Contract
Questi Termini e Condizioni Generali sono utilizzati da Kiwa Cermet Italia e dalle sue affiliate attuali o future, dirette o indirette, se dichiarati applicabili dalla affiliata in questione.
Articolo 1. Definizioni
1.1 Offerta: la quotazione e/o stima sottoposta dal Contraente al Cliente per quanto concerne la prestazione di servizi erogati dal Contraente;
1.2 Attività supplementare: tutte le attività svolte dal Contraente durante o dopo lo svolgimento del Contratto in aggiunta alle attività esplicitamente concordate;
1.3 Cliente: la parte che sottoscrive il Contratto con il Contraente;
1.4 Contraente: Kiwa Cermet Italia ovvero ogni sua affiliata diretta o indiretta menzionata nel Contratto;
1.5 Contratto: qualsiasi accordo che si stipula in relazione alla prestazione di servizi forniti dal Contraente al Cliente, qualsiasi modifica o integrazione ad esso, e tutti gli atti giuridici o altri atti in preparazione e/o svolgimento di tale Contratto;
1.6 Risultati: l’esito dello svolgimento dell’incarico da parte del Contraente.
Articolo 2. Applicabilità
2.1 Salvo diverso accordo scritto, i presenti Termini e Condizioni Generali si applicano a tutte le Offerte, i Contratti e tutti gli altri rapporti giuridici posti in essere tra il Contraente e il Cliente.
2.2 Modifiche, integrazioni e / o proroghe dei presenti Termini e Condizioni Generali, e / o disposizioni che variano dai presenti Termini e Condizioni Generali, saranno vincolanti per il Contraente solo se concordate tra le parti esplicitamente e per iscritto.
2.3 L’applicabilità di termini e condizioni generali o specifici e di disposizioni del Cliente è espressamente rifiutata dal Contraente, salvo diverso previo accordo scritto.
2.4 Il Cliente a cui si applicano i presenti Termini e Condizioni Generali accetta sin d’ora tali Xxxxxxx e Condizioni Generali anche per successive Offerte presentate dal Contraente, per Contratti conclusi e da concludere successivamente e per tutti gli altri successivi rapporti giuridici tra il Contraente ed il Cliente.
2.5 Qualora, a seguito di eventuali pronunce giudiziali, qualsiasi disposizione dei presenti Termini e Condizioni Generali dovesse essere ritenuta non applicabile o in violazione dell’ordine pubblico o della legge, la sola disposizione in questione non sarà ritenuta valida, fermo restando che per tutti gli altri aspetti rimarranno in vigore i presenti Termini e Condizioni Generali. La disposizione che sarà ritenuta maggiormente conforme alla volontà delle parti sostituirà qualsiasi altra disposizione non valida.
2.6 Il Contraente è autorizzato a modificare i presenti Termini e Condizioni Generali. Tali modifiche avranno effetto dal momento in cui saranno comunicate dal Contraente.
Articolo 3. Offerta, Ordine e conclusione del Contratto
3.1 Salvo diversa indicazione, le Offerte del Contraente resteranno subordinate al Contratto e potranno in ogni momento essere revocate dal Contraente. Le Offerte hanno validità di un mese, salvo diverso accordo.
3.2 Il Contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente riceve conferma scritta da parte del Cliente dell’Offerta emessa, salvo che il Contraente non revochi la propria offerta entro due giorni lavorativi dal ricevimento di detta conferma. In caso di diversa modalità di assegnazione dell’ordine, il Contratto si intende stipulato nel momento in cui l’accettazione scritta dell’ordine viene inviata al Cliente da parte del Contraente o dopo che il Contraente abbia iniziato l’effettiva prestazione delle attività relative all’ordine.
3.3 Tutte le immagini, i disegni, le dichiarazioni circa le misure e i pesi, i calcoli, le dichiarazioni riguardanti le capacità, i risultati e/o le prestazioni attese, e simili forniti dal Contraente non sono vincolanti per lo stesso e sono intesi come una generale rappresentazione dei servizi che il Contraente presta.
3.4 Qualora il Cliente renda disponibili al Contraente, su sua richiesta, documenti, dati, disegni, e simili utili alla redazione di un’offerta, il Contraente darà per scontata la loro correttezza e formulerà la propria offerta di conseguenza.
Articolo 4. Svolgimento del Contratto
4.1 Il Contraente non è soggetto a nessun altro obbligo se non quello di svolgere l’incarico, inteso come svolgimento al meglio delle proprie capacità. Eventuali ulteriori obblighi sussistono solo se e nella misura in cui siano stati precedentemente concordati in forma scritta.
