LA REDAZIONE DI UN CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE IN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO
PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO: UNA PROPOSTA PER IL RILANCIO
GUIDA ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER
LA REDAZIONE DI UN CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE IN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO
Approvato con Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1116 del 22 dicembre 2020 e con Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 1 del 5 gennaio 2021
INDICE
SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI 7
1. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI 7
SEZIONE II- SOCIETA’ DI PROGETTO 10
7. MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DI PROGETTO 11
8. RESPONSABILITA’ SOLIDALE DEI SOCI 12
SEZIONE III – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE 13
10. OBBLIGHI E ATTIVITA’ DEL CONCEDENTE 13
11. DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITA’ DEL CONCESSIONARIO 14
12. RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO 17
13. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 17
SEZIONE IV – PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE 21
16. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE LAVORI E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE 21
19. MODIFICHE DEL CONTRATTO 23
20. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE 25
22. DECURTAZIONI E PENALI PER RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI COSTRUZIONE 27
24. SERVIZI DI DISPONIBILITÀ E ACCESSORI 29
25. FORNITURA DEI SERVIZI ACCESSORI ALLA DISPONIBILITÀ 30
26. ALTRE CATEGORIE DI SERVIZI 31
27. SOSPENSIONE DEI SERVIZI27. SOSPENSIONE DEI SERVIZI 31
28. CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO 32
SEZIONE VI – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF 35
31. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO 35
32. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO 35
SEZIONE VII – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I FINANZIATORI 37
35. GARANZIE DEL CONCESSIONARIO PER I FINANZIATORI 40
SEZIONE VIII- VICENDE DELLA CONCESSIONE 41
36. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 41
37. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO 41
38. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE 43
39. SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO 43
40. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE 44
41. REVOCA DELLA CONCESSIONE 45
43. EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO 47
ULTERIORI ARTICOLI DA DISCIPLINARE 48
ALLEGATO 1: DOCUMENTI CONTRATTUALI 51
ALLEGATO 3: MATRICE DEI RISCHI 61
Lo schema di “Contratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche a diretto utilizzo della Pubblica Amministrazione, da realizzare in partenariato pubblico privato” è elaborato dal Gruppo di Lavoro interistituzionale istituito, con determina del Ragioniere Generale 8 agosto 2013, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) - Ispettorato Generale per la Contabilità e la Finanza Pubblica (IGECOFIP).
Il Gruppo di Lavoro è composto da rappresentanti del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per la Contabilità e la Finanza Pubblica (IGECOFIP) e Ispettorato Generale per Affari Economici (IGAE), della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica (DIPE), dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) - Direzione Centrale della Contabilità Nazionale, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) – Ufficio Regolazione Contratti Pubblici e Ufficio Standardizzazione Documenti di Gara, dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) - IFEL Fondazione e dell’Università Bocconi - SDA School of Management and Policy. I rappresentanti di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) hanno contribuito ai lavori, su invito del Ministero.
Lo schema di Contratto è strutturato con riferimento a una Operazione di Partenariato Pubblico Privato (PPP), aggiudicata sulla base di un progetto definitivo, nella quale, a fronte di prestazioni rese dal Concessionario, l’Amministrazione concedente paga un canone di Disponibilità dell’Opera, canoni per i servizi accessori e, ove previsto, un contributo pubblico a titolo di prezzo dei lavori realizzati ai sensi degli articoli 165, comma 2, e 180, comma 6, del Codice (cosiddetto PPP a tariffazione sulla PA).
La scelta di redigere uno schema di Contratto di concessione per contratti di PPP a tariffazione sulla PA deriva dalla necessità di allocare correttamente, attraverso clausole chiare e inequivocabili, i rischi propri delle Operazioni di PPP, nel rispetto dei principi della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, delle previsioni del Codice dei Contratti Pubblici e delle indicazioni fornite da Eurostat per la contabilizzazione fuori bilancio delle medesime Operazioni (v. decisione dell’11 febbraio 2004, SEC2010, Manuale sul disavanzo e sul debito pubblico, Regolamento UE n. 549/2013, Guida EPEC/Eurostat 2016).
L’obiettivo è quello di incentivare e sostenere gli investimenti in infrastrutture, tutelando al contempo la finanza pubblica.
Per un corretto utilizzo e applicazione alle specificità delle Operazioni di PPP, il presente contratto è accompagnato da una Relazione Illustrativa.
CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI [indicare l’opera] A UTILIZZAZIONE DIRETTA DEL CONCEDENTE AI SENSI DELL’ARTICOLO 164 E SEGUENTI E DELL’ARTICOLO 180 E SEGUENTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
TRA
CONCEDENTE [•], con sede legale in [•], alla piazza/via [•], n. [•], c.a.p. [•], C.F./P.I. [•] n. [•], in persona del Direttore generale [•], nato a [•] il [•], domiciliato per la carica presso l’ente che rappresenta, munito degli occorrenti poteri;
E
CONCESSIONARIO [•], con sede legale in [•], alla piazza/via [•], n. [•], c.a.p. [•], C.F./P.I. [•], R.E.A. n. [•], in persona del Legale rappresentante pro-tempore [•], nato a [•] il [•], domiciliato per la carica presso la società che rappresenta,
Concedente e Concessionario di seguito anche "Parte" (individualmente) o "Parti" (congiuntamente)
PREMESSO CHE
1. il progetto [inserire denominazione] è compreso nel programma triennale dei lavori pubblici 20[•] - 20[•] e nell’elenco annuale 20[•] di cui all’articolo 21 del Codice; [Le Parti possono inserire gli strumenti di programmazione previsti dalla normativa vigente, a seconda dell’opera da realizzare, e ogni altro provvedimento ritenuto rilevante ai fini della stipula del Contratto];
2. in data [•], [indicare l’organo deliberante] ha approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica [inserire denominazione] e, in data [•], ha approvato il Progetto definitivo dopo aver acquisito in data [•] il provvedimento amministrativo di approvazione [inserire gli estremi];
3. in data [•], con provvedimento amministrativo [specificare il provvedimento] n. [•] è stato approvato il disciplinare di gara per l’affidamento della Concessione per la progettazione [•], costruzione e gestione di [specificare l’Opera da realizzare], mediante procedura di gara [specificare se aperta, ristretta, etc.] da aggiudicare sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata in ragione del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli articoli 164, comma 2, 95 e 173 del Codice;
4. in data [•], è stato pubblicato il Bando di Gara [(solo se l’opera è sopra soglia) sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea (GUCE) n. [•] e in data [•]] sulla Gazzetta Ufficiale Italiana (GURI) foglio inserzioni n. [•] del [inserire data] o su Bollettino
ufficiale regionale (BUR) n. [•] del [inserire data] e per estratto, sui seguenti quotidiani [•];
5. in data [•], con provvedimento [specificare il provvedimento] n. [•] è stato individuato [specificare l’aggiudicatario] costituito da [•] quale aggiudicatario finale della Concessione, ai sensi dell’articolo 173 del Codice;
6. in data [•], con provvedimento [specificare il provvedimento] n. [•], il Concedente ha disposto l’affidamento della Concessione relativa all’intervento di [•] in favore di [•] costituito da [•], in qualità di Concessionario;
7. [(nel caso in cui sia stata costituita la Società di Progetto) in data [•], ai sensi dell’articolo [•] del Bando di Gara e dell’articolo 184 del Codice, è stata costituita la Società di Progetto [specificare nome e forma societaria] con capitale sociale di euro [•], sede legale in [•], alla via [•], n. [•], codice fiscale [•] ed iscrizione al Registro delle Imprese [•], la quale è subentrata a titolo originario nella posizione del Concessionario];
8. le Parti intendono disciplinare mediante apposito Contratto la Concessione di [descrizione del Progetto];
9. costituiscono presupposti e condizioni di base determinanti l’Equilibrio Economico e Finanziario: l’importo dell’investimento che è pari a [•] milioni di euro e, in particolare, i costi di progettazione pari a [•] milioni di euro e quelli di costruzione pari a [•] milioni di euro; la durata della Concessione; l’importo e le modalità di corresponsione del Contributo e dei Corrispettivi di cui agli articoli 21, 28, 29 e [30]; e gli altri elementi indicati nel Piano Economico e Finanziario;
10. [in data [•], con atto n. [•], il Concedente ha delegato il Concessionario all’esercizio dei suoi poteri espropriativi].
[Le Parti possono integrare le premesse con ulteriori elementi rilevanti] Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.
SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI
1. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI
1. Il presente Contratto regola il rapporto tra le Parti.
2. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
3. I Documenti Contrattuali elencati nell’Allegato 1, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al Contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati.
4. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applica la normativa nazionale e dell’Unione europea.
5. In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Contratto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali valgono le disposizioni del Contratto.
1. Ai fini del Contratto, i termini elencati nell’Allegato 2, ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola assumono, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi attribuito nell’Allegato medesimo.
1. Il Concessionario, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara e garantisce che:
a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e adempiere validamente alle obbligazioni da esso nascenti;
b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti [(solo nel caso in cui non sia costituita la Società di Progetto), non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni];
c) è in possesso al momento della stipula del Contratto e sarà in possesso per tutta la durata della Concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all’esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;
d) non è pendente né è stata minacciata alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto;
e) non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto ai sensi dell’articolo 32, commi 9 e 11, del Codice.
[È possibile integrare l’elenco delle dichiarazioni in relazione a specifiche esigenze]
2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la
documentazione amministrativa e contabile relativa all’intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3,
dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall’articolo 13.
3. Non è ammessa la cessione del Contratto.
1. Il Contratto ha ad oggetto l’affidamento in Concessione della progettazione esecutiva, della realizzazione e della gestione dell’Opera [specificare l’Opera]. Il valore della Concessione è pari a euro [indicare il valore in cifre e lettere].
2. In particolare, formano oggetto del Contratto le seguenti attività:
a) la predisposizione del Progetto Esecutivo del [indicare l’Opera];
b) ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla progettazione, esecuzione e gestione dell’Opera;
c) l’esecuzione dei lavori a regola d’arte e in conformità al Progetto Esecutivo;
d) la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria dell’Opera previste, programmate o comunque necessarie a garantire la funzionalità e disponibilità dell’Opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita e per tutta la durata della Concessione;
e) la gestione dell’Opera e l’erogazione dei Servizi da parte del Concessionario per tutta la durata della Concessione in conformità a quanto stabilito nella Sezione V.
3. Le attività di cui al comma 2 devono essere realizzate in conformità alle previsioni del Contratto.
4. L’importo dei lavori, come indicato nel Quadro Economico, è fisso e invariabile, salvo quanto previsto all’articolo 19.
5. La documentazione tecnica correlata all’esecuzione del Contratto e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza dello stesso, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione, se non, previa autorizzazione espressa del Concedente, per lo svolgimento di attività correlate all’esecuzione del Contratto.
6. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell’esecuzione del Contratto. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti l’ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno.
7. Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nel Contratto.
[Le Parti possono introdurre ulteriori elementi rilevanti]
1. Il Contratto ha la durata complessiva di [•] anni [il numero di anni coincide con la durata della Concessione determinata nel bando di gara ai sensi dell’art. 168 del Codice. Indicare il numero in cifre che in lettere]. La predetta durata, nel rispetto del Cronoprogramma, è così suddivisa: [•] anni/mesi/giorni per la progettazione, [•] anni/mesi/giorni per la costruzione e [•] anni/mesi/giorni per la Gestione dell’Opera, ferme le variazioni dovute all’applicazione degli articoli 20 e 27.
2. La durata del Contratto decorre dal [le Parti devono specificare il momento ovvero, qualora sia previsto, l’atto/provvedimento in cui il Contratto assume efficacia in base alla normativa vigente].
[Le Parti possono introdurre ulteriori elementi rilevanti]
SEZIONE II- SOCIETA’ DI PROGETTO
[Tale Sezione va inserita qualora sia costituita la Società di Progetto conformemente a quanto previsto negli atti di gara ai sensi dell’articolo 184, comma 1, del Codice]
1. Il Concessionario, dato atto al Concedente che la veridicità e completezza delle dichiarazioni e garanzie che seguono hanno costituito elemento determinante al fine della stipula del Contratto, dichiara e garantisce quanto segue:
a) il Concessionario è una società validamente costituita come Società di Progetto ai sensi dell’articolo 184 del Codice e ha un capitale sociale di euro [indicare la cifra] interamente sottoscritto e versato [ovvero versato nella misura del [indicare il numero in cifre] % ([indicare il numero in lettere] per cento)];
b) la partecipazione al capitale sociale della Società di Progetto è così suddivisa tra i soci:
• soci costruttori che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione SOA:
- (nome del Socio) …… (• quota % di partecipazione);
- (nome del Socio) …… (• quota % di partecipazione);
• soci gestori che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione [ove il bando abbia previsto specifici requisiti a carico di questi ultimi]:
- (nome del Socio) …… (• quota % di partecipazione);
- (nome del Socio) …… (• quota % di partecipazione);
• soci che non hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione in sede di gara:
- (nome del Socio) …… (• quota % di partecipazione);
- (nome del Socio) …… (• quota % di partecipazione).
Il Concessionario garantisce che i soci cui sono affidati direttamente i lavori, indipendentemente dalla relativa quota di partecipazione alla Società di Progetto, li eseguano nel rispetto della percentuale del possesso dei requisiti di qualificazione dichiarati in sede di Offerta.
2. Il Concessionario si impegna a:
a) comunicare tempestivamente ogni variazione della composizione sociale della Società di Progetto risultante dal libro dei soci;
b) trasmettere annualmente [o semestralmente, etc.] al Concedente la visura camerale aggiornata;
c) trasmettere annualmente al Concedente, entro e non oltre [60] giorni dalla data di approvazione da parte dell’Assemblea, il bilancio di esercizio depositato;
d) mantenere per tutta la durata della Concessione almeno il capitale sociale minimo indicato nel bando di gara, pari a euro [indicare la cifra] e trasmettere annualmente al Concedente i dati economico-finanziari che attestino la perdurante Solidità Patrimoniale;
e) mantenere i requisiti di ordine generale e speciale di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell’aggiudicazione della Concessione, in relazione alla
fase di avanzamento del Contratto e in misura corrispondente e funzionale al corretto adempimento delle obbligazioni del Contratto medesimo;
f) comunicare al Concedente entro il termine perentorio di [•] giorni dal verificarsi dell’evento, ogni notizia o fatto che possa determinare la perdita da parte di uno o più soci dei requisiti di ordine generale e/o la perdita totale o parziale dei requisiti speciali di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell’aggiudicazione della Concessione ovvero necessari in relazione alla fase di avanzamento del Contratto. Con la stessa comunicazione il Concessionario è tenuto a indicare i provvedimenti che intende adottare per porre rimedio alla perdita parziale dei requisiti speciali ovvero la sostituzione del socio ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lett. b), fatta eccezione per i casi di risoluzione di cui all’articolo 38.
7. MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE DELLA SOCIETÀ DI PROGETTO
1. La cessione delle quote ai sensi dell’articolo 184, comma 3, del Codice è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) i soci che hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione sono tenuti a partecipare al capitale sociale della Società di Progetto e a garantirne il buon adempimento delle obbligazioni sino a tre anni dopo la data di emissione del Certificato di Xxxxxxxx con esito positivo;
b) nei casi di sostituzione di cui all’articolo 6, comma 2, lettera f), il soggetto subentrante deve essere in possesso di requisiti di qualificazione almeno pari a quelli previsti dal Bando di Gara e deve essere individuato dal Concessionario entro [•] giorni dalla comunicazione effettuata al Concedente. La sostituzione diviene efficace previa autorizzazione del Concedente finalizzata alla verifica dei requisiti del socio subentrante, da rilasciare entro il termine di [20] giorni. È facoltà del Concedente, entro tale termine, negare l’autorizzazione indicando le ragioni di fatto e di diritto preclusive all’ingresso del nuovo socio. Decorso il termine, senza che sia pervenuto il diniego dell’autorizzazione del Concedente, la sostituzione si intende accettata e diviene pertanto efficace;
c) le banche e gli altri investitori istituzionali che non hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono entrare nella e uscire dalla compagine sociale della Società di Progetto in qualsiasi momento, fermo restando l’obbligo di fornirne tempestiva comunicazione al Concedente, non oltre i 5 giorni successivi al verificarsi dell’evento rilevante.
2. La cessione delle partecipazioni dei soci, così come il subentro di nuovi soci, è ammessa, salvo quanto previsto al comma 1, lettera a), previa autorizzazione del Concedente, fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 1, lettera c), da rilasciare nei tempi e con le modalità di cui al comma 1, lettera b), sulla base della verifica dei requisiti di ordine generale, qualificazione e solidità finanziaria e patrimoniale del socio subentrante.
3. Ogni eventuale operazione societaria straordinaria che abbia l’effetto di mutare la compagine sociale è subordinata all’autorizzazione preventiva del Concedente, che potrà essere rilasciata nel caso in cui l’operazione non determini una violazione degli obblighi del Contratto e delle previsioni di legge applicabili nonché la diminuzione della solidità finanziaria e patrimoniale prevista nel bando di gara e della qualificazione del Concessionario, in relazione allo stato di esecuzione della Concessione alla data dell’operazione.
4. Nelle ipotesi di cessione di quote/azioni della Società di Progetto, trovano in ogni caso applicazione le norme e le formalità previste dal codice civile per il tipo di società all’uopo costituita.
5. In caso di mutamento della compagine sociale in assenza della preventiva autorizzazione del Concedente ai sensi del presente articolo, si applica l’articolo 37, comma 2, lettera i).
8. RESPONSABILITA’ SOLIDALE DEI SOCI
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 184, comma 3, del Codice, i soci della Società di Progetto restano solidalmente responsabili con la Società di Progetto nei confronti del Concedente per l’eventuale rimborso del Contributo percepito, salvo che la Società di Progetto o i soci direttamente per conto della Società di Progetto forniscano al Concedente garanzia bancaria o assicurativa di primario istituto di credito o assicurativo, a prima richiesta e senza beneficio di preventiva escussione, per la restituzione del Contributo corrisposto dal Concedente ai sensi dell’articolo 21. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del Certificato di Collaudo con esito positivo.
[Le Parti possono introdurre ulteriori elementi rilevanti, verificando caso per caso l’opportunità di estendere le garanzie alla fase di gestione]
SEZIONE III – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE
1. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all’ottenimento delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell’Opera, come indicate nell’Allegato [•]
– Sezione A). Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato rilascio e/o ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concedente, salvo che quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa imputabile al Concessionario. Nel caso in cui tali aggravi comportino l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all’articolo 32.
2. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell’ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell’Opera, come indicate nell’Allegato [•] – Sezione B. Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa a lui non imputabile e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell’ottenimento stesso. In tale ultima ipotesi, gli aggravi in termini di costi e tempi restano in ogni caso a carico del Concedente.
3. Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti.
10. OBBLIGHI E ATTIVITA’ DEL CONCEDENTE
1. Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario, per le attività previste a suo carico nel Contratto, ove svolte correttamente e nei tempi stabili, tutte le somme dovute ai sensi degli articoli 21, 28 e 29, secondo i tempi e le modalità ivi previsti.
2. Compete al Concedente:
a) mettere a disposizione del Concessionario, alla data di consegna delle aree di intervento, le predette aree, redigendo in contraddittorio apposito verbale sottoscritto dalle Parti e assicurando per l’effetto, a partire da tale data, la detenzione e la custodia in favore del Concessionario dei sedimi destinati all’esecuzione dell’Opera;
b) porre in essere tutti gli atti di propria competenza necessari a consentire la regolare esecuzione dei lavori;
c) approvare il Progetto Esecutivo presentato dal Concessionario ai sensi dell’articolo 11, corredato dalle Autorizzazioni di cui all’articolo 9 entro e non oltre [•] mesi [ovvero giorni] dalla ricezione. Nel caso in cui il Concedente richieda modifiche e/o integrazioni al Progetto presentato, il predetto termine decorre dalla data di ricezione del Progetto Esecutivo modificato, sempre corredato dalle relative Autorizzazioni;
d) approvare le eventuali Varianti di cui all’articolo 19;
e) nominare il Responsabile del Procedimento, il Direttore dei Lavori ed eventualmente l’Ufficio di Direzione dei Lavori, l’Organismo di Collaudo, il Direttore dell’Esecuzione, nel rispetto dell’articolo 31, comma 13, del Codice;
f) prendere in consegna l’Opera entro [•] giorni dall’emissione del Certificato di Xxxxxxxx;
g) richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;
h) vigilare sulla corretta erogazione dei Servizi da parte del Concessionario in conformità ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all’utente, così come descritti nel Capitolato di gestione dell’Opera, e adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie;
i) segnalare all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e all’Autorità Nazionale Anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del Concessionario e delle altre imprese titolari di affidamenti di lavori, forniture e servizi relativi alla Concessione, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e del Codice, nonché gli eventuali provvedimenti adottati.
3. Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento nella sua disponibilità che condizioni la Concessione. In particolare, il Concedente è tenuto a trasmettere al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:
a) ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che sia nella disponibilità del Concedente relativo agli obblighi assunti ai sensi degli articoli 21, 28, 29 e 30;
b) ogni informazione e/documento utile in relazione allo stato degli immobili e delle aree interessati dalla Concessione;
c) ogni provvedimento del Concedente in relazione all’utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dalla Concessione;
d) l’insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione ai sensi dell’articolo 41.
11. DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITA’ DEL CONCESSIONARIO
1. Xxxxx restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti la progettazione, la realizzazione e la gestione dell’Opera.
2. Il Concessionario dichiara e garantisce di:
a) aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla Concessione. Il Concessionario non può pertanto eccepire durante la Progettazione, l’Esecuzione dei Lavori e la Gestione dell’Opera, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, in quanto noti o conoscibili alla data di sottoscrizione del Contratto in ragione delle predette attività, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi;
b) aver valutato e condiviso il Progetto Definitivo, approvato dal Concedente, e i relativi allegati, e ritenerlo coerente rispetto agli obblighi di progettazione, esecuzione e
gestione previsti dal Contratto. Il Concessionario pertanto non può in ogni caso eccepire, durante la Progettazione, l’Esecuzione dei Lavori e la Gestione dell’Opera, i vizi della progettazione, ancorché redatta dal Concedente, qualora, pur potendo e dovendo riconoscere i vizi medesimi in relazione alla perizia e alle capacità tecniche dichiarate ai fini della partecipazione alla procedura di gara, il Concessionario non li abbia rilevati e segnalati per iscritto al Concedente, manifestando espressamente il proprio dissenso;
c) aver verificato e ritenere il Piano Particellare di Esproprio congruo e coerente con gli obblighi di esecuzione e gestione previsti dal Contratto.
