ACCORDO OPERATIVO
PER LO SVILUPPO DEGLI INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA NELLE IMPRESE ARTIGIANE
TRA
L’Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento (di seguito Agenzia), con sede in Xxxxxx, xxx Xxxxxxxx 00, Codice Fiscale 00337460224, rappresentata dalla dott.ssa Xxxxx Xxxxxx, nata a Trento il 25.02.1980, che interviene ed agisce nella sua qualità di Dirigente generale dell’Agenzia del Lavoro della Provincia in forza di quanto disposto dal
D.P.G.P. n. 35-107/Leg. di data 26 novembre 1998;
e
il Fondo Artigianato Formazione (di seguito Fondo), con sede in Xxxx, Xxx xx X. Xxxxx xx Xxxxxxxxxxx 00, Codice fiscale 97311470583, rappresentato dal xxxx. Xxxxx Xxxxx, nato a Martigny (Svizzera) il 25 maggio 1960, che interviene e agisce nella sua qualità di Presidente;
VISTO
- l’intervento 5.1.3 “Rafforzamento delle alleanze con il Sistema degli Enti bilaterali e Fondi interprofessionali” del vigente Documento degli Interventi di Politica del Lavoro dell’Agenzia e le corrispondenti Disposizioni attuative;
- il provvedimento del Presidente dell’Agenzia n. 6 del 27.08.2020 che approva lo schema di Convenzione tra l’Agenzia e il Fondo e autorizza altresì, la Dirigente generale
dell’Agenzia stessa all’approvazione e sottoscrizione di un apposito Accordo operativo;
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia n. 31 del 16.09.2020, che ratifica il provvedimento del Presidente di cui al rigo precedente;
- la Convenzione di cui alla Deliberazione sopra richiamata, sottoscritta in data 30.09.2020;
- la Determinazione della Dirigente generale n. 539 del 08.10.2020 che approva il presente schema di Accordo operativo;
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 IL FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE
Il Fondo, in attuazione del Progetto Quadro sottoscritto dalle Parti Sociali provinciali in data 17 febbraio 2020, riceve dagli Enti realizzatori territoriali le proposte dei progetti operativi connessi al Progetto di Sviluppo “ARTè – Artigianato come Risorsa Territoriale” approvato dal Fondo stesso in data 14 maggio 2020 per un contributo totale di
€ 338.201,92 (241.572,80, oltre il 40% di contributo aggiuntivo), e relativo all’Invito 1° - 2019, Linea 2 – “Progetti di Sviluppo di Accordi quadro regionali” pubblicato nella G.U. n. 79 del 8 luglio 2019.
Il Fondo verifica la congruità e la conformità dei progetti operativi e provvede a finanziarli attraverso lo strumento del voucher. Contenuti, durata, valore complessivo dei
singoli progetti, nonché range formativi e le relative massime valorizzazioni del voucher, sono quelli previsti dalle specifiche disposizioni del Regolamento generale degli Inviti di Fondartigianato (edizione ottobre 2017) ed eventuali deroghe vigenti.
Le risorse rese disponibili da Fondartigianato sono impiegate per sostenere iniziative di formazione continua a favore di lavoratori dipendenti occupati nelle imprese trentine aderenti al Fondo stesso, assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato, compresi gli apprendisti.
Il Fondo, sempre in attuazione del Progetto Quadro sottoscritto dalle Parti Sociali provinciali in data 17 febbraio 2020, procederà nell’attuazione della Convenzione citata in premessa per l’integrazione delle risorse con quelle di Agenzia, mediante la sottoscrizione di un successivo e ulteriore accordo operativo, in esito all’approvazione del Progetto di Sviluppo che sarà presentato alla seconda scadenza della Linea 2 dell’Invito 1° - 2019 (17 dicembre 2020), su un complessivo di risorse disponibili pari Euro 158.538,00, oltre il contributivo aggiuntivo del 40%, pari ad €. 63.415,20, per un totale di € 221.953,20.
Art. 2 L’AGENZIA DEL LAVORO
L’Agenzia, in attuazione della Convenzione citata in premessa, riceve dalle Imprese che operano con relativa posizione contributiva nella provincia di Trento, aderenti a
Fondartigianato, domanda di contributo per la partecipazione ai progetti operativi di formazione già approvati dal Fondo e relativi all’Invito 1° - 2019, Linea 2 – “Progetti di Sviluppo di Accordi quadro regionali”; ne verifica la conformità e provvede a finanziare le Imprese, in funzione del numero dei suoi destinatari in formazione, con proprio provvedimento di impegno di spesa.
