DISCIPLINARE DI GARA
DISCIPLINARE DI GARA
ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA, LA CONSEGNA E L’INSTALLAZIONE DI MATERIALE DI CONSUMO ORIGINALE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER STAMPANTI PER PC, FOTOCOPIATRICI E FAX IN USO PRESSO GLI UFFICI DELLA PROVINCIA DI ROMA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO POSTO BASE DI GARA PARI A € 360.655,74 OLTRE L’ IVA COMPRESI I COSTI DELLA SICUREZZA NECESSARI PER L’ ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE.
Articolo 1
Oggetto ed importo dell’accordo quadro
1. Il presente Disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Provincia di Roma (di seguito per brevità: Provincia o Amministrazione), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell'accordo quadro, di cui all’art. 59 del D.Lgs. 163/06, avente ad oggetto la fornitura, la consegna e l’installazione di materiale di consumo originale – e dunque con esclusione di materiale compatibile e/o rigenerato – per stampanti per PC, fotocopiatrici e fax in uso presso gli Uffici della Provincia di Roma;
2. Quanto sopra mediante apposita procedura di gara ―aperta‖, regolamentata dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. recante: ―Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture‖ (di seguito per brevità: Codice dei contratti) e finalizzata alla selezione di un operatore economico cui affidare il servizio in questione, ai sensi degli artt. 54 e 55, del Codice dei contratti e da aggiudicare mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’ art. 82, comma 2 lett. b, del Codice dei contratti.
3. Con riferimento alle prestazioni di cui all’art. 3 (Specifiche tecniche) del Capitolato tecnico, il valore complessivo dell’accordo quadro, per la sua intera durata prevista in 4 (quattro) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo stesso, viene stimato, ai sensi dell’art. 29, comma 13, del d.lgs. n. 163/13, in un importo complessivo pari a € 360.655,74 oltre 22% IVA (compresi i costi della sicurezza necessari per la eliminazione o riduzione dei rischi da interferenze – ex art. 86, commi 3 bis e 3 ter del D.Lgs. 163/2006) così suddiviso:
LOTTO N. 1 fornitura di materiale di consumo per stampanti per P.C.
a) importo della fornitura € 269.262,30 oltre 22% IVA;
b) importo dei costi della sicurezza necessari per la eliminazione o riduzione dei rischi da interferenze (ex art. 86, commi 3 bis e 3 ter del D.Lgs. 163/2006) € 1.229,51 oltre l'IVA non soggetti a ribasso.
LOTTO N. 2 fornitura di materiale di consumo per fotocopiatrici e fax
a) importo della fornitura € 89.344,26 oltre 22% IVA;
b) importo dei costi della sicurezza necessari per la eliminazione o riduzione dei rischi da interferenze (ex art. 86, commi 3 bis e 3 ter del D.Lgs. 163/2006) € 819,68 oltre IVA non soggetti a ribasso.
E' ammessa la partecipazione ad uno o ad entrambi i lotti.
4. L’operatore economico aggiudicatario della gara d’appalto dovrà garantire ed assicurare, nei tempi, nei modi e nelle forme stabilite nel presente capitolato e nell’allegato denominato DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza), la piena, diligente, tempestiva e corretta esecuzione del contratto, al prezzo stabilito nella propria offerta economica, in esso tutto compreso - nessuna prestazione esclusa o riservata - senza alcun onere aggiuntivo per la Provincia di Roma a qualsivoglia titolo richiesto.
5. L’accordo quadro sarà stipulato con un unico operatore individuato nella ditta aggiudicatrice della presente gara.
6. L’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare il ribasso d’asta per ulteriori forniture nei limiti dell’occorrenza e per necessità od urgenza, ai prezzi, patti e condizioni di cui all’offerta economica dell’aggiudicataria, fino a concorrenza del valore massimo stimato dell’accordo quadro sopra riportato.
7. E’ facoltà dell’Amministrazione Provinciale disporre la ripetizione della fornitura ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006, anche prima della scadenza del quadriennio all’esaurimento dell’importo posto a base di gara spendibile fino a concorrenza.
Articolo 2
Attività minima garantita
1. La Provincia garantisce le prestazioni di cui al Capitolato relative alla fornitura di materiale di consumo a basso impatto ambientale per stampanti per Pc, fax e fotocopiatrici per un importo indicativo stimato a base di gara pari a € 73.770,50 (settantatremilasettecentosettanta/50) oltre l'IVA, (compresi i costi della sicurezza necessari per a eliminazione o riduzione dei rischi da interferenze – ex art. 86, commi 3 bis e 3 ter del D.Lgs. 163/2006) così suddiviso:
LOTTO N. 1 fornitura di materiale di consumo per stampanti per P.C.
a) importo della fornitura € 52.459,02 oltre 22% IVA;
b) importo dei costi della sicurezza necessari per la eliminazione o riduzione dei rischi da interferenze (ex art. 86, commi 3 bis e 3 ter del D.Lgs. 163/2006) € 819,67 oltre l'IVA non soggetti a ribasso.
LOTTO N. 2 fornitura di materiale di consumo per fotocopiatrici e fax
a) importo della fornitura € 20.081,97 oltre 22% IVA;
b) importo dei costi della sicurezza necessari per la eliminazione o riduzione dei rischi da interferenze (ex art. 86, commi 3 bis e 3 ter del D.Lgs. 163/2006) € 409,83 oltre IVA non soggetti a ribasso.
Articolo 3
Requisiti di partecipazione alla gara
1. Alla gara possono partecipare i soggetti giuridici operanti nell’ambito di attività inerente l’oggetto del presente accordo quadro.
2. I soggetti giuridici che intendono partecipare alla presente gara di accordo quadro dovranno presentare una documentazione a corredo delle offerte di cui agli articoli 9 e 10 del presente
Disciplinare, che potrà anche essere redatta compilando lo schema allegato, in lingua italiana, che dovrà a pena di esclusione:
- essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di seguito indicate, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale
dell’operatore economico concorrente;
- essere corredata da copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore;
attestante:
quanto a REQUISITI DI XXXXXXXX’ PROFESSIONALE
a) nell’ipotesi in cui concorrano alla presente gara di accordo quadro imprese individuali, società di persone, società commerciali, consorzi stabili ex art. 34, comma 1, lett. c) D.Lgs. 163/06, consorzi tra imprese artigiane ex art. 34, comma 1, lett. b) D.Lgs. 163/06 l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’ambito di attività inerente l’oggetto della gara. Nell’ipotesi in cui concorrano alla presente gara di accordo quadro raggruppamenti ordinari di concorrenti ex art. 34, comma 1, lett. d) X.Xxx. 163/06 non ancora costituiti o consorzi ordinari di concorrenti ex art. 34, comma 1, lett. e) D.Lgs. 163/06 non ancora costituiti tale dichiarazione dovrà essere resa, a pena di esclusione, da ciascuno dei soggetti giuridici costituenti il raggruppamento o il consorzio;
b) nell’ipotesi in cui concorrano alla presente gara di accordo quadro società cooperative, consorzi di cooperative costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, consorzi costituiti come società cooperative ex articolo 8 della legge n. 381/1991 l’iscrizione all’Albo delle Società Cooperative; nell’ipotesi in cui concorrano alla presente gara di accordo quadro cooperative sociali di cui all’art. 5 lettera b), della legge n. 381/1991, l’iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali;
c) di essere in regola con la normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di possedere i requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
quanto a REQUISITI DI ORDINE GENERALE
d) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
e) di non avere pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge n. 575/1965;
f) di non aver riportato una sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale;
(Il concorrente indica tutte le condanne penali riportate, xxx comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima).