3. Il Concessionario si obbliga, tra l’altro, a:
a) redigere il Progetto Esecutivo, integrato su piattaforma BIM, secondo le previsioni del Progetto Definitivo, approvato dal Concedente e condiviso dal Concessionario in sede di gara;
b) sottoporre al Concedente, ai fini dell’approvazione, il Progetto Esecutivo, entro il termine di cui all’articolo 5 relativo alla Fase di Progettazione. Il Concessionario è in ogni caso obbligato a sottoporre al Concedente, ai fini dell’approvazione, il Progetto Esecutivo entro e non oltre il termine essenziale di [•] dalla data di efficacia del Contratto a pena di risoluzione di diritto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile e dell’articolo 36, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione già svolte;
c) acquisire le Autorizzazioni di cui all’articolo 9, comma 2;
d) mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni di cui all’articolo 9, comma 3;
e) sottoscrivere il Contratto di Finanziamento o far sì che le obbligazioni e/o i titoli di cui al Project Bond siano interamente collocati o comunque reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell’investimento attraverso altre forme di finanziamento, entro e non oltre [•] [massimo 18] mesi dalla stipula del Contratto ai sensi dell’articolo 165 del Codice. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile e dell’articolo 36, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione. Il rischio di un’eventuale variazione del tasso di interesse base tra la data di presentazione dell’Offerta in sede di gara e la data della sottoscrizione del Contratto è allocato in capo al Concedente;
f) inviare al Concedente, prima della stipula, il Contratto di Finanziamento e tutti i documenti allegati;
g) consegnare al Concedente copia del Contratto di Finanziamento [o della documentazione finanziaria relativa al Project Bond o la dichiarazione del Concessionario di autofinanziamento del progetto attraverso forme alternative all’indebitamento verso terzi] nonché copia di tutti i documenti connessi al Contratto di Finanziamento [o al Project Bond] ivi inclusi i relativi allegati, entro e non oltre 10 giorni dalla data di relativa sottoscrizione [emissione];
h) realizzare l’Opera a regola d’arte, in conformità al Progetto Esecutivo approvato dal Concedente e rispettare la scansione temporale specificata nel Cronoprogramma, ultimando tutti i lavori nei tempi ivi previsti;
i) manutenere l’Opera ed erogare i Servizi in conformità a quanto stabilito nel Contratto, nella Documentazione Progettuale e nei Documenti Contrattuali che definiscono i livelli delle prestazioni e gli indicatori di performance;
l) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice e dal Contratto;
m) prestare l’assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest’ultimo;
n) collaborare con il Concedente affinchè questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del Contratto, anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste;
o) consegnare il Piano Economico Finanziario in formato editabile;
p) effettuare in modo continuativo il monitoraggio sull’andamento degli Indicatori di Equilibrio e a comunicarne gli esiti con cadenza [semestrale] al Concedente.
[Le Parti possono introdurre ulteriori elementi rilevanti e meglio declinare/specificare le obbligazioni del Concessionario, anche avuto riguardo alle caratteristiche del Progetto]
4. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nel Contratto, nei Documenti Contrattuali, nella Documentazione Progettuale e nel Capitolato di Gestione.
5. Il Concessionario si impegna altresì a:
a) organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento, informazione e notizia concernente l’adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dal Concessionario e accessibile dal Concedente in tempo reale;
b) fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, richiesta dal Concedente medesimo e/o comunque utile alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi posti dal Contratto e pubblicare tali documenti sul proprio sito web;
c) fornire al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori tutti i chiarimenti richiesti;
d) partecipare alle visite che il Direttore dei Lavori, il Responsabile del Procedimento e/o gli incaricati dagli stessi designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza, nonché alle visite di Xxxxxxxx;
e) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:
(i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell’esecuzione dei lavori o nell’erogazione dei Servizi, sia indisponibilità, anche parziale, dell’Opera e/o dei Servizi;
[le Parti possono anche specificare tali circostanze o eventi aggiungendo l’inciso “quali tra l’altro…”]
(ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del Contratto;
(iii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la mancata erogazione o decadenza dal beneficio del termine delle linee di credito rilasciate al Concessionario ai sensi del Contratto di Finanziamento, per il mancato collocamento delle obbligazioni emesse dalla Società
di Progetto ovvero per l’esercizio da parte dei Finanziatori di facoltà volte a limitare l’operatività del Concessionario o l’escussione di garanzie e impegni previsti nel Contratto di Finanziamento o nel Project Bond a carico del Concessionario o dei soci;
(iv) le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi, e/o arbitrali da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto;
(v) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali;
f) inviare periodicamente [specificare la cadenza] le informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto della Concessione e sui relativi costi e ricavi, al fine di consentire l’esercizio del potere di controllo da parte del Concedente, in conformità al paragrafo 7.1 delle Linee Guida ANAC n. 9 recanti “Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatotre economico nei contratti di partenariato pubblico- privato”, come di seguito indicate [specificare le informazioni]:
(i)…;
(ii)….
6. Il Concessionario si impegna ad adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro [•] giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Concedente o dal verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 5, lettera e).
[Le Parti possono introdurre ulteriori elementi rilevanti prevedendo, il più possibile, soglie di rilevanza di eventuali ritardi / inadempimenti e il periodo di cura per sanarli]
12. RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO
1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto. In particolare, egli è responsabile:
a) dell’esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto, nei Documenti Contrattuali e negli Allegati [•] sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;
b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l’esecuzione delle opere che per l’erogazione dei Servizi.
c) dell’obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;
d) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione esecutiva, dell’esecuzione dei lavori, della gestione dell’Opera e delle attività connesse.
[Le Parti possono introdurre ulteriori elementi rilevanti]
13. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. A tal fine, il Concessionario si obbliga:
a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i], dedicato/i in via esclusiva al Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
b) a comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall’accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità [specificare nome e cognome] e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;
c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente;
d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP), e nella specie [•].
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010
n. 136, e dell’articolo 38 del Contratto.
4. Il Concessionario si obbliga altresì:
a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;
b) a dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di [•] della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l’obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di [•] qualora abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
5. Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 4, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
6. Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP
n. [•] al cessionario, anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.
1. Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisti e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l’adempimento delle obbligazioni del Contratto:
a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
d) incidenti aerei;
e) epidemie e contagi;
f) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall’autorità competente.
2. Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all’altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l’evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l’elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l’obbligo delle Parti di attivarsi per consentire l’immediata ripresa dei lavori e/o dei Servizi, gli Eventi di cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell’inadempimento contrattuale.
3. Qualora l’Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applicano gli articoli 20 e 27. Nel caso in cui l’evento comporti l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all’articolo 32.
[in alternativa, nel caso in cui sia attiva una specifica polizza assicurativa per i rischi derivanti da eventi di Forza Maggiore i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo:
3. Qualora l’Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applicano gli articoli 20 e 27 e si attiva la polizza di cui all’articolo 34].
Qualora l’impossibilità temporanea si protragga per oltre [inserire un numero di giorni, comunque non inferiore a 180, che deve essere strettamente correlato alla durata del contratto di concessione] giorni consecutivi, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1463 del codice civile, con le conseguenze di cui al comma 4.
4. Qualora l’evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità definitiva di realizzare l’Opera ovvero di fruire della medesima, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1463 del codice civile. Qualora l’Evento si
verifichi in Fase di Costruzione, determinando l’impossibilità definitiva di realizzare l’Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario dei soli costi effettivamente sostenuti per le opere eseguite a regola d’arte, al netto delle somme per le polizze di cui all’articolo 34 e del Contributo già versato dal Concedente. Qualora l’Evento si verifichi in Fase di Gestione, determinando l’impossibilità definitiva di fruire dell’Opera, la risoluzione comporta il pagamento in favore del Concessionario del costo delle opere realizzate a regola d’arte, al netto degli ammortamenti, delle somme per le polizze di cui all’articolo 34 e del Contributo già versato. Non sono, in ogni caso, dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e ogni altro onere accessorio.
SEZIONE IV – PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE
1. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono affidamenti a terzi, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice e sono regolate mediante appositi atti contrattuali.
2. I soci cui sono affidati direttamente i lavori sono tenuti a eseguirli nel rispetto delle percentuali indicate in sede di Offerta. Tali percentuali sono modificabili solo previa autorizzazione del Concedente e tenuto conto dei requisiti di qualificazione posseduti dai soci interessati.
3. L’esecuzione dei lavori oggetto della Concessione deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) i lavori devono essere eseguiti a regola d’arte nel rispetto delle previsioni del Contratto e in conformità del Progetto Esecutivo approvato;
b) i lavori possono essere subappaltati nei limiti indicati in sede di Offerta;
c) per le forniture con posa in opera e per i noli a caldo, ai fini della determinazione del valore massimo del [2%], si deve fare riferimento al valore complessivo delle prestazioni contrattuali.
4. Alle prestazioni eseguite in subappalto si applica l’articolo 174 del Codice.
5. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, dichiarati in sede di Offerta.
[Nel caso in cui il concessionario è un’amministrazione aggiudicatrice il comma 5 è sostituito dal seguente:
5. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività in appalto, la copia autentica del Contratto di appalto, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte dell’appaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, dichiarati in sede di Offerta.]
6. Il Concessionario resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente della corretta esecuzione del Contratto.
[Le Parti possono introdurre ulteriori elementi rilevanti]
16. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE LAVORI E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
1. Il Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Procedimento e i relativi uffici di supporto.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento sovrintende e controlla, congiuntamente al Direttore dei Lavori e al Direttore dell’Esecuzione, l’esecuzione delle prestazioni oggetto del
Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dal Xxxxxx, dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 e dalle Linee Guida ANAC n. 3 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”.
3. Il Direttore dei Lavori [, con l’Ufficio di Direzione Lavori,] e il Direttore dell’esecuzione esercitano le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del Contratto secondo quanto previsto dal Codice e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49. Tali funzioni e compiti non possono essere in ogni caso attribuiti al Concessionario.
[Qualora il Direttore dei Lavori non sia in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per esercitare la funzione di Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori, è necessario prevedere tale figura con i relativi compiti in un comma autonomo].
1. Le attività di Xxxxxxxx, in corso d’opera e finale, sono effettuate da un/a Collaudatore/Commissione di Xxxxxxxx nominato/a dal Concedente nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 102, commi 6 e 7, del Codice e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di cui all’articolo 102, comma 8, del Codice [Nelle more dell’approvazione del decreto MIT citare l’articolo 216 del DPR n. 207/2010].
2. I costi e gli oneri relativi alle attività di collaudo, compresi i compensi di Collaudatore/Commissione di Collaudo, sono indicati nel quadro economico.
3. Il Collaudo è effettuato nel rispetto del decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di cui all’articolo 102, comma 8, del Codice [Nelle more dell’approvazione del decreto MIT citare DPR n. 207/2010, Parte II, Titolo X].
4. Il Concessionario si impegna a fornire l’assistenza e la collaborazione necessarie all’espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, anche mettendo a disposizione del Concedente le strumentazioni e il personale eventualmente occorrenti.
5. Xxx Xxxxxxxx in Corso d’Opera e del Collaudo finale è redatto apposito verbale.
6. Entro [sei mesi/ massimo dodici mesi] dalla data di ultimazione dei lavori, è emesso il Certificato di Collaudo di cui all’articolo 102, comma 3, del Codice.
1. Il Concedente è titolare del potere espropriativo ai sensi del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
[Nel caso in cui il Concedente nei Documenti di Gara abbia previsto di esercitare la facoltà di delega di cui al Testo Unico sulle espropriazioni per pubblica utilità]
1. Il Concedente ha delegato [o si impegna a delegare (qualora non lo avesse già fatto)] il Concessionario, con atto registrato [da registrare] in data [•], n. [•], allegato al Contratto, l’esercizio [totale o parziale] [in caso di impegno a delegare riportare in dettaglio l’ambito della delega come specificata nei Documenti di Gara] dei propri poteri espropriativi.
2. Per effetto della delega, il Concessionario diviene autorità espropriante tenuta ad ottemperare agli obblighi di legge nonché a:
a) rispettare e conformarsi a quanto stabilito nell’atto di delega, i cui estremi ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del d.P.R. 327/2001, dovranno essere indicati in tutti gli atti del procedimento espropriativo;
b) fornire aggiornamenti periodici al Concedente sullo stato delle procedure espropriative.
3. Il Concessionario, nell’ambito delle attività delegate, è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente di eventuali maggiori indennizzi rispetto a quelli previsti nel Piano Particellare degli Espropri allegato al Progetto Esecutivo determinati da errori e/o omissioni riconducibili al Concessionario stesso, nonché di tutte le spese e gli oneri derivanti dai ritardi, errori e/o omissioni riconducibili al Concessionario nella gestione del procedimento espropriativo. Gli eventuali aggravi in termini di costi e tempi conseguenti ai suddetti ritardi, errori e/o omissioni sono a carico del Concessionario.
4. Il Concessionario non può in ogni caso eccepire errori od omissioni nella stima degli oneri derivanti dal procedimento ablatorio, ivi inclusi gli indennizzi nei limiti del [30] per cento delle stime effettuate, ancorché contenuti in atti redatti dal Concedente, qualora, pur potendo e dovendo riconoscerli in relazione alla perizia e alla capacità tecnica dichiarate ai fini della partecipazione alla procedura di gara, il Concessionario non abbia rilevato tali errori od omissioni segnalandoli per iscritto al Concedente.
1. Il Contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall’articolo 175, commi 1 e 4, del Codice:
a) modifiche previste nei Documenti di Xxxx iniziali nelle clausole di cui al [specificare in dettaglio le clausole chiare, precise e inequivocabili del Bando, del Disciplinare, ecc.];
b) lavori e servizi supplementari resisi necessari e non inclusi nella Concessione iniziale, ove risulti impraticabile un cambiamento di Concessionario per motivi tecnici ed economici;
c) modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l’ordinaria diligenza e inidonee ad alterare la natura generale della Concessione;
d) sostituzione del Concessionario originario a causa delle circostanze di cui all’articolo 175, comma 1, lettera d);
e) modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del Contratto, ai sensi dell’articolo 175, comma 7;
f) modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall’articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice e al di sotto del 10 per cento del valore della Concessione.
2. I lavori conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono eseguiti previa approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n.
49. La determinazione dei relativi costi è calcolata applicando i prezzi ricavati dal prezziario [regionale/provinciale] vigente. In mancanza di singole voci nel prezziario, i nuovi prezzi sono determinati con riferimento ad altri prezziari ufficiali di carattere locale, quali [Comune/Camera di Commercio]. Agli importi determinati ai sensi dei periodi precedenti deve essere applicato lo sconto offerto dal Concessionario pari al [indicare numero e lettere]
%. In caso di impossibilità di determinare gli importi dei lavori mediante il ricorso al prezziario, il Concedente può attivare la procedura del Value Testing che consiste nel
confronto tra il preventivo elaborato dal Concessionario con almeno due preventivi richiesti dal Concedente a operatori equipollenti di mercato. In tal caso, il valore dei lavori non può, in ogni caso, superare il valore della [media] dei preventivi.
3. I lavori di cui al comma 1, lettera c), concernenti Varianti in corso d’opera, possono essere richiesti dal Concedente ovvero proposti dal Concessionario e approvati dal Concedente, anche qualora i relativi costi siano totalmente a carico del Concessionario, nei seguenti casi:
a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione o della stipula del contratto che possano determinare significativi miglioramenti nella qualità dell’Opera o di sue parti ovvero nella fruibilità della stessa ed erogazione dei Servizi, senza alterazione o pregiudizio dell’impostazione progettuale;
c) rinvenimenti imprevisti o non prevedibili;
d) difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili che rendono notevolmente più onerosa la prestazione contrattuale;
e) manifestarsi di errori od omissioni del progetto Esecutivo che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione delle Opere ovvero la loro utilizzazione;
f) modifiche conseguenti alla variazione della programmazione del Concedente o di altra pubblica amministrazione;
g) prescrizioni imposte dagli organi competenti in materia di pubblica sicurezza, salute, ambiente, beni culturali e paesaggistici;
h) [...].
4. I Servizi conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono erogati previa approvazione da parte del Concedente del/i relativo/i Progetto/i. La determinazione dei relativi costi è effettuata sulla base dei valori definiti nel Capitolato di Gestione. Il valore dei Servizi non previsti nel Capitolato è determinato mediante la procedura di Value Testing di cui al comma 2. Le modifiche, diverse da quelle di dettaglio, concernenti le tempistiche, la qualità, la quantità e/o le modalità di prestazione dei Servizi di cui al comma 1 possono essere richieste dal Concedente ovvero proposte dal Concessionario, previa accettazione del Concedente e approvazione da parte dello stesso del/i relativo/i Progetto/i. Il Concedente può accettare le modifiche proposte dal Concessionario anche a condizione che i relativi costi siano totalmente a carico del Concessionario medesimo.
5. [nel caso di concessioni aggiudicate da amministrazioni aggiudicatrici allo scopo di svolgere un’attività diversa da quelle di cui all’Allegato II del Codice, aggiungere: Per i casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), l’eventuale aumento di valore non può complessivamente eccedere il 50% del valore della concessione iniziale. Il superamento di tale limite di valore determina l’obbligo di una nuova procedura di aggiudicazione.]
6. Il Concessionario è, in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni nella progettazione relativa alle modifiche di cui al comma 1. In tali casi, il Concessionario è tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di tali Errori o Omissioni nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno.
7. Le modifiche di cui al presente articolo:
a) ove non determinino una Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, comportano un mero aggiornamento del Piano Economico Finanziario secondo la procedura indicata all’articolo 32, comma 3;
b) ove determinino una Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, per fatti non riconducibili al concessionario, le Parti possono prevedere il pagamento da parte del Concedente dell’importo determinato ai sensi dei commi 2 e/o 4 ovvero avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario di cui all’articolo 32.
8. Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una maggiore reddittività per il Concessionario ai sensi dell’articolo 175, comma 7, lettera b), del Codice, nè alterare l’allocazione dei rischi.
20. SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE
1. La sospensione totale o parziale dei lavori può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente l’esecuzione a regola d’arte dei lavori, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l’interruzione dei lavori e alla ripresa dei lavori medesimi. L’esecuzione dei lavori può essere sospesa:
a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell’utile prosecuzione dei lavori a regola d’arte, come di seguito individuate:
i) indisponibilià di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
ii) impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
iii) ritrovamenti archeologici [Solo qualora le aree oggetto di Contratto non ricadano in zone notoriamente di interesse archeologico];
iv) sorprese geologiche [Solo qualora le aree oggetto di Contratto non ricadono in zone notoriamente a rischio idrogeologico];
[v) …]
b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all’integrità fisica e alla sicurezza;
c) per le cause di Forza Maggiore di cui all’articolo 14.
Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.
2. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente l’Esecuzione dei lavori, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.
3. In caso di sospensione parziale dei lavori, il Concessionario è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili.
4. In caso di sospensione totale, il Concessionario che, per cause a lui non imputabili, sia impossibilitato a recuperare il periodo di sospensione e ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere la proroga del contratto di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione.
5. Qualora la sospensione o le sospensioni totali dei lavori, disposte ai sensi del comma 1, lettere a) e b), siano superiori a un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi o, comunque quando superino i sei mesi complessivi, e comportino altresì l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all’articolo 32.
6. Nei casi di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dal Concedente per cause non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui al comma 1, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:
a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all’importo contrattuale l’utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
b) la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal Direttore dei Lavori;
d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
7. Il Direttore dei lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione dei lavori, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a [• 5] giorni, compilando, se possibile con l’intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele da attivare nel più breve tempo possibile affinchè alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera rimasti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata al Responsabile del procedimento entro e non oltre [• 5] giorni dalla data di redazione.
[Inserire solo qualora il Bando di Xxxx preveda un contributo pubblico a titolo di prezzo dei lavori da realizzare ai sensi degli articoli 165, comma 2, e 180, comma 6, del Codice]
1. Il Concedente si impegna a corrispondere al Concessionario un Contributo pari a euro [indicare il valore numerico e in cifre], al netto dell’IVA, corrispondente al [X%] [indicare la percentuale a numero e in cifre] del costo dell’investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari, secondo le seguenti modalità:
a) una somma pari a euro [•] (lettere) in corso d’opera, erogata per Stati di avanzamento lavori;
b) una somma pari a euro [•] (lettere) al Collaudo con esito positivo.
2. Il Contributo di cui al comma 1 è fisso e invariabile. La somma di cui al comma 1, lettera a), è erogata pro quota per Stati di avanzamento lavori, in proporzione ai lavori effettivamente realizzati. Per ciascuno Stato di avanzamento lavori, la quota di Contributo è corrisposta nella medesima percentuale di contribuzione pubblica all’investimento di cui al comma 1, calcolata sui costi effettivamente sostenuti, nel rispetto del Cronoprogramma.
3. Il Direttore dei Lavori trasmette immediatamente lo Stato di avanzamento lavori al Responsabile del Procedimento, che emette il certificato di pagamento contestualmente all’adozione dello Stato di avanzamento lavori e comunque non oltre sette giorni decorrenti dalla sua adozione e lo invia al Concedente il quale procede al pagamento ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del Codice.
4. Le somme di cui al comma 1, lettera b), sono corrisposte entro 30 giorni [salva diversa pattuizione delle parti] dall’approvazione del Certificato di collaudo con esito positivo.
5. Le attività di Xxxxxxxx di cui all’articolo 17 consentono al Concedente di disporre, tra l’altro, degli elementi idonei a giustificare il Contributo.
6. Nel caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione del Contributo saranno dovuti, sulle somme non pagate, gli interessi moratori nei termini di legge. Decorso un anno dall’approvazione del Certificato di Xxxxxxxx con esito positivo, in caso di mancata corresponsione totale del Contributo da parte del Concedente, il Concessionario può chiedere la risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con le conseguenze di cui all’articolo 40.
