2013;
- Documento di valutazione del rischio da utilizzo di videoterminali
• per l’Unità Logistico Operativa di Lavis e l’Ufficio Pianificazione Lavori di Protezione Civile – ultimo aggiornamento dicembre 2008;
• per l’Ufficio Dighe e l’Ufficio Previsioni e Pianificazione – ultimo aggiornamento settembre 2013;
- Documento di valutazione del rischio da esposizione a rumore:
• per l’intero il Servizio Prevenzione Rischi – ultimo aggiornamento settembre 2013 – scadenza settembre 2017;
- Documento di valutazione del rischio da esposizione a vibrazioni meccaniche:
• per l’intero il Servizio Prevenzione Rischi – ultimo aggiornamento settembre 2013 – scadenza settembre 2017;
- Documento di valutazione del rischio da esposizione a campi elettromagnetici
• per l’intero Servizio Prevenzione Rischi – ultimo aggiornamento settembre 2013 – scadenza settembre 2017;
- Documento di valutazione del rischio da esposizione a radiazioni ottiche
• per l’intero Servizio Prevenzione Rischi – ultimo aggiornamento ottobre 2013
– scadenza ottobre 2017;
- Documento di valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici
• per tutto il Servizio Prevenzione Rischi – ultimo aggiornamento dicembre 2016
- Documento di valutazione del rischio da esposizione ad agenti biologici
• per tutto il Servizio Prevenzione Rischi – ultimo aggiornamento dicembre 2016 - scadenza dicembre 2019;
- Documento di valutazione del rischio da atmosfere esplosive (ATEX)
• per l’Unità Logistico Operativa di Lavis – ultimo aggiornamento aprile 2009;
- Documento di valutazione dei rischi relativi agli impianti ed apparecchiature elettriche
• per l’intero Servizio Prevenzione Rischi – ultimo aggiornamento novembre 2013;
- Documento di valutazione del rischio incendio
• per la sede dell’Unità Logistico Operativa di Lavis – ultimo aggiornamento maggio 2007;
• per i magazzini periferici di Caldes, Tuenno e Riva del Garda – ultimo aggiornamento ottobre 2008;
• per il Centro di addestramento della Protezione Civile di Xxxxx xx Xxxxxxxx– ultimo aggiornamento marzo 2009;
- Piano di emergenza (in caso di incendio):
• per la sede dell’Unità Logistico Operativa di Lavis – ultimo aggiornamento maggio 2007;
- Documento di valutazione dei rischi relativi alle caratteristiche degli ambienti di lavoro ai sensi del Titolo II del D.Lgs. 81/2008;
• per la sede dell’Unità Logistico Operativa di Lavis – ultimo aggiornamento dicembre 2008;
• per i magazzini periferici di Caldes, Tuenno, Borgo Valsugana e Riva del Garda – ultimo aggiornamento febbraio 2009;
• per il Centro di addestramento della Protezione Civile di Xxxxx xx Xxxxxxxx– ultimo aggiornamento marzo 2009;
- Documento di valutazione dei rischi con riferimento ai requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro
• Per l’intero Servizio Prevenzione Rischi – ultimo aggiornamento settembre 2013;
- Certificato Prevenzione Incendi
• dell’Unità Logistico Operativa di Lavis – ultimo aggiornamento aprile 2013 – scadenza aprile 2018.
- Documenti unici di Valutazione dei rischi da interferenza:
• Master dei D.U.V.R.I. per la sede di Via Vannetti, per la sede di via Zambra, per la sede e il magazzino dell’U.L.O. di Lavis, per i magazzini periferici di Tuenno, Caldes, Riva del Garda e Borgo Valsugana e per il Centro di Addestramento della Protezione Civile a Xxxxx xx Xxxxxxxx – ultimo aggiornamento marzo 2017;
• D.U.V.R.I. per la manutenzione delle aree verdi delle pertinenze della sede e magazzino dell’U.L.O. a Lavis (luglio 2015);
• D.U.V.R.I. per la pulizia della sede e magazzino dell’U.L.O. a Lavis e per il controllo delle attrezzature (ottobre 2010);
• D.U.V.R.I. per la pulizia, sistemazione aree verdi, controllo delle attrezzature, piccoli lavori di manutenzione ordinaria presso la sede e magazzino dell’U.L.O. a Lavis e presso le sedi periferiche di Marco di Rovereto, Tuenno, Caldes, Riva del Garda e Borgo Valsugana (ottobre 2010)
• D.U.V.R.I. per le attività di segreteria e di pulizia e preparazione delle aule didattiche presso il Centro Addestrativo di Xxxxx xx Xxxxxxxx (ottobre 2010).
10. Da gennaio 2017, in via sperimentale, è stato attivato per il Servizio Prevenzione Rischi un Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro (SGSL), ai sensi del Titolo I del D. Lgs. 81 del 2008 e in conformità a quanto previsto dalla norma BS OHSAS 18001:2007. In occasione della costruzione del Sistema si è fatta maggiore chiarezza sull’individuazione di ruoli e responsabilità nei diversi uffici/unità del Servizio e si è identificato un Responsabile del Sistema di Gestione che, in collaborazione con i Dirigenti Prevenzionistici e gli Addetti al Sistema di Gestione, sia il promotore della Politica della Sicurezza e dell’implementazione delle procedure. È parte integrante dell’affidamento oggetto del presente capitolato l’incarico di Responsabile del Servizio di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro (SGSL) e la consulenza richiesta dal personale del Servizio Prevenzione Rischi per la messa in atto delle attività di controllo operativo (gestione degli appalti, gestione della formazione, gestione dei DPI, gestione delle attrezzature), di monitoraggio (attività di audit, definizione, indicatori) e redazione/adattamento della modulistica di registrazione prevista dal sistema di gestione.