4.2 La durata del Contratto è indeterminata, salvo diverso accordo scritto.
4.3 Eventuali termini indicati dal Contraente, inclusi i termini di svolgimento dei servizi oggetto del Contratto, sono indicativi e non possono in alcun modo essere considerati come scadenze rigorose o termini essenziali.
4.4 Qualora il Contraente e il Cliente convengano che il Contratto debba essere modificato, integrato e/o prorogato, essi ne rivaluteranno gli effetti sul prezzo, sulla qualità e sui termini della consegna. Modifiche, integrazioni e/o proroghe al Contratto saranno vincolanti solo se concordate tra le parti in forma scritta o se le attività oggetto del Contratto verranno svolte dal Contraente in accordo con le modifiche, le integrazioni e/o le proroghe.
4.5 Il Contraente non è obbligato a svolgere alcuna attività supplementare fintanto che il Cliente non abbia emesso un ordine scritto per l’esecuzione di attività supplementare e fintanto che il pagamento o la cauzione richiesti dal Contraente non siano stati versati. In assenza di specifiche disposizioni a riguardo, il lavoro verrà svolto dal Contraente ai prezzi generalmente applicati per tale attività.
4.6 Qualsiasi disegno, progetto, specifica, sede, istruzione, regolamento di ispezione, e simili resi disponibili o approvati dal Contraente prima dello svolgimento delle attività oggetto del Contratto o prima della sottoscrizione dello stesso, indipendentemente dalla loro forma, si considerano parte del Contratto, salvo diverso accordo scritto.
4.7 Il Cliente è tenuto a fornire in tempo utile al Contraente tutti i dati da questi richiesti, nonché quelli ragionevolmente intesi come necessari per lo svolgimento delle attività oggetto del Contratto. In caso contrario, il Contraente avrà il diritto di non iniziare e/o di sospendere lo svolgimento del Contratto e/o di addebitare le tariffe abituali circa i costi aggiuntivi derivanti dal ritardo del Cliente.
4.8 Il Cliente deve assicurarsi che dotazioni quali personale ausiliario, apparecchiature ausiliarie e materiali siano resi disponibili al Contraente a titolo gratuito, in modo da mettere il Contraente in condizione di condurre in sicurezza la propria attività lavorativa presso la sede e/o gli impianti del Cliente. Il Cliente dovrà segnalare eventuali situazioni potenzialmente pericolose al Contraente.
4.9. Qualora il personale ausiliario, gli impianti ausiliari e il materiale non soddisfino le normali prescrizioni di sicurezza, il Contraente si riserva il diritto di sospendere o, se del caso, non effettuare lo svolgimento delle attività. In questo caso, il Cliente è tenuto a risarcire il Contraente di tutti i costi (incluse le spese di trasferta e le ore di viaggio), nonché dei danni o perdite subite.
4.10 Durante la permanenza negli edifici o nei siti del Cliente, il Contraente si atterrà alle regole aziendali ivi applicate e osserverà diligentemente le istruzioni ricevute da parte o per conto del Cliente. Durante la permanenza negli edifici o nei siti del Contraente, il Cliente si atterrà alle regole aziendali ivi applicate e osserverà diligentemente le istruzioni ricevute da parte o per conto del Contraente.
4.11 Nel caso il Contratto preveda lo svolgimento delle attività in più fasi, il Contraente potrà sospendere l’esecuzione della singola fase, fino a quando non siano stati approvati per iscritto dal Cliente i risultati della fase precedente.
4.12 Qualora il Contratto riguardi l’analisi di campioni, il Cliente è responsabile della loro selezione, rappresentatività, codifica, apposizione di marchi e della identificazione dei prodotti nonché della loro messa a disposizione al Contraente, a meno dei casi in cui l’attività di campionamento ed analisi venga effettuata dal Contraente (es. certificazioni di prodotto in ambito cogente).
4.13 Se ritenuto opportuno da parte del Contraente, per il corretto e tempestivo svolgimento dell’incarico, il Contraente è autorizzato a impiegare parti terze per lo svolgimento dello stesso. Tutte le disposizioni riguardanti l’esclusione o la limitazione di responsabilità da parte del Contraente e riguardanti il risarcimento da parte del Cliente contro pretese di terzi saranno applicate a queste parti terze, ai loro organismi e al loro personale.