[Laddove previsto nella Documentazione di Gara, le Parti dovranno espressamente regolamentare la concessione del diritto reale di godimento sui beni immobili concessi a titolo di Contributo]
22. DECURTAZIONI E PENALI PER RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI COSTRUZIONE
1. Il Concessionario è responsabile, indipendentemente dalla prova del danno, di ogni ritardo a lui riconducibile in Fase di Progettazione e di Costruzione. I giorni di ritardo in Fase di Progettazione e di Costruzione riducono conseguentemente la durata della Gestione.
2. Per ogni giorno di ritardo, riconducibile al Concessionario, rispetto al termine finale di consegna dell’Opera stabilito nel Cronoprogramma, si applica una penale corrispondente al [% precisare la percentuale in numeri e in lettere] dell’importo totale dei lavori, al netto dell’IVA.
3. [Qualora la Concessione preveda il Contributo] Il Concedente decurta gli importi derivanti dall’applicazione delle penali dalle somme risultanti nel certificato di pagamento relativo al saldo del Contributo successivo al collaudo finale dell’Opera con esito positivo. Qualora le penali eccedano l’ammontare del pagamento, il Concedente recupera la parte residua, rivalendosi sulla garanzia fideiussoria di cui all’articolo 33.
ovvero
3. [Qualora la Concessione non preveda il Contributo] Il Concedente, per gli importi derivanti dall’applicazione delle penali, si rivale sulla garanzia fideiussoria di cui all’articolo 33.
4. Qualora l’importo dovuto dal Concessionario a titolo di penale sia complessivamente superiore al valore di [•%], da computare sull’importo totale dei lavori al netto dell’IVA, il Concedente può esercitare la facoltà di cui all’articolo 37.
5. Le penali di cui al presente articolo sono dovute indipendentemente dalla prova del danno.
1. La gestione dei Servizi di cui agli articoli 24 e 26 ha inizio a seguito del Collaudo dell’Opera [o del lotto funzionale indicare quale] con esito positivo, previa consegna dell’Opera [o del lotto funzionale indicare quale].
2. Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta erogazione di tutti i Servizi oggetto del Contratto, anche in caso di subappalto, affidamento a terzi e/o affidamento diretto ai sensi del comma 3. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono affidamenti a terzi, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice e sono regolate mediante appositi atti contrattuali.
3. La gestione dei Servizi è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) i soggetti che svolgono i Servizi devono essere qualificati per la quota da eseguire, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel Bando di Gara;
b) i Servizi devono essere erogati nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato di Gestione;
c) i Servizi possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede di Offerta.
4. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni dall’inizio dell’esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali.
[nel caso in cui il concessionario sia un’amministrazione aggiudicatrice il comma 4 è sostuito dal seguente comma:
4. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni dall’inizio dell’esecuzione delle attività in appalto, la copia autentica del Contratto di appalto, nonché la documentazione attestante il possesso da parte dell’appaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali.
[Le Parti possono introdurre ulteriori elementi rilevanti]
24. SERVIZI DI DISPONIBILITÀ E ACCESSORI
1. Il Concessionario si obbliga a fornire tutti i Servizi di Disponibilità dell’Opera e tutti i Servizi Accessori alla Disponibilità, necessari a garantire la piena fruibilità dell’Opera secondo gli standard quantitativi e qualitativi disciplinati nel Documento denominato “Capitolato di Gestione”.
2. Sono Servizi di Disponibilità dell’Opera:
(i) [• il servizio di manutenzione dell’Opera e delle sue parti];
(ii) [• il servizio di gestione e manutenzione degli impianti];
(iii) [• il servizio di gestione energia];
(iv) [ … ].
3. Sono Servizi Accessori alla Disponibilità:
(i) [• il servizio di pulizia];
(ii) [• il servizio di lavanderia];
(iii) [• il servizio di ristorazione e mensa];
(iv) [•].
4. Il Concessionario si impegna a svolgere la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria programmate dell’Opera e delle sue parti con le modalità e i tempi previsti nel Programma Manutentivo, in modo da garantirne la piena funzionalità per tutta la durata della Concessione, con l’obbligo, alla scadenza della stessa, di consegnare l’Opera al Concedente in perfetto stato di manutenzione, fatto salvo il normale deperimento d’uso così come previsto nel Documento denominato “Capitolato di Gestione”.
5. Il Concessionario si impegna altresì, a propria cura e spese, a garantire la Disponibilità dell’Opera dai vizi sopravvenuti derivanti dalla Progettazione e/o Costruzione, e a eseguire tutte le attività non programmate di manutenzione dell’Opera e delle sue parti che dovessero rendersi necessarie per garantire la piena fruibilità dell’Opera secondo gli standard previsti nel Documento denominato “Capitolato di Gestione” per tutta la durata del Contratto.
6. Il Concessionario si obbliga a fornire i Servizi di cui ai commi 2 e 3 per tutta la durata del Contratto, fatto salvo quanto previsto all’articolo 25.
[Le Parti dovranno, sulla base delle specificità dell’Opera, elencare i Servizi di Disponibilità e Accessori alla Disponibilità la cui erogazione, in termini di quantità, modalità e qualità, dovrà essere specificata puntualmente nei relativi Capitolati di Gestione.]
25. FORNITURA DEI SERVIZI ACCESSORI ALLA DISPONIBILITÀ
1. Limitatamente al/i Servizio/i Accessorio/i alla Disponibilità di seguito elencato/i, la durata della relativa Gestione deve intendersi pari a [• quinquennio, etc.] a partire dall’inizio della Fase di Gestione di cui all’articolo 23, comma 1:
[Le Parti devono indicare i Servizi Accessori alla Disponibilità soggetti a benchmarking test ovvero a market test a seconda della scelta effettuata nel Bando di Gara]
i) ……;
ii) ……;
iii) …….
2. [In caso di benchmarking test] Entro [•] mesi antecedenti il termine di ogni [quinquennio, etc.], il Concedente può indicare al Concessionario nuove o diverse prestazioni quantitative, qualitative e condizioni di prezzo e stabilire diversi tempi di esecuzione del/i Servizio/i.
ovvero
2. [In caso di market test] Entro [•] mesi antecedenti il termine di ogni [quinquennio, etc.], il Concedente indice la nuova procedura di affidamento del/i Servizio/i ai sensi del Codice. Nell’ambito del nuovo affidamento dei Servizi Accessori, il Concedente può indicare nuove o diverse prestazioni quantitative, qualitative e condizioni di prezzo e stabilire diversi tempi di esecuzione del/i Servizio/i.
26. ALTRE CATEGORIE DI SERVIZI
1. Il Concessionario si obbliga a fornire per tutta la durata del Contratto i Servizi di seguito indicati:
a) Servizi Commerciali:
[Specificare. Per esempio, affitto locali]
(i) ……
(ii) ……
b) Servizi a Tariffa:
[Specificare. Per esempio, parcheggio]
(i) …….
(ii) ……
2. Nella fornitura dei Servizi di cui al comma 1, il Concessionario è tenuto a rispettare tutte le condizioni stabilite nei Capitolati di Gestione “Servizi Commerciali” e “Servizi a Tariffa”.
[Le Parti dovranno, sulla base delle specificità dell’Opera, elencare i Servizi la cui erogazione, in termini di quantità, modalità e qualità, dovrà essere specificata puntualmente nei relativi Capitolati di Gestione.]
27. SOSPENSIONE DEI SERVIZI27. SOSPENSIONE DEI SERVIZI
1. La sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l’interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima. La fornitura dei Servizi può essere sospesa:
a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell’utile fornitura dei servizi, come di seguito individuate:
i) indisponibilià di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
ii) impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
iii) comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all’integrità fisica e alla sicurezza;
c) per le cause di Forza Maggiore di cui all’articolo 14.
Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.
2. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la Gestione, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.
3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario che non sia in grado di prestare il/i Servizio/i in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l’evento, il/i Servizio/i che non può/possono essere prestato/i nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell’/gli Evento/i.
4. Il Direttore dell’Esecuzione può disporre la sospensione della fornitura dei Servizi, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a [• 5] giorni, compilando, se possibile con l’intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del/i Servizio/i sospeso/i, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell’Esecuzione non coincida con il Responsabile Unico del Procedimento, il verbale è trasmesso a mezzo posta certificata a quest’ultimo entro e non oltre [• 5] giorni dalla data di redazione.
6. Nelle ipotesi di cui ai commi 1:
a) i Corrispettivi di cui all’articolo 28 continueranno a essere corrisposti dal Concedente qualora la sospensione non ecceda massimo [due] giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione come risulta dal relativo verbale;
b) qualora la sospensione ecceda i [due] giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal/dai relativo/i verbale/i, il Concessionario può chiedere la proroga dei termini di gestione del/i Servizio/i di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda [indicare i mesi a numero e lettere] comportando altresì l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all’articolo 32.
7 La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell’Esecuzione redige il verbale di ripresa della fornitura del/i Servizio/i interessato/i dall’evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell’Esecuzione del Contratto non coincida con il Responsabile del Procedimento, il verbale è trasmesso a quest'ultimo a mezzo posta certificata entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
8. Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi disposta dal Concedente per cause non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui al comma 1, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei criteri di cui all’articolo 20, comma 6, in quanto compatibili.
28. CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO
1. Al Concessionario è attribuito il diritto di gestire l’Opera fino alla scadenza del Contratto, ricevendo un Corrispettivo [mensile o trimestrale] a remunerazione dei Servizi di cui all’articolo 24, comma 2 [e comma 3].
2. Il Responsabile Unico del Procedimento verifica, durante la fornitura dei servizi, il puntuale adempimento delle prestazioni contrattuali ai fini della corretta quantificazione del Corrispettivo dovuto, al netto dell’eventuale decurtazione automatica di cui all’articolo 29. Comunicato l’esito della verifica al Concessionario, il pagamento del Corrispettivo è effettuato sul conto corrente di cui all’articolo 13, comma 2, entro 30 [trenta] giorni dalla
data di conclusione del [mese o trimestre] di effettiva fornitura dei Servizi, previa ricezione della Fattura Elettronica.
3. La prima rata del Corrispettivo decorre dalla data di inizio della fornitura effettiva dei Servizi, a seguito della Messa in esercizio dell’Opera. L’ultima rata del Corrispettivo è dovuta esclusivamente per il periodo residuo intercorrente tra il giorno successivo all’ultimo [mese o trimestre] liquidato e la scadenza del Contratto.
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 40, nel caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione del Corrispettivo, sono dovuti, sulle somme non pagate, gli interessi moratori nei termini di legge.
1. Il Concedente riconosce al Concessionario un Corrispettivo pari complessivamente a euro [•], al netto dell’IVA, a fronte:
a) dell’effettiva Disponibilità dell’Opera, conseguente al raggiungimento del Livello Obiettivo per ciascuna prestazione di cui al Documento denominato “Capitolato di Gestione”;
b) dell’effettiva erogazione dei Servizi Accessori, conseguente al raggiungimento del Livello Obiettivo per ciascuna prestazione di cui al Documento denominato “Capitolato di Gestione”.
2. Il Corrispettivo è adeguato annualmente entro il limite del [%] della variazione annua dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati senza tabacchi.
3. Nel caso in cui il livello della prestazione resa sia inferiore al Livello Obiettivo ma superiore al Livello Minimo del corrispondente Indicatore di Disponibilità, il Corrispettivo è automaticamente decurtato di tanti punti percentuali quanti sono quelli attribuiti al valore della prestazione non resa secondo quanto indicato nel Documento denominato “Meccanismo di rettifica del Corrispettivo”. Qualora tali decurtazioni, cumulativamente considerate nel periodo di [mesi/al massimo un anno], siano di ammontare pari o superiore al [• %] del Corrispettivo dovuto per l’anno medesimo, le stesse decurtazioni sono maggiorate di un’ulteriore percentuale pari al [• %] del Corrispettivo dovuto per l’anno stesso.
4. Il mancato raggiungimento per ciascun Indicatore di Disponibilità del Livello Obiettivo costituisce inadempimento del Concessionario e comporta, indipendentemente dalla prova del danno, la decurtazione del Corrispettivo come indicato nel Documento denominato “Meccanismo di rettifica del Corrispettivo”.
5. Il Livello Minimo e/o Obiettivo per ciascun Indicatore di Disponibilità e la misura della decurtazione del Corrispettivo in caso di inadempimento sono stabiliti nel Documento denominato “Meccanismo di rettifica del Corrispettivo”.
6. Qualora a seguito dell’inadempimento del Concessionario si renda necessario, previa comunicazione del Concedente, l’intervento sostitutivo di quest’ultimo, l’entità della decurtazione del Corrispettivo è maggiorata secondo quanto stabilito nel Documento denominato “Meccanismo di rettifica del Corrispettivo”.
7. Il Concedente decurta gli importi del Corrispettivo alla scadenza di pagamento immediatamente successiva all’accertato inadempimento. Qualora la decurtazione ecceda l’ammontare del Corrispettivo [di Disponibilità e/o per i Servizi Accessori alla Disponibilità],
il Concedente recupera la parte residua a valere sul successivo Corrispettivo. Qualora le predette compensazioni non risultino possibili in tutto o in parte, il Concedente si rivale sulla garanzia fideiussoria di cui all’articolo 33.
8. Il Concedente può sempre risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo 37 in caso di mancato raggiungimento del Livello Obiettivo. In particolare, il Concedente può risolvere il Contratto qualora il mancato raggiungimento del predetto livello nell’erogazione dei Servizi di Disponibilità e/o Accessori alla Disponibilità determini una decurtazione di ammontare superiore complessivamente al [%] del Corrispettivo annuale, al netto di IVA. [Qualora il Concessionario sia responsabile della Gestione sia dei Servizi di Disponibilità sia dei Servizi Accessori di Disponibilità]
1. Per l’erogazione dei Servizi soggetti a Tariffa di cui all’articolo 26, comma 1, lettera b), il Concessionario si impegna ad applicare le tariffe fissate nell’Allegato [•] e aggiornate secondo il meccanismo descritto nell’Allegato medesimo. Il Concessionario si impegna, altresì, a far applicare le medesime tariffe ai terzi eventualmente affidatari della gestione dei Servizi stessi.
SEZIONE VI – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF
31. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO
1. Gli elementi indicati al punto 9 delle Premesse costituiscono i presupposti e le condizioni di base del Piano Economico e Finanziario che concorrono a determinare l’Equilibrio Economico Finanziario.
2. Le Parti prendono atto che l’Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e di Sostenibilità Finanziaria. Il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base dei seguenti indicatori contenuti nel Piano Economico Finanziario valutati congiuntamente:
− Tasso Interno di Rendimento (TIR) e Valore Attuale Netto (VAN) dell’Azionista pari a [•]; o
− Tasso Interno di Rendimento (TIR) e Valore Attuale Netto (VAN) del Progetto pari a [•];
− Debt Service Coverage Ratio (DSCR) il cui valore minimo è pari a [•];
− Loan Life Cover Ratio (LLCR) il cui valore minimo è pari a [•].
32. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO
1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, qualora si riscontri un’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla variazione di almeno uno degli indicatori di cui all’articolo 31 rispetto ai valori del Piano Economico Finanziatio contrattuale, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti Eventi di Disequilibrio. Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguenti:
a) l’entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione dell’Opera e dei Servizi ovvero sulle condizioni di pagamento del Corrispettivo e/o del Contributo e sul relativo regime tributario;
b) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all’articolo 9 non riconducibile al Concessionario nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario;
c) i maggiori oneri derivanti dalle procedure di esproprio, diversi da quelli riconducibili al Concessionario ai sensi dell’articolo 18, commi 3 e 4;
d) i casi di sospensione di cui all’articolo 20, comma 5, e 27, comma 6, lettera b), ultimo periodo, qualora il periodo di sospensione ecceda rispettivamente 180 giorni in Fase di Costruzione e i 90 giorni in Fase di Gestione;
e) le cause di Forza Maggiore ai sensi dell’articolo 14, comma 3;
f) le modifiche al Contratto di cui all’articolo 19, comma 7, lettera b).
[Le Parti possono introdurre ulteriori ipotesi al fine di tenere conto dell’effettivo oggetto della Concessione e/o delle specificità dell’Opera, anche prevedendo soglie di materialità assolute e/o percentuali rispetto all’impatto sugli indici reddituali e finanziari, nel rispetto delle previsioni dei documenti di gara rilevanti]
2. Nel caso in cui l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.
3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:
a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l’altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.
Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.
4. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario [è possibile prevedere l’utilizzo di solo alcuni degli indicatori ai fini del riequilibrio, per esempio il TIR e il DSCR], nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.
5. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni dall’avvio della comunicazione di cui ai commi 2 o 3, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 giorni. Xxxxxxxx Xxxxx sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell’esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell’articolo 42. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all’articolo 42, comma 2.
SEZIONE VII – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I FINANZIATORI
1. A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto relative alla realizzazione dei lavori, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e del rimborso delle somme di cui all’articolo 21 eventualmente pagate in eccedenza, il Concessionario presta, contestualmente alla stipula del Contratto, la garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del Codice, con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, del Codice. La predetta garanzia, rilasciata da [•], è pari al [10% ovvero, in caso di aggiudicazione con ribassi suoperiori al 10%, alla percentuale aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10% ai sensi dell’art. 103, comma 1, terzo e quarto periodo del Codice] dell’importo totale dell’investimento complessivo oggetto del Contratto, eventualmente ridotto nei casi previsti dall’articolo 93, comma 7, del Codice.
2. Il Concessionario si impegna, in ogni caso, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.
1. Il Concessionario stipula con primarie imprese di assicurazione e mantiene operanti per tutta la durata della Fase di Costruzione le polizze assicurative di seguito indicate, nei limiti e con le modalità previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente:
a) polizza assicurativa, ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice, a copertura:
(i) dei danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale dell’Opera e di altri manufatti e impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un importo complessivo pari a [•] [importo da definire nei Documenti di Gara ai sensi dell’articolo 103, comma 7, secondo periodo, comunque non inferiore al 100% (cento per cento) dell’importo dei lavori. La polizza sarà basata sulle specifiche caratteristiche delle opere e dovrà contenere condizioni di assicurazione tipicamente rinvenibili sul mercato per tale tipo di polizza];
(ii) della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale è pari a [•] [indicare importo pari al 5% della somma assicurata per le opere, nel rispetto dei limiti minimo e massimo fissati dal Codice];
b) [clausola da inserire esclusivamente per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’art. 35 Codice] polizza indennitaria decennale, ai sensi dell’articolo 103, comma 8, del Codice, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’Opera, ovvero di gravi difetti costruttivi, il cui limite di indennizzo deve essere pari a [•] [indicare un importo non inferiore al 20% del valore dell’Opera realizzata e non superiore al 40%, nel rispetto del principio di proporzionalità, avuto riguardo alla natura dell’Opera];
c) [clausola da inserire esclusivamente per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’art. 35 Codice] polizza di assicurazione della responsabilità civile, ai sensi dell’articolo 103, comma 8, del Codice, per danni cagionati a terzi, per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari a [•] [indicare importo pari al 5% del valore dell’opera realizzata, nel rispetto dei limiti minimo e massimo fissati dal Codice];
d) Polizza ALOP (Advance Loss of Profit) avente ad oggetto la copertura dei danni economico finanziari indiretti provocati dal Concessionario per una somma assicurata pari complessivamente ad euro [l’importo deve essere adeguato al rischio];
e) integrazione delle polizze di cui alle lettere precedenti in funzione di eventuali maggiori lavori da effettuare.
[È fatta salva la facoltà del Concedente di richiedere al Concessionario ulteriori polizze assicurative nel contratto, se previste nel Bando di Xxxx]
2. La copertura assicurativa di cui al comma 1, punto a), decorre dalla data di Consegna dei Lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo [ovvero in alternativa del Certificato di Regolare Esecuzione] e, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo Certificato. Le coperture assicurative di cui al comma 1, punti b) e d), decorrono dalla data di emissione del Certificato di Collaudo [ovvero in alternativa del Certificato di Regolare Esecuzione] e, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e risultante dal relativo Certificato. La copertura assicurativa di cui al punto c) decorre dalla data di emissione del Certificato di Collaudo [ovvero in alternativa del Certificato di Regolare Esecuzione].
3. Il Concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell’articolo 24, comma 4, del Codice e del paragrafo 4.1. delle Linee Guida ANAC n. 1, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria”, una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di Progettazione e attività connesse, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo dell’Opera con esito positivo. A tal fine, il Concessionario produce idonea dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell’Unione europea. La polizza decorre dalla data di approvazione del Progetto Esecutivo e deve avere un massimale non inferiore a euro [•]. La stessa deve coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo e del Progetto Definitivo che abbiano determinato nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. La polizza di cui al presente comma si applica anche in caso di Varianti in corso d’opera.
4. Il Concessionario si impegna a consegnare copia dei certificati assicurativi relativi a tutte le polizze sottoscritte o fatte sottoscrivere tassativamente prima dell’inizio dei lavori.
5. Il Concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell’articolo 1891 del codice civile, con compagnie di assicurazione autorizzate ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i, una o più polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dall’esecuzione del Contratto, limitatamente alla Fase di Gestione, per un massimale di importo minimo pari a euro [•] per sinistro ed euro [•] per persona e per danni a cose, per tutta la durata della Concessione. La somma assicurata deve essere rivalutata dal Concessionario alla fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tali polizze devono includere:
a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l’erogazione dei Servizi;
b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell’ambito della Concessione;
c) le spese per la riparazione e/o la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne, nonché di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti dell’Opera gestita dal Concessionario, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosioni, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendi, furti e rapine.
Copia delle predette polizze deve essere consegnata al Concedente almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l’avvio della Fase di Gestione.
6. Il Concessionario deve altresì consegnare al Concedente:
a) almeno [indicare un numero di giorni non inferiore a 10] giorni prima della data prevista per la Consegna lavori, copia delle polizze di cui articolo 103, comma 7, del Codice unitamente ai relativi certificati di assicurazione;
b) entro e non oltre la data di emissione del Certificato di Xxxxxxxx, copia delle polizze di cui all’articolo 103, comma 8, del Codice unitamente ai relativi certificati di assicurazione.