11. Nell’ambito del sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro è stata predisposta una procedura per la gestione degli affidamenti esterni (GAE), che definisce le corrette modalità per l’affidamento di lavori, servizi e forniture e per la gestione dei rapporti con i soggetti richiedenti l’allestimento e/o la concessione in uso di strutture provvisorie (tendostrutture, gazebi, container, ecc.) di proprietà del Servizio Prevenzione Rischi. Oltre alla procedura specifica per la concessione in uso di strutture provvisorie (tendostrutture, gazebi, container, ecc.) è stata elaborata una procedura per la gestione di tutti gli affidamenti esterni che possono essere gestiti dal Servizio Prevenzione Rischi, quindi non solo la parte relativa alla cessione delle strutture provvisorie, ma anche gli affidamenti di lavori, le manutenzioni sulle stazioni, nonché le forniture nelle varie sedi. È parte integrante dell’affidamento oggetto del presente capitolato l’affiancamento al Servizio Prevenzione Rischi per eventuali revisioni della procedura e per la messa in atto delle attività di gestione.
Art. 6 – Durata del contratto
1. Il Servizio avrà durata di anni 3 (tre) dalla data di stipulazione del contratto.
2. Alla scadenza del contratto e a giudizio insindacabile della stazione appaltante, il contratto potrà essere rinnovato direttamente all’originaria impresa aggiudicataria, per un periodo massimo di ulteriori 3 (tre) anni, alle medesime condizioni economiche e tecniche offerte dall’appaltatore, previa adozione di apposito provvedimento di assunzione della spesa relativa.
3. Il contratto può essere eventualmente prorogato per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.
In tal caso l’appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste in contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
Art. 7 – Modalità e tempistiche di gestione del servizio
1. Le prestazioni descritte nel comma 7 dell’art. 5 del presente capitolato speciale, dovranno essere svolte secondo le scadenze di seguito dettagliate, pena l’applicazione delle penali giornaliere previste dal presente capitolato speciale d’appalto.
2. Le scadenze s’intendono decorrenti dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto se non diversamente specificato nella tabella successiva.
Riferimento comma 7 art.5 | Descrizione sintetica della prestazione | Scadenza/Frequenza |
1 | Verifica della corretta gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 | entro 45 giorni |
2 | Implementazione, revisione e/o aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) | da aggiornare, entro un mese, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità (art.29 comma 3 del D.Lgs. 81/08). |
3 | Redazione e/o aggiornamento dei Documenti di valutazione dei rischi specifici: Aggiornamento D.V.R. da esposizione a: - rumore - vibrazioni meccaniche - campi elettromagnetici Aggiornamento D.V.R. da esposizione a: - radiazioni ottiche Redazione D.V.R. da esposizione a: - agenti cancerogeni e mutageni Aggiornamento D.V.R. da esposizione a: - stress lavoro correlato | Entro settembre 2017 (aggiornamento quadriennale come previsto da art. 181 c. 2 deL D.Lgs. 81/08) Entro ottobre 2017 (aggiornamento quadriennale come previsto da art. 181 c. 2 deL D.Lgs. 81/08) entro 6 mesi dal verbale di avvio dell’esecuzione del contratto (aggiornamento triennale come previsto da art. 236 c. 5 deL D.Lgs. 81/08) Entro giugno 2019 (aggiornamento ogni 2 anni) |
Aggiornamento D.V.R. da esposizione a: - agenti biologici Aggiornamento di tutti i documenti di valutazione dei rischi specifici | Entro dicembre 2019 (aggiornamento triennale come previsto da art. 271 c. 3 deL D.Lgs. 81/08) In occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità | |
4 | Aggiornamento del D.V.R e dei documenti di valutazione rischi specifici. in caso di modifiche, ampliamenti o trasferimenti del personale del SPR | Entro 1 mese dalla variazione |
5 | Aggiornamento del D.V.R e dei documenti di valutazione rischi specifici. in caso di variazioni di competenze o modifiche della normativa | Entro 1 mese dalla variazione |
6 | Redazione D.U.V.R.I. | Entro 1 mese dalla richiesta formale |
7 | Aggiornamento D.U.V.R.I. | Entro 1 mese dalla richiesta formale |
8 | La redazione di un documento inerente la procedura di corretta gestione dell’area addestrativa e di accoglienza di Xxxxx xx Xxxxxxxx | 8 mesi |
9 | La redazione di un documento inerente la procedura di coordinamento per le attività di Protezione Civile. | 12 mesi |
10 | La predisposizione/aggiornamento di specifici piani di emergenza ed evacuazione | 15 mesi |
11 | Documento di valutazione delle pratiche relative al Certificato Prevenzione Incendi nelle varie sedi del Servizio. Lista interventi consigliati. Documentazione per pratica di rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi relativo all’U.L.O. di Lavis | 12 mesi Entro aprile 2018 |
12 | La predisposizione di programmi di informazione, formazione e addestrativi per ciascuna categoria di lavoratori delle varie strutture | Aggiornamento semestrale Esecuzione di 50 ore di formazione all’anno |
13 | Informazione art. 36 del D.Lgs.81/08 ai dipendenti | 1 volta all’anno |
14 | Coordinamento della riunione periodica | 1 volta all’anno |
15 | Riunione con datore di lavoro (dirigente, referenti di sede e esecutore del contratto) | Ogni 2 mesi |
16 | Visite ispettive | Sede ULO: 2 volte al mese Sede via Vannetti: ogni 6 mesi Sede via Zambra: ogni 6 mesi Centro addestramento PC – Xxxxx xx Xxxxxxxx: ogni 3 mesi Magazzini periferici: una volta all’anno Magazzino Ravina: ogni 6 mesi Stazioni di rilevamento di cui all’allegato 1: 15 stazioni all’anno |
17 | Consulenza tecnica diretta alle attività cantieristiche | Concordata sulla base della richiesta della stazione appaltante |
18 | Supporto e consulenza tecnica diretta nella redazione dei POS relativi ai cantieri del Servizio | Concordata sulla base della richiesta della stazione appaltante |
19 | Supporto e consulenza tecnica diretta nell’aggiornamento del POS relativo alle attività in ambiente glaciale, periglaciale e in ambiente alpino innevato | Concordata sulla base della richiesta della stazione appaltante |