g) di non aver riportato una sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, xxxxx, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55/1990; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
i) di non aver commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
j) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate precedentemente dalla Provincia di Roma e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale;
k) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
l) di non essere iscritto nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del D.lgs. 163/06 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
m) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti.
n) ove l’impresa non occupi dipendenti, la non assoggettabilità agli obblighi di assunzione
obbligatoria di cui all’articolo 3 della legge n. 68/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
n1) ove l’impresa occupi non più di 15 dipendenti ovvero da 15 a 35 dipendenti, qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, la non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui all’articolo 3 della legge n. 68/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
n2) ove l’impresa occupi più di 35 dipendenti ovvero da 15 a 35 dipendenti, qualora abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, l’essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex articolo 17 della legge n. 68/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
n3) ove l’Impresa risieda in altro Stato dell’UE, l’ottemperanza alla equivalente normativa a
tutela del diritto al lavoro dei disabili vigente nello stato di provenienza
o) di non aver riportato sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs.
n. 231/2000 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248
p) ove siano stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di non aver omesso la denunzia dei fatti alla competente autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6 del Dlgs. 163/06 la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;
q) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; i concorrenti dichiarano, alternativamente: a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.
Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 34, comma 1, lettere d) ed e), o 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi medesimi.
Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara di accordo quadro consorzi stabili ai sensi dell’articolo 34, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 ai sensi dell’articolo 34, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre, che devono essere espressamente indicati ai sensi dell’art. 4 del presente Disciplinare.
quanto a Requisiti di CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
r) un fatturato globale realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi (2011-2012- 2013), non inferiore al doppio del valore massimo stimato dell’accordo quadro, IVA esclusa per il/i lotto/i per cui si concorre, nell’ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 34, comma 1, lettere d) ed e), o 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, questi potranno cumulare i requisiti di cui alla presente lettera posseduti singolarmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati, nei limiti previsti da questo stesso articolo, comma 3. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara di accordo quadro consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni , consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro ai sensi e per gli effetti dell’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006, questi dovranno autonomamente possedere i requisiti di cui alla presente lettera;
s) un importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi (2011-2012-2013), non inferiore al valore massimo stimato dell’accordo quadro, IVA esclusa per il/i lotto/i per cui si concorre ; nell’ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 34, comma 1, lettere d) ed e), o 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, questi potranno cumulare i requisiti di cui alla presente lettera posseduti singolarmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati, nei limiti previsti da questo stesso articolo, comma 3. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro ai sensi e per gli effetti dell’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006, questi dovranno autonomamente possedere i requisiti di cui alla presente lettera;
Nell’ipotesi in cui concorrano alla presente gara di accordo quadro imprese che, in quanto costituitesi o che hanno iniziato l’attività da meno di tre anni, non posseggano il requisito di capacità finanziaria ed economica di cui alle lettere r) e s)
t) un importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara non inferiore ad 1/3 dell’importo posto a base di gara IVA esclusa ;
quanto a Requisiti di CAPACITA’ TECNICA E ORGANIZZATIVA
u) elenco dei principali servizi nel settore oggetto della gara effettuati complessivamente negli ultimi tre anni (2011-2012-2013), regolarmente eseguiti e di importo non inferiore al valore massimo stimato dell’accordo quadro, XXX xxxxxxx, per il/i lotto/i per cui si concorre. Tale elenco – da allegare a pena di esclusione -dovrà recare l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici e/o privati dei servizi elencati. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 34, comma 1, lettere d) ed e), o 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, questi potranno cumulare i requisiti di cui alla presente lettera posseduti singolarmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati, nei limiti previsti da questo stesso articolo, comma 3. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro ai sensi e per gli effetti dell’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006, questi dovranno autonomamente possedere i requisiti di cui alla presente lettera.
Nell’ipotesi in cui concorrano alla presente gara di accordo quadro imprese che, in quanto costituitesi o che hanno iniziato l’attività da meno di tre anni, non posseggano il requisito di capacità tecnica ed organizzativa, di cui alla lettera u)
v) elenco dei servizi nel settore oggetto della gara, regolarmente eseguiti e di importo non inferiore ad 1/3 del valore massimo stimato dell’accordo quadro, XXX xxxxxxx, per il/i lotto/i per cui si concorre. Tale elenco – da allegare a pena di esclusione - l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici e/o privati dei servizi elencati.
Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi, la stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti dal presente Disciplinare anche ove la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento del servizio sia assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi.
quanto ad altri Requisiti
w) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, né di parteciparvi anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
x) di non partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e neanche in forma individuale qualora partecipi ad un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, o a un consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 partecipante alla medesima gara che dichiari di concorrere alla stessa per conto del predetto consorziato ai sensi dell’art. 4 del presente Disciplinare;
y) di non partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e neanche in forma individuale qualora partecipi ad un consorzio stabile partecipante alla medesima gara che dichiari di concorrere alla stessa per conto del predetto consorziato ai sensi dell’art. 4 del presente Disciplinare;
z) di non partecipare a più di un consorzio stabile;
aa) nell’ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 37 del D.Lgs. n. 163/2006, l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi indicato espressamente e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
3. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 37 del D.Lgs. n. 163/2006, fermo restando che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, specificazione delle parti in termini percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici che costituiscono o costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti. A tal riguardo, ciascun operatore economico che costituisce o costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti dovrà detenere- a pena di esclusione - una quota di qualificazione corrispondente alla percentuale di partecipazione al raggruppamento.
