DISCIPLINARE DI GARA PROCEDURA APERTA
DISCIPLINARE DI GARA PROCEDURA APERTA
Oggetto: “Lavori di manutenzione ordinaria e interventi urgenti e improcrastinabili di ripristino delle condizioni di sicurezza del patrimonio monumentale, storico-artistico e archeologico di Roma Capitale (tutelato ai sensi del D. lgs. 42/2004) LOTTO A Centro Storico – LOTTO B Suburbio”
Lotto A CENTRO STORICO: CUP: J84H18000050004 – CIG 7720352C01
Lotto B SUBURBIO: CUP: J84H18000040004 - CIG 77479778E1
PREMESSE
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative:
(i) alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, indetta da Roma Capitale Roma Capitale Sovrintendenza – Direzione Interventi su Edilizia Monumentale Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx x. 00 00000 XXXX tel. n. 06/00000000 – 06/00000000 - Fax n. 06/0000000;
(ii) alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, all’indicazione dei documenti da presentare a corredo della stessa;
(iii) alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’Accordo quadro avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori di “Manutenzione Ordinaria e Pronto Intervento del patrimonio monumentale, storico-artistico e archeologico di Roma Capitale (tutelato ai sensi del D. lgs. 42/2004) LOTTO A Centro Storico – LOTTO B Suburbio”
L’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione dirigenziale a contrarre e avverrà mediante procedura aperta, distinta in lotti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.lgs n.50/2016 (nel prosieguo, anche Codice). Le prestazioni complessivamente oggetto di ciascun lotto del presente Accordo quadro saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, secondo
i prezzi posti a base di gara diminuiti del ribasso d’asta ed in conformità alle modalità contenute nello schema di accordo quadro cui il lotto si riferisce.
Il luogo di esecuzione dei lavori è Roma.
Lotto A CENTRO STORICO: CUP: J84H18000050004 CIG: 7720352C01 Lotto B SUBURBIO: CUP: J84H18000040004 CIG: 77479778E1
La procedura di gara per l’affidamento in oggetto si svolgerà mediante procedura aperta sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs 50/2016.
Responsabile del Procedimento
Per il Lotto A: arch. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, tel. 00.000000000, e-mail: xxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxx.xx, presso la Sovrintendenza – Direzione Interventi su Edilizia Monumentale.
Per il Lotto B: arch./xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, tel. 00.00000000, e-mail: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxx.xx, presso la Sovrintendenza – Direzione Interventi su Edilizia Monumentale.
Il «profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è il seguente: xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/
Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento in modalità diverse dall’invio alla piattaforma telematica di cui al punto 9 e, in particolare, non è ammesso il recapito di alcun atto o documento agli uffici della Stazione appaltante.
Il contratto è finanziato con i fondi derivanti dalla messa a reddito. L’importo complessivo presunto dell’Accordo Quadro trova comunque limite negli stanziamenti di bilancio.
SEZ. I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI
1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
1.1 Documenti di gara
La documentazione di gara è disponibile all’Albo Pretorio on line e ai seguenti indirizzi internet: xxxx://xxx.xxxxxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx e xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx. Comprende:
a) Bando di gara
b) Disciplinare di gara
c) Schema di Accordo Quadro e Capitolato Speciale d’appalto;
d) Relazione tecnica;
e) Piano di sicurezza generale;
f) Costi della sicurezza;
g) Cronoprogramma;
h) Quadro economico;
i) Computo metrico estimativo;
j) Elaborati grafici;
1.1.2 Assunzione di responsabilità
La presentazione dell’offerta comporta automaticamente, senza necessità di ulteriori adempimenti, dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili e posti a base di gara, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori oggetto di appalto, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato il corrispettivo remunerativo e tale da consentire l’offerta presentata.
1.1.3 Documentazione a base di gara
Il progetto esecutivo posto a base di gara, completo della pertinente documentazione:
a) ai sensi dell’articolo 26 del Codice, è stato validato dal responsabile del procedimento:
- per il Lotto A, con verbale n. prot. RI/ 33606 del 13/12/2018;
- per il Lotto B, con Verbale prot. RI/ RI/33653 del 13/12/2018;
b) ai sensi dell’articolo 27 del Codice, è stato approvato con determinazione dirigenziale Rep. RI/782/2018.
-
1.2 Chiarimenti
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti redatti in lingua italiana e da inoltrare, fino a 7 (sette) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, esclusivamente sulla Piattaforma telematica di cui al punto 9 Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le richieste di informazioni, di chiarimenti e di documentazione, se presentati nei termini e purché di interesse generale, sono pubblicati sul profilo di committente di cui al punto 9 unitamente alle relative
risposte, in forma anonima; pertanto, per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l’operatore economico deve:
• consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
• accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge, del bando, del Disciplinare di gara o del presente Documento, in modo tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
• prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono.
1.3 Comunicazioni
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici
– comprese le comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice – si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dal concorrente ovvero al numero di fax indicato dal concorrente medesimo il cui utilizzo deve essere da quest’ultimo espressamente autorizzato. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxx.xx; diversamente l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
SEZ. II – ELEMENTI ESSENZIALI DELL’APPALTO
2. OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO
2.1 Oggetto dell’appalto e qualificazioni richieste
L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni:
Tabella
LOTTO A
Lavorazione | Categ oria | Classif ica | Qualifica zione obbligato ria (Sì/No) | Importo (€) | % | Indicazioni speciali ai fini della gara | |
Prevalente o scorporabil e | Subappaltabile | ||||||
RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI | OG2 | II | Sì | 1.588.225, 80 | 100 % | Prevalente | Max 30% |
Totale | 100% |
LOTTO B
Lavorazione | Categ oria | Classif ica | Qualifica zione | Importo (€) | % | Indicazioni speciali ai fini della gara |
obbligato ria (Sì/No) | Prevalente o scorporabil e | Subappaltabile | |||||
RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI | OG2 | II | Sì | 1.588.225, 80 | 100 % | Prevalente | Max 30% |
Totale | 100% |
2.2 Importo dell’appalto IVA esclusa, per ciascun Lotto
1) | € 1.588.225,80 | Importo a base d’asta (IVA esclusa) |
1.a) | € 1.485.038,92 | Importo Lavori soggetto a ribasso (IVA esclusa) |
1.b) | € 103.186,89 | Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; |
1.c) | € 906.893,13 | Costo stimato della manodopera soggetto a ribasso (incidenza 61,069%); |
L’importo deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, non potranno costituire per l'aggiudicatario e/o per terzi motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.
I pagamenti saranno effettuati separatamente per ciascun Contratto Applicativo e nel rispetto di quanto disposto nelle clausole dell’Accordo Quadro.
Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà “a misura”, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. eeeee) del D. Lgs. n.50/2016 (art. 59 comma 5 bis del Codice).
All’aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all’art 35 comma diciottesimo del codice, un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale.
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto del contratto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.
2.3 Durata dell’appalto o termine di esecuzione, per ciascun Lotto
Giorni 730 (settecentotrenta) a partire dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro e comunque sino all’esaurimento dell’importo contrattuale conseguente al ribasso d’asta proposto dall’aggiudicatario.
Il suddetto termine di validità contrattuale viene stabilito indipendentemente dal fatto che l’importo contrattuale complessivo preventivato, derivante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario, non venga raggiunto con i singoli contratti applicativi e salvo, invece, che venga raggiunto in un termine inferiore.
3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
3.1 Operatori economici che possono presentare offerta
Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice;
b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 45, del Codice.
Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
Ciascun concorrente, in qualsiasi forma partecipi (singolo ovvero in associazione temporanea di imprese) potrà concorrere per entrambi i lotti ma potrà risultare aggiudicatario di un solo lotto. L’aggiudicazione avverrà dando priorità al lotto per il quale l’offerente ha conseguito il miglior punteggio complessivo.