4.14 Per i servizi a cui è possibile applicare il subappalto, il Contraente potrà affidare in appalto a parti terze il servizio oggetto del Contratto, unicamente nel caso in cui queste siano in possesso delle competenze e qualifiche necessarie per lo svolgimento dell’incarico.
4.15 Il Cliente non è autorizzato a trasferire a parti terze tutti o parte dei diritti ed obblighi derivanti dal Contratto o conseguenti al Contratto.
4.16 Durante lo svolgimento dell’incarico, il Cliente non eserciterà pressioni indebite sul Contraente e sul personale dello stesso.
4.17 Qualsiasi carenza rilevata dal Cliente nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto, dovrà essere immediatamente segnalata al Contraente con una descrizione chiara in forma scritta, in mancanza della quale il Contraente non è autorizzato a trattare tale segnalazione. Il Cliente non può far valere alcun diritto se la notifica al Contraente avviene dopo cinque giorni lavorativi dal momento in cui il Cliente avrebbe potuto rilevare la carenza. Qualora la segnalazione del Cliente sia ritenuta fondata e la sua notifica sia avvenuta entro il termine indicato, il Contraente ha la possibilità, senza essere obbligato a pagare alcun ulteriore importo, sia di rimediare alla carenza dei suoi servizi sia di emettere una nota di credito per i servizi resi fino al massimo all’ammontare della fattura.
4.18 Tutti gli atti o azioni giuridiche svolti da un funzionario o da un dipendente del Cliente nell’ambito della formazione, esecuzione e rettifica di un Contratto in essere tra il Contraente e il Cliente, si intendono svolti in nome e per conto del Cliente e sono vincolanti per lo stesso. Nei rapporti con il Contraente, il Cliente non può opporre, in riferimento a tali atti o azioni, eventuali difetti al potere di rappresentanza legale o impegno per il Cliente.
Articolo 5. Prezzi e tariffe
5.1 Tutti i prezzi sono espressi in euro e, salvo diverso accordo scritto, non includono IVA, spese di trasferta, spese di vitto e alloggio, ore di attesa/ritardi dovuti a cause di forza maggiore e non includono i costi relativi alle attività o alle consegne effettuate da terzi.
5.2 I prezzi e le tariffe possono essere adeguati agli incrementi dei costi salariali con effetto immediato. Inoltre, i prezzi e le tariffe possono essere adeguati alle variazioni di altri costi, alla fine di ogni anno solare. Qualora l’aumento dei prezzi e delle tariffe sia maggiore del 10% rispetto all’anno precedente, il Cliente avrà diritto di recedere dal contratto. In questo caso, il Contratto avrà termine immediatamente a seguito della presa visione da parte del Cliente della comunicazione dell’aumento pervenuta dal Contraente.
Articolo 6. Responsabilità
6.1 Il Contraente è da intendersi responsabile per i soli danni o perdite causati al Cliente se e nella misura prevista dai presenti Termini e Condizioni Generali.
6.2 Qualora venisse accertata la responsabilità del Contraente, nel rispetto delle seguenti disposizioni, detta responsabilità si intende limitata ad un ammontare pari a due volte l’importo previsto ai sensi del Contratto. Nel caso di contratti di prestazioni continuative, la responsabilità sarà limitata al doppio dell’importo dovuto negli ultimi sei mesi. La responsabilità non supererà in alcun caso la somma di €250.000.
6.3 Qualora venisse accertata la responsabilità del Contraente, questo sarà tenuto a risarcire solo danni diretti o perdite, i quali non includeranno in alcun caso: perdite finanziarie, perdita della produzione, perdita del fatturato e/o dei profitti, diminuzione in valore di prodotti o somme che sarebbero state incluse nei costi delle prestazioni se l’incarico fosse stato svolto correttamente dal principio.
6.4 Il Contraente è ritenuto responsabile solo per le attività svolte dallo stesso Contraente o sotto sua responsabilità; in particolare, il Contraente non risponde della correttezza delle informazioni ricevute da terzi, a meno che non sia stato esplicitamente dichiarato in forma scritta che queste informazioni sono state valutate dal Contraente e convalidate come corrette. Tuttavia, qualora il Cliente o un terzo che agisca in qualità di fornitore del Cliente, avendo eseguito o meno proprie investigazioni, accetti raccomandazioni, progetti, note, disegni, modelli, specifiche, e simili provenienti dal Contraente come veritieri, il Contraente non risponderà più di danni o perdite derivanti dall’utilizzo di questi.