4. Unitamente alle dichiarazioni di cui al comma 2 del presente articolo, dovrà, altresì, essere presentata una dichiarazione debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale del soggetto giuridico partecipante recante:
a) l’accettazione espressa, integrale e senza riserva alcuna delle modalità di pagamento previste e disposte dall’articolo 5 del Capitolato;
b) l’accettazione espressa, integrale e senza riserva alcuna di quanto previsto e disposto
dall’articolo 6 del Capitolato;
c) l’accettazione espressa, integrale e senza riserva alcuna di quanto previsto e disposto dall’articolo 7 Capitolato;
d) l’accettazione espressa, integrale e senza riserva alcuna di quanto previsto e disposto
dall’articolo 8 del Capitolato;
e) l’attestazione di aver preso visione della informativa sulla privacy allegata al bando di gara;
f) la dichiarazione circa la quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare;
g) l’autorizzazione a ricevere tutte le comunicazioni provenienti dalla Provincia di Roma al domicilio eletto via fax e per posta elettronica;
h) la manifestazione del proprio consenso al trattamento dei dati comunicati;
i) l’indicazione del domicilio fiscale, del Municipio di appartenenza, della sede dell’Agenzia
delle Entrate di competenza;
j) l’indicazione delle seguenti figure del soggetto giuridico concorrente:
1) se trattasi di impresa individuale, titolare o direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
2) se trattasi di società in nome collettivo, soci e direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
3) se trattasi di società in accomandita semplice, soci accomandatari e direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
4) se trattasi di altro tipo di società, altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, compresi gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
5) se trattasi di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c,) D.Lgs. 163/06, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, eventuali altri componenti dell’organo di amministrazione, compresi gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, nonché ciascuno dei soggetti consorziati o dei soci – con l’indicazione delle figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato o del socio, ai numeri da 1) a 4) della presente lettera - che, nel consorzio o nella società consortile, detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, nonché ciascuno dei soggetti consorziati o dei soci – con l’indicazione delle figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato o del socio, ai numeri da 1) a 4) della presente lettera - per conto del quale il consorzio o la società consortile operi in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
6) se trattasi di raggruppamenti temporanei di concorrenti, concorrenti raggruppati e relative figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto raggruppato, ai numeri da 1) a 5) della presente lettera;
7) se trattasi dei consorzi di cui all’art. 34 comma 1, lettera e) D.Lgs. 163/06, concorrenti consorziati e relative figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato, ai numeri da 1) a 5) della presente lettera;
k) indicazione della compagine societaria del soggetto concorrente, corredata dell’indicazione delle
rispettive quote di partecipazione;
5. Unitamente alle dichiarazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, dovrà, infine, essere presentata - a pena di esclusione – l’attestazione dell’assolvimento degli obblighi di contribuzione, pari ad Euro 50,00 per il lotto 1 e ad Euro 20,00 per il lotto 2, a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. Per eseguire il pagamento sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo
―servizio di Riscossione‖ raggiungibile all’indirizzo xxxx://xxxxxxxxxx.xxxx.xx. ed utilizzare una delle seguenti modalità di pagamento:
• online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al ―Servizio riscossione‖ e seguire le istruzioni a video.
A riprova dell'avvenuto pagamento dovrà essere allegata – a pena di esclusione - la relativa ricevuta di pagamento che sarà stampata dall’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione.
• in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.
A riprova dell'avvenuto pagamento dovrà essere allegato – a pena di esclusione – l’originale
dello scontrino rilasciato dal punto vendita.
Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: XXXXXXXXXXX) intestato
all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare
6. Ove le dichiarazioni di cui alle lettere e), f) e g) del comma 2 del presente articolo:
a) siano rese da un procuratore speciale, esse si intendono rese anche per il/i legale/i rappresentante/i ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso quello/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;
b) siano rese dal titolare/legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di impresa
individuale, si intendono rese anche per il direttore tecnico ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del
D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;
c) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di società in nome collettivo, si intendono rese anche per i soci e il direttore tecnico ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;
d) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di società in accomandita semplice, si intendono rese anche per i soci accomandatari e il direttore tecnico ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
e) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di altro tipo di società, si intendono rese anche per gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci ai sensi dell’ articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
7. Ove le dichiarazioni di cui alle lettere e), f) e g) del comma 2 del presente articolo siano rese rispettivamente dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) del comma precedente, esse si intendono rese anche per gli altri soggetti indicati nelle lettera medesime cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
8. L’esclusione e il divieto di partecipazione alla gara operano nei confronti dei soggetti concorrenti qualora non dimostrino – con una relazione da produrre unitamente alle dichiarazioni di cui al comma 2 del presente articolo – che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata nei confronti dei soggetti di cui al comma 5 cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (articolo 178 del codice penale e articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale). L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna xxxxxxxx.
9. Ove il sottoscrittore delle dichiarazioni di cui al presente articolo sia un procuratore generale o
speciale dell’operatore economico concorrente, dovrà essere prodotta – a pena di esclusione :
– copia della procura rispettivamente generale o speciale, corredata della relativa autentica notarile.
10. L’omessa dichiarazione concernente il possesso anche di uno solo dei requisiti citati al comma 2 e/o l’omessa dichiarazione e/o l’omessa allegazione della documentazione riportata ai commi 2, 3, 5 e 8 del presente articolo comporterà l’esclusione dalla presente gara d’appalto.
Articolo 4
Raggruppamenti temporanei di concorrenti e Consorzi
1. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 34, comma 1, lettera d) e 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà a corredo dell’offerta ex articolo 3, commi 2, 3 del presente Disciplinare dovranno essere rese – a pena di esclusione – da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei.
2. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 34, comma 1, lettera e) e 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, la domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà a corredo della stessa ex articolo 3, commi 2, 3, del presente Disciplinare dovranno essere rese – a pena di esclusione – da ciascuno degli operatori economici che si impegnano a costituire i consorzi medesimi.
3. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 ai sensi dell’articolo 34, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006, il consorzio concorrente deve indicare, in sede di domanda di
partecipazione, se concorre in nome e per conto proprio o per conto di taluno dei propri consorziati; in questo ultimo caso, il consorzio deve indicare per quali consorziati il medesimo concorre alla presente gara; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà ex articolo 3, commi 2, 3, del presente Disciplinare dovranno essere rese – a pena di esclusione – dal consorzio stabile e da ciascun consorziato per il quale il consorzio ha dichiarato di concorrere.
4. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi stabili ai sensi dell’articolo 34, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006, il consorzio concorrente deve indicare, in sede di domanda di partecipazione, se concorre in nome e per conto proprio o per conto di taluno dei propri consorziati; in questo ultimo caso, il consorzio deve indicare per quali consorziati il medesimo concorre alla presente gara; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà ex articolo 3, commi 2, 3 del presente Disciplinare dovranno essere rese – a pena di esclusione – dal consorzio stabile e da ciascun consorziato per il quale il consorzio ha dichiarato di concorrere.
5. Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, la domanda di partecipazione deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi indicato espressamente e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Articolo 5 Avvalimento
1. Il soggetto giuridico partecipante, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. n. 163/06, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, di seguito denominato impresa ausiliaria.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma precedente, il soggetto giuridico partecipante deve allegare
- a pena di esclusione - dalla gara:
a) una sua dichiarazione, verificabile ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 163/06, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
b) una sua dichiarazione circa il possesso, da parte del soggetto giuridico partecipante medesimo, dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n. 165/06 e ss.mm.ii. e all’articolo 3, comma 2, lettere da d) a q), del presente Disciplinare;
c) una dichiarazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell’impresa ausiliaria attestante il possesso, da parte di quest’ultima, dei requisiti generali di cui all’ articolo 38 del D.Lgs. n. 165/06 e ss.mm.ii. e all’articolo 3, comma 2, lettere da
d) a q) del presente Disciplinare;
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il soggetto giuridico partecipante e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. n. 163/06, né si trova in
una situazione di controllo di cui all’articolo 34, comma 2, del D.Lgs. n. 163/06 con una delle
imprese che partecipano alla gara;
f) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del soggetto giuridico partecipante, a firma del suo titolare o legale rappresentante o procuratore generale o speciale a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
3. Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lett. f) del comma precedente, il soggetto giuridico partecipante può presentare una dichiarazione sostituiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
4. Il soggetto giuridico partecipante e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti
della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Articolo 6
Garanzie a corredo dell’offerta
1. I soggetti che partecipano alla gara devono costituire - a pena di esclusione – una garanzia provvisoria sotto forma di CAUZIONE comprovata dalla quietanza rilasciata dalla Tesoreria dell’Ente (UNICREDIT BANCA DI ROMA S.P.A.- Sportello di Tesoreria filiale 88 – Xxxxxx X.X. Xxxxxxxx - 00000 Xxxx),
IBAN | IT | 37 | E | 03002 | 03379 | 000401059955 |
CODICE PAESE | CHECK DIGIT | CIN | BANCA (ABI) | SPORT. (CAB) | N. CONTO |
attestante il versamento cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo posto a base di gara. Detto versamento deve essere costituito in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito stesso.