20 | Supporto e consulenza tecnica diretta nell’esecuzione di prove di emergenza ed evacuazione | Concordata sulla base della richiesta della stazione appaltante |
21 | Relazione periodica relativa all’esecuzione del contratto | Ogni 3 mesi |
22 | Supporto e consulenza tecnica diretta nei rapporti con gli Organi di sorveglianza e controllo | Concordata sulla base della richiesta della stazione appaltante |
23 | L’assistenza nell’ambito di procedimenti penali/civili | Concordata sulla base della richiesta della stazione appaltante |
24 | Supporto e consulenza tecnica diretta in caso di urgenze/emergenze | Concordata sulla base della richiesta della stazione appaltante |
25 | Servizio di newsletter | In occasione di adempimenti in scadenza e di modifiche normative in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di interesse per la stazione appaltante |
26 | Verifica delle certificazioni obbligatorie su strutture e impianti nelle varie sedi | 15 mesi |
27 | Verifica della cartellonistica e della segnaletica di sicurezza | Concordata sulla base della richiesta della stazione appaltante |
28 | Consulenza nella scelta dei D.P. collettivi e individuali , dell’abbigliamento di lavoro e di nuovi prodotti | Concordata sulla base della richiesta della stazione appaltante |
29 | Consulenza nella scelta, nell’acquisto nell’introduzione di nuovi mezzi, attrezzature, strumenti di lavoro, sostanze e prodotti | Concordata sulla base della richiesta della stazione appaltante |
30 | Effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art.71 comma 11 del D.Lgs. 81/08 delle attrezzature di sollevamento persone e/o cose di proprietà del Servizio Prevenzione Rischi | Frequenza stabilita dall’allegato VII al D.Lgs. 81/08 a seconda della tipologia di attrezzatura di sollevamento |
31 | Assistenza nella designazione dei dipendenti incaricati alla gestione delle emergenze e verifica della loro formazione | Concordata sulla base della richiesta della stazione appaltante |
32 | Collaborazione per la redazione dei dati occupazionali per la sorveglianza sanitaria | Concordata sulla base della richiesta della stazione appaltante |
33 | Reperibilità telefonica | Dalle ore 8.00 alle 18.00 nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì |
3. Gli elaborati indicati nel comma 7 dell’art. 5 dovranno essere consegnati o trasmessi tramite pec al seguente indirizzo xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx.xx all’attenzione del direttore all’esecuzione del contratto e del referente della struttura interessata, alle scadenze previste al comma precedente e/o concordate con il direttore dell’esecuzione del contratto.
4. L’esito delle visite ispettive di cui al punto 16 del comma 7 dell’art. 5, verrà riportato in apposito verbale di sopralluogo che dovrà essere trasmesso via pec al xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx.xx, all’attenzione del direttore all’esecuzione del contratto e del referente della struttura interessata.
Art. 8 - Direttore dell’esecuzione del contratto e referenti
1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto.
2. Il direttore dell’esecuzione sarà coadiuvato da un referente per ciascuna struttura in cui si articola il Servizio Prevenzione rischi, a cui è affidata la verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali indicate nell’art. 5, con riferimento all’unità organizzativa alla quale è preposto. Il direttore dell’esecuzione del contratto si farà carico di comunicare i nominativi dei referenti entro un mese dall’inizio dell’attività.
Art. 9 - Obblighi a carico dell’appaltatore e della stazione appaltante
1. L’appaltatore, nell’adempimento dell’obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato e deve garantire il segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni.
2. La stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell’aggiudicatario equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei servizi.
4. La stazione appaltante deve fornire all’appaltatore gli elementi e le informazioni contemplate dal D.Lgs. 81/2008 e quant’altro necessario all’espletamento delle attività elencate nel presente capitolato.
Art. 10 - Importo del contratto
1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, s’intende offerto dall’appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza a tutto suo rischio. Il prezzo del servizio quindi è da intendersi come invariabile e indipendente da qualsiasi eventualità e comprensivo di tutto quanto necessario, per fornire le prestazioni richieste, compiute in ogni loro parte.
Art. 11 - Avvio dell’esecuzione del contratto
1. L’appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
2. Il direttore dell’esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con l’appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell’esecuzione del contratto e dall’appaltatore.
3. Nel caso l’appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l’esecutore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell’esecuzione, a pena di decadenza.
Art. 12 - Divieto di modifiche introdotte dall’appaltatore
1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’appaltatore, se non è disposta dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.
2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione.
Art. 13 – Sospensione dell'esecuzione del contratto
1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 14 – Modifica del contratto durante il periodo di validità
1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l’art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.
Art. 15 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso
1. La stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo annuale spettante all’appaltatore in 4 (quattro) rate trimestrali, fatto salvo quanto previsto all’art.18 comma 3, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.
2. I pagamenti sono disposti previo accertamento da parte della stazione appaltante della regolare esecuzione della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali secondo le modalità previste dell’art. 31 della L.P. n. 23/1990.