Il Concessionario deve consegnare al Concedente, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l’avvio della Fase di Gestione, copia delle predette polizze, con attestazione del pagamento del relativo premio. Se il Concessionario ha diviso in rate il premio, dovrà produrre entro la data di scadenza stabilita nel contratto di assicurazione l’attestazione di avvenuto pagamento della rata medesima. In ogni caso, ai sensi dell’articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del Codice, l’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte del Concessionario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti del Concedente.
7. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario.
8. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
9. Il Concessionario è tenuto a stipulare a propria cura e spese gli adeguamenti di legge alle coperture assicurative di cui al presente articolo.
10. Il Concessionario ha l’obbligo di comunicare tempestivamente al Concedente ogni ritardo o mancato pagamento dei premi assicurativi. In tal caso, il Concedente è autorizzato, previa comunicazione al Concessionario, a provvedere direttamente al pagamento dei premi scaduti deducendo i relativi importi dal Corrispettivo. Tutti i contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono, in ogni caso, contenere apposita clausola che impegni l’assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell’avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario.
11. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l’esistenza, la validità e l’efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Concedente può risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo 37 con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l’obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.
12. I contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono garantire le coperture richieste anche in caso di carente, scorretta o ritardata informativa alla compagnia da parte del Concessionario. Non sono ammesse surroghe idonee a trasferire, anche solo parzialmente, eventuali richieste della compagnia a carico del Concessionario sul Concedente.
35. GARANZIE DEL CONCESSIONARIO PER I FINANZIATORI
1. Il Concedente prende atto e accetta sin d’ora l’eventuale costituzione da parte del Concessionario in favore dei Finanziatori dell’Opera, del pegno sulle azioni del Concessionario e delle garanzie sui crediti che verranno a maturazione in forza del Contratto nei confronti del Concedente.
2. In ogni caso, da tale accettazione non potranno derivare a carico del Concedente nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli derivanti dal Contratto e, con riferimento alla cessione dei, ovvero al pegno sui, crediti del Concessionario, lo stesso Concedente potrà opporre al cessionario/creditore pignoratizio tutte le eccezioni opponibili al Concessionario in base al Contratto.
3. Il Concedente si impegna a cooperare, per quanto di sua competenza, affinché siano sottoscritti i documenti necessari a garantire il perfezionamento e/o l’opponibilità, ove necessario, delle garanzie costituite a favore dei Finanziatori, inclusi a mero titolo esemplificativo eventuali atti di accettazione della cessione dei, o del pegno sui, crediti derivanti dal Contratto.
SEZIONE VIII- VICENDE DELLA CONCESSIONE
36. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
1. L’inadempimento delle obbligazioni di cui all’articolo 11, comma 3, lettere b) ed e), da parte del Concessionario è causa di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile.
2. L’effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Concedente entro [•] giorni dall’inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.
3. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza dell’inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo, ivi inclusi qualunque costo sostenuto dal Concessionario per le attività di progettazione.
4. In caso di risoluzione di diritto del Contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente: (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione; (ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario.
37. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO
1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 36 e 39, il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell’articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454, del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all’obbligazione inadempiuta. Tale termine è sospeso nei casi di cui all’articolo 39, comma 2. La diffida ad adempiere deve essere comunicata a [indicare l’ufficio e il nominativo del responsabile], all’indirizzo di posta elettronica certificata [•] del Concessionario e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l’inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata nei seguenti casi:
a) superamento dell’importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penale per ritardi in Fase di Costruzione ai sensi dell’articolo 22, comma 4;
b) gravi vizi o difformità dell’Opera tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza dell’Opera o dell’erogazione dei Servizi;
c) perimento totale o parziale dell’Opera ovvero grave danneggiamento della stessa a causa di inadeguata o carente manutenzione ai sensi del Documento denominato “Capitolato di Gestione”;
d) superamento dell’importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di decurtazione del Corrispettivo per l’indisponibilità dell’Opera ovvero per la mancata erogazione dei Servizi ai sensi dell’articolo 29 e del Documento denominato “Meccanismo di rettifica del Corrispettivo”;
e) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 33 e 34;
f) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
g) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all’articolo 30, comma 5, del Codice, e fiscali;
h) mutamento della compagine sociale della Società di Progetto ai sensi dell’articolo 7 in assenza della preventiva autorizzazione del Concedente;
i) grave violazione delle obbligazioni di cui all’articolo 11, comma 5;
l) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Codice;
m) rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del Contratto.
[Gli eventi che configurano inadempimento tale da consentire la risoluzione possono essere integrati con ulteriori fattispecie rilevanti in ordine all’Operazione specifica di PPP]
3. In caso di risoluzione del Contratto, le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci, al netto dei costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, escluso il Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell’articolo 21:
a) qualora l’Opera non abbia raggiunto la fase di Collaudo o non abbia superato il Collaudo con esito positivo:
(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l’importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all’inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell’Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto del Contratto al momento della risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinchè l’Opera sia realizzata/ripristinata conformenente alla Documentazione Progettuale approvata nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) [e/o altre ipotesi eventualmente previste dalla PA]; (iii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.
b) qualora l’Opera abbia superato la fase di Collaudo:
(i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti l’importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all’inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell’Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto del Contratto al momento della risoluzione; (ii) tutti i costi necessari affinchè l’Opera sia ripristinata conformenente alla Documentazione Progettuale approvata, nei casi di cui al comma 2, lettere c), d) ed e) [e/o altre ipotesi eventualmente previste dalla PA]; (iii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo Concessionario; (iv) le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.
4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro [•] giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
5. Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest’ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.
6. Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l’Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.
7. Con specifico riferimento ai Servizi Commerciali, il mancato rispetto da parte del Concessionario delle prescrizioni e degli obblighi contenuti nel Documento denominato “Capitolato di Gestione” configura inadempimento del Contratto e attribuisce al Concedente la facoltà di risolvere parzialmente lo stesso con esclusivo riguardo ai Servizi Commerciali per i quali si è verificato l’inadempimento, secondo le modalità di cui al comma 1.
38. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE
1. Il Concedente ha l’obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:
a) la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice;
c) una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80, comma 1, del Codice dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice;
d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell’articolo 13.
2. Nei casi di cui al comma 1, si applica l’articolo 37, comma 3.
39. SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO
1. Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione del Contratto ai sensi degli articoli 37 e 38, i Finanziatori, ai sensi dell’articolo 176, comma 8, del Codice possono impedire la risoluzione designando un soggetto che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi.
2. Qualora, entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente ai sensi dell’articolo 176, comma 8, del Codice, i Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente si
impegna a sospendere la risoluzione del Contratto per i 90 giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere. Ove tale termine decorra senza che i Finanziatori abbiano designato il soggetto subentrante, il Contratto si intende risolto di diritto.
3. Il Concedente provvede a formalizzare il rapporto concessorio con il soggetto designato dai Finanziatori a condizione che:
a) il soggetto subentrante abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Xxxx, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento della Concessione alla data del subentro;
b) il soggetto subentrante si impegni ad assicurare la ripresa dell’esecuzione della Concessione e l’esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito, entro i [90] giorni successivi alla formalizzazione del rapporto con il soggetto subentrante designato, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal Concedente. Le Parti si impegnano, sussistendo le condizioni di cui al comma 2, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di competenza finalizzato a perfezionare il subentro.
4. Qualora i Finanziatori non individuino il soggetto subentrante ai sensi del comma 2 ovvero qualora il soggetto subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 3, il Concedente procede alla risoluzione del Contratto, con l’obbligo a carico del Concessionario di consegnare tutti i beni immobili al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine, le Parti redigono apposito verbale da sottoscrivere entro i 30 (trenta) giorni successivi con le conseguenze economiche stabilite all’articolo 37.
5. Il Concedente invia a mezzo pec la comunicazione di cui all’articolo 37, comma 1, agli indirizzi di posta certificata dei Finanziatori indicati dal Concessionario. Nessuna responsabilità può essere imputata al Concedente in caso di erroneo o mancato invio della comunicazione.
[Comma da inserire qualora sia costituita la Società di Progetto conformemente a quanto previsto negli atti di gara ai sensi dell’articolo 184, comma 1, del Codice
6. Resta fermo l’obbligo del soggetto subentrante di costituire la Società di Progetto in comnformità a quanto previsto nella Documentazione di Gara.]
40. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE
1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia responsabile di un grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi del Contratto tale da compromettere la corretta esecuzione dello stesso, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concedente di rimediare all’obbligazione inadempiuta, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto. La diffida ad adempiere deve essere comunicata a [indicare l’ufficio e il nominativo del responsabile], all’indirizzo di posta elettronica certificata [•] del Concedente e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l’inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.
2. Qualora l’Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire le esigenze di continuità del Servizio, il Concessionario deve proseguire la gestione ordinaria dell’Opera, alle medesime modalità e condizioni del
Contratto, per un periodo non superiore a [12] mesi, con esclusione della realizzazione di investimenti e di interventi di manutenzione straordinaria, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili ai sensi dell’articolo 176, comma 5-bis, del Codice. Resta inteso che l’adempimento delle obbligazioni di cui al periodo precedente è subordinato al pagamento da parte del Concedente delle somme dovute al Concessionario. In ogni caso, in conformità con le previsioni del medesimo articolo 176 comma 5-bis del Codice, il Concessionario ha diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell’Opera fino alla data di effettivo incasso degli importi di cui al comma 3.
3. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, il Concedente deve corrispondere al Concessionario, oltre al pagamento degli importi eventualmente maturati ai sensi del Contratto e non ancora versati:
a) il valore dell’Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Xxxxxxxx con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti [e del Contributo ove non già dedotto]; ovvero, nel caso in cui l’Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi indicati dai documenti nella contabilità dei lavori ed effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata [al netto del Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell’articolo 21 ove non già dedotto];
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del Contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l’Opera abbia superato la fase di Collaudo del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico Finanziario allegato al Contratto per gli anni residui di Gestione della Concessione.
La somma degli importi di cui alle lettere a), b) e c) si intende al netto di quanto già corrisposto dal Concedente al Concessionario.
4. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro [•] giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a [•] giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
5. Le somme di cui al comma 3 corrisposte dal Concedente al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi del Codice. Tali somme sono indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
[Le Parti possono disciplinare altri aspetti, tra cui l’eventualità di continuare la gestione dell’Opera]
1. La Concessione può essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato al [indicare l’ufficio competente], indirizzo di posta
elettronica certificata [indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata] del Concessionario e per conoscenza a quello dei Finanziatori.
2. In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, si applica l’articolo 40, commi 3, 4 e 5.
3. L’efficacia della revoca della Concessione, è sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario delle somme di cui all’articolo 40, commi 3, 4 e 5, ai sensi dell’articolo 176, comma 6, del Codice. Resta, in ogni caso, applicabile l’articolo 176, comma 5-bis, del Codice.
1. Qualora l’accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario non sia raggiunto ai sensi dell’articolo 32, comma 5, la Parte interessata recede dal Contratto.
2. In caso di recesso dal Contratto ai sensi del presente articolo, le Parti provvedono a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori/Direttore dell’Esecuzione, apposito verbale entro [•] giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare l’importo dovuto al Concessionario sulla base delle seguenti voci:
a) il valore dell’Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Xxxxxxxx con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti [e del Contributo]; ovvero, nel caso in cui l’Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, risultanti dai documenti di contabilità dei lavori [al netto del Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente ai sensi dell’articolo 21];
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso dal Contratto, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.
All’importo così determinato sono sottratti gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione ai costi necessari affinché i Lavori e/o i Servizi possano essere realizzati/erogati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata.
3. Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui al comma 2 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro [•] mesi [/giorni] successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 2 e dovranno comprendere gli interessi legali decorrenti dalla data del predetto verbale. L’efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.
4. Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l’Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione ordinaria dell’Opera alle medesime modalità e condizioni del Contratto e comunque in conformità con le previsioni di cui all’articolo 176, comma 5-bis, del Codice.
5. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione l’Opera in conformiutà con le previsioni di cui all’articolo 176, comma 5-bis, del Codice, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, fino alla data dell’effettivo pagamento delle somme di cui al comma 2.
43. EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO
1. In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del Contratto, da qualsiasi causa determinata, le Parti provvedono alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti la consistenza e lo stato effettivo, alla data di cessazione del Contratto, delle Opere e relative pertinenze nonché le attrezzature, gli arredi, i materiali accessori e quant’altro attinente all’adempimento delle obbligazioni contrattuali. Nel medesimo verbale, le Parti danno atto della riconsegna da parte del Concessionario delle predette Opere, relative pertinenze, attrezzature, materiali accessori e quant’altro attinente all’adempimento delle obbligazioni contrattuali, che passano nella piena disponibilità del Concedente di diritto e a titolo gratuito, liberi da vincoli o gravami di qualsivoglia natura, in ottimale stato di manutenzione e funzionamento, salvo usura ordinaria, senza ulteriori formalità.
2. In caso di cessazione anticipata del Contratto ovvero […] anni prima della naturale scadenza del medesimo, il Concedente effettua in contraddittorio con il Concessionario tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo delle Opere e dei beni di cui al comma 1 e gli eventuali interventi necessari ad assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il Concedente può altresì affidare a un perito terzo l’individuazione dei predetti interventi [di manutenzione, riparazione, sostituzione, rifacimento ed esecuzione dei lavori], che dovranno essere realizzati tempestivamente dal Concessionario a proprie spese. A tal fine, per far fronte alla rilevata necessità dei predetti interventi, il Concessionario dà evidenza al Concedente della costituzione di una riserva mediante l’accantonamento di una parte del Corrispettivo a copertura dell’importo degli interventi da effettuare, entro 30 giorni lavorativi dalla conclusione delle attività di verifica ovvero dalla perizia. La mancata costituzione della riserva e/o la mancata effettuazione degli interventi di cui al presente comma entro il termine indicato dal Concedente all’esito delle verifiche o della perizia costituisce grave inadempimento del Concessionario.
3. Il Documento denominato “Handback” definisce: a) le specifiche tecniche per la redazione del verbale di cui al comma 1; b) le modalità di effettuazione delle verifiche di cui al comma 2; c) i livelli di manutenzione e funzionamento delle Opere e dei beni che dovranno essere assicurati in caso di cessazione anticipata del Contratto ovvero di scadenza naturale dello stesso.
4. Il Concedente si impegna ad avviare almeno due anni prima della scadenza della Concessione, la procedura di gara per l’individuazione del nuovo Concessionario.
5. Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dal Contratto.
6. Il Concessionario ha l’obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.
44. RIFINANZIAMENTO
1. Qualora il Concessionario intenda concludere un nuovo Contratto di Finanziamento, anche per estinguere, totalmente o parzialmente il Contratto di Finanziamento, dovrà darne comunicazione scritta al Concedente, fornendogli le necessarie informazioni circa i tempi, i costi, le condizioni del nuovo finanziamento.
2. Qualora per effetto del nuovo finanziamento: a) si verifica un incremento delle obbligazioni e responsabilità del Concedente; e/o b) il quadro delle garanzie esistenti a favore del Concedente risulti diminuito; e/o c) il Concedente risulti soggetto a impegni aggiuntivi, il nuovo finanziamento non può essere stipulato senza la previa approvazione del Concedente.
3. Qualora il rifinanziamento comporti dei benefici per il Concessionario, verificati attraverso l’inserimento delle opportune modifiche nel Piano Economico Finanziario contrattuale, detti benefici saranno condivisi con il Concedente in misura pari a un massimo del 33%.
4. Le Parti concordano le seguenti modalità di pagamento a favore del Concedente dei benefici frutto della condivisione predetta … [specificare se mediante un pagamento una tantum o la riduzione del Corrispettivo].
1. Al fine di consentire al Concedente il monitoraggio inerente al rispetto degli obblighi contrattuali e alla ripartizione dei rischi secondo quanto previsto dal presente Contratto e rappresentato nell’allegata matrice dei rischi, il Concessionario è tenuto ad adempiere alle obbligazioni di cui all’articolo 11, comma 3, lettere n) e p), e comma 5.
1. Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal Contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge.
2. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
a) per il Concedente: [indicare l’indirizzo PEC];
b) per il Concessionario: [indicare l’indirizzo PEC].
3. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione.
ULTERIORI ARTICOLI DA DISCIPLINARE
47. FORO COMPETENTE
48. MODALITA’ DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE
49. RINVIO AL CODICE CIVILE E AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI 50. […].
ALLEGATO 1: DOCUMENTI CONTRATTUALI
Documento [1]: Individuazione delle aree oggetto di intervento e di gestione da parte del Concessionario
Documento [2]: Autorizzazioni, permessi, pareri, altri atti amministrativi Documento [3]: Progetto Definitivo e Progetto Esecutivo
Documento [4]: Cronoprogramma
Documento [5]: Disciplinare tecnico di progettazione e di esecuzione dei lavori Documento [6]: Capitolato di Gestione
Documento [7]: Meccanismo di rettifica del Corrispettivo Documento [8]: Piano Economico Finanziario Documento [9]: Piano Particellare degli Espropri Documento [10]: Quadro economico
Documento [11]: Cauzione definitiva ai sensi dell’articolo 103 del Codice e polizze
Documento [12]: Estremi del conto corrente dedicato del Concessionario e dati identificativi delle persone delegate ai sensi dell’articolo [•] del Contratto
Documento [13]: Handback
Documento [•]: [Indicare ulteriori documenti ritenuti necessari]
L’elenco delle definizioni di seguito riportate é meramente indicativo e non esaustivo. Ciascuna Amministrazioni è tenuta a valutarne l’opportunità e la coerenza rispetto ai singoli casi di specie oggetto di intervento, al fine di correggere, integrare o semplificare l’elenco proposto.
DEFINIZIONI
Allegati: parti integranti e sostanziali del Contratto contenenti l’elenco dei Documenti Contrattuali (Allegato 1), le definizioni (Allegato 2), la matrice dei rischi (Allegato 3).
Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario: la variazione dei presupposti e/o delle condizioni di equilibrio della Concessione che, al verificarsi di un evento di disequilibrio, dia luogo a:
(i) con riferimento al parametro DSCR: variazione di almeno [•] rispetto al valore rilevato nel Piano Economico Finanziario corrente alla data dell’evento o circostanza;
(ii) con riferimento al parametro LLCR: variazione di almeno [•] rispetto al parametro valore rilevato nel Piano Economico Finanziario corrente alla data dell’evento o circostanza;
(iii) con riferimento al parametro TIR di Progetto o di Azionista: variazione di almeno [•] rispetto al valore rilevato nel Piano Eeconomico Finanziario al momento della firma del contratto; o
(iv) con riferimento al parametro VAN di Progetto o di Azionista: variazione di almeno [•] rispetto al valore rilevato nel Piano Eeconomico Finanziario al momento della firma del contratto.