2. La garanzia di cui al comma precedente può anche essere costituita, a scelta dell’offerente, sotto forma di FIDEJUSSIONE bancaria o di POLIZZA assicurativa o di FIDEJUSSIONE rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; in tal caso, essa deve - a pena di esclusione -: a) prevedere espressamente la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944, del codice civile; b) prevedere espressamente la rinuncia del fideiussore all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; c) prevedere espressamente l’obbligo incondizionato del fideiussore ad effettuare, entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta della Provincia di Roma, il versamento dell’intera somma garantita su conto corrente dell’Amministrazione medesima, rinunciando a sollevare qualsiasi eccezione, ivi compreso l’eventuale mancato pagamento del premio da parte del soggetto garantito;
d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione
dell’offerta.
3. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto e l’inadempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Le garanzie provvisorie prestate dagli altri operatori economici concorrenti verranno svincolate non appena l’aggiudicazione definitiva abbia acquisito efficacia.
4. Ogni diversa forma o modalità di costituzione della cauzione provvisoria, comporterà
l’esclusione dalla gara.
5 L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve allegare alla fidejussione o alla polizza o alla quietanza attestante il versamento presso la Tesoreria, in originale o in copia dichiarata conforme all’originale ai sensi dell’articolo 19 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, la certificazione succitata. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorziate, il beneficio della riduzione della cauzione opererà solo se tutte le imprese siano in possesso della certificazione succitata.
6. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, la fidejussione bancaria o la fidejussione rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze dovrà essere necessariamente intestata - a pena di esclusione - a tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti, mentre la polizza assicurativa deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti ovvero intestata a tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti e la precisazione che la stessa garantisce l’Amministrazione dall’inadempimento di uno qualsiasi degli stessi.
7. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi stabili ex art. 34, comma 1, lett. c) D.Lgs. 163/06, consorzi tra imprese artigiane, consorzi di cooperative costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, consorzi costituiti come società cooperative ex articolo 8 della legge n. 381/1991 la fidejussione bancaria o la fidejussione rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze dovrà essere necessariamente intestata - a pena di esclusione - al consorzio e alle consorziate che concorrono alla presente gara, mentre la polizza assicurativa deve essere sottoscritta ovvero intestata - a pena di esclusione al consorzio ed alle consorziate che concorrono alla presente gara.
8. La garanzia provvisoria di cui al presente articolo deve essere corredata, inoltre, di apposita dichiarazione del garante con cui il medesimo si impegna, su richiesta della stazione appaltante, a rinnovare la cauzione prestata per un ulteriore periodo di tempo ove, alla sua scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
9. La garanzia provvisoria di cui al presente articolo deve essere corredata, infine, - a pena di esclusione - dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006, qualora l’offerente risultasse affidatario.
Articolo 7
Procedura e tipologia per l’individuazione degli offerenti
1. La procedura per l’individuazione degli offerenti è la seguente: procedura aperta ai sensi e per gli effetti degli articoli 54, commi 1 e 2, e 55, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006.
2. La tipologia per la scelta del contraente è l’accordo quadro ai sensi e per gli effetti dell’art. 59, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006. L’Amministrazione assumendo solo l’impegno per la fornitura di materiale di consumo per stampanti per PC e per fax e fotocopiatrici, si riserva la facoltà di richiedere con singoli ordinativi l’attivazione della fornitura di materiale di consumo, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e fino a concorrenza del valore complessivo stimato dell’accordo quadro, oneri fiscali esclusi, per tutta la durata contrattuale.
Articolo 8
Criterio di selezione delle offerte
1. Il criterio di selezione delle offerte è il seguente: prezzo più basso ai sensi e per gli effetti dell'art. 82, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 163/2006.
LOTTO N. 1 - fornitura di materiale di consumo per stampanti per P.C. (con esclusione di materiale compatibile e/o rigenerato) delle seguenti case produttrici delle apparecchiature cui il materiale de quo è destinato: BROTHER — SAMSUNG — CANON — EPSON — FUJITSU — HP
—OKI — OLIVETTI — RICOH — LEXMARK .
All'offerta economica verranno attribuiti fino ad un massimo di 100 punti, così ripartiti:
a) il ribasso percentuale — unico e fisso — con riferimento ai prezzi di listino riservati ai rivenditori delle seguenti case produttrici: BROTHER — HP — SAMSUNG fino a 75 punti
Il punteggio verrà calcolato secondo la seguente formula aritmetica: Pu = 75 x Rn/Rmax dove:
Pu = è il punteggio attribuito all’offerta in esame;
Rn = è il valore del ribasso percentuale dell’offerta economica in esame;
Rmax = è il valore del massimo ribasso percentuale offerto;
b) il ribasso percentuale — unico e fisso — con riferimento ai prezzi di listino ufficiali della seguente casa produttrice: EPSON …………………………………………………………………………fino a 15 punti
Il punteggio verrà calcolato secondo la seguente formula aritmetica: Pu = 15 x Rn/Rmax dove:
Pu = è il punteggio attribuito all’offerta in esame;
Rn = è il valore del ribasso percentuale dell’offerta economica in esame;
Rmax = è il valore del massimo ribasso percentuale offerto;
c) il ribasso percentuale — unico e fisso — con riferimento ai prezzi di listino ufficiali delle seguenti case produttrici:
CANON — FUJITS U —OKI — OLIVETTI — RICOH — LEXXMARK……………………...fino a 10 punti
Il punteggio verrà calcolato secondo la seguente formula aritmetica: Pu = 15 x Rn/Rmax dove:
Pu = è il punteggio attribuito all’offerta in esame;
Rn = è il valore del ribasso percentuale dell’offerta economica in esame;
Rmax = è il valore del massimo ribasso percentuale offerto;
Il LOTTO N. 1 verrà aggiudicato all'impresa che avrà conseguito il maggior punteggio totale risultante dalla somma dei punteggi parziali di cui ai summenzionati punti a), b), c).