3.2 Divieto di partecipazione plurima (artt. 48, comma 7 e 89, comma 7 del Codice)
a) ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice, un operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara:
• individualmente e in raggruppamento temporaneo;
• in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un consorzio;
• individualmente (o in raggruppamento temporaneo) e quale consorziato di un consorzio anch’esso concorrente per il quale l’operatore medesimo sia indicato quale impresa consorziata per l’esecuzione;
b) ai sensi dell’articolo 89, comma 7, del Codice, un operatore economico:
• non può partecipare alla gara come offerente in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario di altro offerente che si presenti in concorrenza;
• non può costituirsi ausiliario di due offerenti che presentano offerta in concorrenza tra di loro;
c) se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere a) o b), sono esclusi ambedue gli operatori economici offerenti coinvolti e se è coinvolto un offerente in forma aggregata, è escluso anche quest’ultimo.
SEZ. III – CAUSE DI ESCLUSIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
4. CAUSE DI ESCLUSIONE
A) Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (art. 80, comma 1) Condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del D.P.R. n. 309 del 1990, dall’articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall’articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo
n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 1
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A, ed eventualmente all’appendice 2 del DGUE)
1. Fatto salvo quanto previsto alla successiva nota numero 6 devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l’indicazione del reato, delle circostanze, dell’epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permetterne la valutazione dell’incidenza ai fini della partecipazione alla gara.
2. L’operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
3. Se la Stazione appaltante ritiene che le misure di cui alla nota numero 2 sono sufficienti, l'operatore economico è ammesso; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
4. Se l’operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti numero 2 e 3, durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
5. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta
riabilitazione, tale durata è pari alla durata della pena principale con un massimo di 5 (cinque) anni;
6. Non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna xxxxxxxx.
B) Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (art. 80, comma 2)
Sussistenza di:
a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, dello decreto legislativo n. 159 del 2011.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 2 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, primo riquadro, del DGUE)
1. Si rammenta che i motivi di esclusione per provvedimenti antimafia imputabili all’operatore economico possono avere come causa misure di prevenzione adottate nei confronti di uno o più d’uno dei soggetti (persone fisiche) elencati all’articoli 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 oppure situazioni ostative di cui all’articolo 84, comma 4, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 riconducibili agli stessi soggetti.
2. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi dell’inesistenza di provvedimento ostativi al rilascio della documentazione antimafia.
C) Motivi di esclusione per omessi pagamenti di imposte e tasse o dei contributi previdenziali (art. 80, comma 4)
L’esclusione è disposta se l’operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:
a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 0 x 0-xxx, xxx x.X.X. x. 000 xxx 0000;
b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (in G.U. n. 125 del 2015) ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 4 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)
L'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
D) Altri motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. a, b, c, d, e
a) aver commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all’allegato X del Codice;
b) trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, quali:
• significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto pubblico che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo a una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;
• il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
• il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
d) ricadere in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all’articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;
e) incorrere nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del Codice.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 5, lettere a), b), c), d), e) (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)
1. Le condizioni di cui alle lettere a) e c), devono essere corredate dall’indicazione delle parti, delle circostanze, dell’eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell’epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell’incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l’operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall’illecito o dalla condizione e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.
2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera b), l’operatore economico:
• gestito dal curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato; se l’ANAC ai sensi dell’articolo 110, comma 5, del Codice, ha subordinato la partecipazione alla necessità di ricorso all’avvalimento, l’offerente deve avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 3.2.4;
• in concordato con continuità aziendale non ancora omologato, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato, allegando, ai sensi dell’articolo 000-xxx, xxx X.X. n. 267 del 1942, la relazione di un professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto e avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa offerente nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 3.2.4;
• in caso di concordato con continuità aziendale omologato, la partecipazione e ammessa salvo che il provvedimento di omologazione abbia imposto restrizioni alla partecipazione agli appalti pubblici.
3. Quanto alle condizioni di cui alle lettere d) ed e), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.
E) Motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 0, xxxx. x, x, x, x, x, x
f) essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008; f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
g) iscrizioni nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
h) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990,
accertato definitivamente nell’anno antecedente la data di scadenza di cui al punto 1.1, lettera a) e o in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;
i) violazione della disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.
l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;
m) trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.
Note di chiarimento ai motivi di esclusione del comma 0, xxxxxxx x, x, x, x, x, x (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri da 1 a 6, del DGUE)
1. Quanto alle condizioni di cui alla lettera f), a titolo di esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell’articolo 36, quarto comma, della legge
n. 300 del 1970; divieto imposto dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale.
2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera i), l’operatore economico è in regola con le disposizioni se il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della legge n. 68 del 1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all’articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:
• è inferiore a 15;
• è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
• è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure è superiore a 35, ma risulta in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999.
3. Quanto alle condizioni di cui alle lettere g), l) e m), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.
4. Quanto alle condizioni di cui alla lettera l), emergenti dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data del presente Documento comunicata dal procuratore della Repubblica all'ANAC, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la denuncia, devono risultare dal sito dell'Osservatorio dell’ANAC.
F) Motivi di esclusione per sussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 o di altre condizioni, previste dalla normativa vigente, che comportino ulteriori divieti di contrattare con la pubblica amministrazione.
(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE) E’ escluso l’operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 3.0.3, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico, si trova nella condizione prevista dall’articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.
5. REQUISITI
5.1. Idoneità professionale (art.83 comma 3)
Iscrizione al pertinente registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, completa del numero, della località di iscrizione e del Codice ATECO principale.
Per gli operatori economici residenti in altro Stato membro diverso dall’Italia, iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice.
5.2 Requisiti economico finanziari e tecnico professionali
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
►attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell’art. 84 del Codice, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.
Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all’art. 45, comma 2 lettera d), e), f) ed g) del Codice, i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando e nel presente disciplinare di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante
percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.
I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria dei lavori dell’intervento possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale ai sensi dell’art. 61 comma 2 del D.P.R. 207/2010.
► per classifiche pari o superiori alla III: certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall’attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica I e II.
5.3 Avvalimento
Non trova applicazione l’istituto dell’avvalimento.
5.4 Subappalto
Ai sensi dell’art. 105 comma 4 del Codice, il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
Nelle ipotesi di cui all’art. 105, comma 6, del codice, il concorrente deve altresì indicare, all’atto dell’offerta, la terna dei subappaltatori. L’omessa dichiarazione della terna non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, l’impossibilità di ricorrere al subappalto.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE.
Nel caso di subappalto qualificante, i subappaltatori devono altresì dichiarare, oltre al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, anche il possesso dei requisiti di cui all’art. 83 relativi alla prestazione oggetto di subappalto, compilando le relative parti del DGUE.
Ferma restando la possibilità del pagamento diretto al subappaltatore nelle ipotesi di cui all’art. 105 comma 00, xxxx. x) x x), xxx X.xxx. 00/0000, Xxxx Capitale, come previsto dalla lett. c) del medesimo comma, corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nel caso indicato all’art. 25 dello schema di accordo quadro.
Ai fini dell’affidamento del subappalto, si richiama il divieto di cui all’art. 105 comma 4 lett. a del Codice.
5.5 Operatori economici stabiliti fuori dal territorio nazionale
Agli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonché a quelle stabilite nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo
che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane. Essi si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.
SEZ. IV – CAUZIONI E CONTRIBUTO A FAVORE DELL’X.X.XX
6. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
6.1 La garanzia provvisoria. Importo e riduzioni
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, di importo pari al 2% del prezzo base indicato nel bando, per ciascun lotto.
Ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice, l’importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50% per ciascun lotto qualora l’operatore economico sia in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO9001 in corso di validità.
N.B. In caso di partecipazione in RTI, ai sensi dell’art. 48, comma primo, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione.