6.5 Il Contraente non sarà più soggetto ad alcuna forma di responsabilità allo scadere di due anni, da calcolarsi a partire dalla data di completamento dell’incarico o di parte di esso, a meno che il Cliente non abbia promosso un’azione legale contro il Contraente entro il suddetto termine.
6.6 In caso di danni o perdite causati dallo svolgimento dell’incarico o diretta conseguenza di esso, il Cliente si impegna a risarcire il Contraente verso qualsiasi pretesa avanzata da terzi, nei confronti dei quali il Contraente non può fare ricorso ai presenti Termini e Condizioni. In questo contesto, il termine terzi include il personale impiegato dal Cliente e altre persone utilizzate dal Cliente per lo svolgimento della sua attività. Il Cliente è tenuto all’obbligo di risarcimento nei confronti del Contraente, soltanto nella misura in cui anche il Contraente potrà avvalersi dell’esonero o della limitazione della responsabilità nei confronti del Cliente.
6.7 Il Cliente risarcisce il Contraente verso qualsiasi reclamo e richiesta di danni avanzata da terzi, relativamente alle raccomandazioni, ai rapporti, ai progetti, ai disegni, e simili forniti dal Contraente, qualora questi siano stati resi noti ai terzi in questione da parte del Cliente, con o senza l’autorizzazione del Contraente.
6.8 Il Cliente è pienamente responsabile dei danni o perdite subiti dal Contraente causati da contaminazione dell’attrezzatura fornita o da imballaggio improprio dell’attrezzatura da consegnare nonché dei derivati danni o perdite.
6.9 Il Contraente non è responsabile nei confronti del Cliente per violazioni dei diritti di terzi o disposizioni di legge vigenti al di fuori dell’Italia, salvo che tali diritti e disposizioni non siano stati comunicati dal Cliente al Contraente in forma scritta prima della conclusione del Contratto.
6.10 Il Contraente non è responsabile per danni o perdite di qualsiasi natura causati da informazioni da parte del Cliente errate e/o incomplete e/o non fornite in tempo utile sulle quali il Contraente si è basato.
6.11 Danni o perdite ai sensi del comma 1 del presente articolo devono essere notificati al Contraente in forma scritta quanto prima, ma al più tardi entro quattro settimane dopo la loro rilevazione. Danni o perdite non segnalati al Contraente in forma scritta entro detto termine non sono risarcibili, a meno che il Cliente non dimostri di non aver avuto modo di segnalare i danni o la perdita in un momento precedente.
6.12 Le limitazioni di responsabilità del Contraente incluse nei presenti Termini e Condizioni Generali non vengono applicate se il danno o la perdita sono causati da dolo o colpa grave (nel senso di inadempienza intenzionale) del Contraente o del suo management.
6.13 Il Cliente dichiara che non sono applicabili nei propri confronti e/o nei confronti dei membri dell’organo amministrativo e/o nei confronti di titolari di quote o azioni dell’impresa Cliente sanzioni commerciali internazionali. Nel caso in cui si applichino nei propri confronti e/o nei confronti dei membri dell’organo amministrativo e/o nei confronti di titolari di quote o azioni dell’impresa Cliente sanzioni commerciali internazionali oppure che le stesse siano applicabili in relazione alle attività svolte dalle parti, il Contraente avrà diritto, a propria discrezione, di sospendere l’esecuzione del contratto con effetto immediato e/o di interrompere integralmente o parzialmente il contratto, senza che il Contraente sia tenuto a pagare alcun indennizzo o risarcimento al Cliente e fatto salvo il diritto del Contraente al risarcimento del danno conseguente alla mancanza o insufficienza di informazioni fornite dal Cliente.
Articolo 7. Riservatezza
7.1 Il Cliente utilizzerà l’offerta presentata dal Contraente, nonché le conoscenze e idee a essa correlati, al solo scopo di valutare il proprio interesse nell’assegnazione dell’incarico. Tali disposizioni si applicano anche alle proposte di modifiche e integrazioni e / o estensioni del Contratto.
7.2 Entrambe le parti sono tenute a osservare rigidamente la riservatezza inerente le informazioni ricevute dall’altra parte o da un’altra fonte nell’ambito del Contratto. Le informazioni sono da ritenersi confidenziali se classificate come tali dalla parte che ha fornito l’informazione o se tale riservatezza risulta insita nella natura stessa dell’informazione.