N.B.: i listini ufficiali sono quelli vigenti al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
LOTTO N. 2 - fornitura di materiale di consumo per fotocopiatrici e fax (con esclusione di materiale compatibile e/o rigenerato) delle seguenti case produttrici delle apparecchiature cui il materiale de quo è destinato: OLIVETTI — CANON — SHARP — MITA — RICOH — XEROX — BROTHER — KONICA-MINOLTA
All'offerta economica verranno attribuiti fino ad un massimo di 100 punti, così ripartiti:
a) il ribasso percentuale - unico e fisso - con riferimento ai prezzi di listino ufficiali delle seguenti case produttrici: OLIVETTI - BROTHER …………………………………………………..fino a 70 punti
Il punteggio verrà calcolato secondo la seguente formula aritmetica: Pu = 70 x Rn/Rmax dove:
Pu = è il punteggio attribuito all’offerta in esame;
Rn = è il valore del ribasso percentuale dell’offerta economica in esame;
Rmax = è il valore del massimo ribasso percentuale offerto;
b) il ribasso percentuale — unico e fisso — con riferimento ai prezzi di listino ufficiali delle seguenti case produttrici: SHARP – RICOH – KONICA – MINOLTA…………………… ……. fino a 20 punti
Il punteggio verrà calcolato secondo la seguente formula aritmetica: Pu = 20 x Rn/Rmax dove:
Pu = è il punteggio attribuito all’offerta in esame;
Rn = è il valore del ribasso percentuale dell’offerta economica in esame;
Rmax = è il valore del massimo ribasso percentuale offerto;
c) il ribasso percentuale — unico e fisso — con riferimento ai prezzi di listino ufficiali delle seguenti case produttrici: CANON – MITA - XEROX………………………………………… fino a 10 punti
Il punteggio verrà calcolato secondo la seguente formula aritmetica: Pu = 10 x Rn/Rmax dove:
Pu = è il punteggio attribuito all’offerta in esame;
Rn = è il valore del ribasso percentuale dell’offerta economica in esame;
Rmax = è il valore del massimo ribasso percentuale offerto;
Il LOTTO N. 2 verrà aggiudicato all'impresa che avrà conseguito il maggior punteggio totale risultante dalla somma dei punteggi parziali di cui ai summenzionati punti a), b), c).
N.B.: i listini ufficiali sono quelli vigenti al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Articolo 9
Modalità di redazione dell’offerta economica
1. L’offerta economica, redatta su carta resa legale in lingua italiana, datata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell’operatore economico concorrente, dovrà indicare:
per il LOTTO N. l
a) l'oggetto della gara d'appalto (e il lotto specifico per cui si concorre) ;
b) il nome e cognome dell'operatore economico concorrente o l'esatta denominazione o ragione sociale dello stesso;
c) il ribasso percentuale offerto, espresso in cifre ed in lettere, in misura unica e fissa, da applicare sui prezzi riportati in ciascuno dei listini ufficiali delle seguenti case produttrici: BROTHER – HP – SAMSUNG;
d) il ribasso percentuale offerto, espresso in cifre ed in le ttere, in misura unica e fissa, da applicare sui prezzi riportati nel listino ufficiale della seguente casa produttrice: EPSON;
e) il ribasso percentuale offerto, espresso in cifre ed in lettere, in misura unica e fissa, da
applicare sui prezzi riportati in ciascuno dei listini ufficiali delle seguenti case produttrici: CANON – FUJITSU – OKI – OLIVETTI – RICOH — LEXMARK;
f) gli oneri di sicurezza a carico dell'operatore economico, rientranti nell’ambito dell’importo contrattuale aggiudicato, risultante dall’applicazione del ribasso offerto sui listini, afferenti l'esercizio dell'attività svolta dallo stesso (ex art. 87, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006) per la fornitura oggetto dell'appalto
g) l'importo dei costi della sicurezza necessari per la eliminazione o riduzione dei rischi da interferenze (ex art. 86, commi 0 xxx x 0 xxx xxx X.Xxx. 000/0000) xxxx a € 1.500,00 oltre l'IVA non soggetti a ribasso.
All'offerta economica dovranno essere allegati i listini ufficiali, vigenti al momento della presentazione delle offerte, delle seguenti case produttrici: BROTHER - SAMSUNG-CANON-EPSON-FUJITSU-HP OKIOLIVETTI-RICOH-LEXMARK
per il LOTTO N. 2
a) l'oggetto della gara d'appalto(e il lotto specifico per cui si concorre);
b) il nome e cognome dell'operatore economico concorrente o l'esatta denominazione o ragione sociale dello stesso;
c) il ribasso percentuale offerto, espresso in cifre ed in lettere, in misura unica e fissa, da applicare sui prezzi riportati in ciascuno dei listini ufficiali —delle seguenti case produttrici: OLIVETTI — BROTHER:
d) il ribasso percentuale offerto, espresso in cifre ed in lettere, in misura unica e fissa, da applicare sui prezzi riportati in ciascuno dei listini ufficiali delle seguenti case produttrici: SHARP — RICOH — KONICA-MINOLTA;
e) il ribasso percentuale offerto, espresso in cifre ed in lettere, in misura unica e fissa, da applicare sui prezzi riportati in ciascuno dei listini ufficiali delle seguenti case produttrici: CANON — MITA — XEROX;
f) gli oneri di sicurezza a carico dell'operatore economico, rientranti nell’ambito dell’importo contrattuale aggiudicato, risultante dall’applicazione del ribasso offerto sui listini, afferenti l'esercizio dell'attività svolta dallo stesso (ex art. 87, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006) per la fornitura oggetto dell'appalto
g) l'importo dei costi della sicurezza necessari per la eliminazione o riduzione dei rischi da interferenze (ex art. 86, commi 0 xxx x 0 xxx xxx X.Xxx. 000/0000) xxxx a € 1.500,00 oltre l'IVA non soggetti a ribasso.
15
All'offerta economica dovranno essere allegati i listini ufficiali, vigenti al momento della presentazione delle offerte, delle seguenti case produttrici: OLIVETTI — CANON — SHARP — MITA — RICOH — XEROX — BROTHER —KONICA-MINOLTA
2. In caso di discordanza fra quanto riportato in cifre e quanto riportato in lettere prevarrà l’indicazione in lettere, salvo che si rilevi l’esistenza di un errore ostativo nella formulazione letterale. In caso di discordanza fra il prezzo di cui alla lettera c) del comma precedente e il ribasso percentuale di cui alla lettera d) del medesimo comma, prevale il ribasso percentuale espresso in lettere.
3. Il prezzo offerto sarà arrotondato alla seconda cifra dopo la virgola.
4. L’omessa indicazione nell’offerta economica del ribasso percentuale offerto espresso in lettere
comporterà l’esclusione dalla gara d’appalto.
5. L’omessa indicazione dell’importo relativo agli oneri per la sicurezza di cui alla lett. c) come pure l’indicazione di un importo pari a zero comporterà l’esclusione dalla gara.
6. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della presente gara d’appalto qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna delle offerte pervenute dovesse ritenersi congrua e/o conveniente e, comunque, inidonea a soddisfare le esigenze dell’Ente appaltante.
7. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 69 del X.X. x. 000/0000, xx procederà all’aggiudicazione della presente gara d’appalto anche in presenza di un’unica offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente dall’Amministrazione.
8. Verranno applicate le disposizioni di cui agli articoli 86 e seguenti del D.Lgs. n. 163/06 in ordine alla verifica delle offerte anormalmente basse.
Nella valutazione dell’anomalia la stazione appaltante :
- tiene conto degli oneri di sicurezza a carico dell’operatore economico afferenti l’esercizio dell’attività svolta dallo stesso ( ex art. 87, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006), che devono essere specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche del servizio;
9. Nell’ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, l’offerta economica dovrà - a pena di esclusione - essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti.