In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
La riduzione del 50% (non cumulabile con quella di cui al capoverso precedente) si applica anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
6.1.1 Modalità di costituzione e di svincolo della garanzia provvisoria
Tale garanzia, a scelta del concorrente, può essere rilasciata:
a) mediante titoli di debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito. In tal caso, la garanzia provvisoria prestata dovrà essere accompagnata da una dichiarazione di un istituto bancario/assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma ottavo dell’art. 93 del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare,
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.
b) mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Tale fideiussione dovrà:
(i) essere redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123 e secondo quanto il modello prescritto dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018, n. 31;
(ii) essere prodotta in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
(iii) riportare la sottoscrizione del garante autenticata da un Notaio il quale dovrà attestare i poteri di firma del garante medesimo;
(iv) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
(v) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
(vi) in caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, o a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, la fideiussione dovrà essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE.
Essa, inoltre, dovrà espressamente prevedere:
(vii) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
(viii) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
(ix) l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
(x) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto la garanzia definitiva di cui all’artt. 103 del Codice.
La garanzia provvisoria prestata dall’aggiudicatario verrà automaticamente svincolata al momento della stipula del contratto. Nei confronti degli altri concorrenti, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 93, comma 9 del Codice, provvede allo svincolo della garanzia entro un termine non superiore a trenta giorni all'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.
6.2 Impegno a rilasciare la garanzia definitiva
Ai sensi dell’art. 93, comma 8 del Codice, l’offerta, a pena di esclusione, dovrà essere corredata dall’impegno di un fideiussore, in possesso dei requisiti di cui all’art. 93 comma 1 del D.lgs n.
50/2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del Codice, qualora l’offerente risultasse affidatario.
Tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice. Tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
7. CONTRIBUTO IN FAVORE DELL’X.X.XX
I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto in favore dell’Autorità ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge 266/2005 e secondo quanto stabilito da ultimo con delibera n.1300 del 20.12.2017, nell’ammontare di euro 140,00 (euro centoquaranta/00), seguendo le istruzioni disponibili sul sito dell’X.X.XX. (già sito dell’AVCP: xxx.xxxx.xx) ai sensi dell’art. 19 del D.l. n. 90/2014 nonché della deliberazione n.1300/2017 del Presidente dell’X.X.XX.
Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi raggiungibile
all’indirizzo:xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxx/XxxxxxxXxxxxx/XxxxxxxxXxxxx ssioneContributi
L’operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
• on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo “certified by”), MasterCard (con la gestione del protocollo “secure code”), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all’offerta) all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi;
• in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L’operatore economico al momento del pagamento deve verificare l’esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato, in
originale, all’offerta.
Operatore economico estero
Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 - BIC: XXXXXXXXXXX) intestato all’Autorità Nazionale Anticorruzione.
La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.
L’operatore economico estero deve allegare all’offerta la ricevuta del bonifico effettuato.
Si precisa che la stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a controllare, tramite l’accesso al SIMOG, l’avvenuto pagamento del contributo all’Autorità, l’esattezza dell’importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.
SEZ. V –TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
7. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
a) il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è, a pena di esclusione, il 30/01/2019;
b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
c) il recapito tempestivo dell’offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell’offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.
9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
9.1. Piattaforma telematica
a) la procedura si svolge esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e- procurement di cui alla successiva lettera b), mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche richiamate nella stessa lettera b), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara;
b) la Piattaforma telematica è di proprietà di Studio Amica ed è denominata «TuttoGare» (di seguito per brevità solo «Piattaforma telematica»), il cui accesso è consentito dall’apposito link presente sul profilo di committente di cui al punto 9.4;
c) mediante la Piattaforma telematica sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione degli offerenti, la loro selezione, le comunicazioni e gli scambi di informazioni;
d) le modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma telematica sono contenute nell’Allegato
«Norme tecniche di utilizzo», ove sono descritte le informazioni riguardanti la stessa Piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipazione al procedimento, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo;
e) per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere all’Help Desk tramite il Numero verde 800 192 750;
f) per gli stessi motivi di cui alla lettera e), in caso di sospensione temporanea del funzionamento della Piattaforma telematica o di occasionale impossibilità di accedere all’HelpDesk, è possibile richiedere informazioni alla seguente casella di posta elettronica certificata (PEC): xxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
9.2. Formazione e invio dell’offerta
L’offerta è formata e presentata con le seguenti modalità:
a) gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma telematica di cui al punto 9.1, con le proprie chiavi di accesso (User Id e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione all’indirizzo internet di cui allo stesso punto 9.1, lettera b);
b) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all’interno della quale devono inserire tutta la documentazione richiesta al successivo art. 11 del presente Documento, operando secondo la seguente sequenza:
• scaricare (download) la documentazione dalla Piattaforma telematica, come resa disponibile dalla stessa;
• compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, eventualmente integrandola con ulteriore documentazione che l’operatore ritenesse indispensabile;
• sottoscrivere la stessa documentazione come previsto al punto 9.3;
• inserire l’intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
c) in caso di partecipazione in forma aggregata, ciascun operatore economico deve presentare e sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza in un proprio file compresso formato «ZIP» o «RAR»; l’eventuale documentazione unica (ovvero di pertinenza dell’offerente in forma aggregata e non dei singoli operatori economici che la compongono) deve essere unita al file compresso dell’operatore economico mandatario o capogruppo;
d) la busta telematica (virtuale) definita «Busta A – Busta amministrativa» è costituita dal file di cui alla lettera b) e, in caso di partecipazione in forma aggregata, anche dai files di cui alla lettera c);
e) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all’interno della quale devono inserire la propria Offerta tecnica di cui ai punti 4.1.1 e 4.1.2 del presente Documento, operando secondo la seguente sequenza:
• sottoscrivere la propria Offerta tecnica con le modalità di cui al punto 1.2.3 e come specificato al punto 4.1.2, lettera a);
• inserire l’Offerta tecnica in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
f) la busta telematica (virtuale) definita «Busta B – Busta dell’Offerta tecnica» è costituita dal file di cui alla lettera e);
g) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all’interno della quale devono inserire la dichiarazione di offerta, operando secondo la seguente sequenza:
• compilare a video l’offerta economica, come proposta dalla Piattaforma telematica (cosiddetta offerta “on line”), con i contenuti previsti al punto 4.2.1 del presente Documento;
• sottoscrivere l’offerta come previsto al punto 1.2.3;
h) la busta telematica (virtuale) definita «Busta dell’Offerta» è costituita dall’adempimento di cui alla lettera g);
i) una volta completate le operazioni, l’operatore economico deve caricare (upload) sulla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, le seguenti tre buste telematiche:
Busta A Busta amministrativa» | Busta B Busta dell’Offerta tecnica | Busta C Busta dell’Offerta economica |
l) la compilazione e il caricamento (upload) della «Busta A – Busta amministrativa», della «Busta B
– Busta dell’Offerta Tecnica» e della «Busta C – Busta dell’Offerta Economica», possono avvenire anche distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte;
m) l’operatore economico deve sempre accertarsi dell’avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine.
9.3. Sottoscrizione degli atti
a) fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale. Nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l’apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l’estensione «.pdf» al file generato dopo l’apposizione della firma digitale;
b) nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse
solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette “firme matryoshka”).
9.4. Recapito della Stazione appaltante
Il «profilo di committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 3, comma 1, lettera nnn), 29, comma 1, e 73, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è il seguente: xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/
Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento in modalità diverse dall’invio alla piattaforma telematica di cui al punto 9.1 e, in particolare, non è ammesso il recapito di alcun atto o documento agli uffici della Stazione appaltante.
10. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara.
SEZ. VI – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
11. CONTENUTO DELLA “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
La “Documentazione amministrativa”, da presentare con le modalità di cui al punto 9 è costituita, per ciascun operatore economico a qualsiasi titolo partecipante (offerente, componente di RTI/ATI, consorziato, ausiliario) da:
A) Domanda di partecipazione;
B) DGUE;
C) Modulo A – denominato “ALTRE DICHIARAZIONI”;
D) ALLEGATI
A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione, è redatta secondo il modello predisposto scaricabile dalla piattaforma di cui al punto 9.1 e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni).
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura.