7.3 Il Contraente non divulgherà a terze parti i risultati derivanti dallo svolgimento dell’incarico.
7.4 L’obbligo di riservatezza di cui ai commi 2, 3 e 6 del presente articolo, non è applicabile ai dati o ai risultati che:
a. hanno carattere generico, ovvero non si riferiscono specificatamente alla gestione degli affari svolti dal Cliente e / o alle sue attività;
b. erano già in possesso del Contraente;
c. sono generalmente noti e / o possono divenire generalmente noti, senza che ciò sia la conseguenza di una qualsiasi azione illecita o negligente da parte del Contraente;
d. sono stati ottenuti dal Contraente in maniera lecita da una parte terza o tramite una ricerca condotta dallo stesso Contraente, senza aver utilizzato dati o risultati non accessibili a terzi;
e. sono stati o sono considerati non confidenziali, a seguito di consultazione con il cliente;
f. devono essere divulgati ai sensi della legge o di un regolamento basato su di essa;
g. sono disponibili al pubblico.
7.5 L’obbligo di riservatezza di cui ai commi 3 e 6 del presente articolo non troverà applicazione:
a. qualora il Contraente, come conseguenza della divulgazione a terzi dei risultati dell’incarico da parte del Cliente, ritenga necessario fornire spiegazioni a terzi;
b. qualora la riservatezza contravvenga a disposizioni di legge;
c. in caso di ispezioni nell’ambito dello svolgimento di verifiche ispettive interne o esterne, per il mantenimento o il rinnovo dell’accreditamento di schemi di certificazione di prodotti e di sistemi di gestione, di personale, di ispezione;
d. in caso di trasferimento dei risultati di valutazione della conformità a Enti di accreditamento e controllo, che prevedano tale richiesta per il mantenimento dell’accreditamento o qualifica;
e. in presenza di un pericolo per persone o cose.
Se possibile, una consultazione su quanto sopra avverrà in anticipo con il Cliente.
7.6 Su richiesta del Cliente, il Contraente terrà riservato il nome del Cliente stesso e il fatto che sono state svolte delle attività.
7.7 Nel caso di applicazione dell’Articolo 7 comma 5 punto c, il Contraente stipula con i valutatori l’impegno alla riservatezza in riferimento alle informazioni rese note durante l’ispezione.
7.8 Nel caso di applicazione dell’Articolo 4 comma 13, le parti terze coinvolte nello svolgimento dell’incarico possono venire a conoscenza di informazioni soggette a vincolo di riservatezza. Il Contraente si impegna a far osservare il vincolo di riservatezza a queste terze parti coinvolte, relativamente alle informazioni loro fornite.
7.9 Il Cliente è tenuto alla segretezza relativamente alle informazioni aziendali del Contraente, la cui riservatezza è definita o dovrebbe ragionevolmente essere conosciuta dal Cliente. Il Cliente impone altresì l’obbligo di mantenere la riservatezza sul personale o su terzi da lui incaricati.
Articolo 8. Risultati
8.1 Nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività, il Cliente ha piena facoltà di utilizzare i risultati forniti dal Contraente.
8.2 Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano fermo restando che i diritti di proprietà intellettuale e industriale dei risultati vengono sempre attribuiti al Contraente, con l’eccezione dei diritti di terzi e del dovuto rispetto delle disposizioni di cui all’Articolo 11.
8.3 Il Contraente ha il diritto di utilizzare gratuitamente i risultati derivanti dall’incarico per la propria attività o per parti terze, fatte salve le prescrizioni dell’articolo 7 inerenti la riservatezza.
8.4 Il Contraente ha il diritto di utilizzare a titolo gratuito per la propria attività la conoscenza e l’esperienza, i metodi di calcolo, i programmi informatici e i metodi di lavoro sperimentale derivanti dallo svolgimento dell’incarico o di consentirne l’utilizzo anche a terzi, a meno che lo sviluppo di queste conoscenze non costituisca lo scopo diretto dell’incarico in questione.
8.5 Il Contraente custodisce i beni, incluso qualsiasi genere di campione utile all’espletamento del Contratto o di parte di esso, per due settimane dalla data in cui tutti i risultati sono stati comunicati al Cliente, a meno che ciò non sia possibile o salvo diverso accordo per l’espletamento dell’ordine. I costi relativi sono inclusi nell’importo stabilito in offerta. Se il Cliente non organizza la restituzione dei beni in questione entro detto periodo, il Contraente ha la facoltà di distruggerli o di disporne diversamente a sua discrezione. I costi di magazzino oltre i termini sopra descritti saranno a carico del cliente.