Articolo 10
Modalità di partecipazione alla gara
I concorrenti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire alla Provincia di Roma –
―Amministrazione Centrale, Servizio 3 “Ufficio gare e contratti – Conferenze di Servizi in materia di OO.PP. – S.U.A.”‖, Xxx XX Xxxxxxxx, 000/X x/x Xxxxxxxxx xx Xxxx - Ufficio Accettazione e Spedizione Posta, Xxx xx Xxxxx Xxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx (orario: dal lunedì al giovedì 8.30
- 13.30 e 14.45 – 16.30; venerdì 8.30 - 13.30), entro la data indicata nel bando di gara, direttamente o tramite servizio postale, un plico adeguatamente sigillato con nastro adesivo trasparente o equivalente, recante, a pena di esclusione, a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del soggetto giuridico concorrente e la firma del legale rappresentante. Detto plico dovrà riportare l’esatta denominazione o ragione sociale del soggetto giuridico concorrente comprensiva di numero
telefonico, fax, indirizzo email, codice fiscale, l’oggetto dell’appalto e il giorno della seduta
pubblica.
Detto plico dovrà contenere, a pena di esclusione:
BUSTA ―A‖ adeguatamente sigillata con nastro adesivo trasparente o equivalente recante, a pena di esclusione a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del soggetto giuridico concorrente e la firma del legale rappresentante.
Detta busta dovrà riportare la dicitura ―DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA‖, il nominativo del mittente, l’oggetto dell’appalto e con l’indicazione dell’esatta ragione sociale, indirizzo e recapito telefonico.
All’interno della busta summenzionata dovrà essere inserita, a pena di esclusione:
1) DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA, che potrà anche essere redatta compilando lo schema allegato, in lingua italiana, che dovrà a pena di esclusione:
- essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. xx xx. comprovanti il possesso dei requisiti riportati all’art. 3 del presente Disciplinare, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato;
- essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o
speciale dell’operatore economico concorrente;
- essere corredata da copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.
2) CAUZIONE PROVVISORIA da costituirsi, nei tempi, nei modi e nelle forme di cui all’art.
5 del presente Disciplinare da intendersi qui integralmente trascritto e riportato;
3) la DOCUMENTAZIONE di cui all’art. 3, comma 5, del presente Disciplinare comprovante l’avvenuto versamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi e per gli effetti della Deliberazioni A.V.L.P. del 26/01/06.
BUSTA ―B‖ adeguatamente sigillata con nastro adesivo trasparente o equivalente recante, a pena di esclusione, a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del soggetto giuridico concorrente e la firma del legale rappresentante.
Detta busta dovrà riportare la dicitura ―OFFERTA ECONOMICA‖, il nominativo del mittente e
l’oggetto dell’appalto.
All’interno della busta summenzionata dovrà essere inserita, a pena di esclusione l’OFFERTA ECONOMICA, redatta in lingua italiana su carta resa legale, datata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto giuridico concorrente, recante quanto previsto all’art. 9 del presente Disciplinare, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato.
Articolo 11 Disposizioni antimafia
1. La stipulazione del contratto e l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto sono
subordinate al pieno e più rigoroso rispetto della vigente legislazione antimafia.
2. In particolare, nei confronti dei soggetti di seguito indicati, non dovranno essere stati emessi provvedimenti definitivi che applicano una misura di prevenzione, né sentenze definitive o, ancorché non definitive, confermate in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale, né provvedimenti che dispongano divieti, sospensioni o decadenze a norma degli articoli 10 e 10 quater, comma 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii. Non dovranno, inoltre, essere pendenti procedimenti per l’applicazione, a norma della legge n. 575/1995 citata, di una misura di prevenzione per il/i:
- soggetto giuridico concorrente;
- direttore tecnico, compreso quello/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, se trattasi di impresa individuale;
- tutti i soci e direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, se trattasi di società in nome collettivo;
- soci accomandatari e direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, se trattasi di società in accomandita semplice;
- legali rappresentanti e eventuali altri componenti dell’organo di amministrazione e direttore tecnico, compresi gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, se trattasi di altro tipo di società,
- legali rappresentanti, eventuali altri componenti dell’organo di amministrazione e ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, nonché soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione, se trattasi di società di capitali consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile o di consorzi cooperativi ovvero di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile;
- legali rappresentanti e imprenditori o società consorziate, se trattasi dei consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile.
4. Il responsabile del procedimento acquisirà, ove previsto, la certificazione antimafia per ciascun anno di durata del contratto
5. L’operatore economico aggiudicatario della presente gara si impegna a comunicare
immediatamente all’Amministrazione, ai sensi della normativa vigente in materia:
- i procedimenti o provvedimenti di cui al comma 2 intervenuti successivamente alla stipulazione del presente contratto;
- ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.
6. L’operatore economico aggiudicatario dell’appalto prende atto che, ove nel corso dell’esecuzione del rapporto contrattuale, dovessero essere emanati i provvedimenti summenzionati ovvero dovessero venire meno i requisiti previsti per l’affidamento del servizio, il contratto stipulato si risolverà di diritto, fatto salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento di tutti i danni subiti.
Articolo 12 Adempimenti procedurali
1. La Commissione aggiudicatrice espleta, in seduta pubblica:
- la procedura di preselezione consistente nella verifica della conformità della documentazione amministrativa presentata da ciascuna impresa partecipante e contenuta nella Busta ―A‖ rispetto a quanto disposto dal Bando di gara;
Al termine di tale procedura, la Commissione medesima dichiara le imprese ammesse e quelle
escluse dalla partecipazione alla gara, esplicitando la motivazione dell’esclusione.
2. Successivamente la Commissione, nella medesima seduta, potrà richiedere ad un numero di concorrenti pari al 10 per cento degli ammessi, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa richiesti nel bando di gara presentando la documentazione di cui al comma successivo. Quindi, la Commissione aggiudicatrice sospenderà la seduta pubblica e la aggiornerà ad altra data.
3. I concorrenti sorteggiati ai sensi del comma precedente dovranno comprovare il possesso del requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti nel bando mediante la produzione della sotto indicata documentazione probatoria:
quanto al fatturato, generico e specifico
a) ove trattasi di società di capitali e di società cooperative:
a1) bilanci annuali, riclassificati in base alle normative europee recepite nell’ordinamento italiano (artt. 2423 e seguenti del codice civile) regolarmente depositati a norma di legge e corredati della relativa nota di deposito, riguardanti gli anni 2011, 2012, 2013, in copia conforme all’originale ex articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) ove trattasi di ditte individuali, di società di persone, di consorzi di cooperative, di consorzi fra imprese artigiane e di consorzi stabili:
b1) copia delle dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello Unico, corredati della relativa ricevuta di presentazione riguardanti gli anni 2011, 2012, 2013, in copia conforme all’originale ex articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora si tratti di imprese che svolgono le attività oggetto della presente gara unitamente ad altre attività, dovrà essere prodotta altresì apposita autocertificazione del titolare o del legale rappresentante che ripartisca il volume d’affari tra le diverse attività, suscettibile di verifica ed accompagnata da un prospetto delle fatture relative alle attività oggetto della presente gara.
c) ove trattasi dei consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere e) e f), del D.Lgs. n. 163/2006 e di società fra imprese riunite dei quali il concorrente faccia parte:
c1) copia dei bilanci annuali, riclassificati in base alle normative europee recepite nell’ordinamento italiano (artt. 2423 e ss. c.c.), corredati della relativa nota di deposito, riguardanti gli anni 2011, 2012, 2013.
La cifra di affari in servizi relativa alla attività indiretta, in proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa richiedente, è comprovata con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, e della relativa nota di deposito, dei consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere e) ed f) del D.Lgs. n. 163/2006, e delle società fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati.