Inoltre:
❖ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
❖ Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
B) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO D.G.U.E.
Attraverso il modello di Documento Unico di Gara Europeo, anch’esso scaricabile dalla piattaforma telematica di cui al punto 9.1, il concorrente, a pena di esclusione, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80 del Codice.
Il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa concorrente mediante utilizzo del modello di DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta. 1
Dal medesimo legale rappresentante vanno rese altresì tutte le altre dichiarazioni previste nel D.G.U.E.
Il Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) di cui all’art. 85 del Codice dovrà essere compilato nelle seguenti parti: parte II – informazioni sull’operatore economico; parte III – motivi di esclusione; parte IV: criteri di selezione, limitatamente a quanto richiesto alle lettere α e A – 1) e infine, parte VI Dichiarazioni finali). (La parte V va compilata solo in caso di procedure ristrette, procedure competitive con negoziazione, procedure di dialogo competitivo e partenariati per l’innovazione, quindi nella presente gara non va compilata).2
In base alla tipologia dell’operatore economico partecipante alla gara, dovranno essere presentati i seguenti D.G.U.E.:
- gli Imprenditori individuali, anche artigiani, e le società anche cooperative – art. 45 comma 2 lett. a: | presentano un solo DGUE |
- I Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane; consorzi stabili – art. 45, comma 2, lett. b e c | il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. |
- Raggruppamenti Temporanei di Imprese art. 45, comma 2 lett. d; - Consorzi Ordinari – art.45, comma 2 lett. e; | per ciascuno degli operatori economici partecipanti è presentato un DGUE distinto |
1 Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 08 novembre 2017 che sostituisce il Comunicato del 26 ottobre 2016.
2 Per la compilazione del D.G.U.E. si fa rinvio alla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 (Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo – DGUE).
- Aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete - art.45, comma 2 lett. f; - Gruppo Europeo di Interesse Economico art. 45, comma 2 lett. g; | |
In caso di avvalimento | Le imprese ausiliarie, presentano un DGUE distinto dal concorrente |
indicazione della terna dei subappaltatori qualora l’operatore intenda subappaltare una delle lavorazioni ricomprese tra quelle a maggior rischio di infiltrazione mafiosa (cfr. 105 comma 6 del Codice) | ciascuno dei subappaltatori presenta un DGUE distinto |
C) Modulo A – denominato “ALTRE DICHIARAZIONI”
I concorrenti dovranno, altresì, dichiarare quanto loro richiesto nel modulo “A”, denominato “altre dichiarazioni” allegato alla documentazione di gara e scaricabile dal sopraindicato sito.
In particolare, con le seguenti dichiarazioni aggiuntive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii., il concorrente:
✓ accetta, a pena di esclusione, il “Protocollo di Integrità” di Roma Capitale, approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 18 del 31 gennaio 2018, impegnandosi a rispettarne integralmente i contenuti ed allega la dichiarazione, debitamente sottoscritta;
✓ dichiara, a pena di esclusione, di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato da Roma Capitale con deliberazione della Giunta Capitolina n. 141 del 30 dicembre 2016 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
✓ si impegna, ai sensi del Protocollo d’intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011 “Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture” nel caso di aggiudicazione, a comunicare a Roma Capitale i dati relativi alla società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari ed alle variazioni di detti assetti, chiamati a realizzare l’intervento, compresi i nominativi dei soggetti ai quali vengono affidate le seguenti forniture e servizi sensibili: trasporto di materiale a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizione, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimenti terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura e posa in opera e noli a caldo, qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; servizio di autotrasporto, guardiania di cantiere;
✓ si impegna, ai sensi del succitato Protocollo, a riferire tempestivamente a Roma Capitale ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, da chiunque provenga, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente;
✓ dichiara di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo;
✓ dichiara di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
✓ dichiara di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori;
✓ dichiara di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
✓ dichiara di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
attesta di essere informato che l’Amministrazione è tenuta a comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 231/2007 a prescindere dalla rilevanza e dall’importo dell’operazione sospetta, tenendo conto degli indicatori specifici in materia di contrattualistica pubblica, previsti, in via non esaustiva, dall’allegato alle istruzioni della UIF del 23/04/2018 come di seguito riportati:
• partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità specie se non programmati
in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico-realizzativi, organizzativi e gestionali) con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell’impresa, ovvero con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione.
• Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture in assenza di qualsivoglia convenienza economica all’esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale e alla località di svolgimento della prestazione.
• Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante è a sua volta riunito, raggruppato o consorziato.
• Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici.
• Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell’avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l’aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l’effettiva disponibilità dei mezzi facenti capo all’impresa avvalsa, necessari all’esecuzione dell’appalto, ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma l’eccessiva onerosità ovvero l’irragionevolezza.
• Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso dell’espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società, prive di giustificazione.
• Presentazione di offerta con un ribasso sull’importo a base di gara particolarmente elevato nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ovvero che risulta anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione appaltante, specie se il contratto è caratterizzato da complessità elevata.
• Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell’ambito di procedure di gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione particolarmente stringenti e un costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all’importo del contratto, specie se il bando di gara è stato modificato durante il periodo di pubblicazione.
• Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto, non giustificati dalla necessità di evitare soluzioni di continuità di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di gara.
• Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata.
• Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non giustificato in relazione alla loro funzionalità, possibilità tecnica o convenienza economica.
• Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo incremento dell’importo contrattuale.
• Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società.
• Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge.
• Cessioni di crediti derivanti dall’esecuzione del contratto, effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari aventi nell’oggetto sociale l’esercizio dell’attività di acquisto dei crediti ovvero senza l’osservanza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione, salva la preventiva accettazione, da parte della stazione appaltante, contestuale alla stipula del contratto.
• Previsione nei contratti di concessione o di finanza di progetto di importo superiore alle soglie comunitarie e di un termine di realizzazione di lunga durata, soprattutto se superiore a 4 anni, a fronte anche delle anticipazioni finanziarie effettuate dal concessionario o promotore.
• Esecuzione delle attività affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di soggetti terzi in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa tecnico- realizzativa e finanziaria.
• Aggiudicazione di sponsorizzazioni tecniche di utilità e/o valore complessivo indeterminato o difficilmente determinabile, con individuazione, da parte dello sponsor, di uno o più soggetti esecutori, soprattutto nel caso in cui questi ultimi coincidano con raggruppamenti costituiti da un elevato numero di partecipanti o i cui singoli partecipanti sono, a loro volta, riuniti, raggruppati o consorziati, specie se privi dei prescritti requisiti di qualificazione per la progettazione e l’esecuzione.
• Esecuzione della prestazione oggetto della sponsorizzazione mediante il ricorso a subappalti oltre i limiti imposti per i contratti pubblici ovvero mediante il ripetuto ricorso a sub affidamenti, specie se in reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite dall’amministrazione in ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione del contratto;
✓ dichiarazione in merito all’utilizzo dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e ss.mm.ii.;
✓ dichiara di non aver subito, ai sensi dell’art. 80, comma 1, lett. b – bis), del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017, condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita ad un proprio subappaltatore nei casi di cui
all'articolo 105, comma 6, per reato di false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
✓ attesta di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa come previsto dalle “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”.
N.B.
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara sono incluse nel Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E) nonché nell’allegato “altre dichiarazioni” scaricabile dal profilo del committente di cui al punto 9.4.
Le dichiarazioni così rese dal legale rappresentante, unitamente a quelle contenute nel modello “Altre dichiarazioni” e nella domanda di partecipazione, esauriscono tutte le dichiarazioni richieste circa il possesso del requisito di cui all’art. 80, comma 1 del Codice.
Si invitano, pertanto, gli operatori economici a NON inviare ulteriori e separate dichiarazioni, da parte di ciascuno dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, aventi il medesimo contenuto di quanto già dichiarato nel D.G.U.E. dal legale rappresentante.
D) ALLEGATI DA PRESENTARE
Il concorrente allega:
(i) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al concorrente.