Articolo 9. Proprietà, divulgazione ed utilizzo dei documenti
9.1 Rapporti, suggerimenti, progetti, schizzi, disegni, modelli, ecc. usati per l’Offerta e/o per lo svolgimento del Contratto e/o inclusi nelle raccomandazioni o nei risultati sono e rimangono di proprietà del Contraente.
9.2 In assenza di un preventivo consenso scritto da parte del Contraente, per quanto riguarda i documenti del Contraente, quali rapporti, raccomandazioni, progetti, schizzi, disegni, modelli e simili il Cliente non è autorizzato:
a. a divulgarli o a consentirne la consultazione a terzi;
b. a utilizzarli o a permettere ad altri di utilizzarli per avanzare pretese, avviare procedimenti giudiziari o per scopi di assunzioni;
c. a utilizzare il nome del Contraente nel divulgare parte dei documenti da questo emessi o per le finalità di cui al punto b.
9.3 Le disposizioni di cui ai commi 2.a e 2.c del presente articolo non si applicano alle indagini di qualità, ai rapporti di prova e di sorveglianza. La divulgazione di questi rapporti è consentita, a patto che questi siano pubblicati nella loro integrità, senza alcuna aggiunta od omissione. Deroghe alle presenti condizioni, o la pubblicazione in una lingua differente da quella dall’italiano richiedono un preventivo consenso da parte del Contraente.
9.4 Il Cliente è tenuto in qualsiasi momento a prestare la sua piena collaborazione al Contraente nel fornire spiegazioni o commenti, anche verso terzi, qualora:
a. Il Cliente pubblichi i risultati in modo da poter ingenerare travisamenti, incomprensioni e simili;
b. Il Cliente faccia riferimento a normative e requisiti applicati dal Contraente, quali i requisiti di ispezione, o
c. Il Cliente ponga in essere altre azioni riconducibili alla ratio del presente articolo.
Articolo 10. Brevetti
Il Contraente non è tenuto ad accertare i diritti di brevetto di terzi né la possibilità di registrare brevetti.
Articolo 11. Invenzioni e brevetti
11.1 Solo il Contraente è autorizzato a richiedere il brevetto per un’invenzione, un processo o un prodotto a suo nome e a sue spese.
11.2 In deroga a quanto stabilito nell’Articolo 11 comma 1, il Cliente ha la possibilità di richiedere il brevetto solo nel caso in cui abbia ricevuto un previo consenso scritto da parte del Contraente. In questo caso, il Cliente garantirà al Contraente una licenza gratuita relativa all’uso dell’invenzione per gli scopi suoi e di terzi. Il Cliente rimborserà al Contraente anche la somma che quest’ultimo è tenuto a pagare all’inventore ai sensi della legge o di condizioni di impiego.
11.3 Il Contraente e il Cliente sono tenuti a scambiarsi quanto prima le informazioni in merito ai risultati a loro parere brevettabili.
11.4 Nell’ambito delle richieste di brevetto, in accordo con le disposizioni contenute nel presente articolo, il Contraente e il Cliente forniranno reciprocamente l’uno all’altro tutta la cooperazione necessaria, ad una ragionevole compensazione dei costi.
Articolo 12. Forza maggiore
12.1 Per forza maggiore dalla parte del Contraente si intende quanto segue: circostanze che impediscono lo svolgimento dell’incarico e per le quali il Contraente non può essere imputato, indipendentemente dal fatto che tali circostanze fossero prevedibili al momento della conclusione del Contratto. Gli obblighi del Contraente si considerano sospesi durante il periodo di forza maggiore.
12.2 Le circostanze di cui all’Articolo 12 comma 1 includono: guerra, incendi e altre distruzioni, interruzione attività lavorativa, scioperi, azioni di governo, mancanza generale di articoli o servizi richiesti per lo svolgimento dell’incarico e blocchi non prevedibili di terzi cui il Contraente si affida per lo svolgimento dell’incarico.
12.3 Il Contraente è autorizzato a far valere il diritto di forza maggiore qualora la circostanza che impedisce la realizzazione o la continuazione dell’incarico abbia effetto dopo la data in cui il Contraente avrebbe dovuto adempiere ai propri obblighi.
12.4 Qualora il periodo di inadempienza da parte del Contraente per cause di forza maggiore durasse più di un mese, entrambe le parti hanno diritto di recedere dal Contratto senza alcun obbligo di risarcimento.