Autorizzazioni: tutti gli atti di autorizzazione, permessi, licenze, nulla osta e ogni altro provvedimento amministrativo necessario alla realizzazione dell’Opera, alla prestazione dell’attività primaria o alla prestazione dei Servizi qualunque sia l’autorità, l’ente o l’organismo emanante;
Bando di Gara: atto, pubblicato ai sensi del Codice, con cui il Concedente ha indetto la gara per l’affidamento della Concessione;
Capitolato di Gestione: indica l’allegato [•] al Contratto costituito dal Capitolato di gestione tecnica e funzionale dell’Opera e dei Servizi Accessori alla Disponibilità, nonché dai Capitolati di gestione relativi ai Servizi Commerciali e Servizi a Tariffa, in cui sono definiti gli standard qualitativi e quantitativi, le specifiche tecniche dei Servizi, gli indicatori di Disponibilità e i parametri di controllo per tutto il periodo di durata del Contratto;
Certificato di Xxxxxxxx: il certificato provvisorio che assume carattere definitivo mediante atto formale di approvazione ovvero decorsi due anni dalla sua emissione, da emettersi entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell’articolo 102 del Codice;
Codice identificativo di Gara (CIG): il codice alfanumerico obbligatorio di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che identifica univocamente la gara per un dato appalto o lotto;
Codice: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
Codice Unico di Progetto (CUP): il codice alfanumerico di cui all’articolo 11 della legge
16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.i., che identifica univocamente ciascun progetto di investimento pubblico a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse;
Collaudo: il collaudo dell’Opera risultante dal Certificato di Collaudo da emettersi entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell’articolo 102 del Codice;
Collaudo in Corso d’Opera: il collaudo dell’Opera obbligatorio nei contratti di concessione ai sensi dell’articolo 150 del Codice;
Concedente: il soggetto per conto del quale si realizza l’Opera e sono erogati i Servizi [indicare la denominazione precisa] con sede legale in [•], via [•] n. [•], C.F./P.I. [•] ai sensi del Contratto;
Concessionario: l’aggiudicatario della Concessione [indicare la denominazione precisa] con sede legale in [•], via [•] n. [•], C.F./P.I. [•] ai sensi del Contratto e la Società di Progetto a seguito del subentro all’aggiudicatario;
Concessione: il rapporto tra Concedente e Concessionario regolato dal Contratto, ai sensi dell’articolo 164 e ss del Codice;
Consegna dei Lavori: l’atto con cui il Concessionario viene immesso nel possesso delle aree ai fini della realizzazione dell’Opera oggetto di Concessione, attestato mediante redazione del verbale di consegna di cui alla Linea Guida Anac n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»;
Contratto: il presente Contratto, inclusivo delle premesse, degli Allegati e dei Documenti Contrattuali, nel quale sono definiti i termini e le condizioni che regolano tutti i rapporti tra le Parti nell’ambito della Concessione;
Contratto di appalto: è il contratto che intercorre tra il Concessionario (che è anche amministrazione aggiudicatrice) e gli/l’esecutori/e del/i lavoro/i quando il Concessionario stesso non esegue direttamente i lavori stessi, affidandone una parte a terzi;
Contratto di Finanziamento: il contratto di finanziamento sottoscritto in data [•] ovvero che sarà sottoscritto dal Concessionario con i Finanziatori al fine del reperimento della provvista finanziaria relativa, inter alia, a coprire parte dei costi di progettazione e/o costruzione e/o manutenzione dell’Opera [nei limiti di quanto indicato nel Piano Economico Finanziario];
Contratto di subappalto: è il contratto che intercorre tra il Concessionario (che non è amministrazione aggiudicatrice) e gli/l’esecutori/e del/i lavoro/i quando il Concessionario stesso non esegue direttamente i lavori stessi, affidandone una parte a terzi;
Contributo: il contributo pubblico riconosciuto in conto investimenti al Concessionario a titolo di prezzo ai sensi dell’articolo 165, comma 2, del Codice e dell’articolo 21 del Contratto;
Convenienza Economica: la capacità del progetto di creare valore durante il periodo di efficacia del Contratto e di generare un livello di redditività adeguato al capitale investito;
Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori: il soggetto incaricato dell’esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori di cui all’articolo 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
Corrispettivo/Canone di Disponibilità: il corrispettivo da corrispondere al Concessionario per il mantenimento degli standard tecnici e funzionali dell’Opera ai sensi dell’articolo 29 del Contratto e del Capitolato di Gestione;
Corrispettivo/Canone per i Servizi Accessori alla Disponibilità: (eventuale in quanto servizi che possono essere affidati a terzi) il corrispettivo da corrispondere al Concessionario, per la fornitura dei servizi diversi da quelli necessari a garantire la piena disponibilità e fruibilità dell’Opera, ai sensi dell’articolo 29 del Contratto e del Capitolato di Gestione;
Cronoprogramma: il documento che forma parte integrante del Progetto Esecutivo contenente l’indicazione dei tempi necessari per la progettazione e realizzazione dell’Opera fino al Collaudo, ivi compresi i tempi previsti per l’ottenimento delle Autorizzazioni, preordinate alla corretta e compiuta realizzazione dell’Opera e alla regolare prestazione dei Servizi;
Direttore dei Lavori: il soggetto incaricato dal Concedente di svolgere le attività di Direzione dei Lavori e di seguire la realizzazione dell’Opera affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte, in conformità al Progetto Esecutivo e alle previsioni del Contratto;
Direttore dell’Esecuzione: figura diversa dal Responsabile del Procedimento, preposto al controllo sulla regolare esecuzione del contratto in fase di gestione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dall’esecutore in conformità dei documenti contrattuali;
Direzione dei Lavori: la funzione e il corrispondente ufficio individuato dal Concedente e preposto alla direzione e al controllo tecnico-contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’Opera, nel rispetto di quanto previsto del Contratto;
Disponibilità dell’Opera: la piena ed effettiva fruibilità dell’Opera assicurata attraverso la relativa gestione, nel rispetto degli indicatori tecnici e funzionali indicati nelle Specifiche Tecniche dei Servizi, e misurata attraverso gli Indicatori di Disponibilità stabiliti nell’Allegato
n. 6 denominato “Capitolato di Gestione”;
Documentazione di Gara: tutti i documenti relativi alla gara e così denominati: [ad es. Bando di Gara; lettera di invito, specifiche tecniche ecc.] [da rivedere e adattare al caso concreto; a seconda del caso potranno essere inseriti anche riferimenti ai documenti contenenti istruzioni e informazioni fornite ai concorrenti, lo statuto della Concessionaria, capitolati speciali etc.];
Documentazione Progettuale: il Progetto di fattibilità tecnica ed economica, il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo;
Documenti Contrattuali: i documenti, sottoscritti dalle Parti e depositati presso il Concedente, elencati nell’Allegato 1 del Contratto;
DSCR (Debt Service Cover Ratio): indica il rapporto tra (i) l’importo del Flusso di Cassa Disponibile nei [6/12] mesi precedenti o, a seconda dei casi, successivi a ciascuna data di calcolo, e (ii) il servizio del debito per capitale e interessi risultante dal Piano Economico Finanziario per il medesimo periodo di [6/12] mesi;
Equilibrio Economico Finanziario: indica l’equilibrio economico finanziario degli investimenti e della gestione dell’Opera ai sensi e per gli effetti degli articoli 165, comma 2, e 3, comma 1, lett. fff), del Codice, determinato sulla base dei presupposti e delle condizioni di base del Piano Economico Finanziario, come aggiornato a seguito di procedura di revisione ai sensi dell’articolo 32 del Contratto, e rappresentato dai valori degli Indicatori di Equilibrio esposti nel Piano Economico Finanziario;
Fase di Costruzione: il periodo intercorrente fra la data di avvio dei lavori risultante dal verbale di Consegna dei Lavori e la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
Fase di Gestione: il periodo intercorrente fra la data di emissione del certificato di Collaudo con esito positivo e la data di scadenza della Concessione;
Fase di Progettazione: il periodo intercorrente fra la data di efficacia del Contratto e l’avvio della Fase di Costruzione;
Fattura Elettronica: fattura emessa ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, recante “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.
244”;
Finanziatori: gli istituti di credito e/o gli enti finanziatori che hanno sottoscritto ovvero sottoscriveranno il Contratto di Finanziamento e/o gli altri finanziatori terzi della Società di Progetto, inclusi i titolari di titoli e/o obbligazioni emessi ai sensi e in conformità ai requisiti di cui all’art. 185 del Codice, in qualsiasi caso in relazione alla realizzazione dell’Opera, nonché i loro successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo;
Flusso di Cassa Disponibile: la differenza, in ogni periodo della fase di gestione (per esempio, ad ogni data di calcolo successiva alla data di completamento dell’Opera), tra (i) i ricavi di progetto incassati o da incassare per il periodo di riferimento risultanti dal Piano Economico Finanziario, comprensivi di eventuale contribuzione pubblica o Corrispettivi in conto gestione e (ii) i costi operativi pagati o da pagare per il periodo di riferimento risultanti dal Piano Economico Finanziario, comprensivi delle imposte dovute dal Concessionario (ad eccezione dell’IVA);
Forza Maggiore: fatti e/o atti che le Parti non avrebbero potuto prevedere al momento della sottoscrizione del Contratto, né prevenire con l’esercizio dell’ordinaria diligenza, tali da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l’adempimento delle obbligazioni ai sensi del Contratto.
Indicatori di Equilibrio: il DSCR, LLCR e il TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) dell’azionista e TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell’azionista, elementi costitutivi, in tutto o solo alcuni, dell’Equilibrio Economico Finanziario della Concessione;
Indicatore/i di Disponibilità: l’indicatore chiave di prestazione (in inglese Key Performance Indicators), riportato nel Capitolato di Gestione, che consente di monitorare l’andamento del processo relativo alla disponibilità e alla funzionalità dell’Opera;
LLCR (Long Life Coverage Ratio): con riferimento a ciascuna data di calcolo, il rapporto tra (i) il valore attuale netto del Flusso di Cassa Disponibile per il periodo intercorrente tra la data di calcolo e la data finale di rimborso del finanziamento risultante da Piano Economico Finanziario, applicando un tasso di sconto pari al tasso di interesse di tale finanziamento, e
(ii) la somma degli importi erogati e non rimborsati del finanziamento alla stessa data di calcolo;
Livello Minimo: il livello dell’Indicatore di Disponibilità, come specificato nel Capitolato di Gestione, che indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della quale l’Opera consegue il livello minimo accettabile della relativa caratteristica prestazionale;
Livello Obiettivo: il livello dell’Indicatore di Disponibilità che indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della quale l’Opera consegue il livello ottimale della relativa caratteristica prestazionale;
Manutenzione Ordinaria: le opere di cui all’articolo 3, comma 1, lett. oo-quater), del Codice;
Manutenzione Straordinaria: le opere di cui all’articolo 3, comma 1, lett. oo-
quinquies), del Codice;
Messa in Esercizio: la data di effettivo inizio dell’erogazione dei Servizi, risultante da atto formale del Concedente a seguito di comunicazione del Concessionario;
Offerta: tutti gli atti e documenti presentati dal Concessionario in fase di gara, in conformità alla Documentazione di Gara, sulla base dei quali è stata aggiudicata la Concessione;
Opera: l’opera [specificarne la denominazione •] oggetto della Documentazione Progettuale approvata dal Concedente;
Parti: il Concedente e il Concessionario;
Piano Economico Finanziario (PEF): l’elaborato elettronico, contenente l’esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l’Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa Gestione dell’Opera per l’arco temporale di durata della Concessione, asseverato da [•], allegato al Contratto sub [indicare all. n. •], comprendente la relativa relazione illustrativa, nonché i successivi aggiornamenti e/o revisioni a seguito di modifiche al contratto o rinegoziazioni del PEF medesimo;
Piano Economico Finanziario in Disequilibrio: il Piano Economico Finanziario allegato al contratto, in formato editabile, e modificato solo in relazione ai valori che hanno subito mutamenti a seguito della manifestazione degli eventi di cui all’articolo 32, comma 1;
Piano Economico Finanziario Revisionato: il Piano Economico Finanziario, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione, inclusiva delle misure volte a rispristinare l’Equilibrio Economico e Finanziario;
Piano di Manutenzione dell’Opera: il documento che deve corredare il Progetto Esecutivo ai sensi dell’articolo 23, comma 8, del Codice. Esso illustra, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi realizzati, l’attività di manutenzione dell’intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il valore economico. É costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione del Responsabile del Procedimento: a) il manuale d’uso; b) il manuale di manutenzione; c) il programma di manutenzione.
Piano Particellare degli Espropri: il frazionamento catastale delle aree interessate dai lavori. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi è redatto in base alle mappe catastali aggiornate e comprende anche le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua e le altre interferenze che richiedono espropriazioni;
Project Bond: le obbligazioni e/o i titoli di debito (in entrambi i casi anche dematerializzati) emessi dalla Società di Progetto ai fini del finanziamento della progettazione, costruzione e manutenzione dell’Opera in conformità all’articolo 185 del Codice.
Progetto Definitivo: il progetto di cui all’articolo 23, comma 7, del Codice che il Concessionario è tenuto a predisporre ovvero è posto a base di gara;
Progetto Esecutivo: il progetto di cui all’articolo 23, comma 8, del Codice che il Concessionario è tenuto a predisporre ovvero è posto a base di gara;
Progetto di Fattibilità Tecnica Economica: il progetto di cui all’articolo 23, commi 5 e 6, del Codice;
Programma Manutentivo: documento allegato al Progetto Esecutivo che indica la quantità e la qualità degli interventi manutentivi programmati, sia ordinari che straordinari;
Quadro Economico dell’opera: il documento che - in relazione alla specifica tipologia dell’intervento e in rapporto al livello di progettazione - deve comprendere: l’importo dei lavori; gli oneri della sicurezza; le spese di progettazione; gli ulteriori oneri di spettanza del concessionario quali rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione, allacciamenti ai pubblici servizi, imprevisti, acquisizione aree o immobili, indennizzi, spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento o al Direttore dei Lavori, nonché di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’articolo 26 del Codice; spese per incentivi alle funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del Codice; eventuali spese per commissioni giudicatrici ai sensi dell’art. 77 del Codice; spese per pubblicità e, ove previsto, per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717; spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche eventualmente previste dal capitolato speciale d’appalto; spese per il collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; spese per le indagini archeologiche, laddove previste; spese per la pubblicazione degli atti di gara, ai sensi dell’art. 73, comma 4, del Codice e decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, I.V.A ed eventuali altre imposte. Il quadro economico indica, inoltre, tra le somme a disposizione, ove previsti, gli importi per le opere di mitigazione e compensazione ambientale, quelli per il monitoraggio ambientale, gli importi per l’esecuzione delle indagini e prove geotecniche, nonché gli importi per indagini geologiche, idrologiche ed idrauliche. Al quadro economico è allegato una specifica del Piano Economico e Finanziario di copertura della spesa e della connessa gestione, con l’indicazione: a) dell’arco temporale prescelto; b) del totale dei costi a carico del concessionario e inseriti nel quadro economico e suddivise in spese per lavori; c) dell’eventuale prezzo che l’amministrazione prevede di riconoscere per consentire al Concessionario di perseguire l’Equilibrio Economico Finanziario; d) dell’eventuale cessione in proprietà o a titolo di godimento o a titolo di prezzo dei beni; e) dei costi della sicurezza dedotti dal piano di sicurezza.
Responsabile del Procedimento: il responsabile unico del procedimento (RUP), nominato dal Concedente, cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi del Codice e delle Linee Guida Anac n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»;
Servizi: congiuntamente i Servizi di Disponibilità, i Servizi Accessori alla Disponibilità, i Servizi a Tariffa e i Servizi Commerciali;
Servizi Accessori alla Disponibilità: i servizi che concorrono a garantire la piena fruibilità dell’Opera e che il Concessionario può eventualmente affidare a soggetti terzi e disciplinati nel Capitolato di Gestione (per esempio, lavanderia e mensa);
Servizi Commerciali: i servizi individuati come tali nel Contratto che il Concessionario può fornire agli utenti anche attraverso soggetti terzi (per esempio, locazione di spazi a uso commerciale, bar, edicola);
Servizi a Tariffa: i servizi svolti nei confronti dell’utenza soggetti a Tariffa e individuati come tali nel Contratto (per esempio, parcheggio);
Servizi di Disponibilità: i servizi di carattere tecnico e funzionale che consentono la piena e costante fruibilità dell’Opera, nel rispetto dei parametri individuati nel Capitolato di Gestione, e che garantiscono la perfetta funzionalità e manutenibilità dell’Opera, pur attraverso la risoluzione di eventuali vizi, anche sopravvenuti;
Società di Progetto: [indicare la denominazione precisa], partecipata dai soggetti [indicare la denominazione precisa] e costituita ai sensi dell’articolo 184 del Codice, che subentra all’aggiudicatario, acquisendo a titolo originario, la posizione di Concessionario;
Soggetto Espropriante: il titolare del potere di espropriare che cura il relativo procedimento;
Solidità Patrimoniale: l’attitudine dell’impresa di far fronte agli impegni di pagamento, nel medio-lungo periodo che si traduce nelle capacità di sostenere le esigenze finanziarie generate dalla gestione corrente e, soprattutto, di fare investimenti nel rispetto dell’equilibrio patrimoniale.
Sostenibilità Finanziaria: la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento;
Spese Tecniche: le spese relative alla progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della sicurezza in Fase di Progettazione ed esecuzione, l’importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113, comma 2, del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;
Stato Avanzamento Lavori (SAL): il documento contabile, predisposto e tenuto dal Direttore dei lavori, come definito dall’art. 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49;
Tariffe: le tariffe applicabili dal Concessionario per la prestazione dei Servizi Commerciali soggetti a Tariffa ai sensi dell’articolo 22 del Contratto;
TIR (Tasso Interno di Rendimento) dell’Azionista: indica, in termini percentuali, il valore economico generato dal progetto per gli azionisti, così come individuato nel Piano Economico Finanziario;
TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto: indica, in termini percentuali, il valore economico generato dal Progetto, così come individuato nel Piano Economico Finanziario;
Value Testing: il metodo adottato per definire il valore dell’incremento dei costi di investimento e/o di gestione e nel confronto tra il preventivo elaborato dal Concessionario con almeno due preventivi richiesti dal Concedente a operatori equipollenti di mercato metedo;
VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto: il valore creato o disperso dal progetto, in termini monetari, nell’arco del periodo della Concessione;
VAN (Valore Attuale Netto) degli Azionisti: il valore creato o disperso, in termini monetari, dall’investimento effettuato dagli azionisti nell’arco del periodo della Concessione,
Varianti: le modifiche progettuali imposte o richieste da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice, effettuate in corso d’opera, su richiesta del Concedente e/o del Concessionario, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19 del Contratto.
ALLEGATO 3: MATRICE DEI RISCHI
Tipologia di rischio | Descrizione | Probabilit à del verificarsi del rischio (valori percentu ali o valori qualitativ i: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta) | Effetti (quantificare in termini di variazioni percentuali /valori in euro, giorni/mesi, etc.) | Strume nti per la mitigaz ione del rischio | Alloca zione Conce dente | Allocazi one Concess ionario | Non alloc ato | Riferimenti Contratto |
Art. 9, comma 1 | ||||||||
Ritardi e/o maggiori costi. | X | Art. 32, comma 1, lettera b) | ||||||
Rischio amministrativo | Rischio connesso al ritardato o mancato rilascio di Autorizzazioni da parte dei soggetti competenti pubblici e privati. | |||||||
Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. | X | Art. 3, comma 2, lettera c) Art. 9, comma 2 Art. 11, comma 3, lettera c) | ||||||
Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. | X | X | Art. 9, comma 3 | |||||
Rischio espropri | Rischio connesso a ritardi nelle procedure di esproprio e/o a maggiori costi di esproprio. | Ritardi e/o maggiori costi. | X | Art. 32, comma 1, lettera c) | ||||
X | Art. 11, comma 2, lettera c) | |||||||
Art. 18, commi 3 e 4 | ||||||||
Rischio ambientale | Rischi non prevedibili di contaminazione del suolo e di bonifica. | Ritardi e/o maggiori costi. | X | Art. 11, comma 2, lettera a) | ||||
X | Art. 20, comma 1 | |||||||
Rischio di modificazione progettuale | Rischio connesso alla necessità di richieste da parte del Concedente di modifiche progettuali non derivanti da errori e/o omissioni di progettazione. | Ritardi e/o maggiori costi. | X | Art. 10, comma 2 | ||||
X | Art. 11, comma 2 |
Tipologia di rischio | Descrizione | Probabilit à del verificarsi del rischio (valori percentu ali o valori qualitativ i: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta) | Effetti (quantificare in termini di variazioni percentuali /valori in euro, giorni/mesi, etc.) | Strume nti per la mitigaz ione del rischio | Alloca zione Conce dente | Allocazi one Concess ionario | Non alloc ato | Riferimenti Contratto |
Rischio di errore di progettazione. | Rischio derivante da errori od omissioni di progettazione. | Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. Eventuale modifica progettuale. | X | Art. 11, comma 2 Art. 19, comma 6 | ||||
Rischio di ritardo nell’approvazione del Progetto. | Rischio connesso al ritardo nell’approvazione del Progetto esecutivo. | Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. Applicazione di penali. Eventuale risoluzione contrattuale. | X | X | Art. 10, comma 2, lettera c Art. 11, comma 3, lettere b) Art. 22, comma 2 | |||
Rischio di esecuzione dell’opera difforme dal Progetto. | Rischio connesso alla realizzazione dell’opera in modo difforme dal progetto approvato. Rischio connesso alla presenza di vizi intrinseci. | Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. Eventuale risoluzione contrattuale con risarcimento danni. | X | Art. 4, commi 2, lettera c), e 3 Art. 11, comma 3, lettera h) Art. 37, comma 2, lettera b) | ||||
Rischio di errata stima/valutazione dei costi di costruzione. | Rischio derivante dalla errata individuazione dei costi di costruzione in sede di offerta. | Ritardi e/o maggiori costi e/o minori ricavi. | X | Art. 4, comma 4 | ||||
Ritardi e/o maggiori costi e/o minori ricavi. | ||||||||
Rischio di slittamento dei tempi di realizzazione dell’opera rispetto alle tempistiche fissate dal Cronoprogramma. | Rischio derivante da ritardi nella costruzione da parte del Concessionario. | Applicazione penali. Riduzione della fase di gestione con conseguenti minori ricavi. | X | Art. 11, commi 3, lettera h), 4 e 5 Art. 22, comma 1 | ||||
Eventuale risoluzione contrattuale |
Tipologia di rischio | Descrizione | Probabilit à del verificarsi del rischio (valori percentu ali o valori qualitativ i: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta) | Effetti (quantificare in termini di variazioni percentuali /valori in euro, giorni/mesi, etc.) | Strume nti per la mitigaz ione del rischio | Alloca zione Conce dente | Allocazi one Concess ionario | Non alloc ato | Riferimenti Contratto |
Rischio di slittamento dei tempi di costruzione per cause di forza maggiore | Xxxxxxx derivante da ritardi nella costruzione per fattori esogeni. | Ritardi e/o maggiori costi. Eventuale risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta. Riequilibrio PEF. | X | Art. 20, commi 1 e 6 Art. 14, comma 3 Art. 34, comma 1, lettere b) e d) | ||||
X | X | Art. 34 comma 1, lettera a) | ||||||
Rischio finanziario | Rischio di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento. | Risoluzione del Contratto. | X | Art. 11, comma 3, lettera e) | ||||
Rischio di oscillazione dei tassi di interesse. | Maggiori costi. | Art. 36 | ||||||