In aggiunta il concorrente allega:
✓ il PASSOE dell’impresa subappaltatrice in caso di subappalto;
(ii) documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice, unitamente alle certificazioni che, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice, giustificano l’eventuale riduzione dell’importo della cauzione;
(iii) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC.
E) DOCUMENTAZIONE ULTERIORE DA INVIARE IN CASO DI:
Concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia
Per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia che non possiedono l’attestazione di qualificazione, deve essere prodotta, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale come specificati al paragrafo 13 del presente disciplinare.
Concorrenti con idoneità plurisoggettiva e consorzi
❖ Consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
►atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
►dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;
❖ Raggruppamenti temporanei già costituiti:
► a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico rogato dal notaio o scrittura privata autenticata dal notaio medesimo, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti. L’atto dovrà indicare il tipo di raggruppamento (orizzontale);
❖ Consorzio ordinario o GEIE già costituiti:
► a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
►dichiarazione in cui si indica, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.
❖ Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:
► a pena di esclusione, dichiarazione sottoscritta da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE attestante:
a. l’impegno irrevocabile, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo con rappresentanza ad uno degli operatori economici già individuato nella dichiarazione e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
c. il tipo di raggruppamento (orizzontale), la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.
❖ Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5:
►a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
► a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
► a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.
❖ Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5:
► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
► a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.
❖ Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria,
recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.
(O, in alternativa)
► a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.
12. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE VERIFICHE IN ORDINE ALLE DICHIARAZIONI RESE RELATIVAMENTE ALLE CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 80 DEL CODICE
Ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice dei contratti, come modificato dal D.Lgs. 56/2017, trattandosi di un intervento il cui importo complessivo è inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del Codice, le verifiche saranno effettuate, mediante AVCPASS, tenuto conto delle indicazioni fornite dal Comunicato del Presidente dell’X.X.XX. del 26 ottobre 2016, in giorni 45 (quarantacinque) decorrenti dalla proposta di aggiudicazione.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, c. 6, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si precisa che:
✓ la verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 5, lett. c) sarà condotta dalla Stazione Appaltante mediante accesso al casellario informatico di cui all’art. 213, comma 10, del Codice;
✓ la verifica della sussistenza di provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p. sarà effettuata mediante acquisizione del certificato dei carichi pendenti riferito ai soggetti indicati dall’art. 80, comma 3, del Codice, presso la Procura della Repubblica del luogo di residenza.
In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva di richiedere direttamente all’operatore economico tutte le informazioni e tutta la documentazione idonea a confermare quanto indicato nel DGUE (in via esemplificativa e non esaustiva: provvedimenti di riorganizzazione e/o sostituzione organi societari,
atti di costituzione in giudizio o mandati a legali per atti di costituzione in giudizio, pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, sentenze non definitive di condanna, indicazione appalti eseguiti senza contestazioni, ecc. ).
A norma dell’art. 80 c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai fini della corretta individuazione delle cause di esclusione di cui al citato art. 80 c. 5, trovano applicazione le Linee guida ANAC n. 6 recanti “Indicazioni dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possono considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c) del Codice” di cui alla Delibera n. 1293 del 16 novembre 2016, come aggiornate dalla Deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017.
13. MEZZI DI PROVA PER LA DIMOSTRAZIONE DELLE CIRCOSTANZE DI ESCLUSIONE PER GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016 (gravi illeciti professionali) la Stazione Appaltante può escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico, qualora dimostri con mezzi adeguati che lo stesso si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio ovvero confermata all'esito di un giudizio, e i provvedimenti di escussione delle garanzie; i provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all’1% dell’importo del contratto; i provvedimenti di condanna al risarcimento del danno emessi in sede giudiziale, le altre sanzioni nonché gli altri provvedimenti idonei ad incidere sull’integrità e sull’affidabilità dei concorrenti - di cui siano venute a conoscenza - che si riferiscono a contratti dalle stesse affidati; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.
La sussistenza delle cause di esclusione in esame deve essere autocertificata dagli operatori economici mediante utilizzo del DGUE. La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente, anche se non ancora inseriti nel casellario informatico. È, infatti, rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati ai fini dell’esclusione. La falsa attestazione dell’insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento e l’omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla stazione appaltante comportano l’applicazione dell’art. 80, comma 1, lett. f-bis) del Codice.
Ai fini dell’esclusione saranno rilevanti solo i comportamenti sintomatici di persistenti carenze
professionali nell’esecuzione di prestazioni contrattuali, anche se relative a interventi promossi da amministrazioni diverse.
L’eventuale esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 80, c.5, lett. c) sarà disposta solo all’esito di un procedimento in contraddittorio con l’operatore economico interessato.
SEZ. VII – OFFERTA TECNICA
Offerta tecnica (Peso complessivo 70/100)
14. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
La busta B dell’Offerta tecnica deve contenere esclusivamente l’Offerta tecnica, costituita dalla documentazione necessaria alla valutazione degli elementi indicati nel bando di gara, anche suddivisi in sub-elementi, come meglio specificato nel seguito. Gli elementi di valutazione sono i seguenti:
A) STRUTTURA ORGANIZZATIVA
A1) Qualifiche professionali ed esperienza del personale impiegato nei lavori
Trattandosi di interventi su manufatti vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 verranno valutate positivamente le qualifiche professionali e le esperienze maturate dalle maestranze, anche in termini di anzianità di servizio, nel campo del restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela. L’offerta dovrà essere accompagnata da documentazione comprovante quanto dichiarato.
A2) Numero di cantieri in cui si eseguono contemporaneamente i lavori oltre i 3 previsti in progetto:
Verrà valutata positivamente la possibilità di intervenire su più cantieri contemporaneamente fino ad un massimo di 3 cantieri oltre i 3 già previsti in progetto; tale migliorativo deve essere dimostrato fornendo l’organico della struttura, la composizione della squadra tipo, composta almeno da 1 operaio specializzato, 1 operaio qualificato e da un operaio comune, da utilizzare per l’esecuzione degli interventi con le qualifiche delle maestranze ed il tipo di automezzi che verranno utilizzati.
A3) Tempistica interventi su cantieri per lavori non programmati:
Verrà valutata positivamente la possibilità di ridurre i tempi di intervento per lavori non programmati. L’offerta dovrà essere accompagnata da una relazione illustrativa che descriva le procedure
organizzative adottate che consentono l’abbattimento dei tempi di intervento a comprova di quanto dichiarato nell’offerta tecnica.
NB. Si fa presente che il mancato rispetto delle prestazioni assunte con la presente offerta tecnica comporterà l’applicazione di penali previste dall’art. 34 dell’Accordo Quadro.
B) ATTREZZATURE E MEZZI IMPIEGATI
Verranno valutate positivamente le offerte che dimostrano la possibilità di impiegare per ogni cantiere contemporaneamente operativo l’uso di mezzi ed attrezzature che permettono di assicurate comprovati vantaggi in termini di:
efficacia, efficienza delle lavorazioni e sicurezza per gli operatori nelle varie tipologie degli interventi di manutenzione in cui le maestranze si troveranno ad operare;
adeguatezza rispetto ai riflessi sulla qualità ambientale (inquinamento acustico e atmosferico); adeguatezza rispetto alla gestione in parallelo di più cantieri;
Verrà valutata positivamente la disponibilità e l’adeguatezza di eventuali strumentazioni (es. sensori, rilevatori, misuratori) che l’impresa può mettere a disposizione della DL in caso di necessità di effettuare preventivamente un monitoraggio dell’edificio finalizzato all’individuazione dell’intervento manutentivo più idoneo.
C) QUALITA MATERIALI E PRODOTTI IMPIEGATI
Verranno valutate positivamente le offerte che prevedono l’impiego di materiali con caratteristiche tecniche che, a parità di conseguimento delle obbligazioni di risultato e del rispetto delle buone regole dell’arte, possano assicurate comprovati vantaggi in termini di durabilità e manutenibilità nel tempo, maggiori di quelli ottenibili con i materiali previsti nel progetto a base di gara, nonché in termini di contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali.