4. I medesimi concorrenti di cui al comma precedente dovranno comprovare il possesso del requisito di capacità tecnico-organizzativa richiesto nel bando mediante la produzione della sotto indicata documentazione probatoria:
a) se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, certificati di regolare esecuzione, rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi, dei contratti comprensivi dei servizi dichiarati (o documenti di analoga natura);
b) se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di privati, fatture quietanzate da questi ultimi o
dichiarazione resa dai medesimi ovvero, in mancanza, dallo stesso concorrente.
Qualora gli incarichi eseguiti ed indicati a comprova dei requisiti di cui sopra siano stati espletati all’interno di raggruppamenti temporanei, dovrà essere indicata la quota parte (in termini percentuali) di detti incarichi eseguita dalle imprese sorteggiate.
5. La documentazione di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo dovrà pervenire al seguente indirizzo: Provincia di Roma – Amministrazione Centrale, Servizio 3 “Ufficio gare e contratti – Conferenze di Servizi in materia di OO.PP. – S.U.A. c/o Provincia di Roma - Ufficio Accettazione e Spedizione Posta, Xxx xx Xxxxx Xxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx (orario: dal lunedì al giovedì 8.30 - 13.30 e 14.45 – 16.30; venerdì 8.30 - 13.30), direttamente o tramite servizio postale o a mezzo fax entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta inviata a mezzo fax.
6. Ove la documentazione di cui al comma precedente non pervenga entro il termine perentorio suddetto ovvero non vengano confermate le relative dichiarazioni contenute nella documentazione presentata a corredo dell’offerta, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per i provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006, nonché agli altri adempimenti di legge.
7. Successivamente, la Commissione Aggiudicatrice provvederà, previa attribuzione del punteggio
alle offerte economiche, all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto a favore del migliore offerente.
8. Successivamente la Commissione, nella medesima seduta, ove individui offerte anormalmente basse, sospende la seduta e comunica il/i nominativo/i del/i relativo/i concorrente/i al responsabile del procedimento. Questi richiede, per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara, nonché agli altri elementi di valutazione dell’offerta, procedendo ai sensi dell’articolo 88 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.. Xxx lo ritenga opportuno, il responsabile del procedimento potrà proporre al dirigente del servizio competente all’acquisizione dell’appalto l’istituzione di una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici con lo scopo di esaminare le giustificazioni prodotte. Il responsabile del procedimento, ove non ritenga le giustificazioni prodotte sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, richiede per iscritto all’offerente le precisazioni ritenute pertinenti. All’offerente è assegnato un termine non inferiore a cinque giorni per presentare, per iscritto, le precisazioni richieste. La stazione appaltante, ovvero la commissione di cui al terzo periodo del presente comma, ove istituita, esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle precisazioni fornite. Prima di escludere l’offerta, ritenuta eccessivamente bassa, il responsabile del procedimento convoca l’offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile. Ove il/i concorrente/i non si presenti/no alla data di convocazione stabilita, potrà prescindersi dalla sua/loro audizione. Ai sensi dell’articolo 88, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., questa stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta. All'esito del procedimento di verifica, Il dirigente del servizio competente all’acquisizione dell’appalto dichiara, su proposta del responsabile del procedimento, l’esclusione della/e offerta/e che, in base all’esame degli elementi forniti, risulti/no, nel suo/loro complesso, inaffidabile/i. La Commissione aggiudicatrice, alla riapertura della seduta pubblica, pronuncerà l'esclusione della/e predetta/e offerta/e e dichiarerà l’aggiudicazione dell'appalto alla migliore offerta non anomala.
9. La stazione appaltante, successivamente alla conclusione delle operazioni di cui al comma precedente procederà alla verifica del possesso dei requisiti relativi alla capacità economico- finanziaria e tecnico-organizzativa, ai sensi dell’articolo 48 D.Lgs. n. 163/06, nei confronti dell’aggiudicatario e del secondo in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi tra i
concorrenti sorteggiati ai sensi del comma 2 del presente articolo, attraverso la richiesta della documentazione di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. La documentazione dovrà essere consegnata nel termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della richiesta dell’Amministrazione. Ove tale prova sia fornita dal solo secondo classificato e non anche dall’aggiudicatario nel termine perentorio suindicato ovvero vengano confermate le dichiarazioni contenute nella documentazione a corredo dell’offerta del solo secondo classificato e non anche quelle dell’aggiudicatario, la stazione appaltante dichiarerà la decadenza dell’aggiudicatario dall’aggiudicazione, procedendo alla escussione della cauzione provvisoria di quest’ultimo e agli altri adempimenti di legge nei confronti del medesimo soggetto, e disporrà la nuova aggiudicazione a favore del secondo in graduatoria. Ove la prova di cui al primo periodo del presente comma non sia fornita da entrambi i predetti soggetti nel termine perentorio suindicato ovvero non vengano confermate le dichiarazioni dagli stessi contenute nella documentazione a corredo dell’offerta, la stazione appaltante dichiarerà la decadenza dell’aggiudicatario dall’aggiudicazione e procederà alla escussione della cauzione provvisoria di quest’ultimo e del secondo in graduatoria, agli altri adempimenti di legge nei confronti dei soggetti suindicati, nonché alla determinazione della nuova soglia di anomalia e alla conseguente nuova aggiudicazione.
10. Concluse le operazioni di cui al comma precedente, la Stazione appaltante procederà alla verifica della correttezza delle operazioni di gara ai fini dell’approvazione della aggiudicazione provvisoria. Effettuata la predetta verifica con esito positivo, verrà dichiarata l’aggiudicazione definitiva a favore dell’aggiudicatario provvisorio.
11. Successivamente, la Stazione appaltante procederà alla verifica del possesso, da parte dell’aggiudicatario provvisorio, dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/06. L’eventuale provvedimento di decadenza dell’aggiudicazione sarà tempestivamente notificato o comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto giuridico interessato che non avrà titolo ad alcun rimborso, indennizzo o pretesa. L’aggiudicazione diventerà efficace successivamente alla positiva verifica di cui al primo periodo.
12. Ai sensi del novellato art. 11, comma 10, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 79 del suddetto X.Xxx, salvi i casi di cui al comma 10-bis del medesimo art. 11.
13. Ai sensi del nuovo comma 5-quater dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., fermi i divieti e differimenti previsti dall’art. 13 dello stesso D.Lgs., l'accesso agli atti del procedimento in cui sono adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi dell’art. 79 è consentito, in via semplificata, entro dieci giorni dall'invio delle comunicazioni di cui al comma 5 del medesimo articolo, mediante visione ed estrazione di copia, senza necessità di istanza scritta di accesso e provvedimento di ammissione, salvi i provvedimenti di esclusione o differimento dell'accesso adottati ai sensi dell’art. 13 del citato X.Xxx. L’accesso potrà essere esercitato presso l’Ufficio Gare-Servizi e Forniture - Xxx xx X. Xxxxxxx, 00 Xxxx – IV piano (Funzionario Responsabile Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx, tel. 06/6766.3665-3601-3491-3682-3590, fax 06/6766.3481).
Articolo 13
Validità e durata delle offerte
1. Le offerte dovranno essere segrete e incondizionate; saranno, inoltre, ferme e vincolanti per gli operatori economici concorrenti per almeno 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione delle offerte e, comunque, per tutta la durata della gara, fino alla dichiarazione di aggiudicazione definitivamente efficace.