Rischio delle relazioni industriali | Xxxxxxx che le relazioni con altri soggetti (parti sociali) influenzino negativamente costi e tempi della consegna. | Incremento dei costi e ritardi nella realizzazione. | Tale rischio richiede una valutazione caso per caso. In genere questo rischio è allocato al Concessionario. | |||||
Rischio commissionamento/ stakeholders (accettazione sociale) | Xxxxxxx che l’infrastruttura non riceva l’approvazione da parte di altri soggetti pubblici o della collettività (portatori di interessi nei confronti dell’Opera), necessaria per procedere alla realizzazione dell’Opera. | Ritardi nella realizzazione. Contenziosi. | È necessario verificare e acquisire preventivamente il consenso degli stakeholders. | |||||
Rischio di aumento del costo dei fattori produttivi ovvero di inadeguatezza o indisponibilità dei fattori produttivi stessi come previsti nel progetto. | Rischio connesso all’oscillazione del costo dei fattori produttivi o alla reperibilità sul mercato degli stessi. | Tale rischio richiede una valutazione caso per caso. |
Tipologia di rischio | Descrizione | Probabilit à del verificarsi del rischio (valori percentu ali o valori qualitativ i: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta) | Effetti (quantificare in termini di variazioni percentuali /valori in euro, giorni/mesi, etc.) | Strume nti per la mitigaz ione del rischio | Alloca zione Conce dente | Allocazi one Concess ionario | Non alloc ato | Riferimenti Contratto |
Rischio che modifiche normativo- regolamentari imprevedibili al momento della firma del contratto determinino un aumento dei costi di progettazione e/o costruzione. | Ritardi e/o maggiori costi. | X | Art. 32, comma 1, lettera a) | |||||
Rischio normativo - regolamentare e politico | Xxxxxxx che venga meno, nel tempo, il commitment politico per la realizzazione dell’Opera. | |||||||
Rischio che modifiche normativo- regolamentari prevedibili alla data della firma del contratto determinino un aumento dei costi di progettazione e/o costruzione. | Ritardi e/o maggiori costi. | X | ||||||
GESTIONE | ||||||||
RISCHIO DI DOMANDA Il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il Concessionario deve soddisfare ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa | ||||||||
Rischio di contrazione della domanda | Rischio di contrazione della domanda dei servizi a tariffazione sull’utenza e/o commerciali. | Diminuzi one ricavi. | X | Art. 26 | ||||
Rischio di concorrenza | Rischio di offerte competitive da parte di altri operatori. | Diminuzi one ricavi. | X | Art. 26 |
Tipologia di rischio | Descrizione | Probabilit à del verificarsi del rischio (valori percentu ali o valori qualitativ i: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta) | Effetti (quantificare in termini di variazioni percentuali /valori in euro, giorni/mesi, etc.) | Strume nti per la mitigaz ione del rischio | Alloca zione Conce dente | Allocazi one Concess ionario | Non alloc ato | Riferimenti Contratto |
Rischio che modifiche normativo- regolamentari imprevedibili al momento della firma del contratto determinino una riduzione della domanda di servizi. | Diminuzi one ricavi | X | Art. 32, comma 1, lettera a) | |||||
Rischio normativo - regolamentare e politico | Xxxxxxx che venga meno, nel tempo, il commitment politico per la gestione dei servizi. | |||||||
Rischio che modifiche normativo- regolamentari prevedibili alla data della firma del contratto determinino una riduzione della domanda di servizi. | Diminuzi one ricavi. | X | ||||||
RISCHIO DI DISPONIBILITÀ Il rischio legato alla capacità, da parte del Concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume sia per standard di qualità previsti | ||||||||
Rischio di disponibilità | Rischio di indisponibilità totale o parziale dell’opera in relazione agli standard tecnici e funzionali stabiliti dal Contratto, anche per obsolescenza tecnica; necessità di eseguire maggiori manutenzioni ordinarie e straordinarie rispetto a quelle prevsite e quantificate nel PEF, per carenze costruttitive o carenza nello svolgimento delle precenti attiivtà di manutenzione | Maggiori costi di manutenzione e/o minori ricavi. Decurtazioni del corrispettivo di disponibilità. Applicazione penali. Eventuale risoluzione contrattuale. Risarcimento danni al Concedente. | X | Art. 4, comma 2, lettere d) ed e) Art. 11, commi 1, 3, lettera i), 4 e 5 Art. 12, comma 1, lettera a) Art. 23, comma 2 Art. 24 Art. 25 Art. 29, comma 1 e 4 Art. 39 |
Tipologia di rischio | Descrizione | Probabilit à del verificarsi del rischio (valori percentu ali o valori qualitativ i: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta) | Effetti (quantificare in termini di variazioni percentuali /valori in euro, giorni/mesi, etc.) | Strume nti per la mitigaz ione del rischio | Alloca zione Conce dente | Allocazi one Concess ionario | Non alloc ato | Riferimenti Contratto |
Rischio di gestione | Rischio di aumento dei costi di gestione rispetto a quelli stimati in sede di offerta. Rischio di erogazione dei servizi in maniera difforme rispetto ai tempi e standard pattuiti. Rischio di mancata erogazione dei servizi. | Maggiori costi e/o minori ricavi. Decurtazione del corrispettivo di disponibilità. Applicazione penali. Eventuale risoluzione contrattuale. Risarcimento danni al Concedente. | X | Art. 4, comma 2, lettera e) Art.11, commi 1, 3, lettera h), 4 e 5 Art. 23, comma 2 Art. 24 Art. 26 Art. 29, | ||||
Xxxxxxx di fallimento del gestore | Xxxxxxx che il gestore fallisca o sia inadeguato per l’erogazione dei servizi secondo gli standard stabiliti. | Possibile blocco dei servizi. | X | Art. 6, comma 2, lettere d) ed e) Art 11, comma 5, lettere e) ed f) | ||||
Rischio di inflazione | Rischio di aumento dell’inflazione oltre ai livelli previsti. | Diminuzione ricavi. | X | ART. 29, comma 2 | ||||
Aumento dei costi assicurativi | ||||||||
Rischio assicurativo | Rischio di aumento dei costi assicurativi Rischio di impossibilità assicurativa | Risarcimento al concessionario in caso di risoluzione contrattuale | X | |||||
X |
PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO: UNA PROPOSTA PER IL RILANCIO
GUIDA ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER
LA REDAZIONE DI UN CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE IN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
INDICE
SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI 7
ART. 1 – PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI 7
ART. 3 – CONDIZIONI GENERALI 7
ART. 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE 9
SEZIONE II - SOCIETA’ DI PROGETTO 11
ART. 6 – SOCIETA’ DI PROGETTO 11
ART. 7 – MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE 13
ART. 8 – RESPONSABILITA’ SOLIDALE DEI SOCI 14
SEZIONE III – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE 17
ART. 10 – OBBLIGHI E ATTIVITA’ DEL CONCEDENTE 17
ART. 11 – OBBLIGHI E ATTIVITA’ DEL CONCESSIONARIO 18
ART. 12 – RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO 21
ART. 13 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 21
SEZIONE IV – PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE 25
ART. 15 – ESECUZIONE DEI LAVORI: APPALTI E SUBAPPALTI 25
ART. 16 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DEI LAVORI E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE 25
ART. 17 – COLLAUDO 26
ART. 18 – ESPROPRIAZIONI 26
ART. 19 – MODIFICHE DEL CONTRATTO 26
ART. 20 – SOSPENSIONE E PROROGA DELL’ATTIVITA’ DI COSTRUZIONE 30
ART. 21 – CONTRIBUTO 31
ART. 22 – DECURTAZIONI E PENALI PER RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI COSTRUZIONE 32
SEZIONE V – GESTIONE 35
ART. 23 - FASE DI GESTIONE 35
ART. 24 – SERVIZI DI DISPONIBILITÀ E ACCESSORI 35
ART. 25 – FORNITURA DEI SERVIZI ACCESSORI ALLA DISPONIBILITÀ 36
ART. 26 – ALTRE CATEGORIE DI SERVIZI 37
ART. 27 – SOSPENSIONE DEI SERVIZI 38
ART. 28 – CORRISPETTIVI E TERMINI DI PAGAMENTO 38
ART. 29 – CORRISPETTIVO 38
ART. 30 – TARIFFE 40
SEZIONE VI – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF 43
ART. 31 – EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO 43
ART. 32 – RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO 46
SEZIONE VII – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I FINANZIATORI 49
ART. 33 – CAUZIONI 49
ART. 34 – POLIZZE ASSICURATIVE 49
ART. 35 - GARANZIE DEL CONCESSIONARIO PER I FINANZIATORI 51
SEZIONE VIII - VICENDE DELLA CONCESSIONE 53
ART. 36 – XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX 00
ART. 37 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO 53
ART. 38 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E PER DECADENZA DELL’ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE 54
ART. 39 – SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO 54
ART. 40 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE 55
ART. 41 – REVOCA DELLA CONCESSIONE 57
ART. 42 – RECESSO 57
ART. 43 – EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO 57
ART. 44 – RIFINANZIAMENTO 58
ART. 45 – MONITORAGGIO 59
ART. 46 – COMUNICAZIONI 59
Lo schema di “Contratto standard di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche a diretto utilizzo della Pubblica Amministrazione da realizzare in partenariato pubblico privato” è stato elaborato dal Gruppo di Lavoro interistituzionale istituito, con determina del Ragioniere Generale 8 agosto 2013, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) - Ispettorato Generale per la Contabilità e la Finanza Pubblica (IGECOFIP).
Il Gruppo di Lavoro è attualmente composto da rappresentanti del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per la Contabilità e la Finanza Pubblica (IGECOFIP), dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) – Ufficio Regolazione Contratti Pubblici, della Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica (DIPE), della Corte dei Conti, dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, dell’Eurostat, dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) – Direzione Centrale della Contabilità Nazionale, dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) – IFEL Fondazione e dell’Università Bocconi – SDA School of Management and Policy. I rappresentanti di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) hanno contribuito ai lavori, su invito del Ministero.
Lo schema di Contratto è pensato con riferimento alla realizzazione e gestione di opere a tariffazione sull’Amministrazione, vale a dire a quelle opere per le quali i ricavi di gestione dell’Operatore Economico (OE) provengono in maniera sostanziale da un canone di disponibilità riconosciuto dall’Ente Concedente, che può comprendere anche una componente legata alla domanda, e non da tariffe corrisposte dagli utenti finali (es. scuole, strutture socio-sanitarie, ospedali, tecnologie sanitarie, penitenziari, biblioteche, strutture sportive a valenza particolarmente sociale). La componente di pagamento effettuato dalla PA legato alla domanda è da valutare attentamente, in quanto per queste tipologie di intervento la domanda è pressoché rigida e difficilmente influenzabile dall’OE.
Il Contratto è, in particolare, strutturato con riferimento a una operazione di Partenariato Pubblico Privato (PPP), aggiudicata sulla base di un progetto definitivo, nella quale a fronte delle prestazioni rese dal Concessionario (realizzazione investimento e gestione di servizi volti a consentire la disponibilità e il pieno funzionamento dello stesso), l’Amministrazione concedente paga un canone per la disponibilità dell’Opera nonché, ove previsto dal bando, un contributo pubblico a titolo di prezzo dei lavori realizzati, ai sensi degli articoli 165, comma 2, e 180, comma 6, del Codice.
La scelta di redigere uno schema di Contratto di concessione/PPP a tariffazione sulla PA deriva dalla necessità di allocare correttamente, attraverso clausole chiare e inequivocabili, i rischi propri delle operazioni di PPP, nel rispetto dei principi della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, delle previsioni del Codice dei Contratti Pubblici e delle indicazioni fornite da Eurostat per la contabilizzazione fuori bilancio delle medesime Operazioni (v. decisione dell’11 febbraio 2004, SEC2010, Manuale sul disavanzo e sul debito pubblico, Regolamento UE n. 549/2013, e in particolare la Guida EPEC/Eurostat 2016 che affronta in dettaglio il tema del trattamento statistico dei PPP).
L’obiettivo è quello di incentivare e sostenere gli investimenti in infrastrutture, tutelando al contempo la finanza pubblica.
Carattere essenziale della Concessione – come evidenziato dalla Commissione già nella comunicazione interpretativa sulle concessioni nel diritto europeo (2000/C 121/C) – è il diritto del Concessionario di gestire un’attività, sfruttando economicamente l’Opera, quale forma di remunerazione dell’investimento. Il diritto di gestione (dei lavori e dei servizi) implica necessariamente il trasferimento della responsabilità di gestione. Tale responsabilità investe al tempo stesso gli aspetti tecnici, finanziari e gestionali dell’Opera. Di conseguenza, spetta al Concessionario effettuare gli investimenti necessari perché l’Opera possa utilmente essere messa a disposizione della PA e/o degli utenti e sopportarne l’onere di ammortamento e quello finanziario. Il Concessionario assume i rischi inerenti le attività di costruzione e quelli connessi alla messa a disposizione dell’Opera in fase di gestione.
L’alea legata all’aspetto economico e finanziario dell’Operazione, il cd. «rischio operativo», rappresenta l’elemento qualificante della Concessione (Cons. St., Ad. Pl., 27 luglio 2016, n. 22). Con riferimento alle operazioni di PPP concernenti opere a tariffazione sulla PA il cd. «rischio operativo» a carico del partner privato è principalmente legato al concetto di disponibilità dell’Opera e/o dei servizi correlati.
La differenza fondamentale rispetto all’appalto risiede proprio nella circostanza che il Concessionario contribuisce con capitale proprio al finanziamento dell’Opera e sopporta il rischio operativo derivante dal relativo sfruttamento economico con particolare riferimento alla disponibilità dell’Opera (cfr. Xxxxx Xxxxx., XXX, 00 marzo 2011, n. C-274/2009; Xxxxx Xxxxx., XX, 00 novembre 2011, n. C-348/10; Cons. St., V, 18 dicembre 2015, n. 5745; Cons. St., VI, 4 settembre 2012, n. 4682). In condizioni operative normali, al Concessionario non è garantito il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti per le attività oggetto della Concessione (v. Cons. St., 6 aprile 2016, n. 1352). La parte di rischio trasferita in capo al Concessionario comporta una reale e concreta esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita non sia puramente nominale o trascurabile (articolo 3, comma 1, lett. zz), del Codice). Ciò detto, va in ogni caso considerato che la remunerazione dell’OE è, nella sostanza, legata alle performance delle prestazioni erogate dal partner privato in favore del partner pubblico, nell’ambito di un rapporto contrattuale di durata nel quale gli obiettivi istituzionali strategici della PA e gli obiettivi di profitto dell’OE devono essere allineati. Nel PPP, l’OE è co-responsabile con la PA del conseguimento di un determinato risultato, da cui deve dipendere la sua remunerazione.
Il trasferimento al Concessionario dei rischi economici insiti nella gestione affidata in Concessione costituisce la causa giustificativa tipizzante del Contratto. La componente
«rischio» deve pertanto ricorrere sempre in concreto, ancorché eventualmente ridotta in ragione del riconoscimento in favore del Concessionario di un prezzo, di garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della PA.
Anche in questo caso, i rischi devono essere identificati, quantificati e chiaramente assegnati alla parte che è maggiormente in grado di assumerli (cfr. parere Comitato economico e sociale sul tema “Rafforzamento del diritto delle concessioni e dei contratti di partenariato pubblico privato (PPP)” – 2001/C 14/19).
Di qui, l’esigenza di «codificare» correttamente l’allocazione dei rischi nel Contratto.
La scelta di avviare un’Operazione di PPP richiede per la Pubblica Amministrazione una preventiva attenta valutazione dei rischi e una corretta analisi del value for money, ai sensi dell’art. 181 comma 3, considerando la convenienza economico-finanziaria-sociale, valutando, quindi, anche i benefici sugli utenti finali/cittadini derivanti e non solo gli impatti
sul bilancio della PA. È, infatti, l’allocazione del rischio in capo all’OE specializzato che consente di ottenere benefici non conseguibili con uno o più contratti tradizionali di appalto. Tali benefici sono sintetizzabili nella possibilità di realizzare un investimento, con l’apporto maggioritario di risorse private, finalizzato all’erogazione di un servizio di interesse pubblico on-time, on-budget, on-quality, grazie a meccanismi contrattuali che, allocando in maniera corretta ed equilibrata i rischi, creino l’incentivo per l’OE a gestire i rischi stessi in modo tale che non si manifestino. È compito del Contratto definire e riflettere in termini adeguati la convenienza a ricorrere al PPP piuttosto che all’appalto, sulla base delle risultanze dell’istruttoria preventiva effettuata dall’Amministrazione con riferimento all’analisi della domanda e dell’offerta del servizio, della sostenibilità economico-finanziaria ed economico- sociale dell’Operazione, dell’analisi di value for money nonché della natura e intensità dei diversi rischi in essa presenti (art. 181, comma 3, del Codice).
Il tema della corretta allocazione dei rischi riguarda tutte le opere pubbliche realizzate attraverso il ricorso a forme di PPP e, in particolare, attraverso la Concessione di costruzione e gestione che è il principale istituto utilizzato per la strutturazione di Operazioni di PPP.
Ai sensi dell’articolo 180, comma 3, del Codice, il Contratto di PPP deve allocare: a) il rischio di costruzione (legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all’aumento di costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell’opera, e al mancato completamento dell’opera), b) il rischio di domanda (connesso ai diversi volumi di domanda che il concessionario deve realizzare oppure alla mancanza di utenza e dunque di flussi di cassa), e/o c) il rischio di disponibilità (riconducibile alla capacità del concessionario di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti). L’allocazione corretta di detti rischi per l’eventuale contabilizzazione off-balance sheet, operazionalizza il rischio operativo del Contratto.
Nei Contratti di PPP, al rischio proprio dell’appalto derivante dalla cattiva gestione della fase di costruzione si aggiunge il rischio consistente nella possibilità di non riuscire a recuperare gli investimenti effettuati e i costi sostenuti per l’Operazione, e quindi di subire perdite derivanti da possibili squilibri generatisi sul lato della domanda (inferiore alle previsioni) e/o sul lato dell’offerta (fornitura di servizi non in linea con i livelli di performance accordati). Tali squilibri si devono tradurre necessariamente in una contrazione dei ricavi nel caso in cui si manifestino situazioni la cui responsabilità ricade sull’OE. Generalmente, in un contratto di PPP a tariffazione sulla PA è critico e saliente il rischio di disponibilità piuttosto che quello di domanda, proprio perché si tratta di contratti in cui il principale pagatore è la PA.
In questo senso, il richiamato articolo 180, comma 3, del Codice si preoccupa di stabilire una relazione di proporzionalità diretta tra ricavi ritraibili dalle attività oggetto di Concessione, da un lato, ed entità e qualità delle prestazioni rese, dall’altro. Tale relazione deve necessariamente trovare un’adeguata definizione nel Contratto di PPP, nel senso di una chiara e stretta dipendenza tra la possibilità di recupero degli investimenti effettuati e/o dei costi sostenuti e l’effettiva fornitura del servizio o utilizzabilità dell’Opera ovvero la qualità dei servizi erogati.
Presupposto per la corretta allocazione dei rischi è l’equilibrio economico-finanziario dell’Operazione, inteso come contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica (capacità del progetto di creare valore nell’arco di durata e di efficacia del contratto e di essere quindi conveniente sulla base dell’analisi del value for money per la PA) e sostenibilità finanziaria (capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento e la remunerazione dell’equity). Il PPP è il punto di incontro tra le esigenze di convenienza e di value for money, lato PA, e quelle di
remunerazione, lato investitori e finanziatori. Benché il contributo pubblico non sia in astratto un elemento essenziale e/o necessario per il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario di un’Operazione di PPP, l’Amministrazione in ogni caso può, ai soli fini del raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario dell’Operazione stabilire, in sede di gara, un prezzo consistente in un contributo in denaro ovvero nella cessione di beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, fermo restando che l’ammontare di tale prezzo sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche ovvero a ulteriori meccanismi di finanziamento non deve comunque superare il 49 per cento del costo dell’investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari (articolo 180, comma 6, del Codice). Il contributo può aiutare positivamente la valutazione del value for money di un PPP, sempre entro certi limiti oltre i quali può divenire elemento che determina l’automatica contabilizzazione on balance per Eurostat. Tra le varie forme possibili di contributo quella in denaro appare la soluzione più adeguata e semplice.
Il combinato disposto del limite percentuale all’apporto finanziario della parte pubblica con la disciplina relativa all’allocazione dei rischi connota strutturalmente il Contratto di PPP e valorizza il ruolo dell’OE quale principale finanziatore dell’Opera.
Non a caso, la sottoscrizione del Contratto è subordinata alla presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell’Opera e, ove il finanziamento non si sia perfezionato entro un periodo massimo di diciotto mesi (art. 165 comma 5) dalla firma del Contratto, è prevista in favore della Pubblica Amministrazione la risoluzione di diritto del Contratto medesimo. Peraltro, la prassi conosce ipotesi nelle quali la documentazione di gara prevede l’obbligo per il concorrente di corredare la propria offerta con una lettera di full commitment dei soggetti finanziatori a finanziare l’operazione di PPP entro un termine predefinito (anche sei mesi) dalla data di aggiudicazione.
Alla luce delle premesse svolte, considerato che la gestione dei rischi nelle Operazioni di PPP costituisce da sempre una delle più serie criticità del settore infrastrutturale, appare quanto mai opportuno individuare adeguati strumenti di «governo del rischio» funzionali a calibrare in termini efficienti la struttura negoziale del rapporto concessorio, con riguardo alle prestazioni richieste, alla forma di remunerazione pattuita pur a fronte di una prestazione resa solo a favore della Pubblica Amministrazione e al corretto inquadramento del rischio, oltre che non da ultimo al trattamento statistico e contabile dell’Operazione. Tra questi strumenti, in particolare, risulta determinante lo schema di Contratto. L’articolo 181, comma 2, del Codice dispone, del resto, che le amministrazioni aggiudicatrici provvedono all’affidamento dei contratti ponendo a base di gara, insieme con il progetto definitivo, uno schema di contratto e di piano economico finanziario, che disciplinino l’allocazione dei rischi tra amministrazione aggiudicatrice e OE.
Il governo del rischio nel Contratto rileva, infatti, anzitutto sotto il profilo giuridico, posto che la corretta allocazione dei rischi definisce la Concessione rispetto all’appalto; in secondo luogo, sotto il profilo economico, attraverso il conseguimento di un positivo value for money (convenienza del PPP per l’Amministrazione); infine, sotto il profilo contabile e statistico, in quanto l’esatta attribuzione dei rischi in capo al Concessionario permette di classificare l’Opera off balance sheet e di contabilizzare l’Operazione come non generativa di nuovo debito, con effetti positivi per la finanza pubblica. Con riferimento specifico a questo ultimo aspetto va considerato che il trattamento statistico dell’operazione è basato su un’analisi complessiva del contratto di PPP sia con riferimento alla fase della stipula che con riferimento agli eventi modificativi delle clausole del contratto, come dettagliatamente previsto nella Guida Eurostat/EPEC sul trattamento statistico delle operazioni di PPP.
Nello schema di Contratto, la principale fonte di remunerazione è data dal canone di disponibilità. Sono quindi allocati in capo all’OE il rischio di disponibilità e di performance dei servizi accessori alla disponibilità, il rischio costruzione e, nei casi di svolgimento di attività redditizia verso l’esterno da parte dell’OE, il rischio di domanda dei servizi resi per il periodo di gestione dell’Opera. Questi ultimi devono comunque rappresentare una parte marginale dei proventi complessivi del Concessionario.
Lo schema di Contratto è applicabile, con i dovuti adattamenti, a tutte le Operazioni di PPP – anche a tariffa sugli utenti –, essendo denominatore comune delle stesse la corretta allocazione dei rischi tra le Parti.
Tale strumento dovrebbe contribuire a migliorare la capacità negoziale delle Amministrazioni, soprattutto territoriali, e a evitare che il ricorso al PPP sia motivato essenzialmente dalla necessità di “aggirare” i vincoli di carattere finanziario.
Questa Relazione, che accompagna lo schema di Contratto, è redatta al fine di fornire una guida agli operatori pubblici e privati per un impiego funzionale ed efficace dello schema di Contratto.