3. L’accertamento della regolare esecuzione, previa presentazione della relazione sull’attività svolta nel trimestre di riferimento, avviene entro 30 (trenta) giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell’appaltatore.
4. La stazione appaltante provvederà alla liquidazione del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
5. In conformità all’art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia) in caso di ottenimento da parte della stazione appaltante, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
6. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell’art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell’art. 17, comma 3. Il mancato rispetto di tali condizioni sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
7. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all’accertamento della regolare esecuzione finale.
Art. 16 – Controlli sull’esecuzione del contratto
1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l’appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzierà le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l’appaltatore sarà chiamato a rispondere all’amministrazione, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.
Art. 17 – Fallimento e altre vicende soggettive dell’aggiudicataria
1. Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di fallimento o morte dell’appaltatore, la stazione appaltante recederà dal contratto, salvo corrispondere il compenso per la parte di prestazione da questo utilmente eseguita.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l’invio dell’atto di modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all’eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
4. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell’art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.
Art. 18 – Subappalto, cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto
1. In conformità a quanto previsto dall’art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e dall’art.
105 del D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del contratto (comprensivo degli oneri della sicurezza).
2. L’appaltatore, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della legge provinciale
n. 2/2016 e art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, pena il diniego dell’autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall’appaltatore, in occasione dello stato di avanzamento di cui al precedente art. 15.
4. L'elenco prodotto dall’appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.
5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge
n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
6. L’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
7. Ai soli fini del subappalto le prestazioni contrattuali sono così classificate:
MACROCATEGORIA | Attività ricomprese: | |
1 | Copertura del ruolo di RSPP comprensivo dell’incarico di responsabile del SGSL e assistenza al SGSL | art.5 comma 7 punti 1, 2, 4 con riferimento al solo D.V.R., 5 con riferimento al solo D.V.R., 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33 art. 5 comma 10 |
2 | Attività di formazione | art.5 comma 7 punto 12 e 13 |
3 | Aggiornamento documentale, DUVRI, e redazione nuove procedure | art.5 comma 7 punti 3, 4 con riferimento ai documenti di valutazione dei rischi specifici, 5 con riferimento ai documenti di valutazione dei rischi specifici, 6, 7, 8, 9, 10 |
4 | Predisposizione/aggiornamento documentazione rischio | art.5 comma 7 punto 11 |
specifico d’incendio e predisposizione delle pratiche relativa al Certificato Prevenzione Incendi), | ||
5 | Effettuazione verifiche periodiche mezzi di sollevamento | art.5 comma 7 punto 30 |
8. Il subappaltatore dovrà possedere gli stessi requisiti richiesti all’Art. 4 – Requisiti minimi di partecipazione in particolare:
− Per il subappalto delle attività ricomprese nelle macrocategorie n. 1 e n.3:
a. possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 (abilitazione conseguita per RSPP nel settore “B8 – Pubblica Amministrazione e Istruzione”) da almeno 5 anni
− Per il subappalto delle attività ricomprese nella macrocategoria n. 2:
a. qualifica, ai sensi del D.M. 06/03/2013, di formatore per la sicurezza e la salute dei lavoratori nell’area tematica normativa/giuridica/organizzativa da almeno 5 anni;
b. qualifica, ai sensi del D.M. 06/03/2013, di formatore per la sicurezza e la salute dei lavoratori nell’area tematica normativa/giuridica/organizzativa da almeno 5 anni;
− Per il subappalto delle attività ricomprese nella macrocategoria n. 4:
a. iscrizione nell’elenco di cui al DM 5 agosto 2011 dei tecnici abilitati ad emettere specifiche certificazioni nell'ambito delle prevenzione incendi e finalizzate all'ottenimento o rinnovo del CPI (Certificato di Prevenzione Incendi) da almeno 5 anni;
− Per il subappalto delle attività ricomprese nella macrocategoria n. 5:
a. essere iscritto nell’elenco dei soggetti verificatori di apparecchiature di sollevamento cose (gruppo SC) e/o persone (gruppo SP) di cui all’art. 71, comma 11 del d. Lgs. 81/08 da almeno 3 anni.
9. In sede di offerta durante la procedura di gara dovranno essere indicate nello specifico le singole attività che l’appaltatore intende subappaltare con il relativo importo.
10. É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
11. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991,
n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
12. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l’appaltatore intende subappaltare ai sensi dell’art. 26, comma 12, della legge provinciale n.2/206.
13. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e
opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
14. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 3 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato all’amministrazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui l’amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.
Art. 19 – Tutela dei lavoratori
1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L’appaltatore è obbligato in solido con l’eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti.
Art. 20 - Sicurezza
1. L’appaltatore si obbliga a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. L’appaltatore s’impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
4. L’appaltatore di impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.
Art. 21 - Elezione di domicilio dell’appaltatore
1. L’appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.
Art. 22 – Proprietà dei prodotti
1. Fatti salvi i diritti morali dell’autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell’art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e successive modificazioni ed integrazioni, tutti i prodotti realizzati nonché le banche dati che verranno realizzate o implementate sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.
2. L’appaltatore dovrà comunicare preventivamente all’Ufficio competente della stazione appaltante l’esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l’utilizzazione nel modo e nel tempo.
Art. 23 – Trattamento dei dati personali
1. Nell’ambito dell’attività oggetto del contratto, l’appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni e sensibili relativi ai servizi offerti agli utenti della stazione appaltante.
2. L’appaltatore pertanto, ai sensi dell’art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.
3. I dati personali oggetto del trattamento sono strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.
4. L’appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.
5. Il Responsabile esterno del trattamento dovrà assolvere, in particolare, i seguenti compiti, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti, dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione ed imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate;
b) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell’attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione. Il Responsabile esterno non produce copie dei dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non potrà, inoltre, diffondere, né comunicare, dati oltre ai casi previsti nel contratto o necessari per l’adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile esterno acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell’ambito di svolgimento del contratto;
c) adottare preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D.Lgs. n. 196/2003;
d) adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. n. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi indicati all’articolo 31, e analiticamente specificate nell’allegato B (“Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza”) del citato decreto. Qualora, ai sensi delle norme concernenti le misure minime di sicurezza, risulti necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno provvede, nei termini di legge, al relativo adeguamento, senza alcun costo aggiuntivo per la Provincia;
e) individuare, per iscritto, le persone Incaricate del trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste in contratto e nel rispetto delle misure minime di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito, previste dal Codice, e delle disposizioni impartite dal Titolare. Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite;
f) rispettare le istruzioni e le procedure in materia di privacy, adottate dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 1081/2013 e s.m, per garantire la sicurezza dei dati personali; in particolare, qualora gli Incaricati del Responsabile esterno accedano, per esigenze di servizio, alle sedi o al sistema informativo del Titolare, il Responsabile esterno risponderà di eventuali violazioni ai sensi dell’art. 2049 del codice civile;
g) provvedere alla formazione degli Incaricati del trattamento;
h) verificare annualmente lo stato di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003;
i) adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l’incarico è stato portato a termine o revocato;
j) comunicare, tempestivamente, al Titolare, le eventuali richieste degli interessati all’accesso, alla rettifica, all’integrazione, alla cancellazione dei propri dati, ai sensi dell’articolo 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. n. 196/2003;
k) avvisare, tempestivamente, il Titolare qualora ricevesse ispezioni o richieste di informazioni, documenti od altro, da parte del Garante, in merito ai trattamenti
effettuati per la Provincia autonoma di Trento;
l) fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest’ultimo, i dati e le informazioni necessari per consentire, allo stesso, di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante o all’Autorità Giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali connessi all’esecuzione del contratto in vigore tra le parti;
m) consentire che il Titolare – come imposto dalla normativa – effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni;
n) comunicare, al Titolare, del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati;
o) adempiere agli obblighi contenuti nel “Disciplinare della Provincia autonoma di Trento in tema di Amministratori di sistema”, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2081 del 24 novembre 2016;
p) comunicare l'identità dei propri Amministratori di sistema affinché sia resa nota o conoscibile, da parte del Titolare del trattamento, quando l'attività degli stessi riguardi, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori.
6. Tale nomina di Responsabile esterno sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell’incarico. All’atto della cessazione delle operazioni di trattamento, il Responsabile esterno dovrà restituire tutti i dati personali del Titolare, a quest’ultimo, e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto al Titolare.
7. Il Titolare e il Responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell’eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell’altro.
Art. 24 – Garanzia definitiva
1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l’appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
Art. 25 – Penali per ritardo
1. In caso di mancata osservanza delle scadenze indicate nell’art. 7 comma 2 relativamente all’espletamento delle attività previste ai punti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15- 00-00-00-00, la stazione appaltante provvederà a mettere formalmente in mora tramite PEC l’appaltatore, fissando contestualmente un termine finale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere all’obbligazione.
2. In caso di mancata osservanza delle scadenze concordate per le attività indicate nell’art. 7 comma 2 relativamente ai punti 17-18-19-20-22-23-24-27-28-29-31-32, la stazione appaltante provvederà a mettere formalmente in mora tramite PEC l’appaltatore, fissando contestualmente un termine congruo entro il quale adempiere all’obbligazione
3. Scaduto il termine di cui ai precedenti comma 1 o 2 e qualora non sia stata concessa da parte della stazione appaltante un'eventuale proroga del medesimo, verrà applicata una penale giornaliera di euro 40,00.= (quaranta/00) e i relativi importi saranno detratti dalla prima liquidazione utile successiva all’applicazione della penale.
4. Nel caso in cui l’importo della penale, calcolato ai sensi del comma 3, superi il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, ovvero in caso di ritardo superiore a 30 (trenta) giorni per ciascuno dei termini concordati con la stazione appaltante, la stessa procederà a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Art. 26 - Risoluzione del contratto
1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all’art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
x. xxxxx, a qualsiasi titolo, da parte dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
b. ingiustificata sospensione del servizio;
c. subappalto non autorizzato;
d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. 18 del presente capitolato;
e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l’appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all’art. 15, comma 3, del presente capitolato;
g. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall’art. 25, comma 4, del presente capitolato;
h. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto;
i. utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della stazione appaltante;
j. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
k. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
l. il non aver iniziato l’esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 60 giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell’appaltatore.
Art. 27 – Recesso
1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 28 - Definizione delle controversie
1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l’appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
Art. 29 – Tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L’appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:
“Art. (…) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
I. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con la Provincia Autonoma di Trento (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
II. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia Autonoma di Trento (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
III. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia Autonoma di Trento (…).”.
3. L’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e s.m., con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011.
4. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
5. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l’appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
6. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L’appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l’appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
7. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) n. 7077196EE1.
Art. 30 – Obblighi in materia di legalità
1. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L’appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: “Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all’Ente (Provincia Autonoma di Trento-Servizio Prevenzione Rischi) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.
Art. 31 – Spese contrattuali
1. L’imposta di bollo e l’eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell’appaltatore.
Art. 32 - Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all’appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.