B1) Migliorie in termini di materiali utilizzati per la realizzazione di impermeabilizzazioni di coperture rispetto a quelle di progetto.
B2) Migliorie in termini di materiali utilizzati per la realizzazione di intonaci rispetto a quelli di progetto.
B3) Migliorie in termini di materiali utilizzati per la realizzazione di tinteggiature rispetto a quelli di progetto
I vantaggi ottenibili dovranno risultare da specifiche relazioni e schede tecniche che dimostrino le caratteristiche dei materiali oggetto dell’offerta tecnica.
C) MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI SULLE ATTIVITA ISTITUZIONALI DI ROMA CAPITALE
Gli interventi oggetto dell’Accordo Quadro saranno realizzati anche all’interno di Musei, Edifici ed Uffici in cui si svolgono attività istituzionali di Roma Capitale. Saranno pertanto valutate positivamente le proposte migliorative riguardanti soluzioni di cantierizzazione dei singoli interventi che riducano l’impatto e le interferenze con le attività svolte quali ad esempio l’ottimizzazione della cantierizzazione o eventuali soluzioni alternative, ovvero anche interventi di razionalizzazione ed implementazione organizzativa del cantiere e della produttività delle lavorazioni.
L’offerta dovrà essere accompagnata da una relazione illustrativa che descriva le procedure organizzative adottate che consentono la riduzione dell’impatto e delle interferenze con le attività svolte nelle strutture su cui si interviene (Musei, Uffici, Edifici), a comprova di quanto dichiarato nell’offerta tecnica.
SEZ. VIII –OFFERTA ECONOMICA
15. CONTENUTO DELLA “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA”
Nel seguito del presente Documento con il termine «busta dell’Offerta Economica» si intende la busta telematica (virtuale) che comprende la sola Offerta Economica, come impostata e richiesta dalla Piattaforma telematica di cui al punto 9.1, costituita come descritta nel seguito, formulata mediante compilazione a video degli appositi spazi nei moduli messi a disposizione dalla Piattaforma telematica
L’offerta economica, assolta la competente imposta di bollo:
a) dovrà essere prodotta in lingua italiana;
b) dovrà essere firmata dal titolare o dal legale rappresentante o da altra persona munita di specifici poteri di firma come risultante dalla documentazione di cui al precedente punto 11;
c) dovrà comprendere:
▪ l’indicazione del ribasso percentuale unico offerto (espresso in cifre ed in lettere) sull’importo a base di gara al netto degli oneri della sicurezza. In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. Il predetto ribasso percentuale non dovrà riportare più di tre cifre decimali; eventuali cifre in più saranno troncate senza arrotondamento;
▪ la dichiarazione che il concorrente ha valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo ed alle condizioni contrattuali che possano influire sull’esecuzione dei lavori;
▪ la dichiarazione di considerare i prezzi medesimi, nel loro complesso, congrui e remunerativi e tali, quindi, da consentire la propria offerta, nel formulare la quale il concorrente ha tenuto conto degli oneri previsti per la sicurezza;
▪ l’indicazione, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 95 comma decimo, dei propri costi della manodopera e dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
d) NON dovrà contenere proposte in aumento e/o condizionate.
Inoltre, nel caso di:
❖ raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) e G.E.I.E. di cui all’art. 45, comma 2, lett. g) del D. Lgs. n.50/2016 non ancora formalmente costituito:
▪ l'offerta economica, redatta in conformità ai princìpi sopra richiamati, dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma di ciascun soggetto costituente il raggruppamento o consorzio ordinario o G.E.I.E.;
❖ raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45 comma 2, lett. e) e G.E.I.E. di cui all’art. 45, comma 2 lett. g) del D. Lgs. n.50/2016 già formalmente costituito:
▪ l'offerta economica redatta in conformità ai princìpi sopra richiamati, dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da altra persona munita di specifici poteri di firma del soggetto designato quale mandatario.
❖ aggregazione di imprese di rete l’offerta economica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta aggregazione di imprese.
SEZ. IX – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata con il miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016, applicando il metodo del confronto a coppie.
17. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta sarà valutata, in base ai criteri e ai punteggi indicati nella Sezione “Criteri di aggiudicazione” del bando di gara come di seguito specificati.
La valutazione è basata sui criteri di preferenza che premiano le proposte, le soluzioni, le offerte, in relazione ai singoli elementi e sub-elementi dell’Offerta tecnica.
DESCRIZIONE CRITERI | PUNTEGGI | |
PREZZO (espresso con il ribasso percentuale sull’importo a base d’asta) | 30 | |
OFFERTA TECNICA: | 70 | |
A) STRUTTURA ORGANIZZATIVA | ||
A1) Organizzazione del personale impiegato per ogni singolo cantiere e | 10 | |
composizione della squadra tipo con qualifiche professionali ed esperienza | ||
del personale da cui è composta | ||
A2) Numero di cantieri in cui si eseguono contemporaneamente i lavori oltre il | ||
numero minimo di 3 previsti in progetto: | ||
a) Per 1 cantiere in più oltre i 3; b) Per 2 cantieri in più oltre i 3; | 30 | |
c) Per 3 cantieri in più oltre i 3; | 6 | |
8 | ||
A3) Tempistica interventi su cantieri per lavori non programmati: | 10 | |
a) Intervento entro 2 ore | ||
b) Intervento entro 3 ore | ||
c) Intervento entro 4 ore | ||
d) Intervento entro 5 ore | 10 |
8 | ||
6 | ||
4 | ||
B) ATTREZZATURE E MEZZI IMPIEGATI | ||
B1) Adeguatezza dei mezzi d’opera messi a disposizione per garantire la massima efficacia, efficienza e sicurezza per gli operatori nelle varie tipologie degli interventi di manutenzione in cui si dovrà operare, saranno valutate la disponibilità immediata, la quantità e le caratteristiche tecniche delle seguenti attrezzature: | 8 | |
piattaforme aeree, autoscale con cestello, autogru per varie entità di carico, pale meccaniche, terne escavatrici gommate, miniescavatori, mq di ponteggi metallici, transenne e reti metalliche per recinzioni di sicurezza, gruppi elettrogeni, ecc. | ||
B2) Adeguatezza delle attrezzature e dei mezzi rispetto ai riflessi sulla qualità ambientale (inquinamento acustico e atmosferico) per il loro utilizzo in cantiere; | 20 | |
B3) Adeguatezza delle attrezzature e dei mezzi rispetto alla gestione in parallelo di più cantieri (minimo 3) | 5 |
B4) Disponibilità, adeguatezza e caratteristiche tecniche di eventuali strumentazioni (es. sensori, rilevatori, misuratori) che l’impresa può mettere a disposizione della DL per l’installazione presso gli immobili al fine di monitorarne il comportamento (strutturale, energetico, ecc.) e di conseguenza individuare preventivamente l’intervento manutentivo più idoneo. | 4 3 | |
C) QUALITA MATERIALI E PRODOTTI IMPIEGATI | ||
C1) Migliorie in termini di materiali utilizzati per la realizzazione di | 5 | |
impermeabilizzazioni di coperture rispetto a quelle di progetto. | ||
C2) Migliorie in termini di materiali utilizzati per la realizzazione di intonaci rispetto a quelli di progetto. | 5 | 15 |
C3) Migliorie in termini di materiali utilizzati per la realizzazione di tinteggiature | ||
rispetto a quelli di progetto | 5 | |
D) MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI SULLE ATTIVITA ISTITUZIONALI DI ROMA CAPITALE | ||
Mitigazione degli impatti sulle attività svolte all’interno degli edifici dell’Amministrazione (uffici, Musei, …) Saranno valutate le migliorie che riguardano soluzioni di cantierizzazione dei singoli interventi che ne riducano l’impatto e le interferenze con le attività istituzionali dell’Ente | 5 | 5 |
TOTALE | 70 |
N.B.