Resta inteso che le Parti possono integrare, specificare, circostanziare e introdurre ex novo gli elementi caratterizzanti il rapporto concessorio specifico ritenuti necessari, opportuni o rilevanti con riferimento ad esempio alla tipologia di Opera, al settore di intervento cui l’Operazione PPP afferisce nonché all’importo della Concessione, senza in ogni caso disattendere il principio della corretta allocazione dei rischi e le regole Eurostat per un trattamento statistico dell’Operazione consapevole, possibilmente off-balance sheet.
PREMESSE
Le premesse del Contratto dovrebbero richiamare in ordine cronologico tutti gli atti (strumenti di programmazione, approvazione del progetto di fattibilità, approvazione del progetto definitivo, approvazione del disciplinare di gara, pubblicazione del bando di gara, aggiudicazione, affidamento, costituzione Società di Progetto, ecc.) propedeutici alla stipula del Contratto di Concessione tra il Concedente e il Concessionario.
Assumono particolare rilievo i seguenti punti 3, 7 e 9. Il punto 3 fa riferimento all’affidamento della Concessione attraverso una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell’articolo 164 del Codice) aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo (articolo 95 del Codice). Il punto 7 richiama la previsione che l’aggiudicatario costituisca, ad eccezione di opere minori, una Società di Progetto (cfr. articoli da 6 a 8 del Contratto). Il punto 9 enuncia i presupposti e le condizioni di base che determinano l’Equilibrio Economico Finanziario del Piano Economico e Finanziario da allegare al Contratto. A tale punto rinvia espressamente l’articolo 33, comma 2, del Contratto.
SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI
ART. 1 – PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI
Le premesse, gli Allegati e i Documenti Contrattuali formano parte integrante e sostanziale del Contratto.
Le Parti convengono che i Documenti Contrattuali, sottoscritti da Concedente e Concessionario e depositati presso la sede del Concedente, ancorché non materialmente allegati al Contratto, ma soltanto elencati nell’Allegato 1, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
Sono Allegati al presente contratto tipo: 1) l’elenco dei Documenti Contrattuali; 2) le definizioni; 3) la matrice dei rischi. Invero, gli allegati a un contratto di concessione in PPP sono numerosi e coprono importanti profili di regolazione (costruzione, standard dei servizi, meccanismo di pagamento, requisiti assicurativi, ecc.). Il contratto stesso dovrebbe fissare da un lato la regola che in caso di difformità interpretativa prevale sempre il contratto rispetto all’Allegato, dall’altro, un ordine di prevalenza degli Allegati.
Le Parti in relazione alle peculiarità della singola operazione di PPP possono prevedere altri allegati e/o integrare i contenuti di quelli proposti.
Il Contratto dovrebbe fornire le definizioni dei termini più importanti e ricorrenti in un apposito allegato. Tali termini dovrebbero essere identificati nell’articolato del Contratto con la lettera iniziale maiuscola, ed essere ben esplicitati nel loro significato in sede di definizione, al fine di agevolarne la comprensione e contenere il rischio di diverse possibili interpretazioni.
L’elenco delle definizioni contenuto nell’Allegato 2 del Contratto è meramente esemplificativo. Le Parti sono chiamate a valutare la coerenza e l’utilità delle definizioni con riferimento specifico alla singola operazione PPP, intervenendo se opportuno nel senso di chiarire, precisare, circostanziare, integrare e ampliare le definizioni. È opportuno considerare che talune definizioni possono risultare particolarmente importanti ai fini dell’allocazione del rischio e del trattamento statistico; pertanto, è necessario che siano presenti nel contratto e che siano formulate in modo chiaro e da non impattare negativamente sull’allocazione dei rischi.
Esempio: la definizione di Forza maggiore dovrebbe essere coerente con l’elenco tassativo di eventi disciplinato nell’articolato, in accordo tra le Parti. Tale elenco può variare a seconda della tipologia di Opera e delle caratteristiche, anche climatiche, del territorio interessato dall’intervento.
Il Contratto è fonte di obbligazioni per le Parti. La relativa sottoscrizione presuppone la titolarità in capo al Concessionario di determinate condizioni generali, che devono essere puntualmente enunciate nel Contratto e che il Concedente è chiamato a verificare al momento della stipula. Tali condizioni – di moralità, onorabilità professionale, qualificazione, affidabilità e solidità economico patrimoniale – dovrebbero ricorrere per tutto
il periodo di esecuzione del Contratto, senza soluzione di continuità, al fine di garantire la permanenza dell’elemento fiduciario nel rapporto concessorio.
Le Parti devono riportare su tutta la documentazione amministrativa e contabile il CUP (Codice Unico di Progetto) e il CIG (Codice Identificativo di Gara), nel rispetto della normativa vigente. Tale adempimento consente l’identificazione dei progetti di investimento pubblico, semplificando l’attività amministrativa di raccolta dei dati, favorendo la circolazione di informazioni essenziali e la tracciabilità dei flussi finanziari.
Il Contratto, stipulato a seguito dell’aggiudicazione della procedura di gara per l’affidamento in concessione della progettazione, realizzazione e gestione dell’Opera, non può essere ceduto.
L’oggetto del Contratto consiste nell’affidamento in Concessione delle fasi di progettazione, realizzazione e gestione dell’Opera.
Sebbene il contratto utilizzi il termine Opera, date le esigenze di innovazione nelle modalità di erogazione dei servizi da parte delle PA, il contratto trova applicazione anche a investimenti di tipo tecnologico e non necessariamente di tipo edile o a marcata connotazione edile. Pertanto, nell’adattamento del contratto ad opera delle Amministrazioni che utilizzeranno lo schema contrattuale, la parola Opera può essere sostituita con la parola Investimento.
Con riferimento alla fase di progettazione, va chiarito che l’articolo 181, comma 2, del Codice prevede che le amministrazioni aggiudicatrici provvedono all’affidamento dei contratti, ponendo a base di gara il progetto definitivo. Deriva dal tenore della previsione richiamata e dalle caratteristiche specifiche dell’Operazione di PPP considerata in questa sede, nella quale la PA è il principale pagatore, che il Contratto abbia ad oggetto la redazione del progetto esecutivo ovvero addirittura la revisione di tale progetto qualora l’Amministrazione decida di porre a base di gara, non il progetto definitivo, ma direttamente il progetto esecutivo.
Con riferimento alla fase di realizzazione dell’Opera, il Contratto richiede espressamente l’esecuzione dei lavori a regola d’arte e in conformità agli elaborati progettuali, in coerenza con quanto previsto dal successivo articolo 11 del Contratto. I lavori dovranno in ogni caso rispettare livelli qualitativi elevati.
Con riferimento alla fase di gestione dell’Opera, si pone l’accento per un verso sulle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria che devono essere effettuate dal Concessionario secondo le previsioni progettuali e il piano di manutenzione dell’Opera; per altro verso, sulla fruibilità dell’Opera nel suo complesso e l’erogazione dei singoli Servizi nello specifico, secondo quanto previsto in dettaglio nella Sezione V del Contratto.
È opportuno che le Amministrazioni pongano molta attenzione alla definizione delle manutenzioni da includere nel contratto.
Un contratto di PPP, a differenza di modelli realizzativi tradizionali, si caratterizza per l’assunzione del rischio di disponibilità da parte dell’OE, pertanto, il Piano Economico e Finanziario (PEF) deve includere i costi relativi alle attività di manutenzione predittiva e programmata volte ad assicurare la disponibilità dell’Opera/Investimento.
Per prassi, sia le Amministrazioni che gli OE tendono a considerare nel PEF sia le manutenzioni ordinarie che quelle straordinarie; queste ultime non devono in nessun caso
rappresentare una riserva per realizzare investimenti eventualmente necessari per far fronte a carenze progettuali, realizzative o a una inadeguata manutenzione: questo ridurrebbe l’effettiva allocazione del rischio di costruzione e di disponibilità a carico dell’OE. Pertanto, è fondamentale che i costi delle manutenzioni siano adeguatamente commisurati al fine di assicurare il corretto funzionamento e la piena fruibilità dell’Opera e/o Investimento.
Gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere correlati a specifiche attività previste nel Contratto e nel capitolato dei servizi e non essere generiche, proprio per evitare una ridotta allocazione del rischio in capo all’OE.
È obbligo del Concessionario effettuare ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla progettazione, esecuzione e gestione dell’Opera.
Rileva evidenziare che il Contratto deve indicare espressamente il valore della Concessione. Ai sensi dell’articolo 167 del Codice, ai fini dell’individuazione della soglia di rilevanza comunitaria del Contratto e della conseguente applicazione delle previsioni del Codice, il valore di una Concessione è costituito dal fatturato totale del Concessionario generato per tutta la durata del Contratto, al netto dell’IVA, come stimato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della Concessione nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.
Il costo dei lavori e gli ulteriori oneri (inclusi gli eventuali oneri finanziari capitalizzati) sono definiti nel quadro economico e devono considerarsi fissi e non soggetti a variazioni. Il quadro economico dei lavori non deve prevedere tra le voci di costo gli imprevisti, in quanto l’OE deve essere responsabilizzato rispetto alla realizzazione di un investimento chiavi in mano, assumendosi il rischio di costruzione e quindi i maggiori costi che potrebbero accadere per la manifestazione dei rischi ad esso allocati. Prevedere una voce aggiuntiva per imprevisti nel quadro economico potrebbe ridurre l’allocazione del rischio di costruzione in capo all’OE.
Il costo dell’investimento può essere soggetto a modifiche qualora la PA le richieda in forza alle previsioni dell’articolo 175 del Codice e dell’articolo 19 del Contratto, concernenti le modifiche in corso di validità del Contratto. Tali modifiche sono ammissibili, nei limiti stabiliti dal Codice, se non alterano la natura generale della Concessione e l’eventuale aumento di valore derivante delle nuove prestazioni richieste, anche in presenza di modifiche successive plurime, non ecceda complessivamente il 50 per cento del valore della Concessione iniziale, inteso come valore risultante a seguito dell’aggiudicazione. Il superamento di tale limite di valore determina l’obbligo di una nuova procedura di aggiudicazione.
Tutta la documentazione tecnica correlata alla Concessione è di esclusiva proprietà del Concedente.
Il Concessionario oltre a garantire il Concedente da pretese di terzi sulle opere dell’ingegno, si assume anche gli oneri e la responsabilità concernenti l’ottenimento dei diritti di sfruttamento delle suddette opere dell’ingegno, tenendo il Concedente estraneo e indenne rispetto ai rapporti e alle controversie che possano insorgere tra il Concessionario ed i titolari e/o concessionari di tali opere.
ART. 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE
L’articolo 168, comma 1, del Codice prevede che la durata delle Concessioni è limitata ed è determinata nel bando di gara dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente
aggiudicatore in funzione dei lavori o servizi richiesti al Concessionario. La stessa è commisurata al valore della Concessione, nonché alla complessità organizzativa dell’oggetto della stessa.
La durata della Concessione, e quindi del Contratto, è determinata nel bando di gara. Essa deve essere considerata fissa, fatta eccezione esclusivamente per le sospensioni dovute a eventi ben circostanziati influenti sulle attività di costruzione, ai sensi dell’articolo 20 del Contratto, ovvero sulle attività di erogazione dei servizi, ai sensi dell’articolo 27 del Contratto.
Il Contratto deve distinguere con precisione, nell’ambito della durata complessiva della Concessione, il numero di mesi destinati alla progettazione, il numero di mesi o anni imputati alla costruzione dell’Opera e il numero di mesi o anni dedicati alla gestione. Eventuali ritardi nella realizzazione dell’Opera la cui responsabilità è dell’OE comportano, in vista della corretta allocazione del rischio di costruzione, la conseguente e automatica riduzione del periodo di gestione.
La durata del Contratto decorre dalla data di efficacia dello stesso.
Non vi è, invero, una necessaria corrispondenza tra il momento di sottoscrizione del Contratto e l’efficacia dello stesso. Il Contratto, pur valido all’atto della stipula, può cominciare a produrre effetti da un momento successivo (in corrispondenza, ad esempio, dell’adozione del provvedimento amministrativo di approvazione del Contratto ovvero della registrazione del provvedimento da parte della Corte dei Conti).
È preferibile, in ogni caso, evitare eccessivi differimenti dei tempi di efficacia rispetto alla stipula, potendo gli stessi ingenerare criticità nel rapporto concessorio. La variabile temporale è, infatti, un elemento essenziale del PEF capace di influenzarne taluni valori. Pertanto, fermo restando che il PEF presentato in offerta è quello rilevante ai fini del Contratto, è opportuno che l’efficacia del Contratto non sia significativamente ritardata.
FOCUS | Gestione stralci funzionali Occorre segnalare che, qualora il bando di gara lo consenta, sulla base delle peculiarità dell’Operazione, le Parti possono disciplinare, pur se il presente Contratto standard nulla dispone al riguardo, la gestione per stralci (porzioni dell’Opera) tecnicamente funzionali. Qualora il Concessionario realizzi uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale prima della data di ultimazione indicata nel Cronoprogramma, se previsto nel progetto e nel bando di gara, potrà anticiparne la gestione. In tal caso, rimane comunque ferma la necessità di regolare puntualmente alcuni importanti aspetti che possono variare in relazione allo specifico progetto. Alcuni di questi aspetti sono essenziali: i) termini e modalità del Collaudo sia della porzione, sia dell’intera Opera; ii) decorrenza della durata della fase di gestione a partire dal collaudo unitario dell’intera Opera e, dunque, dell’ultimo stralcio funzionale, salva la facoltà di procedere alla gestione anticipata di parte dell’Opera già eseguita nell’esclusivo interesse del Concedente; iii) obblighi del Concessionario al completamento dell’Opera e disciplina di eventuali ritardi o inadempimenti per porzione di Opera; iv) anticipazione degli obblighi del Concessionario relativi alla gestione, con particolare riguardo alle garanzie e assicurazioni. |
SEZIONE II - SOCIETA’ DI PROGETTO
ART. 6 – SOCIETA’ DI PROGETTO
L’articolo 184, comma 1, del Codice dispone che il bando di gara per l’affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità debba prevedere la facoltà o l’obbligo dell’aggiudicatario, dopo l’aggiudicazione, di costituire una Società di progetto (Special Purpose Vehicle - SPV) in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, indicando altresì l’ammontare minimo del relativo capitale sociale. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell’offerta deve essere precisata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. La società così costituita diventa Concessionaria a titolo originario, subentrando all’aggiudicatario nel rapporto di concessione senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto.
A fronte della discrezionalità riconosciuta alla PA dal legislatore, con riguardo alla scelta tra facoltà o obbligo per l’aggiudicatario di costituire la Società di progetto in sede di definizione del bando di gara, l’ANAC, con la determinazione 23 settembre 2015, n. 10, ha chiarito che la Società di progetto dovrebbe essere sempre presente, almeno per tutti gli affidamenti di valore elevato. E ciò, da un lato, per garantire al privato la possibilità di accedere a finanziamenti “fuori bilancio”, che non incidano sui propri indici di indebitamento, e, dall’altro, per limitare gli effetti di un eventuale fallimento del progetto, garantendo maggiormente la PA in ordine all’esecuzione dello stesso (cfr. par. 3.3).
La logica alla base della costituzione della Società di Progetto risiede nella netta separazione (autonomia patrimoniale perfetta) delle sorti imprenditoriali dei singoli soci rispetto a quelle della Società alla quale saranno imputati tutti i diritti, gli obblighi e le responsabilità connessi all’investimento. La Società di progetto è un centro di imputazione giuridica ed economica distinto dall’aggiudicatario, con conseguente separazione dei flussi generati dall’Operazione di PPP rispetto a quelli relativi alle altre attività dell’aggiudicatario (cd. ring fence). In caso di fallimento dell’aggiudicatario, pertanto, l’Operazione di PPP non sarà interrotta ma sarà portata avanti dalla Società di progetto. Simmetricamente, in caso di fallimento della Società, l’ente finanziatore non potrà rivalersi sui beni dell’aggiudicatario, ma in via esclusiva su quelli della Società stessa.
Nello schema di Contratto è espressa una chiara preferenza, almeno con riguardo agli interventi di non modesta entità, per la soluzione della costituzione della Società di progetto, con capitale sociale adeguato all’importo dell’investimento da realizzare (v. articoli 2342 e 2464 c.c.).
La scelta di prevedere nel bando di gara l’obbligo di costituzione della Società, auspicabile da parte della PA, necessita di adeguata motivazione in sede di determina a contrarre e nei documenti di gara. Tale motivazione può trovare argomentazioni, in primo luogo, nella duplice funzione economica e finanziaria del veicolo societario che, per un verso, riduce il rischio di eventuali impatti negativi, soprattutto nelle fasi iniziali del rapporto concessorio, sui bilanci dei singoli soci rendendo maggiormente sostenibile l’Operazione e, per altro verso, isolando i flussi di cassa generati dall’Operazione medesima, contribuisce in maniera determinante a favorirne la finanziabilità. In effetti, la possibilità per i finanziatori di concentrarsi, da un lato, sulla sola Operazione di PPP riferita al bilancio della Società di progetto, al netto di eventuali “contaminazioni” derivanti da ulteriori vicende societarie e patrimoniali dei singoli soci, e, dall’altro, su flussi di cassa certi e verificabili generati dalle entrate prodotte nell’ambito del rapporto concessorio, non può che agevolare la bancabilità
dell’Operazione. L’obbligo di costituzione della Società di progetto nel bando può poi fondarsi sull’intento di ampliare la platea degli aspiranti Concessionari, consentendo anche a investitori stranieri di realizzare l’iniziativa di PPP utilizzando uno strumento societario proprio dell’ordinamento che regola l’investimento. Peraltro, la prassi di costituire una Società di progetto per operazioni di PPP è sottolineata anche dalla guida EPEC-Eurostat (Chapter 2 – The Features of a PPP).
Il bando di gara, al fine di garantire la permanenza della “qualità” del Concessionario in vigenza di Contratto, dovrebbe dettagliare adeguatamente i requisiti di ordine generale e di carattere speciale sia del socio costruttore (che, se qualificato, è in grado di produrre un’attestazione SOA), sia del socio gestore, sotto i profili di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, nonché capacità tecniche e professionali. Questo faciliterebbe l’attività di monitoraggio e di verifica in ordine al mantenimento dei medesimi requisiti da parte dei soci, anche nell’ipotesi di mutamento della compagine sociale.
Lo stesso bando dovrebbe altresì prevedere il potere del Concedente di richiedere al Concessionario la trasmissione, con cadenza annuale, dei dati economici e finanziari di cui all’articolo 83, comma 4, del Codice. In quest’ottica, il Contratto richiede espressamente l’impegno del Concessionario a mantenere per tutta la durata della Concessione almeno il capitale sociale minimo richiesto nel bando di gara e a trasmettere annualmente al Concedente i dati economico-finanziari che attestino la propria perdurante solidità patrimoniale. La richiesta di informazioni a carico del Concessionario rappresenta un aspetto rilevante dei contratti di PPP. Per tale ragione, le informazioni che il Concessionario è chiamato a fornire dovrebbero essere individuate in una specifica previsione adeguatamente dettagliata, seppure non tassativa, allo scopo di consentire al Concedente una valutazione corretta e attuale della situazione societaria in corso di svolgimento del contratto. In tale ottica, il Contratto tipo può prevedere una clausola ad hoc per la richiesta specifica di informazioni e di report periodici.
La Società di Progetto risulta composta da “n.” soci suddivisi per tipologia. A titolo esemplificativo, il Contratto propone la distinzione tra soci costruttori e gestori qualificati e soci che non hanno prestato i requisiti di qualificazione in sede di gara. La compagine potrebbe tuttavia essere diversamente strutturata. Ad esempio, i soci potrebbero essere distinti in progettista, costruttore, gestore e investitore.
Per ciascun socio è, poi, riportata la quota percentuale di partecipazione al capitale sociale, che non può che essere quella in precedenza specificata nell’offerta.
Il Concessionario deve fornire al Concedente tutte le informazioni ritenute da questo rilevanti. Il Contratto ne enuncia talune a titolo esemplificativo: la compagine societaria, il bilancio d’esercizio, ogni notizia relativa a eventuali modifiche dei requisiti e delle garanzie di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell’aggiudicazione della Concessione. Nelle procedure di gara da aggiudicare sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è importante che il Concedente distingua i requisiti “soggettivi” di partecipazione alla gara dagli elementi “oggettivi” di valutazione dell’offerta (v. Cons. St., III, 27 settembre 2016, n. 3970).
Il Concessionario deve, inoltre, mantenere invariato l’ammontare del capitale sociale stabilito nell’offerta e richiamato nel Contratto e conservare i requisiti di ordine generale per l’intera durata della concessione, nonché conservare altresì i requisiti speciali richiesti nel bando in relazione allo stato di avanzamento del Contratto. Merita una particolare attenzione il requisito della sostenibilità patrimoniale e finanziaria del Concessionario che dovrebbe trovare adeguato riconoscimento nel bando di gara e permanere in vigenza di Contratto.
Il Concessionario è infine tenuto a comunicare al Concedente ogni elemento o circostanza idoneo a determinare, in capo a uno o più soci, la perdita dei requisiti di ordine generale e/o la perdita parziale o totale dei requisiti di ordine speciale. Qualora la perdita sia sanabile, il Concessionario dovrà anche comunicare i provvedimenti da adottare e/o adottati per porre tempestivo e adeguato rimedio alla carenza dei requisiti. Diversamente, il Concessionario dovrà indicare quale soluzione la sostituzione del socio.
ART. 7 – MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE
L’articolo 184, comma 3, del Codice prevede che il contratto di concessione stabilisca le modalità per l’eventuale cessione delle quote della Società di Progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla Società medesima e a garantire il buon adempimento degli obblighi del Concessionario sino alla data di emissione del certificato di Collaudo dell’Opera con esito positivo.
La previsione del Codice qualifica come “eventuale” la cessione delle partecipazioni societarie. L’articolo 184, invero, non vieta in via generale la cessione anche parziale di quote, né in particolare la cessione di quote da parte del/dei socio/i qualificato/i in sede di gara dopo il Collaudo, rinviando al Contratto l’individuazione delle modalità per il mutamento della compagine sociale.