12.5 Qualora le cause di forza maggiore si verifichino in seguito ad un parziale adempimento degli obblighi da parte del Contraente, effettivo o potenziale, quest’ultimo potrà fatturare separatamente la parte dell’incarico già svolta o da svolgersi, e il Cliente sarà tenuto a saldare questa fattura, da intendersi come un incarico separato. Xxxxxxxx previsione non può tuttavia essere applicata qualora la parte di incarico già svolta o da svolgere non abbiano un valore indipendente.
Articolo 13. Pagamento, riserva di proprietà, spese di incasso
13.1 Il pagamento è da effettuarsi in euro, senza detrazioni o posticipi, entro 30 giorni dalla data della fattura, salvo diverso accordo scritto. Qualsiasi reclamo inerente la fattura, che deve essere parimenti inoltrato entro i termini indicati, non sospende l’obbligo di pagamento del Cliente.
13.2 Qualora il Cliente non effettui il pagamento entro il termine stabilito, verrà considerato inadempiente ai sensi di legge (ovvero senza la necessità di specifica messa in mora). A partire dalla data di scadenza del pagamento, il Cliente è tenuto a versare gli interessi di mora fissati per legge più il 2% dell’ammontare dovuto.
13.3 Nel caso di inadempimento, il Cliente è inoltre tenuto a risarcire il Contraente di tutti gli ulteriori costi extragiudiziali inerenti all’incasso. I costi extragiudiziali sono fissati al minimo del 15% dell’ammontare non pagato in fattura (comprensivi di IVA), con un minimo di €75.
13.4 Qualora il Cliente abbia promosso un ricorso giudiziale, compresi procedure di arbitrato o pareri vincolanti, il Cliente è tenuto a risarcire il Contraente dei costi effettivamente sostenuti per il procedimento in questione. Ciò include i costi di avvocati, consulenti locali e rappresentanti ad litem nonché i compensi spettanti ad arbitri o parti terze incaricati di dare un parere vincolante e spese processuali.
13.5 Nel caso di mancato tempestivo pagamento di qualsiasi fattura, tutte le fatture emesse, comprese quelle i cui termini di pagamento non sono ancora scaduti, divengono immediatamente esigibili e pagabili.
13.6 Il Contraente, a sua discrezione, è autorizzato ad inviare al cliente fatture di acconto e/o richiedere pagamenti anticipati e/o richiedere garanzie.
13.7 Il Contraente è autorizzato a imputare i pagamenti effettuati dal Cliente in primo luogo per coprire gli interessi e i costi in sospeso e in secondo luogo per il pagamento di fatture che sono in sospeso da maggior tempo, anche qualora il Cliente dichiari che il pagamento riguarda una fattura più recente.
13.8 Con riguardo ai pagamenti e agli accordi, le scritture contabili del Contraente saranno sempre vincolanti.
13.9 Il Cliente non ha il diritto di sospendere alcun obbligo di pagamento nei confronti del Contraente.
13.10 Tutti gli oggetti, consegnati o da consegnare, rimangono e rimarranno proprietà esclusiva del Contraente fintanto che le richieste di pagamento che il Contraente ha avanzato o intende avanzare nei confronti del Cliente non vengano soddisfatte per intero. Il Contraente ha la facoltà di rientrare in possesso degli oggetti di sua proprietà qualora il Cliente non adempia a qualsiasi obbligo derivante dal Contratto sottoscritto, fatte salve le facoltà del Contraente di esigere la cessazione o l’adempimento del Contratto. Il Cliente è tenuto a concedere al Contraente la possibilità di riappropriarsi degli oggetti. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 18.2 dei presenti Termini e Condizioni Generali, le conseguenze della clausola di riserva di proprietà saranno disciplinate dalla legge del paese in cui si trovano gli oggetti al momento della consegna, a meno che non si tratti di oggetti destinati all’esportazione. Nel caso in cui detti oggetti siano destinati all’esportazione, le conseguenze della clausola di riserva di proprietà saranno sottoposte alla legge del Paese di destinazione qualora la clausola di riserva di proprietà non perda i suoi effetti con il pagamento del prezzo intero.
Articolo 14. Conclusione del Contratto
14.1 Quale data di conclusione del Contratto si intende la data della fattura finale, salvo diverso accordo.
14.2 In assenza di tale fattura sarà il Contraente a stabilire, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la data in cui l’incarico può essere considerato concluso.
Articolo 15. Risoluzione, interruzione o proroga del Contratto
15.1 Il Cliente rimborserà il Contraente per tutti i costi e danni o perdite risultanti dalla risoluzione, cancellazione o interruzione del Contratto da parte del Cliente, fatto salvo il diritto del Contraente di intraprendere azioni legali.
15.2 Qualora l’incarico venisse cancellato, il Contraente addebiterà al Cliente i costi di cancellazione se la cancellazione:
a. avviene meno di due settimane ma più di una settimana prima dell’inizio di svolgimento dell’incarico: 60% dell’importo dell’ordine;
b. avviene meno di una settimana prima dell’inizio di svolgimento dell’incarico: 90% dell’importo dell’ordine.
15.3 In ogni caso, il Contraente ha la facoltà di risolvere il Contratto se un’interruzione del Cliente si protrae per più di sei mesi, senza essere tenuto a pagare al Cliente alcun compenso. La data effettiva dell’interruzione è la data della lettera del Cliente o del Contraente con cui l’interruzione viene annunciata o, in assenza, la data della lettera che dimostra l’interruzione.
15.4 In caso di ritardo o proroga del lavoro incluso nel Contratto, il Contraente può addebitare costi aggiuntivi qualora le cause di ritardo o proroga non possano essere attribuite al Contraente.
Articolo 16. Clausola risolutiva espressa
16.1 Fatte salve le disposizioni di cui ai precedenti articoli, il Contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 Codice Civile, qualora il cliente risulti inadempiente rispetto ad anche uno solo dei seguenti obblighi posti a suo carico nei presenti Termini e Condizioni Generali: obbligo di messa in sicurezza ai sensi dei precedenti artt. 4.8, 4.9; obbligo di attenersi alle istruzioni del Contraente ai sensi del precedente art. 4.10; divieto di trasferimento a terzi ai sensi del precedente art. 4.15; divieto di esercitare pressioni indebite ai sensi del precedente art. 4.16; obblighi di riservatezza ai sensi del precedente art. 7; obblighi in tema di divulgazione ed utilizzo dei documenti ai sensi del precedente art. 9. L’automatica risoluzione opererà anche nell’ipotesi in cui l’esecuzione dei medesimi obblighi dovesse risultare non tempestiva o non appropriata, nonché in caso di messa in liquidazione del Cliente, di fallimento o di avvio, a suo carico, di altre procedure concorsuali. Resta salvo il diritto del Contraente di promuovere le opportune azioni per l’integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza della condotta del Cliente. In tali casi, ogni pretesa del Contraente nei confronti del Cliente sarà immediatamente esigibile e pagabile in unica soluzione.
16.2 Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, concernenti il diritto alla risoluzione del contratto, non saranno applicate qualora l’inadempimento a carico del Cliente sia di lieve importanza.
Articolo 17. Disposizioni generali
17.1 Su richiesta del Contraente e in caso di lavoro associato all’ordine nei siti e/o impianti del Cliente, il Cliente metterà a disposizione del Contraente gratuitamente le dotazioni necessarie, quali personale ausiliario, apparecchiature ausiliarie e materiali.
17.2 Durante la permanenza in edifici e/o siti del Contraente, il Cliente e/o il suo personale si atterrà alle regole (aziendali) ivi applicate e osserverà diligentemente le istruzioni ricevute da parte o per conto del Contraente.
17.3 Il Cliente non è autorizzato a trasferire parzialmente o interamente a terzi i diritti e gli obblighi del Contratto o da esso derivanti.
17.4 Ove il Cliente impieghi dipendenti del Contraente, sarà tenuto ad assumere tutti gli obblighi che quest’ultimo aveva assunto nei confronti del dipendente interessato.
Articolo 18. Controversie, legge applicabile
18.1 In deroga alle ordinarie disposizioni di legge relative al foro competente, qualsiasi controversia tra il Cliente e il Contraente, comunque inerente all’interpretazione, alla validità, all’efficacia o all’esecuzione del Contratto, sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Tribunale di Bologna.
18.2 La legge italiana si applica in via esclusiva a qualsiasi contratto concluso con il Contraente, con l’eccezione delle disposizioni di convenzioni internazionali come la Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti per la Vendita Internazionale di Beni, nella misura in cui esse non contengano norme imperative di legge.
Articolo 19. Traduzioni
Nel caso di discrepanze tra i Termini e Condizioni Generali di Kiwa Cermet Italia e le traduzioni delle stesse, prevarrà la versione italiana.
Articolo 20. Entrata in vigore
I presenti Termini e Condizioni Generali entrano in vigore a partire dal 1 Ottobre 2017.