Art. 33 – Disposizioni anticorruzione
1. Nell’espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art. 34 – Norma di chiusura
1. L’appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l’assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l’espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.
ALLEGATO 1
Elenco stazioni meteo, gestite dal personale dell’Ufficio Previsioni e Pianificazione:
SITO | Nome Stazione | Quota (m.s.l.m.) |
T0009 | XXXXX XXX XXXXXX' | 000 |
X0000 | XXXXXX (XXXXX) | 502 |
X0000 | XXXXX (XXXXXXXX) | 925 |
T0015 | BIENO | 843 |
T0024 | XXXXX XXXXXX | 0000 |
X0000 | XXX XXXXX (XXXX) | 1030 |
T0030 | CANAL SAN BOVO | 750 |
T0032 | LAVARONE (CHIESA) | 1155 |
T0059 | ZIANO DI FIEMME (MALGA SADOLE) | 1608 |
T0063 | PIAN PALU' (DIGA) | 1800 |
T0065 | CARESER (DIGA) | 2600 |
T0071 | MEZZANA | 905 |
T0074 | MALE' | 720 |
T0076 | XXXXX (XXX XXXXXXXX) | 0000 |
X0000 | XXXXX XXXXXXX | 1315 |
T0088 | TRES | 838 |
T0092 | PIAN FEDAIA (DIGA) | 2063 |
T0094 | XXXXX XXXXXXXXXX | 0000 |
X0000 | XXXXX (DIGA PEZZE') | 1205 |
T0099 | CIMA PAGANELLA | 2125 |
T0101 | ZAMBANA (IDROVORA) | 205 |
T0103 | PASSO ROLLE | 2012 |
T0104 | XXXXX XXXXXX | 0000 |
X0000 | XXX XXXXXX (XXXXXXXX CANTON) | 964 |
T0115 | SEGONZANO (GRESTA) | 660 |
T0118 | CEMBRA | 652 |
T0129 | XXXXXX (XXXXX) | 000 |
X0000 | XXXXXX (XXXXXXXXX) | 194 |
T0139 | XXXX'XXXXXX XXXXX | 000 |
X0000 | XXXXXX (XXX XXXX) | 182 |
T0147 | ROVERETO | 203 |
T0148 | TERRAGNOLO (PIAZZA) | 800 |
T0151 | MORI (LOPPIO) | 230 |
T0153 | XXX (XXXXXX) | 000 |
X0000 | XXXXXXXXX (XXXXXXX XXXXXXX) | 2084 |
T0169 | MONTE GROSTE' (RIFUGIO GRAFFER) | 2262 |
T0175 | PINZOLO | 760 |
T0177 | VAL DI BREGUZZO (PONTE ARNO') | 1148 |
T0179 | TIONE | 533 |
T0182 | MONTAGNE (LARZANA) | 955 |
T0189 | XXXXX XXXXXXXX (XXXXXXXX) | 000 |
X0000 | XXXXXXX (XXXXXXXXX) | 90 |
T0200 | TENNO | 415 |
T0203 | XXXXX X'XXXXXX | 000 |
X0000 | XXXXXXXX | 1121 |
T0212 | SPORMAGGIORE | 555 |
T0226 | MONTE RUIOCH (RIFUGIO XXXXXX) | 1900 |
T0227 | CERMIS (CASERE) | 1900 |
T0228 | VIGO DI FASSA (STALON DE VAEL) | 2040 |
T0229 | XXXXXXXXXX (XXXXX XX XXX X'XXXX) | 0000 |
X0000 | XXXXXX | 958 |
T0308 | CARESER ALLA BAIA | 2635 |
T0353 | SPORMAGGIORE (DOLINA MALGA SPORA) | 1841 |
T0354 | TREMALZO | 1560 |
T0355 | XXXXX XXXXXX | 0000 |
X0000 | XXXXXX (XXXXXXXXX) | 185 |
T0357 | MALE' (BIVACCO XXXXXXXXX) | 2100 |
T0360 | XXXXX XXXXXX | 0000 |
X0000 | XXXXXXXXX (XXXXXXX PRESENA) | 2735 |
T0365 | CIMA PRESENA | 3015 |
T0366 | PEIO | 1585 |
T0367 | CAVALESE | 958 |
T0368 | MONTE BONDONE (VIOTE) | 1490 |
T0369 | PASSO SOMMO | 1360 |
T0371 | LASES (FRANA) | 705 |
T0372 | MONTE VIOZ (RIFUGIO MANTOVA) | 2975 |
T0373 | DAONE (MALGA BISSINA) | 1785 |
T0374 | XXXXXXXX (XXXXX XXXXX) | 0000 |
X0000 | XXX (XXXXXXXX) | 282 |
T0380 | PIAN PALU' (MALGA GIUMELLA) | 1945 |
T0381 | XXXXXXXX (XXXXXXXXXX) | 000 |
X0000 | XXX XXX XXXXXX (XXXXX XXXXX) | 1899 |
T0383 | XXXXXXX | 000 |
X0000 | XXXXX XXXXXXX | 2035 |
T0389 | XXXXXXXX | 0000 |
X0000 | XXXXX | 410 |
T0393 | STORO | 385 |
T0396 | SARCA DI VAL GENOVA AL GHIACCIAIO DEL MANDRONE | 2595 |
T0397 | CLES (XXXX XXXXXX) | 655 |
T0398 | LEVICO (DOLINA MANDRIOLO) | 1838 |
T0399 | FONDO | 910 |
T0400 | XXXXXXXXXX (XXX XXXXXX) | 0000 |
X0000 | XXXX (XXXXXXXXXXX) | 85 |
T0402 | BEZZECCA (SPESSA) | 710 |
T0404 | MARMOLADA (SAS DEL MUL) | 2606 |
T0405 | XXX (XXXX XX XXXXX) | 000 |
X0000 | XXXXXXXXX (MALGA TERLAGO) | 1790 |
T0407 | GRIGNO (BARRICATA) | 1345 |
T0408 | MEZZOLOMBARDO (MASO DELLE PART) | 204 |
T0409 | PERGINE VALSUGANA | 458 |
T0410 | XXXXX (XXXXXX) | 000 |
X0000 | XXXXX XXXXXXX (RIFUGIO GORK) | 1203 |
T0412 | ZUCLO (MALGA CASINOT) | 1695 |
T0413 | VAL D'AMBIEZ | 1888 |
T0414 | SAN XXXXXXX IN BANALE (PERGOLETTI) | 685 |
T0415 | BRESIMO (MALGA BORDOLONA) | 1815 |
T0416 | VERMIGLIO (MASI DI PALU') | 1575 |
T0417 | RUMO (XXXXX) | 1100 |
T0418 | XXXXXXXXXXX (XXXXX XXXXXXX) | 0000 |
X0000 | XXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX) | 1045 |
T0420 | MEZZANO | 640 |
T0421 | CAORIA | 803 |
T0422 | PIEVE TESINO (MALGA SORGAZZA) | 1435 |
T0423 | GRIGNO | 238 |
T0424 | RONCHI VALSUGANA (MALGA CASAPINELLO) | 1710 |
T0425 | XXXXX XXXX XXXXX XXXXXXX | 0000 |
X0000 | XXXXXXXX (XXXXX) | 877 |
T0428 | PIEVE DI BONO | 525 |
T0429 | LAGO DI CALAITA | 1605 |
T0431 | CAPRIANA | 1055 |
T0432 | XXX XXXXX (XXXXXXXXXX) | 000 |
X0000 | XXX XXXXXX (MALGA CARET) | 1418 |
T0435 | PINZOLO (MALGA ZELEDRIA) | 1775 |
T0436 | RAGOLI (RIFUGIO ALIMONTA) | 2544 |
T0437 | CANAZEI | 1465 |
T0438 | CARESER AL GHIACCIAIO DEL CARESER | 2855 |
T0439 | GHIACCIAIO PRESENA | 2852 |
T0441 | GHIACCIAIO PRESENA (TELI) | 2880 |
T0443 | BRENTONICO (SANTA CATERINA) | 727 |
T0444 | GHIACCIAIO DI FRADUSTA | 2720 |
T0445 | CANAZEI (COI DE PAUSSA) | 2376 |
T0446 | PRESENA AL GHIACCIAIO PRESENA | 2681 |
T0450 | SAN XXXXXXX DI CASTROZZA | 1470 |
T0454 | XXXXXX (XXXXX XXXXXXX) | 000 |
X0000 | XXXXXXXX XXXXXX (XX PARTI) | 801 |
T0473 | GHIACCIAIO DEL CARESER | 3093 |
T0474 | GHIACCIAIO DEL MANDRONE | 2955 |
Stazioni meteorologiche speciali, gestiti dal personale dell’Ufficio Previsioni e Pianificazione:
Numero | Luogo | Descrizione |
1 | MONTE MACAION (Fondo loc. Monte Macaion) | Stazione radar: edificio e traliccio |
2 | XXXX XXXXXX (Nago loc. Dos Casina) | Stazione radar: shelter e palo |
3 | TRENTO - LASTE | Osservatorio meteorologico: edificio e sensori |
4 | TRENTO – AEREOPORTO CAPRONI (Trento loc. Mattarello) | Wind Profiler: shelter |
Elenco Campi neve, gestiti dal personale dell’Ufficio Previsioni e Pianificazione:
Codice | Denominazione | Tipologia rilevamento | Quota (m) |
1PEI | PEJO - TARLENTA | solo campo neve | 1985 |
2RAB | RABBI | solo campo neve | 1335 |
3PIN | PINZOLO - GRUAL | mista (meteo + campo neve) | 1885 |
4SMC | SAN XXXXXXX DI CASTROZZA | mista (meteo + campo neve) | 1470 |
5PSV | PASSO X. XXXXXXXXX | solo campo neve | 1320 |
6BON | BONDONE - VIOTE | mista (meteo + campo neve) | 1495 |
7PVA | PASSO XXXXXX | solo campo neve | 2045 |
8PAN | PANEVEGGIO | mista (meteo + campo neve) | 1535 |
9PTA | PANAROTTA | solo campo neve | 1775 |
10MS | PAMPEAGO MONSORNO | solo campo neve | 1985 |
10NT | PAMPEAGO - TRESCA | solo campo neve | 2080 |
10PM | PAMPEAGO | solo campo neve | 1760 |
11AN | ANDALO | solo campo neve | 1047 |
12FO | FOLGARIA - PASSO SOMMO | mista (meteo + campo neve) | 1360 |
13PR | XXXXXXXX - XXXXXXX' | solo campo neve | 1675 |
14PO | POZZA DI FASSA | solo campo neve | 1385 |
15TR | TREMALZO | mista (meteo + campo neve) | 1550 |
16PT | BROCON - MARANDE | mista (meteo + campo neve) | 1608 |
18SB | CANAL SAN BOVO - CALAITA | mista (meteo + campo neve) | 1600 |
19PF | PASSO PIAN DELLE FUGAZZE | mista (meteo + campo neve) | 1170 |
21MB | MALGA BISSINA | mista (meteo + campo neve) | 1780 |