Per il subcriterio A3) TEMPISTICA INTERVENTI SU CANTIERI PER LAVORI NON
PROGRAMMATI, oltre all’applicazione delle penali così come previsto dallo specifico articolo del Capitolato Speciale d’Appalto dopo la terza contestazione la Stazione appaltante si riserverà la facoltà di risoluzione del contratto applicativo e dell’Accordo Quadro in danno all’aggiudicatario.
Il punteggio complessivo ottenuto dal singolo concorrente i-esimo sarà dato dalla somma del punteggio tecnico, del punteggio economico e del punteggio tempo di esecuzione
Pi = Ai x 30 + Σn (Bi x Wi) Dove:
Ai = coefficiente relativo al ribasso percentuale unico offerto variabile tra 0 e 1 per l’elemento C1;
Bi = coefficiente prestazione dell’offerta rispetto al requisito variabile tra 0 e 1 per l’elemento B offerta tecnica;
Wi= peso punteggio attribuito al requisito;
I coefficienti (Ai) - (Bi) da moltiplicare per il punteggio massimo assegnato a ciascun elemento e/o sub- elemento componente l'offerta, saranno determinati con le modalità appresso indicate.
17.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA
- OFFERTA TECNICA max punti 70
Si procederà ad attribuire i coefficienti con il criterio del confronto a coppie, in cui il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun progetto in confronto con tutti gli altri, secondo i parametri contenuti nei documenti di gara, prescindendo dalla motivazione del preferenza attribuita.
Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 – preferenza media; 5 – preferenza grande; 6 - preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori intermedi.
Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari la numero dei concorrenti meno uno come nell’esempio sottostante, nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.
B | C | D | E | F | …. | N | |
A |
B
C
D
E
N-1
….
Al termine del confronto si trasforma, per ogni sub elemento, la somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari mediante il confronto a coppie in coefficienti variabili tra zero ed uno.
Si calcola poi la media dei coefficienti di ciascun commissario attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un punteggio conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto.
Tale coefficiente definitivo (Vi) moltiplicato per il fattore ponderale attribuito a quel sub elemento (Wi) costituisce il punteggio definitivo per quel sub – elemento.
Effettuata la riparametrazione di primo livello, in relazione alla necessità giuridica della valorizzazione dell’intera ponderazione assegnata al criterio di valutazione principale, si procederà alla ulteriore riparametrazione, rapportando la maggiore sommatoria dei sub punteggi al massimo valore assegnato al criterio principale con la conseguente riparametrazione delle restanti sommatorie.
La Commissione esaminerà e valuterà gli apporti proposti con riferimento al valore tecnico, estetico, tecnologico, prestazionale e organizzativo delle soluzioni migliorative e in considerazione della natura complessa e specifica dell'opera da realizzare e nel rispetto e in continuità rispetto ai lavori di recente conclusi.
17.2. CRITERIO DI VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA
- OFFERTA ECONOMICA max punti 30
Il coefficiente attribuito al concorrente x-esimo è determinato tenendo conto del ribasso percentuale unico offerto dallo stesso.
Il coefficiente “A” verrà calcolato attraverso la formula non lineare, compreso tra il punteggio massimo “1” attribuito al concorrente che avrà formulato il xxxxxxx xxxxxxx e il punteggio “0” assegnato al prezzo a base d’asta.
Pertanto, per gli altri concorrenti, il coefficiente verrà determinato con la seguente formula:
Ai = (RA / Rmax)α dove:
RA = ribasso offerto del concorrente iesimo Rmax = massimo ribasso offerto
α = 0,70
Per un totale di punti 100
La Stazione Appaltante valuterà le offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D. L.vo 50/2016 e s.m.i
SEZ. X – OPERAZIONI DI GARA E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
18. DISCIPLINA GENERALE DELLE SEDUTE
a) tutte le operazioni di gara si svolgono secondo le modalità di cui al punto 20, ferma restando la pubblicità dell’esito dei singoli procedimenti, ad eccezione:
• dell’analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni, purché di queste sia garantita la conservazione degli originali telematici presso il Sistema;
• dell’eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui al punto precedente punto 10;
• dell’eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi del successivo punto 25;
b) i soggetti interessati possono accedere secondo le modalità di cui al successivo punto 20;
c) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l’elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
19. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE
La prima seduta pubblica della gara, avrà luogo il giorno 18/02/2019 alle ore 10:00 presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture Manutenzione Urbana via Petroselli 45- 00186 – Roma.
I concorrenti potranno assistere a tutte le sedute pubbliche effettuando l'accesso alla piattaforma telematica xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/ collegandosi da remoto dal proprio terminale con le proprie credenziali.
Le varie fasi della procedura saranno visualizzabili nel pieno rispetto della normativa sulla “privacy”. Si precisa che alla prima seduta pubblica ed alle eventuali successive sedute pubbliche di gara ogni concorrente potrà assistere collegandosi da remoto al sistema tramite propria dotazione informatica.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sulla piattaforma “TuttoGare” con congruo anticipo rispetto alla data fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sulla piattaforma “TuttoGare” con congruo anticipo rispetto alla data fissata.
20. OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA
Nel giorno e nell’ora di cui al punto 8 del presente Disciplinare, il Seggio di Gara provvede alla numerazione progressiva dei plichi, se non già disposta in precedenza dalla Piattaforma telematica, preferibilmente in ordine di arrivo.
Successivamente, nei termini e con le modalità di seguito indicate, il seggio provvede a verificare la correttezza formale della presentazione delle offerte, la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne propone l’esclusione.
Qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni, il seggio provvederà ad attivare le procedure di soccorso istruttorio di cui al punto10 del presente disciplinare.
Infine, terminate le operazioni di apertura e verifica della documentazione, il seggio provvederà a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.
21. ESAME DELLE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ED ESCLUSIONI IN FASE DI AMMISSIONE
a) sono esclusi, senza che si proceda all’apertura delle Buste delle Offerte economiche, gli offerenti il cui plico:
• è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al punto 8;
• non consente l’individuazione degli offerenti;
• non contiene una delle Buste telematiche, Busta A – Busta amministrativa e/o Busta B – Busta dell’Offerta tecnica e/o Busta C – Busta dell’offerta economica;
• le condizioni ostative di cui alla presente lettera a), che comportano l’esclusione, si applicano anche se i casi previsti sono possibili solo in astratto, ovvero nel caso di mancata o erronea imposizione del limite temporale per la presentazione delle offerte da parte della Piattaforma telematica o nell’erroneo o incidentale accettazione, da parte della Piattaforma telematica, di offerta carenti di una delle Buste dell’Offerta;
b) sono altresì esclusi gli offerenti:
• in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, che hanno presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi; l’esclusione dalla gara è disposta per entrambi, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;
• i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di cooperative hanno indicato di concorrere, che hanno presentato offerta in qualsiasi altra forma; l’esclusione dalla gara è disposta sia per il consorzio che per il consorziato o i consorziati indicati, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice;
• gli operatori economici ausiliari che hanno presentato offerta autonomamente o hanno partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti o si sono costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti; l’esclusione è disposta sia per l’operatore economico offerente che ha fatto ricorso all’avvalimento che per l’operatore economico ausiliario, ai sensi dell’articolo 89, comma 7, del Codice.
22. CAUSE DI ESCLUSIONE RELATIVE A REQUISITI O ALTRE CLAUSOLE ESSENZIALI
Il seggio di gara provvede a verificare la correttezza e completezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi dei precedenti punti 9 e 11, in relazione ai motivi di esclusione e ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal Bando e dal presente Disciplinare di gara.