Le risorse rese disponibili dall’Agenzia sono impiegate esclusivamente a favore dei destinatari non rientranti nella sfera di applicazione a carico del Fondo: i titolari e/o i soci di imprese, compresi il coniuge, il convivente, i parenti entro il II grado dei medesimi, se operano come collaboratori familiari; i lavoratori con contratti di collaborazioni continuative e personali.
I contributi concessi dall’Agenzia sono, per ciascun destinatario in formazione, pari al valore del voucher assegnato dal Fondo; il valore è calcolato secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni del Regolamento generale degli Inviti del Fondo stesso.
I contributi dell’Agenzia sono riconosciuti nei limiti imposti dalla normativa europea in materia di aiuti di stato ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013.
L’Agenzia si impegna ad erogare contributi fino all’ammontare complessivo di Euro 241.572,80 a valere sul Progetto di Sviluppo “ARTè – Artigianato come Risorsa Territoriale”
approvato dal Fondo in data 14 maggio 2020, e relativo all’Invito 1° - 2019, Linea 2 – “Progetti di Sviluppo di Accordi quadro regionali”.
L’Agenzia si impegna altresì, in attuazione della Convenzione citata in premessa, mediante la sottoscrizione con il Fondo artigianato formazione di un successivo e ulteriore accordo operativo, a destinare risorse aggiuntive pari a Euro 158.538,00 subordinatamente all’approvazione da parte del Fondo del Progetto di Sviluppo che sarà presentato sulla scadenza del 17 dicembre 2020 prevista per l’Invito 1° - 2019, Linea 2 – “Progetti di Sviluppo di Accordi quadro regionali”.
Art. 3 DISPOSIZIONI ATTUTATIVE
Le modalità operative del presente Accordo, ivi incluse le modalità e i termini per i pagamenti, sono rispettivamente, per l’Agenzia quelle previste dalle Disposizioni attuative dell’Intervento 5.1.3 del Documento degli Interventi di Politica del lavoro vigente; per il Fondo, quelle previste dal Regolamento generale degli Inviti di Fondartigianato (Ed. ottobre 2017), ed eventuali deroghe vigenti, e dall’Invito 1°
- 2019 – Linea 2.
In tale ambito, i soggetti attuatori sono tenuti a fornire al Fondo Artigianato Formazione i dati relativi agli interventi finanziati dall’Agenzia.
Art. 4 I SOGGETTI ATTUATORI DEI PROGETTI
I soggetti attuatori dei progetti operativi sono tenuti a rispettare le regole previste dal Fondo e/o dall’Agenzia circa gli adempimenti da ciascuno richiesti per l’erogazione del contributo.
Art. 5 VERIFICHE DA PARTE DELL’AGENZIA
L’Agenzia si riserva di effettuare controlli, anche con il supporto del Servizio provinciale competente in materia ispettiva, sul corretto svolgimento delle attività formative finanziate secondo le modalità previste dalle Disposizioni attuative dell’Intervento 5.1.3 del Documento degli Interventi di Politica del lavoro vigente. Si riserva, inoltre, di richiedere in qualunque momento la documentazione amministrativa e didattica di ciascun corso finanziato.
Art. 6 REVOCA DEL CONTRIBUTO
La parziale esecuzione di attività attuate con il contributo dell’Agenzia comporta la proporzionale riduzione del medesimo, fatta salva la facoltà di revocare l’intero contributo qualora la parte eseguita risulti non idonea al conseguimento degli obiettivi degli interventi; le modalità sono quelle previste dalle Disposizioni attuative dell’Intervento 5.1.3 del Documento degli Interventi di Politica del lavoro vigente.
Art. 7 TRATTAMENTO DEI DATI
Ciascuna delle parti è tenuta ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga
nel rigoroso rispetto della disciplina di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016, in particolare, per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del garante per la protezione dei dati personali.
Art. 8 DISPOSIZIONI FINALI
Ai fini fiscali la presente convenzione è stipulata ai sensi dell’art. 5 della Legge 21.12.78 n. 845 (Legge quadro in materia di formazione professionale) e pertanto esente da ogni tipo di imposta o tassa ed altresì relativa a prestazioni esenti dall’IVA in base all’art. 10 punto 20 del
D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e successive modifiche.
Letto, firmato e sottoscritto Trento, Roma,
Per l’Agenzia del Lavoro Per il Fondo Artigianato Formazione La Dirigente generale Il Presidente
Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxx. Xxxxx Xxxxx