22CI | CIAMPAC | solo campo neve | 2145 |
23MC | MADONNA DI CAMPIGLIO | solo campo neve | 2015 |
24NO | XXX XXXXX | solo campo neve | 1020 |
25TO | PASSO TONALE | mista (meteo + campo neve) | 1880 |
26SP | PASSO X. XXXXXXXXXX | solo campo neve | 1980 |
27CM | CIAMPEDIE | solo campo neve | 1975 |
28RM | RUMO | mista (meteo + campo neve) | 1100 |
29FL | FOLGARIDA | solo campo neve | 1890 |
30PN | CAPANNA PRESENA | mista (meteo + campo neve) | 2735 |
31RO | PASSO ROLLE | mista (meteo + campo neve) | 2012 |
35VC | VAL CIGOLERA | solo campo neve | 1880 |
36RT | RIFUGIO TRIVENA | solo campo neve | 1650 |
37VW | XXX XXXXXX | solo campo neve | 1040 |
39BE | BELVEDERE - SAS BECE' | solo campo neve | 2121 |
40PA | PAGANELLA | mista (meteo + campo neve) | 1790 |
41GR | GROSTÈ | solo campo neve | 2265 |
42LU | LUSIA | solo campo neve | 2050 |
00XX | XXXXXXXX | solo campo neve | 2060 |
44DO | MALGA DOSSIOLI | solo campo neve | 1430 |
49VA | VASON | solo campo neve | 1670 |
50MA | MARMOLADA | solo campo neve | 2925 |
Elenco Stazioni idrometriche (stazioni di monitoraggio, stazioni ripetitrici e ripetitori), gestiti dal personale dell’Ufficio Dighe:
Numero | Luogo |
1 | AGARO |
2 | ALA |
3 | AONÈ |
4 | AVIO |
5 | BORGHETTO |
6 | BORGO VALSUGANA |
7 | BRENTA |
8 | BUFFAURE |
9 | BUSATTI |
10 | XXXXXXXXXX XXXXXX |
00 | CAMPITELLO DURON |
12 | CANEZZA |
13 | CAORIA VALSORDA |
14 | XXXXXX XXXXX |
15 | CAPRIANA |
16 | CAVIZZANA |
17 | CENGLEDINO |
18 | CERMIS |
19 | CICONA |
20 | CIMEGO |
21 | COGOLO |
22 | CONDINO CHIESE |
23 | CRUCOLO |
24 | DIMARO |
25 | DOS DEI MORTI |
26 | DRO |
27 | FIERA DI PRIMIERO CAE |
28 | FIERA DI PRIMIERO SEBA |
29 | FINONCHIO |
30 | GRIGNO PAESE |
31 | GRIGNO PONTE FILIPPINI |
32 | LAGO DI CANZOLINO |
33 | LAGO DI CEI |
34 | LAGO DI LASES |
35 | LAGO DI LEVICO |
36 | LAGO DI TOBLINO |
37 | LAVIS |
38 | XXXXXX XXXXXXXXX |
00 | XXXXXX XXXXX XXXXXX |
00 | LONGANA |
41 | MALÈ |
42 | MANDOLA |
43 | MARCO |
44 | XXXX XX XXXXXXXX |
00 | XXXX XXXXXX |
46 | MASSÒ |
47 | MATTARELLO |
48 | MEZZOLOMBARDO PONTE RUPE |
49 | MOENA |
50 | XXXXXX DI FIEMME |
51 | MONTE AGNELLO |
52 | MONTE VIGO |
53 | OSPEDALETTO |
54 | OZOL |
55 | PALON |
56 | PELLER |
57 | PELLIZZANO |
58 | PIAN NAMBRON |
59 | PIEVE DI BONO |
60 | PINZOLO SARCA |
61 | PONTE ARCHE |
62 | PONTE DEI TEDESCHI |
63 | PONTE DELLE CARRETTE |
64 | PONTE DELLE SEGHE |
65 | PONTE DI MONCOVO |
66 | PONTE GIALLO |
00 | XXXXX XXXXX |
68 | PONTE ZACCON |
69 | PRÀ |
70 | PRÀ RODONT |
71 | PRADIDALI |
72 | XXXXXXXX XXXXXX |
00 | XXXXXXXX XXXXXXXXXX |
74 | PREORE |
75 | RAGOLI |
76 | XXXX XXXXXXX XXXXX XXXX |
00 | XXXX XXXXX XXXXXX |
00 | RONCEGNO |
79 | ROVERETO |
80 | RUF DE VAEL |
81 | SALVAT |
82 | SAN XXXXXXXX |
83 | SAN CRISTOFORO |
84 | XXX XXXXXXX XX XXXXXXXXX |
00 | XXX XXXXXXX XXX'XXXXX |
86 | SANT'XXXX |
87 | SANT'XXXXXXX |
88 | SARCHE |
89 | SASS PORDOI |
90 | SERRA SAN GIORGIO |
91 | SERRADA |
92 | XXXXXX |
00 | XXXXXX |
00 | XXXXXXX |
00 | XXXXXXXX |
00 | XXXXXXXXX |
00 | XXXXX XX XXXXX |
98 | TERRES |
99 | TIONE |
100 | TOFLIN |
101 | TOGNOLA |
102 | TONADICO |
103 | TORBOLE |
104 | TRAVIGNOLO |
105 | TRENTO ADIGE |
106 | TRENTO FERSINA |
107 | VAL DE LA RODA |
108 | VAL GENOVA OP ENEL |
109 | VAL GENOVA PONTE SANTA XXXXX |
110 | VALLAZZA |
111 | VERMIGLIO |
112 | VETRIOLO |
113 | XXXXX XXXXXX |
000 | XXXXX XXXXXXXX |
115 | VÒ DESTRO |
116 | XXXXX XXXX |
000 | XXXXX |