Sul punto, gli scenari configurabili in astratto sono molteplici, sfuggendo a una puntuale “standardizzazione” in sede di Contratto tipo. Dopo il Collaudo definitivo dell’Opera, ad esempio, il socio costruttore potrebbe ridurre la propria partecipazione nella Società in favore del socio gestore ovvero del socio investitore, anche istituzionale, o ancora di un nuovo socio subentrante. In direzione opposta, l’Amministrazione potrebbe sempre valutare nel bando di gara di non consentire o limitare significativamente la modifica della compagine della Società di Progetto anche dopo l’emissione del Certificato di Xxxxxxxx, ad esempio, ogni qualvolta l’Opera richieda manutenzioni importanti che possono essere efficientemente affrontate se effettuate dallo stesso socio costruttore che l’ha realizzata. In altri termini, qualora il socio costruttore sia qualificato anche per le attività di manutenzione, lo stesso dovrebbe restare nella compagine societaria anche successivamente all’emissione del Certificato di Xxxxxxxx, potendo cedere la propria partecipazione, previa autorizzazione del Concedente, solo in fase di avanzamento del Contratto e in misura strettamente corrispondente e funzionale al corretto adempimento delle obbligazioni negoziali. Qualora il bando abbia qualificato il soggetto gestore per le manutenzioni, invece, l’uscita del socio costruttore, dopo l’emissione del Certificato di Xxxxxxxx con esito positivo, potrebbe essere più agevole, mentre la cessione di quote da parte del socio gestore qualificato dovrebbe essere consentita, previa autorizzazione del Concedente, solo in fase avanzata del Contratto e in misura strettamente corrispondente e funzionale al corretto adempimento delle obbligazioni. Resta sempre ferma, peraltro, l’opportunità che il socio gestore mantenga una partecipazione al capitale sociale per tutta la durata della Concessione, in virtù del principio di identificazione del contraente e di responsabilità del Concessionario, selezionato nel corso della procedura di gara, per la fase di gestione.
Quale che sia la soluzione più opportuna in relazione all’Operazione presa in considerazione, l’Amministrazione concedente dovrebbe valutare adeguatamente tali profili già nel bando e prevedere, in questa sede, eventuali limitazioni in ordine allo smobilizzo delle partecipazioni societarie motivando la scelta.
Una regola a parte è definita dal Codice per le banche e gli altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione. Per tali soggetti, l’ingresso nel capitale sociale della Società di Progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni può avvenire in qualsiasi momento.
Per far sì che il mutamento della compagine sociale non metta a repentaglio l’affidabilità e la responsabilità della Società, è fondamentale che il Concedente specifichi già nel bando di gara i requisiti di ordine generale, ai sensi dell’articolo 80 del Codice, e speciali, anche ai sensi dell’articolo 83 del Codice, per tutti i soci rilevanti (in particolare, per il socio gestore). In questo modo, in caso di mutamento della compagine sociale, il Concedente potrà efficacemente vigilare sulla professionalità e affidabilità del/dei socio/soci subentranti rispetto al/ai socio/soci cedente/i.
A tal fine, nel Contratto, è altresì prevista l’autorizzazione preventiva del Concedente sia in ipotesi di sostituzione di soci ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera a), che di mutamento della compagine sociale ai sensi dell’articolo 7. È facoltà del Concedente, entro il termine prefissato nel Contratto, negare il proprio gradimento, indicando analiticamente le ragioni di fatto e di diritto che ostano all’ingresso del socio subentrante. Decorso il predetto termine, in assenza di diniego, la modifica soggettiva si intende accettata.
Con riguardo alla procedura appena descritta, è opportuno che il Concedente stabilisca nel Contratto un termine congruo e sostenibile per il rilascio dell’autorizzazione all’ingresso/sostituzione di nuovi soci; termine che deve risultare idoneo ad effettuare le necessarie verifiche e utile ad esprimere una posizione consapevole e funzionale al perseguimento dell’interesse pubblico, senza tuttavia pregiudicare le esigenze di celerità, flessibilità e certezza del mercato. Tale termine non deve pertanto essere “eccessivo”, garantendo l’efficiente ed efficace adempimento del Contratto e il rispetto della normativa vigente.
Il mutamento della compagine sociale della Società di Progetto è, infine, soggetta al rispetto della disciplina generale e di settore. Si consideri, a titolo esemplificativo, l’articolo 86, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011, per le verifiche antimafia sull’assetto societario e gestionale della società.
La violazione delle clausole di cui al presente articolo costituisce grave inadempimento del Concessionario con le conseguenze di cui all’articolo 39 del Contratto.
ART. 8 – RESPONSABILITA’ SOLIDALE DEI SOCI
L’articolo 184, comma 3, del Codice prevede che, nel caso di versamento di un prezzo in corso d’opera da parte della PA, i soci della Società di Progetto restano solidalmente responsabili con la Società stessa nei confronti della PA per l’eventuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, la Società può fornire alla PA garanzie bancarie o assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d’opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell’Opera.
Il Codice sancisce la responsabilità solidale dei soci con la Società nei confronti del Concedente per l’eventuale rimborso del contributo percepito, con riguardo alla fase di realizzazione dell’Opera, e quindi in relazione alle obbligazioni connesse all’esecuzione dei lavori.
Il Contratto, al comma 1, riprende nella sostanza la norma fissata nel Codice, precisando che i soci restano solidalmente responsabili con la Società di Progetto, salvo che
quest’ultima, o i soci direttamente per conto di quest’ultima, forniscano al Concedente garanzia bancaria o assicurativa di primario istituto di credito o assicurativo, a prima richiesta e senza beneficio di preventiva escussione, per la restituzione del Contributo corrisposto dal Concedente ai sensi dell’articolo 21 del Contratto. Si presuppone, in ogni caso, che ove possibile il rimborso del Contributo già incassato dalla Società avvenga, in ipotesi di scioglimento anticipato del rapporto concessorio per ragioni “patologiche”, mediante nettizzazione di quanto eventualmente spettante al Concessionario (v. Sezione VIII).
SEZIONE III – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE
L’articolo dedicato alle autorizzazioni è finalizzato a definire contrattualmente l’allocazione del rischio amministrativo tra le Parti. La chiara formulazione delle relative clausole consente di evitare o contenere in termini significativi i rischi di contenzioso tra le Parti e di ritardi ed extra costi nella realizzazione e/o nella gestione tecnica dell’Opera.
Il comma 1 disciplina la competenza del Concedente a rilasciare e ottenere le Autorizzazioni da elencare in modo dettagliato nel Contratto.
Il comma 2 enuncia, simmetricamente, la competenza del Concessionario a ottenere le Autorizzazioni da elencare in modo dettagliato nel Contratto.
La regola generale stabilita nel Contratto è semplice: gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle autorizzazioni sono a carico della Parte competente. Tuttavia, per le autorizzazioni di competenza del Concessionario, il rischio non ricade sullo stesso nel solo caso in cui il Concessionario dimostri che il ritardo sia derivato dal fatto del terzo ovvero dell’altra Parte e di aver comunque attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini del tempestivo ottenimento dell’autorizzazione stessa. In tal caso, nulla è dovuto dal Concessionario, nel senso che gli aggravi in termini di costi e tempi restano a carico del Concedente.
Il mancato o ritardato rilascio delle autorizzazioni di competenza del Concedente ovvero del Concessionario che dimostri di non esserne responsabile, qualora determini l’alterazione dell’equilibrio economico finanziario, evidenziata dalla variazione degli indicatori di equilibrio di cui all’articolo 33 del Contratto, consente alle Parti di procedere alla revisione del PEF ai sensi dell’articolo 34 del Contratto stesso.
È importante sottolineare come il Concedente, già nella fase di predisposizione della documentazione di gara, deve compilare la lista delle autorizzazioni da acquisire nell’ambito dell’operazione di partenariato. Ciò vale anche per il caso di operazioni a iniziativa del privato, per le quali l’onere è a carico del proponente.
Spetta, infine, a ciascuna Parte mantenere valide ed efficaci tutte le autorizzazioni acquisite.
ART. 10 – OBBLIGHI E ATTIVITA’ DEL CONCEDENTE
L’assetto concessorio definito nel Contratto imputa in capo al Concessionario la progettazione, costruzione, finanziamento, manutenzione e gestione dell’Opera con i relativi rischi, e in capo al Concedente, a fronte dell’adempimento puntuale, corretto e tempestivo da parte del Concessionario, l’obbligazione principale di corresponsione di un contributo, ove previsto nel bando, ai sensi dell’articolo 21 del Contratto e di corrispettivi per la disponibilità dell’Opera e l’erogazione dei servizi ai sensi degli articoli 28, 29 e 30 del Contratto.
Affinché il Concedente possa adempiere alle proprie obbligazioni pecuniarie, sarebbe opportuna da parte dell’Amministrazione concedente una corretta programmazione e gestione delle risorse pubbliche destinate alla realizzazione e gestione dell’Opera, onde evitare inadempimenti – quali, ad esempio, il mancato pagamento di somme dovute per
lunghi intervalli temporali – idonei a mettere a rischio la tenuta dell’Operazione di PPP e causa di risoluzione ai sensi dell’articolo 40 del Contratto. Si ricorda che, anche per le operazioni di PPP, si applicano i termini stringenti di pagamento previsti dal decreto legislativo 231/2002.
Oltre alle obbligazioni di carattere pecuniario, il Contratto declina anche le attività di natura amministrativa e informativa di competenza del Concedente.
Tra queste, in particolare, meritano menzione l’approvazione del progetto esecutivo nei termini contrattualmente previsti, l’approvazione di eventuali varianti ai sensi dell’articolo 19 del Contratto, la nomina del RUP, del direttore dei lavori, dell’organismo di collaudo e del direttore dell’esecuzione, nonché le attività di controllo sul rispetto delle obbligazioni contrattuali, di vigilanza sulla corretta erogazione dei servizi, di segnalazione all’AGCM e all’ANAC, di comunicazione al Concessionario di ogni informazione e documento rilevanti.
Per quanto riguarda l’approvazione del progetto esecutivo, il Concedente dovrà procedere, secondo le modalità descritte dal Codice e nei termini prestabiliti nel Contratto, allo svolgimento di tutte le attività di verifica e validazione degli elaborati progettuali, all’esito positivo delle quali soltanto seguirà l’approvazione dei progetti. Il bando di gara dovrebbe contenere una precisazione al riguardo.
Per quanto riguarda le attività a carattere informativo, il Concedente dovrà fornire al Concessionario ogni notizia che possa avere effetti pregiudizievoli sul rapporto concessorio e sulla realizzazione e gestione dell’Opera. Fra gli altri, si richiama il dovere di comunicare l’insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare l’impossibilità di continuare lo svolgimento del rapporto concessorio, qualunque sia la fase in atto, con conseguente revoca della Concessione ai sensi dell’articolo 41 del Codice.
ART. 11 – OBBLIGHI E ATTIVITA’ DEL CONCESSIONARIO
Gli obblighi del Concessionario, afferenti alle diverse fasi di progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione dell’Opera, devono essere individuati ed enunciati puntualmente nel Contratto in modo da rendere evidente l’assunzione da parte del Concessionario dei rischi di progettazione, costruzione e disponibilità (cfr. Matrice dei rischi).
Il Contratto disciplina le principali obbligazioni del Concessionario, rinviando alle Parti l’introduzione/integrazione di eventuali ulteriori elementi rilevanti, al fine di identificare, quantificare e assegnare chiaramente i rischi alla Parte che è maggiormente in grado di assumerli.
In questa prospettiva, pertanto, anzitutto il Concessionario deve dichiarare e garantire all’atto di stipula del Contratto di: a) aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla Concessione; b) aver valutato e condiviso il Progetto Definitivo, approvato dal Concedente, e i relativi allegati; c) aver verificato e ritenere congruo ed eseguibile il Piano d’Esproprio. Coerentemente, il Concessionario non può eccepire durante la progettazione, l’esecuzione dei lavori e la gestione dell’Opera, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, nonché i vizi della progettazione, ancorché redatta dal Concedente, ovvero gli errori od omissioni nella stima degli oneri derivanti dal procedimento ablatorio, ivi inclusi gli indennizzi, ancorché contenuti in atti redatti dal Concedente, qualora, pur potendo e dovendo riconoscere i medesimi vizi o errori/omissioni in relazione alla perizia e alle capacità tecniche dichiarate ai fini della partecipazione alla procedura di gara, il Concessionario non
li abbia rilevati e segnalati per iscritto al Concedente, manifestando espressamente il proprio dissenso. In tali casi, il Concessionario non può avanzare eventuali pretese risarcitorie.
Le clausole contrattuali di cui al comma 2, al fine di una corretta ed equilibrata allocazione dei rischi in capo al Concessionario, recepiscono gli orientamenti giurisprudenziali che pongono l’accento sulla professionalità degli OE partecipanti alle gare e ritengono esigibile un comportamento di diligenza qualificata degli stessi, anche nella verifica del comportamento corretto della PA ad esempio in sede progettuale o espropriativa o, ancora, di indagine dello stato dei luoghi.
Il Contratto accoglie la figura di un Concessionario, per un verso, altamente qualificato e, per altro verso, accorto e responsabile, che non si limita a valutare la bontà dell’investimento esclusivamente sulla base della documentazione progettuale che gli viene sottoposta dal Concedente o a visitare il sito dove sorgerà l’Opera solo poco prima della stipula del Contratto. Al contrario, nel perseguimento degli interessi pubblico e privati sottesi all’Operazione di PPP, il Concessionario, chiamato ad investire il proprio denaro, deve essere convinto del valore dell’Operazione (sul piano sia della progettazione ed esecuzione dell’Opera che della gestione della stessa); è pertanto chiamato a valutare con attenzione e perizia l’adeguatezza delle analisi e indagini svolte e dei relativi esiti nonché, ove necessario, è tenuto ad effettuare preventivamente i dovuti approfondimenti, per comprendere a pieno la realizzabilità e sostenibilità del progetto, in termini tecnici ed economici, e assumersi consapevolmente i rischi che ne derivano.
Il Concessionario, in sintesi, deve essere in grado di valutare la qualità del progetto su cui investe (anche se predisposto dal Concedente) e non può accampare in futuro richieste risarcitorie dovute ad una carenza di istruttoria, né invocare l’intervento di cause di forza maggiore per eventi che avrebbe potuto prevedere se avesse svolto con diligenza i necessari approfondimenti.
Rientra nel rischio di progettazione/costruzione anche l’eventuale rischio ambientale, a meno che non sia difficilmente prevedibile e stimabile.
Con riferimento al rischio di progettazione e/o costruzione, in linea con quanto appena chiarito, assumono particolare rilievo anche le clausole relative alla redazione del progetto esecutivo e al rispetto dei termini contrattuali di sottoposizione degli elaborati progettuali da parte del Concessionario al Concedente per l’approvazione.
Al fine di garantire la tempestiva realizzazione dell’Opera, e responsabilizzare il ruolo del Concessionario, il Contratto prevede due termini, uno che potremmo definire “fisiologico” e l’altro “di tolleranza”, per la presentazione del progetto esecutivo ai fini dell’approvazione da parte del Concedente. Il primo termine è quello ordinariamente necessario per predisporre gli elaborati progettuali ed è stabilito all’articolo 5. Il mancato tempestivo rispetto di tale termine comporta l’irrogazione delle penali di cui all’articolo 22. Il secondo termine, che potremmo definire “di tolleranza”, è poco maggiore del primo (al massimo pochi mesi in relazione alla complessità del progetto), è ritenuto un termine massimo essenziale e ha carattere perentorio. Il mancato rispetto di tale termine è sanzionato con la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile e dell’articolo 36 del Contratto.
Al riguardo, si richiama l’attenzione dell’Amministrazione concedente sulla necessità di calibrare bene la tempistica descritta. Rispetto ai tempi per la progettazione previsti in offerta e riportati nell’articolo 5 del Contratto, si è infatti ritenuto utile prevedere un margine minimo di recupero di limitati ritardi. Il termine essenziale è quello che non consente di recuperare in fase di costruzione i ritardi maturati in fase di progettazione in quanto la
riduzione dei termini di realizzazione conseguenti al ritardo è tale da pregiudicare la corretta esecuzione dell’Opera. Se il ritardo in fase di progettazione resta limitato, qualora in fase di costruzione dell’Opera i tempi di realizzazione risultassero inferiori a quelli previsti nel Cronoprogramma allegati al Progetto Esecutivo, il tempo recuperato può compensare i corrispondenti maggiori tempi eventualmente accumulati in fase di Progettazione. Resta fermo che, in fase di costruzione dell’Opera, l’esecuzione dei lavori deve essere effettuata “a perfetta regola d’arte”, conformemente al progetto esecutivo e a tutti gli allegati al progetto medesimo.
Ogni ritardo e maggior costo per fatti imputabili al Concessionario rientrano nel rischio di progettazione/costruzione e rimangono a suo totale carico.
Altro obbligo rilevante a carico del Concessionario concerne la sottoscrizione del contratto di finanziamento (o di collocamento delle obbligazioni e/o i titoli di cui al project bond e in generale del reperimento della liquidità finanziaria) entro il termine perentorio non superiore a 18 mesi dalla sottoscrizione del Contratto, decorso inutilmente il quale la Concessione si intende risolta ai sensi dell’articolo 165, comma 5, del Codice e dell’articolo 36 del Contratto. Con riferimento a tale obbligazione, si rappresenta che in molti Paesi europei la sottoscrizione del contratto di finanziamento deve avvenire contestualmente alla stipula del Contratto di concessione proprio per evitare incertezze significative in ordine al buon esito dell’Operazione di PPP. Sarebbe, pertanto, auspicabile che le Amministrazioni concedenti propendessero per tale ultima soluzione qualora percorribile, ovvero stabilissero in sede di elaborazione dei documenti di gara l’obbligo per il concorrente di allegare all’offerta una lettera dell’istituto bancario di full commitment a finanziare il PPP entro un termine ridotto, ad esempio non superiore a 6 mesi e corrispondentemente, in sede contrattuale, la previsione di tempistiche sostenibili il più possibile contenute tra la stipula del Contratto di concessione e la sottoscrizione del contratto di finanziamento. Il bando può altresì prevedere che il Concedente sopporti il rischio di variazione del tasso di interesse base dalla data di offerta alla data di sottoscrizione del contratto, qualora il tempo intercorrente tra tali date non sia in alcun modo influenzato negativamente dal comportamento del Concessionario.
Con riferimento al rischio di disponibilità, assumono particolare rilievo le clausole che attribuiscono al Concessionario le obbligazioni di manutenere l’Opera e di erogare tutti i servizi previsti nel Contratto e nel capitolato di gestione che definisce in dettaglio i livelli delle prestazioni e gli indicatori di performance. L’Amministrazione concedente ha il dovere di strutturare tali previsioni con grande diligenza, prestando adeguata attenzione ai profili di qualità e tempestività dell’adempimento e responsabilità del Concessionario. In particolare, si richiama l’attenzione sulla necessità di definire Key Perfromance Indicator (KPI) per declinare il concetto di disponibilità delle opere e qualità dei servizi. Un KPI in un contratto di PPP deve necessariamente guardare al risultato e non alle attività che l’OE deve compiere o al processo. Pertanto, ciò che conta in un PPP è la qualità del servizio e la disponibilità dell’Opera e non tanto le singole attività che l’OE deve porre in essere per garantire questi risultati.
Il Contratto prevede, poi, a carico del Concessionario una serie di obblighi informativi, di produzione documentale e amministrativi, strumentali ad assicurare la corretta e trasparente gestione della concessione e la verifica da parte del Concedente del rispetto di quanto convenuto.
Tra le varie previsioni, si segnalano l’obbligo di organizzare una banca dati (o una piattaforma informatica) contenente ogni dato, documento, informazione e notizia concernente l’adempimenti delle prestazioni contrattuali, alimentata dal Concessionario e
accessibile dal Concedente in tempo reale; l’obbligo di trasmettere al Concedente, prima della stipula, copia del Contratto di finanziamento e di tutti i documenti allegati da sottoscrivere e poi, dopo la sottoscrizione, copia del contratto di finanziamento e di tutti i documenti allegati sottoscritti con l’ente/gli enti finanziatori, nonché eventuali contratti di copertura del rischio di variazione dei tassi di interesse con i relativi allegati; l’obbligo di mantenere le garanzie e le coperture assicurative prestate; l’obbligo di informare tempestivamente il Concedente della sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la mancata erogazione o decadenza dal beneficio del termine delle linee di credito concesse al Concessionario dal contratto di finanziamento, ovvero presupposto per l’esercizio da parte dei finanziatori di facoltà volte a limitare l’operatività del Concessionario (incluso l’utilizzo delle risorse finanziarie) o per l’escussione di garanzie o impegni previsti nel contratto di finanziamento a carico del Concessionario o dei soci; l’obbligo di informare tempestivamente il Concedente di eventi o circostanze che possono avere effetti pregiudizievoli sulla concessione o sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del Contratto; l’obbligo di trasmettere periodicamente (con cadenza concordata tra le Parti) la documentazione economica e finanziaria relativa alla Concessione, da indicare in dettaglio nel Contratto. Quest’ultimo obbligo dovrebbe riguardare documenti quali ad esempio i bilanci, il PEF aggiornato sulla base della gestione effettiva, le informazioni richieste dal sistema di monitoraggio delle Operazioni di PPP. A tal fine, è fondamentale sottolineare l’importanza di formulare capitolati da allegare al Contratto chiari e dettagliati.
L’adempimento degli obblighi informativi deve avvenire entro un termine preciso, stabilito dalle Parti nel Contratto (comma 6). L’Amministrazione concedente può valutare di collegare al mancato rispetto del termine previsto nel Contratto conseguenze sanzionatorie dell’inadempimento, comunque proporzionate alla natura dell’obbligo informativo.
Il Concessionario deve prestare assistenza in buona fede al Concedente in caso di eventuali controlli (inclusa l’attività di collaudo in corso d’Opera) e non deve ostacolare l’esercizio dei poteri del Concedente.
Restano a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nel Contratto, nei documenti contrattuali, nella documentazione progettuale e nel capitolato di gestione.
ART. 12 – RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO
L’articolo introduce una norma di “chiusura” rispetto agli obblighi a carico del Concessionario declinati nel Contratto, ribadendo in coerenza con il principio di trasferimento dei rischi al Concessionario, che lo stesso rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti del Concedente, della perfetta esecuzione del Contratto.
ART. 13 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’articolo declina puntualmente nel Contratto, gli obblighi stabiliti dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
La clausola che disciplina la Forza maggiore necessita di particolare attenzione da parte dell’Amministrazione concedente, in quanto il verificarsi di determinati eventi