Oltre alle fattispecie di esclusione già previste dal precedente punto 4 sono parimenti esclusi, senza che si proceda all’apertura delle Buste delle Offerte tecniche ed economiche, gli offerenti:
a) che, in una o più d’una delle dichiarazioni rese, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o da disposizioni del Codice o di attuazione del Codice, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi, al fine di poter essere ammessi;
b) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
c) che incorrono in motivi di esclusione o di carenza dei requisiti oggettivamente irrimediabili senza integrazione postuma della cessazione dei motivi di esclusione o senza integrazione postuma del possesso dei requisiti non posseduti in origine o senza inclusione di nuovi operatori economici;
d) che non hanno effettuato nei termini il versamento all’ANAC ai sensi del punto 7 o hanno effettuato un versamento insufficiente; a tale scopo si precisa che:
• la sola assenza della ricevuta o dell’attestazione di versamento non è causa di esclusione se il versamento è stato effettuato nei termini e in misura corretta e se la relativa prova viene esibita spontaneamente o a richiesta della Stazione appaltante nell’ambito del soccorso istruttorio di cui al punto 10;
• il mancato versamento costituisce irrimediabile causa di esclusione, non suscettibile di integrazione, in applicazione dei principi ricavabili dalla sentenza delle Corte di giustizia delle
U.E. (sesta sezione), 2 giugno 2016, causa C-27/15;
23. ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Terminata la verifica della documentazione amministrativa, le operazioni di gara saranno proseguite dalla Commissione giudicatrice cui è affidata, ai sensi dell’art. 77 del Codice, la valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.
La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta di n. 3 membri di cui: un dirigente con qualifica tecnica che la presiede e da due commissari con qualifica di funzionario tecnico. La predetta Commissione sarà coadiuvata da un segretario verbalizzante.
Con riferimento al punto 3 della Premessa delle Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016, la Commissione predetta, in considerazione del fatto che al momento non è stato ancora istituito un albo dei Commissari da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, sarà costituita da componenti interni alla Stazione Appaltante.
La durata prevista dei lavori della Commissione è pari n.60 (sessanta) giorni per un numero di sedute settimanali pari a n. 2 sedute.
La commissione apre in apposita seduta (le buste telematiche virtuali) contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
In una successiva seduta la commissione, data lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche,
procederà all’apertura della busta virtuale contenente l’offerta economica e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, procederà alla individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice ovvero indicherà al RUP le offerte che, secondo quanto previsto dall’art. 97 del Codice appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo.
Non sono ammesse offerte in aumento.
In caso di discordanza tra valori espressi in cifre e valori espressi in lettere sarà preso in considerazione il valore espresso in lettere.
In caso di offerte valutate con punteggio complessivo identico si aggiudicherà la gara in favore dell’offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente all’offerta tecnica.
Qualora anche i punteggi attribuiti al “valore tecnico” dovessero essere uguali, si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/1924.
24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Si procederà alla determinazione della soglia di presunta anomalia ai sensi dell’art. 97, comma terzo, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
Il Responsabile del procedimento procederà alla verifica di anomalia delle offerte che superino la soglia di cui all’art. 97 del Codice, fatta salva la possibilità di verificare ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi del disposto di cui all’art. 97, comma sesto, ultimo periodo del Codice.
Al ricorrere, pertanto, dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
SEZ. XI – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
25. ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL’AGGIUDICAZIONE
25.1 Proposta di aggiudicazione
La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. In caso di offerte uguali, si procederà ai sensi dell’art. 77 del X.X. 000/0000.
Xx operazioni di gara si concludono con la proposta di aggiudicazione e, successivamente, la commissione trasmette al RUP tutti gli atti e i documenti ai fini dei successivi adempimenti.
Si procederà alla proposta di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui al precedente punto 25, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.
È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
25.2. Verifica dei requisiti
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procede alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti dichiarati dall’operatore economico individuato nella proposta di aggiudicazione e da quello che segue in graduatoria, ai sensi dell’articolo 85, comma 5, secondo periodo, del Codice.
In particolare, la stazione appaltante provvede a:
1) verificare l’assenza dei motivi di esclusione secondo le modalità descritte nel precedente punto11;
2) verificare il possesso dei requisiti dichiarati dall’operatore economico anche mediante richiesta della relativa documentazione qualora non stabilmente detenuta da pubbliche amministrazioni. In tal caso, la relativa documentazione o le pertinenti informazioni devono essere fornite dall’operatore economico entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta da parte della Stazione appaltante;
3) richiedere – laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell’offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all’articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice;
4) verificare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).
Al fine di assicurare il corretto svolgimento della procedura, l’amministrazione, ai sensi dell’articolo 85, comma 5, primo periodo, del Codice, si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica dei requisiti per uno o più d’uno degli offerenti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante non procederà all’aggiudicazione ovvero qualora questa fosse già intervenuta procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori.
26. AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
Ai sensi dell’articolo 32, comma 6, del Codice, l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente punto 26.2.
L’aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell’articolo 76, comma 5, del Codice ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo Codice. Ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell’articolo 80, comma 6, del Codice, la Stazione appaltante può:
• procedere in ogni momento alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, con le modalità di cui al punto 7.3.2, escludendo l’offerente per il quale non siano confermate le dichiarazioni già presentate e incamerando la relativa garanzia provvisoria;
• revocare l’aggiudicazione, se accerta in capo all’aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
• imputare all’aggiudicatario revocato o all’aggiudicatario che recede, i danni emergenti di cui all’articolo 8.2, lettera f).
La stazione appaltante procede tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.
27. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto (Accordo Quadro) verrà stipulato nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data in cui l’aggiudicazione è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
Dopo l’aggiudicazione definitiva inoltre, l’Amministrazione Capitolina invita l’Aggiudicatario a: versare l’importo relativo alle spese d’imposta di bollo e di registro per il contratto;
costituire garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 del Codice; produrre quant’altro necessario per la stipula del contratto.
La mancata costituzione della suddetta garanzia fideiussoria determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che conseguentemente aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Il contratto sarà stipulato, nella forma dell'atto pubblico amministrativo in modalità informatica. Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) non si applica il termine dilatorio.
L'Amministrazione Capitolina si riserva peraltro di procedere alla richiesta di esecuzione anticipata in caso di urgenza, ai sensi dei commi 8 e 13 dell'art. 32 del Codice.
La stipulazione dell'Accordo Quadro non costituisce fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante nei confronti dell'aggiudicatario.
In particolare, la Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine all’effettiva stipula degli eventuali, conseguenti Contratti Applicativi, ovvero in ordine alla stipula di un numero di Contratti Applicativi il cui valore complessivo risulti pari al valore presuntivo dell'Accordo Quadro.
L'operatore economico non avrà nulla a pretendere in relazione all'Accordo Quadro, fintanto che la Stazione Appaltante non si determinerà a procedere alla stipula dei singoli Contratti Applicativi. In tal caso, l’operatore economico sarà tenuto a stipulare ed eseguire il Contratto Applicativo, qualunque risulti essere l'importo dello stesso, ovvero l'importo complessivo finale dei contratti applicativi dell'Accordo Quadro.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
Le spese relative alla pubblicazione sulla G.U.R.I. sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 gg. dall’aggiudicazione ai sensi del Decreto del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 recante “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70,71 e 98 del Decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50” e, trattandosi di un’unica procedura con più lotti, sono ripartite proporzionalmente all’importo del contratto tra tutti i diversi aggiudicatari
SEZ. XII– DISPOSIZIONI FINALI
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara, in conformità alle disposizioni di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) come adeguato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 modificativo del D. Lgs. n. 196/2003.
30. ACCESSO AGLI ATTI
Ferme restando le disposizioni contenute nella Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e nell’ art. 53 del D.Lgs.
n. 50/2016 il diritto di accesso agli atti può essere esercitato, nei modi e nelle forme indicate nella predetta normativa, nei giorni e negli orari specificati presso gli Uffici di seguito riportati:
Roma Capitale – Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana – Centrale Unica Lavori Pubblici - tel 0000000000 fax 0000000000, pec xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxx.xx dal lunedì al venerdì.
31. RINVII
Per quanto non previsto nel presente Disciplinare si fa espresso riferimento al bando di gara, al Capitolato Speciale, nonché agli atti ed alle normative di riferimento ivi richiamati, al Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 - per le parti ancora in vigore - e al Regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, ove vigente.
Il Direttore