Articolo 14
Garanzia di esecuzione del contratto
1. L’operatore economico aggiudicatario dell’accordo quadro, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e anteriormente alla stipulazione del contratto, è obbligato a costituire una garanzia definitiva sotto forma di fidejussione bancaria o polizza assicurativa o di fidejussione rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento e, inoltre, di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
2. La fidejussione e la polizza di cui al comma precedente devono, a pena di esclusione: a) prevedere espressamente la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione di cui all’articolo 1944 del codice civile; b) prevedere espressamente la rinuncia la rinuncia del fideiussore all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; c) prevedere espressamente l’obbligo incondizionato del fideiussore ad effettuare, entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta della Provincia di Roma, il versamento dell’intera somma garantita su conto corrente dell’Amministrazione medesima, rinunciando a sollevare qualsiasi eccezione, ivi compreso l’eventuale mancato pagamento del premio da parte del soggetto garantito.
3. La fidejussione bancaria deve essere corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni dal sottoscritte della fideiussione, con la quale lo stesso attesta di avere i necessari poteri di rappresentanza della banca per emettere in nome e per conto della stessa la fideiussione identificata con il relativo numero e indica gli estremi dell’atto da cui deriva tale legittimazione, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.
4. La polizza assicurativa deve essere corredata della relativa quietanza; essa deve essere, altresì,
corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del
D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni dal sottoscritte della fideiussione, con la quale lo stesso attesta di avere i necessari poteri di rappresentanza della compagnia assicurativa per emettere in nome e per conto della direzione generale della stessa la polizza identificata con il relativo numero e indica gli estremi dell’atto da cui deriva tale legittimazione, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.
5. La mancata regolare costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nell’ordine di graduatoria.
6. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
7. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
8. L’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore del contratto. L’Amministrazione ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori dipendenti del soggetto esecutore del contratto. L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'esecutore del contratto la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore del contratto.
Articolo 15 Perfezionamento del rapporto contrattuale
1. L’aggiudicazione è senz’altro impegnativa per l’impresa aggiudicataria, la cui offerta rimane vincolata per 180 giorni dalla data di svolgimento della gara, mentre non è tale per l’Amministrazione fino a quando non risulteranno perfezionati, ai sensi di legge, tutti i conseguenti atti. Nel caso che tale perfezionamento non avvenisse, la gara esperita sarà di nessun effetto e la ditta risultata aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per la mancata esecuzione dell’appalto, salva la restituzione del deposito per la cauzione provvisoria
2. Contestualmente alla stipula del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà firmare il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e il verbale di cooperazione e coordinamento, nonché fornire le dichiarazioni indicate nel documento unico preventivo di valutazione dei rischi di interferenze. A tal fine dovranno essere forniti, sempre da parte della ditta aggiudicataria, i nominativi del referente dell’accordo quadro in esame nonché del proprio responsabile della sicurezza.
3. Il contratto di accordo quadro si perfezionerà solo al momento della stipulazione dello stesso e non prima. Non vale a perfezionare il contratto la mera comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione dell’appalto che l’Amministrazione provvederà a dare all’impresa aggiudicataria a mezzo di lettera raccomandata o altro mezzo idoneo (fax o altro).
4. La suddetta comunicazione non ha valore di accettazione dell’offerta, ma costituisce un mero presupposto per poter procedere alla stipulazione del contratto, la quale resta, peraltro, subordinata al rispetto da parte dell’impresa aggiudicataria degli obblighi di legge e delle condizioni fissate nel presente Disciplinare.
5. Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa entro 90 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, secondo quanto previsto e disposto dall’articolo 11, comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006. Il predetto termine è fissato in favore dell’Amministrazione che, pertanto, ha facoltà di abbreviarlo o di differirlo.
5.bis Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura
privata. Il rappresentante legale dell’impresa dovrà sottoscrivere il contratto mediante firma elettronica qualificata.
6. Il rappresentante dell’operatore economico risultato aggiudicatario deve presentarsi per la stipulazione del contratto nel giorno e nell’ora che saranno stabiliti e comunicati dall’Amministrazione, dando nell’occasione prova di aver effettuato la costituzione della garanzia definitiva di cui all’articolo 14 del presente Disciplinare.
7. In casi di urgenza, nelle more dell’espletamento delle formalità occorrenti per la stipulazione del contratto, l’Amministrazione si riserva la potestà di disporre l’esecuzione del contratto in via d’urgenza sotto riserva di legge. Il rifiuto o l’opposizione ingiustificata da parte dell’aggiudicatario alla consegna anticipata determina la decadenza automatica dello stesso dalla aggiudicazione.
8. Nell’ipotesi di cui al comma precedente ed in ogni altra ipotesi di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile all’aggiudicatario, l’Amministrazione potrà dichiarare unilateralmente, senza bisogno di messa in mora o di preavviso, la decadenza dello stesso dall’aggiudicazione e, conseguentemente, potrà procedere, salve le azioni per gli eventuali ulteriori danni subiti, ad incamerare la cauzione provvisoria e a stipulare il contratto di appalto con l’operatore economico classificatasi come secondo nella graduatoria finale.
Articolo 16 Oneri e spese
1. Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente gara di accordo quadro e
tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti al presente accordo quadro, nessuno escluso, sono a totale ed esclusivo carico dell’aggiudicatario, ad eccezione della sola I.V.A. che è a carico dell’Amministrazione.
2. In particolare, secondo quanto disposto dal D.L. n. 179/12 convertito nella L. 221/12 art. 34, comma 35, le spese per la pubblicazione sui quotidiani dei bandi di gara, dovranno essere obbligatoriamente rimborsate dall’affidatario del contratto alla stazione appaltante, per un importo presunto di € 4.300,00, entro 60 giorni dall’aggiudicazione dell’accordo quadro.
Articolo 17 Prezzi contrattuali
1. I prezzi offerti si intendono comprensivi di tutti gli oneri e le spese di cui al presente Disciplinare e sono presentati dagli operatori economici concorrenti alla stregua di calcoli di loro propria convenienza a tutto loro rischio e pericolo.
2. Tutti i prezzi del presente accordo quadro sono fissi ed invariabili per tutta la durata dell’accordo quadro, essendo espressamente esclusa la revisione dei prezzi. L’esecutore del contratto non avrà, pertanto, alcun diritto di pretendere l’aggiornamento e/o la revisione dei prezzi contrattuali per aumento di costo di quanto necessario per l’esecuzione del rapporto contrattuale o per ogni altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la presentazione dell’offerta, qualunque ne sia l’incidenza.
3. L’esecutore del contratto accetta il carattere aleatorio del presente contratto e rinuncia espressamente ad avanzare richieste di maggiori compensi a norma dell'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
Articolo 18
Vicende soggettive dell’offerente e dell’aggiudicatario
1. Qualora i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l’azienda o un ramo d’azienda ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l’affittuario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione sono ammessi rispettivamente alla gara, all’aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione.
Articolo 19
Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per
inadempimento dell’esecutore.
1. In caso di fallimento dell'esecutore del contratto o di risoluzione del contratto, l’Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta escluso l'originario aggiudicatario.
2. L'affidamento avviene alle condizioni di cui all’articolo 140 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii..
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx)